ORGANO DELL'ASSOCIAZIONE ARTICOLI NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO RUBRICHE Un inopinato attacco DUBBI & QUESITI Candiago e Gardoni (seconda di copertina) Centro Studi Nazionale Ancl a pag. 472 Cresce il Centro Studi Ancl WEEK WORK Buscema a pag. 465 Studio associato Paoli a pag. 473 Nuovi spazi nella conciliazione NOTIZIE DALL’ENPACL De Luca a pag. 467 Contributo integrativo 1998 a pag. 474 Circ. Inps n. 50 del 5.3.97 FISCO Onder a pag. 468 IN PILLOLE Spetta anche lo sgravio Inail Scadenze del 31 luglio, ravvedimento operoso a pag. 478 Milocco a pag. 470 DI LAVORO La previdenza dei professionisti Paoli a pag. 480 VITASSOCIATIVA M.Pe. a pag. 471 Imperia e Oristano a pag. 469 STORIE Proroga per il versamento del contributo integrativo Enpacl Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpacl, in data 16 luglio 1998, ha deliberato di prorogare al 29 settembre 1998 il termine per la comunicazione e per il versamento del contributo integrativo 1998. Ciò in quanto il termine per la presentazione della c.d. “dichiarazione unificata annuale”, già fissato al 30 giugno 1998, è stato prorogato al 31 luglio 1998. ANCL – ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI SETTIMANALE – ANNO XXXIX N. 30 DEL 25 LUGLIO 1998 Un inopinato attacco Associazione Nazionale Consulenti Lavoro UNIONE PROVINCIALE DI VICENZA COMUNICATO STAMPA Vicenza, lì 15 luglio 1998 La società Ipsoa Editore srl ha Al Al PRESIDENTE NAZIONALE ANCL DOTT. ROBERTO DE LORENZIS PRESIDENTE ENTE NAZIONALE PREVIDENZA DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI Al PRESIDENTE DELL’ORDINE CDL DOTT.SSA GABRIELLA PERINI Al PRESIDENTE DELLA TELECONSUL DOTT. GIULIANO GARDONI Al PRESIDENTE REGIONALE DOTT. GIANNI MODICA Ai SIGG. PRESIDENTI PROVINCIALI DEL VENETO Alla RIVISTA “IL CONSULENTE 1081” convenuto davanti al Tribunale di Roma la TeleConsul srl e L’Isola srl evidenziando che l’opera Basileus “… riproduce sostanzialmente la struttura contenutistica, organizzativa e classificatoria del sistema informativo …”, edito e commercializzato dalla società attrice. Le ragioni fatte valere dalla So- PROT. N. 29/98 cietà Ipsoa Editore srl sono palese- Da fonti vicine alla Casa editrice Ipsoa ci è giunta notizia che la stessa, tramite la società Indicitalia, avrebbe avviato un’azione legale contro le società TeleConsul e Isola. Motivo del contenzioso sarebbe l’utilizzo non autorizzato di parti delle proprie banche dati presenti nel mercato per usi commerciali. Questa notizia, riteniamo, qualora confermata, dovrebbe essere oggetto di una approfondita valutazione prima di qualsiasi decisione in merito al futuro della TeleConsul. Nel merito riteniamo che qualsiasi decisione che comporti ulteriori impegni economici da parte dell’Ente di previdenza necessiti di un forte consenso espresso da tutti i consulenti del lavoro. Distinti saluti. mente infondate in fatto ed in diritto, IL PRESIDENTE UP ANCL Piergiorgio Candiago perciò strumentali e temerarie. Pertanto la TeleConsul srl promuoverà in tutte le sedi giudiziarie, nessuna esclusa, ogni tutela dei propri interessi, gravemente lesi dall’azione inopinatamente intrapresa dalla suddetta società. IL PRESIDENTE DEL C.D’A. Giuliano Gardoni Presente e futuro di una parte importante dell’Associazione Cresce il Centro Studi Ancl N ei dibattiti che si stanno diffondendo negli ultimi tempi (vedasi per tutti gli interventi durante l’assemblea dei Presidenti delle Unioni Provinciali Ancl del 28.2.98) è incontestabile che il comune denominatore di gran parte degli interventi è il valore della professionalità del consulente del lavoro, le sue conoscenze, la sua specificità, il ruolo che egli riveste nel tessuto socio-economico del nostro Paese, in particolare nel mondo delle piccole imprese che, non dimentichiamolo, costituiscono la spina dorsale del nostro sistema economico. Ma questo ruolo, che peraltro da più parti ci è riconosciuto, come ce lo siamo conquistato? Ritengo che se vale il principio secondo cui si raccoglie ciò che si semina, evidentemente si è seminato bene. Infatti la nostra categoria è cresciuta, maturata, ma soprattutto è andata formandosi, sempre più adeguandosi alle mutazioni del mondo che la circonda. In tal modo è stato possibile passare da semplici esecutori a consulenti dell’impresa sotto diversi aspetti. Ciò, come accennato, è stato possibile grazie al sempre maggiore sviluppo delle nostre conoscenze e ci ha dato la possibilità di assumere un raggio di azione sempre più ampio. Il consulente del lavoro sostanzialmente è cresciuto verticalmente e non orizzontalmente, e ciò, a mio avviso, è estremamente positivo. La crescita infatti non è stata meramente numerica, ma qualitativa e quindi del patrimonio culturale e professionale di ognuno di noi. Tutto ciò, tuttavia, non deve farci sedere su noi stessi. È infatti necessario continuare nel costante arricchimento culturale e professionale di noi stessi. Ecco allora la necessità di formarci costantemente, di stare attenti ai cambiamenti della società. In tal modo potremo essere i precursori degli spazi che si aprono e si prospettano davanti a noi, senza lasciare che siano gli altri ad occuparli. È necessario non perdere di vista tuttavia quella che è la nostra identità ed esser consapevoli che serve coltivare le nostre conoscenze ed innalzare continuamente la qualità professionale; peraltro a breve una formazione costante degli iscritti sarà necessaria non solo per deontologia professionale, ma, in base al disposto della bozza di legge di riforma delle libere professioni elaborata dalla commissione Mirone, come regola. Ma per far ciò occorre – a mio avviso – rilanciare il Centro Studi della nostra associazione. Perché ce lo chiedono gli iscritti, ma soprattutto perché è un nostro dovere oltre che un nostro preciso interesse. Dobbiamo infatti intervenire costantemente sulle numerose novità che hanno interessato ed interessano la nostra professione: sui cambiamenti del mondo del lavoro, sull’orario di lavoro, sulla riforma del collocamento, sulla ri- n. 30 del 25.7.98 forma del pubblico impiego, su tutte le novità fiscali, ma non solo, che hanno contrassegnato questa legislatura la quale, attraverso l’azione legislativa di Governo contrassegnata da numerosissime deleghe, ci ha inondato di nuovi provvedimenti che hanno stravolto le regole previgenti creando evidenti difficoltà operative. Per il rilancio del Centro Studi abbiamo pensato che si potrebbe organizzarlo su più livelli: scientifico, sì, ma anche pratico. Ecco allora che ad esempio abbiamo pensato di far divenire le circolari che venivano emanate dal Centro Studi in passato vere e proprie norme di comportamento, curate da un’apposita commissione insediata ad hoc di volta in volta; magari – se qualche compagnia assicurativa ci garantisse la copertura a prezzi accessibili – si potrebbe prevedere la copertura legale per i nostri iscritti per i rischi derivanti dal loro utilizzo. Ma accanto a queste norme, che indubbiamente richiedono per l’elaborazione tempi evidentemente non brevi, vengono affiancate le circolari, intese quali documenti più snelli e di rapida consultazione. Tali documenti sono sostanzialmente gli articoli che vengono pubblicati sulle pagine della “1081” e di “ITALIA OGGI” a cura dei componenti del Centro Studi. Dal punto di vista adesioni, molti dei colleghi che avevano dato disponibilità a suo tempo per collaborare al Centro Studi l’hanno confermata, altri ancora stanno ➦ 465 iniziando ad aderire. Non posso nascondere la difficoltà di contattare e coinvolgere i colleghi, ma stiamo cercando di dare maggiore impulso anche attraverso le Unioni Provinciali. A tal proposito Giuliana Della Bianca, durante i suoi contatti quale delegata ai rapporti con le Unioni Provinciali, sta facendo opera di sensibilizzazione, anche per verificare in quante Unioni Provinciali sono operativi Centri Studi Provinciali, ed anche la collega Romana Bettoni sta procedendo in tal senso. Stanno fra l’altro collaborando i Centri Studi di Treviso, Bergamo, Udine, Padova e Torino ed anche Bari, Cagliari e Potenza hanno dato la loro adesione. Certamente sarebbe utile