INTERPELLO
INTERPELLO: DEFINIZIONE
Il “diritto di interpello” o “tax ruling” consiste nella facoltà
riconosciuta al contribuente di richiedere all’amministrazione
finanziaria una valutazione, di diritto e/o di merito, sulla
disciplina tributaria applicabile, concretamente, ad un fatto, atto o
negozio che il soggetto passivo intenda porre (o abbia già posto)
in essere, al fine di conoscerne, a priori, il giudizio ed evitare, a
posteriori, le conseguenze sfavorevoli derivanti da un
comportamento rischioso, in termini di maggiori pretese
tributarie e/o di oneri giudiziari connessi all’instaurazione di un
contenzioso.
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A cura di Maura Buratto
TIPOLOGIE DI INTERPELLO E FONTI




INTERPELLO
ORDINARIO






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Statuto del contribuente (L. 27/7/2000, n. 212, art. 11)
C.M. 18 maggio 2000, n. 99/E
C.M. 31 maggio 2001, n. 50/E
C.M. 19 giugno 2001, n. 25 (Dogane)
C.M. 7 agosto 2001, n. 7/T (Agenzia del Territorio)
Regolamento di attuazione (D.M. 26/4/01 N. 209)
C.M. 13 febbraio 2003, n. 9 (non residenti)
C.M. 16 maggio 2005, n. 23/E
C.M. 10 agosto 2007, n. 24 (Dogane)
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TIPOLOGIE DI INTERPELLO E FONTI


INTERPELLO
PREVENTIVO




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Legge 30/12/1991, n. 413, art. 21 (parzialmente
abrogato)
D. M. 13/6/1997, n. 195
C.M. 28/5/1998, n. 135/E
C.M. 18 maggio 2000, n. 99/E
C.M. 27 giugno 2007, n. 40/E
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A cura di Maura Buratto
TIPOLOGIE DI INTERPELLO E FONTI


INTERPELLO
CORRETTIVO




INTERPELLO
SPECIALE
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


D.P.R. 29/9/1973, n. 600, art. 37-bis
D.M. 19/6/1998, N. 259
C.M. 14 dicembre 1998, n. 7 (DRE Piemonte)
C.M. 18 aprile 2000, n. 16 (DRE Lombardia)
C.M. 18 maggio 2000, n. 99/E
C.M. 13 febbraio 2003, n. 9
(per investitori non residenti)
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A cura di Maura Buratto
INTERPELLO ORDINARIO
INTERPELLO ORDINARIO


Ciascun
contribuente
può
inoltrare
per
iscritto
all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi
giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello
concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi
concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di
incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni
stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle
scadenze previste dalla disciplina tributaria.
Il contribuente dovrà presentare l’istanza prima di porre in
essere il comportamento o di dare attuazione alla norma
oggetto di interpello.
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A cura di Maura Buratto
INTERPELLO ORDINARIO


La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata,
vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto
dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di
cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con
l'interpretazione o il comportamento prospettato dal
richiedente.
Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio,
emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi
del periodo precedente, è nullo.
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INTERPELLO ORDINARIO

Limitatamente alla questione oggetto
dell'istanza di interpello, non possono
essere irrogate sanzioni nei confronti
del contribuente che non abbia
ricevuto risposta dall'amministrazione
finanziaria entro il predetto termine di
120 giorni.
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INTERPELLO ORDINARIO

Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un
numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione
o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria
può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o
una risoluzione tempestivamente pubblicata.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello dell’amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.
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Modalità operative

Nella formulazione del quesito (redatto in carta semplice e presentato
mediante consegna o spedizione in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento) il contribuente deve:

esporre il caso in maniera sintetica ma specifica, con riferimento a
fattispecie concrete;

indicare tutti gli elementi di fatto e di diritto (legislazione, prassi,
giurisprudenza) ritenuti utili per la soluzione della questione
prospettata;

fornire la propria soluzione motivata;

riportare le proprie generalità (recapito postale e telefonico), il
domicilio e sottoscrivere l’istanza.
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A cura di Maura Buratto
Competenza degli uffici
L’istanza di interpello va presentata:



