I parte: I nuovi soggetti agricoli II parte: Regimi fiscali in agricoltura e obblighi contabili Seminario Mis. 331 az. 2 13-03-2014 Dr. Franco Belmonte Dr. Domenico D’Agostino 1 L’imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) Attività agricole Società agricole (art. 2 D.Lgs. n. 99/04 – D.Lgs 101/05) Imprenditore agricolo professionale (artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 99/04) – Persona fisica o giuridica 2 L’imprenditore agricolo Articolo 2135 c.c. (Imprenditore agricolo) • 1. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. • 2. Omissis • 3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercita, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come D. L.gs 18 maggio 2001, n. 228 definite dalla legge. Art. 1 3 Codice civile-Attività agricole Attività principali coltivazione del fondo silvicoltura allevamento di animali e attività connesse finalizzate alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico o di una sua fase necessaria. Attività connesse Attività svolte dallo stesso soggetto che esercita attività principale Attività funzionali allo sviluppo attività principale e funzionali rispetto a questa Tipologie di attività: Produzione di beni Fornitura di servizi Ricezione e ospitalità (Es.:agriturismo) 4 Attività connesse Connessione soggettiva (unisoggettività) Connessione oggettiva (coerenza att. princ.) L’attività connessa deve servire allo sviluppo di quella agricola principale (in una o più fasi della produzione), al fine di massimizzarne il risultato e quindi integrare il reddito 5 Attività connessa - Produzione beni Attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali 6 Attività connessa - Produzione beni Segue: Manipolazione: la lavorazione non altera la natura del bene primario Trasformazione: La lavorazione altera la natura del bene primario Conservazione, commercializzazione, valorizzazione: per prodotti acquistati da terzi solo se precedute da manipolazione o trasformazione Esempi: 1. Acquisto di insalata in campo: raccolta, cernita, pulitura, incassettamento 2. Acquisto di frutta: cernita, pulitura, incassettamento Esempi: 1. Acquisto di uve: trasformazione in vino 2. Acquisto di latte: trasformazione in formaggio Esempi NO: 1. 2. 3. Produttore di vino acquista vino da imbottigliare (solo consev./condizion.) Produttore frutta acquista frutta già incassettata (solo commercializzazione) Produttore mele acquista altre mele da terzi e le rivende dopo averci applicato bollino qualità (solo valorizzazione) 7 ATTENZIONE • La semplice commercializzazione di un prodotto acquistato presso terzi non è considerata attività connessa! Ad esempio: il produttore di mele che acquista mele e le rivende fresche, compie attività di semplice commercializzazione soggetta a regime fiscale commerciale e non agricolo Le attività di pura conservazione, commercializzazione e valorizzazione non possono essere considerate connesse a quella agricola principale e, quindi, generano reddito di impresa (art. 55 del TUIR). 8 Attività connessa - Produzione beni Segue: Premesso che parti del processo produttivo possono anche essere esternalizzate (fatte da terzi), Deve essere rispettato del principio della prevalenza dei miei prodotti rispetto a quelli acquistati all’esterno. Come valuto la prevalenza? I criteri di misurazione sono diversi: Quantità: quando i prodotti acquistati sono simili ai prodotti propri Valore : quando i prodotti acquistati sono diversi dai propri, pur appartenendo allo stesso comparto merceologico Esempi: 1. Produzione propria di mele ed acquisto di mele per marmellata: criterio della quantità; 2. Produzione di mele ed acquisto di pere per marmellata: criterio del valore normale 9 Attività connessa–Fornitura servizi Segue: Fornitura di servizi realizzata mediante l’impiego prevalente di attrezzature/risorse normalmente impiegate nell’attività agricola Normalità: Un bene è normalmente utilizzato se corrisponde alle esigenze lavorative dell’azienda, sia in termini numerici che in relazione al tipo di attività svolta, valutando (conformità, compatibilità e utilizzo sistematico) Prevalenza: Il fatturato prodotto con le attrezzature impiegate normalmente nell’attività agricola deve essere superiore a quello ottenuto impiegando attrezzature utilizzate esclusivamente per tali servizi. 10 Attività connessa–Ricezione e ospitaltà Segue: Attività di ricezione e ospitalità, complementari e accessorie rispetto attività agricola (Legge quadro agriturismo, n. 96/06) Fanno parte dell’attività agrituristica: • • • • • • La ricezione ed ospitalità Attività ricreative Attività culturali Attività didattiche Attività di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo Attività di Degustazione 11 Segue: Attività connessa–Ricezione e ospitaltà “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole” (Legge regionale 30/4/2009 n. 14) Scheda di sintesi La legge 12 Attività connessa– Agroenergie Non il codice, ma la Legge Finanziaria (2006 e 2007) ricomprende tra le attività agricole connesse di cui al comma 3 dell’articolo 2135 c.c, anche: • La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali • La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche • La produzione e la cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo • La produzione e la cessione di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. 