che coloro che hanno dato e daranno disponibilità siano propositivi, senza quindi attendere che vengano richiesti eventuali ricerche o altri lavori da svolgere. Sarebbe poi utile che ognuno di noi cercasse collaborazioni con professori universitari i quali, specie se giovani, potrebbero rispondere favorevolmente per farsi conoscere. In programma per il rilancio del Centro Studi abbiamo pensato all’organizzazione, innanzitutto, di una giornata interamente dedicata alla previdenza complementare. Abbiamo in casa dei relatori quali i Presidenti Giuseppe Innocenti e Roberto De Lorenzis, i quali hanno tenuto già lezioni sull’argomento all’Università Tor Vergata di Roma, e Giovanni Cirmi, il quale ha seguito per l’Ancl tutta la problematica relativa all’approvazione del verbale per il nostro fondo di previdenza Previclav, nel quale ricopre la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione. A nostro avviso, per spendere poco – e ciò ritengo non guasti – abbiamo pensato all’organizzazione, in autunno, della giornata della previdenza complementare per 20/ 466 30 colleghi dirigenti, i quali poi potrebbe fungere da discenti nelle varie regioni o province. Abbiamo pensato di elaborare altresì alcuni opuscoli sintetici e pratici su argomenti di lavoro quotidiano da distribuire agli iscritti Ancl. Abbiamo finito un primo opuscolo dedicato al modello F24, uno sulla nuova conciliazione delle controversie di lavoro è in fase di definizione ed un altro sul lavoro interinale sarà realizzato entro breve tempo. È estremamente importante altresì la predisposizione di un calendario di convegni su argomenti che ci interessano, quali l’impatto dell’Euro sulla nostra professione, le nuove norme in tema di lavoro per il pubblico impiego, la nuova conciliazione sulle controversie di lavoro, il lavoro interinale, il nuovo collocamento, per citarne alcuni. A mio avviso i convegni si potrebbero organizzare in teleconferenza. Un’altra proposta è quella di creare una rete di colleghi per effettuare delle statistiche utilizzando Internet. Ad esempio per valutare l’effetto delle nuove norme in tema di apprendistato sull’occupazione. Infatti noi, con la nostra presenza capillare sul territorio, potremmo fornire dati molto attendibili, che potrebbero trovare favore sui mass-media. Tra i lavori svolti abbiamo altresì fatto ripartire il servizio di risposta ai quesiti. A tal proposito desidero informarVi che sono stati esaminati numerosi quesiti sia giacenti che pervenuti di recente. Alcuni di essi, in quanto superati da chiarimenti ministeriali o per effetto di termini già scaduti, sono stati archiviati; ad altri invece è stata già data risposta. Altri ancora sono stati assegnati ad alcuni colleghi componenti del Centro Studi. Tra le prime cose realizzate abbiamo iniziato a lavorare in siner- n. 30 del 25.7.98 gia fra comitati di redazione della “1081”, della pagina Ancl su “ITALIA OGGI” e aderenti al Centro Studi; in tal modo stiamo cercando di non disperdere le forze. Infatti spesso, ed i colleghi Longobardi e De Luca (rispettivamente capo redattore della “1081” e della pagina di “ITALIA OGGI”) lo sanno bene, c’è carenza di articoli da pubblicare per garantire un’efficace informazione, peraltro molto diversa fra le due testate, per l’evidente diversa schiera di lettori cui si rivolge. A tal proposito ribadisco quanto, non solo da me, affermato in diverse occasioni: c’è tanto bisogno di colleghi disponibili a fornire un contributo di idee attraverso azioni concrete. Ciò si può fare senza bisogno di esser prima contattati. La riorganizzazione del Centro Studi abbiamo potuto constatare che è senza dubbio un compito gravoso, specie se non sarà supportata da una buona squadra di componenti. Tuttavia, Silvia Bradaschia, Giancarlo Interlandi ed io non ci siamo tirati indietro a collaborare con Roberto De Lorenzis. In verità ciò personalmente, e penso di interpretare il pensiero dei colleghi citati, mi riempie di orgoglio e cercherò di portarlo avanti con tutte le mie forze. Certo, a mio avviso è necessario contarci, in quanto ognuno di noi sacrifica, volontariamente, tempo che spesso non sottrae solo al proprio lavoro ma anche alla vita familiare. Tuttavia io, e spero che tanti altri lo faranno, ho sposato quel famoso principio tanto caro ad Ezra Pound: “Chi non è disposto a sacrificare nulla per le proprie idee, o le proprie idee non valgono nulla o non vale nulla lui”. Giuseppe Buscema CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL Il consulente del lavoro come mediatore nel campo lavoro Nuovi spazi nella conciliazione N on vi è dubbio che la riforma apportata agli articoli 410 e seguenti del c.p.c. dal decreto legislativo 31.3.98, n. 80, ha già apportato notevoli innovazioni nell’ambito della gestione dei rapporti di lavoro in cui nascono conflitti e controversie; come pure è altamente lievitato il numero dei tentativi esperiti presso le apposite commissioni provinciali, anche se con alterna fortuna. I motivi che hanno accompagnato e provocato l’intervento del legislatore in questo campo si devono ricercare certamente nell’eccessivo numero di procedimenti pendenti davanti ai pretori del lavoro, che accoppiato alla lentezza endemica dell’apparato giudiziario italiano crea spesso situazioni di stallo che vanno a inficiare, se non ad annullare, i teorici requisiti che renderebbero diverso il procedimento del lavoro da quello ordinario. Con il tentativo di conciliazione obbligatorio si tenta di eliminare una buona parte di cause minori, intendendosi per tali quelle di valore minimo o quelle in cui non c’è contestazione sul quantum. Il tentativo, che spesso finora non veniva esperito, può in effetti portare ad accordi un buon numero di potenziali controversie, ma perché ciò si realizzi non vi è dubbio che devono concorre- re diversi fattori. In assoluto, è necessario un forte potenziamento delle commissioni per evitare che la grande mole di lavoro le paralizzi, vanificando di fatto gli effetti della riforma. Un’altra condizione necessaria è che le parti coinvolte nei tentativi di conciliazione offrano garanzia di massima correttezza professionale; e ciò per evitare di ritrovarsi, cosa che sinora è successa molto spesso, dinanzi a richieste inique, gonfiate e infondate, così determinate solo per creare pressione psicologica sulla controparte e per giungere a una transazione più conveniente. È un settore questo che nel nome della sfrenata liberalizzazione delle competenze professionali non può essere lasciato in mano a faccendieri o praticoni dell’ultima ora; deve essere gestito da chi di giuslavoro ha permeato la propria cultura e preparazione. In tale situazione è spontaneo e naturale pensare ai consulenti del lavoro quali soggetti maggiormente abilitati, sia alla luce del percorso formativo svolto per accedere all’Ordine, sia per l’esperienza maturata nell’ambito dei rapporti di lavoro. Il tentativo di conciliazione obbligatoria infatti non è un mero confronto tra posizioni economicamente contrastanti, ma è il coacervo di applicazione delle norme vigenti in materia giuslavoristica. La sensazione è che detta norma potrà esplicare al meglio i propri effetti solo a condizione che strumenti e operatori siano quantitativamente e qualitativamente quelli giusti. Rosario De Luca Le quote di pertinenza del Nazionale vanno versate direttamente a Roma da parte delle UP, non essendo ancora vigente il nuovo Statuto che regola diversamente la questione. Preghiamo quindi le UP di versare quanto prima al Nazionale la parte di spettanza. n. 30 del 25.7.98 467 Disamina delle “interpretazioni” dell’Inps Circolare Inps n. 50 del 5.3.97 C on la circolare in oggetto sono state analizzate alcune problematiche sorte nell’applicazione della L. 223/91. Le “interpretazioni” applicative, date nel merito dall’Istituto, lasciano però non poche perplessità. Innanzitutto, senza voler polemizzare, la circolare esordisce affermando che l’intento del legislatore è stato quello di incentivare il reimpiego di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di mobilità, agevolandone la successiva trasformazione in contratti a tempo indeterminato onde ampliare la possibilità di assunzioni. Non ci sembra, dalla lettura della circolare, che questo intento sia stato raggiunto; al contrario, questa circolare ha complicato talmente l’aspetto burocratico al punto di svilire il suddetto intento. Nulla da rilevare per quanto previsto al punto A), se non per la declaratoria dell’ultimo comma, nel quale si evidenzia un fatto giuridico, giurisprudenziale importantissimo: “… verranno fatti salvi i rapporti di lavoro instaurati anteriormente all’emanazione della presente circolare, nel rispetto delle procedure di legge sul collocamento”. Vedremo più avanti il motivo che ha portato ad evidenziare questo comma. Entrando nel merito del punto B) si rileva quanto previsto dall’art. 8, c.2, della L. 223/91. 