Avvocati e Commercialisti per l’Impresa STUDIO LEGALE COMMERCIALE ASSOCIATO Consulenza fiscale e tributaria: Avv. ANDREA GATTAMORTA Dott. LUIGI RECCHIONI Avv. GLORIA BONGIOVANNI Dott. ANDREA ROSSI JANE SCHORAH, Solicitor Adm. in England and Wales Avv. ANTONIO ZAMA Dott.ssa VERONICA LOCATELLI Dott. GIAMPAOLO PEARSON BENEDETTI CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Prato, 26 ottobre 2005 Seminario Le misure contro la commercializzazione di merci contraffatte Avv. Andrea Gattamorta Obiettivo Obiettivo del seminario è fornire un inquadramento generale delle azioni dirette a limitare in ambito comunitario ed extracomunitario la commercializzazione di merci contraffatte, di merci usurpative e, in genere, di tutte le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, esaminando in particolare le disposizioni del Codice della proprietà industriale, gli strumenti da utilizzare in sede giudiziaria e quelli in ambito doganale, introdotti dal Regolamento 1383 del 2003 applicabile dal 1° luglio 2004. 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa Programma Materiali • La disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale. • Il Codice della proprietà industriale. • I diritti di privativa industriale: 1. i marchi ed i segni distintivi; requisiti e modalità di registrazione; il principio dell’esaurimento del marchio. Cenni alle importazioni parallele; i fenomeni della confusione e del parassitismo; 2. i disegni ed i modelli industriali; 3. le invenzioni industriali; requisiti e modalità di brevetto; 4. i modelli di utilità; 5. altri diritti protetti (segni distintivi, domain name, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate). • La tutela dei diritti in sede giurisdizionale. La Direttiva enforcement. • Misure cautelari e sanzioni civili provvisorie e definitive. • Cenni alla concorrenza sleale ed ai relativi mezzi di tutela. • Il problema della giurisdizione e della competenza. Le Sezioni specializzate. • Sanzioni penali e pronunce della Corte di Cassazione. • Tutela in sede doganale. Il Regolamento 1383/2003. • La domanda di intervento alle autorità doganali. L’attivazione ex officio. • Gli effetti dell’accoglimento della domanda. • La tutela prevista dalla Convenzione di Madrid. • La tutela amministrativa del “Codice industriale”. • Le disposizioni a tutale della proprietà industriale nella Finanziaria 2004. Regolamento 2003/1383/CE del Consiglio, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti. Agenzia delle Dogane, Circolare 23 giugno 2004, n. 32/D: Istruzioni relative alle nuove misure comunitarie e nazionali per l’intervento dell’Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale. Regolamento (CE) del Consiglio n. 1383 del 22 luglio 2003 e relativo Regolamento (CE) della Commissione; legge 24 dicembre 2003, n. 350. Legge 24 dicembre 2003, n. 350: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004). Agenzia delle Dogane, Circolare 13 maggio 2005, n. 20/D: Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - art. 4, comma 49. Tutela della denominazione di origine dei prodotti. – Precisazioni. 2 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Pag. 7 11 21 25 Avvocati e Commercialisti per l’Impresa Regolamento 2003/1383/CE del Consiglio relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti. (Omissis) CAPO I OGGETTO E CAMPO D' APPLICAZIONE Articolo 1 1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni d' intervento dell' autorità doganale qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale: a) siano dichiarate per l' immissione in libera pratica, l' esportazione o la riesportazione a norma dell' articolo 61 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario; b) siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita da questo a norma degli articoli 37 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92, vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell' articolo 84, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, in procinto di essere riesportate previa notifica a norma dell' articolo 182, paragrafo 2, di detto regolamento o poste in zona franca o deposito franco ai sensi dell' articolo 166 dello stesso regolamento. 2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le misure che le autorità competenti devono adottare quando è stato accertato che le merci di cui al paragrafo 1 violano effettivamente un diritto di proprietà intellettuale. Articolo 2 1. Ai fini del presente regolamento, per "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale", si intendono: a) le "merci contraffatte", vale a dire: i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria, quali previsti dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali; ii) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al punto i); iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al punto i); b) le "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del diritto in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali; c) le merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali, ledono i diritti relativi: i) ad un brevetto a norma della legislazione di tale Stato membro; 3 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa ii) ad un certificato protettivo complementare, quale previsto nel regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio o nel regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio; iii) alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della legislazione di tale Stato membro o alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali quale prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio; iv) alle denominazioni d'origine o alle indicazioni geografiche, a norma della legislazione di tale Stato membro o dei regolamenti (CEE) n. 2081/92(10) e (CE) n. 1493/1999 del Consiglio; v) alle denominazioni geografiche, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio. 2. Ai fini del presente regolamento per "titolare del diritto" si intende: a) il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, di un diritto d' autore o dei diritti connessi, di un disegno o modello, di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, di una privativa per ritrovati vegetali; di una denominazione d' origine protetta, di un' indicazione geografica protetta e, in genere, di uno dei diritti di cui al paragrafo 1; o b) qualsiasi altra persona autorizzata a usare i diritti di proprietà intellettuale di cui alla lettera a) ovvero un rappresentante del titolare del diritto o una persona autorizzata. 3. È assimilato a merci che violano un diritto di proprietà intellettuale qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di tali merci, a condizione che l' uso di tali stampi o matrici violi i diritti del titolare del diritto ai sensi della normativa comunitaria o della normativa dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l' intervento delle autorità doganali. Articolo 3 1. Il presente regolamento non si applica alle merci che recano un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare del marchio, o a quelle protette da una denominazione d' origine o da un' indicazione geografica, o da un brevetto o certificato protettivo complementare, da un diritto d' autore o diritto connesso, da un diritto di un disegno o modello o da una privativa per ritrovati vegetali fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che si trovano, senza il consenso di quest' ultimo, in una delle situazioni di cui all' articolo 1, paragrafo 1. Analogamente, il presente regolamento non si applica alle merci di cui al primo comma che sono state fabbricate o sono protette da un altro diritto di proprietà intellettuale di cui all' articolo 2, paragrafo 1, in situazioni diverse da quelle stabilite con il titolare del diritto. 2. Nei casi in cui merci prive di carattere commerciale, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale, siano contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e non vi siano indicazioni concrete che lascino supporre che esse formino parte di un traffico commerciale, gli Stati membri considerano tali merci escluse dall' ambito d' applicazione del presente regolamento. CAPO II DOMANDA D' INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI SEZIONE 1 Misure anteriori ad una domanda d' intervento delle autorità doganali Articolo 4 1. Quando, durante un intervento effettuato in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e prima che sia stata depositata o accolta una domanda del titolare del diritto, esistono motivi sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale, le autorità doganali possono sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci per un periodo di tre giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della notifica da parte del titolare del diritto e del dichiarante o del detentore delle merci laddove essi siano conosciuti, al fine di consentire al titolare del diritto di depositare una domanda di intervento a norma dell'articolo 5. 4 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa 2. Ai sensi delle norme vigenti nello Stato membro interessato, le autorità doganali possono, senza divulgare alcuna informazione, tranne quella relativa al volume reale o supposto delle merci e alla natura di queste, chiedere al titolare del diritto di fornire all'autorità doganale tutte le informazioni utili per confermare i sospetti di quest'ultima, prima che il titolare del diritto sia informato del rischio di violazione. SEZIONE 2 Presentazione ed espletamento delle domande d' intervento delle autorità doganali Articolo 5 1. In ogni Stato membro il titolare del diritto può presentare al servizio doganale competente una domanda scritta per ottenere l'intervento delle autorità doganali quando le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (domanda d'intervento). 2. Ogni Stato membro designa il servizio doganale competente a ricevere e a trattare le domande d' intervento. 3. Quando esistono sistemi di scambio elettronico di dati, gli Stati membri incoraggiano i titolari del diritto a presentare la domanda d' intervento per via elettronica. 