ORGANO DELL'ASSOCIAZIONE
ARTICOLI
NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
RUBRICHE
Un inopinato attacco
DUBBI & QUESITI
Candiago e Gardoni (seconda di copertina)
Centro Studi Nazionale Ancl a pag. 472
Cresce il Centro Studi Ancl
WEEK WORK
Buscema a pag. 465
Studio associato Paoli a pag. 473
Nuovi spazi
nella conciliazione
NOTIZIE
DALL’ENPACL
De Luca a pag. 467
Contributo integrativo 1998 a pag. 474
Circ. Inps n. 50 del 5.3.97
FISCO
Onder a pag. 468
IN PILLOLE
Spetta anche
lo sgravio Inail
Scadenze del 31 luglio, ravvedimento operoso a pag. 478
Milocco a pag. 470
DI LAVORO
La previdenza
dei professionisti
Paoli a pag. 480
VITASSOCIATIVA
M.Pe. a pag. 471
Imperia e Oristano a pag. 469
STORIE
Proroga per il versamento
del contributo integrativo Enpacl
Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpacl, in data 16 luglio 1998, ha deliberato di prorogare al 29
settembre 1998 il termine per la comunicazione e per il versamento del contributo integrativo 1998.
Ciò in quanto il termine per la presentazione della c.d. “dichiarazione unificata annuale”, già fissato
al 30 giugno 1998, è stato prorogato al 31 luglio 1998.
ANCL – ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI
SETTIMANALE – ANNO XXXIX
N. 30 DEL 25 LUGLIO 1998
Un inopinato attacco
Associazione
Nazionale
Consulenti
Lavoro
UNIONE PROVINCIALE DI VICENZA
COMUNICATO
STAMPA
Vicenza, lì 15 luglio 1998
La società Ipsoa Editore srl ha
Al
Al
PRESIDENTE NAZIONALE ANCL
DOTT. ROBERTO DE LORENZIS
PRESIDENTE
ENTE NAZIONALE PREVIDENZA
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI
Al
PRESIDENTE DELL’ORDINE CDL
DOTT.SSA GABRIELLA PERINI
Al
PRESIDENTE DELLA TELECONSUL
DOTT. GIULIANO GARDONI
Al
PRESIDENTE REGIONALE
DOTT. GIANNI MODICA
Ai
SIGG. PRESIDENTI
PROVINCIALI DEL VENETO
Alla RIVISTA “IL CONSULENTE 1081”
convenuto davanti al Tribunale di
Roma la TeleConsul srl e L’Isola srl
evidenziando che l’opera Basileus
“… riproduce sostanzialmente la
struttura contenutistica, organizzativa e classificatoria del sistema informativo …”, edito e commercializzato
dalla società attrice.
Le ragioni fatte valere dalla So-
PROT. N. 29/98
cietà Ipsoa Editore srl sono palese-
Da fonti vicine alla Casa editrice Ipsoa ci è
giunta notizia che la stessa, tramite la società
Indicitalia, avrebbe avviato un’azione legale contro
le società TeleConsul e Isola.
Motivo del contenzioso sarebbe l’utilizzo non
autorizzato di parti delle proprie banche dati presenti nel mercato per usi commerciali.
Questa notizia, riteniamo, qualora confermata,
dovrebbe essere oggetto di una approfondita valutazione prima di qualsiasi decisione in merito al
futuro della TeleConsul.
Nel merito riteniamo che qualsiasi decisione
che comporti ulteriori impegni economici da parte
dell’Ente di previdenza necessiti di un forte consenso espresso da tutti i consulenti del lavoro.
Distinti saluti.
mente infondate in fatto ed in diritto,
IL PRESIDENTE UP ANCL
Piergiorgio Candiago
perciò strumentali e temerarie.
Pertanto la TeleConsul srl promuoverà in tutte le sedi giudiziarie,
nessuna esclusa, ogni tutela dei propri interessi, gravemente lesi dall’azione inopinatamente intrapresa
dalla suddetta società.
IL PRESIDENTE DEL C.D’A.
Giuliano Gardoni
Presente e futuro di una parte importante dell’Associazione
Cresce il Centro Studi Ancl
N
ei dibattiti che si stanno
diffondendo negli ultimi
tempi (vedasi per tutti gli
interventi durante l’assemblea dei
Presidenti delle Unioni Provinciali Ancl del 28.2.98) è incontestabile che il comune denominatore di
gran parte degli interventi è il valore della professionalità del consulente del lavoro, le sue conoscenze, la sua specificità, il ruolo che
egli riveste nel tessuto socio-economico del nostro Paese, in particolare nel mondo delle piccole
imprese che, non dimentichiamolo, costituiscono la spina dorsale
del nostro sistema economico.
Ma questo ruolo, che peraltro
da più parti ci è riconosciuto, come
ce lo siamo conquistato?
Ritengo che se vale il principio
secondo cui si raccoglie ciò che si
semina, evidentemente si è seminato bene. Infatti la nostra categoria è cresciuta, maturata, ma soprattutto è andata formandosi,
sempre più adeguandosi alle mutazioni del mondo che la circonda.
In tal modo è stato possibile
passare da semplici esecutori a
consulenti dell’impresa sotto diversi aspetti. Ciò, come accennato, è stato possibile grazie al sempre maggiore sviluppo delle nostre
conoscenze e ci ha dato la possibilità di assumere un raggio di azione sempre più ampio.
Il consulente del lavoro sostanzialmente è cresciuto verticalmente e non orizzontalmente, e
ciò, a mio avviso, è estremamente
positivo.
La crescita infatti non è stata
meramente numerica, ma qualitativa e quindi del patrimonio culturale e professionale di ognuno di
noi. Tutto ciò, tuttavia, non deve
farci sedere su noi stessi.
È infatti necessario continuare
nel costante arricchimento culturale e professionale di noi stessi.
Ecco allora la necessità di formarci costantemente, di stare attenti ai
cambiamenti della società.
In tal modo potremo essere i
precursori degli spazi che si aprono e si prospettano davanti a noi,
senza lasciare che siano gli altri ad
occuparli.
È necessario non perdere di vista tuttavia quella che è la nostra
identità ed esser consapevoli che
serve coltivare le nostre conoscenze ed innalzare continuamente la
qualità professionale; peraltro a
breve una formazione costante degli iscritti sarà necessaria non solo
per deontologia professionale, ma,
in base al disposto della bozza di
legge di riforma delle libere professioni elaborata dalla commissione Mirone, come regola.
Ma per far ciò occorre – a mio
avviso – rilanciare il Centro Studi
della nostra associazione.
Perché ce lo chiedono gli iscritti, ma soprattutto perché è un nostro dovere oltre che un nostro
preciso interesse.
Dobbiamo infatti intervenire
costantemente sulle numerose novità che hanno interessato ed interessano la nostra professione: sui
cambiamenti del mondo del lavoro, sull’orario di lavoro, sulla riforma del collocamento, sulla ri-
n. 30 del 25.7.98
forma del pubblico impiego, su
tutte le novità fiscali, ma non solo,
che hanno contrassegnato questa
legislatura la quale, attraverso
l’azione legislativa di Governo
contrassegnata da numerosissime
deleghe, ci ha inondato di nuovi
provvedimenti che hanno stravolto le regole previgenti creando
evidenti difficoltà operative.
Per il rilancio del Centro Studi
abbiamo pensato che si potrebbe
organizzarlo su più livelli: scientifico, sì, ma anche pratico. Ecco allora
che ad esempio abbiamo pensato di
far divenire le circolari che venivano emanate dal Centro Studi in passato vere e proprie norme di comportamento, curate da un’apposita
commissione insediata ad hoc di
volta in volta; magari – se qualche
compagnia assicurativa ci garantisse la copertura a prezzi accessibili –
si potrebbe prevedere la copertura
legale per i nostri iscritti per i rischi
derivanti dal loro utilizzo. Ma accanto a queste norme, che indubbiamente richiedono per l’elaborazione tempi evidentemente non brevi,
vengono affiancate le circolari, intese quali documenti più snelli e di
rapida consultazione. Tali documenti sono sostanzialmente gli articoli che vengono pubblicati sulle
pagine della “1081” e di “ITALIA
OGGI” a cura dei componenti del
Centro Studi.
