Primavera 2012 | www.dogana.admin.ch
Info Dogana
Traffico turistico
Attraversare la dogana svizzera
Info Dogana | Contenuto
1
2
3
4
5
Scopo del presente opuscolo è facilitare
il più possibile il passaggio della dogana
svizzera.
6
Ricordiamo che le seguenti disposizioni
valgono solo per le merci del traffico tu­
ristico. Per gli invii di merci ordinate via
Internet si applicano altre disposizioni
(vedi www.dogana.admin.ch).
7
Contenuto
Capitolo 1
Come posso passare rapidamente la
dogana con merci del traffico turistico?
4
Capitolo 2
Cosa devo osservare per importare
piante, animali e prodotti animali?
9
Capitolo 3 Cosa devo osservare per importare
orologi e gioielli?
Capitolo 4 Quali altre disposizioni devo osservare?
15
Capitolo 5 Come e dove posso dichiarare le
merci del traffico turistico?
19
Capitolo 6 Quali tasse sul traffico stradale
devo pagare?
23
Capitolo 7 A quanto ammontano i tributi per
le merci del traffico turistico e le tasse sul traffico stradale?
27
17
Retro
A chi posso rivolgermi per ulteriori
domande?
Il presente opuscolo non è esaustivo e fornisce unicamente informazioni generali.
Non può essere fatta valere alcuna pretesa giuridica.
3
Info Dogana | Capitolo 1 | Passare rapidamente la dogana svizzera
Info Dogana | Capitolo 1 | Passare rapidamente la dogana svizzera
Passare rapidamente la dogana svizzera
Contribuite a una rapida
imposizione doganale:
– tenendo pronti i documenti di viag­
gio validi e riconosciuti (passaporto,
carta d’identità, visto, ecc.); e
– dichiarando spontaneamente le
merci e gli animali trasportati.
Chi non ha nulla da
dichiarare può:
– utilizzare il passaggio verde «Nulla
da dichiarare» in aeroporto; o
– collocare dietro il parabrezza del
veicolo la dichiarazione doganale
verde a vista.
In questo modo dichiarate che tutti i
passeggeri del veicolo sono in posses­
so di documenti di viaggio validi e
riconosciuti e che le merci trasportate
sono esenti da tributi nonché non
soggette a limitazioni o divieti.
La dichiarazione doganale verde a vi­
sta è vincolante e il personale dogana­
le può effettuare controlli senza porre
domande.
In caso di dubbio, vi consigliamo di
dichiarare le merci verbalmente o di
utilizzare il passaggio rosso in aero­
porto.
Merci del traffico turistico
Merci che il viaggiatore porta con sé
attraverso il confine per uso proprio o
come regalo.
– Provviste da viaggio
Derrate alimentari e bevande
analcoliche pronte per il consumo
durante il viaggio.
Merci esenti da tributi
Le seguenti merci del traffico turistico
possono essere importate senza il pa­
gamento di tributi doganali o
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
– Quantità di bevande alcoliche e
di tabacchi manufatti ammesse
in franchigia
Le quantità ammesse in franchigia
sono concesse solo una volta per
persona (da 17 anni compiuti) e al
­giorno.
− Oggetti d’uso personale
Come tali si intendono gli oggetti d’uso che:
– i viaggiatori domiciliati in
Svizzera hanno portato con sé
all’atto dell’uscita o che hanno
dovuto acquistare all’estero a
causa di circostanze imprevedibili
e che hanno dovuto usare;
– i viaggiatori domiciliati all’estero
utilizzano durante il loro soggior no in Svizzera e poi riesportano.
4
Tra questi rientrano abiti, bianche-
ria, articoli da toeletta, articoli sportivi, apparecchi fotografici,
cineprese, ­videocamere, telefoni
cellulari, computer portatili, stru-
menti musicali e altri oggetti per­­sonali d’uso corrente.
– Bevande alcoliche:
fino a 15% vol. più di 15% vol. 2 litri e
1 litro
– Tabacchi manufatti:
sigarette
200 pezzi oppure
sigari
50 pezzi oppure
tabacco trinciato
250 grammi
(tabacco trinciato
fine e tabacco da pipa,
da masticare,
da bocca o da fiuto)
5
Info Dogana | Capitolo 1 | Passare rapidamente la dogana svizzera
Info Dogana | Capitolo 1 | Passare rapidamente la dogana svizzera
– Limite di franchigia secondo il
valore per altre merci
Le altre merci del traffico turistico
sono esenti da tributi fino a un
valore complessivo di CHF 300.
Tributi
L’Amministrazione federale delle do­
gane (AFD) riscuote due tipi di tributi:
− Tributi doganali
I tributi doganali sono riscossi solo
su determinate merci. Essi si basano
sulle aliquote della tariffa doganale
per il traffico turistico (vedi capitolo
7 «Tariffa doganale per il traffico
turistico»).
