Area 3 – Sviluppo Socioculturale LA CARTA DELLA FUNZIONE INVALIDI CIVILI CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI IN MATERIA DI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ CIVILE E SORDOMUTISMO 1 PREMESSA PARTE PRIMA – LA QUALITA’ DEL SERVIZIO 1.1 I principi ispiratori della carta 1.2 Gli indicatori di qualità 1. 3 La diffusione della conoscenza sulla materia 1.4 La capillarità degli sportelli informazione 1.5 Lo snellimento delle procedure amministrative 1.6 I rapporti con i patronati 1.7 La tempestività nell’azione amministrativa 1.8 La gestione delle segnalazioni PARTE SECONDA – LE SCHEDE DEI BENEFICI ECONOMICI 2.1 L’assegno di invalidità 2.2 La pensione di inabilità 2.3 L’indennità di accompagnamento 2.4 L’indennità di frequenza 2.5 La pensione non reversibile per i ciechi parziali 2.6 L’indennità speciale 2.7 La pensione non reversibile per i ciechi assoluti 2.8 L’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti 2.9 La pensione non reversibile per sordomuti 2.10 L’indennità di comunicazione APPENDICE L’opuscolo “Benefici economici a favore degli invalidi civili” 2 PREMESSA L’Ufficio Invalidi Civili del Comune di Livorno nasce nel febbraio 2001, quando le competenze amministrative relative agli invalidi civili sono state trasferite nella Regione Toscana dalle Prefetture ai Comuni. Per il territorio compreso nell’ASL 6 la competenza è gestita, su direttiva regionale, dal Comune di Livorno, in accordo con gli altri Comuni. Sono due le fasi del procedimento legate al rilascio dei benefici economici: 1) quella sanitaria, di competenza ASL, con la quale viene riconosciuto il grado di invalidità 2) quella amministrativa, di competenza del Comune, con la quale si verificano i requisiti socio-economici necessari per ottenere i benefici economici richiesti già al momento di presentazione della domanda all’ASL. Per attivare la prima è necessario recarsi al competente Ufficio Invalidi civili dell’ASL (l’ASL n° 6 è suddivisa in quattro zone: Livorno, Cecina, Piombino, Portoferraio) e presentare una domanda con la quale si chiede la visita sanitaria per il riconoscimento o aggravamento dell’invalidità. Il Comune si attiverà solo successivamente per la concessione dei benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta dalla commissione sanitaria. Infatti non tutti i riconoscimenti sanitari di invalidità sono sufficienti ad attivare l’iter amministrativo del Comune che è tenuto a verificare il possesso dei requisiti socio economici previsti per ogni tipo di invalidità accertata in sede di commissione medica. Nel procedimento sanitario la Commissione periferica del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha il ruolo di verifica e controllo. L’INPS, infine, ha il ruolo di Ente erogatore, cioè esegue il pagamento dei benefici economici disposti dal Comune oppure disposti dal giudice con le sentenze che riconoscono il diritto al beneficio economico (“sentenze costitutive” o “ricostitutive” di prestazioni economiche precedentemente revocate per mancanza dei requisiti sanitari). 3 Schema riepilogativo delle sedi competenti degli altri enti coinvolti nel procedimento Zone livornese della bassa val di Cecina della val di Cornia dell’Elba Sede INPS Comune Capraia Collesalvetti Livorno Bibbona Castagneto Carducci Cecina Rosignano Marittimo Casale Marittimo Castellina Marittima Guardistallo Montescudaio Riparbella Santa Luce Campiglia Marittima Piombino San Vincenzo Sassetta Suvereto Sede prov.le Ministero dell’Eco. e delle Fin. Commissione ASL Livorno Livorno Livorno (Via Tacca, 1) (Via Venuti, 56) (Via dei Lanzi, 21) Cecina Pisa Pisa (P.zza Guerrazzi, 17) Piombino (Via Polo, 1/5) (Lungarno Buozzi, 11) Livorno Piombino (Via Fucini, 23) Monteverdi Marittimo Pisa Pisa Campo nell’Elba Capoliveri Marciana Marciana Marina Porto Azzurro Portoferraio Rio Marina Rio nell’Elba Livorno Piombino (Via Savonarola, 82) Potoferraio (Loc. San Rocco) N.B. per l’accertamento della cecità la commissione ASL di competenza è quella di Livorno indipendentemente dal comune di residenza. 4 PARTE PRIMA LA QUALITA’ DEL SERVIZIO 1.1 I principi ispiratori della carta In linea generale, la carta dei servizi risponde all’esigenza di fissare principi e regole nei rapporti tra le amministrazioni che erogano servizi e i cittadini che ne usufruiscono. La sua finalità è quella di illustrare l’attività degli enti, di indicare i tempi di definizione delle prestazioni e le modalità di reclamo per i disservizi. La carta dell’Ufficio Invalidi Civili del Comune di Livorno vuole essere uno strumento di garanzia della qualità del servizio offerto all’utenza, che si trova spesso in una situazione di svantaggio sociale. A tale scopo si sono stati fissati degli indicatori il cui raggiungimento dovrebbe garantire un apprezzabile livello di soddisfazione del servizio. 1.2 Gli indicatori di qualità In particolare dall’esame della materia sono stati individuati i punti critici che rilevano la complessità e la delicatezza nonché l’importanza che socialmente riveste. Su questa base si è voluto individuare degli elementi, che chiameremo d’ora in avanti, indicatori di qualità, in grado di misurare e garantire il livello di qualità prodotto dall’Ufficio. La carta costituisce un impegno esplicito sul mantenimento di elevati standard di qualità sulla base dei seguenti indicatori: 1. la diffusione della conoscenza sulla materia 2. la capillarità degli sportelli informazione 3. lo snellimento delle procedure amministrative 4. i rapporti con i patronati 5. la tempestività nell’azione amministrativa 6. la gestione delle segnalazioni. 1.3 La diffusione della conoscenza sulla materia Uno dei punti critici di maggior rilievo per svolgere un servizio di qualità è quello di far conoscere agli utenti la nostra attività. Conoscere una materia così articolata è complessa favorisce 5 l’eliminazione di errori che possono significare perdita o mancato riconoscimento di benefici economici, come pure rallentamento o talvolta impedimento nella definizione della pratica Con queste motivazioni è stato redatto una guida informativa (riproposta qui in appendice) pensata come guida per il cittadino per facilitare la comprensione delle varie fasi del procedimento attraverso la spiegazione delle problematiche più ricorrenti e dei compiti dei soggetti pubblici e privati coinvolti. La guida completa, come pure questa carta, sono consultabili su internet all’indirizzo: http://www.comune.livorno.it/invalidi_civili/invalidi_civili.htm La guida è stata pubblicata anche nella rivista periodica edita dal Comune di Livorno: "CN Comune Notizie" n.43 luglio-settembre 2003. L’ufficio si impegna ad assumere le iniziative necessarie a garantire un livello adeguato di informazione della propria attività ai soggetti esterni. 