Dal punto di vista adesioni,
molti dei colleghi che avevano
dato disponibilità a suo tempo per
collaborare al Centro Studi l’hanno confermata, altri ancora stanno
➦
465
iniziando ad aderire. Non posso
nascondere la difficoltà di contattare e coinvolgere i colleghi, ma
stiamo cercando di dare maggiore
impulso anche attraverso le Unioni Provinciali. A tal proposito Giuliana Della Bianca, durante i suoi
contatti quale delegata ai rapporti
con le Unioni Provinciali, sta facendo opera di sensibilizzazione,
anche per verificare in quante
Unioni Provinciali sono operativi
Centri Studi Provinciali, ed anche
la collega Romana Bettoni sta procedendo in tal senso. Stanno fra
l’altro collaborando i Centri Studi
di Treviso, Bergamo, Udine, Padova e Torino ed anche Bari, Cagliari e Potenza hanno dato la loro
adesione. Certamente sarebbe utile che coloro che hanno dato e
daranno disponibilità siano propositivi, senza quindi attendere che
vengano richiesti eventuali ricerche o altri lavori da svolgere.
Sarebbe poi utile che ognuno
di noi cercasse collaborazioni con
professori universitari i quali,
specie se giovani, potrebbero rispondere favorevolmente per farsi conoscere.
In programma per il rilancio del
Centro Studi abbiamo pensato all’organizzazione, innanzitutto, di
una giornata interamente dedicata
alla previdenza complementare.
Abbiamo in casa dei relatori quali
i Presidenti Giuseppe Innocenti e
Roberto De Lorenzis, i quali hanno
tenuto già lezioni sull’argomento
all’Università Tor Vergata di Roma, e Giovanni Cirmi, il quale ha
seguito per l’Ancl tutta la problematica relativa all’approvazione
del verbale per il nostro fondo di
previdenza Previclav, nel quale ricopre la carica di Presidente del
Consiglio di amministrazione.
A nostro avviso, per spendere
poco – e ciò ritengo non guasti –
abbiamo pensato all’organizzazione, in autunno, della giornata della
previdenza complementare per 20/
466
30 colleghi dirigenti, i quali poi
potrebbe fungere da discenti nelle
varie regioni o province.
Abbiamo pensato di elaborare
altresì alcuni opuscoli sintetici e
pratici su argomenti di lavoro quotidiano da distribuire agli iscritti
Ancl. Abbiamo finito un primo
opuscolo dedicato al modello F24,
uno sulla nuova conciliazione delle controversie di lavoro è in fase
di definizione ed un altro sul lavoro interinale sarà realizzato entro
breve tempo.
È estremamente importante altresì la predisposizione di un calendario di convegni su argomenti che
ci interessano, quali l’impatto dell’Euro sulla nostra professione, le
nuove norme in tema di lavoro per
il pubblico impiego, la nuova conciliazione sulle controversie di lavoro, il lavoro interinale, il nuovo
collocamento, per citarne alcuni.
A mio avviso i convegni si potrebbero organizzare in teleconferenza.
Un’altra proposta è quella di
creare una rete di colleghi per effettuare delle statistiche utilizzando Internet. Ad esempio per valutare l’effetto delle nuove norme in
tema di apprendistato sull’occupazione. Infatti noi, con la nostra
presenza capillare sul territorio,
potremmo fornire dati molto attendibili, che potrebbero trovare
favore sui mass-media.
Tra i lavori svolti abbiamo altresì fatto ripartire il servizio di
risposta ai quesiti. A tal proposito
desidero informarVi che sono stati
esaminati numerosi quesiti sia giacenti che pervenuti di recente. Alcuni di essi, in quanto superati da
chiarimenti ministeriali o per effetto di termini già scaduti, sono stati
archiviati; ad altri invece è stata già
data risposta. Altri ancora sono stati assegnati ad alcuni colleghi componenti del Centro Studi.
Tra le prime cose realizzate abbiamo iniziato a lavorare in siner-
n. 30 del 25.7.98
gia fra comitati di redazione della
“1081”, della pagina Ancl su
“ITALIA OGGI” e aderenti al Centro
Studi; in tal modo stiamo cercando di non disperdere le forze. Infatti spesso, ed i colleghi Longobardi e De Luca (rispettivamente
capo redattore della “1081” e della pagina di “ITALIA OGGI”) lo sanno bene, c’è carenza di articoli da
pubblicare per garantire un’efficace informazione, peraltro molto
diversa fra le due testate, per l’evidente diversa schiera di lettori cui
si rivolge.
A tal proposito ribadisco quanto, non solo da me, affermato in
diverse occasioni: c’è tanto bisogno di colleghi disponibili a fornire un contributo di idee attraverso
azioni concrete. Ciò si può fare
senza bisogno di esser prima contattati.
La riorganizzazione del Centro
Studi abbiamo potuto constatare
che è senza dubbio un compito
gravoso, specie se non sarà supportata da una buona squadra di
componenti.
Tuttavia, Silvia Bradaschia,
Giancarlo Interlandi ed io non ci
siamo tirati indietro a collaborare
con Roberto De Lorenzis.
In verità ciò personalmente, e
penso di interpretare il pensiero
dei colleghi citati, mi riempie di
orgoglio e cercherò di portarlo
avanti con tutte le mie forze.
Certo, a mio avviso è necessario
contarci, in quanto ognuno di noi
sacrifica, volontariamente, tempo
che spesso non sottrae solo al proprio lavoro ma anche alla vita familiare. Tuttavia io, e spero che tanti
altri lo faranno, ho sposato quel
famoso principio tanto caro ad
Ezra Pound: “Chi non è disposto a
sacrificare nulla per le proprie
idee, o le proprie idee non valgono
nulla o non vale nulla lui”.
Giuseppe Buscema
CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL
Il consulente del lavoro come mediatore nel campo lavoro
Nuovi spazi nella conciliazione
N
on vi è dubbio che la
riforma apportata agli
articoli 410 e seguenti
del c.p.c. dal decreto legislativo
31.3.98, n. 80, ha già apportato
notevoli innovazioni nell’ambito
della gestione dei rapporti di lavoro in cui nascono conflitti e
controversie; come pure è altamente lievitato il numero dei tentativi esperiti presso le apposite
commissioni provinciali, anche
se con alterna fortuna. I motivi
che hanno accompagnato e provocato l’intervento del legislatore in questo campo si devono ricercare certamente nell’eccessivo numero di procedimenti pendenti davanti ai pretori del lavoro,
che accoppiato alla lentezza endemica dell’apparato giudiziario
italiano crea spesso situazioni di
stallo che vanno a inficiare, se
non ad annullare, i teorici requisiti che renderebbero diverso il
procedimento del lavoro da quello ordinario.
Con il tentativo di conciliazione obbligatorio si tenta di eliminare una buona parte di cause
minori, intendendosi per tali
quelle di valore minimo o quelle
in cui non c’è contestazione sul
quantum. Il tentativo, che spesso
finora non veniva esperito, può in
effetti portare ad accordi un buon
numero di potenziali controversie, ma perché ciò si realizzi non
vi è dubbio che devono concorre-
re diversi fattori.
In assoluto, è necessario un
forte potenziamento delle commissioni per evitare che la grande
mole di lavoro le paralizzi, vanificando di fatto gli effetti della
riforma.
Un’altra condizione necessaria è che le parti coinvolte nei
tentativi di conciliazione offrano
garanzia di massima correttezza
professionale; e ciò per evitare di
ritrovarsi, cosa che sinora è successa molto spesso, dinanzi a richieste inique, gonfiate e infondate, così determinate solo per creare pressione psicologica sulla
controparte e per giungere a una
transazione più conveniente.
È un settore questo che nel
nome della sfrenata liberalizzazione delle competenze professionali non può essere lasciato in
mano a faccendieri o praticoni
dell’ultima ora; deve essere gestito da chi di giuslavoro ha permeato la propria cultura e preparazione.
In tale situazione è spontaneo e
naturale pensare ai consulenti del
lavoro quali soggetti maggiormente abilitati, sia alla luce del
percorso formativo svolto per accedere all’Ordine, sia per l’esperienza maturata nell’ambito
dei rapporti di lavoro. Il tentativo
di conciliazione obbligatoria infatti non è un mero confronto tra
posizioni economicamente contrastanti, ma è il coacervo di applicazione delle norme vigenti in
materia giuslavoristica. La sensazione è che detta norma potrà
esplicare al meglio i propri effetti
solo a condizione che strumenti e
operatori siano quantitativamente
e qualitativamente quelli giusti.
Rosario De Luca
Le quote di pertinenza del Nazionale
vanno versate direttamente a Roma da
parte delle UP, non essendo ancora
vigente il nuovo Statuto che regola
diversamente la questione. Preghiamo
quindi le UP di versare quanto prima al
Nazionale la parte di spettanza.
n. 30 del 25.7.98
467
Disamina delle “interpretazioni” dell’Inps
Circolare Inps n. 50 del 5.3.97
C
on la circolare in oggetto sono state analizzate
alcune problematiche
sorte nell’applicazione della L.
223/91. Le “interpretazioni” applicative, date nel merito dall’Istituto, lasciano però non poche perplessità.
Innanzitutto, senza voler polemizzare, la circolare esordisce affermando che l’intento del legislatore è stato quello di incentivare il reimpiego di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di mobilità, agevolandone la successiva
trasformazione in contratti a tempo indeterminato onde ampliare
la possibilità di assunzioni.
Non ci sembra, dalla lettura
della circolare, che questo intento
sia stato raggiunto; al contrario,
questa circolare ha complicato
talmente l’aspetto burocratico al
punto di svilire il suddetto intento.
Nulla da rilevare per quanto
previsto al punto A), se non per la
declaratoria dell’ultimo comma,
nel quale si evidenzia un fatto
giuridico, giurisprudenziale importantissimo: “… verranno fatti
salvi i rapporti di lavoro instaurati anteriormente all’emanazione della presente circolare, nel
rispetto delle procedure di legge
sul collocamento”. Vedremo più
avanti il motivo che ha portato ad
evidenziare questo comma.
Entrando nel merito del punto
B) si rileva quanto previsto dall’art. 8, c.2, della L. 223/91.
468
Il contratto di lavoro a termine, stipulato in base a questa disposizione di legge, può essere
trasformato a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento dando luogo ad ulteriori 12
mesi di sgravio contributivo. Fin
qui nulla da dire. La circolare
prosegue affermando che: “… la
comunicazione di trasformazione del rapporto deve essere trasmessa alla sezione circoscrizionale del lavoro nel corso del rapporto (intendendosi per tale anche l’ultimo giorno)”.
L’art. 8 della L. 223/91 non
prevede affatto che la trasformazione del contratto di lavoro, da tempo determinato a
tempo indeterminato, debba
essere preceduta, ratificata o
confermata da una comunicazione alla sezione circoscrizionale del lavoro.
La sentenza della Cassazione
n. 08211/95, citata nella circolare a conforto dell’assunto dell’Istituto, non ha alcuna attinenza con il caso in esame trattandosi, nella fattispecie, di problematiche legate agli sgravi del Mezzogiorno. Non può quindi l’Istituto avvalersene e sostituirsi al
legislatore vincolando la concessione degli ulteriori sgravi,
per i successivi 12 mesi, ad
adempimento che la legge istitutiva non aveva previsto.
Inoltre, al 6° comma del punto
B), la circolare istituisce una
n. 30 del 25.7.98
data, “14.6.1995”, dalla quale
decorrono i 5 giorni validi per la
comunicazione alla sezione circoscrizionale del lavoro della trasformazione del rapporto.
Ebbene, anche in questo caso
l’Istituto si sostituisce al legislatore introducendo “date” e “termini” che, si ribadisce, sono
adempimenti non previsti nella
legge. Ci si chiede quanto questo
possa essere lecito e legittimo.
L’unica condizione che, il più
volte citato art. 8, ha previsto è la
trasformazione del contratto in
corso di svolgimento, cioè senza
soluzione di continuità fra il rapporto a tempo determinato e
quello a tempo indeterminato.
Nessuna norma “interpretativa” per sua natura può aggiungere altre condizioni non previste
dalla legge.
A conferma di tale tesi esiste
un elemento proprio della legge
223/91: infatti, quando il legislatore, in altra parte della stessa, ha
inteso riconoscere una rilevanza
a comunicazioni all’Ente previdenziale, lo ha espressamente
detto (v. l’art. 9, comma 1, lett. d),
della legge 223/91: “il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e
dalle indennità di cui agli artt. 7,
11, commi 2 e 16, quando … non
abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell’Inps del lavoro
➦
prestato ai sensi dell’art. 8, comma 6”). Nel silenzio della legge,
comunque, le eventuali insite lacune che si volessero riconoscere
in una determinata normativa,
non potrebbero che essere colmate dalla normativa generale
sul medesimo tema.
Trattandosi di trasformazione
del rapporto di lavoro, da tempo
determinato a tempo indeterminato, si potrebbe, all’occorrenza,
far riferimento:
– all’art. 1 della legge 18.4.62,
n. 230 (disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato),
nel punto in cui espressamente
prevede che “l’apposizione del
termine è priva di effetto se non
risulta da atto scritto”;
– all’art. 2, comma 2, della stessa legge, laddove prevede che:
“se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del
termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato, il
contratto si considera a tempo
indeterminato fin dalla data
della prima assunzione del
lavoratore”.
Il riferimento alla normativa
in tema di contratto a termine
consente anche altre considerazioni rilevanti sul tema che qui ci
interessa: accertato che non occorre nessun atto scritto per la
trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato, non ha
senso alcuno il riferimento ad
atti “di data certa”, come invece
si intende nella circolare.
È certamente impossibile, e
persino sospetta di illegittimità
costituzionale, l’interpretazione
dell’art. 8, comma 2, nel senso di
ritenere che esista un trattamento
diverso per l’ipotesi di contratto
trasformato per la sua mera prosecuzione oltre il termine inizialmente previsto.
Al di là di questa disamina
giuridica, qualora l’Istituto abbia
ritenuto di introdurre delle modalità burocratiche per esso valide
al riscontro di una data certa degli
atti, avrebbe dovuto darne decorrenza applicativa dalla data della
circolare in argomento, 5.3.97,
prevedendo la medesima sanatoria indicata al punto A). Invece
non si trovano commi, postille,
riferimenti, sanatorie od altro che
esprimano il concetto di cui al
punto A). In parole povere non si
capisce come mai il punto B) abbia “effetto retroattivo” a differenza del punto A), ciò in palese
contrasto con tutte le norme di
fondamento logico-giuridico.
Altro punto oscuro è la previsione del penultimo comma del
punto B), che contrasta con le
previsioni dell’art. 8, c. 2, della L.
223/91, con cui la circolare ha
❂
ridotto a 23 mesi i 24 mesi totali
di sgravio contributivo in caso di
trasformazione del rapporto da
tempo determinato a tempo indeterminato.
In questo bailamme vi è preoccupazione per gli operatori, i
quali dovranno fare attenzione ad
essere in possesso di documenti
pretesi oggi ma retroattivi, pena il
disconoscimento degli ulteriori
12 mesi di contributi o, nel caso,
vedersi ridotto l’ulteriore sgravio
contributivo.
Auspichiamo che l’Istituto voglia rivedere le sue posizioni, prevedendo anche per il punto B)
quanto indicato al punto A). Ciò
detto al fine di evitare un lungo
contenzioso giuridico, costoso anche per l’Istituto, che poi andrebbe
a ricadere sulla collettività.
Diana Onder
LIGURIA – Imperia
“Nella riunione del 19.5.98 sono risultati eletti i seguenti
colleghi nel Consiglio Direttivo dell’Unione di Imperia:
– Consiglio Provinciale – Francesco Cerqueti, Presidente; Luciana Traversi, Vice Presidente; Eugenia Forghieri, Segretaria
amministrativa; Settimo Benedetto, Tesoriere; Luigi Sappa,
Roberto Pozzi e Roberto Bracco, Consiglieri.”
❂
SARDEGNA – Oristano
“Si comunica che il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Oristano, in carica per il triennio
1998/2000, ha provveduto alla elezione delle cariche sociali:
– Consiglio Provinciale – Giorgio Sanna, Presidente; Giuseppe
Masala, Segretario; Antonio Porcu, Tesoriere; Ignazio Leo e
Francesco Pala, Consiglieri.
– Collegio dei Revisori dei Conti – Pina Maria Loru, Presidente; Cesare Muru e Giorgio Pinna, Revisori”.
n. 30 del 25.7.98
469
Lavoratori assunti dalle liste di mobilità
Spetta anche lo sgravio Inail
A
lle imprese che assumono lavoratori in mobilità, ai sensi dell’art. 8 del
comma 2 della legge n. 233/91,
spetta oltre lo sgravio Inps anche
quello Inail.
Lo ha stabilito la Cassazione
con sentenza n. 2202/98.
In base a tale decisione i datori di lavoro interessati potranno
chiedere in restituzione all’Inail
quanto hanno versato in più nei
termini della prescrizione (che
dovrebbe essere quella decennale).
Le argomentazioni addotte a
sostegno di tale tesi si incentravano su un profilo terminologicoformale e sull’aspetto relativo alla
copertura finanziaria dei costi
corrispondenti al beneficio goduto. Da un lato l’Inail rilevava che il
beneficio era riferito alla quota di
contribuzione a carico del datore
(mentre il premio è a totale carico
del datore), dall’altro evidenziava
come il beneficio in questione
fosse a carico di una apposita gestione istituita all’Inps.
