Camune di Caprala e Limite Provincia di Firenze COPIA VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Delibera Numero 23 del 1810612012 Oggetto REGOLAMENTO Dl POLIZIA URBANA. APPROVAZIONE. Lanno duemiladodici ii giorno diciotto del rnese di Giugno alle ore 21:30 nell’ap posita sala del Municipia Si riunito ii Consiglio Comunale per dehberare sulle proposte allOrdine del Giorno dietro invito diramato dal Sindaco in data 08 giugno 2012 Prot, n. 5411 in sessione Ordinaria jA Convocazion e e DaU’appeNo nominale risultano presenti/assenti i Signori: SOSTEGM ENRICO GIUNTI FRANCESCO FREDIANI SILVIA EVANGELISTA VALTERE GALLERINI ROSANNA GIACOMELLI MARTINA Dl MARIA ALFREDO MORETII DONATELLA TORRINI SILVIA P P P P P P P P P SALVADORI CLAUDIO GIUNTINI PAOLO FORCONI CRISTINA PASQUALETTI MAURIZIO MORELLI GIACOMO CINOTTI PAOLA MARCACCI STEFANO COSTOLI LUCA P P P A A P A A Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Ia Sig.ra Anzilotta Paoia, Segretario Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato U numero legale per poter debber are validamente, dichiara aperta Ia Seduta IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO: che H Regolamento Comunale di Pohzia Urbana attualmente in vigore non è piü rispondente alle mutate condizioni di vita della cittadinanza, hportando anche prescrizioni relative ad attività ormai desuete e pertanto oramai inapplicabili; che l’art.7 del Testo Unico delle Leggi sullordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18.82000 n.267/2000 prevede che it Comune nel rispetto dei principi tissati daNa Legge e dallo Statuto possa adottare regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione ed ii funzionamento degli organi e degli uffici e per resercizio delle proprie funzioni; che ii DPR 247.77 n,61 6 individua come polizia locale urbana e rurale “le attivitá di polizia che si svoigono esciusivamente nellambito del territorio comunae e che non siano proprie delle competenti autorità statali; che Pa funzione di polizia amministrativa locale attribuita at Comune dall’artl5B comma 2 del D.Lgs 31 .3.1998 p112 deve esser intesa come linsieme delle misure direttive ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche e alle cose nello svolgimento delle attivitá relative alle materie nelle quali it Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, come definiti all’art,159 comma 2 del cftato D.Lgs 112/1998; VISTO rart.7 bis c.1 del 0. Lgs 18/8/2000 n.267 che perle violazioni detle disposizioni dei regolamenti comunali prevede Ia sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e at comma 1 bis prevede l’applicazione delta medesima sanzione anche per le violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, owero di specitiche norme regotamentari; VISTO rart.42 c.2 left. A) del D. Lgs 18/8/2000 n.267 che attribuisce al Consiglio comunale Pa competenza atFemanazione dei regolamenti comunali; VISTO CHE un gruppo di tavoro composto datle Polizia Municipali dei Comuni appartenenti al Circondario Empolese Valdelsa ha svolto un’anaksi globale su motteplici problematiche emerse sia dall’esperienza diretta sul teriltorio che dalte numerose richieste e segnalazioni inoltrate dai cittadini inerenti a convivenza civile, Ia sicurezza, Pa qualità della vita, lambiente e Ia tutela del territorio agricolo, quale interesse di pubblica utilitá, atteso it ruolo foridamentale rivestito dallagro-sistema nel rapporto con le aree urbanizzate; RITENIJTO necessario adottare un idoneo strumento normativo, preordinato alla disciplina dei comportamenti sociali che possono creare danno o disturbo all’ambiente, atla collettività, alla quiete pubblica e atla sicurezza; VISTA Ia bozza di Regolamento di Polizia Urbana predisposta dat suddetto gruppo di Iavoro discussa ed approvata, dopo aver effeffuato le procedure relative atl’istituto della partecipazione dei cittadini, dalrAssemblea del Circondario Empolese- Valdelsa nella seduta del 13-12-2011; CONSIDERATO che raccertamento delte violazioni sara eseguito net rispetto detle norme previste dalla L. 24-11-1989 n.689 e secondo quanto previsto dalI’art,7bis del D.Lgs 18.8.2000 n,267 (TUEL); RITENUTO opportuno approvare ii Regolamento comunale in oggetto, composto da n.45 articoli, aliegato atla presente sub a) a formarne pane integrante e sostanziate il quate ha to scopo di promuovere Ia cultura della tegalitá, in tutte te sue torme, e di stimolale it contnuo sviluppo del senso civico nella cittadinanza in funzione delle esigenze Iocati e delle situazioni concrete; RITENUTA Ia propria competenza in merito atrapprovazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.42, comma 2, tetta) del D.Lgs n.267/2000; •1 ACQUISITO ii parere relativo aHa regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gil effetti delVart.49 del D,Lgs 18/8/2000 n,267; DATO ATTO che dal presente provvedirnento non deñvano effetti contabib diretti né indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzione di entrate; Dato atto che H testo della relazione e quello degli interven sono riportati nel verbale delia seduta al quale si rinvia. Con voti favorevoli n.12 astenuti n.1 (consigliere Cinotti Paola gruppo consiliare “Popolo della Libertá per Capraia e Limite): DEUBERA DI APPROVARE per le ragioni evidenziate in premessa, ii “Regolamento Comunale di polizia Urbana Disposizioni per una civile convivenza” composto da n45 arlicoli ed allegato alla presente deliberazione sub lettera A) per formarne parte integrane e sostanziale. — DI REVOCARE ii vigente Regolamento di Polizia Urbana. DI DARE AlTO che ii presente regolaniento entrerà in vigore a decorrere dall’intervenuta esecutMtà della delibera di approvazione. DI DARE ATTO che gil importi delle sanzioni saranno autoniaticamente rinnovati, per quanto riguarda H minimo ed H massimo ediftale, qualora dovessero intervenire modifiche alI’art.7 bis del T.U,E.L. Corntnm di Capraia c Limite Proincia di Firen7e Proposta per Consglio Consglio Comunale Servizio/UffiGio: PoHzia Municipale Proposta N, 2012’12 Oggetto: REGOLAMENTO Dl POLIZIA URBANA. APPROVAZIONE. ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N’ 267. Teenico • FAVOREVOLE Li 18/06/2012 Responsabile dell Ufficio Proponente MIGLIORINI MASSIMO Comune di . Regolamento di Polizia Urbana DISPOSIZIONI PER UNA CI VILE CONVIVENZA (Approvato con Delibera del Co nsiglio Comunale n del ) INDICE Tfl’OLO I Disposizioni generali Art. 1 Finalità Art. 2 Oggetto e applicazione Art. 3 Definizioni Art. 4 Concessioni e autorizzazioni Art. 5 Vigilanza e violazioni TITOLO II e Disposizioni per un comportamento civil convivenza urbana della ezza sicur e Capo I lncolumità pubblica incolumità pubblica a della sicurezza urbana Art. 6 Comportamenti vietati a tutela della a dab spazio urbano tutel Art. 7 Salvaguardia del danneggiamenti e Art. 8 Lancio di oggetti a di liquidi ni artificiali e lancio di oggetti accesi Art. 9 Esalazioni rnaleste, incendi, accensio hche Art. 10 Attivita svolte a contatto delle aree pubb spazi privati degh e editici degli ezza sicur della la Tute Art. 11 se i nevo zion Art. 12 Obblighi in caso di precipita lico decoro Capo II Civile convlvenza, Igiene e pubb delligiene, del decoro e del tranquillo vivere a tutel a vietati ti men Art. 13 Comporta Art. 14 Detenzione del cani e negli esercizi pubblici e commerciali Art. 15 Accesso del cani e animali d’aifezion zione sui servzi di trasporto pubblico Art. 16 Accesso del cani e animah daffe o abitato a detenzione animali datfezione Art. 17 Allevamenti di animali da cortile in centr di aniniall Art. 18 Ornessa custodia e smarrimento Art, 19 Rinvenimento di animali Art. 20 Divieto di giochi su suolo pubblico Art. 21 Divieti e utitizzo del sualo pubblico ini, opuscoli a materiali shill Art. 22 Disciplina della distribuzione di volant ne e targhe vetri ne, inseg Art. 23 Collocazione di tende, luci, verde pubblico del dia guar salva i di Art. 24 Disposizioni particolar ale strad ne lazio circo aba ro e deco al Art. 25 Turbativa lica pubb te quie e ne perso delle itá quill Capo Ill Tran di quiete Art. 26 Disposizioni di carattere generale e orari i Art. 27 Divieto di schiamazz rnotore Art, 28 Ernissioni sonore derivanti da veicoli a te priva oni abitazi nelle re sono ioni Art. 29 Erniss degli immobili Art. 30 Lavorazioni in ambito urbano ed uso e rativ Capo IV Mestieri a attivita lavo utenzione del beau Art. 31 Disposizioni di carattere generale e man Art. 32 Disciplina degli orari daVe città commerciali. artigianali e di servizio per a tutela Art. 33- Disposizioni per gaston degli esercizi della quiete e del decoro urbana a lattina a di bevande alcoliche Art. 34 Vendita di bevande in contenitori di vetro Art. 35 Negozi e articoli per soil adulti artisti di strada, madonnani e autori di murales Art. 36 Mestieri di strada opere deilingegno, ivo Art. 37 Opere dellingegno a carattere creat Art. 38- Artisti di strada Art. 39 Madonnani e autori di murales Art. 40 Manifestazioni a pubblici trattenimenti TITOLO lii Sanzioni a aisposizioni tinall Art. 41 Sanzioni pecuniarie e accessorie Art. 42 Sequestro e custodia di case disciplinate con Ordinanza sindacale Art. 43- Violazioni in materia di polizia urbana Art. 44 Proventi Art. 45- Entrata in vigore — - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Flnalita 1. II Regolamento di Poflzia Urbana, di seg uito richiamato con U termine Regolam ento, ha to scopo di promuovere Ia cultura della Iegalità, in tutte le sue forme, e di stim olare ii continuo sviluppo del sense civico nell a cittadinanza in funzione delle esigenz e beau e defle situazioni concrete. 