Area 3 – Sviluppo Socioculturale
LA CARTA DELLA FUNZIONE
INVALIDI CIVILI
CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI
IN MATERIA DI INVALIDITÀ CIVILE,
CECITÀ CIVILE E SORDOMUTISMO
1
PREMESSA
PARTE PRIMA – LA QUALITA’ DEL SERVIZIO
1.1
I principi ispiratori della carta
1.2
Gli indicatori di qualità
1. 3 La diffusione della conoscenza sulla materia
1.4
La capillarità degli sportelli informazione
1.5
Lo snellimento delle procedure amministrative
1.6
I rapporti con i patronati
1.7
La tempestività nell’azione amministrativa
1.8
La gestione delle segnalazioni
PARTE SECONDA – LE SCHEDE DEI BENEFICI ECONOMICI
2.1
L’assegno di invalidità
2.2
La pensione di inabilità
2.3
L’indennità di accompagnamento
2.4
L’indennità di frequenza
2.5
La pensione non reversibile per i ciechi parziali
2.6
L’indennità speciale
2.7
La pensione non reversibile per i ciechi assoluti
2.8
L’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti
2.9
La pensione non reversibile per sordomuti
2.10 L’indennità di comunicazione
APPENDICE
L’opuscolo “Benefici economici a favore degli invalidi civili”
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PREMESSA
L’Ufficio Invalidi Civili del Comune di Livorno nasce nel febbraio 2001, quando le
competenze amministrative relative agli invalidi civili sono state trasferite nella Regione Toscana
dalle Prefetture ai Comuni. Per il territorio compreso nell’ASL 6 la competenza è gestita, su
direttiva regionale, dal Comune di Livorno, in accordo con gli altri Comuni.
Sono due le fasi del procedimento legate al rilascio dei benefici economici:
1) quella sanitaria, di competenza ASL, con la quale viene riconosciuto il grado di
invalidità
2) quella amministrativa, di competenza del Comune, con la quale si verificano i requisiti
socio-economici necessari per ottenere i benefici economici richiesti già al momento di
presentazione della domanda all’ASL.
Per attivare la prima è necessario recarsi al competente Ufficio Invalidi civili dell’ASL
(l’ASL n° 6 è suddivisa in quattro zone: Livorno, Cecina, Piombino, Portoferraio) e presentare una
domanda con la quale si chiede la visita sanitaria per il riconoscimento o aggravamento
dell’invalidità. Il Comune si attiverà solo successivamente per la concessione dei benefici
economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione
riconosciuta dalla commissione sanitaria.
Infatti non tutti i riconoscimenti sanitari di invalidità sono sufficienti ad attivare l’iter
amministrativo del Comune che è tenuto a verificare il possesso dei requisiti socio economici
previsti per ogni tipo di invalidità accertata in sede di commissione medica.
Nel procedimento sanitario la Commissione periferica del Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha il ruolo di verifica e controllo.
L’INPS, infine, ha il ruolo di Ente erogatore, cioè esegue il pagamento dei benefici
economici disposti dal Comune oppure disposti dal giudice con le sentenze che riconoscono il
diritto al beneficio economico (“sentenze costitutive” o “ricostitutive” di prestazioni economiche
precedentemente revocate per mancanza dei requisiti sanitari).
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Schema riepilogativo delle sedi competenti degli altri enti coinvolti nel procedimento
Zone
livornese
della bassa val di
Cecina
della val di Cornia
dell’Elba
Sede INPS
Comune
Capraia
Collesalvetti
Livorno
Bibbona
Castagneto Carducci
Cecina
Rosignano Marittimo
Casale Marittimo
Castellina Marittima
Guardistallo
Montescudaio
Riparbella
Santa Luce
Campiglia Marittima
Piombino
San Vincenzo
Sassetta
Suvereto
Sede prov.le Ministero
dell’Eco. e delle Fin.
Commissione ASL
Livorno
Livorno
Livorno
(Via Tacca, 1)
(Via Venuti, 56)
(Via dei Lanzi, 21)
Cecina
Pisa
Pisa
(P.zza Guerrazzi, 17)
Piombino
(Via Polo, 1/5)
(Lungarno Buozzi, 11)
Livorno
Piombino
(Via Fucini, 23)
Monteverdi Marittimo Pisa
Pisa
Campo nell’Elba
Capoliveri
Marciana
Marciana Marina
Porto Azzurro
Portoferraio
Rio Marina
Rio nell’Elba
Livorno
Piombino
(Via Savonarola, 82)
Potoferraio
(Loc. San Rocco)
N.B. per l’accertamento della cecità la commissione ASL di competenza è quella di Livorno
indipendentemente dal comune di residenza.
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PARTE PRIMA
LA QUALITA’ DEL SERVIZIO
1.1 I principi ispiratori della carta
In linea generale, la carta dei servizi risponde all’esigenza di fissare principi e regole nei
rapporti tra le amministrazioni che erogano servizi e i cittadini che ne usufruiscono. La sua finalità è
quella di illustrare l’attività degli enti, di indicare i tempi di definizione delle prestazioni e le
modalità di reclamo per i disservizi.
La carta dell’Ufficio Invalidi Civili del Comune di Livorno vuole essere uno strumento di
garanzia della qualità del servizio offerto all’utenza, che si trova spesso in una situazione di
svantaggio sociale.
A tale scopo si sono stati fissati degli indicatori il cui raggiungimento dovrebbe garantire un
apprezzabile livello di soddisfazione del servizio.
1.2 Gli indicatori di qualità
In particolare dall’esame della materia sono stati individuati i punti critici che rilevano la
complessità e la delicatezza nonché l’importanza che socialmente riveste. Su questa base si è voluto
individuare degli elementi, che chiameremo d’ora in avanti, indicatori di qualità, in grado di
misurare e garantire il livello di qualità prodotto dall’Ufficio.
La carta costituisce un impegno esplicito sul mantenimento di elevati standard di qualità sulla
base dei seguenti indicatori:
1. la diffusione della conoscenza sulla materia
2. la capillarità degli sportelli informazione
3. lo snellimento delle procedure amministrative
4. i rapporti con i patronati
5. la tempestività nell’azione amministrativa
6. la gestione delle segnalazioni.
1.3 La diffusione della conoscenza sulla materia
Uno dei punti critici di maggior rilievo per svolgere un servizio di qualità è quello di far
conoscere agli utenti la nostra attività. Conoscere una materia così articolata è complessa favorisce
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l’eliminazione di errori che possono significare perdita o mancato riconoscimento di benefici
economici, come pure rallentamento o talvolta impedimento nella definizione della pratica
Con queste motivazioni è stato redatto una guida informativa (riproposta qui in appendice)
pensata come guida per il cittadino per facilitare la comprensione delle varie fasi del procedimento
attraverso la spiegazione delle problematiche più ricorrenti e dei compiti dei soggetti pubblici e
privati coinvolti.
La guida completa, come pure questa carta, sono consultabili su internet all’indirizzo:
http://www.comune.livorno.it/invalidi_civili/invalidi_civili.htm
La guida è stata pubblicata anche nella rivista periodica edita dal Comune di Livorno: "CN Comune Notizie" n.43 luglio-settembre 2003.
L’ufficio si impegna ad assumere le iniziative necessarie a garantire un livello adeguato di
informazione della propria attività ai soggetti esterni.
