ISTITUTO COMPRENSIVO Scuola Materna – Elementare – Media Via Don P. Borghi,2 – 42017 Novellara (RE) Tel. e Fax 0522/654218 e-mail [email protected] – [email protected] A TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO LL.SS. SICUREZZA – NORME DI COMPORTAMENTO COMPITI DEL DATORE DI LAVORO/RSPP 1. Il Dirigente Scolastico/RSPP valuta i rischi per ridurre e garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e di tutti gli utenti della scuola, per fare questo: Riduce/elimina i rischi alla fonte Sostituisce ciò che è pericoloso Adotta misure igieniche adeguate Cerca di limitare l’uso di agenti chimici, fisici, ecc. Adotta misure di emergenza in caso di infortunio, di incendi, di terremoti, ecc.. Affigge in ogni ambiente i segnali di avvertimento e di sicurezza 2. Designa i lavoratori che comporranno le squadre di prevenzione incendi, di primo soccorso di ogni struttura scolastica 3. Designa la commissione prevenzione e sicurezza che si riunisce regolarmente ogni anno anche più volte in caso di necessità 4. Affida i compiti ai vari lavoratori in caso di evacuazione (chi deve chiudere l’interruttore del gas, che deve abbassare l’interruttore della luce, chi deve chiamare il pronto intervento, ecc… 5. Impartisce istruzioni adeguate ai lavoratori relativamente ad evacuazione, pronto soccorso e lotta antincendio 6. Organizza corsi di formazione per mantenere aggiornati tutti i lavoratori 7. Fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale 8. Richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni impartite a tenendo conto delle varie strutture scolastiche. 9. Effettuare almeno due prove di evacuazione ogni anno 10. Affigge alle pareti di ogni ambiente la mappa della struttura per favorire l’uscita in caso di emergenza COMPITI DEI LAVORATORI Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o missioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare il lavoratore deve: 1. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale 2. Utilizzare in modo corretto le apparecchiature, gli utensili, le sostanze chimiche, nonché le apparecchiature di sicurezza 3. Segnalare immediatamente al datore di lavoro, le eventuali condizioni di pericolo riscontrate, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie conoscenze e possibilità per ridurre i pericoli 4. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 1 5. Non compie di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza oppure che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori. 6. ogni lavoratore è tenuto a controllare i piani di evacuazione per aiutare l’utenza in caso di emergenza. Si rammenta che oltre che per il datore di lavoro esistono sanzioni anche per i lavoratori inadempienti, fino a 600 euro di ammenda e fino a 30 giorni di reclusione, nei seguenti casi: Inosservanza alle disposizione fornite dal datore di lavoro Non utilizzo corretto dei macchinari e delle attrezzature Rimozione dei dispositivi di sicurezza Non utilizzo dei dispositivi di protezione individuali Compimento di propria iniziativa di operazioni non di propria competenza Rifiuto di partecipare ai programmi di formazione disposti Rifiuto di sottoporti ad eventuali accertamenti sanitari disposti dal datore di lavoro. FORMAZIONE DEI LAVORATORI Tutti i lavoratori sono tenuti a seguire corsi di formazione come prevedono gli accordi siglati fra stato e regioni pubblicati sulla gazzetta ufficiale del 11 gennaio 2012. Tale accordo disciplina i contenuti e le articolazione e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il datore di lavoro e per tutti i lavoratori. Pertanto tutti i lavoratori della scuola dovranno seguire un corso di formazione generale della durata di 4 ore ed uno specifico della durata di 4 o 8 ore a seconda della mansione. Mentre i preposti ed il dirigente dovranno seguire corsi di formazione specifici della durata rispettivamente di 8 ore e 16 ore. FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI Il modulo generale non deve essere inferiore a 4 ore e deve essere dedicato ad una parte di carattere generale (concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti – doveri e sanzioni per i vari soggetti, organi di controllo, vigilanza e assistenza. Si deve poi organizzare un modulo della durata minima di 8 ore, questa dovrà essere periodicamente ripetuta. I contenuti di questa formazione dovranno riguardare: rischi infortuni, rischi elettrici, rischi biologici, rischi fisici, rischi chimici, videoterminali, movimentazioni manuali dei carichi, procedure di esodo in caso di incendio e/o terremoto, procedure organizzative per il primo soccorso, ecc. Detti corsi dovranno essere organizzati per non più di 35 unità di personale. A fine percorso verrà rilasciato un attestato a coloro che avranno frequentato il 90% delle ore previste. Non è prevista la prova di verifica. FORMAZIONE PER I PREPOSTI I preposti oltre ai corsi previsti per i lavoratori devono frequentare un altro corso di 8 ore con particolare riferimento a: - principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi responsabilità - Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione - Definizione ed individuazione dei fattori di rischio - Incidenti e infortuni mancati - Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori neoassunti - Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto lavorativo in cui opera, ecc.. L’aggiornamento sia dei lavoratori che dei dirigenti e dei preposti deve avvenire con cadenza quinquennale per una durata minima di 6 ore. Se il lavoratore o il preposto ha svolto un corso di formazione da più di 5 anni deve svolgere l’aggiornamento entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo. (11/1/2013) Si ricorda che sono previste sanzioni per chi non frequenta corsi di formazione. 2 SICUREZZA SUL LAVORO ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA SUGLI ALUNNI Gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti a scuola 5 minuti prima delle lezioni (art. 29 comma 5 del CCNL scuola vincente). Presso l’ingresso dell’edificio il collaboratore scolastico in servizio collaborerà con i docenti per la vigilanza sugli alunni. L’arrivo in ritardo dell’insegnante come oggettiva carenza di sorveglianza dovuta ai minori e comparabile, di conseguenza, a responsabilità disciplinari civili e penali (art. 61 legge 312/80). Per tutto il tempo di permanenza a scuola gli alunni sono sotto la sorveglianza del personale docente e ATA. Qualsiasi eccezione in caso di incidente può configurarsi come colpa grave: la responsabilità della vigilanza degli alunni comporta precisi addebiti non solo disciplinari, ma anche civili, penali e patrimoniali a carico dell’insegnante nei casi in cui l’alunno, da solo o in gruppo per ragioni varie, abbandonato a se stesso, possa incorrere in incidenti o provocare danni. (vedi art. 2047 e 2048 CC e L. 312/1980 art. 61). In aula la vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio e riguarda l’accoglienza all’entrata, l’orario di didattica, l’intervallo e l’uscita dalla scuola. A tal fine, si ricorda anche che la Corte dei Conti, sez. III, 19/2/1994, n° 1623, segnala come l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli obblighi di servizio (in concorrenza di più obblighi derivanti dagli obblighi di servizio e di situazioni di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza). Gli alunni sono tenuti a facilitare l’azione di vigilanza attenendosi alle regole di comportamento fissate. Durante i cambi turno si raccomanda di progettare le lezioni in modo tale da consentire una loro efficace conclusione (in merito ad assegnazione di compiti, informazioni, controlli, ecc..);la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti può essere supportata dai collaboratori scolastici. Nel caso in cui validi motivi rendano necessario richiedere la loro presenza, i collaboratori scolastici sono tenuti ad intervenire tempestivamente qualora insorgessero necessità, da parte degli insegnanti, di lasciare momentaneamente l’aula: il dovere di vigilanza sovrasta ogni altra mansione da espletare. Durante l’intervallo la sorveglianza spetta ai docenti che sono impegnati nelle classi nell’ora immediatamente precedente la ricreazione. I collaboratori scolastici durante l’intervallo concorrono alla sorveglianza in particolare nei corridoi, nei bagni e atri. I docenti sono tenuti a posizionarsi in modo da sorvegliare tutti gli angoli dei corridoi o dei cortili, e anche i bagni secondo il piano di sorveglianza redatto dal piano di sorveglianza redatto dal 1° collaboratore. (culpa in vigilando). Per la scuola secondaria di primo grado sarà stilato un orario di vigilanza apposito. All’uscita da scuola gli studenti, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, devono essere accompagnati alla porta e consegnati ai genitori o a persona autorizzata, tramite delega sottoscritta dal genitore, ovvero secondo le modalità concordate. Il docente deve sapere sempre dove sono i propri alunni perché in caso di emergenza deve essere in grado di individuarli velocemente. Anche il personale ATA è tenuto alla sorveglianza sugli alunni in classe, nei laboratori, negli spazi comuni in occasione della momentanea assenza dell’insegnante, in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi, palestra, laboratori, sedi non scolastiche comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione, sorveglianza durante l’intervallo nel corridoio ed in prossimità dei bagni (con il supporto dei docenti), supporto agli alunni disabili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse e cura dell’igiene personale. E’ vietato mandare gli alunni in palestra soli a ritirare quanto dimenticato, i medesimi si devono rivolgere ad un collaboratore scolastico che provvederà a recapitare quanto richiesto. Gli alunni in ritardo vengono accolti senza riserve, tuttavia devono essere giustificati. E’ opportuno che gli alunni e i genitori dei ritardatari vengano