Iva e fisco
Enti Locali
NUMERO
8
ANNO II
Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali
Agosto 2014
4 Iva su prodotti
editoriali
una Circolare
dell’Agenzia delle
Entrate riepiloga il
regime speciale e le
ultime novità
16 Iva
si applica il
“reverse charge”
nel subappalto
di ponteggi
comprendente
anche il noleggio?
18 Adozione del “Pos”
gli Enti Locali
sono obbligati
ad accettare
pagamenti effettuati
attraverso carte
di credito?
IVA & FISCO ENTI LOCALI
ANNO II - n. 8
Agosto 2014
In questo numero:
Flash sulle principali novità che interessano gli Enti Locali ……………………......…………….…Pag.
3
Il notiziario
Dichiarazioni “770/2014”: prorogato al 19 settembre 2014 il termine per la presentazione .……..Pag. 4
Iva su prodotti editoriali: una Circolare dell’Agenzia delle Entrate riepiloga il regime speciale
ex art. 74, Dpr. n. 633/72 e le ultime novità……………...…………………………………….…Pag. 4
Acquisto gratuito di aree da parte dei Comuni nell’ambito di convenzioni di lottizzazione: l’Imposta
di registro resta fissa………………………………………………………………………….…Pag. 10
Fatturazione elettronica: per il Ragioniere generale dello Stato porterà risparmi fino a 6,5 miliardi
di Euro e maggiore trasparenza…………………………………………………………………Pag. 11
“Bonus Irpef”: Circolare delle Entrate sulle modifiche apportate dalla Legge n. 89/14……...……..Pag. 12
Contratti di locazione: in un nuovo video sul canale YouTube delle Entrate, le istruzioni
su come registrarli online…………………………………………………………………………Pag. 13
Terzo settore: una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in materia di deduzione
delle erogazioni liberali nei passaggi tra più soggetti………………….……………………….…Pag. 14
I quesiti
Iva: si applica il “reverse charge” nel subappalto di ponteggi comprendente anche il noleggio?
di Francesco Vegni…………………………………………………………….……………….…Pag. 16
Pagamenti P.A.: alla luce delle recenti novità normative, le fatture con scadenza superiore
a 60 giorni sono da considerarsi valide?
di Calogero Di Liberto………………………………………………………………………….…Pag. 16
Adozione del Pos: gli Enti Locali sono obbligati ad accettare pagamenti effettuati attraverso
carte di debito?
di Giuseppe Vanni………………………………………………………………..…………….…Pag. 18
Imposta di bollo: le domande per partecipare alla selezione per effettuare l’attività
di “nonno-vigile” vi sono soggette ?
di Giuseppe Vanni………………………………………………………………..…………….…Pag. 20
Lo scadenzario …………….. .……………………………………………………………….. Pag. 22
La rivista si compone di n. 25 pagine
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
1
Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista
sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici
per verificare che i files siano indenni da virus.
Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione antivirus
rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi
sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
2
FLASH
DICHIARAZIONI “770/2014”:
PROROGATO
AL 19 SETTEMBRE 2014
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
IVA SU PRODOTTI EDITORIALI:
UNA CIRCOLARE DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE RIEPILOGA
IL REGIME SPECIALE EX ART. 74,
DPR. N. 633/72 E LE ULTIME NOVITÀ
ACQUISTO GRATUITO DI AREE
DA PARTE DEI COMUNI
NELL’AMBITO DI CONVENZIONI
DI LOTTIZZAZIONE:
L’IMPOSTA DI REGISTRO
RESTA FISSA
“FATTURAZIONE ELETTRONICA”:
PER IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO PORTERÀ RISPARMI
FINO A 6,5 MILIARDI DI EURO
E MAGGIORE TRASPARENZA
“BONUS IRPEF”:
CIRCOLARE DELLE ENTRATE
SULLE MODIFICHE APPORTATE
DALLA LEGGE N. 89/14
CONTRATTI DI LOCAZIONE:
IN UN NUOVO VIDEO SUL CANALE
YOUTUBE DELLE ENTRATE,
LE ISTRUZIONI
SU COME REGISTRARLI ON LINE
“TERZO SETTORE”:
UNA RISOLUZIONE DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE IN MATERIA
DI DEDUZIONE
DELLE EROGAZIONI LIBERALI
NEI PASSAGGI
TRA PIÙ SOGGETTI
Con il Comunicato n. 188 del 30 luglio 2014, il Mef
ha reso nota la proroga del termine per la
presentazione del Modello “770/2014”.
(vedi commento a pag. 4)
Con la Circolare n. 23/E del 24 luglio 2014,
l’Agenzia delle Entrate è tornata sul regime speciale
Iva ex art. 74, Dpr. n. 633/72 per il commercio di
prodotti editoriali.
(vedi commento a pag. 4)
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 68/E
del 3 luglio 2014, ha chiarito che, nel caso di
acquisto gratuito di aree da parte dei Comuni
nell’ambito di convenzioni di lottizzazione,
l’Imposta di registro resta applicata in misura fissa.
(vedi commento a pag. 10)
Il Mef-Rgs ha pubblicato il 18 luglio 2014 sul
proprio sito web, il testo relativo all’Audizione del
Ragioniere generale dello Stato in Commissione
vigilanza sull’Anagrafe tributaria.
(vedi commento a pag. 11)
È stato pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 11 luglio
2014, n. 22/E, relativa al c.d. “Bonus Irpef”.
(vedi commento a pag. 12)
Con il Comunicato-stampa 22 luglio 2014, l’Agenzia
delle Entrate ha annunciato il lancio di un nuovo
video sul proprio canale YouTube con le istruzioni
per registrare on line un contratto di locazione.
(vedi commento a pag. 13)
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 74/E
del 29 luglio 2014, ha fornito indicazioni in materia
di deduzione delle spese per erogazioni liberali,
nell’ipotesi di erogazione di somme da una Società
commerciale ad una Fondazione e da questa
riversate a soggetti terzi.
(vedi commento a pag. 14)
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
3
IL NOTIZIARIO
Dichiarazioni “770/2014”: prorogato al 19 settembre 2014 il termine per
la presentazione
Con il Comunicato n. 188 del 30 luglio 2014, pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha reso nota la proroga al 19 settembre 2014 del termine per l’invio del
Modello “770/2014” all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta. “La proroga – si legge - è
prevista in un Dpcm. proposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al Presidente del Consiglio, che tiene conto
delle generali esigenze manifestate dalle Aziende e dai Professionisti”.
__________________________________
Iva su prodotti editoriali: una Circolare dell’Agenzia delle Entrate
riepiloga il regime speciale ex art. 74, Dpr. n. 633/72 e le ultime novità
Con la Circolare n. 23/E del 24 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, è
tornata sul regime speciale Iva ex art. 74 del Dpr. n. 633/72 per il commercio di prodotti editoriali.
Tale regime interessa direttamente anche i Comuni, sia a mero scopo conoscitivo, quando operano in
veste di acquirenti di tali prodotti, sia sostanzialmente, quando operano in veste di cedenti nell’ambito
di una attività organizzata in forma d’impresa.
Frequenti sono i casi di pubblicazioni editoriali di Comuni cedute all’interno dei desk museali,
nell’ambito di manifestazioni turistiche o di eventi particolari, e spesso l’attività non viene
(erroneamente) considerata rilevante Iva sebbene i prodotti (o buona parte di essi) non venga ceduta
gratuitamente bensì al prezzo di copertina, oppure pur gestendo le operazioni in Iva non si beneficia del
regime agevolativo, laddove possibile.
E’ utile pertanto, seguendo il dettagliato documento in commento, ricordare il regime fiscale in
questione, soffermandosi anche sulle ultime novità normative (sebbene parrebbero non interessare,
almeno a prima vista, la maggior parte degli Enti Locali che operano in veste di editori).
Si rimanda altresì ai contenuti della nota Circolare n. 328/E del 1997, altro importante documento di
prassi che ha trattato in maniera molto approfondita le questioni legate all’Iva applicata al regime
dell’editoria.
Nelle premesse, la Circolare n. 23/E in commento ricorda che l’art. 19, comma 1, lett. a), del Dl n.
63/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/13, ha modificato l’art. 74, comma 1, lett. c), del
Dpr. n. 633/72, che reca disposizioni particolari per il commercio, nel territorio dello Stato, di giornali
quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi.
Si tratta di un regime semplificato di imposizione e riscossione dell’Iva (c.d. “monofase”) che deroga alle
ordinarie disposizioni contenute nei Titoli I e II del medesimo Decreto, in considerazione della
peculiarità del Settore dell’editoria e delle difficoltà per i relativi operatori ad applicare le disposizioni
ordinarie.
In base al regime speciale, l’Iva è determinata in relazione al numero delle copie vendute ovvero in
relazione al numero delle copie consegnate o spedite diminuito - di una certa percentuale - a titolo della
forfettizzazione delle resa, ed è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del
prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in
tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali.
