LA RIFORMA
DELLE ISPEZIONI IN
MATERIA DI PREVIDENZA
SOCIALE E LAVORO
Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
G.U. 12 maggio 2004, n. 110
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15 giugno 2004
SISTEMA DI RIFERIMENTO DEGLI
ACCERTAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E
LEGISLAZIONE SOCIALE
Legge
n. 689/1981
Individua e
cadenza le fasi
dell’attività di
verifica
amministrativa
Attribuzioni e poteri del
personale di vigilanza
DPR N. 520/1955
Legge n. 628/1961
Art. 57 c.p.p.
Pubblici
ufficiali con
Ispettori dell’Ispettorato
qualifica di
del lavoro
UPG
Legge n. 638/1983
appartenenti a
Addetti alla vigilanza
tutte le Forze
degli Istituti previdenziali di Polizia
ed assicurativi
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Legge n. 689/1981
FASI ATTIVITA’ DI VERIFICA ISPETTIVA E
MEZZI GIUDIZIARI DI IMPUGNAZIONE
ATTO DI ACCERTAMENTO
VIOLAZIONE
CONTESTAZIONE
IMMEDIATA/NOTIFICAZIONE
al trasgressore e alla
persona obbligata in solido
Possibilità di pagamento in misura
ridotta pari ad 1/3 del massimo
edittale, o, se più favorevole al
doppio del minimo edittale, oltre
spese di procedimento, entro 60
giorni dalla contestazione /
notificazione
Entro 30 giorni gli interessati
possono far pervenire
all’autorità competente scritti
difensivi, documenti e
chiedere l’audizione
In assenza di pagamento,
obbligo di rapporto alla
AUTORITA’ COMPETENTE
(DPL)
ESTINZIONE PROCEDIMENTO
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L’AUTORITA’
COMPETENTE
sente gli interessati
ed esaminati gli
scritti difensivi e i
documenti
Se ritiene fondato l’accertamento
ridetermina, con ordinanza, la somma
dovuta e ingiunge il pagamento
Se ritiene infondato
l’accertamento, emette
ordinanza di archiviazione
L’ordinanza ingiunzione
costituisce
titolo esecutivo
pagamento entro 30 giorni
(60 se all’estero)
E’ ammessa opposizione,
entro 30 giorni
Al tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,
se la violazione riguarda contributi o premi
Al tribunale ordinario in
composizione monocratica
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Art. 1
LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE E
GARANZIA DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI
Il Ministero del Lavoro
ASSUME E COORDINA
le iniziative di lotta al lavoro sommerso e irregolare
le iniziative di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e di
livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali, con
particolare riferimento alla vigilanza mirata alla prevenzione e
promozione dell’osservanza delle disposizioni di legislazione
sociale e del lavoro e della disciplina previdenziale
Tale attività di verifica deve riguardare qualsiasi “attività di lavoro
a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di
volta in volta utilizzato “ (ex art. 7, comma 1, lett. a)
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Art. 2
COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA
A LIVELLO NAZIONALE
All’interno del Ministero del Welfare
Direzione Generale delle attività ispettive
ha compiti di
*Direzione e
*coordinamento
delle attività di
vigilanza, anche
svolta dagli Enti
di previdenza
con finalità di:
* assicurare l’esercizio unitario
dell’attività ispettiva
* garantire l’uniformità di
comportamento dei diversi
organi di vigilanza
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Art. 3
Per assicurare il coordinamento viene istituita una
Commissione centrale di vigilanza
presieduta dal Ministero del Lavoro
con compito specifico di individuare
* gli indirizzi e gli obiettivi strategici e
* le priorità di intervento ispettivo
nelle azioni di contrasto al lavoro sommerso e irregolare
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Composizione
sono invitati
- Ministro del Lavoro
- Direttore Generale della Div. Generale
- Direttore Generale INPS
- Direttore Generale INAIL
- Comandante G.F.
- Direttore Gen. Agenzia Entrate
- Coordinatore Nazionale ASL
- Presidente Comitato Nazionale per
l’emersione lavoro irregolare
- quattro rappresentanti datori di lavoro
- quattro rappresentanti OO.SS.