1.4 La capillarità degli sportelli informazione Un altro fattore di qualità ritenuto prioritario è legato alla possibilità per l’utente di usufruire in maniera capillare sul territorio dei servizi tipici degli sportelli informazione e dei punti di raccolta della documentazione. Molto spesso, infatti, gli invalidi sono persone anziane con difficoltà di deambulazione; mentre il nostro territorio di riferimento è piuttosto vasto comprendendo l’intera provincia livornese e sette comuni pisani. E’ stato quindi pensato un ampio decentramento dell’attività di informazione con l’apertura di 14 punti di informazione cui rivolgersi, ad esempio, per conoscere lo stato di avanzamento della pratica e/o i tempi presumibili di definizione della stessa. Questi sportelli forniscono le informazioni grazie ad un collegamento internet con l’archivio delle pratiche dell’Ufficio Invalidi Civili del Comune di Livorno. L’Ufficio si impegna a mantenere nel tempo un tale livello di capillarità degli uffici informazione, garantendo nel contempo un livello adeguato di aggiornamento professionale al personale addetto a fornire informazioni. Gli sportelli sono: Sportello Territorio di competenza Orario Indirizzo Tel. Comune di Livorno Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno da Lun. a Ven. (dalle 9,00 alle13,00) Via delle Sorgenti, 178 Livorno 0586 44.28.11 Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno da Lun. a Ven. (dalle 9,00 alle13,00) Scali Finocchietti, 8 Livorno 0586 20.13.30 Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno da Lun. a Ven. (dalle9,00 alle 13,00) Via Corsica, 27 Livorno 0586 80.83.25 Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno da Lun. a Ven. (dalle 9,00 alle13,00) Via Menasci, 2 Livorno 0586 40.81.77 Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno da Lun. a Ven. (dalle 9,00 alle13,00) Via Machiavelli, 21 Livorno 0586 80.87.73 Circoscrizione 1 Comune di Livorno Circoscrizione 2 Comune di Livorno Circoscrizione 3 Comune di Livorno Circoscrizione 4 Comune di Livorno Circoscrizione 5 Mart. e Giov. (dalle 15,30 alle 17,30) Mart. e Giov. (dalle 15,30 alle 17,30) Lun. e Merc. (dalle 15,30 alle 17,30) Mart. e Giov. (dalle 15,30 alle 17,30) Mart. e Giov. (dalle 15,30 alle 17,30) 6 ASL di Piombino comuni della Zona Val di Cornia Lun. dalle 10 alle 12 Piazza Appiani 32 Merc. dalle 15 alle 17 Piombino 0565 67716 Ven. dalle 10 alle 12 Comune di Castagneto C.cci comune di Castagneto C.cci Comune di Cecina Comune di Cecina Mart. e Giov. dalle 10,00 alle 12,30 Via della Repubblica, 15 Donoratico 0565 777241 Da Lun. a Merc. dalle 9 alle12,30 Via Rossini, 5 0586 611608 Ven. dalle 9 alle 12,30 Cecina 0586 611609 Via dei Lavoratori, 21 0586 724215 Giov. dalle 16,00 alle 18,00 Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,00 Comune di Rosignano m/mo Comune di Rosignano m/mo Mart. dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 Rosignano M/mo Giov. dalle 15,00 alle 18,00 Ven. dalle 9,00 alle 12,00 Comune di Casale m/mo Comune di Casale m/mo Comune di Castellina m/ma Comune di Castellina m/ma Comune di Guardistallo Comune di Guardistallo Comune di Montescudaio Comune di Montescudaio Comune di Bibbona Comune di Bibbona Tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,00 Via del Castello, 133 0586 663411 Casale M/mo Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 Piazza Mazzini, 4 050 694115 Castellina M/ma Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 Via Chiusa, 5 0586 651522 Guardistallo Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 Via della Madonna, 37 0586 651630 Montescudaio Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 Piazza Colombo, 1 0586 672211 Bibbona Inoltre alcuni degli sportelli informazione fungono anche da punti di raccolta della documentazione da presentare per la definizione della pratica. Attualmente è quindi possibile trasmettere la documentazione all’Ufficio Invalidi Civili nei seguenti modi: a) tramite posta al Comune di Livorno - Ufficio Invalidi Civili - Piazza del Municipio, 1 – 57123 Livorno. Fax: 0586/820181. L’indirizzo di posta elettronica è: [email protected]. b) consegnandola “a mano” ai seguenti sportelli: Circoscrizioni del Comune di Livorno Sportello Circoscrizione 1 Circoscrizione 2 Circoscrizione 3 Circoscrizione 4 Circoscrizione 5 Orario da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle13,00 Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,30 da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle13,00 Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,30 da Lun. a Ven. dalle9,00 alle 13,00 Lun. e Merc. dalle 15,30 alle 17,30 da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle13,00 Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,30 da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle13,00 Indirizzo Tel. Via delle Sorgenti, 178 0586 442811 Scali Finocchietti, 8 0586 201330 Via Corsica, 27 0586 808325 Via Menasci, 2 0586 408177 Via Machiavelli, 21 0586 808773 Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,30 Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Livorno situato al piano terra Palazzo Comunale – Piazza del Municipio 1. Orario: dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il Martedì e il Giovedì dalle 15.30 alle 17.30. 7 1.5 Lo snellimento delle procedure amministrative Per snellire il procedimento è stata attuata ad una profonda revisione delle procedure amministrative e si è proceduto ad una utilizzazione sempre più ampia dello strumento informatico. In particolare nel campo amministrativo sono state introdotte importanti novità, tra cui le più importanti sono: - adozione di un modello unico di autocertificazione valido per i diversi riconoscimenti sanitari. Ad esso è allegato il foglio istruzioni per la compilazione, l’elenco dei patronati e il modello di delega alla riscossione - accordo Comune-ASL (Min. Eco. E Fin.) per l’invio del modello unico del Comune direttamente da parte dell’ASL all’invalido unitamente al verbale sanitario, con sensibile accorciamento dei tempi di evasione delle pratiche - acquisto di 2 “movimentatori automatici” per l’archiviazione delle pratiche (circa 150 metri lineari). I “movimentatori automatici” permettono, tra l’altro, una ricerca rapida dei fascicoli, la protezione dagli agenti atmosferici e una garanzia di sicurezza anti-intrusione (privacy). Nel campo informatico si è proceduto alla creazione di una banca dati delle pratiche e all’informatizzazione della sua gestione. Ciò ha comportato il caricamento su supporto informatico di oltre 40.000 pratiche e lo sviluppo in proprio di un “applicativo” informatico per la gestione. Il programma permette l’emissione automatica dei documenti amministrativi con i dati del database, con riduzione degli errori di trascrizione e dei tempi di produzione degli atti amm.vi, e la costituzione della “pratica virtuale” con l’associazione dei documenti emessi. Di ogni pratica è possibile consultare tutti i dati significativi compresa la sua “cronistoria” e tutti i documenti emessi L’Ufficio si impegna ad assicurare nel tempo questo livello di snellimento burocratico. 1.6 I rapporti con i patronati L’invalido, nella compilazione della documentazione da presentare per la pratica di invalidità e negli altri adempimenti previsti dalla normativa per i titolari di benefici economici, può farsi aiutare gratuitamente da un patronato. L’Ufficio riserva un’attenzione particolare al rapporto con questi soggetti dal momento che svolgono questa importante funzione. Sono convocate periodicamente riunioni con lo scopo di affrontare problematiche di carattere generale e di segnalare ai patronati novità normative e quant’altro possa migliorare il livello di preparazione sulla materia, con lo scopo di ridurre al minimo errori a danno degli assistiti. Un’altra iniziativa intrapresa per mantenere elevato questo indicatore di qualità è stata quella di ricevere settimanalmente i patronati su appuntamento. In particolare, durante la settimana, entro il Venerdì alle ore 12.00, i patronati possono rivolgersi all’ Ufficio “Informazioni e rapporti con i cittadini” del Comune di Livorno, prenotando un appuntamento con l’Ufficio “Invalidi Civili” per la richiesta di informazioni su un numero massimo di pratiche settimanali per ogni patronato, pari a quattro. Il sistema di informazioni è articolato su due tipi di incontri, tenuto conto della dislocazione sul territorio dei patronati: 8 1) le sedi dislocate al di fuori del territorio comunale possono telefonare all’Ufficio Invalidi Civili, secondo gli orari prenotati al numero 0586/235491, il Martedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 2) quelle con sede nel territorio del Comune di Livorno, invece, vengono ricevute personalmente, il Martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Infine, sempre nell’ottica di migliorare la qualità del servizio, è stato firmato un protocollo d’intesa con i patronati per accesso alla consultazione dell’archivio delle pratiche di invalidità dei propri assistiti tramite internet. L’accesso alla consultazione è garantito dalla firma digitale. 