13 Inquadramento redditi e Iva “La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli sono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”. È il testo dell’art. 1, comma 423 della legge 266/2005, in vigore dal 1° gennaio 2007 Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 6/2006 si deve ritenere inapplicabile anche il regime speciale di cui all’art. 34-bis della legge Iva, che prevede per gli imprenditori agricoli esercenti le attività agricole connesse del c.c. dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi, un regime forfetizzato di detrazione dell’Iva pari al 50% dell’imposta applicata sulle operazioni imponibili. Il produttore agricolo che opera in regime speciale Iva, se svolge anche l’attività connessa di produzione di energia, potrà applicare a quest’ultima solo il regime Iva normale, e quindi tenere le contabilità separate. Ciò non è ovviamente necessario da parte di quei produttori agricoli che hanno rinunciato al regime speciale. La vendita di energia elettrica, calorica e fotovoltaica è soggetta all’Iva nella misura del 22%. 14 Società agricola Art. 2 del DLgs. n. 99/04 E’ qualificabile come società agricola quelle società che: • nella ragione sociale o denominazione sociale riporta l’indicazione di “società agricola”; • ha come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c. Se almeno la metà dei soci di tale società ha la qualifica di CD (attestata dall’iscrizione alla Sezione Speciale Registro Imprese), la stessa può esercitare diritto di prelazione o riscatto. Occorre però che la società : sia affittuaria per almeno un biennio del terreno oggetto di trasferimento oneroso, oppure dimostri di essere proprietaria dei terreni confinanti con i fondi offerti in vendita (condotti direttamente, non affittati a terzi) 15 No iscrizione→L59/63 Vendita diretta (Art. 4. DLgs. 228/01) Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale: 1. prodotti agricoli propri, provenienti dalla coltivazione del fondo e dall’allevamento di animali; 2. prodotti normalmente non agricoli, ma in ogni caso derivanti dalla lavorazione, trasformazione, preparazione, manipolazione, confezionamento o da altri processi produttivi connessi, di prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo (come nel caso della carne macellata); 3. prodotti agricoli acquistati da altri produttori agricoli, ma appartenenti al medesimo settore merceologico; 4. prodotti agricoli acquistati da altri produttori agricoli, ma non appartenenti al medesimo settore merceologico; 5. prodotti agricoli acquistati da altri soggetti non produttori agricoli (ad esempio commercianti). N.B.: Iscrizione RI richiesta anche per esonerati IVA (eccez. vendita dir. azienda) La cessione dei prodotti di cui ai punti 3), 4) e 5), esercitata in regime ordinario seperato, non può prevalere su quella di propri e la promiscuità merceologica deve essere funzionale al miglioramento della qualità del prodotto finale e, quindi, all’incremento della redditività complessiva dell’impresa agricola. (nota ANCI 12/12/2005) 16 Vendita diretta (Art. 4. DLgs. 228/01) Possibili modalità di vendita e relativi adempimenti amministrativi : • La vendita al dettaglio in forma non itinerante, su aree pubbliche con posteggio o in locali aperti al pubblico è condizionata alla comunicazione al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Efficacia immediata. • La vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli hanno la disponibilità no obbligo • comunicazione L’attività di vendita al dettaglio in forma itinerante e e-commerce è soggetta ad una comunicazione da inoltrare al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (silenzio assenso). Tale comunicazione (esente da bollo) deve riportare i seguenti dati: – generalità del richiedente; – iscrizione nel Registro delle imprese; – ubicazione dell’azienda; – prodotti oggetto di commercializzazione; – modalità di esercizio della vendita diretta. 17 Vendita diretta (Art. 4. DLgs. 228/01) Benefici: 1. No autorizzazione, solo comunicazione 2. non si applica l’obbligo di chiusura domenicale e festiva 3. alcun requisito professionale 4. (regime esonero) no certificazione fiscale Decadenza dai benefici (modificato dal comma 1067 della Finanziaria ‘07) : L’imprenditore agricolo decade dai benefici qualora nell’anno precedente abbia conseguito ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda superiore € 160.000 (ditte individuali) o € 4 milioni (società) – il che ci suggerisce di stimare la prevalenza tenendo conto del valore. 18 L’imprenditore agricolo professionale Il profilo dello IAP Le Regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti Competenze e conoscenze Professionali (art. 5, Reg. CE n. 1257/99) 50% dl proprio tempo lavoro dedicato all’attività agricola (25% in z.s.) 50% del proprio reddito globale da lavoro ricavato dall’attività agricola (25% in z.s.) N.B.: La figura di IATP è ricondotta a quella di IAP D. L.gs 29 marzo 2004, n. 99 Art. 1 19 L’imprenditore agricolo professionale I requisiti dello IAP associato: Pre-requisito: Lo statuto deve prevedere quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 c.c. • Società di persone: almeno un socio deve essere in possesso e della qualifica di IAP – Per le s.a.s. la qualifica è riferita ai soci accomandatari. • Società di capitali: almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP. • Società cooperative: almeno un socio amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 Art. 1 20 L’imprenditore agricolo professionale - Agevolazioni 1. Tutte agevolazioni previste per IATP: • • • 2. Franchigia di esclusione ICI per terreni agricoli condotti direttamente CD e IAP (art. 9 D.Lgs. 504/92) Esenzione da oneri urbanizzazione (art. 14 L. 10/77) Per GI (CD e IAP) agevolazioni imposte sul trasferimento di azienda agricola/fondi rustici per atti a titolo gratuito In caso di IAP iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale, stesse agevolazioni in materia imposte indirette in favore CD per accesso alla PPC 21 Segue: Agevolazioni fiscali C.D. – IAP persona fisica si INPS IAP persona fisica no INPS Acquisto terreni agricoli–L 604/54 I. Registro € 168,00 I. Ipot. € 168,00 I. Catastale 1% I. Registro 8% I. Ipotecaria 2% I. Catastale 1% I. Registro € 168,00 I. Ipot. € 168,00 I. Catastale 1% Imprenditoria giovanile L.n. 441/98 I. Ipot. € 168,00 I.Catastale : Esente I. Bollo: Esente I. Ipot. 2% I.Catastale:1% I. Bollo: Ordinaria Se soc. di persone con soci iscritti alle relative gestioni previdenziali, vale quanto riportato nel riquadro sopra. I. Registro 8% I. Ipotecaria 2% I. Catastale 1% I. Registro € 168,00 I. Ipot. € 168,00 I. Catastale - Esente Tipologia I. Registro €168,00 € 168,00 I. Catastale – Esente Acquisto terreni I. Ipot. montani–L 601/73 Oneri urbanizzazione – L. n. 10/77 Esente Esente Società agricola IAP Esente 22 Imposta sui redditi Imposta sul valore aggiunto Imposta regionale attività produttive Imposte sui trasferimenti(imp. registro, ipotecaria e catastale) Funzioni essenziali contabilità 23 Imposte dirette-Redditi fondiari Reddito fondiario (art. 25 TUIR) Reddito dominicale Reddito agrario (art. 32 TUIR) (art. 28 TUIR) Reddito derivante da terreni adatti alla produzione agricola, anche se non praticata Reddito dei fabbricati (art. 36 TUIR) Esprime redditività media delle attività agricole, nei limiti potenzialità del terreno. Redditi che derivano dai fabbricati, dalle costruzioni aventi reddito autonomo 24 Reddito dominicale Reddito imputato al proprietario del terreno o assimilato (affittuario, enfiteuta …) anche se non lo coltiva Valore stimato catastalmente sulla base dell’estensione del terreno, della zona e della coltura praticata (se affittato a GIA, coltivatore diretto o IAP non si applica rivalutazione) Il valore può variare nel tempo (sostituzione coltura, minor capacità produttiva …) 25 Reddito agrario Attenzione: Il reddito di attività agricole svolte da soc. di persone e di capitali e da enti commerciali è reddito d’impresa e come tale va determinato (salvo opzione reintr.) Il reddito agrario deve essere dichiarato da chi esercita sul fondo attività agricola (proprietario, affittuario, usufruttuario …) E’ determinato rivalutando (70%) valore catastale Attività che producono reddito agrario: Attività agricole principali Attività agricole connesse Il legislatore fiscale ha ripreso la classificazione di quello civile, ma l’ha – in parte – rivista 26 Reddito agrario-Attività agricola principale (art. 32 TUIR) Segue: 1. 2. 3. 4. Attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; Allevamento di animali, con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno; Attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, purché la superficie non eccede il doppio di quelle del terreno su cui la produzione stessa insiste; Attività (art. 2135, comma 3 c.c.) dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti – prevalentemente – dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, che portino a ben determinati prodotti (decreto ministeriale) Attenzione: Nel caso delle attività di cui ai punti 2 e 3, se si superano i limiti (n. capi o superficie), il reddito prodotto non è più reddito agrario, bensì reddito d’impresa (art. 55 TUIR). In caso di persone fisiche, soc. semplici e enti non commerciali, tale reddito può essere determinato su base parametrale o forfettaria (artt. 56, co. 5 e 56-bis, comma 1 del TUIR) 27 Reddito agrario-Attività produzione beni (art. 32 TUIR) Segue: Produzione beni, prodotti elencati DM 26 ottobre 2007: 1. Produzione succhi di frutta ed ortaggi 2. Produzione di aceto 3. Lavorazione e conservazione delle patate Sono escluse le produzioni di purè di patate disidratate, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate. 4. Produzione di carni e prodotti della loro macellazione Carni di tutti gli animali generalmente allevati dal produttore agricolo (bovini, equini, suini, ovini, caprini), compresi i volatili e gli animali da cortile (polli, conigli e simili);oltre alla carne fresca, è prevista anche la produzione di carne congelata e surgelata. Vi rientrano, anche, la produzione di carne essiccata, salata o affumicata (speck, prosciutto crudo, bresaola), produzione di salsicce e salami (ex 15.13.0); 5. Produzione di vini La produzione di vino comprende sia quello derivante da uve di produzione propria che quello derivante da uve acquistate presso terzi. Oltre al vino da tavola sono ricompresi i vini di qualità prodotti in determinate regioni, quelli spumanti e liquorosi. 6. Produzione di olio di oliva e di semi oleosi, produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) La produzione di olio comprende sia quello derivante da olive e semi di propria produzione, sia quello derivante da prodotti acquistati da terzi. 7. Lavorazione delle granaglie E’ compresa la produzione di farine, semole, semolini di frumento, segale, avena, mais, nonché la lavorazione del riso. 28 Segue 8. Manipolazione di prodotti di cui ai codici 01.11, 01.12 e 01.13 Si ricorda che le manipolazioni sono interventi sui prodotti che non ne modificano la natura. 9. Produzione di sidro ed altre bevande fermentate Tale voce comprende la produzione di sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande a base di frutta e miscele contenenti anche alcool 10. Trattamento igienico del latte e produzione derivati del latte Oltre la produzione di latte fresco (vacca, capra, pecora e bufala) e dei conseguenti prodotti caseari, è prevista la produzione di latte pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato e sottoposto a trattamento per la lunga conservazione. Sono ricompresi anche prodotti a base di latte, panna, latte in polvere o concentrato, burro e yogurt. 7. Lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi n.a.c La conservazione della frutta e degli ortaggi può essere effettuata con processi di congelamento, surgelamento, essiccazione, ovvero con immersione in olio o in aceto, anche con inscatolamento. Sono comprese le preparazioni alimentari a base di frutta ed ortaggi, le marmellate, le conserve di pomodoro, pomodori pelati e passate di pomodoro. Attenzione: Nel caso di beni non ricompresi nel DM occorre determinare il reddito su base forfetaria (56-bis, co.1 del TUIR) e, nel caso in cui non sia rispettato il requisito della prevalenza, l’eccedenza produce reddito d’impresa. 