4. Quando il richiedente è titolare di un marchio comunitario o di un disegno o modello comunitario, di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, di una protezione comunitaria di una denominazione d' origine o di una indicazione geografica, o di una denominazione geografica, la domanda d' intervento può essere finalizzata ad ottenere, oltre all' intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, l' intervento delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri. 5. La domanda d' intervento dev' essere presentata su un modello stabilito secondo la procedura di cui all' articolo 21, paragrafo 2, e deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alle autorità doganali di riconoscere facilmente le merci in questione, e in particolare: i) una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci; ii) informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, se conosciuti dal titolare del diritto; iii) il nome e l' indirizzo dell' operatore da contattare designato dal titolare del diritto. La domanda d' intervento deve altresì contenere la dichiarazione del richiedente di cui all' articolo 6 e un documento giustificativo da cui risulti che il richiedente è titolare del diritto per le merci in questione. La domanda d' intervento di cui al paragrafo 4 indica lo o gli Stati membri nei quali si chiede l' intervento dell' autorità doganale nonché il nome e l' indirizzo del titolare del diritto in ciascuno degli Stati membri interessati. A titolo indicativo e laddove conosciute, i titolari del diritto forniscono altre informazioni in loro possesso, quali: a) il valore, al netto delle tasse, della merce originaria sul mercato legale nel paese in cui è presentata la domanda d' intervento; b) il luogo in cui si trovano le merci o il luogo di destinazione previsto; c) il numero d' identificazione della spedizione o dei colli; d) la prevista data di arrivo o di partenza delle merci; e) il mezzo di trasporto utilizzato; f) l' identità dell' importatore, dell' esportatore o del detentore delle merci; g) il o i paesi di produzione e gli itinerari utilizzati dai trafficanti; h) le specificità tecniche, se note, che distinguono le merci autentiche da quelle sospette. 6. Possono inoltre essere chieste informazioni particolareggiate peculiari al tipo di diritto di proprietà intellettuale indicato nella domanda d' intervento. 5 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa 7. Il servizio doganale competente che riceve una domanda d'intervento espleta la medesima e informa per iscritto il richiedente della sua decisione entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione. Al titolare del diritto non è richiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative occasionate dall'espletamento della domanda. 8. Quando la domanda non contiene le informazioni obbligatorie di cui al paragrafo 5, il servizio doganale competente può decidere di non espletare la domanda d'intervento; in tal caso esso fornisce la motivazione della sua decisione e informazioni sulla procedura di impugnazione. La domanda può essere ripresentata solo se debitamente completata. Articolo 6 1. Le domande d'intervento sono corredate di una dichiarazione del titolare del diritto presentata per iscritto o per via elettronica, ai sensi della legislazione nazionale, con cui questi riconosce la sua responsabilità nei confronti delle persone interessate da una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora una procedura avviata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, non sia proseguita a causa di un atto o di un'omissione del titolare del diritto o si accerti successivamente che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale. Con la medesima dichiarazione il titolare del diritto accetta inoltre di assumersi tutte le spese sostenute a norma del presente regolamento per il mantenimento delle merci sotto controllo doganale ai sensi dell'articolo 9 e, se del caso, dell'articolo 11. 2. Quando la domanda d' intervento è presentata ai sensi dell' articolo 5, paragrafo 4, il titolare del diritto accetta, nella dichiarazione, di fornire e pagare eventuali traduzioni necessarie; tale dichiarazione è valida in ciascuno degli Stati membri in cui si applica la decisione che accoglie la domanda. Articolo 7 Gli articoli 5 e 6 si applicano mutatis mutandis a qualsiasi domanda di proroga. SEZIONE 3 Accoglimento della domanda d' intervento Articolo 8 1. In caso di accoglimento della domanda d'intervento, il servizio doganale competente fissa il periodo durante il quale devono intervenire le autorità doganali. Tale periodo è fissato al massimo ad un anno. Alla scadenza di detto periodo e previo scarico degli eventuali importi a carico del titolare ai sensi del presente regolamento, il servizio che ha preso la decisione originaria può, su richiesta del titolare del diritto, prorogare tale periodo. Il titolare del diritto informa il servizio doganale competente di cui all' articolo 5, paragrafo 2, se il diritto non è più validamente registrato o è estinto. 2. La decisione che accoglie la domanda del titolare del diritto è comunicata immediatamente agli uffici doganali dello o degli Stati membri eventualmente interessati alle merci che nella suddetta domanda sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale. Quando una domanda d'intervento presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, è accolta, il periodo durante il quale intervengono le autorità doganali è fissato ad un anno; alla scadenza tale periodo può essere prorogato dal servizio che ha esaminato la domanda originaria, su richiesta scritta del titolare del diritto. L'articolo 250, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92 si applica, mutatis mutandis, alla decisione che accoglie detta domanda, nonché alle decisioni che la prorogano o la abrogano. Quando una domanda di intervento è accolta, spetta al richiedente trasmettere tale decisione, corredata di ogni altra informazione e delle traduzioni eventualmente necessarie, al servizio doganale competente dello o 6 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa degli Stati membri nei quali il richiedente ha chiesto l' intervento delle autorità doganali. Tuttavia, con il consenso del richiedente, la decisione può essere trasmessa direttamente dal servizio doganale competente che ha preso la decisione. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri interessati, il richiedente fornisce le informazioni aggiuntive necessarie per l' esecuzione della suddetta decisione. 3. Il periodo di cui al paragrafo 2, secondo comma, inizia a decorrere dalla data di adozione della decisione che accoglie la domanda. Tale decisione entra in vigore nello o negli Stati membri destinatari soltanto dalla data di trasmissione della decisione di cui al paragrafo 2, terzo comma e quando il titolare del diritto ha espletato le formalità di cui all' articolo 6. La suddetta decisione è poi comunicata immediatamente agli uffici doganali nazionali che possono essere interessati alle merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale. Il presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, alla decisione di proroga della decisione iniziale. CAPO III MODALITÀ D' INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI E DELL' AUTORITÀ COMPETENTE A DELIBERARE NEL MERITO Articolo 9 1. Quando un ufficio doganale cui è stata trasmessa, ai sensi dell' articolo 8, la decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto accerta, eventualmente previa consultazione del richiedente, che le merci che si trovano in una delle situazioni di cui all' articolo 1, paragrafo 1, sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, cui si riferisce tale decisione, esso sospende lo svincolo o procede al blocco delle merci. L' ufficio doganale informa immediatamente il servizio doganale competente che ha esaminato la domanda d' intervento. 2. Il servizio doganale competente o l'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 informa il titolare del diritto nonché il dichiarante o il detentore delle merci ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del suo intervento ed è autorizzato a comunicare loro il volume reale o stimato e la natura reale o supposta delle merci per le quali è sospeso lo svincolo o che sono state bloccate, senza per questo dover informare, a seguito di tale comunicazione, l'autorità competente a deliberare nel merito. 3. Per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione nazionale, e ai sensi delle disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati a carattere personale, del segreto commerciale e industriale nonché del segreto professionale e amministrativo, l' ufficio doganale o il servizio doganale che ha esaminato la domanda informa il titolare del diritto, su richiesta di questi e laddove i dati siano noti, del nome e dell' indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci nonché dell' origine e della provenienza delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale. L' ufficio doganale offre al richiedente e alle persone coinvolte in una delle situazioni di cui all' articolo 1, paragrafo 1, la possibilità di ispezionare le merci per le quali lo svincolo è sospeso o che sono state bloccate. Al momento dell'esame delle merci, l'ufficio doganale può prelevare campioni e, secondo le norme in vigore nello Stato membro interessato e su richiesta espressa del titolare del diritto, consegnarli o trasmetterli a quest'ultimo, esclusivamente a fini di analisi, per agevolare la prosecuzione della procedura. Se le circostanze lo permettono, e fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, i campioni devono essere restituiti non appena conclusa l'analisi tecnica e, se del caso, prima dell'eventuale svincolo delle merci o della revoca del blocco. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto l'intera responsabilità del titolare del diritto. Articolo 10 7 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa Le disposizioni vigenti nello Stato membro nel cui territorio le merci si trovano in una delle situazioni di cui all' articolo 1, paragrafo 1, si applicano per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la normativa nazionale. Dette disposizioni si applicano anche per informare immediatamente il servizio o l' ufficio doganale di cui all' articolo 9, paragrafo 1, dell' avvio della procedura di cui all' articolo 13, sempre che la medesima non sia stata avviata da tale servizio o ufficio doganale. Articolo 11 1. Quando le autorità doganali hanno bloccato o sospeso lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale mentre si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere, ai sensi della legislazione nazionale, una procedura semplificata, previo consenso del titolare del diritto, in base a cui le autorità doganali possono disporre l'abbandono di tali merci ai fini della loro distruzione sotto controllo doganale, senza che sia necessario determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione nazionale. A tal fine gli Stati membri, ai sensi della legislazione nazionale, applicano le seguenti condizioni: - entro un termine di dieci giorni lavorativi o tre giorni lavorativi, in caso di merci deperibili, dalla ricezione della notifica di cui all' articolo 9 il titolare del diritto comunica per iscritto alle autorità doganali che le merci oggetto della procedura violano un diritto di proprietà intellettuale di cui all' articolo 2, paragrafo 1, e forniscono per iscritto a tali autorità l' autorizzazione del dichiarante, detentore o proprietario delle merci, ad abbandonare tali merci ai fini della loro distruzione. Con il consenso delle autorità doganali tali informazioni possono essere fornite direttamente alle autorità doganali dal dichiarante, detentore o proprietario delle merci. Si ritiene che il consenso sia accordato se il dichiarante, il detentore o il proprietario delle merci non si è espressamente opposto alla loro distruzione entro il termine prescritto. In casi giustificati tale termine può essere prorogato di ulteriori dieci giorni lavorativi, - se la legislazione nazionale non prevede diversamente, la distruzione è effettuata a spese del titolare del diritto e sotto la sua responsabilità ed è sistematicamente preceduta da un prelievo di campioni conservati dalle autorità doganali in condizioni che consentano di costituire, se del caso, elementi di prova ammissibili nei procedimenti giudiziari dello Stato membro interessato. 