−IVA
L’aliquota IVA normale è pari all’8 %
(aliquota normale), mentre quella
ridotta ammonta al 2,5 % (aliquota
ridotta p. es. derrate alimentari) del
valore della merce. Le indicazioni
del valore in valuta estera sono
con­vertite in franchi svizzeri al cor­
so del cambio (vendita) del giorno
precedente. L’IVA estera può essere
dedotta dal valore della merce se fi­
gura sul giustificativo del valore del
venditore.
Tra queste rientrano anche le derra­
te alimentari e i lavori di riparazione
e manutenzione eseguiti all’estero
sul proprio veicolo.
Sono esclusi dal limite di franchigia
secondo il valore tabacchi manufat­
ti e bevande alcoliche supplemen­
tari, nonché determinati prodotti
agricoli che superano le quantità
massime secondo la tariffa dogana­
le per il traffico turistico (vedi capi­
tolo 7 «Tariffa doganale per il traf­
fico t­ uristico»). Per queste quantità
­eccedenti sono dovuti i tributi.
Il limite di franchigia secondo il va­
lore è accordato solo una volta per
persona (compresi i bambini) e al
giorno.
Disposizioni particolari
Non è ammesso il cumulo dei limiti
di franchigia secondo il valore tra
più persone.
6
Le singole merci che costituiscono
un’unica partita merci (p. es. set
­iniziale per trenino, quattro pneu­
matici estivi, letto smontato, vali­
getta con posate, parquet e piast­
relle) non possono essere suddivise
tra più persone. ­
Se la partita merci supera il limite ­
di franchigia secondo il valore di
CHF 300, essa deve essere intera­
mente imposte (vedi esempi pag. 7).
Merci soggette al pagamento
dei tributi
Sono soggette al pagamento dei
tributi le merci che:
− superano le quantità in franchigia
per bevande alcoliche e/o tabacchi
manufatti;
− superano le quantità massime per
determinati prodotti agricoli;
− superano il valore complessivo di
CHF 300. In questo caso, tutte le
merci e i costi sono soggetti al
pagamento dei tributi.
Le merci soggette al pagamento dei
tributi devono essere dichiarate per
l’imposizione doganale in modo spon­
taneo, verbalmente o per scritto (vedi
capitolo 5 «Forma della dichiarazione
doganale»).
La presentazione di una fattura o
di un altro giustificativo del valore
agevola la procedura di imposizio­
ne doganale.
Le merci indivisibili di valore
superiore a CHF 300 sono sempre
soggette a tributi!
Esempi di applicazione del limite
di franchigia secondo il valore
1 oggetto da CHF 100
soggetto a tributi
esente da tributi
CHF 300
=
CHF 400
=
CHF 600
=
CHF 700
=
CHF 400 (partita merci /1 oggetto)
=
7
Info Dogana | Capitolo 2 | Piante, prodotti animali e animali
Importazione di piante, prodotti animali
e animali da parte di privati
Piante
Piante e prodotti vegetali vietati
all’importazione
Le seguenti piante possono essere
vettori di organismi particolarmente
pericolosi (fuoco batterico, cancro
della corteccia del castagno, virosi,
ecc.) e pertanto la loro importazione
è vietata.
a) Importazione da tutti gli Stati
– Cotognastro (Cotoneaster)
– Photinia davidiana
(sin. Stranvaesia davidiana)
2
b) Importazione da Stati non appar­
tenenti all’UE e non da Islanda o
Norvegia
− Agazzino (Pyracantha)
– Agrumi (Citrus)
– Arancio trifogliato (Poncirus)
− Biancospini (Crataegus)
di ogni genere e sorta
− Castagno con frutti commestibili (Castanea)
− Conifera (Koniferen)
− Cotogno (Cydonia)
− Cotogno ornamentale
(Chaenomeles)
– Kumquat o mandarino cinese (Fortunella)
− Melo (Malus)
− Nespolo (Mespilus)
− Nespolo del Giappone
(Eriobotrya)
− Patate e solanacee (Solanacea)
− Pero (Pyrus)
− Piante da frutta a nocciolo
(albicocco, ciliegio, mandorlo, pesco e prugno) e tutte le forme decorative della
specie Prunus
− Quercia (Quercus)
− Rose
− Sorbo o sorbo degli uccellatori
e farinaccio (Sorbus)
− Viti (Vitis)
Altre piante e prodotti vegetali
(comprese frutta e verdura)
a) Importazione da Stati dell’UE,
­Islanda e Norvegia
Nessun provvedimento fitosanitario
per le merci importate nel traffico
turistico e per uso proprio.
b) Importazione da Stati non appar­
tenenti all’UE e non da Islanda o
Norvegia
Le piante (vive o come prodotti
vegetali) possono essere soggette
all’obbligo del permesso
d’importazione.
9
Info Dogana | Capitolo 2 | Piante, prodotti animali e animali
Chi intende importare tali piante o
prodotti vegetali deve informarsi
per tempo e prima dell’impor­ta­zio­
ne presso l’Ufficio federale dell’a­
gri­coltura in merito alle disposizioni
vigenti (vedi retro).
Eccezione: per persona possono
essere importati fiori recisi (mazzi)
fino a un massimo di 3 kg, nonché
frutta e verdura (tranne le patate)
fino a un massimo di 10 kg senza
che venga adottato alcun provvedi­
mento fitosanitario.