Ne consegue che il documento di addebito emesso dall’editore e dai successivi cedenti di prodotti
editoriali (ad esempio, i distributori e i rivenditori) non ha rilevanza ai fini della rivalsa, né ai fini della
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
4
detrazione da parte degli acquirenti. Resta salva tuttavia, per effetto della previsione dell’art. 19, comma
3, lett. a), la detraibilità dell’Imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti le
operazioni di commercializzazione dei prodotti editoriali, ancorché quest’ultime, siano equiparate, ai
sensi dell’art. 74, comma 2, del Dpr. n. 633/72, alle operazioni non soggette ad Iva.
Il regime speciale in commento trova fondamento negli artt. 394 e 395 (ex art. 27, par. da 1 a 5,
Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, c.d. “Sesta Direttiva”) della Direttiva del Consiglio n.
2006/112/Ce del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune Iva (c.d. “Direttiva Iva”).
Le modifiche apportate al regime speciale in commento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, riguardano:
• la definizione di “supporto integrativo” [art. 74, comma 1, lett. c), quarto periodo];
• l’applicazione dell’aliquota Iva propria di ciascuno dei beni ceduti con riguardo ai prodotti editoriali
ceduti unitamente a beni, diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione
[art. 74, comma 1, lett. c), quinto e sesto periodo];
• l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari se il costo del “bene”, diverso dal supporto integrativo, ceduto
congiuntamente al prodotto editoriale, supera il 50% del prezzo di vendita dell’intera confezione;
• l’abrogazione delle disposizioni per la commercializzazione di libri, giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici congiuntamente a “beni”, diversi dai supporti integrativi, funzionalmente
connessi.
La Circolare in commento chiarisce la portata delle novità applicabili alle cessioni di prodotti effettuate
dal 1° gennaio 2014, per cui l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto utile richiamare i tratti salienti della
particolare disciplina in esame.
Sintetizziamo di seguito i tratti salienti, rinviando comunque alla lettura attenta del Documento,
disponibile anche sul sito www.entilocaliweb.it.
Ambito soggettivo
Il regime speciale in commento è il regime naturale per il commercio di prodotti editoriali ed è
applicato dagli editori. Si intende per “editore” l’operatore che intraprende l’iniziativa economica
editoriale. In assenza di uno specifico contratto di editoria, si considera obbligato all’assolvimento
dell’Iva l’operatore economico “che assume in concreto il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo
sfruttamento economico della stessa”.
Ambito oggettivo
Il particolare regime per l’editoria concerne i seguenti beni:
- giornali quotidiani, con esclusione dei notiziari quotidiani e dei dispacci delle Agenzie di stampa;
- periodici, intendendo per tali “i prodotti editoriali registrati come prodotti ai sensi della Legge 8 febbraio 1948, n.
47 e successive modificazioni”, compresi quelli per i quali non può farsi riferimento al requisito della
registrazione presso la Cancelleria del Tribunale in quanto esonerati da tale adempimento (esempio,
pubblicazioni di provenienza estera). In particolare, si considerano periodici quei prodotti che
presentano il requisito della cadenza periodica ed hanno contenuto divulgativo;
- giornali e periodici pornografici, intendendosi per tali i prodotti di carattere osceno vietati ai minori
(di anni 16) e, in generale, i prodotti per la cui vendita, ai sensi dell’art. 1 della Legge 17 luglio 1975, n.
355, i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e riviste sono stati esonerati da responsabilità penali,
purché gli stessi non siano esposti in modo da renderli immediatamente visibili al pubblico;
- cataloghi, intendendosi per tali i prodotti editoriali costituiti dal punto di vista redazionale: dagli
elenchi di beni e di prezzi; dalle comunicazioni di natura commerciale; dai depliant; dagli opuscoli e simili
aventi funzione meramente pubblicitaria e promozionale;
- libri, intendendo per tali tutti i lavori dell’arte libraria di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o
di carattere informativo, che si caratterizzano per avere una funzione divulgativa e scientifica. Sono,
quindi, da ritenere soggetti alla particolare disciplina anche le ristampe di libri di antiquariato, i libri
d’arte, compresi quelli editi in occasione di mostre, i libri di immagini e quelli per bambini in genere.
Rientrano inoltre nella categoria dei libri tutti gli estratti che, come è noto, sono costituiti da una parte
ben definita di una composizione libraria, o di pubblicazione periodica, riproducente, di regola,
un'opera dell'ingegno, a differenza della categoria dei depliant, degli opuscoli e simili, aventi, come sopra
detto, funzione meramente pubblicitaria e promozionale. Sono esclusi dalla nozione di libri, ai fini che
qui interessano, analogamente a quanto si è in passato avuto occasione di precisare, i prodotti editoriali
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
5
costituiti dai diari scolastici, gli atti o relazioni e bilanci di enti e società e quelli che si presentano
oggettivamente costituiti, dal punto di vista redazionale, da una mera serie di elenchi di beni, di prezzi e
di altre comunicazioni di natura commerciale;
- supporti integrativi, intendendo per tali - dal 1° gennaio 2014 - “…i nastri, i dischi, le videocassette e gli
altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le
scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che
i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente”.
- prodotti editoriali sopra individuati ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente,
congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione.
In merito alla natura merceologica dei prodotti editoriali, con la Circolare n. 328/97 ed i successivi
documenti di prassi, il regime speciale è stato ritenuto applicabile esclusivamente ai prodotti editoriali
cartacei, ovvero stampati, caratterizzati da una fruizione materiale, in quanto acquisiti attraverso i canali
tradizionali di diffusione, quali il punto di vendita o la spedizione presso il domicilio dell’utente. Ciò ha
indotto l’Agenzia delle Entrate a ritenere, in passato, che il regime speciale non tornasse applicabile ai
prodotti editoriali realizzati su supporti fisici, ad esempio cd-rom, diversi dalla carta stampata.
Con la Direttiva del Consiglio n. 2009/47/Ce, del 5 maggio 2009, è stato tuttavia modificato l’Allegato
III della Direttiva Iva, contenente l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che
possono essere assoggettate ad aliquota Iva ridotta di cui all’art. 98 della Direttiva Iva.
In particolare, è stato modificato il n. 6 del citato Allegato III, che adesso contempla la fornitura di libri
“su qualsiasi tipo di supporto fisico”.
Appare utile evidenziare che la relazione di accompagnamento alla proposta di Direttiva
(COM(2008)428) cui è seguita l’adozione della Direttiva 2009/47/Ce del Consiglio, chiarisce che le
modifiche all’Allegato III hanno natura di “adeguamenti, essenzialmente per motivi di razionalizzazione e
semplificazione, che inducono rettifiche e precisazioni nonché vari miglioramenti tecnici nella formulazione”. Tra gli
adeguamenti tecnici, in particolare, è previsto che, “per motivi di neutralità è necessario estenderla (la categoria
dei libri) in modo da includere anche i libri registrati su cd, cd-rom o qualsiasi altro supporto fisico analogo che riproduca
essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati”.
Con la Risoluzione n. 223/09 è stato quindi riconosciuto che, in conformità alla Direttiva 2009/47Ce
del Consiglio, l’aliquota ridotta del 4% è consentita per la fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto
fisico.
Fermo restando quanto sopra anticipato, ai fini dell’aliquota Iva applicabile ai libri su cd o qualsiasi altro
supporto fisico si è dell’avviso, coerentemente alla ratio di semplificazione del regime speciale in
commento, che lo stesso sia applicabile anche ai libri registrati su cd, cd-rom o qualsiasi supporto fisico
analogo, che riproduca (in formato video o audio) essenzialmente le stesse informazioni contenute nei
libri stampati. Tale estensione risponde in particolare ad un’esigenza logico sistematica di applicazione
dello stesso regime speciale Iva per i per i prodotti editoriali riconducibili alla categoria dei libri
commercializzati sia stampati sia registrati su qualsiasi tipo di supporto fisico.
Restano esclusi dall’applicazione del regime speciale i supporti fisici che riproducono esclusivamente
suoni e voci (cd musicale), senza alcun collegamento ad un libro stampato.
Del pari, il regime speciale in commento non trova applicazione per l’editoria c.d. on line.
Per tutti i predetti prodotti editoriali, costituisce “condizione imprescindibile per l’applicazione del regime speciale
l’indicazione del prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell’imposta, sulla pubblicazione o su apposito allegato”.
In assenza di prezzo di vendita al pubblico, non si applica il regime speciale.
Giova evidenziare che l’indicazione del prezzo di vendita al pubblico va apposto anche per le copie
distribuite gratuitamente (condizione che deve risultare da apposita scritta impressa sul prezzo di
vendita). Ciò si verifica, ad esempio, quando la distribuzione gratuita del prodotto editoriale è
funzionale ad una strategia di mercato. In tali casi, sono applicabili i principi fissati dalla Circolare n.
63/90, secondo cui le copie cedute gratuitamente (le c.d. “copie di cortesia”) rientrano nel computo della
base imponibile che sconta l’Iva secondo il regime speciale in commento.
E’ chiaro che, nel caso dell’Ente Locale, se la finalità principale è quella di realizzare alcuni prodotti
editoriali per regalarli a scopo promozionale (es. libro di fotografie storiche della città o del paese),
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
6
l’eventuale vendita saltuaria di qualcuno di essi potrebbe non configurare attività rilevante Iva per
mancanza del requisito dell’abitualità ai sensi dell’art. 4 del Dpr. n. 633/72, per cui non ci si pone
nemmeno il problema dell’applicazione del regime speciale.