La soluzione
della Cassazione
L’agevolazione
contributiva
L’art. 8, comma II, della legge
citata prevede “per i lavoratori
assunti in mobilità che la quota di
contribuzione a carico del datore
di lavoro sia pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge
1955, n. 25, e successive modificazioni (dall’1.1.98 pari a lire
5.030 alla settimana)”.
La Cassazione ha evidenziato
al contrario che l’agevolazione è
applicabile anche ai premi per
l’assicurazione infortuni, posto
che la contribuzione prevista per
gli apprendisti comprende strutturalmente anche una quota a
titolo di premio per detta assicurazione.
La Suprema Corte ha rigettato la tesi dell’Inail sottolineando
come il termine “quota” sia impropriamente usato come sinonimo di “importo” e che la diversa lettura della norma ne ridurrebbe l’efficacia relativamente
al principale intento del legislatore consistente nel favorire la
rioccupazione dei lavoratori in
mobilità.
Né è apparso alla Corte rilevante il fatto che il beneficio in
esame risulti essere a carico di
una apposita gestione presso
l’Inps, considerato che questa
istituzionalmente copre gli oneri
derivanti dalle agevolazioni contributive in favore di particolari
categorie (tra cui anche gli apprendisti).
Claudio Milocco
Sono scaduti i termini
Tesi dell’Inail
Sul punto l’Inail ha sempre
sostenuto che il rinvio alla contribuzione per gli apprendisti non
riguardava l’obbligazione contributiva nei confronti dell’Istituto ma solo l’Inps.
470
per il versamento
della quota associativa
n. 30 del 25.7.98
I consulenti fanno i battistrada
La previdenza dei professionisti
I consulenti del lavoro si propongono come fautori dell’aggregazione professionale sui temi
della previdenza complementare e assicurativa. In questo articolo, tratto da “Il Sole” del 6 luglio,
viene ben riepilogata la situazione.
I
liberi professionisti puntano con decisione sulla
previdenza complementare. Dottori commercialisti e consulenti del lavoro si sono subito
schierati in prima linea, ma anche
le altre categorie, in particolare i
ragionieri, si stanno organizzando.
Il 24 giugno i dottori commercialisti hanno costituito Previdoc.
Sono stati istituiti il consiglio di
amministrazione e il collegio sindacale, con il compito di “traghettare” il nuovo fondo fino alla vera
formazione dell’assemblea. Sarà
quindi predisposta la scheda informativa da inviare alla Commissione di vigilanza e verrà poi
dato il via libera alla ricerca delle
preadesioni. La quota minima è di
2.400 aderenti, “obiettivo facilmente raggiungibile – spiega Roberto Bozzo, Presidente di Previdoc – visto che gli iscritti negli
Albi di categoria hanno superato
le 45 mila unità”.
Avviati sulla stessa strada dell’integrativa anche i consulenti del
lavoro. Con la sottoscrizione, il 21
maggio scorso, di un accordo tra i
sindacati di categoria d’intesa con
il Consiglio nazionale e l’Ente di
previdenza (Enpacl), anche questa
categoria libero-professionale ha
dato il primo via libera alla costituzione di un fondo complementare
a capitalizzazione individuale e a
contribuzione definita, che assumerà le vesti di un’associazione.
Dopo quell’accordo, i consulenti
del lavoro sono ora impegnati a
predisporre la scheda informativa
e, poi, a raccogliere 1.400 adesioni, quota minima per l’avvio definitivo del fondo. Le prime proiezioni segnalano la presenza di circa duemila consulenti del lavoro
interessati all’iniziativa. Per il Presidente dell’Enpacl, Giuseppe Innocenti, si tratta di una quota che,
se da una parte sarà sufficiente per
dare alla nuova associazione una
discreta autonomia finanziaria,
dall’altra non consentirà tuttavia
una presenza significativa.
Una constatazione, questa, che
ha spinto lo stesso Innocenti a proporre la costituzione, all’interno
dell’Adepp (l’Associazione delle
Casse privatizzate), “di una forma
di aggregazione strategica tra le
categorie libero-professionali per
l’utilizzo in comune degli strumenti di gestione, amministrazione,
selezione e controllo del patrimonio dei futuri fondi pensione”.
Sarebbe questo, secondo il Presidente dell’Enpacl e Vice-presidente dell’Adepp, “il preludio ad
altre forme di gestione unitaria
delle problematiche collegate alla
previdenza complementare, quali
le polizze assicurative e le forme di
assistenza integrativa, di cui i liberi professionisti sentono una reale
necessità”. Detto e fatto: la settimana scorsa all’interno dell’Adepp è stata costituita una commis-
n. 30 del 25.7.98
sione per studiare le possibili iniziative comuni.
Nel frattempo, anche il Sindacato nazionale ragionieri ha promosso la costituzione di un fondo
pensioni, convocando un’assemblea dei responsabili di categoria
che ha approvato l’accordo ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 124/93, che regolamenta
la previdenza integrativa.
“Adesso – afferma il Presidente del Sindacato, Riccardo Tarabella – dovremo presentare la
scheda informativa alla Commissione di vigilanza e raccogliere le
preadesioni (circa mille). Quindi
procederemo alla costituzione del
fondo e alle nomine dei responsabili”.
L’assemblea dei delegati Enpav (veterinari), poi, come racconta il direttore dell’Ente, Augusto Romagnoli, “ha delegato il
consiglio d’amministrazione a
realizzare il progetto di un fondo
pensione. Non solo: tra gli obiettivi c’è anche la stipula di una
polizza assicurativa per la copertura degli iscritti, dei pensionati e
dei loro familiari”.
Per medici e odontoiatri, infine, non ci sono ancora progetti
concreti, anche se l’Enpam, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza di categoria, ha registrato
diverse iniziative.
M.Pe.
471
a cura del Centro Studi Nazionale Ancl
Apprendistato notturno
QUESITO
Il sottoscritto Pasquale Rizza,
consulente del lavoro, con studio
in Cividale del Friuli (UD), via
Patriarcato n. 2;
visto
– il contenuto dell’art. 16 della
legge 24 giugno 1997, n. 196,
che ammette l’assunzione di
apprendisti, in tutti i settori di
attività, di età compresa fra i
sedici e i ventiquattro anni,
ovvero ventisei anni per le
aree di cui agli obiettivi nn. 1 e
2 del regolamento (Cee) n.
2081/93 del Consiglio del 20
luglio 1993;
visto
– il contenuto dell’art. 10 della
legge 19 gennaio 1995, n. 25,
sulla disciplina dell’apprendistato, che vieta il lavoro fra le
ore 22 e le ore 6;
visto
– il contenuto dell’art. 1 della
legge 17 ottobre 1967, n. 977,
sulla tutela dei fanciulli e degli
adolescenti;
chiede
a codesto Spett.le Direttore se a
472
seguito dell’innalzamento dell’età, riguardante l’assunzione
degli apprendisti, previsto dall’art. 16 sopra richiamato, ritiene
possibile poter instaurare rapporti di lavoro di apprendistato
protraendo l’orario di lavoro
oltre le ore 22 nei confronti dei
giovani che hanno compiuto gli
anni 18/20.
Si ringrazia e si porgono doverosi ossequi.
Pasquale Rizza
RISPOSTA
Con riferimento al quesito,
contenuto nella nota sopraindicata, pervenuto a questo Ufficio
in data 24.6.98, relativo all’oggetto, si comunica quanto segue.
L’art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ultimo comma,
dispone: “È in ogni caso vietato
(ndr – per gli apprendisti) il lavoro fra le ore 22 e le ore 6”.
La norma in questione, tutt’ora in vigore, anche a seguito
della promulgazione dell’art. 16
della L. 196/1997, ha un indubbio carattere precettivo, che pone un obbligo in termini generali
n. 30 del 25.7.98
anche in caso di apprendisti
maggiorenni, in quanto:
– è una norma che regola un
rapporto di lavoro speciale e
che quindi ha una prevalenza
su norme di carattere generale;
– la giurisprudenza ha sempre
sottolineato i “caratteri differenziatori” tra apprendista e altri lavoratori subordinati maggiorenni (“dovendo concorrere per la configurazione del
rapporto di apprendistato altri
elementi essenziali quali l’insegnamento necessario, l’autorizzazione amministrativa, il
diritto del giovane di ricevere
l’insegnamento medesimo.”
