SESSIONE DEL
1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1879
CXCY.
TORNATA DEL 15 MAGGIO 1879
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.
SOMMARIO. Dichiarazione di urgenza per le petizioni distinte coi numeri 2101, 2102 e 2103. = Seguito
della discussione della proposta dì legge sulVobbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito
religioso — Il deputato Muratori riprende e termina il discorso cominciato nella tornata precedente
per dimostrare Vopportunità e la necessità di questa legge —Il deputato Alli-Maccarani parla contro la
proposta di legge; dimostra qual è il valore delle cifre statistiche messe innanzi dai fautori di questo
disegno di legge, il quale, a suo avviso, viola il principio della separazione della Chiesa dallo Stato. —
Il deputato Alvisi giura. — Il deputato Gorla espone le sue considerazioni in favore del disegno di
legge. = Annunzio di interrogazioni : del deputato Vacchelli al ministro di agricoltura, industria e
commercio sulla personalità giuridica delle società di mutuo soccorso ; del deputato Muratori al ministro medesimo sull'ordinamento delle Camere di commercio ; e del deputato Delvecchio al ministro
della guerra circa l'istruzione della seconda categoria del 1858. = Annunzio dello svolgimento di una
proposta di legge dei deputati Napodano, Correale ed Ungaro per modificazioni all'articolo 36 della
legge sulle pensioni. ~ Presentazione dei disegni di legge : Per Vapprovazione di una transazione ira
il Governo e la città e provincia di Piacenza sopra alcuni diritti di proprietà e sopra costruzioni di
carceri ; per la correzione di un errore materiale alVarticolo 3 della legge sulla tariffa e convenzione
per i tabacchi ; e per Vapprovazione di una convenzione per restauri e concessione di uso délVanfiteatro Corea. = Discorso del ministro guardasigilli, col quale rispondea gli oratori, che hanno parlato
sul disegno di legge relativo al matrimonio civile — I deputati Salvatore Morelli e Vare parlano per
fatti personali — Eisposta del ministro guardasigilli al deputato Vare — Il deputato Bortolucci parla
anch' egli per un fatto personale — Risposta del ministro guardasigilli — Il deputato Puccioni parla
per un fatto personale — Breve risposta del ministro guardasigilli — Il deputato Mancini parla per
un fatto personale — Breve replica del deputato Vare.
1
La seduta ha principio alle ore 2 10 pomeridiane.
II segretario Del Giudice dà lettura del processo
verbale della tornata precedente, il quale è approvato.
Il segretario Solidati legge il seguente sunto di
petizioni :
2103. La Camera di commercio ed arti di Siena,
associandosi alla petizione presentata da quella di
Roma contro il progetto per il riordinamento degli
istituti di emissione, fa voti affinchè in nome della
libertà delle Banche, proclamata col detto progetto, sia frattanto concesso alle attuali Banche di
emissione di fondersi.
2104. La Giunta municipale di Mantova rassegna
alla Camera alcune sue proposte di modificazioni al
progetto di legge per regolare nei comuni la facoltà
di contrarre prestiti.
826
2105. La Giunta municipale di Sansevero sottopone alla Camera alcune considerazioni intorno al
disegno di legge di riforma sul dazio-consumo perchè, ove non credesse di respingerlo, voglia almeno
approvarlo colle necessarie modificazioni.
2106.1 rappresentanti dei comuni di Roverbelìa,
Yaleggio, Monzambano e Peschiera, fanno istanza
che la ferrovia Roverbella-Peschiera ai porti di Mantova, Peschiera, Desenzano, dalla quinta categoria
venga classificata in quarta.
ATTI DIVERSI.
PRESIDENTE. L'onorevole Mocenni ha facoltà di
parlare.
M0CBNNI. Domando alla cortesia della Camera che
la petizione di numero 2103 sia dichiarata d'ur-
— 6194 —
' Atti Parlamentari
SESSIONE DEL
1878-79
— DISCUSSIONI — TORNATA DEL
genza, e sia mandata alla Commissione incaricata
dell'esame del disegno di legge sul riordinamento
degl'istituti di emissione.
PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la petizione di numero 2103 sarà dichiarata d'urgenza.
(È dichiarata d'urgenza.)
Questa petizione farà il corso regolamentare.
L'onorevole Ratti ha facoltà di parlare sul sunto
delle petizioni.
RATTI.'Prego la Camera che si compiaccia dichiarare d'urgenza la petizione segnata col numero 2101.
E poiché questa petizione ha relazione con un disegno di legge presentato dall'onorevole ministro di
agricoltura e commercio, quello cioè sui riordinamento degl'istituti di emissione, prego la Camera di
voler anche permettere che questa petizione sia
trasmessa alla Commissione che si sta occupando
di tale argomento.
PRESIDENTE. L'onorevole Ratti chiede che piaccia
alia Camera di dichiarare d'urgenza la petizione che
porta il numero 2101. Se non vi sono obbiezioni,
s'intenderà dichiarata d'urgenza.
(È dichiarata d'urgenza.)
Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione
incaricata di riferire sul disegno di legge relativo
al riordinamento degl'istituti di emissione.
L'onorevole Diligenti ha facoltà di parlare sul
sunto delle petizioni.
DILIGENTI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza
la petizione di numero 2102, con la quale la Giunta
comunale di Cortona domanda che venga sollecitamente provveduto alla sistemazione idraulica della
Valle di Chiana.
PRESIDENTE. L'onorevole Diligenti domanda che la
petizione n° 2102 sia dichiarata d'urgenza.
Se non vi è opposizione, questa petizione s'intenderà dichiarata d'urgenza.
(È dichiarata d'urgenza.)
SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULi'OBBLIGO Di CONTRARRE IL MATRIMONIO CIVILE PRIMA
DSL RITO RELIGIOSO.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito
della discussione della proposta di legge sull'obbligo
di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso.
L'onorevole Muratori ha facoltà di proseguire il
suo discorso. (Conversazioni)
Prego di far silenzio.
MURATORI. Onorevoli signori, mi occorre prima di
continuare iì mio discorso, fare una dichiarazione
Camera dei Deputati
15
MAGGIO
1879
onde eliminare gii equivoci, specialmente dopo l'interruzione fattami dall'onorevole Alli-Maccarani.
Discorrendo della necessità della legge, ricordando
le statistiche presentate dall'onorevole ministro guardasigilli, parlai in genere dell'ignoranza delle nostre
donne delie campagne Q soggiunsi che questo male
lamentato rivelasi anche in Toscana.
Fui a ciò autorizzato dalla statistica, la quale dimostra che solo nella provincia di Firenze si hanno
a deplorare 24,687 unioni illegittime, e nella provincia di Lucca 16,331. Nè basta, io era anche autorizzato a ciò dal lavoro costante ed assiduo fatto da
un comitato di probi cittadini costituitosi a Lucca
per far comprendere alle donne delle campagne
l'obbligo che avevano di contrarre il matrimonio
civile. Ecco qual era il mio pensiero.
Spero con questa dichiarazione di avere allontanata la causa dei fatto personale provocato dall'onorevole Alli-Maccarani.
Torno alla legge.
Gli oppositori alla proposta in discussione restringono i loro argomenti a questi soli: 1° La
legge è un regresso, viola la libertà ; 2° mancano
gli elementi del reato ed è un reato di creazione
politica ; 3° la statistica è fallace ; 4° voi date maggior« autorità al clero allontanandovi dalla teoria
della separazione della Chiesa dallo Stato.
Si diceva infine : è strano, che mentre non punite iì concubinato, invece vogliate punire l'unione
religiosa. Tutti infine si appoggiano all'autorità dell'illustre professore Carrara, e ne ripetono gii argomenti già addotti nel suo libro : Le tre concubine.
Dissi ieri quale, a mio modo d'intendere, sieno
le funzioni dello Stato moderno, e quale la vera
idea della libertà ; diasi della legittimità dell'azione
dello Stato nel volere la sanzione penale nelle disposizioni del Codice civile.
Ora m'incombe di dimostrare l'esistenza degli
elementi del reato nel fatto che discutiamo, e che
furono ieri negati dall'onorevole Puccioni. Il professore Carrara scriveva (ed è stato ripetuto le mille
volto in questa Camera) : « Non vi è dolo nè danno,
perchè non vi è offesa al diritto altrui. Non dolo
nel ministro del culto che adempie al suo dovere ;
non negli sposi perchè vogliono regolare una unione
illegittima. E il danno quale è? Quello dei figli?
Mentre la legge non si occupa dei figli nati dal concubinato, vuole poi occuparsi dei figli nati dall'unione religiosa che son garantiti dal Codice civile.
Viola infine diritti immaginari di una prole incerta.
Dunque nè dolo, nè danno. »
Io m'inchino riverente alia scienza del professore
Carrara, uomo che illustra l'Italia ; ma mi permetto
di dubitare oggi della serietà dei suoi argomenti.
SESSIONE DEL
Camera dei Deputati
— 6195 —
Atti Parlamentari
1878-79
— DISCUSSIONI — TORNATA DEL
Lo Stato ha diritto al rispetto delle sue istituzioni, e non debbono essere impuaemente violate.
Questa è la vera idea cardinale della presente legge.
Ma d'altra parte io combatto il professore Carrara, colle sue stesse parole. Egli nel primo volume del suo Programma del diritto penale, così
scriveva : « Il delitto ora può immediatamente attaccare soltanto un individuo o alcuni individui
nei loro particolari diritti, ed offendere direttamente tutti i consociati non nei diritti che hanno
come uomini, ma nei diritti che hanno come cittadini di quello Stato. Nel primo caso il danno immediato è privato o particolare ; nel secondo è pubblico o universale. Ma il danno immediato può essere danno pubblico tanto quando il fatto abbia
effettivamente raggiunto una fine che era a detrimento di tutti, quanto allorché tale lesione effettivamente ristretta forse a pochi individui attacca tutti
potenzialmente. In ambo i casi si ha un danno immediato pubblico, sicché il danno immediato pubblico si ha, quando il delitto offende una causa alla
quale tutti i consociati hanno un comune interesse
a vederla rispettata. » Ora, onorevoli signori, per
la teoria stessa del professore Carrara non è solo
il danno immediato privato che devesi ricercare,
ma devesi ricercare bensì il danno immediato pubblico, il quale potrà essere effettivo o potenziale.
Nel caso nostro e nel fatto che la legge vuole oggi
regolare vi ha un danno immediato, effettivo pubblico ? Come potrà mai negarsi? Il minore che,
senza ottenere il consenso dell'autorità paterna,
contrae il matrimonio innanzi al sacerdote e ne
ottiene la benedizione nuziale, e fonda una famiglia illegittima, nel momento stesso di questa costituzione non reca il danno immediato effettivo di cui ha parlato il professore Carrara? Si
è risposto ieri, esservi l'autorità tutoria che vi
provvede.
E quando provvederà l'autorità tutoria? Quando
il danno si è già verificato, quando il disordine è
avvenuto, quando la famiglia è sconvolta, la donna
abbandonata, e il danno ha prodotto le sue gravi
conseguenze. Ma altri fatti arrecano il danno immediato, effettivo, fatti che non possono essere riparati : il danno alla finanza che ha regolato la materia delle pensioni, la cui legge viene ad essera
lesa con un matrimonia che non ha la sanzione civile; il danno immediato si risente colla violazione
della legge che ha vietato al militare di contrarre il
matrimonio se non sotto date condizioni : fatti tutti
che rientrano nel diritto di sovranità dello Stato, e
che lo Stato deve far rispettare.
Ciò non è tutto. Se il danno effettivo non esistesse, vorrà negarsi il danno potenziale, quel danno
15
MAGGIO
1879
di cui parlava il professore Carrara, che dimenticava più tardi nel suo opuscolo?
Signori, quando il Codice penale punisce severamente la cospirazione la quale non può cagionare
che un danno potenziale, quando punite semplicemente il pericolo corso dall'individuo, è strano
che vogliate negare il danno che esiste nel fatto
della sola unione religiosa, perchè il danno esiste in
sè potenzialmente per le conseguenze che può produrre e produce di certo.
Io non verrò alla disamina minuta delle vario
conseguenze, non parlo dell'abbandono della donna,
dell'abbandono dei figliuoli, della bigamia che più
tardi si consuma contraendo un altro matrimonio,
tutte cose già ricordate in questa discussione ; dirò
solo che lo Stato ha diritto di far rispettare ed eseguire tutto ciò che è consacrato dalla legge nell'interesse del diritto sociale, nell'interesse della famiglia, quando gli elementi del reato, dolo, prava intenzione, danno, concorrono nei fatto del quale ci
occupiamo. Questo non è un reato di creazione meramente politica, bensì un reato di indole politica,
perchè si attiene all'ordine delle famiglie, e quindi
alla garanzia dell'ordine sociale, ed è strano asserire il contrario.
Si è detto e ripetuto che la statistica presentata
è fallace, ed è fallace si soggiunge perchè sono
trascurate le indagini sulle cause del matrimonio
religioso, perchè è trascurato il necessario raffronto degli effetti, e su questi due elementi che si
credono mancare, si fa un lavoro tutto congetturale.
Ora, io ammetto che per un momento si possa
chiamare incompleta la statistica stata presentata;
sarà incompleta però per le ragioni accennate e
svolte dall' onorevole Conforti nella sua relazione, e
più tardi dal mio amico l'onorevole Parenzo; incompleta, perchè non si poterono raccogliere tutti i
dati necessari, essendo stati molti parroci riluttanti
a fornire all'autorità civile gli elementi richiesti.
Ora, dal dire incompleta una statistica, al dirla fallace , corre un gran divario. La statistica , per
quanto incompleta, fornisce gli elementi necessari
per stabilire che la necessità delle cose attuali esige
il disegno di legge che noi discutiamo. Non devonsi
ricercare le cause, esse devono solo essere ricercate
da coloro i quali credono ancora che il matrimonio
non sia spogliato dei suo carattere religioso ; le
cause debbono ricercarle coloro i quali vogliono
ritornare al sistema misto, non noi che crediamo ai
diritto della sovranità dello Stato, non noi che crediamo che lo Stato ha ben fatto a secolarizzare il
matrimonio, ed a proclamarlo contratto civile.
Dobbiamo ricercare solo ed esclusivamente quante
Atti
Camera dei Deputati
Parlamentari
SESSIONI DEL
1878-79
— DISCUSSIONI — TORNATA DEL
violazioni sono state commesse, e veder poi se inconvenienti reali hanno a deplorarsi.
Ora, la statistica risponde a questi pensieri? Risponde a questa necessità? La statìstica avvalorata
dai rapporti dei procuratori generali, avvalorata
dalia pubblica opinione costante, dalle petizioni
state presentate, dai pareri del « Gomitato di probi
cittadini, « costituito a Lucca ed a Palermo, avvalorata dai reclami degli organi dell'opinione pubblica
risponde a questa necessità?
Non si dovevano esaminare le cauye; non era questo il caso: si dovevano verificare il numero e gl'inconvenienti verificati ; numero e inconvenienti che
si sono esaminati e discussi fino dal 1866, e che
formano un corredo sufficiente di allegati alla relazione ministeriale ed alla relazione parlamentare.
Si asserisce ancora che con questo disegno di
legge si riconosce l'importanza dell'autorità ecclesiastica, e ci allontaniamo dalla teoria della separazione della Chiesa dallo Stato.
Avanti tutto, o signori, permettetemi un'osservazione di fatto che distrugge questo argomento, il
quale potrà avere l'apparenza di verità, ma che in
sostanza è fallace e specióso.
La prova che non si dà con questo disegno di
legge maggiore importanza all'autorità ecclesiastica, sapete qual'è ?
Quando cominciò a sentirsi il bisogno di una
legge siffatta ; quando l'onorevole Vigliani ne promise la presentazione, tutto quanto l'episcopato
italiano protestò accanitamente. E molti fra voi,
se non tutti, ricorderanno specialmente la protesta
dell'episcopato lombardo, combattuta da uno degli
ex-componenti di questa Camera, l'onorevole Mazzoleni.
Quella protesta virulenta non si limitò solo a
domandare la libertà della Chiesa, cui accennava
l'onorevole Bortolucci e gli altri oratori opponenti,
ma essa fece la critica più severa degli articoli 54 e
55 del Codice civile; quella protesta soggiunse essere un'eresia considerare il matrimonio come contratto civile ; lo Stato non aver diritto di regolare
il matrimonio ; il matrimonio mantenere ora e sempre il suo carattere religioso.
^oi vedete quindi in questa protesta dne elementi salienti; il primo, che l'episcopato comprende
di non aciuist tr maggior autorità con questa legge;
il secondo manifesta il dolo di coloro i quali benedicono ìe unioni illegittime...
BORTOLUCCI. Non è vero !
MURATORI.. manifestano l'intenzione permanente
di v-der v o'are la legge. Ecco l'elemento che si ricercava, il dolo eh3 è nella confessione esplicita
dell'episcopato intero. (Bem !) Ma è egli vero, o si-
15 MAGGIO 1879
gnori, ch8 con questo disegno di legge lo Stato distrugga la teoria della libera Chiesa in libero Stato ?
Lo dissi ieri e lo ripeterò francamente : io non comprendo nelle condizioni attuali, e con la preponderanza della Chiesa il principio di libera Chiesa in libero Stato ; ma nei rapporti del matrimonio, nulla
ha che fare questa teoria. Noi ci [separiamo dalla
Chiesa ; noi non veniamo con questa proposta di
legge a ferire il sacramento ; nè ricerchiamo, come
ieri ha detto scherzando l'onorevole Vare, uno dei
7 sacramenti cattolici, o dei 2 inglesi. Noi vogliamo
la sanzione del principio che oggi è nel Codice civile ; vogliamo stabilire solo la precedenza del matrimonio civile a quello che poi vuol compiersi
secondo la credenza dei cittadini. Non si punisce il
sacramento, ma la violazione della legge. Lo Stato
che accompagna il cittadino sin dalla culla, che lo
segue nella sua minorità, nella sua maggiorità, e poi
nei rapporti con la famiglia e con la società, che
regola l'acquisto della proprietà e la sua trasmissione, vorrà poi negargli il diritto di regolare
il contratto matrimoniale in tutto il suo svolgimento ?
Ecco il fondamento della legge. La legge non entra in Chiesa, è il complemento della disposizione
civile, è la sanzione penale, lo ripeto, di quella regola che si chiama contratto civile. E come, bisogna
non dimenticarlo, ha regolati tutti gli atti della vita
civile, così regola quest'atto solenne che è base e
sorgente della famiglia. (Benissimo! a sinistra)
Finalmente si è detto : come, non punite il concubinato e volete punire il matrimonio religioso? Lo
argomento, me lo perdonino, non è serio. Il concubinato appartiene al demanio delia coscienza individuale (Mormorio) ed incontra solamente la riprovazione della morale, della morale sociale che,
come diceva Guizot, non è la morale religiosa. Incontra la riprovazione della pubblica opinione, ma
non offende la legge nè la sovranità dello Stato.
Il legislatore non può arrogarsi il diritto di moralista, ma deve occuparsi di far rispettare le istituzioni che governano la nazione, sia dagli individui, sia dalle associazioni.
L'unione che si contrae avanti il prete è il concubinato che offende la legge sociale; mentre chi non
vuole affrontare la sanzione morale sociale crede
mettersi in regola con la propria coscienza, seguendo
una forma di matrimonio che viola la legge civile.
Ecco in che consiste la differenza sostanziale delle
due forme di concubinato. Questo mio criterio è
confermato dall'autorità di un celebre autore francese che ha illustrato il Codice civile italiano, il
professore IIuc.
Eglij encomiando le disposizioni progressiste del
Camera dei Debutati
Atti "Parlamentari
SESSIONE DEL
1878-79
— DISCUSSIONI — TORNATA DEL
Codice italiano deplorava che agli articoli 54 e 55
non si fossero aggiunte lo disposizioni dell'articolo
190 del Codice francese, o quello della legge belga
del 1874; e sapete come chiama il matrimonio religioso? Il matrimonio religioso è per lui il concubinato ipocrita.
Il cittadino che vuole la benedizione religiosa è
libero di domandarla, nessuno nega questo diritto ;
ma suo primo obbligo è d'inchinarsi riverente alle
istituzioni sociali, di rispettare la legge.
Signori, io ho abusato della vostra pazienza, e
sono al termine del mio dire.
Questa legge non costituisce ne un progresso ne un
regresso, ma è reclamata dalla necessità delle cose
non è una declamazione giornalistica, come venne
ieri a dire l'onorevole Varè, ma è un bisogno universalmente sentito. E giacche da tutti si sono lette
le ultime parole del libro dell'onorevole Carrara,
permettetemi che, a volta mia, vi legga poche parole dell'aureo scritto del Padelletti, tante volte
rammentato da me in questa discussione.
« Non vi arretrate di un sol passo, egli diceva,
per qualunque eccezione vi venga fatta, sia pure
da uomini di grande fama e dottrina, sia pure in
nome dei più speciosi principii. I veri principii di
diritto pubblico penale e civile stanno dalla vostra
parte: stanno dalla vostra parte le esigenze dei più
vitali interessi della società, l'esempio delle legislazioni straniere, e, per quanto si sia detto in contrario, la pubblica opinione, la quale, siatene sicuri,
farà sentire di nuovo la sua voce e la sua irresistibile influenza, quando si accorga che una tale legge
debba soffrire dilazioni funeste da meschine gelosie
di partiti parlamentari, da ostinazione di dottrinari
impenitenti od intrighi di sagrestia, o non avrà
posa,
Mentre che il danno e la vergogna duri.
(Bene ! Bravo !).
PRESIDENTI. L'onorevole AUi-Maccarani ha facoltà
di parlare.
ALL1-MACCARANI. Onorevoli signori. Dopo la calorosa e fulminea orazione dell'egregio amico mio,
l'onorevole Muratori, davvero, se misuro le mie
forze, mi presento a voi scoraggiato e titubante ; e
tanto più scoraggiato e titubante, inquantochè eminenti oratori dell'una e dell'altra parte della Camera abbiano ornai svolti tutti gli argomenti che
valgono a combattere il disegno di legge sottoposto
alle vostre deliberazioni.
Mi sono compiaciuto nell'udire uno degli onorevoli coìleghi, che siede dalla parte più estrema della
Camera (Accennando a sinistra) combattere questo
disegno di legge, inquantochè l'orazione dell'onorevole Arisi mi ha confermato che ss iu questa Ca5
15
MAGGIO
1879
mera ci dividono alcune particolari convinzioni,
tutti siamo concordi nel principio di tenere alto
l'emblema e la bandiera della libertà. L'onorevole
Arisi fu coerente a se stesso ed ai principii sanciti
dal Parlaménto. Egli, che pòchi giorni addietro aveva combattuto l'istruzione religiosa nelle scuole
femminili superiori, e l'aveva combattuta in nome
della libertà, è stato coerente a sè stesso, quando
invocando la medesima dea, ha detto: voi conculcate la libertà quando proponete una legge, la quale
se bene bì considera nei suoi intrinseci effetti, non
e che una sfida ai principii di libertà ed ai sacri
ammaestramenti di giure penale. L'egregio mio
amico, l'onorevole Puccioni, inspirandosi alla sapienza di uno, e forse il maggiore, dei luminari viventi della scienza penale, l'onorevole professore
Carrara, disse maestrevolmente quanto bastava per
condannare il progetto attuale di fronte ai principii
del giure penale; in guisa che sarebbe temerità aggiungere a quanto egli espresse.