Esclusione dall’ambito oggettivo di applicazione del regime speciale
Il regime speciale monofase non trova applicazione per:
- le cessioni di prodotti editoriali - sopra definiti - unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con
prezzo indistinto ed in unica confezione, laddove il costo del bene ceduto, anche gratuitamente,
congiuntamente alla pubblicazione sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell’intera
confezione;
- i prodotti editoriali oggetto di cessione intra-Ue e quelli esportati, in quanto operazioni non
imponibili;
- le prestazioni di intermediazione con rappresentanza relative alle operazioni di commercializzazione
dei prodotti editoriali;
- le attività diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali (ad esempio, attività diverse quelle di
distribuzione gratuita di periodici o giornali in esecuzione di contratti di pubblicità stipulati fra lo stesso
editore e gli inserzionisti pubblicitari. In tali casi, la pubblicazione funge da veicolo per la trasmissione
di messaggi pubblicitari e l’editore si pone come obiettivo l’elevata diffusione della pubblicità,
nell’ambito del sinallagma contrattuale instaurato, non con i lettori fruitori finali del prodotto edito, ma
con gli inserzionisti);
- prodotti editoriali elettronici ossia, i prodotti diffusi per via telematica ed oggetto di “commercio
elettronico diretto”. Le operazioni di commercializzazione di tali prodotti editoriali elettronici sono da
considerare, ai fini Iva, come prestazioni di servizi di cui all’art. 3 del Dpr. n. 633/72, alle quali non
torna applicabile il regime speciale di cui all’art. 74, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 633/72.
Per le suddette cessioni e prestazioni trovano applicazioni le ordinarie disposizioni di determinazione
dell’Iva.
Aliquota applicabile
Alle cessioni e importazioni dei prodotti editoriali è applicabile l’aliquota ridotta del 4%, ai sensi del n.
18) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/72.
L’aliquota ridotta è consentita anche per la fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico (ad
esempio cd-rom). Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione dell’aliquota ordinaria per la
commercializzazione di giornali quotidiani, periodici e cataloghi, registrati su cd, cd-rom o qualsiasi altro
supporto fisico analogo. L’aliquota ordinaria è infine applicabile anche ai prodotti editoriali elettronici,
da considerare, ai fini Iva, come prestazioni di servizi di cui all’art. 3 del Dpr. n. 63/72.
Con riguardo alle prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei
prodotti editoriali, torna applicabile l’aliquota ridotta del 4%, ai sensi del n. 35) dell’allegata Tabella A,
Parte II, allegata al Dpr. n. 633 del 1972.
Le predette prestazioni esulano dal campo di applicazione del regime speciale in commento. Per esse,
pertanto, è ininfluente la circostanza che il soggetto committente sia qualificabile come editore; nel caso
in cui il Comune realizzi prodotti editoriali da distribuire gratuitamente, sulla fornitura si applicherà
ugualmente l’aliquota agevolata.
Criteri di determinazione dell’Imposta
L’Imposta può applicarsi, secondo il metodo-base, in relazione al numero delle copie consegnate o
spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70% per i libri e dell’80% per i giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti
integrativi.
E’ possibile optare, distintamente per ciascuna testata o titolo, per l’applicazione dell’Imposta in base al
criterio delle copie vendute. Quest’ultimo criterio - come verrà precisato in seguito - deve essere
obbligatoriamente adottato per la determinazione dell’Imposta dovuta dall’editore per la
commercializzazione di cataloghi, giornali e periodici pornografici, giornali quotidiani, periodici e libri
ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
a) Determinazione dell’Imposta in base alle copie vendute
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
7
L’imposta va obbligatoriamente determinata in base alle copie vendute, nelle seguenti ipotesi:
a) cessioni di giornali e periodici pornografici;
b) cessioni di cataloghi;
c) cessioni di prodotti editoriali da parte di associazioni dilettantistiche, associazioni senza scopo di
lucro che abbiano esercitato l’opzione per avvalersi del regime di favore di cui alla Legge n. 398/91
determinando in modo forfettario la detrazione dell’Iva;
d) cessioni di giornali quotidiani, periodici (anche pornografici) e libri unitamente a beni diversi dai
supporti integrativi, con applicazione - dal 1° gennaio 2014 - dell’aliquota propria di ciascuno dei beni
ceduti.
In tali ipotesi, l’Imposta dovuta dall’editore è calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico,
assumendo come momento impositivo quello dell’effettiva vendita. Pertanto, al momento della
consegna dei prodotti editoriali ad un distributore, in esecuzione di contratti estimatori o similari, ai
sensi e per gli effetti del Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di
cessione e di acquisto, di cui al Dpr. n. 441/97, gli editori devono annotare in apposito registro tenuto a
norma dell’art. 39 del Dpr. n. 633/72 per ciascun numero di pubblicazione: data di consegna;
descrizione del fascicolo costituito dal prodotto editoriale e da altri beni; quantità consegnate; data della
restituzione; quantità restituite; quantità cedute; prezzo di copertina e base imponibile.
Circa gli adempimenti contabili, la Circolare n. 23/E rinvia ai chiarimenti forniti dalla precedente
Circolare n. 328/97, soffermandosi poi sulle novità 2014 legate al caso particolare di cessioni di giornali
quotidiani, periodici (esclusi quelli pornografici) e libri unitamente a beni diversi dai supporti integrativi;
b) Determinazione dell’Imposta con forfetizzazione della resa
La determinazione dell’Imposta in base al criterio della forfetizzazione della resa trova applicazione per
le:
a) cessioni di libri (con forfetizzazione della resa nella misura del 70%);
b) cessioni di giornali quotidiani e periodici (con forfetizzazione della resa nella misura dell’80%) diversi
da quelli pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi;
c) cessioni - dal 1° gennaio 2014 - di libri per le scuole di ogni ordine e grado e libri per le Università
ceduti unitamente a supporti integrativi, (con forfetizzazione della resa nella misura del 70%).
Per i predetti prodotti editoriali l’Imposta si determina, per ciascuna testata o titolo, sulla base del
numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale (pari al 70% per i libri ed
all’80% per i giornali quotidiani e periodici) che rappresenta una forfettizzazione del numero delle copie
rese dai rivenditori.
Nella determinazione della base imponibile rilevano tutte le copie di prodotti editoriali consegnate o
spedite, anche a titolo gratuito, in abbonamento o in esecuzione di contratti estimatori, escluse quelle
esportate, cedute all’interno della Ue, cedute a titolo di campione gratuito, purché riportino la relativa
specifica indicazione impressa sia sopra il prezzo di vendita al pubblico che sulla copertina riportante il
titolo della pubblicazione, e le relative quantità siano annotate in un apposito registro tenuto ai sensi
dell’art. 39 del Dpr n. 633/72.
In particolare, la consegna o la spedizione rilevano ai fini dell’individuazione del momento impositivo e
dei conseguenti adempimenti contabili. In proposito, giova richiamare la Circolare n. 328/97- cui si
rinvia sul punto - secondo cui “il momento impositivo coincide con quello della consegna o spedizione dei beni da
parte dell'editore, anche in esecuzione di contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza”. Gli acconti
eventualmente corrisposti all’editore, anteriormente alla consegna o spedizione, non sono, invece
rilevanti ai fini dell’individuazione del momento impositivo.
Per le consegne o spedizioni in abbonamento, che costituiscono cessioni periodiche o continuative di
beni, il momento impositivo si realizza alla data del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo;
rilevano, in questo caso, eventuali pagamenti, in acconto effettuati anteriormente alla consegna o
spedizione dei beni. Circa gli adempimenti contabili, l’Agenzia rimanda ai chiarimenti forniti dalla
Circolare n. 328/97.
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
8
La Circolare si sofferma poi rapidamente sulla ricommercializzazione della resa e sulle cessioni di carta
da macero, mentre viene poi dedicata una ampia parte alle novità 2014 relativi ai libri per le scuole di
ogni ordine e grado e libri per le Università ceduti unitamente a supporti integrativi.
Il paragrafo 5 è riferito ai rapporti con l’estero, sia in ambito comunitario che extracomunitario. In
questa sede, ci limitiamo a ricordare le disposizioni relative agli acquisti intracomunitari di prodotti
editoriali, per i quali occorre distinguere se le pubblicazioni sono destinate o meno alla successiva
commercializzazione.
Se i beni non sono destinati alla successiva commercializzazione, l’Iva è dovuta dal cessionario sulla
base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato e non è detraibile, mentre se i beni sono
destinati alla successiva commercializzazione, occorre tenere conto del criterio di determinazione
dell’imposta adottato dal cessionario.
In particolare, se il cessionario:
• applica il criterio delle copie vendute, l’Imposta è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico;
• applica il criterio della forfettizzazione, l’imposta è dovuta sulla base del prezzo di vendita al pubblico
applicando la forfetizzazione della resa nella misura prevista dalla legge.
L’Imposta dovuta è assolta con il particolare meccanismo di “inversione contabile” di cui agli artt. 46 e 47
del Dl. n. 331/93, e non è detraibile, così che il cessionario non deve effettuare anche l’annotazione nel
registro degli acquisti di cui all’art. 25 del Dpr n. 633/72. Per le successive vendite nel territorio dello
Stato, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
In mancanza di prezzo di vendita al pubblico ovvero su opzione, l’acquisto intra-Ue di prodotti
editoriali è equiparato a quello di qualsiasi altro bene ed è pertanto soggetto alle ordinarie disposizioni e
agli adempimenti previsti dal Dl. n. 331/93.
