UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PEDAGOGIA DELLA DEVIANZA E DELLA MARGINALITA’ II SEMESTRE Dott.ssa Angela Fiorillo LA TUTELA DEL MINORE UNO SGUARDO SU … Tutela giuridica e tutela educativa. La tutela dei minori. Cosa esiste: Documenti – Servizi. Chi deve/può tutelare: protagonisti, attori e responsabili , famiglia, scuola, gruppi. Cosa fare: Tutele e emergenze educative, ventaglio di progetti educativi. TUTELA GIURIDICA Consiste nella promozione di interventi che si rendono necessari in tutte quelle situazioni in cui: non è garantita sufficiente protezione, sicurezza della persona per cause esterne sopraggiunte. risultano compromessi sia il riconoscimento, che la promozione dei diritti della persona, così come l’esercizio dei diritti individuali. TUTELA EDUCATIVA Servizio alla persona di pertinenza della pedagogia nel duplice dominio di lavoro: - sviluppo umano - educazione/ relazione d’aiuto per la formazione integrale e continua della persona TUTELA EDUCATIVA Si realizza attraverso: Azioni dirette: ascolto, relazione d’aiuto, sostegno, mediazione, consulenza, colloquio, osservazione clinica, orientamento, accompagnamento, progetti educativi, progetti di messa alla prova TUTELA EDUCATIVA Azioni indirette: sostegno alla famiglia, parent training, mediazione familiare, mediazione scolastica, consulenza alla comunità familiare/educativa, consulenza negli istituti penitenziari. LA TUTELA DEI MINORI Nella Costituzione: C’è il binomio tutela-protezione, non c’è ancora il concetto di titolarità dei diritti. Il minore, considerato soggetto debole, si pone all’attenzione del costituente con modalità indirette e attraverso la declinazione dei doveri spettanti alla famiglia e alla società tutta nei suoi confronti. LA TUTELA DEI MINORI Articolo 2: “ La Repubblica italiana protegge l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. LA TUTELA DEI MINORI Articolo 30: “E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”. LA TUTELA DEI MINORI Articolo 31: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. LA TUTELA DEI MINORI Articolo 34: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. LA TUTELA DEI MINORI Articolo 37: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”. LA TUTELA DEI MINORI La Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 1989 imprimerà una radicale svolta contribuendo al ribaltamento della posizione di passività a favore della attiva e partecipe titolarità di diritti del minore, considerato soggetto autonomo e dotato di una sua personalità in fieri. CONVENZIONE DIRITTI DEL FANCIULLO NEW YORK 1989 E’ il primo documento internazionale che: – si occupa unitamente di diritti civili e politici, economici e sociali e culturali. – dà una precisa definizione di bambino. – è ratificato da quasi tutti gli stati. – dà importanza ai bisogni materiali, alla cooperazione internazionale. CONVENZIONE DIRITTI DEL FANCIULLO NEW YORK 1989 Dichiara che il bambino ha diritto: • • • • • • • • • • • alla vita, all’identità, alla famiglia, agli affetti, all’ appartenenza, alla privacy, alla libertà di espressione, alla libertà di associazione, all’istruzione, all’educazione, alla salute, CONVENZIONE DIRITTI DEL FANCIULLO NEW YORK 1989 • • • • • • • • • • • alla sicurezza sociale, alla attiva partecipazione alla vita comunitaria, alla pace, a professare e praticare la propria religione, a far uso della propria lingua, al riposo e al tempo libero, a partecipare alla vita culturale, a essere protetto contro lo sfruttamento economico, a essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale, all’assistenza giuridica, a un trattamento per reati penali adeguato all’età. CONVENZIONE DIRITTI DEL FANCIULLO NEW YORK 1989 SCHEMA DELLE 3 P – Provision (diritto di nascere e crescere in modo sano) – Protection (diritti alla protezione da abusi, sfruttamenti, negligenze) – Promotion (diritti per la promozione del bambino come cittadino, partecipazione, espressione, libertà di pensiero) CONVENZIONE DIRITTI DEL FANCIULLO NEW YORK 1989 E' formata da un preambolo e da 54 articoli, divisi in tre sezioni. o La prima (art. 1-41) riguarda i diritti dei minori; o la seconda (art. 42- 45) istituisce un comitato internazionale a cui tutti gli stati parti dovranno sottoporre un periodico rapporto