29 ATTIVITÀ CHE ECCEDONO I LIMITI DI REDDITO AGRARIO (Art. 56-bis TUIR) Attenzione: i regimi di cui di seguito non sono applicabili a soc. di capitali, enti comm., soc. in nome collettivo e in accomandita semplice Ipotesi di determinazione del reddito d’impresa: 1. Attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, per la parte di produzione esercitata sulla superficie eccedente il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste. Esempio: - Superficie su cui vi è produzione di funghi: 1.000 m² - Superficie dei bancali: 2.500 m² 2.500 – (1.000 x 2) =500 m ² Quindi, la produzione che insiste su 2.000 m² produce reddito agrario, quella relativa a 500 m² produce reddito d’impresa. 30 ATTIVITÀ CHE ECCEDONO I LIMITI DI REDDITO AGRARIO (Art. 56-bis TUIR) Attenzione: i regimi di cui di seguito non sono applicabili a soc. di capitali, enti comm., soc. in nome collettivo e in accomandita semplice Ipotesi di determinazione del reddito d’impresa: 2. Nel caso di attività usualmente svolte dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli elencati nel DM 26 ottobre 2007, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è determinato su base forfetaria. Reddito prodotto = 15% dell’ammontare corrispettivi registrati ai fini IVA N:B: Le attività di pura conservazione, commercializzazione e valorizzazione non possono essere considerate connesse a quella agricola principale e, quindi, generano reddito di impresa (art. 55 del TUIR). Il regime d’impresa forfetario di cui sopra non può essere applicato ad attività di trasformazione, non “usualmente” svolte dall’imprenditore agricolo, che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel DM, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni così da realizzare prodotti nuovi, del tutto non-connessi all’attività agricola propria. 31 ATTIVITÀ CHE ECCEDONO I LIMITI DI REDDITO AGRARIO (Art. 56-bis TUIR) Attenzione: i regimi di cui di seguito non sono applicabili a soc. di capitali, enti comm., soc. in nome collettivo e in accomandita semplice Ipotesi di determinazione del reddito d’impresa: 3. Per le attività di fornitura di servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità, il reddito è determinato su base forfetaria. (Convenzioni) Reddito prodotto = 25% dell’ammontare corrispettivi registrati ai fini IVA N:B: La prevalenza deve essere stimata confrontando il fatturato dell’attività agricola principale con quello relativo alla fornitura di servizi. L’attività di agriturismo, se non esercitata dai soggetti di cui sopra, non può beneficiare del regime fiscale in questione. 32 ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (Art. 56 TUIR) Attenzione: i regimi di cui di seguito non sono applicabili a soc. di capitali, enti comm., soc. in nome collettivo e in accomandita semplice Ipotesi di determinazione del reddito d’impresa: 4. Per le attività di allevamento (utilizzo di mangimi ottenuti in parte dal terreno) che superi le potenzialità del terreno, il reddito può essere determinato su base parametrale o ordinaria. La scelta di una delle due modalità può essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi. Nel primo caso: Registro carico e scarico N. animali allevati > N. animali rientranti potenzialità terreno Reddito agrario Redd. Impr.stimato 33 Segue Alcune precisazioni: 1. • • • Condizioni applicazione regime art. 56: L’impresa di allevamento è gestita da titolare di reddito agrario Allevamento riguarda specie animali elencate tab. 3 DM 20 aprile 2006 Allevamento connesso funzionalmente al fondo 2. • • • Animali rilevanti ai fini fiscali: hanno concluso ciclo biologico venduti prima della fine ciclo nati in azienda, dalla fine del periodo di svezzamento N.B.: se ciclo cade tra due periodi d’imposta, la determinazione dei capi deve avvenire nel periodo imposta in cui si conclude ciclo Esempio: - N. animali allevati risultante registro carico e scarico al 31/12: 2.500 - N. animali rientranti potenzialità terreno (DM 20/04/06): 1.800 2.500 – (1.800 ) = 700 capi eccedenti Quindi, il reddito prodotto dai 1.800 capi rientra nel reddito agrario, mentre i 700 eccedenti producono reddito d’impresa stimato su base parametrale (tab. 3 DM 20/04/06). Attenzione! • Allevamento senza terra • Limiti dell’allevamento agricolo e riconoscimento della ruralità dei fabbricati 34 ATTIVITÀ AGRITURISTICA – IMPOSTE DIRETTE I redditi derivanti da attività agrituristica sono da considerare di natura commerciale e cioè derivanti dall’esercizio in forma abituale, ancorché non esclusiva, di una delle attività comprese fra quelle di cui all’art. 55 del DPR n. 917/86. Reddito d’impresa definito in modo forfetario (art. 5 L. 413/91) 25% del totale dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta (art. 75 del TUIR), al netto dell’IVA Attenzione!: tale regime (naturale) è applicabile solo a imprenditori individuali, società di persone e enti non commerciali che svolgono attività agrituristica; questi possono optare per la determinazione ordinaria dell’imposta 35 Riassumendo Prodotti propri (compresi o non nella Tab. ministeriale) Produzione Valorizzazione Conservazione Manipoliazione Beni riportati nella Tab. ministeriale ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, o del bosco o dall’allevamento Trasformazione Manipolazione Energia elettrica e calorica, carburanti e prodotti chimici (prevalenza) Produzione Cessione Prodotti non propri non connessi attività agricola Valorizzazione Conservazione Commercializzazione Beni non riportati nella Tab. ministeriale e non eccedenti i limiti della tecnica agraria, ottenuti impiegando prevalentemente prodotti propri Attività agrituristica Trasformazione Manipolazione Reddito agrario Reddito agrario Reddito agrario Reddito d’impresa Regime forfetario (15%) Regime forfetario (25%) 36 Reddito dei fabbricati Le costruzioni del