Nelle predette ipotesi, il cessionario assolve l’Iva sugli acquisti intra-Ue sulla base del corrispettivo
pagato all’editore o cedente stabilito in altro Stato membro Ue. Conseguentemente, il regime speciale è
applicabile alle sole successive cessioni dei prodotti editoriali nel territorio dello stato.
Prodotti editoriali elettronici
Un ultimo paragrafo è dedicato ai prodotti editoriali elettronici, prodotti diffusi per via telematica ed
oggetto di “commercio elettronico diretto”. Al riguardo, giova richiamare la Risoluzione n. 186/03, secondo
cui la disciplina del commercio elettronico trova applicazione estensiva a tutte le transazioni che
avvengono integralmente attraverso le vie telematiche. Con il citato Documento di prassi, concernente
prodotti editoriali riconducibili alla categoria dei periodici, è stato evidenziato che “i periodici on line … si
caratterizzano … per il fatto di essere fruibili in forma digitale, attraverso le via elettroniche, sulla postazione telematica
dell'acquirente: questi potrà decidere se consultare il periodico on line solo a video ovvero procedere anche alla sua
materializzazione attraverso la stampa”. Le suddette considerazioni possono estendersi a tutti i prodotti
editoriali elettronici.
Le operazioni di commercializzazione di tali prodotti editoriali elettronici sono da considerare, ai fini
Iva, come prestazioni di servizi alle quali non torna applicabile il regime speciale dell’editoria. In
particolare, la commercializzazione di prodotti editoriali elettronici (ad esempio i c.d. e-book) integra un
servizio prestato tramite mezzi elettronici che l’art. 7, comma 1, del Regolamento n. 282/11 definisce
come “i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente
automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia
dell’informazione”. Rientrano nella categoria dei servizi prestati tramite mezzi elettronici, anche i servizi
elencati nell’Allegato I del citato Regolamento che, per quanto di interesse, fa riferimento a:
- “contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche”;
- “abbonamenti a giornali o riviste on line” .
Per la commercializzazione dei prodotti editoriali elettronici, l’Iva è dovuta secondo le modalità
ordinarie, con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Particolare osservazione merita infine l’ipotesi di cessioni di prodotti editoriali cartacei che al loro
interno contengono una chiave di accesso mediante la quale l’acquirente del prodotto cartaceo può
acquisire, tramite collegamento a portale internet, copia in formato elettronico del prodotto cartaceo già
acquistato, ovvero aggiornamenti del prodotto cartaceo, intendendosi per aggiornamento il servizio,
strettamente correlato al prodotto cartaceo già acquistato, finalizzato a modificare/integrare parte del
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
9
contenuto del medesimo prodotto cartaceo. Non sono pertanto riconducibili, ai fini in esame, al
concetto di aggiornamento servizi diversi, quali ad esempio la fruizione dei servizi di accesso a banchedati o servizi multimediali.
Sotto il profilo della qualificazione del servizio aggiuntivo, la fornitura on line del testo del libro o dei
relativi aggiornamenti è qualificabile come servizio prestato per via elettronica e così, ove in relazione a
tale specifico servizio l’acquirente paghi un corrispettivo, lo stesso dovrà essere considerato
autonomamente ed assoggettato ad Iva, con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Diversamente, ove per l’acquisizione della disponibilità della chiave di accesso contenuta all'interno del
prodotto editoriale l’acquirente non debba pagare uno specifico corrispettivo, si è del parere che la
vendita del prodotto citato debba, sotto l’aspetto sostanziale, essere valutata unitariamente in
considerazione dell’unitaria ragione economica sottesa all’operazione medesima: la cessione al
consumatore di un libro cartaceo, integrata dalla possibilità di acquisirne copia e gli aggiornamenti in
formato elettronico. In tali casi, quindi, tornano applicabili, ai fini della determinazione dell’Imposta
dovuta e dell’aliquota applicabile, le disposizioni riferibili al prodotto editoriale considerato.
______________________________
Acquisto gratuito di aree da parte dei Comuni nell’ambito di
convenzioni di lottizzazione: l’Imposta di registro resta fissa
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 68/E del 3 luglio 2014,
interpretando l’art. 32 del Dpr. n. 601/73, ha chiarito che, nel caso di acquisto gratuito di aree da parte
dei Comuni nell’ambito di convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 10, della Legge 27 gennaio 1977,
l’Imposta di registro resta applicata in misura fissa.
Nel caso di specie, le Ditte lottizzanti avevano realizzato su alcune aree opere di urbanizzazione
primaria in base ad una convenzione stipulata tra il Comune, nella quale era prevista anche la cessione
gratuita di dette aree al Comune.
Gli atti di cessione da stipulare indicavano che si trattava di trasferimento a titolo gratuito, senza
erogazione di un corrispettivo, in quanto l’obbligo era stato assunto dalla Ditta lottizzante in sede di
convenzione.
Il Comune precisava che la convenzione era stata stipulata ai sensi dell’art. 28, della Legge n. 1150/42,
secondo la quale l’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, soggetta a
trascrizione, che stabilisca tra l’altro la cessione gratuita al Comune, entro determinati termini, delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione, a prescindere dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione
relativi.
Il dubbio interpretativo è sorto in quanto l’art. 10, del Dlgs. n. 23/11, ha introdotto, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, rilevanti novità nel regime impositivo applicabile, ai fini delle Imposte indirette, agli atti a
titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari.
In particolare, il comma 4 di tale norma ha previsto la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni
tributarie relative ad atti di trasferimento immobiliari, altrimenti soggetti ad Imposta di registro in
misura proporzionale.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la citata norma ha sancito che, con riferimento agli
atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso, sono soppresse tutte le esenzioni e
agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
Come anche precisato dalla Circolare 21 febbraio 2014, n. 2, la dizione utilizzata dal Legislatore è ampia
ed è tale da ricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti costitutivi o traslativi di diritti reali su
immobili a titolo oneroso in genere, riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 1 della Tariffa, Parte
prima, allegata al Tur.
Restano invece applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell’ambito dell’art.
1 della Tariffa, ovvero atti che non sono traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili e che non sono
posti in essere a titolo oneroso.
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
10
Trovano inoltre applicazione quelle disposizioni che non stabiliscono misure agevolate dell’Imposta di
registro, intese quali riduzioni di aliquote, esenzioni dall’imposta o imposta fissa.
Atteso quanto sopra, riguardo al caso in questione, l’art. 32 del Dpr. n. 601/73 stabilisce che, per gli atti
di trasferimento della proprietà di aree destinate ad insediamenti produttivi, per gli atti di concessione
del diritto di superficie sulle stesse aree, per gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei
Comuni o loro Consorzi, nonché per gli atti e i contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di
edilizia residenziale, di cui al Titolo IV della Legge 22 n. 865/71, l’Imposta di registro si applica in
misura fissa e non sono dovute le Imposte ipotecaria e catastale.
Il trattamento di favore recato dall’art. 32, del Dpr. n. 601/73, si applica anche ai provvedimenti, alle
convenzioni e agli atti di obbligo previsti dall’art. 20, della Legge n. 10/77.
In considerazione della previsione introdotta dal citato art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 23/11, con la
richiamata Circolare n. 2/14 è stato chiarito, tra l’altro, che le agevolazioni previste dall’art. 32, del Dpr.
n. 601/73, e le agevolazioni disposte nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione
e per gli atti di obbligo di cui all’art. 20, della Legge n. 10/77, non trovano più applicazione, a partire dal
1° gennaio 2014, in relazione agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili posti in essere a
titolo oneroso. Le richiamate agevolazioni restano invece applicabili anche per gli atti stipulati a partire
dal 1° gennaio 2014 qualora posti in essere a titolo gratuito.
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, il Comune interpellante intendeva acquisire a titolo
gratuito aree comprese in un piano di lottizzazione sulle quali le Ditte lottizzanti avevano realizzato le
opere di urbanizzazione primaria, sulla base di una convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 28, della
Legge urbanistica n. 1150/42, tra l’Ente e le Ditte proprietarie degli immobili compresi nell’ambito del
piano di lottizzazione.
Il richiamato art. 28 stabilisce che l’autorizzazione del Comune alla lottizzazione dei terreni a scopo
edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione che preveda, tra l’altro, la cessione gratuita entro
termini prestabiliti, delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione
gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.
“La circostanza che il Legislatore qualifichi espressamente le cessioni in argomento come a titolo gratuito esclude, a parere
della scrivente, che detti trasferimenti possano essere ricondotti nell’ambito degli atti costitutivi o traslativi, a titolo oneroso,
di immobili, interessati dalla norma di soppressione delle agevolazioni di cui all’articolo 10, comma 4, del Dlgs. n. 23 del
2011. Per gli atti di cessione a titolo gratuito ai Comuni della aree necessarie alle opere di urbanizzazione continuano,
dunque, ad applicarsi le previsioni recate dall’art. 32 del Dpr. 29 settembre 1973, n. 601”.