sullo stato di implementazione della convenzione; o la terza sezione indica gli adempimenti burocratici per la ratifica, le riserve o la proposta di emendamenti del documento. CONVENZIONE DIRITTI DEL FANCIULLO NEW YORK 1989 Due protocolli opzionali alla Convenzione: – Protocollo sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati – Protocollo sulla vendita dei minori, la pornografia minorile e la prostituzione ALTRI DOCUMENTI • • • • • • • Convenzione di Strasburgo Convenzione di Lanzarote Carta di Alba Carta di Cervia Carta di Noto Codice di autoregolamentazione internet Decreto Romani CONVENZIONE EUROPEA SULL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI - 1996 Ratificata e resa esecutiva con la Legge 20 marzo 2003, n. 77 Art. 1 La convenzione si applica ai fanciulli che non hanno ancora diciotto anni. L ’oggetto mira a promuovere, nell’interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi, a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l’esercizio, vigilando affinché possano, direttamente o per il tramite d altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi a un’autorità giudiziaria. Tali procedure sono quelle in materia familiare, in particolare quelle relative all’esercizio della responsabilità di genitore. CONVENZIONE DI LANZAROTE - 2007 Il governo italiano ha approvato, in data 13 febbraio 2009, il Disegno di Legge che ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Contiene: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", in direzione di una "maggiore tutela dei minori". Eliminazione di parte delle attenuanti per abusi commessi a danno di minori. Innalzamento delle pene per chi abusa dei minori. Configurazione di una nuova forma di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati quali la prostituzione di minore, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pedopornografico, la pedopornografia diffusa via Internet, la violenza sessuale (detenzione da 4 a 8 anni), la corruzione di minorenne, la violenza sessuale di gruppo. CARTA DI ALBA - 2008 - Propone l'istituzione di un Osservatorio stabile e competente, in grado di monitorare e contrastare i comportamenti criminali e le disfunzioni d'uso di ogni mezzo di comunicazione di massa e della nuova tecnologia. - Ravvisa la necessità di affiancare ad un severo controllo sull'utilizzo e sui contenuti dei new media, lo sviluppo di programmi di educazione e responsabilizzazione al mondo “virtuale” per bambini e adolescenti. - La tutela dei diritti deve essere pari nel mondo virtuale come nel mondo reale, unicum inscindibile. delle comunicazioni digitali per garantire ai minori un ambiente sicuro. - E' fondamentale che le Istituzioni si dotino di siti protetti e agevolmente fruibili dai minori. - E' necessario che, sin dalla commercializzazione, le tecnologie digitali contengano indicazioni chiare sui rischi a cui i minori vanno incontro utilizzandole, nonché indirizzi digitali, a cui rivolgersi in caso di bisogno di aiuto e/o per difendersi da tali rischi. Occorre promuovere nei programmi scolastici, sin dalla scuola primaria, percorsi di formazione miranti all'impiego efficace e sicuro degli strumenti di comunicazione digitale. - E' fondamentale garantire agli educatori di ogni livello un aggiornamento costante sull'utilizzo delle tecnologie digitali. CARTA DI CERVIA - 2008 Pone l’attenzione su una serie di diritti relativi all’infanzia abbandonata. Circoscrive una serie di diritti esigibili nell’ambito dei diritti dei minori alla famiglia. PRINCIPI: 1. Diritto ad essere accolto in una famiglia - L’accoglienza, a differenza dell’assistenza, è l’attività volta a fare sentire il bambino realmente figlio, per poter davvero soddisfare i suoi bisogni più profondi. 2. Diritto ad essere seguito da un avvocato - La presenza dell’avvocato del minore è prevista dal momento stesso ogni qual volta vi fosse un provvedimento di allontanamento del fanciullo dalla famiglia, in un’azione coordinata con le altre figure previste per il supporto fuori dal contesto familiare, in rispondenza al concetto di autodeterminazione. 