sollecitati al rispetto dell’ora rio, se ciò non fosse sufficiente l’insegnante comunicherà la situazione al Dirigente. Le uscite anticipate saranno autorizzate solo se l’alunno verrà affidato personalmente ad un genitore o ad una persona da lui delegata, ma comunque maggiorenne. Per uscite e ritardi continuati (per terapie 3 sistematiche e programmate) occorre l’autorizzazione del Dirigente Scolastico su richiesta scritta motivata. L’insegnante conserverà nel registro l’autorizzazione del Dirigente. Nel caso di ritardo nel ritiro degli alunni al termine delle lezioni. Il docente è tenuto ad aspettare l’arrivo dei famigliari da contattare anche telefonicamente. Dopo 3 episodi di non puntualità dei famigliari occorre avvisare il Dirigente. Assenze e riammissioni degli alunni assenti dalla scuola per un periodo superiore a 5 giorni vengono ammessi alla frequenza previa esibizione del certificato del medico di base. Chi si assenta per motivi non di salute, previa informazione alla scuola, non è tenuto a presentare certificato medico. Dopo i periodo di vacanza, i giorni di assenza si calcolano a partire dal giorno in cui la scuola riapre; le festività infrasettimanali sono da conteggiarsi nei giorni di malattia. Se l’assenza è dovuta a malattia infettiva soggetta a denuncia occorre, al rientro, il certificato di riammissione del medico di base anche se l’assenza è stata inferiore a 5 giorni. I docenti ritireranno i certificati medici presentati dai genitori all’atto della riammissione e li conserveranno in busta chiusa nel registro di classe. L’alunno che si presenterà a scuola privo del previsto certificato non potrà essere allontanato se nono affidato ai genitori. Per le assenze inferiori ai 5 giorni occorre, comunque, che i genitori giustifichino l’assenza con una dichiarazione sul diario. Va dato, inoltre, avviso scritto in Segreteria dei casi di alunni assenti senza giustificazione per periodi superiori ai 15 giorni o quando si sospetti l’evasione dell’obbligo scolastico. NORME DI COMPORTAMENTO Gli alunni non devono scrivere sui banchi con il bianchetto o imbrattarli con la colla Non si devono mandare gli alunni in sala insegnanti, è uno spazio dove sono contenuti documenti riservati È opportuno che gli alunni utilizzino i temperini chiusi per non lasciar cadere a terra gli scarti Il materiale caduto a terra deve essere fatto raccogliere prima di uscire dalla classe per evitare che finisca nel pattume. Occorre sorvegliare gli alunni affinchè non buttino acqua a terra nei bagni perché il pavimento potrebbe diventare molto scivoloso e pericoloso. È vietato assumere, durante le lezioni, cibi o bevande ad eccezione dell’acqua. Tutto il materiale utilizzato durante le lezioni deve essere riposto negli appositi spazi e non lasciato ovunque in classe. La carta utilizzata per asciugarsi le mani deve essere buttata negli appositi cestini e non lasciata nei lavandini dei bagni, potrebbe otturare gli scarichi (scuola primaria) I cartelloni vanno attaccati sui pannelli di legno e non sulle pareti per evitare di rovinare il tinteggio (scuola primaria). È vietato mettere scatole o altro materiale pesante sopra gli armadi: in caso di terremoto potrebbe arrecare loro seri danni, i docente di classe ne sono responsabile. È vietato conservare nelle classi materiale cartaceo, se non viene utilizzato in breve tempo; in caso di incendio può bruciare mettendo in pericolo la vita di coloro che vivono nella struttura scolastica L’accesso dei genitori ai locali scolastici è vietato. I genitori degli alunni possono accompagnare i figli alla porta della scuola; non è consentito per alcun motivo, se non programmato, l’ingresso e/o la permanenza dei genitori nelle aule e nei corridoi durante l’attività didattica. L’ingresso dei genitori nella scuola è consentito se invitati dagli insegnanti per particolari motivi (es. malessere dell’alunno, ecc..). Gli insegnanti si asterranno dall’intrattenersi coi genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti gli alunni: tale dovere è esplicitabile, infatti, nell’ambito della funzione docente. Dopo la consegna o il ritiro degli alunni, i genitori devono allontanarsi sollecitamente dall’area scolastica. In occasione di consigli, assemblee, ricevimenti, i genitori sono tenuti a partecipare senza portare con sé bambini o altri minori, in quanto l’istituto non ne può assicurare l’accoglienza e la vigilanza. L’accesso di estranei ai locali scolastici deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone con funzione di “esperti” (genitori, operatori delle aule didattiche, artigiani, ecc..) a supporto dell’attività didattica dovranno chiedere l’autorizzazione del Dirigente , su apposito modulo. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici 4 per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. Al personale estraneo verrà rilasciato un cartellino con la scritta “visitatore”. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta al docente. Nessuna altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione nominale rilasciata dal Dirigente può entrare nell’edificio scolastico. In caso di sciopero sia il personale docente che i collaboratori scolastici hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere Consiglio di Stato 27/01/1982). Relazioni con la famiglia La collaborazione tra scuola e famiglia è un aspetto fondamentale della vita della scuola. Ogni insegnante è tenuto ad informare i genitori, durante gli orari di ricevimento, relativamente all’andamento scolastico, ai progressi o alle difficoltà incontrate, al comportamento e ad ogni altra informazione utile a favorire la condivisione di un percorso educativo comune. Ogni insegnante è tenuto a mantenere un atteggiamento consono al suo ruolo e improntato al reciproco rispetto. Gli insegnanti sono tenuti: 1. al controllo dell’avvenuta presa visione dei comunicati da parte delle famiglie degli studenti 2. alla segnalazione della mancanza di giustificazione 3. all’informazione alla famiglia nel casa in cui si abbia notizia di possibili assenze ingiustificate dell’alunno (ad esempio, se è visto allontanarsi nelle adiacenze dell’istituto e se ne constata l’assenza. Relazione con gli studenti. La relazione con gli studenti deve essere improntata al rispetto reciproco e al massimo coinvolgimento degli stessi nell’attività didattica. E’ importante che gli alunni siano resi consapevoli delle regole e delle norme di comportamento che sono tenuti a rispettare. Ogni insegnante è tenuto a mantenere un atteggiamento consono al suo ruolo e improntato al reciproco rispetto e al decoro. Divieto di fumare nei locali scolastici e nei cortili. Si richiama l’attenzione del personale scolastico sulla necessità di una scrupolosa osservanza del divieto imposto dalla legge di fumare all’interno dei locali degli edifici scolastici e anche delle aree cortilive. Si richiama altresì la necessità educativa di non fornire modelli di comportamento in contrasto con le finalità del POF. Su tema si considerino anche le finalità socio-educative del servizio scolastico e le finalità di educazione alla salute presenti nello stesso. Infortuni e malori Nonostante le cautele, potrà capitare che qualche alunno subisca danni fisici durante l’orario di lezione, nonostante l’assidua sorveglianza. In tal caso occorre che l’insegnante che ha in carico l’alunno provveda a: 1. dimostrare di essere stati presenti e vigili; 2. prestare il primo soccorso insieme all’altro personale della scuola presente 3.Chiamare, se si ritiene necessario il numero 118 4. Dare prima possibile la comunicazione alla segreteria e alla famiglia, indipendentemente dalla gravità dell’accaduto, telefonicamente e immediatamente nei casi gravi. 5. In caso di trasporto all’ospedale l’alunno non potrà essere lasciato solo fino a quanto non arriveranno i famigliari e rimarrà affidato alla sorveglianza dell’insegnante. Gli alunni rimasti a scuola, senza sorveglianza, saranno affidati ad altro insegnante o divisi fra le altre classi del plesso a cura del docente delegato. 6. In caso di infortunio l’insegnante è tenuta a compilare la denuncia di infortunio sull’apposito modulo presente in ogni sede o fornito dalla segreteria ed avvisare i famigliari che occorre portare a scuola il certificato rilasciato dal pronto soccorso o dal medico curante entro il giorno successivo. La denuncia va compilata in modo chiaro ed esaustivo. Qualora l’infortunio avvenga in palestra o nei laboratori la denuncia dovrà essere trasmessa all’INAIL entro 48 ore dall’accaduto. Cura delle suppellettili e delle apparecchiature in dotazione. Tutto il personale è tenuto a conservare le suppellettili e le apparecchiature multimediali con molta cura ed attenzione, soprattutto negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, per evitare danni al patrimonio in dotazione. Qualora si verificassero danni alle apparecchiature il personale è obbligato a comunicarlo, per iscritto, al referente di sede, all’ufficio di segreteria o al prof. Cattò, per i danni a computer, stampanti, LIM, ecc., per evitare che i colleghi lo ritrovino non funzionante. 