L'onorevole Bortolucci spiegò come questa legge
possa essere interpretata, non quale una difesa del
diritto sociale, di cui dobbiamo essere tutori e campioni, ma quale una sfida ad un ordine di cittadini,
al clero, che dobbiamo proteggere alla pari di ogni
altro ceto di cittadini, se vogliamo mantenerci coerenti ai principii liberali che professiamo. Questa
legge offende il principio, eh' è fondamento del giure
pubblico interno, il principio della separazione della
Chiesa dallo Stato. L'onorevole Varè, con quella
competenza e con quell'autorità che gli è propria,
dimostrava come applicando tal legge, mentre
stiamo ogni dì proclamando che lo Stato non deve
immischiarsi negli atti chiesastici, confondiamo le
funzioni delio Stato con quelle competenti al sacerdozio e convertiamo il Parlamento in una riunione di sacerdoti e di mitrati. Quindi esaurita dagli
egregi colleghi ogni disquisizione di diritto politico,
civile, criminale ed ecclesiastico, cui dà occasione il
presente progetto di legge, nulla potrei dire di più
senza occupare inutilmente la Camera ed arrogarmi
un'autorità che mi manca, una sapienza che riconosco di essere ben lungi dal possedere in quei
grado che si converrebbe a chi aspirasse a trattare
efficacemente argomenti già svolti con tanta facondia, chiarezza e nobiltà da altri illustri coìleghi.
In genere, nella questione che ci occupa, non
trovo che due sistemi possibili : quello, per me più
liberale, che lo Stato riconosca il matrimonio, qualunque sia il rito religioso col quale fu celebrato,
stabilendo pure un atto contrattuale speciale per
quei pochi che dichiarano di aver la sventura di
non appartenere a nessuna religione; e l'altro sistema, quello del matrimonio civile.
Atti Parlamentari
SESSIONE DEL
— 6198 —
1878-79
— DISCUSSIONI — TORNATA DEL
Per noi havvi il Codice che accoglie tale secondo sistema : nessuno può osteggiare questa disposizione di legge fondamentale, e tanto meno lo
può, chi si onora di appartenere a questo consesso
legislativo. A noi compete proporre degli emendamenti al Codice, se lo crediamo meritevole di rettificazione ; diversamente è dovere accattare il matrimonio civile quale il Codice l'ha stabilito. Ed io l'intendo.
Certo, se oggi dovessimo discutere de jure constituendo, mi schiererei fra coloro i quali vogliono il
primo sistema, quello cioè che dà sanzione civile ai
matrimoni contratti secondo i diversi riti religiosi
degli sposi, ponendo un contratto speciale per i non
credenti, imperocché io ritengo essere di grande interesse sociale e politico, che il matrimonio sia benedetto nel nome di quei Dio che tutti conforta. Ed
a ciò mi determinerebbe l'esempio di.tutti i popoli;
dappoiché la storia mi ammaestra che nei riti nunziali gli Egizi invocavano Iside, i Medi il sole, i Persiani accendevano per validare il connubio i fuochi
sacri, gli Ateniesi propiziavano a Minerva, fino i voluttuosi dell'Olimpo facevano presiedere alle nozze
le loro divinità, e i padri nostri, i romani, invocavano
i penati, chiamando i Flamini a testimoni del rito,
e ne avevano le Lucrezio e le Oornelie.
Infine, tutti i popoli dall'età più remota fino ai
tempi nostri non contrassero matrimonio senza
che gli accompagnasse una religiosa invocazione
della divinità. Ed anche quando i nostri padri
piegarono al sistema della prevalenza dello Stato,
che segnò l'epoca della decadenza civile e morale
e l'avviamento alla prepotenza cesarea, e dettero soverchia ingerenza nei matrimoni all'autorità secolare, pur conservarono ossequio al concetto religioso, cosicché, Augusto, quando rapì
Livia sposa di Nerone, per coonestare in faccia al
popolo l'atto nefando, non ricorse già né a giuristi, né a pretori, ma ricercò dai pontefici il modo
di acquetare la pubblica opinione, che sorgeva a
condannare cotanto misfatto.
Ed io valuto molto questo principio religioso, anche perchè sono compreso della necessità che il matrimonio si mantenga indissolubile, nè trovo che la
indissolubilità possa mantenersi alla lunga se non
concorra a sanzionarla il principio religioso.
La scienza del diritto, di cui io fui ultimo, ma pur
passionato cultore, m'insegna che civilmente non
può darsi società con vincolo irrevocabile, affermando la sapienza romana, la quale non varia col
mutar dei tempi, perchè è fondata sulla natura della
umana convivenza, il principio che dice : memo invi,
tus in societate manere debet; sicché dove manchi la
Camera dei Deputati
15
MAGGIO
1879
sanzione religiosa, una società indissolubile è assurda ed impossibile.
E per ciò, disgiunto dal matrimonio il principio
religioso, il divorzio ne deriva come conseguenza
necessaria, e l'onorevole Salvatore Morelli che lo
proponeva ha ragione. Non vi ha scelta possibile : o
con l'onorevole Morelli che inneggia al contratto
puramente civile, e quindi il divorzio ; o con noi che
vogliamo serbato il prestigio al rito religioso, affinchè possa mantenersi indissolubile il vincolo
matrimoniale.
Questo in jus constituendo.
In diritto costituito la nostra legge impone il
matrimonio civile ; dura lex sed lex est. Io comprendo il dovere di rispettarla perfino a che non
mi senta tanta autorità da proporre a voi ed ai superiori poteri dello Stato di modificarla,
È cosa è dunque il matrimonio civile?
Il matrimonio civile, circondatelo di tutte quelle
solennità che volete, imponete al sindaco di cingere
pomposamente la sciarpa del potere, ditegli che accenda lumi, e che si faccia assistere da cancellieri,
e bidelli ; con tutto questo non farete nè potete fare
che sia altro che un puro contratto legale che non
può spingerci nè più in là nè più indietro di quel
che la legge dello Stato ha come suoi limiti naturali. E se è un contratto che si è voluto sostituire
ai riti religiosi, in quanto si è creduto che quei riti
a molti potessero essere ostativi ; a che serve, onorevole Muratori, suscitare tante questioni di potestà dello Stato e di preminenza di questo su altre
potestà che nello Stato pure vogliasi o no trovano
naturale coesistenza ?
Quel contratto sussiste di per se stesso nè può
chi voglia sostenerne l'efficacia, mostrarsi sospettoso
dell'adempimento di un rito che allo stesso contratto non contrasta nè contraddice. Cosa andiamo
cercando ? Chi nega mai, di coloro che, come me,
danno molta importanza al rito religioso, chi nega
che la legittimità si abbia di fronte alla legge dello
Stato unicamente col sottoporsi e prestarsi a tale
contratto ? Tutti noi fummo cooperatori a che nel
popolo si inculcasse e si facesse strada il principio
che senza di quello il matrimonio non è capace di
portare conseguenze legali.
Quindi non ho d'uopo di percorrere le argomentazioni svolte con quella sveltezza a cui è uso l'egregio deputato, in quanto che, dopo la replica di
genere che fin qui ho accennata, possa a lui dirsi
che tutti gli argomenti che egli ha addotti sono comuni e al matrimonio religioso e alla unione di concubinato. Nell'uno e nell'altro sistema di accoppiamento abbiamo dei figli in pericolo, abbiamo delle
donne esposte al ripudio e all'abbandono. Abbiamo
Atti Parlamentari
SESSIONE DEL
Camera dei Deputati
— 6199 —
1878-79
— DISCUSSIONI — TORNATA DEL
delle famiglie fittizie, che oggi sono e ad uno spirare
dì vento possono dissolversi. Anzi, onorevole collega,
nel matrimonio ecclesiastico, comunque sia, avete
almeno il fatto di un uomo, il quale ha impalmato
la sua donna in faccia ad un sacerdote, persona rispettabile, e a due testimoni; avete che se questo
uomo abbandona la donna da lui impalmata, la società lo condanna al discredito e all'ignominia ;
mentre nel concubinato avete il libito senza legge,
avete nei figli del concubino per consenso sociale la
condanna alla vergogna, mentre in quelli di congiunti con rito religioso soccorre più benigna la
tolleranza dell'opinione pubblica. Ond'è che se interesse ci sprona a compassione pei figli illegittimi,
allora, signori, se vogliamo essere coerenti, quando
penalità deve applicarsi la si estenda al concubino
più o almeno alla pari che a colui il quale si congiunga con semplice rito religioso. Altrimenti a
mali maggiori neghiamo eguali rimedi ; mentre per
ragione d'entità dovrebbero apprestarsene dei più
efficaci. E chi di voi giungerebbe a tanto ?
Ma la legislazione invece va a ritroso di questa
corrente : avevamo dei Codici che obbligavano il
giovane a sposare la donzella che avesse defiorata ;
ed oggi i Codici moderni recedono da questo principio, e richiedono una straordinaria seduzione,
senza della quale il matrimonio non può essere obbligatorio. E tanto in là si è spinta la tolleranza per
il concubino che la giurisprudenza non fa argomento di straordinaria seduzione nemmeno il matrimonio contratto davanti al sacerdote. Dunque o
indietreggi la scienza civile dal concetto per cui
vuoisi punire l'unione per matrimonio religioso, o
si avanzi la scienza criminale e punisca l'unione
puramente volontaria e libera del concubinato.
Si mette in campo a giustificare il progetto di
legga il bisogno di difesa della donna. Ma non intendo come tale difesa si debba esercitare per ìa
donna unita per sacramento e non per l'altra che
sia tratta in concubinato, il bisogno di difesa per la
donna che fu tratta nelle braccia di un seduttore,
il quale non le ha data nessuna garanzia di faccia
alla società, mi sembra più necessaria, che per l'altra la quale è assistita dalla garanzia della solennità del rito sacramentale. Questa almeno trova un
alleviamento alla sua sventura per la pubblica opinione ossequiente al rito che ha consacrata la sua
unione, mentre quella non ha nulla che attenui la
sua desolazione e mitighi il suo disdoro.
Ma io non voglio nè debbo spingermi più oltre in
questo nobile campo della difesa del sesso gentile.
Questo compito è proprio riservato all'onorevole
Salvatore Morelli. Mi basta di avere ad esso fatto
intendere che mi ha suo alleato nella nobile im-
15
MAGGIO
1879
presa e ai pari di lui desidero che la donna sia tutelata.
Per altro una difesa tutelare della donna io la
ritrovo nel mantenere la divina consacrazione all'amore, che forma la storia della di lei vita.
L'amore, o signori, questa fiamma vivificatrice,
trova il suo sublime dell'idealità appunto quando
inalza le due anime amanti all'autore dell'amore il
quale si manifesta a noi nell'armonia della sua
grande opera creatrice. Ogni altro amore è imperfetto e però si affievolisce ben tosto perchè manca
del suo primo elemento.
Tengasi dunque in onore l'atto religioso che
divinizza per così dire l'amore, e lo si faccia specialmente a tutela della parte, che più ne subisce
gli influssi e che, ove non sia sorretta, più facilmente ne risente i traviamenti.
Or bene, ammesso ciò, spero, onorevoli colleghi,
che vi farete una ragione della logica di quello che
andrò remissivamente spiegandovi. {Mormorio)
PRESIDENTE. Non interrompano, facciano silenzio.
ALL1-MÀCCARANI. In questa discussione mi trovo
in ottima compagnia, con strenui campioni di tutti
i partiti, dall'onorevole Arisi (cui mi piace dimostrare speciale stima ed amicizia ispiratami dall'averle riscontrato così sincero e coerente nei principii) fino all'onorevole mio concittadino Puccioni ;
ed ho pure con me l'egregio e distinto magistrato
onorevole Bertolucci, con gli altri oratori che ho
dianzi ricordati come strenui oppugnatori del presente progetto.
Sperava di aver compagno altresì l'onorevole
Minghetti, quest'uomo così distinto, che è gloria
del nostro Consesso e tale senza dubbio da esserci
invidiato dagli altri Parlamenti d'Europa. Egli pure
sorgeva a dichiararsi contrario al principio cui la
legge s'informa, egli pure aderiva alle teorie di alta
scienza criminale che l'illustre Carrara applica nei
suoi scritti alia questione che ci occupa. E mi ha
sorpreso, me lo permetta l'onorevole Minghetti, mi
ha addolorato il vederlo scendere pure ad una transazione col dichiarare che voterebbe questa legge,
benché non buona, se si adottasse come provvedimento provvisorio. Gli uomini di Stato come lui tali
transazioni non devono accettarle mai, non potendosi ignorare dall'onorevole Minghetti quanto sia
nocivo al prestigio legislativo il dare sanzione a
leggi, che già sono state esautorate dalla critica,
come quella che egli conviene applicabile al progetto
che discutiamo.
Pur tuttavia non mi abbandona la speranza che
l'onorevole Minghetti, ripensandoci meglio, troverà
effimera la condizione del temperamento suo, e alla
fin fine dovrà unirsi a coloro i quali disappro-
— 8200 —
Atti Parlamentari
SESSIONE DEL
1878-79
— DISCUSSIONI — TORNATA DEL
vano ; imperocché a lai politico eminente, pensatore
eultissimo, oratore eccellente, non può sfuggire
quanto vi sia di colpa nel lasciar passare, sia pure
per breve tempo,,una legge la quale offende i sacrosanti principii del diritto e della giustizia.
A mio giudizio l'attuale progetto qual è concretato dalla Commissione, non è richiesto da un reale
bisogno, nè è giustificato dalla ragione giuridica e
perciò lo respingo. Ciò nondimeno ponendo io
grande interesse a che il rito sacramentale sia circondato da tutta la venerazione che gli si conviene
e perciò venga portato a tutte le conseguenze civili ;
non mi opporrò a provvedimenti equi a questo
scopo diretti ; pei quali si ponga impedimento agli
inconvenienti che si verificano per effetto di matrimoni a rito religioso ai quali non vada associato
l'atto civile.
In sostanza parmi quanto al principio di trovarmi all'unisono, ed anche di questo mi compiaccio davvero, con l'egregio amico l'onorevole Indelli.
Egli diceva ieri e proprio mi sentiva...
Una voce. Solleticato.
ALLl-MACCARANI.. tratto nel suo sentimento ; egli
in sostanza diceva: il matrimonio religioso è un
bene per la società ed amo che lo si tenga congiunto
al matrimonio civile.
Siamo d'accordo, ma ci allontaniamo nelle conseguenze; imperocché, quando l'onorevole Indelli
ha trovato dell'interesse della società che il matrimònio religioso sia mantenuto in armonia col matrimonio civile, non poteva venire alle conseguenze
tutte cui si spinge il progetto della legge, imperocché
questo si oppone a facilitare ravvicinamento dell'uno all'altro atto solenne l'esagerato rigorismo di
prescrizioni, del quale io mi sento impressionato. Il
rigore soverchio aliena anziché attrarre l'adesione
dei liberi cittadini. Prevenzioni o freni temperati
nel limite del bisogno, all'opposto conciliano rispetto
alla legge e fanno piegare più facilmente anche i più
restii.
A raggiungere l'intento d'indurre gli sposi a non
disgiungere dal rito il contratto, bastano modiche
disposizioni repressive che nel caso devono servire
più ad eccitare che a punire. Io mi associo all'onorevole Indelli nella massima in genere ; egli deve essere meco nella più equa e opportuna sua applicazione.
Il rigore nelle leggi ingenera sospetti di passioni
o di arbitrio. La scienza penale insegna che nelle
leggi vi ha ingiustizia non solo quando creansi delitti là dove mancano gli estremi elementi di
reato, ma havvi del pari ingiustizia quando si sanciscono repressioni di specie ed in misura eccedente il bisogno.
Camera dei BspuiaU
15
MAGGIO
1879
Ond'è che prima di emanare una legge, il legislatore soprattutto deve rendersi esatto conto delle vere
condizioni della società quanto alla materia ed ai
fatti cui voglia provvedere. Si declama che tra noi
vengono effettuati una infinità di matrimoni religiosi, senza che si faccian seguire dal matrimonio
civile. Adagio un po' ! In qualche parte d'Italia avverrà, io non ne so niente ; ma nelle provincie da
me conosciute, ed in quella di Firenze specialmente posso assicurare che matrimoni ecclesiastici
avvengono, senza che sieno immediatamente susseguiti dal matrimonio civile ; ma l'astensione da
questo è sempre temporanea, e generalmente entro un mese o entro i due mesi, gli sposi si mettono
in regola. Di rarissimi casi non tengo conto perchè
le eccezioni non infirmano la regola.
Voce. Non è vero!
ALLI-MACCARANI. Le statistiche che mi si oppongono provano niente al caso nostro ; e voi stessi ve
ne persuaderete, facendo qualche confronto. Già è
stato detto che tra le statistiche del Ministero di
grazia e giustizia e quelle del Ministero di agricoltura corre la differenza di 80 mila e più matrimoni
registrati. Prendete, per esempio, come ha fatto
diligentemente l'onorevole collega Favale, una parte
di queste statistiche ; prendete quella che riguarda
Milano. Confrontando la statistica annessa alla
relazione della Commissione, e quella annessa al
disegno di legge ministeriale, troverete che dal
1866 ai 1877 furono celebrati 3946 matrimoni ecclesiastici non accompagnati dal matrimonio civile.
E qui corre un primo fallo. Facendo i calcoli a
rigore sulle cifre portate dallo stesso prospetto,
la somma resulta di 3046. Dunque ecco un primo
errore che ci dimostra quanto concludono questo
statistiche. Se poi vi fate a riscontrare quanti
matrimoni nello stesso periodo di tempo sono
stati celebrati soltanto religiosamente e quanti
di questi sono stati da poi riparati, troverete che i
matrimoni semplicemente religiosi in principio e
riparati con l'atto civile in appresso ascendono al
numero di 6014 ; dunque i matrimoni riparati, secondo queste nuove statistiche, sarebbero il doppio
di quelli fatti in contravvenzione alla legge. Se questo è. se è vero che il numero dei matrimoni riparati
è doppio di quelli cui occorrerebbe provvedere perchè se ne ottenga riparazioni, signori, non v'è bisogno davvero di una nuova legge che ecciti al matrimonio civile in riparazione di quello religioso,
inquantochè i cittadini hanno ecceduto anche
troppo di zelo, mentre non solo hanno fatto i matrimoni civili, ma ne hanno fatto il doppio del bisogno. (Ilarità)
Dunque di queste statistiche non vai la pena occu-
Atti Parlamentan
SESSIONE DEL
— 6201 —
1878-79
— DISCUSSIONI — TORNATA DEL
parsi. Sappiamo come possono farsi queste statistiche. Convieni raccoglier notizie presso i comuni e
non tutti ancora sono in regola coi registri di stato
civile. Conviene poi ricorrere ai parroci per sapere
quanti veramente siano i matrimoni sacramentali. E
tutti i parroci si presteranno ? L'onorevole Muratori
mi dirà subito di no. L'onorevole Muratori che figura questi preti tanto inferociti contro il matrimonio civile, mi dirà di certo : Eh ! vi pare che costoro
vi vogliano somministrare i dati perchè gli si prepari più presto il bel gusto di giuocare la sorte di
un paio d'annetti di carcere? Dunque, dicevo, questa statistica non prova nulla. Quel che prova sono
i fatti. Ed i fatti, almeno, quanto alla provincia
che conosco, avvertono che i matrimoni ecclesiastici nella generalità prima o poi si fanno seguire da quelli civili. E se i'un matrimonio non accompagna così presto il secondo non avviene per
mala volontà. Avviene il più delle volte per mancanza di comodità; perchè la parrocchia è vicina e
l'ufficiale dello stato civile è lontano ; l'ufficiale dello
stato civile non è sempre reperibile, mentre il parroco lo è più facilmente ; la funzione religiosa si fa
nel proprio paese fra amici e conoscenti ed ha
qualche cosa di pompa che alletta specialmente i
campagnuoli ; il matrimonio civile generalmente pei
campagnoli deve farsi in località diversa dalla propria, a presenza di estranei e con una solennità che
mette in suggezione specialmente la sposa. Ma la
sostanza è che i matrimoni religiosi generalmente,
quasi nella totalità si riparano. E sapete anche
perchè si riparano ? Perchè non è vera poi questa
ribellione del clero, che da alcuni è stata messa innanzi, conjtanto calore.
E viva Dio! Non corriamo tanto ad attribuire al
clero colpe che non ha. Evitiamo che questo ceto
di cittadini, che pur rende grandi servigi a coloro
che hanno fiducia in lui, ed ha diritto anch'esso alla
pubblica tutela non sia accusato oltre il dovere.
Sì lo si accusa troppo, imperocché io trovo, e lo
indicano pur anche scrittori che han trattato a pro
della legge, sì trovo fatti luminosissimi, che provano
che il clero anziché osteggiare il matrimonio civile
ha inculcato di farlo.
I vescovi della Toscana si riunirono in assemblea
e mandarono ai loro parroci una circolare collettiva
perchè imponessero il matrimonio civile ai loro
parrocchiani. Questi vescovi furono imitati da gran
parte degli ordinari dell'Italia, compreso quello di
Bologna; e lo stesso cardinal vicario di Roma nel
1871 fece una circolare ai parroci nella quale avverte anch'esso la necessità d'inculcare ai fedeli di
effettuare il matrimonio civile.
L'onorevole Muratori ha citato il fatto di un con821
Camera dei Deputati
15 MAGGIO 1879
tadino che essendo avvenuta la morte di un suo figlio, espulse la vedova dell'estinto, la quale erasi
congiunta semplicemente in matrimonio ecclesiastico, dicendo : tu non sei moglie, vattene. Ma questo prova che qualche inconveniente si verifica, ma
non prova affatto che l'inconveniente sia frequente
e quasi un sistema. All'opposto io posso citare un
fatto del tutto contrario.