Conservazione delle specie
(CITES Flora)
La convenzione di Washington sulla
protezione delle specie (CITES) con­
templa circa 25 000 specie vegetali
protette a livello mondiale.
L’importazione di simili piante o di
loro prodotti è vietata o soggetta ad
autorizzazione (p. es. orchidee, cactus,
determinati legni e piante medicinali).
Informazioni ed eventuali autorizza­
zioni sono rilasciate dall’Ufficio fede­
rale di veterinaria (UFV; vedi retro).
10
Info Dogana | Capitolo 2 | Piante, prodotti animali e animali
Prodotti animali
Merci di origine animale (compre­
si prodotti a base di latte, miele,
frutti di mare, alimenti per animali
da compagnia e altri)
− fino a 10 kg per persona: tutte le
derrate alimentari e gli alimenti per
gli animali da compagnia provenien­
ti da Croazia, Isole Faroe, Groenlan­
dia e Islanda.
Le merci di origine animale provenienti
dagli Stati dell’UE e dalla Norve­
gia destinate all’uso privato possono
essere importate senza il controllo da
parte del veterinario di confine, ma
non possono essere messe in vendita.
−
fino a 2 kg per persona:
− miele;
− molluschi vivi, lumache;
− latte in polvere per lattanti,
alimenti per lattanti, alimenti medici speciali e alimenti veteri-
nari, a condizione che si tratti
di prodotti di marca ancora im-
ballati che non devono essere
refrigerati;
– uova;
– cosce di rana.
In linea di massima, l’importazione di
merci di origine animale da altri Stati
è vietata.
Eccezione: i seguenti prodotti posso­
no essere importati per uso privato:
− fino a 20 kg per persona:
molluschi morti, pesci eviscerati e
altri prodotti della pesca morti. È
consentito portare con sé anche un
singolo pesce che pesa più di 20 kg.
Dall’Islanda e dalle Isole Faroe è
possibile importare una quantità di
prodotti della pesca pari a quella
che la persona e la sua famiglia può
consumare nella propria economia
domestica.
− quantità illimitata: prodotti da
forno senza carne, cioccolato.
Un elenco completo è disponibile sul
sito Internet dell’UFV (vedi retro).
Ulteriori limitazioni per le specie
animali protette
È vietata l’importazione di carne e
prodotti a base di carne di tartaruga
nonché di storione da tutti gli Stati.
Per il caviale, nel traffico turistico vige
una tolleranza d’importazione di 125 g
per persona al giorno.
Animali
Animali da compagnia, cani,
gatti e cavalli
Le disposizioni relative all’importazione
di animali da compagnia, di cani e gat­
ti sono desumibili dalle informazioni
sul sito Internet dell’UFV (vedi retro).
Le disposizioni sull’importazione di
­cavalli sono disponibili sul sito Internet
dell’UFV e dell’AFD (vedi retro).
Il trasporto degli animali in macchina,
in aereo o in treno deve avvenire in
modo adeguato. È imperativo rispet­
tare le disposizioni della legge federa­
le sulla protezione degli animali e del­
la IATA (International Air Transport
Association).
11
Info Dogana | Capitolo 2 | Piante, prodotti animali e animali
Conservazione delle specie
(CITES Fauna)
La convenzione di Washington sulla
protezione delle specie (CITES) con­
templa circa 3500 specie animali pro­
tette a livello mondiale.
L’importazione di simili animali o di
loro prodotti è vietata o soggetta ad
autorizzazione (p. es. serpenti, lucer­
tole, tartarughe, pappagalli, avorio,
scaglie di tartaruga, varie pelli da pel­
licceria).
Tributi
Nel capitolo 1 sono illustrate le
­disposizioni dettagliate.
Se le piante, i prodotti animali e ­
gli animali importati soggiacciono
al controllo degli uffici competenti,
sono dovuti anche i relativi emolu­
menti di controllo.
All’atto dell’importazione, al posto di
controllo CITES occorre presentare
un’autorizzazione d’esportazione o
un certificato di riesportazione, rila­
sciati dall’autorità CITES del Paese di
provenienza.
Per informazioni ed eventuali autoriz­
zazioni occorre contattare l’UFV (vedi
retro).
12
13
Info Dogana | Capitolo 3 | Orologi e gioielli
Einfuhr von Nahrungsmitteln, Tabak und alkoholischen
Geträn-ken durch Private1)
Importazione di orologi e gioielli
Acquistare all’estero orologi e
gioielli in veste di privato
Chi acquista all’estero orologi o gioiel­
li deve fare molta attenzione: spesso,
in occasione di controlli, quello che
sembrava essere un affare si rivela un
oggetto lacunoso o addirittura una
contraffazione (p. es. di articoli di mar­
ca e di design o di marchi su lavori di
metalli preziosi). Le autorità doganali
sono tenute a sequestrare le contraf­
fazioni e a provvedere alla loro distru­
zione.
