IMPOSTA DI SOGGIORNO
D. Lgs. n° 23 /2011
“Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale
Municipale”
La struttura dell’imposta è rappresentata dal comma 1 dell’art. 4 in cui è
riconosciuta ai Comuni la libertà di istituire , tramite regolamento, deliberato
dal Consiglio Comunale (art. 52 del D.Lgs. 446/97) l’Imposta di Soggiorno
PRESUPPOSTO DEL PRELIEVO:
Alloggiare nella struttura ricettiva e pernottare nella suddetta
•
manifestazione di capacità contributiva
•
obbligazione di compartecipazione alle spese
pubbliche dei soggetti non residenti
•
escursionisti giornalieri estranei all’imposta
•
IMPOSTA DI SBARCO: Il D.L. 16 marzo 2012, convertito con la
Legge 44 del 26 aprile 2012, ampliando l’art.4 con il comma 3 bis,
introduce la seconda imposta turistica in luogo dell’imposta di
soggiorno
•
Obiettivo : estendere la soggettività passiva agli escursionisti
giornalieri con un prelievo nella misura massima di 1,50 euro
•
Facilitare la gestione dell’imposta all’ente locale tramite la
riscossione, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione.
•
Porre in capo alle suddette compagnie la responsabilità per il
pagamento dell’imposta
•
Soggetti attivi:Comuni con sede nelle isole minori o nel cui territorio
insistono isole minori
SOGGETTI ATTIVI TITOLATI:
Comuni capoluogo di provincia,unioni di comuni, comuni inclusi
negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte
•
Criticità: disarmonie tra le varie regolamentazioni
regionali riguardo gli elenchi più o meno dettagliati
delle località turistiche.
•
Possibile soluzione: consentire a tutti i Comuni
dotati di più di una struttura ricettiva di poter istituire
l’imposta di soggiorno fatte le debite valutazioni di
opportunità e convenienza
STRUTTURE RICETTIVE:
per individuarle si utilizza come unico riferimento normativo
pertinente la legislazione regionale in materia
•
Legge regionale del Piemonte 31/1985
•
L’affitto di abitazioni tra privati per soggiorno è
escluso dall’imposta perché il semplice affitto
permette solo la detenzione dell’immobile per uso
abitativo senza offrire alcun servizio di ospitalità
(riassetto camere, pulizia ecc.)
SOGGETTI PASSIVI:
Coloro che alloggiano nelle strutture
ricettive del Comune
•
E’ naturalmente escluso il residente del Comune
impositore in quanto non espressione di un flusso
turistico
•
Vincolo del gettito: turismo, sostegno strutture
ricettive, interventi di recupero,manutenzione dei
beni culturali ed ambientali locali, servizi pubblici
locali. Può sostituire oneri imposti agli autobus
turistici
GESTORI DELLA STRUTTURA RICETTIVA:
Gli oneri in capo a costoro presentano delle difficoltà derivanti dal silenzio assoluto in merito nell’art.4 del D.Lgs. 23/2011 e
dalla mancanza di un regolamento statale di attuazione generale
•
La stesura dei regolamenti comunali presuppone:
•
Obbligo di confronto con le associazioni maggiormente
rappresentative delle strutture ricettive per realizzare la
massima condivisione possibile delle regole
indispensabile per la funzionalità dell’imposta.
•
Il regolamento determina le funzioni strumentali dei gestori
(informazioni, dichiarazioni, calcolo dell’imposta,
riversamento…)
•
Non può imporre oneri di responsabilità tributaria (.art 23
della Costituzione)
MISURA DELL’IMPOSTA:
Gradualità stabilita in relazione al prezzo sino a 5 euro per
notte, misura massima del prelievo
•
Aspetti critici:
•
La differenziazione della struttura (es. stelle, gigli
ecc.) non è un criterio certo per la differenziazione
del prezzo.
•
Nella medesima struttura ci possono essere
contemporanee offerte di alloggio di differente
prezzo.