Comandante Generale
Arma Carabinieri
Capo della Polizia
Alle sedute in cui si
discute di lavoro illegale
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Art. 4
A LIVELLO REGIONALE
Le Direzioni Regionali
del lavoro coordinano e
dettano le linee
operative per l’attività di
vigilanza sul territorio di
loro competenza
(nell’osservanza delle
direttive operative fornite
dalla Direzione Generale)
Commissione Regionale di
coordinamento dell’attività di vigilanza
- Direttore Regionale del lavoro
- Direttore Regionale dell’INPS
- Direttore Generale dell’INAIL
- Comandante Reg. Guardia di Finanza
- Direttore Regionale Agenzia Entrate
- Coordinatura Regionale ASL
- quattro rappresentanti datori di lavoro
- quattro rappresentanti OO.SS.
Invitati in sedute concernenti lavoro illegale:
- Dirigenti Polizia di Stato
- Comandante Regionale Arma Carabinieri
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Art. 5
A LIVELLO PROVINCIALE
Le Direzioni Provinciali del Lavoro
Coordinano in concreto le
funzioni
ispettive
nel
territorio provinciale, sentiti i
Direttori Provinciali di INPS
e INAIL
Forniscono le direttive (cioè
modalità
operative)
volte
razionalizzare l’attività di vigilanza,
fine di evitare duplicazioni
interventi
ed
uniformarne
modalità di esecuzione
le
a
al
di
le
Organismo consultivo
CLES, con la partecipazione di:
- Comandante Provinciale Guardia di Finanza
- Rappresentante Uffici Locali Agenzia Entrate
- Presidente comm.prov. emersione lav. non regolare ex art.7,L.448/1998
- Comandante Arma Carabinieri
lavoro illegale
- Questore
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Art. 6
PERSONALE ISPETTIVO
 Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione
sociale
Personale Ispettivo in forza presso
le DRL e DPL
U.P.G.
 le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza
sociale sono svolte anche
dal personale di vigilanza dell’INPS, INAIL, ENPALS e di
altri Enti per i quali sussiste contribuzione obbligatoria
(es. Enasarco).
NO U.P.G.
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Art. 7
COMPITI DEL PERSONALE ISPETTIVO
a) vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, di tutela dei rapporti di lavoro e di
legislazione sociale ovunque sia prestata attività di
lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o
atipico, di volta in volta utilizzato;
b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e
accordi collettivi di lavoro;
c) fornire tutti i chiarimenti che vengono richiesti intorno alle
leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;
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d) vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e
assistenziali a favore dei prestatori d’opera compiute dalle
associazioni professionali, da altri Enti pubblici e privati;
e) effettuare richieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del
Ministero del Lavoro
f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da
disposizioni legislative o regolamentari delegate del
Ministero del Lavoro
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Art. 8
PREVENZIONE E PROMOZIONE
Le Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro hanno facoltà di
organizzare, impiegando il proprio personale ispettivo, specifiche
iniziative di promozione e prevenzione presso i singoli datori di
lavoro, con riferimento a questioni di ordine generale, al fine di:
• garantire il rispetto della normativa in materia di lavoro e
previdenza
• diffondere la corretta applicazione di nuovi istituti legislativi
• diffondere nuove indicazioni interpretative provenienti
dall’Amministrazione Pubblica
nell’esercizio di queste funzioni consulenziali l’ispettore non
esercita funzioni di vigilanza
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• l’ispettore, che nel caso dell’attività ispettiva, rileva profili
di inosservanza o di non corretta applicazione della
normativa lavoristico - previdenziale, non sanzionabili né
penalmente, né amministrativamente, può fornire
chiarimenti operativi sulla corretta attuazione di tale
normativa;
• la Direzione Generale e le Direzioni Regionali e
Provinciali possono proporre, tramite apposita
convenzione, a Enti, datori di lavoro e associazioni,
attività di informazione ed aggiornamento, da
svolgersi a cura e spese di questi ultimi soggetti;
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• anche gli Enti previdenziali possono svolgere attività di
prevenzione, promozione, e azioni di chiarimento,
anche in sede ispettiva, nell’ambito delle rispettive
competenze.
• la Direzione Provinciale del Lavoro, sulla base di
specifiche direttive Ministeriali, ha il compito di fornire i
criteri per uniformare l’azione dei soggetti abilitati alla
certificazione dei contratti di lavoro, prevista dall’art. 75,
d. lgs. n. 276/2003.
