la gestione degli incarichi individuali e
l’affidamento di consulenze
Davide Barberis – dottore commercialista
le collaborazioni esterne di cui all’art. 7 c. 6
del d.lgs. 165/06 sono riconducibili alle
fattispecie previste dagli artt. 2222 (contratto
d’opera) e 2230 (prestazione d’opera
intellettuale) del c.c. e si qualificano come
coordinate o occasionali
art. 32 d.l. 223/2006 – incarichi individuali
Art. 7, d.lgs 165/2001
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti
presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi
e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione
6 bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione
6 ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di
cui al d.lgs 267/2000 si adeguano ai principi di cui al comma 6
Normativa incarichi/consulenze
Art. 110, d.lgs 267/00
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può
prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
Circolare 5/2006 della Funzione Pubblica
- Il comma 6 dell’art. 7 del d.lgs 165/2001 si riferisce anche alle
collaborazioni coordinate, di qualsiasi oggetto contrattuale
- il comma 6-bis, che obbliga alla preventiva determinazione e
pubblicazione delle procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione si riferisce anche agli enti locali per il
principio dell’imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione
Corte dei Conti, Sezioni Riunite di Controllo, delibera n. 6 del 15.02.2005
- gli incarichi di studio possono essere individuati nello svolgimento di
un’attività di studio, nell’interesse dell’Amministrazione con
consegna di una relazione scritta finale
- gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del
programma da parte dell’amministrazione
- le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti
Art. 1, comma 173, l. 266/05:
gli atti di spesa relativi all’affidamento di incarichi di studi e consulenza di
importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente
Corte dei Conti per il controllo successivo sulla gestione
Art 1,c. 593,l. 296/06: pubblicazione da parte di società partecipate da EP
Normativa incarichi/consulenze
L. 23.12.96, n. 662 c. 127
Le pubbliche amministrazioni ,che si avvalgono di collaboratori esterni
o che affidano incarichi di consulenza per i quali e' previsto un
compenso, pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti
percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli
elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 53 c.14 Dlgs 165/01
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1,
commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi
percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e
doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente
l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e
dell'ammontare dei compensi corrisposti.
art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 78
c. 76/77. Gli incarichi individuali possono essere affidati solo a soggetti di
comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria (tali
norme non si applicano agli organi di controllo interno e ai nuclei di
valutazione, organismi di monitoraggio degli investimenti pubblici art. 1
c. 5 l. 144/99 [comma 6-quater] )
c. 54 le pubbliche amministrazioni, che si avvalgono di collaboratori
esterni o che affidano incarichi di consulenza, sono tenute a pubblicare
sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei
soggetti percettori, la ragione dell’incarico e l’ammontare erogato. In
caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo è illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto
c. 18. L’efficacia degl’incarichi di consulenza è subordinata a pubblicazione
del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo
compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.
c. 55/56/57. Gli incarichi di studi, di ricerca e di consulenza (e non gli altri)
possono essere conferiti solo:
– se riconducibili a programmi approvati dal Consiglio dell’ente ai
sensi dell’art. 42, c. 2 let. b del TUEL (coinvolgimento del Consiglio)
– se sono stati predefiniti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi (art. 89 TUEL) i limiti, i criteri, le modalità per
l’affidamento e il limite massimo della spesa (coinvolgimento Giunta)
– le disposizioni regolamentari devono essere trasmesse, per estratto,
alla Corte dei Conti entro 30 gg. (coinvolgimento della C. dei C.)
Funzione Pubblica – circolare 2/08
• le collaborazioni esterne di cui all’art. 7 c. 6 del d.lgs. 165/06
sono riconducibili alle fattispecie previste dagli artt. 2222
(contratto d’opera) e 2230 (prestazione d’opera intellettuale)
del c.c. e si qualificano come coordinate o occasionali
• le collaborazioni devono rispondere a bisogni temporanei (non
permanenti) e altamente qualificati (non despecializzati)
• alle co.co. non si applica il novellato limite di cui all’art. 36,
comma 1, d.lgs 165/01 ma gli incarichi devono avere natura
temporanea e non sono rinnovabili
• requisito minimo il possesso di laurea magistrale o titolo
equivalente; in alternativa ricorso a risorse di altre amm.ni o
appalto di servizi
• nel limite di spesa per il personale si comprendono anche le
co.co.
• l’inadempimento in materia di collaborazioni genera
responsabilità sia civile (ex art 2216 c.c.) che per danno
erariale
• esclusione per le collaborazioni occasionali di modesta entità
• allegato alla circolare bozza di regolamento
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA DELIBERAZIONE 37/2008
• Le norme di cui all’art. 3 cc. Da 54 a 57 L. 244/07 hanno carattere
– procedimentale:
• obbligo di programmazione del Consiglio
• obbligo regolamentare (secondo quanto previsto dall’autonomia
statutaria) dei criteri, dei limiti, delle modalità di conferimento, del
tetto di spesa del conferimento d’incarico
• obbligo di invio alla Corte dei conti (entro 30 gg)
– la norma non prevede ricadute dell’obbligo
– controllo collaborativo e non preventivo di legalità integrativo
dell’efficacia
– riesame di legalità e regolarità con riferimento a statuto, criteri
deliberati dal Consiglio, limiti normativi e di settore (art. 7 d.lgs.