1. 7 La tempestività nell’azione amministrativa Uno degli aspetti che esprimono un livello alto di efficienza amministrativa rimane comunque la velocità di evasione delle pratiche. L’Ufficio ha effettuato un grosso sforzo per garantire i tempi di definizione delle pratiche brevi ed oggi svolge le pratiche “in tempo reale”, senza arretrato, cioè senza tempi di attesa se non quelli eventualmente necessari alle risposte di altri Enti in sede di accertamenti d’ufficio. 1.8 La gestione delle segnalazioni L’Ufficio riserva massima attenzione a tutte le segnalazioni scritte sia che riguardino richieste d’informazione e/o delucidazioni sia le richieste di riesame delle decisioni prese. Nei casi in cui sia riconosciuto un errore, da parte dell’Ufficio, nella mancata concessione di benefici economici o su altre questioni rilevanti come la decorrenza delle provvidenze l’Ufficio attiva gli strumenti in autotutela correggendo d’ufficio l’errore. Questo atteggiamento lascia comunque aperta la strada alle altre forme di tutela del cittadino previste dalla Legge. 9 PARTE SECONDA LE SCHEDE DEI BENEFICI ECONOMICI 2.1 L’assegno mensile A CHI SPETTA L’ASSEGNO MENSILE? Spetta ai mutilati e invalidi civili nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74% (requisito sanitario). CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO? Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi: le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio, né per cecità civile e sordomutismo l’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, delle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e con ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E’ data facoltà all’interessato di optare per il trattamento più favorevole residenza territorio nazionale cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di soggiorno) età al momento della domanda compresa tra 18 e 65 anni incollocazione al lavoro: nel periodo di collocabilità al lavoro, corrispondente ad un’età compresa tra i 18 anni e i 65 per gli uomini e tra i 18 anni e i 60 per le donne, lo stato di inoccupazione si dimostra con l’iscrizione negli elenchi speciali del collocamento previsti dalla legge 68/99 e successive modifiche. Al di fuori di tale periodo l’interessato non deve svolgere attività lavorativa, condizione dimostrabile con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge annualmente adeguati (per i redditi del 2003 il limite è di € 3.846,05). Il limite di reddito previsto dalla legge è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI? Il requisito dell’invalidità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà. 10 La dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario. COME SI OTTIENE L’ASSEGNO MENSILE? Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL Per conoscere dove rivolgersi consultare lo specchietto descritto nella premessa. QUALE È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE? La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all’Azienda USL. A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELL’ASSEGNO MENSILE? L’importo dell’assegno è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in tredici mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º gennaio 2003, la misura del beneficio economico è pari a 223,90 euro. QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE? L’assegno si percepisce fino al 65º anno di età a condizione che, nel corso del tempo, non si perda né il requisito sanitario né uno di requisiti amministrativi sopra descritti. CHI EROGA LA PRESTAZIONE? Il pagamento dell’assegno è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale. L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di delega. QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO? Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro 180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale sanitario. 11 2.2 La pensione di inabilità A CHI SPETTA LA PENSIONE DI INABILITÀ? Spetta ai mutilati e invalidi civili nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100 %) e permanente (requisito sanitario). CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO? Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi: le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio, né per cecità civile e sordomutismo residenza territorio nazionale cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di soggiorno) età al momento della domanda compresa tra 18 e 65 anni titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge annualmente adeguati (per i redditi del 2003 il limite è di € 13.103,20). Il limite di reddito previsto dalla legge è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI? Il requisito dell’invalidità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario. COME SI OTTIENE LA PENSIONE DI INABILITÀ? Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL. Per conoscere dove rivolgersi consultare lo specchietto descritto nella premessa. QUALE È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE? La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all’Azienda USL. A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELLA PENSIONE DI INABILITÀ? L’importo della pensione è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in tredici mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º gennaio 2003, la misura del beneficio economico è pari a 223,90 euro. 12 QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE? La pensione si percepisce fino al 65º anno di età a condizione che, nel corso del tempo, non si perda né il requisito sanitario né uno di requisiti amministrativi sopra descritti. CHI EROGA LA PRESTAZIONE? Il pagamento della pensione è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale. L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di delega. QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO? Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro 180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale sanitario. 13 2.3 L’indennità di accompagnamento A CHI SPETTA L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO? Spetta ai mutilati e invalidi civili nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta la necessità di assistenza continua perché “non in grado di compiere gli atti della vita” o perché “impossibilitati a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore” (requisito sanitario). CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO? Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi: le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio, né per cecità civile e sordomutismo residenza territorio nazionale cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di soggiorno) non essere ricoverati gratuitamente in strutture pubbliche o convenzionate, compresi gli enti ospedalieri per periodi superiori a trenta giorni COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI? Il requisito dell’invalidità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario. COME SI OTTIENE L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO? Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL. Per conoscere dove rivolgersi consultare lo specchietto descritto nella premessa. QUALE È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE? La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all’Azienda USL. A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO? L’importo dell’indennità è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in dodici mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º gennaio 2003, la misura del beneficio economico è pari a 431,19 euro. 14 QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE? L’indennità è vitalizia a condizione che, nel corso del tempo, non si perda né il requisito sanitario né uno di requisiti amministrativi sopra descritti. CHI EROGA LA PRESTAZIONE? Il pagamento dell’indennità è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale. L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di delega. QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO? Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro 180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale sanitario. 15 2.4 L’indennità mensile di frequenza A CHI SPETTA L’INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA? Spetta agli invalidi civili minori di anni diciotto cui siano state riconosciute dalla competente commissione sanitaria “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” nonché “ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz”. (requisito sanitario). CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO? Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi: le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio, né per cecità civile e sordomutismo residenza territorio nazionale cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di soggiorno) frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale con l’Azienda USL, specializzati nel trattamento terapeutico-riabilitativo e nel recupero di persone portatrici di handicap; od anche frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, incluso la scuola materna e dal 28.11.2002 ( entrata in vigore della sentenza Corte Costituzionale n.467 del 20 – 22 novembre 2002) anche dell’asilo nido; o, ancora, frequenza di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti. non essere ricoverati gratuitamente in strutture pubbliche o convenzionate, compresi gli enti ospedalieri per periodi superiori a trenta giorni titolarità di redditi personali del minore soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge annualmente adeguati (per i redditi del 2003 il limite è di € 3.846,05). Il limite di reddito previsto dalla legge è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI? Il requisito dell’invalidità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà redatta da uno dei genitori esercenti la patria potestà. La dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario. 16 COME SI OTTIENE L’INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA? La prima volta occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL (per conoscere dove rivolgersi consultare lo specchietto descritto nella premessa); per i rinnovi deve essere fatta apposita domanda da uno dei genitori esercenti la patria potestà al Comune non prima dell’inizio della frequenza e non dopo il termine della stessa, compilando il modello di autocertificazione dei requisiti amministrativi. QUALE È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE? Nel caso di provvedimento di prima concessione, l’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla Azienda USL di competenza oppure, nel caso in cui la frequenza al corso o al trattamento sia successiva a tale data, dal primo giorno del mese successivo alla data di effettivo inizio della frequenza dei corsi o dei trattamenti sopra indicati. Nei successivi provvedimenti di rinnovo, il termine iniziale della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza dei corsi o dei trattamenti riabilitativi. In tutti i casi l’indennità ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELL’INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA? L’importo dell’indennità è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in dodici mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º gennaio 2003, la misura del beneficio economico è pari a 223,90 euro. QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE? L’indennità è concessa in relazione al periodo di frequenza a condizione che, nel corso del tempo, non si perda né il requisito sanitario né uno di requisiti amministrativi sopra descritti. CHI EROGA LA PRESTAZIONE? Il pagamento dell’indennità è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale. L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di delega. QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO? Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro 180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale sanitario. Nel caso di richiesta di rinnovo dell’indennità di frequenza, il procedimento di concessione deve concludersi entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 17 COSA ACCADE QUANDO IL MINORENNE COMPIE 18 ANNI? L’indennità si interrompe e l’interessato deve inoltrare alla commissione sanitaria competente dell’USL una nuova domanda di visita. 18 2.5 La pensione non reversibile per i ciechi parziali A CHI SPETTA LA PENSIONE NON REVERSIBILE? Spetta ai ciechi civili parziali, senza limiti di età, nei cui confronti in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stato riconosciuto un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (requisito sanitario). CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO? Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi: le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio residenza territorio nazionale cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di soggiorno) titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge annualmente adeguati (per i redditi del 2003 il limite è di € 13.103,20). Il limite di reddito previsto dalla legge è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI? Il requisito della cecità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario. COME SI OTTIENE LA PENSIONE NON REVERSIBILE? Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL di Livorno. QUALE È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE? La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all’Azienda USL. A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELLA PENSIONE NON REVERSIBILE? L’importo della pensione è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in tredici mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l’importo è pari a 223,90 euro. 19 QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE? La pensione è vitalizia a condizione che, nel corso del tempo, non si perda né il requisito sanitario né uno di requisiti amministrativi sopra descritti. CHI EROGA LA PRESTAZIONE? Il pagamento della pensione è garantito dalla sede inps territorialmente competente mediante riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale. L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di delega. QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO? Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro 180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale sanitario. 20 2.6 L’indennità speciale A CHI SPETTA L’INDENNITÀ SPECIALE? Spetta ai ciechi civili parziali, senza limiti di età, nei cui confronti in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stato riconosciuto un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (requisito sanitario). CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO? Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi: le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio residenza territorio nazionale cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di soggiorno) COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI? Il requisito della cecità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario. COME SI OTTIENE L’INDENNITÀ SPECIALE? Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL di Livorno. QUALE È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE? La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all’Azienda USL. A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELL’INDENNITÀ SPECIALE? L’importo dell’indennità è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in dodici mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º gennaio 2003, la misura del beneficio economico è pari a 113,91 euro. QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE? L’indennità è vitalizia a condizione che, nel corso del tempo, non si perda né il requisito sanitario né uno di requisiti amministrativi sopra descritti. 21 CHI EROGA LA PRESTAZIONE? Il pagamento dell’indennità è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale. L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di delega. QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO? Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro 180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale sanitario. 22 2.7 La pensione non reversibile per i ciechi assoluti A CHI SPETTA LA PENSIONE NON REVERSIBILE? Spetta ai ciechi civili nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stato riconosciuto un residuo visivo pari a 00 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (requisito sanitario). CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO? Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi: le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio residenza territorio nazionale cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di soggiorno) aver compiuto il diciottesimo anno di età titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge annualmente adeguati (per i redditi del 2003 il limite è di € 13.103,20). Il limite di reddito previsto dalla legge è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI? Il requisito della cecità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario. COME SI OTTIENE LA PENSIONE NON REVERSIBILE? Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL di Livorno. QUAL È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE? La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all’Azienda USL. A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELLA PENSIONE NON REVERSIBILE? L’importo della pensione è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in tredici mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. La misura del beneficio economico varia a seconda che l’interessato sia o meno ospitato in istituti di istruzione o 23 ricoverato in istituti assistenziali o faccia parte di comunità, con retta base a totale o parziale carico di ente pubblico. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l’importo è pari a 223,90 euro per i ricoverati e pari a 242,13 euro per i non ricoverati. QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE? La pensione è vitalizia a condizione che, nel corso del tempo, non si perda né il requisito sanitario né uno di requisiti amministrativi sopra descritti. CHI EROGA LA PRESTAZIONE? Il pagamento della pensione è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale. L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di delega. QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO? Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro 180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale sanitario. 24 2.8 L’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti A CHI SPETTA L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO? Spetta ai ciechi civili assoluti di ogni età nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta un residuo visivo pari a 00 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (requisito sanitario). CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO? Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi: le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio residenza territorio nazionale cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di soggiorno). COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI? Il requisito dell’invalidità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario. COME SI OTTIENE L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO? Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL di Livorno. QUAL È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE? La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all’Azienda USL. A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO? L’importo dell’indennità è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in dodici mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º gennaio 2003, la misura del beneficio economico è pari a 633,68 euro. QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE? L’indennità è vitalizia a condizione che, nel corso del tempo, non si perda né il requisito sanitario né uno di requisiti amministrativi sopra descritti. 25 CHI EROGA LA PRESTAZIONE? Il pagamento dell’indennità è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale. L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di delega. QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO? Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro 180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale sanitario. 26 2.9 La pensione non reversibile per i sordomuti A CHI SPETTA LA PENSIONE NON REVERSIBILE? Spetta ai minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato (requisito sanitario). CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO? Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi: le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio residenza territorio nazionale cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di soggiorno) età al momento della domanda compresa tra 18 e 65 anni titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge annualmente adeguati (per i redditi del 2003 il limite è di € 13.103,20). Il limite di reddito previsto dalla legge è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI? Il requisito dell’invalidità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario. COME SI OTTIENE LA PENSIONE NON REVERSIBILE? Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL di Livorno. QUAL È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE? La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all’Azienda USL. A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELLA PENSIONE NON REVERSIBILE? L’importo della pensione è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in tredici mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º gennaio 2003, la misura del beneficio economico è pari a 223,90 euro. 27 QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE? La pensione si percepisce fino al 65º anno di età a condizione che, nel corso del tempo, non si perda né il requisito sanitario né uno di requisiti amministrativi sopra descritti. CHI EROGA LA PRESTAZIONE? Il pagamento della pensione è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale. L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di delega. QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO? Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro 180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale sanitario. 28 2.10 l’indennità di comunicazione A CHI SPETTA L’INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE? Spetta ai minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato (requisito sanitario). CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO? Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi: le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio residenza territorio nazionale cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di soggiorno). COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI? Il requisito dell’invalidità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario. COME SI OTTIENE L’INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE? Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL di Livorno. QUALE È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE? La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all’Azienda USL. A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELL’INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE? L’importo dell’indennità è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in dodici mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º gennaio 2003, la misura del beneficio economico è pari a 217,66 euro. QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE? L’indennità si percepisce fino al 65º anno di età a condizione che, nel corso del tempo, non si perda né il requisito sanitario né uno di requisiti amministrativi sopra descritti. 29 CHI EROGA LA PRESTAZIONE? Il pagamento dell’indennità è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale. L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di delega. QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO? Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro 180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale sanitario. 30 APPENDICE BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI INDICE: LE FASI DEL PROCEDIMENTO L’ACCERTAMENTO SANITARIO DELL’ASL DOVE CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE IL RUOLO DEI PATRONATI I PUNTEGGI SANITARI SUFFICIENTI PER I BENEFICI ECONOMICI L’AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE I REQUISITI AMMINISTRATIVI IL RUOLO DELL’INPS LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA – QUALCHE DELUCIDAZIONE LE SENTENZE GIUDIZIALI I RATEI MATURATI E NON RISCOSSI A FAVORE DEGLI EREDI LEGITTIMI LO SCORPORO LA RIVEDIBILITA’ IL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETA’ INFORMAZIONI ALL’UTENZA 31 LE FASI DEL PROCEDIMENTO Nel febbraio 2001, le competenze amministrative relative agli invalidi civili sono state trasferite nella nostra Regione dalle Prefetture ai Comuni. Per il territorio compreso nell’ASL 6 la competenza è gestita, su direttiva regionale, dal Comune di Livorno, in accordo con gli altri Comuni. Sono due le fasi del procedimento legate al rilascio dei benefici economici: 1) quella sanitaria, di competenza ASL, invalidità con la quale viene riconosciuto il grado di 2) quella amministrativa, di competenza del Comune, con la quale si verificano i requisiti socio-economici necessari per ottenere i benefici economici richiesti già al momento di presentazione della domanda all’ASL. Per attivare la prima è necessario recarsi al competente Ufficio Invalidi civili dell’ASL (l’ASL n° 6 è suddivisa in quattro zone: Livorno, Cecina, Piombino, Portoferraio) e presentare apposita domanda con la quale si chiede la visita sanitaria per il riconoscimento o aggravamento dell’invalidità. Il Comune si attiverà solo successivamente per la concessione dei benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta dalla commissione sanitaria. Infatti non tutti i riconoscimenti sanitari di invalidità sono sufficienti ad attivare l’iter amministrativo del Comune che è tenuto a verificare il possesso dei requisiti socio economici previsti per ogni tipo di invalidità accertata in sede di commissione medica. La decorrenza delle provvidenze, secondo la regola generale, è fissata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda all’ASL. In sintesi: ASL determina il grado di invalidità COMUNE accerta i requisiti socio-economici e rilascia le provvidenze economiche INPS eroga i benefici economici L’ACCERTAMENTO SANITARIO DELL’ASL L’esito della visita viene indicato nel verbale di visita redatto dalla Commissione Medica e dopo i controlli effettuati dalla sede provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene inviato un originale al Comune e, contemporaneamente, un originale al cittadino richiedente. Se il verbale riconosce un punteggio sufficiente per ottenere i benefici economici, l’invalido riceverà insieme al verbale anche il seguente materiale: 1) la lettera di presentazione con le istruzioni per la compilazione del modello 2) il modello del Comune di Livorno dal titolo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per la concessione delle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti” 3) un modello per l’atto di delega alla riscossione (compilazione facoltativa, nell’ipotesi in cui si decida di individuare un soggetto diverso dall’invalido alla riscossione). I modelli sopra richiamati, appena compilati, devono essere restituiti all’Ufficio Invalidi Civili del Comune di Livorno nei modi indicati qui sotto. 32 DOVE CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE La documentazione (es. dichiarazione sostitutiva, integrazioni, istanze e richieste di delucidazioni, ec.) dovrà essere trasmessa all’Ufficio Invalidi Civili nei seguenti modi: c) tramite posta al Comune di Livorno - Ufficio Invalidi Civili - Piazza del Municipio, 1 – 57123 Livorno. Fax: 0586/820181. L’indirizzo di posta elettronica è [email protected]. d) consegnandola “a mano” ai seguenti sportelli: Circoscrizioni del Comune di Livorno Sportello Circoscrizione 1 Orario da Lun. a Ven. (dalle 9,00 alle13,00) Indirizzo Tel. Via delle Sorgenti, 178 0586 442811 Mart. e Giov. (dalle 15,30 alle 17,30) Circoscrizione 2 da Lun. a Ven. (dalle 9,00 alle13,00) Scali Finocchietti, 8 0586 201330 Circoscrizione 3 Mart. e Giov. (dalle 15,30 alle 17,30) da Lun. a Ven. (dalle9,00 alle 13,00) Via Corsica, 27 0586 808325 Circoscrizione 4 Lun. e Merc. (dalle 15,30 alle 17,30) da Lun. a Ven. (dalle 9,00 alle13,00) Via Menasci, 2 0586 408177 Circoscrizione 5 Mart. e Giov. (dalle 15,30 alle 17,30) da Lun. a Ven. (dalle 9,00 alle13,00) Via Machiavelli, 21 0586 808773 Mart. e Giov. (dalle 15,30 alle 17,30) Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Livorno situato al piano terra Palazzo Comunale – Piazza del Municipio 1. Orario: dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il Martedì e il Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. IL RUOLO DEI PATRONATI E’ possibile rivolgersi ai patronati presenti sul territorio per la compilazione della modulistica o per farsi assistere in qualsiasi altra richiesta di adempimenti collegata al procedimento del Comune. L’assistenza è completamente gratuita. Gli indirizzi dei vari patronati sono riportati nel modello di dichiarazione sostitutiva, recapitato tramite le commissioni sanitarie. I PUNTEGGI SANITARI SUFFICIENTI PER I BENEFICI ECONOMICI Le percentuali di invalidità o le minorazioni riconosciute in sede sanitaria idonee ad attivare il procedimento amministrativo del Comune di accertamento dei requisiti socio-economici necessari per il rilascio provvidenze economiche spettanti sono le seguenti: Riconoscimento sanitario nel verbale Provvidenze economiche collegate INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (L. 118/71) (punteggio Assegno di invalidità tra il 74% e il 99% compresi) [età compresa tra 18 e 65 anni al momento della domanda] INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% (L. 508/88) [età compresa tra 18 e 65 anni al momento Pensione di inabilità della domanda] 33 INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità Pensione di inabilità lavorativa 100% con impossibilità di deambulare senza l’aiuto + permanente di un accompagnatore (L. 18/80) [età compresa tra 18 e Indennità di 65 anni al momento della domanda] accompagnamento INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa Pensione di inabilità 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado + di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) [età compresa tra Indennità di 18 e 65 anni al momento della domanda] accompagnamento MINORE INVALIDO per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 