5 Cellulare nelle scuole. Si ritiene opportuno ricordare che è obbligatorio disattivare il telefono cellulare durante le ore di servizio, si trascrive di seguito la C.M. 362 del 25/8/1998: “ E’ stato segnalato a questa amministrazione che l’abitudine all’uso della telefonia si sta diffondendo anche nel mondo della scuola. La questione è stata peraltro oggetto di una interrogazione parlamentare nella quale viene denunciato l’utilizzo del cosiddetto –telefonino- da parte dei docenti anche durante le ore di lezione. E’ chiaro che tali comportamenti – laddove si verifichino – non possono essere consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all’attività dì insegnamento e non possono essere utilizzate – sia pure parzialmente, per l’attività personale dei docenti”. Per casi urgenti, si può essere contattati al telefono presente in ogni sede. Chi, per ragioni gravi e urgenti, deve fare o ricevere telefonate durante l’orario di servizio, deve essere autorizzato dalla dirigente. Laddove vi siano esigenze di tutela degli alunni o di sicurezza, l’uso del cellulare è consentito previa informazione alla dirigente. Anche il personale ATA è tenuto alle disposizioni sopracitate quale esempio per gli studenti che frequentano la scuola. E’ buona norma, quanto si esce dalla classe, spegnere la luce. NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI Ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n° 62 pubblicato sulla gazzetta ufficiale 129 del 4/6/2013 a partire dal 19 giugno 2013 è entrato in vigore il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici consultabile sul sito alla sezione regolamenti e codice di comportamento. Di seguito vengono riportati alcuni dei principali doveri che il dipendente pubblico deve: Osservare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Svolgere i compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione e dei poteri di cui è titolare. Rispettare i principi di integrità, correttezza buona fede, proporzionalità, obiettività trasparenza equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. Non usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio, evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per la finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. Esercitare i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. Non accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possono trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio. Né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprio dell’ufficio ricoperto. Non accettare, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore. 6 SANZIONI DISCIPLINARI - Personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare deve della funzione docente (Circolare pagg. 6-8) Fino all'entrata in vigore del prossimo CCNL, continuano a valere le infrazioni e sanzioni previste dal D.Lgs. 297/94, artt. 492 e ss. (Circolare pagg. 3-5, 8, 10-14) a) l'avvertimento scritto; b) la censura; c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese; d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; f) destituzione Nuovi illeciti disciplinari Art. 69 D.Lgs. 150/2009; art. 55-bis, co.7; Art. 55-quater; Art. 55-sexies e Art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 (Circolare pagg. 7-8 e 10-14) 1) rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-bis, comma 7, D.Lgs. 165/01) sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell'illecito contestato, fino ad un massimo di 15 giorni 2) violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa - stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale consegua la condanna della P.A. al risarcimento del danno ( art.55-sexies, co. 1, D.Lgs. 165/01) sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 3) comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accerta dall'Amm.ne, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del D.Lgs. 165/2001). sanzione: collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti. Nelle more dell'attuazione dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. 150/2009, continua ad applicarsi l'art. 512 del D.Lgs. 297/1994 (Circolare, pag. 13) 4) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'Amm.ne ha formulato una valutazione di insufficiente rendimento, a causa della reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amm.ne di appartenenza o dai codici di comportamento sanzione: licenziamento con preavviso. Nelle more dell'attuazione dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. 150/2009, continua ad applicarsi l'art. 512 del D.Lgs. 297/1994 (Circolare pag. 12) 5) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; 6) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio sanzione: licenziamento con preavviso. 7) falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; 8) falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera; 9) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o ingiuriose o moleste o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; 10) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. sanzione: licenziamento senza preavviso. 7 Assenze per malattia - Nuove modalità di controllo e certificazione (art. 69 D.Lgs. 150/2009, co.7 art. 55-septies D.Lgs. 165/2001- Circolare pagg. 12-13) il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3 L'INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE sanzione: ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di tre mesi, ove non diversamente stabilito dal CCNL Sospensione cautelare (art. 69 D.Lgs. 150/2009, art. 55-ter D.Lgs. 165/2001- Circolare pagg. 15-22) In base alle indicazioni ricavabili dall'art. 53-ter, comma 1, del D.Lgs. 165/01, si deve ritenere non consentito il ricorso alla sospensione dal servizio o ad altre misure cautelari prima e a prescindere dall'attivazione di un procedimento disciplinare o dalla pendenza di un procedimento penale a carico del docente. Presupposti a) gravità dell’infrazione commessa, tale da giustificare astrattamente e con valutazione ex ante il licenziamento del dipendente; b) contestuale pendenza di un procedimento penale; c) particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente; d) non sufficienza degli esiti dell’istruttoria disciplinare a motivare l’irrogazione della sanzione. Esigenze cautelari a) le esigenze cautelari connesse con un procedimento penale in corso e/o con un procedimento disciplinare attivato oppure di imminente attivazione; b) il rilievo dell’interesse pubblico garantito attraverso il provvedimento di sospensione. Si tratta di valutare, pur con l’incertezza circa l’esito dell’accertamento penale o della vicenda, in relazione al tipo di reato e al tipo di soggetto passivo (ad esempio, la violenza sessuale nei confronti di alunni), il grave pregiudizio e turbamento provocato (per gli alunni), nonché i riflessi negativi che la permanenza del docente in servizio può causare alla serenità dell’ambiente scolastico. Organo competente Direttore generale dell'U.P.D. Dirigente scolastico In casi di particolare urgenza, con provvedimento provvisorio motivato, trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o la revoca da effettuarsi entro 10 gg. dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento dell'intero trattamento economico spettante, e fatte salve le azioni di tutela dei diritti eventualmente lesi. Motivazione del provvedimento d'urgenza - gravità dell'infrazione commessa; - ragioni di particolare urgenza che giustificano la sospensione cautelare; - natura provvisoria della sospensione cautelare; - termine entro cui deve essere convalidata dal Direttore generale dell'USR. Durata E' commisurata alla permanenza delle ragioni che l'hanno resa necessaria. Tuttavia, quando sia stata adottata a causa del procedimento penale, non può comunque superare il termine massimo di 5 anni previsto dall'articolo 9, Legge 19/1990 (Circolare, pag. 22). Personale A.T.A. : infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare Obblighi del dipendente Art. 92, comma 3, del CCNL 2006/2009 A seconda della gravità dell'infrazione, l'inosservanza dei suddetti obblighi comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Art. 93 del CCNL. 2006/2009 a) rimprovero verbale b) rimprovero scritto; c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; 8 f) licenziamento senza preavviso Nuovi illeciti disciplinari Art. 69 D.Lgs. 150/2009; art. 55-bis, co.7; Art. 55-quater; Art. 55-sexies e Art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 (Circolare pagg. 7-8 e pagg. 10-14) 1) rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-bis, comma 7, D.Lgs. 165/01) sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell'illecito contestato, fino ad un massimo di 15 giorni 2) violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa - stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale consegua la condanna della P.A. al risarcimento del danno ( art.55-sexies, co. 1, D.Lgs. 165/01) sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 3) comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accerta dall'Amm.ne, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del D.Lgs. 165/2001) sanzione: collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 4) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'Amm.ne formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale, una valutazione di insufficiente rendimento, a causa della reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amm.ne di appartenenza o dai codici di comportamento 5) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; 6) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio sanzione: licenziamento con preavviso. 7) falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; 8) falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera; 9) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o ingiuriose o moleste o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; 10) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. sanzione: licenziamento senza preavviso. Assenze per malattia - Nuove modalità di controllo e certificazione (art. 69 D.Lgs. 150/2009, co.7; art. 55-septies D.Lgs. 165/2001 - Circolare pagg. 12-13) il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3 L'INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE sanzione: ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di tre mesi, ove non diversamente stabilito dal CCNL Sospensione cautelare Art. 97 del C.C.N.L. 2006/2009 (art. 69 D.Lgs. 150/2009, art. 55-ter D.Lgs. 165/2001 - Circolare pagg. 15 e 23) Obbligatoria 1) l'autorità giudiziaria emette un provvedimento restrittivo della libertà personale. In questo caso il provvedimento perdura in coincidenza con lo stato di detenzione o comunque con lo stato restrittivo della libertà. 