L’IVA IN AGRICOLTURA L'IVA IN AGRICOLTURA Indice 1. Quadro normativo 2. Regimi IVA in agricoltura – Regime speciale – Regime di esonero – Regime ordinario 2 L'IVA IN AGRICOLTURA Quadro normativo • art. 34 del DPR 633 del 26.10.1972 (“Regime speciale per i produttori agricoli”) • art. 2135 C.C. (Definizione di imprenditore agricolo) • DM 12.05.1992 percentuali di compensazione • DM 30.12.1997 • D.Lgs. 228/2001 (“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”) 3 L'IVA IN AGRICOLTURA Regimi IVA in agricoltura • Regime speciale • Regime di esonero • Regime ordinario regime naturale per cessioni di prodotti agricoli (Tabella A, parte I) effettuate da produttori agricoli regime naturale per i produttori agricoli di limitate dimensioni previo esercizio dell’opzione 4 L'IVA IN AGRICOLTURA REGIME SPECIALE Caratteristiche: applicazione delle aliquote IVA ordinarie sulle fatture di vendita di prodotti agricoli (tabella A parte I) detrazione forfettaria IVA, in sede di liquidazione periodica, in base a “percentuali di compensazione” calcolate sulle vendite degli stessi prodotti agricoli indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti 5 L'IVA IN AGRICOLTURA REGIME SPECIALE Esempio: Cessione di vino da parte di produttore agricolo aliquota Iva ordinaria = 20% percentuale di compensazione = 12,30% Totale vendite del periodo = € 1.000 IVA a debito del periodo = € 200 IVA detraibile del periodo = Vendite del periodo X percentuale di compensazione € 1.000 X 12,30% IVA dovuta = € 200 - € 123 = = € 123 € 77 6 L'IVA IN AGRICOLTURA REGIME DI ESONERO è il regime naturale per i produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad € 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici (tabella A parte I) Caratteristiche: l’obbligo di fatturazione di tutte le operazioni effettuate dai produttori agricoli esonerati è a carico del cessionario, che acquista i beni o servizi nell’esercizio di impresa il produttore agricolo cedente è esonerato dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi ai fini IVA (permane solo l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture) 7 L'IVA IN AGRICOLTURA REGIME DI ESONERO Esempio 1: Vendita di vino (prodotto compreso in Tabella A parte I) - aliquota Iva ordinaria = 20% - percentuale di compensazione = 12,30% Soggetto A Produttore agricolo in regime di esonero vendita di vino per € 600 Soggetto B Acquirente soggetto passivo IVA 1. emissione di fattura per conto del cedente Imponibile = € 534,29 IVA (12,30%) = € 65,71 Totale = € 600,00 2. annotazione nel registro acquisti IVA A CREDITO = € 65,71 3. consegna al cedente di copia della fattura 8 L'IVA IN AGRICOLTURA REGIME DI ESONERO Esempio 2: Vendita di bottiglie (prodotto non compreso in Tabella A parte I) - aliquota Iva ordinaria = 20% Soggetto A Produttore agricolo in regime di esonero vendita di bottiglie per € 120 Soggetto B Acquirente soggetto passivo IVA 1. emissione di fattura per conto del cedente Imponibile = € 100,00 IVA (20%) = € 20,00 Totale = € 120,00 2. annotazione nel registro acquisti IVA A CREDITO = € 20,00 3. consegna al cedente di copia della fattura 9 L'IVA IN AGRICOLTURA REGIME ORDINARIO tutti i produttori agricoli possono esercitare l’opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari applicazione delle aliquote IVA ordinarie su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, secondo le regole ordinarie l’opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio 10 REGIME IVA NELLE OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO E CON LA REPUBBLICADI SAN MARINO REGIME IVA NELLE OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO Indice 1. Quadro normativo 2. Operazioni con lo Stato Città del Vaticano 3. Operazioni con la Repubblica di San Marino 12 REGIME IVA NELLE OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO Quadro normativo • art. 71 del DPR 633 del 26.10.1972 (“Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino”) • DM 24.12.1993 (“Disciplina, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, dei rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino”) 13 REGIME IVA NELLE OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO • CESSIONI regime di non imponibilità IVA a condizione che sulla fattura in possesso del cedente italiano sia apposto “visto di entrata” dei beni da parte delle autorità vaticane • ACQUISTI l’acquirente italiano, soggetto passivo IVA, deve integrare la fattura di acquisto, emessa senza addebito dell’IVA (autofattura) 14 REGIME IVA NELLE OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO • CESSIONI regime di non imponibilità IVA a condizione che sulla fattura in possesso del cedente italiano siano apposte marca e timbro a secco da parte dell’Ufficio Tributario di San Marino 15 REGIME IVA NELLE OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO • ACQUISTI 1. Procedura mediante addebito dell’IVA Il cedente sammarinese espone l’IVA in fattura e versa l’imposta all’Ufficio Tributario di San Marino, che la riversa all’Ufficio IVA di Pesaro. 2. Procedura senza addebito dell’IVA Il cedente sammarinese emette fattura senza addebito dell’IVA. L’acquirente italiano provvede ad integrare la fattura di acquisto (autofattura). 16