Reparto Ambientale Marino
Reparto Ambientale Marino
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
DEL DANNO AMBIENTALE
S.T.V. (CP) Debora FERIOLI
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DANNO AMBIENTALE
conseguenze negative indotte sui beni ambientali
BENI AMBIENTALI
risorse naturali,
unitarie (flora e fauna selvatica; aria; suolo; corpo idrico) o
integrate (ecosistema, habitat, territorio, biodiversità),
e i servizi ecologici/antropici da queste assicurate (paesaggistico,
salubrità, ricreativo, depurativo, trofico, ecc.).
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Danno ambientale “risarcibile”
Non comprende i danni causati dai fenomeni naturali
(desertificazione, erosione delle coste, alluvioni, terremoti, ecc.) o a
carattere diffuso (come l’inquinamento causato dagli autoveicoli) o
non riconducibili ad una attività antropica.
Molte sono le attività antropiche che determinano danni ambientali
e in accordo ai principi dello sviluppo sostenibile tali attività vanno:
- evitate;
- sottoposte ad un regime autorizzativo.
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Danno ambientale “risarcibile”
Quando le conseguenze negative indotte da attività antropiche
riconducibili a singoli soggetti causano
una compromissione significativa dei beni ambientali
esplicitamente tutelati da norme specifiche
o sono causate da attività illecite,
i responsabili possono essere sottoposti a un regime di responsabilità
civile finalizzato al risarcimento di tali conseguenze …
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Danno ambientale risarcibile
… ovvero, quando le conseguenze sono tali da compromettere gli usi
legittimi o lo stato di conservazione di un bene ambientale protetto,
come la potabilità delle acque sotterranee, la salubrità di un sito, lo
stato di conservazione di una specie/habitat protetto, ecc.,
o sono causate da attività non conformi al regime autorizzativo,
i responsabili possono essere interessati da un procedimento civile
finalizzato al risarcimento delle conseguenze dannose procurate alle
risorse naturali.
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Il risarcimento del danno ambientale costituisce un obbligo per
i responsabili a:
1. sostenere le misure/spese necessarie per il ripristino
dell’ambiente allo stato originario
(RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA)
2. sostenere il pagamento nei confronti dello Stato di una
somma pari al valore economico del danno ambientale
(RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE PATRIMONIALE)
In alcune circostanze lo Stato può risolvere i contenziosi mediante un
accordo transattivo con i responsabili del danno ambientale. Tali accordi
possono essere di natura puramente economica o prevedere anche impegni
a realizzare interventi di ripristino ambientale e/o compensatori.
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Legislazione
Nel nostro ordinamento il risarcimento del danno ambientale
è stato regolamentato da varie normative specifiche:
siti inquinati (art. 17 D.L.vo 22/97), acque (art. 58 D.L.vo
152/99), aree protette (art. 30 L. 394/91), beni culturali e
ambientali (art. 164 D.L.vo 490/99) e
dall’art. 18 della L. 349/86, in buona parte riformato dal
D.Lgs 152/06, vigente per tutti i danni ambientali
verificatisi a partire dal
29 APRILE 2006.
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Legislazione
In materia di danno ambientale, il D.Lgs. 152/2006:
- Recepisce quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria
2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di
prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- Considera quanto previsto nell’ambito di varie
Convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro paese in
materia di danno causato da installazioni
“transfrontaliere”.
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A livello comunitario il risarcimento del danno ambientale è
regolamentato dalla Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004
sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale.
La Direttiva è finalizzata ad attuare ed armonizzare tra i
paesi dell’Unione il principio “chi inquina paga” (art. 174 del
Trattato istitutivo della CE - Roma, 1957) attraverso la
definizione di un livello minimo e comune di protezione
contro i danni ambientali.