Un giovane contadino dei pressi di Montelupo,
che doveva soddisfare all'obbligo di leva, aveva avuto degli amorosi rapporti con una fanciulla, che
n'era venuta incinta. La famiglia del giovine non
che contrariasse il matrimonio, ma perchè non era
stata informata delle promesse passate fra quei^
giovani, non volle aderire al loro matrimonio, dicendo che vi aderirebbe dopo che lo sposo avesse
soddisfatto all'obbligo della leva. Mille premure furono fatte perchè il parroco si prestasse alla celebrazione del matrimonio ecclesiastico, ma egli negò
recisamente, dicendo di non poter compromettere
l'avvenire della futura famiglia; e si ricusò, dicendo
che, fino a che non fosse avvenuto il matrimonio
civile, non si sarebbe prestato a dare l'anello. Ecco
qual è l'avversione che al matrimonio civile dimostrano i parroci in Toscana. Onde io non divido
questa gran paura del non avvenimento del matrimonio civile dopo il matrimonio religioso. E se
concordo un provvedimento legislativo, lo approverò quando sia temperato e mite.
E capisco che coll'ammettere questo dovrò sentirmi gridare la croce addosso da coloro i quali sono
fedeli al principio della separazione assoluta della
Chiesa dallo Stato. Io, allevato alla scuola giurisdizionale, mi sento meno d'altri impressionato dal
principio dell'assoluta separazione. E le cose da noi
andavano benissimo ; il parroco faceva la parte sua,
le autorità civili la loro, tutto andava per lo meglio.
MAZZARELLA. Un pochino. (Si ride)
PRESIDENTE. Non interrompa.
ALLI-MACCARANi. Che ! Capisco che quando si vuole
costringere chi celebra il matrimonio sacramentale
a fare anche quello civile, sia pur mite la legge, si
eDtra un tantino in sagrestia. E qui è lei in questione, onorevole Mazzarella, non io.
MAZZARELLA. Per suonare il campanello. (Ilarità)
ALLI-MACCARAM. Suonare campanelli o campane,
onorevole Mazzarella; voi entrate nella chiesa.
La separazione della Chiesa dallo Stato invece
porterebbe che lo Stato non debba occuparsi menomamente di quello che fanno i sacerdoti, nei
limiti del loro ministero, quando non offendano il
diritto di alcuno. Ora, il matrimonio ecclesiastico
non offende il diritto di alcuno, inquantochè gli
sposi, non solo vogliono, ma chiedono il sacramento,
Atti Parlamentari
SESSIONE DEL
Camera dei Deputati
— 6202 —
1878-79
— DISCUSSIONI —- TORNATA DEL
le famiglie lo accettano con gioia, i figli che Tengono
da questo matrimonio hanno dei diritti nel Codice
civile, che loro riserba se riconosciuti, azione agli
alimenti, all'educazione e pur anche ad una quota
d'eredità. E si noti che chi celebra il matrimonio
ecclesiastico non manca di denunziare allo stato
civile come propri i figli che ne nascono.
Ma poi, santo Dio, v'è poco da parlare d'interessi patrimoniali! Il matrimonio semplicemente
ecclesiastico generalmente viene fatto da campaglieli, o proletari, sui cui averi ben poco c'è da far
conto davvero, mentre, tra le persone civili, o ben
provviste, è rarissimo che, dopo, il matrimonio religioso, non si feccia quello civile.
Sì, onorevoli signori, ammettendo questa legge
qual' è formulata, si viola il principio della separazione dello Stato dalla Chiesa, anzi si dà mano forte
alla Chiesa, o si rende lo Stato campione della
ehieresia ; si fa appunto quello che non si vuole
oggi in nessuna maniera.
Dico di più: al di sopra del legislatore v'ha il
diritto naturale, cui aderisce la scienza, quella
scienza por cui tanto ci affatichiamo, per cui imponiamo, ed a ragione, continui aggravi ai contribuenti. E la scienza insegna che quando il legislatore s'è reso conto d'un fatto, non può non preoccuparsi delle conseguenze del medesimo. Così, se
lo Stato si vuol far cognitore dell'esistenza del matrimonio religioso, ove non voglia peccare d'incoerenza, non può ricusarsi di riconoscere pure le conseguenze e i diritti che in ordine al diritto naturale
da quel matrimonio scaturiscono.
Sì, o signori, fatta la legge, che obblighi al
matrimonio civile chi ne ha contratto uno ecclesiastico, lo Stato viene formalmente a farsi cognitore
di tal matrimonio, e quindi chi vi abbia interesse
potrà esigere, se non dai tribunali almeno dal legislatore, che siano riconosciuti i diritti che per jus
naturale derivar devono da quello che è pure un
contratto e serio e solenne.
Da qui non si esce. Quindi, coloro che vogliono
davvero la separazione della Chiesa dallo Stato non
possono accettare nemmeno in principio la legge
che ci occupa.
Voci Si riposi ?
PRESIDENTE. Vuol riposare, onorevole Alli-Maecarani?
ALLl-ÌIACCAUAM. Un momento.
PRES1DEMK. La seduta è sospesa per cinque minuti.
Si riprenda la seduta. (Rumori)
Prego gli onorevoli deputati di riprenderò i loro
posti, e di far silenzio»
15
MAGGIO
1879
Essendo presente l'onorevole Àlvisi lo invito a
prestar giuramento.
Do lettura della formola.
(Il deputato Alvisi giura.)
L'onorevole Alli-Maccarani ha facoltà di proseguire il suo discorso.
ALLI-SMCGARANI. Persuaso come io sono che gl'inconvenienti cui dà luogo il matrimonio ecclesiastico,
0 non esistono, od esistono in numero così esiguo,
da non preoccuparsene di troppo, credo che trionferà il. principio assolutamente opposto alla presente
legge.
E gli oppositori troveranno dalla loro gli esempi
di popoli i più civili e liberali d'Europa. L'Inghilterra
che fa largo campo a questo matrimonio religioso,
la repubblicana America del pari, la libera Elvezia,
nella quale io trovo che il Cantone di Zurigo, certo
non sospetto di troppo amore al cattolicismo, nella
sua costituzione, all'articolo 15, dice questo:
« Il matrimonio civile e quello religioso sono egualmente valevoli dinanzi alla legge. »
« È inibito ad ogni pastore, o prete, o sindaco di
ritenere qualsiasi sportala per la celebrazione dei
matrimonio. Tutto conduce a ritenere che ogni coazione affinchè il matrimonio religioso sia accompagnato dal matrimonio civile, dove come da noi il
solo matrimonio civile è riconosciuto coma capace
di produrre conseguenze legali è soverchia e illegittima.
Ripeto che ciò nondimeno, io non sono ostile a
che la legge provveda a riunire il matrimonio ecclesiastico a quello civile, imperocché temo troppo
che tolta nella legge ogni importanza al rito religioso, si vada alla necessità dei divorzio, di quel
divorzio che tanto corruppe la Roma dei tempi antichi, quel divorzio che faceva a Catone cedere Marcia ad Ortensio, a Paolo Emilio abbandonare Papiria virtuosa ed onesta, a Cicerone ripudiare la
sua Terenzia in avanti da lui detta cara e amatissime, e che faceva sì che lo stesso Mecenate numerasse nuovi divorzi quante erano decadi nell'anno,
quel divorzio il quale rendeva una turpe speculazione
1 matrimoni con donne svergognate ma ricche, nella
speranza che desse mancasser presto alla fede per
poterne lucrare le sostanze, che la legge attribuiva
al marito oltraggiato, quel divorzio per cui spesso
veniva esposta alla vergogna del ripudio la donna
soltanto perchè resa non più avvenente per gli anni.
E sotto questo punto di vista io non sarei contrario ad una qualche sanzione penale. Ma quale
potrà essere? Come dicevo dianzi, noi non possiamo spingere la legge al di là delle necessità, al
di là di ciò che comportano gli elementi del diritto
penale. Ora, in chi contrae il matrimonio ecclesia«
Atti Parlamentari
—• 6208 —
Camera del Deputati
SSSBIOMl DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1879
stieo è impossibile trovare materia di reato. Manca
l'atto immorale, quindi il dolo, né vi ha il danno,
come fu già dimostrato specialmente dall'onorevole
Faccioni e avanti che da lui dal chiarissimo Carrara.
Vi è invece un atto che è seguito dalia adesione
compiacente dai genitori e parenti degli sposi, dalla
stima degli amici, e dal rispetto della pubblica opinione; in forza di che impossibile trovare elementi
per costruirne un reato.
Nè si dimentichi che le pene hanno ragione di
essere applicate ed efficacia d'effetto purché la loro
sanzione sia seguita dalla pubblica adesione. Che
se invece questa vi si ribella non servono che a
fare dei sacrificati e a screditare il magistero penale
attribuendo alle leggi il carattere di mezzi a vessare
i cittadini. Ohi subisca tali leggi anziché biasimo,
riscuoterà encomio dai concittadini, sicché nella
pena esso troverà non la umiliazione ma il trionfo
e quindi apparirà non colpa lo sfidarle ma virtù di
animo forte.
Ptr tutto questo io trovo che la repressione che
potrebbe applicarsi non deve eccedere quella pecuniaria; ed a tal proposito mi conforta l'esempio di
quasi tutte .le nazioni civili, a cominciare dalia
Francia, da quella Francia che vogliamo ia tutto
imitare, che abbiamo imitato anche troppo nel Codice civile ed in molti ordinamenti dello Stato j
e non capisco perchè non voglia imitarsi anche in
questo.
In Franc'a l'infrazione all'obbligo di contrarre il
matrimonio civile si reprime con multa da 18 a 100
lire; nel Belgio ancora, in quel Belgio che si ricorda
tanto ad esempio da coloro che favoriscono questa
legge, la pena è pure pecuniaria, dalle lire 50 alle
500, e parimente unicamente pene pecuniarie erano
comminate nei Codici e leggi dei vari Stati in cai,
prima del 1860, era divisa l'Italia, e nei quali si
voleva che il rito religioso fosse accompagnato o
completato o preceduto dall'atto civile.
E non basta forse questa specie di pena pecuniaria ? Abbiamo forse la certezza che si rifugga
dal matrimonio civile per spirito di ribellione alla
legge ? No, il fatto è diverso ; l'incomodo che incontrano gli sposi per recarsi al municipio ; ' la spesa
cui espone la solennità civile, e talvolta calcoli di
malinteso interesse concorrono a distogliere alcuni
da compiere quell'atto.
Ora basterà una spìnta qualunque perchè questi
inconvenienti siano allontanati ; si provi il sistema
mite almeno per fino a che l'esperienza non indichi
il bisogno di ricorrere a misure di maggior rigore.
L'economia è ben consigliata in tutto ; in fatto
di pene poi è un dovere che attiene alla morale
pubblica, alla libertà ed anche all'efficacia della
stessa pena a seconda dei oasi.
Quella poi che trovo doversi togliere assolutamente
è la obbligatorietà di contrarre il matrimonio civile
prima di quello religioso. In questa obbligatorietà
riscontro un'offesa assoluta alla libertà di coscienza,
un vincolo inammessibiie, Che cosa può importare
che un atto si compia a preferenza prima de li'altro ?
Se vogliansi costringere gii sposi ad effettuare il
matrimonio ecclesiastico in precedenza del matrimonio civile, si reca offesa alla coscienza, inquantochè non può negarsi, riguardo a coloro i quali
tengono moltissimo ad ottenere alla loro unio ne la
benedizione religiosa prima di compierà ogni altra
cerimonia di matrimonio, nè può disconoscersi che
la maggioranza dei credenti la intende così, come
non può disconoscersi che le religioni tutte prediligono il sistema che dà ia precedenza alla benedizione.
Ma vi ha di più. A giustificare una repressione
contro chi non associ, nei matrimoni, all'atto religioso quello civile, si addo.ee il bisogno di riparare
a gravi inconvenienti, specialmente in danno della
donna e dei figli.
Ora facilmente s'intende che coll'obbligare al
matrimonio civile prima del religioso, si espone la
donna ad un pericolo grandissimo. Un uomo onesto
potrà essere ateo, ina quando ha dato e giurato
fede alla donna del suo cuore, non andrà mai incontro alle aspirazioni della coscienza di lei a la
accompagnerà all'altare, quantunque costituisca
quella per lui una formalità superflua e fors'anche
un pregiudizio.
Chi dunque mancherà, chi si prevarrà della divisione tra il matrimonio ecclesiastico e quello civile?
L'uomo perverso. Ora, ammessa la precedenza del
rito civile, accadrà, pur troppo, d'incontrare l'uomo
perverso, il quale, tratta che abbia la fanciulla davanti al sindaco, ricuserà di fare il matrimonio ecclesiastico. Ed allora questa fanciulla, se timorata,
se religiosa, si troverà offesa nella sua credenza, non
vorrà avvicinare quello spòso, cadrà in amara e irreparabile desolazione. Ma ormai i diritti del seduttore saranno stabiliti legalmente ; e se ella dal dolore soccombe, il suo seduttore lucrerà sulla dote,
parteciperà alia di lei eredità, raggiungerà infine
gli utili effetti di una truffa obbrobriosa, ma protetta dalia legge. Se d'inconvenienti ci cale a questo
ancora occorre apprestare rimedio e provvedere.
Se noi facciamo mentre diciamo di difendere la
donna, e tutelare i sacri diritti della famiglia, corriamo rischio di rendere lo Stato cooperatore o
almeno ausiliatore di frodi le più empie, le più esecrabili.
Atti Parlamentari
SESSIONE DEL 1878-79 —
6204 —
DISCUSSIONI —
ERCOLE. Il rovescio della medaglia.
ALLM1ACCARAN1. Quindi una disposizione la quale
obbligherebbe gli sposi a compiere l'atto civile
prima di celebrare il rito religioso può recare un
danno grave e irreparabile ; eccede il bisogno della
legge e del motivo che ci spingerebbe a sanzionare la disposizione penale.
Uno dei difetti capitali che riscontro nel progetto
di legge che ci occupa è quello di non fare distinzione fra il matrimonio pubblico e quello segreto,
ossia di non aver riguardo ai matrimoni, che diconsi in extremis, e di coscienza.
ERCOLE. Che c'entra?
ALLI-MACCARAM. C'entra benissimo, onorevole Erc o l e ; perchè quando la legge in modo assoluto
vieta di celebrare il matrimonio ecclesiastico, il divieto si estende anche a quello che si qualifica
canonicamente matrimonio in extremis.
E qui non occorre dilungarsi. Ognuno intende
quale possa essere la posizione di un sacerdote e di
una famiglia, ai letto di una moribonda che per
tranquillità della propria coscienza, o per soddisfazione del proprio cuore ; vuole, prima che la colga
l'ultimo istante, dare la sua mano all'amato compagno.
Il non lasciar libero quest'atto, sarebbe la più
grande delle barbarie ; sarebbe dimenticanza assoluta dei riguardi più squisiti di umanità. Si condannerebbe ad atroce martirio morale una povera
donna negli istanti più dolorosi della vita. E qual
difficile posizione non si farebbe al sacerdote ? In
quel caso o celebra il matrimonio, e deve essere
trascinato avanti ai tribunali : e sia pure che essi lo
assolvano, ma però egli avrà patita sempre l'onta e
il disagio di sedere sul banco degli accusati ; ovvero
si rinata ed obbedisce alla legge e lo incoglie l'animavversazione della famiglia, le ire della popolazione, il rimprovero di non aver saputo sacrificare
se stesso all'adempimento di un pietoso dovere in
omaggio al palpito estremo di un essere amante ed
amato 1 {Bene!)
L e leggi non devono far mai dei martiri ! L'Italia
non ha bisogno di martiri...
LllGLI. Ne abbiamo anche troppi !
PRESIDENTE. Prego di far silenzio.
ALLI-MACCARAftl... per avanzare nella libertà, e
nelle sue istituzioni.
Vi è poi il matrimonio di coscienza che pure vuol
essere considerato con riguardo inquantochè corrisponde ad esigenze sociali, le quali non si possono
trascurare. Non è difficile ad avvenire che un onesto
cittadino trovi conveniente e senta il bisogno e
talvolta il dovere di unirsi a chi si è sacrificato per
lui in momenti difficili di sventure o di angoscia ; o
Camera dei Deputati
TORNATA DEL 15 MAGGIO 1879
gli ha prodigato cure, senza le quali sarebbe rimasto nell'abbandono o nel dolore ; e d'altronde
non gli sia agevole ricorrere alle solennità di un
matrimonio civile, per riguardi di parentela o di
condizione sociale che vi si oppongono. Potremo
gridare quanto vogliamo contro i pregiudizi, contro
le diseguaglianze di ceti e di condizioni ; ma queste
diseguaglianze vi sono, ed è inutile pretendere di
toglierle in un istante. Possiamo adoprarci per
farle sparire ; ma finché ci sono, il legislatore deve
rispettarle, perchè è dovere per lui di accettare e
riguardare il paese quale è.
Quindi, per queste due specie di matrimoni,
quello in extremis e quello di coscienza, è necessità avere speciale riguardo. Ed in questo ho concorde l'autorità molto ragguardevole di un illustre
avversario, dell'illustre senatore Borgatti.
L'onorevole Borgatti mentre in appositi scritti ha
sostenuto la necessità di questa legge, peraltro non
solo è venuto a dire che i matrimoni in extremis
e i matrimoni di coscienza devono esser rispettati,
ma ha dichiarato inoltre che senza di questo egli si
sarebbe opposto alla legge. Ed è andato tanto in là
che per non contraddire a sè stesso, quando difendeva il disegno di legge Yigliani, che ha preceduto
quello che ora ci trattiene, e che è di questo molto
più mite nelle sue sanzioni, ha dovuto (mi permetta
l'egregio magistrato e pubblicista), ha dovuto sofisticare dicendo che finalmente in quel disegno di
legge al matrimonio di coscienza ed al matrimonio
in extremis non si faceva nessuna violenza. Egli
dice : « A codesta specie di matrimoni segreti detti
di coscienza appartiene quello che il parroco può
essere autorizzato di amministrare in punto di
morte a colui che, essendo vissuto in unione non
riconosciuta dallo Stato e riprovata dalla Chiesa,
coglie l'ultimo istante di vita che gli resta per mettere la propria coscienza in pace colla Chiesa, dacché il tempo od altre circostanze non gli consentano
di adempiere alle forme solenni del matrimonio. »
E poi dice : « Or bene, se il progetto Vigliani prendesse di mira cotesti matrimoni di coscienza, affatto privati e segreti, che per la stessa loro ragion
d'essere e per il fine spirituale, a cui sono principalmente rivolti, non possono andar soggetti a veruna condizione di tempo, nè a modalità diverse da
quelle volute dalla Chiesa, non esito a dire che mi
troverei in tutto e per tutto d'accordo cogli egregi
pubblicisti e giurisperiti, i quali avversano quel
progetto. »
Ecco, o signori, che anche i più strenui difensori
della legge si schierano dalla nostra parte. Infine
l'egregio scrittore prosegue : « Se non che, il progetto di legge non è e non può essere riferibile ai
Atti Parlamentari
SESSIONE DEL
Camera dei Deputati
— 6205 —
1878-79
— DISCUSSIONI — TORNATA DEL
matrimoni di coscienza. » Quindi che si abbia ri- f
guardo quanto al matrimonio di coscienza io lo ritengo una necessità imprescindibile di giustizia, di
umanitàj di moralità che sia mantenuto.
In una parola, quando una legge che impegni i
cittadini ad effettuare il matrimonio civile se vogliano celebrare quello religioso la si creda necessaria, io concorrerò a votarla, purché non si spinga
agli eccessi, a cui giunge l'attuale disegno di legge ;
non obblighi ad anticipare il matrimonio civile, rispetti il matrimonio in extremis e di coscienza, ed
applichi semplici pene pecuniarie. In ultimo parmi
coerenza a ragione di giure penale che non sia colpito di pena il parroco il quale si limiti a dare la
sua benedizione nel matrimonio religioso, imperocché egli in questo non compie che un dovere del
suo ministero. Il parroco ce lo dà la Chiesa ; non
possiamo né crearlo noi nè destituirlo ; ma dobbiamo accettarlo quale egli è secondo le costituzioni ecclesiastiche. Egli è obbligato ad attenersi ai
sacri canoni, ai concili, al diritto canonico, dai quali
gli viene ingiunto di amministrare il sacramento
ognorachè ne sia richiesto e non ricorrano canonici
impedimenti e si renderebbe reo di rifiuto biasimevole se si ricusasse.
Qui davvero sospingendo il cammino si va più
in là della sagrestia, onorevole Mazzarella, si sale
fino sull'altare ! (Interruzione dell'onorevole Mazzarella)
Se vi sono colpevoli, saranno gli sposi, ed essi
soli potranno essere chiamati a rispondere avanti
i tribunali. Sta a loro di mettersi in regola col Codice e colla legge civile. Il parroco finché li aspetta
alla canonica, e loro amministra il sacramento,
nulla fa che possa essergli rimproverato. Egli si
porrà fuori della legge unicamente se ecciterà a
non fare il matrimonio civile. In tal caso sta bene,
e siamo d'accordo che debba raggiungerlo l'azione
penale. E questo sarebbe, anche a mio parere, caso
di pena afflittiva. Ma per tale reato non occorre nemmeno una sanzione nuova, onorevole guardasigilli,
poiché già provvedono le leggi generali, le quali stabiliscono, che il sacerdote il quale eccita alla disobbedienza o al disprezzo delle leggi dello Stato, è punito con pene correzionali ; se poi non ci bastano
queste e vogliamo pure una speciale e nuova penalità, sia pure, l'accetterò anch'io, ma non accetterò mai che si punisca neppure con multa di
una lira il sacerdote che non faccia altro che amministrare un sacramento. Diversamente varchiamo i
confini della missione di legislatori, diventiamo canonisti, e ci arroghiamo funzioni e qualità di vescovi. E che rimane allora della libertà di coscienza? Dove è la libertà dei culti? Rimane lo
15
MAGGIO
1879
Stato Capitolo, lo Stato Sinodo, lo Stato Concilio
e Papa.
Il sistema di legge, che io mi permettevo di sostituire al progetto che discutiamo lo avete bene
inteso, onorevoli colleghi, non è, in sostanza, altro
che un omaggio alle più savie disposizioni che informano il disegno presentato da uno dei maggiori
giureconsulti del foro italiano, illustrazione di quest'Assemblea, onorevole Mancini, allorché fa ministro. Peraltro Io vorrei temperato quanto alla
penalità a seconda che faceva l'altro progetto già
presentato dall'onorevole Vigliani. Nei termini da
me accennati, voterei io pure disposizioni che facilitassero l'incontro dell'atto del matrimonio civile
col matrimonio ecclesiastico ; diversamente negherò
il mio voto alla legge. Col sistema dell'onorevole
Mancini è rispettata la libertà : lo Stato rimane
al suo posto, la chieresia rimane in chiesa : non
facciamo altro che illuminare i ciechi, se pur ve ne
siano molti. Non dico che in vari casi non vi sia chi
rifugge all'atto civile per fini di seduzione ; ma contro chi lo faccia con " tale pravità di calcolo non
havvi necessità di questa legge, dappoiché le leggi
penali esistenti bastano per sé stesse a tenerlo in
freno.