468 Il contratto di lavoro a termine, stipulato in base a questa disposizione di legge, può essere trasformato a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento dando luogo ad ulteriori 12 mesi di sgravio contributivo. Fin qui nulla da dire. La circolare prosegue affermando che: “… la comunicazione di trasformazione del rapporto deve essere trasmessa alla sezione circoscrizionale del lavoro nel corso del rapporto (intendendosi per tale anche l’ultimo giorno)”. L’art. 8 della L. 223/91 non prevede affatto che la trasformazione del contratto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, debba essere preceduta, ratificata o confermata da una comunicazione alla sezione circoscrizionale del lavoro. La sentenza della Cassazione n. 08211/95, citata nella circolare a conforto dell’assunto dell’Istituto, non ha alcuna attinenza con il caso in esame trattandosi, nella fattispecie, di problematiche legate agli sgravi del Mezzogiorno. Non può quindi l’Istituto avvalersene e sostituirsi al legislatore vincolando la concessione degli ulteriori sgravi, per i successivi 12 mesi, ad adempimento che la legge istitutiva non aveva previsto. Inoltre, al 6° comma del punto B), la circolare istituisce una n. 30 del 25.7.98 data, “14.6.1995”, dalla quale decorrono i 5 giorni validi per la comunicazione alla sezione circoscrizionale del lavoro della trasformazione del rapporto. Ebbene, anche in questo caso l’Istituto si sostituisce al legislatore introducendo “date” e “termini” che, si ribadisce, sono adempimenti non previsti nella legge. Ci si chiede quanto questo possa essere lecito e legittimo. L’unica condizione che, il più volte citato art. 8, ha previsto è la trasformazione del contratto in corso di svolgimento, cioè senza soluzione di continuità fra il rapporto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato. Nessuna norma “interpretativa” per sua natura può aggiungere altre condizioni non previste dalla legge. A conferma di tale tesi esiste un elemento proprio della legge 223/91: infatti, quando il legislatore, in altra parte della stessa, ha inteso riconoscere una rilevanza a comunicazioni all’Ente previdenziale, lo ha espressamente detto (v. l’art. 9, comma 1, lett. d), della legge 223/91: “il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli artt. 7, 11, commi 2 e 16, quando … non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell’Inps del lavoro ➦ prestato ai sensi dell’art. 8, comma 6”). Nel silenzio della legge, comunque, le eventuali insite lacune che si volessero riconoscere in una determinata normativa, non potrebbero che essere colmate dalla normativa generale sul medesimo tema. Trattandosi di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, si potrebbe, all’occorrenza, far riferimento: – all’art. 1 della legge 18.4.62, n. 230 (disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), nel punto in cui espressamente prevede che “l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto”; – all’art. 2, comma 2, della stessa legge, laddove prevede che: “se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore”. Il riferimento alla normativa in tema di contratto a termine consente anche altre considerazioni rilevanti sul tema che qui ci interessa: accertato che non occorre nessun atto scritto per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, non ha senso alcuno il riferimento ad atti “di data certa”, come invece si intende nella circolare. È certamente impossibile, e persino sospetta di illegittimità costituzionale, l’interpretazione dell’art. 8, comma 2, nel senso di ritenere che esista un trattamento diverso per l’ipotesi di contratto trasformato per la sua mera prosecuzione oltre il termine inizialmente previsto. Al di là di questa disamina giuridica, qualora l’Istituto abbia ritenuto di introdurre delle modalità burocratiche per esso valide al riscontro di una data certa degli atti, avrebbe dovuto darne decorrenza applicativa dalla data della circolare in argomento, 5.3.97, prevedendo la medesima sanatoria indicata al punto A). Invece non si trovano commi, postille, riferimenti, sanatorie od altro che esprimano il concetto di cui al punto A). In parole povere non si capisce come mai il punto B) abbia “effetto retroattivo” a differenza del punto A), ciò in palese contrasto con tutte le norme di fondamento logico-giuridico. Altro punto oscuro è la previsione del penultimo comma del punto B), che contrasta con le previsioni dell’art. 8, c. 2, della L. 223/91, con cui la circolare ha ❂ ridotto a 23 mesi i 24 mesi totali di sgravio contributivo in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. In questo bailamme vi è preoccupazione per gli operatori, i quali dovranno fare attenzione ad essere in possesso di documenti pretesi oggi ma retroattivi, pena il disconoscimento degli ulteriori 12 mesi di contributi o, nel caso, vedersi ridotto l’ulteriore sgravio contributivo. Auspichiamo che l’Istituto voglia rivedere le sue posizioni, prevedendo anche per il punto B) quanto indicato al punto A). Ciò detto al fine di evitare un lungo contenzioso giuridico, costoso anche per l’Istituto, che poi andrebbe a ricadere sulla collettività. Diana Onder LIGURIA – Imperia “Nella riunione del 19.5.98 sono risultati eletti i seguenti colleghi nel Consiglio Direttivo dell’Unione di Imperia: – Consiglio Provinciale – Francesco Cerqueti, Presidente; Luciana Traversi, Vice Presidente; Eugenia Forghieri, Segretaria amministrativa; Settimo Benedetto, Tesoriere; Luigi Sappa, Roberto Pozzi e Roberto Bracco, Consiglieri.” ❂ SARDEGNA – Oristano “Si comunica che il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Oristano, in carica per il triennio 1998/2000, ha provveduto alla elezione delle cariche sociali: – Consiglio Provinciale – Giorgio Sanna, Presidente; Giuseppe Masala, Segretario; Antonio Porcu, Tesoriere; Ignazio Leo e Francesco Pala, Consiglieri. – Collegio dei Revisori dei Conti – Pina Maria Loru, Presidente; Cesare Muru e Giorgio Pinna, Revisori”. n. 30 del 25.7.98 469 Lavoratori assunti dalle liste di mobilità Spetta anche lo sgravio Inail A lle imprese che assumono lavoratori in mobilità, ai sensi dell’art. 8 del comma 2 della legge n. 233/91, spetta oltre lo sgravio Inps anche quello Inail. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 2202/98. In base a tale decisione i datori di lavoro interessati potranno chiedere in restituzione all’Inail quanto hanno versato in più nei termini della prescrizione (che dovrebbe essere quella decennale). Le argomentazioni addotte a sostegno di tale tesi si incentravano su un profilo terminologicoformale e sull’aspetto relativo alla copertura finanziaria dei costi corrispondenti al beneficio goduto. Da un lato l’Inail rilevava che il beneficio era riferito alla quota di contribuzione a carico del datore (mentre il premio è a totale carico del datore), dall’altro evidenziava come il beneficio in questione fosse a carico di una apposita gestione istituita all’Inps. La soluzione della Cassazione L’agevolazione contributiva L’art. 8, comma II, della legge citata prevede “per i lavoratori assunti in mobilità che la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro sia pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 1955, n. 25, e successive modificazioni (dall’1.1.98 pari a lire 5.030 alla settimana)”. La Cassazione ha evidenziato al contrario che l’agevolazione è applicabile anche ai premi per l’assicurazione infortuni, posto che la contribuzione prevista per gli apprendisti comprende strutturalmente anche una quota a titolo di premio per detta assicurazione. La Suprema Corte ha rigettato la tesi dell’Inail sottolineando come il termine “quota” sia impropriamente usato come sinonimo di “importo” e che la diversa lettura della norma ne ridurrebbe l’efficacia relativamente al principale intento del legislatore consistente nel favorire la rioccupazione dei lavoratori in mobilità. Né è apparso alla Corte rilevante il fatto che il beneficio in esame risulti essere a carico di una apposita gestione presso l’Inps, considerato che questa istituzionalmente copre gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive in favore di particolari categorie (tra cui anche gli apprendisti). Claudio Milocco Sono scaduti i termini Tesi dell’Inail Sul punto l’Inail ha sempre sostenuto che il rinvio alla contribuzione per gli apprendisti non riguardava l’obbligazione contributiva nei confronti dell’Istituto ma solo l’Inps. 470 per il versamento della quota associativa n. 30 del 25.7.98 I consulenti fanno i battistrada La previdenza dei professionisti I consulenti del lavoro si propongono come fautori dell’aggregazione professionale sui temi della previdenza complementare e assicurativa. In questo articolo, tratto da “Il Sole” del 6 luglio, viene ben riepilogata la situazione. I liberi professionisti puntano con decisione sulla previdenza complementare. Dottori commercialisti e consulenti del lavoro si sono subito schierati in prima linea, ma anche le altre categorie, in particolare i ragionieri, si stanno organizzando. Il 24 giugno i dottori commercialisti hanno costituito Previdoc. Sono stati istituiti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, con il compito di “traghettare” il nuovo fondo fino alla vera formazione dell’assemblea. Sarà quindi predisposta la scheda informativa da inviare alla Commissione di vigilanza e verrà poi dato il via libera alla ricerca delle preadesioni. La quota minima è di 2.400 aderenti, “obiettivo facilmente raggiungibile – spiega Roberto Bozzo, Presidente di Previdoc – visto che gli iscritti negli Albi di categoria hanno superato le 45 mila unità”. Avviati sulla stessa strada dell’integrativa anche i consulenti del lavoro. Con la sottoscrizione, il 21 maggio scorso, di un accordo tra i sindacati di categoria d’intesa con il Consiglio nazionale e l’Ente di previdenza (Enpacl), anche questa categoria libero-professionale ha dato il primo via libera alla costituzione di un fondo complementare a capitalizzazione individuale e a contribuzione definita, che assumerà le vesti di un’associazione. Dopo quell’accordo, i consulenti del lavoro sono ora impegnati a predisporre la scheda informativa e, poi, a raccogliere 1.400 adesioni, quota minima per l’avvio definitivo del fondo. Le prime proiezioni segnalano la presenza di circa duemila consulenti del lavoro interessati all’iniziativa. Per il Presidente dell’Enpacl, Giuseppe Innocenti, si tratta di una quota che, se da una parte sarà sufficiente per dare alla nuova associazione una discreta autonomia finanziaria, dall’altra non consentirà tuttavia una presenza significativa. Una constatazione, questa, che ha spinto lo stesso Innocenti a proporre la costituzione, all’interno dell’Adepp (l’Associazione delle Casse privatizzate), “di una forma di aggregazione strategica tra le categorie libero-professionali per l’utilizzo in comune degli strumenti di gestione, amministrazione, selezione e controllo del patrimonio dei futuri fondi pensione”. Sarebbe questo, secondo il Presidente dell’Enpacl e Vice-presidente dell’Adepp, “il preludio ad altre forme di gestione unitaria delle problematiche collegate alla previdenza complementare, quali le polizze assicurative e le forme di assistenza integrativa, di cui i liberi professionisti sentono una reale necessità”. Detto e fatto: la settimana scorsa all’interno dell’Adepp è stata costituita una commis- n. 30 del 25.7.98 sione per studiare le possibili iniziative comuni. Nel frattempo, anche il Sindacato nazionale ragionieri ha promosso la costituzione di un fondo pensioni, convocando un’assemblea dei responsabili di categoria che ha approvato l’accordo ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 124/93, che regolamenta la previdenza integrativa. “Adesso – afferma il Presidente del Sindacato, Riccardo Tarabella – dovremo presentare la scheda informativa alla Commissione di vigilanza e raccogliere le preadesioni (circa mille). Quindi procederemo alla costituzione del fondo e alle nomine dei responsabili”. L’assemblea dei delegati Enpav (veterinari), poi, come racconta il direttore dell’Ente, Augusto Romagnoli, “ha delegato il consiglio d’amministrazione a realizzare il progetto di un fondo pensione. Non solo: tra gli obiettivi c’è anche la stipula di una polizza assicurativa per la copertura degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari”. Per medici e odontoiatri, infine, non ci sono ancora progetti concreti, anche se l’Enpam, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza di categoria, ha registrato diverse iniziative. M.Pe. 471 a cura del Centro Studi Nazionale Ancl Apprendistato notturno QUESITO Il sottoscritto Pasquale Rizza, consulente del lavoro, con studio in Cividale del Friuli (UD), via Patriarcato n. 2; visto – il contenuto dell’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che ammette l’assunzione di apprendisti, in tutti i settori di attività, di età compresa fra i sedici e i ventiquattro anni, ovvero ventisei anni per le aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del regolamento (Cee) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993; visto – il contenuto dell’art. 10 della legge 19 gennaio 1995, n. 25, sulla disciplina dell’apprendistato, che vieta il lavoro fra le ore 22 e le ore 6; visto – il contenuto dell’art. 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti; chiede a codesto Spett.le Direttore se a 472 seguito dell’innalzamento dell’età, riguardante l’assunzione degli apprendisti, previsto dall’art. 16 sopra richiamato, ritiene possibile poter instaurare rapporti di lavoro di apprendistato protraendo l’orario di lavoro oltre le ore 22 nei confronti dei giovani che hanno compiuto gli anni 18/20. Si ringrazia e si porgono doverosi ossequi. Pasquale Rizza RISPOSTA Con riferimento al quesito, contenuto nella nota sopraindicata, pervenuto a questo Ufficio in data 24.6.98, relativo all’oggetto, si comunica quanto segue. L’art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ultimo comma, dispone: “È in ogni caso vietato (ndr – per gli apprendisti) il lavoro fra le ore 22 e le ore 6”. La norma in questione, tutt’ora in vigore, anche a seguito della promulgazione dell’art. 16 della L. 196/1997, ha un indubbio carattere precettivo, che pone un obbligo in termini generali n. 30 del 25.7.98 anche in caso di apprendisti maggiorenni, in quanto: – è una norma che regola un rapporto di lavoro speciale e che quindi ha una prevalenza su norme di carattere generale; – la giurisprudenza ha sempre sottolineato i “caratteri differenziatori” tra apprendista e altri lavoratori subordinati maggiorenni (“dovendo concorrere per la configurazione del rapporto di apprendistato altri elementi essenziali quali l’insegnamento necessario, l’autorizzazione amministrativa, il diritto del giovane di ricevere l’insegnamento medesimo.” (Cass. 10.1.1984, n. 190, ad esempio); tali caratteri – in assenza di una norma esplicitamente abrogativa dell’ultimo comma dell’art. 10, L. 25/55, sopracitato – vanno confermati anche per il negato ricorso al lavoro notturno, che è un’esigenza propria aziendale che va organizzata con personale non apprendista. Antonio Idelfonso DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI UDINE In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli) N. Argomento Oggetto Fonte 153 Assicurazione infortuni Lavoro all’estero Adempimenti Sempre più frequentemente imprese italiane inviano lavoratori all’estero ed imprese straniere distaccano loro dipendenti in Italia. C. Bonaccorso