2. II Regolamento disciplina, in conform ità al priricipi generali delI’ordinamento giu ridico ed in armonia con le norme speciali a con le finalità dello Statute Com unale, comportamenti ed attivita comunque intl uenti sulfa vita della comunita cittadin a al fine di salvaguardare a convivenza civile, Ia sicurezza del cittadini e a piO ampia fruib ilitã del beni comuni e di tutelare Ia qualitá delt a vita e dell’ambiente. — Art. 2— Oggetto e applicazione 1. Per le finalitã di cul all’art. 1, ii Reg olamento di Polizia Urbana stabilisc e regale, indipendenti o integrative di disposizioni generali o speciali, nelle materie ogg etto del Regolamento stesso. 2. II presente Regolamento si applica su tutto II territorlo comunale. , Art. 3 Definizioni Per ii perseguimento delle finalita del pre sente Regolamento si formulano le seguenti definizioni: a. incolumita pubblica e sicurezza dell a convivenza urbana deve intende rsi come l’insieme delle misure utilizzate per proteggere Ia cittadinanza da occasioni di possibile rischio, danno a disturbo, nonché tutti quegli atti finalizz ati alla prevenzione di eventi dannosi o per icolosi, di illegalita diffusa e di degrado sociale. b. civile convivenza e pubblico dec oro: deve intendersi come l’insieme delle azioni e situazioni che danno origine all’equilibrato vivere sociale dei cittadin i, nel reciproco rispetto sia delbo svolgim ento delle proprie attività sia del civil e impiego del tempo libero, nonché lunion e di tuft quegli atti che rendono to spazio urbano corrispondente alte norme di decenza generalmente accettata. c. serenità detle persone e quiete pub blica: deve intendersi come status di tranquillita e quabità della vita cui ogni sing obo cittadino ha diritto sia durante if riposo che nello svolgimento delle attivitã . d. disciplina del mestieri e delbe attività lavorative z deve intendersi come regolamentazione, fatte salve Ia norma stat ali, regionali e comunali in materia, di qualsiasi tipo di mestiere ambulante, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali e di tutte le attività lavorative esercitate in ogni forma. — , Art. 4— Concessioni e Autorizzazion i It ritascio di concessioni o autorizzazioni nei casi in cui le norme ed i proced imenti specifici in materia to consentano o sian o compatibili con i principi del presen te articolo potrà essere subordinato anche abla valutazione in merito al decoro cittadino, al patrimonio pubblico e alla circolaz ione stradale. 2. Per mutate esigenze di carattere pubbbico o di sicurezza stradale, oltre che per un uso diverso da quello prescritto, pos sono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivate, le autorizzazioni e concessioni rilasciate, senza che da ciô derivi I’obbligo di corrispondere alcuna indennità 0 compenso. - - 3. ne/autorizzazione ha diritto at Ne! caso di cul at comma 2, Ii titolare delta concessio per ii canoni o delia TOSAP/COSAP, eventualmente giã versati, solo rimborso dei periodo residuo non usufruito. Art. 5— Vigilanza e violazioni rtare le violazioni previste nel Gil Ufficiah e Agenti di Pohzia Giudiziaria possono acce viene svolto di norma dagli presente regolamento. II servizio dl Pohzia Urbana Utticiali ed Agenti di Pohzia Municipale. e dal regolamenti per gh Ufficiali e 2. Sono tatte salve le competenze stabilite dalie leggi Agenti di Pohzia Giudiziaria e di Pubbrca Sicurezza. gh ufticiab di cul al comma Per to svolgimento dell’attivita di vigiianza gil agenti e 3. normativa vigente e, in precedenti possono esercitare le facoltà previste daNa successive modifiche. particolare, daNa Legge 24 novembre 1981 n. 689 e sue , O CIVILE TITOLO II— DISPOSIZIONI PER UN COMPORTAMENT CAPO I — lncolumità pubblica e sicurezza della convivenza urbana lica e delta sicurezza Comportamenti vietati a tutela delI’incoIumitá pubb Art. 6 urbana ali, è vietato a chiunque: 1. Fatte salve le norme contenute neNe eggi statab e region pericolo o disturbo grave o a. procurare, in luoghi pubbhci o aperti at pubbhco, rtamenti. reiterato aile persone, con Ia propria attivitã od I propri compo ubriachezza. dl in stato do b. tenere I comportamenti di cui at punto a) essen olare o limitare a libera e c. fuori dal casi previsti dat Codice della Strada, ostac o gil spazi destinati sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupand ine, I corrimani delie ai diversamente abWi, le rampe e gIl scivoh per le carrozz zate ailo stesso tinaliz re gradinate, I percorsi per non vedenti e altre struttu scopo. o nel vani e re su finestre, balconi e terrazzi, come su qualunqu sporto colloca d. un luogo verso que, comun deile aperture aggeffanti sufla pubblica via o, esi, che compr , infissi esterno aperto al pubblico, vasi o qualsiasi oggetto mobile o di caduta. non siano convenientemente assicurati contro ogni pericol te ed altri beni inferria ca, aleti e. arrampicarsi su monumenti, paN, arredi, segn o passanti, anche sui pubbhci o, quando do procura fastidlo allarme o dann al essi. E’ vietato satire, beni privati. E’ parimenti vietato legarsi o incatenarsi ad su tetti, cornicioni, zione, sostare 0 camminare, senza una giusta motiva pigne del ponti, o ogni inferriate, cancellate e simill, spallette di fiumi e torrenti, incolumitã. altro tuogo che costituisca pericolo per Ia propria e altrul ti allesterno deile colloca f. procedere all’annatfiatura di vasi, di fiori o piante, a o attn hquidi abitazioni nei casi in cui tale attività procura 0 stillicidio di acqu o divieto si applica sutla strada o altra area pubbhca o di uso pubblico. Lo stess di liquidi su area dio stillici ini in tutU I casi in cul si svolga un’attività che determ pubblica o di uso pubblico. , tovaghe o altro da balconi o g. scuotere, spoiverare e battere tappeti, coperte al pubblico. tinestre prospicienti piazze,strade o altri spazi pubblici o aperti chiunque viola le disposizioni del 2. Fermo restando le sanzioni stabilite in altre norme, sanzioni: presente articolo e soggetto aII’applicazione defle seguenti o di 25 € ad un comma lett. a) d) f) e g) :si applica Ia sanzione da un minim — , — 4 massimo di 500 € con facolta di pagare in misura ridotta a somma di 50 € ,Per Ia vioiazione di cul alla left. d) è prevista Ia sanzione access ori a dellobbligo del ripristino deilo stato del luoghi . — comma left. e) :si appilca Ia sanzione da un minimo di 50 € ad tin massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta a somma dii 00 €. comma left. b) e c):si appilca Ia sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma dii 50 €. Art 7— Salvaguardia dat dann eggiamenti e tutela della spazio urbano 1. Fatte salve le disposizio ni contenute nelie leggi sta tali e regionab, per garant protezione dello spazio urbano ire Ia è vietato a chiunque: a. manomettere, o in qualsiasi modo danneggiare a imbrattar e ii suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature a gil impianti su di esso o sot to di esso istaliati o gil elementi di arredo e di pubbil ca utiiitã in genere; b. imbrattare o danneggiare monumenti, vasche e fontan e (anche salendoci o entrandoci); sporcare ii suo lo con vernici a altro materiale scritte o disegni sugli edifici nonché effeftuare pubblici a privati prospicienti area pubblica, sulle bra pertinenze, porte, mu ri, manufatti o intrastruttu re salvo specifica autorizzazione; c. fare usc improprio di sedili, panchine, tontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissua sori di sosta e aitri elementi di arredo o di pubbhc a utiiità; d. salvo specifica autorizzazio ne, collocare, affiggere o appendere qualsiasi cosa su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche , pertinenze stradali cartelli stradali, impianti di iliu minazione aiberi di propri etã pubblica a altri beni di proprietà e rilevanza pubbli ca nonché editici privati atte stanti o visibili da area pubblica; e. utilizzare gil impianti a le attrezzature destinate al gio co del bambini in modo non corretto o comunque da soggetti tuori defla fascia d’e tá cui sono destinati; f. spostare, manomettere, dan neggiare o imbrattare I con tenitori del rifiuti; g. coflocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protez ione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti, oggetti di ric manifesti, scritti e disegni, ordo, fotografie, striscioni, catene, Iucchetti e sim ik, espressamente autorizzati; tranne I casi h. posare, appoggiare o leg are I velocipedi ai lampioni, ai pail della segnaletica, alIe barriere poste a protezion e di monumenti, agli eleme nti di arredo urbano ed altri manufatti prospicienti im mobih di rilevante vaIore arc hitettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti ; 3. Chiunque viola le disposizio ni del presente articobo é soggetto all’applicazione del seguenti sanzioni: le — comma left. c) e) g) e h) si applica Ia sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facolta di pagare in misura ridotta Ia somma di 50 €. comma lett. d) e f) :si applica Ia sanzione da un minimo di 50 € ad tin massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma dii 00 €. — comma left. a) e b):si app hca Ia sanzione da un minim o di 75 € ad tin massimo di 500€ con facoltâ di pagare in misura ridotta Ia somma di 150€. Per Ia violazione di cui aIla left . a) b) d) f) e g) è prevista Ia sanzione accessoria deII’obbhgo del ripristino della stato del Iuoghi. In caso di mancata individuazione del responsab ile è possibile procedere alla rimozione e distruzione a alIa acquisizio ne delle case utilizzate per violazione. commettere Ia — , , — — re II salvo i casi in cui è possibile applica Per Ia violazione di cul aBa left. h), ata. torz ne ozio sanzione accessoria della rim Codice della Strada, è prevista Ia alla ere responsabile ê possibile proced In caso di mancata individuazione del tere Ia delle cose utilizzate per commet distruzione o alla acquisizione violazione. - idi. Art. 8— Lanclo di oggettl o dl liqu ibito lanciare o o, anche at di fuori delle strade, e pro blic pub uso di o i blic pub ghi luo Nei disagio 1. ndo tale comportamento possa creare qua di liqui o e tanz sos , etti ogg e riversar per Ia