165/01 e art. 110 TUEL)
– controllo dinamico finalizzato alla verifica dell’effettiva adozione
delle misure
– l’esame del regolamento da parte della Corte è limitato alla parte
sulle consulenze e non si estende a tutto il regolamento
…………………………………………….
Segue
…….………………segue
– sostanziale
– gli incarichi di collaborazione possono essere finalizzati:
• di staff al sindaco o agli assessori e sono escluse dalla
normativa di cui all’art. c. 56
• a supportare l’attività degli uffici dell’ente e possono configurare
incarichi di consulenza
– gli incarichi di consulenza
• devono avvenire nell’ambito del programma approvato dal
consiglio
• la spesa prevista deve essere inserita nel bilancio; il limite
massimo di spesa deve essere fissato discrezionalmente
dall’amministrazione secondo criteri di razionalità e rapportato
alla spesa del personale
• la disciplina non si applica agli appalti di forniture di beni o servizi
né agli incarichi di progettazione (es. parere legale diverso dalla
rappresentanza o dal patrocinio legale)
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL PIEMONTE – PARERE 3/2008
Art. 90 d.lgs. 163/2006 l’affidamento a soggetti esterni
all’amministrazione degli incarichi di progettazione può
avvenire “in caso di carenza in organico di personale
tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale
o in caso di necessità di predisporre progetti integrati,
così come definiti dal regolamento, che chiedono
l’apporto di una pluralità di competenze, casi che
devono essere accertati e certificati dal responsabile
del procedimento”
segue ………
. …..segue
• La disciplina di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici, infatti, non
esclude in toto l’applicazione della disciplina generale, ma condividendone la
finalità primaria di pervenire ad un contenimento della spesa pubblica, ne specifica
i contenuti, avendo riguardo anche alle ulteriori esigenze sopra evidenziate.
Pertanto ai fini dell’individuazione dei destinatari degli incarichi di progettazione
non sarà sufficiente fare riferimento ai generici dati di esperienza contemplati nella
disciplina generale, ma gli incaricati dovranno appartenere alle categorie elencate
al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell’articolo 90 del codice dei contratti pubblici
ed avere i requisiti richiesti al comma 7 del medesimo articolo. Così il generico
requisito dell’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane
disponibili all’interno dell’Amministrazione potrà essere riscontrato
avendosi riguardo alle ipotesi attraverso le quali il legislatore, nel
codice dei contratti pubblici, declina detto requisito con riferimento
agli incarichi di progettazione.
• Si ribadisce infine quanto già asserito nel parere di questa Sezione n.
3/2007, in merito l’obbligo di invio alle competenti Sezioni della Corte
dei conti, degli incarichi conferiti per la redazione di uno specifico
prodotto, come un piano regolatore o un singolo progetto, in quanto
riconducibili alla tipologia di atti previsti dal citato articolo 1, comma 173,
della legge n. 266 del 2005.
sintesi incarichi di studio, ricerca e consulenza
• Il Consiglio comunale deve approvare un piano annuale relativo agli
incarichi di ricerca, studio e consulenza che l’ente intende affidare nel corso
dell’anno
• Il regolamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta,
deve fissare, annualmente, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento
degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca ovvero di consulenze a
soggetti estranei, deve determinare il limite massimo di spesa e deve
essere trasmesso, per estratto, entro 30 gg alla Corte dei Conti, sezione
regionale di controllo
• Gli incarichi di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi
alla Corte dei Conti
• I collaboratori devono essere soggetti di comprovata professionalità a
livello di specializzazione universitaria (laurea o laurea specialistica di
secondo livello)
• Pubblicazione sul sito web dell’ente dei contratti relativi a consulenze
per acquistare efficacia
• Pubblicazione sul sito web l’indicazione dei soggetti percettori,
ragione dell’incarico e ammontare erogato per evitare l’illecito erariale
(oltre alla comunicazione semestrale alla Funzione Pubblica tramite il
sito dell’anagrafe prestazioni art. 53 c. 14 Dlgs 165/01)
• Comunicazione semestrale alla Funzione Pubblica (art. 53 dlgs 165/01)
• Occorre analizzare la differenza tra incarichi/servizi/consulenze e in
particolare per l’affidamento di servizi – Dlgs 163/06 (sopra/sotto soglia
– regolamento economale [eventuale cottimo fiduciario])
incarichi esterni e consulenze
ART. 3
18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del
nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale
dell’amministrazione stipulante.
54. All’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a:
«erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi
provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare
erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o
consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del
dirigente preposto
55. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti
estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
56. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni
vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite
massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato
in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale.
57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.
76. Al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata
competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».
77. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di
controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».
Ordine
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
…..grazie per l’attenzione
Davide Barberis – dottore commercialista
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CONSULENZE - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti