Camune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze
COPIA
VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera Numero 23 del 1810612012
Oggetto
REGOLAMENTO Dl POLIZIA URBANA. APPROVAZIONE.
Lanno duemiladodici ii giorno diciotto del rnese di Giugno alle ore 21:30 nell’ap
posita sala del Municipia Si
riunito ii Consiglio Comunale per dehberare sulle proposte allOrdine del Giorno dietro
invito diramato dal
Sindaco in data 08 giugno 2012 Prot, n. 5411 in sessione Ordinaria jA Convocazion
e
e
DaU’appeNo nominale risultano presenti/assenti i Signori:
SOSTEGM ENRICO
GIUNTI FRANCESCO
FREDIANI SILVIA
EVANGELISTA VALTERE
GALLERINI ROSANNA
GIACOMELLI MARTINA
Dl MARIA ALFREDO
MORETII DONATELLA
TORRINI SILVIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
SALVADORI CLAUDIO
GIUNTINI PAOLO
FORCONI CRISTINA
PASQUALETTI MAURIZIO
MORELLI GIACOMO
CINOTTI PAOLA
MARCACCI STEFANO
COSTOLI LUCA
P
P
P
A
A
P
A
A
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Ia Sig.ra Anzilotta Paoia,
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato U numero legale per poter debber
are validamente, dichiara
aperta Ia Seduta
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che H Regolamento Comunale di Pohzia Urbana attualmente in vigore non è piü rispondente alle mutate condizioni di
vita della cittadinanza, hportando anche prescrizioni relative ad attività ormai desuete e pertanto oramai inapplicabili;
che l’art.7 del Testo Unico delle Leggi sullordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18.82000 n.267/2000 prevede che it
Comune nel rispetto dei principi tissati daNa Legge e dallo Statuto possa adottare regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l’organizzazione ed ii funzionamento degli organi e degli uffici e per resercizio delle
proprie funzioni;
che ii DPR 247.77 n,61 6 individua come polizia locale urbana e rurale “le attivitá di polizia che si svoigono
esciusivamente nellambito del territorio comunae e che non siano proprie delle competenti autorità statali;
che Pa funzione di polizia amministrativa locale attribuita at Comune dall’artl5B comma 2 del D.Lgs 31 .3.1998 p112
deve esser intesa come linsieme delle misure direttive ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche e alle
cose nello svolgimento delle attivitá relative alle materie nelle quali it Comune esercita le competenze attribuite dalla
legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della
sicurezza pubblica, come definiti all’art,159 comma 2 del cftato D.Lgs 112/1998;
VISTO rart.7 bis c.1 del 0. Lgs 18/8/2000 n.267 che perle violazioni detle disposizioni dei regolamenti comunali prevede
Ia sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e at comma 1 bis prevede l’applicazione delta medesima
sanzione anche per le violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, owero di
specitiche norme regotamentari;
VISTO rart.42 c.2 left. A) del D. Lgs 18/8/2000 n.267 che attribuisce al Consiglio comunale Pa competenza
atFemanazione dei regolamenti comunali;
VISTO CHE un gruppo di tavoro composto datle Polizia Municipali dei Comuni appartenenti al Circondario Empolese
Valdelsa ha svolto un’anaksi globale su motteplici problematiche emerse sia dall’esperienza diretta sul teriltorio che dalte
numerose richieste e segnalazioni inoltrate dai cittadini inerenti a convivenza civile, Ia sicurezza, Pa qualità della vita,
lambiente e Ia tutela del territorio agricolo, quale interesse di pubblica utilitá, atteso it ruolo foridamentale rivestito
dallagro-sistema nel rapporto con le aree urbanizzate;
RITENIJTO necessario adottare un idoneo strumento normativo, preordinato alla disciplina dei comportamenti sociali
che possono creare danno o disturbo all’ambiente, atla collettività, alla quiete pubblica e atla sicurezza;
VISTA Ia bozza di Regolamento di Polizia Urbana predisposta dat suddetto gruppo di Iavoro discussa ed approvata,
dopo aver effeffuato le procedure relative atl’istituto della partecipazione dei cittadini, dalrAssemblea del Circondario
Empolese- Valdelsa nella seduta del 13-12-2011;
CONSIDERATO che raccertamento delte violazioni sara eseguito net rispetto detle norme previste dalla L. 24-11-1989
n.689 e secondo quanto previsto dalI’art,7bis del D.Lgs 18.8.2000 n,267 (TUEL);
RITENUTO opportuno approvare ii Regolamento comunale in oggetto, composto da n.45 articoli, aliegato atla presente
sub a) a formarne pane integrante e sostanziate il quate ha to scopo di promuovere Ia cultura della tegalitá, in tutte te
sue torme, e di stimolale it contnuo sviluppo del senso civico nella cittadinanza in funzione delle esigenze Iocati e delle
situazioni concrete;
RITENUTA Ia propria competenza in merito atrapprovazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.42, comma 2,
tetta) del D.Lgs n.267/2000;
•1
ACQUISITO ii parere relativo aHa regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gil effetti delVart.49 del
D,Lgs 18/8/2000 n,267;
DATO ATTO che dal presente provvedirnento non deñvano effetti contabib diretti né indiretti consistenti in impegni di
spesa o diminuzione di entrate;
Dato atto che H testo della relazione e quello degli interven sono riportati nel verbale delia seduta al quale si rinvia.
Con voti favorevoli n.12 astenuti n.1 (consigliere Cinotti Paola gruppo consiliare “Popolo della Libertá per Capraia e
Limite):
DEUBERA
DI APPROVARE per le ragioni evidenziate in premessa, ii “Regolamento Comunale di polizia Urbana Disposizioni per
una civile convivenza” composto da n45 arlicoli ed allegato alla presente deliberazione sub lettera A) per formarne parte
integrane e sostanziale.
—
DI REVOCARE ii vigente Regolamento di Polizia Urbana.
DI DARE AlTO che ii presente regolaniento entrerà in vigore a decorrere dall’intervenuta esecutMtà della delibera di
approvazione.
DI DARE ATTO che gil importi delle sanzioni saranno autoniaticamente rinnovati, per quanto riguarda H minimo ed H
massimo ediftale, qualora dovessero intervenire modifiche alI’art.7 bis del T.U,E.L.
Corntnm di Capraia c Limite
Proincia di Firen7e
Proposta per Consglio
Consglio Comunale
Servizio/UffiGio: PoHzia Municipale
Proposta N, 2012’12
Oggetto: REGOLAMENTO Dl POLIZIA URBANA. APPROVAZIONE.
ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART.49 COMMA 1 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/08/2000 N’ 267.
Teenico
• FAVOREVOLE
Li
18/06/2012
Responsabile dell Ufficio Proponente
MIGLIORINI MASSIMO
Comune di
.
Regolamento di Polizia Urbana
DISPOSIZIONI PER UNA CI VILE
CONVIVENZA
(Approvato con Delibera del Co
nsiglio Comunale n
del
)
INDICE
Tfl’OLO I
Disposizioni generali
Art. 1 Finalità
Art. 2 Oggetto e applicazione
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Concessioni e autorizzazioni
Art. 5 Vigilanza e violazioni
TITOLO II
e
Disposizioni per un comportamento civil
convivenza urbana
della
ezza
sicur
e
Capo I lncolumità pubblica
incolumità pubblica a della sicurezza urbana
Art. 6 Comportamenti vietati a tutela della
a dab spazio urbano
tutel
Art. 7 Salvaguardia del danneggiamenti e
Art. 8 Lancio di oggetti a di liquidi
ni artificiali e lancio di oggetti accesi
Art. 9 Esalazioni rnaleste, incendi, accensio
hche
Art. 10 Attivita svolte a contatto delle aree pubb
spazi privati
degh
e
editici
degli
ezza
sicur
della
la
Tute
Art. 11
se
i
nevo
zion
Art. 12 Obblighi in caso di precipita
lico decoro
Capo II Civile convlvenza, Igiene e pubb
delligiene, del decoro e del tranquillo vivere
a
tutel
a
vietati
ti
men
Art. 13 Comporta
Art. 14 Detenzione del cani
e negli esercizi pubblici e commerciali
Art. 15 Accesso del cani e animali d’aifezion
zione sui servzi di trasporto pubblico
Art. 16 Accesso del cani e animah daffe
o abitato a detenzione animali datfezione
Art. 17 Allevamenti di animali da cortile in centr
di aniniall
Art. 18 Ornessa custodia e smarrimento
Art, 19 Rinvenimento di animali
Art. 20 Divieto di giochi su suolo pubblico
Art. 21 Divieti e utitizzo del sualo pubblico
ini, opuscoli a materiali shill
Art. 22 Disciplina della distribuzione di volant
ne e targhe
vetri
ne,
inseg
Art. 23 Collocazione di tende, luci,
verde pubblico
del
dia
guar
salva
i
di
Art. 24 Disposizioni particolar
ale
strad
ne
lazio
circo
aba
ro
e
deco
al
Art. 25 Turbativa
lica
pubb
te
quie
e
ne
perso
delle
itá
quill
Capo Ill Tran
di quiete
Art. 26 Disposizioni di carattere generale e orari
i
Art. 27 Divieto di schiamazz
rnotore
Art, 28 Ernissioni sonore derivanti da veicoli a
te
priva
oni
abitazi
nelle
re
sono
ioni
Art. 29 Erniss
degli immobili
Art. 30 Lavorazioni in ambito urbano ed uso
e
rativ
Capo IV Mestieri a attivita lavo
utenzione del beau
Art. 31 Disposizioni di carattere generale e man
Art. 32 Disciplina degli orari daVe città
commerciali. artigianali e di servizio per a tutela
Art. 33- Disposizioni per gaston degli esercizi
della quiete e del decoro urbana
a lattina a di bevande alcoliche
Art. 34 Vendita di bevande in contenitori di vetro
Art. 35 Negozi e articoli per soil adulti
artisti di strada, madonnani e autori di murales
Art. 36 Mestieri di strada opere deilingegno,
ivo
Art. 37 Opere dellingegno a carattere creat
Art. 38- Artisti di strada
Art. 39 Madonnani e autori di murales
Art. 40 Manifestazioni a pubblici trattenimenti
TITOLO lii
Sanzioni a aisposizioni tinall
Art. 41 Sanzioni pecuniarie e accessorie
Art. 42 Sequestro e custodia di case
disciplinate con Ordinanza sindacale
Art. 43- Violazioni in materia di polizia urbana
Art. 44 Proventi
Art. 45- Entrata in vigore
—
-
-
-
-
-
-
-
..
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Flnalita
1. II Regolamento di Poflzia Urbana, di seg
uito richiamato con U termine Regolam
ento, ha
to scopo di promuovere Ia cultura della
Iegalità, in tutte le sue forme, e di stim
olare ii
continuo sviluppo del sense civico nell
a cittadinanza in funzione delle esigenz
e beau e
defle situazioni concrete.
2. II Regolamento disciplina, in conform
ità al priricipi generali delI’ordinamento giu
ridico
ed in armonia con le norme speciali
a con le finalità dello Statute Com
unale,
comportamenti ed attivita comunque intl
uenti sulfa vita della comunita cittadin
a al fine
di salvaguardare a convivenza civile, Ia
sicurezza del cittadini e a piO ampia fruib
ilitã
del beni comuni e di tutelare Ia qualitá delt
a vita e dell’ambiente.
—
Art. 2— Oggetto e applicazione
1. Per le finalitã di cul all’art. 1, ii Reg
olamento di Polizia Urbana stabilisc
e regale,
indipendenti o integrative di disposizioni
generali o speciali, nelle materie ogg
etto del
Regolamento stesso.