2. In tutti gli altri casi, ad esempio qualora il dichiarante, detentore o proprietario si opponga o contesti la distruzione delle merci, si applica la procedura di cui all' articolo 13. Articolo 12 Le informazioni di cui all' articolo 9, paragrafo 3, primo comma, trasmesse al titolare del diritto, devono servire esclusivamente ai fini indicati agli articoli 10, 11 e 13, paragrafo 1. Qualsiasi altro uso, non consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si verifica la circostanza, può impegnare, sulla base del diritto dello Stato membro nel cui territorio si trovano le merci in questione, la responsabilità civile del titolare del diritto e comportare la sospensione della domanda d'intervento per il restante periodo di validità, prima che essa sia prorogata, nello Stato membro in cui si sono verificati i fatti. In caso di recidiva, il servizio doganale competente può negare la proroga della domanda. Per le domande di cui all' articolo 5, paragrafo 4, esso deve inoltre informare gli altri Stati membri indicati nel formulario. Articolo 13 1. Lo svincolo è concesso, purché siano state espletate tutte le formalità doganali o, se del caso, il blocco è revocato se, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco, l'ufficio doganale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, non è stato informato che è stata 8 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa avviata una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legislazione nazionale a norma dell'articolo 10, o, se del caso, non ha ricevuto dal titolare del diritto il consenso di cui all'articolo 11, paragrafo 1. In casi giustificati tale termine può essere prorogato al massimo di dieci giorni lavorativi. 2. Nel caso di merci deperibili sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il termine di cui al paragrafo 1 è di tre giorni lavorativi, senza possibilità di proroga. Articolo 14 1. Se le merci sono sospettate di violare i diritti relativi ai disegni o modelli, ai brevetti, ai certificati protettivi complementari o alla privativa per ritrovati vegetali, il dichiarante, il proprietario, l' importatore, il detentore o il destinatario delle merci può ottenere lo svincolo delle merci o la revoca del blocco mediante il deposito di una garanzia, purché: a) il servizio o l' ufficio doganale di cui all' articolo 9, paragrafo 1, sia stato informato, a norma dell' articolo 13, paragrafo 1, dell' avvio entro il termine ivi previsto di una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legislazione nazionale; b) l' autorità competente a tale fine non abbia autorizzato misure conservative prima dello scadere del termine di cui all' articolo 13, paragrafo 1; c) tutte le formalità doganali siano state espletate. 2. La garanzia di cui al paragrafo 1 dev' essere sufficiente per tutelare gli interessi del titolare del diritto. La costituzione della garanzia lascia impregiudicate gli altri mezzi di impugnazione di cui dispone il titolare del diritto. Quando la procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione nazionale è stata avviata in modo diverso che su iniziativa del titolare del disegno o modello, del brevetto, del certificato protettivo complementare o del diritto alla privativa per ritrovati vegetali, la garanzia è svincolata se la persona che ha avviato la procedura non esercita il diritto di adire le vie legali entro venti giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui ha ricevuto notifica della sospensione dello svincolo o del blocco. Quando si applica l' articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, tale termine può essere prorogato al massimo a trenta giorni lavorativi. Articolo 15 Le modalità di magazzinaggio delle merci per la durata della sospensione dello svincolo o del blocco sono determinate da ciascuno Stato membro ma non comportano spese per i servizi doganali. CAPO IV DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE MERCI RICONOSCIUTE COME MERCI CHE VIOLANO UN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE Articolo 16 Sono vietati: - l' ingresso nel territorio doganale della Comunità, - l' immissione in libera pratica, - il trasferimento dal territorio doganale della Comunità, - l' esportazione, - la riesportazione, - il vincolo ad un regime sospensivo, o 9 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa - il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci che al termine della procedura di cui all'articolo 9 sono riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale. Articolo 17 1. Fatte salve altre azioni giudiziarie esperibili da parte del titolare del diritto, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità competenti: a) di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali, secondo le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, senza alcun risarcimento e, salvo diversamente previsto dalla legislazione nazionale, senza alcuna spesa per l'Erario, le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, affinché il titolare del diritto non subisca pregiudizi; b) di adottare nei confronti di tali merci qualsiasi altra misura che abbia l'effetto di privare gli interessati dell'utile economico dell'operazione. Tranne in casi eccezionali, non si considera che abbia tale effetto la semplice eliminazione dei marchi di fabbrica o di commercio apposti abusivamente sulle merci contraffatte. 2. Le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale possono essere confiscate a favore dell' Erario. In tal caso si applica il paragrafo 1, lettera a). CAPO V SANZIONI Articolo 18 Ciascuno Stato membro adotta sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento. Queste sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. CAPO VI RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ DOGANALI E DEL TITOLARE DEL DIRITTO Articolo 19 1. L'accoglimento della domanda conferisce al titolare del diritto un diritto al risarcimento nel caso in cui merci che violano un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo di un ufficio doganale per la concessione dello svincolo o per l'assenza di un provvedimento di blocco ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, unicamente alle condizioni stabilite dalla normativa dello Stato membro nel quale la richiesta è stata presentata o, quando tale richiesta è stata presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, alle condizioni stabilite dalla normativa dello Stato membro nel quale le suddette merci sono sfuggite al controllo di un ufficio doganale. 2. L' esercizio da parte di un ufficio doganale o di un' altra autorità all' uopo abilitata delle competenze loro attribuite in materia di lotta contro le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale comporta la loro responsabilità nei confronti delle persone interessate alle operazioni di cui all' articolo 1, paragrafo 1, o delle persone cui si riferiscono le misure previste all' articolo 4, in caso di danni subiti a causa dell' intervento dell' autorità unicamente alle condizioni previste dalla normativa dello Stato membro nel quale la richiesta è stata presentata o, quando tale richiesta è stata presentata ai sensi dell' articolo 5, paragrafo 4, alle condizioni stabilite dalla normativa dello Stato membro nel quale si è verificato il danno o la perdita. 3. L' eventuale responsabilità civile del titolare del diritto è disciplinata dalla normativa dello Stato membro in cui le merci in questione si trovano in una delle situazioni di cui all' articolo 1, paragrafo 1. CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI 10 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa Articolo 20 Le misure necessarie per l' applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all' articolo 21, paragrafo 2. Articolo 21 1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all' articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Articolo 22 Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per l' applicazione del presente regolamento. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97. Le modalità per la procedura di scambio d' informazioni saranno stabilite nel quadro delle disposizioni d' attuazione secondo la procedura di cui all' articolo 21, paragrafo 2. Articolo 23 La Commissione, in base alle informazioni di cui all' articolo 22, riferisce annualmente al Consiglio sull' applicazione del presente regolamento. Se opportuno, la relazione può essere corredata di una proposta di modifica del presente regolamento. Articolo 24 Il regolamento (CE) n. 3295/94 è abrogato con efficacia al 1° luglio 2004. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 25 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell' Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2004. *** Agenzia delle Dogane n. 32/D, Circolare 23 giugno 2004: Istruzioni relative alle nuove misure comunitarie e nazionali per l’intervento dell’Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale. Regolamento (CE) del Consiglio n. 1383 del 22 luglio 2003 e relativo Regolamento (CE) della Commissione; legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Consiglio dell' Unione Europea ha adottato, in data 22 luglio 2003, il Reg.