(Cass. 10.1.1984, n. 190, ad
esempio); tali caratteri – in assenza di una norma esplicitamente abrogativa dell’ultimo
comma dell’art. 10, L. 25/55,
sopracitato – vanno confermati
anche per il negato ricorso al
lavoro notturno, che è un’esigenza propria aziendale che va
organizzata con personale non
apprendista.
Antonio Idelfonso
DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI UDINE
In un lampo passano le informazioni
nei nostri studi.
Proviamo a fermarne qualcuna,
indicandone la fonte.
Contiamo così di dare una mano a chi
per un attimo si è distratto,
come capita spesso anche a noi.
(studio associato Paoli)
N.
Argomento
Oggetto
Fonte
153
Assicurazione
infortuni
Lavoro all’estero
Adempimenti
Sempre più frequentemente imprese italiane inviano lavoratori
all’estero ed imprese straniere distaccano loro dipendenti in
Italia. C. Bonaccorso ricostruisce i criteri e gli adempimenti ai
fini della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie
professionali dei lavoratori italiani all’estero e dei lavoratori
stranieri in Italia.
“Consulenza Buffetti” n. 24/1998
154
Contributi
Condono
Preclude
successivi ricorsi
Questa volta a sezioni unite, la Cassazione conferma che un
datore di lavoro, se ha esercitato la facoltà di avvalersi del condono
previdenziale, non ha la possibilità di agire o proseguire nell’azione
per contrastare la pretesa creditoria dell’ente al fine di richiedere
la restituzione delle somme versate con un condono “cautelativo”.
Articolo di C. Milocco. La sentenza è la n. 4918 del 15.5.98.
“Italia Oggi” 17.7.98
155
Contributi
dipendenti
Ferie non godute
Confindustria
chiede chiarimenti
Abbiamo evidenziato nel weekwork n. 136 (pag. 426) la precisa
presa di posizione Inps in merito alla maturazione del godimento ferie e ai conseguenti obblighi contributivi che ne derivano.
Segnaliamo ora l’intervento di Confindustria presso la Direzione Inps per chiedere all’Istituto la ricerca di un criterio idoneo
per evitare che da un’applicazione estensiva e rigida della
circolare Inps “derivino inopinati riflessi negativi per le situazioni in atto” in molte aziende.
“Notiziario Assindustria PG” n. 28 del
17.7.98
156
Lavoro autonomo
Contributo 10%
Le ccc
dei professionisti
Con posizione del tutto innovativa (e discussa) il Minfin. con la
circolare n. 97/E del 9 aprile scorso, ha stabilito che i redditi
percepiti da amministratori (anche se dottori commercialisti o
ragionieri) sono in ogni caso di collaborazione coordinata e
continuativa. Da tale interpretazione derivano diverse conseguenze pratiche tra cui, in particolare, il relativo trattamento ai
fini previdenziali (contributo del 10%). Intervento di G. Polo.
“Consulenza Buffetti” n. 25/1998
157
Inquadramento
Lavoro interinale
Va nel terziario
Le imprese che svolgono attività di lavoro interinale devono
essere inquadrate ai fini Inps nel settore terziario. Tale inquadramento soddisfa l’obbligo contributivo sia per i dipendenti
assunti dall’impresa per il funzionamento dell’agenzia interinale sia per i prestatori assunti a svolgere lavoro temporaneo in
altre aziende. È ininfluente la classificazione previdenziale
delle imprese utilizzatrici. Oltre alla normale contribuzione le
agenzie interinali devono versare un contributo aggiuntivo del
5% per il fondo, presso il Minlav., finalizzato ad iniziative di
formazione professionale (circ. Inps n. 153 del 15.7.98).
“Italia Oggi” 16.7.98
158
Occupazione
Piani d’inserimento
professionale
Requisiti
Sui piani di inserimento professionale il Minlav. interviene sia in
ordine ai requisiti che i giovani devono possedere, sia per
quanto riguarda i soggetti che possono proporre i piani di
reinserimento. Chiarite le modalità di assegnazione dei giovani
e quelle di utilizzo (anche attraverso la mobilità interregionale)
(circ. Minlav. n. 74 dell’1.6.98).
“Notiziario del lavoro” n. 19/1998, De
Lillo editore
n. 30 del 25.7.98
473
Contributo integrativo 1998
(articoli 13, 17 e 18 della legge 249/91)
L
a norma in oggetto pone
l’obbligo, a tutti gli iscritti nei rispettivi Ordini Provinciali dei consulenti del
lavoro nell’anno 1997, di comunicare all’Enpacl l’ammontare
del volume d’affari 1997.
L’art. 18, comma 2, della legge 249/1991 stabilisce che il contributo integrativo deve essere
versato in unica soluzione e contestualmente alla comunicazione
annuale obbligatoria debitamente sottoscritta.
Soggetti destinatari della norma di cui trattasi sono gli iscritti
all’Ordine dei consulenti del lavoro anche se non assicurati all’Enpacl per effetto di opzione a
favore di altra Cassa di previdenza per liberi professionisti.
Per adempiere all’obbligo sopra accennato devono essere utilizzati esclusivamente gli appositi moduli/bollettini obbligatori
mod. 17/INTEGR.IND. e mod. 17/
INTEGR.ASS. (la comunicazione si
rende compilando le voci sul
fronte del modulo/bollettino per
la lettura ottica ed apponendo la
firma sul retro).
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente presso
gli uffici postali.
La comunicazione deve essere
resa anche da coloro che non hanno prodotto alcun volume di affa-
474
ri. In tal caso si dovrà indicare un
volume di affari pari a zero e si
dovrà trasmettere all’Ente la sezione destra del modulo/bollettino debitamente compilata e sottoscritta sul retro, mediante raccomandata.
I moduli/bollettini per la comunicazione obbligatoria sono
stati predisposti sia per l’attività
professionale svolta individualmente (mod. 17/INTEGR.IND.) sia
per l’attività svolta in associazione tra professionisti (mod. 17/
INTEGR.ASS.).
Detti moduli sono stati predisposti per l’acquisizione dei dati
in essi contenuti con lettore ottico. Pertanto la compilazione dovrà essere effettuata con la massima accuratezza.
Il D.Lgs n. 241/1997 introduce nell’ordinamento tributario
italiano la c.d. “dichiarazione
unificata annuale” che comprende la dichiarazione dei redditi, la
dichiarazione annuale Iva, la dichiarazione dei sostituti d’imposta e la dichiarazione ai fini dell’Irap. Il termine previsto per la
presentazione della “dichiarazione unificata annuale” è compreso tra il 1° maggio e il 31
luglio 1998.
Pertanto il versamento del
contributo integrativo deve essere effettuato entro e non oltre il
n. 30 del 25.7.98
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva e cioè entro e non oltre
il 29 settembre ’98 sia da coloro
che svolgono l’attività in forma
individuale sia in associazione.
Il paragrafo 15 dei “Criteri di
applicazione degli artt. 12, 13,
17, 18 e 20 della legge 5.8.1991,
n. 249” stabilisce che “la mancata o non tempestiva ricezione del
modulo inviato dall’Ente a ciascun iscritto non esonera comunque quest’ultimo dall’obbligo di
effettuare la prescritta comunicazione”.
A tal fine sono disponibili,
presso le sedi dei Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro,
i moduli/bollettini in bianco da
utilizzare in caso di smarrimento
di quelli prestampati trasmessi
dall’Enpacl o in caso di errore
nella compilazione.
I moduli/bollettini allegati sono stati predisposti anche per
l’eventuale pagamento della sanzione e degli interessi di cui all’art. 17, comma 4, della legge
249/91.
Si precisa che, ove l’adempimento in oggetto non sia effettuato entro il termine, la comunicazione dovrà essere resa utilizzando il medesimo unito modulo/
➦
bollettino già in possesso del dichiarante. Pertanto non si dovrà
attendere l’invio di ulteriore modulistica da parte dell’Ente.
Il modulo/bollettino 17/
INTEGR.IND. e/o 17/INTEGR.ASS. è
infatti predisposto anche per il
versamento delle sanzioni e degli
interessi unitamente al contributo integrativo evaso.
La comunicazione tardiva effettuata entro i 90 giorni comporta l’applicazione della sanzione
pari al 25% del contributo integrativo evaso oltre che degli interessi del 12% sul debito complessivo (contributo evaso più sanzione) calcolati dal 1° gennaio
’98 sino alla data del versamento.
La comunicazione resa oltre i
90 giorni dalla scadenza comporta l’applicazione della sanzione
pari al 100% del contributo integrativo evaso oltre che degli interessi del 12% sul debito complessivo (contributo evaso più sanzione) calcolati dal 1° gennaio
’98 sino alla data del versamento.
