L’euro, una moneta legale che sostituisce le unità nazionali
1° gennaio 1999, introduzione di una moneta: l’euro
Il 1° gennaio 19991, l'euro diventerà la moneta legale degli Stati membri che aderiscono all'Unione
economica e monetaria. Occorre sottolineare che l'euro rappresenta la fusione di numerose monete
esistenti, il ché significa che, a partire da tale data, valute come il marco tedesco o il franco francese
non esisteranno più: la moneta nazionale2 sarà l'euro che diventerà moneta unica del territorio.
L’unità monetaria è rappresentata da un "euro" diviso in 100 "cent". Tuttavia, nella vita corrente, sarà
possibile utilizzare alcune varianti della parola "cent". Si prevede quindi di apporre sulle monete
metalliche, almeno nei primi anni, l'indicazione "euro cent" per distinguerle dai centesimi di altre
valute (dollaro). Nei tre anni del periodo transitorio che va dal 1999 al 31 dicembre 2002, anche le
unità monetarie nazionali, le cui monete metalliche e banconote continueranno a circolare, saranno
delle suddivisioni non decimali dell'euro.
Periodo transitorio
Le monete metalliche e le banconote euro saranno comunque introdotte solo il 1° gennaio 2002. I tre
anni del "periodo transitorio" compresi tra la creazione dell'euro e l'introduzione delle monete
metalliche e delle banconote, consentiranno ai consumatori di abituarsi gradualmente alla nuova unità
monetaria. Due principi fondamentali e un'eccezione struttureranno il passaggio dalle unità monetaria
nazionali all'euro..
• Principio di equivalenza.
Questo primo principio assicura la totale equivalenza tra la nozione di "unità euro" e la nozione di
"unità monetaria nazionale", attraverso i tassi di conversione fissati definitivamente. L'unità monetaria
nazionale rappresenta allora una divisione non decimale dell'euro. Un importo monetario può essere
espresso con quattro denominazioni diverse, cioé euro, cent, franchi o centesimi.
Vengono creati due tipi di equivalenza: uno tra le denominazioni e l'altro tra gli importi. Durante
questo periodo uno strumento giuridico in euro o in una qualsiasi denominazione nazionale avrà
esattamente lo stesso valore giuridico, e, in applicazione delle norme di conversione, anche lo stesso
valore monetario.
• "Nessun divieto, nessun obbligo"
Il periodo transitorio è teoricamente governato dal secondo principio "nessun divieto, nessun obbligo".
Non si può impedire a nessuno di utilizzare l'euro né lo si può obbligare a farlo.
Prendiamo l'esempio di un conto bancario: un consumatore possiede il proprio conto in banca espresso
in unità monetaria nazionale (franco, marco tedesco, ecc.). L'impresa in cui lavora ha previsto di
versargli le retribuzioni in euro. Se il consumatore desidera orientarsi verso l'euro e se la sua banca gli
offre questa possibilità, egli può disporre di un conto in euro. Se invece il consumatore desidera
conservare la propria unità monetaria nazionale, la sua banca opererà gli accrediti in questa unità
effettuando gratuitamente la conversione degli euro. Analogamente durante il periodo transitorio, una
banca non può imporre a un cliente di convertire il suo conto in un conto in euro.
Il principio "Nessun divieto, nessun obbligo" dovrebbe applicarsi a tutti i settori. Ciononostante
incontra un certo numero di limitazioni di cui bisogna tener conto:
- Se i poteri pubblici non autorizzano le dichiarazioni d'imposte in euro, il contribuente è ancora
costretto a utilizzare le vecchie denominazioni pur essendo lui retribuito in euro.
- Se un consumatore vuole acquistare azioni o strumenti finanziari in borsa, è costretto a utilizzare
l'euro in quanto l'insieme dei mercati finanziari (titoli e quotazioni) avrà adottato definitivamente l'euro
il 4 gennaio 1999.
1
Articolo 2 del regolamento 974/98.
La spiegazione del quadro giuridico pone dei problemi prevedibili di linguaggio: come far capire che
la vecchia moneta nazionale non esiste più mentre si utilizzano sempre le unità monetarie nazionali? I
regolamenti, quando si riferiscono alla vecchia moneta, utilizzano l'espressione "unità monetaria
nazionale" in opposizione a "unità euro". Si utilizzeranno le espressioni "vecchia denominazione" e
"nuova denominazione" che consentono di fare una differenza tra le due espressioni monetarie senza
ricorrere alla nozione difficile di moneta nazionale.
2
1
In realtà, in applicazione del principio di sussidiarietà, ciascuno Stato membro ha definito fino a che
punto è possibile utilizzare l'euro sul proprio territorio durante questo periodo3.
•
Pagamenti : un'eccezione alla formula "Nessun divieto, nessun obbligo"
Taluni consumatori manterranno dei conti bancari espressi nella vecchia denominazione e altri in euro.
Taluni contratti (assicurazione, credito) saranno espressi in euro mentre altri conserveranno la vecchia
denominazione.
Una deroga al principio "Nessun divieto, nessun obbligo" (articolo 8.3 del Regolamento) era quindi
necessaria per i pagamenti. Nel caso di un pagamento attraverso il credito di un conto (pagamento a
distanza), l'utente ha la libertà di scegliere la denominazione. Questo principio non si applica ai
pagamenti effettuati presso i commercianti poichè in tal caso vige il diritto classico dei mezzi di
pagamento: il commerciante può accettare o meno un pagamento in euro fino al 31 dicembre 2001.
Jean Allix, DG XXIV
3
Cfr. Comunicazione della Commissione sulla preparazione delle amministrazioni pubbliche.
Protocollo euro nr. 12.
2
rispettare le consuetudini dei cittadini di tutti gli
Stati membri. Questo è il motivo per cui la loro
proposta iniziale prevedeva nuovi pezzi,
compresi fra 1 cent e 5 Euro. Nel 1994, i ministri
delle finanze avevano deciso di sostituire la
moneta da 5 euro con un biglietto. Sempre nel
1994 verranno avviati scambi di vedute fra i
responsabili del conio e i rappresentanti dei
consumatori e dei non vedenti.
I consumatori, le nuove monete e
i nuovi biglietti di banca
corso della fase di preparazione delle monete e
dei biglietti Euro, sono stati consultati
consumatori e anche soggetti affetti da cecità
totale o parziale. Probabilmente si tratta
dell'evento più importante di un processo
iniziatosi nel 1991 per le monete e nel 1992 per i
biglietti di banca.
Sostituire le monete e i biglietti in circolazione
non rappresenta sinceramente un operazione
semplice. I consumatori si sono abituati alle
diverse monete esistenti nei vari paesi. Ad
esempio, il consumatore svedese dispone
soltanto di 4 pezzi di moneta, mentre il
consumatore francese ne ha 9. In alcuni paesi i
centesimi non esistono. Mediamente esistono in
circolazione, per ciascun abitante, 21 biglietti in
Finlandia di fronte a 51 in Austria. Mentre il
consumatore di un paese paga i suoi acquisti con
pezzi di moneta, per lo stesso valore in un altro
paese si paga con biglietti di banca.
Si sono applicati processi di elaborazione diversi
per le monete e i biglietti. Come disposto dal
Trattato (articolo 105) i biglietti di banca sono di
competenza della Banca centrale europea,
mentre i pezzi di moneta spettano ai ministeri
delle finanze, che hanno conferito al Comitato
monetario il mandato di controllare le attività dei
responsabili del conio degli Stati membri.