Piacemi finalmente avvertire di nuovo che ad una
legge, nei limiti da me accennati, mi adatto più specialmente perchè non mi dispiace che lo Stato faccia
segno di tener conto, come opina l'onorevole Indolii,
del matrimonio ecclesiastico. E credo che questo
sia coerente al nostro Codice del 1865, che introdusse tra noi il sistema del matrimonio civile.
Ed invero, allorché nel Codice civile volle seguirsi
il sistema francese dell'atto matrimoniale non religioso si intese di mantenere cionondimeno in gran
conto il matrimonio ecclesiastico ; né si pensò punto,
nè ad eliminarlo, nè a screditarlo; anzi, come diceva
l'onorevole Pisanelli nell'adunanza di questa Camera del 14 febbraio 1865, « la legge non solo non
nega e non rifiuta, ma suppone il vincolo religioso,
imperocché tutti gli uomini hanno una religione,
ed è certo che la maggior parte di essi vorranno
che le loro nozze sieno santificate dalla loro religione. È tanto anzi il rispetto che il nostro Codice
professa alla libertà di coscienza ed al libero esercizio dei culti, che esso non prescrive il tempo in
cui debba compiersi il rito religioso, nè commina
pene contro i ministri dell'altare. In ciò si discosta
dalla legislazione francese, ed opportunamente. »
Se accogliete la legge nei termini, nei quali a me
apparirebbe accettabile, resterete fedeli, onorevoli
colleghi, ai sani dettati della scienza penale ; vi manterrete in accordo col Codice civile e cogli illustri
giureconsulti che lo ispirarono ; eviterete qualsiasi
Aiti Parlamentari
SESSIONE DEL
Camera del Deputati
— 6206 —
1878-79
— DISCUSSIONI — TORNATA DEL
accusa di eccessività e di arbìtrio ; manterrete reverenza ai rito religioso, rendendo così un grande
esempio di omaggio alla libertà di coscienza ed ai
principii accolti come regola del diritto pubblico
interno dell'Italia nostra. Guardiamoci dal mancarvi, e votiamo concordi una legge che a questi
principii s'inspiri. (Bene!)
PRESIDENTE. L'onorevole Gorla ha facoltà di parlare.
TAIANI, ministro di grama e giustizia. Domando
di parlare.
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Gorla, l'onorevole
ministro chiede di parlare.
M1MSTR0 DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando se l'onorevole Gorla parla in favore.
PRESIDENTE. Parla in favore.
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Allora parlerò
dopo.
PRESIDENTE. L'onorevole Gorla ha facoltà di parlare.
GORLA. 11 campo dell'attuale questione è stato
percorso in così diversi sensi e così ampiamente
che poco mi resterà da dire.
L'onorevole Bertolucci, il più convìnto degli oppositori al disegno di legge, facendo la storia delie
attribuzioni del sacerdote nelle partì più importanti
della vita, vale a dire nell'atto della nascita, dei matrimonio, e nel punto di morte, disse che questi atti
erano stati affidati al potere ecclesiastico dai precèdenti Concordati, e discorrendo in ¿specialità del
matrimonio, divise gli attributi che il sacerdote
esercitava in due punti ; riconobbe cioè che il sacerdote per una parie fungeva le veci d'ufficiale
dello stato civile, e che d'altra parte sanzionava
il matrimonio col sacramento, colla benedizione nuziale. Disse poi anche che il contratto doveva avere
la precedenza perchè la benedizione nuziale non
faceva altro che completare quest'atto importante
della vita sociale. Finché le diverse provinole italiane
erano governate dai Concordati stabiliti con la
Santa Sede, questa promiscuità d'attribuzioni, era
naturale che sussistesse nell'identica persona ; ma
allorquando col risorgimento nazionale i due poteri
si divisero e Fano si ritirò volontario prigioniero
nella sua superba reggia e l'altro venne acclamato
da tutte le Provincie italiane, fu una necessità lo
stabilire e dividere i rapporti speciali fra i due poteri; allora lo Stato investì dei suoi poteri le autorità municipali, lasciando al potere spirituale la
sua attribuzione di compiere il sacramento.
Ma che cosa avvenne ? Nel Codice si prescrive il
matrimonio civile, ma non si dica se debba precedere ìa funzione civile alla funzione religiosa ; si
credeva che il buon senso delle popolazioni sarebbe
15
MAGGIO
1879
stato sufficiente per determinare i contraenti a far
precedere il matrimonio civile al rito religioso, o
che almeno in seguito lo si convalidasse eolia sanzione civile; ma è avvenuto affatto l'opposto, cioè
a dire che una gran parte dei matrimoni contratti
col rito religioso non furono compiuti col contratto
civile dinanzi al sindaco ; e si verificò un caso singolare, nuovo, di una legge che ha dato luogo ad
un nuòvo reato, al concubinato civile, reato che
prima non si verificava, mentre ora ve ne sarebbero
120 mila di questi concubinati civili nella ipotesi
meno allarmante.
Si può continuare in questo stato di cose ? La famiglia che è il nucleo della società, la base dello
stato civile, può essere scossa nelle sue fondamenta ?
Mi pare che questa sia la vera questione, e non vi
ha dubbio che si debbano adottare dei provvedimenti radicali. Ma quali dovrebbero essere questi
provvedimenti ? Ritornare al matrimonio duplice
quale era prima, come sarebbe l'intenzione dell'onorevole Bertolucci e dell'onorevole Alli-Maccarani,
oppure non retrocedere, ma progredire e faro ia
modo che la sanzione del matrimonio civile abbia
ad ottenere il suo compimento ? Siccome quando i
due poteri erano uniti, tanto l'atto civile quanto
l'atto religioso, avvenivano quasi contemporaneamente, e adesso questa contemporaneità è impossibile che si raggiunga, così bisogna stabilire quale
dei due atti debba precedere : non Fatto sacramentale, perchè noi lo riconosciamo sì, ma non lo riteniamo parte integrante del contratto matrimoniale.
Bisogna che preceda adunque Fatto civile. E facendo questo, violiamo noi effettivamente la libertà
assoluta del pensiero, come disse l'altro giorno l'onorevole Arisi ? Violiamo ìa libertà assoluta di coscienza, come dissero ieri l'onorevole Bortolucci 8
l'onorevole Puccio ni ? Io ritengo di no. Noi non
facciamo che compiere un atto portato ad un certo
grado di perfettibilità, ma non perfetto ; noi non
facciamo che rimediare ad un errore creato da noi
in buona fede, perchè ritenevamo che quello elio
era avvenuto presso le altre nazioni, fortunatamente
non dovesse avvenire presso di noi ; ma Invece noi
abbiamo imitato negli errori gli altri popoli quando
invece questi altri popoli avevano già incominciato
a dare dei provvedimenti per riparare i verificatisi
inconvenienti. Ora, completando quest'atto, io non
credo che si faccia violenza alcuna ai principii di
libertà, ed ai principii di coscienza.
L'onorevole Bortolucci l'altro giorno, ritengo,
per impressionare un po' la Camera, a favore- del
proprio assunto, disse che conseguenza di questo
matrimonio civile fosse il maggior numero delle
Atti Parlamentari
SBSBKHSESKnSSflG
SESSIONS DEL
Camera dei Deputati
— 6207 —
1878-79
— DISCUSSIONI — TORNATA DEL
nascite illegittime in confronto dello nascite legittime, ed accennava alla Francia, accennava a noi.
Io ritengo effettivamente die il numero delle nascite
illegittime in Francia- sia il numero forse maggiore
fra le diverse nazioni europee; la Francia è quella
che dà forse il maggior numero delle nascite illegittime in confronto alle legittime. Ma è conseguenza del matrimonio civile questo ? L'onorevole
Bertolucci saprà benissimo che sino dal 1810 in
Francia è resa obbligatoria la precedenza del contratto civile sul religioso ; quindi non può essere
conseguenza di questo stato di cose. La causa la si
deve andar ad indagare in altri elementi. E chi non
sa che la Francia, che Parigi è il cuore, l'intelletto
d'Europa, il centro di tutti i popoli? Là vi accorrono tutti quelli che hanno tempo e danaro da
sprecare; è la grande sirena che attira a sè, e
sconta colla grande sua rinomanza anche la pena
delle dissolutezze dell'universo. Dunque non prendiamo la Francia a testimone, e non diciamo che
quel male sia una conseguenza del matrimonio
civile. In Italia fu detto che questa piaga è grande ;
ma io sono fortunato di poter asseverare alla Camera che fortunatamente l'Italia è forse quella che
na ha meno di queste nascite illegittime. Abbiamo
dopo di noi, credo, la Svezia e la Russia, e poi veniamo poi, con una aliquota molto, ma molto confortante. E se guardiamo a questi ultimi armi, il
numero delle nascite illegittime è diminuito. Dunque non è conseguenza del matrimonio civile questo
aumento delle nascite illegittime in confronto delle
nascite legittime.
L'onorevole Arisi l'altro giorno nel suo discorso
disse che noi cerchiamo di riparare ad un concubinato civile, ma che non possiamo pervenire a riparare il concubinato naturale. Hanno già in proposito risposto altri oratori. Noi non siamo teologi ;
noi non possiamo entrare nel seno delle famiglie ;
non possiamo imporre una moralità che non verrebbe accettata; possiamo però emendare errori
creati da noi con una legge imperfetta. Disse poi
che con questo disegno di legge si renderebbe difficile riparare a certi abusi, a posizioni equivoche
che si sono create in società. Io richiamerò alla
mente dell'onorevole Arisi che questi concubinati
veri, naturali, per vivere in questo stato di falsa
famiglia hanno dovuto pur subire e superare trasformazioni nella loro moralità. Non potevano queste
false famiglie essere in buonissima relazione colla
Chiesa ; per cui, se anche venisse a loro un pentimento, un rimorso, una idea di ravvedimento, siccome non si rivolgerebbero certo di preferenza al
prete invece che rivolgersi al sindaco, quando si verificassero queste fortunate combinazioni di ravve-
15
MAGGIO
1879
dimento, la^posa, che vorrebbe veder riparata la
sua posizione, indurrà più facilmente il marito a
fare una passeggiata al municipio piuttosto che
mandarlo in chiesa. Quindi ritengo che questo argomento possa avere pochissima influenza nella risoluzione della questione.
Gli onorevoli Varò e Fuccioni incriminarono ieri
i dati della statistica (e molto più li ha incriminati
oggi l'onorevole Alli-Maccarani), e dissero che queste statistiche sono esagerate, e che non vi ha nemmeno concordia di risultati tra loro, perchè la statistica del Ministero d'agricoltura, industria e commercio porta una cifra, e la statistica del Ministero
di grazia e giustizia ne porta un'altra.
Tra le due statistiche, il buon senso mi detta di
credere a quella che può essere più regolare e veritiera ; e siccome chi presiede all'istituto dei certificati di nascita, e delia registrazione dei matrimoni sono i procuratori generali delle Corti d'appello, così ritengo che questi abbiano maggior possibilità di conoscere la verità e di constatarla. In
conseguenza io darei la preferenza a queste statistiche. Ma voglio anche abbondare, voglio pur discendere alla statistica molto più moderata del
Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Ma, o signori, anche qui noi abbiamo 120 mila famiglie che sono costituite irregolarmente, cioè che
non sono famiglie, sono... non so come esprimermi,
matrimoni della mano sinistra, anzi qualche cosa di
peggio, perchè qui non c'è matrimonio, ma una simulazione di matrimonio; una ipocrisia, che danno
la vita a figlioli che si credono legittimi, e sono
figli naturali. Col tempo ne constateremo i funesti
effetti. Bisogna dunque porre un riparo a questi
fatti di una gravità indiscutibile.
L'onorevole Yarè mi pare che abbia fatto accusa
alla Commissione di non aver dato bastanti particolari nella sua splendida, accurata e completa relazione, perchè non ha prodotto anche la statistica
delle cause che possono aver ingenerato questi matrimoni, e perchè non ha pur prodotto il numero
dei figli.
Signori, se la Camera fosse chiamata a dare un
sussidio a questi figli bastardi, io comprenderei la
necessità di avere questi dati; ma noi siamo già
abbastanza sconfortati dal risultato dei 120 mila
matrimoni senza ulteriori investigazioni ; non andiamo ad indagare ancora quanti figli, quante vittime ne risultino. E poi vi sarebbe un'altra difficoltà
ad ottenere una simile esatta statistica, perchè naturalmente una parte di questi figli muore, altri
nascono, e per conseguenza una statistica che dicesse il vero oggi, il mese venturo non sarebbe più
esatta, e darebbe, risultati diversi.
Atti Parlamentari
SESSIONE DEL
— 6208 —
1878-79
—
DISCUSSIONI —
Ora risponderò all'onorevole Minghetti, dal quale
mi spiace di trovarmi dissenziente, quantunque io,
come tutta la Càmera, ne conosca ed apprezzi l'alta
intelligenza. Ieri an ch'egli ha detto che con questo
disegno di legge si fa un regresso.
Io ho già detto che di regresso non vi sarebbe
altro che il ritorno al matrimonio unico innanzi al
sacerdote ; e per me questo disegno di legge ci porta
ad un progresso, perchè compie e rettifica una precedente legge imperfetta, quella che sancisce il matrimonio civile, senza adottare le opportune discipline che ne garantiscano la esecuzione. Egli disse
poi che sarebbe indotto anche ad accoglierlo, ma
come un temperamento transitorio, ed ha fatto richiamo alia legislazione inglese.
Io stimo moltissimo l'Inghilterra, l'apprezzo 9
l'ammiro, ma non in tutto. Nel ramo giudiziario
forse non meriterebbe per noi quella cieca approvazione di tutti che ci porterebbe ad imitarla; e su
questo punto poi dei temperamenti provvisori, io
faccio molta differenza fra l'Italia e l'Inghilterra,
fra il Parlamento inglese ed il nostro.
Infatti non è molto, in una circostanza gravissima, si trattava di adottare provvedimenti speciali
per una parte d'Italia che era infestata dal brigantaggio, e che cosa si fece ? Il Parlamento adottò
questi provvedimenti eccezionali ? No, li respinse.
È vero però che alcuni di questi provvedimenti furono saggiamente applicati, ed ottennero il loro intento, ma ad ogni modo una legge speciale non
venne adottata in proposito, e se noi troviamo oggi
la necessità di riparare a questi 120 mila matrimoni
nulli, quando noi dovessimo revocare la legge in
seguito alle ottenute riparazioni dei matrimoni nulli,
noi verremmo ancora a creare la causa di altri matrimoni nulli, e sarebbe come un corpo elastico,
una molla compressa, che fino a che dura la pressione il corpo elastico la subisce, ma quando la
pressione cessa, il corpo elastico risorge ancora e
riprende la sua primitiva posizione. Cosichè non
faremmo altro che creare ulteriori cause di queste
posizioni equivoche che devono essere tolte per
sempre.
È poi vero che noi facendo prescrizione della
precedenza e del certificato del matrimonio civile
invadiamo la sacrestia, ci impossessiamo delle coscienze ?
Ma, o signori, la legge prescrive delle condizioni,
e le prescriveva coll'antico sistema ai parroci perchè il matrimonio fosse valido. Occorreva la richiesta del consenso dei padri, della libertà di stato,
della non esistenza di alcun impedimento di vincolo
di consanguineità, delle denuncie ; e se ora vi si aggiungesse un altro, che si può dire un requisito
TORNATA DEL
Camera del Deputati
15
MAGGIO
1879
(non un nuovo impedimento come ieri riteneva l'onorevole Puccioni), non ci sarebbe poi questo gran
male.
Si andrebbe forse per tal modo a rompere la cerchia che deve necessariamente conservare intorno
a sè il potere spirituale ? Io credo di no. È un requisito qualunque, un requisito che può esssere imposto dall'autorità civile, perchè bisogna tenere a
mente poi, e questo è importante, quello che al
giorno d'oggi i sacerdoti compiono col rito spirituale. Non fanno che ripetere, in parte, quello che
è già fatto con il contratto civile. Se si limitassero
a benedire ii matrimonio, sarebbero perfettamente
nel loro ministero, ma esercitano, rinnovano attribuzioni che non potrebbero esercitare, perchè effettivamente fungono ancora da ufficiali di stato civile, ora che ne furono categoricamente revocati.
Ora, se facendo questo e tollerandolo l a legge, si
venisse a dire a questi signori : fate un po' il piacere
di guardare se fra gli altri vi è ancora un certificato
di preceduto matrimonio civile; si verrebbe con
questo a violentare le coscienze, si entrerebbe forse
nel campo del sacramento e nel regno dello spirito
loro riservato ? Io credo di no, e per non tediare
ulteriormente la Camera, non farò altro che soggiungere un'avvertenza, ed è che deploro che questo
disegno di legge sia stato presentato così tardi ; che
se lo stesso progetto ha bisogno di essere in q u a l che parte moderato, può farsi, perchè forse certe
disposizioni sono un po'gravi, un po'troppo severe,
e potrebbero essere corrette ; ma io di gran cuore
voterò questa legge, perchè la ritengo una grande,
soprema necessità. (Benissimo! — Bravo!)
ANNUNZIO DI INTERROGAZIONI : AL MINISTRO Di AGRICOLTURA E COMMERCIO SULLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO,
E SULL'ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI C0MMÌSRCÌ0 ;
E AL MINISTRO DELLA GUERRA SULL'ISTRUZIONE DELLA
CATEGORIA DEL 1858.
PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, do lettura di una
domanda d'interrogazione a lui rivolta :
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole
ministro di agricoltura e commercio circa la personalità giuridica delle società di mutuo soccorso.
« Vacchelli. »
Rileggo poi un'altra domanda d'interrogazione
rivolta allo stesso onorevole ministro, della quale fu
data lettura altra volta.
E s s a è del tenore seguente:
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole
Mi Parlamentari
SESSIONE DEL
—
1878-79
—
6209
DISCUSSIONI —
ministro di agricoltura e commercio sull'ordinamento delie Camere di commercio.
« Muratori, »
Prego l'onorevole ministro di dichiarare sa e
quando intenda di rispondere a queste interrogazioni.
MAIORANA-CALATABIANO, ministro d'agricoltura
e
commercio. Io sono agli ordini della Camera. Se
volesse però iscrivere io svolgimento di queste interrogazioni dopo la discussione del disegno di
legge sull'ossario al Gianicoìo pei morfei per la difesa e liberazione di Roma, ne sarei anche più contento.
PRESIDENTE. Onorevole Vacchelli, acconsente ella
alla domanda dell'onorevole ministro ?
VACCHELLI. Acconsento.
PRESIDENTE. S l'onorevole Muratori?
Voci. Non c'è.
PRESIDENTE. Non è presente, ma ritengo che non
avrà alcuna obiezione.
Allora non essendovi opposizioni, si metteranno
queste interrogazioni all'ordine del giorno, dopo la
discussione del disegno di legge relativo all'ossario
sul Gianicoìo pei morti nella difesa e liberazione
di Roma.
Un'altra domanda d'interrogazione rivolta all'onorevole ministro della guerra è del tenore se« li sottoscritto desidera interrogare l'onorevole
ministro della guerra, se in vista delle speciali condizioni dell'armata non intenda ritardare la convocazione della seconda categoria del 1858, o diminuire il tempo della sua durata sotto le armi.
« Delvecchio. »
Prego il signor ministro della guerra di dichiarare
se e quando intenda di rispondere a questa interrogazione.
lAZI DE LA ROCHE, ministro
subito.
della
guerra.
Anche
PRESIDENTE. Subito non lo crederei opportuno,
perchè non giova interrompere la presente discussione.
MINISTRO DELLA CHIMERA. Allora domani.
PRESS M I E . Domani,© meglio ancora insieme alla
altre interrogazioni che sono già state poste all'ordine del giorno, e che saranno svolte appena finita
questa discussione,.
MINISTRO DELIA GUERRA. Sta bene.
PRESIDENTI. Allora se non vi sorto opposizioni,
così rimane inteso.
828
del
TORNATA DEL
15
MAGGIO
1879
ANNUNCIO BELLO SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DI
LEGGE PER UNA MODIFICAZIONE ILLA LEGGE SULLE
PENSIONI.
PRESIDENTE. Finalmente essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, rammento che gli uffici hanno ammesso alla lettura un diségno di legge
per modificare l'articolo 36 della legge sulle pensioni, del 14 aprile 1864, e che si tratta ora di fissarne lo svolgimento, secondo l'istanza che me ne
fa uno dei proponenti, l'onorevole Napodano ; gli
altri due proponenti sono l'onorevole Correale e
l'onorevole Ungaro.
Chiedo all'onorevole ministro delle finanze se
dopo lo svolgimento delle interrogazioni, per la
quali è già stato stabilito il giorno, possa farsi anche questo svolgimento.
MAGLIANI, ministro delle finanze. Accetto che si
metta all'ordine del giorno dopo quelle interrogazioni.
PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni anche
questo svolgimento sarà posto all'ordine del giorno
dopo quelle interrogazioni.
PRESENTAZIONE PEI DISEGNI DI LEGGE : PBII UNA TRANSAZIONE COLLA CHI A E PROVINCIA DI PIACENZA SOPRA
DIRITTI DI PROPRIETÀ ; PER UNA CORREZIONE DI UN
ERRORE MATERIALE NELLA LEGGE SUI TABACCHI ; E
PER UNA CONVENZIONE PER RESTAURI S CONCESSIONE
DELL'ANFITEATRO COREA.
PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio
ha facoltà di parlare per presentare un disegno di
legge.
BEPRETIS, presidente del Consiglio. Mi onoro di
presentare alla Camera, anche a nome del mio collega il ministro delle finanze, un disegno di legge
per l'approvazione di una convenzione stipulata fra
il Governo ed il municipio e la provincia di Piacenza per una transazione su diritti di proprietà di
alcuni stabili, e per la costruzione di un nuovo carcere.
PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del
Consiglio della presentazione dei disegno di legge
per l'approvazione di una convenzione col municipio e la provìncia di Piacenza, che sarà stampato
e distribuito agii onorevoli deputati.
L'onorevole ministro delle finanza ha facoltà di
di parlare per presentare un disegno di legge.
MINISTRO DILLE FINANZI. Mi onoro ài presentare
Atti Parlamentari
SESSIONE DEL
— 6210 —
1878-79
—
DISCUSSIONI —
alla Camera un disegno di legge per l'approvazione
della convenzione tra le finanze dello Stato ed il
signor conte Giuseppe Telfener, per restauri, abbellimenti e concessione d'uso dell'anfiteatro Corea.
Parimente mi onoro di presentare un altro disegno
di legge per la correzione di un errore materiale
incorso nella legge, che approva la tariffa del prezzo
di vendita dei tabacchi.