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Art. 9
DIRITTO DI INTERPELLO
Istituto di nuova introduzione, di cui possono avvalersi
esclusivamente:
* le associazioni di categoria
* gli ordini professionali
* gli enti pubblici
Non se ne possono avvalere i singoli datori di lavoro
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Quesiti di ordine generale
Alla DPL
Alle Sedi Provinciali degli
Enti previdenziali
sull’applicazione della
normativa di competenza
del Ministero del Lavoro
in materia previdenziale
decide la Direzione Generale
dell’attività ispettiva del Ministero
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Art. 10
RAZIONALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA
Con finalità di razionalizzazione dell’attività ispettiva e per
evitare duplicazione di interventi è prevista:
L’istituzione di una banca
dati telematica in cui
confluiscono le informazioni
sui datori di lavoro
ispezionati, e, tra l’altro, le
informazioni sulle
dinamiche del mercato del
lavoro
accessibile ai soli
organismi di vigilanza
nelle more dell’istituzione, ciascun
Ente comunica agli altri i datori di
lavoro sottoposti ad ispezione,
immediatamente dopo l’avvio
dell’ispezione stessa.
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15 giugno 2004
Le Direzioni Regionali del Lavoro hanno facoltà di costituire
gruppi di intervento straordinario per specifiche azioni di
contrasto
Adozione di un modello unificato di verbale ispettivo di
rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in
materia di lavoro e previdenza ed assistenza
I verbali sono fonti di prova relativamente agli elementi di
fatto acquisiti e documentati. Possono essere utilizzati per
l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori,
amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni
interessate.
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15 giugno 2004
VALORE PROBATORIO DEI VERBALI DI ISPETTORI E
FUNZIONARI ISPETTIVI ENTI PREVIDENZALI
Per tutte Cass. 30.12.2003, n. 19833
FANNO PIENA PROVA, fino a querela di falso
Dei fatti che il pubblico
ufficiale attesta come da
lui compiuti o avvenuti
in sua presenza
Gli apprezzamenti e le
valutazioni del
verbalizzante non
hanno alcun valore
probatorio precostituito
Della provenienza Delle dichiarazioni
del documento dal delle parti o di altri
pubblico ufficiale
soggetti sentiti
Tuttavia, l’efficacia probatoria privilegiata non
è estesa all’intrinseca veridicità delle
dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, le
quali, per rilevare ai fini probatori, devono
essere confermate in giudizio dal soggetto
che le ha rese
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15 giugno 2004
Art. 11
CONCILIAZIONE MONOCRATICA
NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
può assumere due forme distinte
Conciliazione monocratica
preventiva
(su base di richiesta di
intervento ispettivo)
Conciliazione monocratica
contestuale
(durante l’attività ispettiva)
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CONCILIAZIONE MONOCRATICA PREVENTIVA
A richiesta di intervento ispettivo, la Direzione Provinciale
del Lavoro ha facoltà, mediante un proprio funzionario,
anche con qualifica ispettiva, di convocare gli interessati
per effettuare un tentativo di conciliazione fra prestatore e
datore di lavoro, quando emergono “elementi per una
soluzione conciliativa della controversia”, attinente a diritti
patrimoniali del lavoratore di origine legale o contrattuale.
Le parti possono farsi assistere da propri rappresentanti
sindacali o da professionisti.
Se vi è accordo, viene sottoscritto verbale, sottratto al
regime di invalidità e di impugnazione di cui all’art. 2113
c.c..
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Il procedimento ispettivo si estingue se vi è:
1) il pagamento al lavoratore delle somme concordate nel
verbale
2) il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi
riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in
relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti,
ammontare da determinarsi secondo le norme in vigore
(pertanto anche nel rispetto dei minimi contributivi).
Se le parti non si accordano o l’una o entrambe non si
presentano, la DPL dà seguito agli interventi ispettivi.
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CONCILIAZIONE MONOCRATICA CONTESTUALE
(cioè durante l’attività ispettiva)
Nel corso delle attività di vigilanza, l’ispettore può
evidenziare questioni, afferenti diritti patrimoniali del
lavoratore, di origine legale o contrattuale, sulle quali, se
ritiene che ricorrano i presupposti per una soluzione
conciliativa, informa la DPL per la convocazione delle parti e
per l’esperimento del tentativo di conciliazione.
E’ necessario il consenso di entrambe le parti:
lavoratore e Azienda.
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In entrambe le forme di conciliazione monocratica
l’attivazione della procedura interrompe i termini di cui
all’art. 14, legge n. 689/1981, fino alla conclusione
del procedimento conciliativo. Quindi, esaurita
negativamente la fase del tentativo conciliativo
l’accertamento ispettivo prosegue (se l’accordo non è
raggiunto, se la parte non si presenta, se entrambe le
parti non acconsentono alla conciliazione).
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Art. 12
DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI
L’Istituto si colloca in sede di indagine ispettiva.
