ACCORDO LA REGIOI{E LIGTIRIA E LA BIBLIOTECA UNWERSITARIA DI GENOVA PER LA HF,ALALZ AZIOI\IE DELLNARCEIVIO DELLA PRODUZIOI\IE EDITORIALE REGIONALE VISTA la legge15 aprile2004n.106'Norme relativeal depositolegaledei documentidi interesse culturaledestinatiall'uso pubblico" che prevedela costituzionedegli archivi nazionalee regionale dellaproduzioneeditoriale; VISTO il DPR 3 maggio 2006 n.252 " Regolamentorecantenorne in materiadi depositolegale dei documentidi interesseculturaledestinatiall'usopubblico" attuativodella citatalegge t06/2004, che all'art. 4 specifica le modalita e i tempi per la costituzionedegli "Archivi delle produzioni editorialiregionali"; CONSIDERATO che le norme sopraindicate si propongonoil fine di raccoglieree conservarei documentidestinatiall'uso pubblico della produzioneeditoriale italianaquali testimonianzedella culturae della vita socialedel Paese. CONSIDERATI gli obiettivi di documentarela produzioneeditoriale a livello tanto nazionalp quantoregionalee di offrire servili bibliografici; CONSIDERATA I'opportunità di rafforzarc la collaborazionetra Stato e Regioni al fine di coordinareruolo e attivita degli istituti depositarinazionalie regionalecon I'obiettivodi crearenel tempoun vero e proprio sistemadel depositolegale; CONSIDERATA, in attuazionedel comma 5 del citato articolo 4, la possibilitàper le Regioni di awalersi di strutture statali ubicatenel proprio territorio, sulla basedi un appositoaccordoche disciplini le modalitaattuative; CONSIDERATO che la Biblioteca Universitariadi Genova,istituto del Ministero per i beni e le attività culturali, (d'ora in poi "Biblioteca") ha costituitocon i fondi acquisitinel tempo, gazie alla precedentenormativa,una raccoltadi interessestoricoda non interromperein quantogarantiscela per il presentee per il futuro delleopereeditesul territorio. conservazione e la conoscenza CONSIDERATOinoltre che la Bibliotecaannoveratra i propri fini la conservazione del patrimonio bibliografico ed è dotata della struttura organizzativae delle professionalitanecessarieper ganntirla. Tra la RegioneLiguria (d'orain poi Regione)e la Bibliotecasi convienequantosegue: 1. La Regionesvolgela seguenteattività: a. individua, ai fini della costituzionedell'archivioregionaledella produzioneeditorialenella Biblioteca I'istituto depositariodi una copia dei seguentidocumenti,compresitra quelli elencatinell'art. 4 dellaLegge 106/2004 a) libri; b) opuscoli; c) pubblicazioniperiodiche; d) cartegeografichee topografiche; e) atlanti; I grafica d'arte; g) videod'artista; h) manifesti; i) musicaa stamPa; l) microforme; m) documentifotograf,rci; n) documentisonorie video; dalla Societàitaliana o) film iscritti nel pubblicoregistrodella cinematograftatenuto autoried editori(SIAE), di film italiani ammessialle provvidenze p) soggetti,trattamentie sceneggiature 22 gennaio2004,n.28i' legislativo decreto 20 del previstedall'articolo q) documentidiffusi su supportoinformatico; .j do"u-"nti diffusi tramiterete informaticanon rientrantinelle lettereda a) a q). b. favorisceil raccordoa livello regionalecon gli altri istitutidepositari; c. definisce,sullabasedell'allegatotecnico,parteintegrantedel presenteaccordod'intesacon la biblioteca,le modalitàdi gestionedei documentiper quantoriguardal'acquisizione,la conservazione,la catalogaziònein SBN e I'organizzazionedei servizi, collaborandoal reperimentodi strumentie risorse; d. cooperacon la Bibliotecanell'individuarei soggettiobbligatial depositolegalee la loro proàuzioneeditorialeal fine di renderepiù agevolee completala raccolta dei documenti editi sul territorio; e. promuove, in collaborazione con la Biblioteca, la diffusione delle informazioni bibhogranchee la valorzzazionedei documentipervenuticol depositolegaleper favorirne l'accesso; f. esercitale funzioni di tutelaprevistedal Decretolegislativo22 gennaio2004,n- 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio",in collaborazionecon la Biblioteca,al fine di garantirela dei documentisottopostia depositolegale; salvaguardiae la conservazione g. sanziona,a seguito del processoverbale di accertamentotrasmessodalla Biblioteca, i soggettiinadeÀpienticon riferimento alle modalità previste all'art.44 