In caso di decesso, avvenuto
nel 1997 o entro il termine di
scadenza, la comunicazione prodotta dagli eredi deve essere corredata da apposita delega come
da fac-simile disponibile presso
le sedi dei Consigli Provinciali
dei consulenti del lavoro. Nella
fattispecie il termine di adempimento è differito di sei mesi.
Attività
svolta
individualmente
Avvertenze
per la compilazione
del mod. 17/INTEGR .IND.
DATI INDENTIFICATIVI – Nel
caso che i dati prestampati siano
inesatti o da variare, ogni correzione non dovrà essere apportata
sul modulo bensì dovrà essere
segnalata con separata nota.
PARTITA IVA – A1: indicare il
numero di partita Iva individuale
relativa all’anno 1997.
POSIZIONE GIURIDICA – A2: deve
essere indicata utilizzando la seguente codifica:
AVVERTENZA – Le posizioni giuridiche, ad eccezione di 04 e 10,
comportano il pagamento del
contributo pari al due per cento del volume di affari relativo
alla attività professionale di
consulente del lavoro.
01 Iscritto tenuto al versamento del contributo soggettivo intero, non iscritto ad altra
forma previdenziale obbligatoria;
02 iscritto tenuto al versamento del contributo soggettivo intero che, pur essendo
iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, non ha esercitato la facoltà di cui
all’art. 12, comma 4, della L. 249/1991;
03 iscritto a contribuzione soggettiva ridotta,
in quanto lavoratore dipendente o autonomo (coltivatore diretto, commerciante
o artigiano) che ha esercitato la facoltà di
cui all’art. 12, comma 4, della L. 249/91;
04 iscritto a contribuzione soggettiva ridotta, in quanto iscritto ad altra Cassa
per liberi professionisti, che ha esercitato la facoltà di cui all’art. 12, comma
4, della L. 249/1991;
05 neo iscritto infratrentenne tenuto al versamento del contributo soggettivo ridotto;
06 iscritto all’Ordine e non all’Enpacl, per
aver esercitato la facoltà di cancellazione
prevista dall’art. 22 dellaL. 249/1991;
07 iscritto all’Ordine e non all’Enpacl, per
aver optato a favore di altra Cassa professionale a norma di leggi speciali (Cassa
ragionieri, dottori commercialisti, ecc.);
08 pensionato Enpacl a contribuzione soggettiva intera;
09 pensionato Enpacl a contribuzione soggettiva ridotta, in quanto lavoratore dipendente o autonomo (coltivatore diretto, commerciante o artigiano) non titolare
di pensione a carico di altri istituti previdenziali, che ha esercitato la facoltà di cui
all’art. 12, comma 4, della L. 249/1991;
10 pensionato Enpacl a contribuzione
soggettiva ridotta in quanto iscritto ad
altra Cassa per liberi professionisti.
n. 30 del 25.7.98
VOLUME AFFARI COMPLESSIVO –
B1: indicare il volume di affari
complessivo, dichiarato con “dichiarazione unificata annuale”,
relativo all’anno 1997, anche se
pari a zero.
VOLUME
AFFARI ASSOGGETTATO
–
B2: indicare il volume di affari
conseguente a tutte le attività
professionali svolte e assoggettate a contribuzione integrativa al
netto della maggiorazione del
due per cento.
A CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA
VOLUME AFFARI RELATIVO ALLA
ATTIVITÀ DI CONSULENTE DEL LAVORO – B3: indicare esclusivamente
il volume di affari relativo alla
professione di consulente del lavoro al netto della maggiorazione del due per cento.
CONTRIBUTO
INTEGRATIVO DO-
–
C1: indicare l’entità del contributo integrativo (arrotondato per
eccesso o per difetto alle 1.000
lire più vicine), dovuto all’Ente
per attività svolta individualmente, calcolato secondo le seguenti
modalità:
VUTO PER ATTIVITÀ INDIVIDUALE
– nel caso di iscritto all’Ordine
professionale con posizione
giuridica codificata con 01,
02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09,
moltiplicare l’importo del volume di affari relativo alla attività di consulente del lavoro
per il 2% e cioè
Contributo dovuto C1 = 2% di B3
– nel caso di iscritto all’Ordine
professionale con posizione
giuridica codificata con 04 e
10, e cioè nel caso in cui l’iscritto abbia, per l’anno 1997,
chiesto la riduzione del contributo soggettivo alla metà in
quanto iscritto ad altra Cassa
➦
475
per liberi professionisti, il
contributo integrativo, che
non può essere inferiore al
2% del 50% dell’importo indicato nel campo relativo al
volume di affari assoggettato
a contribuzione integrativa al
netto della maggiorazione del
due per cento (B2), deve essere così calcolato:
Contributo dovuto
C1 = 2% del 50% di B2
Se il 50% di B2 è minore di B3,
C1 = 2% di B3
SANZIONI – G1:
– in caso di versamento effettuato entro il novantesimo
giorno dalla comunicazione
obbligatoria, indicare l’importo della sanzione pecuniaria
(ex art. 17, comma 4, della legge 249/1991) pari ad un quarto
del contributo evaso, e cioè:
Sanzione G1 = 25% di C1
– in caso di versamento effettuato oltre il novantesimo
giorno dalla comunicazione
obbligatoria, indicare l’importo della sanzione pecuniaria (ex art. 17, comma 4, della
legge 249/1991) pari al contributo evaso, e cioè:
Sanzione G1 = 100% di C1
INTERESSI – G2: indicare l’importo degli interessi calcolati al
tasso annuale semplice del 12%
dal 1° gennaio 1998 fino alla data
del versamento sulle somme dovute per contributo integrativo
C1 e sanzione G1 secondo la formula:
Interessi G2 =
(C1 + G1) x numero gg. x 12
36.500
IMPORTO DA VERSARE – G3: indicare l’importo complessivamente
dovuto per contributo integrativo,
476
sanzione e interessi, e cioè:
Importo da versare G3 = C1 + G1 + G2
Versamento
complessivo della associazione,
dichiarato con “dichiarazione
unificata annuale”, relativo all’anno 1997.
VOLUME
L’importo dovuto G3 deve essere versato in unica soluzione e
contestualmente alla comunicazione annuale obbligatoria debitamente sottoscritta. Si utilizzi
pertanto unicamente il modulo
17/INTEGR.IND.
Il versamento deve essere eseguito esclusivamente presso gli
uffici postali.
Il modulo non può essere utilizzato sia per inoltrare richieste
di informazioni che per effettuare
comunicazioni diverse da quelle
in esso previste. Anche eventuali
annotazioni non saranno oggetto
di esame.
Attività
svolta in associazione
tra professionisti
Avvertenze
per la compilazione
del mod. 17/INTEGR.ASS.
DATI IDENTIFICATIVI – Nel caso
che i dati prestampati siano inesatti o da variare, ogni correzione
non dovrà essere apportata sul
modulo bensì dovrà essere segnalata con separata nota.
PARTITA IVA – A3: indicare il
numero di partita Iva della associazione relativo all’anno 1997.
Nel caso di partecipazione a più
associazioni o società dovranno
essere utilizzati tanti moduli 17/
INTEGR.ASS. quante sono le associazioni, mediante bollettini aggiuntivi disponibili, in bianco,
presso i Consigli Provinciali e/o
l’Enpacl.
VOLUME AFFARI COMPLESSIVO –
E1: indicare il volume di affari
n. 30 del 25.7.98
AFFARI ASSOGGETTATO
–
E2: indicare il volume di affari
della associazione conseguente
ad attività professionali assoggettate a contribuzione integrativa e cioè il valore di cui sopra, al
netto degli eventuali volumi di
affari conseguenti ad attività non
assoggettate a contribuzione integrativa ed al netto della maggiorazione del due per cento.
A CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA
PERCENTUALE
DI PARTECIPAZIO-
NE AGLI UTILI DEL CONSULENTE DI-
– E3: indicare la percentuale di partecipazione agli
utili del dichiarante risultante dal
contratto associativo.