ESENZIONI:
Il Comune ha il potere di prevedere esenzioni e
riduzioni per particolari fattispecie o per determinati
periodi di tempo (comma 3, art.4 del D. Lgs. 23/2011)
•
Maggior autonomia dei Comuni nell’individuazione delle
esenzioni rispetto ad imposte come IMU e TARES (Legge
delega 42/2009 art.12 e D.Lgs. 446/97 art.52)
•
L’esonero dal pagamento può essere legato a fattispecie
quali lavoro, studio, cura,disabilità, età, alloggiati per
situazioni di emergenza …)
•
E’ consentito anche un criterio temporale: esenzione oltre
un certo numero di giorni, utile ai capoluoghi di provincia
che hanno tipi di turismo diversi (congressuale, culturale,
religioso…); esenzione stagionale per le località turistiche
DISCIPLINA REGOLAMENTARE DI ATTUAZIONE
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI TORINO
ADOZIONE ED EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE
•
Adozione, in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D. Lgs. N. 23/2011, di un
proprio REGOLAMENTO MUNICIPALE N. 349 PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO con deliberazione del Consiglio Comunale del 27
febbraio 2012 (mecc. 2012 00174/013) con decorrenza dal 2 aprile 2012
•
Approvazione, previa convocazione del tavolo tecnico, delle MODIFICHE AL
REGOLAMENTO MUNICIPALE N. 349 con deliberazione del Consiglio Comunale
del 16 settembre 2013 (mecc. 2013 034057/013).
•
Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2013 (mecc.
2013 066877/013), in attuazione dell’indirizzo consiliare contenuto nella
deliberazione precedente, IN FAVORE DEI GESTORI, IL RICONOSCIMENTO DI
UNA COMPARTECIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE
EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI BANCARIE DI
INCASSO, ED IN GENERALE PER LE SPESE GESTIONALI CONNESSE ALLA
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO NELL’ANNO 2012, previa
rendicontazione, in misura non superiore all’1,945% .
FINALITA’ DELL’IMPOSTA: (comma 1, art. 4 del D. Lgs n. 23 del 14 marzo 2011): è
molto ampia, si dà un’interpretazione estensiva, quindi NON È DA
CONSIDERARE IMPOSTA DI SCOPO.
ANALISI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO MUNICIPALE N. 369:
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PRESUPPOSTO D’IMPOSTA
SOGGETTO PASSIVO
ESENZIONI
MISURA DELL’IMPOSTA
OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
VERSAMENTI
ACCERTAMENTO
SANZIONI
RISCOSSIONE COATTIVA
RIMBORSI
CONTENZIOSO
ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE
DI TORINO FINALIZZATA ALL’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
ORGANI AMMINISTRATIVI:
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DIREZIONE CENTRALE CULTURA ED EDUCAZIONE DELLA CITTÀ
DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI CATASTO E SUOLO PUBBLICO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA – IMPOSTA DI
SOGGIORNO
UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO
TAVOLO TECNICO
STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO IMPOSTA DI
SOGGIORNO:
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PORTALE SORIS S.P.A. dedicato all’Imposta di Soggiorno.
DATA WAREHOUSE, in fase di sviluppo.
ATTIVITÀ DEL SERVIZIO IMPOSTA DI SOGGIORNO:
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Monitoraggio della prima applicazione del Regolamento avvalendosi del Tavolo Tecnico
che ha portato alle modifiche di esso.
Informazione ai gestori sull’applicazione dell’imposta di soggiorno, avvalendosi della
collaborazione della DIREZIONE COMMERCIO che comunica al servizio le nuove
aperture e le variazioni delle attività ricettive, e fornisce le liste delle strutture ricettive già
esistenti.
Verifica delle comunicazioni e dei pagamenti dei gestori, attività di accertamento
sull’imposta, controllo dei dati statistici e delle mozioni dei consiglieri mediante l’utilizzo dei
suddetti strumenti informatici.
