CONTRATTO DI LAVORO
PREMESSA
Una delle principali novità
introdotte dalla legge 28 giugno
2012, n. 92 (c.d. Legge
Fornero) consiste nella:
- rivisitazione
- riduzione numerica
delle tipologie contrattuali
CONTRATTO DI LAVORO
IN RAPPORTO AL TEMPO
Il contratto di lavoro può essere
stipulato sia a:
• tempo indeterminato
• tempo determinato, mediante
l'apposizione di un termine
finale di durata.
CONTRATTO DI LAVORO
- A TEMPO DETERMINATO
Il datore che recede dal
contratto a tempo determinato
prima della scadenza è tenuto a
corrispondere tutte le mensilità
mancanti dalla data del
licenziamento alla scadenza
naturale.
CONTRATTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO
Il datore di lavoro può ricorrere al contratto
a termine per ragioni di carattere:
• tecnico (es. per assumere a termine
personale con professionalità diversa da
quella normalmente impiegata in azienda)
• produttivo e organizzativo (es. picchi di
produzione, ecc.)
• sostitutivo (ad esempio per sostituire
lavoratori assenti)
CONTRATTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO
Costituiscono eccezioni l’assunzione di:
– dirigenti
– iscritti a liste di mobilità
– disabili
– lavoratori che hanno differito il
pensionamento
– lavoratori del turismo (questi ultimi
solo per servizi speciali e fino a tre
giorni).
CONTRATTO DI LAVORO
LISTE DI MOBILITA'
Le liste di mobilità sono liste speciali,
istituite dalla Legge n. 223/91, nelle quali
vengono inserite le persone licenziate
per: - cessazione
- trasformazione
- riduzione di attività
L’iscrizione alle liste di mobilità agevola
l’inserimento dei lavoratori licenziati nel
mercato del lavoro, favorendo una
ricollocazione congrua al profilo
professionale dell’utente.
CONTRATTO DI LAVORO
LISTE DI MOBILITA'
Entro 60 giorni, i lavoratori in possesso
della lettera di licenziamento,
dovranno presentarsi al Centro per
l’Impiego territorialmente competente
e chiedere l’iscrizione alle liste di
mobilità.
CONTRATTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO
La legge pone il divieto di assumere a
termine quando:
– il datore intenda sostituire
temporaneamente lavoratori in sciopero
– quando non abbia effettuato la
valutazione dei rischi in azienda
– quando nell'unità produttiva si sia fatto
ricorso negli ultimi 6 mesi a
licenziamenti collettivi, cassa
integrazione o riduzioni d'orario.
CONTRATTO DI LAVORO
- A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)
Il contratto di lavoro part-time:
• Può essere sia a tempo determinato sia
a tempo indeterminato.
• Deve essere redatto in forma scritta
• Deve contenere l’indicazione precisa
della durata della prestazione
lavorativa e dell'orario di lavoro, con
riferimento al giorno, alla settimana, al
mese e all'anno.
CONTRATTO DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE
Il rapporto a tempo parziale può essere:
• orizzontale quando la riduzione d'orario è
riferita all’orario giornaliero
• verticale quando la prestazione è svolta a
tempo pieno ma per periodi predeterminati
nella settimana, nel mese e nell'anno
• misto quando il rapporto di lavoro a tempo
parziale è articolato combinando le modalità
orizzontale e verticale.
CONTRATTO DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE
Il lavoro a tempo parziale non
va confuso col contratto a
termine, che prevede un orario
a tempo pieno ma lo
svolgimento dell'attività limitata
in un determinato periodo
temporale.
CONTRATTO DI LAVORO
- DI SOMMINISTRAZIONE
La Somministrazione di lavoro è una fattispecie
complessa di rapporto di lavoro introdotta dal
D. lgs. n° 276 del 2003 (legge Biagi), in
sostituzione del lavoro interinale, istituito dalla
l. n. 196/1997, il c.d. pacchetto Treu, e
prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
•
il lavoratore
•
l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata
che necessita di tale figura professionale
•
il somministratore, un'Agenzia per il lavoro
autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula
un contratto con un lavoratore
CONTRATTO DI LAVORO
DI SOMMINISTRAZIONE
CARATTERISTICHE
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due
diversi contratti:
• il contratto di somministrazione di lavoro,
concluso tra somministratore e utilizzatore
• il contratto di lavoro concluso tra
somministratore e lavoratore.
In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato
è tra il lavoratore e l'Agenzia per il lavoro,
che per legge dovrà retribuire il lavoratore in
maniera adeguata alla tipologia di contratto
dell'azienda utilizzatrice.
CONTRATTO DI LAVORO
DI SOMMINISTRAZIONE
ALTRE CARATTERISTICHE
•
Il lavoratore è legato da un rapporto lavorativo
con un somministratore, un soggetto autorizzato
dalla legge, da parte del Ministero del lavoro, e
definita Agenzia per il lavoro.
•
Il prestatore di lavoro, pertanto viene utilizzato,
da un terzo soggetto utilizzatore, in sostanza
(azienda), che ne assume tuttavia la direzione
ed il controllo.