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Infatti, la Direttiva introduce un regime di risarcimento solo
per il danno ambientale caratterizzato da una
compromissione significativa dei beni ambientali
esplicitamente tutelati da norme specifiche,
e prevede che sia risarcibile il danno ambientale misurabile
causato da specifiche attività pericolose, senza la necessità di
fornire prove sulla colpa o sul dolo del responsabile
(responsabilità oggettiva) …
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… relativamente a tre tipologie di danno:
Danno allo stato di
conservazione di
specie e habitat
protetti
Danno alla salubrità
del suolo
Danno allo stato
ecologico, chimico, e/o
quantitativo e/o del
potenziale ecologico
delle acque
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Risarcimento
La Direttiva 2004/35/CE prevede che il danno
ambientale venga risarcito attraverso l’adozione di una
serie misure di riparazione del danno finalizzate a:
- ripristino dei beni ambientali danneggiati
(riparazione primaria)
- compensazione della parte non
ripristinata/ripristinabile
(riparazione complementare)
- compensazione della perdita temporanea dei beni
ambientali
(riparazione compensativa)
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Lo scopo della riparazione complementare è di ottenere, se
opportuno anche in un sito alternativo, un livello di
risorse naturali o di servizi o di valore economico analogo
a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato
fosse tornato alle condizioni originarie.
Laddove possibile, il sito alternativo dovrebbe essere
geograficamente collegato al sito danneggiato, tenuto
conto degli interessi della popolazione colpita.
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La Direttiva non prevede forme di risarcimento puramente
economiche ma solo misure di riparazione,
atte a ripristinare la risorsa ambientale lesa,
ovvero a costituire una risorsa ambientale o un servizio
equivalente a quelli lesi.
Lo Stato può recuperare dal responsabile del danno
solo le spese effettivamente sostenute
per le misure di riparazione da esso adottate.
Per garantire un efficace livello di protezione, la Direttiva
incoraggia gli operatori al ricorso di apposite coperture
assicurative o ad altre forme di garanzia finanziaria.
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Il nostro ordinamento, in accordo ai principi comunitari,
privilegia
il risarcimento in forma specifica,
specialmente nei confronti dei danni ambientali caratterizzati da
una compromissione significativa;
Il risarcimento per equivalente patrimoniale è previsto come
strumento residuale all’obbligo di ripristino e viene applicato nei
confronti dei responsabili inadempienti a tale obbligo o a fronte
di un danno ambientale non ripristinabile in tutto o in parte.
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Il D.L.vo 152/06 recepisce il regime di responsabilità
previsto dalla Direttiva comunitaria (Parte VI Titolo II)
ed estende la responsabilità oggettiva a
tutte le attività professionali.
Inoltre, in caso di attività illecita,
estende la responsabilità colposa/dolosa
per qualunque danno all’ambiente
indipendentemente dai beni ambientali compromessi e
dall’entità degli effetti avversi (Parte VI Titolo III)
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Definizione di danno
ambientale
Il Titolo II (Prevenzione e ripristino ambientale)
della Parte VI del DL.vo 152/06
fa riferimento a situazioni di danno ambientale
(definito nell’Art 300) caratterizzate da un deterioramento
significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa
naturale o dell’utilità da essa assicurata, nonché di beni
ambientali esplicitamente tutelati da norme specifiche,
e definisce le norme per la prevenzione e il ripristino
dei beni ambientali compromessi,
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Esclusioni:
- fatti verificatisi prima del 29 aprile 2006
(si applica l’art. 18 della L. 349/86)
-
inquinamenti per i quali è in corso la procedura di
bonifica, salvo rimanga un danno permanente.
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Direzione Protezione Natura
1° caso: PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE
Azione di prevenzione
Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma
esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore
interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese,
le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
Il Ripristino Ambientale
Il ripristino ambientale è uno strumento di protezione contro
i danni ambientali previsto per i casi in cui, a causa di una
attività professionale, si verifichi un danno ambientale.
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Il Ripristino Ambientale
Il ripristino ambientale viene attuato attraverso l’adozione
di tutte le misure praticabili per prevenire o limitare un
ulteriore danno ambientale ed effetti nocivi per la salute
umana e l’adozione delle misure necessarie per la
riparazione del danno ambientale (Allegato 3).
L’operatore deve altresì informare senza indugio, tramite
una apposita comunicazione avente ad oggetto gli aspetti
pertinenti della situazione, il comune, la provincia, la
regione, o la provincia autonoma, nonché il Prefetto, che
nelle 24 ore successive informa il Ministero dell’Ambiente.