1.4 La capillarità degli sportelli informazione
Un altro fattore di qualità ritenuto prioritario è legato alla possibilità per l’utente di usufruire in
maniera capillare sul territorio dei servizi tipici degli sportelli informazione e dei punti di raccolta
della documentazione.
Molto spesso, infatti, gli invalidi sono persone anziane con difficoltà di deambulazione; mentre
il nostro territorio di riferimento è piuttosto vasto comprendendo l’intera provincia livornese e sette
comuni pisani.
E’ stato quindi pensato un ampio decentramento dell’attività di informazione con l’apertura di
14 punti di informazione cui rivolgersi, ad esempio, per conoscere lo stato di avanzamento della
pratica e/o i tempi presumibili di definizione della stessa. Questi sportelli forniscono le informazioni
grazie ad un collegamento internet con l’archivio delle pratiche dell’Ufficio Invalidi Civili del
Comune di Livorno.
L’Ufficio si impegna a mantenere nel tempo un tale livello di capillarità degli uffici
informazione, garantendo nel contempo un livello adeguato di aggiornamento professionale al
personale addetto a fornire informazioni.
Gli sportelli sono:
Sportello
Territorio di competenza
Orario
Indirizzo
Tel.
Comune di Livorno
Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti
dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno
da Lun. a Ven. (dalle 9,00 alle13,00)
Via delle Sorgenti, 178
Livorno
0586 44.28.11
Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti
dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno
da Lun. a Ven. (dalle 9,00 alle13,00)
Scali Finocchietti, 8
Livorno
0586 20.13.30
Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti
dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno
da Lun. a Ven. (dalle9,00 alle 13,00)
Via Corsica, 27
Livorno
0586 80.83.25
Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti
dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno
da Lun. a Ven. (dalle 9,00 alle13,00)
Via Menasci, 2 Livorno
0586 40.81.77
Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti
dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno
da Lun. a Ven. (dalle 9,00 alle13,00)
Via Machiavelli, 21
Livorno
0586 80.87.73
Circoscrizione 1
Comune di Livorno
Circoscrizione 2
Comune di Livorno
Circoscrizione 3
Comune di Livorno
Circoscrizione 4
Comune di Livorno
Circoscrizione 5
Mart. e Giov. (dalle 15,30 alle 17,30)
Mart. e Giov. (dalle 15,30 alle 17,30)
Lun. e Merc. (dalle 15,30 alle 17,30)
Mart. e Giov. (dalle 15,30 alle 17,30)
Mart. e Giov. (dalle 15,30 alle 17,30)
6
ASL di Piombino
comuni della Zona Val di Cornia
Lun. dalle 10 alle 12
Piazza Appiani 32
Merc. dalle 15 alle 17
Piombino
0565 67716
Ven. dalle 10 alle 12
Comune di
Castagneto C.cci
comune di Castagneto C.cci
Comune di Cecina
Comune di Cecina
Mart. e Giov. dalle 10,00 alle 12,30
Via della Repubblica,
15 Donoratico
0565 777241
Da Lun. a Merc. dalle 9 alle12,30
Via Rossini, 5
0586 611608
Ven. dalle 9 alle 12,30
Cecina
0586 611609
Via dei Lavoratori, 21
0586 724215
Giov. dalle 16,00 alle 18,00
Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,00
Comune di
Rosignano m/mo
Comune di Rosignano m/mo
Mart. dalle 9,00 alle 12,00 e
dalle 15,00 alle 18,00
Rosignano M/mo
Giov. dalle 15,00 alle 18,00
Ven. dalle 9,00 alle 12,00
Comune di Casale
m/mo
Comune di Casale m/mo
Comune di
Castellina m/ma
Comune di Castellina m/ma
Comune di
Guardistallo
Comune di Guardistallo
Comune di
Montescudaio
Comune di Montescudaio
Comune di Bibbona
Comune di Bibbona
Tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,00
Via del Castello, 133
0586 663411
Casale M/mo
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00
Piazza Mazzini, 4
050 694115
Castellina M/ma
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00
Via Chiusa, 5
0586 651522
Guardistallo
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00
Via della Madonna, 37
0586 651630
Montescudaio
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00
Piazza Colombo, 1
0586 672211
Bibbona
Inoltre alcuni degli sportelli informazione fungono anche da punti di raccolta della
documentazione da presentare per la definizione della pratica.
Attualmente è quindi possibile trasmettere la documentazione all’Ufficio Invalidi Civili nei
seguenti modi:
a) tramite posta al Comune di Livorno - Ufficio Invalidi Civili - Piazza del Municipio,
1 – 57123 Livorno. Fax: 0586/820181. L’indirizzo di posta elettronica è:
[email protected].
b) consegnandola “a mano” ai seguenti sportelli:
Circoscrizioni del Comune di Livorno
Sportello
Circoscrizione 1
Circoscrizione 2
Circoscrizione 3
Circoscrizione 4
Circoscrizione 5
Orario
da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle13,00
Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,30
da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle13,00
Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,30
da Lun. a Ven. dalle9,00 alle 13,00
Lun. e Merc. dalle 15,30 alle 17,30
da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle13,00
Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,30
da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle13,00
Indirizzo
Tel.
Via delle Sorgenti, 178
0586 442811
Scali Finocchietti, 8
0586 201330
Via Corsica, 27
0586 808325
Via Menasci, 2
0586 408177
Via Machiavelli, 21
0586 808773
Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,30
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Livorno situato al piano terra Palazzo Comunale
– Piazza del Municipio 1. Orario: dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il Martedì e il
Giovedì dalle 15.30 alle 17.30.
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1.5 Lo snellimento delle procedure amministrative
Per snellire il procedimento è stata attuata ad una profonda revisione delle procedure
amministrative e si è proceduto ad una utilizzazione sempre più ampia dello strumento informatico.
In particolare nel campo amministrativo sono state introdotte importanti novità, tra cui le più
importanti sono:
- adozione di un modello unico di autocertificazione valido per i diversi riconoscimenti sanitari.
Ad esso è allegato il foglio istruzioni per la compilazione, l’elenco dei patronati e il modello di
delega alla riscossione
- accordo Comune-ASL (Min. Eco. E Fin.) per l’invio del modello unico del Comune
direttamente da parte dell’ASL all’invalido unitamente al verbale sanitario, con sensibile
accorciamento dei tempi di evasione delle pratiche
- acquisto di 2 “movimentatori automatici” per l’archiviazione delle pratiche (circa 150 metri
lineari). I “movimentatori automatici” permettono, tra l’altro, una ricerca rapida dei fascicoli, la
protezione dagli agenti atmosferici e una garanzia di sicurezza anti-intrusione (privacy).
Nel campo informatico si è proceduto alla creazione di una banca dati delle pratiche e
all’informatizzazione della sua gestione. Ciò ha comportato il caricamento su supporto informatico
di oltre 40.000 pratiche e lo sviluppo in proprio di un “applicativo” informatico per la gestione.
Il programma permette l’emissione automatica dei documenti amministrativi con i dati del
database, con riduzione degli errori di trascrizione e dei tempi di produzione degli atti amm.vi, e la
costituzione della “pratica virtuale” con l’associazione dei documenti emessi. Di ogni pratica è
possibile consultare tutti i dati significativi compresa la sua “cronistoria” e tutti i documenti emessi
L’Ufficio si impegna ad assicurare nel tempo questo livello di snellimento burocratico.