2) il dipendente ha commesso uno dei reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. 267/2000. Facoltativa il dipendente è stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 95, commi 8 e 9, del CCNL vigente. 9 Organo competente Direttore generale dell'U.P.D. Dirigente scolastico In casi di particolare urgenza, con provvedimento provvisorio motivato trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o la revoca da effettuarsi entro 10 gg. dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento dell'intero trattamento economico spettante, e fatte salve le azioni di tutela dei diritti eventualmente lesi. Durata E' commisurata alla permanenza delle ragioni che l'hanno resa necessaria. Tuttavia, quando sia stata adottata a causa del procedimento penale, non può comunque superare il termine massimo di 5 anni previsto dall'articolo 9, Legge 19/1990 (Circolare, pag. 22). Valutazione del rischio per la gravidanza ed il puerperio Il Decreto Legislativo n°151 del 26 marzo 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°96 del 26 aprile 2001, prevede la tutela della lavoratrice sia prima del parto, dal momento dell’accertamento della gravidanza, sia oltre il parto, sino ai 7 mesi di vita del bambino. Premessa fondamentale al citato decreto è quanto riportato nella comunicazione della Commissione Europea del 5 ottobre 2000 “La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana”. La gravidanza è un momento della vita di una lavoratrice in cui condizioni di lavoro normalmente accettabili possono non esserlo più, lo stesso dicasi per il periodo dell’allattamento che la normativa tutela sino al settimo mese di vita del bambino. In gravidanza vari fattori di rischio lavorativo possono comportare - in rapporto al periodo in cui avviene l’esposizione - danni alla salute della donna, effetti sullo sviluppo del feto (in particolare nelle prime nove settimane dal concepimento). I fattori di rischio lavorativo possono essere …. di tipo amministrativo con riguardo a tutti i settori produttivi (posture, orario di lavoro, lavoro notturno),….. di natura fisica (movimentazione manuale dei carichi – mmc -, da radiazioni,…), legato anche all’imprevedibilità dei comportamenti dei bambini piccoli, ….di tipo chimico (divieto assoluto di esposizione a sostanze e preparati classificati ed etichettati come tossici, corrosivi, infiammabili, esplosivi, nocivi ed irritanti con specifiche frasi di rischio),…..di potenziale contrazione di malattie infettive (assistenza ai malati, contatto con materiale biologico, contatto in comunità infantili). Una valutazione di rischio chimico, (ai sensi del decreto legislativo n°25/02), pur se in situazione di rischio “moderato”, risulta non compatibile con la gravidanza e l’allattamento (la compatibilità implica completa assenza di rischio). Qualora la situazione lavorativa sia non a rischio è possibile, su istanza della lavoratrice e dietro presentazione di certificazione medica di compatibilità delle mansioni da espletare, che la lavoratrice presti la sua attività lavorativa sino all’ottavo mese di gravidanza. Se la lavoratrice è in stato di gravidanza, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per evitarne l’esposizione al rischio modificandone, di conseguenza, sia pur temporaneamente le condizioni e/o l’orario di lavoro; ove ciò non sia possibile per motivi di tipo organizzativo o produttivo, è possibile l’assegnazione della lavoratrice a mansioni non a rischio anche di tipo inferiore (con mantenimento della stessa retribuzione e qualifica lavorativa), dandone informazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro; in ultima analisi, qualora si sia di fronte ad assenza di mansioni compatibili il datore di lavoro chiede alla Direzione Provinciale del Lavoro di attivare la procedura per l’allontanamento della lavoratrice dal posto di lavoro. Durante la gravidanza bisogna evitare la mmc, - movimentazione manuale dei carichi - dove per “carico” si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato con “regolarità” e non in modo del tutto “occasionale” – ad esempio nella scuola dell’infanzia, la “movimentazione” dei bambini è un 10 fattore di rischio e pertanto deve essere evitata (abbassando, nei limiti del possibile, il livello di rischio) -. Qualora l’indice di rischio (calcolato tramite il metodo Niosh) sia compreso tra 0,75 ed 1 è opportuno che la lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi alla mmc, caso per caso, con l’utilizzo di pause e di ritmi di lavoro meno intensi. Pertanto onde procedere ad un’attenta valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro bisogna, prima di tutto, “identificarli”. Una volta che gli stessi sono identificati bisogna stabilire se sono considerati pregiudizievoli per la donna e per il bambino. Se tali rischi sono compresi nell’allegato A e B del Decreto Legislativo 151/2001 rientrano tra quelli vietati, se invece sono compresi nell’allegato C devono essere oggetto di misure quali e quantitative. Rischi presenti negli ambienti di lavoro e gravidanza / allattamento Per le collaboratrici scolastiche sono ipotizzabili, in funzione della sede di lavoro, rischi legati all’utilizzo del materiale di pulizia (detersivi come pure altre sostanze a rischio di natura chimica), al potenziale sollevamento / movimentazione di bambini o lo spostamento continuo di suppellettili – in particolare presso la scuola dell’infanzia si rende necessario trasformare giornalmente i locali che ospitano le sezioni da “zona giorno” a “zona notte” e viceversa -, alla postura da tenere (esigenza di lavorare in piedi per la maggior parte del proprio orario di lavoro), alla vita di contatto in comunità infantili con il potenziale rischio di contrarre malattie infettive, all’uso prolungato del fotocopiatore ed, in particolare, alla sostituzione del toner. Alcune delle citate situazioni possono riguardare anche il personale docente (in particolare la prestazione di attività lavorativa a contatto con bambini piccoli di età nelle comunità infantili ed il conseguente rischio di contrarre malattie infantili, … rosolia,…). Per il personale amministrativo non sono riscontrabili situazioni di rischio specifico. Quanto in premessa Per la tutela delle gestanti e delle puerpere sino al settimo mese dopo il parto il Dirigente Scolastico Visto l’art.4, comma 1, del D.Lgs N. 626 del 19.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto L’ art. 11 del D.Lgs 151 del 26.03.2001; dispone quanto segue: Art.1 – Valutazione dei rischi Personale Amministrativo Per gli assistenti amministrativi ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che operano negli uffici di segreteria non sono previsti rischi specifici. Personale docente e collaboratrici scolastiche che operano nella scuola dell’infanzia Il lavoro risulta a rischio per tutta la durata della gravidanza e per i sette mesi dopo il parto a causa del potenziale sollevamento / movimentazione di bambini, alla postura da tenere (esigenza di lavorare in piedi per la maggior parte del proprio orario di lavoro), alla vita di contatto in comunità infantili con il potenziale rischio di contrarre malattie infettive (es. rosolia). A tutto ciò, per le collaboratrici scolastiche, si aggiunge la necessità dell’uso quotidiano di detersivi e/o di altre sostanze chimiche per la pulizia dei locali e degli arredi della scuola e il continuo spostamento di suppellettili – in particolare presso la scuola dell’infanzia si rende necessario trasformare giornalmente i locali che ospitano le sezioni da “zona giorno” a “zona notte” e viceversa -. Personale docente che opera nella scuola primaria Il lavoro è a rischio per taluni docenti di sostegno che operano con alunni diversamente abili, per l’esigenza di contenere gli alunni ipercinetici e/o iperattivi. In tale situazione si procederà all’assegnazione dell’insegnante ad altro allievo disabile. Per i restanti docenti, - di norma - non si individuano rischi specifici; tuttavia, soprattutto per i docenti assegnati alle classi prime potranno essere effettuate particolari valutazioni, da definire caso per caso. Collaboratrici scolastiche che operano nella scuola primaria Il lavoro è a rischio per l’uso quotidiano di detersivi e/o di altre sostanze chimiche per la pulizia dei locali e degli arredi della scuola, l’uso prolungato del fotocopiatore, soprattutto il cambio del toner, lo spostamento di suppellettili. 