Pertanto, con riferimento al caso rappresentato, l’Agenzia ha concluso che l’atto avente ad oggetto la
cessione a titolo gratuito di aree sulle quali sono state realizzate opere di urbanizzazione a favore del
Comune deve essere assoggettata, ai sensi dell’art. 32, del Dpr. n. 601/73, al pagamento dell’Imposta di
registro in misura fissa, con esenzione dalle Imposte ipotecaria e catastale.
__________________________________
Fatturazione elettronica: per il Ragioniere generale dello Stato porterà
risparmi fino a 6,5 miliardi di Euro e maggiore trasparenza
Il Mef-Rgs ha pubblicato, il 18 luglio 2014 sul proprio sito web istituzionale, il testo relativo
all’Audizione del Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco, in Commissione vigilanza
sull’Anagrafe tributaria, tenutasi il 16 luglio 2014.
Il Ragioniere generale dello Stato ha illustrato l’enorme impatto che l’adozione della fatturazione
elettronica (che a partire dal 31 marzo 2015 sará estesa anche agli Enti Locali) avrá sulla P.A. ma anche
sul mondo produttivo, dato che – come ricordato nel corso dell’Audizione – “a fronte di circa 5 milioni di
imprese italiane, almeno 2 milioni sono fornitrici della Pubblica Amministrazione”.
Il Documento mette l’accento, da un lato, sul massiccio abbattimento di costi che si stima possa essere
realizzato una volta compiuta la transizione verso la fattura elettronica (“Le stime riportate dall’Agenzia per
l’Italia digitale evidenziano risparmi potenziali per effetto dell’estensione generalizzata dell’obbligo di fatturazione
elettronica per circa 1,6 miliardi, che potrebbero salire a circa 6,5 miliardi qualora si arrivasse all’integrazione con sistemi
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
11
di incasso e pagamento elettronici”). Dall’altro, Daniele Franco ha sottolineato il contributo che il progetto
della fatturazione elettronica è in grado di fornire in termini di supporto alle attività di controllo e
monitoraggio dei conti pubblici e di conseguenza in termini di efficientamento dell’apparato pubblico.
Di particolare interesse la connessione evidenziata al punto 5.2 tra fatturazione elettronica, “Piattaforma
di certificazione crediti” (Dl. n. 66/14), monitoraggio delle opere pubbliche (Dlgs. n. 229/11) e riforma
della contabilità degli Enti pubblici (Dlgs. n. 118/11). Queste innovazioni, di natura diversa ma
fortemente correlate e intersecate tra loro, garantiranno – ha sottolineato il Ragioniere generale dello
Stato - un innalzamento della qualità delle informazioni disponibili sull’attivitá delle P.A. e,
conseguentemente, consentiranno di avere “maggiore trasparenza, chiarezza, conoscibilità dei diversi fenomeni che
interessano la finanza pubblica”.
__________________________________
“Bonus Irpef”: Circolare delle Entrate sulle modifiche apportate dalla
Legge n. 89/14
È stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 11 luglio 2014, n.
22/E, rubricata “Art. 1 del Dl. 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e
assimilati - Modifiche apportate dalla Legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89”.
Il Documento di prassi in commento analizza le principali modifiche apportate al “Bonus Irpef” dalla
Legge 23 giugno 2014, n. 89, riguardanti, tra l’altro, le modalità di recupero del credito erogato dai
sostituti d’imposta, compresi gli Enti pubblici e le Amministrazioni dello Stato.
Soggetti tenuti al riconoscimento del credito
Mentre il primo periodo dell’art. 1, comma 4, del Dl. 24 aprile 2014, n. 66, è rimasto immutato dopo
l’entrata in vigore della Legge di conversione n. 89/14, il secondo è stato modificato indicando ora che
“il credito di cui al primo periodo è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta”. La modifica citata non
ha determinato alcuna variazione del novero dei sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento del credito
in via automatica, che rimangono quelli individuati al primo periodo del comma 4. Tale modifica si
limita a sopprimere riferimenti normativi non necessari, in quanto già indicati nel primo periodo dello
stesso comma 4.
Recupero delle somme erogate
La Legge di conversione n. 89/14 ha apportato una rilevante modifica, per quanto riguarda le modalità
di recupero del credito erogato dai sostituti d’imposta, con la sostituzione dell’art. 1, comma 5 e la
soppressione dell’art. 1, comma 6. La normativa previgente prevedeva che, per il recupero del credito
erogato ai lavoratori, i sostituti d’imposta utilizzassero fino a capienza l’ammontare complessivo delle
ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il
medesimo periodo. Adesso il secondo periodo del comma 5 prevede che le somme erogate ai
lavoratori “sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui all’art.
17, del Dlgs. n. 241/97”.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con la Risoluzione 7 maggio 2014, n. 48/E è stato istituito il
codice-tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’art.
1 del Dl. 24 aprile 2014, n. 66”, e che l’utilizzo di detto codice consente ai sostituti d’imposta di
recuperare le somme erogate ai lavoratori mediante l’istituto della compensazione.
L’Agenzia delle Entrate fa presente che, oltre alla disapplicazione del limite alla compensazione di cui
all’art. 34, della Legge n. 388/00 (limite massimo compensabile), alla fattispecie in parola non si applica
nemmeno la limitazione di cui all'art. 31, del Dl. n. 78/10 (divieto di compensazione dei crediti relativi
alle Imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a Euro 1.500).
In virtù della modifica effettuata dalla Legge di conversione n. 89/14, i sostituti d’imposta erogano il
credito in via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente da ogni
considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti.
Al fine del recupero delle somme erogate, i sostituti recuperano il credito erogato ai lavoratori
esclusivamente con il Modello “F24” e utilizzano l’importo corrispondente al credito erogato per il
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
12
versamento mediante compensazione di qualsiasi saldo a debito esposto nel medesimo Modello “F24”,
anche in Sezioni diverse dalla Sezione Erario. L’eventuale credito non utilizzato in compensazione
potrà essere utilizzato per i versamenti successivi.
È possibile che un sostituto d’imposta si trovi, nello stesso mese, ad erogare il credito ad alcuni
lavoratori ed a recuperare quello già erogato ad altri lavoratori nei mesi precedenti. Ed in questo caso, il
sostituto d’imposta dovrà provvedere ad effettuare la somma algebrica tra gli importi a credito e gli
importi a debito relativi al “Bonus Irpef”. Se dalla citata operazione emerge un credito, il sostituto
provvederà a recuperarlo al netto del debito dovuto all’Erario, mentre viceversa l’importo al netto del
credito dovrà essere versato entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto. L’Agenzia
delle Entrate ha precisato che sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai sostituti d’imposta che, prima
del 24 giugno 2014, hanno recuperato il credito erogato ai lavoratori mediante compensazione
utilizzando il Modello “F24”.
L’Agenzia delle Entrate fornisce esempi volti al corretto utilizzo del codice-tributo “1655”, per i quali
rinviamo alla lettura della Nota di prassi.
Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici
L’Agenzia delle Entrate si è soffermata anche sulle novità introdotte con la Legge di conversione e
riguardanti il recupero delle somme erogate dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici.
Il terzo e quarto periodo del comma 5 dell’art. 1 del Dl. 24 aprile 2014, n. 66, prevedono che “gli Enti
pubblici e le Amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante
riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest’ultimo caso l’Inps
e gli altri Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni
previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario”. Contestualmente all’inserimento del
testo sopra citato, è stato soppresso il successivo comma 6, il quale disciplinava per il solo Inps il
recupero dei contributi non versati alle gestioni previdenziali.
In virtù del quadro normativo vigente, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici possono ora
recuperare il credito erogato attraverso lo scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti ovvero
mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il Modello “F24” ordinario, in caso di
saldo complessivo pari a zero, oppure il Modello “F24EP”, in caso di contestuale versamento. La
norma non ha previsto criteri di priorità tra le 2 modalità di recupero indicate, e quindi queste possono
essere liberamente adottate con l’accortezza di evitare l’insorgere d’ipotesi di incapienza in relazione
all’effettuazione dei conguagli fiscali derivanti dalle Dichiarazioni “730/14”.
__________________________________
Contratti di locazione: in un nuovo video sul canale YouTube delle
Entrate, le istruzioni su come registrarli on line
Con il Comunicato-stampa 22 luglio 2014, pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle
Entrate ha annunciato il lancio di un nuovo video, sul proprio canale Youtube (“Entrate in video” –
www.youtube.com/Entrateinvideo), attraverso il quale vengono fornite ai contribuenti le istruzioni per
registrare tramite internet un contratto di locazione.
Il tutorial in questione (accessibile anche ai non udenti grazie all’utilizzo di sottotitoli) illustra le modalità
di utilizzo del software “Rli”, che consente di registrare on line i contratti di locazione e affitto di beni
immobili.
“Il software Rli – si legge nella Nota diffusa dall’Agenzia - permette di registrare locazioni a uso abitativo, non
abitativo, commerciale e i contratti di affitto dei terreni. Per utilizzarlo basta autenticarsi sul sito delle Entrate inserendo
le credenziali di accesso ai servizi web, compilare il modello, allegare la copia del contratto in formato Tif o Pdf e inviarlo.
