LA PERMANENZA
IN ITALIA
COME FA UN CITTADINO STRANIERO
A RIMANERE REGOLARMENTE
IN ITALIA?
PERMESSI DI SOGGIORNO
(lavoro, famiglia, permessi
speciali) E PERMESSI DI
SOGGIORNO PER
SOGGIORNANTI DI LUNGO
PERIODO CE (EX CARTE)
REQUISITI DI REDDITO
Il requisito di reddito di riferimento è l’importo
dell’assegno sociale che viene definito dal
Ministero ogni anno.
Per il 2011 l’importo era di € 5.425 necessario
quindi per rinnovare il permesso per 1 persona.
Se si aggiunge 1 familiare diventa di 8.137,35 €
all’anno, per 2 familiari: 10.849,80 €, per 3 familiari:
13.562,25 €, 4 familiari: 16.274,70 € annui.
PERMESSI PER LAVORO
Dopo essere entrati in Italia per lavoro (decreto
flussi “lungo periodo” ed eventuali regolarizzazioni)
e aver ricevuto il relativo permesso,
si DEVE rinnovare il permesso
a partire da 2 MESI PRIMA e
fino a 2 MESI DOPO la scadenza
tramite l’invio del KIT POSTALE.
PERMESSI PER LAVORO
LAVORO SUBORDINATO
Requisiti:
• Contratto di lavoro in essere
• Dimostrazione del reddito
• Residenza
PERMESSI PER LAVORO
LAVORO SUBORDINATO
DOCUMENTI NECESSARI:
-Copia del permesso di soggiorno
-Copia del codice fiscale
-Copia delle prime pagine del passaporto
-Copia del “CONTRATTO DI SOGGIORNO”
-Copia della RICEVUTA POSTALE di invio del contratto di
soggiorno
-Copia del CUD/730 dell’anno precedente o dei bollettini
INPS con dichiarazione del datore di lavoro
-Copia dell’ultima busta paga/ultimo bollettino
-Marca da bollo da 14,62 €
PERMESSI PER LAVORO
LAVORO AUTONOMO
Requisiti:
• Attività autonoma regolarmente attiva
• Dimostrazione del reddito
• Residenza
• Alloggio idoneo
NB: risultano in lavoro autonomo anche i titolari di
contratti di lavoro a progetto.
PERMESSI PER LAVORO
LAVORO AUTONOMO
DOCUMENTI NECESSARI:
•
•
•
•
•
•
•
Copia permesso di soggiorno;
Copia delle prime pagine del passaporto
Copia Codice fiscale;
Copia Idoneità d’alloggio (Ufficio Tecnico Comunale);
Copia della Dichiarazione dei Redditi dell’anno precedente
Copia del bilancino provvisorio;
A seconda dell’attività:
– Copia Visura Camerale;
– Copia Iscrizione alla Camera di Commercio;
– Copia Partita IVA;
– Iscrizione ad albi;
• Marca da bollo da 14,62 euro
PERMESSO PER FAMIGLIA
Possono rinnovare per famiglia:
- Coniuge
- Figli
- Genitori a carico
Requisiti:
- Reddito (vedi slide iniziale);
- Convivenza.
NB FIGLI: a 14 anni i figli si staccano dal permesso di
soggiorno dei genitori e avranno un loro tesserino.
Possono rinnovare il permesso per famiglia finché non
hanno un loro reddito autonomo.
PERMESSO PER FAMIGLIA
DOCUMENTI NECESSARI:
• Copia permesso di soggiorno;
• Copia delle prime pagine del passaporto;
• Copia codice fiscale;
• Copia permesso/carta di soggiorno del familiare;
• Autocertificazione di Stato di Famiglia;
• Dichiarazione di mantenimento del familiare;
• Copia CUD/730 o Unico o bollettini del familiare
• Marca da bollo da 14,62 euro;
PERMESSO PER ATTESA OCCUPAZIONE
SE, al momento della scadenza del mio permesso di
soggiorno non ho un contratto di lavoro, ho diritto a un
permesso di soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE della
durata di 6 MESI.
!!! ATTENZIONE: il permesso parte dalla data di fine
dell’ultimo rapporto di lavoro, quindi se il periodo di
disoccupazione supera i 6 mesi la Questura farà fatica a
rilasciare il permesso.
