917 Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato previsti da tali norme, da raggiungere violentemente, il delitto di banda armata di cui all’art. 306 cod. pen. postula un minimo di struttura e di organizzazione ed i cui componenti siano tra loro permanentemente vincolati con l’appartenenza di armi al gruppo come tale e di cui i membri abbiano la disponibilità pur se non il possesso, ma senza necessità che si pervenga ad una formazione di tipo militare o burocratico, né che ognuno dei componenti sia armato, né che le armi vengano concretamente usate. — Sez. 1 sent. 6952 del 15-6-88 (ud. 4-11-87) rv. 178584. 13. Associazione sovversiva e banda armata • Il reato di associazione sovversiva di cui all’art. 270 cod. pen. e quello di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento costituzionale di cui all’art. 270bis cod. pen. possono concorrere con il delitto di banda armata, in quanto tra quest’ultima fattispecie e le altre esiste un rapporto normativo di strumentalità e non di specialità. Qualora le dette fattispecie siano storicamente coincidenti fra di esse è ravvisabile concorso formale ai sensi dell’art. 81, comma primo, cod. pen. e non concorso materiale. — Sez. 1 sent. 11382 del 5-11-87 (ud. 11-7-87) rv. 176945. §1 - 270/2 • I delitti previsti dagli artt. 270 e 270bis cod. pen., non concretano né un elemento costitutivo né una circostanza aggravante della banda armata, con la quale, invece, sussiste un legame di fine a mezzo e non di specie a genere. Ne consegue che, qualora anche il reato-fine venga realizzato, si ha concorso formale, essendo inapplicabili sia la disposizione sul reato complesso, sia il principio di specialità. — Sez. 1 sent. 1088 del 26-1-89 (ud. 22-10-88) rv. 180287. • Il dolo specifico del delitto di banda armata, consistente nella speciale intenzione di commettere o far commettere uno o più delitti contro la personalità dello Stato indicati dall’art. 306 cod. pen., rappresenta un elemento di distinzione decisivo fra il delitto di cui all’art. 306 cod. pen. e l’associazione sovversiva, dato che nella figura delittuosa di cui all’art. 270 cod. pen. risultano essenziali il fine e la volontà di realizzare violentemente un certo programma politico di per sé anche non costituente reato, mentre manca il fine di commettere un delitto contro la personalità dello Stato, a parte altri elementi distintivi sia in ordine alla struttura interna e soprattutto alla indispensabile componente dell’armamento come sopra specificata. — Sez. 1 sent. 6582 del 29-4-89 (ud. 14-10-88) rv. 181199. 270bis Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico. (1) (2) — Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (3) è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni (4). Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego (5) (6) (7). (1) Art. aggiunto ex d.l. 15-12-1979, n. 625, conv. in l. 6-2-1980, n. 15 (art. 3) e successivamente così sostituito ex art. 1, d.l. 18-10-2001, n. 374, conv. in l. 15-12-2001, n. 438 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale); il testo previgente così disponeva: «Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni». (2) Cfr. art. 26, l. 19-3-1990, n. 55 come modificato dall’art. 5, l. 14-1-2003, n. 7. (3) All’espressione «eversione dell’ordine democratico» corrisponde per ogni effetto giuridico l’espressione «eversione dell’ordinamento costituzionale» a norma dell’art. 11, l. 29-5-1982, n. 304 (Misure per la difesa dell’ordinamento costituzionale). (4) Per l’aggravante in materia di reati transnazionali cfr. art. 4, l. 16-3-2006, n. 146 (Crimine aggravato transnazionale). (5) Cfr. pure artt. 1, 4, 5, d.l. 15-12-1979, n. 625, conv. in l. 6-2-1980, n. 15, nonché gli artt. 2, 3 e 5, l. 29-5-1982, n. 304, riportati in calce agli artt. 61, 62, 56. (6) Cfr. nota (3) in calce all’art. precedente per alcuni casi di non punibilità. (7) Cfr. art. 25quater, d.lgs. 8-6-2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Istituti Processuali: competenza: C. Assise; procedibilità: ufficio; arresto: obbligatorio; fermo: consentito. Giurisprudenza 1. Profili di costituzionalità. - 2. Soggetto attivo. - 3. Natura. - 4. Elemento oggettivo: la struttura associativa. - 5. Finalità di terrorismo e di eversione. - 6. Tipologie di associazioni transnazionali. - 7. Responsabilità del partecipe. - 8. Configurabilità del concorso esterno. - 9. Realizzazione dei reati scopo. - 10. Associazioni con finalità di terrorismo e contesto bellico. - 11. Soggetto passivo Stato estero. - 12. Differenze tra l’art. 270 e il 270bis. - 13. Bene-interesse tutelato. - 14. Continuazione. - 15. Circostanze. 16. Scriminanti. - 17. Associazione sovversiva e associazione con finalità di terrorismo. - 18. Concorso e differenze con il delitto di banda armata. - 19. Casistica. 1.Profili di costituzionalità • È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270bis cod. pen. (associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico) prospettate, in relazione agli artt. 3, 27 Cost., sotto il profilo della eccessività della pena comminata. In vero la sanzione è determinata dal legislatore non in maniera irragionevole (creando, cioè, disparità di trattamento che non trova giustificazione), ma è ispirato alla concreta necessità di adottare misure particolari voltea tutelare l’ordine democratico 270/2 - §2 Libro II - Dei delitti in particolare e la sicurezza, aggredite dal terrorismo. Inoltre detta pena — qualitativamente uguale a quella prevista per gli altri delitti — non comporta un trattamento contrario al senso di umanità o non tendente alla rieducazione del condannato. — Sez. 1 sent. 4906 del 7-4-89 (ud. 27-10-88) rv. 180973. • V. anche sez. 1 sent. 4588 del 18-5-84 (ud. 23-1-84) rv. 164234 sub art. 306, §1. 2.Soggetto attivo • Il reato di formazione di associazione eversiva e quello di costituzione di banda armata hanno natura plurisoggettiva e la necessaria cooperazione di più persone concorre al comune risultato rappresentato dalla nuova entità di fatto a struttura associativa, distinta dai singoli componenti, onde unico e medesimo è il reato commesso da coloro che, con vincolo di solidarietà, formano e mantengono in vita l’associazione eversiva o la banda armata. Ne consegue che unico è il giudice competente a conoscere dei relativi reati e va individuato in quello del luogo ove l’associazione o la banda armata sia stata formata o abbia il suo centro operativo, non rilevando ai fini della competenza territoriale il luogo di commissione dei reati che costituiscono manifestazione della organizzazione criminosa. — Sez. 1 sent. 3078 del 272-81 (cc. 5-12-80) rv. 147791. 3.Natura • Il reato di associazione eversiva con finalità di terrorismo non ha natura plurioffensiva atteso che il bene giuridico tutelato dall’art. 270bis cod. pen è esclusivamente la personalità internazionale dello Stato. — Sez. 5 sent. 12252 del 2-4-2012 (ud. 23-2-2012) rv. 251920. • Il delitto di cui all’art. 270bis cod. pen. va inserito nella categoria dei reati di pericolo e postula soltanto la esistenza di una associazione che abbia il fine di eversione dell’ordine democratico, con il compimento di atti di violenza, strumentalmente diretti, perciò, alla realizzazione di detta finalità e quindi del programma di sovversione che costituisce il pericolo previsto dalla norma incriminatrice: tale fine bene può essere desunto dalla convergenza di vari elementi, quali la personalità degli associati con la loro accertata qualificazione ideologica, la disponibilità di appartamenti destinati alle riunioni clandestine, il possesso di armi, occultate in detti appartamenti, il rinvenimento di documenti falsi o di altri arnesi o strumenti sintomatici di attività illegali, la detenzione di carte e stampati e scritti vari, a contenuto chiaramente sovversivo, destinati all’utilizzo ed alla diffusione, la disponibilità di somme non giustificate e da qualunque altro elemento logicamente utilizzabile, per una diagnosi tecnico-giuridica del tipo indicato. — Sez. 2 sent. 5831 del 146-85 (ud. 14-2-85) rv. 169747. • Il reato di cui all’art. 270bis cod. pen. (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico), è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l’esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l’ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza. Ne consegue che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti e attuali di violenza, non vale a realizzare il reato, ricevendo tutela proprio dall’assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere. Analoghe considerazioni vanno fatte per il reato di cui all’art. 272 cod. pen. (propaganda ed 918 apologia sovversiva o antinazionale) per il quale è necessario che l’azione sia idonea a suscitare consensi in un numero indeterminato di persone relativamente non ad un’idea bensì ad un programma violento di eversione. — Sez. 1 sent. 3486 del 20-6-2000 (cc. 11-5-2000) rv. 216253. • Il reato di pericolo presunto previsto dall’art. 270bis cod. pen. ha natura plurioffensiva, in quanto lede o mette in pericolo sia la vita e l’incolumità delle vittime, sia la libertà di autodeterminazione degli Stati e delle organizzazioni internazionali. — Sez. 5 sent. 75 del 7-1-2009 (ud. 187-2008) rv. 242355. • V. anche infra rv. 176516 sub §13. 