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Il Ripristino Ambientale
Il Ministero, in qualsiasi momento, ha facoltà di chiedere
all’operatore informazioni su qualsiasi danno ambientale e
sull’azione di ripristino adottata, e di ordinare, con adeguate
motivazioni tramite notifica trasmessa senza indugio
all’operatore interessato (Art. 307),
l’adozione di una specifica azione di ripristino.
Il Ministero può adottare egli stesso tale azione in ogni caso o
in caso di inadempimento o di operatore non responsabile o di
responsabile non individuato, con diritto di rivalsa, entro
cinque anni dall’effettuato pagamento, nei confronti degli
operatori responsabili (comma 3 Art. 305).
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2° caso:
Il Titolo III (Risarcimento del danno ambientale)
della Parte VI del DL.vo 152/06
fa riferimento a situazioni di danno ambientale
(definito nell’Art. 311) caratterizzate da qualsiasi
alterazione, deterioramento o distruzione, in tutto o in
parte, dei beni ambientali causati da fatti dolosi/colposi non
conformi al regime autorizzativo (attività illecite) e
definisce le norme per il risarcimento
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Il Risarcimento (Art. 311)
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L’azione di risarcimento viene attuata
attraverso il risarcimento in forma specifica
e, in mancanza, attraverso il
risarcimento per equivalente patrimoniale
nei confronti dello Stato.
Tale azione è decisa dal Ministero dell’Ambiente e
costituisce un obbligo per il responsabile.
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il Risarcimento in forma specifica
Il risarcimento in forma specifica viene attuato dal
responsabile attraverso
il ripristino della situazione precedente (Art. 311 c. 2)
Se il responsabile non provvede al ripristino ambientale, il
Ministero, con una ordinanza immediatamente esecutiva,
ingiunge il ripristino ambientale a titolo risarcitorio in forma
specifica, entro un termine stabilito (Art. 313 c. 1),
non inferiore a due mesi e non superiore a due anni,
salvo proroga da definire in relazione all’entità dei lavori
necessari (Art. 314 c. 2)
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Il Risarcimento per equivalente patrimoniale
Se il responsabile non provvede in tutto o in parte al ripristino
ambientale (risarcimento in forma specifica) anche a seguito di
una ordinanza ingiuntiva immediatamente esecutiva,
o qualora il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile
oppure eccessivamente oneroso,
il Ministero con successiva ordinanza ingiunge
il pagamento entro sessanta giorni di
una somma pari al valore economico
del danno accertato o residuo, a titolo di risarcimento per
equivalente patrimoniale (Art. 313 c.2).
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la Valutazione economica del danno ambientale
La valutazione economica del danno ambientale deve
essere effettuata tenendo conto dei criteri riportati negli
Allegati 3 e 4 (Art. 311 c. 3 ),
con particolare riferimento al
costo necessario per il ripristino (c. 3 Art. 314).
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Ove non sia possibile l’esatta quantificazione del danno
non risarcibile in forma specifica, o di una parte di esso,
l’equivalente patrimoniale può essere valutato
non inferiore al triplo della sanzione pecuniaria
amministrativa, oppure della sanzione penale,
in concreto applicata.
Qualora sia stata erogata una pena detentiva,
l’equivalente patrimoniale può essere valutato pari a
quattrocento euro per ciascun giorno di pena detentiva.
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GLI STRUMENTI OPERATIVI
In accordo alle varie situazioni previste dal Testo Unico,
l’azione risarcitoria viene esercitata attraverso i seguenti
strumenti:
1. la comunicazione;
2. la notifica;
3. la rivalsa;
4. l’ordinanza;
5. l’istruttoria;
6. l’azione civile.
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L’Ordinanza
L’ordinanza è un atto immediatamente esecutivo che viene
trasmesso dal Ministero dell’Ambiente al responsabile
che ha causato un danno ambientale per:
1. imporre, entro un termine fissato nella stessa ordinanza e
compreso tra due mesi e due anni salvo ulteriore proroga,
l’azione di ripristino, qualora non sia stata avviata in accordo a
quanto previsto dalle relative procedure;
2. ingiungere il pagamento, entro il termine di 60 giorni, di una
somma pari al valore economico del danno accertato o residuato
a titolo risarcitorio per equivalente pecuniario,
qualora il responsabile non proceda in tutto
o in parte all’azione di ripristino.