2. II presente Regolamento si applica su
tutto II territorlo comunale.
,
Art. 3
Definizioni
Per ii perseguimento delle finalita del pre
sente Regolamento
si formulano le
seguenti definizioni:
a. incolumita pubblica e sicurezza dell
a convivenza urbana deve intende
rsi
come l’insieme delle misure utilizzate
per proteggere Ia cittadinanza da
occasioni di possibile rischio, danno
a disturbo, nonché tutti quegli atti finalizz
ati
alla prevenzione di eventi dannosi o per
icolosi, di illegalita diffusa e di degrado
sociale.
b. civile convivenza e pubblico dec
oro: deve intendersi come l’insieme
delle
azioni e situazioni che danno origine
all’equilibrato vivere sociale dei cittadin
i,
nel reciproco rispetto sia delbo svolgim
ento delle proprie attività sia del civil
e
impiego del tempo libero, nonché lunion
e di tuft quegli atti che rendono to
spazio urbano corrispondente alte norme
di decenza generalmente accettata.
c. serenità detle persone e quiete pub
blica: deve intendersi come status
di
tranquillita e quabità della vita cui ogni sing
obo cittadino ha diritto sia durante
if
riposo che nello svolgimento delle attivitã
.
d. disciplina del mestieri e delbe attività
lavorative z deve intendersi come
regolamentazione, fatte salve Ia norma stat
ali, regionali e comunali in materia,
di qualsiasi tipo di mestiere ambulante,
di alcuni aspetti relativi alle attività
commerciali, artigianali e industriali e di
tutte le attività lavorative esercitate
in
ogni forma.
—
,
Art. 4— Concessioni e Autorizzazion
i
It ritascio di concessioni o autorizzazioni
nei casi in cui le norme ed i proced
imenti
specifici in materia to consentano o sian
o compatibili con i principi del presen
te
articolo
potrà essere subordinato anche abla
valutazione in merito al decoro
cittadino, al patrimonio pubblico e alla circolaz
ione stradale.
2.
Per mutate esigenze di carattere pubbbico
o di sicurezza stradale, oltre che per
un
uso diverso da quello prescritto, pos
sono essere sospese o revocate, con
provvedimento scritto e motivate, le
autorizzazioni e concessioni rilasciate,
senza
che da ciô derivi I’obbligo di corrispondere
alcuna indennità 0 compenso.
-
-
3.
ne/autorizzazione ha diritto at
Ne! caso di cul at comma 2, Ii titolare delta concessio
per ii
canoni o delia TOSAP/COSAP, eventualmente giã versati,
solo rimborso dei
periodo residuo non usufruito.
Art. 5— Vigilanza e violazioni
rtare le violazioni previste nel
Gil Ufficiah e Agenti di Pohzia Giudiziaria possono acce
viene svolto di norma dagli
presente regolamento. II servizio dl Pohzia Urbana
Utticiali ed Agenti di Pohzia Municipale.
e dal regolamenti per gh Ufficiali e
2. Sono tatte salve le competenze stabilite dalie leggi
Agenti di Pohzia Giudiziaria e di Pubbrca Sicurezza.
gh ufticiab di cul al comma
Per to svolgimento dell’attivita di vigiianza gil agenti e
3.
normativa vigente e, in
precedenti possono esercitare le facoltà previste daNa
successive modifiche.
particolare, daNa Legge 24 novembre 1981 n. 689 e sue
,
O CIVILE
TITOLO II— DISPOSIZIONI PER UN COMPORTAMENT
CAPO I
—
lncolumità pubblica e sicurezza della convivenza urbana
lica e delta sicurezza
Comportamenti vietati a tutela delI’incoIumitá pubb
Art. 6
urbana
ali, è vietato a chiunque:
1. Fatte salve le norme contenute neNe eggi statab e region
pericolo o disturbo grave o
a. procurare, in luoghi pubbhci o aperti at pubbhco,
rtamenti.
reiterato aile persone, con Ia propria attivitã od I propri compo
ubriachezza.
dl
in
stato
do
b. tenere I comportamenti di cui at punto a) essen
olare
o limitare a libera e
c. fuori dal casi previsti dat Codice della Strada, ostac
o gil spazi destinati
sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupand
ine, I corrimani delie
ai diversamente abWi, le rampe e gIl scivoh per le carrozz
zate ailo stesso
tinaliz
re
gradinate, I percorsi per non vedenti e altre struttu
scopo.
o nel vani
e
re su finestre, balconi e terrazzi, come su qualunqu sporto
colloca
d.
un luogo
verso
que,
comun
deile aperture aggeffanti sufla pubblica via o,
esi, che
compr
, infissi
esterno aperto al pubblico, vasi o qualsiasi oggetto mobile
o di caduta.
non siano convenientemente assicurati contro ogni pericol
te ed altri beni
inferria
ca,
aleti
e. arrampicarsi su monumenti, paN, arredi, segn
o passanti, anche sui
pubbhci o, quando do procura fastidlo allarme o dann al
essi. E’ vietato satire,
beni privati. E’ parimenti vietato legarsi o incatenarsi ad
su tetti, cornicioni,
zione,
sostare 0 camminare, senza una giusta motiva
pigne del ponti, o ogni
inferriate, cancellate e simill, spallette di fiumi e torrenti,
incolumitã.
altro tuogo che costituisca pericolo per Ia propria e altrul
ti allesterno deile
colloca
f. procedere all’annatfiatura di vasi, di fiori o piante,
a o attn hquidi
abitazioni nei casi in cui tale attività procura 0 stillicidio di acqu
o divieto si applica
sutla strada o altra area pubbhca o di uso pubblico. Lo stess
di liquidi su area
dio
stillici
ini
in tutU I casi in cul si svolga un’attività che determ
pubblica o di uso pubblico.
, tovaghe o altro da balconi o
g. scuotere, spoiverare e battere tappeti, coperte
al pubblico.
tinestre prospicienti piazze,strade o altri spazi pubblici o aperti
chiunque viola le disposizioni del
2. Fermo restando le sanzioni stabilite in altre norme,
sanzioni:
presente articolo e soggetto aII’applicazione defle seguenti
o di 25 € ad un
comma lett. a) d) f) e g) :si applica Ia sanzione da un minim
—
,
—
4
massimo di 500 € con facolta
di pagare in misura ridotta a
somma di 50 € ,Per
Ia vioiazione di cul alla left.
d) è prevista Ia sanzione access
ori
a dellobbligo del
ripristino deilo stato del luoghi
.
— comma left. e) :si appilca
Ia sanzione da un minimo di
50 € ad tin massimo di
500 € con facoltà di pagare in
misura ridotta a somma dii
00 €.
comma left. b) e c):si appilca
Ia sanzione da un minimo
di 75 € ad un massimo
di 500 € con facoltà di pagare
in misura ridotta Ia somma dii
50 €.
Art 7— Salvaguardia dat dann
eggiamenti e tutela della
spazio urbano
1. Fatte salve le disposizio
ni contenute nelie leggi sta
tali e regionab, per garant
protezione dello spazio urbano
ire Ia
è vietato a chiunque:
a. manomettere, o in qualsiasi
modo danneggiare a imbrattar
e ii suolo pubblico o
di uso pubblico, le attrezzature
a gil impianti su di esso o sot
to di esso istaliati o
gil elementi di arredo e di pubbil
ca utiiitã in genere;
b. imbrattare o danneggiare
monumenti, vasche e fontan
e (anche salendoci o
entrandoci); sporcare ii suo
lo con vernici a altro materiale
scritte o disegni sugli edifici
nonché effeftuare
pubblici a privati prospicienti
area pubblica, sulle
bra pertinenze, porte, mu
ri, manufatti o intrastruttu
re salvo specifica
autorizzazione;
c. fare usc improprio di sedili,
panchine, tontanelle, attrezzi
per giochi, barriere,
cartelli recanti indicazioni di
pubblico interesse, dissua
sori di sosta e aitri
elementi di arredo o di pubbhc
a utiiità;
d. salvo specifica autorizzazio
ne, collocare, affiggere o
appendere qualsiasi cosa
su edifici pubblici, chiese,
impianti di reti tecnologiche
, pertinenze stradali
cartelli stradali, impianti di iliu
minazione aiberi di propri
etã pubblica a altri beni
di proprietà e rilevanza pubbli
ca nonché editici privati atte
stanti o visibili da area
pubblica;
e. utilizzare gil impianti a le
attrezzature destinate al gio
co del bambini in modo
non corretto o comunque da
soggetti tuori defla fascia d’e
tá cui sono destinati;
f. spostare, manomettere, dan
neggiare o imbrattare I con
tenitori del rifiuti;
g. coflocare su muri, lampioni,
recinzioni, barriere di protez
ione di monumenti o
altri elementi di arredo urbano
o altri manufatti, oggetti di ric
manifesti, scritti e disegni,
ordo, fotografie,
striscioni, catene, Iucchetti
e
sim
ik,
espressamente autorizzati;
tranne I casi
h. posare, appoggiare o leg
are I velocipedi ai lampioni,
ai pail della segnaletica,
alIe barriere poste a protezion
e di monumenti, agli eleme
nti di arredo urbano ed
altri manufatti prospicienti im
mobih di rilevante vaIore arc
hitettonico, salvo nei
luoghi espressamente consentiti
;
3. Chiunque viola le disposizio
ni del presente articobo é
soggetto all’applicazione del
seguenti sanzioni:
le
— comma left. c) e) g) e h)
si applica Ia sanzione da un
minimo di 25 € ad un
massimo di 500 € con facolta di
pagare in misura ridotta Ia
somma di 50 €.
comma lett. d) e f) :si applica
Ia sanzione da un minimo di
50 € ad tin massimo
di 500 € con facoltà di pagare
in misura ridotta Ia somma dii
00 €.
— comma left. a) e b):si app
hca Ia sanzione da un minim
o
di 75 € ad tin massimo
di 500€ con facoltâ di pagare
in misura ridotta Ia somma
di 150€.
Per Ia violazione di cui aIla left
. a) b) d) f) e g) è prevista Ia
sanzione accessoria
deII’obbhgo del ripristino
della stato del Iuoghi. In
caso di mancata
individuazione del responsab
ile è possibile procedere
alla rimozione e
distruzione a alIa acquisizio
ne delle case utilizzate
per
violazione.
commettere Ia
—
,
,
—
—
re II
salvo i casi in cui è possibile applica
Per Ia violazione di cul aBa left. h),
ata.
torz
ne
ozio
sanzione accessoria della rim
Codice della Strada, è prevista Ia
alla
ere
responsabile ê possibile proced
In caso di mancata individuazione del
tere Ia
delle cose utilizzate per commet
distruzione o alla acquisizione
violazione.
-
idi.