(CE) n.1383/2003 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L, n.196/7 del 2 agosto 2003 - con cui sono state dettate le nuove misure normative intese a vietare l’introduzione, l' immissione in libera pratica, l' esportazione, la riesportazione, il collocamento in zona franca o in deposito franco, nonché il vincolo ad un regime sospensivo di "merci contraffatte" e di "merci usurpative". Tale regolamento si applica dal 1° luglio 2004. Il predetto regolamento, di seguito denominato anche “regolamento di base” reca, come il regolamento che lo ha preceduto e che sostituisce - Reg. (CE) n. 3295/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 modificato dal successivo Reg. (CE) n. 241/99 del Consiglio del 25 gennaio 1999 – la normativa comunitaria di base per 11 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa rafforzare il contrasto al commercio illegale, sul piano internazionale, di merci contraffatte e/o usurpative, precisando le misure da adottare alle frontiere esterne dell’Unione Europea nel quadro degli accordi a tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale e sui prodotti originali. La Commissione Europea, in conformità a quanto stabilito dal nuovo “regolamento di base”, ha adottato, in sostituzione del Reg. (CE) n.1367/95 della Commissione del 16 giugno 1995, apposito regolamento, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, di seguito denominato anche “regolamento di applicazione”. Con tale regolamento la Commissione, oltre a definire il quadro soggettivo di riferimento per l’applicazione delle disposizioni del “regolamento di base”, stabilisce le procedure da seguire per la domanda di intervento dell’autorità doganale e individua i mezzi di prova che attestano la titolarità del diritto di cui si chiede la tutela nonché le modalità dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, che consentono sia il monitoraggio dei fenomeni fraudolenti che l’adozione di un’adeguata analisi dei rischi finalizzata ad orientare i controlli. Il meccanismo d' intervento previsto dalla nuova normativa risponde all’esigenza di una più ampia tutela dei titolari dei marchi e dei diritti sulla proprietà intellettuale. Si illustrano, di seguito, le modalità che, sia i titolari di un diritto sulla proprietà intellettuale o qualunque persona autorizzata ad usare il diritto medesimo, sia i loro rappresentanti - così come individuati all’art.1 del “regolamento d' applicazione" - devono osservare in occasione della presentazione di una domanda d' intervento dell' autorità doganale, nonché gli adempimenti che gli Uffici sono tenuti a compiere per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni e perseguirne efficacemente gli obiettivi. La normativa concernente il settore della lotta alla contraffazione, nonché i modelli di domanda di intervento (nazionale e comunitario) ed ogni altra informazione utile sono disponibili all’indirizzo: http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/dcsd/contraffazione.htm I - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1) - Condizioni di intervento dell' autorità doganale. L' autorità doganale esercita il proprio potere d' intervento qualora merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, secondo quanto previsto all’art.2, sub a), b), c), Reg. n.1383/2003, siano dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’esportazione o la riesportazione (art. 61 del Reg. (CE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992), ovvero siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita da questo (artt. 37 e 183 del Reg. (CE) n. 2913/92), ovvero vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell’art. 84, par.1, lett. a) del citato regolamento, o riesportate, previa notifica a norma del successivo art. 182, par. 2, o poste in zona franca o deposito franco (art. 166 del Reg. (CE) n.2913/92). 2) - Merci che violano un diritto di proprietà intellettuale Il regolamento n.1383/2003 individua tre categorie di “merci che violano un diritto di proprietà intellettuale” e, precisamente, le merci contraffatte, le merci usurpative ed una terza categoria, che ricomprende tipologie diverse di prodotti. Si indicano di seguito le relative definizioni : “ merci contraffatte”, vale a dire: a) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria – quale prevista dal Reg. (CE) n.40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 - sul marchio comunitario o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l' intervento delle autorità doganali; 12 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa b) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo, documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al punto sub a); c) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte, presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al punto sub a). Si ribadisce che per marchio di fabbrica o di commercio si deve generalmente intendere ogni segno riproducibile graficamente che serva a distinguere i prodotti che formano oggetto dell' attività di una persona fisica o giuridica. Un marchio può essere costituito, tra l’altro, da denominazioni riprese sotto qualsiasi forma, quali parole, insieme di parole, nomi patronimici, pseudonimi, lettere, cifre, sigle, simboli, etc. “merci usurpative” per le quali si intendono - secondo l’art.2, par, 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1383/03, le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d' autore, o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del diritto in questione ai sensi del Reg. (CE) n.6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui e' presentata la domanda per l' intervento delle autorità doganali. merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda di intervento, ledono i diritti relativi : a) ad un brevetto ai sensi della legislazione di tale Stato membro; b) ad un certificato protettivo complementare, quale previsto nel Reg. (CE) n.1768/92 del Consiglio o nel Reg. (CE) n.1610/96 del Parlamento Europeo e del Consiglio; c) alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della legislazione di tale Stato membro o alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali quale prevista dal Reg. (CE) n.2100/94 del Consiglio. In particolare, per quanto attiene al diritto di privativa per ritrovati vegetali, detto ultimo regolamento prevede la possibilità, per le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, di ottenere un diritto di privativa, (art. 5 e seguenti reg. citato); d) alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche , a norma della legislazione di tale Stato membro o dei Regg. (CE) n.2081/92 e (CE) n.1493/1999 del Consiglio. Si precisa che con il termine DOP - Denominazione di Origine Protetta - si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o in casi eccezionali di un paese, utilizzato per designare un prodotto agricolo o alimentare: • originario di quel luogo; • avente qualità o caratteristiche derivate dall' ambiente geografico; • prodotto, trasformato ed elaborato in quel luogo. Con il termine IGP- Indicazione Geografica Protetta – si intende il nome di una regione o di un luogo determinato utilizzato per designare un prodotto agricolo o alimentare: • originario di quel luogo; • avente un elemento attribuibile all' origine geografica e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell' area geografica determinata. e) alle denominazioni geografiche, ai sensi del Reg. (CE) n.1576/89 del Consiglio. E’ importante sottolineare che i diritti di cui ai punti c) – d) – e) da ultimo segnalati, non erano contemplati nell’ambito della previdente disciplina. E' assimilato a merci che violano un diritto di proprietà intellettuale qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di tali merci, a condizione che l' uso di tali stampi o matrici violi i diritti del titolare del diritto ai sensi della normativa comunitaria o della normativa dello Stato membro in cui e'presentata la domanda per l' intervento delle autorità doganali. 13 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa 3) – Esclusioni A norma dell’art.3 del Reg. n.1383/03, sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa comunitaria: • le merci che recano un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare del marchio, o quelle protette da una denominazione di origine o da una indicazione geografica, o da un brevetto o certificato protettivo complementare, da un diritto di autore o da un diritto connesso, da un diritto di un disegno o modello o da una privativa per ritrovati vegetali fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che si trovano senza il consenso di quest’ultimo, in una delle situazioni di cui all’art. 1, paragrafo 1 del “regolamento di base”; • le merci di cui al punto precedente che sono state fabbricate o sono protette da un altro diritto di proprietà intellettuale di cui all’art.2, par.1, del "regolamento di base", in situazioni diverse da quelle stabilite con il titolare del diritto. Le disposizioni anzi richiamate hanno sostanzialmente lo scopo di escludere l’applicabilità della disciplina comunitaria alle eventuali controversie di diritto privato tra il titolare del diritto e l' importatore e, più precisamente, alle cosiddette vendite "parallele", assimilate a quelle sospette di ledere i diritti sulla proprietà intellettuale. Si tratta essenzialmente di vendite di prodotti di marche autentiche realizzate da distributori che si collocano al di fuori del circuito di distribuzione ufficiale imposto dai fabbricanti a tutela dei loro interessi commerciali (c.d. "mercato grigio"). • le merci contenute nel bagaglio personale a seguito dei viaggiatori, il cui valore globale non superi il limite stabilito per la concessione della franchigia doganale, a condizione che non vi siano indicazioni concrete che lascino supporre che esse facciano parte di un traffico commerciale, fattispecie, questa, già prevista dall’art.10 del Reg. (CE) n. 3295/94, e riproposta dall’art.3, sub 2 del Reg. (CE) n.1383/03. II - INTERVENTO DELL’AUTORITÀ DOGANALE Si premette che l' autorità doganale competente ad intervenire è l' Agenzia delle dogane. Le procedure di intervento si configurano come segue. 1) - Procedura “ex officio” La procedura “ex officio”, prevista dall’art. 4 del “regolamento di base” n. 1383/03, costituisce, nelle previsioni del legislatore comunitario, una forma di tutela anticipata, che riconosce al titolare del diritto che non si è avvalso delle forme di tutela di iniziativa previste nel “regolamento di base” n.1383/03 e disciplinate nel relativo “regolamento di applicazione”, la possibilità di usufruire ugualmente della procedura di blocco delle merci sospettate di ledere tale diritto. Infatti, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art.1, par. 1, del “regolamento di base"- analiticamente indicate nella sezione I, 1) della presente circolare - e prima che sia stata depositata o accolta una domanda del titolare del diritto, gli Uffici doganali, quando esistono motivi sufficienti per sospettare che le merci presentate in dogana violino un diritto di proprietà intellettuale, possono sospenderne lo svincolo o procedere al relativo blocco, per un periodo di tre giorni lavorativi, informandone il titolare. Tale termine decorre dalla ricezione della notifica di detta informativa da parte del titolare del diritto e del dichiarante o del detentore delle merci, laddove conosciuti, al fine di consentire la presentazione della domanda di intervento, ai sensi dell’art 5 Reg. n.1383/03. Gli Uffici doganali possono, inoltre, senza divulgare alcuna informazione, tranne quella relativa al volume reale o supposto delle merci e alla natura di queste, chiedere al titolare del diritto di fornire tutte le informazioni utili per confermare i propri sospetti, prima che il titolare del diritto stesso sia informato del rischio di violazione. 