PERMESSO PER ATTESA OCCUPAZIONE
Il permesso per attesa occupazione si richiede con il KIT postale
allegando i seguenti documenti:
• Copia permesso di soggiorno
• Copia del passaporto (solo le pagine coi dati anagrafici)
• Iscrizione al Centro per l’Impiego
• Copia dell’ultimo bollettino o dell’ultima busta paga
• Dichiarazione del vecchio datore di lavoro sul reddito dell’anno
precedente o CUD/730
• Marca da Bollo da 14,62 euro
NB: non può essere rinnovato di nuovo per attesa occupazione, ma
solo per lavoro o famiglia.
PERMESSI SPECIALI 1
PERMESSO PER CURE MEDICHE - GRAVIDANZA:
Può essere rilasciato a cittadini irregolari:
• Donne in stato di gravidanza da quando ne è
accertato lo stato fino ai 6 mesi del bambino;
• Padri dei bambini dopo la nascita e il
riconoscimento per massimo 6 mesi
Si richiede e rinnova direttamente in Questura
NB: NON permette di lavorare.
NB: NON può essere rinnovato per lavoro.
PERMESSI SPECIALI 1
PERMESSO PER CURE MEDICHE - GRAVIDANZA:
DOCUMENTI NECESSARI - donne:
•
•
•
•
•
•
Passaporto: originale + copia;
4 fotografie;
Certificato medico rilasciato da una Struttura Sanitaria Pubblica o vidimata dall’ASL che:
• Attesti lo stato di gravidanza,
• Indichi la presunta data del parto,
• Sia stato rilasciato da non più di 10 giorni.
Documentazione che attesti la disponibilità dell’alloggio (dichiarazione di ospitalità +
copia documenti di chi ospita);
Dichiarazione di mantenimento + copia documenti del dichiarante;
Marca da bollo da 14,62 €
Si rinnova con gli stessi documenti aggiornati e, quando nasce il
bambino, va portato l’estratto dell’atto di nascita.
PERMESSI SPECIALI 1
PERMESSO PER CURE MEDICHE - GRAVIDANZA:
DOCUMENTI NECESSARI - uomini:
• Passaporto: originale + copia;
• 4 fotografie;
• Estratto dell’atto di nascita con indicati i nomi dei genitori
• Documentazione che attesti la disponibilità dell’alloggio
(dichiarazione di ospitalità + copia documenti di chi ospita);
• Dichiarazione di mantenimento + copia documenti del
dichiarante;
• Marca da bollo da 14,62 €
NB: NON permette di lavorare.
NB: NON può essere rinnovato per lavoro.
PERMESSI SPECIALI 2
FAMILIARE ENTRO IL 2° GRADO DI CITTADINO
ITALIANO (NONNI, FRATELLI E SORELLE)
Permesso Di Soggiorno SPECIALE per “preservare
l’unità familiare” concesso ai familiari entro il 2°
grado di cittadini italiani CONVIVENTI.
Viene richiesto direttamente in Questura.
Permette di lavorare, MA NON può essere convertito in
permesso per lavoro
Viene rinnovato SEMPRE con un permesso per famiglia
ed è SEMPRE NECESSARIA la convivenza con il
cittadino italiano
PERMESSI SPECIALI 2
FAMILIARE ENTRO IL 2° GRADO DI CITTADINO
ITALIANO (NONNI, FRATELLI E SORELLE)
DOCUMENTI NECESSARI - RILASCIO:
•
•
•
•
•
•
4 fotografie;
Passaporto: originale + copia;
Documentazione attestante il legame di parentela tradotto e legalizzato/apostillato
Dichiarazione di convivenza sottoscritta da entrambi
Dichiarazione di presa in carico da parte del cittadino italiano
Copia della CI del cittadino italiano
DOCUMENTI PER RINNOVO – VIA POSTA:
•
•
•
•
•
•
Copia del permesso;
Copia del passaporto (solo le pagine coi dati anagrafici);
Copia Codice fiscale;
Stato di famiglia;
Copia della CI del cittadino italiano;
Dimostrazione dei mezzi di sostentamento:
– Se si lavora: contratto di lavoro + CUD + ultima busta paga;
– Se mantenuti: dichiarazione di mantenimento + copia CUD/UNICO di chi mantiene + copia
documenti di chi mantiene.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO CE
Nuovo nome della vecchia carta di soggiorno
(adeguamento alla normativa europea).