Se l’ispettore del lavoro
rileva inosservanze alla
disciplina contrattuale da
cui scaturiscono crediti
retributivi del prestatore.
diffida il datore di lavoro a
corrispondere direttamente
al lavoratore le somme che
risultano accertate.
Oggetto
- Diritti patrimoniali di
origine contrattuale
(individuale o collettiva)
- Spettanze retributive
concretamente
determinabili
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15 giugno 2004
Entro 30 giorni dalla
notifica della diffida
accertativa, il datore di
lavoro può promuovere il
tentativo di conciliazione
presso la DPL
Se le parti conciliano, la
diffida accertativa “perde
efficacia”.
Con l’inutile decorso del termine, o
in caso di mancato accordo, il
provvedimento di diffida, acquista
valore di accertamento tecnico
con efficacia di titolo esecutivo,
validato
da
provvedimento
direttoriale
Contro il provvedimento direttoriale
il datore di lavoro può presentare
ricorso al Comitato Regionale per
i rapporti di lavoro, che decide
entro 90 giorni dal ricevimento.
Opera il silenzio rifiuto. Il ricorso
sospende l’esecutività della diffida.
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Art. 13
DIFFIDA ALLA REGOLARIZZAZIONE
L’istituto si pone nell’ambito di un accertamento
ispettivo.
Se l’ispettore del lavoro accerta l’inosservanza di norme
in materia di lavoro e legislazione sociale, dalle quali
derivino sanzioni amministrative,
 ha obbligo di diffidare il datore alla regolarizzazione
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in caso di
inosservanze
comunque sanabili
e fissa un termine per
adempiere
La diffida interrompe i
termini di cui all’art. 14,
legge n. 689/1981, fino
alla scadenza del termine
per regolarizzare
Se vi è ottemperanza, il
procedimento sanzionatorio è
estinto con il pagamento di un
importo pari al minimo edittale
della sanzione, ovvero ad un
quarto della sanzione se stabilita
in misura fissa.
Il potere di diffida è esteso agli
ispettori degli Enti previdenziali,
limitatamente alle inadempienze
da loro rilevate in materia di
previdenza e assistenza.
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Art. 14
DISPOSIZIONI DEL PERSONALE ISPETTIVO
E’ attribuita efficacia esecutiva alle disposizioni impartite
dagli ispettori del lavoro in materia di lavoro e legislazione
sociale, nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia
attribuito dalle singole disposizioni di legge un
apprezzamento discrezionale.
Contro le disposizioni
è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Direttore della DPL,
che decide nei 15 giorni successivi. Il ricorso non sospende
l’esecutività della disposizione.
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L’inottemperanza alla disposizione è punita ex artt. 10 e
11 DPR n. 520/1955
• arresto fino a 1 mese o ammenda fino a € 413 in
materia di sicurezza ed igiene
• sanzione pecuniaria amministrativa da 103 a 516 €,
nelle altre materie, se non sono previste sanzioni
specifiche.
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Art. 15
PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
L’articolo estende alla materia del lavoro e della
legislazione
sociale
l’istituto
della
prescrizione
obbligatoria, già normato dagli artt. 20 e segg., d. lgs. n.
758/1994.
Se nel corso dell’accertamento ispettivo sono
rilevate violazioni di carattere penale, punite con:
• pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda,
• ovvero della sola ammenda
viene impartita
 apposita
prescrizione obbligatoria
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La procedura si applica:
• quando la inadempienza può essere materialmente
sanata;
• ma anche nelle ipotesi di reato “a condotta esaurita”
• nonché quando il trasgressore abbia già provveduto
all’adempimento tardivo degli obblighi sanzionati
cioè
in ogni caso di violazioni di carattere penale
contravvenzionale
(punita con ammenda o con pena alternativa)
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CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED
IGIENE DEL LAVORO
Modalità di estinzione - D.Lgs. n.758/1994, art.20 e segg.
REATI puniti con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda
L’organo di vigilanza,
accertata la
contravvenzione ed al
fine di eliminarla,
impartisce apposita
prescrizione, fissando
termine (non superiore a
6 mesi) e modalità di
adempimento
Riferisce la notizia
di reato al P.M., ma
il procedimento
penale resta
sospeso
Entro 60 giorni
dalla scadenza del
termine,
verifica
dell’adempimento
Entro 120 giorni dalla
scadenza
per
la
prescrizione comunica
al P.M. l’adempimento,
nonché il pagamento
Se vi è adempimento,
l’organo di vigilanza
ammette il contravventore
a pagamento, in sede
amministrativa, entro 30
giorni, di una somma pari
al quarto del massimo
dell’ammenda stabilita per
la contravvenzione
Estinzione del reato e
archiviazione del procedimento
In assenza di adempimento, e/o pagamento nei
termini, l’O.V. lo comunica entro 90 giorni al P.M.,
e il procedimento penale riprende il suo corso
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15 giugno 2004
L’adempimento in un tempo superiore a quello stabilito nella prescrizione, o
l’eliminazione con modalità diverse dalle conseguenze dannose o pericolose
sono valutate dal Giudice ai fini dell’applicazione del 162-bis c.p.