CHIARANTE
QUOTA
DEL VOLUME AFFARI AT-
TRIBUITA AL DICHIARANTE – E4: in-
dicare l’importo risultante dal
prodotto del volume di affari assoggettato a contribuzione integrativa E2 per la percentuale di
partecipazione agli utili del dichiarante E3, e cioè:
E4 = E2 per E3
CONTRIBUTO INTEGRATIVO DOVU–
F1: indicare l’entità del contributo integrativo (arrotondato per eccesso o per difetto alle 1.000 lire
più vicine), dovuto all’Ente in relazione all’attività professionale
svolta in associazione, calcolato
secondo le seguenti modalità:
TO PER ATTIVITÀ IN ASSOCIAZIONE
Contributo dovuto
F1 = 2% di E4
– moltiplicare l’importo della
quota del volume di affari attribuita al consulente del lavoro dichiarante per il 2%, e cioè
➦
ad esempio: se il volume di
affari della associazione soggetto a contribuzione integrativa (in quanto relativo ad attività professionali assoggettate a tale contribuzione) è pari a
lire 100 milioni e la quota di
partecipazione del consulente
del lavoro è pari al 60%, il
contributo integrativo dovuto
è di lire 1.200.000
2
60
x
x 100.000.000
100 100
SANZIONI – G1:
– in caso di versamento effettuato entro il novantesimo
giorno dalla comunicazione
obbligatoria, indicare l’importo della sanzione pecuniaria (ex art. 17, comma 4, della
L. 249/1991) pari ad un quarto
del contributo evaso, e cioè:
Sanzione G1 = 25% di F1
– in caso di versamento effettuato oltre il novantesimo
giorno dalla comunicazione
obbligatoria, indicare l’importo della sanzione pecuniaria (ex art. 17, comma 4, della
L. 249/1991) pari al contributo evaso, e cioè:
Sanzione G1 = 100% di F1
INTERESSI – G2: indicare l’importo degli interessi calcolati al
tasso annuale semplice del 12%
dal 1° gennaio 1998 fino alla data
del versamento sulle somme dovute per contributo integrativo
F1 e sanzione G1. Cioè, secondo
la formula:
Interessi G2 =
(F1 + G1) x numero gg. x 12
36.500
IMPORTO DA VERSARE – G3:
indicare l’importo complessivamente dovuto per contributo
integrativo, sanzione e interes-
si, e cioè:
Importo da versare
G3 = F1 + G1 + G2
Versamento
L’importo dovuto G3 deve essere versato in unica soluzione e
contestualmente alla comunicazione annuale obbligatoria debitamente sottoscritta. Si utilizzi
pertanto unicamente il modulo
17/INTEGR.ASS.
Il versamento deve essere eseguito esclusivamente presso gli
uffici postali.
Il modulo non può essere utilizzato sia per inoltrare richieste
di informazioni che per effettuare
comunicazioni diverse da quelle
in esso previste. Anche eventuali
annotazioni non saranno oggetto
di esame.
Sicurezza e Prevenzione nei Luoghi di Lavoro
Il modello sanzionatorio applicabile all'impresa – Il sistema della sicurezza integrata nei cantieri –
Il D.Lgs n. 626/94 (aggiornato con il D.Lgs n. 242/96) – Il D.Lgs n. 758/94 – Il D.Lgs n. 494/96:
attuazione della Direttiva Cantieri 92/57/CEE – (con il commento alle singole norme, le circolari
esplicative, i capi di imputazione, le tavole sinottiche, le scadenze, gli schemi di delega, le sezioni
di riepilogo)
Pierguido Soprani
Editore Di Renzo S., Roma 1998
Pagg. 620
Per informazioni o per eventuali acquisti:
DI RENZO EDITORE
Viale Manzoni, 59
00185 Roma
Tel. 06/70450817 – 06/77209020 – 06/7003453
Fax 06/70474067
E-mail: [email protected]
www.direnzo.it
L’Autore analizza in profondità tutte le
problematiche relative alla sicurezza e alla
salute sul luogo di lavoro, quali si pongono
alla luce delle nuove procedure e degli standard introdotti dalla normativa comunitaria.
Rispetto ai testi tradizionali il taglio è decisamente meno accademico ed eminentemente
pratico, frutto dell’esperienza e del percorso
professionale dell’Autore. La parte espositiva
è arricchita di tutti i necessari riferimenti legislativi, di dottrina e di giurisprudenza, nonché
dal testo delle direttive comunitarie. Ad una
parte più generale dedicata alla trattazione
dei grandi temi della sicurezza e della prevenzione in ambiente di lavoro, si affiancano le
specifiche sezioni di commento ragionato a
tutti gli articoli del D.Lgs n. 626/94 e del D.Lgs
n. 494/96 (cantieri temporanei e mobili e
nuove figure professionali: committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione
dei lavori, imprese appaltatrici, lavoratori autonomi). L’opera esamina anche la nuova
n. 30 del 25.7.98
disciplina sanzionatoria in materia di lavoro,
introdotta con il D.Lgs 19 dicembre 1994, n.
758. L’approccio seguito rende la consultazione molto agevole, consentendo una immediata “messa a fuoco” delle questioni interpretative legate all’applicazione di ogni
singola norma: il che è particolarmente utile
se si considera la corposità e la struttura
complessa di molti articoli. Frequenti i rimandi e i riferimenti incrociati, che facilitano i
collegamenti con il tema trattato e consentono di risalirvi con facilità nell'ambito del testo.
Le doti di chiarezza e di immediata comprensibilità, nonostante la complessità del testo e
delle questioni trattate, hanno reso superflua
la creazione di un indice analitico. Specifica
sezione posta in calce a ciascun articolo
contiene l’elenco dei “capi di imputazione”: le
condotte vietate (oltre 500) sono descritte in
maniera analitica e riferite a ciascuno dei
possibili soggetti attivi del reato (datore di
lavoro, dirigenti, preposti, progettisti, medico
competente, etc.)
477
Scadenze – 31 luglio ’98
Unico, 750, Ici, Invim decennale,
rimborsi Iva e acconto tfr
l 31 luglio, oltre alla normale scadenza di presentazione del modello Unico ’98 e del 750/98 per dichiarare
i redditi relativi al 1997, nonché
alla presentazione, per chi è tenuto,
del prospetto ai fini Irap, ci sono
altre scadenze da ricordare.
I
Ici: mentre per il pagamento
dell’acconto relativo al 1998 i termini sono scaduti il 30 giugno, per
presentare le variazioni Ici, intervenute nel corso del 1997, la scadenza è quella del 31 luglio. La
denuncia, lo ricordiamo, è obbligatoria soltanto in presenza di variazioni immobiliari che si siano
verificate nel 1997; essa non riguarda le società e gli enti soggetti
all’Irpeg, la cui scadenza è abbinata alla presentazione del mod.
760; vanno dichiarate solo le modifiche che comportano trasferimenti di proprietà immobiliari e
variazioni di diritti reali nonché
variazioni del valore venale delle
aree fabbricabili, ma non l’eventuale modifica di tariffe d’estimo.
●
Invim decennale: la relativa
dichiarazione va presentata dalle
società, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni e organizzazioni di cui all’art. 87 del Tuir all’ufficio del registro per gli immobili per i quali si è compiuto il
●
478
decennio di ininterrotto possesso
nel corso del 1° semestre ’98. Ricordiamo che sono obbligati i possessori di immobili per i quali è
dovuta l’Invim decennale, i quali
non abbiano corrisposto l’Invim
straordinaria nel ’91.
●
Tributi locali: per i
contribuenti tenuti al versamento
della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche (Tosap) in
misura superiore a L. 500.000, che
hanno optato per il versamento
rateale, scade il termine per il
versamento della 3a rata, senza interessi (la 4a rata dovrà essere versata entro il 31.10.98). Scade anche
il termine per il versamento alle
Regioni del tributo speciale per il
deposito in discarica di rifiuti solidi
relativo alle operazioni di deposito
effettuate nel 2° trimestre ’98.
● Capital gain: gli intermediari autorizzati devono consegnare
l’attestazione relativa all’avvenuto pagamento dell’imposta sostitutiva versata nel mese di giugno
in regime forfettario, in occasione
della cessione di azioni o quote
non qualificate.
● Iva: oltre alle normali registrazioni di fine mese e alla presentazione agli uffici doganali degli
elenchi Instrastat relativi al trimestre precedente (per cessioni o ac-
n. 30 del 25.7.98
quisti superiori a 50 milioni), entro
il 31 luglio vanno consegnate direttamente ai concessionari della
riscossione le richieste di rimborso Iva a credito 1997 da parte delle
persone fisiche (o per revocare
l’eventuale richiesta già presentata
al concessionario). Entro la stessa
data i contribuenti Iva che si adeguano ai parametri, integrando i
corrispettivi contabili del 1997,
devono versare, entro il termine di
presentazione della dichiarazione
dei redditi (il 31 luglio soltanto per
l’Unico ’98 e per il 750/98), un’imposta pari all’importo corrispondente all’aliquota media applicata
sui maggiori ricavi o compensi parametrati, ridotti in base al “fattore
di adeguamento”. Per il versamento è necessario compilare il modello F24 indicando il codice “6493 –
integrazione Iva”; l’Iva per l’adeguamento ai parametri può essere
compensata con i crediti derivanti
dall’Unico ’98.