2) - Procedura ordinaria Si premette che per potenziare gli strumenti di lotta alla contraffazione, anche il legislatore nazionale, con la legge finanziaria 2004 (legge n.350 del 24 dicembre 2003), ha previsto, all’art. 4, comma 54, la realizzazione 14 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa di una banca dati multimediale per la raccolta dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare. Detta banca dati, secondo quanto disposto con determinazione direttoriale n.282/UD del 28 febbraio 2004, è costituita presso l’Agenzia delle Dogane ed è alimentata dai dati contenuti nelle richieste di tutela presentate dai titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Le richieste in questione, una volta attivato in via definitiva tale strumento, dovranno, di regola, essere presentate in via telematica secondo le disposizioni che regolano le condizioni e le modalità tecniche per la presentazione tramite l’E.D.I. (Electronic Data Interchange) dei documenti di rilevanza doganale. 2) a - Presentazione della domanda d’intervento Conformemente a quanto stabilito all’art. 5 del “regolamento di base”, la domanda intesa ad ottenere l’intervento della autorità doganale, sempre nel caso le merci si trovino in una delle situazioni di cui al più volte citato art.1, par.1, può essere presentata al servizio doganale competente indicato al successivo punto 2 b), utilizzando i moduli reperibili all’indirizzo: http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/download/modulistica/domanda-sospensione.doc La domanda di intervento dell’autorità doganale può essere diretta a tutelare beni in ambito nazionale o comunitario, ai sensi, rispettivamente, del par. 1 (domanda nazionale) o del par. 4 (domanda comunitaria) dell’art. 5 del “regolamento di base". In entrambi i casi, la domanda redatta sul modello stabilito dall’art 3 del “regolamento di applicazione” e secondo le disposizioni in esso contenute, e deve contenere: • una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci; • informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, se conosciuti dal titolare del diritto; • il nome e l’indirizzo dell’operatore da contattare designato dal titolare del diritto; • la dichiarazione del richiedente di cui all’art. 6 del “regolamento di base” (allegati I B e II B al modulo di domanda), con la quale il titolare riconosce la sua responsabilità civile per ogni eventuale danno dallo stesso arrecato alle persone interessate da una delle situazioni di cui all’art. 1, par. 1, del “regolamento di base”. Al riguardo si evidenzia come detto formale impegno sostituisca la garanzia precedentemente prevista all’art.3, punto 6 dell’abrogato regolamento n.3295/94, così come modificato dal regolamento n.241/99. Inoltre, a titolo indicativo, e laddove conosciute, i titolari del diritto forniscono altre informazioni in loro possesso quali : • il valore, al netto delle tasse, della merce originaria sul mercato legale nel paese in cui è presentata la domanda d’intervento; • il luogo in cui si trovano le merci o il luogo di destinazione previsto; • il numero di identificazione della spedizione o dei colli; • la prevista data di arrivo o di partenza delle merci; • il mezzo di trasporto utilizzato; • l’identità dell’importatore, dell’esportatore o del detentore delle merci; • il/i paesi di produzione e gli itinerari utilizzati dai trafficanti; • le specificità tecniche, se note, che distinguono le merci autentiche da quelle sospette. Possono, inoltre, essere chieste informazioni particolareggiate sul tipo di diritto di proprietà intellettuale indicato nella domanda di intervento. Per quanto attiene al soggetto legittimato alla presentazione della domanda, si configurano tre ipotesi fondamentali: a) presentazione della domanda da parte del titolare del diritto; b) presentazione della domanda da parte di altro soggetto autorizzato ad usare uno dei diritti di cui all’art.2, paragrafo 1 del “regolamento di base”; 15 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa c) presentazione della domanda da parte del rappresentante del titolare del diritto o del soggetto di cui al precedente punto sub b). a) per "titolare del diritto", ai sensi dell’art.2, par. 2, del “regolamento di base" ed ai sensi dell’art. 1 del “regolamento di applicazione", si intende: • il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, di un diritto di autore o dei diritti connessi, di un disegno o modello, di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, di una privativa per ritrovati vegetali, di una denominazione d’origine protetta, di una indicazione geografica protetta e, in genere, di uno dei diritti di cui all’art.2, sub1, lettera c), “regolamento di base"; • qualsiasi altra persona fisica o giuridica autorizzata a usare i diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio le società di gestione collettiva il cui unico scopo, o uno degli scopi principali consiste nel gestire o amministrare diritti di autore o diritti connessi al diritto di autore, le associazioni di cui all’art. 5 del regolamento 2081/92, i soggetti di cui all’art. 11 del regolamento 2100/94. La domanda deve essere validamente documentata dal titolare. In particolare, per quanto riguarda il marchio italiano, si deve accludere alla relativa domanda una copia della registrazione del marchio di impresa rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale dello sviluppo produttivo e della competitività - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o copia della domanda presentata per la registrazione del marchio. Il titolare di un marchio comunitario deve allegare, invece, una fotocopia del certificato di registrazione europea del marchio, effettuata presso l’UAMI (Ufficio Armonizzazione del Mercato Unitario di Alicante). Il titolare del marchio internazionale deve allegare una fotocopia del certificato di registrazione internazionale del marchio effettuata da parte dell' OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) ai sensi dell’Accordo di Madrid per la Registrazione internazionale dei Marchi e del Protocollo relativo all’intesa di Madrid concernente sempre la registrazione internazionale dei marchi. Più in generale, per quanto attiene ai diritti che formano oggetto di una registrazione o di un deposito, occorre allegare alla domanda di intervento una prova della registrazione del titolo da parte dell’ufficio interessato o del deposito dello stesso. Per quanto attiene al diritto di autore, ai diritti connessi o al diritto relativo ai disegni e modelli non registrati o non depositati, occorre produrre qualsiasi tipo di prova che documenti la qualità di autore o di titolare originario del diritto stesso. Il titolare di un diritto di privativa per ritrovati vegetali deve presentare una certificazione rilasciata dal competente U.C.V.V. (Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali) che attesti la sussistenza del suo diritto. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la prova è costituita da due elementi obbligatori: la prova che il soggetto in questione è il produttore o l’associazione e la prova che la denominazione/indicazione è stata registrata. Lo stesso vale per i vini e le bevande spiritose, Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito comunitario: http://europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/quali1_it.htm b) per "soggetto autorizzato" ad usare uno dei diritti previsti all’art.2, par. 1, del “regolamento di base”, si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che in forza di un accordo, contratto o altro strumento giuridico, è autorizzato ad utilizzare il diritto in esame. In tale caso detto soggetto, oltre alla prova prevista per il titolare del diritto, dovrà documentare il titolo sulla base del quale egli è autorizzato ad utilizzare il diritto stesso. c) per "rappresentante del titolare” o del “soggetto utilizzatore", si intende il soggetto, persona fisica, studio legale o professionale, associazione etc., che dispone del potere di agire in nome e per conto del titolare del diritto o del soggetto utilizzatore. Il soggetto rappresentante, a norma dell’art. 2, punto 3 del “regolamento di applicazione”, oltre alle prove previste nei punti precedentemente illustrati, dovrà fornire anche la prova del potere di agire (procura). Dovrà, inoltre, fornire la dichiarazione prevista all’art.6 del “regolamento di base”, firmata rispettivamente dal titolare del diritto ovvero dal soggetto utilizzatore, nel caso il rappresentato sia quest’ultimo. 16 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa Lo stesso rappresentante dovrà anche presentare il titolo in virtù del quale è autorizzato a sostenere tutte le spese conseguenti all’intervento doganale, a norma dell’art.6, par. 2, del “regolamento di base”. La documentazione posta a fondamento del proprio diritto potrà essere esibita in copia; il Servizio doganale preposto alla ricezione delle domande di intervento (di cui al successivo punto 2 b) potrà, in qualunque momento, chiedere alla parte l’esibizione del documento in originale. Trova applicazione il disposto del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Per quanto attiene al regime della prova e, in particolare, alla validità delle legalizzazioni apposte su atti formati all’estero, si precisa quanto segue: • atti formati all’estero, in Paesi con cui vigono appositi accordi internazionali - Trattati o Convenzioni –: non necessitano di ulteriori formalità e, quindi, hanno immediata e diretta validità in Italia; • legalizzazioni formate nei Paesi aderenti alla Convenzione internazionale dell’Aja del 5 ottobre 1961 concernente l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri: sono valide in Italia a condizione che rechino “l’Apostille”, a norma della stessa Convenzione; • atti formati all’estero, in Paesi diversi da quelli sopra citati: è necessaria la legalizzazione della firma del pubblico ufficiale che la attesta. Trovano applicazione, in questo caso, le disposizioni di cui all’art.33, comma 2, del citato D.P.R. n. 445/2000, secondo cui le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Non dovranno essere a loro volta oggetto di legalizzazione le firme apposte sugli atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di cui sopra siano redatti in una lingua straniera, agli stessi dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui il richiedente è titolare di un marchio comunitario o di un disegno o modello comunitario, di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, di una protezione comunitaria di una denominazione d’origine o di una indicazione geografica, o di una denominazione geografica, la domanda di intervento può essere finalizzata ad ottenere, oltre all’intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, l’intervento delle autorità doganali di altri Stati membri (c.d. domanda “comunitaria” – art.5, par. 4, “regolamento di base"). In tale caso, deve essere indicato lo Stato o gli Stati membri nei quali si chiede l’intervento dell’autorità doganale nonché il nome e l’indirizzo del titolare del diritto in ciascuno degli Stati membri interessati. Per l’individuazione dell’ufficio competente per ciascuno degli altri Stati membri, nel caso di domanda di cui all’art.5, par. 4, del Reg. (CE) n.1383/03, soccorre l’elenco allegato al modello di domanda comunitaria (allegato II al “regolamento di applicazione”) A norma dell’art.8 del Reg. n.1383/03 la domanda nazionale di tutela esplica la sua validità al massimo per un anno, e può essere prorogata. La domanda presentata a norma del disposto dell’art.5, par. 4, c.d. “domanda comunitaria”, esplica la sua validità per un anno e può essere prorogata anch’essa, su richiesta scritta del titolare del diritto. 