4.Elemento oggettivo: la struttura associativa • Il delitto di partecipazione ad un’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, di cui all’art. 270bis cod. pen., è integrato, in presenza di una struttura organizzata sia pure in modo rudimentale, da una condotta di adesione ideologica che si sostanzi in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l’inizio di materiale esecuzione del programma criminale. — Sez. 2 sent. 24994 del 19-7-2006 (cc. 25-5-2006) rv. 234345. • Il reato di cui all’art. 270bis cod. pen. è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l’esistenza di una struttura organizzata, che deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione del progetto criminoso, correlata alla idoneità della struttura al compimento di una serie di reati per la cui realizzazione l’associazione è istituita. — Sez. 1 sent. 1072 del 17-1-2007 (ud. 11-10-2006) rv. 235289. • Per la configurabilità del reato di cui all’art. 270bis cod. pen. non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre comunque l’esistenza di una struttura organizzativa che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati alla cui realizzazione è finalizzata la costituzione dell’associazione. — Sez. 1 sent. 34989 del 17-9-2007 (cc. 10-7-2007) rv. 237630. • Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 270bis, cod. pen., non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre comunque l’esistenza di una struttura organizzativa che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati per la cui realizzazione l’associazione si è costituita. (Fattispecie relativa alla parziale attuazione del programma eversivo, anche attraverso il compimento concreto di atti di violenza, da parte di una organizzazione di anarchici ed ecologisti aderenti alla cosiddetta FAI — «Federazione Anarchica Informale»). — Sez. 1 sent. 21686 del 29-5-2008 (cc. 224-2008) rv. 240075. • Ai fini della configurabilità del delitto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo internazionale, la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da rendere possibile l’attuazione del programma criminale non implica necessariamente il riferimento a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra 919 Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato sodali integrino il minimum organizzativo richiesto a tale fine. Ne deriva che tali caratteri sussistono anche con riferimento alle strutture «cellulari» proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa saldamente costituita. Ne consegue che, in tal caso, l’organizzazione terroristica transnazionale assume le connotazioni, più che di una struttura statica, di una «rete» in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare, che funge da catalizzatore dell’affectio societatis e costituisce lo scopo sociale del sodalizio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 270bis cod. pen., essendo emersi i collegamenti degli imputati con una associazione di natura terroristica, che aveva posto in essere azioni di chiaro stampo terroristico nel Kurdistan, ed il dolo specifico della finalità terroristica dal materiale documentale sequestrato agli imputati e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche). — Sez. 5 sent. 31389 del 25-7-2008 (ud. 11-6-2008) rv. 241175. • In tema di associazione con finalità di terrorismo internazionale, riveste natura di atto terroristico l’atto di violenza che, ancorché rivolto contro il nemico armato, abbia come conseguenza «collaterale» inevitabile e prevista la morte o la causazione di gravi lesioni a civili, terzi rispetto ai soggetti attivi e non identificabili come avversari di questi; in mancanza di reati-fine effettivamente portati ad esecuzione o non ancora portati ad esecuzione, la natura terroristica dell’associazione deve essere dedotta dalle condotte preparatorie e dalla concreta predisposizione dei mezzi utilizzati per metterle in atto. — Sez. 5 sent. 31389 del 25-7-2008 (ud. 11-6-2008) rv. 241174. • Anche l’attività di «costituzione», al pari di quella di «organizzazione» e di «partecipazione», di una associazione o banda avente scopo di eversione o di terrorismo può essere eventualmente permanente, non essendo dubbio che, quando il «costitutore» non si limita a creare l’associazione o la banda, ma in questa permane per mantenerla in vita, si verifica un perdurare nel tempo della condotta antigiuridica dell’agente e della conseguente lesione del bene giuridico penalmente tutelato. — Sez. 1 sent. 11603 del 29-1185 (ud. 31-5-85) rv. 171253. • V. anche sez. 1 sent. 6952 del 15-6-88 (ud. 4-11-87) rv. 178582 sub art. 270, §2. 5.Finalità di terrorismo e di eversione • Ai fini della configurabilità del reato previsto e punito dall’art. 270bis cod. pen. è necessario che gli associati si propongono il compito di realizzare atti di violenza con finalità di eversione dell’ordine democratico, di modo che, nella concretezza e nella attualità del programma di violenza vanno ricercati gli elementi rivelatori del proposito eversivo, proprio perché questo è diretto alla consumazione di atti di violenza. Ne consegue che costituiscono indizi sufficienti in ordine al delitto di cui all’art. 270bis cod. pen. il sempli- §6 - 270/2 ce ritrovamento in possesso di una sola persona di opuscoli propagandistici che suggeriscano scelte ideologiche in radicale contrasto, perché fondate sulla legittimazione della violenza, con l’assetto istituzionale dello Stato che vive sul metodo democratico e pluralistico. — Sez. 1 sent. 2090 del 1511-84 (cc. 8-10-84) rv. 166733. • L’idea eversiva non accompagnata da propositi concreti ed attuali di violenza riceve tutela proprio dall’ordinamento democratico e pluralistico che, contraddittoriamente, si contrasta. Il ritrovamento di materiale ideologico eversivo e degli strumenti di propaganda può, invece, assumere ad elemento indiziante in ordine al delitto di cui all’art. 270bis cod. pen., se opportunamente collegato ad altri elementi che rivelino la partecipazione di una pluralità di persone a propositi concreti e attuali di consumazione di atti di violenza a servizio del fine eversivo scelto e propagandato. — Sez. 1 sent. 2090 del 15-11-84 (cc. 8-10-84) rv. 166734. • La finalità di terrorismo e quella di eversione dell’ordinamento costituzionale sono concettualmente distinte. Costituisce finalità di terrorismo quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti a incutere terrore per scuotere la fiducia nell’ordinamento costituito e indebolirne le strutture. La finalità di eversione si identifica, invece, nel fine più diretto di sovvertire l’ordinamento costituzionale e di travolgere l’assetto pluralistico e democratico dello Stato disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l’essenza dell’ordinamento costituzionale. — Sez. 1 sent. 11382 del 5-11-87 (ud. 11-7-87) rv. 176946. • V. anche sent. 3486 del 20-6-2000 rv. 216253, riportata supra. 