Art. 8— Lanclo di oggettl o dl liqu
ibito lanciare o
o, anche at di fuori delle strade, e pro
blic
pub
uso
di
o
i
blic
pub
ghi
luo
Nei
disagio
1.
ndo tale comportamento possa creare
qua
di
liqui
o
e
tanz
sos
,
etti
ogg
e
riversar
per Ia convivenza urbana.
nque viola le
no le norme del Codice Penale, chiu
lica
app
SI
Clii
in
i
cas
i
vo
zioni:
Sal
2.
o all’applicazione delle seguenti san
gett
sog
è
colo
arti
te
sen
pre
del
i
ion
disposiz
o di 500 € con
da un minimo di 75 € ad un massim
- comma 1: si applica Ia sanzione
violazione e
a somma di 150 €. L’autore delta
facoltâ di pagare in misura ridotta
luoghi.
obbligato al ripristino dello stato del
etti accesi
i, accensioni artificiall e lancio di ogg
vietato
Art. 9 Esalazioni moleste, iricend
, sia lavorativa che del tempo libero, ô
vità
atti
si
lsia
qua
di
nto
ame
plet
l’es
1. Nel
o.
adano luoghi pubblici o di uso pubblic
produrre esalazioni moleste che inv
sterpaglie o
lie,
fog
e
vietato accendere fuochi per bruciar
Rurale ed
2. AlI’interno del centro abitato è
izia
disposto dat Regolamento di Pol
qualsiasi altro materiale, salvo quanto
ento nelle aree rurali.
altre norme in materia di abbruciam
tituire pericolo di
o detenere materiate che possa cos
3. E’, altresi, vietato compiere atti
dalle norme in
private, tatto salvo quanto previsto
incendio anche di edifici o aree
e
materia di prevenzioni incendi.
slative, è, inoltre, vietato a chiunqu
legi
i
ion
osiz
disp
e
altr
di
ne
azio
4. Salva l’applic
osi, in luoghi
chO gettare oggetti accesi e pericol
effettuare accensioni pericolose non
divieto le accensioni autorizzate.
pubblici o privati. Sono escluse dal
blica o di uso
ancorché di libera vendita, in area pub
5. E’ vietato far esplodere petardi,
pubblico.
nque viola le
le norme del Codice Penale chiu
no
lica
app
si
cui
in
i
cas
i
vo
i:
6. Sal
all’applicazione delle seguenti sanzion
o
gett
sog
è
colo
arti
te
sen
pre
del
i
disposizion
minimo di 50 € ad un massimo di 500 €
comma I si applica Ia sanzione da un
a somma dii 00 €.
con facolta di pagare in misura ridotta
o di
e da un minimo di 75 € ad un massim
— comma 2,3 e 4 :si applica Ia sanzion
ridotta Ia somma di 150€.
500€ con facoltà di pagare in misura
di 500 €
e da un minimo di 25 € ad un massimo
— comma 5 :si applica Ia sanzion
Ia somma di 50 €.
con facolta di pagare in misura ridotta
ria
3 ,4 e 5 è prevista Ia sanzione accesso
1,
2,
ma
com
at
cui
di
one
lazi
vio
Ia
— Per
e di messa in sicurezza del tuoghi.
dell’obbligo di cessazione deIl’attivita
—
,
—
delle aree pubbliche
Art. 10— Attività svolte a contatto
e terrazze e
fondi, sui davanzali delle finestre o sufl
del
e
ni
azio
abit
e
dell
i
ress
ing
li
o
1. Sug
e attività che possano procurare fastidio
altr
o
n
avo
e
lger
svo
ato
viet
è
,
sui balconi
nel rispetto
blica, salvo si math di attività consentite
mettere in pericolo l’incolumita pub
sicurezza.
della normativa vigente in materia di
lsiasi
guata con cartelli o quant’altro, qua
ade
iera
man
in
re,
nala
seg
o
tori
2. E’ obbliga
comunque
tiguità con Ia pubblica via o con zone
verniciatura fresca che, per Ia con
giare i passanti.
frequentate da pedoni, possa danneg
da
attrezzature posizionate in maniera tale
te
o
tti
ufa
man
i
tutti
,
tivo
mo
so
3. Per to stes
6
poter arrivare a contatto con Ia
coiiettivita, dovranno essere
sistemati e salvaguardati in
maniera da non recare danni.
4. Chiunque viola le disposizio
ni del presente articolo ê
soggetto atl’applicaziorie delle
seguenti sanzioni:
comma 1,2 e 3: 51 applica a
sanzione da un minimo di 25
€ ad un massimo di
500 € con facoità di pagare in
misura ridotta Ia somma di
50 €..
Art. 11 — Tutela delta sicurezz
a degli editici e degli spaz
i privati
1. I proprietari o i possessori
a qualunque titolo di fabbricat
i, clviii, industriali o rurati,
altre costruzioni sono tenuti
0
ad assicurare un buono stato
di conservazione degli stessi
in modo tale da garantire a pub
blica incolumitã.
2. I proprietari o I possessor
i degi immobili di cul at com
ma 1 o di aitre costruzioni,che
risultino disabitati, in stab di
abbandono o comunque non
utilizzati devono chiudere
tutte le zone d’accesso allimm
obile in modo tale da impedire
difficile esecuzione ogni for
o quantomeno rendere di
ma di invasione ed occupa
zione da parte di terzi o di
animali ed assicurare a tal fine
butte to necessarie forme di vig
3. I proprietari, I detentori
ilanza.
o
possessori a qualunque tito
lo
prowedere aBa periodica pulizia
dei tabbricati devono
ed aBa decorosa manutenzion
e di facciate ed aggetti
di facciate degli edifici, serrande,
infissi,vetrine, bacheche ten
inferriate dei giardini e qualsia
de esterne e grondale,
si recinzione del medesimi.
4. Per quanto riguarda to nor
me in materia di manutenzion
e e pulizia di terreni e giardi
allinterno del centro abitato, to
ni
norme in materia di protezion
e delta fauna selvatica e le
norme sugli interventi per
Ia salvaguardia delta pulizia
,dell’igiene e delia salute
pubblica, si applicano to dis
posizioni previste net regota
me
nto comunale di polizia
rurale rispettivamente agli am
. 13, 25 e 26.
5. Chiunque viola to disposizio
ni del presente articolo è
soggetto ali’applicazione del
seguenti sanzioni:
le
comma 1, 2 e 3 : si applica Ia
sanzione da un minimo di 75
€ ad uri massimo di
500 € con facoltà di pagare in
misura ridotta Ia somma dii
50
€.
Per le stesse violazioni lAu
toritá Comunale puô impor
re, con specifica
ordinanza, robbligo di adegua
mento anche nell’ipotesi in
cul non ricorrano gil
estremi delfurgenza
—
,
—
Art. 12— Obblighi in caso di
precipitazioni nevose
1. In caso di precipitazioni nev
ose, e fatto obbligo salvo cas
i di impossibilitâ dovuti a
causa di forza maggiore o incapa
cita documentata a comprovat
chiunque abbia a disponibi
a ai proprietari a a
lità degh edifici o ne sia com
unque responsabile di
adottare tutu i comportamenti
idonei onde evitare che nev
e e ghiaccio cadano at
suolo improwisamente dagli
immobili stessi.
2. GIi stessi soggetti sono obb
ligati, maitre, — salvo casi di im
possibiiita dovuti a causa
di forza maggiore a incapacitá
documentata a comprovata
alIa rimozione di neve e
ghiaccio dai tratto di marciapiede
a di passaggio pedonale pro
spiciente limmobite.
La neve rimossa dovrà essere
ammassata in modo da non
intralciare it passaggio
del pedoni sul marciapiede
o ml passaggio pedonate e dei
veicoli sulla carreggiata.
3. Chiunque viola Ie disposizi
oni del presente articolo e sog
get
to allapplicazione delle
seguenti sanzioni:
comma 1 e 2: si applica a san
zione da un minimo di 25 €
ad un massimo di 500 €
con facolta di pagare in misur
a ridotta Ia somma di 50 €
—
-
-
-
7
CAPO it
—
o decoro
civile convivenza, igiene e pubbilc
vivere
’lglene, del decoro e del tranquillo
dell
la
tute
a
ati
viet
enti
tam
por
Art. 13 Com
osizioni del van
e dat Codice Penate a le disp
1, Fatte salve le sarizioni previst
Regolamenti Comunali, A vietato:
nidamento di
tort tipologia, possano favorire ‘an
Ia
per
,
che
etti
ogg
re
assa
amm
a.
i come
nonchA utilizzare balconi o terrazz
roditori, animail randagi, parassiti,
per
che
o
salv
a di materiali del genere,
luogo di deposito dl retitti, di ritiuti
po
tem
or
che vengano nimossi nel min
situazioni eccezionati e a condizione
possibile.
blico, cose o
a, in luogo pubblico o esposto at pub
b. compiere atti o mettere in vist
recare
Ia pubblica decenza a che possano
animali morti, che possano oftendere
molestia a pericolo atle persone.
iche fuori dai luoghi a do destinati.
c. soddist are te esigenze tisiolog
pubblici o di
acche a ripari di fortuna, su terreni
bar
oli,
veic
e,
tend
in
re
ora
dim
d.
olamento di
rizzati e quelli disciplinati nel Reg
auto
i
cas
I
i
saiv
i
fatt
o,
blic
pub
usa
Polizia Rurate.
improprio
e vasche pubbliche o fame altro uso
e. immergersi nelle tontane e netl
animak
nelle stesse indumenti biancheria,
re
lava
a
ue
acq
le
are
ratt
imb
ero
ovv
o cose.
nonché
abitazioni, sui lati verso Ia pubbtica via
do
f. stendere I panni all’esterno deite
e terrazze, o comunque in vista, quando
suit
e
stre
fine
e
suit
etti
ogg
re
oca
colt
immobile.
infiuisce negativamente sul decoro dell
ghi destinati at
o, sui gradini del monumenti e dei luo
edifici
g. bivaccare stil suoto pubblic
i, suile panchine, sulia soglia degli
culto a alia memoria dei defunt
pubblico
prospicienti aree pubbliche a di usa
esso agli
ie a intratciare in qualsiasi modo ‘acc
h. ostacotare Ia circolazione pedona
di varlo genere lvi situate
edifici, pubblici a privati, e alie attivitâ
lsiasi tipo di veicolo, nonche di animali,
qua
di
io
agg
Iav
di
oni
razi
ope
e
pier
i. com
delie
o. E’ vietato ,altresl, utilizzare l’acqua
suite aree pubbliche e di uso pubblic
er
ess
o
son
pos
operazioni che, comunque,
fontane pubbliche per compiere tall
con
o,
te anche in aree private dat Sindac
utteriarmente imitate e regolamenta
idrica.
nei periodi di carenza o emergenza
ordinanza, in maniera permanente o
ate
Rur
zia
Poh
’art.lO del Regolamento di
Si apptica, maitre, quanto previsto dali
in materia di deflusso deile acque.
sondaggi o
e off nire servizi, effettuare interviste,
j. effettuare questue, cosi com
a molestia
o
urb
nda intratcia, pericolo, dist
sottoscrizioni a raccotta di firme, reca
iata.
endosi per terra a invadendo a carregg
at fiusso pedonate a veicotare o sed
bllco al
ione suite strade pubbliche o ad uso pub
k. avvicinarsi ai veicoti in circotaz
tine di chiedere
io
servizi quail Ia puhzia a il Iavaggio di vetr
t’elemosina o vendere merci o oftrire
fan o aitre parti del veicoto.
visto dat
ahmenti per animali, salvo quanta pre
I. tasciare sul suoto pubblico
degii Animah, nonché dare quatsiasi tipa
Regotamento Comunate per Ia Tuteia
di ciba ad animali selvatici.
ad uso
daII’erogatore di tontane pubbliche
m. far bere animati direttamente
potabite.
appticazione delie
i del presente articalo A soggetto aH’
2. Chiunque viola le disposizion
seguenti sanzioni:
ad
hca Ia sanzione da un minima di 25 €.
app
:si
m)
1)1)
h)
f)
c)
a)
left.
1
ma
com
€.
pagare in misura nidotta Ia somma di 50
un massimo di 500 €. con facoIta di
—
,
—
S
—
comma lieu. b) d) e) g) j)
e k) :si applica Ia sanzione
da un minimo di 50 €. ad
un massimo di 500 €. con tac
oltà di pagare in misura rid
otta Ia somma di 100€.