Oltre ai problemi tecnici, va rilevato l'aspetto
simbolico, ed è lecito chiedersi se sia o meno
opportuno riportare su una delle facce delle
monete e dei biglietti un richiamo nazionale. A
conclusione di ampie discussioni, si è deciso che
sulle monete figurerà una faccia nazionale,
mentre i biglietti saranno perfettamente identici
in tutti i paesi della zona euro. Tali diversità non
avranno alcun effetto sul corso legale: una
moneta con una faccia portoghese dovrà essere
accettata esattamente come una moneta con una
faccia finlandese sia da un commerciante
francese che tedesco o italiano.
Nel settembre 1996 la Commissione ha proposto
al Comitato dei consumatori di istituire un
gruppo di lavoro permanente con il compito di
esaminare tutti gli aspetti pratici connessi con
l'introduzione dell'Euro. Fin dalla sua
costituzione il gruppo è stato consultato sul tema
delle monete. L'Associazione europea dei non
vedenti, che già disponeva di una perizia
sull'argomento, ha svolto un ruolo determinante
sull'atteggiamento dei consumatori. Infatti il
gruppo di lavoro ha insistito in modo particolare
sull'esigenza di introdurre elementi tali da
consentire il riconoscimento tattile e visivo delle
monete. Hanno proposto che per alcune monete
una forma diversa da quella circolare e con una
differenziazione netta di peso e dimensioni.
L'industria produttrice di macchine automatiche
era invece contraria all'introduzione di monete di
forma non circolare.
Fra l'ottobre 1996 e il maggio 1997, a richiesta
dei rappresentanti dei consumatori e dei non
vedenti, i responsabili del conio hanno fornito
varie serie di campioni. Ogni modifica proposta
dal gruppo Euro, al fine di migliorare le serie,
poteva quindi essere sottoposta al parere
espresso da varie centinaia di consumatori e di
non vedenti.
La fase di consultazione è proseguita allo scopo
di pervenire alla scelta finale del soggetto da
rappresentare sulla faccia europea delle monete.
Il gruppo dei consumatori ha espresso una
preferenza a favore della grafia (la carta
geografica dell'europea stilizzata) approvata
infine dal Consiglio.
Fra i soggetti più discussi si può ricordare la
scelta dei metalli componenti i pezzi.
Inizialmente l'M.D.W.G. aveva previsto di
utilizzare nickel per i pezzi compresi fra 10
centesimi e 2 Euro. La Svezia ha abbandonato il
nickel per evitare rischi di allergie eventualmente
provocate da tale metallo. D'altra parte è in
vigore una direttiva intesa ad impedire l'impiego
del nickel per prodotti che vengano a contatto
prolungato con la pelle, ad esempio gli orecchini.
Grazie ai lavori svolti, e previa consultazione del
1
Le monete
Nel 1991, i responsabili del conio, responsabili
nei rispettivi paesi della fabbricazione delle
monete nazionali, hanno costituito un gruppo di
lavoro (le MDGW Mint Directors Working
group) con il compito di esaminare la possibilità
di definire una serie unica di monete europee.
Rapidamente si sono accordati sulla necessità di
presentare un'ampia gamma allo scopo di
3
Comitato scientifico ad hoc, il Consiglio Ecofin
ha deciso di abbandonare il nickel per i pezzi da
10, 20 e 50 centesimi ed ha optato a favore di
una lega a tenore molto basso di nickel nei pezzi
da 1 e da 2 Euro, eliminando per tale via i rischi
eventuali di allergie.
I biglietti di banca
Il materiale costituente i biglietti è stato scelto
dall'Istituto monetario europeo prima ancora
della Banca centrale europea.
Fin dal 1994, i rappresentanti dei non vedenti
hanno osservato che i biglietti americani
rappresentano per tale categoria un vero e
proprio incubo, dal momento che hanno tutti le
stesse dimensioni e lo stesso colore. Hanno
pertanto richiesto dimensioni diverse per i vari
biglietti Euro, e la presenza di colori vivaci.
Quale esempio ideale hanno evocato i Paesi
Bassi, che offre biglietti con colori molto vivaci.
Su questo argomento i consumatori sono stati
soddisfatti; infatti ogni biglietto ha un colore
specifico e dimensioni diverse.
La scelta della grafia è risultata più complicata di
quella dei pezzi di moneta, considerando anche
che i biglietti hanno un valore superiore alle
monete. Per evitare eventuali polemiche a livello
politico, religioso o nazionale, sono stati adottati
in definitiva temi neutri: « età e stili » e «figure
astratte e moderne ».Al termine dei concorsi di
grafia aventi per oggetto questi due temi, sui
biglietti figureranno ponti, porte o finestre nei
grandi stili architettonici, praticamente familiari
a qualsiasi cittadino europeo. Tuttavia si è fatto
attenzione a rendere impossibile l'identificazione
di un monumento esistente.
Jean Allix, DG XXIV
4
Paesi
Numero di pezzi di
moneta
Valori
Austria
9
0,02 ; 0,05 ; 0,10 ; 0,50 ; 1 ; 5 ; 10 ; 20 ; 50 S
Belgio
5
0,50 ; 1 ; 5 ; 20 ; 50
BF
Finlandia
5
0,10 ; 0,50 ; 1 ; 5 ; 10
Mka
Francia
9
0,50 ; 0,10 ; 0,20 ; 0,50 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 20 FF
Germania
8
0,10 ; 0,02 ; 0,05 ; 0,10 ; 0,50 ; 1 ; 2 ; 5 DM
Irlanda
7
0,01 ; 0,02 ; 0,05 ; 0,10 ; 0,20 ; 0,5 ; 1
£
Italia
8
5 ; 10 ; 20 ; 50 ; 100 ; 200 ; 500 ;1000
L
Lussemburgo
5
0,25 ; 1 ; 5 ; 20 ; 50
FL
Paesi Bassi
6
0,05 ; 0,10 ; 0,25 ; 1 ; 2,5 ; 5
Gdl
Portogallo
8
1 ; 2,5 ; 5 ; 10 ; 20 ; 50 ; 100 ; 200
Esc
Spagna
8
1 ; 5 ; 10 ; 25 ; 50 ; 100 ; 200 ; 500
PTA
Zona Euro
8
0,01 ; 0,02 ; 0,05 ; 0,10 ; 0,20 ; 0,50 ; 1 ; 2 €
5
Attenzione! I tassi di cambio considerati nell'articolo non
rappresentano valori definitivi. Gli esempi utilizzati per spiegare le
regole di conversione furono elaborati nel 1998; di conseguenza, I
valori non sono validi.
1. Regole di conversione
Come passare concretamente dai valori espressi in moneta nazionale ai valori espressi in euro? Il
procedimento obbligatorio è precisato nel regolamento comunitario «974/98 ».
Inoltre, l'articolo 3 di tale regolamento precisa segnatamente che: « L’euro sostituisce la moneta di ogni
Stato membro partecipante, in base al tasso di conversione». :
1.1
Definizione del tasso di conversione
Il tasso di conversione è un numero di sei cifre significative4 che indica il valore di 1
monetarie nazionali.
Ad esempio5 : 1
BEF
NLG
ATS
PTE
in unità
=
40,7844
2,22799
13,9119
202,692
LUF
FRF
ITL
DEM
40,7844
6,63186
1957,61
1,97738
FIM
IRP
ESP
6,01125
0,796244
168,220
Per passare da un valore espresso nella vecchia denominazione nazionale (ad es., 125 DM) verso l'euro,
è sufficiente dividerlo per il tasso di conversione. (1 € = 1,97738 DM)
125 DM = 63,21 €
1,97738
Per passare da un valore in euro (10€, ad es.) verso la vecchia denominazione (FFR, ad es.), è
sufficiente moltiplicarlo per il tasso di conversione. (1 € = 6,63186 FF)
10 € X 6,63186 = 66,32 FFR
I tassi di conversione saranno fissati definitivamente il 31/12/1998 alle ore 14.