1.6 I rapporti con i patronati
L’invalido, nella compilazione della documentazione da presentare per la pratica di invalidità e
negli altri adempimenti previsti dalla normativa per i titolari di benefici economici, può farsi aiutare
gratuitamente da un patronato.
L’Ufficio riserva un’attenzione particolare al rapporto con questi soggetti dal momento che
svolgono questa importante funzione. Sono convocate periodicamente riunioni con lo scopo di
affrontare problematiche di carattere generale e di segnalare ai patronati novità normative e
quant’altro possa migliorare il livello di preparazione sulla materia, con lo scopo di ridurre al
minimo errori a danno degli assistiti.
Un’altra iniziativa intrapresa per mantenere elevato questo indicatore di qualità è stata quella di
ricevere settimanalmente i patronati su appuntamento. In particolare, durante la settimana, entro il
Venerdì alle ore 12.00, i patronati possono rivolgersi all’ Ufficio “Informazioni e rapporti con i
cittadini” del Comune di Livorno, prenotando un appuntamento con l’Ufficio “Invalidi Civili” per
la richiesta di informazioni su un numero massimo di pratiche settimanali per ogni patronato, pari a
quattro.
Il sistema di informazioni è articolato su due tipi di incontri, tenuto conto della dislocazione sul
territorio dei patronati:
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1) le sedi dislocate al di fuori del territorio comunale possono telefonare all’Ufficio Invalidi
Civili, secondo gli orari prenotati al numero 0586/235491, il Martedì mattina dalle ore 9.00
alle ore 11.00
2) quelle con sede nel territorio del Comune di Livorno, invece, vengono ricevute
personalmente, il Martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Infine, sempre nell’ottica di migliorare la qualità del servizio, è stato firmato un protocollo
d’intesa con i patronati per accesso alla consultazione dell’archivio delle pratiche di invalidità dei
propri assistiti tramite internet. L’accesso alla consultazione è garantito dalla firma digitale.
1. 7 La tempestività nell’azione amministrativa
Uno degli aspetti che esprimono un livello alto di efficienza amministrativa rimane comunque la
velocità di evasione delle pratiche.
L’Ufficio ha effettuato un grosso sforzo per garantire i tempi di definizione delle pratiche brevi
ed oggi svolge le pratiche “in tempo reale”, senza arretrato, cioè senza tempi di attesa se non
quelli eventualmente necessari alle risposte di altri Enti in sede di accertamenti d’ufficio.
1.8 La gestione delle segnalazioni
L’Ufficio riserva massima attenzione a tutte le segnalazioni scritte sia che riguardino richieste
d’informazione e/o delucidazioni sia le richieste di riesame delle decisioni prese.
Nei casi in cui sia riconosciuto un errore, da parte dell’Ufficio, nella mancata concessione di
benefici economici o su altre questioni rilevanti come la decorrenza delle provvidenze l’Ufficio
attiva gli strumenti in autotutela correggendo d’ufficio l’errore. Questo atteggiamento lascia
comunque aperta la strada alle altre forme di tutela del cittadino previste dalla Legge.
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PARTE SECONDA
LE SCHEDE DEI BENEFICI ECONOMICI
2.1 L’assegno mensile
A CHI SPETTA L’ASSEGNO MENSILE?
Spetta ai mutilati e invalidi civili nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente
commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa nella misura
pari o superiore al 74% (requisito sanitario).
CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO?
Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi:
le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già
indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio, né per cecità civile e sordomutismo
l’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, delle
gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e con ogni altra gestione pensionistica
per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E’ data facoltà all’interessato di
optare per il trattamento più favorevole
residenza territorio nazionale
cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di
soggiorno)
età al momento della domanda compresa tra 18 e 65 anni
incollocazione al lavoro: nel periodo di collocabilità al lavoro, corrispondente ad un’età
compresa tra i 18 anni e i 65 per gli uomini e tra i 18 anni e i 60 per le donne, lo stato di
inoccupazione si dimostra con l’iscrizione negli elenchi speciali del collocamento
previsti dalla legge 68/99 e successive modifiche. Al di fuori di tale periodo l’interessato
non deve svolgere attività lavorativa, condizione dimostrabile con apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà
titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai
limiti previsti dalla legge annualmente adeguati (per i redditi del 2003 il limite è di €
3.846,05). Il limite di reddito previsto dalla legge è rivalutato annualmente secondo gli
indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai
fini della scala mobile sui salari.
COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI?
Il requisito dell’invalidità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la
compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà.
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La dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato
all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario.
COME SI OTTIENE L’ASSEGNO MENSILE?
Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL
Per conoscere dove rivolgersi consultare lo specchietto descritto nella premessa.
QUALE È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE?
La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda all’Azienda USL.
A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELL’ASSEGNO MENSILE?
L’importo dell’assegno è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in tredici
mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei
lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º
gennaio 2003, la misura del beneficio economico è pari a 223,90 euro.
QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE?
L’assegno si percepisce fino al 65º anno di età a condizione che, nel corso del tempo, non si perda
né il requisito sanitario né uno di requisiti amministrativi sopra descritti.
CHI EROGA LA PRESTAZIONE?
Il pagamento dell’assegno è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante
riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale.
L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di
delega.
QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI
ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO?
Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla
presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro
180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato
aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale
sanitario.
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2.2 La pensione di inabilità
A CHI SPETTA LA PENSIONE DI INABILITÀ?
Spetta ai mutilati e invalidi civili nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente
commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100 %) e permanente
(requisito sanitario).
CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO?
Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi:
le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già
indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio, né per cecità civile e sordomutismo
residenza territorio nazionale
cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di
soggiorno)
età al momento della domanda compresa tra 18 e 65 anni
titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai
limiti previsti dalla legge annualmente adeguati (per i redditi del 2003 il limite è di €
13.103,20). Il limite di reddito previsto dalla legge è rivalutato annualmente secondo gli
indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai
fini della scala mobile sui salari.
COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI?
Il requisito dell’invalidità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la
compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà.
La dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato
all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario.
COME SI OTTIENE LA PENSIONE DI INABILITÀ?
Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL.
Per conoscere dove rivolgersi consultare lo specchietto descritto nella premessa.
QUALE È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE?
La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda all’Azienda USL.
A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELLA PENSIONE DI INABILITÀ?
L’importo della pensione è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in tredici
mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei
lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º
gennaio 2003, la misura del beneficio economico è pari a 223,90 euro.
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QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE?
La pensione si percepisce fino al 65º anno di età a condizione che, nel corso del tempo, non si perda
né il requisito sanitario né uno di requisiti amministrativi sopra descritti.
CHI EROGA LA PRESTAZIONE?
Il pagamento della pensione è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante
riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale.
L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di
delega.
QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI
ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO?
Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla
presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro
180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato
aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale
sanitario.
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2.3 L’indennità di accompagnamento
A CHI SPETTA L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO?
Spetta ai mutilati e invalidi civili nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente
commissione sanitaria, sia stata riconosciuta la necessità di assistenza continua perché “non in
grado di compiere gli atti della vita” o perché “impossibilitati a deambulare senza l’aiuto di un
accompagnatore” (requisito sanitario).
CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO?
Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi:
le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già
indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio, né per cecità civile e sordomutismo
residenza territorio nazionale
cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di
soggiorno)
non essere ricoverati gratuitamente in strutture pubbliche o convenzionate, compresi gli
enti ospedalieri per periodi superiori a trenta giorni
COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI?
Il requisito dell’invalidità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la
compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà.
La dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato
all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario.
COME SI OTTIENE L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO?
Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL.
Per conoscere dove rivolgersi consultare lo specchietto descritto nella premessa.
QUALE È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE?
La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda all’Azienda USL.
A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO?
L’importo dell’indennità è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in dodici
mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei
lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º
gennaio 2003, la misura del beneficio economico è pari a 431,19 euro.
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QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE?
L’indennità è vitalizia a condizione che, nel corso del tempo, non si perda né il requisito sanitario
né uno di requisiti amministrativi sopra descritti.
CHI EROGA LA PRESTAZIONE?
Il pagamento dell’indennità è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante
riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale.
L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di
delega.
QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI
ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO?
Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla
presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro
180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato
aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale
sanitario.
15
2.4 L’indennità mensile di frequenza
A CHI SPETTA L’INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA?
Spetta agli invalidi civili minori di anni diciotto cui siano state riconosciute dalla competente
commissione sanitaria “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”
nonché “ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel
nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz”. (requisito sanitario).
CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO?
Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi:
le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già
indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio, né per cecità civile e sordomutismo
residenza territorio nazionale
cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di
soggiorno)
frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di
tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale con
l’Azienda USL, specializzati nel trattamento terapeutico-riabilitativo e nel recupero di
persone portatrici di handicap;
od anche
frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, incluso la scuola materna e dal
28.11.2002 ( entrata in vigore della sentenza Corte Costituzionale n.467 del 20 – 22 novembre
2002) anche dell’asilo nido;
o, ancora,
frequenza di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento
sociale dei soggetti.
non essere ricoverati gratuitamente in strutture pubbliche o convenzionate, compresi gli
enti ospedalieri per periodi superiori a trenta giorni
titolarità di redditi personali del minore soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili
inferiori ai limiti previsti dalla legge annualmente adeguati (per i redditi del 2003 il
limite è di € 3.846,05). Il limite di reddito previsto dalla legge è rivalutato annualmente
secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate
dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari.
COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI?
Il requisito dell’invalidità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la
compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà
redatta da uno dei genitori esercenti la patria potestà. La dichiarazione può essere resa compilando
un modello preparato dal Comune e consegnato all’interessato insieme alla notifica del verbale
sanitario.
16
COME SI OTTIENE L’INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA?
La prima volta occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria
dell’Azienda USL (per conoscere dove rivolgersi consultare lo specchietto descritto nella
premessa); per i rinnovi deve essere fatta apposita domanda da uno dei genitori esercenti la patria
potestà al Comune non prima dell’inizio della frequenza e non dopo il termine della stessa,
compilando il modello di autocertificazione dei requisiti amministrativi.
QUALE È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE?
Nel caso di provvedimento di prima concessione, l’indennità decorre dal primo giorno del mese
successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla Azienda USL di
competenza oppure, nel caso in cui la frequenza al corso o al trattamento sia successiva a tale data,
dal primo giorno del mese successivo alla data di effettivo inizio della frequenza dei corsi o dei
trattamenti sopra indicati.
Nei successivi provvedimenti di rinnovo, il termine iniziale della prestazione decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza dei corsi o dei trattamenti
riabilitativi.
In tutti i casi l’indennità ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELL’INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA?
L’importo dell’indennità è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in dodici
mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei
lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º
gennaio 2003, la misura del beneficio economico è pari a 223,90 euro.
QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE?
L’indennità è concessa in relazione al periodo di frequenza a condizione che, nel corso del tempo,
non si perda né il requisito sanitario né uno di requisiti amministrativi sopra descritti.
CHI EROGA LA PRESTAZIONE?
Il pagamento dell’indennità è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante
riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale.
L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di
delega.
QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI
ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO?
Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla
presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro
180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato
aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale
sanitario. Nel caso di richiesta di rinnovo dell’indennità di frequenza, il procedimento di
concessione deve concludersi entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
17
COSA ACCADE QUANDO IL MINORENNE COMPIE 18 ANNI?
L’indennità si interrompe e l’interessato deve inoltrare alla commissione sanitaria competente
dell’USL una nuova domanda di visita.
18
2.5 La pensione non reversibile per i ciechi parziali
A CHI SPETTA LA PENSIONE NON REVERSIBILE?
Spetta ai ciechi civili parziali, senza limiti di età, nei cui confronti in sede di visita medica presso la
competente commissione sanitaria, sia stato riconosciuto un residuo visivo non superiore a un
ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (requisito sanitario).
CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO?
Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi:
le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già
indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio
residenza territorio nazionale
cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di
soggiorno)
titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai
limiti previsti dalla legge annualmente adeguati (per i redditi del 2003 il limite è di €
13.103,20). Il limite di reddito previsto dalla legge è rivalutato annualmente secondo gli
indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai
fini della scala mobile sui salari.
COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI?
Il requisito della cecità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la compilazione e
sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà. La
dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato
all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario.
COME SI OTTIENE LA PENSIONE NON REVERSIBILE?
Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL
di Livorno.
QUALE È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE?
La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda all’Azienda USL.
A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELLA PENSIONE NON REVERSIBILE?
L’importo della pensione è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in tredici
mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei
lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º
gennaio 2003, l’importo è pari a 223,90 euro.
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QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE?
La pensione è vitalizia a condizione che, nel corso del tempo, non si perda né il requisito sanitario
né uno di requisiti amministrativi sopra descritti.
CHI EROGA LA PRESTAZIONE?
Il pagamento della pensione è garantito dalla sede inps territorialmente competente mediante
riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale.
L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di
delega.
QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI
ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO?
Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla
presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro
180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato
aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale
sanitario.
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2.6 L’indennità speciale
A CHI SPETTA L’INDENNITÀ SPECIALE?
Spetta ai ciechi civili parziali, senza limiti di età, nei cui confronti in sede di visita medica presso la
competente commissione sanitaria, sia stato riconosciuto un residuo visivo non superiore a un
ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (requisito sanitario).
CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO?
Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi:
le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già
indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio
residenza territorio nazionale
cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di
soggiorno)
COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI?
Il requisito della cecità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la compilazione e
sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà. La
dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato
all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario.
COME SI OTTIENE L’INDENNITÀ SPECIALE?
Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL
di Livorno.
QUALE È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE?
La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda all’Azienda USL.
A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELL’INDENNITÀ SPECIALE?
L’importo dell’indennità è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in dodici
mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei
lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º
gennaio 2003, la misura del beneficio economico è pari a 113,91 euro.
QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE?
L’indennità è vitalizia a condizione che, nel corso del tempo, non si perda né il requisito sanitario
né uno di requisiti amministrativi sopra descritti.
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CHI EROGA LA PRESTAZIONE?
Il pagamento dell’indennità è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante
riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale.
L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di
delega.
QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI
ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO?
Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla
presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro
180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato
aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale
sanitario.
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2.7 La pensione non reversibile per i ciechi assoluti
A CHI SPETTA LA PENSIONE NON REVERSIBILE?
Spetta ai ciechi civili nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione
sanitaria, sia stato riconosciuto un residuo visivo pari a 00 in entrambi gli occhi con eventuale
correzione (requisito sanitario).
CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO?
Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi:
le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già
indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio
residenza territorio nazionale
cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di
soggiorno)
aver compiuto il diciottesimo anno di età
titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai
limiti previsti dalla legge annualmente adeguati (per i redditi del 2003 il limite è di €
13.103,20). Il limite di reddito previsto dalla legge è rivalutato annualmente secondo gli
indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai
fini della scala mobile sui salari.
COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI?
Il requisito della cecità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la compilazione e
sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà. La
dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato
all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario.
COME SI OTTIENE LA PENSIONE NON REVERSIBILE?
Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL
di Livorno.
QUAL È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE?
La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda all’Azienda USL.
A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELLA PENSIONE NON REVERSIBILE?
L’importo della pensione è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in tredici
mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei
lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. La misura del
beneficio economico varia a seconda che l’interessato sia o meno ospitato in istituti di istruzione o
23
ricoverato in istituti assistenziali o faccia parte di comunità, con retta base a totale o parziale carico
di ente pubblico. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l’importo è pari a 223,90 euro per i ricoverati e
pari a 242,13 euro per i non ricoverati.
QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE?
La pensione è vitalizia a condizione che, nel corso del tempo, non si perda né il requisito sanitario
né uno di requisiti amministrativi sopra descritti.
CHI EROGA LA PRESTAZIONE?
Il pagamento della pensione è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante
riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale.
L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di
delega.
QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI
ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO?
Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla
presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro
180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato
aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale
sanitario.
24
2.8 L’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti
A CHI SPETTA L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO?
Spetta ai ciechi civili assoluti di ogni età nei cui confronti, in sede di visita medica presso la
competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta un residuo visivo pari a 00 in entrambi gli
occhi con eventuale correzione (requisito sanitario).
CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO?
Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi:
le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già
indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio
residenza territorio nazionale
cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di
soggiorno).
COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI?
Il requisito dell’invalidità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la
compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà.
La dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato
all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario.
COME SI OTTIENE L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO?
Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL
di Livorno.
QUAL È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE?
La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda all’Azienda USL.
A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO?
L’importo dell’indennità è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in dodici
mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei
lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º
gennaio 2003, la misura del beneficio economico è pari a 633,68 euro.
QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE?
L’indennità è vitalizia a condizione che, nel corso del tempo, non si perda né il requisito sanitario
né uno di requisiti amministrativi sopra descritti.
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CHI EROGA LA PRESTAZIONE?
Il pagamento dell’indennità è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante
riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale.
L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di
delega.
QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI
ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO?
Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla
presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro
180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato
aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale
sanitario.
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2.9 La pensione non reversibile per i sordomuti
A CHI SPETTA LA PENSIONE NON REVERSIBILE?
Spetta ai minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva
che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato (requisito sanitario).
CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO?
Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi:
le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già
indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio
residenza territorio nazionale
cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di
soggiorno)
età al momento della domanda compresa tra 18 e 65 anni
titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai
limiti previsti dalla legge annualmente adeguati (per i redditi del 2003 il limite è di €
13.103,20). Il limite di reddito previsto dalla legge è rivalutato annualmente secondo gli
indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai
fini della scala mobile sui salari.
COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI?
Il requisito dell’invalidità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la
compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà.
La dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato
all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario.
COME SI OTTIENE LA PENSIONE NON REVERSIBILE?
Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL
di Livorno.
QUAL È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE?
La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda all’Azienda USL.
A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELLA PENSIONE NON REVERSIBILE?
L’importo della pensione è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in tredici
mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei
lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º
gennaio 2003, la misura del beneficio economico è pari a 223,90 euro.
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QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE?
La pensione si percepisce fino al 65º anno di età a condizione che, nel corso del tempo, non si perda
né il requisito sanitario né uno di requisiti amministrativi sopra descritti.
CHI EROGA LA PRESTAZIONE?
Il pagamento della pensione è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante
riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale.
L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di
delega.
QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI
ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO?
Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla
presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro
180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato
aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale
sanitario.
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2.10 l’indennità di comunicazione
A CHI SPETTA L’INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE?
Spetta ai minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva
che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato (requisito sanitario).
CI SONO ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER AVERE QUESTO BENEFICIO?
Sì, è necessario avere anche i seguenti requisiti amministrativi:
le patologie esaminate in sede di accertamento sanitario non devono essere già
indennizzate per fatto di guerra, lavoro o servizio
residenza territorio nazionale
cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di
soggiorno).
COME SI DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI?
Il requisito dell’invalidità è attestato dal verbale sanitario; gli altri requisiti mediante la
compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione autocertificativa e sostitutiva di atto di notorietà.
La dichiarazione può essere resa compilando un modello preparato dal Comune e consegnato
all’interessato insieme alla notifica del verbale sanitario.
COME SI OTTIENE L’INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE?
Occorre inoltrare apposita domanda presso la competente commissione sanitaria dell’Azienda USL
di Livorno.
QUALE È LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE?
La prestazione è calcolata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda all’Azienda USL.
A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DELL’INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE?
L’importo dell’indennità è stabilito annualmente dalla normativa vigente, è erogato in dodici
mensilità ed è rivalutato annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei
lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT ai fini della scala mobile sui salari. A decorrere dal 1º
gennaio 2003, la misura del beneficio economico è pari a 217,66 euro.
QUAL È LA DURATA DELLA PRESTAZIONE?
L’indennità si percepisce fino al 65º anno di età a condizione che, nel corso del tempo, non si perda
né il requisito sanitario né uno di requisiti amministrativi sopra descritti.
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CHI EROGA LA PRESTAZIONE?
Il pagamento dell’indennità è garantito dalla sede Inps territorialmente competente mediante
riscossione presso gli uffici postali o con accredito su conto corrente bancario o postale.
L’interessato può delegare alla riscossione una persona di fiducia attraverso uno specifico atto di
delega.
QUALI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI DI
ACCERTAMENTO SANITARIO E DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO?
Il procedimento relativo all’accertamento sanitario deve concludersi entro nove mesi dalla
presentazione della domanda; quello relativo alla concessione e alla liquidazione del beneficio entro
180 giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, della copia della domanda che l’interessato
aveva presentato all’Azienda USL e da quest’ultima spedita unitamente alla copia del verbale
sanitario.