Per Ta violazione di ciii alla lett
. a) b) d) f) I) è prevista a
sanzione accessoria
deII’obbilgo del ripristino
dello state del hioghi.
In
individuazione del respons
caso di mancata
abile è possibile procede
re alia rimozione e
distnuzione o aila acquisizio
ne delle cose utilizzate
per commettere a
violazione.
Per Ia violazione di ciii aD
a left. j) k) ê prevista Ia
sanzione accessonia della
cessazione dell’attività.
Per a violazione di cui aD
a {ett. fl, k) e previsto ii seq
uestro amministrativo
finalizzato aDa confisca
delie cose utilizzate per
Ta commissione della
violazione.
Art. 14
Detenzione del cani
1. II detentore o responsabile
del cane, in ottemperanza
a quanto previsto dalI’art. 22
L.R.T N°59 del 10.10.2009,
deve disporre di stnumenti
idonei aDa rimozione delle
deiezioni del cane ed e ten
uto a raccogliere le deiezioni
solide del cane stesso in
tutti gil spazi pubblici. Nel
case di deiezioni airinterno di
locali, H responsabile del
cane ha i’obbligo di pulire
e risarcire gil eventuali danni.
Per I detentori di attn anima
li si applicano, anche nei cer
itri abitati, le disposizioni
cui all’art. 27 del Regolamento
di
di Polizia Rurale.
Sono esentati dall’obbligo
I non vedenti accompagnati
da cani-guida e particolani
categorie di portatori di handic
ap impossibilitati a raccoglier
e a terra gil escrementi.
2. E’ fatto obbligo a tutti i pro
prietari e conduttoni di cani,
nell’accompagnamento deg
stessi in aree pubbliche o ap
li
erte al pubblico comprese
alI’interno dei centni abitati,
nei giardini e nei parchi pubbli
ci e nelle aree attrezzate adi
bite a gioco del bambini:
a) di condurre ranimale ,indip
endentemente dalla razza
e daDa taglia tenendolo al
guinzaglio; di utilizzare sem
pre ii guinzaglio ad ma misur
a non supeniore a m 1,50.
Nel caso di guinzaglio estens
ibile, H cane dovrà esser ten
uto it piU vicino possibile al
conduttore, evitando che si
possa superare a distanza
di ml ,50 e che I’animale
possa creare pericolo per gil
altni utenti. Sono escluse dal
l’applicazione della norma
le aree previste at comma
6 del presente articolo.
b) di non awicinarsi con l’a
nimale a meno di 10 ml dal
le aree attrezzate con un
quahunque tipo di struttura per
ii gioco dei bambini.
c) di portare con sé una mu
senuola, rigida o morbida,
da applicare al cane in caso
nischio per l’incolumità di pe
di
rsone o animah o su richiesta
delle Autoritã competenti.
Temporanee deroghe all’obb
ligo della museruola posso
no essere concesse sulla
base di certificazione veteri
naria per condizioni ana
tomiche, fisiologiche o
patologiche del cane e saran
no esibite a richiesta degh
3. E’ fatto sempre obbligo a tut
organi di vigilanza.
ti I proprietani e conduttoni di
cani:
a) di affidare II cane a persone
in grado di gestirlo correttam
ente;
b) di assicurare che U cane abb
ia un comportamento adeg
uato alle specifiche esigenz
di convivenza con persone
e
e animali nispetto al contesto
in ciii vive;
1 c) di assumere infonmazioni
, prima di acquisire in can
e, suule sue caratteristiche
fisiche ed etologiche, nonché
suite norme vigenti in mater
4.11 Sindaco, per compnovati
ia.
motivi inerenti esigenze di igi
ene e sicurezza pubblica,
con apposita Ordinanza, vie
potnã,
tane I’accesso del cani e/o
di aitri animali in aree in cui
svolgono manifestazioni o in
aTtn huoghi affoulati, Potrà,
si
altresi, per gli stessi motivi
particolari modalitâ di detenzion
sta
bih
re
e e di conduzione su area
pubbhica.
5. Potrà essere vietato, aitr
esi, l’accesso ai cani in are
e destinate ed attrezzate
particolari scopi, come ad ese
per
mpio, Te aree gioco per
bambini o le aree destinate
alle
—
9
i
delimitate e segnalate con apposit
ente
ram
chia
o
ann
sar
ate
viet
e
are
attivitã sportive. Le
deliberazione della
di dette aree sara disposta con
ne
azio
idu
div
Lin
.
ieto
div
di
elli
cart
verde
Giunta Comunale.
ne della Giunta Comunale, aree a
azio
ber
deli
con
,
uate
ivid
ind
ere
16. Potranno ess
In tall aree è
alla sgambatura degli animali.
pubblico appositamente destinate
ola, sotto H
cani, senza guinzagho e museru
del
e
ion
olaz
circ
ra
libe
Ia
tita
consen
re.
ità civile e penale dell’accompagnato
costante controflo e Ia responsabil
quando sono
ola,
ti senza guinzaglio e senza museru
tenu
ere
ess
o
son
pos
i
can
I
27.
utilizzati:
3a) dalle Forze dellordine;
4b) per II salvataggio in acqua;
per calamità naturali;
5c) per ii salvataggio in emergenza
Pet Therapy;
6d) per partecipare a programmi di
e dal Regolamento di
caccia secondo le modalità indicat
Ia
per
e
zia
tori
pas
Ia
per
7e)
e delle
Polizia Rurale.
articolo è soggetto alI’applicazion
te
sen
pre
del
i
ion
osiz
disp
le
la
8.Chiunque vio
seguenti sanzioni:
s.m.i.
e prevista dalla L,R.T. N°59/2009 e
zion
san
Ia
lica
app
si
1:
ma
com
—
€ ad un
Ia sanzione da un minimo di 50
comma 2 lett. a) e b): si applica
€.
00
dii
are in misura ridotta Ia somma
massimo di 500 € con facoltà di pag
ad un
Ia sanzione da un minima di 25 €
lica
si
app
3
ma
com
e
.
c)
lett
2
€.
— comma
are in misura ridotta Ia somma di 50
massimo di 500€ con facoltã di pag
lica a
app
divieti contenuti nelI’Ordinanza si
del
one
lazi
vio
Ia
per
:
4
ma
in
— com
simo di 500 € con facolta di pagare
mas
un
ad
€
25
di
imo
min
un
da
sanzione
ticolare
etto i casi in cui, per motivi di par
misura ridotta Ia somma di 50 €, ecc
a importi piü elevati.
gravità, I’Ordinanza stessa stabilisc
individuate con
relativa aII’accesso in aree vietate
— comma 5 : per Ia violazione
ad un
Ia sanzione da un minimo di 25 €
Deliberazione di Giunta si applica
are in misura ridotta a somma di 50 €.
massimo di 500 € con facoltà di pag
si applica Ia
di controllo durante a sgambatura
— comma 6: per Ta mancanza
pagare in
un massimo di 500 € con facoltà di
sanzione da un minimo di 25 € ad
misura ridotta Ta somma di 50 €.
merciali
ffezione negli esercizi pubblici e com
d’a
ali
anim
i
e
can
del
so
ces
Ac
Art. 15
e hanno libero
nto stabilito dall’articolo precedent
1. I cani, condotti nel rispetto di qua
uffici aperti aT
i e commerciali nonché al Iocali ed
accesso a tutti gli esercizi pubblic
pubblico.
no disturbo o
cura che i cani non sporchino e non crei
2. I proprietari o detentori hanno
a normativa
dell
unque, consentito neT rispetto
danno alcuno. Laccesso è, com
regionale vigente.
o comerciali
no accedere agli esercizi pubblici
vi siano
3. ATtn animali di affezione potran
non
tante custodia del detentore,
no le
purche ciô awenga sotto a cos
etti
imale e delle persone e si risp
’an
delI
te
salu
Ia
per
i
ion
caz
ndi
controi
condizioni di cui a) comma 2.
li e degli uffici
blici e commerciali, nonché dei loca
i
pub
rciz
ese
li
deg
e
abil
ons
resp
II
animali
4.
limitative all’accesso del cani o aTtn
ure
mis
e
ttar
ado
puô
o
blic
pub
aT
aperti
Sindaco,
daffezione, previa comunicazione aT
essere segnalato
i o aTtn animal d’affezione deve
can
ai
o
ess
acc
di
ieto
div
sono
II
5.
o cartello. I detentori degli animali
osit
app
un
con
io
rciz
’ese
dell
o
ress
alI’ing
tenuti al nispetto del divieto,
10
—
-
,
6.
Le limitazioni di cul al preced
eriti commi non si applicano
persone diversamente abili.
al cani in ausilio delie
7. Chiunque viola le dispos
izioni del presente articolo
è soggetto alUappilcaziohe
seguenti sanzioni:
delle
comma 2 e 4 : si applica Ia
sanzione da un minimo di
25 € ad un massimo di
500 € con tacoltà di pagare in
misura ridotta Ia somma di
50 €.
Art. 16 - Accesso del cani
e animali d’affezione sui ser
vizi dl trasporto pubblico
1 E’ consentito laccesso
del cani su tutU i mezzi di
trasporto pubblico operanti
territorio comunale.
nel
2. II cane dovrã in ogni ca
so essere accompagnato dal
padrone o detentore a qualsia
titolo. E obbligatorio luso del
si
guinzaglio e della museruola
ai sensi e per gil effetti delle
disposizioni di cui aIlarticolo
83 del vigente Regolamento
di Polizia Veterinaria (D.P.R.
320/54) e s.m.i.
3. II proprietario, 0 detentor
e a qualsiasi titolo, che cond
uce cani sui mezzi di traspo
pubbhco dovrã aver cura ch
rto
e gli stessi non sporchino
o creino disturbo o danno alc
agli altri passeggeri o al veicol
uno
o e all’autista.
4. ATtn animali di affezione
potranno accedere ai mezzi
di trasporto pubblico purché
awenga sotto Ia costante cus
dO
todia del detentore. non vi
siano controindicazioni per
salute deIl’arümale e delle pe
a
rsone trasportate e si rispetti
no le condizioni di cui al
comma 3.
5. Chiunque viola Te dispos
izioni del presente articolo
e soggetto allapplicazione delle
seguenti sanzioni:
comma 2 e 4 si applica a
sanzione da un minimo di
25 € ad un massimo di
500 € con facoltà di pagare in
misura ridotta Ia somma di
50 €.
comma 3 si applicano le
stese sanzioni previste dal
la L.R.T. N°59J2009 e
s.m.i.
-
*
—
—
Art. 17
Allevamenti di animali da
cortile in centro abitato
d’atfezione
e detenzione animali
1. E’ vietato tenere allevament
i di animab e detenere ani
mali da cortile, quab pollam
e conigli, in centro abitato.
e
2. E possibile detenere anima
li daffezione purché ciô av
venga in condizioni igieniche
adeguate non determini dis
turbo per i vicini e non si tra
tti di Specie che possono
costituire pericolo per Ia sal
ute e l’incolumita pubblica
detenute in violazione alle
norme vigenti.
3. Chiunque viola le disposizi
oni del presente articolo
ê soggetto all’applicazione del
seguenti sanzioni:
le
comma 1 Si applica Ia san
zione da un minimo di 25
€ ad un massimo di 500 €
con facoltà di pagare in misur
a ridotta Ta somma di 50 €
2’ prevista a sanzione
accessoria dell’obbligo di all
ontanamento e sistemazion
e in luogo adeguato
degli animali.
comma 2 : si applica Ta sanzio
ne da un minimo di 25 €
ad un massimo di 500 €
con facoltà di pagare in misur
a ridotta Ia somma di 50
€. 2’ prevista Ia sanzione
accessonia dell’obbligo di
adeguamento delle condiz
ioni igieniche
adeguamento a prescrizioni
o di
finalizzate all’eliminazione
delle cause di disturbo
per i vicini. Per quanto rig
uarda Ia detenzione di anima
li esotici e/o pericolosi si
apphca Ta normativa specifica
vigente in materia, fermo
restando Ia possibilità di
emettere prowedimenti in
virtU dell’art. 54 del T.U.E.
L se ne ricorrono i
presupposti.
—
,
-
.
—
II
arrimento di animali
necessarie per
Art. 18- Omessa custodla e sm
ale deve adottare tutte le cautele
anim
on
di
ore
ent
det
H
o
a
tari
1. ii proprie
vagare liberamente senza controllo.
custodirlo ed impedire che possa
nagrafe, H detentore
animate per II quale è prevista una
on
di
ento
rrim
sma
di
o
a ASL con
cas
In
12.
denuncia al Servizio Veterinario delt
alla
e
ent
am
tiv
pes
tem
e
der
we
scritta).
deve pro
uirã entro 3 giorni comunicazione
seg
i
(cu
ido
rap
plU
e
ion
caz
uni
ii mezzo di com
sezione dedicata agli
prio sito Internet istituzionate una
pro
net
ce
odu
intr
une
Com
H
utilizzare quale
23.
li stessi hanno a possibilità di
deg
tari
prie
pro
I
che
rriti
sma
ento. La
animali
to di agevolazione del ritrovam
men
stru
e
izia
not
a
dell
ne
usio
canale di diff
di eventuali sanzioni per omessa
ne
azio
plic
I’ap
e
lud
esc
non
ue
toria di cul at
segnalazione comunq
non sostituisce Ia denuncia obbliga
e
ento
vam
ritro
del
atto
aII’
custodia
comma 2.
cui si tratti di animali
e dell’art. 672 C.P. nei casi in
ion
caz
pli
lap
a
salv
ta
Fat
á delie persone,
34.
I’incolumità pubblica o I’incoiumit
per
o
icol
per
no
crei
che
o
osi
zione delle
pericol
te articolo è soggetto allapplica
sen
pre
del
i
ion
osiz
disp
le
la
vio
chiunque
seguenti sanzioni:
simo di 500 €
ne da on minimo di 75 € ad un mas
zio
san
Ia
lica
app
si
:
1
ma
com
—
tta Ia somma di 150€.
con facoltà di pagare in misura rido
simo di 500 €
ne da on minimo di 25 € ad un mas
— comma 2 : si applica (a sanzio
tta Ia somma di 50 €.
con tacoltà di pagare in misura rido
sso U canile o
e a altro animate sia ricoverato pre
— nel caso in cui on cane vagant
proprietario o
al
a e custodia sono imputate
altra struttura, to spese di cattur
canile o
e anche in caso di trasferimento at
utat
imp
o
son
se
spe
te
.
Det
ore
e
ent
det
violazione delle disposizioni previst
per
nza
ina
ord
con
osto
disp
a
altra struttur
ncia alla
a e detenzione, salvo i casi di rinu
dalla normativa vigente sulla cur
petenti
com
comprovati motivi autorizzati dai
detenzione dellanimale per gravi e
daNa
ere rimborsate entro 30 giorni
ess
no
ran
dov
se
spe
Le
li.
una
off ici com
ruolo della
amento si prevede liscrizione a
richiesta. In caso di mancato pag
somma dovuta.
mali
tenuto a dame
2Art. 19 Rinvenimento dl ani
presumibilmente abbandonato, è
ale,
anim
on
iene
rinv
ue
unq
competenti
11. Chi
luogo esatto dell’avvistamento, ai
ii
do
ican
ind
e,
ion
caz
uni
com
immediata
deranno agli
o Ufficio Ambiente), i quail prowe
uffici comunali (Polizia Municipale
une, II
adempimenti necessari.
mente abbandonati, presso il Com
ibil
sum
pre
ali,
anim
re
dur
con
22. E’ vietato
attn uffici pubblici.
Comando di Polizia Municipale e
del suo trasporto
almente della cattura deIl’animale,
son
per
rsi
upa
occ
esl
altr
ato
llo del
viet
33. E’
azione a altro luogo diverso da que
abit
pria
pro
Ia
sso
pre
e
ion
enz
e della det
di animali feriti, che
presso U canile, salvo che si tratti
ritrovamento, o delta conduzione
delle persone e
pericolo per I’incolumità deilo stesso o
di
ne
azio
situ
una
ata
ostr
apposita
dim
sia
uffici comunali 0 che Si sia ricevuta
nti
pete
com
i
are
tatt
con
a
lità
l’impossibi
.
autorizzazione da parte degli stessi
e dedicata agli
sito internet istituzionale una sezion
prio
pro
nel
ce
odu
intr
une
Com
44. II
e
animali rinvenuti.
colo è soggetto all’applicazione dell
arti
te
sen
pre
del
i
ion
osiz
disp
le
55. Chiunque viola
500
seguenti sanzioni:
on minimo di 25 € ad on massimo di
da
ne
zio
san
Ia
lica
app
Si
3:
e
2
I,
- comma
ura ridotta Ia somma di 50 €.
€ con facoltã di pagare in mis
-
Art. 20— Dlvieto di glochi su
suolo pubblico
1. Salvo diversa disposizione,
sul suolo pubbhco o di usa pub
blico è vietato giocare con
paNe di ogrü tipo ed etfettuare
attività ludiche che, per Ia loro
natura, possano creare
disturbo, disagio 0 pericolo per
le persona Le stesse attivitá,
fat
te salve le dispasizioni
specifiche
sono consentite nel parchi e nei
giardini pubblici a condizione
creino pericolo per gIl attn che
che non
nispettino le esigenze dl tranqu
illità e sicurezza e che
siano svolte a distanza adegua
ta da attrezzature, giochi e pe
rsona
2. Chiunque viola le disposizio
ni del presente articolo è
sog
getto all’applicazione delle
seguenti sanzioni:
comma 1: si applica a sanzio
ne da un minima di 25 € ad
un massimo di 500 €
con facolta di pagare in misur
a nidotta Ia somma di 50
€. Dall’accertamento
consegue 1 sequestro finaliz
zato aMa confiscata delle cos
e utilizzate per Ia
commissione delta violazione.
,
—
Art. 21 — Divieti e utilizzo del
suolo pubblico
1. L’occupazione del suolo pub
btico è disciplinata dal Regol
amento per l’occupazione di
spazi e aree pubbliche.
2. E peraltro proibita ogni atti
vità che, svolta sul suolo e sul
l’area pubblica a di pubblico
usa, lo rovini ne riduca it dec
oro o procuri disagio e per
icolo aMa comunità. In
particolare è vietato:
a. depositare sul suolo pubbli
co articoli e merci, ancorché
contenuti in borse,
cartelle o attn contenitori, che
per numero e qualita non si con
figurino come un
acquisto personale e il cui pos
sesso non sia corredato dei reg
olani documenti e
ricevute contabili;
b. svolgere ogni tipo di mestie
re o attivitã, quale a riparazio
ne di veicoti o di mobib
o di infissi,, senza preventiva aut
orizzazione,
c. pulire qualsiasi tipo di oggetto
, nonche attrezzi e utensili in
3. Chiunque viola le disposizioni
generale.
del presente articolo é sog
getto all’applicazione delte
seguenti sanzioni:
comma 2: si applica Ia sanzio
ne da un minimo di 50 € ad
un massimo di 500 €
con facoltâ di pagare in misura
ridotta Ia somma di 100€.
Art. 22 — Disciplina della distrib
uzione di volantini, opuscoli
e materiali simill
1. E’ vietato lanciare volantini
sut suoto pubblico o collocanli
sui veicoli in sosta, non
aftiggere o applicare etichette ade
ché
sive ed altni mezzi pubbticita
ni su beni pubblici o beni
privati visibili da area pubblica
o di
delle sanzioni amministrative, pec usa pubblico. In tal caso, ai tini dell’applicazione
uniarie ed accessorie ii ben
eficiario del messaggio
pubbticitario O nitenuto trasgress
ore, insieme ad eventuali attn
soggetti responsabili.
2. E’ vietato, inoltre, depositar
e in area pubblica a di usa
pubblico, opuscoti, pieghevol
informativi a pubblicitari, riviste
i
, giornali, stampe ai fini della
distnibuzione gratuita con
modalità self-service anche attr
averso specifici contenitoni a
espositori. Net caso in cui
non sia possibile individuare
I’autore materiale delta vio
lazione, sara nitenuto
trasgressore ii soggetto che ha
provveduto aMa stampa eventu
almente in concorso con
it soggetto beneficiaria della
pubblicità. GIl espositori
e II mateniale pubblicitanio
verranno, comunque, nimoss
i e smaltiti come nifiuti, salvo
che i proprietari facciano
nichiesta di restituzione neIl’imme
diatezza.
3. Chiunque viola Ie disposizio
ni del presente articolo è sog
getto aII’appllcazione delte
seguenti sanzioni:
comma 1 e 2: si applica a san
zione da un minimo di 75 €
ad un massimo di
500 € con facoita di pagare in mi
sura nidotta Ia somma dii 50
€.
,
—
—
13
, insegne, vetrine, targhe
Art. 23— Coilocazione di tende, luci
one di fan, luci,
nazionali e locati vigenti i’installazi
1 Fatti salvi I divieti stabiliti da norme
rilascio di
o simili per i quail è previsto H
e
dier
ban
he,
hec
bac
he,
targ
e,
o
tend
alla puhzia e alla manutenzione in stat
a,
cur
alla
a
inat
ord
sub
è
ne,
autorizzazio
e stessa.
portare Ia decaderiza delI’autorizzazion
decoroso Ia Gui inosservanza puo com
’att
e delI ività, U
e o, comunque, in caso di cessazion
zion
zza
tori
’au
dell
za
den
sca
Alla
ma 1
2.
decorosa le installazioni di cui at com
iera
man
in
re
tene
man
di
o
blig
lob
tltolare ha
o di ripristinare to state dei luoghi.
zione delle
presente articolo è soggetto alI’applica
del
i
ion
osiz
disp
le
la
vio
ue
unq
Chi
3.
seguenti sanzioni:
minimo di 25 € ad un massimo di 500 €
comma 1: Si applica Ia sanzione da un
tta Ta somma di 50 €,
con facoltã di pagare in misura rido
500 €
un minimo di 50 € ad un massimo di
comma 2: si applica Ta sanzione da
Ia somma di 100€.
con facolta di pagare in misura ridotta
ca
Comunale puô imporre, con specifi
Per le stesse violazioni l’Autoritã
gli
o
rran
rico
flOfl
anche nell’ipotesi in GUI
ordinanza, T’obbligo di adeguamento
estremi dell’urgenza
—
—
di salvaguardia del verde pubblico
Art. 24 — Disposizioni particolari
blici, aperti o
specifica, nei parchi e nel giardini pub
e
zion
enta
olam
reg
a
a
salv
ta
Fat
1.
viali alberati è vietato:
recintanti, nonché nelle aluole e nel
ppare
in particolare cogliere fioni elo frutti, stra
a. danneggiare a vegetazione,
i
no alle piante e alie siep
fronde e procurare in ogni maniera dan
e che
na eventualmente ospitata, sia stanziai
fau
alla
ie
lest
mo
o
o
icol
per
re
reca
b.