Se nel 2025 esisteranno documenti o contratti comportanti un importo espresso in vecchia
denominazione, questo sarà convertito in euro impiegando lo stesso tasso ufficiale.
È importante non confondere i tassi di conversione che consentono il passaggio unità monetaria
nazionale - euro, con i tassi di cambio bilaterali il cui valore è stato fissato il 3 maggio 1998.6 Tali 45
tassi non consentono di definire infatti il valore dell'euro.
4
Definizione data in corrispondenza del considerando 12 e dell'articolo 4 del regolamento 1103.
Tali cifre vengono indicate solo a titolo di esempio. I veri tassi saranno noti il 31 dicembre 1998.
6
Tali tassi si trovano in una comunicazione comune del Consiglio, della Commissione e dell'Istituto
Monetario europeo (GUCE n. C 160 del 27/05/98). Tale documento indica anche la metodologia che
verrà utilizzata per fissare i tassi di conversione il 31/12/98.
5
6
1.2
Le conversioni e gli arrotondamenti
Le regole di conversione sono estremamente precise e la loro applicazione è obbligatoria.
• Le regole
Le regole sono definite dagli articoli 4 e 5 del regolamento 1103. Esse sono parte della legge monetaria
della zona euro7. L’articolo 4.2 indica innanzitutto che il tasso di conversione non può essere
arrotondato o troncato in occasione di calcoli. Ciò significa che è obbligatorio utilizzare le 6 cifre
significative per tutti i tipi di calcoli. Ogni operazione eseguita utilizzando semplicemente due cifre
dopo la virgola sarebbe quindi illegale. Tale obbligo può apparire particolarmente restrittivo, tuttavia è
indispensabile per garantire il principio di equivalenza totale fra l'euro e le vecchie denominazioni.
Ad esempio, se 1 €=0,796244 IRP, è vietato arrotondare a 1€=0,8 o 0,796 IRP. Non è del pari possibile
troncare per difetto per ottenere : 1€= 0,7 ovvero 0,79 IRP.
• Conversione euro - vecchia denominazione e vice-versa
Per passare da un importo nella vecchia denominazione al suo equivalente in euro, si utilizza il tasso di
conversione eseguendo una divisione. Per semplificare si potrebbe essere tentati di trasformare tale
operazione in una moltiplicazione utilizzando il tasso inverso.
Ad esempio : utilizzare 0.15078 invece di 1/6,63186
Tale formula è però vietata in quanto riduce il grado di precisione dei calcoli.
8
• Conversione vecchia denominazione - vecchia denominazione
Come fare per passare da un importo in FFR ad un importo in DEM?
Poiché esistono tassi bilaterali che fissano i rapporti fra le vecchie denominazioni, si sarebbe potuto
prevedere di utilizzarli anche per tale tipo di conversione. Il regolamento però vi si oppone, in quanto
prevede che per questo tipo di operazione sia indispensabile utilizzare il tasso di conversione, al fine di
garantire la massima precisione: tale metodo viene chiamato: «triangolazione». I soli casi in cui è
possibile utilizzare i tassi bilaterali, si presentano quando il calcolo dà un risultato uguale a quello
ottenibile con il metodo della triangolazione.
9
Ad esempio, per passare da un importo di 1000 scellini austriaci a un importo in Marchi tedeschi :
(Se 1€= 13,0684 ATS
1,88462DEM)
allora :1000ATS/13,0684?76,52046157€
?76,520€
è possibile arrotondare a 3 cifre dopo la virgola, quindi :
76,520€✕ 1,88462?144,2111224DEM
arrotondati a 2 cifre decimali:
?144,21DEM
Jean Allix, DG XXIV
7
La Commissione ha pubblicato un documento di 30 pagine sulle conversioni e sugli arrotondamenti.
Cahier euro n. 22. Marzo 98
8
Applicazione dell’articolo 4.3 del regolamento 1103
9
Applicazione dell’articolo 4.4 del regolamento 1103.
7
La doppia indicazione dei prezzi
La doppia indicazione dei prezzi in euro e in unità monetaria nazionale ha a lungo costituito un
argomento oggetto di polemiche tra rappresentanti dei consumatori e dei professionisti. Diversi
argomenti validi hanno portato la Commissione a proporre la doppia indicazione, senza renderla
tuttavia obbligatoria. Per ottenere cio', la Commissione ha raccomandato di attenersi ad alcuni principi
di buone procedure.
• La raccomandazione della Commissione
Vengono ricordate innanzitutto le disposizioni legislative obbligatorie:
- La doppia indicazione dei prezzi deve sempre avvenire utilizzando i tassi di conversione
- Gli arrotondamenti devono essere eseguiti in conformità dell'art. 5 del regolamento 1103/97/CE.
- La doppia indicazione non deve essere equivoca, ma facilmente identificabile e leggibile
(applicazione della direttiva 98/6/CE in materia di indicazione dei prezzi, che riprende su tale punto le
disposizioni della direttiva 88/314/CEE).
E' importante che queste tre regole vengano trasposte concretamente nelle legislazioni nazionali e che il
loro mancato rispetto sia oggetto di opportune sanzioni.
Viene quindi precisato il modo di praticare la doppia indicazione. Nei casi in cui «la somma degli
arrotondamenti non è uguale all'arrotondamento della somma » si raccomanda di indicare la moneta
nella quale vengono eseguite le somme e di convertire poi soltanto il totale.
• I prezzi psicologici
Molto spesso i prezzi vengono fissati per ottenere un effetto psicologico (99, 199, ecc.) ovvero calcolati
per evitare che vi sia un resto (prezzi dei giornali o dei biglietti delle lotterie).
Alcuni professionisti avrebbero preferito utilizzare prezzi "semplici" per entrambe le indicazioni. Così,
ad esempio, supponiamo che un giornale sia venduto a 7 FFR. Con un tasso di conversione di 1 € =
6.54321FF il prezzo in euro sarebbe di 1,07. Per semplificare, il giornale potrebbe indicare un prezzo
di 1,05 o di 1,10€. Cio' sarebbe pero' illegale, in quanto indicare 7FFr=1,10€, corrisponderebbe
all'utilizzazione di un tasso di conversione diverso da quello ufficiale. Pertanto, tranne che per pura
coincidenza matematica, non sarà possibile avere prezzi semplici o psicologici nelle due denominazioni
contemporaneamente. In applicazione delle legislazioni sulla definizione dei prezzi, i commercianti
sono liberi di scegliere o di modificare i loro prezzi nell'una o nell'altra denominazione, tuttavia essi
devono tassativamente utilizzare i tassi di conversione allorquando eseguono la doppia indicazione di
tali prezzi. Essi dovranno pertanto indicare la denominazione di riferimento dei loro prezzi.
•
Le modifiche dei limiti inferiori e superiori
Numerose legislazioni prevedono limiti inferiori o superiori espressi in cifre semplici (ad es., multipli
di 100), che determinano l’applicazione o meno di alcune regole. Così, ad esempio, esistono limiti per
l'applicazione o meno delle imposte al reddito imponibile, limiti superiori da non superare per la
concessione di un premio, ovvero che consentono di stabilire se di un procedimento giudiziario si
debba occupare questo o quel tribunale. Lo stesso avviene per numerosi contratti di diritto privato,
come ad esempio per quanto riguarda le franchige delle assicurazioni.