3
Caratteristiche distintive di
orologi e gioielli contraffatti
Oggi le contraffazioni di orologi e
gioielli sono spesso talmente raffinate
che anche uno specialista deve utiliz­
zare apparecchi speciali per distin­
guer­le dagli originali. Un prezzo eleva­
to non è necessariamente sinonimo di
qualità ineccepibile: anche un gioiello
molto caro può essere contraffatto.
Neppure l’indicazione del titolo ne ga­
rantisce l’autenticità. Di conseguenza,
all’estero si consiglia di acquistare og­
getti di valore solo in negozi specializ­
zati e riconosciuti.
Problematica delle contraffazioni
Le contraffazioni danneggiano sia i
produttori degli originali sia il Paese di
produzione, impedendo la creazione
di valore aggiunto e causando la per­
dita di posti di lavoro. Inoltre, il crimi­
ne organizzato si finanzia spesso me­
diante la vendita di contraffazioni.
Varie leggi, tra cui la legge svizzera sul
controllo dei metalli preziosi, vietano
quindi le contraffazioni.
Tributi
Nel capitolo 1 figurano le disposizioni
dettagliate.
Contraffazione e pirateria
Ulteriori informazioni possono essere
richieste alla Piattaforma svizzera di
lotta alla contraffazione e alla pirate­
ria STOP ALLA PIRATERIA (vedi retro).
Per informazioni è possibile rivolgersi
all’Ufficio centrale per il controllo dei
metalli preziosi (vedi retro).
15
Info Dogana | Capitolo 4 | Ulteriori informazioni e disposizioni
Einfuhr von Nahrungsmitteln, Tabak und alkoholischen
Geträn-ken durch Private1)
Ulteriori informazioni e disposizioni
Prescrizioni speciali
L’importazione di alcune merci è limi­
tata e possibile solo a determinate
condizioni (p. es. con un’auto­rizza­zio­
ne rilasciata in precedenza); per alcuni
prodotti vige addirittura il divieto
­assoluto d’importazione.
In particolare sono soggette a limita­
zioni (elenco non esaustivo):
− armi (p. es. armi da fuoco, coltelli,
dispositivi che producono un elet trochoc, spray lacrimogeni, bastoni
da combattimento, ecc.)
− rivelatori di radar
− stupefacenti
− medicamenti che superano il
fabbisogno personale di un mese
− prodotti dopanti
− merci contenenti rappresentazioni
violente
– merci contenenti rappresentazioni
pornografiche vietate
− copie pirata
− articoli di marca e di design
contraffatti
− beni culturali
− e via di seguito
Entrata e soggiorno
Per informazioni relative all’entrata e
al soggiorno (documenti di viaggio e
visti), occorre contattare l’Ufficio fe­
derale della migrazione (vedi retro).
Liquidità
All’atto dell’importazione, dell’es­
porta­zione e del transito di liquidità
(denaro contante, titoli di credito,
ecc.) per un importo superiore a CHF
10 000, su richiesta occorre fornire
­informazioni sulla provenienza, lo
­scopo d’impiego e l’avente economica­
mente diritto. Sono fatti salvi ulteriori
provvedimenti in materia di lotta alla
criminalità.
Altre disposizioni
Sono disponibili i seguenti v­ olantini:
− Importazione di autoveicoli a
motore stradali da parte di privati
− Masserizie di trasloco, corredi
nuziali e oggetti ereditati
– Armi (La legislazione svizzera
sulle armi)
– Cani e gatti (Viaggio con il mio
cane o il mio gatto)
Rimangono espressamente riser­
vate le disposizioni delle autorità
doganali estere.
17
Info Dogana | Capitolo 5 | Forma della dichiarazione doganale
Forma della dichiarazione doganale
All’atto dell’entrata in Svizzera, i priva­
ti devono dichiarare spontaneamente
tutte le merci e gli animali trasportati.
Il passaggio del confine vale come di­
chiarazione doganale senza formalità
se si trasportano merci:
– che rientrano nelle quantità am­ messe in franchigia o nel limite di
franchigia secondo il valore di CHF
300 e sono quindi esenti da tributi;
e
– che non soggiacciono a limitazioni
o divieti.
Informazioni più dettagliate relative
alle quantità ammesse in franchigia e
al limite di franchigia secondo il valore
sono desumibili dal capitolo 1 del pre­
sente opuscolo.
Attenzione: i controlli doganali pos­
sono essere effettuati anche all’inter­
no del Paese. In occasione di un simile
controllo, le merci non dichiarate non
possono più essere dichiarate a poste­
riori. Ci si rende quindi punibili se non
si dichiarano o si dichiarano in modo
errato merci vietate, soggette all’ob­­b­li­­go d’autorizzazione o che soggiac­
ciono al pagamento di tributi.
18
Nel traffico turistico esistono due
forme di dichiarazione delle merci.
1. Dichiarazione doganale verbale
Se il valico di confine è occupato dal
personale della dogana svizzera, il
viaggiatore deve dichiarare sponta­
neamente tutte le merci soggette
all’obbligo di dichiarazione ai fini del
trattamento doganale. Negli aeroporti
si deve utilizzare il passaggio rosso. ­
La dichiarazione doganale verbale è
vincolante.