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alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate
competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente;
alla Direzione Centrale Normativa e per il Contenzioso
dell’Agenzia delle Entrate competente per quesiti pervenutigli
direttamente dalle amministrazioni centrali dello Stato, da enti
pubblici a rilevanza nazionale e da contribuenti che abbiano
conseguito nel precedente periodo d’imposta ricavi per un
ammontare superiore a 258.228.450 Euro (500 miliardi di
Lire).
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A cura di Maura Buratto
Competenza degli uffici


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per i tributi la cui gestione è attribuita all’Agenzia del
Territorio, l’istanza di interpello va presentata alla Direzione
Compartimentale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad
applicare la norma tributaria oggetto di interpello;
per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane, l’istanza
di interpello va presentata alla Direzione Compartimentale
territorialmente competente per la soluzione del caso
particolare.
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La procedura e i tempi di intervento

A fronte dei quesiti i vari uffici potranno:

dare risposta scritta e motivata entro 120 giorni, notificata o
comunicata direttamente al contribuente mediante servizio postale a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero telematicamente;

inoltrare il quesito all’Ufficio competente, dandone notizia al
contribuente, qualora il medesimo sia stato presentato ad ufficio
incompetente;

fornire risposta collettiva mediante circolare o risoluzione da
pubblicare nel sito “Documentazione Tributaria” del Ministero delle
Finanze, qualora l’istanza venga formulata da un numero elevato di
contribuenti e riguardi argomenti uguali o questioni analoghe.
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INTERPELLO PREVENTIVO
INTERPELLO PREVENTIVO


Il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive è
stato istituito dall’articolo 2, comma 1, della legge 30/12/1991, n. 413
che ha demandato a tale organo il compito di emettere pareri su richiesta
dei contribuenti.
La richiesta di parere doveva riguardare l'applicazione, ai casi concreti
rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli
37, comma terzo, e 37-bis del D.P.R. 600/73. La richiesta di parere
poteva altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 108,
comma 2, del T.U.I.R. la qualificazione di determinate spese, sostenute
dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra
quelle di rappresentanza.
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INTERPELLO PREVENTIVO



Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ha previsto, tra l’altro, all’articolo 29,
che, per realizzare la finalità di contenimento della spesa sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri
organismi operanti nelle predette amministrazioni, si proceda al
“… riordino degli organismi, anche mediante soppressione…”.
Il riordino è stato effettuato nei mesi successivi, nei quali le singole
amministrazioni hanno provveduto ad individuare, con atti di
natura regolamentare, gli enti ed organismi considerati
indispensabili e necessari.
Gli enti ed organismi, non individuati dai provvedimenti di cui
sopra, sono stati soppressi.
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A cura di Maura Buratto
INTERPELLO PREVENTIVO



Tra questi ultimi è stato soppresso il comitato consultivo per
l'applicazione delle norme antielusive.
Con la soppressione dell’organismo in parola devono ritenersi
implicitamente abrogate le disposizioni recate dall’articolo 21 della
legge 413/1991, che disciplinano l’attività del comitato consultivo e
l’efficacia dei relativi pareri.
Vengono meno, in particolare, le disposizioni previste dall’articolo 21,
che prevedevano il silenzio assenso del comitato consultivo, l’onere
della prova posto a carico della parte che non si fosse uniformata al
parere del comitato, la non punibilità in materia di sanzioni
amministrative e penali del contribuente che si fosse adeguato al
parere del Comitato.
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A cura di Maura Buratto
INTERPELLO PREVENTIVO

Dato che, tuttavia, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme
antielusive era un organo di seconda istanza, cui si poteva accedere solo
dopo aver richiesto il parere all’organismo competente di prima istanza,
si ritiene che sia tuttora in vigore la disposizione recata dal comma 9,
dell’articolo 21, della legge 413/1991, ai sensi della quale: “Il
contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una
convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle
disposizioni antielusive, può richiedere il preventivo parere alla
competente direzione centrale del Ministero delle finanze fornendole
tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione
tributaria della fattispecie prospettata”.
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A cura di Maura Buratto
Ambito di applicazione