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L’Ordinanza
L’ordinanza deve contenere l’indicazione
specifica del fatto commissivo od omissivo
contestato, nonché gli elementi di fatto ritenuti
rilevanti per l’individuazione e la quantificazione
del danno e delle fonti di prova per
l’identificazione del responsabile e l’indicazione
dei mezzi di ricorso e dei termini relativi.
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L’Istruttoria
L’istruttoria è una attività di indagine e di valutazione
svolta dal Ministero dell’Ambiente ai sensi della
Legge 241/90, finalizzata a raccogliere, produrre ed
elaborare tutte le informazioni necessarie per
accertare fatti e raccogliere
e produrre dati/documenti di prova relativi al danno
ambientale, il cui avvio deve essere comunicato al
soggetto responsabile (Art. 7 Legge 241/90).
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L’Istruttoria
L’istruttoria rappresenta lo strumento specifico predisposto
dalla presente normativa, con modalità regolamentate,
per accedere ai luoghi, procedere ad ispezioni, ecc. per
accertare il fatto contestato, nonché gli elementi ritenuti
rilevanti per l’individuazione e la quantificazione del
danno e delle fonti di prova per l’identificazione del
responsabile, e per l’attuazione del risarcimento.
in forma specifica o per equivalente patrimoniale,
del danno ambientale.
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L’istruttoria è utilizzata dal Ministero per l’emanazione
delle ordinanze o, in alternativa, per promuovere
l’azione civile.
L’AZIONE CIVILE
L’azione civile è una modalità alternativa all’ordinanza, che
il Ministero dell’Ambiente può utilizzare per l’azione di
risarcimento e può essere esercitata, come parte lesa,
anche in sede penale, nel caso sia stato promosso un
giudizio nei riguardi del responsabile dei fatti che hanno
causato il danno all’ambiente.
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Per i fatti commessi prima del 29 aprile 2006 si applica ancora
l’art. 18 della L. 349/86
L’art. 18 L. 349/86 ha introdotto un regime di responsabilità
civile nei confronti di chiunque comprometta l’ambiente e ha
previsto che l’azione di risarcimento possa essere esercitata
dallo Stato o dagli enti territoriali sui quali incidono i beni
ambientali oggetto del fatto lesivo, a fianco e separatamente
dalle altre forme di risarcimento puramente civilistiche (come
il danno patrimoniale, d’immagine, di svalutazione delle
funzioni, ecc.), senza pregiudicare/conferire ai privati il diritto
ad essere risarciti per i danni da loro patiti.
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Il regime di responsabilità civile per il danno ambientale
introdotto con l’articolo 18 L. 349/86 prevede che venga applicato
quando:
Il danno sia causato da un fatto doloso o colposo in violazione
di una disposizione di legge;
Siano identificati gli autori/responsabili del danno;
Il danno sia determinato e quantificato in termini di
alterazione, deterioramento o distruzione totale o parziale
dell’ambiente;
Venga dimostrata la relazione causa effetto tra fatto doloso e
danno ambientale;
Lo Stato o un Ente territoriale competente promuova
un’azione di risarcimento in forma specifica o per equivalente
patrimoniale a beneficio dello Stato.
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L’art. 18 della L. 349/86 prevede la possibilità di esercitare
l’azione di risarcimento
in modo autonomo in un
procedimento civile o,
se lo Stato o l’ente territoriale è riconosciuto parte offesa
(ad es. con l’invio del Decreto di citazione a giudizio),
in un procedimento penale.
Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno
risponde nei limiti della propria responsabilità.
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Criteri di riferimento:
parametri equitativi
(costo di ripristino, illecito profitto, gravità della colpa).
Resta comunque impregiudicato il diritto dello Stato di
risolvere i contenziosi mediante un accordo transattivo
con i responsabili del danno ambientale. Tali accordi
possono essere di natura puramente economica o
prevedere anche impegni a realizzare interventi di
ripristino ambientale e/o compensatori.
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