Attento monitoraggio capillare per la verifica degli adempimenti connessi ai riversamenti
alla Città dell’imposta riscossa dai gestori: soggetti non accreditati al portale abilitato da
Soris S.p.A., non dichiaranti, non paganti, ritardatari negli adempimenti prescritti.
Controlli sulle strutture ricettive mediante accertamenti ispettivi effettuati dal NUCLEO
TRIBUTI LOCALI DI POLIZIA MUNICIPALE.
Analisi dei dati dei soggiorni in rapporto alle presenze ed agli arrivi turistici con la
collaborazione del SERVIZIO TURISMO E DI TURISMO TORINO.
Rimborso dei versamenti dell’imposta in eccedenza richiesti che non siano stati
compensati.
AZIONI PREVISTE A SOSTEGNO DELLE FUTURE VERIFICHE DA PARTE DEL
SERVIZIO IN FASE DI CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DELLE COMUNICAZIONI E
DEI PAGAMENTI DEI GESTORI ED IN FASE DI ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA:
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ATTIVARE UNA CONVENZIONE CON IL CORPO DI POLIZIA DELLA GUARDIA DI
FINANZA.
ATTIVARE IL CONTROLLO DELLE DENUNCE IN PROCURA PER REATI
CONTABILI.
ATTIVARE IL CONTROLLO DEI DATI DEGLI ALLOGGIATI TRASMESSI DAI
GESTORI ALLA QUESTURA .
RISULTATI RAGGIUNTI DALL’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO N. 369 E
DALL’OPERATO DI QUESTA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA CON I MEZZI
ATTUALMENTE A LORO DISPOSIZIONE :
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Gettiti relativi all’Imposta di Soggiorno incassati dal Comune di Torino nel 2012
e nel 2013 rispettivamente: Euro 3.237.584,62 e Euro 4.000.000 (per 1.500.000
pernottamenti).
L’approvato aumento dell’imposta, a partire dal 1 ottobre 2014, avrà un gettito di
900.000 euro, circa il 20 per cento in piu’ rispetto al 2013 raggiungendo 4.900.000
euro.
Incidenza dell’impatto dell’Imposta di soggiorno sul bilancio comunale: 2,92%
sulle entrate tributarie , e 0,30% sul totale delle entrate.
COMUNI CHE APPLICANO L'IMPOSTA
Emilia Romagna, 17
Puglia, 18
Calabria, 22
Umbria, 3 Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, 0
Abruzzo, 3
Basilicata, 4
Liguria, 4
Marche, 8
2 Molise
Toscana, 103
Sardegna, 11
Lazio, 14
Sicilia, 23
Piemonte, 98
Veneto, 32
Campania, 33
Lombardia, 48
Valle d'Aosta, 57
L'IMPOSTA ... DETERRENTE NELLA
SCELTA DELLA VACANZA
17,1% = nessuna incidenza dell'imposta
sulla scelta della vacanza
43,1% = scelta della vacanza in funzione
della misura dell'imposta
26,8% = scelta della vacanza
tenendo conto dell'imposta
13 % = destinazione cambiata
se l'imposta è applicata
PROFILI GIURISPRUDENZIALI
1. CONTESTO NORMATIVO
- NORMATIVA LEGISLATIVA MOLTO GENERICA (art. 4 D.lgs n. 23/2011)
- MANCANZA DI UNA DISCIPLINA GENERALE DI ATTUAZIONE (art. 4 comma 3 del
D.lgs. n. 23/2011)
- DISOMOGENEITA’ FRA I REGOLAMENTI COMUNALI
 CONTESTO GENERATORE DI CONTENZIOSO
2. GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
ASPETTI MAGGIORMENTE CONTROVERSI:
CONTRASTO CON NORME E PRINCIPI COSTITUZIONALI: principio di capacità
contributiva (art. 53 Cost.) e di riserva di legge (art. 23 Cost.)