•
L'utilizzatore non assume tuttavia il potere
disciplinare che rimane riservato al
somministratore.
CONTRATTO DI LAVORO
DI SOMMINISTRAZIONE
ALTRE CARATTERISTICHE
• Al lavoratore spetta una retribuzione non
inferiore a quella dei lavoratori dipendenti dal
soggetto utilizzatore. Alla corresponsione dei
trattamenti retributivi e dei contributi
previdenziali sono obbligati in solido il
somministratore e l'utilizzatore.
• A titolo di sanzione civile la legge prevede
che il mancato rispetto delle disposizioni del
decreto predetto portano a costituire in capo
all'utilizzatore un rapporto di lavoro
subordinato ordinario.
CONTRATTO DI LAVORO
- DI SOLIDARIETA’
I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra
l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad
oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al
fine di:
•
mantenere l’occupazione in caso di crisi
aziendale e quindi evitare la riduzione del
personale (contratti di solidarietà difensivi);
•
favorire nuove assunzioni attraverso una
contestuale e programmata riduzione dell’orario di
lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà
espansivi).
CONTRATTO DI LAVORO
DI SOLIDARIETA’
Tipologie:
• TIPO A - Contratti di solidarietà per le
aziende rientranti nel campo di applicazione
della disciplina in materia di CIGS, che
abbiano occupato mediamente più di 15
lavoratori nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda.
• TIPO B - Contratti di solidarietà per le
aziende non rientranti nel regime di CIGS e
per le aziende artigiane, aziende non
rientranti nel campo di applicazione della
normativa in materia di Cassa Integrazione.
CONTRATTO DI LAVORO
DI SOLIDARIETA’ TIPO A
Tipo A
A CHI SPETTA.
Spetta a tutto il personale dipendente ad
esclusione di: dirigenti; apprendisti;
lavoratori a domicilio; lavoratori con anzianità
aziendale inferiore a 90 giorni; lavoratori
assunti a tempo determinato per attività
stagionali. I lavoratori part-time sono
ammessi nel solo caso in cui l’azienda
dimostri “il carattere strutturale del part-time
nella preesistente organizzazione del lavoro”.
CONTRATTO DI LAVORO
DI SOLIDARIETA’ TIPO A
Tipo A
• QUANTO SPETTA
La norma generale prevede, per le ore di
riduzione di orario, un’integrazione pari al
60% della retribuzione persa. La misura
dell'integrazione è elevabile fino all’80% della
retribuzione persa ai soli lavoratori coinvolti
da contratti di solidarietà difensiva.
CONTRATTO DI LAVORO
DI SOLIDARIETA’ TIPO A
Tipo A
• DURATA
I contratti di solidarietà possono essere
stipulati per un massimo di 24 mesi,
prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i
lavoratori occupati nelle aree del
Mezzogiorno).
Per le medesime unità aziendali, un altro
contratto di solidarietà, può essere stipulato
trascorsi dodici mesi dal termine del
precedente accordo.
CONTRATTO DI LAVORO
DI SOLIDARIETA’ TIPO B
Tipo B
• QUANTO SPETTA
Un contributo pari al 25% della retribuzione
persa sia per il lavoratore che per l'azienda.
DURATA
• Massimo 24 mesi e non può essere concessa
nessuna proroga se non vi sia soluzione
CONTRATTO DI LAVORO
- APPRENDISTATO
L’Apprendistato è
considerata la tipologia
contrattuale più idonea
all’inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro.
CONTRATTO DI LAVORO
APPRENDISTATO
L’apprendista rientra nell’ambito di
applicazione dell’ Assicurazione
sociale per l’impiego,
l’ammortizzatore
sociale che a partire dal 1° gennaio
2013 sostituisce le prestazioni di
sostegno al reddito in caso di
perdita di occupazione.
L’APPRENDISTATO
CARATTERISTICHE
Il rapporto di lavoro si basa su un patto fra
• datore di lavoro
• lavoratore dipendente
in base al quale l'apprendista accetta:
- condizioni contrattuali peggiori
in termini di retribuzione, di durata del
rapporto, di ammortizzatori sociali
- formazione specializzata tale da garantirgli
una cospicua crescita professionale.
L’APPRENDISTATO
CARATTERISTICHE
L'assunzione di apprendisti richiede la
stipula di un contratto di lavoro:
- forma scritta
- allegato il Piano Formativo Individuale
- numero degli apprendisti non superiore
quello dei lavoratori dipendenti effettivi.
- durata del rapporto di apprendistato
non inferiore a due e non superiore a sei
anni.
L’APPRENDISTATO
DISCIPLINA NORMATIVA
Attualmente il contratto di
apprendistato è l'unico
contratto di lavoro con
funzione formativa ed è
disciplinato attualmente dal
D.lgs. n.276 del 2003.