Anche il pagamento delle imposte di registro e di bollo avviene direttamente online, tramite addebito sul conto corrente. Il
contratto di locazione dovrà comunque essere conservato, in originale, insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione
rilasciata dai servizi telematici e a quella di addebito in conto corrente nel caso siano dovute le imposte”.
__________________________________
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
13
“Terzo Settore”: una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in materia
di deduzione delle erogazioni liberali nei passaggi tra più soggetti
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 74/E del 29 luglio 2014,
in risposta ad una istanza di interpello, ha fornito indicazioni sulla corretta interpretazione dell’art. 100,
comma 2, lett. a), del Tuir (Dpr. n. 917/86), in materia di deduzione delle spese per erogazioni liberali,
nell’ipotesi di erogazione di somme da una Società commerciale ad una Fondazione e da questa
riversate a soggetti terzi.
Tale norma prevede la deducibilità delle “erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono
esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica (...) per un ammontare
complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato”. Le finalità indicate nel richiamato comma
1 dello stesso art. 100 sono quelle di “educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”.
Come precisato nella Risoluzione n. 490/80, lo scopo di tale norma è quello di “incrementare l’utilità
sociale dell’Impresa, facendo sì che essa sia incentivata a contribuire al miglioramento delle condizioni sociali non solo dei
propri dipendenti ma anche della collettività, con la condizione espressa, peraltro, che gli Organismi beneficiari svolgano
un’attività caratterizzata da un elevato contenuto etico, dovendo avere ‘esclusiva’ finalità di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica”.
La Risoluzione n. 234/E del 2002 ha inoltre precisato che la disposizione in esame “privilegia l’aspetto
‘finalistico dell’erogazione’, delimitando i beneficiari delle erogazioni stesse in relazione alle finalità perseguite in via
esclusiva”. In sostanza, le erogazioni liberali previste dall’art. 100, comma 2, lett. a), del Tuir, sono
deducibili se il beneficiario dell’erogazione:
1) ha personalità giuridica;
2) persegue “esclusivamente” una o più finalità fra quelle di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza
sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica, non potendo quindi perseguire finalità diverse da quelle
espressamente previste dalla norma in esame.
La deduzione in parola è prevista per le Imprese che effettuano erogazioni a soggetti con finalità di
interesse pubblico che il Legislatore ha valutato meritevoli di sostegno, mentre “non può trovare
applicazione qualora il soggetto beneficiario svolga un’attività lucrativa e, pertanto, la deduzione non può spettare per
erogazioni effettuate in favore di Società commerciali”.
Le predette finalità perseguite dai soggetti beneficiari, inoltre, “devono essere verificate in forza delle norme
primarie e regolamentari del Settore di competenza e/o in base alle previsioni recate dagli statuti o atti costitutivi dei
medesimi beneficiari, nonché in relazione alle concrete modalità di esplicazione delle medesime finalità”. Peraltro, ha
precisato l’Agenzia, “la delimitazione dei destinatari delle erogazioni liberali sulla base delle finalità perseguite non
preclude che l’Ente beneficiario possa porre in essere attività che si qualificano, sotto il profilo fiscale, come attività
commerciali, sempre che si tratti di attività svolte in diretta attuazione delle finalità indicate dalla medesima disposizione
agevolativa e con finalità e modalità non lucrative”. In particolare, “l’assenza del fine di lucro che, come più volte
chiarito, non coincide necessariamente con la ‘non commercialità’ dell’Ente, deve risultare da un’espressa previsione
statutaria ed esplicitarsi nella concreta attività svolta, anche attraverso la destinazione del patrimonio e degli utili, di cui
deve essere esclusa la ripartizione, alle stesse finalità sociali perseguite dall’Ente”.
Nel caso di specie, rispetto alla Fondazione beneficiaria di contributi erogati dalla Società istante, poi
riversati dalla Fondazione stessa a soggetti terzi, l’Agenzia ha ritenuto che questa, destinataria della
liberalità, diventa, nelle fattispecie rappresentate, essa stessa il soggetto erogatore delle somme a favore
dei soggetti che direttamente svolgono le attività tutelate dalla norma di favore. La circostanza che la
Fondazione in questione persegua, tra l’altro, le proprie finalità intervenendo a sostegno di progetti in
Settori riconducibili tra quelli previsti dall’art. 100, comma 2, lett. a), del Tuir, realizzati da soggetti terzi,
non preclude l’applicabilità della norma in esame (Risoluzione n. 411/E del 2008), sempre che questi
ultimi:
1) abbiano gli stessi requisiti dei soggetti destinatari delle erogazioni liberali previste dall’art. 100,
comma 2, lett. a), del Tuir (personalità giuridica, finalità “non lucrative” e perseguimento “esclusivo” delle
finalità previste dalla norma);
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
14
2) realizzino “direttamente” i suddetti progetti. Non è consentito, infatti, il fenomeno delle erogazioni a
catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra Enti diversi (vedasi, sia pure con riferimento alle
Onlus erogative, la Circolare n. 12/E del 2009, paragrafo 2.2).
Nel caso specifico, l’Agenzia ha altresì rilevato che la destinazione delle erogazioni fatte dalla Società
alla Fondazione e da questa ultima a soggetti terzi comporti:
- da una parte, “la necessità della tracciabilità della donazione nelle diverse fasi attraverso strumenti bancari e postali
che evidenzino la particolare causa del versamento”;
- dall’altra, “l’esistenza di un progetto già definito (e non di un programma generico) prima dell’effettuazione
dell’erogazione da parte della Società, nell’ambito di una o più delle finalità previste dall’art. 100, comma 2, lett. a), del
Tuir”.
Sulla base delle osservazioni di cui sopra, nel caso di specie l’Agenzia ha ritenuto che possano essere
ammesse in deduzione, ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a), del Tuir, solamente le somme erogate
dalla Società istante alla Fondazione nel rispetto delle condizioni sopra precisate, con conseguente
esclusione, nello specifico, delle somme riversate dalla Fondazione a soggetti che svolgono attività
lucrative.
_____________________________________
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
15
I QUESITI
Iva: si applica il “reverse charge” nel subappalto di ponteggi
comprendente anche il noleggio ?
di Francesco Vegni
Il testo del quesito:
“Si applica il ‘reverse charge’ nel caso di subappalto di ponteggi comprendente anche il noleggio degli stessi ? ”
La risposta dei ns. esperti.
Il “reverse charge” nei subappalti è disciplinato dall’art. 17, comma 6, lett. a), del Dpr. n. 633/72.
Esistono delle condizioni soggettive ed oggettive affinché possa essere applicato.
Appurato che quelle soggettive nel caso esaminato esistono, relativamente a quelle oggettive occorre
che l’attività svolta rientri tra quelle indicate nelle Sezione “F” dei codici Ateco 2007 “Costruzioni”.
Riguardo alla prestazione di montaggio, smontaggio e noleggio ponteggi, si ritiene che questa non
rientri nel regime del “reverse charge” (pur essendo il montaggio di ponteggi ricompreso nella citata
sezione “F”) in quanto la Ditta subappaltatrice non si è limitata ad installare il ponteggio, bensì lo ha
fornito a noleggio e poi, in via accessoria rispetto al noleggio, lo ha anche installato.
Si veda, in tal senso, la chiara Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 187/E del 2007.
In altre parole, prevalendo in capo alla Ditta subappaltatrice la prestazione di noleggio su quella del
montaggio (solo accessoria), non si rientra nel regime di inversione contabile di cui all’art. 17, comma 6,
lett. a), del Dpr. n. 633/72.
__________________________________
Pagamenti P.A.: alla luce delle recenti novità normative, le fatture con
scadenza superiore a 60 giorni sono da considerarsi valide ?
di Calogero Di Liberto
Il testo del quesito:
“Come si deve comportare l’Ente con le fatture che (molto spesso) riportano una scadenza superiore a 60 giorni? Possono
essere considerate valide sempre ai sensi dell’art. 4 del Dlgs. n. 231/02 ? Sono previste deroghe ai termini di 30/60
giorni in caso di servizi di tipo ‘privatistico’ come le farmacie o rilevanti ai fini Iva ?”
La risposta dei ns. esperti.
Con riguardo al quesito inerente alle fatture recanti una scadenza superiore a 60 giorni, riteniamo
preliminarmente opportuno richiamare quanto previsto dalla normativa di riferimento, di cui al Dlgs. n.
231/02, rubricato “Attuazione della direttiva 2000/35/Ce relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali”; le disposizioni del Decreto si applicano ai pagamenti effettuati a titolo di
corrispettivo nelle transazioni commerciali, ossia quelle derivanti da contratti, comunque denominati,
tra imprese ovvero tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o
prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo (art. 2,
Dlgs. n. 231/02).
L’art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 231/02, come modificato dal Dlgs. n. 192/12, ha disposto che, “ai fini
della decorrenza degli interessi moratori, si applicano i seguenti termini:
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
16
a) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto
equivalente [nel caso di una P.A., riteniamo occorra fare riferimento alla data di protocollo in entrata].
Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra
richiesta equivalente di pagamento;
b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei
servizi;
d) 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla Legge o dal contratto ai fini
dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura
o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.