3. Diritto ad essere seguito da un tutore formato e preparato 4. Diritto ad essere accompagnato e assistito da un’equipe psico-sociogiuridica 5. Diritto ad essere sostenuto da un’associazione che abbia come precisa finalità la tutela dei diritti del minore fuori famiglia CARTA DI CERVIA - 2008 6. Creazione di strumenti di informatizzazione comuni ai servizi minorili, amministrativi e giudiziari per far conoscere lo status del minore fuori famiglia nel rispetto della legge sulla privacy. 7. Diritto a non essere separato da fratelli e sorelle. 8. Diritto a trovarsi “solo temporaneamente” nella condizione di minore fuori famiglia, per rompere il circolo degli affidi sine die e dell’assistenza in strutture residenziali. 9. Diritto a una chiara definizione dello stato di abbandono del minore, attraverso l’individuazione di parametri con cui definire concretamente il suo stato di abbandono. 10. Diritto al risarcimento del danno esistenziale per il minore che non vede garantito il diritto alla famiglia. CARTA DI NOTO – 1996 2002 (aggiornamento) Detta delle linee guida - suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale. Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali le linee guida valgono per qualunque soggetto che nell’ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore. • • • Alcuni punti: Nel colloquio con il minore occorre: a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore; b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso; c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni; d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale. L’incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l’abuso. CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE INTERNET E MINORI 2003 Si ispira al principio di co–regolamentazione: l'industria si impegna a darsi regole e ad adottarle, mente un organismo di controllo pubblico vigila sul rispetto delle stesse regole in una sorta di "autoregolamentazione regolata". I principali strumenti per la tutela dei minori che i fornitori di accesso alla Rete aderenti al Codice si impegnano ad offrire: un marchio di identificazione e garanzia (Internet@minori), un bollino blu che rimanda a pagine web specifiche con le quali dare informazioni per un uso sicuro di Internet. servizi di navigazione differenziata, che impediscono ai minori di incontrare siti dannosi alla loro crescita. classificazione dei contenuti, che vanno subordinati ad accesso condizionato. sistemi di individuazione dell’età dell’utente, pur nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali. custodia delle password di accesso ai servizi assegnate agli utenti con adeguate misure di sicurezza. protezione dell’anonimato anche se l’aderente al Codice dovrà essere effettivamente informato della reale identità del soggetto cui è concesso di fruire dell’anonimizzazione. CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE INTERNET E MINORI 2003 Gli aderenti al Codice assicurano di impegnarsi nella: • gestione dei dati utili alla tutela dei minori nella misura in cui assicurano di conservare per almeno sei mesi i registri di assegnazione degli indirizzi per l’accesso alle eventuali funzioni di pubblicazione dei contenuti • lotta alla pedo-pornografia on-line attraverso la conservazione del numero utilizzato dall’utente per l’accesso alle funzioni di pubblicazione dei contenuti, anche se ospitati gratuitamente, e la collaborazione con le autorità competenti, in particolare con il Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, al fine di rendere identificabili gli assegnatari delle risorse di Rete utilizzate per la pubblicazione dei contenuti ospitati presso i propri server. La vigilanza sulla corretta applicazione del Codice è affidata al Comitato di Garanzia. DECRETO ROMANI - 2009 • Prevede il blocco della messa in onda di film vietati ai minori dalle 7 alle 23 sulle pay tv. • Film vietati: non solo quelli “hard” ma anche per scene di violenza gratuita o efferata. • Sistema di “Parental control” SERVIZI MINORILI • • • • • • • • Centri per la giustizia minorile Istituti penali per i minorenni Uffici di servizio sociale per i minorenni Centri di prima accoglienza Comunità Garante Tribunale per i minorenni Tutore SERVIZI MINORILI • Centri per la Giustizia Minorile Sono organi del decentramento amministrativo che possono avere competenza sul territorio di più regioni e in questi casi fanno riferimento a più Corti d'appello. Esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi minorili da essi dipendenti quali gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, le Comunità. SERVIZI MINORILI • Istituti Penali per i Minorenni (IPM) assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria custodia cautelare, espiazione di pena - nei confronti dei minorenni autori di reato. In tale ambito vengono garantiti i diritti soggettivi dei minori, tra cui il diritto alla salute e alla crescita armonica, fisica e psicologica, il diritto alla non interruzione dei processi educativi in atto e a mantenere i legami con le figure significative. Il Magistrato di Sorveglianza, che siede presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio, ha il compito di vigilare sullo svolgimento dei vari servizi dell'Istituto e sul trattamento dei detenuti. SERVIZI MINORILI • Uffici di servizio sociale per i minorenni Forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale. Forniscono, inoltre, elementi conoscitivi concernenti il minorenne soggetto a procedimento penale e concrete ipotesi progettuali concorrendo alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria minorile. Svolgono attività di sostegno e controllo in tutte le fasi di attuazione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria a favore dei minori sottoposti a procedimento penale in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali. SERVIZI MINORILI • Centri di prima accoglienza Ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di convalida (entro le 96 ore) assicurando la permanenza degli stessi senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario. L'équipe del Servizio predisporre una prima relazione informativa sulla situazione psico-sociale del minorenne e sulle risorse territoriali disponibili con l'obiettivo di fornire all'Autorità Giudiziaria competente tutti gli elementi utili ad individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minorenne. SERVIZI MINORILI • Comunità: Vi si assicura l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria nei confronti di minorenni autori di reato. La finalità principale è avviare un processo di responsabilizzazione. A tale scopo viene predisposto un programma educativo individualizzato, con l'adesione del minore, tenuto conto delle risorse personali e familiari dello stesso e delle opportunità offerte dal territorio. GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA Con legge regionale n°. 18 del 15/10/2002 la Regione Marche, terza in Italia, istituisce la figura del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio dei diritti e degli interessi dei minori GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA PRINCIPI GUIDA – Tutela del diritto di essere minore – Vigilanza e accoglienza – Collaborazione e programmazione concertata delle azioni GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA FUNZIONI • Promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come “soggetti titolari di diritti” e sostiene forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali • Vigila, attraverso i suoi operatori, che sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione Internazionale e accoglie segnalazioni laddove tali diritti siano violati, sollecitando le amministrazioni competenti ad intervenire per rimuoverne le cause GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA • Interviene nei procedimenti amministrativi della regione e di altri enti, ove sussistano fattori di rischio e di danno per le persone di minore età • Cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza; vigila in collaborazione con il Corecom sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, affinché siano tutelati i minori, allo scopo di segnalare alle Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il “Codice di autoregolamentazione della RAI” • Promuove iniziative per la prevenzione e il trattamento dell’abuso, sfruttamento o violenza sui minori GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA • Formula proposte o esprime pareri su atti normativi riguardanti la famiglia di minori da tutelare, fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e istituisce un elenco, al quale può attingere anche il giudice competente, per la nomina di tutori o curatori. IL TRIBUNALE PER I MINORENNI E’ un organo