possessore/affittuario del terreno non producono reddito autonomo, vengono ricomprese nel r.a., se: 1. hanno funzione di abitazione purché: requisito del possesso: le costruzioni devono essere possedute dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale sul terreno, o dall’affittuario o da chi ad altro titolo conduce il fondo cui l’abitazione è asservita "sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580" o da loro familiari o da pensionati per aver svolto attività in agricoltura o da coadiuvanti iscritti con tale qualifica ai fini previdenziali (dal 3/10/06); requisito dell’utilizzo: i fabbricati devono essere utilizzati come abitazione dai soggetti indicati nel paragrafo precedente o da dipendenti a tempo indeterminato o determinato per almeno 100 gg l’anno, o da soggetti addetti all’attività dell’alpeggio; requisito della superficie: le abitazioni devono essere asservite ad un fondo con superficie non inferiore a 10.000 mq, censito al catasto terreni con relativo reddito agrario. Nel caso in cui si effettuino colture in serre o altre colture di tipo intensivo o nel caso di ubicazione del terreno in zona montana, il limite di 10.000 Mq sopra indicato viene ridotto a 3.000 Mq; requisito del volume di affari: il volume d’affari del soggetto che conduce il fondo agricolo deve risultare superiore al 50% del reddito complessivo ai fini Irpef. Tale reddito deve essere calcolato al netto dei trattamenti pensionistici corrisposti per attività svolta in agricoltura. Qualora il fondo sia ubicato in comune montano il volume d’affari deve risultare superiore al 25% del reddito complessivo ai fini IRPEF; requisito di tipologia: le abitazioni non devono avere caratteristiche di lusso ai sensi di quanto sancisce la legge n. 408/49. Non devono altresì, poter essere iscritte alle categorie A/1 e A/8. 37 Reddito dei fabbricati Le costruzioni del possessore/affittuario del terreno non producono reddito autonomo, vengono ricomprese nel r.a., se: sono strumentali all’attività agricola (servono al ricovero degli animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè all’attività di agriturismo); N.B.: Se il proprietario dell’immobile non esercita attività agricola è tenuto a dichiarare solo reddito dominicale. N.B.: Se al fabbricato non viene riconosciuto il carattere della ruralità, ha autonoma rilevanza fiscale e cioè, è soggetto a Irpef, imposta di registro e IMU. 38 Reddito dei fabbricati La l. n. 96/06 dispone che gli edifici o parte di essi già esistenti sul fondo possono essere utilizzati per attivtà agrituristiche. I locali utilizzati a uso agrituristico sono assimilati ad abitazioni rurali, risultando così esclusi dall’IMU 39 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Fino al 2006 Dal 1° gennaio 2007 (ex)Regime speciale “Nuovo”Regime speciale (Art 34 DPR n. 633/72) (Art 34 DPR n. 633/72) Il contribuente recupera l’imposta nel Il contribuente recupera l’imposta nel momento in cui vende il bene. momento in cui vende il bene. Il ventaglio degli adempimenti varia a seconda del regime in cui si opera o si sceglie di operare: 1.Regime semplificato 2.Regime di esonero 3.Regime speciale ordinario 4.Regime di conferimento 5.Regime esportazioni e cessioni IntraCEE 6.Regime impresa mista Il ventaglio degli adempimenti varia a seconda del regime in cui si opera o si sceglie di operare: 1.Regime di esonero 2.Regime speciale ordinario 3.Regime di conferimento 4.Regime esportazioni e cessioni IntraCEE 5.Regime impresa mista Eliminata distinzione (massimale) tra zone svantaggiate e non. 40 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Regime naturale Regime opzionale Regime speciale Regime determinazione ordinaria imposta (Art 34 DPR n.633/72) Il contribuente recupera l’imposta nel L’ imposta deve essere versata se IVA momento in cui vende il bene. vendite > IVA acquisti Si ha credito d’imposta se IVA acquisti > IVA vendite. Il contribuente recupera subito l’imposta non deve aspettare di aver venduto il bene. 41 Regime determinazione ordinaria Imposta Il regime si applica, in via opzionale, a tutti gli agricoltori in regime speciale, semplificato e di esonero. Come funziona: 1. 2. 3. l’IVA sulle vendite si calcola applicando le aliquote ordinarie (4%, 10% o 22%) l’IVA sugli acquisti si calcola applicando le aliquote ordinarie l’ IVA dovuta si determina per differenza tra IVA sulle vendite e IVA sugli acquisti 42 Regime speciale La determinazione dell’imposta avviene su base forfetaria A chi si applica: Produttori agricoli (singoli o associati) indipendentemente dalla loro natura giuridica che rispondano alla definizione riportata nell’art. 2135 c.c, con qualsiasi volume di affari Cooperative e loro consorzi nonché associazioni di produttori agricoli che effettuano cessioni di prodotti, conferiti prevalentemente da soci/associati, nello stato originario o previa manipolazione/trasformazione Attività soggette regime speciale: Cessione di beni indicati nella Tab. A, parte I del DPR n.633/72, ottenuti prevalentemente dal fondo o mediante attività di allevamento; N.B: non rientra nell’attività di allevamento se il bestiame viene acquistato e venduto in un breve lasso di tempo Cessione di prodotti riportati nella citata Tabella e che siano ottenute da attività (svolte usualmente e strumentali all’attività agricola) di manipolazione, trasformazione, lavorazione o alienazione di prodotti agricoli. Operazioni cui non si può applicare regime speciale : • cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tab.A, parte I se l'acquisto deriva da atto non assoggettato a Iva, sempre che il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario; • cessioni di beni diversi da quelli inclusi nella citata Tabella; • prestazioni di servizi; • cessione di beni inclusi nella citata Tabella acquisiti da terzi, qualora i prodotti acquisiti da terzi siano superiori a quelli di produzione propria (no rispetto prevalenza). 