2) b - Ufficio competente a ricevere le domande di intervento Il servizio doganale nazionale abilitato, a norma dell’art.5 par. 2 del “regolamento di base”, a ricevere la domanda dei titolari dei diritti di cui trattasi è l’Ufficio Antifrode Centrale - via Mario Carucci n. 71, 00143 Roma. – tel. +39 06 50 24 6401 – 50 24 65 96 - fax: +39 06 50 95 73 00 – 50 24 31 77 – [email protected] L’Ufficio Antifrode Centrale, verificato che la domanda del soggetto legittimato sia corredata di tutti gli elementi ed i documenti prescritti, adotta il provvedimento di tutela richiesto dalla parte entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda, informandone per iscritto il richiedente. 17 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa Qualora la domanda non contenga le informazioni previste all’art. 5 del “regolamento di base”, detto Ufficio la respinge. Il provvedimento di reiezione della domanda è adottato per iscritto e comunicato formalmente alla parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; nello stesso provvedimento sono indicate le ragioni poste alla base del diniego di tutela. Detto provvedimento, promanando da una struttura di vertice dell’Agenzia, ha carattere di provvedimento definitivo, per cui avverso il medesimo non è ammissibile ricorso in via amministrativa. La parte richiedente può ricorrere avverso il provvedimento di diniego di tutela presentando ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio; si applica al riguardo la normativa vigente in tema di ricorso al Giudice Amministrativo. La domanda respinta può essere ripresentata. L’Ufficio Antifrode Centrale provvede alla trasmissione delle istanze di sospensione presentate, unitamente alla documentazione necessaria allegata – in formato cartaceo - alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Dogane. La consultazione delle istanze di sospensione da parte degli Uffici doganali è agevolata dall’apposita funzione sul sistema AIDA. 2) c - Impegni del richiedente Il soggetto che intende ricevere la tutela accordata dalla presente normativa è tenuto a trasmettere, a norma dell’art.8 paragrafo 2 - III capoverso - del Reg. n.1383/03, la decisione che accoglie la domanda di intervento, corredata dei documenti necessari ed eventualmente, delle previste traduzioni, a tutti i servizi doganali degli Stati membri nei quali lo stesso ha chiesto l’intervento. E’ altresì tenuto a fornire tutte le informazioni supplementari che dovessero essere richieste dalle autorità doganali degli Stati membri interessati. Nel caso di blocco o di sospensione dello svincolo delle merci da parte dell’Ufficio doganale, lo stesso richiedente è tenuto ad informare – senza indugio – detto Ufficio dell’avvio della procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale a norma dell’art. 10 del “regolamento di base”. Il titolare, con la dichiarazione di impegno di cui all’art.6 del “regolamento di base”, accetta di assumersi tutte le spese sostenute per il mantenimento delle merci sotto il controllo doganale ai sensi dell’art. 9 del regolamento stesso, e deve comunicare all’Ufficio Antifrode Centrale sopra indicato ogni eventuale modifica degli elementi posti a base della domanda (se ad esempio uno dei diritti in questione non risulti più valido ovvero sia perento), nonché delle decisioni giudiziarie intervenute a seguito della sospensione dello svincolo delle merci. Il beneficiario di un diritto esclusivo di utilizzo deve, più in particolare, informare il predetto Ufficio di ogni modifica, risoluzione o cessazione del contratto concluso con il titolare. III - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DOGANALI Quando l’Ufficio doganale accerta, eventualmente previa consultazione con il richiedente, che le merci che si trovano in una delle situazioni di cui all’art. 1 del “regolamento di base" possono ledere un diritto di proprietà intellettuale, è tenuto a sospendere lo svincolo o a procedere al blocco delle stesse, informandone l’Ufficio Antifrode Centrale. L' Ufficio doganale procede, altresì, ad informare al riguardo il titolare del diritto nonché il dichiarante o il detentore delle merci, a norma dell’art.38 del Reg. (CE) n. 2913/92, invitando la parte a nominare formalmente il perito che esamini la merce sospettata di violare un diritto di proprietà intellettuale, e ne renda perizia. Il titolare del diritto o il referente tecnico possono essere identificati attraverso la consultazione dell’apposita funzione su AIDA. 18 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa Si fa presente, in particolare, che la perizia potrà essere redatta anche sulla base di una ricognizione fotografica della merce sospettata, eseguita dall’ufficio doganale a mezzo di fotocamera digitale, agevolando così l’accertamento delle caratteristiche del prodotto sospettato di contraffazione. L’identificazione a mezzo di foto digitale resta una scelta che ricade nella responsabilità dell’azienda interessata, che ne accetta le conseguenze, e comunque detta tecnica non sostituisce gli ordinari mezzi di identificazione della merce ma, piuttosto, costituisce un supporto ai metodi tradizionali di identificazione. Si richiamano, sul punto, le istruzioni precedentemente impartite su tale procedura, istruzioni dirette alle Direzioni regionali i cui Uffici sono stati dotati, per ora, di tale strumentazione. Nel rispetto delle norme nazionali concernenti la protezione dei dati personali, del segreto commerciale e industriale nonché del segreto professionale e amministrativo, allo scopo di consentire l’accertamento della eventuale violazione del diritto, l’Ufficio doganale, su richiesta del titolare del diritto o di altro soggetto legittimato, comunica gli elementi idonei alla definizione della partita di merce sospettata di violare un diritto di proprietà intellettuale, dando ai soggetti sopra menzionati la possibilità di visionare le merci stesse. L’Ufficio doganale, su espressa richiesta di parte può procedere, con le modalità di rito, al prelievo di campioni della merce sospettata di violare i diritti di proprietà intellettuale, ai soli fini dell’analisi, trasmettendoli al titolare del diritto che dovrà, successivamente, restituirli all’Ufficio stesso. Le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità del titolare del diritto. La sospensione dello svincolo o la durata del blocco della merce può avvenire, ai sensi dell’art. 13 del “regolamento di base", per dieci giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco, che sarà attestata dalla relativa ricevuta di ritorno della raccomandata ovvero da altra comunicazione posta in essere dal titolare del diritto e diretta all’Ufficio doganale; detto termine può essere prorogato di altri dieci giorni lavorativi in casi giustificati, al termine dei quali l’Ufficio è tenuto a rilasciare la merce nella disponibilità della parte, se non ha ricevuto notizia dell’avvio di una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale a norma dell’art.10. In ogni caso, per le merci deperibili, i termini temporali di cui sopra sono fissati in tre giorni lavorativi, senza possibilità di proroga. Nel caso in cui le merci sono sospettate di violare i diritti relativi a disegni, modelli, brevetti, certificati protettivi complementari o alla privativa per ritrovati vegetali, a norma dell’art.14 del “regolamento di base”, il dichiarante, il proprietario, l’importatore, il detentore o il destinatario delle merci può ottenere lo svincolo o la revoca del blocco delle merci attraverso il deposito di idonea garanzia, a condizione che l’Ufficio doganale sia stato informato dell’avvio della procedura volta ad accertare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, che non siano state adottate misure conservative a norma dell’articolo 13, paragrafo 1 del Reg. stesso, e che le formalità doganali siano state tutte espletate. La garanzia deve essere idonea a tutelare gli interessi del titolare del diritto. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dagli Uffici emergano fattispecie penalmente rilevanti riconducibili ad una delle ipotesi di violazioni previste dalle vigenti disposizioni, l’Ufficio procedente deve notiziare l’Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell’art. 347 c.p.p. . Si potrà altresì procedere ad un sequestro di iniziativa ai sensi dell’art.354 – comma 2 – del c.p.p., qualora se ne ravvisino i presupposti, con la finalità di assicurare, ad esempio, che la merce sospettata di contraffazione non sia commercializzata o comunque dispersa nelle more dell’accertamento dei fatti. In tale evenienza, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali (da ultimo Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n.5876 del 13.02.2004), nella redazione del verbale di sequestro l’ipotesi di reato dovrà essere idoneamente configurata, stabilendo il necessario collegamento tra reato ipotizzato e misura cautelare adottata (sequestro), ed evidenziando con chiarezza la finalità probatoria dell’atto compiuto (evitare che la parte, avendo la libera disponibilità della merce, possa disporne rendendo di fatto impossibile ogni ulteriore attività istruttoria e/o di indagine sulla medesima). 