2. Autotassazione scritta
Spesso i valichi di confine nei luoghi
meno frequentati sono occupati solo
parzialmente o per niente. Per offrire
ai viaggiatori la possibilità di dichiarare
le loro merci anche presso questi vali­
chi di confine, la dogana ha introdotto
la procedura di autotassazione scritta.
Attenzione: questa forma di dichia­
razione doganale è autorizzata solo se
si trasportano merci del traffico turi­
stico che non soggiacciono a limitazi­
oni o divieti né all’obbligo di certificati
o autorizzazioni. Essa non è disponibi­
le per le merci commerciabili.
19
Info Dogana | Capitolo 5 | Forma della dichiarazione doganale
Cassetta delle dichiarazioni
Ai valichi di confine presso i quali è
possibile effettuare l’autotassazione
scritta, la dogana svizzera ha piazzato
una cosiddetta «cassetta delle dichia­
razioni» o «bucalettere».
Pannello
informativo
Modulo e
opuscoli
Deposito delle
dichiarazioni
doganali scritte
In questa cassetta delle dichiarazioni
è disponibile il modulo «Dichiarazione
doganale nel traffico turistico».
20
Come funziona
l’autotassazione scritta
1. Osservate le informazioni sul
pannello informativo della cassetta
delle dichiarazioni.
2. Ritirate il modulo «Dichiarazione
doganale nel traffico turistico»
dall’apposita cassetta e compilatelo
in modo completo e veritiero.
3. Indicate sul modulo TUTTE le merci
trasportate con il relativo valore.
In occasione dell’imposizione, la
dogana provvederà a dedurre le
merci esenti da tributi.
4. Firmate il modulo e staccate le
copie dall’originale.
5. Depositate l’originale e i documenti
giustificativi nella cassetta delle di­
chiarazioni (l’originale piegato e in­
collato funge da busta per i giustifi­
cativi).
6. Prendete entrambe le copie. In caso
di un controllo all’interno del Paese,
il personale doganale ritira una del­
le due copie.
7. L’importo dei tributi all’impor­ta­
zione da versare viene inviato per
posta unitamente a una polizza di
versamento.
La documentazione inoltrata viene
timbrata e restituita.
Info Dogana | Capitolo 5 | Forma della dichiarazione doganale
Segnalazione dei valichi di confine non occupati
CON possibilità di
autotassazione scritta
SENZA possibilità di
autotassazione scritta
Attenzione: i valichi di confine dotati
di questo cartello possono essere
utilizzati solo alle seguenti condizioni.
I valichi di confine contrassegnati con
questo cartello possono essere attra­
versati in qualsiasi momento, anche se
si trasportano merci da dichiarare.
Se è presente il personale della doga­
na svizzera, è possibile dichiarare le
merci verbalmente.
Se non vi è personale della dogana
svizzera, le merci devono essere di­
chiarate per scritto.
Le merci trasportate:
– devono rientrare nelle quantità
ammesse in franchigia e nei limiti di
franchigia secondo il valore;
– non soggiacciono a limitazioni o
divieti; e
– non sono soggette all’obbligo di
certificati o autorizzazioni.
Se si trasportano altre merci, occorre
utilizzare il valico di confine più vicino
indicato sul cartello.
21
Info Dogana | Capitolo 6 | Contrassegno stradale / tasse sul traffico stradale
Einfuhr von Nahrungsmitteln, Tabak und alkoholischen
Geträn-ken durch Private1)
Contrassegno stradale (Vignetta)
L’utilizzazione delle strade nazionali (autostrade e semiautostrade) con veicoli a
motore e rimorchi sino a 3,5 tonnellate ognuno è soggetta al pagamento della
tassa.
6
Prezzo di vendita
Il prezzo di vendita del contrassegno
stradale ammonta a CHF 40. Presso
gli uffici doganali è possibile pagarlo
anche in valuta estera (EURO, GBP e
USD, solo banconote), mentre il resto
viene versato in franchi svizzeri. Nella
maggior parte degli uffici doganali è
possibile pagare con carte di credito o
di addebito.
Punti vendita
Svizzera
In Svizzera, il contrassegno stradale è
acquistabile presso gli uffici postali, le
stazioni di servizio, le officine mecca­
niche nonché presso gli uffici canto­
nali della circolazione. Al confine, il
contrassegno è disponibile presso tut­
ti gli uffici doganali occupati durante
gli orari di apertura.
Per i Autobahnvignette
contrassegni venduti
all’estero,
2012
l’AFD stabilisce un prezzo di vendita in
aussen
valuta
estera. Il contrassegno funge
da prova del pagamento avvenuto.
Estero
All’estero, il contrassegno è ottenibile
innen
presso la maggior parte dei club auto­
mobilistici, nelle vicinanze del confine
svizzero anche presso le stazioni di
servizio
sulle autostrade,
12
12 nei chioschi
o tabaccai (Austria).
1212
1212
12
Apposizione
del 12
contrassegno
stradale
1212
1212
Il12
contrassegno è valido
12 solo se è
attaccato sul veicolo come segue:
1212
1212
– autoveicoli: sul lato interno del
12
12
parabrezza;
– rimorchi e motocicli: su una parte
del veicolo non intercambiabile e
facilmente accessibile.