convivenza urbana. nque viola le no le norme del Codice Penale, chiu lica app SI Clii in i cas i vo zioni: Sal 2. o all’applicazione delle seguenti san gett sog è colo arti te sen pre del i ion disposiz o di 500 € con da un minimo di 75 € ad un massim - comma 1: si applica Ia sanzione violazione e a somma di 150 €. L’autore delta facoltâ di pagare in misura ridotta luoghi. obbligato al ripristino dello stato del etti accesi i, accensioni artificiall e lancio di ogg vietato Art. 9 Esalazioni moleste, iricend , sia lavorativa che del tempo libero, ô vità atti si lsia qua di nto ame plet l’es 1. Nel o. adano luoghi pubblici o di uso pubblic produrre esalazioni moleste che inv sterpaglie o lie, fog e vietato accendere fuochi per bruciar Rurale ed 2. AlI’interno del centro abitato è izia disposto dat Regolamento di Pol qualsiasi altro materiale, salvo quanto ento nelle aree rurali. altre norme in materia di abbruciam tituire pericolo di o detenere materiate che possa cos 3. E’, altresi, vietato compiere atti dalle norme in private, tatto salvo quanto previsto incendio anche di edifici o aree e materia di prevenzioni incendi. slative, è, inoltre, vietato a chiunqu legi i ion osiz disp e altr di ne azio 4. Salva l’applic osi, in luoghi chO gettare oggetti accesi e pericol effettuare accensioni pericolose non divieto le accensioni autorizzate. pubblici o privati. Sono escluse dal blica o di uso ancorché di libera vendita, in area pub 5. E’ vietato far esplodere petardi, pubblico. nque viola le le norme del Codice Penale chiu no lica app si cui in i cas i vo i: 6. Sal all’applicazione delle seguenti sanzion o gett sog è colo arti te sen pre del i disposizion minimo di 50 € ad un massimo di 500 € comma I si applica Ia sanzione da un a somma dii 00 €. con facolta di pagare in misura ridotta o di e da un minimo di 75 € ad un massim — comma 2,3 e 4 :si applica Ia sanzion ridotta Ia somma di 150€. 500€ con facoltà di pagare in misura di 500 € e da un minimo di 25 € ad un massimo — comma 5 :si applica Ia sanzion Ia somma di 50 €. con facolta di pagare in misura ridotta ria 3 ,4 e 5 è prevista Ia sanzione accesso 1, 2, ma com at cui di one lazi vio Ia — Per e di messa in sicurezza del tuoghi. dell’obbligo di cessazione deIl’attivita — , — delle aree pubbliche Art. 10— Attività svolte a contatto e terrazze e fondi, sui davanzali delle finestre o sufl del e ni azio abit e dell i ress ing li o 1. Sug e attività che possano procurare fastidio altr o n avo e lger svo ato viet è , sui balconi nel rispetto blica, salvo si math di attività consentite mettere in pericolo l’incolumita pub sicurezza. della normativa vigente in materia di lsiasi guata con cartelli o quant’altro, qua ade iera man in re, nala seg o tori 2. E’ obbliga comunque tiguità con Ia pubblica via o con zone verniciatura fresca che, per Ia con giare i passanti. frequentate da pedoni, possa danneg da attrezzature posizionate in maniera tale te o tti ufa man i tutti , tivo mo so 3. Per to stes 6 poter arrivare a contatto con Ia coiiettivita, dovranno essere sistemati e salvaguardati in maniera da non recare danni. 4. Chiunque viola le disposizio ni del presente articolo ê soggetto atl’applicaziorie delle seguenti sanzioni: comma 1,2 e 3: 51 applica a sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoità di pagare in misura ridotta Ia somma di 50 €.. Art. 11 — Tutela delta sicurezz a degli editici e degli spaz i privati 1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricat i, clviii, industriali o rurati, altre costruzioni sono tenuti 0 ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi in modo tale da garantire a pub blica incolumitã. 2. I proprietari o I possessor i degi immobili di cul at com ma 1 o di aitre costruzioni,che risultino disabitati, in stab di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d’accesso allimm obile in modo tale da impedire difficile esecuzione ogni for o quantomeno rendere di ma di invasione ed occupa zione da parte di terzi o di animali ed assicurare a tal fine butte to necessarie forme di vig 3. I proprietari, I detentori ilanza. o possessori a qualunque tito lo prowedere aBa periodica pulizia dei tabbricati devono ed aBa decorosa manutenzion e di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi,vetrine, bacheche ten inferriate dei giardini e qualsia de esterne e grondale, si recinzione del medesimi. 4. Per quanto riguarda to nor me in materia di manutenzion e e pulizia di terreni e giardi allinterno del centro abitato, to ni norme in materia di protezion e delta fauna selvatica e le norme sugli interventi per Ia salvaguardia delta pulizia ,dell’igiene e delia salute pubblica, si applicano to dis posizioni previste net regota me nto comunale di polizia rurale rispettivamente agli am . 13, 25 e 26. 5. Chiunque viola to disposizio ni del presente articolo è soggetto ali’applicazione del seguenti sanzioni: le comma 1, 2 e 3 : si applica Ia sanzione da un minimo di 75 € ad uri massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma dii 50 €. Per le stesse violazioni lAu toritá Comunale puô impor re, con specifica ordinanza, robbligo di adegua mento anche nell’ipotesi in cul non ricorrano gil estremi delfurgenza — , — Art. 12— Obblighi in caso di precipitazioni nevose 1. In caso di precipitazioni nev ose, e fatto obbligo salvo cas i di impossibilitâ dovuti a causa di forza maggiore o incapa cita documentata a comprovat chiunque abbia a disponibi a ai proprietari a a lità degh edifici o ne sia com unque responsabile di adottare tutu i comportamenti idonei onde evitare che nev e e ghiaccio cadano at suolo improwisamente dagli immobili stessi. 2. GIi stessi soggetti sono obb ligati, maitre, — salvo casi di im possibiiita dovuti a causa di forza maggiore a incapacitá documentata a comprovata alIa rimozione di neve e ghiaccio dai tratto di marciapiede a di passaggio pedonale pro spiciente limmobite. La neve rimossa dovrà essere ammassata in modo da non intralciare it passaggio del pedoni sul marciapiede o ml passaggio pedonate e dei veicoli sulla carreggiata. 3. Chiunque viola Ie disposizi oni del presente articolo e sog get to allapplicazione delle seguenti sanzioni: comma 1 e 2: si applica a san zione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facolta di pagare in misur a ridotta Ia somma di 50 € — - - - 7 CAPO it — o decoro civile convivenza, igiene e pubbilc vivere ’lglene, del decoro e del tranquillo dell la tute a ati viet enti tam por Art. 13 Com osizioni del van e dat Codice Penate a le disp 1, Fatte salve le sarizioni previst Regolamenti Comunali, A vietato: nidamento di tort tipologia, possano favorire ‘an Ia per , che etti ogg re assa amm a. i come nonchA utilizzare balconi o terrazz roditori, animail randagi, parassiti, per che o salv a di materiali del genere, luogo di deposito dl retitti, di ritiuti po tem or che vengano nimossi nel min situazioni eccezionati e a condizione possibile. blico, cose o a, in luogo pubblico o esposto at pub b. compiere atti o mettere in vist recare Ia pubblica decenza a che possano animali morti, che possano oftendere molestia a pericolo atle persone. iche fuori dai luoghi a do destinati. c. soddist are te esigenze tisiolog pubblici o di acche a ripari di fortuna, su terreni bar oli, veic e, tend in re ora dim d. olamento di rizzati e quelli disciplinati nel Reg auto i cas I i saiv i fatt o, blic pub usa Polizia Rurate. improprio e vasche pubbliche o fame altro uso e. immergersi nelle tontane e netl animak nelle stesse indumenti biancheria, re lava a ue acq le are ratt imb ero ovv o cose. nonché abitazioni, sui lati verso Ia pubbtica via do f. stendere I panni all’esterno deite e terrazze, o comunque in vista, quando suit e stre fine e suit etti ogg re oca colt immobile. infiuisce negativamente sul decoro dell ghi destinati at o, sui gradini del monumenti e dei luo edifici g. bivaccare stil suoto pubblic i, suile panchine, sulia soglia degli culto a alia memoria dei defunt pubblico prospicienti aree pubbliche a di usa esso agli ie a intratciare in qualsiasi modo ‘acc h. ostacotare Ia circolazione pedona di varlo genere lvi situate edifici, pubblici a privati, e alie attivitâ lsiasi tipo di veicolo, nonche di animali, qua di io agg Iav di oni razi ope e pier i. com delie o. E’ vietato ,altresl, utilizzare l’acqua suite aree pubbliche e di uso pubblic er ess o son pos operazioni che, comunque, fontane pubbliche per compiere tall con o, te anche in aree private dat Sindac utteriarmente imitate e regolamenta idrica. nei periodi di carenza o emergenza ordinanza, in maniera permanente o ate Rur zia Poh ’art.lO del Regolamento di Si apptica, maitre, quanto previsto dali in materia di deflusso deile acque. sondaggi o e off nire servizi, effettuare interviste, j. effettuare questue, cosi com a molestia o urb nda intratcia, pericolo, dist sottoscrizioni a raccotta di firme, reca iata. endosi per terra a invadendo a carregg at fiusso pedonate a veicotare o sed bllco al ione suite strade pubbliche o ad uso pub k. avvicinarsi ai veicoti in circotaz tine di chiedere io servizi quail Ia puhzia a il Iavaggio di vetr t’elemosina o vendere merci o oftrire fan o aitre parti del veicoto. visto dat ahmenti per animali, salvo quanta pre I. tasciare sul suoto pubblico degii Animah, nonché dare quatsiasi tipa Regotamento Comunate per Ia Tuteia di ciba ad animali selvatici. ad uso daII’erogatore di tontane pubbliche m. far bere animati direttamente potabite. appticazione delie i del presente articalo A soggetto aH’ 2. Chiunque viola le disposizion seguenti sanzioni: ad hca Ia sanzione da un minima di 25 €. app :si m) 1)1) h) f) c) a) left. 1 ma com €. pagare in misura nidotta Ia somma di 50 un massimo di 500 €. con facoIta di — , — S — comma lieu. b) d) e) g) j) e k) :si applica Ia sanzione da un minimo di 50 €. ad un massimo di 500 €. con tac oltà di pagare in misura rid otta Ia somma di 100€. Per Ta violazione di ciii alla lett . a) b) d) f) I) è prevista a sanzione accessoria deII’obbilgo del ripristino dello state del hioghi. In individuazione del respons caso di mancata abile è possibile procede re alia rimozione e distnuzione o aila acquisizio ne delle cose utilizzate per commettere a violazione. Per Ia violazione di ciii aD a left. j) k) ê prevista Ia sanzione accessonia della cessazione dell’attività. Per a violazione di cui aD a {ett. fl, k) e previsto ii seq uestro amministrativo finalizzato aDa confisca delie cose utilizzate per Ta commissione della violazione. Art. 14 Detenzione del cani 1. II detentore o responsabile del cane, in ottemperanza a quanto previsto dalI’art. 22 L.R.T N°59 del 10.10.2009, deve disporre di stnumenti idonei aDa rimozione delle deiezioni del cane ed e ten uto a raccogliere le deiezioni solide del cane stesso in tutti gil spazi pubblici. Nel case di deiezioni airinterno di locali, H responsabile del cane ha i’obbligo di pulire e risarcire gil eventuali danni. Per I detentori di attn anima li si applicano, anche nei cer itri abitati, le disposizioni cui all’art. 27 del Regolamento di di Polizia Rurale. Sono esentati dall’obbligo I non vedenti accompagnati da cani-guida e particolani categorie di portatori di handic ap impossibilitati a raccoglier e a terra gil escrementi. 