Il presente tipo di interpello consente al contribuente di
conoscere preventivamente il parere della amministrazione
finanziaria in merito ad alcune specifiche operazioni che
esso intenda porre in essere.
La richiesta deve pertanto essere formulata, a pena di
inammissibilità della domanda, prima di porre in essere
un’operazione o di tenere un determinato comportamento e,
comunque, prima dell’avvio dell’attività di verifica o di
accertamento.
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A cura di Maura Buratto
Ambito di applicazione
La richiesta di parere può riguardare solo l’applicazione, ai casi concreti
indicati dal contribuente, delle seguenti disposizioni:

art. 10 della L. 408/90 ora superato dall’art. 37-bis del D.P.R. 600/73:
fusioni, scissioni, liquidazioni, conferimenti, cessioni di crediti,
ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali, valutazioni aventi ad
oggetto partecipazioni sociali, azioni o quote e valute estere;

ipotesi di interposizione fittizia di persone configurata e disciplinata
dall’articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/73;

qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità, propaganda
o rappresentanza ai fini dell’applicazione dell’articolo 108, comma 2 del
TUIR in ordine alla deducibilità dei relativi costi;
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A cura di Maura Buratto
Ambito di applicazione


effettività ed economicità delle spese sostenute da società italiane
in relazione ad operazioni poste in essere nei confronti di società
residenti in paesi considerati “paradisi fiscali” a norma
dell’articolo 110 del TUIR, comma 11;
comportamenti tesi a moltiplicare indebitamente la base di
calcolo del beneficio cui commisurare la DIT (dual income tax –
abrogata dal 2004) a fronte di una medesima immissione di
nuovo capitale investito.
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A cura di Maura Buratto
Modalità operative


L’istanza, redatta in carta semplice, va rivolta al Ministero delle Finanze Direzione Centrale normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, e
indirizzata alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate
territorialmente competente.
Essa dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

i dati identificativi del contribuente (o legale rappresen-tante) o del
professionista che lo segue, munito di procura;

l’indicazione dell’eventuale domiciliatario presso cui effettuare le
comunicazioni;

la sottoscrizione del contribuente o del professionista (in caso di
procura a lui conferita);
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A cura di Maura Buratto
Modalità operative
segue



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la descrizione dettagliata del caso concreto, cioè della
situazione reale che si intende porre in essere, su cui il
contribuente richiama l’attenzione dell’amministrazione
finanziaria in quanto il regime fiscale si presenta incerto o
discutibile;
la soluzione, ipotizzata dal contribuente stesso, sulla base delle
proprie interpretazioni;
copia della documentazione, con relativo elenco, necessaria
per individuare e qualificare, da parte dell’Amministrazione
finanziaria, la fattispecie e facilitare, pertanto, la motivazione
del proprio parere.
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A cura di Maura Buratto
Modalità operative
La richiesta, con i suoi allegati, dovrà essere spedita
per posta in plico raccomandato, con avviso di
ricevimento, alla Direzione Regionale dell’Agenzia
delle Entrate competente per domicilio fiscale.
La Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Entrate, a sua volta, trasmetterà l’istanza alla
Direzione Centrale a ROMA.
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A cura di Maura Buratto
I livelli di intervento

L’organo abilitato a fornire il proprio parere (dopo la soppressione del
Comitato Consultivo) è solo uno:
 UNICO LIVELLO:
Direzione Centrale normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate
(che riceve il quesito dalla DRE entro 15 giorni dalla sua presentazione
da parte del contribuente)
Se, entro 60 gg. dal ricevimento, tale organo fornisce una interpretazione
coincidente con quella del contribuente, il procedimento si esaurisce.
Se, al contrario, la soluzione non è conforme a quella del contribuente
ovvero non viene emanata alcuna risposta, il contribuente non può più
attivare l’interpello nei confronti dell’organo di seconda istanza
(Comitato Consultivo soppresso) e, pertanto, non potrà che instaurare il
contenzioso, per veder riconosciute le proprie ragioni.
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A cura di Maura Buratto
INTERPELLO CORRETTIVO
INTERPELLO CORRETTIVO



Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti
elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre
posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento
tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente
dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non
potevano verificarsi.
A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore
regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio,
descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le
disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione.
Con decreto del Ministro delle finanze, sono disciplinate le
modalità per l'applicazione della presente disposizione.
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Ambito di applicazione
Possono formare oggetto dell’interpello correttivo le norme tributarie che
prevedono:

l’indeducibilità ovvero il differimento della deducibilità di alcuni
componenti negativi di reddito;

il mancato riconoscimento di talune detrazioni;

la mancata concessione di crediti d’imposta;

il mancato riconoscimento di specifiche “posizioni soggettive”
ordinariamente ammesse.
Es. normativa in tema di auto aziendali, di spese per telefoni cellulari, di
spese di rappresentanza, di società di comodo, di riporto di perdite, ecc.
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A cura di Maura Buratto
Modalità operative


L’istanza va rivolta al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate
territorialmente competente ma indirizzata e spedita a mezzo posta in plico
raccomandato con avviso di ricevimento all’Ufficio finanziario territorialmente
competente per l’accertamento.
Essa deve contenere:
 i dati identificativi del contribuente (o del rappresentante) e dell’eventuale
domiciliatario e la sottoscrizione degli stessi;
 la descrizione esauriente e completa della fattispecie;
 l’indicazione delle disposizioni di legge di cui il contribuente richiede la
disapplicazione;
 l’enunciazione dei motivi e l’indicazione degli elementi sulla base dei
quali il contribuente intende dimostrare che nella fattispecie concreta gli
effetti elusivi, al cui contrasto sono preordinate le disposizioni di cui si
chiede la disapplicazione, non possono verificarsi.
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A cura di Maura Buratto
Livelli di intervento, procedura e tempi

UNICO LIVELLO:
Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate
Entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio, la DRE
dispone, in caso positivo, la disapplicazione richiesta dal contribuente.
Qualora l’ufficio finanziario ritenga che l’istanza sia inammissibile ovvero
siano carenti la documentazione o le motivazioni addotte dal contribuente,
provvederà comunque a trasmettere il fascicolo alla DRE, segnalandole gli
eventuali vizi riscontrati, senza tuttavia procedere a richieste istruttorie nei
confronti del contribuente.
In caso di questioni particolarmente complesse o delicate è opportuno che
la DRE acquisisca il parere preventivo della Direzione Centrale per
garantire uniformità di indirizzi operativi.
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A cura di Maura Buratto
Gli effetti dell’interpello correttivo


Le decisioni del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate devono
essere comunicate al contribuente con un provvedimento che deve essere
ritenuto “definitivo” e pertanto, in caso di risposta negativa, il
contribuente non avrà alcuna ulteriore tutela in via amministrativa.
Si ritiene, tuttavia, che il parere, seppur negativo, sia meramente
indicativo e non vincolante per il contribuente e che, quindi, il medesimo
possa impugnare l’eventuale avviso di accertamento, derivante
dall’essersi discostato con il proprio comportamento dall’indirizzo
interpretativo fornito dalla DRE, facendo valere le proprie ragioni in
sede giudiziaria.
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A cura di Maura Buratto
INTERPELLO SPECIALE
INTERPELLO SPECIALE


In considerazione dell'esigenza di favorire gli investimenti in Italia
appare opportuno introdurre una procedura speciale di interpello per i
soggetti non residenti che intendono effettuare operazioni di investimento
nell'ambito del territorio nazionale, allo scopo di fornire ogni forma di
qualificata e tempestiva consulenza giuridica anche attraverso la
prospettazione delle connesse agevolazioni fiscali previste
dall'ordinamento.
I soggetti in questione, pertanto, anche per il tramite di propri
rappresentanti o incaricati, potranno indirizzare i suddetti quesiti
direttamente alla Direzione Centrale normativa e contenzioso
dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà a fornire tempestivamente i
chiarimenti richiesti.
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A cura di Maura Buratto
Ambito di applicazione



Il contribuente non residente che intenda effettuare
investimenti in Italia potrà rivolgere la propria istanza
all’Amministrazione finanziaria per qualsiasi dubbio in
merito all’applicazione di una norma tributaria.
Non sono state precisate le modalità operative ma si ritiene
possano valere le stesse previste per l’interpello ordinario.
L’istanza andrà indirizzata direttamente alla Direzione
Centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle
Entrate, che provvederà a fornire tempestivamente i
chiarimenti richiesti.
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A cura di Maura Buratto
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