Pregherei la Camera di voler rinviare questo disegno di legge alla Commissione che già riferì sulla
stessa legge dei tabacchi.
PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle
finanze della presentazione del disegno di legge per
l'approvazione di una convenzione tra la finanza
•dello Stato ed il signor conte Telfener, per restauri,
abbellimenti e concessione di uso dell'anfiteatro
Corea.
Questo disegno di legge sarà stampato e distribuito.
Do pure atto allo stesso onorevole ministro della
presentazione di un altro disegno di legge per la
correzione di un errore materiale all'articolo 3 della
legge che regola la tariffa del prezzo di vendita dei
"tabacchi.
L'onorevole ministro domanda che questo secondo
disegno di legge sia mandato alla Commissione
stessa che già riferì sul disegno di legge pei tabacchi già approvato dalla Camera.
Se non vi sono obiezioni rimarrà così stabilito.
(È approvato.)
SEGUITO DELLA DISCUSSIONE D E L DISEGNO D i LEGGE SCLL'OBBLIGO D I C O N T R A R R E I L MATRIMONIO CIVILE
PRIMA P E L RITO RELIGIOSO.
PRESIDENTE. Proseguiremo dunque la discussione
sul disegno di legge intorno al matrimonio civile.
L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di
parlare.
*
TA1MT, ministro di grazia e giustizia. Con buona
pace degli oppositori, questo progetto che discutiamo, ed i suoi concetti fondamentali, così ampiamente e chiaramente svolti nella relazione, non
parmi che sieno rimasti grandemente scossi. D'altronde, se vi sarà bisogno di uno svolgimento maggiore, i dettagli di quelle ragioni io li abbandono
volentieri al colto ingegno del relatore medesimo ;
e restringerò le mie parole ai pochi, anzi pochissimi punti culminanti dell'opposizione, per dimostrarne il nessun valore.
Togliamo, o signori, tutto ciò che si è ammonticchiato intorno, e che è materiale, diciamo
TORNATA DEL
Camera dei Deputali
15
MAGGIO
1879
così, estraneo ed inutile alla questione; e domandiamoci nettamente: di che si tratta oggi? Noi,
come tutte le nazioni civili, e, diciamolo ancore,
se la parola non è orgogliosa, meglio che tutte
le nazioni civili, abbiamo la legge per eccellenza,
abbiamo il Codice civile. E parte importantissima di questa legge è quella che regola lo stato
civile. E parte anche più importante ancora quella
che regola la materia del matrimonio. Si stabiliscono i diritti e i doveri tra i componenti la famiglia, che è la base della società. Si regola il modo
come il patrimonio si conserva ; si regolano i modi
come questo patrimonio si trasmette e si divide.
La Francia, il Belgio, la Germania, hanno una
identica legge fondamentale. Questa legge rimase
ineseguita per le stesse ragioni per le quali è ineseguita in Italia. Quelle nazioni aspettarono meno
di noi, ed una sanzione penale fu assai presto pubblicata per assicurarne la esecuzione. Più calmi,
più pazienti, noi abbiamo atteso 14 anni.
La inesecuzione di questa legge, per parte di
un gran numero di cittadini, fu subito manifesta. Ma si attese. Molti espedienti in linea amministrativa furono studiati, e gli eccitamenti d'ogni
sorta non mancarono ; ma la piaga si allargò. Si
allargò al punto che la pubblica opinione ne fu allarmata. E così cominciò lo studio e la presentazione dì vari progetti di legge, fino all'ultimo che
oggi discutiamo. Adunque la questione sta in ciò,
che noi abbiamo da un lato ìa legge fondamentale
che regola il matrimonio, da un altro l'inesecuzione
di questa legge per parte di migliaia, o meglio ancora di centinaia di migliaia eli cittadini. E se noi
così tardi, e dopo tanta esperienza, e dopo tanti
frustranei rimedi tentati, presentiamo la proposta
di una sanzione penale perchè questa legge venga
eseguita, ci si grida alla tirannia, e ci si dice che
violiamo tutti i principii razionali coi quali una legge
penale vuole essere imposta.
Ma, signori, permettete ch'io domandi ad uno
degli oppositori, e sopratutto all'onorevole Bertolucci, il quale venne ieri a citarci il Montesquieu e
l'abate Genovesi, ed appoggiandosi sulla loro autorità, pretese dimostrarci che lo Stato non aveva
il diritto di pubblicare una sanzione penale in
questa materia, permettetemi, io dico, che gli dimandi : è proprio sul serio che si pretende trar
lena ed argomenti da questi scrittori per minarci l'attuale progetto di legge? A rovesciare
l'assurda pretesa, a noi basterà dire all'onorevole
Bortolucci, che sono appunto due celebri sentenze,
che assieme completano un alto pensiero di questi
due sovrani scrittori, che formano la base, non delle
sue, ma delle nostre opinioni.
—
Atti Parlamentari
SESSIONE DEL
1878-79
—
6211 —
DISCUSSIONI —
Fu il presidente Montesquieu, onorevole B e r tolucci, che d'oltre Alpi disse: ogni rapporto tra
cosa e cosa è una legge; e con formula anche più
sintetica, soggiunse, al di qua delle Alpi, l'abate
Genovesi: ed ogni legge è legge penale. Ed infatti
sarebbe un assurdo il solo enunciare che allo Stato
che esercita il diritto di promulgare le leggi, non
si dovesse consentire anche quello di assicurarne
l'esecuzione. Questo diritto incontestabile noi oggi
esercitiamo.
Abbiamo una legge gravissima la quale regola la
materia del matrimonio; in questa legge non fu determinata alcuna sanzione penale. L'esperienza ci ha
dimostrato che la mancanza di sanzione ha prodotto
quei gravi danni che deploriamo ; e si ha il coraggio di mettere un sol momento in dubbio che noi
abbiamo il diritto, non già di creare una legge penale, imperocché ogni legge è legge penale (altrimenti non sarebbe legge, ma sarebbe consiglio),
ma soltanto di determinare la sanzione per la quale
questa legge possa divenire efficace, e possa rendersene sicura la esecuzione?
L'onorevole V a r è , che non so se sia p r e s e n t e Foci. Sì, c' è !
VAEÈ. Sono presente.
MINISTRO Dì GRAZIA E GIUSTÌZIA. Me ne compiaccio.
L'onorevole V a r è cominciò con una facezia (e la
dico facezia, perchè non la voglio dire sarcasmo) ;
cominciò col dire che i guardasigilli del regno d'Italia, quasi sempre usciti dalle provinole meridionali, avessero tutti la smania di mettersi la mitra
ed il piviale, e penetrare nelle chiese o nelle sacrestie per discutere di teologia e per amministrare
quasi i sacramenti. L'onorevole Y a r è aveva ben
pochi argomenti in suo favore per ricorrere a
questo.
VARÈ. Chiedo di parlare per un fatto personale.
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi basti ricordare
all'egregio ed onorevole amico pochi nomi : il Pisanelli, il Mancini, il Conforti, il Raeli ed altri, fino
a questo minuscolo Taiani. (Sì ride) Metteteci in
fila: non vi pare, onorevole Y a r è , che la tinta comune sia un tantino la tinta giannonista? (.Benissimo !) Non vi pare, onorevole Yarè, che qualche
tinta di libero pensatore ce la potreste anche scorgere? Non i m p o r t a : siamo vescovi colla mitra e
col piviale ! (Ilarità) E quando voi dite questo ?
Quando io, ad imitazione di alcuni dei valentuomini
che mi hanno preceduto, sono qui per sostenere una
legge penale coatro i preti! Diteci almeno, onorevole Varè, che, indossando piviale e mitra, sappiamo impugnare il pastorale ! (Ilarità)
Chiudo la parentesi col dimandarne venia alla
Camera, e riprendo il filo del mio ragionamento.
Camera dei Deputati
TORNATA. DEL
15
MAGGIO
1879
Farmi, onorevoli oppositori, tutti quanti siete 8
di qualunque parte della Camera, che ho già dimostrato con poche frasi come sarebbe assurdo sostenere che lo Stato non abbia il diritto d'elevare
a reato la trasgressione della parte più preziosa
della principale fra le nostre leggi, della legge delle
leggi, cioè il Codice civile. Se poi, a prescindere
da tutto questo, vogliamo guardare specificamente
ss gli elementi costitutivi del reato, ossia il dolo ed
il danno ci sieno, la dimostrazione non è lunga ;
basta soltanto porre la questione nei suoi veri termini ; basta specificare con intera buona fede I fatti,
perchè le conseguenze ne scaturiscano manifeste.
L'onorevole Bortolucci prima, e fu la parte più toccante del suo discorso, ci fece un idillio, descrivendoci le beatitudini d'un matrimonio religioso.
Non vedete voi, diceva l'onorevole Bortolucci,
non vedete voi quella coppia lietissima che va ai
piedi dell'altare ? Non vedete voi come tutto il parentado lieto, giulivo, devoto l'accompagna ? Non
vedete voi il sacerdote che la benedice ? Più asceticamente poi l'onorevole Alli-Maccarani, completando l'idillio, disse che egli resta sempre commosso
innanzi ad una funzione ove si invoca il nome
di Dio.
Nulla vi è a dire in astratto, ed ogni galantuomo
potrebbe dividere il loro religioso entusiasmo.
Ma se voi credete, onorevoli signori, di averci
convinti con le vostre volate idilliache, che gii elementi del reato non esistano, allora debbo dirvi che
fu una figura rettorica la vostra, non già un argomento.
Guardiamo un poco l'altro lato della medaglia, e
permettetemi che all'idillio faccia seguire un brano
d'elegia. Quello sposo che voi ci descrivete così devoto, così lieto, così amoroso accanto alia sposa
che conduce innanzi all'altare, può covare un nero
pensiero, egli può premeditare di trarre in un'insidia
la donna che ora tiene al fianco, e con la complicità
del prete può benissimo dire : io sfogherò la passione bruta e pòi getterò questa donna tra I cenci
vecchi.
Onorevole Bortolucci, dove avete un'ancora
salvezza in questi casi non rari ?...
BORTOLUCCI. Nel Codice penale.
di
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. No, nella legge che
discutiamo.
Non basta. Può quell'uomo ndn essere un tristo,
ma il nodo, civilmente effimero, può essere sciolto
dalla morte. E in tali ben disgraziati avvenimenti,
la donna e i figliuoli, che in buona fede si credono
di costituire una famiglia legale, nel momento in
cui stanno per raccogliere il patrimonio, si vedono
venire da lontano, come lupi rapaci, dei consan-
Atti Parlamentari
SESSIONE DEL
6212
1878-79
— DISCUSSIONI — TORNATA DEL
guinei, forse fino allora anche ignoti, che s'impossessano in parte o in tutto del • retaggio, ed alla
donasi miserrima ed ai miserrimi figli non restano
che la miseria e la disperazione, e si accendono
fiamme di odi! inestinguibili. Moltiplicate, onorevole
Bertolucci, questi fatti, o, se volete, la sola possibilità di questi fatti per cento mila, e dite in buona
fede qual è l'avvenire che prepariamo alla società.
Quando adunque all'idillio è congiunta questa
elegia, chi è che può avere il coraggio di dire, che
Boi non abbiamo un danno da scongiurare, che
non abbiamo il maggiore degli elementi per I quali
Fasione penale può essere istituita ? E se c'è il
danno, onorevole Bertolucci, e che specie di danno,
il dolo ne viene di conseguenza.
È inutile ricordarlo a lei che è un magistrato.
L'articolo primo del nostro Codice penale è così
concepito :
« Qualunque violazione della legge penale è ori
reato. »
Ciò indica quale sia la nostra fonte del diritto di
punire e la natura eminentemente politica nella definizione del reato.
Non è necessario che un'azione sia di per sè
stessa violatrice della morale, perchè divenga reato ;
può la ragione politica elevare a reato un'azione
che non viola la morale, come un'azione violatrice
della morale può non essere reato.
Ora se non ci troviamo precisamente dinanzi ad
un fatto di questa natura ; anche ammesso che nè
il prete, nè i due contraenti quando si presentano
con animo deliberato di non contrarre il matrimonio civile, ma soltanto di limitarsi alla benedizione
religiosa, non abbiano un vero dolo malo, come
ben diceva ieri l'onorevole Indolii ; pure di fronte
all'altro elemento, di fronte al danno, lo Stato, ha
il diritto di elevarlo a reato e stabilire una pena;
ed è questo che noi facciamo. Nò è inutile il ripetere ancora che in molti casi o nella più parte dei
casi, vi è anche il vero dolo malo, nel premeditato
disegno di sfuggire il vincolo del matrimonio secondo
la forma del Codice civile.
Or tutto questo a me para così apoditticamente
vero, tanto che tutte le opposizioni hanno potuto
avere sola forza effimera, sola luce fosforica per lo
sfoggio grandissimo di dottrina e di eloquenza ; ma
non ha potuto affatto costituire un cumulo di ragioni, perchè questo disegno di legge dovesse essere
respinto come eccessivo, come non avente il suo
fondamento nei diritto dello Stato di un'alta tutela
delle civili istituzioni.
E perchè la Camera abbia ad essere confortata
da un esempio, che a me pare efficacissimo, io mi
permetto di ricordare di nuovo il Belgio, dove l'ob-
Camera dei Deputati
—
15
MAGGIO.
1879
bligo di far precedere il matrimonio civile al religioso, non risulta già da una legge, ma è nientemeno
che consacrato nello Statuto fondamentale del regno.
Infatti l'ultimo periodo dell'articolo 16, § 2, della
costituzione belga stabilisce che: « 11 matrimonio
civile dovrà sempre precedere la benedizione. »
Giova considerare due cose in quest'articolo dello
Statuto belga : esso si guarda bene di dare anche il
titolo di matrimonio al rito religioso, lo chiama
semplicemente benedizione, ed impone la precedenza
del matrimonio civile al rito religioso. E quando,
come è avvenuto fra noi, questo articolo dello Statato rimase ineseguito, e moltissime famiglie si costituivano fuori della cerchia della legge civile,
verme la sanzione penale, come quella che noi oggi
sottoponiamo alla vostra approvazione. E questo
Statuto chi è che lo ha formulati), o signori? Esso
è formulato da un'Assemblea costituente la cui
maggioranza era cattolica, ed è promulgato in
nome del popolo belga.
Onorevoli signori, onorevole Vare, se abbiamo la
mitra proponendo questa legge, questa volta l'abbiamo in ben larga compagnia !
Avvi poi un argomento innanzi al quale non vi è
scrupolo che possa reggere. E un argomento, signori, che non prende radice in una discussione di
diritto ; esso poggia sopra la esperienza, sopra fatti
innegabili. Noi in Italia abbiamo un fatto preziosissimo il cui ricordo non deve essere trascurato in
una discussione di questo genere. In Italia si è già
fatto l'esperimento di una legge penale intorno all'obbligo del matrimonio civile. Nel 1860, appena
avvenuta la liberazione dell'Umbria, vi fa mandato
a commissario quell'egregio uomo che è il Senatore
Popoli, ed egli coraggiosamente vi pubblicò subito
la legge sul matrimonio civile; e, camminando spiccio, nel dicembre del Ì860, vi aggiunse la sanzione
penale.
Ora avvenne, o signori, che da! 1860 al 1865, non
ebbe affatto a deplorarsi la trascur&uza del matrimonio civile. Ma dal 1865 in poi, epoca della promulgazione del Codice civile, restando naturalmente abrogate tutte le leggi che trattavano di queste materie, e siccome la sanzione penale non era
stabilita assieme al nuovo Codice, così è avvenuto
che dal 1865 fino ad oggi l'Umbria ha dato la sua
larga parte alla cifra delle tante migliaia dei matrimoni illegali. Or dunque, o signori, quando noi
abbiamo la fortuna di questa esperienza fatta in
una provincia del regno, chi è che può, solo con
ipotesi e con ragionamenti che si attagliano più o
meno alla materia, venire a contrastarci l'utilità e
la necessità della sanzione penale che oggi vi proponiamo ?
Atti Parlamentari
SESSIONS DSL
Camera dei Deputati
— 6218 —
1878-79
— DISCUSSIONI — TORNATA DEL
Ma, signori, c'è anche di più. Quello che il Governo oggi fa, non è che l'attuazione di una riserva
da esso fatta fin dal 1863, poiché si prevedeva il
danno che oggi lamentiamo. Nel 1863, dinanzi al
Senato, nella relazione delia Commissione speciale
composta dei senatori Deforesta, Duchoqué, Ferrigni, Gioia, Lanzilli, Marzucchi, Nazari, Pallieri,
Stara, Vacca e Vigliani, si dice così a pagina 35 :
« che perciò » (dopo di aver detto che la Chiesa cattolica non riconosceva il matrimonio civile, e che
lo combatteva) « nello stato delle cose sarebbe
per lo meno prematuro lo stabilire per un male
ipotetico sanzioni penali che offenderebbero la libertà religiosa; che infine quando l'esperienza venisse a dimostrare che si abusasse dell'ignoranza o
semplicità dei cittadini per indurli a non curare la
osservanza delle forme civili del matrimonio, e ne
risultasse grave perturbazione nello stato delle famiglie, sarà facile allora l'arrecarvi riparo con severe coercizioni, ecc. »
Dunque noi non facciamo che questo : accertati
i fatti, essendo già usciti dal campo delle ipotesi,
e verificatisi i danni che allora si chiamavano
ipotetici perchè si era ancora nel 1863, siamo venuti a sciogliere la riserva, ed a presentarvi il
relativo progetto di legge.
L'onorevole Minghetti faceva a questo disegno di
legge, che egli accetta in massima, una sola osservazione. Egli diceva : il danno io lo vedo ; che lo Stato
possa fare una legge penale per scongiurare questo
danno io lo ammetto, quindi la legge la accetto.
Però da un punto di vista più elevato, in riguardo
alle condizioni specialissime nelle quali si trova
l'Italia, ed al dovere che ha di concorrere più che
qualunque altro Stato alla soluzione delia grande
questione intorno alle relazioni tra Stato e Chiesa,
dice: io vedo che siccome noi abbiamo proslamato
ìa piena separazione della Chiesa dallo Stato, che
probabilmente ha largo numero di fautori su tutti i
banchi della Camera, così io titubo solamente da
questo lato, perchè parai che il presente disegno
di legge sia ua passo indietro sulla via della separazione fra i due poteri.
L'argomento dell'onorevole Minghetti può avere
una parte di vero,, miperochè se non è un passo indietro, non è certamente un passo avanti ; ma che
cosa fare quando ci incontriamo in una necessità
suprema di tutelare i diritti delio Stato, e di scongiurare danni così gravi come quelli che sono stati
e sono tuttavia qui lamentati?
Ma vi ha di più, o signori ; io prego l'onorevole
Minghetti a considerare che noi, più che colpire il
prete, tentiamo di colpire il cittadino. Imperocché
quando diciamo al prete : tu hai l'obbligo di non
?
15
MAGGIO
1879
celebrare una funzione religiosa per fine di matrimonio se prima non ti consta che il matrimonio
sia stato celebrato dinanzi alia potestà civile ; non
è al prete che noi ricorriamo, perchè esso naturalmente in tale sua qualità e per lo esercizio delle
sue funzioni, non avrebbe il dovere di obbedirci.
Egli nei puro campo religioso non ha patria ; ma
questo prete prima di essere tale è stato cittadino,
e divenuto sacerdote, non ha perduto tale qualità.
Quindi noi diciamo : come prete voi naturalmente
fate la vostra funzione religiosa, ma come cittadino
vi dovete ricordare che vi è un Codice civile ; vi dovete ricordare che questo Codice civile noi abbiamo
il diritto che venga eseguito, e se voi non cooperate
nella vostra posizione all'esecuzione di questo Codice, vi commineremo una pena.
Quindi, considerata la cosa da questo punto di
vista, parmi che non è un immischiarci nei fatti
della Chiesa, ma è solamente un ricordo che si fa al
sacerdote che egli è cittadino, e che come cittadino
ha l'obbligo di obbedire e di far obbedire alle leggi
dello Stato, nello stesso tempo nel quale gli concediamo piena libertà di ministero nel puro campo
religioso.
Ma, qua! è il rimedio che l'onorevole Minghetti
suggeriva, una volta che egli accettava il progetto
di legge?
Egli diceva : per verità io vorrei, secondo il costume inglese, che questa legge fosse assolutamente di carattere provvisorio. Lo dico schietto,,
io non credo che da tale punto di vista possa
farsi un paragone senza stonatura tra noi e l'Inghilterra, perchè questa va innanzi così, quasi
quasi crea una legge per ogni fatto speciale. L'Inghilterra non <faa una legislazione codificata, ma
una legislazione che mi permetterei di chiamar©
fluttuante, e quindi il rimedio che suggerisce l'onorevole Minghetti, in Inghilterra non sarebbe l'eccezione, sarebbe la regola. La questione sta in vedere se in un paese come il nostro nel quale abbiamo ereditato la codificazione dai nostri sommi
padri, dove ci gloriamo di avere una legislazione
permanente, sia possibile introdurre questo sistema, specialmente con ìe dichiarazioni fatte dall'onorevole Minghetti, il sistema cioè delle leggi che
si fanno per circostanze speciali, che stanno e non
stanno, che un giorno hanno vigore e all'indomani
mattina non l'hanno. Per ine non dico che non potrebbe ciò farsi, ma urta un tantino col sistema nostro italiano, coi nostri costumi, colie nostre tradizioni, colle nostre inclinazioni, e colia nostra storia
legislativa.
L'onorevole Minghetti mi faccia la grazia di considerare pure che quoti petis intus hàbes; ciò che
Aiti Parlamentari
SESSIONE DEL 1 8 7 8 - 7 9
— 6214 —
—
DISCUSSIONI —
egli domanda mi pare, specialmente dopo la mia
dichiarazione, che sia nell'indole stessa della legge
che discutiamo.
Ohe se per poco noi avessimo volito fare di questa una legge fondamentale, se avessimo voluto
farne quasi un principio del nostro diritto pubblico
interno, non era questa la forma. Io avrei dovuto,
venire qui innanzi a voi a proporre che gli articoli
di che trattasi fossero introdotti nel Codice penale,
che è la nostra legislazione penale permanente. Invece noi senza parlare dei detto Codice, veniamo
qui sotto forma di leggi a chiedere una sanzione
penale speciale.
Mi pare che già questa forma sia tale da non far
trepidare l'onorevole Minghetti per il pericolo da
lui enunciato.
L'altra considerazione intorno alla quale richiamo
l'attenzione dell'onorevole Minghetti è la seguente.