collegiale composto da giudici togati e onorari, generalmente esperti in psicologia o pedagogia, nominati con D.P.R. su proposta del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Le competenze del Tribunale per i minorenni si dividono in: – competenza civile (interventi in materia di potestà dei genitori sul figlio), – competenza penale (riguarda i casi in cui un minorenne abbia almeno quattordici anni e sia accusato di aver commesso un reato), – competenza amministrativa (si riferisce ai minori con problemi di disadattamento e con difficoltà comportamentali. Per questi minori il tribunale può disporre misure di sostegno educativo. Molto spesso tale tipo di intervento si svolge secondo le regole processuali della competenza civile). IL TUTORE In base al diritto di famiglia, i genitori esercitano poteri di tutela nei confronti e nell'interesse dei figli minorenni. Se i genitori si dimostrano incapaci, o sono impediti o assenti, è possibile che l'Autorità giudiziaria adotti i provvedimenti necessari nell'interesse del minore (apertura di tutela). Presso ogni Pretura esistono uno o più Giudici tutelari che nominano un tutore per il minore, scegliendolo preferibilmente fra i suoi parenti. Il tutore si prende cura del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. TUTELE E EMERGENZE EDUCATIVE Dal principio della bigenitorialità … Alla genitorialità diffusa. • • • • AFFIDO ADOZIONE NAZIONALE ADOZIONE INTERNAZIONALE ACCOGLIENZA IN COMUNITA’ AFFIDO E ADOZIONE Nuova cultura dell’adozione con la Convenzione dell’Aja Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge precedente e Modifiche al titolo VIII del Libro I Codice civile AFFIDO E ADOZIONE TITOLO I Diritto del minore a una famiglia TITOLO II Affidamento del minore TITOLO III Adozione CAPO II Dichiarazione di adottabilità CAPO III Affidamento preadottivo CAPO IV Dichiarazione di adozione AFFIDO E ADOZIONE Diritto del minore di crescere e essere educato nell’ambito della propria famiglia e che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la patria potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. (art. 1, c. 3; art. 2, c.1, Legge 28 marzo 2001, n.149) AFFIDO E ADOZIONE DIMENSIONI PEDAGOGICHE • • • • • Patto adottivo (scelta) Binomio aspettativa/realtà Ruolo della narrazione L’accoglienza Rapporto passato/presente COMUNITA’ FAMILIARI E COMUNITA’ EDUCATIVE Da una ricerca in atto: STILE EDUCATIVO • • • • • • • • Accoglienza Costruzione della personalità Costruzione del senso di fiducia Rispetto della famiglia di origine Stile familiare Osservazione e definizione dei bisogni Rispetto reciproco Atteggiamento di accettazione e di stima COMUNITA’ FAMILIARI E COMUNITA’ EDUCATIVE AZIONI PROMOSSE • • • • • • • • Tessere rapporti Offrire situazione il più possibile simile a quella della famiglia Condividere spazi e affetti Dare opportunità Progetto personalizzato per ogni ragazzo Recupero del rapporto con la famiglia Aspetti di vita comunitaria Far emergere le potenzialità COMUNITA’ FAMILIARI E COMUNITA’ EDUCATIVE BISOGNI FORMATIVI • • • • • • • Normalità Autonomia Autostima Relazione affettiva con la famiglia d’origine Relazioni di amicizia Stabilità Fiducia COMUNITA’ FAMILIARI E COMUNITA’ EDUCATIVE Legge regione Marche del 6 novembre 2002, n. 20 Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale Art. 3 Tipologie delle strutture • Strutture con funzione abitativa e di accoglienza educativa (bassa intensità assistenziale) • Strutture con funzione tutelare (media intensità assistenziale) • Strutture con funzione protetta (alto livello di intensità e complessità assistenziale) COMUNITA’ FAMILIARI E COMUNITA’ EDUCATIVE Art. 4 Strutture per minori Comunità familiare Comunità educativa Comunità di pronta accoglienza Comunità alloggio INIZIATIVE IN CORSO • Linee guida 2009 contro la violenza ai bambini raccomandate dal Consiglio d’Europa. • Protocollo Regione Molise 2009 per la prevenzione e il contrasto dei maltrattamenti e delle violenze sessuali all’infanzia. • Linee guida Tavolo provinciale interistituzionale per la tutela dei minori – Parma 2009 per le Istituzioni scolastiche nella fase di prevenzione, rilevazione, segnalazione delle situazioni di sospetto abuso/maltrattamento in pregiudizio in danno di minori e disagio giovanile