11 Personale docente che opera nella scuola secondaria di primo grado Il lavoro è a rischio per taluni docenti di sostegno che operano con alunni diversamente abili, per l’esigenza di contenere gli alunni ipercinetici e/o iperattivi. In tale situazione si procederà all’assegnazione dell’insegnante ad altro allievo disabile. Per i restanti docenti - di norma - non si individuano rischi specifici Collaboratrici scolastiche che operano nella scuola secondaria di primo grado Il lavoro è a rischio per l’uso quotidiano di detersivi e/o di altre sostanze chimiche per la pulizia dei locali e degli arredi della scuola, l’uso prolungato del fotocopiatore, soprattutto il cambio del toner, lo spostamento di suppellettili. Art.2 Misure di prevenzione e protezione Sulla base delle valutazioni di cui all’art 1, vengono individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione. Docenti della scuola materna e docenti di sostegno Compatibilmente all’organizzazione del servizio potranno essere adibiti ad attività di non insegnamento (ad esempio, alla gestione della biblioteca di Istituto, distribuzione dei sussidi didattici, ecc.) utilizzati in compiti di supporto all’attività educativo - didattica, ovvero assegnati alla realizzazione di specifici progetti didattici che non presentino i rischi specificati nell’art 1. Qualora non sia possibile un siffatto utilizzo verrà chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di attivare la procedura per l’allontanamento della lavoratrice dal posto di lavoro. Collaboratrici scolastiche Qualora l’organizzazione del servizio lo consenta, potranno essere utilizzate per i seguenti servizi, secondo il tipo di scuola di servizio: Sorveglianza ed accoglienza degli studenti e dell’utenza; Sorveglianza nei corridoi durante le ore di lezione e l’intervallo; Sorveglianza degli alunni nelle classi in caso di momentanea e giustificata assenza del docente; Scopatura dei locali senza l’uso di prodotti chimici; Spolvero delle suppellettili, lavagne comprese, senza l’uso di prodotti chimici; Riassetto dei bagni dopo l’intervallo e dopo la mensa senza ricorrere all’uso di detersivi o di altre sostanze chimiche; Asciugatura dei pavimenti dei bagni dopo l’intervallo e la refezione, lavaggio degli stracci senza l’uso di detersivi; Raccolta buoni pasto; Le collaboratrici scolastiche in servizio presso la scuola statale dell’infanzia verranno adibite nei lavori di cui sopra in altre sedi. Art. 3 Campo di applicazione Le misure di cui al presente decreto si applicano alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio. Fatta salva la tutela della privacy delle gestanti è opportuno che le stesse, considerato il rischio legato alla prestazione di attività lavorativa a contatto con bambini piccoli di età nelle comunità infantili ed il conseguente rischio di contrarre malattie infantili (es. virus della rosolia), procedano alle analisi di rito per verificare che siano sufficientemente protette contro tale agente dal proprio stato di immunizzazione; Considerato che solo le lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti (ai sensi dell’art.8 del Decreto Legislativo 26/3/01) sono obbligate a comunicare al proprio datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato; con il presente decreto le lavoratrici in stato di gravidanza vengono informate Sui rischi in cui possono incorrere sul posto di lavoro Sulle misure adottate dalla scuola per prevenire rischi al lavoratore e al nascituro Sulle procedure da seguire per evitare rischi sia in gravidanza che entro i primi 7 mesi di vita del bambino. Art. 4 Disposizioni conclusive 12 Il presente documento viene trasmesso a tutte le scuole dell’istituto perché resti permanentemente esposto all’albo ed è inserito nel più ampio documento di valutazione dei rischi predisposto per le singole unità scolastiche. Personale collaboratrice scolastica Contenuto mansione fonte di Periodo di astensione rischio Pulizie ordinarie Postura Solo pre-parto Spazzare e pulire i pavimenti eretta Spolveratura ad umido di mobili Fatica fisica orizzontali e verticali fino ad altezza d’uomo Anche post-parto, se Deragnatura si usano sostanze di Lavaggio e svuotamento cestini cui all’allegato 1 o se Detersione e disinfezione bagni Rischio la lavoratrice chimico presenta patologie allergiche Pulizie straordinarie Postura eretta Anche post – parto Attività di sgrossatura Mmc Rischio Anche post-parto, se chimico si usano sostanze di cui all’allegato 1 o se la lavoratrice presenta patologie allergiche Riferimenti normativi D.Lgs.151/01, comma 1 dell’art. 7, allegato A lettera G D.Lgs.151/01, comma 1 dell’art. 7, allegato A lettera A D.Lgs.151/01, art7c4 D.Lgs.151/01, comma 1 dell’art. 7, allegato A lettera A Per quanto concerne la movimentazione manuale dei carichi (mmc), il sollevamento dei bambini deve essere evitato. Qualora, in particolare alla scuola dell’infanzia, si renda necessario “cambiare” i bambini gli stessi dovranno portarsi sul fasciatoio servendosi dell’annessa scaletta senza essere presi in braccio (in tal senso è stata fatta richiesta al comune di fornitura di una scaletta da applicare al fasciatoio, analoga a quella presente nel contiguo asilo nido). Al presente decreto viene allegato un prospetto relativo alle frasi di rischio da tenere nella giusta considerazione durante la gravidanza e l’allattamento (….. a scuola come a casa ….) Lo scrivente Dirigente Scolastico ritiene doveroso allegare, per opportuna conoscenza, al decreto sulla tutela della gravidanza e del puerperio il successivo prospetto che riporta le frasi di rischio presenti sui prodotti chimici, compresi quelli per la pulizia degli ambienti da tenere nella giusta considerazione sia scuola sia a casa. R33 Può causare effetti cumulativi (anche durante la gravidanza e l’allattamento) R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi R68 Possibili effetti irreversibili R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati R63 Possibile rischio di danni a bambini non 13 ancora nati R40 Possibilità di effetti cancerogeni -prove insufficienti. Cat. 3 EU R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno R45 Può provocare cancro Cat. 1 e 2 EU R48 Pericolo gravi danni alla salute per esposizione prolungata R60 Può ridurre la fertilita’ R62 Possibile rischio di ridotta fertilità R49 Può causare il cancro per inalazione Cat.1 e 2 EU R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie Cat.1 e 2 EU R20---R28 Nocivi, tossici, molto tossici. UTILIZZO RETI INFORMATICHE E’ vietato utilizzare la rete informatica della scuola in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative. E’ vietato utilizzare la rete per scopi incompatibili con l’attività istituzionale della scuola. E’ vietato utilizzare password a cui non si è autorizzati. E’ vietato cedere a terzi i codici personali. E’ vietato istallare o eseguire deliberatamente programmi software non autorizzati e non compatibili con le attività della scuola. E’ vietato utilizzare le risorse hardware e software per scopi strettamente personali. E’ vietato utilizzare la posta elettronica per ricevere o inviare dati che violino la legge. E’ vietato utilizzare l’accesso dischetti personali ad internet per scopi strettamente personali. E’ vietato portare dispositivi USB personali per evitare contaminazioni con virus. Se si trovano collegamenti a siti porno o particolari è opportuno/obbligatorio avvisare immediatamente il dirigente. Le navigazioni in internet sono monitorate. E’ opportuno prestare molta attenzione agli alunni, soprattutto quelli più grandi, per evitare collegamenti a siti vietati. USO TERMINALI Fattori che possono generare disturbi visivi Le ricerche hanno dimostrato che i principali fattori che generano disturbi visivi sono dovuti soprattutto al modo con il quale il video-terminale espone le immagini all’operatore. In particolare, risultano decisamente negativi i seguenti fattori: - riflessione della luce dell’ambiente sullo schermo; - instabilità dell’immagine; - incompleta nitidezza; - presenza di riflessioni “spurie”, di riflessioni, cioè che si originano all’interno della lastra che costituisce lo schermo a fronte della rifrazione a cui sono soggetti i raggi incidenti; 14 - carenza di contrasto. Il videoterminale è, come sapete, uno schermo alfanumerico. Si raccomanda che l’utilizzo della LIM tenga conto dei rischi di cui sopra e seguenti. Il posto di lavoro è l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante. L’operatore è il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali (nel nostro caso per non più di 20 ore settimanali). L'uso di attrezzature munite di videoterminale è regolato dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08. VALUTAZIONE DEL RISCHIO All’atto della valutazione del rischio vengono analizzati i posti di lavoro con particolare riguardo: o Ai rischi per la vista e per gli occhi; o Ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale; o Alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Il Datore di lavoro ha l'obbligo di adottare misure appropriate per ovviare ai possibili rischi derivanti dall'uso di videoterminali, sia attraverso un'accurata predisposizione dei posti di lavoro, sia attraverso un'adeguata organizzazione dell'attività lavorativa. In particolare va ricordato che: o Il lavoratore ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. VIDEOTERMINALI REQUISITI MINIMI Schermo o La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri ed, uno spazio adeguato tra essi. o L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità. o La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. o Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. o Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività. Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta. Tastiera e dispositivi di puntamento - La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani. - Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore. - La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. - La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. 15 - Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facile da raggiungere e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso. Piano di lavoro o Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. o L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. o La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo. o Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi. Sedile di lavoro - Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore. - Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente e, pertanto, deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata. - Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili. - Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore. - Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori Computer portatili L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo. Ambiente di lavoro: Spazio Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Illuminazione L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. Si dovrà tener conto dell'esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. Rumore Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale. Parametri microclimatici 16 Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori. Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori. INTERFACCIA ELABORATORE UOMO All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori: - il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere; - il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori; - il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività; - i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; - i principi dell'ergonomia devono essere rispettati. Esempio di postazione di lavoro: MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 81/2008 e norma tecnica UNI ISO 11228 di Dott. Ing. Dario CASTAGNERI SPreSAL ASL TO3 Rivoli sicurlav collegno marzo 2012 Definizione di movimentazione manuale dei carichi (MMC): ai sensi dell’art. 167, D.Lgs. n.81 si intendono per MMC «le operazioni di trasporto e di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari ». Nel testo dell’Allegato al TU non esiste più un riferimento a un limite quantitativo assoluto di carico pesante. Il limite quantitativo dipende, infatti, da una serie di fattori quali il sesso dell’operatore, la tipologia di movimentazione, la frequenza ecc., pertanto, non è stato indicato un limite di peso assoluto; i parametri di riferimento per valutare le attività di MMC dovranno essere ricercati, invece, nelle norme tecniche. Le norme della serie ISO 11228, «Ergonomia - movimentazione manuale», sono: 1 - sollevamento e trasporto; 2 - traino e spinta; 3 - movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza. 17 Le attività di movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza interessano tutte quelle realtà lavorative dove sono svolti compiti ciclici che comportano l’esecuzione dello stesso movimento (o breve insieme di movimenti) degli arti superiori (dita, mani, braccia) ogni pochi secondi, oppure la ripetizione di un ciclo di movimenti per più di due volte al minuto o per più del 50% della durata del compito lavorativo (per esempio, attività di confezionamento o di cucito a livello industriale). E' necessario adottare nella MMC manovre e procedure corrette. MISURE COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE Spostare oggetti è una azione che facciamo tutti i giorni e spesso anche inconsciamente. I pesi sono, a volte, trascurabili altre volte assai gravosi. Nella MMC ha molta importanza la specificità della forma e le funzioni statiche e dinamiche del rachide. Tali proprietà sono uniche nel regno animale e si sono consolidate nel corso della evoluzione caratterizzando e perfezionando la stazione eretta. Questo opuscolo ha, in particolare, lo scopo di dare consigli e fornire procedure utili per evitare le conseguenze negative che una errata metodica di lavoro può provocare ad ognuno di noi. La stazione eretta è la caratteristica che contraddistingue la specie umana. Tale postura, per essere mantenuta, comporta lo svolgimento da parte del rachide di lavoro muscolare complesso, continuo e con un consumo di energia. La posizione fissa (statica) è ottenuta tramite un gioco di tiranti e di leve della muscolatura posteriore del rachide che genera equilibrio tra forza di gravità e tensione/trazione dei muscoli. Il settore lombare è quello predominante e conferisce le maggiori libertà di movimento del tronco rispetto agli altri distretti della colonna. E’ utile sapere che il dolore lombare acuto, (lombalgia) - il comune mal di schiena - è assai diffuso nella popolazione generale di tutti i paesi e non è certo una malattia “professionale”. Si tratta anzi, di una malattia multifattoriale che può essere correlata alla adozione di posture scorrette anche, ma non solo, durante il lavoro. Esso può dipendere da molte cause, inclusi difetti congeniti, fattori genetici o legati alle dimensioni corporee, disfunzioni neurologiche, stress emozionali e socioeconomici, disturbi psicosomatici ed altro ancora. Ci sono quindi molti motivi per decidersi ad adottare, anche nella vita extralavorativa, misure di comportamento e di igiene della postura che ci aiutino a proteggere questa delicata e importante parte del nostro corpo. Per imparare ad assumere un corretto atteggiamento in generale si raccomanda di apprendere e praticare costantemente esercizi per preservare e rinforzare la schiena. Per assumere un atteggiamento corretto ogni volta che si deve effettuare la movimentazione manuale di un carico occorre tenere bene in mente alcune raccomandazioni, che costituiscono i principi e i contenuti da applicare anche in campo formativo e nell’addestramento nella maggior parte delle attività, a cura dei datori di lavoro. Avere bene in mente e sapere adottare al bisogno ogni raccomandazione, costituisce un valido presidio di prevenzione di qualsiasi alterazione del rachide, sia che la movimentazione di carichi avvenga nella quotidiana attività lavorativa sia che la si effettui nella vita extralavorativa. Per eseguire in maniera corretta la movimentazione manuale dei carichi, occorre: non superare mai i limiti di peso (20 donne e 25 uomini); evitare la flessione del rachide, puntando sempre al massimo equilibrio evitare di sottoporre la colonna vertebrale ed il resto del corpo a tensioni meccaniche nocive, attenendosi alle regole di seguito illustrate. Un carico può essere più pesante di quanto sembri oppure disposto male all’interno di un contenitore ed indurre un soggetto non pronto a fare uno sforzo muscolare troppo grande, che può provocare sbilanciamento del corpo. 18 1° CASO: IL CARICO E’ PESANTE In questo caso è necessario attenersi alla “seguente sequenza di azioni: - “prendere posizione vicino al carico, di fronte alla direzione di spostamento, con i piedi su una base stabile e leggermente divaricati a circondare parzialmente il carico: così facendo si 19 allontanano i rischi di squilibrio, si ottiene un maggior controllo dello sforzo e si avvicina il centro di gravità corporeo a quello del carico da sollevare; -flettere le anche e le ginocchia e non la colonna: la pressione sui dischi e i corpi vertebrali, imposta dall’inclinazione del tronco e dal carico supplementare, sarà contenuta e molto più sopportabile; -tendere i muscoli della schiena prima di spostare il carico ed afferrare il carico con una presa sicura: tendendo i muscoli della schiena si favorisce il sostegno della colonna durante lo sforzo e ogni situazione imprevista sarà meglio gestita. Una presa sicura, poi, è estremamente importante. Infatti, cedimenti o scivolamenti delle mani possono portare a movimenti a scatto o incontrollati che possono creare problemi o causare infortuni; -portare l’oggetto verso se stessi e sollevarsi tendendo le gambe: riducendosi le distanze tra i centri di gravita ogni movimento diventa più semplice ed equilibrato e si ottiene un controllo migliore dello sforzo; -eseguire il movimento con gradualità e senza strappi: il movimento graduale evita eventuali tensioni muscolari che potrebbero causare strappi o eccessiva pressione sui dischi vertebrali”. Attenzione …….... In relazione a questa tecnica di sollevamento a ginocchia flesse l’autore riporta alcune osservazioni: - “deve esserci una effettiva riduzione della distanza tronco-carico e il peso deve trovarsi tra le ginocchia; - se per ipotesi, a causa del volume eccessivo, il carico venisse sollevato davanti alle ginocchia, si avrebbe l’effetto contrario di un aumento della forza applicata sulle vertebre lombari; - il carico non deve essere troppo pesante, poiché la forza dei muscoli delle gambe e inferiore a quella che può essere sviluppata dai muscoli erettori della schiena; - quando si solleva un carico troppo pesante, chinati e con le ginocchia flesse, si tende d’istinto a sporgersi in avanti con il tronco per utilizzare la forza dei muscoli della schiena. In tal caso, si cadrebbe nell’errore di operare il sollevamento a schiena flessa”. 20 2° CASO: IL CARICO E’ MOLTO PESANTE Il secondo caso è relativo ad un carico molto pesante (sempre comunque inferiore ai limiti di peso indicati) anche laddove non sia possibile ricorrere ad un ausilio meccanico o di altre persone. Alcuni suggerimenti: - “tentare di far scivolare il carico, appoggiandolo su tappeti, rulli, ecc., senza inarcare mai la schiena in avanti o indietro, spingendolo anziché tirarlo; - preferibilmente aiutarsi mettendo sotto il carico da spostare un carrello; - i carrelli a quattro ruote, se non hanno timone o apposite barre di tiro, devono essere spinti (e non tirati) e devono essere caricati in modo che l’operatore possa vedere dove si sta dirigendo; - tenere le mani in modo da evitare di essere stretti pericolosamente tra carrello ed ingombri fissi (pareti, colonne, ecc.); - non trasportare carichi dove il pavimento non è uniforme (buche, sporgenze, salti o gradini) senza che siano state prese le necessarie precauzioni”. MANOVRA DA NON FARE Figura 1 21 continuando con il 3° CASO: IL CARICO E’ LEGGERO In quest'ultimo caso, anche se il carico è leggero, purché superiore a Kg. 3, (al di sotto di questo peso, infatti, il rischio di lesioni è generalmente ritenuto trascurabile) occorre seguire alcune regole: è meglio effettuare più volte il tragitto con un carico minore che fare meno tragitto con carichi più pesanti; se l’oggetto è munito di manico, si può portare lungo il corpo (ovviamente se non è troppo pesante) con l’accortezza di cambiare frequentemente il lato; se devono essere trasportati vari carichi con manico, è opportuno prenderne uno per ogni lato facendo in modo di dividere equamente il peso; se si devono spostare degli oggetti non si deve ruotare solo il tronco ma tutto il corpo; se si deve porre un oggetto in alto è necessario evitare di inarcare la schiena utilizzando invece uno sgabello o una scaletta. Le attività con sollevamento Negli ultimi anni per la valutazione dei rischi da MMC si e` fatto riferimento a valori ponderali: – per i maschi, il valore di 30 kg indicato all’Allegato VI del D.Lgs. n. 626/1994, – per le femmine, il valore di 20 kg indicato nella legge 26 aprile 1934, n. 653; Il valore indicato dalla norma ISO 11228-1 per la «popolazione lavorativa adulta» (25 kg) protegge