Egli dice : stabiliamo la durata di questa legge anche per dieci anni, se volete, purché abbia a conservare il carattere della provvisorietà. Ma, onorevole Minghetti, decorso questo periodo noi ci troveremo di fronte ad una doppia ipotesi. 0 i danni
e i pericoli sono cessati, e allora la legge cadrà da sè,
perchè una legge penale, quando manca la materia
alla quale deve essere applicata, va in dissuetudine,
e sarebbe opera inutile venire qui a chiederne l'abrogazione ; oppure, come diceva l'onorevole Gorla,
il danno che noi deploriamo si assomiglia ad una
molla che fino a che c'è il peso resta compressa, ma
che, tolto il peso, scocca più violenta ; per cui di qui
a 10 anni si dovrà venire a dire con un altro progetto di legge : signori, dateci la legge per altri 10
ansi, e così si dovrà essere rassegnati a sentire di
nuovo le concioni dell'onorevole Bortolucci e dell'onorevole Alli-Maccarani, e ad essere di nuovo
chiamati vescovi mitrati dall'onorevole Yarè.
Quindi è meglio che rendiamo definitiva questa
legge con le spiegazioni da me date, che secludono
assolutamente ogni sospetto che si volesse introdurla nel nostro diritto pubblico interno.
Innanzi a questa mia dichiarazione io spero che
gli scrupoli dell'onorevole Minghetti cesseranno, e
che egli vorrà votare la legge senza alcuna condizione o solo con quei temperamenti che la Camera
crederà ¿'introdurvi. Dunque eliminata ogni difficoltà ed ogni obbiezione fatta dagli oppositori inforno al diritto dello Stato, ed agli elementi costitutivi del reato che noi oggi veniamo a colpire di
sanzione, passo brevemente ad altre obbiezioni secondarie, e dirò infine qualche parola intorno alla
parte essenzialmente politica di questa legge, con
tanto accanimento risvegliata dall'onorevole Bortolucci.
Camera dei Deputati
TORNATA DEL 1 5 MAGGIO
1879
Prima eli tutto ricordo d'avere udito piuttosto
strapazzare dagli oppositori l'onorevole professore
Cari ara. È inutile, onorevoli colleghi, che io vi dica
quanta sia la venerazione, come cultore delle scienze
giuridiche, che io mi abbia per quella illustrazione
nostra che è il professore Carrara; però mi permetto
di dire, che egli potrà tramandare senza dubbio il
suo nome alla posterità per i suoi scritti, dubito
che così gii avvenga per l'opuscolo tante volte citato nella presente discussione.
Qaal'era il più forte argomento, di cui hanno
fatto uso ed abuso, coloro che hanno citato tante o
tante volte il professor Carrara ? Era questo. Voi
avete il concubinato crudo crudo, il congiungimento puramente naturale e non consagrato da
alcun rito civile o religioso. Nessuno al mondo ha
pensato che tale concubinato possa essere materia
punibile; nessuno al mondo pensa a presentare una
legge perchè una sanzione lo colpisca ; e poi pretendete sottoporre a sanzione penale il congiungimento santificato dal rito religioso e così poeticamente descritto dall'onorevole Bortolucci? Questo
è il loro argomento. Mi permettano gli oppositori,
mi pare che l'onorevole Muratori abbia risposto
benissimo intorno a questo ; pure io ripeterò, che
questo è un argomento nostro, non degli oppositori. È una petizione di principio bella e buona
questa degli oppositori. Appunto perchè il concubinato non è circondato dalia pubblica estimazione,
appunto perchè il concubinato non può attingere
alcun incoraggiamento intorno a sè, appunto perchè
nessuna parvenza di legittimità può fare insidia
sull'animo di una donna, i pericoli sono minimi,
derivano da assolute male predisposizioni s u b i e t tive, e nessuna legge speciale fa d'uopo, tranne
quanto già sta scritto nel Codice penale a tutela dei
buoni costumi.
Ma il matrimonio, ossia il simulato matrimonio
mercè soltanto la benedizione religiosa, siccome è
un matrimonio che non è messo al bando della civile comunanza perchè trasmessoci dal passato ;
siccome è un matrimonio i di cui figli non sono
interamente sconsiderati nella società ; siccome
questo matrimonio dai troppo Ingenui o dai troppo
devoti può credersi l'unico e il vero vincolo coniugala indissolubile, così è precisamente contro il pericolo di tali falsi giudizi e del profitto che possono
trarne coloro, che sono in mala fede, che diventa
necessaria una legge penale. (Bravo!)
Domanderei cinque minuti di riposo.
PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.
Si riprende la seduta. Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro posti.
Atti Parlamentari
SESSIONE DEL 1878-79 —
— 8215 —
DISCUSSIONI —
Li prego di sgombrata l'emiciclo, di recarsi ai
loro posti e di smettere le conversazioni.
Camera del
Deputati
TORNATA DEL 15 MAGGIO 1879
sta legge debbono assoluta obbedienza. Ecco qual
è il significato dello schema che teniamo innanzi.
Ma una relazione col sacramento Fha pur la noL'onorevole ministro ha facoltà di proseguire il
stra legge, sì, ma in un senso tutto opposto a quello
suo discorso.
che gli oppositori asseriscono. Ciò ha messo ieri in
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non credo poi, o
rilievo l'onorevole Indelli, ed io ripeterò il da lui
signori, che abbia bisogno di esser combattuto
detto. La nostra legge ha relazione col sacramento
l'altra, davvero speciosissima accusa che questa
da questo punto di vista, che se i matrimoni relilegge nientemeno sia legge violatrice di libertà.
giosi non soccorsi dal braccio dello Stato, oggi si riMi duole proprio il dover dire che, per venire a
solvono non rare volte in abbandoni con tutte le
queste strane conclusioni, bisogna avere confuse
funeste conseguenze che ne derivano ; una volta vomolte idee disparatissime.
tata questa legge verranno i riti religiosi a trarne
È una legge violatrice di libertà ! Ma di che li- forza e garantia, perchè accoppiati e preceduti dal
bertà si tratta ? Si vuole forse guarentire la libertà
matrimonio civile, e se il vincolo civile fa indissocosì male usata da produrre tutti quei danni che
lubile il matrimonio, ne avverrà che il sacramento
deploriamo ? Ma non vi è Stato civile al mondo che
troverà nella forinola civile quelle garanzie d'indispossa proteggere la libertà del malfare. Si allude
solubilità che nella sola forma religiosa non può
forse alla violazione del foro della coscienza ? Ma
rinvenire.
come può dirsi questo avendo innanzi il nostro
Non ci illudiamo, o signori, la logica è fatale :
Codice civile ? Che cosa ha mai fatto il nostro Couna volta ammesso un principio questo ci trascina
dice quando ha trattata la materia del matrimofino alle sue ultime conseguenze.
nio ? Vi ha forse una sillaba sola che accenni a
In un solo modo, o signori, può combattersi loqualsiasi più lontana proibizione di presentarsi digicamente il disegno di legge che discutiamo : può
nanzi ai ministri del proprio culto, e celebrare, per
combattersi facendo la censura del nostro Codice, e
ragion di matrimonio, tutti quei riti che la propria
non riconoscendo le disposizioni di esso intorno
coscienza possa richiedere ? Mai più, o signori. alla materia del matrimonio.
E la legge che oggi discutiamo si allontana forse
Io devo rendere giustizia all'onorevole Bortolucci
da questi principii fondamentali del nostro Codice,
il quale pose la questione nei suoi veri termini. Egli
e dai principi! fondamentali dei nostro diritto pub- fu logico quando combattendo questo disegno di
blico interno, il quale guarentisce la più ampia lilegge, combattè vigorosamente la forma dei nostro
bertà delle credenze e delle coscienze ? Mai più, o
matrimonio civile. Infatti egli disse nettamente :
signori.
signori, tutte queste conseguenze e questi danni
Ma, si esclama : voi venite qui a punire un sache voi lamentate, sapete da che cosa derivano ?
cramento, voi penetrate in sacrestia e venite a
Derivano «all'aver voi voluto staccare la materia
trattare di un sacramento, a farlo oggetto di una
del matrimonio dalla religione'; tutti questi danni
sanzione penale. Ma, signori, come mai può dirsi
sarebbero stati evitati sa voi in luogo di santificare
questo ? È questo un far giuocare l'equivoco per
nella sola legge civile la forma del contratto maraggiungere uno scopo, che per le vie della ragione
trimoniale, aveste invece stabilito che il matrimonon à possìbile raggiungere. Con questa legge si
nio doveva essere esclusivamente religioso, che il
viene a punire un sacramento ! Ma che cosa c'imvincolo matrimoniale poteva essere riguardato tale,
porta del sacramento ? Come Stato non guardiamo
solo quando fosse stato contratto secondo i riti
nè a due, nè a sette sacramenti, come si compiacdelle diverse religioni a cui i contraenti appartenque di dire l'onorevole Vare, come Stato dobbiamo
gono.
guardare la stabilità delle famiglie.
Questo fu il ragionamento dell'onorevole Bertolucci ed egli deve essere lieto che io l'abbia, ripeAbbiamo sancito nel nostro Codice civile le nortuto, perchè ciò significa che l'ho ascoltato con
me colle quali questa stabilità »està guarentita, e
molta attenzione.
dobbiamo esigere che queste norme sieno eseguite.
Ma l'onorevole Bortolucci ha egli riflettuto alle
E soltanto perchè da un rito religioso si trae pretesto per rendere frustranee queste utilissime di- conseguenze dei principi da lui esposti? È bensì
vero che egli ha fatto qualche concessione dicendo
sposizioni del nostro Codice, veniamo qui non a
che non soltanto le forme del culto cattolico dovepunire un rito religioso, ma veniamo a ricordare a
coloro i quali vogliono sottoporsi solamente a que- vano essere rispettate, ma anche quelle degli altri
culti cui appartengono i contraenti. Ma mi dica un
sto rito religioso, che c'è uno Stato, che c'è una
legge, e che tutti i cittadini di questo Stato a que- po',onorevole Bertolucci: quando i due contraenti
Aiti Parlamentari
— 6216 —
Camera dei Deputali
SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1873
appartengono a religione diversa, come risolverà
la questione? E quando i contraenti, o almeno uno
di essi, dichiarasse di non appartenere a nessuna
religione rivelata, quale disposizione adotterebbe?
L'onorevole Bertolucci ha accennato che questi
sono casi eccezionali e cìie a questi soltanto potrebbe provvedere la legge civile. II sistema sarebbe
abbastanza complicato, onorevole Bertolucci, ma io
10 voglio accettare per un momento.
Supponiamo che nel Codice si fosse eletto che il
matrimonio dovesse celebrarsi secondo i riti della
religione cui i contraenti appartengono. Ora, poiché
(attento, onorevole Bortolucci) sopra 100 contraenti
11 matrimonio, 95 per lo meno appartengono, se non
altro, per consuetudine, alla religione cattolica, ne
deriva che tatti i 95 per cento dei matrimoni si farebbero secondo la forma del Concilio di Trento,
che è la forma cattolica.
Ora l'ufficiale dello stato civile che dovrebbe celebrare il matrimonio colla forma cattolica voluta
dai Concilio di Trento, dovrebbe necessariamente
rispettare anche tutti gli impedimenti impedienti e
dirimenti stabiliti dai canoni ; ma allora ne verrebbe
impedimento ai vincolati dagli ordini sacri, mentre
il Codice civile ha bandito ciò ; si dovrebbe impedire il matrimonio anche per colui che si dichiara
apostata, ovvvero dovrebbero farsi rivivere i tribunali ecclesiastici per aspettarne le decisioni. E poi i
gradi di consanguineità ed affinità si troverebbero
anche in conflitto tra la legge civile e canonica...
Oh il ginepraio nel quale andrebbe ingolfato il nostro povero Codice, disfatto innanzi a strane e secolari regole, cominciando dalle famose decretali di
Gregorio sino al Sillabo del dicembre 1865 che fece
stordire il mondo.
MAZZARELLA. Sarebbe necessario il Sillabo allora.
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per poter sostenere
tutto questo, onorevole Bortolucci, mi permetta che
glielo dica, avrebbe dovuto cominciare da questa
dimostrazione, che tra l'evo moderno ed il medio
evo ci siano grandissimi punti di affinità ! !... Eh via
rispettiamo questo antico, questo grande istituto
della Chiesa cattolica; ma non concediamole ciò eh©
più non le spetta.
La Chiesa romana occupa un posto immenso nella
storia della civiltà, e di questa civiltà è grandemente benemerita.
Nei tempi di mezzo, In quel buio fittissimo non
vi sarebbe stata nessuna legge regolatrice, se non ci
fossero stati i canoni ; in quella notte oscura non vi
sarebbe stato nessun palpito di libertà, se di tanto
in tanto la voce dei romani pontefici non si fosse
fatta sentire, dicendo oggi ad un Federico, domani
ad un Ferdinando e dopo nd un altro dei reggitori :
fermatevi, fermatevi, mi si dice che voi opprimete i
vostri popoli ; Dio tutto questo noi permette ! Allora. sì, la missione politica di questa Chiesa era nel
suo apogeo; ma oggi, signori, oggi che i popoli parlano da sè e eia sè si fanno intendere, affermiamo
pure senza tema di- errare che la missione politica
di questo grande istituto oramai è compiuta. Gli si
riconosca, sa vuoisi, ancora qualche residua influenza nel campo della morale, ma nel campo politico diciamo pure di essa che pertransivit heriefaeìendo.
BORTOLUCCI. Domando di parlare per un fatto personale. (Ilarità)
MINISTRO Di GìIAZIA 1 GIUSTIZIA. Io ho già finito.
Voglio però sottoporre alla Camera, abusando della
sua longanime benevolenza verso di me, poche altre
parole le quali, più che un argomento, non sono che
un' ultima esposizione di talune circostanze storiche
che forse varranno più che un argomento.
È già un secolo che in Europa va applicandosi
l'istituto del matrimonio civile regolato dalle leggi
laiche. Le forme più o meno completamente secolarizzate furono tre, raccogliendole per sommi capi.
Una fu quella che accettava il matrimonio secondo
la forma del Concilio di Trento; ma dava diritto
allo Stato di regolarne anteriormente le condizioni
colla massima indipendenza dai canoni ; e questa
forma fu stabilita specialmente dalle leggi giuseppine per PAlemagna cattolica. La seconda forma
fu il matrimonio religioso, ma con precedenza obbligatoria di talune forine di legalità estrinseche,
senza le quali forme però il matrimonio, quantunque celebrato col rito religioso, rimaneva sempre
privo di effetti civili. E questa forma fu adottata
specialmente in alcuni degli ex-Stati italiani, primo
fra i quali l'ex-regno delle Due Sicilie, dove per soprammercato, non ostante i concordati, erano sanzionate pene non indifferenti contro i preti, i quali
celebrassero il rito senza che precedesse l'atto di
solenne promessa innanzi all'ufficiale dello stato civile. La terza forma finalmente fa quella inaugurata in Francia nel 1792, e fa l'istituto del matrimonio civile interamente diviso dal rito religioso,
che fu poi quella adottata dal. Belgio e dalla Germania, e quella che vige oggi in Italia.
Signori, io vi prego di concentrare un momento
la vostra attenzione su questo : vi fu mai protesta
della Chiesa cattolica contro le leggi giuseppine che
regolarono questa materia nell'Aìemagna? Mai più!
Yi furono mai reclami della Corte pontificia contro
le leggi delì'ex-regno delle Due Sicilie, e contro le
penalità inflitte ai preti che contravvenissero a
quelle leggi ? Mai più ! Vi sono stati finalmente dei
reclami della Curia romana contro il matrimonio
Atti Parlamentari
— 6217 —
Gmnera dei Depidaii
SESSIONE DEL 1878-79 —- DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1879
civile come è quello che noi abbiamo oggi, contro
il Belgio cattolico, contro la Francia, contro la
Germania moderna? Mai più! Ma perchè dunque
oggi tante proteste vengono a sollevarsi contro il
matrimonio civile che è un istituto dell'Italia risorta ?
E che questa guerra fosse incominciata subito lo
sanno tutti. Già ne ha fatto un cenno l'onorevole
Muratori col fatto della protesta dei vescovi lombardi. Ma ce ne sono altri e più gravi, o signori.
Nel 1862 fuvvi una rianione a Spoleto dei vescovi dell'Umbria, a fine di trovar modo come
opporsi alle cattive massime della rivoluzione ; io
ricordo che la Curia romana non volle riconoscere
la qualità di Concilio a questa riunione, sempre gelosa di tutto ciò che non promanasse dal suo assolutismo, non volle neanco tollerare che questa riunione di prelati assumesse il titolo di Concilio provinciale; checché sia di ciò, credo che la principale
se non l'unica conclusione, alla quale quella riunione di vescovi approdò, fa questa : « che il matrimonio civile come ora esiste nella legge dei regno
d'Italia era im mero concubinato. »
A me duole il dover ricordare un altro fatto, me
ne duole perchè già io nell'altro ramo del Parlamento ho avuto agio di lodare la temperanza e
l'elevatezza del linguaggio dell'attuale sommo Gerarca delia Chiesa ; ebbene il sommo gerarca della
Chiesa in questa materia è stato il più intransigente
e nell'enciclica recentissima del 21 aprile 1878 pronunziò queste precise parole, alludendo al nostro
Codice civile : « leggi inique che disconoscendo il
carattere religioso del matrimonio, lo ridussero alle
condizioni di un contratto puramente civile. »
Signori, leggi inique ! E dite un po', credete voi
che questo fatto non abbia avuto nessuna influenza
sull'animo dell'episcopato e del clero minore ?
Credete voi che se qualche buona disposizione
cominciava a manifestarsi per parte dei ministri
del culto, dopo la qualificazione fatta di questa legge
nientemeno che di iniqua, potessero quelle buone
disposizioni mantenersi ? E facile adunque il convincersi innanzi a tale situazione che questa legge
è una necessità di Stato della quale noi non possiamo fare a meno a fine di controbilanciare l'effetto di quelle parole. {'Benissimo!)
Molti del clericato desiderano questa legge, molti
del clericato che non hanno dimenticato di essere
cittadini italiani desiderano di poter dire alla Santa
Sede : avete un bel dire ohe questa è una legge iniqua, ma è una legge iniqua che se non si esegue si
va in carcere, e noi innanzi al carcere vi chiediamo
venia se ci prestiamo ad eseguirla. E da questo lato
m
adunque una necesssità imprescindibile, e chi questa necessità non vuol comprendere...
Una voce. Non è cittadino italiano.
MINISTRO DI GRAZIA 1 GIUSTIZIA.. è segno che desidera che il nostro Codice civile nella materia del
matrimonio non venga eseguito. (Bravo! Benissimo !)
VARÈ. Onorevole presidente, ho chiesto di parlare
per un fatto personale.
PRESIDENTE. Ce ne sono altri che hanno diritto di
parlare per fatti personali, onorevole Vare.
VARÈ Prima del mio non credo.
PRESIDENTE. C'è quello dell'onorevole Lucchini,
quello dell'onorevole Salvatore Morelli, e poi il suo.
Sono fatti personali messi in serbo dalle sedute
precedenti.
VARÈ. Ah! dagli altri giorni? (Ilarità)
PRESIDENTE. Esaurita poi la discussione generale,
esauriremo i fatti personali, altrimenti non si unisce più.
Ora spetterebbe di parlare all'onorevole Nocito
il quale cede la sua volta all'onorevole Mancini.
Voci. A. domani ! a domani !
PRESIDENTI. Si esauriscano almeno i fatti personali per fare qualche cosa !
Voci. Sì! sì! sì!
PRESIDENTE. Onorevole Lucchini...
Voci. Non è presente.
PRESIDENTE. Ma essendo questo un turno straordinario non vorrà dire che V onorevole Lucchini
perda il suo.
Onorevole Salvatore Morelli vuol'ella dichiarare
i suoi fatti personali ed esaurirli ? (Si ride)
MORELLI SALVATORE. Da diverse parti della Camera
mi si è fatto l'onore di chiamarmi in causa nella
discussione di questa legge, per la qua! cosa, a me
conviene dare una breve risposta a coloro che mi
hanno nominato, e che mi hanno indirizzato la parola con significazione...
Una voce. Di biasimo. (Si ride)
MORELLI SALVATORE.., non di biasimo, con significazione d'interessamento razionale alla materia che
si discute.
Il primo che parlò su questa legge fu il mio carissimo collega Arisi, il quale fervente com'è di patriottismo, credè di scorgere in essa una offesa alla
libertà, e senza nominarmi accennò ad una certa
dispiacenza nel vedere che qualche fautore di progresso civile, che siede su quei banchi (La sinistra)
sia oggi membro della Commissione che la sostiene.
Ora io ho a dire una parola franca. Benché seduto
qui (Il banco della Commissione), benché quando
debbo parlare per comodo dei miei polmoni scelga
sempre gli stalli dell'estrema sinistra vicini all'emi-
Atti Parlamentari
SESSIONE DEL
Camera dei
1878-79
— DISCUSSIONI — TORNATA. DEL
ciclo, pure, signori, rimango sempre numero 1 della
Camera (Ilarità), epperò mantengo il mio diritto
numerico. Laonde, non permetto a nessuno dei miei
colleghi di credermi allontanato dallo stallo parlamentare non ottenuto da alcuno, ma conquistato
con la lotta ideale di trent'anni, e da quell'ampia
sfera di principii liberali di cui sono stato fautore
con essi per lunghissimi anni.
Bisogna però intenderci su questo argomento
della libertà; avvegnaché da qualche tempo circola
su di esso fra noi un equivoco che genera malintesi
e diffidenze.
Anzitutto tengo a dichiarare che la libertà è
mezzo e non fine ; che essa non è assoluta, ma relativa al progresso individuale dell'uomo e collettivo
della società.
Sicché quando questo argomento della libertà deve
servire a demolire, io comprendo, che quantunque
sulla superfìcie della terra non vi possa essere
niente di assoluto, si può ammettere come mezzo
di demolizione anche la libertà assoluta, ed allora
avrete non la libertà, ma l'anarchia della libertà.
Quando poi, o signori, la libertà deve essere mezzo
di ricostituzione individuale, sociale o politica di un
paese, ma allora per essere feconda di bene deve
essere compresacene quattro grandi categorie di
libertà di coscienza, di pensiero, di stampa e di associazione confortata dalle leggi che ne ordinano e
ne garantiscono l'esercizio.
Ah! sì. La libertà non può essere che nella
legge, e, anzi dirò, nel quadrilatero della legge morale, legge intellettuale, legge fisica, legge sociale
entro cui l'uomo onesto e sano di mente può esercitare questo dritto con la certezza di raggiungere
per essa i benefici scopi che si propone. Lo stesso
non avverrebbe quando a qualcuno venisse il ticchio di usare di questa libertà fuori legge. Cominciando, per esempio, dalla legge fisica e morale, figuriamo che uno dicesse : io son padrone di me,
sono libero, adesso mi getto da una finestra ; appena arrivato a terra il disgraziato si trova con le
gambe spezzate, o col capo rotto, ed è così punito
della duplice violazione delle leggi fisiche, e di
quelle morali attinenti all' equilibrio ed alla propria conservazione.