6.Tipologie di associazioni transnazionali • Integra il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative «cellulari» o «a rete», in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una delle condotte di supporto funzionale all’attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all’assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all’arruolamento, all’addestramento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova dell’operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell’attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all’occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del «Jihad» all’estero). — Sez. 6 sent. 46308 del 12-7-2012 (ud. 29-11-2012) rv. 253706; conf. sez. 6 sent. 46308 del 127-2012 (ud. 29-11-2012) rv. 253944. • La costituzione di un sodalizio criminoso avente la caratteristiche di cui all’art. 270bis cod. pen. non può dirsi esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all’integralismo religioso islamico perché, al contrario, i rapporti ideologico-re- 270/2 - §7 Libro II - Dei delitti in particolare ligiosi, sommandosi al vincolo associativo che si proponga il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pericoloso. — Sez. 2 sent. 669 del 171-2005 (cc. 21-12-2004) rv. 230432. • In tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, qualora occorra valutare la condotta di gruppi esistenti in Italia i quali fanno parte di organizzazioni che operano in altri paesi, non può essere considerata soltanto l’attività svolta da tali gruppi nel territorio nazionale senza inserirla nel complessivo quadro di quella riferibile all’intero sodalizio. (Nella fattispecie — relativa ad un gruppo presuntamente terroristico originario di un paese arabo — la Corte ha censurato il Tribunale del riesame laddove esso affermava che il Giudice non può ritenere fatti notori — quale, nel caso specifico, la ricostruzione delle vicende storiche del Paese di origine dell’associazione — quelli attinenti alla storia interna del Paese arabo in questione. La Corte ha osservato che nella odierna società transnazionale ed integrata, il fatto notorio, agli specifici fini di cui all’art. 270bis del cod. pen., non può essere valutato solo nell’ambito locale poiché in tal modo si omette di considerare fatti anche eclatanti che, per la loro rilevanza, sono da ritenere di comune conoscenza). — Sez. 2 sent. 10450 del 16-3-2005 (cc. 9-2-2005) rv. 231258. • In tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, una «cellula organizzativa di carattere militare-religioso», avente sede in Italia, è qualificabile come associazione terroristica non per la mera inclusione dell’organizzazione di cui detta cellula è diramazione, nelle liste di gruppi terroristici stilati dal Consiglio dell’Unione Europea e dal Comitato di sicurezza finanziaria del Ministero dell’economia, ma sulla base della valutazione complessiva delle concrete risultanze delle indagini svolte nel procedimento in corso ed in quelli collegati, dalle quali emergano elementi non solo della ideologia eversiva (nel caso di specie, la «Jihad»), ma della programmazione di attentati terroristici con uso di esplosivo in Italia ed all’estero, del concreto aiuto, anche finanziario, prestato ad altri affiliati in stato di arresto per atti di terrorismo, nonché della raccolta di fondi in sostegno dei combattenti in territori esteri, teatri di frequenti attentati terroristici. (Fattispecie relativa alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l’applicazione di misure cautelari nei confronti di soggetto appartenente ad una cellula, avente sede in Italia, del cosiddetto Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento). — Sez. 1 sent. 30824 del 19-9-2006 (cc. 15-6-2006) rv. 234183. • In tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, l’inclusione di un’organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu, a seguito della risoluzione del 15 ottobre 1999 n. 1267, è un elemento valorizzabile soltanto quale spunto investigativo, ma non può mai assumere, di per sè, valore di prova della finalità di terrorismo svolta dalla associazione stessa, che deve necessariamente formarsi secondo le regole prescritte dalla legge processuale. (Fattispecie relativa all’associazione «Ansar Al Islam»). — Sez. 1 sent. 1072 del 17-1-2007 (ud. 11-10-2006) rv. 235291. 7.Responsabilità del partecipe • In relazione al delitto di associazione con finalità di terrorismo, che è reato di pericolo presunto, per la configurabilità della responsabilità del partecipe non è sufficiente l’adesione ad un’astratta ideologia, per quanto caratterizzata dal progetto di abbattere le istituzioni democratiche, ma è necessaria l’effettiva pratica della violenza come meto- 920 do di lotta politica e la predisposizione di un programma di azioni terroristiche (da intendersi come proposito concreto ed attuale di atti di violenza). — Sez. 1 sent. 30824 del 19-92006 (cc. 15-6-2006) rv. 234182. • In tema di reati contro la personalità dello Stato, la partecipazione integrante gli estremi del reato di associazione terroristico-eversiva costituita in banda armata è organico inserimento che non postula, di necessità, il positivo esperimento e, dunque, l’individuazione di una specifica condotta spiegata a sostegno del sodalizio, in chiave di attuale e specifico contributo causale al suo mantenimento o rafforzamento. Ne consegue che il mero inserimento nell’organigramma dell’associazione può costituire prova di partecipazione, la quale va rapportata alla natura e alle caratteristiche strutturali del sodalizio, mentre il contributo causale è immanente al mero inserimento organico nella struttura associativa, in quanto l’affidamento sulla persistente disponibilità di adepti, che rimangano mimetizzati nel tessuto connettivo della società (a fianco ed a sostegno di quelli dati alla clandestinità), è tale da rafforzare e consolidare il vincolo associativo, concorrendo a costituire l’elemento di coesione del gruppo, al pari della consapevolezza della comune militanza e della condivisione dell’idea rivoluzionaria. — Sez. 5 sent. 4105 del 3-2-2011 (cc. 12-11-2010) rv. 249242. • La responsabilità del partecipe di un gruppo criminale terroristico in ordine al reato fine che qualifica il programma criminoso dell’intera associazione può essere desunta dalle connotazioni strutturali dell’associazione, in particolare dall’articolazione in «cellule» territoriali dalla assai ridotta composizione numerica, dalla forte caratterizzazione ideologica dei militanti da cui deriva la consapevole ed incondizionata adesione al programma, dall’esasperata selettività degli obiettivi prescelti, elementi tali da implicare una partecipazione totalizzante ed il necessario conseguente coinvolgimento di tutti i componenti della cellula nell’impresa criminosa da essa pianificata. — Sez. 5 sent. 13088 del 273-2008 (ud. 7-12-2007) rv. 240010. • La condotta di partecipazione nel delitto di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico non è integrata dalla sola adesione ideale al programma criminale o dalla comunanza di pensiero e di aspirazioni con gli associati, occorrendo invece l’effettivo inserimento nella struttura organizzata, con lo svolgimento di attività preparatorie per l’esecuzione del programma e l’assunzione di un ruolo concreto nell’organigramma criminale. — Sez. 1 sent. 22719 del 27-5-2013 (cc. 22-3-2013) rv. 256489. 8.Configurabilità del concorso esterno • Anche in relazione alla fattispecie associativa di cui all’art. 270bis cod. pen. è configurabile il concorso esterno, con la conseguenza che possono essere ricondotte al reato suddetto anche le condotte realizzate da soggetti che, pur restando estranei alla struttura organizzativa, apportino un concreto apporto eziologicamente rilevante alla conservazione, al rafforzamento e sul conseguimento degli scopi dell’organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, nella consapevolezza delle finalità perseguite dalla associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo. — Sez. 1 sent. 1072 del 17-1-2007 (ud. 11-10-2006) rv. 235290. 