ricostruisce i criteri e gli adempimenti ai fini della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori italiani all’estero e dei lavoratori stranieri in Italia. “Consulenza Buffetti” n. 24/1998 154 Contributi Condono Preclude successivi ricorsi Questa volta a sezioni unite, la Cassazione conferma che un datore di lavoro, se ha esercitato la facoltà di avvalersi del condono previdenziale, non ha la possibilità di agire o proseguire nell’azione per contrastare la pretesa creditoria dell’ente al fine di richiedere la restituzione delle somme versate con un condono “cautelativo”. Articolo di C. Milocco. La sentenza è la n. 4918 del 15.5.98. “Italia Oggi” 17.7.98 155 Contributi dipendenti Ferie non godute Confindustria chiede chiarimenti Abbiamo evidenziato nel weekwork n. 136 (pag. 426) la precisa presa di posizione Inps in merito alla maturazione del godimento ferie e ai conseguenti obblighi contributivi che ne derivano. Segnaliamo ora l’intervento di Confindustria presso la Direzione Inps per chiedere all’Istituto la ricerca di un criterio idoneo per evitare che da un’applicazione estensiva e rigida della circolare Inps “derivino inopinati riflessi negativi per le situazioni in atto” in molte aziende. “Notiziario Assindustria PG” n. 28 del 17.7.98 156 Lavoro autonomo Contributo 10% Le ccc dei professionisti Con posizione del tutto innovativa (e discussa) il Minfin. con la circolare n. 97/E del 9 aprile scorso, ha stabilito che i redditi percepiti da amministratori (anche se dottori commercialisti o ragionieri) sono in ogni caso di collaborazione coordinata e continuativa. Da tale interpretazione derivano diverse conseguenze pratiche tra cui, in particolare, il relativo trattamento ai fini previdenziali (contributo del 10%). Intervento di G. Polo. “Consulenza Buffetti” n. 25/1998 157 Inquadramento Lavoro interinale Va nel terziario Le imprese che svolgono attività di lavoro interinale devono essere inquadrate ai fini Inps nel settore terziario. Tale inquadramento soddisfa l’obbligo contributivo sia per i dipendenti assunti dall’impresa per il funzionamento dell’agenzia interinale sia per i prestatori assunti a svolgere lavoro temporaneo in altre aziende. È ininfluente la classificazione previdenziale delle imprese utilizzatrici. Oltre alla normale contribuzione le agenzie interinali devono versare un contributo aggiuntivo del 5% per il fondo, presso il Minlav., finalizzato ad iniziative di formazione professionale (circ. Inps n. 153 del 15.7.98). “Italia Oggi” 16.7.98 158 Occupazione Piani d’inserimento professionale Requisiti Sui piani di inserimento professionale il Minlav. interviene sia in ordine ai requisiti che i giovani devono possedere, sia per quanto riguarda i soggetti che possono proporre i piani di reinserimento. Chiarite le modalità di assegnazione dei giovani e quelle di utilizzo (anche attraverso la mobilità interregionale) (circ. Minlav. n. 74 dell’1.6.98). “Notiziario del lavoro” n. 19/1998, De Lillo editore n. 30 del 25.7.98 473 Contributo integrativo 1998 (articoli 13, 17 e 18 della legge 249/91) L a norma in oggetto pone l’obbligo, a tutti gli iscritti nei rispettivi Ordini Provinciali dei consulenti del lavoro nell’anno 1997, di comunicare all’Enpacl l’ammontare del volume d’affari 1997. L’art. 18, comma 2, della legge 249/1991 stabilisce che il contributo integrativo deve essere versato in unica soluzione e contestualmente alla comunicazione annuale obbligatoria debitamente sottoscritta. Soggetti destinatari della norma di cui trattasi sono gli iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro anche se non assicurati all’Enpacl per effetto di opzione a favore di altra Cassa di previdenza per liberi professionisti. Per adempiere all’obbligo sopra accennato devono essere utilizzati esclusivamente gli appositi moduli/bollettini obbligatori mod. 17/INTEGR.IND. e mod. 17/ INTEGR.ASS. (la comunicazione si rende compilando le voci sul fronte del modulo/bollettino per la lettura ottica ed apponendo la firma sul retro). Il versamento deve essere effettuato esclusivamente presso gli uffici postali. La comunicazione deve essere resa anche da coloro che non hanno prodotto alcun volume di affa- 474 ri. In tal caso si dovrà indicare un volume di affari pari a zero e si dovrà trasmettere all’Ente la sezione destra del modulo/bollettino debitamente compilata e sottoscritta sul retro, mediante raccomandata. I moduli/bollettini per la comunicazione obbligatoria sono stati predisposti sia per l’attività professionale svolta individualmente (mod. 17/INTEGR.IND.) sia per l’attività svolta in associazione tra professionisti (mod. 17/ INTEGR.ASS.). Detti moduli sono stati predisposti per l’acquisizione dei dati in essi contenuti con lettore ottico. Pertanto la compilazione dovrà essere effettuata con la massima accuratezza. Il D.Lgs n. 241/1997 introduce nell’ordinamento tributario italiano la c.d. “dichiarazione unificata annuale” che comprende la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale Iva, la dichiarazione dei sostituti d’imposta e la dichiarazione ai fini dell’Irap. Il termine previsto per la presentazione della “dichiarazione unificata annuale” è compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 1998. Pertanto il versamento del contributo integrativo deve essere effettuato entro e non oltre il n. 30 del 25.7.98 sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva e cioè entro e non oltre il 29 settembre ’98 sia da coloro che svolgono l’attività in forma individuale sia in associazione. Il paragrafo 15 dei “Criteri di applicazione degli artt. 12, 13, 17, 18 e 20 della legge 5.8.1991, n. 249” stabilisce che “la mancata o non tempestiva ricezione del modulo inviato dall’Ente a ciascun iscritto non esonera comunque quest’ultimo dall’obbligo di effettuare la prescritta comunicazione”. A tal fine sono disponibili, presso le sedi dei Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro, i moduli/bollettini in bianco da utilizzare in caso di smarrimento di quelli prestampati trasmessi dall’Enpacl o in caso di errore nella compilazione. I moduli/bollettini allegati sono stati predisposti anche per l’eventuale pagamento della sanzione e degli interessi di cui all’art. 17, comma 4, della legge 249/91. Si precisa che, ove l’adempimento in oggetto non sia effettuato entro il termine, la comunicazione dovrà essere resa utilizzando il medesimo unito modulo/ ➦ bollettino già in possesso del dichiarante. Pertanto non si dovrà attendere l’invio di ulteriore modulistica da parte dell’Ente. Il modulo/bollettino 17/ INTEGR.IND. e/o 17/INTEGR.ASS. è infatti predisposto anche per il versamento delle sanzioni e degli interessi unitamente al contributo integrativo evaso. La comunicazione tardiva effettuata entro i 90 giorni comporta l’applicazione della sanzione pari al 25% del contributo integrativo evaso oltre che degli interessi del 12% sul debito complessivo (contributo evaso più sanzione) calcolati dal 1° gennaio ’98 sino alla data del versamento. La comunicazione resa oltre i 90 giorni dalla scadenza comporta l’applicazione della sanzione pari al 100% del contributo integrativo evaso oltre che degli interessi del 12% sul debito complessivo (contributo evaso più sanzione) calcolati dal 1° gennaio ’98 sino alla data del versamento. In caso di decesso, avvenuto nel 1997 o entro il termine di scadenza, la comunicazione prodotta dagli eredi deve essere corredata da apposita delega come da fac-simile disponibile presso le sedi dei Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro. Nella fattispecie il termine di adempimento è differito di sei mesi. Attività svolta individualmente Avvertenze per la compilazione del mod. 17/INTEGR .IND. DATI INDENTIFICATIVI – Nel caso che i dati prestampati siano inesatti o da variare, ogni correzione non dovrà essere apportata sul modulo bensì dovrà essere segnalata con separata nota. PARTITA IVA – A1: indicare il numero di partita Iva individuale relativa all’anno 1997. POSIZIONE GIURIDICA – A2: deve essere indicata utilizzando la seguente codifica: AVVERTENZA – Le posizioni giuridiche, ad eccezione di 04 e 10, comportano il pagamento del contributo pari al due per cento del volume di affari relativo alla attività professionale di consulente del lavoro. 