RUOLO E OBBLIGHI DELL’ALBERGATORE
a) La giurisprudenza prevalente (TAR Veneto sent. 1283/2012 e 141/2013, TAR
Toscana sent. 200/2013, TAR Calabria sent. 1694/2011) ha stabilito che
GLI OBBLIGHI DELL’ALBERGATORE  CARATTERE STRUMENTALE E NON
ATTINENTI AL RAPPORTO D’IMPOSTA
- L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO POSSONO AVVENIRE
SOLO NEI CONFRONTI DELL’OSPITE
- E’ DA ESCLUDERE PER L’ALBERGATORE QUALSIASI RUOLO DI
RESPONSABILE O SOSTITUTO D’IMPOSTA (ex art. 64 D.p.r. n. 600/1973)

Da ciò discende che la previsione di tali obblighi a carico del gestore da parte dei
regolamenti comunali NON CONTRAVVIENE AL PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE
IN MATERIA TRIBUTARIA (art. 23 Cost.)
continua…
…continua
Nello stesso senso v. TAR Veneto sent. 1165/2012
e TAR Sicilia sent. 141/2013 che descrive fra l’altro i CARATTERI DISTINTIVI DEL
RUOLO DELL’ALBERGATORE NELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO DA QUELLO
DELLA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE NELL’IMPOSTA DI SBARCO
b) Per quanto riguarda invece il contrasto CON IL PRINCIPIO DI CAPACITA’
CONTRIBUTIVA (art.53 Cost.) la giurisprudenza amministrativa (TAR Veneto sent.
653/2012) ha ritenuto che
- la spesa sopportata dal cliente per l’ospitalità alberghiera è un indice sintomatico di
ricchezza
- l’imposta di soggiorno non rappresenta un fattore di alterazione della concorrenza
- non si verifica un’ipotesi di doppia imposizione di uno stesso presupposto
 NON VI E’ CONTRASTO CON L’ART. 53 COST.
c) Fra gli altri temi affrontati dalla giurisprudenza amministrativa vi è anche quello della
LEGITTIMAZIONE ATTIVA PROCESSUALE dei gestori e delle associazioni di
categoria.
 La legittimazione a presentare ricorsi contro i regolamenti istitutivi dell’imposta è stata
riconosciuta (TAR Veneto sentt. 653 e 1283/2012), anche alle associazioni non
maggiormente rappresentative, IN QUANTO PORTATORI DI UN INTERESSE
LEGITTIMO
RUOLO DEL GESTORE IN MATERIA CONTABILE
 LA CORTE DEI CONTI (Delibera n. 19/2013) ha attribuito ai gestori preposti alla
riscossione dell’imposta di soggiorno la qualifica di “agente contabile di fatto”.
In questo caso “di fatto” in quanto si è in assenza di un atto formale che attribuisca tale
qualifica.
OBBLIGHI e RESPONSABILITA’ per l’albergatore:
è tenuto a presentare al Comune il conto della propria gestione
è sottoposto al controllo periodico del Comune in ordine al rispetto delle disposizioni
regolamentari
è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti
è responsabile della gestione dei fondi di cui viene in possesso e della regolare tenuta
dei registri, della documentazione e delle quietanze delle riscossioni effettuate
3. CRITICITA’ E IPOTESI DI RIFORMA
CRITICITA’:
- MANCANZA DI UN QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO CERTO
- L’ATTIVITA’ DI RECUPERO nella maggior parte dei casi E’ ANTIECONOMICA per la
modesta entità delle somme, e spesso del tutto IMPRATICABILE, nei casi in cui
l’importo sia inferiore a 12,50€
 OCCORREREBBE un intervento di RIFORMA consistente in modifiche alla disciplina
legislativa e nell’emanazione del Regolamento statale attuativo, che prevedesse:
-
-
una precisazione del ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del
pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo
un richiamo alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali per
quanto riguarda accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni
la definizione per legge di un elenco di esenzioni obbligatorie, estendibile da parte
dei comuni
Tariffe: criteri di gradualità in proporzione al prezzo
applicato dagli alberghi e non già alle "stelle" degli
stessi.