30
APPENDICE
BENEFICI ECONOMICI
A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI
INDICE:
LE FASI DEL PROCEDIMENTO
L’ACCERTAMENTO SANITARIO DELL’ASL
DOVE CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE
IL RUOLO DEI PATRONATI
I PUNTEGGI SANITARI SUFFICIENTI PER I BENEFICI ECONOMICI
L’AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE
I REQUISITI AMMINISTRATIVI
IL RUOLO DELL’INPS
LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA – QUALCHE DELUCIDAZIONE
LE SENTENZE GIUDIZIALI
I RATEI MATURATI E NON RISCOSSI A FAVORE DEGLI EREDI LEGITTIMI
LO SCORPORO
LA RIVEDIBILITA’
IL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETA’
INFORMAZIONI ALL’UTENZA
31
LE FASI DEL PROCEDIMENTO
Nel febbraio 2001, le competenze amministrative relative agli invalidi civili sono state
trasferite nella nostra Regione dalle Prefetture ai Comuni. Per il territorio compreso nell’ASL 6 la
competenza è gestita, su direttiva regionale, dal Comune di Livorno, in accordo con gli altri
Comuni.
Sono due le fasi del procedimento legate al rilascio dei benefici economici:
1) quella sanitaria, di competenza ASL,
invalidità
con la quale viene riconosciuto il grado di
2) quella amministrativa, di competenza del Comune, con la quale si verificano i requisiti
socio-economici necessari per ottenere i benefici economici richiesti già al momento di
presentazione della domanda all’ASL.
Per attivare la prima è necessario recarsi al competente Ufficio Invalidi civili dell’ASL
(l’ASL n° 6 è suddivisa in quattro zone: Livorno, Cecina, Piombino, Portoferraio) e presentare
apposita domanda con la quale si chiede la visita sanitaria per il riconoscimento o aggravamento
dell’invalidità. Il Comune si attiverà solo successivamente per la concessione dei benefici
economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione
riconosciuta dalla commissione sanitaria.
Infatti non tutti i riconoscimenti sanitari di invalidità sono sufficienti ad attivare l’iter
amministrativo del Comune che è tenuto a verificare il possesso dei requisiti socio economici
previsti per ogni tipo di invalidità accertata in sede di commissione medica.
La decorrenza delle provvidenze, secondo la regola generale, è fissata dal primo giorno del
mese successivo alla presentazione della domanda all’ASL.
In sintesi:
ASL
determina il grado di
invalidità
COMUNE
accerta i requisiti socio-economici e
rilascia le provvidenze economiche
INPS
eroga i benefici economici
L’ACCERTAMENTO SANITARIO DELL’ASL
L’esito della visita viene indicato nel verbale di visita redatto dalla Commissione Medica e
dopo i controlli effettuati dalla sede provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene
inviato un originale al Comune e, contemporaneamente, un originale al cittadino richiedente. Se il
verbale riconosce un punteggio sufficiente per ottenere i benefici economici, l’invalido riceverà
insieme al verbale anche il seguente materiale:
1) la lettera di presentazione con le istruzioni per la compilazione del modello
2) il modello del Comune di Livorno dal titolo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione
e di atto di notorietà per la concessione delle provvidenze economiche a favore degli
invalidi civili, ciechi civili e sordomuti”
3) un modello per l’atto di delega alla riscossione (compilazione facoltativa, nell’ipotesi in
cui si decida di individuare un soggetto diverso dall’invalido alla riscossione).
I modelli sopra richiamati, appena compilati, devono essere restituiti all’Ufficio Invalidi Civili del
Comune di Livorno nei modi indicati qui sotto.
32
DOVE CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE
La documentazione (es. dichiarazione sostitutiva, integrazioni, istanze e richieste di
delucidazioni, ec.) dovrà essere trasmessa all’Ufficio Invalidi Civili nei seguenti modi:
c) tramite posta al Comune di Livorno - Ufficio Invalidi Civili - Piazza del Municipio,
1 – 57123 Livorno. Fax: 0586/820181. L’indirizzo di posta elettronica è
[email protected].
d)
consegnandola “a mano” ai seguenti sportelli:
Circoscrizioni del Comune di Livorno
Sportello
Circoscrizione 1
Orario
da Lun. a Ven. (dalle 9,00 alle13,00)
Indirizzo
Tel.
Via delle Sorgenti, 178
0586 442811
Mart. e Giov. (dalle 15,30 alle 17,30)
Circoscrizione 2
da Lun. a Ven. (dalle 9,00 alle13,00)
Scali Finocchietti, 8
0586 201330
Circoscrizione 3
Mart. e Giov. (dalle 15,30 alle 17,30)
da Lun. a Ven. (dalle9,00 alle 13,00)
Via Corsica, 27
0586 808325
Circoscrizione 4
Lun. e Merc. (dalle 15,30 alle 17,30)
da Lun. a Ven. (dalle 9,00 alle13,00)
Via Menasci, 2
0586 408177
Circoscrizione 5
Mart. e Giov. (dalle 15,30 alle 17,30)
da Lun. a Ven. (dalle 9,00 alle13,00)
Via Machiavelli, 21
0586 808773
Mart. e Giov. (dalle 15,30 alle 17,30)
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Livorno situato al piano terra
Palazzo Comunale – Piazza del Municipio 1. Orario: dal Lunedì al Sabato dalle
ore 9.00 alle ore 12.00; il Martedì e il Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
IL RUOLO DEI PATRONATI
E’ possibile rivolgersi ai patronati presenti sul territorio per la compilazione della
modulistica o per farsi assistere in qualsiasi altra richiesta di adempimenti collegata al procedimento
del Comune. L’assistenza è completamente gratuita. Gli indirizzi dei vari patronati sono riportati
nel modello di dichiarazione sostitutiva, recapitato tramite le commissioni sanitarie.
I PUNTEGGI SANITARI SUFFICIENTI PER I BENEFICI ECONOMICI
Le percentuali di invalidità o le minorazioni riconosciute in sede sanitaria idonee ad attivare
il procedimento amministrativo del Comune di accertamento dei requisiti socio-economici necessari
per il rilascio provvidenze economiche spettanti sono le seguenti:
Riconoscimento sanitario nel verbale
Provvidenze economiche
collegate
INVALIDO con riduzione permanente della capacità
lavorativa in misura superiore ai 2/3 (L. 118/71) (punteggio Assegno di invalidità
tra il 74% e il 99% compresi) [età compresa tra 18 e 65 anni al momento
della domanda]
INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità
lavorativa 100% (L. 508/88) [età compresa tra 18 e 65 anni al momento Pensione di inabilità
della domanda]
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INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità Pensione di inabilità
lavorativa 100% con impossibilità di deambulare senza l’aiuto +
permanente di un accompagnatore (L. 18/80) [età compresa tra 18 e Indennità di
65 anni al momento della domanda]
accompagnamento
INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa Pensione di inabilità
100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado +
di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) [età compresa tra Indennità di
18 e 65 anni al momento della domanda]
accompagnamento
MINORE INVALIDO per difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 e L. Indennità di frequenza
289/90)
MINORE IPOACUSICO con perdita uditiva superiore a 60
decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500-1000- Indennità di frequenza
2000 Hertz (L. 289/90)
MINORE INVALIDO con impossibilità di deambulare senza Indennità di
l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80)
accompagnamento
MINORE INVALIDO con necessità di assistenza continua
Indennità di
non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
accompagnamento
(L. 18/80)
ULTRA65ENNE INVALIDO con impossibilità di deambulare Indennità di
senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/88)
accompagnamento
ULTRA65ENNE INVALIDO con necessità di assistenza
Indennità di
continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
accompagnamento
della vita (L. 508/88)
CIECO CON RESIDUO VISIVO non superiore a 1/20 in Pensione di cecità parziale
entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/70 e L. +
508/88)
Indennità speciale
CIECO ASSOLUTO (L. 382/70 e L. 508/88)
Pensione di cecità assoluta
+
Indennità di
accompagnamento per cecità
assoluta
SORDOMUTO (L. 381/70 e L. 508/88)
Pensione di sordomutismo
+
Indennità di comunicazione
L’AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE
Il Comune crea una pratica amministrativa ogni volta che arriva dall’ASL un verbale con
punteggio sufficiente.