43 Segue: Regime speciale Come funziona: 1. 2. 3. l’IVA sulle vendite si calcola applicando le aliquote ordinarie (4%, 10% o 22%); l’IVA sugli acquisti si calcola applicando alle vendite le percentuali di compensazione; l’IVA dovuta si determina come evidenziato nel riquadro. Determinazione imposta: Imposta sulle vendite (aliquote ordinarie) – Imposta detraibile (percentuali compensazione) = IVA a debito 44 Passaggio di regime Da reg. speciale a reg. determ. ordinaria imposta Da reg. determ. ordinaria imposta a reg. speciale Facoltà rettifica della detrazione IVA Per evitare di non beneficiare di alcuna detrazione Obbligo rettifica della detrazione IVA Per evitare doppia detrazione La rettifica della detrazione dell’imposta opera: • • per i beni ed i servizi non ancora ceduti e non ancora utilizzati; per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione (per i fabbricati il periodo di rettifica è di 10 anni) 45 Segue: Passaggio di regime Il passaggio da regime speciale a ordinario comporta la necessità di effettuare la rettifica della detrazione limitatamente ai beni presenti in azienda e non ancora ceduti. Tali beni devono risultare da apposito inventario. Il credito Iva che ne deriva può essere utilizzato a partire dalla prima liquidazione periodica dell’anno. L’opzione deve essere esercitata nella prima dichiarazione Iva che il contribuente deve presentare successivamente alla scelta operata e, in caso di esonero, entro il termine previsto per la presentazione. L’opzione è valida fino a revoca e comunque, per almeno 3 anni. 46 L'INVENTARIO NELL'IMPRESA AGRICOLA PER PASSAGGIO DI REGIME • • • • • • Per poter effettuare le rettifiche d'imposta di cui all'art. 19/bis 2 del DPR 633/72 è necessario redigere al 31/12 un inventario nel quale indicare, distintamente per categorie omogenee, la natura, la qualità, la quantità ed i valori dei beni facente parte il patrimonio aziendale. Per le merci ancora invendute e per quelle in corso di lavorazione (prodotti della zootecnia, compreso gli animali nati in azienda) attribuendo al loro valore normale di vendita la percentuale di compensazione vigente e per le materie prime la quantificazione dell'imposta deve essere effettuata sulla base delle ultime fatture d'acquisto. Per i beni ammortizzabili la rettifica è eseguita nella misura di un quinto quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquiennio, quindi se non sono ancora trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione. Ricordiamo che non si considerano beni ammortizzabili quelli di costo unitario inferiore ad un milione, se non facenti parte di una pluralità di beni costituenti un autonomo bene, il cui valore risulta superiore al predetto limite (impianti d'irrigazione, impianti elettrici in allevamenti, etc.). Per i fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni per gli immobili acquistati o costruiti dal 1 gennaio 1998, ed in cinque anni per quelli acquistati o costruiti prima di tale data, con l'avvertenza che il periodo decorre dalla data di acquisto o ultimazione. Per le quote latte ed i diritti di reimpianto è ammessa la rettifica della detrazione in un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data della loro entrata in funzione. Per le piante destinate alla produzione di frutta non è prevista alcuna rettifica. Per i prodotti conferiti alle cooperative, la rettifica della detrazione spetta al socio per la parte non ancora liquidata al 31/12. L'imposta calcolata potrà essere portata a credito già nella prima liquidazione IVA utile dell'anno successivo. 47 Abbandonare il regime speciale? Valutare se e quando Nel caso in cui l’IVA sugli acquisti Attenzione: sia alta, più alta di quanto mi consenta 1.Nel caso in cui si decida di ritornare (dopo di trattenere la percentuale di almeno 3 anni) al reg.speciale occorre “restituire all’Erario” quanto detratto anticipatamente compensazione (perc. bassa) (momento ’acquisto bene) per gli anni in cui si è fuori dal reg. di determin. ord. imposta Volume importante IVA acquisti, per relativamente ai beni non ancora ceduti beni strutturali ammortizzabili (beni Attenzione: si decida di ritornare (dopo almeno 3 2.Nel casoNelincaso cui insicui operi in regime ordinario anni) al reg.speciale occorre “restituire all’Erario” quanto detratto immobili) e non (beni mobili) detrazione dell’imposta occorre rilasciare lo anticipatamente (al momento dell’acquisto del bene) per gli anni inscontrino cui si è fuorifiscale. dal reg. di determin. ord. Imposta. Esempio: Produco suini e decido, dopo aver operato per 3 anni in reg. det.ord. Imposta, di tornare nel reg. speciale. Esempio: Acquisto una stalla prefabbricata (ammortizzabile 5 anni) e detraggo immediatamente la relativa IVA. Per 3 anni rimango nel reg. det.ord. Imposta, al 4° anno decido di tornare nel reg. speciale 48 Regime esonero (in vigore dal 2007) Gli effetti si intendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 con riferimento, per le attività già in essere, al volume di affari conseguito nell’anno 2006 A chi si applica: Produttori agricoli (singoli o associati) che rispettino le seguenti condizioni: nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000 il volume d'affari è costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tab. A, parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 (esclusa la vendita di beni ammortizzabili). Quali prodotti: beni indicati nella Tab. A, parte I del DPR n.633/72 Esonero adempimenti: emissione della fattura di vendita e regisrazione dei corrispettivi; Registrazione delle fatture e tenuta della contabilità IVA; liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti. Adempimenti obbligatori: numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali; conservazione delle autofatture di vendita; versamento dell'Iva a debito per vendita di beni non compresi nella Tab. A, parte I, DPR 633/72 (ad esempio beni ammortizzabili). 