EFFETTO ESTINTIVO
in sede amministrativa
In assenza delle due condizioni,
Adempimento
Pagamento di una somma informativa all’A.G., che, se non
prescrizione nei pari al quarto del massimo archivia, istruisce il procedimento
termini stabiliti
dell’ammenda stabilita
Se il P.M. ritiene di applicare
la pena pecuniaria, chiede
Se questo avviene tardivamente,
l’emissione di un decreto
l’effetto estintivo non si produce e il
penale di condanna nei
procedimento penale prosegue. La
confronti del trasgressore
somma pagata tardivamente in sede
Circ.
Min.Lav. amministrativa rappresenta un
Opposizione entro 15
14.5.2004, indebito oggettivo, ripetibile, a
giorni, con possibilità,
prot. 665 richiesta dell’interessato alla DPL
tra l’altro, di chiedere
presso cui opera di personale
l’oblazione ex art.
ispettivo che ha ordinato la
162-bis
prescrizione
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Art. 16
RICORSI ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
Il datore di lavoro, cui sia stata notificata l’ordinanza ingiunzione per il pagamento di una somma a titolo di
sanzione amministrativa, ha facoltà di presentare ricorso
amministrativo, entro 30 giorni dalla notifica
al Direttore della Direzione Regionale del lavoro
salvi i casi relativi alla sussistenza o alla diversa
qualificazione dei rapporti di lavoro, per cui la competenza è
del Comitato Regionale per i rapporti di lavoro.
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Il ricorso viene deciso dal Direttore della DRL
entro i successivi 60 giorni. L’inutile decorso del termine equivale a
rigetto.
senza procedere ad alcuna audizione personale del ricorrente,
e, quindi, solo sulla base della documentazione prodotta dal
ricorrente e da quella in possesso dell’Amministrazione.
non sospende l’esecutività dell’ordinanza - ingiunzione, salvo
provveda, dietro specifica richiesta, in tal senso la DRL
sussistendone i presupposti
conferma, in toto l’ordinanza-ingiunzione
con provvedimento che
alternativamente
riforma, solo parzialmente l’ordinanza, con
conseguente necessità di rideterminare le
sanzioni amministrative ingiunte
annulla il provvedimento
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che conferma l’ordinanza-ingiunzione
espressa
A seguito
di decisione
che riforma parzialmente l’ordinanza ingiunzione
o tacita, per l’inutile decorso del termine
il trasgressore può
proporre ricorso in opposizione al Tribunale, in funzione
di giudice unico (o in funzione di Giudice del Lavoro, se
si verte su contributi o premi), ex art. 22, legge n.
689/1981, avente ad oggetto l’ordinanza - ingiunzione,
nel termine di 30 giorni.
decorrenti dalla
dalla scadenza dei 60
notificazione del
giorni per emanare il
provvedimento
provvedimento, in caso
della DRL
di silenzio-rifiuto.
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Art. 17
COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO
E’ istituito presso la
Direzione Regionale
del lavoro
composto da:
* Direttore della DRL, Presidente
* Direttore Regionale INPS
* Direttore Regionale INAIL
E’ competente per i ricorsi amministrativi proposti avverso:
 atti di accertamento della DPL
 ordinanze - ingiunzioni delle DPL
 verbali di accertamento degli Istituti previdenziali e assicurativi
concernenti la sussistenza o la qualificazione del rapporto
di lavoro.
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può essere presentato (si ritiene) entro 30
giorni dalla contestazione - notifica
del
provvedimento
impugnato
Il ricorso
è deciso entro 90 giorni dal ricevimento
(l’inutile decorso del termine equivale a
rigetto)
sospende i termini di cui agli artt. 14, 18 e
22, legge n. 689/1981, e quelli previsti dalla
vigente normativa per i ricorsi giurisdizionali
nei confronti dei verbali degli istituti
previdenziali
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Art. 19
ABROGAZIONI
Dal 27 maggio 2004 sono implicitamente
abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con il D. lgs. n. 124/2004.
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i singoli datori di lavoro - Associazione Industriale Bresciana