L’APPRENDISTATO
DISCIPLINA NORMATIVA
Tre forme di apprendistato:
• Apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione
• Apprendistato professionalizzante per il
conseguimento di una qualificazione tecnicoprofessionale
• Apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Ognuna delle tipologie è regolata dalle
regioni e dai contratti collettivi.
L’APPRENDISTATO
DISCIPLINA NORMATIVA
Il rapporto di lavoro è di tipo misto
comportando:
• l'onere in capo al datore di lavoro di
una effettiva formazione
professionale, sia mediante il
trasferimento di competenze tecnicoscientifiche sia mediante
l'affiancamento pratico per
l'apprendimento di abilità operative
• la retribuzione per il lavoro svolto.
L’APPRENDISTATO
A) ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Il contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione è rivolto:
• a giovani adolescenti di età compresa
tra i 16 e i 18 anni
•
ha una durata massima di tre anni.
L’APPRENDISTATO
B) PROFESSIONALIZZANTE
Il contratto di apprendistato
professionalizzante è diretto
al conseguimento di una
qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e un
apprendimento tecnicoprofessionale.
L’APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
Caratteristiche:
• Riguarda tutti i settori di attività
• Destinato a soggetti di età compresa
tra i diciotto anni e i ventinove anni e
364 giorni.
• Può durare fino ai 3 anni, a seconda
del settore e della qualifica di
inquadramento.
L’APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
Caratteristiche:
• avere forma scritta,
• contenente indicazione della
prestazione oggetto del contratto
• contenere il piano formativo
individuale
• indicare la qualifica che potrà essere
acquisita
L’APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
Il datore di lavoro non può
recedere anticipatamente dal
contratto di apprendistato in
assenza di:
- una giusta causa
- giustificato motivo
L’APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
Caratteristiche:
• Previsione di un monte ore di formazione
di almeno centoventi ore per anno
• Rinvio ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale
• Riconoscimento sulla base dei risultati
conseguiti della qualifica professionale
conseguita con la registrazione della
formazione effettuata nel libretto formativo
• Presenza di un tutore aziendale
L’APPRENDISTATO
C) DIPLOMA O ALTA FORMAZIONE
Contratto di apprendistato per:
• l'acquisizione di un diploma
• percorsi di alta formazione
• specializzazione tecnica superiore
Per l'attivazione dei profili formativi le
Regioni e Province autonome devono
coinvolgere anche le Università.
CONTRATTO DI LAVORO
- A PROGETTO
Elementi caratterizzanti del rapporto di lavoro a
progetto:
•
il progetto o programma o fasi di esso
•
l’autonomia del collaboratore in funzione del
risultato
•
il coordinamento con il committente
•
la durata che deve essere determinata o
determinabile
•
l’irrilevanza del tempo impiegato per
l’esecuzione della prestazione
•
l’assenza di un vincolo di subordinazione
CONTRATTO DI LAVORO
A PROGETTO. CARATTERISTICHE
• Requisiti di forma, deve essere stipulato, ai
fini della prova, in forma scritta
• l’indicazione del corrispettivo e dei criteri
per la sua determinazione
• tempi e le modalità di pagamento
• disciplina dei rimborsi spese
• misure per la tutela e la sicurezza del
collaboratore a progetto
La normativa del Contratto a Progetto non
riguarda i rapporti di lavoro con la pubblica
amministrazione.
CONTRATTO DI LAVORO
A PROGETTO. CRITICITA’
• Il compenso è spesso legato, in tutto o in
parte, al raggiungimento degli obiettivi, e
non al monte ore speso nel rapporto di
lavoro. In questo senso può non essere
corrisposto laddove l'obiettivo non risulti
raggiunto.
• Possibilità delle parti di determinare
liberamente la periodicità della
corresponsione del compenso. Il compenso
può riguardare anche un anno di lavoro e può
essere erogato in una singola tranche, a
conclusione del rapporto di lavoro.
CONTRATTO DI LAVORO
A PROGETTO. CRITICITA’
• Non vengono corrisposte mensilità
ulteriori come la cosiddetta
tredicesima, ovvero il trattamento
di fine rapporto.
• Contiene un compenso lordo
comprensivo di tasse, contributi
INPS e assicurazione.
CONTRATTO DI LAVORO
A PROGETTO. CRITICITA’
• Non prevede l'esclusività del rapporto di
lavoro fra datore e lavoratore, salvo
diverse previsioni contrattuali.
• Può essere rinnovato infinite volte con lo
stesso collaboratore: i nuovi progetti o
rinnovi non devono essere stipulati per
eludere la legge sul lavoro subordinato ed
evitare gli oneri di altre forme contrattuali
(a tempo determinato o indeterminato).
CONTRATTO DI LAVORO
A PROGETTO. CRITICITA’
• In caso di fallimento del datore di
lavoro, i lavoratori con contratto a
progetto non hanno accesso al fondo
nazionale di garanzia con il quale
vengono pagati fino a tre mesi di
stipendi (lordi) arretrati e la
liquidazione ai dipendenti
• Compensi mascherati da rimborso
spese per eludere le tasse.
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