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•
Molte Amministrazioni hanno scelto un sistema di contribuzione progressiva legato alle stelle degli
hotel, determinando numerosi ricorsi per presunta violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011
laddove prevede che l’imposta sia determinata nel suo ammontare “in proporzione al prezzo”.
Per il Tar Toscana, sent. 1808/2011 ed il Tar Calabria, sent. 1694/2011 se si correla l’imposta alla
classificazione delle strutture ricettive in “stelle” che sono indice di caratteristiche qualitative via via
crescenti delle strutture medesime cui è collegato un aumento del prezzo richiesto ai clienti,
..indirettamente l’imposta viene a porsi in rapporto di proporzionalità con il prezzo
Nello stesso senso il Tar Puglia, sent. n. 736/2012 e n. 748/2012: alla categoria alberghiera
superiore corrisponde il pagamento di un prezzo più elevato. Ed il TAR Toscana, sent. n.
200/2013: alle caratteristiche qualitative delle strutture ricettive è rapportato il prezzo pagato dal
cliente, elemento realmente espressivo di capacità contributiva.
Tar Veneto, sent. n. 653/2012, n. 1283/2012 e n. 141/2013: La tipologia della struttura ricettiva
dipende infatti dalla tipologia dei servizi offerti e in relazione ai servizi offerti viene determinato il
prezzo, sussistendo quindi un rapporto di proporzionalità con il prezzo; a seconda delle diverse
tipologie di strutture, ad una classificazione più alta corrisponde un prezzo più alto.
Per il T.A.R. Lombardia, sent. n. 93/2013 e n. sent n. 1824/2013 risulta rispettata la finalità
perseguita dal legislatore di graduare l'entità del tributo in rapporto alla capacità contributiva del
soggetto passivo, desumibile indirettamente dalla categoria della struttura
Vincolo di destinazione
• Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo n. 23/2011 il relativo gettito è destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali,
nonché dei relativi servizi pubblici locali
• Si tratta dunque di un’imposta il cui gettito è soggetto ad un vincolo di destinazione: interventi diretti
a sostegno delle strutture ricettive; interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali
ed ambientali locali; interventi di manutenzione e sviluppo dei servizi pubblici.
• Tar Puglia, Lecce, sent. n. 736/2012 e n. 748/2012: il gettito della imposta di soggiorno deve
essere utilizzato per finanziare interventi con una evidente, anche se indiretta, funzione di
promozione del turismo locale: interventi direttamente ascrivibili alla materia del turismo (ad es
iniziative attinenti i percorsi ciclabili), o con carattere più generico (ad es. manutenzione strade
comunali; segnaletica stradale). Inoltre all’istituzione della nuova imposta di soggiorno non
corrisponde necessariamente un incremento delle previsioni di spesa, in quanto, ben può il gettito
del nuovo tributo essere utilizzato per garantire la continuità, rispetto ai precedenti esercizi, dei
servizi assicurati dal comune nel settore del turismo e della manutenzione del territorio.
• Il Tar Veneto, sent. n. 653/2012, il TAR Toscana, sent. n. 200/2013 ed il TAR Lombardia, sent. n.
1824/2013 sono concordi nel ritenere che gli introiti non devono finanziare necessariamente una
specifica attività. E’ legittimo destinare l’introito della tassa di soggiorno genericamente alla
manutenzione dei beni comunali, poiché la disposizione legislativa non impone la precisa
destinazione delle somme nel regolamento.
• Il T.A.R. Lombardia, sent. n. 93/2013, afferma che è legittima una destinazione degli introiti al
sostegno dei servizi pubblici comunque funzionali o collegati al turismo.
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IMPOSTA DI SOGGIORNO - Università degli Studi di Torino