e L. Indennità di frequenza 289/90) MINORE IPOACUSICO con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500-1000- Indennità di frequenza 2000 Hertz (L. 289/90) MINORE INVALIDO con impossibilità di deambulare senza Indennità di l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80) accompagnamento MINORE INVALIDO con necessità di assistenza continua Indennità di non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita accompagnamento (L. 18/80) ULTRA65ENNE INVALIDO con impossibilità di deambulare Indennità di senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/88) accompagnamento ULTRA65ENNE INVALIDO con necessità di assistenza Indennità di continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani accompagnamento della vita (L. 508/88) CIECO CON RESIDUO VISIVO non superiore a 1/20 in Pensione di cecità parziale entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/70 e L. + 508/88) Indennità speciale CIECO ASSOLUTO (L. 382/70 e L. 508/88) Pensione di cecità assoluta + Indennità di accompagnamento per cecità assoluta SORDOMUTO (L. 381/70 e L. 508/88) Pensione di sordomutismo + Indennità di comunicazione L’AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE Il Comune crea una pratica amministrativa ogni volta che arriva dall’ASL un verbale con punteggio sufficiente. La pratica, per essere completata, rimane in attesa della dichiarazione sostitutiva compilata e sottoscritta ai sensi di legge dall’invalido. E’ importante far pervenire la documentazione con sollecitudine. Il Comune adotta l’atto finale di riconoscimento dei benefici economici, entro i 180 giorni successivi all’arrivo ufficiale del verbale sanitario. Se la modulistica non è compilata correttamente, il Comune chiederà all’invalido le integrazioni relative agli elementi mancanti o non corretti. In alcuni casi si può verificare l’esigenza di effettuare accertamenti d’ufficio che possono influire sui tempi di conclusione della pratica. Appena adottato l’atto finale di autorizzazione il Comune trasmetterà per via telematica i dati all’INPS che provvederà ad erogare il beneficio economico. 34 I REQUISITI AMMINISTRATIVI Per poter accedere accedere alle provvidenze economiche occorrono dei requisiti amministrativi: Tipo di provvidenza Requisiti amministrativi - residenza territorio nazionale; Tutte le provvidenze - cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di soggiorno). - età al momento della domanda tra 18 e 65 anni; - titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla Legge annualmente (per i redditi del 2002 il limite è di € 3.846,05) assegno di invalidità - obbligo di iscrizione alle liste di collocamento speciali (L. 482/68) per gli invalidi civili fino all’età collocabile [60 anni per le donne e 65 per gli uomini] ad eccezione degli “in collocabili al lavoro”. Fra gli “in collocabili” sono da comprendere anche gli invalidi inoccupati che frequentano regolarmente corsi di studio e non risultano iscritti alle liste di collocamento obbligatorio (Sent. C.C. n° 329/2002) - incompatibilità con prestazioni dirette per causa di guerra, lavoro o servizio (es. rendita INAIL) nonché con pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall’INPS (es.I/O), ferma restante la facoltà di opzione da parte della persona interessata. - età al momento della domanda tra 18 e 65 anni Pensione di inabilità - titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla Legge annualmente adeguati (per i redditi del 2002 il limite è di € 13.103,20). Indennità di accompagnamento - assenza di ricoveri in Istituti a totale carico di enti pubblici. - età al momento della domanda inferiore a 18 anni Indennità di frequenza - L’erogazione dell’indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica, a scopi terapeutici e riabilitativi, presso centri ambulatoriali o centri diurni anche di tipo semi-residenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, nonché alla frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. L’indennità di frequenza è erogata solo per i periodi di effettiva frequenza sulla base dell’istanza presentata dal rappresentante legale del minore al Comune - apposita istanza in corso di frequenza - titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla 35 Legge stabiliti annualmente (per i redditi del 2002 il limite è di € 13.103,20) - assenza di ricoveri in Istituti a totale carico di enti pubblici. Pensione di cecità parziale - titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge annualmente con adeguamento annuale (per i redditi del 2002 il limite è di €13.103,20). Indennità speciale - a solo titolo di menomazione come cieco parziale. Pensione di cecità assoluta - titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla Legge con adeguamento annuale (per i redditi del 2002 il limite è di € 13.103,20). Indennità di accompagnamento di cecità assoluta - a solo titolo di menomazione come cieco assoluto con riduzione dell’importo in presenza di ricoveri in Istituti a totale carico di enti pubblici. Pensione di sordomutismo - titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla Legge con adeguamento annuale (per i redditi del 2002 il limite è di € 13.103,20). Indennità di comunicazione - a solo titolo di menomazione come sordomuto. IL RUOLO DELL’INPS L’INPS ha il ruolo di Ente erogatore, cioè esegue il pagamento dei benefici economici disposti dal Comune (oppure disposti dal giudice con le sentenze che riconoscono il diritto al beneficio economico “sentenze costitutive” o ricostitutive di prestazioni economiche precedentemente revocate per mancanza dei requisiti sanitari). Nel caso di ratei maturati e non riscossi degli invalidi deceduti, il pagamento a favore degli eredi richiedenti viene fatto dall’INPS sulla base della disposizione comunale, a seguito della suddivisione dei ratei in relazione alle quote che spettano agli eredi legittimi. LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA – QUALCHE DELUCIDAZIONE La compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva inviato dal Comune tramite l’ASL e qualsiasi altra dichiarazione o richiesta devono essere fatte nel rispetto della normativa vigente; in particolare il Testo Unico sulla Documentazione amministrativa ha semplificato molto la procedura evitando di dover produrre certificati e di autenticare le dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà. Le autocertificazioni, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e le istanze devono essere semplicemente firmate (se sono formate da più fogli separati la firma deve essere apposta su tutti i fogli) e consegnate secondo le seguenti modalità: 36 a) Invio per posta o per via telematica o consegna a mano tramite altra persona: in questi casi è necessario allegare obbligatoriamente fotocopia fronte/retro di un documento di identità del dichiarante b) Presentazione diretta allo sportello: in questo caso il dichiarante deve firmare in presenza dell’incaricato che deve apporre in calce il timbro dell’Ufficio ricevente e la propria firma. I CASI DI IMPEDIMENTO 1) Nel caso in cui il dichiarante non possa o non sappia firmare, la dichiarazione deve essere raccolta dal Pubblico Ufficiale in modo che sia possibile attestare la dichiarazione. 2) Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o, in sua assenza, i figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al 3° grado ) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al Pubblico Ufficiale che accerta l’identità del soggetto dichiarante. ATTENZIONE A COSA SI DICHIARA Il dichiarante deve essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (art.76 D.P.R. 445/2000), punite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nonché sulle conseguenze previste dall’art.75 D.P.R. 445/2000 relative alla decadenza da benefici eventualmente ottenuti con provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Sui dati dichiarati vengono effettuati controlli (art. 71 del DPR 445/2000) diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. LE SENTENZE GIUDIZIALI Quando l’invalido ottiene una sentenza giudiziale favorevole che riconosce il diritto al beneficio economico, deve rivolgersi direttamente all’INPS per il pagamento. In questo caso, infatti, la sentenza sostituisce l’autorizzazione del Comune. Le sole sentenze che necessitano dell’atto di autorizzazione del Comune sono quelle che si limitano a dichiarare (c.d. dichiarative) l’esistenza dei requisiti sanitari del soggetto ricorrente e non anche quella dei requisiti socio-economici. La mancanza di quest’ultimo accertamento rende necessario il procedimento comunale. I RATEI MATURATI E NON RISCOSSI A FAVORE DEGLI EREDI LEGITTIMI Nel caso di decesso dell’invalido i ratei maturati e non riscossi possono essere richiesti dagli eredi legittimi. Questa richiesta deve essere presentata all’INPS da parte di un erede legittimo (erede richiedente). L’INPS avrà cura di trasmetterla d’ufficio al Comune se non è ancora stato emesso l’atto di autorizzazione al beneficio economico. 37 Nel caso in cui l’invalido deceduto non abbia compilato e restituito la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per la concessione delle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.”, questa dovrà essere compilata e restituita dall’erede. Gli adempimenti successivi al provvedimento comunale che determinano la ripartizione delle quote a favore degli eredi legittimi sono di competenza INPS. LO SCORPORO E’ bene precisare che il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo impedisce all’invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici. Questo significa che le provvidenze economiche riconosciute dal comune sono autorizzate a condizione che l’interessato non percepisca per le stesse patologia benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Se, ad esempio, l’interessato già percepisce una rendita INAIL per la perdita di un arto non può, per lo stesso motivo, chiedere il riconoscimento anche dell’invalidità civile. Ciò non significa che se la persona dell’esempio descritto soffre di una patologia diversa non possa chiedere il riconoscimento dell’invalidità: questa richiesta, infatti, ben può essere inoltrata all’Azienda USL, purché si basi su patologie diverse da quella della perdita dell’arto. È opportuno ricordare che quando l’invalido non ha dichiarato alla commissione sanitaria di percepire un’altra rendita il Comune, in virtù di accertamenti preventivi, interrompe il procedimento di autorizzazione per mettere quella commissione sanitaria in condizione di scorporare le patologie dell’invalidità civile da quelle altrimenti indennizzate. Questa fase, detta “scorporo”, normalmente prolunga molto i tempi di attesa perché le decisioni dello scorporo vengono prese con le stesse modalità del primo accertamento sanitario. Si ricorda, infine, che la “residualità” dell’invalidità rispetto alle altre pensioni o rendite esiste anche tra cecità e sordomutismo rispetto all’invalidità civile. Ciò vuol dire che se, a titolo esemplificativo, la riduzione della vista ha già determinato il riconoscimento della cecità, quel deficit visivo non potrà essere fatto valere per ottenere la percentuale di un’altra invalidità civile. LA RIVEDIBILITA’ Nel caso in cui la Commissione Medica abbia provveduto al riconoscimento sanitario con l’indicazione di una data di revisione, l’invalido dovrà a quella data sottoporsi di nuovo a visita medica. Inoltre l’INPS provvederà a sospendere cautelativamente i pagamenti in attesa di conoscere dal Comune l’esito della visita espletata dall’ASL secondo la procedura ordinaria. E’ opportuno, pertanto, che in previsione di tale scadenza l’interessato si rivolga all’ASL per la visita di revisione. Ottenuto il verbale di visita, il Comune informa tempestivamente l’INPS sull’esito della stessa, per la riattivazione dei pagamenti con gli arretrati dovuti. IL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETA’ Un minore invalido titolare di benefici economici, una volta diventato maggiorenne, deve attivarsi nei seguenti modi: A) Se è titolare di indennità di accompagnamento deve fare richiesta scritta al Comune per ottenere i benefici economici come invalido maggiorenne. La visita di revisione al compimento del 18° anno di età viene attivata automaticamente dal Comune 38 B) se è titolare di indennità di frequenza deve rivolgersi all’ASL per fare domanda con la quale si chiede la sottoposizione ad accertamento sanitario per il riconoscimento dell’invalidità e la concessione dei benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta. INFORMAZIONI ALL’UTENZA Per qualsiasi informazione (ad esempio per conoscere lo stato di avanzamento della pratica e/o i tempi presumibili di evasione della stessa) sono a disposizione gli sportelli: Sportello Comune di Livorno Circoscrizione 1 Comune di Livorno Circoscrizione 2 Comune di Livorno Circoscrizione 3 Comune di Livorno Circoscrizione 4 Comune di Livorno Circoscrizione 5 ASL di Piombino Territorio di competenza Indirizzo Orario Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle13,00 Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle13,00 Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle 13,00 Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno Tel. Via delle Sorgenti, 178 Livorno 0586 442811 Scali Finocchietti, 8 Livorno 0586 201330 Via Corsica, 27 Livorno 0586 808325 da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle13,00 Via Menasci, 2 0586 408177 Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,30 Livorno Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle13,00 Via Machiavelli, 21 Livorno 0586 808773 Comuni della Zona Val di Cornia Lun. dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Piazza Appiani, 32 0565 67716 Merc. dalle ore 15,00 alle ore 17,00 Piombino Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,30 Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,30 Lun. e Merc. dalle 15,30 alle 17,30 Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,30 Ven. dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Comune di Castagneto Carducci Comune di Castagneto Carducci Comune di Cecina Comune di Cecina Mart. e Giov. dalle 10,00 alle 12,30 Via della Repubblica, 15 Donoratico 0565 777241 Da Lun. a Merc. dalle 9,00 alle12,30 Via Rossini, 5 0586 611608 Ven. dalle 9,00 alle 12,30 Cecina 0586 611609 Via dei Lavoratori , 21 0586 724215 Giov. dalle 16,00 alle 18,00 Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,00 Comune di Rosignano M.mo Comune di Rosignano M.mo Mart. dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 Rosignano M.mo Giov. dalle 15,00 alle 18,00 Ven. dalle 9,00 alle 12,00 Comune di Casale M.mo Comune di Casale M.mo Comune di Castellina M.ma Comune di Castellina M.ma Comune di Guardistallo Comune di Guardistallo Comune di Montescudaio Comune di Montescudaio Comune di Bibbona Comune di Bibbona Tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,00 Via del Castello, 133 0586 663411 Casale M.mo Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 Piazza Mazzini, 4 050 694115 Castellina M.ma Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 Via Chiusa, 5 0586 651522 Guardistallo Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 Via della Madonna, 37 0586 651630 Montescudaio Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 Piazza Colombo, 1 0586 672211 Bibbona L’Ufficio Invalidi Civili coordina gli sportelli di informazione e nei casi complessi contatta, su segnalazione del punto di informazione, direttamente l’utente in tempi brevi per le delucidazioni richieste. 39