In base a quanto previsto all’art. 4, comma 4, del Dlgs. n. 231/02, nel caso in cui il debitore sia una
Pubblica Amministrazione, quando lo giustifichino la natura o l’oggetto, ovvero le circostanze esistenti
al momento della sua conclusione, le Amministrazioni pubbliche potranno concordare, definendoli in
forma scritta, tempi di pagamento diversi di quelli di cui all’art. 4, del Dlgs. n. 231/02, purché gli stessi
non siano comunque superiori a 60 giorni. Le parti inoltre potranno concordare modalità di pagamento
rateizzato, fermi restando gli obblighi e le sanzioni per ritardato pagamento delle singole rate.
Il comma 7 dispone che, nel caso in cui le parti concordino modalità di pagamento rateizzato, gli
interessi e il risarcimento dovuti, in caso di ritardo del pagamento di una rata alla data pattuita, sono
calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
Nelle transazioni commerciali tra imprese, le parti possono pattuire anche termini superiore a 60 giorni,
a condizione che siano espressamente pattuiti (e provati per iscritto) e che non siano gravemente iniqui
per il creditore, pena la nullità (art. 7, Dlgs. n. 231/02). Sono infatti nulle le clausole relative al termine
di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero crediti, a
qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, allorché siano gravemente inique per il creditore.
L’art. 7, del Dlgs. n. 231/02, recante “nullità”, dispone che sono nulle:
- la clausola che prevede l’esclusione dell’applicazione di interessi di mora,
- la clausola che esclude il risarcimento dei costi di recupero credito è nulla per grave iniquità, salva
prova contraria,
- nei contratti con la P.A., la clausola che predetermina o modifica la data di ricevimento della fattura.
Chiarito che non risultano legittimi per le Pubbliche Amministrazioni pagamenti superiori a 30 giorni
(ovvero 60, allorché contrattualmente previsti), è appena il caso di evidenziare che la normativa nulla
dispone in merito alla validità di fatture o richieste equivalenti di pagamento recanti tempi di pagamento
superiori a quelli consentiti dal Dlgs. n. 231/02.
A parere di chi scrive, una fattura trasmessa ad una P.A. contenente tempi di pagamento superiori a 30
(60) giorni conserva la propria legittimità, fermo restando l’obbligo dell’Ente a provvedere al
pagamento dovuto entro i termini prescritti dalla norma.
Con riguardo alla possibilità di ammettere tempi di pagamento superiori a 60 giorni nel caso di servizi
di tipo privatistico, ovvero rilevanti ai fini Iva, facciamo presente che, come sopra rappresentato, il
Dlgs. n. 231/02 ammette pagamenti oltre i 60 giorni nelle transazioni commerciali tra imprese (non
qualificabili come P.A.).
Pertanto, ai sensi della norma richiamata, rileva la natura pubblica del soggetto contraente e non la
rilevanza Iva della prestazione afferente al pagamento.
In conclusione, per le transazioni tra imprese e Pubbliche Amministrazioni si applicano i tempi di
pagamento di cui all’art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 231/02 (30 o 60 giorni), mentre per le transazioni tra
imprese sono ammessi tempi di pagamento superiori a 60 giorni, purché non iniqui per il creditore.
__________________________________
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
17
Adozione del “pos”: gli Enti Locali sono obbligati ad accettare
pagamenti effettuati attraverso carte di debito ?
di Giuseppe Vanni
Il testo del quesito:
“L’obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito per importi superiori a Euro 30 si applica anche in relazione
agli Enti Locali per i servizi a rilevanza Iva ?”
La risposta dei ns. esperti.
In merito al quesito, precisiamo che l’art. 15, comma 4, del Dl. n. 179/12, prevede che, “a decorrere dal
30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali,
sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
del Dlgs. n. 231/07 [normativa Antiriciclaggio]”. Il successivo comma 5 stabilisce che il Ministero dello
Sviluppo economico, con Decreto, deve indicare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini,
anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui sopra ed eventualmente
disporre l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie
mobili.
Il MiSe ha per adesso emanato il Dm. 24 gennaio 2014, con il quale, in primo luogo, vengono definite
le nozioni di carta di debito, di consumatore o utente, di esercente e di terminale evoluto di accettazione
multipla.
L’art. 2 del Dm. specifica che “l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (…), si applica a
tutti i pagamenti di importo superiore a Euro 30 disposti a favore” degli esercenti, ossia dei beneficiari, imprese o
professionisti, per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.
Le suddette norme sono state ritenute legittime dal Tar del Lazio - Sezione III, con Ordinanza n.
01932/14, depositata il 30 aprile 2014. Inoltre, con risposta all’Interpellanza parlamentare n. 5-02936
dell’11 giugno 2014 sulla problematica relativa all'entrata in vigore dell’obbligo per i soggetti che
esercitano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi di accettare pagamenti effettuati
attraverso carte di debito, il Governo ha risposto di ritenere utile un’adeguata campagna di
comunicazione istituzionale volta a informare i consumatori e a istituire rapidamente un Tavolo di
confronto tra il Governo, le banche e i rappresentanti degli operatori economici e professionali, al fine
di ridurre al minimo i costi di utilizzo delle carte di debito a carico di commercianti, artigiani e
professionisti.
Sono soggetti all’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito coloro (Società,
Enti e persone fisiche) che esercitano in modo non occasionale, ancorché non esclusivo, un’attività
professionale o d’impresa, ai sensi dell’art. 4, del Dpr. n. 633/72.
Devono essere considerate effettuate nell’esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi fatte da Enti pubblici, anche qualora non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali o agricole, limitatamente alle sole cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
nell'esercizio di attività commerciali o agricole.
Sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da Enti pubblici, le seguenti attività:
a) le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone;
g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
h) servizi portuali e aeroportuali;
i) pubblicità commerciale;
l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Non sono considerate attività commerciali le operazioni effettuate dalle Regioni, dalle Province, dai
Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità.
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
18
Pertanto, anche gli Enti Locali sono obbligati, a partire dal 1° luglio 2014, ad accettare pagamenti
effettuati attraverso carte di debito, limitatamente alle sole cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole e di importo superiore a Euro 30.
E’ da precisare che non è prevista una specifica sanzione per il corretto assolvimento dell’obbligo in
parola, ma indichiamo che in proposito deve applicarsi l’art. 1206 del Cc., ossia la “mora del creditore”.
Il creditore è in mora quando, senza alcun motivo legittimo, si rifiuta di ricevere il pagamento offerto
dal debitore nei modi indicati dalla legge oppure non compie o ostacola quanto è necessario affinché
debitore possa adempiere all'obbligazione. Il creditore ha l’onere di ricevere il pagamento, mentre il
debitore è obbligato ad adempiere; tuttavia il comportamento del creditore può causare difficoltà e
danni al debitore che, per questo motivo, deve avere il modo di liberarsi dall'obbligazione anche quando
il creditore non voglia.
Il debitore può liberarsi dall’obbligazione nei seguenti termini:
1- il debitore si offre di eseguire la prestazione nei termini stabiliti, nonostante il creditore la rifiuti
senza alcun motivo legittimo (offerta non formale ex art. 1220 Cc.: in tal caso, il debitore non può
essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione);
2- di fronte al rifiuto del creditore a ricevere la prestazione, il debitore ricorre ad un'offerta fatta
secondo le modalità dell'art. 1208 Cc. (c.d. “offerta solenne”):
a) offerta di pagamento fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
b) offerta di pagamento fatta da persona che può validamente adempiere;
c) offerta comprendente la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e
delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è
necessario;
d) obbligazione con termine scaduto, se stipulato in favore del creditore;
e) condizione dalla quale dipende l'obbligazione verificata;
f) offerta fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
g) offerta fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.
La “offerta solenne” deve essere effettuata in modo reale quando l'obbligazione ha per oggetto denaro,
titoli di credito oppure cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, ossia il Pubblico Ufficiale
(Ufficiale giudiziario o Notaio) deve redigere un verbale nel quale si dà atto della materiale offerta in
pagamento da parte del debitore e le dichiarazioni di rifiuto del creditore;
3- eseguita correttamente la “offerta solenne” e rifiutata dal creditore, quest'ultimo è considerato a tutti gli
effetti in mora, con le conseguenze stabilite dall'art. 1207 Cc.;
4- per liberarsi definitivamente dall'obbligazione il debitore, di fronte al perdurare del rifiuto del
creditore a ricevere la prestazione, dovrà depositare le cose dovute (art. 1210 Cc.) secondo le modalità
indicate dall'art. 1212 Cc.;
5- solo quando il creditore accetta il deposito, oppure, in caso di rifiuto, quando passa in giudicato la
Sentenza con la quale viene ritenuto valido il deposito, il debitore sarà completamente liberato
dell'obbligazione.