Lo stesso avviene quando si voglia esercitare la
libertà fuori le leggi della ragione umana, o contro
quelle sociali, e la prova delle iatture che se ne inducono, sono nelle tante miserie delia vita, e nell'immenso numero dei prigionieri. Laonde non vi
è legislatore che di fronte all'abuso della libertà
esercitata contro la legge non sorga a garantirne la
società.
Ecco, o signori, la origino di questa legge, la
15
MAGGIO
Deputati
1879
quale è stata fatta non per restringere la libertà,
ma per richiamare certe categorie di cittadini italiani al rispetto della legga eha regola la materia
dei matrimoni.
Il clericato, che nelle tradizioni di un mondo ipotetico vastissimo, prodotto dal lavoro fantastico di
quasi due millenni, crede di essere il padrone di
tutto e di tutti ; e specialmente poi, signori, colui
che di Pietro tien le chiavi, si ritiene un vice Dio in
terra, come gli lasciò detto la felice memoria di
Pio IX, l'infallibile; in conseguenza gli duole di vedere, che anch'egli oggi deve rispettare, come ogni
buon cittadino italiano, le leggi dello Stato. Invece
egli avrebbe il desiderio di ricostituire il vecchio dominio temporale, sottoponendo alla sua sudditanza
anche i sovrani eletti dai plebisciti. (Bene!)
PRESIDENTE. Onorevole Salvatore Morelli, e se
si attenesse un po' al fatto personale, non sarebbe
bene?
MORELLI SALVATORE. Perfettamente vi sono ; parlo
della libertà sul cui campo fui tirato pei capelli.
Conseguentemente, che cosa trovate voi nell'opera
di questa casta, signori? Un'opposizione continua,
ostile, durevole contro lo Stato. Se cotestoro ci potessero cacciare via da Roma sarebbero felicissimi.
È tale la persistenza loro nell'opposizione che talvolta violano anche le leggi del galateo. Sì, signori,
è deplorevole che dopo 9 anni che noi siamo qui,
dopo che l'eletto della nazione, il Re d'Italia colla
sua famiglia è al Quirinale, è deplorevole, dico, che
il Vaticano persista a mantenere su quel Palazzo
un interdetto. (Rumori) Ebbene, signori, la Regina
d'Italia, per tal divieto, è obbligata disagiarsi,
uscendo di casa per udir la messa o compiere altri
atti religiosi. (È vero! Bene!)
PRESIDENTE. Onorevole Morelli, è un fatto personale questo ?
MORELLI SALVATORE. Vedrà che l'è perfettamente.
Voci. L'ha levato.
PRESIDENTE. Ella usa troppo dell'indulgenza della
Camera. Non esca dal fatto personale.
MORELLI S. Non l'ha levato. (Rumori) Scusatemi
un momento.
PRESIDENTE. Ma questo non ha nulla che fare colla
legge del matrimonio, e tanto meno col fatto perdonale, la prego.
MORELLI S. Ma questo è ragionare, signor presidente, in difesa dei diritti della sovranità nazionale.
Ella non deve opporsi alia convenienza di tale difesa, anche perchè con questi argomenti io debbo
giustificarmi in faccia a coloro che credono inopportuna la mia adesione a questa legge.
PRESIDENTE. Questo è un modo curioso e troppo
largo d'interpretare il fatto personale.
Atti Parlamentari
SESSIONE DEL
— 6219 —
1878-79
—
DISCUSSIONI
MORELLI S. Non mi restringa la parola, sia amante
delle larghezze, onorevole presidente !( Viva ilarità)
Dunque, o signori, delle due l'una: o ì vaticanisti
hanno la persuasione che noi dovremo rimanere a
Roma, ed avrebbero dovuto rispettare il principio
di autorità della sovranità nazionale negli alti personaggi che la rappresentano al Quirinale. 0 non
hanno questa persuasione e nutrono ancora la speranza che dobbiamo andarcene, ma allora anche per
sentimento di ospitalità, di buona educazione e di
cavalleria non avrebbero dovuto permettere che...
(Benissimo !) che alla più gran dama, alla cui gentilezza e virtù materne fa leggiadro ornamento il
prestigio della sovranità, si facesse l'onta volgare
di farla scendere dal palazzo per udire la messa
fuori. (Benissimo !)
Questi atti d'irriverenza al paese ed ai sovrani
che lo rappresentano vi dicano con quale spirito si
guardi l'Italia dal Vaticano.
DI SAiBUY. Sono opinioni.
MORELLI S, Sono opposizioni selvaggie, non sono
opinioni, onorevole Di Sambuy.
L'interdetto nel quale si mantiene ancora la chiesa
del Quirinale è il tacito esercizio di un diritto che
il papato crede di mantenere su quel palazzo della
nazione.
Io non voglio dilungarmi per dimostrare, avendolo fatto tanto bene l'onorevole guardasigilli, tutta
la serie infinita d'insidie che si tendono alla nostra posizione in Roma ed all'intero regime dello
Stato.
Però, signori, io debbo rispondere due parole all'accusa che mi ha diretta ieri a bruciapelo il mio
venerando amico l'onorevole Varè. (Venerando! —
Ilarità) Sì venerando ! benché egli giovaneggi pure
è venerando per sapere e per età ! (Risa)
Ora, l'onorevole Varè diceva ieri, che si meravigliava come l'onorevole Salvatore Morelli difensore
dei diritti delle donne, era venuto qui a sostenere
un progetto di legge come quello che si discute
mentre ne aveva proposti due altri alia Camer&}
ch'egli avrebbe sostenuto benissimo perchè morali,
perche giusti, quali sono appunto quello dell'abolizione dell'articolo 189 sulle indagini delia paternità,
e la legge sul divorzio. Laonde pareva a lui che vi
fosse contradizione tra quella e questa legge restrittiva.
Onorevole Varè, io sono coerente sempre a me
stesso, ed il giorno in cui non lo fossi più, sarebbe
il giorno del mio suicidio. (Oh!)
Una voce. Allora esce dalla legge fisica !
MORELLI SALVATORE. Prometto all'interruttore di
non uscire mai da nessuna legge. Io ho presentato
questi due progetti, anzi quello del divorzio spero
—
TORNATA DEL
Camera dei Deputati
15
MAGGIO
1879
che verrà fra pochi giorni alia Camera. (Movimenti)
Con quella legge che abolisce l'articolo 189, io,
signori, voglio garantire la sorte delle donne e dei
figliuoli che sono senza nome e senza registrazione
alcuna ; con questa legge poi voglio guarentire la
sorte dei figliuoli e delie donne che subiscono un
inganno crudele facendosi loro credere di essere in
istato legittimo, quando la promessa dinnanzi alia
Chiesa e la benedizione, non costituiscono nè per
sè, nè pei loro figliuoli, nessun diritto, nessuna garanzia. Sotto questo punto di vista adunque l'onorevole Varè deve riconoscere che io non ho affatto
mancato al mio proposito.
All'onorevole Bortolucci poi (il quale, bisogna
dire la verità, è stato temperato questa volta più
che mai, ed il suo discorso è un buon discorso, e
quantunque non vi manchi lo spillo per pungere
Morelli) dirò che, quando io lo interrompeva, egli
faceva il novero delle tre forme di matrimonio presso
gli antichi romani, quando è arrivato ali 'uso (Ilarità), io ho detto: questo è il matrimonio dei preti:
ed egli ha aggiunto : l'onorevole Morelli pare che
abbia poca dimestichezza collo studio delle leggi.
Onorevole Bortolucci, io consento che ella sia un
magistrato, consento anche che abbia la sua erudizione, ma non gli do il diritto di fare da maestro
ai suoi colleghi...
BORTOLUCCI. L'ha voluto.
MORELLI SALVATORE... non gli consento di erigersi
a censore di capacità. Io non potrò avere le larghe
doti del suo lungo curialismo (Movimenti) ; però,
onorevole Bortolucci, ho studiato anch'io il diritto,
e l'ho studiato in una età in cui si possono determinare nella mente i criteri della scienza, e se non
mi sono curializzaio, ciò non importa che non ne abbia seguito i progressi in più ampi e liberi orizzonti
Adesso, o signori, dovrei proseguire rispondendo
a qualche altra frase che mi è stata diretta dall'onorevole Alli-Maccarani nel suo vivace discorso; però,
siccome la Camera ha udite lunghe e dotte perorazioni, io la ringrazio della bontà che ha avuta di
ascoltare questo mio fatto personale, e finisco.
(Bene! Bravo !)
PRESIDENTE. L'onorevole Varè ha facoltà di parlare per un fatto personale. Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro posti.
VARÈ. L'onorevole ministro di grazia e giustizia
ha rilevata una parentesi, che io stesso ho qualificata tale nel mio discorso di ieri, e che aveva una
forma epigrammatica. Egli ha detto: quando si
viene a questi epigrammi vuol dire che non si hanno
altre ragioni. Eppure, delle ragioni io ne aveva
molte, che ho dette, e non vi ha punto risposto l'onorevole guardasigilli. Quello che ho espresso in
Atti Parlamentari
SESSIONE DEL
6220
1818-79
VARE. Quando questa scuola è nata non c'era libertà; bisognava quindi scegliere : o soverchiasse il
potere civile, o soverchiasse il potere ecclesiastico.
La libertà non aveva ancora fatto intendere la sua
potente voce. Quella scuola rappresentò la supremazia del potere civile sopra le gerarchie ecclesiastiche e continuò sempre così. È per questo, signori,
che i giureconsulti di quella scuola sono tanto maestri e discutono così volentieri di tutte le questioni
di placet, di exequatur, di patronato, ecc., tutte cose
delle quali la scuola moderna delia libertà vorrebbe
far tabula rasa.
Formulerò la conseguenza pratica di quella scuola
in un fatto che tutti conosciamo.
Nell'articolo 18 della legge 13 màggio 1871 sulle,
guarentigie che abbiamo votate a Firenze, or sono
nove anni, si stabiliva che con legge ulteriore si sarebbe provveduto al riordinamento ed alla conservazione amministrativa della proprietà ecclesiastica
del regno. Ebbene, questa legge allora promessa con
tanta solennità, non fa mai presentata e perchè ?
perchè a mio credere quella scuola ha più simpatia
per il provvisorio che dura tuttavia, che per ciò
che deve farsi. {Interruzioni — Oli! oh!)
Desidero d'ingannarmi, ma è un fatto che sono
passati otto anni dal giorno in cui questa legge è
stata promessa e nessuno l'ha mai presentata. Perchè ripeto ? perchè la scuola di cai parlo vi ha ritrosia.
PRESIDENTE. Prego di iar silenzio.
Camera dei
— DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO
forma epigrammatica essendo stato tacciato d'ingiustizia, ho bisogno di meglio spiegare il mio concetto. Ho detto che era naturale, naturalissimo che
da una certa regione d'Italia sorgessero i ministri di
grazia e giustizia, di preferenza ad altri, perchè in
quella regione d'Italia sono celebratissimi gli'studi
della giurisprudenza. Questo ho detto,.questo tengo
•che sia constatato, perché proviene da un sentimento
dì rispetto che ho pei giureconsulti di quella regione.
Ma con quella schiettezza che mi è naturale, e da
cui non saprei prescindere, dico che quando parliamo di diritti civili, di diritto commerciale, di ordinamenti giudiziari, e di diritto penale, siamo quasi
con quei giureconsulti sempre d'accordo. Però dove
si toccano i preti, l'accordo diventa difficile. Sotto
questo rapporto voi continuate le tradizioni d'una
scuola che fu grande, che fu illustre, che rese dei
grandi servigi, ma ch'io credo abbia fatto il suo
tempo. Ora ne deve cominciare un altro. (Interrumane)
PRESIDENTE. (Con farsa) Prego gli onorevoli colleghi di non interrompere e di prendere il loro
posto.
—•
'Deputati
1879
VARE. L'onorevole guardasigilli mi chiedeva perchè, oltre la mitra e il piviale, io non parlai anche
del pastorale. Egli vuole il pastorale per bastonare
i preti.
Voi non siete vescovi del Vaticano, siamo d'accordo, nessuno oserebbe farvi tale rimprovero, ma
ne siete i rivali. (Interruzioni — Eumori) Voi volete dei preti a vostro modo, e quando non possiate
averli tali, volete il diritto di metterli in prigione.
Ecco la formula ultima di quella scuola. Noi diciamo: finché í preti non vengano a seccarci, facciano pure quello che vogliono in chiesa. Voi invece
dite : No ; devono fare a nostro Diodo. Noi vogliamo
ignorarci così detti matrimoni religiosi, nè vogliamo
ad essi dare alcuna importanza ; invece la vostra
scuola vuol dare ad essi importanza per reprimerli.
E formulò il suo progetto di legge su queste idee :
un uomo può tradire una giovane, può promettere il
matrimonio e non farlo, abbandonarla; per questo
non ci commoviamo ; quando però faccia benedire
il matrimonio dal prete, quel giorno noi ci commoviamo, e promoviamo un processo. Voi siete dei vescovi scismatici (Ilarità), siete dei vescovi eretici
ma siete sempre vescovi col pastorale in mano.
Quella scuola, prima assai del Tanucci, ebbe il
più splendido rappresentante in Italia in Paolo Sarpi
del mio paese, a cui voto per fare monumenti, alla
cui statua io contribuisco ; ma io credo che quel
periodo là, quella politica ìà abbia fatto il suo
tempo, che sia venuto il tempo della tolleranza e
della libertà, dell'assoluta separazione fra lo Stato
e la Chiesa. Che il potere civile segua la sua strada,
faccia quello che crede usila sua casa, ma non entri
in casa altrui.
Foci. È questo che vogliamo fare.
VARÈ. Non vogliamo che il sacramento riceva da
un voto del Parlamento piuttosto una condizione di
più che di meno. Con questo sistema si viene a dare
una efficacia al sacramento che non aveva colla
legge del 1865, col Codice civile. E per questo io
combatto il proposto sistema.
Il secondo fatto personale è l'argomento ad hominem che ha messo avanti l'onorevole guardasigilli, quando ha detto che in Belgio non vi era la
mitra.
Scusi, onorevole guardasigilli, vi era benissimo.
Per noi che siamo più vecchi dell'onorevole guardasigilli, che ci ricordiamo la storia delio Statuto del
Belgio, per noi è noto che nel Consesso che ha fatto
quello Statato primeggiava il De Merode.
MfiELll Sarebbe una ragione in senso contrario.
PRESIDENTE. (Goti forza) Non interrompa.
VARÈ. Tutta l'opera di quello Statuto fu una transazione tra il partito liberala ed il cattolico, e, con-
Atti Parlamentari
SESSIONE DEL
Camera dei Deputati
1318-79
—< DISCUSSIONI — TORNATA DEL
15
MAGGIO
1879
cessione per concessione, hanno stipulato anche
B0RT0LI)C€I; Io .credo che l'onorevole presidenta
questa condizione. Ss quell'articolo che lei, onore- e gli onorevoli miei colleglli non mi obbligheranno
vole guardasigilli, ha ietto, non fosse stato messo a spiegar .prima i motivi del fatto personale.
nello Statuto (il quale non si. potè più cambiare), tal
PRESIDENTE. Ed infatti non glieli ho chiesti. (Si
legge non sarebbe stata fatta più tardi; non si sa- ride)
rebbe potuto fare ciò in un periodo di reazione, di
BORTOLUGCI. Io se avrei molti di questi fatti perguerra fra uno q l'altro partito.
sonali a cui rispondere ma mi limito semplicemente
Il Belgio costituito e rappresentato nella forma a quattro. (Ilarità)
liberale, non avrebbe fatto quella legge. Fu fatta
PRESIDENTE. Li prego di far silenzio.
prima che il Belgio fosse costituito & libertà, vale a BOHTOLUCCI. Onorevoli signori, sarò brevissimo nel
dire in una serie di transazioni. D'altronde hanno dare queste risposte, perchè non intendo che di.
dato ai preti tanti corrispettivi di quel patto, che rettificare...
veramente se ne potevano contentare.
PRESIDENTE. Li prego ancora di far silenzio : io
MANCINI. Chiedo di parlare per un fatto perso- non odo l'oratore.
nale.
BORTOLUGCI.. dei fatti e dei concetti che mi sono
PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli ha stati erroneamente attribuiti.
facoltà di parlare.
Comincio prima di tutto dal fatto personale che
MINISTRO 01 GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prendo la pa- riguarda l'onorevole guardasigilli. L'onorevole guarrola non per un fatto personale, nè per rispondere dasigilli mi ha dipìnto come se io fossi un poeta»
all'onorevole Varè intorno aìle sue ripetute argo- Egli ha detto che io sono amante degli idillii, che
mentazioni. lo mi onoro d'i dire all'onorevole Varè ho fatto una descrizione sentimentale degli sposi
clie il mio discorso non tendeva a persuadere lui, che vanno al tempio a giurarsi fede innanzi Sila
perchè so come égli sia profondamente convinto divinità, quasi che questo fatto non avesse la sua
quando sostiene una tesi ; era alla Camera che io grande influenza anche considerato piticamente.
parlavo. Quanto agli argomenti, ognuno si tiene i Io lascio a lui pensare diversamente; non è sopra ài
suoi; la Camera deciderà. Voglio solamente dire questo che intendo di giustificarmi.
una sola parola per rilevare una affermazione delL'onorevole guardasigilli ha svisato i miei conl'onorevole Varè che mi pare un tantino strana. cetti intorno alla gravissima questione di che si
L'onorevole Varè ha detto che i ministri di grazia tratta. Mi ha apposta la pretesa o la opinione di
e giustizia siano dotti, troppo dotti in diritto cano- voler le massime del Concilio Tridentino in fatto di
nico, e l'ha deplorato. Sa alle parole ministri dì matrimonio trasportata e tradotte nei Codice indigrazia e giustizia avesse aggiunto le altre e dei stintamente per tutti.
culti, non avrebbe deplorato che questi ministri
Evidentemente l'onorevole guardasigilli, o non
siano versati nelle dottrine canoniche.
ha sentito quello che dissi, oppure non ha interCome l'onorevole Varè può dire che la dottrina pretato esattamente le mie parole ed il mio pendi questi ministri giureconsulti, ai quali egli allude, siero. Io cominciai col dire che l'istituto del matriè una dottrina fuori posto ? Crede forse l'onorevole monio doveva considerarsi sotto- tre aspetti, nello
Varè che si possa senza dottrina canonica concor- aspetto della legge di natura, in quello della
rere alla trasformazione tanto necessaria del nostro legge civile positiva-sociale e finalmente secondo la
diritto pubblico ecclesiastico ? E poi crede pura legge morale e religiosa del paese. E soggiunsi che il
l'onorevole Varè che è finita la lotta tra Stato e legislatore codificando questa materia doveva saviaChiesa ? L'onorevole Varè vive fuori del mondo se mente coordinare le sue disposizioni al suddetto
fa questo giudizio. Io penso che la lotta ha rive- triplice rapporto di diritto : e propostami la questite altre forme ; che questa lotta si sia ingenti- stione se v'era una formula che rispondesse a- tutte
lita ; che questa lotta sia tale come sol© può essere le esigenze, dimostrai che, a parer mio, quella forconsentita nei tempi in cui vìviamo ; ma la lotta c'è mula non mancava, ove si fosse adottato un articolo
par troppo. Fatta questa protesta che ho creduto di legge, il quale disponesse che il matrimonio si
indispensabile di fronte alle asserzioni alquanto debba celebrare secondo i riti a cui appartengono
arrischiate dell'onorevole Varè, non mi resta, prima gli sposi, salvo alio Stato di imporre tutte quelle
di finire, che a ringraziarlo per aver tolto alle sue altre condizioni che nell'interesse della società ciparole di oggi quanto di acre mi parve che fosse nel vile egli credesse convenienti e necessarie. E siccome vi possono essere cittadini i quali non abbiano
suo discorso di ieri.
PRESIDENTE. L'onorevole Bertolucci ha facoltà di nessuna religione, ed altri che avendone avuta una
l'abbiano apostatata, oppure che appartenendo ad
parlare per un fatto personale.
Atti
'Parlamentari
SESSIONE DEL 1878-79 —
—- 6222 —
DISCUSSIONI —
un culto qualunque, pur non di meno non siano per
qualsiasi ragione disposti a presentarsi pel matrimonio al loro ministro, così in questi casi, che credo
eccezionali, la legge civile dovrebbe somministrare
anche a tali persone il mezzo di fare il matrimonio appunto colla forma del contratto civile.
Questo sistema non sembra buono all'onorevole
guardasigilli. Ciò non vuol dire però che ad altri
non paia il più dialettico e il più conforme alla libertà, poiché si attaglia a tutti i culti compreso anche il maomettano, se qui maomettani vi fossero,
e rispetta la coscienza di tutti, e i diritti tanto dello
Stato quanto delle diverse religioni, e di coloro che
non ne professano alcuna.
Non ha dunque ragione, l'onorevole ministro, di
appormi che io voglia il Concilio tridentino per
tutti, anche per chi non vi crede, o non voglia aeconciarvisi.
L'onorevole guardasigilli mi ha poi accusato di
avere strapazzato, così egli si espresse, il Carrara,
circa le sue opinioni in questa materia, e circa i
suoi principi in fatto di diritto penale.
In verità non credeva che potesse essere fatta
una simile accusa a me che parlai dell'illustre professore col massimo rispetto e colla più grande venerazione ; a me che in gran parte fondai la dimostrazione della mia tesi sugli aurei scritti dell'insigne criminalista e sulle opinioni... (Mormorio)
PRESIDENTE. L i prego di far silenzio, onorevoli
colleghi. Sieno tolleranti per le opinioni di tutti.
BORTOLUCCI... sostenute strenuamente dal medesimo. (Conversazioni)
PRESIDENTE. Prego nuovamente di far silenzio ;
parleranno alia lor volta,
BORTOLUCCI. L' onorevole guardasigilli poi nel
chiudere il suo discorso fece una triste profezia,
egli disse che la Chiesa cattolica pertransivit.
MINISTRO Di GRAZIA E GIUSTIZIA. Come istituzione
polìtica.
BORTOLUCCI. ÀJui la responsabilità di questo funestissimo presagio, a me la ferma e profonda convinzione e la lietissima speranza che la Chiesa trionferà avendo per sè la parola indefettibile del suo
divino fondatore, il quale disse agli apostoli : io sarò
con voi nsque ad consummationem saeculi.
MAZZARELLA. Bisogna dire quello che vien dopo.
(Rumori).
PRESIDENTE. Li prego, onorevoli colleglli ; che
modi sono codesti ?