01 Iscritto tenuto al versamento del contributo soggettivo intero, non iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria; 02 iscritto tenuto al versamento del contributo soggettivo intero che, pur essendo iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, non ha esercitato la facoltà di cui all’art. 12, comma 4, della L. 249/1991; 03 iscritto a contribuzione soggettiva ridotta, in quanto lavoratore dipendente o autonomo (coltivatore diretto, commerciante o artigiano) che ha esercitato la facoltà di cui all’art. 12, comma 4, della L. 249/91; 04 iscritto a contribuzione soggettiva ridotta, in quanto iscritto ad altra Cassa per liberi professionisti, che ha esercitato la facoltà di cui all’art. 12, comma 4, della L. 249/1991; 05 neo iscritto infratrentenne tenuto al versamento del contributo soggettivo ridotto; 06 iscritto all’Ordine e non all’Enpacl, per aver esercitato la facoltà di cancellazione prevista dall’art. 22 dellaL. 249/1991; 07 iscritto all’Ordine e non all’Enpacl, per aver optato a favore di altra Cassa professionale a norma di leggi speciali (Cassa ragionieri, dottori commercialisti, ecc.); 08 pensionato Enpacl a contribuzione soggettiva intera; 09 pensionato Enpacl a contribuzione soggettiva ridotta, in quanto lavoratore dipendente o autonomo (coltivatore diretto, commerciante o artigiano) non titolare di pensione a carico di altri istituti previdenziali, che ha esercitato la facoltà di cui all’art. 12, comma 4, della L. 249/1991; 10 pensionato Enpacl a contribuzione soggettiva ridotta in quanto iscritto ad altra Cassa per liberi professionisti. n. 30 del 25.7.98 VOLUME AFFARI COMPLESSIVO – B1: indicare il volume di affari complessivo, dichiarato con “dichiarazione unificata annuale”, relativo all’anno 1997, anche se pari a zero. VOLUME AFFARI ASSOGGETTATO – B2: indicare il volume di affari conseguente a tutte le attività professionali svolte e assoggettate a contribuzione integrativa al netto della maggiorazione del due per cento. A CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA VOLUME AFFARI RELATIVO ALLA ATTIVITÀ DI CONSULENTE DEL LAVORO – B3: indicare esclusivamente il volume di affari relativo alla professione di consulente del lavoro al netto della maggiorazione del due per cento. CONTRIBUTO INTEGRATIVO DO- – C1: indicare l’entità del contributo integrativo (arrotondato per eccesso o per difetto alle 1.000 lire più vicine), dovuto all’Ente per attività svolta individualmente, calcolato secondo le seguenti modalità: VUTO PER ATTIVITÀ INDIVIDUALE – nel caso di iscritto all’Ordine professionale con posizione giuridica codificata con 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, moltiplicare l’importo del volume di affari relativo alla attività di consulente del lavoro per il 2% e cioè Contributo dovuto C1 = 2% di B3 – nel caso di iscritto all’Ordine professionale con posizione giuridica codificata con 04 e 10, e cioè nel caso in cui l’iscritto abbia, per l’anno 1997, chiesto la riduzione del contributo soggettivo alla metà in quanto iscritto ad altra Cassa ➦ 475 per liberi professionisti, il contributo integrativo, che non può essere inferiore al 2% del 50% dell’importo indicato nel campo relativo al volume di affari assoggettato a contribuzione integrativa al netto della maggiorazione del due per cento (B2), deve essere così calcolato: Contributo dovuto C1 = 2% del 50% di B2 Se il 50% di B2 è minore di B3, C1 = 2% di B3 SANZIONI – G1: – in caso di versamento effettuato entro il novantesimo giorno dalla comunicazione obbligatoria, indicare l’importo della sanzione pecuniaria (ex art. 17, comma 4, della legge 249/1991) pari ad un quarto del contributo evaso, e cioè: Sanzione G1 = 25% di C1 – in caso di versamento effettuato oltre il novantesimo giorno dalla comunicazione obbligatoria, indicare l’importo della sanzione pecuniaria (ex art. 17, comma 4, della legge 249/1991) pari al contributo evaso, e cioè: Sanzione G1 = 100% di C1 INTERESSI – G2: indicare l’importo degli interessi calcolati al tasso annuale semplice del 12% dal 1° gennaio 1998 fino alla data del versamento sulle somme dovute per contributo integrativo C1 e sanzione G1 secondo la formula: Interessi G2 = (C1 + G1) x numero gg. x 12 36.500 IMPORTO DA VERSARE – G3: indicare l’importo complessivamente dovuto per contributo integrativo, 476 sanzione e interessi, e cioè: Importo da versare G3 = C1 + G1 + G2 Versamento complessivo della associazione, dichiarato con “dichiarazione unificata annuale”, relativo all’anno 1997. VOLUME L’importo dovuto G3 deve essere versato in unica soluzione e contestualmente alla comunicazione annuale obbligatoria debitamente sottoscritta. Si utilizzi pertanto unicamente il modulo 17/INTEGR.IND. Il versamento deve essere eseguito esclusivamente presso gli uffici postali. Il modulo non può essere utilizzato sia per inoltrare richieste di informazioni che per effettuare comunicazioni diverse da quelle in esso previste. Anche eventuali annotazioni non saranno oggetto di esame. Attività svolta in associazione tra professionisti Avvertenze per la compilazione del mod. 17/INTEGR.ASS. DATI IDENTIFICATIVI – Nel caso che i dati prestampati siano inesatti o da variare, ogni correzione non dovrà essere apportata sul modulo bensì dovrà essere segnalata con separata nota. PARTITA IVA – A3: indicare il numero di partita Iva della associazione relativo all’anno 1997. Nel caso di partecipazione a più associazioni o società dovranno essere utilizzati tanti moduli 17/ INTEGR.ASS. quante sono le associazioni, mediante bollettini aggiuntivi disponibili, in bianco, presso i Consigli Provinciali e/o l’Enpacl. VOLUME AFFARI COMPLESSIVO – E1: indicare il volume di affari n. 30 del 25.7.98 AFFARI ASSOGGETTATO – E2: indicare il volume di affari della associazione conseguente ad attività professionali assoggettate a contribuzione integrativa e cioè il valore di cui sopra, al netto degli eventuali volumi di affari conseguenti ad attività non assoggettate a contribuzione integrativa ed al netto della maggiorazione del due per cento. A CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIO- NE AGLI UTILI DEL CONSULENTE DI- – E3: indicare la percentuale di partecipazione agli utili del dichiarante risultante dal contratto associativo. CHIARANTE QUOTA DEL VOLUME AFFARI AT- TRIBUITA AL DICHIARANTE – E4: in- dicare l’importo risultante dal prodotto del volume di affari assoggettato a contribuzione integrativa E2 per la percentuale di partecipazione agli utili del dichiarante E3, e cioè: E4 = E2 per E3 CONTRIBUTO INTEGRATIVO DOVU– F1: indicare l’entità del contributo integrativo (arrotondato per eccesso o per difetto alle 1.000 lire più vicine), dovuto all’Ente in relazione all’attività professionale svolta in associazione, calcolato secondo le seguenti modalità: TO PER ATTIVITÀ IN ASSOCIAZIONE Contributo dovuto F1 = 2% di E4 – moltiplicare l’importo della quota del volume di affari attribuita al consulente del lavoro dichiarante per il 2%, e cioè ➦ ad esempio: se il volume di affari della associazione soggetto a contribuzione integrativa (in quanto relativo ad attività professionali assoggettate a tale contribuzione) è pari a lire 100 milioni e la quota di partecipazione del consulente del lavoro è pari al 60%, il contributo integrativo dovuto è di lire 1.200.000 2 60 x x 100.000.000 100 100 SANZIONI – G1: – in caso di versamento effettuato entro il novantesimo giorno dalla comunicazione obbligatoria, indicare l’importo della sanzione pecuniaria (ex art. 17, comma 4, della L. 249/1991) pari ad un quarto del contributo evaso, e cioè: Sanzione G1 = 25% di F1 – in caso di versamento effettuato oltre il novantesimo giorno dalla comunicazione obbligatoria, indicare l’importo della sanzione pecuniaria (ex art. 17, comma 4, della L. 249/1991) pari al contributo evaso, e cioè: Sanzione G1 = 100% di F1 INTERESSI – G2: indicare l’importo degli interessi calcolati al tasso annuale semplice del 12% dal 1° gennaio 1998 fino alla data del versamento sulle somme dovute