migrante
tinata a
e in qualunque altra pane non des
c. entrare neile aiuole, nei recinti
pubblico passaggio
ieto e espressamente segnalato
d. calpestare I siti erbosi ove tale div
e. circolare con veicoli
gliare
affiggerci qualsiasi cosa, scuotenli, sca
f. saTire sugli alberi, appendervi o
contro gil stessi pietre, bastoni e simili
sentirsi, previa
e aree verdi pubbliche puo con
ine e/o
2. Nel parchi, nei giardini e nell
noleggio di pattini, velocipedi, macchin
autonizzazione comunale, l’attivitã di
e.
giostre per bambini, e aitre attrezzatur
vigilare sul
at comma precedente sono tenuti a
3. I titolari delle autorizzazioni di Gui
del luoghi
izia
eggiate nonchO ad assicurare a pul
cornetto utilizzo delle attrezzature nol
ra.
di stazionamento delle attivitá di Gui sop
zione delle
sen
pre te articolo è soggetto all’applica
4. Chiunque viola le disposizioni del
seguenti sanzioni:
di 500 €
da un minimo di 25 € ad tin massimo
— comma I: si applica Ia sanzione
somma di 50 €.
con facolta di pagare in misura nidotta ía
circolazione stradale
Art. 25 Turbativa al decoro e alla
ata o
aila circolazione stradale, mediante ferm
e
oro
dec
at
a
ativ
turb
re
crea
ato
E’ viet
lizzato, per te
ndo tin comportamerito che appare fina
arnesto temporaneo del veicolo, tene
zioni suite
rma
info
iedere prestazioni sessuali ovvero
circostanze di tempo e di Tuogo, a nich
ndo Ta
zione. La violazione sussiste anche qua
stitu
pro
Ia
a
rcit
ese
che
a
son
per
a
stesse
.
e viene fatta satire o scendere dal veicolo
persona che esercita Ta prostituzion
ive previste
trat
e eventuali sanzioni penati ed amminis
Ferma restando ‘applicazione dell
‘4
-
dalle leggi e dal regolamenti in
vigore, nonché delle sanzioni
amministrative previste per 1€
violazioni at codice delta strada,
per Ia violazione delle norme
previsto ii pagamento delta san
del presente articolo è
zione amministraliva pecuniari
a da un minimo edittale di €
150,00 ad un massimo di € 500
,00, oltre le spese di notifica. Al
sensi dell’art. 16 comma Ii
delta L. 24 Novembre 1981
N° 689
Ia
Giu
nta
Co
mu
nale stabilisce limporto del
pagamento in misura ridotta det
le viotazioni del presente artico
lo in deroga ai criteri stabititi
dalIart. 16 comma I della stessa
Legge.
,
CAPO Ill
Art. 26
—
Serenità delle persone e qui
ete pubblica
Disposizioni di carattere gene
rate e orari di quiete
1. Le disposizioni del presente
Capo si applicano sottanto se
non div
nel Regolamento di attuazione
del piano di classificazione acu ersamente disposto
stica e soltanto per le
fattispecie che non sono discip
linate dallo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni
contenute nelle leggi statali
e regionali nonche in attn
regolamenti comunali, è vietato
a chiunque, cot proprio com
portamento o tramite Ia
propria attivitá o mestiere, nei
luoghi pubblici come nelle abi
taz
ioni private, disturbare
Ia quiete pubblica e Ia tranquilti
tà delle persone, in rapporto
alta fascia orania che va
daDe ore 23.00 alle ore 07.00 nei
giorni feniali e dalle ore 24.00
aIle ore 09.00 nei giorni
festivi.
3. Chiunque viola te disposizioni
del presente articolo é sog
getto all’applicazione delle
seguenti sanzioni:
- comma 1: si applica Ia sanzione
da un minimo di 25 € ad un ma
facoltà di pagare in misura nidott
ssimo di 500 € con
a Ia somma dl 50 €.
Art. 27— Divieto di schiamazz
i
1, Salvo specitiche autorizzazio
ni rilasciate net rispetto della
normativa vigente nelle
piazze, strade o attn spazi pub
blici, ad uso pubblico o aperti
private quando i rumoni sono per
at pubblico o in aree
cepiti in area pubblica o da
un numero indefinito di
persone, è vietato emettere gri
da, schiamazzi o altre emission
i sonore tall da arrecare
disturbo o molestia.
2. Chiunque viola le disposizio
ni del presente articolo è sog
getto all’applicazione delle
seguenti sanzioni:
- comma 1: si applica Ia sanzio
ne da un minimo di 25 €. ad
un massimo di 500 €.
con tacoltà di pagare in misura rid
otta Ia somma di 50 €..
Art. 28— Emissioni sonore
prodotte da veicoli a motore
1. Fermi restando quanto pre
visto dal Codice della Str
ada, nell’usare apparecchi
radiofonici o di niproduzione son
ora o comunque qualsiasi im
pianto di diffusione vocale
o musicale a bordo di veicoli,
l’emissione sonora da que
sti generata non deve
propagarsi al di fuoni dellabitacol
o del medesimi,
2. Chiunque viola le disposizio
ni del presente articolo è sog
getto all’applicazione delle
seguenti sanzioni:
- comma 1: si applica Ia sanzio
ne da un minimo di 25 €. ad
un massimo di 500 €.
con facoltà di pagare in misura
nidotta Ia somma di 50 €..
Art. 29— Emissioni sonore nel
le abitazioni private.
Nelle abitazioni private gli app
arecchi radiofonici e televisivi
, nonché gIl apparecchi di
qualsiasi specie per (a niprod
uzione della musica o strume
nti che generano rumore,
devono essere utilizzati conten
endo sempre it volume delle
emissioni sonore entro limiti
tall da non essere distintamente
percepibili dai vicini e da non
recare molestia o disturbo.
-
,
15
e di tuft gil
menti musical è consentito con ladozion
stru
di
o
l’us
ate
priv
ni
azio
abit
le
unque
1. Nel
di evitare disturbo ai vicini; non è com
accorgimenti e tutte le cautele al fine
09.00,
ore
aIls
00
13.00 alle 15.00 e dalle ore 22.
permesso l’uso degli stessi dalle ore
le in ciii lo strumento musicale ô usato.
salvo Ia totale insonorizzazione del loca
nella circostanza della esecuzione di
lica
app
si
non
ma
com
o
prim
al
cui
2. II divieto di
ti, situati in
I locali, a qualunque scopo destina
avon in economia diretta inerenti
tutte le
siano adottati tuftI gil accorgimenti e
che
pur
ne,
azio
abit
e
civil
di
ati
bric
fab
dalle ore
o comunque eftettuati nel giorni feriali
cautele per contenere ii disturbo e sian
00 alle
15.
e
ore
dalle ore 9.00 aWe 13.00 e dall
8.00 aWe ore 20.00 e nei giorni festivi
e
20.00.
articolo è soggetto all’applicazione dell
te
sen
pre
del
i
ion
osiz
disp
le
la
vio
3. Chiunque
seguenti sanzioni:
o di
e da un minimo di 25€. ad in massim
comma 1, 2 e 3: si applica Ia sanzion
nidotta Ia somma di 50 €..
500 €. con facolta di pagare in misura
—
ed uso degil immobili.
Art .30 — Lavorazioni in ambito urbano
vita devono
ate di macchinari con motore, le atti
1. Nel caso di postazioni lavorative dot
i vicini, a
durre vibrazioni o tastidiosi rumori per
pro
non
da
do
mo
in
te
gui
ese
re
di
esse
della normativa in materia edilizia e
etto
risp
nel
o
lgan
svo
si
non
meno che
inquinamento acustico.
limmobile in
e si svolge attivitã lavorativa, utilizzando
dov
li
loca
nel
are
abit
ato
viet
E’
2.
chinari di tipo industriale e arredi di tipo
mac
e
atur
ezz
attr
con
cua
mis
pro
maniera
obili con
ress, svolgere attivitã lavorativa in imm
abitativo. E’ altresi vietato, per is imp
, con Ia
ente
vig
compatibili, secondo Ia normativa
destinazione abitativa, salvo le attività
.
destinazione urbanistica dell’immobile
izia, ii
e della normativa urbanistica ed edil
zion
lica
ero
mb
3. Fermo restando l’eventuale app
sgo
di
za
visto al punto 2, emettere ordinan
Sindaco puô, a seguito di quanto pre
D.
del
rrano I presupposti previsti dalI’art. 54
nico
lora
qua
essi
di
te
par
di
li
o
loca
del
ttata
ne nicorrono I presupposti, puà essere ado
di
Lgs. 267/2000. La stessa procedura, se
nza
asse
in
he
utilizzati come abitazione anc
anche in caso di locali abusivamente
erso
div
titolo quando sono destinati ad uso
a
opere edilizie realizzate senza idoneo
ero di persone tale da mettere a rischio
num
in
da
ati
abit
o
son
ndo
qua
owero
sicurezza e l’igiene di persone e cose.
osizioni del
ciali in materia chiunque viola Is disp
spe
me
nor
di
ne
azio
plic
l’ap
vo
Sal
4.
zione dells seguenti sanzioni:
presents articolo é soggetto all’applica
di
da un minimo di 75 € ad un massimo
comma 1 e 2 51 applica Ia sanzione
ridotta Ia somma di 150€.
500€ con facolta di pagare in misura
,
,
-
-
,
—
CAPO IV — Mestieri e attivitá lavorative
erale e manutenzione del I ocali
Art. 31 — Disposizioni dl carattere gen
locali,
ogni altra attività lavorativa effettuata nel
di
e
da
stra
di
i
tier
mes
dei
izio
serc
1. L’e
e dells
tito nel rispetto della specifica normativa
anche da singola persona, é consen
e della
e
and
itario, dell’igiene degli alimenti e bev
particolari competenze in campo san
ore
vig
tori, nonche dei regolamenti comunali in
ora
Iav
dei
one
tezi
pro
e
e
zion
ven
pre
o le necessarie condizioni igieniche.
L’attivitá deve essere svolta assicurand
i pubblici in
locali visibili daNa pubblica via e gIl eserciz
puliti
2. Le attivitã lavorative effettuate in
re sempre ben mantenuti, adeguatamente
esse
nte
ame
tori
liga
obb
ono
dev
ere
gen
giudicare II pubblico decoro.
e tinteggiati in modo tale da non pne
16
3. Chiunque viola le disposizioni
del presente articolo O soggetto all’
applicazione delle
seguenti sanzioni:
comma 2: si applica Ia sanzione da
un minimo di 50 € ad un massimo
di 500 €
con facolta di pagare in misura ridotta
Ia somma di 100€.
Art. 32 — Disciplina degil orarl deli
a città
1. Ii Sindaco, nel casi in Gui è con
sentito daN normativa vigente in mat
eria o nei casi in
cul sia necessario adottare prowedime a
nti per finalità connesse alla salv
aguarda della
sicurezza urbana, con propria ordinan
za, puO determinare gil orari di
apertura del
pubblici esercizi, degli esercizi com
merciali e di servizio, dei circoll
privati con
autorizzazione alla somministrazione
di ahmenti e bevande e di tufle le
impatto sulla quiete pubblica. Lordin
attivitá con
anza puO prevedere anche adempime
nti accessori
in materia di orari da parte dei tito
lari delle attivitá, orari ditferenziati
in
relazione a
porzioni circoscritte di territorio e fasc
e orarie differenziate di cui potran
no avvalersi I
titolari delle attività che sottoscrivono
ed attuano gil accordi di cui at comma
2. L’Amministrazione Comunate puô
2.
sottoscrivere accordi ai sensi deWart.
