Reparto Ambientale Marino Reparto Ambientale Marino Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE S.T.V. (CP) Debora FERIOLI Reparto Ambientale Marino DANNO AMBIENTALE conseguenze negative indotte sui beni ambientali BENI AMBIENTALI risorse naturali, unitarie (flora e fauna selvatica; aria; suolo; corpo idrico) o integrate (ecosistema, habitat, territorio, biodiversità), e i servizi ecologici/antropici da queste assicurate (paesaggistico, salubrità, ricreativo, depurativo, trofico, ecc.). Reparto Ambientale Marino Danno ambientale “risarcibile” Non comprende i danni causati dai fenomeni naturali (desertificazione, erosione delle coste, alluvioni, terremoti, ecc.) o a carattere diffuso (come l’inquinamento causato dagli autoveicoli) o non riconducibili ad una attività antropica. Molte sono le attività antropiche che determinano danni ambientali e in accordo ai principi dello sviluppo sostenibile tali attività vanno: - evitate; - sottoposte ad un regime autorizzativo. Reparto Ambientale Marino Danno ambientale “risarcibile” Quando le conseguenze negative indotte da attività antropiche riconducibili a singoli soggetti causano una compromissione significativa dei beni ambientali esplicitamente tutelati da norme specifiche o sono causate da attività illecite, i responsabili possono essere sottoposti a un regime di responsabilità civile finalizzato al risarcimento di tali conseguenze … Reparto Ambientale Marino Danno ambientale risarcibile … ovvero, quando le conseguenze sono tali da compromettere gli usi legittimi o lo stato di conservazione di un bene ambientale protetto, come la potabilità delle acque sotterranee, la salubrità di un sito, lo stato di conservazione di una specie/habitat protetto, ecc., o sono causate da attività non conformi al regime autorizzativo, i responsabili possono essere interessati da un procedimento civile finalizzato al risarcimento delle conseguenze dannose procurate alle risorse naturali. Reparto Ambientale Marino Il risarcimento del danno ambientale costituisce un obbligo per i responsabili a: 1. sostenere le misure/spese necessarie per il ripristino dell’ambiente allo stato originario (RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA) 2. sostenere il pagamento nei confronti dello Stato di una somma pari al valore economico del danno ambientale (RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE PATRIMONIALE) In alcune circostanze lo Stato può risolvere i contenziosi mediante un accordo transattivo con i responsabili del danno ambientale. Tali accordi possono essere di natura puramente economica o prevedere anche impegni a realizzare interventi di ripristino ambientale e/o compensatori. Reparto Ambientale Marino Legislazione Nel nostro ordinamento il risarcimento del danno ambientale è stato regolamentato da varie normative specifiche: siti inquinati (art. 17 D.L.vo 22/97), acque (art. 58 D.L.vo 152/99), aree protette (art. 30 L. 394/91), beni culturali e ambientali (art. 164 D.L.vo 490/99) e dall’art. 18 della L. 349/86, in buona parte riformato dal D.Lgs 152/06, vigente per tutti i danni ambientali verificatisi a partire dal 29 APRILE 2006. Reparto Ambientale Marino Legislazione In materia di danno ambientale, il D.Lgs. 152/2006: - Recepisce quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; - Considera quanto previsto nell’ambito di varie Convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro paese in materia di danno causato da installazioni “transfrontaliere”. Reparto Ambientale Marino A livello comunitario il risarcimento del danno ambientale è regolamentato dalla Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. La Direttiva è finalizzata ad attuare ed armonizzare tra i paesi dell’Unione il principio “chi inquina paga” (art. 174 del Trattato istitutivo della CE - Roma, 1957) attraverso la definizione di un livello minimo e comune di protezione contro i danni ambientali. Reparto Ambientale Marino Infatti, la Direttiva introduce un regime di risarcimento solo per il danno ambientale caratterizzato da una compromissione significativa dei beni ambientali esplicitamente tutelati da norme specifiche, e prevede che sia risarcibile il danno ambientale misurabile causato da specifiche attività pericolose, senza la necessità di fornire prove sulla colpa o sul dolo del responsabile (responsabilità