2. E’ fatto obbligo a tutti i pro prietari e conduttoni di cani, nell’accompagnamento deg stessi in aree pubbliche o ap li erte al pubblico comprese alI’interno dei centni abitati, nei giardini e nei parchi pubbli ci e nelle aree attrezzate adi bite a gioco del bambini: a) di condurre ranimale ,indip endentemente dalla razza e daDa taglia tenendolo al guinzaglio; di utilizzare sem pre ii guinzaglio ad ma misur a non supeniore a m 1,50. Nel caso di guinzaglio estens ibile, H cane dovrà esser ten uto it piU vicino possibile al conduttore, evitando che si possa superare a distanza di ml ,50 e che I’animale possa creare pericolo per gil altni utenti. Sono escluse dal l’applicazione della norma le aree previste at comma 6 del presente articolo. b) di non awicinarsi con l’a nimale a meno di 10 ml dal le aree attrezzate con un quahunque tipo di struttura per ii gioco dei bambini. c) di portare con sé una mu senuola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso nischio per l’incolumità di pe di rsone o animah o su richiesta delle Autoritã competenti. Temporanee deroghe all’obb ligo della museruola posso no essere concesse sulla base di certificazione veteri naria per condizioni ana tomiche, fisiologiche o patologiche del cane e saran no esibite a richiesta degh 3. E’ fatto sempre obbligo a tut organi di vigilanza. ti I proprietani e conduttoni di cani: a) di affidare II cane a persone in grado di gestirlo correttam ente; b) di assicurare che U cane abb ia un comportamento adeg uato alle specifiche esigenz di convivenza con persone e e animali nispetto al contesto in ciii vive; 1 c) di assumere infonmazioni , prima di acquisire in can e, suule sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché suite norme vigenti in mater 4.11 Sindaco, per compnovati ia. motivi inerenti esigenze di igi ene e sicurezza pubblica, con apposita Ordinanza, vie potnã, tane I’accesso del cani e/o di aitri animali in aree in cui svolgono manifestazioni o in aTtn huoghi affoulati, Potrà, si altresi, per gli stessi motivi particolari modalitâ di detenzion sta bih re e e di conduzione su area pubbhica. 5. Potrà essere vietato, aitr esi, l’accesso ai cani in are e destinate ed attrezzate particolari scopi, come ad ese per mpio, Te aree gioco per bambini o le aree destinate alle — 9 i delimitate e segnalate con apposit ente ram chia o ann sar ate viet e are attivitã sportive. Le deliberazione della di dette aree sara disposta con ne azio idu div Lin . ieto div di elli cart verde Giunta Comunale. ne della Giunta Comunale, aree a azio ber deli con , uate ivid ind ere 16. Potranno ess In tall aree è alla sgambatura degli animali. pubblico appositamente destinate ola, sotto H cani, senza guinzagho e museru del e ion olaz circ ra libe Ia tita consen re. ità civile e penale dell’accompagnato costante controflo e Ia responsabil quando sono ola, ti senza guinzaglio e senza museru tenu ere ess o son pos i can I 27. utilizzati: 3a) dalle Forze dellordine; 4b) per II salvataggio in acqua; per calamità naturali; 5c) per ii salvataggio in emergenza Pet Therapy; 6d) per partecipare a programmi di e dal Regolamento di caccia secondo le modalità indicat Ia per e zia tori pas Ia per 7e) e delle Polizia Rurale. articolo è soggetto alI’applicazion te sen pre del i ion osiz disp le la 8.Chiunque vio seguenti sanzioni: s.m.i. e prevista dalla L,R.T. N°59/2009 e zion san Ia lica app si 1: ma com — € ad un Ia sanzione da un minimo di 50 comma 2 lett. a) e b): si applica €. 00 dii are in misura ridotta Ia somma massimo di 500 € con facoltà di pag ad un Ia sanzione da un minima di 25 € lica si app 3 ma com e . c) lett 2 €. — comma are in misura ridotta Ia somma di 50 massimo di 500€ con facoltã di pag lica a app divieti contenuti nelI’Ordinanza si del one lazi vio Ia per : 4 ma in — com simo di 500 € con facolta di pagare mas un ad € 25 di imo min un da sanzione ticolare etto i casi in cui, per motivi di par misura ridotta Ia somma di 50 €, ecc a importi piü elevati. gravità, I’Ordinanza stessa stabilisc individuate con relativa aII’accesso in aree vietate — comma 5 : per Ia violazione ad un Ia sanzione da un minimo di 25 € Deliberazione di Giunta si applica are in misura ridotta a somma di 50 €. massimo di 500 € con facoltà di pag si applica Ia di controllo durante a sgambatura — comma 6: per Ta mancanza pagare in un massimo di 500 € con facoltà di sanzione da un minimo di 25 € ad misura ridotta Ta somma di 50 €. merciali ffezione negli esercizi pubblici e com d’a ali anim i e can del so ces Ac Art. 15 e hanno libero nto stabilito dall’articolo precedent 1. I cani, condotti nel rispetto di qua uffici aperti aT i e commerciali nonché al Iocali ed accesso a tutti gli esercizi pubblic pubblico. no disturbo o cura che i cani non sporchino e non crei 2. I proprietari o detentori hanno a normativa dell unque, consentito neT rispetto danno alcuno. Laccesso è, com regionale vigente. o comerciali no accedere agli esercizi pubblici vi siano 3. ATtn animali di affezione potran non tante custodia del detentore, no le purche ciô awenga sotto a cos etti imale e delle persone e si risp ’an delI te salu Ia per i ion caz ndi controi condizioni di cui a) comma 2. li e degli uffici blici e commerciali, nonché dei loca i pub rciz ese li deg e abil ons resp II animali 4. limitative all’accesso del cani o aTtn ure mis e ttar ado puô o blic pub aT aperti Sindaco, daffezione, previa comunicazione aT essere segnalato i o aTtn animal d’affezione deve can ai o ess acc di ieto div sono II 5. o cartello. I detentori degli animali osit app un con io rciz ’ese dell o ress alI’ing tenuti al nispetto del divieto, 10 — - , 6. Le limitazioni di cul al preced eriti commi non si applicano persone diversamente abili. al cani in ausilio delie 7. Chiunque viola le dispos izioni del presente articolo è soggetto alUappilcaziohe seguenti sanzioni: delle comma 2 e 4 : si applica Ia sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con tacoltà di pagare in misura ridotta Ia somma di 50 €. Art. 16 - Accesso del cani e animali d’affezione sui ser vizi dl trasporto pubblico 1 E’ consentito laccesso del cani su tutU i mezzi di trasporto pubblico operanti territorio comunale. nel 2. II cane dovrã in ogni ca so essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsia titolo. E obbligatorio luso del si guinzaglio e della museruola ai sensi e per gil effetti delle disposizioni di cui aIlarticolo 83 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e s.m.i. 3. II proprietario, 0 detentor e a qualsiasi titolo, che cond uce cani sui mezzi di traspo pubbhco dovrã aver cura ch rto e gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alc agli altri passeggeri o al veicol uno o e all’autista. 4. ATtn animali di affezione potranno accedere ai mezzi di trasporto pubblico purché awenga sotto Ia costante cus dO todia del detentore. non vi siano controindicazioni per salute deIl’arümale e delle pe a rsone trasportate e si rispetti no le condizioni di cui al comma 3. 5. Chiunque viola Te dispos izioni del presente articolo e soggetto allapplicazione delle seguenti sanzioni: comma 2 e 4 si applica a sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma di 50 €. comma 3 si applicano le stese sanzioni previste dal la L.R.T. N°59J2009 e s.m.i. - * — — Art. 17 Allevamenti di animali da cortile in centro abitato d’atfezione e detenzione animali 1. E’ vietato tenere allevament i di animab e detenere ani mali da cortile, quab pollam e conigli, in centro abitato. e 2. E possibile detenere anima li daffezione purché ciô av venga in condizioni igieniche adeguate non determini dis turbo per i vicini e non si tra tti di Specie che possono costituire pericolo per Ia sal ute e l’incolumita pubblica detenute in violazione alle norme vigenti. 3. Chiunque viola le disposizi oni del presente articolo ê soggetto all’applicazione del seguenti sanzioni: le comma 1 Si applica Ia san zione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misur a ridotta Ta somma di 50 € 2’ prevista a sanzione accessoria dell’obbligo di all ontanamento e sistemazion e in luogo adeguato degli animali. comma 2 : si applica Ta sanzio ne da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misur a ridotta Ia somma di 50 €. 