11
dell
7 agosto 1990 N’ 241 e s.m.i. con itito
a Legge
lari delle attivitá di cui a! comma 1.
Tail accordi
a disciplinari possono prevedere l’as
sunzione di precisi impegni quail
ad esempia:
a. adottare misure idonee ad evit
are to stazionamento degh awento
ri neile
immediate adiacenze del locale
e a garantire che l’afttusso delta
clientela
alt’esercizio non costituisca disturb
o defla quiete pubblica oppure
ostacolo a!
traftico veicolare, al passaggio dei
pedoni, aIl’accesso aile abitazioni
e alle
aft vita circostanti.
b. non pubblicizzare offerte speciali
sulralcooi e, at contempo, svolger
e attività di
informazione e prevenzione sugli effe
tti dell’abuso di alcolici;
c. distribuire materiab informativi
e promuovere, in collaborazione
lAmministrazione Comunale, specifiche
con
iniziative di sensibilizzazione at risp
di norme comportamentah;
etto
d. favorire e segnalare, durante l’orario
di apertura e/o nella fascia oraria in
deroga
alt’ordinario orario di esercizio, Ia pos
sibitità di usufruire dei servizi igie
nici del
locate anche ai non clienti e segnala
re a presenza di eventuali servizi
igienici
pubblici collocati neile aree limitrofe;
e. ogni aitro impegno che possa con
tribuire a! miglioramento della
sicurezza
urbana.
2, Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alI’
applicazione delle
seguenti sanzioni:
comma 1: I’inottemperanza all’ ordinan
za in materia di orari e agh obb
lighi in essa
contenuti, comporta, se non diversa
mente previsto da norme di settore
, i’applicazione
di una sanzione da un minima di 75
€ ad un massimo di 500 € con faco
lta di pagare in
misura ridotta Ta somma dii 50 €.
comma 2: l’inottemperanza degli
impegni assunti con l’accordo
o I’adesione a!
disciplinare comporta l’applicazione
di una sanzione da un minimo di
75 € ad un
massimo di 500 € con facoltá di
pagare in misura ridotta Ia somma
di 150 €. La
reiterazione, anche per una sola
volta, della violazione comporta, oltr
e alla stessa
sanzione pecuniaria, ii venir meno deN
’accordo stesso e Ia perdita dei ben
efici che ne
derivano.
3. Fatta salva l’applicazione della san
zione amministrativa pecuniaria pre
vista al comma
precedente, in caso di reiterate violazi
oni, ii Sindaco puO intervenire con
gli strumenti
previsti daNa normativa vigente ed ,in
particolare, quando vi sia pericolo per
pubblica e per Ia sicurezza urbana,
l’incolumitã
puó adottare i provvedimenti previst
i daIi’art. 54 del
T.U.E.L. e s.m.i.
—
—
—
7
izi commerciall, artigianali e di servizio
Art. 33— Disposizioni per gestorl degil eserc
per Ia tutela della quiete e del decoro urbano
i
rdo con le associaziani di categoria degl
acco
in
e,
unal
Com
ione
straz
mini
L’Am
1.
integrato di azioni tese a conseguire
operatori economici, promuove un sistema
alità oct inciviltà diffusa una ordinata
tramite a prevenzione del fenomeni di ifleg
ruolo del gestori deile attività economiche,
convivenza civile nella città, valorizzando ii
anche giovanile, ove si possa sviluppare
quail luoghi di ritrovo ed aggregazione,
delle regole deflate per Ia sicurezza sulie
l’educazione alla convivenza e Ia conoscenza
strade e Ia tuteIa della quiete.
lico spettacoio, artigianali e di servizio, delle
2. I gestori degli esercizi commerciaIi, di pubb
nde nonché I gestori del circoli privati
attivitã di somministrazione alimenti e beva
li luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale
abilitati alla somministrazione e degh assimilabi
e hanno (‘obbligo di adottare tutte le
collaborazione con (Amministrazione Comunal
ado e di disturbo aBa quiete; in particolare
misure idonee a contenere I fenomeni di degr
hanno iobbligo di:
cita del beak, nelle pertinenze e neile
a. sensibilizzare gil awentori affinché allus
menti dai quail possa derivare
immediate adiacenze di questi, evitino comporta
hé airigiene ed al decoro degli
pregiudizio alla quiete pubbhca e privata, nonc
adottare comportamenti clviii e
spazi pubbhci, invitando aitresi gil stessi ad
rispettosi del diritti del residenti;
nterno ed aIi’esterno del locale circa
b. svoigere adeguata azione informativa abl’i
Ia quiete pubblica per chi viola
l’entità delle sanzioni previste per chi disturba
consuma ahmenti o bevande, in
le norme poste a tutela deii’igiene e per chi
spazi di pertinenza.
orarlo non consentito, allesterno del local o degh
i anriessi aii’attività at di fuori degli orari
c. togliere o rendere non utihzzablli gh arred
di esercizio;
nte articobo ê soggetto aII’applicazione deile
3. Chiunque viola be disposizioni del prese
seguenti sanzioni:
di 75 € ad un massimo di 500 €
comma 2: si applica Ia sanzione da un minimo
ma di 150€.
con facoitá di pagare in misura ridotta Ia som
inistrativa pecuniaria prevista, in caso di
4. Fatta salva i’appkcazione delia sanzione amm
e comporti una compromissione delta
reiterate violazioni o quando (a violazion
D.M. 5 agosto 2008, ii Sindaco puo
a
sicurezza urbana cosi come definita a norm del
del T.U.E.L e s.m.i.
intervenire con gil strumenti previsti dail’art.54
-
-
—
di vetro o lattina e di bevande alcoliche
Art. 34— Vendita di bevande in contenitori
lica e ligiene del suolo ed al fine di
Al fine di garantire Ia sicurezza, i’incolumita pubb
pubblica e della sicurezza urbana, U
prevenire fenomeni di turbativa delia quiete
ifestazioni o pubblici spettacoli, ed
Sindaco puô, in casi particolari, quail man
salvo specifiche e motivate
scritte
eventualmente in relazione ad aree circo
o parzialmente (a vendita di bevande
autorizzazioni in deroga interdire totalmente
inibire Ia vendita in contenitori di vetro o
alcoliche, stabilire orari di vendita particolari,
e condizioni Ia vendita di ogni tipo di
lattine o comunque, sottoporre a specifich
ministrano alimenti e bevande, del
bevanda da patio del pubblici esercizi che som
alimenti e bevande, degli esercenti U
circoli autorizzati aDa somministrazione di
ianali e commerciabi in sede fissa
commercio su area pubblica, degli esercizi artig
ri automatici.
compreso chi effettua a vendita tramite distributo
-
-
,
Is
2.
Con lo stesso provvedimento di ciii al comma
1, H Sindaco puà stabilire modalita
particolari e vietare, nel contronti di chuunque, l’acq
uisto e/o I’introduzione nelle aree in
questione di bevande alcoliche o contenitori di
bevande non ammessi.
3
NeIle adiacenze e relativi span pertinenziali
degli esercizi pubblici, degli esercizi
artigianali e commerciali del settore alimentar
e, I gestori sono tenuti a coliocare,
durante i’orario di apertura, appositi contenito
ri di ritiuti e a provvedere al lore
svuotamento in conformità al sistema di racco
ita dei rifuuti vigente nel territorio
comunale.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e soggetto ali’applicaziorie delle
seguenti sanzioni:
comma 1 : si applica Ia sanzione da un minimo
di 75 € ad un massimo di 500 €
con facoita di pagare in misura ridotta Ia som
ma di 150€.
comma 2 e 3: si applica Ia sanzione da un mini
mo di 25 € ad un massimo di
500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ta
som
ma di 50 €..
5.
Fatta salva l’applicazione della sanzione amminist
rativa pecuniaria prevista, in case
di reiterate violazioni o quando Ia violazione com
porti pericoIo per Ia sicurezza urbana
cosi come definita a norma del D.M, 5 agosto
2008, H Sindaco puo intervenire con gil
strumenti previsti dall’art.54 del T.U.E.L e s.m.
i.
—
Art. 35 — Negozi e articoli per soil aduiti
1, Gil esercizi commerciah che effettuan
o vendita di articoli erotici devono
obbligatoriamente garantire che iattivita
sia svolta con Ia necessaria e dovuta
riservatezza,
2. La sede delI’attività dovra essere distante
almeno 200 metri cia scuole, giardini
pubblici, edifici destinati a luogo di culto o alla
memoria del defunti. Dalle vetrine o
dagli spazi espositivi non dovrá essere visibile
H genere di merce costituita da oggetti
erotici né dovrá esser possibile scorgere I’int
erno del negozio stesso.
3. Net case in cui i suddeffi articoli siano
commercializzati insieme a prodotti di altra
natura, non soggetti a vincoli di sorta, i locali
dovranno essere predisposti in maniera
da separare nettamente I generi di vendita, impe
dendo ‘accesso ai soggetti minori e
tutelando comunque a riservatezza di cui al com
ma 1.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e soggetto allapplicazione delle
seguenti sanzioni:
comma 1, 2 e 3: si applica Ia sanzione da
un minimo di 50 € ad un massimo di
500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ta
somma di 100 €.
l’accertamento della violazione comporta
I’applicazione della sanzione
accessoria dellobbligo di adeguamento alle
prescrizioni dei comma precedenti.
Art. 36 — Mestieri di strada: opere dell’inge
gno, at-tisti di strada, madonnari e autori
di Murales
1. L’esercizio del mestieri di strada e’ consentit
o nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
in vigore ed in armenia con le esigenze di
carattere generaTe in materia di igiene,
pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica,
tutela dell’ambiente e del decoro
cittadino.
—
—
Art. 37— Opere dell’ingegno a carattere creat
ivo
1. Gil operatori del proprio ingegno possono
vendere oggetti realizzati personalmente,
quail:
a. disegni, quadri, pitture, ritratti. caricature
e simili
b. monill, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili
, chincaglierie o accessori van
19
i di natura
scritti di propria produzione. comprese le proprie pubblicazion
atico.
inform
to
suppor
te
scientitica ad intormativa, reatizzate anche median
gegno
a carattere
L’attività di esposizione a vendita su suoto pubblico di opere dell’in
delibera di Giunta.
creativo è ammessa solo nelle aree appositamente individuate con
ento delCattività e di
La Giunta puO altresi individuare le modalità di svolgim
ne, H Servizio
occupazione di suolo pubblico. In mancanza di regolamentazio
norme vigenti.
competente. autorizza l’occupazione se avviene nel rispetto delle
e a di tipo seriale
alment
person
te
L’attivitá di esposizione o vendita di opere non prodot
e regionale vigente.
o soggetto all’applicazione delta legislazione statale
speculano sulI’altrui
Non sono considerati operatori del proprio ingegno coloro che
giochi di sortileglo,
credulità a pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti,
o in occasione di
esorcismi a simili. Tall attività sono vietate e solo in particolari casi
zati, secondo a
manitestazioni pubbliche, I suddetti soggetti possono essere autoriz
garanzie sulta
normativa vigente, alto svolgimento di attività purché vi siano sufficienti
finalita non speculativa dell’attivitã.
licazione delte
Chiunque viola te disposizioni del presente articolo è soggetto all’app
seguenti sanzioni:
o di
comma 1, 2 e 5: si applica Ia sanzione da un minima di 75 € ad un massim
500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma dii 50 €.
case che
si applica Ia sanzione amministrativa accessoria defla confisca delle
tro
seques
sono servite a commettere Ia violazione. E’ sempre disposto it
amministrativo delle stesse.