del Regolamentoe allè normeregionaliin materiadi sanzioniamministrative; h. individua in qualita di responsabiledelle attività per l'archivio regionale,il Dott. Giuseppe pavoletti del Servizio Programmi Culturali e Spettacolo,fatta salva la possibilità di incaricarein seguito un diverso responsabilesenzanecessitàdi modifica della presente convenzione. punto 1, 2. La Biblioteca,anched'intesacon la Regione,secondoquantoindicatoal precedente svolgele seguentiattività: 1. riceve e conserva i documenti e comunica periodicamente(almeno una volta all'anno) alla Regionei dati inventariali,anchein forma sintetica; 2. catalogain SBN con continuitàe regolaritài documentidi cui al punto 1 secondole ,ror-" d"finite dagli standardnazionaliperle diversecategoriee collaboraai progetti dell' archivioregionaledella produzioneeditoriale; di v alorizzazione nel rispettodellenormesul dei documenti, 3. assicurala disponibilitàe la consultazione diritto d'autore; assicurala conservazione dei documentinellaloro integrità; effettua,ove necessario, copie a fini conservatividei documenti,nel rispettodelle norrnesul diritto d'autore; 6 . cooperaalla tuteladei documenti,individuandod'intesacon la Regionemodalitàdi conservazione e fruizioneidoneea favorirnela salvaguardia; 7. verifica l'esattoadempimentodelle prescrizionidella Legge e del Regolamento, reclamai documentinon pervenuti,con riferimentoalle modalitaprevistenel comma 1 dell'art. 44 del Regolamentoe trasmettealla Regioneil processoverbaledi accertamento dell' inadempimento; 8 . individua,in qualitàdi responsabile delle attivitàper l'archivio regionale,la Sig.ra Maria Pia Parodi dell'Ufficio Deposito Legale della Biblioteca fatta salva la possibilitadi incaricareun diversoresponsabile senzanecessitàdi modifica della presenteconvenzione. L'Allegato tecnicofaparte integrantedel presenteaccordo. Il presenteaccordoavràuna duratadi 3 anni, fatta salvala possibilitàdi recessoda entrambele parti, con almeno3 mesi di preawiso,per gravi inadempienze delleclausoledell'accordo,da comunicarsia mezzodi letteraraccomandata A.R. L'accordoè rinnovabileper ulteriori2 anni,salvala diversavolontàdelle parti da comunicarsia mezzoletteraraccomandata A.R. almeno3 mesiprima della scadenza dell'accordostesso. Genova Data09F{ft$.2012 p. la RegioneLiguria te del ServizioprogrammiCulturali e Spettacolo .ssaMaria FrancaFloris p. la BibliotecaUniversitariadi Genova ll Direttore ad interim "ffffi*Tfrfrpffi.wtr ,LEGATO TECNICO ,a Regione Liguria richiede all'Istituto individuatoquale Archivio Regionaleligure delle pubblicazioni(Art. 4 Leggel5 aprile 2004n. 106),cioèalla BibliotecaUniversitariadi Genovadi adempierealle seguentiattività: a ricevere n. I copia dei documenti; a inventariare i documenti creando una specifica serie inventariale nominata LEG; a . catalogarei documenti in SBN con continuita e regolarità secondo le norme definite dagli standard nazionaliper le diverse categorie; sceglierela categoriadi fruizione e la collocazionespazialedel documentoin base al contenutodello siessoe ai bisogni della propria uterz;a,salvo richiestespecificheda parte dellaRegioneLiguria; apporresul dorsoe all'interno dei documentiappositeetichetteper la loro identificazione; appoffe all'interno dei documenti speciali dispositivi (bandelle elettromagnetichee/o microchip) per la loro tutela (antitaccheggio)ed identificazionecompatibilmentecon le degli stessi; caratteristichefisichedei documentie le esigenzedi conservazione o comunicarealmeno una volta all'anno alla RegioneLiguria i dati inventariali, anche in forma sintetica,dei documentidi deposito; o assicurarela disponibilita e la consultazionedei documenti,nel rispetto delle norme sul diritto d'autore; . assicurarela conservazionedei documentinella loro integrità collocandoli in scaffalature idonee; o effettuare,ove necessario,copie a fini conservatividei documenti,nel rispettodelle norme sul diritto d'autore; verificarel'esattoadempimentodelle prescrizionidellaLeggee del Regolamento; reclamarei documentinon pervenuti,con riferimento alle modalita previstenel comma 1 dell'art. 44 delRegolamento; dell'inadempimento. trasmetterealla Regionel'eventualeprocessoverbaledi accertamento