Durata illimitata (per 2 anni hanno stampato i
permessi con la durata di 5 anni, ma vengono
solo aggiornati e diventano a durata illimitata).
Permettono di trasferirsi stabilmente a lavorare
negli altri paesi dell’Unione ad eccezione di
Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO CE
Requisiti:
5 anni compiuti di permanenza regolare in Italia;
Reddito sufficiente (proprio o del familiare);
Alloggio idoneo;
Conoscenza della lingua italiana;
Permesso ancora valido al momento della richiesta.
Due motivazioni per avere la “carta”:
Lavoro
Famiglia
Certificazione della lingua - tre possibilità:
1. Licenza media conseguita in Italia;
2. Certificazione CILS A2
3. Esame da sostenere tramite la Prefettura
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO CE
“Carta” per Lavoro - documenti necessari:
Uguali per tutti:
• Copia permesso di soggiorno;
• Copia del passaporto (solo le pagine coi dati anagrafici);
• Copia codice fiscale;
• Casellario giudiziale e Carichi pendenti (Tribunale di Busto
Arsizio/Varese);
• Copia Idoneità d’alloggio (Ufficio Tecnico);
• Marca da bollo da 14,62 euro;
• Certificazione della lingua;
• Indicare a voce le residenze degli ultimi 5 anni.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO CE
“Carta” per Lavoro - documenti necessari:
Per lavoratori dipendenti:
• Copia del contratto di soggiorno;
• Copia della ricevuta di ritorno con cui è stato spedito in prefettura
(leggibili n° raccomandata e data di spedizione);
• Copia CUD/730 anno precedente o Copia dei bollettini dei
contributi dell’anno precedente + Dichiarazione del datore di
lavoro sul reddito dell’anno precedente;
• Copia ultima busta paga/ultimo bollettino;
• Copia della CI del Datore di lavoro.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO CE
“Carta” per Lavoro - documenti necessari:
Per lavoratori autonomi:
-Copia della Dichiarazione dei Redditi/Unico dell’anno
precedente ;
-Copia del bilancino provvisorio d’attività;
-Copia Visura Camerale e/o Copia Iscrizione alla Camera di
Commercio e/o Copia Partita IVA.
-Eventuali iscrizioni agli albi professionali.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO CE
“Carta” per famiglia :
Chi ne ha diritto: genitori, coniuge e figli minorenni CONVIVENTI con
il lavoratore che fa la domanda. Genitori e coniuge devono avere
comunque i 5 anni di presenza in Italia.
• Copia permesso di soggiorno;
• Copia del passaporto (solo le pagine coi dati anagrafici);
• Codice fiscale;
• Copia del permesso/carta del familiare;
• Copia CUD/730/Unico/bollettini del familiare;
• Copia dei certificati che dimostrano la parentela;
• Autocertificazione di Stato di famiglia;
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO CE
“Carta” per famiglia :
Prosegue:
• Copia Idoneità d’alloggio (Ufficio Tecnico);
• Marca da bollo da 14,62 euro;
• Indicare a voce le residenze avute negli ultimi 5 anni.
• Certificazione della lingua.
• Certificati tribunale:
• per maggiorenni: al Tribunale di Busto Arsizio/Varese: casellario
giudiziale e carichi pendenti (attenzione sono 2);
• Per minori 14-17:
• casellario giudiziale (Tribunale di Busto Arsizio/Varese) e carichi
pendenti (Procura della Repubblica dei Minorenni di Milano).
AGGIORNAMENTI
Procedura con cui si comunica alla Questura:
• Cambio di passaporto
• Cambio di residenza
• Nascita dei figli
• Distacco dei figli ai 14 anni.
Obbligatorio l’aggiornamento per la nascita dei figli e
distacco ai 14 anni.
Conveniente se si ha la carta di 5 anni negli altri casi
AGGIORNAMENTI
DOCUMENTI NECESSARI:
- Copia del permesso /carta;
- Copia delle prime pagine del passaporto;
A seconda:
- Estratto dell’atto di nascita dei figli
- Certificato di residenza
DUPLICATI
OBBLIGATORIO RICHIEDERLO IN CASO DI FURTO O
SMARRIMENTO
DOCUMENTI NECESSARI:
- Copia del permesso /carta (C’è);
- Copia delle prime pagine del passaporto (se c’è);
- DENUINCIA AI CARABINIERI
PERMESSO A PUNTI
E’ arrivato il “Permesso a punti”, l’Accordo di integrazione per lo
straniero che richiede il permesso di soggiorno
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale l’11 novembre 2011 il decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, che
disciplina il “permesso a punti”, ovvero l’accordo di integrazione
tra lo straniero e lo Stato.