49 Segue: Regime esonero La certificazione dei corrispettivi riferiti a cessioni di beni o fornitura di servizi, effettuate a favore di cessionari/committenti che operano nell’esercizio dell’impresa, deve avvenire a cura di questi ultimi mediante rilascio di apposita autofattura. Incaso di cessioni di prodotti agricoli rientranti nella tabella A) parte I a consumatori finali vale il principio generale di esonero dal rilascio di certificazione fiscale. Cessazione del regime Superamento limite di € 7.000 del volume di affari Superamento limite di 2/3 del volume di affari Il regime semplificato cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello di superamento del limite imposto. Si transita a regime di determin. speciale d’imposta. Il regime semplificato cessa con effetto immediato. Si transita a regime di determin. speciale d’imposta. 50 EX Regime semplificato E’ stato soppresso dal Dl 262/06 convertito con L. 248/06 I soggetti che erano in reg. semplificato ricadono, oggi, nel regime speciale ordinario A chi si applicava:Produttori agricoli (singoli o associati) che : nell'anno precedente avevano realizzato un volume d'affari compreso fra €2.582,28 (o € 7.746,85 per i comuni montani) e € 20.658,28; volume d'affari costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tab. A, parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 Quali prodotti: bei indicati nella Tab. A, parte I del DPR n.633/72 Esonero adempimenti: dall’obbligo delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti. Adempimenti obbligatori: emissione della fattura; numerazione e conservazione delle fatture emesse e di acquisto; annotazione delle fatture emesse in forma riepilogativa, distinte per aliquota, entro il termine per la dichiarazione annuale, in apposito registro o nel registro dei corrispettivi; annotazione su tale registro delle fatture d’acquisto relative a beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni non soggette a regime IVA agricolo; versamento, con scadenza annuale, dell'Iva a debito; presentazione della dichiarazione annuale con modalità semplificate. 51 Regime di conferimento Le cooperative/associazioni ricevono in conferimento prodotti agricoli e provvedono a venderli nello stato originario o dopo manipolazione/trasformazione. Possono applicare regime speciale al pari del singolo agricoltore. Le cooperative e i loro consorzi (nonché associazioni riconosciute e loro unioni ed enti) possono applicare il regime speciale agricolo all’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel caso si rispettino le seguenti condizioni: i prodotti ceduti siano ricompresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633/72; gli stessi provengano prevalentemente dalle aziende agricole dei soci; i prodotti acquistati presso terzi appartengano al medesimo settore produttivo di quelli conferiti dai soci; i prodotti acquistati siano sottoposti a trasformazione e/o manipolazione. 52 Regime operazioni all’esportazioni e IntraCEE A chi si applica: Produttori agricoli (singoli o associati) Quali prodotti: Beni indicati nella Tab. A, parte I del DPR n.633/72 Rimborso della c.d. IVA teorica: In caso di cessioni intracomunitarie ed esportazioni (cessioni non imponibili IVA) al produttore agricolo spetta una detrazione pari all’importo corrispondente all’applicazione delle aliquote di compensazione applicabili per operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Perché? Se non ci fosse stata questa regola, l’agricoltore in reg. speciale , che non può ottenere il rimborso dell’IVA sugli acquisti (recupera l’imposta solo nel momento in cui cede dei beni e applica aliquota compensazione), non avrebbe potuto “scaricare” questo costo a valle (consumatore o rivenditore) 53 Regime dell’impresa mista Si applica quando l’imprenditore agricolo, nell’ambito della stessa impresa, ha effettuato operazioni che non sono ricomprese nel regime speciale e cioè: cessione di prodotti non ricompresi Tab. A, parte I; cessione di prodotti ricompresi Tab. A, parte I ma derivanti da manipolazioni o trasformazioni non usuali né strumentali all’attività agricola; Prestazione di servizi. Obblighi: le operazioni in questione devono: 1. essere registrate distintamente; 2. indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e dichiarazione annuale. Opzioni: di fronte a due attività agricole, autonomamente individuabili, svolte nell’ambito della stessa impresa agricola, l’imprenditore può: • mantenere per entrambe le attività il regime speciale Iva agricolo; • confermare il regime speciale Iva per un’attività ed adottare il regime di determinazione ordinaria dell’imposta per l’altra attività; • rinunciare per entrambe le attività al regime speciale a favore del regime di determinazione ordinaria dell’Iva. 54 Regime IVA e agriturismo L’esercizio di attività agrituristica, seppur complementare e accessorio a quella agricola principale, è escluso dal regime speciale IVA (art. 34 del DPR. n. 633/72). Contabilità separata art. 5, co. 2, L. n.413/91 Regime naturale per TUTTI i soggetti →regime di determinazione forfettaria riduzione del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili del suo ammontare complessivo Attenzione! • Possibile esercizio dell’opzione per il regime ordinario di determinazione dell’imposta (vincolante, fino a revoca e per almeno un triennio) • L’opzione/revoca, si manifesta attraverso il comportamento concludente del contribuente • Nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno a partire dal quale è stata operata la scelta lo stesso contribuente deve comunicare l’opzione o la revoca adottata • La scelta di regime produce effetti anche in materia di Imposta sul reddito delle persone fisiche 55 Imposta regionale attività produttive A chi si applica: Non sono soggetti passivi IRAP, sempreché non svolgano altre attività