2’ prevista Ia sanzione accessonia dell’obbligo di adeguamento delle condiz ioni igieniche adeguamento a prescrizioni o di finalizzate all’eliminazione delle cause di disturbo per i vicini. Per quanto rig uarda Ia detenzione di anima li esotici e/o pericolosi si apphca Ta normativa specifica vigente in materia, fermo restando Ia possibilità di emettere prowedimenti in virtU dell’art. 54 del T.U.E. L se ne ricorrono i presupposti. — , - . — II arrimento di animali necessarie per Art. 18- Omessa custodla e sm ale deve adottare tutte le cautele anim on di ore ent det H o a tari 1. ii proprie vagare liberamente senza controllo. custodirlo ed impedire che possa nagrafe, H detentore animate per II quale è prevista una on di ento rrim sma di o a ASL con cas In 12. denuncia al Servizio Veterinario delt alla e ent am tiv pes tem e der we scritta). deve pro uirã entro 3 giorni comunicazione seg i (cu ido rap plU e ion caz uni ii mezzo di com sezione dedicata agli prio sito Internet istituzionate una pro net ce odu intr une Com H utilizzare quale 23. li stessi hanno a possibilità di deg tari prie pro I che rriti sma ento. La animali to di agevolazione del ritrovam men stru e izia not a dell ne usio canale di diff di eventuali sanzioni per omessa ne azio plic I’ap e lud esc non ue toria di cul at segnalazione comunq non sostituisce Ia denuncia obbliga e ento vam ritro del atto aII’ custodia comma 2. cui si tratti di animali e dell’art. 672 C.P. nei casi in ion caz pli lap a salv ta Fat á delie persone, 34. I’incolumità pubblica o I’incoiumit per o icol per no crei che o osi zione delle pericol te articolo è soggetto allapplica sen pre del i ion osiz disp le la vio chiunque seguenti sanzioni: simo di 500 € ne da on minimo di 75 € ad un mas zio san Ia lica app si : 1 ma com — tta Ia somma di 150€. con facoltà di pagare in misura rido simo di 500 € ne da on minimo di 25 € ad un mas — comma 2 : si applica (a sanzio tta Ia somma di 50 €. con tacoltà di pagare in misura rido sso U canile o e a altro animate sia ricoverato pre — nel caso in cui on cane vagant proprietario o al a e custodia sono imputate altra struttura, to spese di cattur canile o e anche in caso di trasferimento at utat imp o son se spe te . Det ore e ent det violazione delle disposizioni previst per nza ina ord con osto disp a altra struttur ncia alla a e detenzione, salvo i casi di rinu dalla normativa vigente sulla cur petenti com comprovati motivi autorizzati dai detenzione dellanimale per gravi e daNa ere rimborsate entro 30 giorni ess no ran dov se spe Le li. una off ici com ruolo della amento si prevede liscrizione a richiesta. In caso di mancato pag somma dovuta. mali tenuto a dame 2Art. 19 Rinvenimento dl ani presumibilmente abbandonato, è ale, anim on iene rinv ue unq competenti 11. Chi luogo esatto dell’avvistamento, ai ii do ican ind e, ion caz uni com immediata deranno agli o Ufficio Ambiente), i quail prowe uffici comunali (Polizia Municipale une, II adempimenti necessari. mente abbandonati, presso il Com ibil sum pre ali, anim re dur con 22. E’ vietato attn uffici pubblici. Comando di Polizia Municipale e del suo trasporto almente della cattura deIl’animale, son per rsi upa occ esl altr ato llo del viet 33. E’ azione a altro luogo diverso da que abit pria pro Ia sso pre e ion enz e della det di animali feriti, che presso U canile, salvo che si tratti ritrovamento, o delta conduzione delle persone e pericolo per I’incolumità deilo stesso o di ne azio situ una ata ostr apposita dim sia uffici comunali 0 che Si sia ricevuta nti pete com i are tatt con a lità l’impossibi . autorizzazione da parte degli stessi e dedicata agli sito internet istituzionale una sezion prio pro nel ce odu intr une Com 44. II e animali rinvenuti. colo è soggetto all’applicazione dell arti te sen pre del i ion osiz disp le 55. Chiunque viola 500 seguenti sanzioni: on minimo di 25 € ad on massimo di da ne zio san Ia lica app Si 3: e 2 I, - comma ura ridotta Ia somma di 50 €. € con facoltã di pagare in mis - Art. 20— Dlvieto di glochi su suolo pubblico 1. Salvo diversa disposizione, sul suolo pubbhco o di usa pub blico è vietato giocare con paNe di ogrü tipo ed etfettuare attività ludiche che, per Ia loro natura, possano creare disturbo, disagio 0 pericolo per le persona Le stesse attivitá, fat te salve le dispasizioni specifiche sono consentite nel parchi e nei giardini pubblici a condizione creino pericolo per gIl attn che che non nispettino le esigenze dl tranqu illità e sicurezza e che siano svolte a distanza adegua ta da attrezzature, giochi e pe rsona 2. Chiunque viola le disposizio ni del presente articolo è sog getto all’applicazione delle seguenti sanzioni: comma 1: si applica a sanzio ne da un minima di 25 € ad un massimo di 500 € con facolta di pagare in misur a nidotta Ia somma di 50 €. Dall’accertamento consegue 1 sequestro finaliz zato aMa confiscata delle cos e utilizzate per Ia commissione delta violazione. , — Art. 21 — Divieti e utilizzo del suolo pubblico 1. L’occupazione del suolo pub btico è disciplinata dal Regol amento per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. 2. E peraltro proibita ogni atti vità che, svolta sul suolo e sul l’area pubblica a di pubblico usa, lo rovini ne riduca it dec oro o procuri disagio e per icolo aMa comunità. In particolare è vietato: a. depositare sul suolo pubbli co articoli e merci, ancorché contenuti in borse, cartelle o attn contenitori, che per numero e qualita non si con figurino come un acquisto personale e il cui pos sesso non sia corredato dei reg olani documenti e ricevute contabili; b. svolgere ogni tipo di mestie re o attivitã, quale a riparazio ne di veicoti o di mobib o di infissi,, senza preventiva aut orizzazione, c. pulire qualsiasi tipo di oggetto , nonche attrezzi e utensili in 3. Chiunque viola le disposizioni generale. del presente articolo é sog getto all’applicazione delte seguenti sanzioni: comma 2: si applica Ia sanzio ne da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 € con facoltâ di pagare in misura ridotta Ia somma di 100€. Art. 22 — Disciplina della distrib uzione di volantini, opuscoli e materiali simill 1. E’ vietato lanciare volantini sut suoto pubblico o collocanli sui veicoli in sosta, non aftiggere o applicare etichette ade ché sive ed altni mezzi pubbticita ni su beni pubblici o beni privati visibili da area pubblica o di delle sanzioni amministrative, pec usa pubblico. In tal caso, ai tini dell’applicazione uniarie ed accessorie ii ben eficiario del messaggio pubbticitario O nitenuto trasgress ore, insieme ad eventuali attn soggetti responsabili. 2. E’ vietato, inoltre, depositar e in area pubblica a di usa pubblico, opuscoti, pieghevol informativi a pubblicitari, riviste i , giornali, stampe ai fini della distnibuzione gratuita con modalità self-service anche attr averso specifici contenitoni a espositori. Net caso in cui non sia possibile individuare I’autore materiale delta vio lazione, sara nitenuto trasgressore ii soggetto che ha provveduto aMa stampa eventu almente in concorso con it soggetto beneficiaria della pubblicità. GIl espositori e II mateniale pubblicitanio verranno, comunque, nimoss i e smaltiti come nifiuti, salvo che i proprietari facciano nichiesta di restituzione neIl’imme diatezza. 3. Chiunque viola Ie disposizio ni del presente articolo è sog getto aII’appllcazione delte seguenti sanzioni: comma 1 e 2: si applica a san zione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoita di pagare in mi sura nidotta Ia somma dii 50 €. , — — 13 , insegne, vetrine, targhe Art. 23— Coilocazione di tende, luci one di fan, luci, nazionali e locati vigenti i’installazi 1 Fatti salvi I divieti stabiliti da norme rilascio di o simili per i quail è previsto H e dier ban he, hec bac he, targ e, o tend alla puhzia e alla manutenzione in stat a, cur alla a inat ord sub è ne, autorizzazio e stessa. portare Ia decaderiza delI’autorizzazion decoroso Ia Gui inosservanza puo com ’att e delI ività, U e o, comunque, in caso di cessazion zion zza tori ’au dell za den sca Alla ma 1 2. decorosa le installazioni di cui at com iera man in re tene man di o blig lob tltolare ha o di ripristinare to state dei luoghi. zione delle presente articolo è soggetto alI’applica del i ion osiz disp le la vio ue unq Chi 3. seguenti sanzioni: minimo di 25 € ad un massimo di 500 € comma 1: Si applica Ia sanzione da un tta Ta somma di 50 €, con facoltã di pagare in misura rido 500 € un minimo di 50 € ad un massimo di comma 2: si applica Ta sanzione da Ia somma di 100€. con facolta di pagare in misura ridotta ca Comunale puô imporre, con specifi Per le stesse violazioni l’Autoritã gli o rran rico flOfl anche nell’ipotesi in GUI ordinanza, T’obbligo di adeguamento estremi dell’urgenza — — di salvaguardia del verde pubblico Art. 24 — Disposizioni particolari blici, aperti o specifica, nei parchi e nel giardini pub e zion enta olam reg a a salv ta Fat 1. viali alberati è vietato: recintanti, nonché nelle aluole e nel ppare in particolare cogliere fioni elo frutti, stra a. danneggiare a vegetazione, i no alle piante e alie siep fronde e procurare in ogni maniera dan e che na eventualmente ospitata, sia stanziai fau alla ie lest mo o o icol per re reca b. migrante tinata a e in qualunque altra pane non des c. entrare neile aiuole, nei recinti pubblico passaggio ieto e espressamente segnalato d. calpestare I siti erbosi ove tale div e. circolare con veicoli gliare affiggerci qualsiasi cosa, scuotenli, sca f. saTire sugli alberi, appendervi o contro gil stessi pietre, bastoni e simili sentirsi, previa e aree verdi pubbliche puo con ine e/o 2. Nel parchi, nei giardini e nell noleggio di pattini, velocipedi, macchin autonizzazione comunale, l’attivitã di e. giostre per bambini, e aitre attrezzatur vigilare sul at comma precedente sono tenuti a 3. I titolari delle autorizzazioni di Gui del luoghi izia eggiate nonchO ad assicurare a pul cornetto utilizzo delle attrezzature nol ra. di stazionamento delle attivitá di Gui sop zione delle sen pre te articolo è soggetto all’applica 4. Chiunque viola le disposizioni del seguenti sanzioni: di 500 € da un minimo di 25 € ad tin massimo — comma I: si applica Ia sanzione somma di 50 €. con facolta di pagare in misura nidotta ía circolazione stradale Art. 25 Turbativa al decoro e alla ata o aila circolazione stradale, mediante ferm e oro dec at a ativ turb re crea ato E’ viet lizzato, per te ndo tin comportamerito che appare fina arnesto temporaneo del veicolo, tene zioni suite rma info iedere prestazioni sessuali ovvero circostanze di tempo e di Tuogo, a nich ndo Ta zione. La violazione sussiste anche qua stitu pro Ia a rcit ese che a son per a stesse . e viene fatta satire o scendere dal veicolo persona che esercita Ta prostituzion ive previste trat e eventuali sanzioni penati ed amminis Ferma restando ‘applicazione dell ‘4 - dalle leggi e dal regolamenti in vigore, nonché delle sanzioni amministrative previste per 1€ violazioni at codice delta strada, per Ia violazione delle norme previsto ii pagamento delta san del presente articolo è zione amministraliva pecuniari a da un minimo edittale di € 150,00 ad un massimo di € 500 ,00, oltre le spese di notifica. Al sensi dell’art. 16 comma Ii delta L. 24 Novembre 1981 N° 689 Ia Giu nta Co mu nale stabilisce limporto del pagamento in misura ridotta det le viotazioni del presente artico lo in deroga ai criteri stabititi dalIart. 