il 95% dei maschi, ma solo il 70% delle femmine, per cui non può essere efficacemente adottato per la tutela della salute della popolazione lavorativa adulta femminile, mentre rappresenta un buon limite protettivo per il lavoratori maschi. Il valore 20 kg, tuttora vigente in quanto peso limite prescritto dal R.D. n. 635/1934, risulta essere in grado di proteggere il 90% della popolazione adulta di sesso femminile: questo valore, pertanto, soddisfa non solo gli ineludibili requisiti normativi, ma anche quelli dell’evidenza scientifica. Per scegliere il valore di riferimento da adottare per la popolazione lavorativa maschile in sostituzione del valore di 30 kg, che e` stato abrogato (l’art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008 ha abrogato il D.Lgs. n. 626/1994, ma non la legge n.653/1934 nella parte di interesse), pare corretto fare riferimento al valore di 25 kg della «popolazione lavorativa adulta», che e` in grado di proteggere il 95% della popolazione professionalmente esposta di sesso maschile. Per quanto riguarda la popolazione femminile professionalmente esposta, il valore di riferimento, fissato in 20 kg dal R.D. n. 635/1934, e` tuttora vigente. MEDICAZIONI E ALTRE INFORMAZIONI SANITARIE Quando si effettuano delle medicazioni è necessario ed indispensabile utilizzare i guanti per evitare contagi con il sangue altrui e con eventuali ferite. Per la pulizia di piani o pavimenti insanguinati è necessario utilizzare guanti (per evitare il contagio) e disinfettare con alcool, poi lavare con i prodotti di pulizia a disposizione. Favorire frequenti ricambi d’aria negli ambienti. Abituare gli alunni a gettare nel cestino i fazzoletti di carta e non lasciarli sotto il banco per evitare che altri alunni ne vengano a contatto Invitare gli alunni a lavarsi spesso le mani e a bere dai rubinetti dei bagni senza appoggiare la bocca o invitarli a portare una bottiglietta di acqua da casa. In ogni scuola è presente un addetto alla cassetta del pronto soccorso che dovrà verificare periodicamente che dentro ogni cassetta ci sia il materiale sanitario richiesto. Durante le uscite didattiche è opportuno portarsi un po’ di materiale di pronto soccorso, in caso di lieve infortunio si è in grado di effettuare una medicazione. PRODOTTI DI PULIZIA: UTILIZZO E CUSTODIA I prodotti di pulizia vanno custoditi in un ambiente o in un armadio chiuso a chiave. Non si devono lasciare prodotti di pulizia incustoditi. Se nella scuola sono presenti utenti durante la pulizia, il carrello non deve essere lascito incustodito, ma deve essere portato nell’ambiente da pulire e va tenuto sempre sotto controllo. 22 Detto carrello va riposto immediatamente dopo l’uso in un ambiente chiuso a chiave per evitare che gli alunni possano accedere al prodotti di pulizia. Durante le pulizie, o quando si utilizzano detersivi, è necessario indossare i guanti. Nel travaso dei detersivi è indispensabile utilizzare altre ai guanti anche gli occhiali ed eventualmente una mascherina a disposizione in ogni plesso scolastico. I detersivi non vanno mai mescolati, ma solo diluiti in acqua. In ogni scuola è presente un quaderno a ganci dove sono riposte le schede chimiche dei vari prodotti di pulizia utilizzati. In caso di contatto con gli occhi o altre parti delicate del corpo è necessario controllare il comportamento da tenere. Ogni collaboratore deve leggere dette schede per conoscere il comportamento da tenere in caso di contatto con gli occhi o altre parti delicate del corpo, in caso di ingestione, ecc.. In caso di contatto con la pelle: lavare la parte con abbondante acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi: lavarli con abbondante acqua per un congruo periodo di tempo (15 minuti), mantenendo le palpebre sempre aperte. In caso di ingestione bisogna consultare le schede di valutazione del rischio e di sicurezza prima di intervenire; è tuttavia consigliabile ricorrere alle cure di un medico avendo cura di consegnargli la scheda di sicurezza del prodotto. Il personale è tenuto a prestare molta attenzione alla movimentazione dei carichi per non procurarsi infortuni (es. non bisogna riempire troppo i sacchi del pattume, i secchi d’acqua, ecc..) PULIZIE Nelle sezioni o classi dove sono presenti alunni con gravi problemi di allergia, i collaboratori scolastici dovranno, dopo l’intervallo o il pasto provvedere a pulire i banchi e le sedie per evitare che questi alunni abbiano gravissimi problemi di salute. Le pulizie si devono effettuare con le finestre aperte. Esse vanno chiuse quando i pavimenti sono completamente asciutti per evitare che nell’ambiente rimanga odore. Le pulizie si devono effettuare quando gli alunni sono usciti dalla classe e non devono più ritornarvi. Considerate le continue pandemie che si presenteranno sempre più di frequente è opportuno prestare molta attenzione alla pulizia dei bagni e dei rubinetti, alle superfici dei banchi e dei tavoli, alle maniglie delle porte, agli interruttori della luce. I pavimenti devono essere mantenuti puliti ed asciutti, evitando depositi di materiale nelle zone di passaggio o di scarsa illuminazione. I pavimenti imbrattati di sostanze scivolose o quelli bagnati d’acqua devono essere puliti ed asciugati al più presto. E’ necessario segnalare quando un ambiente è bagnato con gli appositi segnalatori a disposizione in ogni scuola. Verificare nell’arco della giornata che i bagni siano agibili, soprattutto i primi giorni di scuola per i bambini più piccoli. Nei momenti in cui gli alunni sono in classe o nei pomeriggi in cui non c’è attività didattica, i collaboratori scolastici devono pulire le vetrate di ingresso, i vetri dei corridoi e delle aule e tutto quanto di pertinenza della scuola. Durante l’orario di lavoro i Collaboratori scolastici devono indossare le calzature antinfortunistiche e i camici. Verificare che per tutti i prodotti di pulizia siano presenti le schede di sicurezza. E’ necessario sistematicamente togliere le ragnatele e spolverare anche sopra gli armadi. È vietato mettere scatole o altro sopra gli armadi ARREDI E SUPPELLETTILI La disposizione di mobili e arredi, di apparecchiature e macchinari da lavoro deve garantire il loro corretto uso, deve consentire agevoli spostamenti degli operatori all’interno dei vari ambienti in 23 funzione delle attività che svolgono e deve essere tale da rendere confortevole ed ergonomicamente accettabile viverci. Gli arredi alti (armadi, scaffali, ecc), soprattutto nelle aule, devono essere fissati al muro per evitare che cadano addosso agli alunni e agli operatori della scuola. Le ante degli armadi, i cassetti delle scrivanie devono essere tenute chiuse per evitare urti accidentali I documenti, il materiale cartaceo e i raccoglitori sui ripiani di armadi e scaffali devono essere posizionati in modo ordinato e corretto, partendo dai piani inferiori ed osservando un’attenta distribuzione dei carichi onde evitare possibili ribaltamenti, specialmente quando gli armadi e gli scaffali non sono ancorati al muro. Le cassettiere e i classificatori non ancorati al muro richiedono accortezza nell’utilizzo e nella distribuzione dei carichi poiché l’apertura contemporanea di più cassetti posti nella stessa parte superiore può provocare il ribaltamento. I mobili devono essere mantenuti sempre in buone condizioni, evitare l’acquisto di arredi con spigoli vivi o parti sporgenti, prestare attenzione alla disposizione degli arredi per evitare ostacoli pericolosi (prese di corrente, termosifoni, ecc.. Ricordare che i ripiani non possono essere caricati all’infinito e che anche la carta in piccoli volumi raggiunge pesi notevoli, è buona norma verificare costantemente la stabilità dei ripiani e dei loro punti di appoggio onde evitare pericolosi cedimenti. E’ vietato depositare, anche temporaneamente, davanti alle porte o uscite di emergenza, materiali o arredi in quanto ne impediscono o rendono difficoltosa l’apertura delle porte. Nei luoghi di passaggio o lungo i corridoi non dovrebbero esserci dislivelli o gradini, se esistono, dovranno essere chiaramente messi in evidenza con appositi segnali ed essere mantenuti costantemente ben illuminati. Verificare sempre che le scale portatili, necessarie per poter raggiungere i ripiani più alti di armadi e scaffali, siano in buono stato, non usare in loro vece mezzi di fortuna come scatoloni, sgabelli o sedie potrebbero verificarsi rovinose cadute. Molti dei piccoli infortuni che accadono durante l’orario di lavoro sono ad addebitare all’utilizzo scorretto o disattento di forbici, tagliacarte, temperini, taglierine, cutter e oggetti appuntiti. L’abitudine di riporre oggetti appuntiti o taglienti nelle tasche è da evitare poiché in caso di cadute possono essere causa di ferite. Per tutte le attrezzature di lavoro a disposizione vale il principio generale che il loro uso deve essere conforme alle istruzioni dei costruttori i lavoratori devono disporre di ogni informazione e di ogni istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza. Il lavoratore deve aver cura delle attrezzature di lavoro messe a disposizione, non apportarvi modifiche di propria iniziativa ed avvisare il dirigente scolastico di qualsiasi difetto o inconveniente riscontrato. si deve evitare assolutamente di manomettere fotocopiatrici e stampanti, accedendo alle loro parti interne, prima di aver interrotto l’alimentazione elettrica. Sebbene l’apertura di sportelli e coperture determini già l’interruzione dell’alimentazione elettrica, è obbligo, prima di accedere all’interno delle apparecchiature, interrompere la linea di alimentazione agendo sull’interruttore della macchina. Occorre fare attenzione perché all’interno di tali apparecchiature ci sono parti di macchina ad alta temperatura che possono provocare ustioni. Per sostituire il toner occorre attenersi alle indicazioni ed alle prescrizioni dei produttori e non disperdere i contenitori vuoti, è tuttavia necessario indossare