9.Realizzazione dei reati scopo • La semplice partecipazione ad una associazione sovversiva non comporta per ciò solo la responsabilità di tutti i 921 Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato componenti alle azioni delittuose perché una siffatta affermazione contrasta con i fondamentali principi del vigente ordinamento giuridico penale e contro la norma dell’art. 27 della Costituzione la quale proclama che la responsabilità penale è personale. Anche in tali casi il concorso di persone nel reato, previsto dall’art. 110 cod. pen., non si sottrae alle regole probatorie proprie. Perché ricorra tale concorso, non ha rilevanza in quale fase della condotta criminosa (ideazione, organizzazione, esecuzione) intervenga l’atto del singolo, che può essere anche limitato ad una sola di dette fasi, né è richiesto che l’atto sia indispensabile ai fini della realizzazione dell’evento; è invece, comunque necessario, sotto l’aspetto oggettivo che tra gli atti dei singoli sussista una connessione causale rispetto all’evento e, sotto l’aspetto soggettivo, che ciascuno sia consapevole del collegamento finalistico dei vari atti, ossia che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale e unicamente psicologico, alla realizzazione dell’evento da tutti voluto. — Sez. 1 sent. 7125 del 7-7-86 (ud. 17-2-86) rv. 173346. • La circostanza che un imputato di reato associativo (nella specie, associazione a fine di terrorismo o di eversione) non sia stato condannato per alcuno dei reati «fine» dell’associazione, è del tutto irrilevante ai fini della prova della partecipazione all’associazione, prova che, stante l’autonomia del reato associativo rispetto ai reati «fine», si può dare con altri mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti. — Sez. 6 sent. 3241 del 13-3-98 (ud. 10-2-98) rv. 210683. • Ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche intenzionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270bis, cod. pen.), non è necessaria la realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre l’esistenza sia di un programma, attuale e concreto, di atti di violenza a fini di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, sia di una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l’attuazione di quel programma. (Fattispecie relativa alla presunta costituzione di un’associazione terroristica operante per via telematica su tutto il territorio nazionale). — Sez. 6 sent. 25863 del 19-6-2009 (ud. 8-5-2009) rv. 244367; conf. sez. 1 sent. 22673 del 5-6-2008 (cc. 22-4-2008) rv. 240085; sez. 2 sent. 18581 del 5-5-2009 (ud. 31-3-2009) rv. 244544; Sez. 6 sent. 46308 del 12-7-2012 (ud. 29-11-2012) rv. 253943. 10. Associazioni con finalità di terrorismo e contesto bellico • L’atto terroristico è compatibile — alla luce della normativa internazionale ed in particolare dell’art. 2 della Convenzione di New York del 1999, recepita dalla L. n. 7 del 2003 — con un contesto bellico, considerato che riveste natura terroristica anche l’atto diretto contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni di fatto facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze per la vita e l’incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere paura e panico nella collettività. Ne deriva che, ai fini dell’individuazione della natura dell’atto incriminato, l’elemento discretivo, in un contesto bellico o di occupazione militare, non è tanto lo strumento adoperato quanto l’obiettivo avuto di mira, di guisa che costituisce atto terroristico quello che sia in tempo di pace, sia nel corso di un conflitto armato, si diriga contro un civile o una persona che non partecipi o non partecipi più attiva- §11 - 270/2 mente alle ostilità. (Fattispecie relativa alla configurazione del delitto di cui all’art. 270bis cod. pen. nei confronti di alcuni appartenenti all’organizzazione «Ansar al Islam», che nel quadro della jihad islamica, avevano provveduto al proselitismo, al reclutamento e alla raccolta di finanziamenti preordinati a preparare e ad eseguire azioni terroristiche contro governi cosiddetti «infedeli», ritenendo la natura terroristica degli attentati dinamitardi e delle azioni dei cosiddetti «kamikaze» compiuti in luoghi affollati dalla popolazione civile, pur se indirizzati contro obiettivi militari, nel corso di un conflitto armato). — Sez. 5 sent. 39545 del 22-10-2008 (ud. 4-7-2008) rv. 241730. • Ai fini della configurabilità del reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e con riguardo a condotte anteriori all’introduzione dell’art. 270 sexies cod. pen., rivestono natura terroristica, pur se indirizzati contro obiettivi militari nel corso di un conflitto armato, gli attentati dinamitardi e le azioni dei «kamikaze» compiuti in luoghi affollati dalla popolazione civile, risultando estranea alla normativa vigente la distinzione tra terrorismo e guerriglia. (Fattispecie relativa all’organizzazione transnazionale «Ansar Al Islam»; in motivazione, la S.C. ha richiamato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York l’8 dicembre 1999 e ratificata dall’Italia con L. 14 gennaio 2003, n. 7). — Sez. 5 sent. 75 del 7-1-2009 (ud. 18-7-2008) rv. 242354. 11. Soggetto passivo Stato estero • Anche a seguito della novella del d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. con mod. nella l. 15 dicembre 2001, n. 438, l’art. 270bis cod. pen. non è applicabile alle associazioni con finalità di eversione dell’ordine democratico di uno Stato estero, in considerazione — oltre che del tenore testuale della norma, che al terzo comma estende la punibilità alle sole associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale — della ratio legis da individuare nell’escludere che il giudice italiano si esprima sul sistema politico-istituzionale di uno Stato estero. — Sez. 6 sent. 36776 del 25-92003 (cc. 1-7-2003) rv. 226049. • L’art. 270bis, comma terzo, cod. pen., introdotto con la legge 18 ottobre 2001, n. 374, ha esteso la tutela penale anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, senza individuare quando un atto di violenza deve ritenersi eseguito per finalità di terrorismo e pertanto tale nozione deve essere ricavata dai principi di diritto interno e internazionale. In particolare, tra le fonti internazionali deve individuarsi la Decisione quadro del consiglio dell’Unione europea pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea 22 giugno 2002, n. 164, che individua come compiuti «per finalità di terrorismo» gli atti «diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese» e come «reati terroristici» quelli che costituiscono attentati alla vita e alla integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche. (Sentenza emessa prima della introduzione dell’art. 270sexies cod. pen., inserito dall’art. 15, d.l. 27 luglio 270/2 - §12 Libro II - Dei delitti in particolare 2005, n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155). — Sez. 1 sent. 35427 del 30-9-2005 (cc. 21-6-2005) rv. 232280. 12.Differenze tra l’art. 270 e il 270bis • La fattispecie di associazione eversiva di cui all’art. 270 bis cod. pen. è speciale rispetto a quella di associazione sovversiva di cui all’art. 270 dello stesso codice, in quanto la natura della violenza che il sodalizio si propone di esercitare assume connotazione terroristica. (In motivazione la Corte ha precisato che quella del terrorismo, nonostante la formulazione letterale dell’art. 270 bis citato, non è lo scopo che caratterizza l’associazione, bensì la modalità adottata per realizzare la finalità eversiva che la stessa si prefigge). — Sez. 5 sent. 12252 del 2-4-2012 (ud. 23-2-2012) rv. 251919. • La differenza tra le ipotesi criminose di cui agli artt. 270 e 270bis è netta e non consiste nel requisito della violenza, che ricorre come elemento costitutivo in entrambe le ipotesi criminose, ma nel fatto che la prima fattispecie è a forma specifica, mentre la seconda è a forma generica; e che elemento costitutivo della prima, al pari di quella disciplinata dagli artt. 271, 272, 273, 274 cod. pen., è la commissione del fatto nel territorio dello Stato, elemento che non figura, invece, nella seconda. — Sez. 1 sent. 302 del 28-4-83 (cc. 3-2-83) rv. 160960. • Il bene giuridico protetto dall’art. 270bis cod. pen. — che sanziona le associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento de mocratico — è l’ordinamento costituzionale italiano, dovendosi escludere quindi la configurabilità del reato quando la finalità suddetta che connota il programma di atti violenti riguardi uno Stato straniero. Né rileva ai soli fini del reato de quo, che il comportamento dell’associazione indirettamente perturbi o leda i principi dell’ordinamento italiano: detto fatto illecito è sanzionato da altre norme che di volta in volta tutelano il singolo valore costituzionale offeso (contemplando delitti contro l’ordine pubblico, contro la vita e l’incolumità personale, ecc.); ciò che invece punisce l’art. 270bis è l’associazione che si ponga in modo diretto la finalità di eversione del nostro ordinamento e la mancanza di detta finalità si risolve in una mancanza della quantità dell’associazione e quindi dell’elemento costitutivo del reato. — Sez. 6 sent. 973 del 17-4-96 (cc. 1-3-96) rv. 204785. • Ai fini del discrimen tra la fattispecie di cui all’art. 270bis cod. pen. (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico) e quella di cui all’art. 270 cod. pen. (associazioni sovversive) è necessario avere riguardo alla natura della violenza utilizzata per perseguire il fine per il quale l’associazione sia costituita, sussistendo la