19 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa Tali previsioni risultano coerenti con quanto disposto dal legislatore nazionale, all’art. 4 – comma 80 – della legge finanziaria 2004 (legge n.350 del 24.12.2003), laddove è previsto che “l’Autorità amministrativa” possa disporre il sequestro della merce importata, esportata o commercializzata in violazione di un diritto di proprietà intellettuale, previo assenso dell’Autorità Giudiziaria. La stessa merce potrà essere distrutta, decorsi tre mesi dal sequestro, a spese, ove possibile, del contravventore, fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare ai fini giudiziari. °°° Al fine di consentire alla Commissione Europea di seguire l’effettiva applicazione della procedura, nonché di elaborare la relazione di cui all’art. 23 del “regolamento di base”, di individuare i fenomeni fraudolenti e di sviluppare una adeguata analisi dei rischi da parte degli Stati membri - conformemente a quanto disposto all’art. 8 del “regolamento di applicazione” - codeste Direzioni continueranno a trasmettere all’Ufficio Antifrode Centrale i consueti report mensili, utilizzando, a questo riguardo, il nuovo modello di tabella allegato con le relative istruzioni, che dovrà essere compilato in formato Excel e che sostituisce il prospetto finora utilizzato. IV - DISPOSIZIONI FINALI Si forniscono, da ultimo, alcuni chiarimenti sulla disciplina transitoria nonché ulteriori precisazioni per la corretta applicazione della normativa in esame. a) la procedura semplificata prevista dall’art.11 del Reg. (CE) n.1383/2003, relativa alla distruzione della merce sospettata di violare un diritto di proprietà intellettuale, senza che sia necessario determinare se vi sia stata violazione del medesimo diritto, non trova all’attualità applicazione, essendo la stessa procedura subordinata alla emanazione di una normativa nazionale di esecuzione; b) a norma dell’art. 9 del “regolamento di applicazione”, le domande di intervento presentate prima del 1° luglio 2004 mantengono la loro validità sino al termine naturale di scadenza, allo spirare del quale non possono essere rinnovate. Dalla data del 1^ luglio 2004 le stesse – ancorchè presentate sotto la vigenza del Reg. (CE) n. 3295/94 così come modificato dal Reg. (CE) n.241/99 - devono essere obbligatoriamente integrate dalla dichiarazione di impegno di cui all’art.6 del “regolamento di base”, la cui presentazione libera la garanzia accesa presso l’Ufficio 18. Ricevitoria della Circoscrizione doganale di Roma I, consentendone la restituzione all’avente diritto. Non appena detta dichiarazione di impegno sarà ricevuta dall’Ufficio Antifrode Centrale, lo stesso avrà cura di informare il citato Ufficio Ricevitoria per l’adozione dei conseguenti adempimenti; c) nel computo dei termini previsti dal “regolamento di base” per il calcolo dei “giorni lavorativi”, si deve escludere il giorno di ricezione della notifica nonché il sabato ed i giorni festivi; d) il “regolamento di base”, all’art.19, comma 1, ha riconosciuto al titolare del diritto, nel caso di accoglimento della domanda, un diritto al risarcimento qualora le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo doganale per assenza del provvedimento di blocco ovvero per concessione dello svincolo. Al riguardo, si fa presente che la metodologia di controllo delle dichiarazioni doganali adottata a livello comunitario sulla base degli articoli 68 e 71 del Reg. (CE) n. 2913/92 prevede l’utilizzo dell’analisi dei rischi quale strumento che permette di tutelare sia gli interessi finanziari - comunitari e nazionali – nonché di garantire l’efficienza dei controlli, avuto anche riguardo alle esigenze di velocizzazione dei traffici commerciali. Sulla base di tali consolidati principi, l’amministrazione doganale si avvale, dal 1999, della procedura automatizzata del circuito doganale di controllo per la selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo, le cui disposizioni di settore sono state da ultimo aggiornate con circolare n.74/D del 18 dicembre 2003. Ciò premesso, e tenuto conto che nell’attuale sistema sono già inseriti opportuni profili di rischio per il settore in esame -dinamicamente tarati - si precisa che per la configurabilità dell’ipotesi di cui al citato art. 19, comma 1, del “regolamento di base” occorre che la dichiarazione relativa alla merce oggetto di tutela sia 20 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa stata selezionata dal circuito doganale di controllo per la verifica fisica (VM) ovvero che quest’ultima sia stata disposta come controllo autonomo, senza dar luogo al sequestro o al blocco dello svincolo. Per la individuazione di specifici e particolari indicatori di rischio utili alla attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, sarà importante il contributo e l’apporto delle Associazioni imprenditoriali e di categoria, anche attraverso la conclusione di appositi protocolli di intesa. Le Direzioni regionali vorranno predisporre, in base ad un’accurata analisi dei rischi locale, ogni idoneo strumento di monitoraggio del flusso commerciale che interessa il territorio di competenza, al fine di individuare le possibili linee di traffico delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale. Tali rilevazioni debbono essere segnalate allo scrivente trasmettendo le relative schede di analisi dei rischi locali. *** Legge 24 dicembre 2003, n. 350: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004) Articolo 4 Commi da 49 a 82 49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del Codice Penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall' Italia ai sensi della normativa europea sull' origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l' origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l' uso di segni, figure, o quant' altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l' immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo'essere sanata sul piano amministrativo con l' asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant' altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull' origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l' esatta indicazione dell' origine o l' asportazione della stampigliatura "made in Italy". 50. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso l' Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all' applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell' Agenzia delle dogane addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui all' articolo 7, comma 10, dell' accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall' articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall' estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al comma 53. 51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela del "made in Italy". 21 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa 52. L' accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 è disciplinato d' intesa tra il direttore dell' Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza. 53. Al fine di cui al comma 50, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall' anno 2004. 54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l' Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all' applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. 55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54. 56. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo della guardia di finanza l' accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo modalità stabilite di intesa tra il direttore dell' Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza. 57. Presso gli uffici dell' Agenzia delle dogane, è istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni. 58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività. 59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell' economia e delle finanze, d' intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l' assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche attraverso la regolamentazione dell' indicazione di origine o l' istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei, dell' Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell' ente di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna 22 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa nell' ambito del territorio nazionale. A tale fine, e per l' adeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinato all' attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all' articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l' ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate all' ente di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l' anno 2004 possono essere versate all' entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. 62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità "Naturalmenteitaliano". 63. Le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell' economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie. 64. Al fine di garantire il consolidamento dell' azione di contrasto all' economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e dell' articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l' organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza è incrementato di 470 unità dall' anno 2004, e di ulteriori 530 unità a decorrere dall' anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento di organico si provvede mediante l' assunzione in deroga a quanto previsto al comma 53 dell' articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l' anno 2004, 28 milioni di euro per l' anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall' anno 2006. 65. All' articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: "Livorno," è inserita la seguente: "Manfredonia,". 66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dall' Unione europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresì i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i controlli, garantendone l' integrità e l' indipendenza di giudizio. 67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l' uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l' ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma. 68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal Ministero delle attività produttive 23 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa in collaborazione con la società EUR Spa l' Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, con sede in Roma. 69. L' Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha finalità di valorizzazione dello stile italiano, nonché obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità. 70. Per l' attuazione dei commi 68 e 69 è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61. 71. All' articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per l' anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2003 e 2004". 72. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali. 73. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell' economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell' interno e della giustizia, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati. 74. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell' economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli uffici dell' Istituto per il commercio con l' estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l' assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale. 75. Per l' attuazione del comma 74 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006. 76. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato all' assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61. 77. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di cui al comma 73. 78. Per l' attuazione dei commi 76 e 77 è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l' anno 2004, 4 milioni di euro per l' anno 2005 e 2 milioni di euro per l' anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61. 79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all' autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale. 80. L' autorità amministrativa, quando accerta, sia all' atto dell' importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale, può 24 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa disporre anche d' ufficio, previo assenso dell' autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari. 81. L' opposizione avverso il provvedimento di distruzione è proposta nelle forme di cui agli articoli 22e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a tale fine il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. 82. Le disponibilità del fondo di cui all' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l' anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati. 83. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma 82 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57. *** Agenzia delle Dogane, Circolare 13 maggio 2005, n.20/D: Legge 24 dicembre 2003, n.350 – art.4, comma 49. Tutela della denominazione di origine dei prodotti. - Precisazioni. A seguito della introduzione delle norme contenute nella legge finanziaria 2004 (art. 4, comma 49 legge n. 350 del 2003,), che hanno attribuito rilevanza penale alle ipotesi di importazione o esportazione di merci recanti false o fallaci indicazioni di origine mediante la previsione dell’applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 517 del codice penale (“reclusione fino a un anno o multa fino a lire due milioni, sempre che il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge”), l’Ufficio di Staff Antifrode, con la nota n. 4830/LD dell’ 8 giugno u.s., ha dettato le opportune istruzioni per gli uffici operativi. Nella nota in questione viene evidenziato come, nella fattispecie in esame, il Legislatore abbia individuato due ipotesi: a) quella relativa alla falsa indicazione, consistente nella stampigliatura <made in Italy > su prodotti e merci che non abbiano una origine italiana, dove per origine Italia deve farsi riferimento alle disposizioni doganali comunitarie in tema di origine non preferenziale; nonché b) quella relativa alla fallace indicazione, consistente: 1) nell’apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant’altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana; ovvero 2) nell’apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o quant’altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. In riferimento a quanto sopra, sono stati segnalati taluni problemi applicativi in merito all’interpretazione da dare al concetto di “fallace indicazione ”, sia in caso di importazioni, in presenza di etichette riportanti l’esatta origine estera del prodotto importato, che di esportazioni, in particolare nei casi in cui non venga segnalata l’esatta origine del prodotto esportato. Al riguardo, sembra opportuno fornire alcune precisazioni, necessarie ad uniformare quanto più possibile l’operato, in materia, degli Uffici doganali, precisazioni che sono state, peraltro, condivise da rappresentanti 25 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa del Ministero delle Attività Produttive , del Ministero della Giustizia e del Comando Generale della Guardia di Finanza in apposite riunioni tenutesi, sulla questione, presso questa Agenzia. In particolare, sui casi prospettati, si precisa quanto segue: Nel caso di importazione di prodotti nei quali sia indicata l’esatta origine estera, l’espressa previsione normativa di cui al citato art. 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003 può verificarsi solo nel caso in cui la fallace indicazione (segni, figure e quant’altro) abbia caratteristiche tali da “oscurare”, fisicamente o simbolicamente, l’etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto. Pur non escludendo, quindi, il verificarsi di tali possibilità, tuttavia le fattispecie penalizzabili, in tali casi, sembrano essere molto ridotte. Nel caso di esportazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine, perché l’indicazione possa essere considerata fallace deve indurre chi la legge a riconoscere al prodotto un’origine errata (in particolare, quella italiana). Può essere il caso in cui, ad esempio, in mancanza di una qualunque indicazione di origine, il prodotto presenti una etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura “Italy”, oppure ancora il nome di una città (Firenze, Venezia, ecc.). Diverso il caso in cui, invece, l’etichetta riporti chiaramente elementi che non possano ricondurre ad un falso concetto di origine italiana: è il caso, ad esempio, delle esportazioni di olio di oliva sulle cui confezioni vengano riportate le diciture “bottled in Italy” o “packed in Italy”, integrate dall’elenco delle provenienze dei diversi elementi che compongono il prodotto confezionato o imbottigliato e/o delle operazioni effettivamente effettuate nel territorio nazionale. In casi siffatti, i primi interventi delle autorità giudiziarie hanno riconosciuto la legittimità formale degli elementi dichiarati e la mancata concretizzazione del reato previsto nel più volte citato articolo 4 della legge n. 351 del 2003, considerata l’inesistenza di inganno per il consumatore, essendo, da una parte, il significato di “packed “ non assimilabile a quello di “made”, dall’altra, essendo altresì precisata sulle confezioni la esatta provenienza della materia prima. È opportuno rilevare, al riguardo, come il 26 gennaio u.s. l’Ufficio Centrale Antifrode abbia trasmesso, per opportuna conoscenza, agli Uffici dipendenti, una rassegna giurisprudenziale contenente i provvedimenti finora adottati in materia dalla magistratura. Si sottolinea, comunque, l’opportunità di mantenere contatti con le competenti Procure della Repubblica, concordando con le stesse, ove possibile, opportuni protocolli d’intesa che saranno trasmessi a questa Agenzia, per l’eventuale possibile adozione a livello nazionale. Sembra infine opportuno precisare che ogni riferimento fatto all’origine dei prodotti deve essere inteso come riferito all’origine non preferenziale degli stessi, così come viene definita negli articoli da 22 a 26 del Codice doganale comunitario (reg. CEE n. 2913/92). Difficoltà applicative possono essere riscontrate, in particolare, nell’applicazione dell’art. 24 di detto Codice nel quale viene precisato che una merce alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi deve essere considerata originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale. È proprio il concetto di trasformazione sostanziale che può creare difficoltà interpretative alla luce delle diverse valutazioni che possono essere attribuite alle operazioni cui i prodotti medesimi sono sottoposti. Al riguardo, si forniscono le seguenti indicazioni: Gli allegati 10 e 11 del regolamento CEE n. 2454/93 riportano, per taluni prodotti, la descrizione delle lavorazioni (cd. “regole di lista”) che permettono al prodotto finito (per la cui produzione sono utilizzati materiali aventi origini diverse) di acquisire l’origine del Paese dove è avvenuta la trasformazione in 26 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected] Avvocati e Commercialisti per l’Impresa questione, trasformazione che viene in tal modo ad essere considerata sostanziale. Detti elenchi, tuttavia, comprendono soltanto alcune tipologie di prodotti. Per tutti gli altri una simile previsione non è espressamente indicata dalla norma e quindi, per questi ultimi, continuano a persistere i possibili dubbi interpretativi soprarichiamati, tenuto conto che quella contenuta nel citato art. 24 del Codice doganale comunitario è una disposizione di carattere generale, non direttamente applicabile a casi concreti e la cui interpretazione è lasciata, quindi, alla responsabilità delle Amministrazioni doganali degli Stati membri. In un simile scenario si inseriscono i negoziati attualmente tenuti a Ginevra, presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio, relativi all’armonizzazione, a livello mondiale, delle regole di origine non preferenziale. In quella sede ogni paese ha presentato, per ogni prodotto, un elenco delle lavorazioni che, a suo parere, possono essere ritenute utili all’acquisizione dell’origine. L’Unione Europea, nel presentare detto elenco, ha fatto riferimento sia alle “regole di lista” riprese nei citati allegati 10 e 11 del regola mento CEE n. 2454/93, sia, in mancanza, alla posizione approvata dai Servizi della Commissione e degli Stati membri previa consultazione dell’industria europea. Il programma negoziale sopraindicato, che costituisce la posizione ufficiale della Comunità, è stato recentemente pubblicato nel sito internet della Unione Europea (all’indirizzo relativo alle regole di origine non preferenziale: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/nonpreferential/article_410_en.htm) e fornisce un valido contributo per risolvere i problemi che si presentano nell’applicazione pratica del citato articolo 24 del Codice doganale comunitario. Sarà naturalmente cura di questo Ufficio dettare più precise e approfondite istruzioni al riguardo non appena i negoziati di Ginevra giungeranno a termine; nel frattempo, quanto pubblicato dalla Commissione Europea può essere considerato come la posizione di riferimento, fermo restando che, in caso di dubbi, potranno essere richiesti eventuali chiarimenti ed approfondimenti allo scrivente. La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 31 gennaio 2005. Le Direzioni regionali sono pregate di vigilare sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni soprariportate. Il Direttore dell’Area Centrale Dr. Aldo Tarascio 27 40125 Bologna Tel. +39.051.302215 Via S. Stefano, 116 Fax +39.051.6360989 Partita IVA 02357331202 www.actalex.it e-mail: [email protected]