rilevanti ai fini del tributo (es. commercializzazione prodotto), i produttori agricoli esonerati ai fini IVA. Tali produttori, tuttavia, sono soggetti al prelievo IRAP se, hanno superato il limite di ⅓ per le operazioni diverse da quelle indicate nel co. 1 dell’art. 34 del Decreto istitutivo dell’IVA, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili, le quali ai sensi dell’art. 20 DPR n.633/72, non concorrono alla determinazione del volume d’affari Base imponibile : La base imponibile IRAP per gli agricoltori è costituita dai corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva, al netto dei seguenti elementi: • acquisti inerenti all’attività agricola, soggetti a registrazione ai fini Iva; • contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; • spese relative agli apprendisti e ai disabili; • spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Tale modalità può essere applicata anche ai seguenti contribuenti: •società di persone ed equiparate esercenti attività di allevamento di animali che possono determinare il reddito su base parametrale (art. 56, co. 5 TUIR), •imprese esercenti attività di agriturismo che – ai fini delle imposte sui redditi – usufruiscono del regime forfetario. Attenzione: La modalità di calcolo della base imponibile è applicabile solo alle persone fisiche, società semplici e enti non commerciali. Mentre le soc. di capitali, enti comm., soc. in nome collettivo e in accomandita semplice calcolano la base imponibile seguendo le regole ordinarie (in base ai risultati di bilancio), tuttavia anche quest’ultimi applicano un’aliquota ridotta (1,9%). 56 Segue: Imposta regionale attività produttive Aliquote contributive Le aliquote variano a seconda dell’attività esercitata. Attività agricola principale L’aliquota ridotta (1,9%), valevole per le attività agricole che rientrano nei limiti del reddito agrario (art. 32 TUIR), si applica ad una base imponibile che è data dalla differenza tra i corrispettivi e gli acquisti ai fini IVA. Altre attività agricole connesse Per le attività agricole che eccedono i limiti del reddito agrario di cui all’art. 32 TUIR, si applica l’aliquota ordinaria (4,25%) ad una base imponibile calcolata come specificato. Se si opera in più Regioni: la base imponibile viene ripartita tra i vari Enti territoriali, si presenta un’unica dichiarazione dei redditi 57 Imposte sui trasferimenti IAP Condizioni per fruizione agevolazioni fiscali: Possesso qualifica di IAP individuale Iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale L’agevolazione riguarda tributi in materia di : •imposta di registro (DPR n. 131/86); •imposta catastale (DLgs. N.347/90) •Imposta ipotecaria (DLgs. N.347/90) Società agricola Condizioni per fruizione agevolazioni fiscali: Possesso qualifica di IAP Non è necessaria l’iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale L’agevolazione riguarda tributi in materia di : •imposta di registro (DPR n. 131/86); •imposta catastale (DLgs. N.347/90) •Imposta ipotecaria (DLgs. N.347/90) 58 Segue: Agevolazioni fiscali Tipologia C.D. – IAP persona fisica si INPS Acquisto terreni agricoli–L 604/54 I. Registro € 168,00 I. Ipot. € 168,00 I. Catastale 1% Imprenditoria giovanile L.n. 441/98 I. Ipot. € 168,00 I.Catastale : Esente I. Bollo: Esente Acquisto terreni montani–L 601/73 I. Registro €168,00 I. Ipot. € 168,00 I. Catastale – Esente Oneri urbanizzazione – L. n. 10/77 Esente IAP persona fisica no INPS Società agricola IAP I. Registro 8% I. Ipotecaria 2% I. Catastale 1% I. Registro € 168,00 I. Ipot. € 168,00 I. Catastale 1% I. Ipot. 2% I.Catastale:1% I. Bollo: Ordinaria Se soc. di persone con soci iscritti alle relative gestioni previdenziali, vale quanto riportato nel riquadro sopra. I. Registro 8% I. Ipotecaria 2% I. Catastale 1% I. Registro € 168,00 I. Ipot. € 168,00 I. Catastale - Esente Esente Esente 59 Imposta di registro Attenzione: Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata occorre rispettare alcune condizioni: • l’acquirente deve produrre al notaio rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti; • l’acquirente deve dichiarare, nell’atto di acquisto, di voler conseguire la qualifica di IAP ed entro 3 anni dalla data del rogito deve produrre, all’ufficio dell’AdE l’apposita e relativa certificazione. L’imposta si applica agli atti soggetti a registrazione (volontaria o obbligatoria). P.P.C. – L. 604/54 Terreni Montani Art. 9 – Dpr 601/73 Agevolazione Agevolazione Decadenza entro i cinque anni per alienazione o trasferimento di conduzione Terreni situati ad altitudine > 700 metri, compresi nell’elenco dei territori montani, facenti parte di comprensori di bonifica montana 60 Imposta ipotecaria L’imposta si applica ai soggetti richiedenti trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei pubblici registri nonché i debitori nei confronti dei quali è stata accesa l’ipoteca. P.P.C. – L. 604/54 Terreni Montani Art. 9 – Dpr 601/73 Agevolazione Agevolazione Decadenza entro i cinque anni per alienazione o trasferimento di conduzione Terreni situati ad altitudine > 700 metri, compresi nell’elenco dei territori montani, facenti parte di comprensori di bonifica montana 61 Imposta catastale L’impostadeve essere corrisposta a fronte di volture catastali e quindi di trasferimenti di beni iscritti al catasto. P.P.C. – L. 604/54 Terreni Montani Art. 9 – Dpr 601/73 Agevolazione Agevolazione Decadenza entro i cinque anni per alienazione o trasferimento di conduzione Terreni situati ad altitudine > 700 metri, compresi nell’elenco dei territori montani, facenti parte di comprensori di bonifica montana 62 Perché è necessario tenere la contabilità in agricoltura Accedere più agevolmente al credito ed ai finanziamenti pubblici Dimostrare il possesso di alcune caratteri per avere riconosciuti status e agevolazioni Capire quale è l’andamento dell’attività (è redditizia?, come è cambiata nel tempo?..) 63