per contributo integrativo F1 e sanzione G1. Cioè, secondo la formula: Interessi G2 = (F1 + G1) x numero gg. x 12 36.500 IMPORTO DA VERSARE – G3: indicare l’importo complessivamente dovuto per contributo integrativo, sanzione e interes- si, e cioè: Importo da versare G3 = F1 + G1 + G2 Versamento L’importo dovuto G3 deve essere versato in unica soluzione e contestualmente alla comunicazione annuale obbligatoria debitamente sottoscritta. Si utilizzi pertanto unicamente il modulo 17/INTEGR.ASS. Il versamento deve essere eseguito esclusivamente presso gli uffici postali. Il modulo non può essere utilizzato sia per inoltrare richieste di informazioni che per effettuare comunicazioni diverse da quelle in esso previste. Anche eventuali annotazioni non saranno oggetto di esame. Sicurezza e Prevenzione nei Luoghi di Lavoro Il modello sanzionatorio applicabile all'impresa – Il sistema della sicurezza integrata nei cantieri – Il D.Lgs n. 626/94 (aggiornato con il D.Lgs n. 242/96) – Il D.Lgs n. 758/94 – Il D.Lgs n. 494/96: attuazione della Direttiva Cantieri 92/57/CEE – (con il commento alle singole norme, le circolari esplicative, i capi di imputazione, le tavole sinottiche, le scadenze, gli schemi di delega, le sezioni di riepilogo) Pierguido Soprani Editore Di Renzo S., Roma 1998 Pagg. 620 Per informazioni o per eventuali acquisti: DI RENZO EDITORE Viale Manzoni, 59 00185 Roma Tel. 06/70450817 – 06/77209020 – 06/7003453 Fax 06/70474067 E-mail: [email protected] www.direnzo.it L’Autore analizza in profondità tutte le problematiche relative alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro, quali si pongono alla luce delle nuove procedure e degli standard introdotti dalla normativa comunitaria. Rispetto ai testi tradizionali il taglio è decisamente meno accademico ed eminentemente pratico, frutto dell’esperienza e del percorso professionale dell’Autore. La parte espositiva è arricchita di tutti i necessari riferimenti legislativi, di dottrina e di giurisprudenza, nonché dal testo delle direttive comunitarie. Ad una parte più generale dedicata alla trattazione dei grandi temi della sicurezza e della prevenzione in ambiente di lavoro, si affiancano le specifiche sezioni di commento ragionato a tutti gli articoli del D.Lgs n. 626/94 e del D.Lgs n. 494/96 (cantieri temporanei e mobili e nuove figure professionali: committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori, imprese appaltatrici, lavoratori autonomi). L’opera esamina anche la nuova n. 30 del 25.7.98 disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, introdotta con il D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758. L’approccio seguito rende la consultazione molto agevole, consentendo una immediata “messa a fuoco” delle questioni interpretative legate all’applicazione di ogni singola norma: il che è particolarmente utile se si considera la corposità e la struttura complessa di molti articoli. Frequenti i rimandi e i riferimenti incrociati, che facilitano i collegamenti con il tema trattato e consentono di risalirvi con facilità nell'ambito del testo. Le doti di chiarezza e di immediata comprensibilità, nonostante la complessità del testo e delle questioni trattate, hanno reso superflua la creazione di un indice analitico. Specifica sezione posta in calce a ciascun articolo contiene l’elenco dei “capi di imputazione”: le condotte vietate (oltre 500) sono descritte in maniera analitica e riferite a ciascuno dei possibili soggetti attivi del reato (datore di lavoro, dirigenti, preposti, progettisti, medico competente, etc.) 477 Scadenze – 31 luglio ’98 Unico, 750, Ici, Invim decennale, rimborsi Iva e acconto tfr l 31 luglio, oltre alla normale scadenza di presentazione del modello Unico ’98 e del 750/98 per dichiarare i redditi relativi al 1997, nonché alla presentazione, per chi è tenuto, del prospetto ai fini Irap, ci sono altre scadenze da ricordare. I Ici: mentre per il pagamento dell’acconto relativo al 1998 i termini sono scaduti il 30 giugno, per presentare le variazioni Ici, intervenute nel corso del 1997, la scadenza è quella del 31 luglio. La denuncia, lo ricordiamo, è obbligatoria soltanto in presenza di variazioni immobiliari che si siano verificate nel 1997; essa non riguarda le società e gli enti soggetti all’Irpeg, la cui scadenza è abbinata alla presentazione del mod. 760; vanno dichiarate solo le modifiche che comportano trasferimenti di proprietà immobiliari e variazioni di diritti reali nonché variazioni del valore venale delle aree fabbricabili, ma non l’eventuale modifica di tariffe d’estimo. ● Invim decennale: la relativa dichiarazione va presentata dalle società, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni e organizzazioni di cui all’art. 87 del Tuir all’ufficio del registro per gli immobili per i quali si è compiuto il ● 478 decennio di ininterrotto possesso nel corso del 1° semestre ’98. Ricordiamo che sono obbligati i possessori di immobili per i quali è dovuta l’Invim decennale, i quali non abbiano corrisposto l’Invim straordinaria nel ’91. ● Tributi locali: per i contribuenti tenuti al versamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) in misura superiore a L. 500.000, che hanno optato per il versamento rateale, scade il termine per il versamento della 3a rata, senza interessi (la 4a rata dovrà essere versata entro il 31.10.98). Scade anche il termine per il versamento alle Regioni del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi relativo alle operazioni di deposito effettuate nel 2° trimestre ’98. ● Capital gain: gli intermediari autorizzati devono consegnare l’attestazione relativa all’avvenuto pagamento dell’imposta sostitutiva versata nel mese di giugno in regime forfettario, in occasione della cessione di azioni o quote non qualificate. ● Iva: oltre alle normali registrazioni di fine mese e alla presentazione agli uffici doganali degli elenchi Instrastat relativi al trimestre precedente (per cessioni o ac- n. 30 del 25.7.98 quisti superiori a 50 milioni), entro il 31 luglio vanno consegnate direttamente ai concessionari della riscossione le richieste di rimborso Iva a credito 1997 da parte delle persone fisiche (o per revocare l’eventuale richiesta già presentata al concessionario). Entro la stessa data i contribuenti Iva che si adeguano ai parametri, integrando i corrispettivi contabili del 1997, devono versare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (il 31 luglio soltanto per l’Unico ’98 e per il 750/98), un’imposta pari all’importo corrispondente all’aliquota media applicata sui maggiori ricavi o compensi parametrati, ridotti in base al “fattore di adeguamento”. Per il versamento è necessario compilare il modello F24 indicando il codice “6493 – integrazione Iva”; l’Iva per l’adeguamento ai parametri può essere compensata con i crediti derivanti dall’Unico ’98. ● Acconto tfr: i sostituti d’imposta, che alla data del 30.10.96 avevano un numero di dipendenti superiore a 15, sono tenuti al versamento dell’acconto pari all’1,945% (la metà del 3,89%) dell’ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto maturato alla data del 31.12.97. Il versamento va effettuato con le modalità prescritte per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e con il codice tributo 1250. I titolari di partita Iva dovranno utilizzare il mod. F24 mentre i contribuenti non intestatari di conto fiscale possono eseguire il versamento al concessionario competente (la seconda ed ultima rata di uguale importo scadrà il 30.11.98). ● Consulenti del lavoro: scade il termine per presentare la domanda di adesione alla sanatoria stabilita dalla Cassa di previdenza e per il versamento dei contributi non corrisposti e non prescritti, senza sanzioni e con gli interessi legali, nel limite massimo del 45% dei contri- ➦ (segue) buti dovuti. È possibile optare per il pagamento rateale e, in caso di omessa o incompleta denuncia annuale, alla domanda va allegata la dichiarazione con i dati reddituali. Ricordiamo infine, che il 30 luglio (e non il 31) scade il termine per usufruire del “ravvedimento operoso”, cioè della mitigazione delle sanzioni ad 1/8 del mini- mo