16 comma I della stessa Legge. , CAPO Ill Art. 26 — Serenità delle persone e qui ete pubblica Disposizioni di carattere gene rate e orari di quiete 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano sottanto se non div nel Regolamento di attuazione del piano di classificazione acu ersamente disposto stica e soltanto per le fattispecie che non sono discip linate dallo stesso. 2. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonche in attn regolamenti comunali, è vietato a chiunque, cot proprio com portamento o tramite Ia propria attivitá o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle abi taz ioni private, disturbare Ia quiete pubblica e Ia tranquilti tà delle persone, in rapporto alta fascia orania che va daDe ore 23.00 alle ore 07.00 nei giorni feniali e dalle ore 24.00 aIle ore 09.00 nei giorni festivi. 3. Chiunque viola te disposizioni del presente articolo é sog getto all’applicazione delle seguenti sanzioni: - comma 1: si applica Ia sanzione da un minimo di 25 € ad un ma facoltà di pagare in misura nidott ssimo di 500 € con a Ia somma dl 50 €. Art. 27— Divieto di schiamazz i 1, Salvo specitiche autorizzazio ni rilasciate net rispetto della normativa vigente nelle piazze, strade o attn spazi pub blici, ad uso pubblico o aperti private quando i rumoni sono per at pubblico o in aree cepiti in area pubblica o da un numero indefinito di persone, è vietato emettere gri da, schiamazzi o altre emission i sonore tall da arrecare disturbo o molestia. 2. Chiunque viola le disposizio ni del presente articolo è sog getto all’applicazione delle seguenti sanzioni: - comma 1: si applica Ia sanzio ne da un minimo di 25 €. ad un massimo di 500 €. con tacoltà di pagare in misura rid otta Ia somma di 50 €.. Art. 28— Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore 1. Fermi restando quanto pre visto dal Codice della Str ada, nell’usare apparecchi radiofonici o di niproduzione son ora o comunque qualsiasi im pianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l’emissione sonora da que sti generata non deve propagarsi al di fuoni dellabitacol o del medesimi, 2. Chiunque viola le disposizio ni del presente articolo è sog getto all’applicazione delle seguenti sanzioni: - comma 1: si applica Ia sanzio ne da un minimo di 25 €. ad un massimo di 500 €. con facoltà di pagare in misura nidotta Ia somma di 50 €.. Art. 29— Emissioni sonore nel le abitazioni private. Nelle abitazioni private gli app arecchi radiofonici e televisivi , nonché gIl apparecchi di qualsiasi specie per (a niprod uzione della musica o strume nti che generano rumore, devono essere utilizzati conten endo sempre it volume delle emissioni sonore entro limiti tall da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo. - , 15 e di tuft gil menti musical è consentito con ladozion stru di o l’us ate priv ni azio abit le unque 1. Nel di evitare disturbo ai vicini; non è com accorgimenti e tutte le cautele al fine 09.00, ore aIls 00 13.00 alle 15.00 e dalle ore 22. permesso l’uso degli stessi dalle ore le in ciii lo strumento musicale ô usato. salvo Ia totale insonorizzazione del loca nella circostanza della esecuzione di lica app si non ma com o prim al cui 2. II divieto di ti, situati in I locali, a qualunque scopo destina avon in economia diretta inerenti tutte le siano adottati tuftI gil accorgimenti e che pur ne, azio abit e civil di ati bric fab dalle ore o comunque eftettuati nel giorni feriali cautele per contenere ii disturbo e sian 00 alle 15. e ore dalle ore 9.00 aWe 13.00 e dall 8.00 aWe ore 20.00 e nei giorni festivi e 20.00. articolo è soggetto all’applicazione dell te sen pre del i ion osiz disp le la vio 3. Chiunque seguenti sanzioni: o di e da un minimo di 25€. ad in massim comma 1, 2 e 3: si applica Ia sanzion nidotta Ia somma di 50 €.. 500 €. con facolta di pagare in misura — ed uso degil immobili. Art .30 — Lavorazioni in ambito urbano vita devono ate di macchinari con motore, le atti 1. Nel caso di postazioni lavorative dot i vicini, a durre vibrazioni o tastidiosi rumori per pro non da do mo in te gui ese re di esse della normativa in materia edilizia e etto risp nel o lgan svo si non meno che inquinamento acustico. limmobile in e si svolge attivitã lavorativa, utilizzando dov li loca nel are abit ato viet E’ 2. chinari di tipo industriale e arredi di tipo mac e atur ezz attr con cua mis pro maniera obili con ress, svolgere attivitã lavorativa in imm abitativo. E’ altresi vietato, per is imp , con Ia ente vig compatibili, secondo Ia normativa destinazione abitativa, salvo le attività . destinazione urbanistica dell’immobile izia, ii e della normativa urbanistica ed edil zion lica ero mb 3. Fermo restando l’eventuale app sgo di za visto al punto 2, emettere ordinan Sindaco puô, a seguito di quanto pre D. del rrano I presupposti previsti dalI’art. 54 nico lora qua essi di te par di li o loca del ttata ne nicorrono I presupposti, puà essere ado di Lgs. 267/2000. La stessa procedura, se nza asse in he utilizzati come abitazione anc anche in caso di locali abusivamente erso div titolo quando sono destinati ad uso a opere edilizie realizzate senza idoneo ero di persone tale da mettere a rischio num in da ati abit o son ndo qua owero sicurezza e l’igiene di persone e cose. osizioni del ciali in materia chiunque viola Is disp spe me nor di ne azio plic l’ap vo Sal 4. zione dells seguenti sanzioni: presents articolo é soggetto all’applica di da un minimo di 75 € ad un massimo comma 1 e 2 51 applica Ia sanzione ridotta Ia somma di 150€. 500€ con facolta di pagare in misura , , - - , — CAPO IV — Mestieri e attivitá lavorative erale e manutenzione del I ocali Art. 31 — Disposizioni dl carattere gen locali, ogni altra attività lavorativa effettuata nel di e da stra di i tier mes dei izio serc 1. L’e e dells tito nel rispetto della specifica normativa anche da singola persona, é consen e della e and itario, dell’igiene degli alimenti e bev particolari competenze in campo san ore vig tori, nonche dei regolamenti comunali in ora Iav dei one tezi pro e e zion ven pre o le necessarie condizioni igieniche. L’attivitá deve essere svolta assicurand i pubblici in locali visibili daNa pubblica via e gIl eserciz puliti 2. Le attivitã lavorative effettuate in re sempre ben mantenuti, adeguatamente esse nte ame tori liga obb ono dev ere gen giudicare II pubblico decoro. e tinteggiati in modo tale da non pne 16 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo O soggetto all’ applicazione delle seguenti sanzioni: comma 2: si applica Ia sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 € con facolta di pagare in misura ridotta Ia somma di 100€. Art. 32 — Disciplina degil orarl deli a città 1. Ii Sindaco, nel casi in Gui è con sentito daN normativa vigente in mat eria o nei casi in cul sia necessario adottare prowedime a nti per finalità connesse alla salv aguarda della sicurezza urbana, con propria ordinan za, puO determinare gil orari di apertura del pubblici esercizi, degli esercizi com merciali e di servizio, dei circoll privati con autorizzazione alla somministrazione di ahmenti e bevande e di tufle le impatto sulla quiete pubblica. Lordin attivitá con anza puO prevedere anche adempime nti accessori in materia di orari da parte dei tito lari delle attivitá, orari ditferenziati in relazione a porzioni circoscritte di territorio e fasc e orarie differenziate di cui potran no avvalersi I titolari delle attività che sottoscrivono ed attuano gil accordi di cui at comma 2. L’Amministrazione Comunate puô 2. sottoscrivere accordi ai sensi deWart. 11 dell 7 agosto 1990 N’ 241 e s.m.i. con itito a Legge lari delle attivitá di cui a! comma 1. Tail accordi a disciplinari possono prevedere l’as sunzione di precisi impegni quail ad esempia: a. adottare misure idonee ad evit are to stazionamento degh awento ri neile immediate adiacenze del locale e a garantire che l’afttusso delta clientela alt’esercizio non costituisca disturb o defla quiete pubblica oppure ostacolo a! traftico veicolare, al passaggio dei pedoni, aIl’accesso aile abitazioni e alle aft vita circostanti. b. non pubblicizzare offerte speciali sulralcooi e, at contempo, svolger e attività di informazione e prevenzione sugli effe tti dell’abuso di alcolici; c. distribuire materiab informativi e promuovere, in collaborazione lAmministrazione Comunale, specifiche con iniziative di sensibilizzazione at risp di norme comportamentah; etto d. favorire e segnalare, durante l’orario di apertura e/o nella fascia oraria in deroga alt’ordinario orario di esercizio, Ia pos sibitità di usufruire dei servizi igie nici del locate anche ai non clienti e segnala re a presenza di eventuali servizi igienici pubblici collocati neile aree limitrofe; e. ogni aitro impegno che possa con tribuire a! miglioramento della sicurezza urbana. 2, Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alI’ applicazione delle seguenti sanzioni: comma 1: I’inottemperanza all’ ordinan za in materia di orari e agh obb lighi in essa contenuti, comporta, se non diversa mente previsto da norme di settore , i’applicazione di una sanzione da un minima di 75 € ad un massimo di 500 € con faco lta di pagare in misura ridotta Ta somma dii 50 €. comma 2: l’inottemperanza degli impegni assunti con l’accordo o I’adesione a! disciplinare comporta l’applicazione di una sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltá di pagare in misura ridotta Ia somma di 150 €. La reiterazione, anche per una sola volta, della violazione comporta, oltr e alla stessa sanzione pecuniaria, ii venir meno deN ’accordo stesso e Ia perdita dei ben efici che ne derivano. 3. Fatta salva l’applicazione della san zione amministrativa pecuniaria pre vista al comma precedente, in caso di reiterate violazi oni, ii Sindaco puO intervenire con gli strumenti previsti daNa normativa vigente ed ,in particolare, quando vi sia pericolo per pubblica e per Ia sicurezza urbana, l’incolumitã puó adottare i provvedimenti previst i daIi’art. 54 del T.U.E.L. e s.m.i. — — — 7 izi commerciall, artigianali e di servizio Art. 33— Disposizioni per gestorl degil eserc per Ia tutela della quiete e del decoro urbano i rdo con le associaziani di categoria degl acco in e, unal Com ione straz mini L’Am 1. integrato di azioni tese a conseguire operatori economici, promuove un sistema alità oct inciviltà diffusa una ordinata tramite a prevenzione del fenomeni di ifleg ruolo del gestori deile attività economiche, convivenza civile nella città, valorizzando ii anche giovanile, ove si possa sviluppare quail luoghi di ritrovo ed aggregazione, delle regole deflate per Ia sicurezza sulie l’educazione alla convivenza e Ia conoscenza strade e Ia tuteIa della quiete. lico spettacoio, artigianali e di servizio, delle 2. I gestori degli esercizi commerciaIi, di pubb nde nonché I gestori del circoli privati attivitã di somministrazione alimenti e beva li luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale abilitati alla somministrazione e degh assimilabi e hanno (‘obbligo di adottare tutte le collaborazione con (Amministrazione Comunal ado e di disturbo aBa quiete; in particolare misure idonee a contenere I fenomeni di degr hanno iobbligo di: cita del beak, nelle pertinenze e neile a. sensibilizzare gil awentori affinché allus menti dai quail possa derivare immediate adiacenze di questi, evitino comporta hé airigiene ed al decoro degli pregiudizio alla quiete pubbhca e privata, nonc adottare comportamenti clviii e spazi pubbhci, invitando aitresi gil stessi ad rispettosi del diritti del residenti; nterno ed aIi’esterno del locale circa b. svoigere adeguata azione informativa abl’i Ia quiete pubblica per chi viola l’entità delle sanzioni previste per chi disturba consuma ahmenti o bevande, in le norme poste a tutela deii’igiene e per chi spazi di pertinenza. orarlo non consentito, allesterno del local o degh i anriessi aii’attività at di fuori degli orari c. togliere o rendere non utihzzablli gh arred di esercizio; nte articobo ê soggetto aII’applicazione deile 3. Chiunque viola be disposizioni del prese seguenti sanzioni: di 75 € ad un massimo di 500 € comma 2: si applica Ia sanzione da un minimo ma di 150€. con facoitá di pagare in misura ridotta Ia som inistrativa pecuniaria prevista, in caso di 4. Fatta salva i’appkcazione delia sanzione amm e comporti una compromissione delta reiterate violazioni o quando (a violazion D.M. 5 agosto 2008, ii Sindaco puo a sicurezza urbana cosi come definita a norm del del T.U.E.L e s.m.i. intervenire con gil strumenti previsti dail’art.54 - - — di vetro o lattina e di bevande alcoliche Art. 34— Vendita di bevande in contenitori lica e ligiene del suolo ed al fine di Al fine di garantire Ia sicurezza, i’incolumita pubb pubblica e della sicurezza urbana, U prevenire fenomeni di turbativa delia quiete ifestazioni o pubblici spettacoli, ed Sindaco puô, in casi particolari, quail man salvo specifiche e motivate scritte eventualmente in relazione ad aree circo o parzialmente (a vendita di bevande autorizzazioni in deroga interdire totalmente inibire Ia vendita in contenitori di vetro o alcoliche, stabilire orari di vendita particolari, e condizioni Ia vendita di ogni tipo di lattine o comunque, sottoporre a specifich ministrano alimenti e bevande, del bevanda da patio del pubblici esercizi che som alimenti e bevande, degli esercenti U circoli autorizzati aDa somministrazione di ianali e commerciabi in sede fissa commercio su area pubblica, degli esercizi artig ri automatici. compreso chi effettua a vendita tramite distributo - - , Is 2. Con lo stesso provvedimento di ciii al comma 1, H Sindaco puà stabilire modalita particolari e vietare, nel contronti di chuunque, l’acq uisto e/o I’introduzione nelle aree in questione di bevande alcoliche o contenitori di bevande non ammessi. 3 NeIle adiacenze e relativi span pertinenziali degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentar e, I gestori sono tenuti a coliocare, durante i’orario di apertura, appositi contenito ri di ritiuti e a provvedere al lore svuotamento in conformità al sistema di racco ita dei rifuuti vigente nel territorio comunale. 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e soggetto ali’applicaziorie delle seguenti sanzioni: comma 1 : si applica Ia sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoita di pagare in misura ridotta Ia som ma di 150€. comma 2 e 3: si applica Ia sanzione da un mini mo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ta som ma di 50 €.. 5. Fatta salva l’applicazione della sanzione amminist rativa pecuniaria prevista, in case di reiterate violazioni o quando Ia violazione com porti pericoIo per Ia sicurezza urbana cosi come definita a norma del D.M, 5 agosto 2008, H Sindaco puo intervenire con gil strumenti previsti dall’art.54 del T.U.E.L e s.m. i. — Art. 35 — Negozi e articoli per soil aduiti 1, Gil esercizi commerciah che effettuan o vendita di articoli erotici devono obbligatoriamente garantire che iattivita sia svolta con Ia necessaria e dovuta riservatezza, 2. La sede delI’attività dovra essere distante almeno 200 metri cia scuole, giardini pubblici, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria del defunti. Dalle vetrine o dagli spazi espositivi non dovrá essere visibile H genere di merce costituita da oggetti erotici né dovrá esser possibile scorgere I’int erno del negozio stesso. 3. Net case in cui i suddeffi articoli siano commercializzati insieme a prodotti di altra natura, non soggetti a vincoli di sorta, i locali dovranno essere predisposti in maniera da separare nettamente I generi di vendita, impe dendo ‘accesso ai soggetti minori e tutelando comunque a riservatezza di cui al com ma 1. 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e soggetto allapplicazione delle seguenti sanzioni: comma 1, 2 e 3: si applica Ia sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ta somma di 100 €. l’accertamento della violazione comporta I’applicazione della sanzione accessoria dellobbligo di adeguamento alle prescrizioni dei comma precedenti. Art. 36 — Mestieri di strada: opere dell’inge gno, at-tisti di strada, madonnari e autori di Murales 1. L’esercizio del mestieri di strada e’ consentit o nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armenia con le esigenze di carattere generaTe in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell’ambiente e del decoro cittadino. — — Art. 37— Opere dell’ingegno a carattere creat ivo 1. Gil operatori del proprio ingegno possono vendere oggetti realizzati personalmente, quail: a. disegni, quadri, pitture, ritratti. caricature e simili b. monill, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili , chincaglierie o accessori van 19 i di natura scritti di propria produzione. comprese le proprie pubblicazion atico. inform to suppor te scientitica ad intormativa, reatizzate anche median gegno a carattere L’attività di esposizione a vendita su suoto pubblico di opere dell’in delibera di Giunta. creativo è ammessa solo nelle aree appositamente individuate con ento delCattività e di La Giunta puO altresi individuare le modalità di svolgim ne, H Servizio occupazione di suolo pubblico. In mancanza di regolamentazio norme vigenti. competente. autorizza l’occupazione se avviene nel rispetto delle e a di tipo seriale alment person te L’attivitá di esposizione o vendita di opere non prodot e regionale vigente. o soggetto all’applicazione delta legislazione statale speculano sulI’altrui Non sono considerati operatori del proprio ingegno coloro che giochi di sortileglo, credulità a pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, o in occasione di esorcismi a simili. Tall attività sono vietate e solo in particolari casi zati, secondo a manitestazioni pubbliche, I suddetti soggetti possono essere autoriz garanzie sulta normativa vigente, alto svolgimento di attività purché vi siano sufficienti finalita non speculativa dell’attivitã. licazione delte Chiunque viola te disposizioni del presente articolo è soggetto all’app seguenti sanzioni: o di comma 1, 2 e 5: si applica Ia sanzione da un minima di 75 € ad un massim 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma dii 50 €. case che si applica Ia sanzione amministrativa accessoria defla confisca delle tro seques sono servite a commettere Ia violazione. E’ sempre disposto it amministrativo delle stesse. C. 2. 