In una prima fase, tali limiti inferiori o superiori verranno convertiti secondo le disposizioni del
regolamento 1103/97. Le cifre che ne risulteranno saranno pero' complesse e difficili da memorizzare o
da utilizzare.
8
In una seconda fase, è quindi probabile che questi nuovi limiti inferiori e superiori verranno definiti in
corrispondenza di cifre più semplici in euro. Se l'importo di cui si tratta viene ad esempio fissato da un
testo legislativo o da un regolamento, tali aggiustamenti dovranno essere svolti secondo le procedure
abituali. Per gli importi di contratti, saranno necessarie modifiche delle condizioni contrattuali secondo
le regole seguite in materia.
Tali adattamenti sono difficilmente esprimibili con un solo termine e pertanto vi sarà probabilmente
un'abbondanza di termini ambigui: « arrotondamento di trasparenza », «superarrotondamento », ecc…
Qualunque sia il vocabolo prescelto sarà opportuno non utilizzare il termine «arrotondamento » che,
per la legge monetaria comunitaria, corrisponde precisamente all’applicazione degli artt. 4 e 5 del
regolamento 1103.
Jean Allix, DG XXIV
9
Accordo Commercianti-Consumatori
Per la prima volta in Europa, grazie all’euro, è stato negoziato un codice di buona
condotta fra rappresentanti dei consumatori, dei non vedenti e dei malvedenti e le
associazioni europee dei professionisti della distribuzione e del turismo. Tale
negoziato, e le norme di buona condotta approvate di comune accordo, fanno seguito
alle attività e ai colloqui svolti sotto l'egida della Commissione dal Comitato
consumatori a partire dal 1996.
CHE COS' È IL COMITATO CONSUMATORI ?
E' un organo d’informazione, di consultazione e di dialogo con le associazioni dei
consumatori su tutti i problemi relativi alla tutela degli interessi di questi ultimi. La
funzione e la composizione del Comitato consumatori sono state specificate con la
decisione della Commissione in data 13 giugno 1995* . Attualmente esso si compone
di un membro titolare e di un membro supplente per ciascuno Stato membro, nonché
di cinque rappresentanti di associazioni europee di consumatori.
I servizi della Commissione svolgono le funzioni di segretariato e di presidenza del
Comitato.
Esso si riunisce anche sotto forma di sottogruppi per l'esame di talune questioni
particolari e tecniche.
CHE COS'È IL COMITATO DEL COMMERCIO E DELLA DISTRIBUZIONE ?
Il Comitato del Commercio e della Distribuzione (CCD) è un comitato istituito
nel 1978 allo scopo di agevolare la concertazione con le parti del settore del
commercio sul complesso degli argomenti relativi a quest'ultimo. Il CCD è
riconosciuto come fonte attendibile di consigli sagaci su problemi tecnici
nell'ambito della messa a punto di proposte in materia di legislazione comunitaria.
Il CCD conta attualmente 65 membri titolari e 65 supplenti, tutti imprenditori o
dirigenti di imprese del settore del commercio. In tal modo il CCD copre l'insieme
del commercio, si tratti di quello all'ingrosso o di quello al minuto, come pure della
vendita per corrispondenza. Taluni di questi membri rappresentano organizzazioni
commerciali europee e nazionali, mentre altri sono personalità importanti e dotate
di particolare competenza nel settore del commercio e della distribuzione.
consumatori a partire dal 1996.
*
Decisione (95/260/ce) pubblicata nella G.U. Nr. L 162/37, del 13.7.95
10
Ad esempio, per quasi un anno, i membri del gruppo euro di questi due comitati
consultivi hanno messo a punto una relazione sulla "accettazione dei nuovi prezzi e
scale di valori in euro" 10 Tale lavoro è servito alla Commissione per elaborare la
« Comunicazione sugli aspetti pratici dell’introduzione dell’euro : il punto della
situazione » 11. I principali punti di tale comunicazione su cui ci si è trovati d'accordo
nella Tavola rotonda del 28 febbraio 1998 sono stati inseriti nelle Raccomandazioni 12
della Commissione del 23 aprile 1998 e approvati dal Consiglio Ecofin del 3 maggio
1998.
La Commissione, che auspica di fare del passaggio all'euro un'occasione di
concertazione fra le parti, precisava nel suo documento: « Onde progredire nella
preparazione pratica del passaggio all'euro, le autorità nazionali sono invitate a
incoraggiare la prosecuzione di un dialogo interattivo fra le associazioni di
consumatori e le organizzazioni professionali. La Commissione continuerà inoltre a
incoraggiare tale dialogo a livello comunitario e inviterà gli Stati membri a tener
conto dei suoi risultati »13.
Nell'ambito di tale filosofia di concertazione e di cooperazione i negoziatori hanno
operato e hanno potuto, grazie alle loro attività comuni, giungere rapidamente a un
accordo senza riserve.
RIEPILOGO
DELL’ACCORDO COMMERCIANTI -
CONSUMATORI
L’accordo del 30 giugno 1998 verte sulle norme volontarie di condotta in materia di
lealtà delle prassi di conversione, di esposizione dei prezzi in euro, di formazione del
personale e di informazione dei consumatori. Un'attenzione particolare è riservata ai
non vedenti e ai malvedenti.
I 6 impegni
Rispetto assoluto delle norme di conversione e di arrotondamento per quanto
riguarda la doppia indicazione dei prezzi e dei valori, le fatture e i totali, nonché gli
strumenti di ausilio alla conversione;
Nessun costo suppletivo per il consumatore che scelga di pagare in euro;
Disponibilità di un'informazione sulle modalità d’introduzione dell’euro ;
Doppia indicazione dei prezzi in euro e in unità monetarie nazionali in misura
minima all'inizio del 1999, ma sempre più rilevante fino all'anno 2002 ;
Formazione del personale in contatto con i clienti ;
Possibilità di pagare in euro.
10
Relazione del gruppo di lavoro sulla « accettazione dei nuovi prezzi e scale di valore in euro » - Euro
Papers n° 18, febbraio 1998, Commissione europea.
11
COM(1998)61, disponibile anche in Euro papers n° 21, febbraio 1998.
12
Raccomandazione relativa alle : « spese bancarie di conversione verso l’euro » (98/286/CE ),
« doppie indicazioni dei prezzi e di altri importi monetari » (98/287/CE) , « Dialogo, controllo e
informazione per agevolare la transizione verso l’euro » (98/288/CE), cfr. G.U. CE L 130/29 del
1.5.1998.
13
Art. 1 della Raccomandazione su « Dialogo, controllo e informazione per agevolare la transizione
verso l’euro »
11
Controllo e sanzioni
La gestione e il controllo del dispositivo dovranno essere assicurati, a livello
nazionale o locale, da enti neutri non ancora stabiliti. Un uso fraudolento dell'etichetta
potrà essere punito in forza delle legislazioni relative alla pubblicità ingannevole.
Logo Europeo
I professionisti che s'impegnano a rispettare l'accordo potranno affiggere un logo
identico in tutta l'Europa.
Tale logo, identico in tutti gli Stati della zona Euro, consentirà al consumatore di
parlare in piena fiducia con il proprio fornitore esprimendo i prezzi in euro. Tale
fiducia sarà tanto più forte in quanto i negoziatori hanno previsto, nell'accordo, da un
lato un sistema di vigilanza e di eventuali sanzioni e d'altro lato un incontro annuo per
fare il bilancio dell'accordo stesso.