Il debitore che vuole evitare le conseguenze che derivano dall'inadempimento è quindi costretto ad
offrire la sua prestazione con una “offerta solenne”; eseguita la quale, si produrranno gli effetti della “mora
del creditore”:
- il creditore subisce il rischio derivante dall'impossibilità sopravvenuta dalla prestazione per causa non
imputabile al debitore;
- il debitore non deve più corrispondere gli interessi o i frutti della cosa;
- il creditore è tenuto a risarcire il debitore degli eventuali danni derivanti dalla mora e a rimborsarlo
delle spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Come è facilmente intuibile, vi sono oneri a carico del debitore per effettuare l’offerta solenne e il
deposito della somma da pagare che ovviamente vanificano l’intento della norma in commento di
accrescere i pagamenti con mezzi tracciabili (l’uso della “moneta elettronica”) da parte soprattutto dei
consumatori finali; quest’ultimi difficilmente, al fine di pretendere il rispetto della norma, preferiranno
sopportare gli oneri connessi agli adempimenti suddetti piuttosto che effettuare il pagamento con altra
modalità proposta dal fornitore (anche il pagamento in contanti).
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
19
In proposito, occorre evidenziare che gli Enti Locali, per le attività svolte che comportano la vendita al
dettaglio - come per esempio, le Farmacie - dovrebbero essere già dotati di “pos”, mentre per le altre
attività commerciali svolte, provvedono non usualmente ad incassare direttamente in contanti importi
superiori a Euro 30; in genere adottano modalità di pagamento tracciabili e predefinite (pagamenti in
Tesoreria o tramite bollettini di conto corrente postale o bonifici), e l’incasso dei corrispettivi da servizi
rilevanti ai fini Iva nel caso degli Enti Locali non presenta rischi di evasione fiscale.
Comunque, in linea teorica, quando il pagamento dei corrispettivi per i servizi rilevanti Iva svolti
dall’Ente Locale è previsto presso gli Uffici, anche i Comuni e le Province hanno l’obbligo
d’individuare almeno un Ufficio dotato di “pos” per permettere l’adempimento diretto del debitore,
senza la possibilità legittima d’indicare l’obbligo di adempiere tramite altra modalità più onerosa.
In proposito, suggeriamo ai Comuni di valutare, sia i costi dell’attivazione del sistema di riscossione
tramite “pos”, che la rispondenza e l’utilità di tale modalità di riscossione per le esigenze dei servizi
rilevanti Iva, nonché di ipotizzare soluzioni di riscossione alternative generalizzate (versamento in
Tesoreria, tramite bollettini postali e bancari o altri canali bancari telematici, a mezzo del Servizio
Tabaccherie, ecc.) alla modalità di riscossione diretta presso gli Uffici comunali.
__________________________________
Imposta di bollo: le domande per partecipare alla selezione per
effettuare l’attività di “nonno-vigile” vi sono soggette ?
di Giuseppe Vanni
Il testo del quesito:
“Il Comune intende indire un avviso pubblico per raccogliere le domande per il ‘Servizio di sorveglianza in prossimità delle scuole
dell’obbligo’ (‘nonni-vigile’). Occorre chiarire il problema di chiarire se le domande degli aspiranti che chiedono di entrare in
graduatoria sono soggette ad Imposta di bollo. L’incarico affidato ai ‘nonni-vigile’ non ha carattere di lavoro subordinato con il
Comune e si colloca nell’ambito dei programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, ai sensi dell’art. 10,
comma 5, del Dlgs. n. 503/92, che recita: ‘I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività
svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da Enti Locali ed altre
istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle
relative prestazioni’”.
La risposta dei ns. esperti.
In merito al quesito, facciamo presente che, ai fini fiscali, la Risoluzione 10 ottobre 2008, n. 378/E
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa e Contenzioso, inquadra l’attività di “nonnovigile” fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche con riferimento a lavori socialmente
utili, fra i quali devono essere ricomprese anche le attività di cui ai “programmi di reinserimento degli anziani”
di cui all’art. 10, comma 5, del Dlgs. n. 503/92.
Quanto sopra contrasta con la precedente Nota Dre Trento, Prot. n. 906-19283, del 13 dicembre 2006,
che reputava l’attività di “nonno-vigile” come prestazione d’opera svolta in modo occasionale; a tale
posizione di prassi si sono uniformate diverse Amministrazioni locali nella stesura dei Regolamenti per
il servizio “nonni-vigile”, anche successivi alla Risoluzione citata della Direzione centrale normativa e
contenzioso dell’Agenzia delle Entrate.
In ragione di quanto sopra, ai fini fiscali, le domande per espletare il “Servizio di sorveglianza in prossimità
delle scuole dell’obbligo” (“nonni-vigile”) reputiamo debbano considerarsi domande di lavoro (per assunzione
in Pubbliche Amministrazioni).
Pertanto, le domande per partecipare alla selezione per effettuare l’attività di “nonno-vigile” risultano non
soggette all’Imposta di bollo ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge n. 370/88, con il quale si
stabilisce che “non sono soggetti all’Imposta di bollo le domande (…) per la partecipazione ai concorsi, nonché per le
assunzioni, anche temporanee, presso le Amministrazioni pubbliche”.
Il comma 2, dell’art. 1 suddetto precisa che “coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a
regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per
l’ammissione all’impiego”.
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
20
Iva & Fisco Enti Locali
mensile di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali
Collaborano alla Rivista:
Dott. Sergio Cucchi, già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista,
Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche
Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, Docente e Pubblicista
Dott. Ignazio Del Castillo, Magistrato della Corte dei conti
Dott. Claudio Galtieri, Magistrato della Corte dei conti
Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Provincia Lecce, Componente Commissione Finanza Locale Anci, Consulente Anci-risponde
Prof. Luciano Marchi, Docente di Revisione Aziendale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Pisa
Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate Roma
Prof. Stefano Pozzoli, Straordinario di Ragioneria generale Università di Napoli “Parthenope”, Dottore comm. – Rev. contabile
Dott. Antonio Scozzese, Dirigente a. r. Servizio Finanza locale del Ministero dell’Interno
Comitato di redazione:
Federica Giglioli, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Edoardo Rivola, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni,
Francesco Vegni
Segreteria di redazione: Ambra Valori
Responsabile: Fabrizio Mandorlini
Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.
Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality
Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571/469222 – 0571/469230 – Fax 0571/469237
E-Mail: [email protected] – Sito internet: www.entilocaliweb.it
Stampa: Grafiche Leonardo S.a.s. di Bettini Fabrizio & C. – Via Volta 50 – 56028 San Miniato (PI)
Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa
Iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97
Iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani
Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento
Abbonamento annuale:
La Rivista viene inviata mensilmente agli abbonati sia in abbonamento postale che tramite e-mail.
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
21
SCADENZARIO
Martedì 20 agosto (**)
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da
effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”.
Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o
spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare
i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del numero dei
documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72).
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti
pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in
base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97,
Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello
“F24EP”.
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000
abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di
Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di
compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP”
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2012
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2012 per
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2013”, ma inferiori ai
15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2013” il “visto di conformità”
o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di
riferimento 2012 sul Modello “F24”, codice 6099.
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori ai
15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità”
o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di
riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099.
Domenica 31 agosto (*)
Presentazione Modelli “Intra 12”
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
22
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte
degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e
2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il
Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti
effettuati nel mese precedente.
Martedì 16 settembre
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da
effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”.
Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o
spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare
i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del numero dei
documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72).
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti
pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in
base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97,
Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello
“F24EP”.
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000
abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di
Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di
compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP”
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2012
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2012 per
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2013”, ma inferiori ai
15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2013” il “visto di conformità”
o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di
riferimento 2012 sul Modello “F24”, codice 6099.
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori ai
15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità”
o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di
riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099.
Venerdì 19 settembre
Dichiarazioni Modello “770/2014”
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
23
Scade in data odierna il termine per presentare le Dichiarazioni dei sostituti d’imposta Modelli
“770/2014” Semplificato e (eventuale) Ordinario, riferite alle ritenute operate nell’anno 2013. La
scadenza, inizialmente prevista per il 31 luglio 2014, è stata differita da un Dpcm. in attesa di
pubblicazione e i cui contenuti sono stati resi noti dal Comunicato Mef n. 188 del 30 luglio 2014.
Martedì 30 settembre
Dichiarazioni fiscali relative all’anno 2013
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico delle Dichiarazioni fiscali Iva 2014 e Irap
2014, riferite all’anno 2013, per l’eventuale reinvio telematico delle Dichiarazioni fiscali Iva 2014 e
Irap 2014 “correttive nei termini”, riferite all’anno 2013, nonché per l’eventuale reinvio telematico delle
Dichiarazioni Iva 2013 e Irap 2013 “integrative” o “integrative a favore”, riferite all’anno 2012.
Irap – versamento saldo 2013 metodo “retributivo”
Scade in data odierna il termine per il versamento Irap, tramite Modello “F24EP” dell’eventuale
saldo 2013 a debito sul metodo “retributivo” ex art. 10-bis, comma 1, Dlgs. n. 446/97, utilizzando il
codice tributo Modello “F24EP” 380E.
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte
degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e
2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il
Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti
effettuati nel mese precedente.
(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale
successivo.
(**) Ricordiamo che l’art. 3-quater del Dl. 2 marzo 2012, n. 16, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44
del 26 aprile 2012, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – S.O. n. 85, ha disposto la proroga al 20 agosto delle
scadenze fiscali ricadenti tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno senza alcuna maggiorazione.
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 7 anno 2014
24
Scarica

Iva e fisco n. 8 - Centro Studi Enti Locali