23
Info Dogana | Capitolo 6 | Contrassegno stradale / tasse sul traffico stradale
Info Dogana | Capitolo 6 | Contrassegno stradale / tasse sul traffico stradale
Tassa forfetaria sul traffico pesante
(TFTP)
Il contrassegno deve essere attaccato
direttamente sul parabrezza (non sulla
fascia oscurante). L’apposizione del
contrassegno con nastro adesivo, pel­
licole o altri mezzi ausiliari viene mul­
tata secondo le disposizioni legali.
In caso di uso inappropriato, dan­neg­
giamento o perdita, non sussiste alcun
diritto al rimborso o alla sostituzione.
I contrassegni staccati non sono più
validi.
Gli uffici doganali ritirano i contrasse­
gni e li sostituiscono gratuitamente se:
– subiscono un danno all’atto della
vendita o dell’apposizione e sono
restituiti intatti;
– il parabrezza di un veicolo estero
ha dovuto essere sostituito a causa
di un danno e i costi per la sostitu­
zione del contrassegno non sono
rimborsati da una compagnia di
assicurazioni.
Occorre presentare il contrassegno
danneggiato e la fattura relativa al
parabrezza sostituito.
In caso di veicoli immatricolati in
Svizzera, la sostituzione è organiz­
zata dall’assicurazione.
Chi viaggia su una strada nazionale
senza l‘apposito contrassegno oppure
lo utilizza abusivamente (p. es. fissag­
gio non corretto) è punito con una
multa di CHF 200. Inoltre deve acquis­
tare un contrassegno e fissarlo corret­
tamente al veicolo.
In Svizzera è riscossa una tassa sul
traff­ico pesante commisurata alle
prestazioni per gli autoveicoli e i ri­
morchi con un peso totale superiore ­a
3,5 tonnellate. Per determinate cate­
gorie di veicoli, in particolare autobus,
autoveicoli pesanti adibiti ad abitazio­
ne, automobili pesanti e i relativi ri­
morchi con un peso eccedente 3,5
tonnellate, la tassa è riscossa forfeta­
riamente.
Tariffe
I veicoli esteri soggetti alla TFTP sono
assoggettati alla tassa per ogni giorno
trascorso in Svizzera. Ciò vale anche
per i veicoli parcheggiati non circolanti
(p. es. camper parcheggiato nel cam­
peggio). Determinanti per il calcolo
sono il peso totale e il carico rimor­
chiabile del veicolo trattore indicato
nella licenza di circolazione nonché il
periodo di tassazione.
Contrariamente al contrassegno
stradale per le automobili, la TFTP è
dovuta sull’intera rete stradale e non
solo sulle autostrade.
La TFTP può essere riscossa per i
seguenti periodi:
– da 1 a 30 giorni consecutivi
– per 10 giorni a scelta durante
un anno
– da 1 a 11 mesi consecutivi
– per 1 anno
Le tariffe sono desumibili dai moduli
15.91 e 15.92. Nel capitolo 7 del pre­
sente opuscolo sono illustrate le tarif­
fe più frequenti.
Ulteriori informazioni
Il sito www.vignette.ch contiene ulte­
riori informazioni sul contrassegno
stradale nonché una panoramica delle
autostrade e semiautostrade assog­
gettate ai tributi e dei punti vendita
all’estero.
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Info Dogana | Capitolo 6 | Contrassegno stradale / tasse sul traffico stradale
Riscossione della tassa
Per i veicoli esteri soggetti alla TFTP, la
tassa sul traffico pesante viene riscos­
sa direttamente dall’ufficio doganale
al momento dell’entrata in Svizzera.
A tale proposito vengono utilizzati i
moduli 15.91 e 15.92. Il modulo tim­
brato dall’ufficio doganale funge da
prova del pagamento avvenuto nei
confronti dell’autorità di controllo.
I conducenti di veicoli assoggettati
alla tassa sprovvisti di prova del paga­
mento valida devono annunciarsi
presso un ufficio doganale occupato.
Il sito Internet dell’AFD contiene un
elenco degli uffici doganali e informa­
zioni relative al modo di procedere in
caso di entrata attraverso uffici doga­
nali non occupati (vedi retro).
Proroghe, restituzioni e rettifiche
Se il soggiorno in Svizzera dura più del
previsto, è possibile prorogare la TFTP.
A tale proposito occorre osservare le
istruzioni sul retro della prova del pa­
gamento (mod. 15.91 e 15.92).
Se la prova del pagamento viene ri­
consegnata all’AFD prima della sca­
denza, il richiedente ha diritto a una
restituzione proporzionale della tassa,
a condizione che l’importo da rimbor­
sare superi i CHF 50. Sulle restituzioni
è riscosso un emolumento.
Recandosi in un ufficio doganale pri­
ma che scada la prova del pagamento
è possibile rettificarla affinché corris­
ponda a un altro veicolo della stessa
categoria di tassa.
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Acquisti all’estero
Il seguente schema è applicabile alle merci del traffico turistico.
Bevande alcoliche
Tabacchi manufatti
Altre merci (compresi lavori di riparazione e
manutenzione) 2)
Sono esenti da
tributi: 1)
fino a 15% vol.:
2 litri
e
più di 15% vol.:
1 litro
Sono esenti da
tributi: 1)
sigarette, 200 pezzi
oppure
sigari, 50 pezzi
oppure
tabacco, 250 grammi
Valore complessivo max.
CHF 300 3) e pertanto entro
i limiti di franchigia
secondo il valore
Quantità
eccedente:
– soggetta a tributi
– soggetta a IVA
Quantità
eccedente:
– soggetta a tributi
– soggetta a IVA
Valore complessivo
più CHF 300 3)
Superamento delle
quantità massime 4)
Sì
No
– soggette a tributi
– soggette a IVA
Quantità
– esenti da
eccedente:
tributi
– soggetta a tributi
– soggetta a IVA
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sulla TFTP sono
disponibili sul sito Internet dell’AFD
(vedi retro).
Per persone che hanno
compiuto 17 anni
P. es. riparazione di veicoli
3)
Dopo la detrazione dell’IVA
estera (se indicata)
4)
Secondo la tariffa doganale
per il traffico turistico (vedi
opuscolo)
1)
2)
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Tariffa doganale per il traffico turistico compresi le quantità massime
esenti da tributi e tributi doganali per le quantità eccedenti 1)
Prodotto
Quantità massime esenti da tributi 2) per persona
e al giorno, a condizione che rientrano nei limiti
di franchigia secondo il valore di CHF 300
Aliquota di dazio
(in CHF) per le
quantità ecce­
denti per l/kg 2)
Prodotto
Fiori recisi
Carne e frattaglie commestibili di bovini, vi­
telli, maiali, pecore, capre, cavalli, asini, muli
o bardotti, fresche, refrigerate o congelate.
In totale
0,5 kg 3)
20.– 3) 4)
Carne e frattaglie commestibili di bovini, vi­
telli, maiali, pecore, capre, cavalli, asini, muli
o bardotti, salate (conservazione), secche o
affumicate.
In totale
3,5 kg 3)
13.– 3) 4)
Quantità massime esenti da tributi 2) per persona
e al giorno, a condizione che rientrano nei limiti
di franchigia secondo il valore di CHF 300
20 kg 3)
Aliquota di dazio
(in CHF) per le
quantità ecce­
denti per l/kg 2)
35.– 3)
Verdura, fresca o congelata
Per sorta 20 kg
3)
3.70 3)
Mele, pere, cotogne, prugne, prugnole,
­prugne claudie, prugne mirabelle, albicocche,
ciliege, fragole, lamponi, ribes a grappoli,
more e cassis, freschi
Per sorta 20 kg 3)
3.50 3)
2,5 kg
7.50
Carne e frattaglie commestibili di pollame
(galline, anatre, oche, tacchini e faraone).
Prodotti a base di patate (farine e fiocchi di
patate, patatine, patate fritte ecc.)
Salsicce e prodotti simili di carne, frattaglie
commestibili o sangue di bovini, vitelli, maiali,
pecore, capre, cavalli, asini, muli o bardotti.
Cereali (ad eccezione del riso) e prodotti
della macinazione
Per sorta 20 kg
1.50
Oli, grassi e margarina per l’alimentazione
In totale 4 l/kg 3)
2.10 3)
In totale 3 l
–.90
Nessuna 3)
0.00 3) 6)
25 l 5)
0.75
Preparati di carne con un tenore in peso di
carne eccedente il 20 % e conserve di carne
di bovini, vitelli, maiali, pecore, capre, cavalli,
asini, muli o bardotti nonché di pollame.
Succo di mele, pere e uva; sidro di mele
e di pere
Burro e crema di latte (comprese panna
da caffè, mezza panna, panna per salse o
panna acidula con un tenore di grasso di
latte superiore al 15 %).
In totale 1 l/kg 3)
16.– 3)
Latte e prodotti a base di latte
(senza formaggi e latticini)
In totale 5 l/kg 3)
3.– 3)
2,5 kg 3) 3.70 3) Uova di volatili, in guscio
Altre merci e costi (p. es. valore dei lavori di
riparazione o di manutenzione sui veicoli):
derrate alimentari non menzionate (p. es.
formaggio, latticini, pesce, carne di animali
selvatici, ananas, arance ecc.) e articoli non
alimentari (alimenti per animali da compag­
nia, fieno, paglia, mobili, abiti, libri ecc.)
Carburanti
Determinante è il peso della merce, compreso l’eventuale imballaggio.
Sono fatte salve le disposizioni di cui al capitolo 2 per piante e prodotti animali.
Al massimo 20 kg
5)
La capacità del serbatoio non è soggetta a tributi.
6)
Per le altre merci occorre riscuotere solo l’IVA pari al 2,5 % rispettivamente all’8 % del valore della merce.
2)
3)
4)
1) Oltre ai tributi doganali, le merci soggiacciono all’aliquota IVA pari al 2,5 %,
rispettivamente all’8 % del valore della merce.