Per quanto la riguarda la Commissione, essa vigilerà sull'efficacia di tale dispositivo e
potrebbe prendere in considerazione l'idea di emanare normative, qualora tali
provvedimenti si rivelassero inefficaci.
L'applicazione concreta dell’accordo (distribuzione del logo, informazione,
vigilanza), è ora responsabilità degli Stati membri e delle associazioni nazionali dei
consumatori e dei professionisti della distribuzione e del turismo. L'attuazione ha già
avuto inizio in numerosi Stati membri.
Segue il testo completo dell’accordo.
Accordo tra le associazioni di consumatori e le associazioni
di professionisti della distribuzione, del turismo e delle PMI
nel quadro del passaggio all’euro.
I rappresentanti dei professionisti del commercio, del turismo e dell’artigianato e
quelli dei consumatori, con l’appoggio della Commissione europea, hanno negoziato
l’insieme delle disposizioni contenute in quest’accordo. La prima parte ne precisa le
modalità di funzionamento, la seconda gli impegni negoziati ai quali si atterranno i
professionisti.
Il loro obiettivo è quello di contribuire, in condizioni mutuamente favorevoli, alla
comprensione della meccanica dell’euro tanto da parte dei professionisti quanto da
parte dei loro clienti, e di favorirne la pratica, in particolare nel settore del turismo.
La fiducia nei rapporti tra i professionisti ed i consumatori è fondamentale per la
riuscita del passaggio all’euro. Questo accordo costituisce uno di quei provvedimenti
che permettono di creare un ambiente euro di fiducia, tanto in termini qualitativi
quanto quantitativi.
12
PARTE I
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELL’ACCORDO TRA
PROFESSIONISTI E CONSUMATORI
Label
1. Per rendere pubblica l’accettazione delle regole di condotta negoziate
nell’accordo, è stato creato un label messo a disposizione dei professionisti che si
impegnano a rispettare tali regole.
2. Il label è un logo europeo semplice, riconoscibile in tutta Europa, con possibilità
di adattamenti linguistici per quanto riguarda il testo in esso contenuto, ove
necessari.
3. Le regole di condotta ed il label sono identici in tutta l’Unione. Ciononostante, il
label distingue tra i professionisti che aderiscono alle regole di condotta e quelli
che, in più, accettano i mezzi di pagamento in euro.
4. Il sistema di adesione individuale, che può variare tra paesi, è basato sul principio
dell’automatismo dell’attribuzione del label nella misura in cui ci sia una
dichiarazione formale da parte del professionista, nella forma di una lettera in
carta semplice accompagnata dalle regole negoziate che avrà sottoscritto e che si
impegnerà a rispettare.
5. Il label è gestito da un organismo neutrale (paritario), indipendente (in termini di
capacità decisionale e di risorse) e ad un livello sufficientemente decentralizzato
per essere vicino alla clientela. Qualora esistenti, le parti auspicano che il label sia
gestito dagli “osservatori dell’euro” di cui la Commissione ha raccomandato la
creazione14. La distribuzione del label potrà anche essere delegata alle Camere di
Commercio, alle associazioni di professionisti o ad altri organismi appropriati, al
fine di assicurarne una diffusione massima.
Controllo del rispetto degli impegni e sanzioni in caso di non rispetto
6. L’apposizione del marchio implica che tutti gli impegni vengano rispettati.
Ciononostante, nella misura in cui il tasso di conversione non sarà conosciuto
prima del 1° gennaio 1999, l’apposizione del label a partire da questa data implica
l’applicazione della totalità delle disposizioni in materia di doppia indicazione dei
prezzi (impegno 4) solo a partire dal 1° aprile 1999.
7. Il controllo a posteriori del rispetto degli impegni dovrà essere tanto più severo in
quanto il label viene concesso senza controllo a priori. Questa funzione di
controllo è conforme alle pratiche abituali di ciascuno Stato membro e dovrà
essere a carico dell’organismo neutrale previsto al punto 5, conformemente alle
sue competenze, e nella misura del possibile degli “Osservatori” dal momento in
cui questi verranno creati. Le associazioni di professionisti e di consumatori
14
Raccomandazione della Commissione del 23 Aprile 1998 relativa al dialogo, il monitoraggio e
l’informazione per agevolare la transizione all’euro (JOCE n°L130 del 1.5.1998, p1).
13
potranno esercitare un controllo ed avanzare dei reclami in caso di non rispetto
degli impegni da parte di un professionista, secondo le disposizioni legislative in
vigore in ciascuno Stato membro.
8. L’entità incaricata della gestione avrà la possibilità di scrivere al professionista
contro il quale è stato avanzato il reclamo per segnalarglielo e invitarlo a proporre
i suoi commenti o a ritirare il label.
9. Le controversie legate all’utilizzo del label saranno risolte conformemente al
quadro legislativo in vigore in ciascuno Stato membro. Se il professionista
continua ad utilizzare il label senza rispettare gli impegni che figurano nella parte
II, queste entità o le associazioni dei professionisti o dei consumatori possono
avviare un’azione giudiziaria, sulla base del non rispetto della direttiva
comunitaria relativa alla pubblicità ingannevole15.
10. Una lista dei professionisti che espongono il logo potrà eventualmente essere
gestita dall’entità gestionale in modo da far conoscere i professionisti che seguono
tali regole.
11. Le parti che firmano l’accordo si impegnano a rincontrarsi all’inizio degli anni
2000 e 2001 per fare il punto sulla sua applicazione, sulla base dei rapporti degli
Osservatori e dei lavori di valutazione disponibili (tra cui quelli avviati dalla
Commissione). L’accordo potrà essere rivisto e/o completato in queste occasioni.
Disposizioni specifiche relative all’impegno n°4
12. Per quanto riguarda i documenti informativi, i cataloghi, i buoni d’acquisto o di
riduzione e le etichette che devono essere necessariamente stampati prima del 1°
gennaio 1999, i professionisti che dispongono del label possono non avere questo
materiale con doppia indicazione, a condizione che siano forniti strumenti di
informazione alternativi. Questa disposizione si applica solo per il 1999.
13. I professionisti del settore del turismo che dispongono del label possono non
emettere biglietti e vouchers con la doppia indicazione del prezzo se questi sono
emessi da un sistema di prenotazione computerizzato, come definiti nel
Regolamento N° 3089/9316, a condizione che sia stata precedentemente fornita al
cliente un’informazione, su supporto cartaceo, sui prezzi in euro. e nella moneta
nazionale.
14. Per ciò che concerne solamente la vendita dei prodotti petroliferi nelle stazioni di
servizio, i professionisti di questo settore che dispongono del label potranno non
attuare la doppia indicazione del prezzo finale del prodotto sui luoghi di vendita a
condizione che questo figuri sullo scontrino di cassa conformemente all’impegno
n° 4. Il settore petrolifero si impegna a fornire strumenti di informazione
alternativi relativi al prezzo dei prodotti petroliferi nelle aree di distribuzione delle
15
Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole
(JOCE L250 del 19.9.1984, p.17)
16
Regolamento del Consiglio (CEE) N° 3089/93 del 29 ottobre 1993, che modifica il Regolamento
(CEE) N° 2299/89 in base ad un codice di condotta per il sistema di prenotazione computerizzato (OJ
L278, 11.11.1993, p.1).
14
stazioni di servizio come un’alternativa alla doppia indicazione dei prezzi
integrata nell’attrezzatura stessa.