violenza generica nell’associazione ex art. 270 cod. pen. e la violenza terroristica in quella ex art. 270bis cod. pen., considerato che il terrorismo, ancorché qualificato come finalità dall’art. 270bis cod. pen., non costituisce, in genere, un obiettivo ma un mezzo o una strategia che si caratterizza per l’uso indiscriminato della violenza, non solo perché accetta gli effetti collaterali della violenza diretta, ma anche perché essa può essere rivolta in incertam personam allo scopo di generare panico, terrore, insicurezza e costringere chi ha il potere di prendere decisioni a fare o tollerare soluzioni che non avrebbe accettato in condizioni normali. (Fattispecie in cui si è ritenuta l’esistenza di gravi indizi in ordine alla riconducibilità di una associazione sovversiva di matrice anarco-insurrezionalista alla previsione di cui all’art. 270bis cod. pen., rilevando all’interno del- 922 la compagine criminosa — ancorché non gerarchizzata — una chiara suddivisione di ruoli fra ideologi e militanti operativi, disponibilità di forme di finanziamento e di un simbolo nonché il proposito, desumibile dai suoi progetti e risultante dalle azioni commesse in esecuzione del programma associativo, di intimidire indiscriminatamente la popolazione, suscitando terrore e panico e non già di indirizzarsi esclusivamente ad obiettivi di elezione allo scopo di ottenere un effetto paradigmatico; la S.C. ha, invece, censurato la decisione del giudice della cautela laddove ha ritenuto l’esistenza di gravi indizi in ordine all’appartenenza dell’indagato a detto contesto associativo, ritenendo insufficientemente motivata la conferma della gravità indiziaria in ordine a vicende in sé poco significative e per di più di carattere estemporaneo). — Sez. 5 sent. 46340 del 20-11-2013 (cc. 4-7-2013) rv. 257547. 13. Bene-interesse tutelato • Le ipotesi delittuose, sia dell’art. 270 quanto dell’art. 270bis, cod. pen., si inquadrano nella categoria dei reati di pericolo presunto. Per la loro configurabilità è sufficiente la costituzione di una associazione che aggiunga agli schemi normativi suoi propri quelli contenuti in detti articoli, che si sostanziano unitariamente, a parte le specificazioni, in comportamenti finalizzati a sovvertire violentemente l’ordinamento dello Stato nelle sue varie articolazioni e a travolgere, in definitiva, il suo assetto democratico e pluralistico. La norma appresta tutela, quindi, contro il programma di violenza e non contro l’idea, anche se questa è collocata in un’area ideologica in contrasto con l’assetto costituzionale dello Stato. L’idea, infatti, anche se di natura eversiva, ma non accompagnata da programmi e comportamenti violenti, rivece tutela proprio da tale assetto, che ha consacrato il metodo democratico e pluralistico e che essa, contradditoriamente, mira a travolgere. — Sez. 1 sent. 8952 del 10-887 (ud. 7-4-87) rv. 176516. • Le finalità eversive di gruppi a specifica connotazione etnica e religiosa operanti sul territorio nazionale sono indifferenti ai fini della possibile integrazione dell’art. 270bis cod. pen. quando queste dirigano la loro azione non contro lo Stato italiano, ma contro lo Stato estero di appartenenza. — Sez. 6 sent. 561 del 4-4-96 (cc. 30-1-96) rv. 205046. • Per la configurabilità del delitto di cui all’art. 270bis cod. pen. è irrilevante la durata della operatività dell’associazione e la limitazione della sua attività ad un determinato ambito territoriale, trattandosi di reato di pericolo che postula soltanto l’esistenza di una associazione che, attraverso il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell’ordinamento, persegua un programma di sovversione dell’ordine democratico. — Sez. 6 sent. 3241 del 13-398 (ud. 10-2-98) rv. 210680. • Il delitto di cui all’articolo 270bis cod. pen è un reato contro la personalità internazionale dello Stato, collocato nel libro II, titolo I, capo I del codice penale; detta personalità riguarda lo Stato italiano, in quanto i beni giuridici attinenti gli Stati esteri collocati nel capo IV dello stesso titolo I. Ne consegue che se la finalità di eversione o di terrorismo, che connota il programma di atti violenti, non riguarda l’ordinamento costituzionale italiano, si è al di fuori del bene giuridico protetto dalla norma di cui all’articolo 270bis cod. pen.; né può ritenersi che il programma di compimento di atti violenti, con finalità di eversione, per quanto indirizzato verso uno Stato straniero, finisca per risolversi in una 923 Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato lesione dell’ordinamento costituzionale italiano, quale delineato dai principi fondamentali della Costituzione. Ed invero, pur se inserito nella categoria dei reati di pericolo presunto iuris et de iure, il reato di cui all’articolo 270bis cod. pen. postula l’esistenza di un’associazione che abbia il fine dell’eversione dell’ordine democratico con il compimento di atti di violenza, sicché la mancanza del detto fine eversivo dell’ordinamento costituzionale italiano rileva non solo sotto il profilo soggettivo, ma «anticipatamente» anche sotto il profilo dell’elemento materiale, poiché l’associazione, non avendo la finalità richiesta dalla legge, non integra il reato di cui all’articolo 270bis cod. pen. — Sez. 6 sent. 737 dell’16-99 (cc. 24-2-99) rv. 214311. • V. anche sez. 5 sent. 12252 del 2-4-2012 (ud. 23-2-2012) rv. 251920 sub art. 270bis, §3. 14. Continuazione • Non è configurabile il vincolo della continuazione fra il reato associativo e gli altri reati posti in essere nell’ambito dell’associazione, salvo che questi ultimi non siano già stati programmati al momento dell’associazione, in quanto il reato associativo ha normalmente un programma criminoso indeterminato, mentre il reato continuato, si caratterizza per la concreta percezione spazio temporale ideativa delle linee essenziali dei singoli delitti che rimangono unificati, nell’esecuzione dalla medesimezza del disegno criminoso. — Sez. 1 sent. 11382 del 5-11-87 (ud. 11-7-87) rv. 176954. • V. anche sez. 1 sent. 660 del 16-3-92 (cc. 11-2-92) rv. 189508 sub art. 270, §6. 15. Circostanze • L’aggravante di terrorismo di cui all’art. 1 L. n. 15 del 1980 è incompatibile con il delitto di cui all’art. 270 bis cod. pen., in quanto la finalità terroristica è divenuta a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 438 del 2001 elemento costitutivo della fattispecie, ma altresì con quello di cui all’art. 270 dello stesso codice, atteso che, qualora la violenza caratterizzante l’intento sovversivo del sodalizio assuma connotazione terroristica, il fatto sarebbe inevitabilmente sussumibile nella prima norma incriminatrice menzionata. — Sez. 5 sent. 12252 del 2-4-2012 (ud. 232-2012) rv. 251921. • Nel corso di un giudizio direttissimo in materia di armi e di esplosivi, il giudice, al fine di stabilire la sussistenza della aggravante prevista dall’art. 1 legge 1980, n. 15 (fine di terrorismo o eversione), ha il potere-dovere di accertare incidenter tantum l’appartenenza dell’imputato ad una associazione sovversiva o ad una banda armata — tale accertamento non è precluso dalla pendenza di separato processo, contro lo stesso imputato, per i reati p.p. dagli artt. 270bis e 306 cod. pen. perché fra i due giudizi non intercorre un rapporto di pregiudizialità, ma di semplice connessione soggettiva e probatoria. — Sez. 1 sent. 8826 dell’8-10-82 (ud. 194-82) rv. 155446. • Non va confusa l’ipotesi in cui un reato sia considerato circostanza aggravante di un altro reato, con altri casi in cui possa venire in considerazione la connessione dei reati. In questa ultima ipotesi, il colpevole risponde di tutti i reati commessi in concorso materiale tra loro ed è aumentata la pena del reato-mezzo. Ne consegue che, nel caso di concorso dei reati di cui agli artt. 270bis e 306 cod. pen., la clausola di riserva di cui all’art. 1 d.l. n. 625 del 1979, convertito con modificazioni in legge n. 15 del 1980, opera esclusiva- §18 - 270/2 mente per il delitto di cui all’art. 270bis cod. pen. — Sez. 1 sent. 2061 del 25-11-82 (cc. 12-10-82) rv. 90223. • Tra l’attenuante prevista dall’art. 3 della legge n. 304 e l’aggravante di cui all’art. 1 decreto legge n. 625 del 1979 sussiste un rapporto di incompatibilità tale da escludere in radice la stessa possibilità della comparazione, indipendentemente da quanto disposto dall’ultima parte del citato art. 1 circa l’impossibilità che le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante siano ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. — Sez. 1 sent. 2208 del 27-12-83 (cc. 2012-83) rv. 161930. • V. anche sez. 1 sent. 236 del 15-1-87 (ud. 26-3-86) rv. 174800 sub art. 270, §8. 