i guanti e una mascherina per evitare contatti con l’inchiostro ed esalazioni. Provvedere affinché non vi siano cavi volanti e che attraversino ambienti e passaggi, verificare che non vi siano cavi o impianti danneggiati e non provvedere in proprio alla loro riparazione. Dette riparazioni devono essere effettuate da persone specializzate. Evitare collegamenti e impianti di fortuna alle spine di alimentazione delle macchine; evitare l’uso di prolunghe e limitare l’uso delle spine multiple. Per sfilare le spine non si deve tirare il cavo ma si agisce direttamente sulla spina. Nell’uso delle sostanze chimiche è obbligo osservare scrupolosamente le prescrizioni del fabbricante, tenendo costantemente presente le indicazioni ed i consigli riportati dalle etichette 24 apposte obbligatoriamente su ogni contenitori in conformità al dettato legislativo. Particolare attenzione si deve prestate all’utilizzo e al deposito di sostanze infiammabili (alcool…) che favoriscono gli incendi, soprattutto in una scuola dove ci sono montagne di carta, pertanto è necessario averne poche confezioni ed eventualmente conservarle in armadietti in ferro. Non disperdere nei cestini della carta i contenitori di prodotti infiammabili; non disperdere pile usate, sistemarle negli appositi contenitori; evitare di gettare i vetri rotti nei cestini dei rifiuti; GESTIONE DELLE EMERGENZE Il dirigente scolastico individua le persone preposte e da quale telefono si devono effettuare le richieste di intervento (CRI, Vigili del fuoco, carabinieri, ecc..) per evitare che venga effettuata da più persone diverse con la conseguenza di intasare le linee telefoniche. Predispone un testo definito in modo che nella confusione vengano, comunque, date le informazioni indispensabili e necessarie per un pronto intervento. INCENDIO Chiunque rilevi un incendio deve immediatamente avvisare il responsabile dell’emergenza, che assume il controllo della situazione e coordina l’emergenza: allertare la squadra antincendio che si reca sul posto e si mette a disposizione del responsabile dell’emergenza il responsabile dell’emergenza, insieme ai componenti della squadra antincendio decide se far intervenire i vigili del fuoco il responsabile dell’emergenza effettua la telefonata e richiede l’intervento dei vigili del fuoco, dando tutte le informazioni necessarie (come prevede lo schema predisposto dal dirigente scolastico gestisce l’evacuazione degli utenti dall’edificio. EVACUAZIONE IN CASO D’ INCENDIO Il coordinatore delle emergenze: 1. dà disposizioni per chiudere l’erogazione della luce e del gas (ove presente) 2. si accerta i che tutti stiano abbandonando la zona da evacuare in modo ordinato 3. cerca di tranquillizzare gli utenti 4. controlla, insieme agli addetti all’emergenza, che tutti gli ambienti siano vuoti e chiude le porte e finestre (se non vi sono indicazioni contrarie) 5. aiuta le persone che hanno bisogno in occasione dello sgombro 6. si reca nei punti di raccolta 7. cerca di offrire assistenza e rassicurazione presso i punti di raccolta a tutti coloro che ne necessitano TERREMOTO Durante la scossa di terremoto le procedure corrette sono: cercare di mantenere la calma, non correre e non precipitarsi fuori allontanarsi dalle finestre, superfici vetrate, armadi ripararsi rannicchiandosi sotto i banchi o tavoli, tenendo le mani dietro la nuca abbassando la testa tra le ginocchia e se necessario proteggere gli occhi chiudendoli in assenza di tavoli o banchi ripararsi sotto gli architravi delle porte dei muri portanti o negli angoli delle murature portanti, individuabili nelle planimetri esposte per il lor maggiore spessore non sostare in piedi al centro delle aule o dei locali quando si è trovato un posto relativamente sicuro, restare lì fermi fino al termine della scossa se ci si trova lungo il corridoio, se agevole, rientrare nell’aula più vicina, oppure avvicinarsi al muro portante e proteggere il capo con le braccia 25 se ci si trova nel vano scala portarsi al piano più vicino evitare sempre e assolutamente l’uso dell’ascensore EVACUAZIONE IN CASO DI TERREMOTO Il coordinatore delle emergenze: 1. dà disposizioni per chiudere l’erogazione della luce e del gas (ove è presente); 2. dispone l’evacuazione dell’edificio scolastico con un suono prolungato di tromba da stadio seguendo le norme utilizzate per le prove di evacuazione; 3. aiuta le persone in difficoltà e gli utenti; 4. controlla che l’utenza venga portata nei punti di raccolta, tenendosi lontano dall’edificio e da tutto quello che può cadere dall’alto (linee elettriche, tralicci, alberi) 5. dà indicazioni di allontanarsi da eventuali animali presenti nei punti di raccolta, potrebbero essere spaventati ed aggressivi 6. verifica insieme con gli addetti all’emergenza che nell’edificio non sia presente persona alcuna 7. verificherà insieme con personale dell’ufficio tecnico del nostro comune che nell’edificio non vi siano crepe, calcinacci, cedimenti o caduta di elementi non strutturali 8. al termine del controllo il personale dell’ufficio tecnico del nostro comune potrà disporre in merito al rientro o meno nella struttura di alunni e personale tutto. Per gestire al meglio nelle nostre strutture scolastiche le situazioni di emergenza, vista anche la grande responsabilità di vigilanza sui minori è opportuno seguire le seguenti altre regole, per la parte di competenza, personale docente o ATA: I collaboratori scolatici in servizio in prossimità degli interruttori generali della luce e del gas dovranno chiuderli appena finita la scossa di terremoto o avvistato l’incendio Per ogni classe è indispensabile individuare gli alunni aprifila e chiudifila ed illustrare loro il comportamento da tenere in caso di evacuazione Controllare che nel registro di classe siano presenti i fogli da compilare in caso di evacuazione Illustrare agli alunni le norme di comportamento da tenere in occasione di evacuazione Illustrare il piano di uscita presente in ogni classe, lungo i corridoi e in ogni ambiente della scuola In ogni ambiente scolastico (laboratori, aule speciale, ecc.) sarà appesa alla porta una busta contenenti i moduli da compilare in caso di evacuazione I docenti dovranno mantenere la calma tranquillizzare gli alunni Gli alunni che non sono in classe ma in qualche laboratorio con un altro docente non devono rientrare in classe ma uscire dalla scuola come prevede la mappa di uscita. Se gli alunni dovranno restare nei cortili a lungo è opportuno che tutti vengano raggruppati in un unico cortile per poter gestire al meglio la situazione di emergenza. Verrà predisposto un raccoglitore con tutti gli elenchi degli alunni e i numeri di telefono perché, in caso di forte emergenza, senza rientrare nell’edificio scolastico sarà possibile avvisare i genitori per il ritiro degli alunni prima della fine delle lezioni. Nello stesso raccoglitore sarà presente un foglio con tutti i nominativi degli alunni da far firmare ai genitori in caso di ritiro del medesimo. Ogni scuola individuerà una postazione dove collocarlo e l’addetto a portarlo fuori dall’edificio insieme al telefono e all’elenco telefonico. È indispensabile portare fuori dall’edificio scolastico il telefono cellulare o cordles per poter effettuare le telefonate (il personale di segreteria oppure il C.S. in servizio all’uscita principale) Prima di affidare un alunno ai genitori di amici è opportuno avere l’autorizzazione almeno telefonica di un genitori (segnare l’orario della telefonata sul foglio di ritiro degli alunni) per evitare denuncie in caso di incidenti. Alla telefonata deve essere presente un adulto (docente o ATA). In questa fase è opportuno che tutti collaborino, docenti di classe, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi per coordinare al meglio l’emergenza. 26 In caso di ritiro degli alunni quando sono già rientrati in classe, dopo una scossa di terremoto, tutto il personale presente a scuola (docenti e ATA) non impegnati in classe dovranno recarsi a piano terra per consegnare gli alunni ai famigliari. I GENITORI NON DEVONO PER NESSUN MOTIVO ENTRARE IN CLASSE. Valutare, per la scuola dell’infanzia, se nel periodo invernale è opportuno far tenere le scarpe ai bambini durante il riposo pomeridiano. Verificare, per la scuola dell’infanzia, che durante il riposo pomeridiano le sedie non siano messe sotto i tavoli ma accantonate contro una parete e le brande siano posizionate in modo che le vie di fuga siano sgombre PROVE DI EVACUAZIONE Le prove di evacuazione si effettueranno a sorpresa e saranno almeno 2 ogni anno; è opportuno, comunque, che si faccia il maggior numero di prove possibili. Il via alle prove verrà segnalato con 3 suoni di tromba oppure con avviso vocale. Si dovrà lasciare l’aula solo quando viene dato il segnale che si può uscire con un suono prolungato di tromba oppure con un avviso vocale. Tutti i docenti dovranno portare fuori gli alunni in modo ordinato portando con sé il registro di classe per controllare che tutti gli alunni presenti a scuola siano usciti Verificare che l’alunno chiudifila controlli che nessuno sia rimasto in classe e lascia la porta aperta per facilitare i controlli della squadra di emergenza (in caso di incendio la porta va chiusa) Una volta raggiunto il punto di raccolta indicato nella mappa appesa in classe, il docente dovrà provvedere la presenza degli alunni facendo l’appello e compilerà l’apposito modulo presene nel registro di classe Gli alunni dovranno rimanere vicino al docente e non dovranno avvicinarsi all’edificio scolastico o sostare in punti pericolosi. Terminata la fase di prova verrà segnalato il rientro in classe con un suono prolungato di tromba. E’ opportuno effettuare prove di evacuazione durante la mensa (scuola primaria) e durante il riposo pomeridiano (scuola dell’infanzia). 27 DIRIGENTE: Prof.ssa Maria Cristina Santini Responsabile del procedimento: D.S.G.A. Flavia Oliva Tel. 0522654218 e-mail: [email protected]