oggettiva) … Reparto Ambientale Marino … relativamente a tre tipologie di danno: Danno allo stato di conservazione di specie e habitat protetti Danno alla salubrità del suolo Danno allo stato ecologico, chimico, e/o quantitativo e/o del potenziale ecologico delle acque Reparto Ambientale Marino Risarcimento La Direttiva 2004/35/CE prevede che il danno ambientale venga risarcito attraverso l’adozione di una serie misure di riparazione del danno finalizzate a: - ripristino dei beni ambientali danneggiati (riparazione primaria) - compensazione della parte non ripristinata/ripristinabile (riparazione complementare) - compensazione della perdita temporanea dei beni ambientali (riparazione compensativa) Reparto Ambientale Marino Lo scopo della riparazione complementare è di ottenere, se opportuno anche in un sito alternativo, un livello di risorse naturali o di servizi o di valore economico analogo a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse tornato alle condizioni originarie. Laddove possibile, il sito alternativo dovrebbe essere geograficamente collegato al sito danneggiato, tenuto conto degli interessi della popolazione colpita. Reparto Ambientale Marino La Direttiva non prevede forme di risarcimento puramente economiche ma solo misure di riparazione, atte a ripristinare la risorsa ambientale lesa, ovvero a costituire una risorsa ambientale o un servizio equivalente a quelli lesi. Lo Stato può recuperare dal responsabile del danno solo le spese effettivamente sostenute per le misure di riparazione da esso adottate. Per garantire un efficace livello di protezione, la Direttiva incoraggia gli operatori al ricorso di apposite coperture assicurative o ad altre forme di garanzia finanziaria. Reparto Ambientale Marino Il nostro ordinamento, in accordo ai principi comunitari, privilegia il risarcimento in forma specifica, specialmente nei confronti dei danni ambientali caratterizzati da una compromissione significativa; Il risarcimento per equivalente patrimoniale è previsto come strumento residuale all’obbligo di ripristino e viene applicato nei confronti dei responsabili inadempienti a tale obbligo o a fronte di un danno ambientale non ripristinabile in tutto o in parte. Reparto Ambientale Marino Il D.L.vo 152/06 recepisce il regime di responsabilità previsto dalla Direttiva comunitaria (Parte VI Titolo II) ed estende la responsabilità oggettiva a tutte le attività professionali. Inoltre, in caso di attività illecita, estende la responsabilità colposa/dolosa per qualunque danno all’ambiente indipendentemente dai beni ambientali compromessi e dall’entità degli effetti avversi (Parte VI Titolo III) Reparto Ambientale Marino Definizione di danno ambientale Il Titolo II (Prevenzione e ripristino ambientale) della Parte VI del DL.vo 152/06 fa riferimento a situazioni di danno ambientale (definito nell’Art 300) caratterizzate da un deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità da essa assicurata, nonché di beni ambientali esplicitamente tutelati da norme specifiche, e definisce le norme per la prevenzione e il ripristino dei beni ambientali compromessi, Reparto Ambientale Marino Esclusioni: - fatti verificatisi prima del 29 aprile 2006 (si applica l’art. 18 della L. 349/86) - inquinamenti per i quali è in corso la procedura di bonifica, salvo rimanga un danno permanente. Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura 1° caso: PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE Azione di prevenzione Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Il Ripristino Ambientale Il ripristino ambientale è uno strumento di protezione contro i danni ambientali previsto per i casi in cui, a causa di una attività professionale, si verifichi un danno ambientale. Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura Il Ripristino Ambientale Il ripristino ambientale viene attuato attraverso l’adozione di tutte le misure praticabili per prevenire o limitare un ulteriore danno ambientale ed effetti nocivi per la salute umana e l’adozione delle misure necessarie per la riparazione del danno ambientale (Allegato 3). L’operatore deve altresì informare senza indugio, tramite una apposita comunicazione avente ad oggetto gli aspetti pertinenti della situazione, il comune, la provincia, la regione, o la provincia autonoma, nonché il Prefetto, che nelle 24 ore successive informa il Ministero dell’Ambiente. Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura Il Ripristino Ambientale Il Ministero, in qualsiasi momento, ha facoltà di chiedere all’operatore informazioni su qualsiasi danno ambientale e sull’azione di ripristino adottata, e di ordinare, con adeguate motivazioni tramite notifica trasmessa senza indugio all’operatore interessato (Art. 307), l’adozione di una specifica azione di ripristino. Il Ministero può adottare egli stesso tale azione in ogni caso o in caso di inadempimento o di operatore non responsabile o di responsabile non individuato, con diritto di rivalsa, entro cinque anni dall’effettuato pagamento, nei confronti degli operatori responsabili (comma 3 Art. 305). Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura 2° caso: Il Titolo III (Risarcimento del danno ambientale) della Parte VI del DL.vo 152/06 fa riferimento a situazioni di danno ambientale (definito nell’Art. 311) caratterizzate da qualsiasi alterazione, deterioramento o distruzione, in tutto o in parte, dei beni ambientali causati da fatti dolosi/colposi non conformi al regime autorizzativo (attività illecite) e definisce le norme per il risarcimento Reparto Ambientale Marino Il Risarcimento (Art. 311) Direzione Protezione Natura L’azione di risarcimento viene attuata attraverso il risarcimento in forma specifica e, in mancanza, attraverso il risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato. Tale azione è decisa dal Ministero dell’Ambiente e costituisce un obbligo per il responsabile. Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura il Risarcimento in forma specifica Il risarcimento in forma specifica viene attuato dal responsabile attraverso il ripristino della situazione precedente (Art. 311 c. 2) Se il responsabile non provvede al ripristino ambientale, il Ministero, con una ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge il ripristino ambientale a titolo risarcitorio in forma specifica, entro un termine stabilito (Art. 313 c. 1), non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo proroga da definire in relazione all’entità dei lavori necessari (Art. 314 c. 2) Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura Il Risarcimento per equivalente patrimoniale Se il responsabile non provvede in tutto o in parte al ripristino ambientale (risarcimento in forma specifica) anche a seguito di una ordinanza ingiuntiva immediatamente esecutiva, o qualora il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile oppure eccessivamente oneroso, il Ministero con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuo, a titolo di risarcimento per equivalente patrimoniale (Art. 313 c.2). Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura la Valutazione economica del danno ambientale La valutazione economica del danno ambientale deve essere effettuata tenendo conto dei criteri riportati negli Allegati 3 e 4 (Art. 311 c. 3 ), con particolare riferimento al costo necessario per il ripristino (c. 3 Art. 314). Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura Ove non sia possibile l’esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, o di una parte di esso, l’equivalente patrimoniale può essere valutato non inferiore al triplo della sanzione pecuniaria amministrativa, oppure della sanzione penale, in concreto applicata. Qualora sia stata erogata una pena detentiva, l’equivalente patrimoniale può essere valutato pari a quattrocento euro per ciascun giorno di pena detentiva. Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura GLI STRUMENTI OPERATIVI In accordo alle varie situazioni previste dal Testo Unico, l’azione risarcitoria viene esercitata attraverso i seguenti strumenti: 1. la comunicazione; 2. la notifica; 3. la rivalsa; 4. l’ordinanza; 5. l’istruttoria; 6. l’azione civile. Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura L’Ordinanza L’ordinanza è un atto immediatamente esecutivo che viene trasmesso dal Ministero dell’Ambiente al responsabile che ha causato un danno ambientale per: 1. imporre, entro un termine fissato nella stessa ordinanza e compreso tra due mesi e due anni salvo ulteriore proroga, l’azione di ripristino, qualora non sia stata avviata in accordo a quanto previsto dalle relative procedure; 2. ingiungere il pagamento, entro il termine di 60 giorni, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato a titolo risarcitorio per equivalente pecuniario, qualora il responsabile non proceda in tutto o in parte all’azione di ripristino. Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura L’Ordinanza L’ordinanza deve contenere l’indicazione specifica del fatto commissivo od omissivo contestato, nonché gli elementi di fatto ritenuti rilevanti per l’individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per l’identificazione del responsabile e l’indicazione dei mezzi di ricorso e dei termini relativi. Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura L’Istruttoria L’istruttoria è una attività di indagine e di valutazione svolta dal Ministero dell’Ambiente ai sensi della Legge 241/90, finalizzata a raccogliere, produrre ed elaborare tutte le informazioni necessarie per accertare fatti e raccogliere e produrre dati/documenti di prova relativi al danno ambientale, il cui avvio deve essere comunicato al soggetto responsabile (Art. 7 Legge 241/90). Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura L’Istruttoria L’istruttoria rappresenta lo strumento specifico predisposto dalla presente normativa, con modalità regolamentate, per accedere ai luoghi, procedere ad ispezioni, ecc. per accertare il fatto contestato, nonché gli elementi ritenuti rilevanti per l’individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per l’identificazione del responsabile, e per l’attuazione del risarcimento. in forma specifica o per equivalente patrimoniale, del danno ambientale. Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura L’istruttoria è utilizzata dal Ministero per l’emanazione delle ordinanze o, in alternativa, per promuovere l’azione civile. L’AZIONE CIVILE L’azione civile è una modalità alternativa all’ordinanza, che il Ministero dell’Ambiente può utilizzare per l’azione di risarcimento e può essere esercitata, come parte lesa, anche in sede penale, nel caso sia stato promosso un giudizio nei riguardi del responsabile dei fatti che hanno causato il danno all’ambiente. Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura Per i fatti commessi prima del 29 aprile 2006 si applica ancora l’art. 18 della L. 349/86 L’art. 18 L. 349/86 ha introdotto un regime di responsabilità civile nei confronti di chiunque comprometta l’ambiente e ha previsto che l’azione di risarcimento possa essere esercitata dallo Stato o dagli enti territoriali sui quali incidono i beni ambientali oggetto del fatto lesivo, a fianco e separatamente dalle altre forme di risarcimento puramente civilistiche (come il danno patrimoniale, d’immagine, di svalutazione delle funzioni, ecc.), senza pregiudicare/conferire ai privati il diritto ad essere risarciti per i danni da loro patiti. Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura Il regime di responsabilità civile per il danno ambientale introdotto con l’articolo 18 L. 349/86 prevede che venga applicato quando: Il danno sia causato da un fatto doloso o colposo in violazione di una disposizione di legge; Siano identificati gli autori/responsabili del danno; Il danno sia determinato e quantificato in termini di alterazione, deterioramento o distruzione totale o parziale dell’ambiente; Venga dimostrata la relazione causa effetto tra fatto doloso e danno ambientale; Lo Stato o un Ente territoriale competente promuova un’azione di risarcimento in forma specifica o per equivalente patrimoniale a beneficio dello Stato. Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura L’art. 18 della L. 349/86 prevede la possibilità di esercitare l’azione di risarcimento in modo autonomo in un procedimento civile o, se lo Stato o l’ente territoriale è riconosciuto parte offesa (ad es. con l’invio del Decreto di citazione a giudizio), in un procedimento penale. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità. Reparto Ambientale Marino Direzione Protezione Natura Criteri di riferimento: parametri equitativi (costo di ripristino, illecito profitto, gravità della colpa). Resta comunque impregiudicato il diritto dello Stato di risolvere i contenziosi mediante un accordo transattivo con i responsabili del danno ambientale. Tali accordi possono essere di natura puramente economica o prevedere anche impegni a realizzare interventi di ripristino ambientale e/o compensatori.