Tariffa doganale per il traffico turistico
Quantità massime esenti da tributi per bevande alcoliche e tabacchi
manufatti
Autobahnvignette 2012
Contrassegno stradale
Bevande alcoliche: le persone che han­
no compiuto 17 anni possono importare
una volta al giorno:
fino a 15 % vol.
più 15 % vol.
2 litri e
1 litri
Tabacchi manufatti: le persone che
hanno compiuto 17 anni possono
importare una volta al giorno:
sigarette 200 pezzi oppure
sigari
50 pezzi oppure
tabacco trinciato
250 grammi
(tabacco trinciato fine e tabacco da
pipa, masticare, succhiare o da fiuto)
aussen
Per utilizzare le strade nazionali (autostrade
e semiautostrade) con veicoli a motore e ri­
morchi sino a 3,5 tonnellate occorre acquis­
tare un contrassegno stradale: CHF 40.
Tributi doganali per le quantità eccedenti1)
Prodotto
Aliquota di dazio per quantità
eccedenti per l/kg 2)
Tassa forfetaria sul traffico pesante (TFTP)
Vini di uve fresche
– vini spumanti
– vini naturali rossi e bianchi
– fino a 20 l per persona
– quantità eccedente 20 l
1.30
–.60
3.–
Birra e altre bevande fermentate
Vini dolci, vermut nonché altri vini di uve
fresche, aromatizzati con piante o sostan­
ze aromatiche:
– fino a 22% vol.
– più di 22% vol.
Acquaviti, liquori e altre bevande spiritose:
– fino a 20% vol.
– più di 20% fino a 40% vol.
– più di 40% fino a 60% vol.
– più di 60% vol.
Tabacchi manufatti:
– sigari
– sigarette
– tabacco trinciato fine (tabacco per sigarette)
– tabacco trinciato (tabacco da pipa,
da masticare, da succhiare o da fiuto)
1) –.25
Autobus, pullman e autosnodati
(CHF 11.– fino a 25.–/giorno1))
3.50
Autoveicoli adibiti ad abitazione/camper
(CHF 3.25/giorno1))
Secondo il prodotto «spiritose»
Rimorchi abitabili (CHF 3.25/giorno1))
6.–
12.–
18.–
23.–
18.–
157.–
69.–
14.–
Oltre ai tributi doganali, le merci soggiacciono a IVA pari all’8 % del valore della merce.
Determinante è il peso della merce, compreso l’eventuale imballaggio.
2)
Per i seguenti veicoli (elenco non esaustivo) con un peso totale eccedente
3,5 tonnellate, la tassa è riscossa sotto forma di importo forfetario e non è
commisurata alle prestazioni.
Automobili pesanti (CHF 3.25/giorno1))
Rimorchi con un peso eccedente 3,5 tonnel­
late trainati dai suddetti veicoli o da auto­
veicoli leggeri (CHF 0.11 per 100 kg ­di carico
rimorchiabile/giorno1))
1)
Tassa minima per prova del pagamento: CHF 25.
Tariffe mensili e annuali secondo i moduli 15.91 e 15.92.
innen
12
1212
12
1212
12
1212
12
Info Dogana | Informazioni e contatti
Entrata e soggiorno
Ufficio federale della migrazione
3003 Berna
Tel. +41 31 325 11 11
[email protected]
www.bfm.admin.ch
Contraffazione e pirateria
Ist. Federale della Proprietà Intellettuale
3003 Berna
Tel. +41 31 377 77 77
[email protected], www.ipi.ch
www.stop-piracy.ch
Beni culturali
Ufficio federale della cultura
3003 Berna
Tel. +41 31 322 03 25
[email protected]
www.bak.admin.ch
Protezione dei vegetali
Ufficio federale dell’agricoltura
3003 Berna
Tel. +41 31 322 25 90
[email protected]
www.pflanzenschutzdienst.ch
Animali, prodotti animali
e conservazione delle specie
Ufficio federale di veterinaria
3003 Berna
Tel. +41 31 323 85 09
[email protected], www.cites.ch
www.bvet.admin.ch
Armi e munizioni
Ufficio federale di polizia
3003 Berna
Tel. +41 21 324 54 00
[email protected]
http://waffen.fedpol.admin.ch
Lugano
Tel. +41 91 910 48 11
[email protected]
Collaboratori degli uffici doganali sono
a disposizione per eventuali domande.
Buon viaggio!
Per ulteriori informazioni: consultare il
sito Internet www.dogana.admin.ch,
rivolgersi agli uffici doganali aperti o
chiamare il numero gratuito
+41 (0)800 222 040.
860276536
Ginevra
Tel. +41 22 747 72 72
[email protected]
Ufficio centrale per il controllo
dei metalli preziosi
Tel. +41 31 322 66 22
50000
Sciaffusa
Tel. +41 52 633 11 11
[email protected]
Direzione generale delle dogane
Berna
Tel. +41 31 322 65 11
[email protected]
01.2012
Direzioni di circondario
Basilea
Tel. +41 61 386 91 51
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