15. Se, per ragioni tecniche, al momento di ottenimento del label la doppia
indicazione del totale nelle ricevute di cassa o nelle fatture non è possibile, i
professionisti devono fornire strumenti di informazione alternativi. Questo si
applica in particolare ai commercianti al dettaglio e all’artigianato.
Richiesta alle Autorità comunitarie e agli Stati Membri
16.
Le Autorità comunitarie sono invitate a definire e a rendere disponibile ai
professionisti, nel più breve tempo possibile, un logo europeo disegnato ad uopo
ed esclusivo, sulla base della descrizione sopra menzionata, che permetta ai
consumatori europei di identificare quei commercianti vincolati dalle regole di
condotta del presente accordo.
17.
Le Autorità nazionali sono chiamate ad istituire Osservatori locali per la
transizione all’euro, come raccomandato dalla Commissione nella sua
Raccomandazione del 23 Aprile 1998 (paragrafo 5). Queste devono essere
responsabili della gestione del logo, del controllo del rispetto degli impegni e
della valutazione dettagliata del sistema. Sarebbe opportuno da un lato valutare
la qualità dell’applicazione dell’accordo da parte dei detentori del logo,
dall’altro la diffusione dell’applicazione delle pratiche proposte nei Paesi
dell’Unione partecipanti alla zona euro.
18.
Queste Autorità sono chiamate a fornire agli Osservatori e alle associazioni di
commercianti e consumatori tutte le risorse necessarie per esercitare le funzioni
a loro attribuite.
19.
Nella misura in cui i commercianti non possano finanziare essi stessi tutti i costi
di formazione, i consumatori e i commercianti, richiedono congiuntamente alle
Autorità di fornire loro delle riproduzioni di monete e banconote in euro su un
supporto appropriato, oltre a del materiale per la formazione del personale. Essi
chiedono anche che alcune monete e banconote siano disponibili
sufficientemente in anticipo, prima del 1.1.2002, per facilitare la formazione e
permettere l’effettivo inizio dei pagamenti in euro dal 1.1.2002.
PARTE II
IMPEGNI DEI PROFESSIONISTI
Impegno n° 1 :
In tutti i casi seguenti verranno utilizzati solamente i tassi di conversione e le regole di
arrotondamento regolamentari:
•
Doppia indicazione/esposizione dei prezzi;
•
Pagamenti;
15
•
Strumenti di aiuto alla conversione (calcolatrici, convertitori, tavole di
conversione, ecc.…).
Impegno n° 2 :
Al consumatore che sceglierà di pagare in euro non sarà caricato alcun costo
addizionale.
Impegno n° 3 :
Secondo la forma più appropriata a ciascun tipo di commercio ed alla sua dimensione,
verrà fornita un’informazione minimale, visibile, appropriata e a disposizione in modo
permanente sui seguenti elementi:
•
Sulle possibilità di utilizzo dell’euro secondo il calendario del
cambiamento(con moneta scritturale fino al 2001, con monete e banconote
a partire dal 2002);
•
Sul fatto che né il cliente né il commerciante sono obbligati ad utilizzare
l’euro durante il periodo di transizione;
•
Sulle monete e sulle banconote in euro, almeno due mesi prima dell’inizio
effettivo della loro messa in circolazione (sulla base di materiale
informativo riproducente il loro valore ed immagine messo a disposizione
dalle banche centrali nazionali e dai relativi ministeri);
•
Sui tassi e le regole di arrotondamento e di conversione e sul fatto che le
conversioni sono effettuate sul totale, in particolare fornendo degli esempi
di conversione e mettendo a disposizione dei clienti degli strumenti di
conversione semplici;
•
Sulla moneta di riferimento utilizzata per fare i calcoli per la doppia
indicazione dei prezzi, sia nel materiale informativo fornito ai consumatori
sia sulle ricevute e sulle fatture;
•
Sulle regole di condotta sottostanti al label;
•
Sull’indirizzo dell’entità incaricata della gestione del label e delle
possibilità di reclamo in caso di non rispetto degli impegni.
Impegno n° 4 *:
Dal momento dell’ottenimento del label il professionista assicurerà:
•
La doppia indicazione completa:
16
Dell’insieme dei prodotti visibilmente in promozione nel negozio;
Dei buoni d’acquisto o di riduzione;
Del totale sugli scontrini di cassa o sulle fatture;
Dei prodotti o servizi esposti per obbligo legale all’esterno (nei ristoranti e negli
alberghi in particolare) o verso l’esterno(vetrine);
•
La doppia indicazione di una parte significativa:
Dei prodotti o servizi figuranti negli opuscoli pubblicitari;
Dei prodotti o servizi più venduti in negozio o su catalogo;
Le tariffe o le liste dei prezzi messi a disposizione dei clienti.
Il professionista si sforzerà di effettuare la doppia indicazione dei prezzi prevista di
sopra in modo da coprire un ventaglio di prezzi il più ampio possibile, al fine di
accrescere la comprensione della scala di valori.
Un’attenzione particolare, nella misura del possibile, sarà prestata alle richieste di
leggibilità dell’informazione espresse dalle associazioni di non vedenti e malvedenti.
Una volta soddisfatte le condizioni di cui sopra, necessarie all’ottenimento del label, il
professionista si impegna ad accrescere progressivamente, al suo ritmo, il numero dei
prodotti o servizi oggetto della doppia indicazione. Si fissa come obiettivo che una
maggioranza di prodotti e servizi dispongano di una doppia indicazione per il 1 luglio
2001.
Benché i professionisti siano liberi di assicurare una doppia indicazione sulla totalità
dei prezzi in unità monetarie nazionali, l’impegno minimo della doppia indicazione
riguarda unicamente I prezzi di vendita dei prodotti o servizi.
* Delle disposizioni specifiche per alcuni settori (agenzie di viaggio, pompe di benzina, PMI…)
relative a questo 4° impegno sono contenute in modo dettagliato nella prima parte dell’accordo
negoziato con i rappresentanti dei consumatori (punti da 12 a 15).
Impegno n° 5 :
Il personale a contatto con il pubblico sarà formato allo scopo di essere in grado di
capire e di dare spiegazioni semplici sull’euro.
Impegno n° 6 :
I pagamenti in euro, in particolare per mezzo di carta di credito e di assegno, saranno
accettati:
SI*
NO*
17
*Sbarrare la voce superflua
La risposta a questa domanda si traduce nell’apposizione del label corrispondente
(label con pagamento in euro/label senza pagamento in euro)
Informazione sul label
•
Questo label è gestito da:
•
Se un consumatore giudica che un professionista che dispone del label non rispetta
i 6 impegni precedenti dopo il 1° aprile 1999, può rivolgersi al gestore del label.
Il professionista che sottoscrive questa carta accetta gli impegni di cui sopra negoziati
con i consumatori.
Firma del professionista:
18
La continuità dei contratti
Il consumatore è in possesso di contratti che fanno riferimento alla valuta nazionale e che a volte hanno
una durata di piú anni: contratti di credito, di risparmio, d'abbonamento, d'affitto, assicurativi, di
manutenzione: qual è l'effetto del cambiamento della moneta?
• Il problema
Il diritto internazionale dei contratti stabilisce che una modifica fondamentale dei fattori economici dà
ai contraenti la possibilità di annullare o modificare il contratto: si tratta della clausola "rebus sic
stantibus". In questo contesto, l'introduzione della moneta unica può essere considerata una modifica
fondamentale dei fattori economici?