La pratica, per essere completata, rimane in attesa della dichiarazione sostitutiva compilata e
sottoscritta ai sensi di legge dall’invalido. E’ importante far pervenire la documentazione con
sollecitudine.
Il Comune adotta l’atto finale di riconoscimento dei benefici economici, entro i 180 giorni
successivi all’arrivo ufficiale del verbale sanitario.
Se la modulistica non è compilata correttamente, il Comune chiederà all’invalido le
integrazioni relative agli elementi mancanti o non corretti. In alcuni casi si può verificare l’esigenza
di effettuare accertamenti d’ufficio che possono influire sui tempi di conclusione della pratica.
Appena adottato l’atto finale di autorizzazione il Comune trasmetterà per via telematica i
dati all’INPS che provvederà ad erogare il beneficio economico.
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I REQUISITI AMMINISTRATIVI
Per poter accedere accedere alle provvidenze economiche occorrono dei requisiti
amministrativi:
Tipo di provvidenza
Requisiti amministrativi
- residenza territorio nazionale;
Tutte le provvidenze
- cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari
titolarità della carta di soggiorno).
- età al momento della domanda tra 18 e 65 anni;
- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli
oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla Legge
annualmente (per i redditi del 2002 il limite è di € 3.846,05)
assegno di invalidità
- obbligo di iscrizione alle liste di collocamento speciali (L.
482/68) per gli invalidi civili fino all’età collocabile [60
anni per le donne e 65 per gli uomini] ad eccezione degli
“in collocabili al lavoro”. Fra gli “in collocabili” sono da
comprendere anche gli invalidi inoccupati che frequentano
regolarmente corsi di studio e non risultano iscritti alle liste
di collocamento obbligatorio (Sent. C.C. n° 329/2002)
- incompatibilità con prestazioni dirette per causa di guerra,
lavoro o servizio (es. rendita INAIL) nonché con pensioni
di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall’INPS
(es.I/O), ferma restante la facoltà di opzione da parte della
persona interessata.
- età al momento della domanda tra 18 e 65 anni
Pensione di inabilità
- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli
oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla Legge
annualmente adeguati (per i redditi del 2002 il limite è di €
13.103,20).
Indennità di accompagnamento - assenza di ricoveri in Istituti a totale carico di enti pubblici.
- età al momento della domanda inferiore a 18 anni
Indennità di frequenza
- L’erogazione dell’indennità è subordinata alla frequenza
continua o anche periodica, a scopi terapeutici e
riabilitativi, presso centri ambulatoriali o centri diurni
anche di tipo semi-residenziali, pubblici o privati, purché
operanti in regime convenzionale, nonché alla frequenza
di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a
partire dalla scuola materna, di centri di formazione o di
addestramento professionale finalizzati al reinserimento
sociale dei soggetti stessi. L’indennità di frequenza è
erogata solo per i periodi di effettiva frequenza sulla base
dell’istanza presentata dal rappresentante legale del
minore al Comune
- apposita istanza in corso di frequenza
- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo
degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla
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Legge stabiliti annualmente (per i redditi del 2002 il limite
è di € 13.103,20)
- assenza di ricoveri in Istituti a totale carico di enti
pubblici.
Pensione di cecità parziale
- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo
degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge
annualmente con adeguamento annuale (per i redditi del
2002 il limite è di €13.103,20).
Indennità speciale
- a solo titolo di menomazione come cieco parziale.
Pensione di cecità assoluta
- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo
degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla
Legge con adeguamento annuale (per i redditi del 2002 il
limite è di € 13.103,20).
Indennità di accompagnamento
di cecità assoluta
- a solo titolo di menomazione come cieco assoluto con
riduzione dell’importo in presenza di ricoveri in Istituti a
totale carico di enti pubblici.
Pensione di sordomutismo
- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo
degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla
Legge con adeguamento annuale (per i redditi del 2002 il
limite è di € 13.103,20).
Indennità di comunicazione
- a solo titolo di menomazione come sordomuto.
IL RUOLO DELL’INPS
L’INPS ha il ruolo di Ente erogatore, cioè esegue il pagamento dei benefici economici
disposti dal Comune (oppure disposti dal giudice con le sentenze che riconoscono il diritto al
beneficio economico “sentenze costitutive” o ricostitutive di prestazioni economiche
precedentemente revocate per mancanza dei requisiti sanitari).
Nel caso di ratei maturati e non riscossi degli invalidi deceduti, il pagamento a favore degli
eredi richiedenti viene fatto dall’INPS sulla base della disposizione comunale, a seguito della
suddivisione dei ratei in relazione alle quote che spettano agli eredi legittimi.
LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA – QUALCHE DELUCIDAZIONE
La compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva inviato dal Comune tramite l’ASL
e qualsiasi altra dichiarazione o richiesta devono essere fatte nel rispetto della normativa vigente;
in particolare il Testo Unico sulla Documentazione amministrativa ha semplificato molto la
procedura evitando di dover produrre certificati e di autenticare le dichiarazione sostitutive dell’atto
di notorietà.
Le autocertificazioni, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e le istanze devono
essere semplicemente firmate (se sono formate da più fogli separati la firma deve essere apposta su
tutti i fogli) e consegnate secondo le seguenti modalità:
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a) Invio per posta o per via telematica o consegna a mano tramite altra persona: in questi
casi è necessario allegare obbligatoriamente fotocopia fronte/retro di un documento di
identità del dichiarante
b) Presentazione diretta allo sportello: in questo caso il dichiarante deve firmare in presenza
dell’incaricato che deve apporre in calce il timbro dell’Ufficio ricevente e la propria firma.
I CASI DI IMPEDIMENTO
1) Nel caso in cui il dichiarante non possa o non sappia firmare, la dichiarazione deve essere
raccolta dal Pubblico Ufficiale in modo che sia possibile attestare la dichiarazione.
2) Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un
impedimento temporaneo per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o, in sua
assenza, i figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al 3° grado ) può fare una
dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando
l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al Pubblico
Ufficiale che accerta l’identità del soggetto dichiarante.
ATTENZIONE A COSA SI DICHIARA
Il dichiarante deve essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità (art.76 D.P.R. 445/2000), punite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nonché
sulle conseguenze previste dall’art.75 D.P.R. 445/2000 relative alla decadenza da benefici
eventualmente ottenuti con provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Sui dati dichiarati vengono effettuati controlli (art. 71 del DPR 445/2000) diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite.
LE SENTENZE GIUDIZIALI
Quando l’invalido ottiene una sentenza giudiziale favorevole che riconosce il diritto al
beneficio economico, deve rivolgersi direttamente all’INPS per il pagamento. In questo caso, infatti,
la sentenza sostituisce l’autorizzazione del Comune.