C.
2.
3.
4.
5.
6.
—
—
Art. 38 Artisti di strada
suolo pubblico o ad
1. Si intendono per artisti di strada cobra che svolgono I’attivita su
zabili attrezzature,
apprez
e
usa pubblico, senza limpiego di palcoscenico, di platea
ed espressivo
tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo
lasciato alla libera
alto scopo di divertire ed intrattenere I passanti ed it cui compenso è
ti, suonatori,
cantan
anchi,
saltimb
ori,
offerta delta spettatore (giocolieri, mimi, danzat
orizzazione
all’aut
ti
musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono sogget
suolo pubblico se
di cui all’art. 69 del TULPS. Lattività sara soggetta a concessione di
ricorre I’occupazione dello stesso.
di norma, in tutto it
2. La svolgimento dell’attività degli artisti di strada è consentito,
e indicate
territorio comunale con I limiti e le modalita eventualment
espressamente
da)I’Amministrazione Comunale. Le presenti attivitã, salvo i casi
autorizzati, non possono essere svolte:
funzioni;
a. davanti aBe entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle
b. in prossimitã di strutture sanitarie a assistenziali;
ca compreso
c. in prossimitã di scuole negli orari di svolgimento dell’attivita didatti
gli orari di entrata e uscita degli alunni;
pedonali quando
d. agli ingressi di mercati, fiere, zona a traffico limitato, aree
zati
autoriz
veicoli
limitano l’accesso del pubblico o dei pedoni e dei
(dalle 24.00 able ore
e. neII’orario daDe ore 23.00 aIle ore 07.00 nei giorni feriali
09.00 nei giorni testivi).
devono osservare ogni
3. I soggetti di cui al comma 1, neltesercizio della Ioro attivitã
della sicurezza
disposiziane dettata dat Comune per Ia tutela della quiete pubblica e
stradale.
at comma 2, gli orari di
4. II Sindaco con propria ordinanza puô stabitire, anche in deroga
stagione, del
svolgimento detle attività degli artisti di strada, in considerazione delta
luogo o della particolarità delI’attivita.
albapplicazione delle
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articoto 0 soggetto
—
20
seguenti sanzioni:
— comma 2 e 3: Si applica
Ia sanzione da un minimo di
75 € ad un massimo di
500 € con facoltà di pagare in mi
sura ridotta Ia somma di 150
I’organo di polizia che ha acc
€. In ogrii caso
ertato Ia violazione intima at
trasgressore di far
cessare I’attività.
comma 4: per Ia viotazione
degli orari stabiliti dalI’Ordi
nanza si applica Ia
sanzione da un minimo di 75
€ ad un massimo di 500 € con
facoltà di pagare
in misura ridotta Ia somma
di 150 €. In ogni case Iorgan
o di polizia che ha
accertato Ia violazione intima
at trasgressore di far cessare
l’attivita.
Art 39— Madonnari e autori
di Murales
1. Le attività dei cosi detti
“madonnart e dei realizzato
ri del “murales” potranno ess
svolte solo se autorizzate e nel
er
le aree individuate datlAmmi
nistrazione Comunale,
2. Le richieste relative alle
opere destinate a rimanere
net tempo dovranrio esser
presentate in maniera dettagliat
a e se necessario, con elabor
3. Chiunque viola te disposizio
ati tecnici.
ni del presente articolo è sog
getto allapplicazione delie
seguenti sanzioni:
— comma 1 e 2: si applica Ia
sanzione da un minimo di 75
€ ad un massimo di
500€ con facottà di pagare in mi
sura ridotta (a somma di 150
€.
— laccertamento della
violazione comporta l’applica
zione della sanzione
accessoria dellobbligo del riprist
ino.
—
.
,
Art. 40— Manifestazioni e pub
blici trattenimenti
1. Net caso di manifestazi
oni e in relazione a par
ticolari luoghi o situazioni
lAmministrazione Comunale
,
Si riserva Ia facolta di det
erminare prowedimenti
contenenti sanzioni, mediante
apposita ordinanza.
TITOLO III
—
SANZIONI E DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 41 Sanzioni pecuniarie
e accessorie
1. Fatto salvo it principlo di
“speciatità” di cui allart. 9 del
Ia Legge n. 689/1981, le
violazioni alto norme del pre
sente regolamento sono pun
ite net rispetto dei limiti
edittali previsti dalla legge, con
le sanzioni pecuniarie e access
orie indicate nei singoli
articoli.
2. Nei casi previsti dat presente
regolamento alla violazione
puo conseguire, oltre che una
sanzione pecuniaria, una san
zione accessoria . In tat ca
se U verbalizzante ne fa
menzione net verbale di accert
amento . II termine per lad
empimento dellobbligo di
riduzione in pristino o di ade
guamento è di 30 giorni dal
momento delta notificazione
del verbale. Quando lobbligo der
ivante dalla sanzione accessori
a non è adempiuto, II
verbalizzante to comunica
at Servizio competente, Sulfa
questultimo, lAutorita Comunal
base dellistruttoria di
e ordina (a rimessa in pristin
o dello stato dei luoghi o
lobbligo di adeguarsi aBe prescr
izioni impartite daNa stessa
Autorità, nonché dispone
,quando ricorrano gli estremi del
l’urgenza, P eventuale esecuz
ione dufficio a spese dei
trasgressori o obbhgati in sol
ido. Net caso di urgenza o nel
caso in cui le prescrizioni
per ladeguamento abbiano un
contenuto speciatistico Ia com
unicazione at Servizio
competente deve essere tempes
tiva. Lordinanza, in caso d’u
rge
nza o quando i Servizi
competenti to ritengono necess
ario, puô essere emessa
a prescindere dat termine
ordinario di 30 giorni per lad
empimento detlobbligo oggetto
delta sanzione accessoria
rispetto at quate Ia stessa puô
derogare.
3. Chi non ottempera alI’ordinanz
a di rimessa in pristino o di
adeguamento e soggetto
aila sanzione amministrativa del
pagamento di una somma
da Euro 80 a Euro 500 con
—
,
,
‘U
peranza, H
rna di Euro 160. In caso di inottem
som
Ta
tta
rido
ura
mis
in
are
pag
di
tacottã
del avon
estremi delI’urgenza, l’esecuzione
gil
o
rron
rico
,
se
orre
disp
Sindaco puo
art. 650 C.P.
ienti. E tatta saiva lapplicazione deti
d’ufficio a spese del soggetti inademp
e ordinanza
tino 0 di adeguamento è emessa com
pris
in
essa
rim
di
za
inan
iord
quando
’art. 54 D.Lgs. 267/00.
contingibile ed urgente ai sensi dell
erati delta Legge 24
cedure previste neite disposizioni gen
pro
te
e
me
nor
te
no
hca
queue
app
Si
4.
moclifiche eventualmente integrate da
sive
ces
suc
e
89
N°6
1
198
re
per
novemb
ne delle sanzioni amministrative
azio
plic
t’ap
per
ento
otam
Reg
contenute net
e ordinanze
te nei regolamenti comunati e netl
violazioni detle disposizioni contenu
stato
sindacali
nto in misura nidotta, senza che sia
ame
pag
H
to
ttua
efte
o
stat
sia
proweduto at
5. Quatora non
daila contestazione a notifica, sara
Legge n.
presentato riconso entro 30 gg.
plicazione della proceduna di cul alla
I’ap
e
iant
med
ma
som
a
delt
o
per
recu
689/1981.
olamento puo esser
per le violazioni contenute net reg
6. II pagamento in misura nidotta
visti datt’art. 16
nta Comunale in deroga al criteri pre
Giu
a
daD
ilito
stab
ente
alm
ntu
eve
comma I della L.689/81.
di cose
cedere at
Art. 42— Sequestro e custodia
, i funzionani e gil agenti potranno pro
one
razi
’inf
dett
to
men
erta
’acc
dett
commettere
1. AWatto
che servirono a turono destinate a
sequestro cautelare delle cose
ne sono H
che
sequestro cautelare deule case
razione.
I’infrazione e potranno procedere at
rinf
appartengano a persona obbligata per
sse
ste
e
cas
te
che
pre
sem
to,
ice di
prodot
are I modi ed I limiti previsti daT Cod
erv
oss
no
ran
dov
si
tro
ues
seq
ii
e
2. Nell’effettuar
polizia giudiziania.
Procedura Penate per H sequestro di
e 24/11/1981,
essere osservate le norme delta tegg
no
ran
dov
iva
trat
inis
amm
eria
mat
3. Tn
grazioni.
e successive modificazioni ed inte
n. 689, e del D.P.R. 22/07/82, n. 571
a presso altro
le
una
conservate net deposito com
4. Le cose sequestrate saranno
sequestro.
ente
depositarlo indicato net verbale di
datta pubblica amministrazione proced
te
tenu
sos
ia
tod
cus
di
se
spe
ali
5. Le eventu
do con esso.
della violazione e dell’obbtigato in soh
restano a canico del tnasgressore
dacate
urbana disciplinate con Ordtnanza Sin
izia
pol
di
eria
mat
in
oni
tazi
Vio
Art. 43
sia necessario
sente regotamento e neT caso in cui
1. Per quanta non previsto dat pre
Sindaco puO
it
te,
nispetto ad esigenze soprawenu
intervenire in forma tempestiva
sanzioni
nei precedenti articoli e introdurne
e
vist
pre
non
cie
ispe
fatt
e
nar
discipli
rispetto del
urbana con ordinanza sindacate net
amministrative in matenia di polizia
limiti edittati previsti datta legge.
—
Art. 44— Proventl
ia disposizione di
arie spettano al Comune, salvo contrar
uni
pec
i
zion
san
e
dell
ti
ven
pro
I
1.
tegge.
Art. 45— Entrata in vigore
azione.
ore dopo a sua approvazione e pubblic
vig
in
enà
entr
ento
otam
reg
te
sen
ioni
1. It pre
ento sono abrogate tutte le disposiz
olam
reg
te
sen
pne
del
ore
vig
in
a
2. Con l’entrat
incompatibiti
potizia urbana contnarie a comunque
emanate daT Comune in materia di
ento.
con le norme del pnesente regolam
II presente verbale, ai sensi delFart. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritlo
IL SEGRETARIO
f.to ANZILOTTA PAOLA
IL PRESIOENTE
ftc SOSTEGNI ENRICO
e vi hmarrà per quindici
II presente alto è state attisso all’ Albo Pretorio del Comune II
gg. consecutivi.
Caprala
e
Limite,
IL MESScOMUNALE
II
Etc
lit.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su ppnforme attestazione del Messo Comuriale, certifico che ía presente deilberazione è stata aftissa alVAIbo Pretoho II
per a prescrttta pubblicazione di quindici giorni consecubvi, ai sens dell’art 124
n,267/2000.
legislativo
del decreto
-
SEGRETARIO COMtINAE&
rC }&OtY\t
Capraia e Limite, Ii
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione ê divenuta esecutiva in data:____________________________
j
i
L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dellart. 127 del Decreto Legislative
267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
del
Perché reslituita senza osservazioni con nota prot. n.
del
Perche confermata con atto di C.C. n.
-
-
-
La presente copia
amministrativo.
e
conforme all’ originale depositato presso questo Ufflcio Segreteria, in carla libera per use
Capraia e Limite. Ii
VISTO:
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CC23-2012 - Comune di Capraia e Limite