16. Scriminanti • La speciale causa di non punibilità prevista dal terzo comma, lett. b) dell’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (non punibilità per la commissione di uno dei reati di cui agli artt. 307, 378 e 379 cod. pen. nei confronti di persona imputata di uno dei delitti di cui agli artt. 270, 270bis, 304, 305 e 306 cod. pen., se forniscono completa informazione sul favoreggiamento commesso) si applica soltanto se la persona favorita abbia posto in essere uno dei delitti normativamente indicati. L’elencazione è tassativa e non si estende ad ipotesi simili (nella specie omicidio volontario). — Sez. 3 sent. 13346 dell’11-10-89 (ud. 13-6-89) rv. 182228. • V. anche sez. 1 sent. 11382 del 5-11-87 (ud. 11-7-87) rv. 176952 sub art. 270, §8. 17. Associazione sovversiva e associazione con finalità di terrorismo • In caso di reato a fattispecie alternative con pene differenziate, la fattispecie più grave assorbe quella meno grave, essendo unico il reato. (Ipotesi dei delitti di cui agli artt. 270 e 270bis cod. pen.). — Sez. 1 sent. 5601 del 6-6-85 (ud. 18-4-85) rv. 169657. • Nell’ipotesi in cui l’azione del reo, protrattasi nel tempo anche successivamente al 17 dicembre 1979, sia stata contrassegnata dalla realizzazione degli elementi costitutivi sia dell’art. 270 che dell’art. 270bis cod. pen., in tale caso, unica essendo la condotta penalmente rilevante ed unico il reato a carattere permanente, la sanzione applicabile è solo quella comminata dall’art. 270bis cod. pen. senza che in più possa ravvisarsi una retroattività della seconda norma, introdotta successivamente, dato che l’azione era già da prima corrispondente a fattispecie penalmente sanzionata. Ciò consente di evitare pluralità di sanzioni, neanche attraverso la continuazione, per una unica condotta delittuosa, essendosi al di fuori di ogni concorso formale o materiale di reati. — Sez. 1 sent. 6952 del 15-6-88 (ud. 4-11-87) rv. 178587. 18. Concorso e differenze con il delitto di banda armata • Il reato di cui all’art. 306 cod. pen. ha natura strumentale rispetto ai delitti indicati nell’art. 302 stesso codice, dato che la «banda armata» «si forma» proprio «per commetterli». L’esistenza del fine specifico e la formazione della banda armata connotano tale reato, che viene a giuridica esistenza anche se il fine non viene raggiunto, ma che non perde la sua autonomia quando la banda commetta i delitti inseriti nel suo programma. Il raggiungimento del fine porta quale conseguenza che reato mezzo, cioè, quello di cui all’art. 306, e reati fine, cioè quelli di cui all’art. 302, concorrano tra di 270/3 Libro II - Dei delitti in particolare loro e, poiché tra i delitti non colposi indicati nell’art. 302 ci sono anche quelli di cui agli artt. 270 e 270bis cod. pen., è configurabile il concorso fra essi e il reato di «banda armata» essendo solo da definire se tale concorso di reati sia un concorso materiale o un concorso formale. Quando vi sia coincidenza in senso naturalistico, di tali reati fra di loro strumentalmente collegati, così che il fine specifico che qualifica il reato di banda armata rimane esterno all’azione solo in senso normativo, sussiste concorso formale, ai sensi dell’art. 81, primo comma, cod. pen., fra detti reati. (Nella specie è stato ritenuto che i vari gruppi armati, sorti in Italia tra la fine del 1978 e gli inizi del 1979 con il fine di creare una vera e propria associazione sovversiva, avevano dato corpo e consistenza a quest’ultima e, quindi, capacità operativa, nello stesso momento in cui si caratterizzavano come banda armata). — Sez. 1 sent. 8952 del 10-8-87 (ud. 9-4-87) rv. 176517. • È configurabile il concorso materiale tra i reati di cui agli artt. 270-270bis cod. pen. con quello di cui all’art. 306 cod. pen. se aggravato, purché tra le fattispecie esista un rapporto di mezzo o fine, specie se sussistano organizzazioni distinte alle quali i membri della banda partecipino sotto la veste di promotori ed organizzatori. — Sez. 1 sent. 2061 del 25-11-82 (cc. 12-10-82) rv. 90225. • Tra il delitto di banda armata, di cui all’art. 306 cod. pen. e quelli di associazione sovversiva e associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, di cui agli artt. 270 e 270bis cod. pen., che non ne concretano né un elemento costitutivo, né una circostanza aggravante, esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere. Pertanto, ove anche il reato fine sia stato realizzato, si ha concorso formale, essendo inapplicabile sia la disposizione sul reato complesso che il principio di specialità. — Sez. 1 sent. 4938 del 5-6-86 (ud. 29-11-85) rv. 172979. 924 • Nel delitto di cui all’art. 306 cod. pen. l’elemento materiale è costituito dalla formazione o dalla partecipazione ad un organismo associativo (banda armata) allo scopo di commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302 cod. pen. (contro la personalità interna o internazionale dello stato) mentre l’elemento psicologico si profila come dolo specifico, consistente appunto nello scopo di commettere o far commettere uno o più di tali delitti (non colposi). Ne consegue che il delitto in questione si configura come reato di mero pericolo rispetto ai beni giuridici protetti, poiché per la sua integrazione è sufficiente la sola costituzione della banda armata con le finalità sopraindicate. È, tuttavia, essenziale la disponibilità di armi, nel senso che non è necessario che ognuno dei partecipanti sia armato o che le armi vengano concretamente usate, ma che le armi stesse di cui il sodalizio è munito, possano essere all’occorrenza utilizzate dai componenti l’organizzazione criminosa. — Sez. 1 sent. 1088 del 26-189 (ud. 22-10-88) rv. 180286. • V. anche sez. 1 sent. 6952 del 15-6-88 (ud. 4-11-87) rv. 178584 sub art. 270, §12. 19. Casistica • Configura il reato di cui all’art. 270bis cod. pen. l’azione posta in essere da un gruppo anarchico volta al compimento di atti di violenza contro luoghi di detenzione, centri di permanenza per immigrati, banche e società multinazionali in quanto simboli della politica estera dello Stato in campo economico e sociale. Tali azioni violente, essendo dirette al turbamento dell’ordine pubblico, condizionano il funzionamento degli organi statali centrali e periferici e sono idonee a perseguire la finalità dell’eversione dell’ordine democratico. — Sez. 1 sent. 42282 del 23-11-2005 (cc. 2-11-2005) rv. 232402. 270ter Assistenza agli associati. (1) — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (2) (3). (1) Art. inserito ex d.l. 18-10-2001, n. 374 conv. in l. 15-12-2001, n. 438 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale). (2) Ai sensi dell’art. 3, c. 1, d.l. 374/2001 cit., nei procedimenti previsti dall’art. 270ter, si applicano le disposizioni di cui all’art. 13, d.l. 152/1991 conv. in l. 203/1991. (3) V. nota (7) sub art. 270bis. Istituti Processuali: competenza: Tribunale monocratico; procedibilità: ufficio; arresto: facoltativo; fermo: non consentito. Citazione: diretta a giudizio. 270quater Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. (1) — Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all’articolo 270bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni (2) (3). (1) Art. aggiunto ex d.l. 27-7-2005, n. 144, conv. in l. 31-7-2005, n. 155 (art. 15, c. 1). (2) Comma aggiunto ex art. 1, c. 1, d.l. 18-2-2015, n. 7, conv. in l. 17-4-2015, n. 43 (cd. Decreto antiterrorismo). (3) Cfr. nota (2) sub art. 270quater.1, nonché art. 2, d.l. 7/2015, conv. in l. 43/2015 cit. Istituti Processuali: competenza: Corte di Assise I comma, Tribunale monocratico II comma; procedibilità: ufficio; arresto: obbligatorio I comma, facoltativo II comma; fermo: consentito. 