Il regolamento si applica allo straniero di età superiore ai sedici anni
che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale, dopo la
sua entrata in vigore (che sarà a primavera 2012), e presenta
istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno.
Lo straniero che presenta istanza di permesso di soggiorno stipula
con lo Stato un accordo di integrazione articolato per crediti.
PERMESSO A PUNTI - L’ACCORDO
Art. 1. – Impegni dello straniero
L’interessato si impegna a:
a) acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al
livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue
emanato dal Consiglio d’Europa;
b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e funzionamento delle
istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai
settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi
fiscali;
c) garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori;
d) assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.
L’interessato dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e
dell’integrazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2007 e si
impegna a rispettarne i principi.
PERMESSO A PUNTI - L’ACCORDO
Art. 2. – Impegni dello Stato
Lo Stato:
a) assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle
persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di
razzismo e di discriminazione; agevola, inoltre, l’accesso alle informazioni che
aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali contenuti della
Costituzione italiana e dell’ordinamento generale dello Stato;
b) garantisce in raccordo con le regioni e gli enti locali il controllo del rispetto delle
norme a tutela del lavoro dipendente; il pieno accesso ai servizi di natura
sanitaria e a quelli relativi alla frequenza della scuola dell’obbligo;
c) favorisce il processo di integrazione dell’interessato attraverso l’assunzione di
ogni idonea iniziativa, in raccordo con le regioni, gli enti locali e
l’associazionismo no profit.
In tale quadro, assicura all’interessato, entro un mese dalla stipula del presente
accordo, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di
informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno.
PERMESSO A PUNTI - L’ACCORDO
I PUNTI, O “CREDITI”
L’accordo è articolato per crediti, nel senso che allo straniero sono riconosciuti dei
crediti proporzionali al raggiungimento di livelli crescenti della conoscenza
della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia.
All’atto della sottoscrizione dell’accordo sono assegnati allo straniero 16 crediti
corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al
livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
Nel corso della sua permanenza in Italia, lo straniero potrà aumentare o diminuire
il numero dei suoi crediti, che verrà verificato dopo 2 anni dalla stipula.
Se il numero è maggiore di 30, l’accordo si ritiene raggiunto.
Se il numero è compreso tra 1 e 29 si dà un altro anno di tempo per raggiungere
30.
Se il numero è uguale o inferiore a 0, lo straniero viene espulso dal territorio
nazionale.
Nel caso in cui il primo permesso di soggiorno scada prima dell’accordo di
integrazione (cioè prima di due anni), all’atto del rinnovo verrà verificata solo
la frequenza alla “sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in
Italia”
PERMESSO A PUNTI - L’ACCORDO
I punti sono attribuiti in base a una tabella che tiene conto di:
conoscenza della lingua italiana
conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia
percorsi di istruzione per adulti, secondaria, professionale,
tecnica, universitaria (anche nel paese d’origine)
conseguimento di titoli di studio
attività di docenza
corsi di integrazione linguistica e sociale
onorificenze e benemerenze pubblica
attività economico-imprenditoriali
scelta di un medico di base
partecipazione alla vita sociale (attività di volontariato)
abitazione (sottoscrizione di contratto d’affitto o acquisto di una
casa)
PERMESSO A PUNTI - L’ACCORDO
I punti sono invece decurtati in caso di
reati (condanne anche non definitive)
misure di sicurezza personali
illeciti amministrativi e tributari (superiori a 10 mila euro)
La mancata partecipazione alla “sessione di formazione civica e
di informazione sulla vita in Italia” dà luogo alla decurtazione di
15 dei 16 crediti assegnati all’atto della sottoscrizione
dell’accordo.
La mancata iscrizione a scuola dei figli dà luogo anch’essa alla
decurtazione di15 punti su 16
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3° INCONTRO – 5 DICEMBRE – Pratiche di permanenza in Italia