● Acconto tfr: i sostituti d’imposta, che alla data del 30.10.96 avevano un numero di dipendenti superiore a 15, sono tenuti al versamento
dell’acconto pari all’1,945% (la
metà del 3,89%) dell’ammontare
complessivo del trattamento di fine
rapporto maturato alla data del
31.12.97. Il versamento va effettuato con le modalità prescritte per le
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e con il codice tributo 1250. I
titolari di partita Iva dovranno utilizzare il mod. F24 mentre i contribuenti non intestatari di conto fiscale possono eseguire il versamento al
concessionario competente (la seconda ed ultima rata di uguale importo scadrà il 30.11.98).
● Consulenti del lavoro: scade
il termine per presentare la domanda di adesione alla sanatoria stabilita dalla Cassa di previdenza e per il
versamento dei contributi non corrisposti e non prescritti, senza sanzioni e con gli interessi legali, nel
limite massimo del 45% dei contri-
➦
(segue)
buti dovuti. È possibile optare per il
pagamento rateale e, in caso di
omessa o incompleta denuncia annuale, alla domanda va allegata la
dichiarazione con i dati reddituali.
Ricordiamo infine, che il 30
luglio (e non il 31) scade il termine per usufruire del “ravvedimento operoso”, cioè della mitigazione delle sanzioni ad 1/8 del mini-
mo nei casi di omissione della
presentazione della dichiarazione
dei redditi e delle dichiarazioni
Iva (art. 13, comma 1, lettera c),
del D.Lgs 472/97). Insieme alla
presentazione delle dichiarazioni
deve avvenire la regolarizzazione
del pagamento del tributo, della
differenza e, contestualmente, delle sanzioni ridotte, nonché degli
interessi moratori calcolati al tasso legale (5%) con maturazione
giornaliera.
Sanzioni – Ravvedimento operoso
Si possono sanare
anche gli errori del vecchio 740
E
ntro il 31.7.98 è possibile sanare errori ed omissioni commessi nella dichiarazione dei redditi 1996 – presentata nel 1997 – ed anche, con
sanzioni più onerose, dell’anno
precedente.
La legge 472/97, che ha riformato le sanzioni in vigore dal 1°
aprile ’98, ha abbandonato, infatti, le esagerate penalità per violazioni di forma e ridotto notevolmente le sanzioni sull’omesso o
tardivo versamento di imposte.
Premesso che per i ritardati od
omessi versamenti diretti è applicabile la sanzione del 30%, questa
può essere ridotta – secondo l’art.
13 del D.Lgs 472 – a un ottavo (cioè
al 3,75%) se il contribuente esegue
i versamenti entro 30 giorni dalla
scadenza ordinaria. Il pagamento
deve essere contestuale e comprensivo, oltre che dell’imposta o della
differenza di essa, della sanzione
(del 3,75%) e degli interessi legali
(5% annui) commisurati all’imposta, maturati dal giorno successivo
a quello nel quale si sarebbe dovuto
eseguire il versamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
In mancanza anche di uno solo
dei citati pagamenti il ravvedimento è nullo. Questa norma è
applicabile in ogni momento ed in
ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo, di un contributo o
di una sua frazione nel termine
ordinario. Se un contribuente,
quindi, entro il 19 giugno ’98, o
con l’aggiunta dello 0,5% entro il
15 luglio ’98, non ha eseguito il
versamento relativo alla dichiarazione annuale dei redditi, può sanare tale omissione entro 30 giorni (limite massimo 14 agosto ’98)
versando il 3,75% in più.
Ma torniamo alle dichiarazioni
pregresse 1995 e 1996: se ci si
accorge, compilando la dichiarazione del 1997, di avere commesso un errore nell’anno precedente
o addirittura due anni fa, si può
ancora rimediare con il “ravvedimento operoso”, a patto che la
violazione non sia stata già constatata dal Fisco o che non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative
di accertamento di cui si sia stati
formalmente informati.
Ci sono però strade diverse da
percorrere a seconda che si tratti di
violazioni che rientrano entro l’an-
n. 30 del 25.7.98
no dalla loro commissione o entro il
2° anno. La nuova normativa di
ravvedimento, infatti, non prevede
più la facoltà di regolarizzare errori
commessi da più di un anno, ma
offre la possibilità di avvalersi delle
vecchie sanzioni se queste sono più
favorevoli al contribuente (principio del “favor rei”). Si può ancora
applicare, quindi, il soppresso art.
54 del DPR 600 del ’73, pagando,
ovviamente, sanzioni più pesanti.
Il Ministero delle finanze, con
circolare n. 180/E del 13.6.98,
commentando le “disposizioni
transitorie” previste all’art. 25 del
D.Lgs 472, ammette, infatti, la
possibilità di rettificare in aumento (questo inteso come maggiore
imponibile o come maggiore imposta) la dichiarazione originariamente presentata entro il termine
di consegna della dichiarazione
per il 2° anno successivo, ferma
restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’abrogato art.
54 del DPR 600/73.
Pertanto, se si vuole sanare entro il 31 luglio ’98 il periodo d’imposta ’95, c’è solo da rispettare la
disciplina previgente all’1.4.98
versando il 60% di soprattassa; se
invece si vuol sanare la dichiarazione relativa al ’96 (presentata nel
’97), il contribuente ha la libertà di
optare sia per il vecchio sistema,
versando il 60% entro il 31 luglio
’99 (secondo anno), sia per il nuovo, versando il 16,66% (1/6 del
100% che è la sanzione prevista per
l’infedele dichiarazione) entro il 31
luglio ’98 (entro un anno).
Dal punto di vista procedurale,
si dovrà in ogni caso compilare
una denuncia integrativa, redatta
su mod. 740 dell’epoca, anche in
fotocopia, e sulla busta di consegna (all’ufficio postale o in banca)
va indicato l’indirizzo dell’ufficio
II.DD. o del Centro Servizi che
hannno ricevuto la denuncia originale, con sopra la scritta “dichiarazione sostitutiva del mod.
740 (o 730) reddito anno …”.
479
di Valfrido Paoli
consulente del lavoro
Paga persa ex tunc
Ogni tanto Giampiero pigliava qualcosa per bocca che lo
mandava su di giri. Non è droga,
dice un amico che lo conosce
bene. Ma il capo esclude che si
possa lavorare così, che uno arrivi e cominci a cantare a squarcia gola i canti dei lavoratori,
dall’Internazionale a Bandiera
rossa.
Più volte rimproverato,
Giampiero afferma che a cantare gli fa bene. Se si vuole, può
tuttavia cambiare repertorio. Da
qualche giorno infatti canta l’Inno di Mameli del quale, unico in
Italia, sa tutte le parole.
Dovresti lavorare in montagna, gli dice il capo che non lo
regge più, lassù ci sono i boscaioli che cantano dalla mattina alla
sera ma nessuno si lamenta. Comunque, da domattina resta a
casa, sei in sospensione cautelare
senza perdita di retribuzione. Insieme alla lettera di sospensione
troverai a casa una lettera di contestazione alla quale seguirà,
dopo le tue giustificazioni, il licenziamento, a meno che tu non
cambi.
Ed ecco che Giampiero si
giustifica, dice di essere contro
questa società consumistica. Occorrono valori autentici e io, con i
miei canti, li propongo agli indifesi del mondo. Occorre l’amor di
480
patria, per questo canto l’Inno di
Mameli, anche così si vince la
corsa al consumo.
Una volta licenziato, Giampiero s’accorge che, in busta
paga, manca la retribuzione relativa alla sospensione cautelare.
Prende il telefono e segnala l’errore al capo. Capo, gli dice anche,
sono in montagna come da suo
consiglio e non mi trovo male,
quale che sia il genere di canti che
io intoni. Ora, ad esempio, mi
sento portato per gli inni religiosi
e nessuno protesta.
Sono proprio contento per
te, gli fa il capo. Per quanto
riguarda la sospensione cautela-
n. 30 del 25.7.98
re, io te l’avevo anticipata ma ora
me la riprendo. Non è una mia
prepotenza, è la Cassazione a
stabilire: «Nell’ipotesi di conclusione del procedimento disciplinare in senso sfavorevole al
dipendente con adozione della
sanzione del licenziamento, la
precedente sospensione dal servizio si tramuta ad ogni effetto in
definitiva interruzione del rapporto, che legittima il recesso
del datore di lavoro retroattivamente, con perdita “ex tunc” del
diritto alle retribuzioni, a far
tempo dal momento della sospensione stessa» (Cass. lav.
23.1.98, n. 624).
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