Tuttavia, la realizzazione a tappe dell'UEM, dal 1° luglio 1990, nonché la selezione dei Paesi entrati a
far parte dell'area dell'euro in base ai criteri di convergenza economica, monetaria e finanziaria, esclude
de facto che l'introduzione dell'euro possa essere addotta come causa della rottura o della modifica dei
contratti. Per sancire la continuità dei contratti ed evitare interpretazioni del diritto internazionale, il
Consiglio ha fissato tale principio nel diritto, adottando un regolamento comunitario1 in proposito che
ha trovato applicazione a partire dal ... 1997.
•
La soluzione fornita dal regolamento
Ai sensi dell'articolo 3 di tale regolamento, è fatto divieto ai contraenti di invocare l'avvento dell'euro
per modificare o mettere fine a un contratto. L'introduzione dell'euro dev'essere considerata come un
"non avvenimento" dal punto di vista giuridico, che comporta la continuazione, senza modifiche, di
tutti i contratti esistenti.
Ma la seconda frase dell'articolo 3 prevede un'eccezione al principio di continuità: è lasciata libertà alle
parti, se si trovano d'accordo, di modificare i contratti esistenti. Ciò potrebbe risultare sfavorevole alla
parte piú debole nei contratti in cui esiste uno squilibrio di forze fra i due contraenti, o nel caso in cui i
contratti non siano negoziati. Alcune compagnie di assicurazioni o certe banche potrebbero, ad
esempio, inserire fra le condizioni generali disposizioni in grado di sottrarle alla regola della continuità
dei contratti senza negoziare o all'insaputa dei clienti. Un simile rischio potenziale e limitato, di cui si è
tenuto conto, è però limitato da altre norme comunitarie.
•
La soluzione: la direttiva sulle clausole abusive
Innanzitutto, le due parti possono derogare al principio di continuità solo se il contratto contiene una
disposizione che preveda la possibilità di rinegoziarlo o rescinderlo. Inoltre, tutti gli "accordi assunti
dalle parti" contenuti in un contratto per adesione dipendono dalla direttiva 93/13/CE concernente le
clausole abusive2. Quindi, ogni modifica sfavorevole per il consumatore apportata a un contratto per
adesione basata su di un utilizzo abusivo della seconda frase del regolamento può essere annullata.
•
Il caso particolare dei crediti a tasso variabile
Numerosi contratti (in particolare di credito immobiliare) contengono delle clausole di revisione o di
indicizzazione. Tali clausole, soprattutto nel settore del credito ipotecario, citano a volte un tasso
1
L'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento
giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare
ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico. La presente
disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti.
2
Direttiva 93/13/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori.
19
d'interesse di riferimento (LIBOR a Londra, TIOP a Parigi). È necessario verificare che questi indici
esistano ancora. In caso contrario, si dovrà trovare un nuovo riferimento.
Tutti i tassi di riferimento delle monete degli Stati appartenenti all'area dell'euro saranno ridefiniti in
euro, o per legge o da parte dei gestori dell'indice. In tutti i casi i contratti restano invariati.
Jean Allix, DG XXIV
1L'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento
giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare
ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico. La
presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti.
2 Direttiva 93/13/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori.
20
GLI OSSERVATORI LOCALI DEL PASSAGGIO ALL'EURO
Onde meglio integrare gli aspetti psicologici e sociologici del passaggio all'euro, 14 esperti psicologi,
sociologi e storici della moneta provenienti da 7 Stati membri17 hanno esaminato, su richiesta della DG
XXIV, le condizioni per creare un clima di fiducia intorno all'euro. Essi hanno ribadito l'importanza di
un'informazione dal basso verso l'alto ("bottom-up") mediante la creazione di istanze partecipative,
democratiche, decentralizzate e vicine ai consumatori18.
Gli osservatòri costituiscono inoltre un elemento essenziale dell'applicazione dell'accordo tra
commercianti e consumatori sulla doppia indicazione di prezzo.
La creazione degli osservatòri rientra quindi in un insieme coerente che si fonda sulla stipula di accordi
tra consumatori e negozianti e su istanze di controllo dell'applicazione effettiva.
I compiti degli osservatòri locali del passaggio all'euro.
Questi organi decentralizzati, gli Osservatòri, dovranno assicurare:
• La diffusione dell'informazione sull'euro a livello locale
• La sorveglianza degli abusi e della buona applicazione delle etichette.
• Il censimento delle difficoltà incontrate dai diversi tipi di popolazione.
Compiti di informazione e di orientamento
sul passaggio all'euro
Gli Osservatòri potranno fungere da struttura decentralizzata di sostegno e di diffusione delle
informazioni già esistenti cui saranno consacrati i materiali di informazione e di formazione in
possesso degli Stati membri o della Commissione.
Gli Osservatòri avranno inoltre una funzione di accoglimento dei cittadini che vi potranno ricevere
indicazioni sulle altre fonti competenti di informazione.
Mettendo a disposizione degli Stati membri e della Commissione un'informazione dal basso vers l'alto
(bottom-up), questi osservatòri consentiranno un effettivo decentramento dell'informazione.
Compito di osservazione delle piccole controversie
in materia di consumo per casi non aventi carattere fraudolento
Gli Osservatòri locali del passaggio all'euro si vedranno affidare in misura crescente un compito di
aiuto alla mediazione e di prevenzione delle piccole controversie in materia di consumo per i casi
non aventi carattere fraudolento e che si verificano a livello locale. Essi si appoggieranno per tale
compito sulle associazioni dei consumatori presenti nella sfera di competenza degli osservatòri.
Ciò non significa che le autorità giurisdizionali e gli intermediari tradizionali in materia di risoluzione
dei conflitti nel campo dei consumi verranno esautorati.
Compito di osservazione delle pratiche in materia di euro
Gli Osservatòri effettueranno un follow-up delle pratiche relative all'euro, in particolare mediante
indagini sul terreno, al fine di individuare le pratiche abusive in materia di conversione, di
informazione e di uso dell'euro non rispondenti ai codici di buon comportamento e agli accordi
negoziati in materia di buone prassi. Questo compito ricade tra le loro competenze in virtù dell'accordo
sulla doppia indicazione dei prezzi intervenuto di recente tra le associazioni dei consumatori e quelle
degli operatori del commercio, del turismo e le industrie petrolifere. Le etichette di buona pratica che
verranno assegnate in virtù di tale accordo potranno essere controllate dagli Osservatòri in caso di
controversia sul loro uso.
17
Una sintesi dei loro lavori compare nel rapporto elaborato dalla DG XXIV "Il passaggio
all'euro: assicurare l'accettazione e la fiducia dei consumatori"
18
Questa soluzione, preconizzata anche in una relazione del deputato europeo Onorevole Perez
Royo - "L'euro e i consumatori" e corroborata dal Commissario de Silguy nella sua risposta al
Parlamento europeo il 13 gennaio 1997, è stata consacrata da due comunicazioni e dalla
raccomandazione del 23 aprile 1998.
21
Valutazione
Gli Osservatòri locali del passaggio all'euro saranno incaricati di effettuare una valutazione regolare
dei risultati delle azioni di informazione sull'euro, delle osservazioni fatte in materia di
controversie e delle soluzioni apportate, nonché del rispetto degli accordi negoziati di buona prassi,
nonché dei codici volontari di comportamento.