BORTOLUCCI. Giustificatomi dalle censure dell'onorevole guardasigilli, io debbo pure rispondere all'onorevole Puccioni, il quale mi descrisse come un
mistico, e mi attribuì di aver trattata la questione
sotto l'aspetto esclusivamente religioso.
Camera dei Deputati
TORNATA DEL 15 MAGGIO 1879
All'onorevole Puccioni del quale ammiro la fluida
parola e l'ingegno sottile, potrei rispondere che m i
ha appiccicato un titolo del quale non sono degno,
giacché la così detta scuola mistica conta i più gran
genii dell'umanità da San Paolo e Sant'Agostino, a
San Tommaso, Dante e Bossuet, ai cui nomi dobbiamo essere riverenti.
Del resto nel mio discorso non sostenni in modo
esclusivo l'elemento religioso nel matrimonio. Dissi
e ripeto, che pei cattolici il matrimonio non è soltanto un contratto qualunque, ma è contratto-sacramento, e che la legge in esame, la quale renderebbe obbligatorio il contratto civile prima del religioso offende la libertà e la coscienza.
Debbo poi una parola di replica anche all'onorevole Indelli, il quale mi accusò di desiderare e di
volere la supremazia della Chiesa sullo Stato.
Io sfido chiunque ad indicare nel mio discorso
una frase qualsiasi, la quale accenni a questa supremazia. Bensì sostenni e sostengo che colf aver
ridotto il matrimonio ad un puro contratto civile
si dissacrò la famiglia. E ciò si fece in nome della
separazione della Chiesa dallo Stato, e in nome
della libertà, ed oggi che si vedono i tristi effetti
di un tal sistema, si vuol imporre il matrimonio civile col mezzo della multa e della carcere. Io combattei questo sistema perchè convinto della sua ingiustizia e perchè inaugurava un regime autocratico contrario ad ogni libertà. Ecco tutto.
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Bortolucci si è lamentato che io abbia usato il verbo
strapazzare. Io non voglio far lunga tale questione,
prego l'onorevole Bortolucci di indicarmi un altro
verbo che io debba usare e sostituire a quello strapazzare, e sia finita.
Ha aggiunto poi, in un modo molto assoluto : l'onorevole guardasigilli afferma che il Papato pertransiviti, ed io lascio a lui la responsabilità di tale sua
asserzione.
Mi scusi, l'ho detto e lo ripeto e ne assumo la
responsabilità, e si dovrebbe farmene colpa, se io
non ripetessi questa affermazione.
Crede forse l'onorevole Bortolucci, che il Papato
come istituzione politica, possa affermarsi tuttavia
istituzione viva, per noi regno d'Italia, la di cui capitale è Korna? Per lo meno, onorevole Bortolucci,
bisogna dire che la sua affermazione fu molto audace. Ciò rilevato, io non entro più nel merito dei
suoi argomenti, e gli ripeto quanto ho ripetuto
all'onorevole Vare.
Era ben lontano da me il pensiero di convertire
specialmente un oppositore come l'onorevole Bortolucci che sta sovra un terreno, in quanto a prmcipìi, tanto diverso dal mio. Non posso però non
Atti Parlamentari
— 6223 —
HnmagBsaagBHaaBEBggaaBE«
Camera dei Deputali
SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1879
dire un' ultima parola sopra un altro suo lamento,
che io l'abbia, cioè, chiamato poeta, che io l'abbia
accusato di aver trasformato in idillio il rito religioso del matrimonio. Ma, onorevole Bortolucci,
ella dovrebbe invece essere ben lieto del modo fuggevole con cui ho parlato di quell'idillio.
Giacche l'onorevole Bortolucci mi chiama di
nuovo su questa parte del mio discorso, mi permetta le Camera che io dica come egli dopo di aver
dipinto con colori così vivaci, e per parte mia
non ho nessuna difficoltà ad accettare il suo quadro
di una benedizione nuziale, non abbia avuto una
sola parola pel rito del nostro Codice civile, egli
deputato, egli esimio magistrato.
Ebbene ricordiamolo noi. Facciamo noi pure l'idillio di questa forma del contratto civile. Vi può
essere nulla di più modesto, di più santamente civile della formula del contratto di matrimonio come
è stabilito nel nostro Codice ? L'ufficiale dello stato
civile che ricorda i diritti e i doveri scambievoli dei
coniugi, che ricorda come la legge imponga loro la
santità degli affetti, imponga loro la mutua assistenza, la mutua protezione, il mutuo alimentarsi,
il mutuo assistersi nella sventura 1 Dite, o signori,
non è ancor bello tutto codesto?
Ebbene, l'onorevole Bortolucci non ebbe una parola sola per questa santissima e civilissima forma
stabilita dal nostro Godice. Anzi aggiungerò, giacché egli mi ha provocato. Io vidi con somma meraviglia che non solo non pronunziò una sola parola
per questa forma che è pur segnata nella nostra
legge civile, ma arrivò fino a dire : che qualunque
altro esempio sarebbe meglio imitabile: perchè, egli
disse, il legislatore nostro si fermò soltanto dinanzi
all'esempio della Francia?
E così ci sbalestrò in Inghilterra. Imitate l'Inghilterra, ba detto ; ed ha dimenticato, onorevole
Bortolucci, che se ella si facesse ammiratore degli
istituti inglesi in questa materia, dovrebbe cominciare dal firmare il progetto dell'onorevole Morelli
sul divorzio. E qui non fu pago : con altro salto
acrobatico ci trasportò dalla Gran Brettagna nell'antica Roma e disse : pigliamoli almeno in casa
nostra gli esempi. Ah! onorevole Bortolucci, ella ha
ricordato la forma matrimoniale della Roma antica,
e la mette al di sopra della castità della forma stabilita nel nostro Godice! Ma ella ha dimenticato,
onorevole Bortolucci, tutte le formule che accompagnavano la confarreazione, alla quale ella ha fatto
un accenno : ella ha dimenticato tutto il corteo
delle concubine le quali potevano legalmente tenersi assieme alla moglie ; ha dimenticato i ripudi
autorizzati ; ha osato, sia pure per un solo istante,
preferire alla castità delle forme del nostro Codice
civile, il lubrico ricordo dei canti fescennini.
PUCCINI, lo avrei una larga messe di fatti personali, ma non li raccolgo ; l'ora è molto tarda e non
voglio abusare della pazienza della Gamera. Soltanto mi preme rilevare uua frase impersonale
certo, ma che potrebbe diventare personale, colia
quale l'onorevole guardasigilli ha chiuso la sua focosa perorazione.
L'onorevole guardasigilli ba detto che gii oppositori del disegno di legge non volevano l'esecuzione
del Codice civile. Piano, signori. Io sono stato uno
degli oppositori del disegno di legge...
MINISTRO Di GRAZIA E GIUSTIZIA. Se ciò ho detto al
suo indirizzo, ritirole mie parole.
PUCCIONL Ma scusi, onorevole Taiani, questo ritiro condizionato non l'accetto. E non l'accetto per
una ragione molto semplice. Se lo ritira, sta bene
purché dica che quelle parole non riguardano me ;
ma ella si contenta di dirmi : se le ho dette al suo
indirizzo le ritiro. Ma ella dev'essere primo a giudicare se l'ha dette o non le ha dette al mio indirizzo ;
non posso esserne buon giudice io. {È vero! è vero!)
Mi par chiaro. Ora io ho bisogno di fare una dichiarazione, perchè l'onorevole guardasigilli nel suo
discorso ha sostenuto due teorie che, confesso francamente, mi hanno scosso assai.
L'onorevole Taiani ha detto che ogni legge è
legge penale. Dunque se io non volessi l'esecuzione
del Codice civile, violerei una legge penale, secondo
la teoria dell'onorevole guardasigilli. Egli ha detto
inoltre che nei reati bastava il dolo buono, quel dolo
che i vecchi romani prò solertia accipiebant e che
lodavano. Maxime adversus hostem latronemve.
Con queste teorie è bene spiegarsi, perchè non,
vorrei trovarmi col dolo buono ad aver violato il,
Codice civile, divenuto legge penale. (Si ride)
Ho combattuto la legge ; e l'ho combattuta p?r
ragioni assolutamente opposte a quelle per cui F'ha
oppugnata l'onorevole Bortolucci; ho dichiarato
ieri nel modo il più esplicito che considerava Vistituto del matrimonio civile come una delle più grandi
conquiste dell'epoca moderna. Io ho separalo il medio evo, dall'evo moderno ; ho fatto insom ma quella
distinzione che l'onorevole guardasigilli rimproverava all'onorevole Bortolucci di non aver fatta. Mi
pare dunque di essere nel diritto di dire che io ho
voluto e voglio la esecuzione del Codice civile e df
respingere il contrario apprezzamento dell' onorevole ministro.
PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di
parlare.
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTÌZIA. L'onorevole Puc»
cioni mi dice: l'onorevole Taiani deve egli sapere
}
Atti
Parlamentari
SESSIONE DEL 1 8 7 8 - 7 9
—
—
6 2 2 4 —-
DISCUSSIONI —
se l'ha detto a me. Ed io mi sera risolto a prendere
la parola quando qualche onorevole collega a lui
vicino ha esclamato : Questo è vero ! È vero ! E si è
affrettato a dare ragione all'onorevole Faccioni
Ora io prego la Camera a vedere sa ha ragione
l'onorevole Faccioni, o se abbialo ragione. A stento
è che io mi' sono raccapezzato nell'opposizione che
si è fatta a questa legge; quanti hanno parlato, parlarono in senso diverso, contraddicendosi tra di
loro. Quindi era ben facile che una frase del genere
di quella di cui si lamenta l'onorevole Faccioni, io
avessi potuto lanciare allo indirizzo dell'uno anziché di un altro degli oratori contrari. Or se ciò sia
avvenuto allo indirizzo dell'onorevole Puccioni, la
ritiro.
PUCCIONI. La ringrazio.
PfejfelDÉNTB. L'onorevole- Mancini ha facoltà di
parlare per ira fatto personale. (Segni di attenzione)
lAMCIMl. Ieri io ho taciuto, benché fossi uno elei
guardasigilli contro cui l'onorevole Vare scagliò 1
dardi del suo eloquènte sarcasmo, dipingendoli appartenenti ad una antica scuola di giureconsulti, i
quali avessero vaghezza d'indossare la stola sacerdotale e di porsi in capo la mitra : ma oggi non
posso rimanere silenzioso, quando, ritornando sopra
il medesimo argomento, egli ha voluto rappresentare coloro che uscirono da quella scuola come
ignari dei nuovi tempi, oppressori del clero, avversi ai principi! della vera libertà.
HEIL Ghiado eli parlare per un fatto personale.
IMC1M. Ho ascoltato con molta maraviglia queste accuse. Egli ci ha chiamato ritardatali che viviamo nel passato, e professiamo dottrine che
hanno fatto il loro tempo. Mi pare che ce ne sia abbastanza, perchè la Camera mi consenta due mimiti d'indulgenza per dargli risposta.
Voci. Sì! sì! Parli!
(Alcuni deputati stanno nell'emiciclo.)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di sgombrare l'emiciclo.
(.V emiciclo non si sgombra.)
Li chiamerò ad uno ad uno ; questo non è il modo
di stare in un'assemblea !
l i s c i l i . Sa l'onorevole Varò avesse ben rammentata la storia di questi ultimi anni, ed il concorso
non de! tutto inefficace e molto volonteroso con cui
questi giureconsulti e guardasigilli, cooperarono alla
trasformazione del vecchio diritto pubblico ecclesiastico italiano delle monarchie assolute, nel nuovo,
inaugurato mercè una larga e non più veduta applicazione dei principi! costituzionali e liberali, senza
dimenticare però le supreme garentie e necessità
Camera
dei
Deputati
TORNATA DEL 1 5 MAGGIO 1 8 7 9
della patria; si sarebbe accorto che la sua arbitraria
accusa era un'ingratitudine.
Egli disse che gli antichi maestri di codesta scuola,
ai quali non negò la sua venerazione, furono nomini
di lotta e di combattimento, ma non conobbero la
libertà, perchè in quei tempi libertà non vi era, ne
aveva seguaci nel mondo. Crede dunque veramente
l'onorevole Varè che la libertà sia nata soltanto al
tempi nostri? Egli ha dimenticato il famoso detto di
madama di Staël : Le despotisme est moierne, ¿est
la liberté qui est ancienne. I padri nostri hanno
amato e praticato la libertà meglio di noi, difendendola con ardore sotto le forme in cui allora si
manifestava, ed applicando quelle norme giuridiche
che erano allora nella coscienza generale dei popoli.
Sì, tra essi furono sostenitori illuminati e gagliardi
de'grandi priucipii liberali ; essi hanno aperto ìa via
a quelle riforme ed idee moderne, delle quali l'onorevole Varè ed io ci gloriamo ed abbiamo il dovere
di essere convinti propugnatori.
Egli ha soggiunto, essere necessario oggigiorno
alla scuola che applica 'il diritto, ed esplica la vita
dello Stato, non solo di essere tollerante di tutto
ciò che sia lecito ed innocuo all'ordine sociale, verità che nessuno contrasta, ma che debba altresì sistematicamente lasciar fare alia Chiesa ed al clero
tutto ciò che loro piace e talenta, anzi debba ignorarlo, delincando in questo sistema il supremo ideale
della politica e della sapienza di governo dei tempi
nostri
Mi permetta l'onorevole Varè di dissentire profondamente da lui, e di rispondergli. Fino a quando
si consiglia non dirò solo di tollerare, ma anche di
rispettare l'esercizio innocuo della libertà, che non
offenda alcun diritto, e non generi danni e pericoli
per la società e per la famiglia, egli mi troverà consenziente alla sua dottrina. E, ad onor del vero, non
credo che i guardasigilli, che mi hanno preceduto,
nè l'egregio uomo che oggi siede nei Consigli della
Corona, abbiano mai avuto il torto di farsi non già
difensori della sociale incolumità, ma persecutori
del clero.
Ma, o signori, non è possibile accettare I consìgli dell'onorevole Varè, fino al punto di concedere una specie di privilegio e d'inviolabilità ad
una classe qualunque di cittadini, col pretesto che
meglio giovi chiudere gli occhi ed ignorare tutto
quello che essi facciano e tentino contro la legge,
contro la nazionale sovranità, la sicurezza dello
Stato e la moralità delle famiglie, perchè in ta
modo il legislatore sarebbe colpevole di abdicare
all'adempimento del suo dovere pel più ingiusto e
parziale riguardo in favore di una easta nemica ed
intraprendente.
Atti Parlamentari
— 6225 —
Camera dei Deputati
SESSIONE DEL 1 8 7 8 - 7 9 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1 8 7 9
Egli crede questo sistema esente da pericoli : ebbene, io lo rimando ad una esperienza dolorosa e
fatale, all'esperienza che se ne è fatta nel Belgio.
Domandi l'onorevole Varè al partito liberale del
Belgio, se col sistema non già di lasciar fare e passare tutto quello che si voglia, ma soltanto di usare
una parte di quella inerzia ed indulgenza che egli
consiglia ai legislatori italiani, la società e la famiglia nel Belgio non si trovino minacciate da una
condizione che può rassomigliare ad una latenteguerra civile, se quella che suola chiamarsi libertà
della Chiesa colà non sia degenerata in una dominazione del clero, se non si deplorino profonde dissensioni che hanno alterato la pace e la tranquillità delie popolazioni e reso difficile l'esercizio delle
civili libertà in quel nobile paese.
Ed una e concorde è la voce dì tutti i liberali del
Belgio agii italiani. Badate, essi ci gridano, non imitate il nostro esempio ; il nostro stato vi avverta
dei gravi pericoli dei quali è fecondo.
in Italia poi come può non considerarsi la specialissima condizione politica in cui versiamo ? Noi
abbiamo in casa inviolabile e venerato un pretendente, il quale con la parola autorevole della religione esorta ogni giorno legioni do' suoi dipendenti,
anzi i popoli di tutta Europa, ad aspettare con
fiducia l'avvenire, ed a lavorare efficacemente e con
perseveranza per rialzare la caduta signoria del Papato temporale ; il che equivale ad una aperta negazione della nostra unità ed indipendenza nazionale, ad una audace sfida e ribellione agli ordini
politici che ci reggono. Ebbene, chi ha il coraggio
di rimanere indifferente, di chiudere gli occhi o di
volgerli altrove, vada pure ad arruolarsi sotto la
bandiera spiegata dall'onorevole Yarè ; egli non
troverà me certamente fra i suoi seguaci. {Bravo !)
Sì, o signori, vi sono pur troppo in Italia dei nobili
cuori, dei sinceri liberali che pensano così ; ma l'onorevole Yarè, verso del quale ho tanta simpatia
ed affetto, voglia perdonarmi se io li chiamo liberali di corta vista, liberali che, con la loro cieca imprudenza, somigliano ai viaggiatori che talvolta in
una notte di estate si addormentano fiduciosi sull'orlo dei precipizi.
Ora un'uitima parola sull'antica scuola, di cui è
mio sommo vanto di essere discepolo. Essa non
solo ha reso grandi servigi alla civiltà nel tempo in
cai i suoi grandi uomini pensarono e scrissero, ma
per la luce dei suoi insegnamenti continua a renderne ancora oggidì. Imperocché, come mai potrebfoesi resistere alle nemiche insidio ultramontane,
come mai potrebbesi attuare ima sapiente e provvida trasformazione dei vecchi ordini nei nuovi, e
renderli conformi ai liberali e grandi principii del
830
diritto moderno, senza una profonda conoscenza
delle armi che i nemici impugnano, senza una esatta
notizia delle loro passate sconfitte, senza una grande
famigliarità col loro stesso linguaggio e coi loro antiquati istituti?
Coloro dunque che ignorano queste cose, ed affettano un superbo disdegno di tali studii, voglia
pur crederlo l'onorevole Varè, sarebbero incapaci
di reggere con mano sicura lo Stato, nei pericoli e
nelle condizioni in cui versa il Governo italiano. {Benissimo !)
I primi antesignani di quella scuola, onde uscì
in Venezia il Sarpi, di cui l'onorevole Varè ha citato il glorioso nome, appartengono a secoli ben
remoti da noi, ed iniziarono l'opera loro emancipatrice nel mezzogiorno d'Italia prima ancora della
creazione della Sicula monarchia, fin dai tempi dei
Normanni e poi degli Svevi. Furono questi grandi
uomini che aiutarono e consigliarono i potenti principi, i quali con istinti di libertà resistettero ai pregiudizi ed alle superstizioni di un'età tenebrosa, che
misurandosi contro la immane ambizione dei papi,
vennero più volte ad assediarli fin nelle mura di
questa Roma, quando pretendevano di farsi padroni
dell'Italia e sottometterla col resto del mondo. Essi
si chiamano Luca di Penna, Andrea d'Isernia, Carlo
di Tocco, Pietro delle Vigne, Taddeo da Sessa, e
più tardi Argento, Vargas, De Marco, Tanucci, e
quel grande e sventurato Pietro Giannone, il quale
suggellava coi sacrificio di 12 anni di prigionia, e
colla morte nei ceppi e nella miseria, la sua fede,
la sua eroica difesa dei sacri diritti della patria e
delia società civile, cioè di tutto quello che allora
costituiva le pubbliche libertà.
Inchinatevi, onorevole Varè, innanzi alla schiera
immortale di questi grandi sapienti, ed onorateli
come i veterani della vera libertà, i padri e precursori dell'incivilimento odierno, i campioni animosi
della lotta gigantesca che allora fu combattuta contro coloro che volevano essere gli oppressori dei
corpi e delle anime, e che non è finita, ma durerà
quanto l'umanità e la sua storia. E persuadetevi
che essi hanno diritto alla riconoscenza dell'Italia
nuova e libera, perchè in verità sono essi che aprirono già la prima breccia nelle mura di Roma papale, ove noi abbiamo posta la capitale d'Italia,
molto prima della breccia che più tardi hanno aperla a Porta Pia i valorosi soldati italiani nel
nome di Vittorio Emanuele, duce e fondatore immortale della nostra nazionale unità ed indipendenza, {Bene ! Bravo ! — Approvazioni generali
da tutte le parti della Camera)
PRESIDENTE. Può parlare l'onorevole Varè per un
fatto personale. {Oh! oh!)
Atti Parlamentari
SESSIONE DEL
1878-79
3° Discussione del progetto di legge concernente
l'ossario da erigersi sul Gi&nieolo pei morti per la
difesa e liberazione di Roma nei 1849 e nel 1870
( Urgenza) ;
4° Interrogazione del deputato Muratori al ministro di agricoltura e commercio sull'andamento delle
Camere di commercio ;
5° Interrogazione del deputato Vacchelli allo stesso
ministro circa la personalità giuridica delle società
di mutuo soccorso;
6° Interrogazione del deputato Delvecchio al ministro della guerra per sapere se in vista delle speciali condizioni dell'annata, non intende ritardare
la convocazione della 2 categoria del 1858 o diminuire il tempo della sua durata sotto le armi ;
| 7° Svolgimento della proposta di legge del deputato Napodano e di altri per modificazioni dell'articolo 36 della leggo sulle pensioni del 14 aprile 1864.
Discussione dei disegni di legge:
8° Ordinamento degli arsenali della regia marina
( Urgenza) ;
9° Trattamento di riposo degli operai dell'arsenale marittimo dì Napoli e del cantiere di CastelOrdine del giorno per la tornata dì domani:
lammare.
Seguito della discussione dal disegno di legge
1" Discussione delle conclusioni proposte sulla per la costruzione di nuove linee ferroviarie.
domanda di autorizzazione a procedere contro il
deputato Toscano Pietro ;
2° Seguito della discussione del disegno di legge
sull'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima
Prof. Avv. Luigi Ravaki
del rito religioso (Urgenza) ;
Reggente Vufficio di revisione,
VARE. Io dirò una parola sola: che tutta la parte
in cui l'onorevole Mancini fu applaudito è una parte
che non contraddice punto a ciò che avevo detto io,
in quanto che la riverenza ai grandi servigi resi
dalla scuola del Tanucci sono stato due volte prontissimo a dichiararla.
In quanto alla esagerazione fatta delle mie teorie
per metterle in caricatura, non risponderò poiché
ieri ed oggi, le ho precisate.
Prenderò atto di ciò che ha detto l'onorevole
Mancini per difendere questa legge; ha citato, cioè,
i discorsi del papa, e l'onorevole guardasigilli ha
pur egli difeso la legge, invocando le accuse date
al matrimonio civile in arringhe dello stesso pontefice. Ciò significherebbe che questa è una legge di
rappresaglia (No! no!); che questa è una legge che
facciamo perchè il papa ci combatte, e perchè delle
ostilità del papa si vuol vendicarsi a carico di qualche curato. (No! no! — Rumori)
PRESIDENTE. Domani alle 2 seduta pubblica.
La seduta è levata alle 6 50.
1
a
Scarica

resoconto stenografico