3. 4. 5. 6. — — Art. 38 Artisti di strada suolo pubblico o ad 1. Si intendono per artisti di strada cobra che svolgono I’attivita su zabili attrezzature, apprez e usa pubblico, senza limpiego di palcoscenico, di platea ed espressivo tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo lasciato alla libera alto scopo di divertire ed intrattenere I passanti ed it cui compenso è ti, suonatori, cantan anchi, saltimb ori, offerta delta spettatore (giocolieri, mimi, danzat orizzazione all’aut ti musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono sogget suolo pubblico se di cui all’art. 69 del TULPS. Lattività sara soggetta a concessione di ricorre I’occupazione dello stesso. di norma, in tutto it 2. La svolgimento dell’attività degli artisti di strada è consentito, e indicate territorio comunale con I limiti e le modalita eventualment espressamente da)I’Amministrazione Comunale. Le presenti attivitã, salvo i casi autorizzati, non possono essere svolte: funzioni; a. davanti aBe entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle b. in prossimitã di strutture sanitarie a assistenziali; ca compreso c. in prossimitã di scuole negli orari di svolgimento dell’attivita didatti gli orari di entrata e uscita degli alunni; pedonali quando d. agli ingressi di mercati, fiere, zona a traffico limitato, aree zati autoriz veicoli limitano l’accesso del pubblico o dei pedoni e dei (dalle 24.00 able ore e. neII’orario daDe ore 23.00 aIle ore 07.00 nei giorni feriali 09.00 nei giorni testivi). devono osservare ogni 3. I soggetti di cui al comma 1, neltesercizio della Ioro attivitã della sicurezza disposiziane dettata dat Comune per Ia tutela della quiete pubblica e stradale. at comma 2, gli orari di 4. II Sindaco con propria ordinanza puô stabitire, anche in deroga stagione, del svolgimento detle attività degli artisti di strada, in considerazione delta luogo o della particolarità delI’attivita. albapplicazione delle 5. Chiunque viola le disposizioni del presente articoto 0 soggetto — 20 seguenti sanzioni: — comma 2 e 3: Si applica Ia sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in mi sura ridotta Ia somma di 150 I’organo di polizia che ha acc €. In ogrii caso ertato Ia violazione intima at trasgressore di far cessare I’attività. comma 4: per Ia viotazione degli orari stabiliti dalI’Ordi nanza si applica Ia sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma di 150 €. In ogni case Iorgan o di polizia che ha accertato Ia violazione intima at trasgressore di far cessare l’attivita. Art 39— Madonnari e autori di Murales 1. Le attività dei cosi detti “madonnart e dei realizzato ri del “murales” potranno ess svolte solo se autorizzate e nel er le aree individuate datlAmmi nistrazione Comunale, 2. Le richieste relative alle opere destinate a rimanere net tempo dovranrio esser presentate in maniera dettagliat a e se necessario, con elabor 3. Chiunque viola te disposizio ati tecnici. ni del presente articolo è sog getto allapplicazione delie seguenti sanzioni: — comma 1 e 2: si applica Ia sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500€ con facottà di pagare in mi sura ridotta (a somma di 150 €. — laccertamento della violazione comporta l’applica zione della sanzione accessoria dellobbligo del riprist ino. — . , Art. 40— Manifestazioni e pub blici trattenimenti 1. Net caso di manifestazi oni e in relazione a par ticolari luoghi o situazioni lAmministrazione Comunale , Si riserva Ia facolta di det erminare prowedimenti contenenti sanzioni, mediante apposita ordinanza. TITOLO III — SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Art. 41 Sanzioni pecuniarie e accessorie 1. Fatto salvo it principlo di “speciatità” di cui allart. 9 del Ia Legge n. 689/1981, le violazioni alto norme del pre sente regolamento sono pun ite net rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge, con le sanzioni pecuniarie e access orie indicate nei singoli articoli. 2. Nei casi previsti dat presente regolamento alla violazione puo conseguire, oltre che una sanzione pecuniaria, una san zione accessoria . In tat ca se U verbalizzante ne fa menzione net verbale di accert amento . II termine per lad empimento dellobbligo di riduzione in pristino o di ade guamento è di 30 giorni dal momento delta notificazione del verbale. Quando lobbligo der ivante dalla sanzione accessori a non è adempiuto, II verbalizzante to comunica at Servizio competente, Sulfa questultimo, lAutorita Comunal base dellistruttoria di e ordina (a rimessa in pristin o dello stato dei luoghi o lobbligo di adeguarsi aBe prescr izioni impartite daNa stessa Autorità, nonché dispone ,quando ricorrano gli estremi del l’urgenza, P eventuale esecuz ione dufficio a spese dei trasgressori o obbhgati in sol ido. Net caso di urgenza o nel caso in cui le prescrizioni per ladeguamento abbiano un contenuto speciatistico Ia com unicazione at Servizio competente deve essere tempes tiva. Lordinanza, in caso d’u rge nza o quando i Servizi competenti to ritengono necess ario, puô essere emessa a prescindere dat termine ordinario di 30 giorni per lad empimento detlobbligo oggetto delta sanzione accessoria rispetto at quate Ia stessa puô derogare. 3. Chi non ottempera alI’ordinanz a di rimessa in pristino o di adeguamento e soggetto aila sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80 a Euro 500 con — , , ‘U peranza, H rna di Euro 160. In caso di inottem som Ta tta rido ura mis in are pag di tacottã del avon estremi delI’urgenza, l’esecuzione gil o rron rico , se orre disp Sindaco puo art. 650 C.P. ienti. E tatta saiva lapplicazione deti d’ufficio a spese del soggetti inademp e ordinanza tino 0 di adeguamento è emessa com pris in essa rim di za inan iord quando ’art. 54 D.Lgs. 267/00. contingibile ed urgente ai sensi dell erati delta Legge 24 cedure previste neite disposizioni gen pro te e me nor te no hca queue app Si 4. moclifiche eventualmente integrate da sive ces suc e 89 N°6 1 198 re per novemb ne delle sanzioni amministrative azio plic t’ap per ento otam Reg contenute net e ordinanze te nei regolamenti comunati e netl violazioni detle disposizioni contenu stato sindacali nto in misura nidotta, senza che sia ame pag H to ttua efte o stat sia proweduto at 5. Quatora non daila contestazione a notifica, sara Legge n. presentato riconso entro 30 gg. plicazione della proceduna di cul alla I’ap e iant med ma som a delt o per recu 689/1981. olamento puo esser per le violazioni contenute net reg 6. II pagamento in misura nidotta visti datt’art. 16 nta Comunale in deroga al criteri pre Giu a daD ilito stab ente alm ntu eve comma I della L.689/81. di cose cedere at Art. 42— Sequestro e custodia , i funzionani e gil agenti potranno pro one razi ’inf dett to men erta ’acc dett commettere 1. AWatto che servirono a turono destinate a sequestro cautelare delle cose ne sono H che sequestro cautelare deule case razione. I’infrazione e potranno procedere at rinf appartengano a persona obbligata per sse ste e cas te che pre sem to, ice di prodot are I modi ed I limiti previsti daT Cod erv oss no ran dov si tro ues seq ii e 2. Nell’effettuar polizia giudiziania. Procedura Penate per H sequestro di e 24/11/1981, essere osservate le norme delta tegg no ran dov iva trat inis amm eria mat 3. Tn grazioni. e successive modificazioni ed inte n. 689, e del D.P.R. 22/07/82, n. 571 a presso altro le una conservate net deposito com 4. Le cose sequestrate saranno sequestro. ente depositarlo indicato net verbale di datta pubblica amministrazione proced te tenu sos ia tod cus di se spe ali 5. Le eventu do con esso. della violazione e dell’obbtigato in soh restano a canico del tnasgressore dacate urbana disciplinate con Ordtnanza Sin izia pol di eria mat in oni tazi Vio Art. 43 sia necessario sente regotamento e neT caso in cui 1. Per quanta non previsto dat pre Sindaco puO it te, nispetto ad esigenze soprawenu intervenire in forma tempestiva sanzioni nei precedenti articoli e introdurne e vist pre non cie ispe fatt e nar discipli rispetto del urbana con ordinanza sindacate net amministrative in matenia di polizia limiti edittati previsti datta legge. — Art. 44— Proventl ia disposizione di arie spettano al Comune, salvo contrar uni pec i zion san e dell ti ven pro I 1. tegge. Art. 45— Entrata in vigore azione. ore dopo a sua approvazione e pubblic vig in enà entr ento otam reg te sen ioni 1. It pre ento sono abrogate tutte le disposiz olam reg te sen pne del ore vig in a 2. Con l’entrat incompatibiti potizia urbana contnarie a comunque emanate daT Comune in materia di ento. con le norme del pnesente regolam II presente verbale, ai sensi delFart. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritlo IL SEGRETARIO f.to ANZILOTTA PAOLA IL PRESIOENTE ftc SOSTEGNI ENRICO e vi hmarrà per quindici II presente alto è state attisso all’ Albo Pretorio del Comune II gg. consecutivi. Caprala e Limite, IL MESScOMUNALE II Etc lit. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su ppnforme attestazione del Messo Comuriale, certifico che ía presente deilberazione è stata aftissa alVAIbo Pretoho II per a prescrttta pubblicazione di quindici giorni consecubvi, ai sens dell’art 124 n,267/2000. legislativo del decreto - SEGRETARIO COMtINAE& rC }&OtY\t Capraia e Limite, Ii ESECUTIVITA’ La presente deliberazione ê divenuta esecutiva in data:____________________________ j i L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dellart. 127 del Decreto Legislative 267/2000 Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto) del Perché reslituita senza osservazioni con nota prot. n. del Perche confermata con atto di C.C. n. - - - La presente copia amministrativo. e conforme all’ originale depositato presso questo Ufflcio Segreteria, in carla libera per use Capraia e Limite. Ii VISTO: lLssrc€CO t$EGRETAR9OMALE ‘—c&Zg> L*—’