Le sole sentenze che necessitano dell’atto di autorizzazione del Comune sono quelle che si
limitano a dichiarare (c.d. dichiarative) l’esistenza dei requisiti sanitari del soggetto ricorrente e non
anche quella dei requisiti socio-economici. La mancanza di quest’ultimo accertamento rende
necessario il procedimento comunale.
I RATEI MATURATI E NON RISCOSSI A FAVORE DEGLI EREDI LEGITTIMI
Nel caso di decesso dell’invalido i ratei maturati e non riscossi possono essere richiesti dagli
eredi legittimi. Questa richiesta deve essere presentata all’INPS da parte di un erede legittimo
(erede richiedente).
L’INPS avrà cura di trasmetterla d’ufficio al Comune se non è ancora stato emesso l’atto di
autorizzazione al beneficio economico.
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Nel caso in cui l’invalido deceduto non abbia compilato e restituito la “Dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per la concessione delle provvidenze economiche a
favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.”, questa dovrà essere compilata e restituita
dall’erede.
Gli adempimenti successivi al provvedimento comunale che determinano la ripartizione
delle quote a favore degli eredi legittimi sono di competenza INPS.
LO SCORPORO
E’ bene precisare che il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e
sordomutismo impedisce all’invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici.
Questo significa che le provvidenze economiche riconosciute dal comune sono autorizzate a
condizione che l’interessato non percepisca per le stesse patologia benefici per causa di guerra, di
lavoro o di servizio. Se, ad esempio, l’interessato già percepisce una rendita INAIL per la perdita di
un arto non può, per lo stesso motivo, chiedere il riconoscimento anche dell’invalidità civile. Ciò
non significa che se la persona dell’esempio descritto soffre di una patologia diversa non possa
chiedere il riconoscimento dell’invalidità: questa richiesta, infatti, ben può essere inoltrata
all’Azienda USL, purché si basi su patologie diverse da quella della perdita dell’arto.
È opportuno ricordare che quando l’invalido non ha dichiarato alla commissione sanitaria di
percepire un’altra rendita il Comune, in virtù di accertamenti preventivi, interrompe il procedimento
di autorizzazione per mettere quella commissione sanitaria in condizione di scorporare le patologie
dell’invalidità civile da quelle altrimenti indennizzate. Questa fase, detta “scorporo”, normalmente
prolunga molto i tempi di attesa perché le decisioni dello scorporo vengono prese con le stesse
modalità del primo accertamento sanitario.
Si ricorda, infine, che la “residualità” dell’invalidità rispetto alle altre pensioni o rendite esiste
anche tra cecità e sordomutismo rispetto all’invalidità civile. Ciò vuol dire che se, a titolo
esemplificativo, la riduzione della vista ha già determinato il riconoscimento della cecità, quel
deficit visivo non potrà essere fatto valere per ottenere la percentuale di un’altra invalidità civile.
LA RIVEDIBILITA’
Nel caso in cui la Commissione Medica abbia provveduto al riconoscimento sanitario con
l’indicazione di una data di revisione, l’invalido dovrà a quella data sottoporsi di nuovo a visita
medica. Inoltre l’INPS provvederà a sospendere cautelativamente i pagamenti in attesa di conoscere
dal Comune l’esito della visita espletata dall’ASL secondo la procedura ordinaria. E’ opportuno,
pertanto, che in previsione di tale scadenza l’interessato si rivolga all’ASL per la visita di revisione.
Ottenuto il verbale di visita, il Comune informa tempestivamente l’INPS sull’esito della stessa, per
la riattivazione dei pagamenti con gli arretrati dovuti.
IL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETA’
Un minore invalido titolare di benefici economici, una volta diventato maggiorenne, deve
attivarsi nei seguenti modi:
A) Se è titolare di indennità di accompagnamento deve fare richiesta scritta al Comune per
ottenere i benefici economici come invalido maggiorenne. La visita di revisione al
compimento del 18° anno di età viene attivata automaticamente dal Comune
38
B) se è titolare di indennità di frequenza deve rivolgersi all’ASL per fare domanda con la
quale si chiede la sottoposizione ad accertamento sanitario per il riconoscimento
dell’invalidità e la concessione dei benefici economici eventualmente spettanti in relazione
alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta.
INFORMAZIONI ALL’UTENZA
Per qualsiasi informazione (ad esempio per conoscere lo stato di avanzamento della pratica
e/o i tempi presumibili di evasione della stessa) sono a disposizione gli sportelli:
Sportello
Comune di Livorno
Circoscrizione 1
Comune di Livorno
Circoscrizione 2
Comune di Livorno
Circoscrizione 3
Comune di Livorno
Circoscrizione 4
Comune di Livorno
Circoscrizione 5
ASL di Piombino
Territorio di competenza
Indirizzo
Orario
Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti
dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno
da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle13,00
Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti
dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno
da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle13,00
Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti
dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno
da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle 13,00
Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti
dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno
Tel.
Via delle Sorgenti, 178
Livorno
0586 442811
Scali Finocchietti, 8
Livorno
0586 201330
Via Corsica, 27
Livorno
0586 808325
da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle13,00
Via Menasci, 2
0586 408177
Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,30
Livorno
Comune di Livorno e altri Comuni non ancora coperti
dagli sportelli decentrati esterni al Comune di Livorno
da Lun. a Ven. dalle 9,00 alle13,00
Via Machiavelli, 21
Livorno
0586 808773
Comuni della Zona Val di Cornia
Lun. dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Piazza Appiani, 32
0565 67716
Merc. dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Piombino
Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,30
Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,30
Lun. e Merc. dalle 15,30 alle 17,30
Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,30
Ven. dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Comune di
Castagneto Carducci
Comune di Castagneto Carducci
Comune di Cecina
Comune di Cecina
Mart. e Giov. dalle 10,00 alle 12,30
Via della Repubblica,
15 Donoratico
0565 777241
Da Lun. a Merc. dalle 9,00 alle12,30
Via Rossini, 5
0586 611608
Ven. dalle 9,00 alle 12,30
Cecina
0586 611609
Via dei Lavoratori , 21
0586 724215
Giov. dalle 16,00 alle 18,00
Mart. e Giov. dalle 15,30 alle 17,00
Comune di
Rosignano M.mo
Comune di Rosignano M.mo
Mart. dalle 9,00 alle 12,00 e
dalle 15,00 alle 18,00
Rosignano M.mo
Giov. dalle 15,00 alle 18,00
Ven. dalle 9,00 alle 12,00
Comune di Casale
M.mo
Comune di Casale M.mo
Comune di
Castellina M.ma
Comune di Castellina M.ma
Comune di
Guardistallo
Comune di Guardistallo
Comune di
Montescudaio
Comune di Montescudaio
Comune di Bibbona
Comune di Bibbona
Tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,00
Via del Castello, 133
0586 663411
Casale M.mo
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00
Piazza Mazzini, 4
050 694115
Castellina M.ma
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00
Via Chiusa, 5
0586 651522
Guardistallo
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00
Via della Madonna, 37
0586 651630
Montescudaio
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00
Piazza Colombo, 1
0586 672211
Bibbona
L’Ufficio Invalidi Civili coordina gli sportelli di informazione e nei casi complessi
contatta, su segnalazione del punto di informazione, direttamente l’utente in tempi brevi per le
delucidazioni richieste.
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Scarica

la carta della funzione invalidi civili