925 Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato • In tema di associazioni sovversive con finalità di terrorismo internazionale, la condizione dell’arruolato (che, in quanto tale, non risponde del reato di cui all’art. 270quater cod. pen.) o dell’addestrato (punibile, invece, ai sensi dell’art. 270 quinquies) non preclude la responsabilità di questi ultimi in ordine al reato associativo di cui all’art. 270bis cod. pen., qualora essi non siano solo tali, ma entrino a far par- 270/6 te dell’organizzazione terroristica in nome e per conto della quale l’arruolamento o l’addestramento siano effettuati, considerato che con l’introduzione delle previsioni di cui agli artt. 270quater e quinquies cod. pen., il legislatore ha inteso estendere e non restringere l’area delle condotte penalmente sanzionabili. — Sez. 5 sent. 39430 del 21-10-2008 (ud. 2-10-2008) rv. 241742. di trasferimenti per finalità di terrorismo. (1) (2) — Fuori dai 270quater.1 Organizzazione casi di cui agli articoli 270bis e 270quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni. (1) Art. inserito ex d.l. 18-2-2015, n. 7, conv. in l. 17-4-2015, n. 43 (cd. Decreto antiterrorismo) (art. 1, c. 2). (2) Ai sensi dell’art. 1, c. 3bis, d.l. 7/2015, conv. in l. 43/2015 cit., «la condanna per i delitti previsti dagli articoli 270bis, 270ter, 270quater, 270quater.1 e 270quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore». Istituti processuali: competenza: Tribunale monocratico; procedibilità: ufficio; arresto: facoltativo; fermo: consentito. 270quinquies Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. (1) — Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270sexies (2). Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (3) (4). (1) Art. aggiunto ex d.l. 27-7-2005, n. 144, conv. in l. 31-7-2005, n. 155 (art. 15, c. 1). (2) Comma così modificato ex art. 1, c. 3, lett. a), d.l. 18-2-2015, n. 7, conv. in l. 17-4-2015, n. 43 (cd. Decreto antiterrorismo). (3) Comma aggiunto ex art. 1, c. 3, lett. b), d.l. 7/2015, conv. in l. 43/2015 cit. (4) Cfr. nota (2) sub art. 270quater.1, nonché art. 2, d.l. 7/2015, conv. in l. 43/2015 cit. Istituti Processuali: competenza: Corte di Assise; procedibilità: ufficio; arresto: obbligatorio; fermo: consentito. • La fattispecie delittuosa di cui all’art. 270quinquies cod. pen. ha quali soggetti attivi l’«addestratore», ossia colui che non si limita a trasferire informazioni ma agisce somministrando specifiche nozioni, in tal guisa formando i destinatari e rendendoli idonei ad una funzione determinata o ad un comportamento specifico, l’«informatore», ossia colui che raccoglie e comunica dati utili nell’ambito di un’attività e che, quindi, agisce quale veicolo di trasmissione e diffusione di tali dati, e, infine, l’«addestrato», ossia colui che, al di là dell’attitudine soggettiva di esso discente o dell’efficacia soggettiva del docente, si rende pienamente disponibile alla ricezione non episodica di quelle specifiche nozioni alle quali si è fatto sopra riferimento. (La Corte ha precisato che resta esclusa dalla previsione punitiva la figura del 270sexies mero «informato», individuabile in colui che rimane mero occasionale percettore di informazioni al di fuori di un rapporto, sia pure informale, di apprendimento e che non agisce a sua volta quale informatore-addestratore). — Sez. 1 sent. 38220 del 24-10-2011 (ud. 12-7-2011) rv. 251363. • Ai fini della configurabilità del delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, l’art. 270quinquies, cod. pen., richiede un duplice dolo specifico, caratterizzato non solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza della finalità di terrorismo descritta dall’art. 270sexies cod. pen. — Sez. 6 sent. 29670 del 25-7-2011 (cc. 20-7-2011) rv. 250517. Condotte con finalità di terrorismo. (1) — 1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, 271 Libro II - Dei delitti in particolare 926 economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia. (1) Art. inserito ex d.l. 27-7-2005, n. 144, conv. in l. 31-7-2005, n. 155 (art. 15, c. 1) (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale). • Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all’art. 270sexies cod. pen., non è sufficiente la direzione dell’atteggiamento psicologico dell’agente, ma è necessario che la condotta posta in essere del medesimo sia concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nel predetto articolo (intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali ecc. di un Paese o di un’organizzazione internazionale), determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell’intero Paese. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il riferimento al «contesto», contenuto nel citato art. 270sexies, e sulla base del quale deve essere valutato il significato della condotta, impone di dar rilievo al pericolo del «grave danno» anche quando questo non dipenda solo dall’azione individuale considerata, ma sia piuttosto il frutto dell’innesto di essa in una più ampia serie causale non necessariamente controllata dall’agente, fermo restando che questi deve rappresentarsi e volere tale interazione). — Sez. 6 sent. 28009 del 27-6-2014 (cc. 15-5-2014) rv. 260076. • L’art. 270sexies cod. pen. rinvia, quanto alla definizione delle condotte terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, agli strumenti internazionali vincolanti per l’Italia, e, in tal modo, introduce un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l’armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del terrorismo transnazionale. Ne consegue che, a seguito della integrazione della citata norma da parte della Con- 271 venzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York l’8 dicembre 1999 e ratificata dall’Italia con la legge 14 gennaio 2003, n. 7, costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell’incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che, in base all’art. 270sexies, che contiene una norma definitoria incidente sulla portata della disposizione incriminatrice di cui all’art. 270bis cod. pen., sono qualificabili come atti terroristici anche le azioni suicide commesse da cd. «kamikaze» nel contesto di un conflitto armato). — Sez. 1 sent. 1072 del 17-1-2007 (ud. 11-10-2006) rv. 235288. • Non ricorre la circostanza aggravante della finalità di terrorismo prevista dall’art. 270sexies cod. pen. nei fatti di devastazione commessi, in occasione della morte di un tifoso di calcio, da un gruppo di altri tifosi e concretatisi in aggressioni violente alle forze di polizia, lancio di bombe carta, assalto a caserme e incendio di autobus della stessa polizia, danneggiamento indiscriminato di auto e moto in sosta, in quanto in tali condotte, quantunque gravi, non è ravvisabile, in assenza di elementi di più adeguata strutturazione, la prospettiva teleologica ineludibile nella finalità medesima. (Principio affermato in tema di procedimento incidentale de libertate). — Sez. 1 sent. 25949 del 27-6-2008 (cc. 27-5-2008) rv. 240465. [Associazioni antinazionali] (1) (1) La Corte cost. con sent. 12-7-2001, n. 243 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale articolo. Il testo originario così disponeva: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un’attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente». 272 [Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale] (1). (1) Art. abrogato ex l. 24-2-2006, n. 85 (art. 12) (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione). Il testo originario così disponeva: «Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l’instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni. Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti». 273 [Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale] (1). (1) Art. dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. con sent. 28-6-1985, n. 193. Il testo originario così disponeva: «Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni. Se l’autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni». 927 274 Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato §1 - 277 [Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale] (1). (1) Art. dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. con sent. 28-6-1985, n. 193. Il testo originario così disponeva: «Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all’estero». 275 [Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico] (1). (1) Art. abrogato ex l. 25-6-1999, n. 205 (art. 18, c. 1) (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario). Il testo originario così disponeva: «Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno». Capo II Dei delitti contro la personalità interna dello Stato 276 Attentato contro il Presidente della Repubblica. (1) — Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l’ergastolo [290bis, 301] (2). (1) Art. così sostituito ex l. 11-11-1947, n. 1317 (art. 2). Cfr. anche art. 8 del Trattato fra la Santa Sede e l’Italia, ratificato con l. 27-5-1929, n. 810, in ordine alla punibilità dell’attentato contro la persona del Sommo Pontefice. (2) Cfr. art. 5, l. 29-5-1982, n. 304 (Misure per la difesa dell’ordinamento costituzionale), riportato sub art. 280. Istituti Processuali: competenza: C. Assise; procedibilità: ufficio; arresto: obbligatorio; fermo: consentito. Giurisprudenza 1. Modifiche legislative. - 2. Soggetti passivi. 1.Modifiche legislative • La legge 11 novembre 1947, n. 1317, ha modificato gli artt. 276, 277, 278 e 279 del codice penale ed ha abrogato gli artt. 280, 281 e 282, per adeguare il sistema al mutamento dell’istituzione monarchica in quella repubblicana, senza introdurre alcuna disposizione che possa rendere incompatibile il riferimento dell’art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alla norma dell’art. 278 del codice penale. — Sez. 1 sent. 7461 del 9-11-72 (ud. 22-5-72) rv. 122290. del Titolo Primo del Libro Secondo del codice, ne è il soggetto passivo particolare, essendo il titolare dei beni giuridici specifici direttamente protetti dalle relative norme e che sono costituiti dagli interessi fondamentali della personalità dello Stato, attinendo essi alla inviolabilità del presente ordinamento politico, alla esistenza, alla incolumità ed al decoro dei supremi organi dello Stato e al decoro della nazione italiana. — Sez. 1 sent. 9357 del 21-10-81 (ud. 26-6-81) rv. 150637. 2.Soggetti passivi • Se è vero che lo Stato è il soggetto passivo generale di tutti i reati, esso, nei delitti preveduti dal Capo Secondo 277 Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica. (1) — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [301, 313]. (1) Art. così sostituito ex l. 11-11-1947, n. 1317 (art. 2). Cfr. anche art. 8 del Trattato fra la Santa Sede e l’Italia, ratificato con l. 27-6-1929, n. 810, in relazione alla persona del Sommo Pontefice. Istituti Processuali: competenza: C. Assise; procedibilità: autorizzazione Min. Giustizia; arresto: obbligatorio; fermo: consentito. Giurisprudenza 1. Modifiche legislative (rinvio). 1.Modifiche legislative (rinvio) • V. giurisprudenza sub art. 276, §1. 278 - §1 278 Libro II - Dei delitti in particolare 928 Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica. (1) — Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (1) Art. così sostituito ex l. 11-11-1947, n. 1317 (art. 2). Cfr. anche art. 8 del Trattato fra la Santa Sede e l’Italia, ratificato con l. 27-5-1929, n. 810, in relazione alla persona del Sommo Pontefice. Istituti Processuali: competenza: Tribunale monocratico; procedibilità: cfr. art. 277; arresto: facoltativo; fermo: non consentito. Giurisprudenza 1. Profili di costituzionalità. - 2. Modifiche legislative (rinvio). - 3. Bene-interesse tutelato. - 4. Limiti alle libertà costituzionali. 5. Elemento soggettivo. - 6. Profili processuali. - 7. Consumazione. 1.Profili di costituzionalità • È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e 313 cod. pen. in relazione agli artt. 87 e 89 Costituzione. Invero l’autorizzazione del Ministro della Giustizia, cui è subordinata la procedibilità, implica una valutazione di opportunità politica, che non può essere compiuta dal Capo dello Stato, il quale non è il protagonista della tensione ideologica, in cui si articola, si sviluppa e si realizza il dialogo politico, anche se ne costituisce il moderatore e ne controlla, quale spettatore essenziale, la legalità costituzionale. — Sez. 1 sent. 2868 del 18-2-77 (ud. 24-9-76) rv. 135350. • È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 278 cod. pen. in relazione all’art. 3 Cost., in quanto la predetta norma non viola il principio della pari dignità sociale dei cittadini posto che essa punisce non già la lesione ai beni comuni di ogni persona ma quella al prestigio della istituzione, restando in realtà offesa, per l’azione del colpevole, la stessa personalità dello Stato, che il Presidente della Repubblica rappresenta. — Sez. 1 sent. 5844 del 19-5-78 (ud. 16-1-78) rv. 138973. • È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 278 cod. pen. (offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) sotto il profilo della irragionevolezza della sanzione, — per sproporzione rispetto a quella stabilita per i delitti di ingiuria e di oltraggio a pubblico ufficiale — e con riferimento ai principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. Ciò in quanto, data l’eccezionale rilevanza del bene protetto dalla norma in considerazione, e, dunque, data la improponibilità di analogie tra la fattispecie criminosa da essa sanzionata e i delitti di oltraggio a P.U. e ingiuria —, si deve ritenere che non vi sia alcuno straripamento dai criteri di congruità sia sotto il profilo della coerenza intrinseca al sistema penale, sia sotto il profilo della violazione dei valori costituzionali. — Sez. 1 sent. 3069 del 26-3-96 (ud. 12-2-96) rv. 204302. • È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 278 cod. pen. (offesa all’onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica) sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza per la irragionevolezza della severità della sanzione prevista, rispetto a quella stabilita per i delitti di ingiuria e diffamazione che ledono l’onore ed il prestigio di un comune cittadino o di un pubblico ufficiale, poiché la fattispecie in esame tutela non solo il prestigio del Presidente della Repubblica, e quindi della Istituzione dello Stato che egli rappresenta, ma anche il sereno svolgimento delle funzioni connesse alla carica: tale specificità giustifica pertanto il trattamento differenziato. — Sez. 1 sent. 12625 del 16-3-2004 (ud. 4-2-2004) rv. 228120. • È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 278 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 21, 24, 25 e 111 della Costituzione, in quanto la norma incrimina l’offesa ad un bene giuridico di rilevanza costituzionale, quale l’onore ed il prestigio della stessa istituzione repubblicana e dell’unità nazionale che il Presidente della Repubblica rappresenta; sono giustificate, pertanto, sia la mancata previsione della possibilità per l’imputato di sollevare l’exceptio veritatis, senza che ciò contrasti con le garanzie costituzionali relative al diritto di difesa, sia la formulazione della fattispecie come reato a forma libera, senza che ciò contrasti con i principi costituzionali di tassatività della fattispecie e di libera manifestazione del pensiero. — Sez. 1 sent. 12625 del 16-3-2004 (ud. 4-2-2004) rv. 228121. 2.Modifiche legislative (rinvio) • V. giurisprudenza sub art. 276, §1. 3.Bene-interesse tutelato • L’art. 278 cod. pen. prevede tutte le offese al capo dello Stato, così nel caso in cui esse siano dirette alla persona nell’esercizio o a causa delle funzioni inerenti alla carica rivestita, come nel caso in cui lo colpiscano nella sua individualità privata, con riguardo anche ai fatti anteriori all’attribuzione della carica medesima; infatti, le offese non compiute contemplatione officii si ripercuotono in concreto anche sul prestigio della istituzione. — Sez. 1 sent. 5844 del 19-5-78 (ud. 16-1-78) rv. 138970. • L’art. 278 cod. pen. tutela, oltre l’onore quale bene che attiene strettamente alla sfera morale dell’individuo, anche il prestigio, costituito dal particolare decoro, per quanto riguarda il capo dello Stato, inerente all’augusta sua posizione. Pertanto, ad integrare il delitto in questione, è sufficiente qualunque espressione o rappresentazione avente idoneità a menomare il prestigio del capo dello Stato, ed è irrilevante, perciò, accertare se l’offesa sia recata al Presidente della Repubblica contemplatione officii o in relazione alla sua persona privata, poiché, anche in quest’ultima ipotesi, è indubbia l’offesa al decoro della persona investita della augusta funzione. — Sez. 1 sent. 1019 del 17-10-66 (ud. 8-6-66) rv. 102703. 4.Limiti alle libertà costituzionali • Il diritto di critica, costituente una manifestazione del diritto di libertà di espressione garantito dall’art. 21 Cost., può essere lecitamente esercitato anche nei confronti delle istituzioni costituzionali dello Stato, ma trova un limite insuperabile nella tutela del prestigio, del decoro e dell’autorità delle istituzioni stesse ed in primo luogo del Capo dello Stato, per il quale è riconosciuta nell’art. 278 cod. pen. — Sez. 1 sent. 5844 del 19-5-78 (ud. 16-1-78) rv. 138971. 5.Elemento soggettivo • Pel reato previsto dall’art. 278 cod. pen. non è richiesto il dolo specifico e cioè la intenzione di offendere l’onore