L’IVA IN AGRICOLTURA
L'IVA IN AGRICOLTURA
Indice
1. Quadro normativo
2. Regimi IVA in agricoltura
– Regime speciale
– Regime di esonero
– Regime ordinario
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L'IVA IN AGRICOLTURA
Quadro normativo
• art. 34 del DPR 633 del 26.10.1972 (“Regime
speciale per i produttori agricoli”)
• art. 2135 C.C. (Definizione di imprenditore
agricolo)
• DM 12.05.1992
percentuali di compensazione
• DM 30.12.1997
• D.Lgs. 228/2001 (“Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo”)
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L'IVA IN AGRICOLTURA
Regimi IVA in agricoltura
• Regime speciale
• Regime di esonero
• Regime ordinario
regime naturale per cessioni di prodotti
agricoli (Tabella A, parte I) effettuate da
produttori agricoli
regime naturale per i produttori agricoli
di limitate dimensioni
previo esercizio dell’opzione
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L'IVA IN AGRICOLTURA
REGIME SPECIALE
Caratteristiche:
 applicazione delle aliquote IVA ordinarie sulle fatture
di vendita di prodotti agricoli (tabella A parte I)
 detrazione forfettaria IVA, in sede di liquidazione
periodica, in base a “percentuali di compensazione”
calcolate sulle vendite degli stessi prodotti agricoli
 indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti
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L'IVA IN AGRICOLTURA
REGIME SPECIALE
Esempio: Cessione di vino da parte di produttore agricolo
aliquota Iva ordinaria = 20%
percentuale di compensazione = 12,30%
Totale vendite del periodo = € 1.000
IVA a debito del periodo = € 200
IVA detraibile del periodo
=
Vendite del
periodo
X
percentuale di
compensazione
€ 1.000
X
12,30%
IVA dovuta = € 200
-
€ 123
=
=
€ 123
€ 77
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L'IVA IN AGRICOLTURA
REGIME DI ESONERO
 è il regime naturale per i produttori agricoli che, nell’anno
solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non
superiore ad € 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di
prodotti agricoli e ittici (tabella A parte I)
Caratteristiche:
 l’obbligo di fatturazione di tutte le operazioni effettuate dai
produttori agricoli esonerati è a carico del cessionario, che
acquista i beni o servizi nell’esercizio di impresa
 il produttore agricolo cedente è esonerato dal versamento
dell’imposta e da tutti gli obblighi ai fini IVA (permane solo
l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture)
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L'IVA IN AGRICOLTURA
REGIME DI ESONERO
Esempio 1:
Vendita di vino (prodotto compreso in Tabella A parte I)
- aliquota Iva ordinaria = 20%
- percentuale di compensazione = 12,30%
Soggetto A
Produttore agricolo in
regime di esonero
vendita di vino per € 600
Soggetto B
Acquirente soggetto
passivo IVA
1. emissione di fattura per conto del cedente
Imponibile = € 534,29
IVA (12,30%) = € 65,71
Totale
= € 600,00
2. annotazione nel registro acquisti
IVA A CREDITO = € 65,71
3. consegna al cedente di copia della fattura
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L'IVA IN AGRICOLTURA
REGIME DI ESONERO
Esempio 2:
Vendita di bottiglie (prodotto non compreso in Tabella A parte I)
- aliquota Iva ordinaria = 20%
Soggetto A
Produttore agricolo in
regime di esonero
vendita di bottiglie per € 120
Soggetto B
Acquirente soggetto
passivo IVA
1. emissione di fattura per conto del cedente
Imponibile = € 100,00
IVA (20%)
= € 20,00
Totale
= € 120,00
2. annotazione nel registro acquisti
IVA A CREDITO = € 20,00
3. consegna al cedente di copia della fattura
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L'IVA IN AGRICOLTURA
REGIME ORDINARIO
 tutti i produttori agricoli possono esercitare l’opzione
per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari
applicazione delle aliquote IVA ordinarie su tutte le cessioni di
beni e prestazioni di servizi
detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, secondo le regole
ordinarie
 l’opzione è vincolante fino a revoca e comunque per
almeno un triennio
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REGIME IVA
NELLE OPERAZIONI CON LO
STATO CITTA’ DEL VATICANO
E CON LA
REPUBBLICADI SAN MARINO
REGIME IVA NELLE OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO
Indice
1. Quadro normativo
2. Operazioni con lo Stato Città del Vaticano
3. Operazioni con la Repubblica di San Marino
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REGIME IVA NELLE OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO
Quadro normativo
• art. 71 del DPR 633 del 26.10.1972
(“Operazioni con lo Stato della Città del
Vaticano e con la Repubblica di San Marino”)
• DM 24.12.1993 (“Disciplina, agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, dei rapporti
di scambio tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica di San Marino”)
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REGIME IVA NELLE OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO
OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO
• CESSIONI
regime di non imponibilità IVA
a condizione che sulla fattura in possesso del
cedente italiano sia apposto “visto di entrata” dei
beni da parte delle autorità vaticane
• ACQUISTI
l’acquirente italiano, soggetto passivo IVA, deve
integrare la fattura di acquisto, emessa senza
addebito dell’IVA (autofattura)
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REGIME IVA NELLE OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO
OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
• CESSIONI
regime di non imponibilità IVA
a condizione che sulla fattura in possesso del
cedente italiano siano apposte marca e timbro a
secco da parte dell’Ufficio Tributario di San Marino
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REGIME IVA NELLE OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO
OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
• ACQUISTI
1. Procedura mediante addebito dell’IVA
Il cedente sammarinese espone l’IVA in fattura e versa
l’imposta all’Ufficio Tributario di San Marino, che la
riversa all’Ufficio IVA di Pesaro.
2. Procedura senza addebito dell’IVA
Il cedente sammarinese emette fattura senza addebito
dell’IVA.
L’acquirente italiano provvede ad integrare la
fattura di acquisto (autofattura).
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