nei casi di omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi e delle dichiarazioni Iva (art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs 472/97). Insieme alla presentazione delle dichiarazioni deve avvenire la regolarizzazione del pagamento del tributo, della differenza e, contestualmente, delle sanzioni ridotte, nonché degli interessi moratori calcolati al tasso legale (5%) con maturazione giornaliera. Sanzioni – Ravvedimento operoso Si possono sanare anche gli errori del vecchio 740 E ntro il 31.7.98 è possibile sanare errori ed omissioni commessi nella dichiarazione dei redditi 1996 – presentata nel 1997 – ed anche, con sanzioni più onerose, dell’anno precedente. La legge 472/97, che ha riformato le sanzioni in vigore dal 1° aprile ’98, ha abbandonato, infatti, le esagerate penalità per violazioni di forma e ridotto notevolmente le sanzioni sull’omesso o tardivo versamento di imposte. Premesso che per i ritardati od omessi versamenti diretti è applicabile la sanzione del 30%, questa può essere ridotta – secondo l’art. 13 del D.Lgs 472 – a un ottavo (cioè al 3,75%) se il contribuente esegue i versamenti entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria. Il pagamento deve essere contestuale e comprensivo, oltre che dell’imposta o della differenza di essa, della sanzione (del 3,75%) e degli interessi legali (5% annui) commisurati all’imposta, maturati dal giorno successivo a quello nel quale si sarebbe dovuto eseguire il versamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento. In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento è nullo. Questa norma è applicabile in ogni momento ed in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo, di un contributo o di una sua frazione nel termine ordinario. Se un contribuente, quindi, entro il 19 giugno ’98, o con l’aggiunta dello 0,5% entro il 15 luglio ’98, non ha eseguito il versamento relativo alla dichiarazione annuale dei redditi, può sanare tale omissione entro 30 giorni (limite massimo 14 agosto ’98) versando il 3,75% in più. Ma torniamo alle dichiarazioni pregresse 1995 e 1996: se ci si accorge, compilando la dichiarazione del 1997, di avere commesso un errore nell’anno precedente o addirittura due anni fa, si può ancora rimediare con il “ravvedimento operoso”, a patto che la violazione non sia stata già constatata dal Fisco o che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si sia stati formalmente informati. Ci sono però strade diverse da percorrere a seconda che si tratti di violazioni che rientrano entro l’an- n. 30 del 25.7.98 no dalla loro commissione o entro il 2° anno. La nuova normativa di ravvedimento, infatti, non prevede più la facoltà di regolarizzare errori commessi da più di un anno, ma offre la possibilità di avvalersi delle vecchie sanzioni se queste sono più favorevoli al contribuente (principio del “favor rei”). Si può ancora applicare, quindi, il soppresso art. 54 del DPR 600 del ’73, pagando, ovviamente, sanzioni più pesanti. Il Ministero delle finanze, con circolare n. 180/E del 13.6.98, commentando le “disposizioni transitorie” previste all’art. 25 del D.Lgs 472, ammette, infatti, la possibilità di rettificare in aumento (questo inteso come maggiore imponibile o come maggiore imposta) la dichiarazione originariamente presentata entro il termine di consegna della dichiarazione per il 2° anno successivo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’abrogato art. 54 del DPR 600/73. Pertanto, se si vuole sanare entro il 31 luglio ’98 il periodo d’imposta ’95, c’è solo da rispettare la disciplina previgente all’1.4.98 versando il 60% di soprattassa; se invece si vuol sanare la dichiarazione relativa al ’96 (presentata nel ’97), il contribuente ha la libertà di optare sia per il vecchio sistema, versando il 60% entro il 31 luglio ’99 (secondo anno), sia per il nuovo, versando il 16,66% (1/6 del 100% che è la sanzione prevista per l’infedele dichiarazione) entro il 31 luglio ’98 (entro un anno). Dal punto di vista procedurale, si dovrà in ogni caso compilare una denuncia integrativa, redatta su mod. 740 dell’epoca, anche in fotocopia, e sulla busta di consegna (all’ufficio postale o in banca) va indicato l’indirizzo dell’ufficio II.DD. o del Centro Servizi che hannno ricevuto la denuncia originale, con sopra la scritta “dichiarazione sostitutiva del mod. 740 (o 730) reddito anno …”. 479 di Valfrido Paoli consulente del lavoro Paga persa ex tunc Ogni tanto Giampiero pigliava qualcosa per bocca che lo mandava su di giri. Non è droga, dice un amico che lo conosce bene. Ma il capo esclude che si possa lavorare così, che uno arrivi e cominci a cantare a squarcia gola i canti dei lavoratori, dall’Internazionale a Bandiera rossa. Più volte rimproverato, Giampiero afferma che a cantare gli fa bene. Se si vuole, può tuttavia cambiare repertorio. Da qualche giorno infatti canta l’Inno di Mameli del quale, unico in Italia, sa tutte le parole. Dovresti lavorare in montagna, gli dice il capo che non lo regge più, lassù ci sono i boscaioli che cantano dalla mattina alla sera ma nessuno si lamenta. Comunque, da domattina resta a casa, sei in sospensione cautelare senza perdita di retribuzione. Insieme alla lettera di sospensione troverai a casa una lettera di contestazione alla quale seguirà, dopo le tue giustificazioni, il licenziamento, a meno che tu non cambi. Ed ecco che Giampiero si giustifica, dice di essere contro questa società consumistica. Occorrono valori autentici e io, con i miei canti, li propongo agli indifesi del mondo. Occorre l’amor di 480 patria, per questo canto l’Inno di Mameli, anche così si vince la corsa al consumo. Una volta licenziato, Giampiero s’accorge che, in busta paga, manca la retribuzione relativa alla sospensione cautelare. Prende il telefono e segnala l’errore al capo. Capo, gli dice anche, sono in montagna come da suo consiglio e non mi trovo male, quale che sia il genere di canti che io intoni. Ora, ad esempio, mi sento portato per gli inni religiosi e nessuno protesta. Sono proprio contento per te, gli fa il capo. Per quanto riguarda la sospensione cautela- n. 30 del 25.7.98 re, io te l’avevo anticipata ma ora me la riprendo. Non è una mia prepotenza, è la Cassazione a stabilire: «Nell’ipotesi di conclusione del procedimento disciplinare in senso sfavorevole al dipendente con adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio si tramuta ad ogni effetto in definitiva interruzione del rapporto, che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita “ex tunc” del diritto alle retribuzioni, a far tempo dal momento della sospensione stessa» (Cass. lav. 23.1.98, n. 624). 730/98 telematico Ancl Un servizio ideato e realizzato tra colleghi professionisti per riportare le dichiarazioni 730 nell’ambito delle categorie professionali. I l servizio 730 telematico è organizzato a livello nazionale da un gruppo di colleghi per valorizzare il patrimonio di professionalità e garanzie offerto dalle nostre categorie professionali a tutti i lavoratori dipendenti e alle loro famiglie anche per le dichiarazioni modello 730. Un servizio che precorre i tempi, anticipando i vantaggi della telematica fiscale applicata alla gestione delle dichiarazioni dei redditi. Dal 1° gennaio 1999 tutte le aziende con più di 20 dipendenti saranno obbligate a prestare assistenza fiscale 730 ai loro lavoratori! 800 colleghi professionisti sono già operativi! Seek & Partners (telematica fiscale per professionisti) è una società tra professionisti. È Centro raccolta nazionale 730 di Caaf dipendenti e Caaf imprese. Studia, realizza e propone strumenti innovativi per cogliere le nuove opportunità professionali che realizzano vantaggi economici e competitivi per tutti i colleghi professionisti. Cdl Giancarlo Broggian Unioni Provinciali Ancl già attive ASCOLI PICENO PADOVA BERGAMO PARMA BOLOGNA PAVIA BOLZANO PERUGIA BRESCIA PESARO CHIETI PORDENONE COMO RIMINI FERRARA SAVONA FIRENZE TRENTO FORLÌ TREVISO GENOVA UDINE IMPERIA VARESE LIVORNO VENEZIA MODENA VICENZA Per maggiori informazioni: Tel.: 0434/28293 – 16 linee ra. Fax: 0434/28458 Tel.: 0337/534850 E-mail: [email protected]