In particolare, l'accordo intervenuto tra i negozianti e i consumatori sull'euro prevede che una prima
relazione valutativa sia inviata alla Commissione dagli Osservatòri entro il 1° gennaio 2000. Una
seconda relazione valutativa farà il punto della situazione entro il 1° gennaio 2001. Tali relazioni
saranno analizzate quindi dalle parti firmatarie, dagli Stati membri e della Commissione. Ciò darà la
possibilità di intervenire in questo ambito, se del caso, per via normativa.
organizzazione e funzionamento
Ciascun Osservatorio deve, in linea di principio, far confluire l'insieme dei settori professionali
interessati, le amministrazioni pubbliche interessate e i cittadini. Il movimento associativo, in
particolare in consumatori, dev'essere presente nella struttura paritetica (consumatori, settore privato
e settore pubblico) incaricata di dirigerlo. La loro composizione paritetica agevolerà lo scambio di
pareri tra le associazioni dei consumatori, i poteri pubblici e gli operatori professionali e prenderà le
mosse da un'azione di informazione partecipativa suscettibile di creare un clima di fiducia.
Gli Stati membri dispongono, ben inteso, nell'attuazione della raccomandazione, di una totale libertà
di scelta sia dal punto di vista dell'ubicazione degli Osservatòri che dal punto di vista delle loro
modalità di funzionamento.
A tale proposito, per il funzionamento corrente degli Osservatòri si dovrebbe attingere ai mezzi e alle
risorse umane reperibili presso strutture amminstrative già esistenti, appositamente messe a
disposizione, al fine di limitare i costi di funzionamento.
La loro esistenza si limiterà al periodo di passaggio all'euro. Si avverte però la necessità di una loro
attivazione precoce.
***
In definitiva, i principi di sussidiarietà e di autonomia degli attori interessati presuppongono
l'istituzione di un'istanza regolativa quali sono gli osservatòri. Attualmente diversi paesi dell'Unione
europea come la Spagna o il Lussemburgo hanno compreso l'utilità di disporre di una simile
valutazione da parte di un'autorità indipendente e partecipativa. Solo a questa condizione è stato
possibile avviare il dialogo tra consumatori e negozianti, in quanto questa forma di controllo costituisce
per le parti interessate una garanzia di buon esito e una clausola di salvaguardia.
22
GLI ASPETTI PSICO-SOCIOLOGICI DEL PASSAGGIO ALL’EURO
Solo dopo l'ultimazione dei lavori tecnici preliminari sull'euro è stato possibile
delineare uno scenario pratico di passaggio includendo i cittadini ed i consumatori nel
dibattito. Diversi rappresentanti delle associazioni europee di consumatori hanno
infatti partecipato alla preparazione dello scenario adottato dal Consiglio a Madrid nel
dicembre 1995. Dal 1996, è stato istituito dalla Commissione un gruppo di lavoro
"Euro", per rilasciare pareri motivati alla Commissione sulle politiche e sulle azioni
attinenti ai consumatori. A tale gruppo hanno partecipato anche rappresentanti delle
associazioni europee di non vedenti e di disabili della vista, di persone anziane e dei
più poveri. Nel 1997, vi si è aggiunta un'equipe di psicologi, sociologi e specialisti dei
comportamenti monetari, di diverse nazionalità. Il loro compito era quello di
esaminare più da vicino le problematiche psico-sociologiche connesse alla moneta, al
fine di ricavare insegnamenti pratici per lo svolgimento di azioni volte a facilitare il
passaggio verso l'euro di diversi tipi di popolazioni.
Che cos'è il passaggio all’euro ?
Praticamente, il passaggio all’euro è un cambiamento di unità di conto nel rispetto
integrale della continuità dei valori e dell'insieme delle relazioni contrattuali private o
pubbliche. Tale passaggio dovrebbe in pratica consentire al cittadino di limitarsi ad
una divisione, per un fattore costante, dell'insieme dei prezzi e delle unità di valore
espresse nelle monete nazionali. I coefficienti fissi di divisione corrisponderanno ai
tassi di cambio di equilibrio di ciascuna delle unità monetarie nazionali nei confronti
delle altre unità monetarie della zona euro e nei confronti dell'ecu.
Il passaggio all’euro dovrebbe quindi risultare neutro per tutti coloro i quali ne
saranno interessati, tanto dal punto di vista sociale, quanto dal punto di vista giuridico
ed economico. La legge e le procedure adottate dovranno rendere tutto cio' un nonavvenimento, cioè qualcosa che non modifica nulla di quanto esiste.
Che cos'è una moneta ?
Una moneta è al tempo stesso una delle variabili della politica monetaria ed uno
strumento tecnico indispensabile nei cambi. Tuttavia, tale visione "economica" della
moneta è estremamente riduttiva.
Fin dall’origine delle società, gli strumenti monetari sono infatti stati al tempo stesso
una prerogativa della sovranità e un servizio di interesse generale considerato come
un bene pubblico collegato in qualche modo "all'ordine pubblico". Religioni e poteri
si sono integrati nel punire materialmente o nel gettar discredito sui falsari e sugli
spacciatori di moneta.
Che cos'è un consumatore ?
Se il corpus giuridico nazionale ed europeo consente di rispondere teoricamente e
giuridicamente a tale domanda, risulta più difficile definire un consumatore tipo di
moneta ancor più difficile definire nei particolari il consumatore medio. Il passaggio
all'euro deve comunque avvenire in buone condizioni, non soltanto per il consumatore
"medio", ma anche per l'insieme delle persone, comprese quelle emarginate a causa di
disabilità di diversa natura. Tale aspetto è particolarmente difficile, più difficile del
fenomeno monetario, in quanto è un fenomeno sociale "totale".
23
La moneta, «fatto sociale totale »
La moneta riguarda numerosi altri aspetti sociali. Mezzo di scambio, la moneta
rappresenta un collegamento sociale forte, non soltanto fra gli individui che se ne
servono, ma anche fra le persone e lo Stato, attraverso le procedure di tassazione e di
ridistribuzione. Tale riferimento sociale collega il membro di una società
all’organizzazione della stessa.
I valori espressi in unità monetarie sono anche un linguaggio immerso nell'inconscio
individuale e collettivo, che consente di garantire gli automatismi dell'atto di acquisto
(scale di valore e memoria dei prezzi).
La moneta è infine un elemento fondamentale della psicologia individuale, connessa
all'apprendimento, fin dall'infanzia, di cio' che si è e di cio' che si puo' divenire.
Tale complessità del fenomeno monetario comporta quindi la ricerca di tutte le
conseguenze di un cambiamento di riferimento derivante da tassi di cambio complessi
e da un cambiamento dell'ente di emissione realizzato tramite un trasferimento di
sovranità monetaria verso un'autorità sovranazionale indipendente, la Banca Centrale
Europea.
Definire la problematica dei consumatori, comporta quindi un approccio verso la
diversità sociale, psicologica, culturale, storica e pratica. Comporta inoltre la necessità
di tener conto delle difficoltà sociali esistenti: analfabetismo, emarginazione, accesso
ai servizi finanziari, accesso all'informazione…, delle difficoltà psicologiche e delle
difficoltà pratiche : adattamento delle scale di valore, memoria dei prezzi, ecc.
* * *
E' l'insieme di tali problematiche e di tali questioni l'oggetto degli sforzi dei
partecipanti al Gruppo di esperti : psicologi, sociologi, giuristi, economisti e storici
tutti specialisti dello studio del fenomeno monetario. I loro lavori svolti in
collaborazione con i servizi della Commissione (DG XXIV) e con il Gruppo di
lavoro "euro" del Comitato dei Consumatori, hanno permesso di incidere in maniera
sensibile sulle decisioni delle autorità comunitarie.
Thierry Vissol, DG XXIV
24