CONFINDUSTRIA VERONA Verona, 13 Novembre 2008 PRIVACY IN AZIENDA: LE ULTIME SEMPLIFICAZIONI. Prof. Avv. Alessandro del Ninno Responsabile del Dipartimento di Information & Communication Technology STUDIO LEGALE TONUCCI & PARTNERS www.tonucci.it [email protected] Legge 6 agosto 2008, n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196) ART. 29 (Trattamento dei dati personali) SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA Per i soggetti che: trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili 1) quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, 2) quelli costituiti dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale; la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza E’ SOSTITUITA dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. CONTENUTO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE Il titolare del trattamento dichiara di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. L’autocertificazione è un documento che deve essere conservato dall’azienda e rispetto al quale non è richiesta alcuna data certa. Art. 76 d.p.r.445/2000: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. TRATTAMENTI CHE CONFIGURANO ANCORA L’OBBLIGO DI STESURA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA: CONSIDERAZIONI GENERALI La “semplificazione” si applica a “dipendenti” e “collaboratori, anche a progetto”. Pertanto il trattamento di dati relativi alla sola salute di tali soggetti (ivi inclusi i dati sulla idoneità ex decreto 81/2008) autorizza il titolare a rilasciare la semplice autocertificazione. Il puntuale riferimento alle due categorie dei dipendenti e dei collaboratori – dal punto di vista sistematico – comporta che i trattamenti di dati relativi alla salute di lavoratori autonomi, agenti, rappresentanti, associati, soci lavoratori ecc., obbligano comunque il titolare a redigere il DPS TRATTAMENTI CHE CONFIGURANO ANCORA L’OBBLIGO DI STESURA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA: CONSIDERAZIONI GENERALI Nozione di salute/malattia. La formulazione individuata dall’art. 29 del decreto è molto ampia perché, oltre a riferirsi alla condizione di malattia del dipendente, contiene il termine «stato di salute» che comprende una varietà di situazioni legate ad esempio a: a) infortunio del lavoratore; b) malattia antitubercolare; c) stato di handicap; d) condizioni psicofisiche legate all’osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro oppure allo svolgimento di determinate mansioni che richiedono l’idoneità fisica del lavoratore (ad esempio per il possesso del porto d’armi per le guardie giurate); TRATTAMENTI CHE CONFIGURANO ANCORA L’OBBLIGO DI STESURA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA: CONSIDERAZIONI GENERALI e) maternità della lavoratrice; f) fruizione di permessi per sottoporsi a terapie o cure. In tutti i precedenti casi nei quali il dato «salute» è trattato senza indicazione della diagnosi, cioè senza che sia indicata la patologia specifica cui soffre il lavoratore, si può fare ricorso all’autocertificazione, mentre nel caso contrario occorre redigere il DPS. Ad esempio se il datore di lavoro, a seguito di visita da parte del medico competente, non può adibire il lavoratore a mansioni di centralino perché quest’ultimo soffre di una malattia alle vie uditive, essendo a conoscenza della diagnosi, qualora trattasse ossia archiviasse elettronicamente tale dato, sarebbe necessario compilare e aggiornare il DPS. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SU AUTOCERTIFICAZIONE Rapporto tra autocertificazione e successivi trattamenti esclusi dalla semplificazione Il datore di lavoro è esonerato dal DPS, rilascia l’autocertificazione, ma successivamente inizia a trattare altri dati sensibili esclusi dalla deroga (ad esempio, relativi all’appartenenza a organizzazioni politiche o a confessioni religiose): in questo caso viene meno la condizione di esonero e ritorna l’obbligo di redigere da subito il DPS. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SU AUTOCERTIFICAZIONE Aspetti sanzionatori Va ricordato che l’art. 34 all’interno del quale il Dl n. 112/2008 ha inserito il comma 1bis, non è espressamente sanzionato dal Codice della privacy. Tuttavia, deve ritenersi che la sanzione riferita all’art. 33 del Codice includa anche l’art. 34 che obbliga il titolare dei dati a rispettare le misure minime tra cui quelle di redigere il DPS. Se ritenessimo punibile la mancata redazione del DPS per chi ne è tenuto, ma non l’omessa autocertificazione renderemmo la norma inefficace. Pertanto, anche l’omessa autocertificazione va ritenuta soggetta alla applicabilità dell’art. 169 del Codice della privacy, che prevede la sanzione dell’arresto sino a due anni o l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. LE ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI MISURE DI SICUREZZA In relazione: 1.ai trattamenti di dati sensibili per l’autocertificazione; i quali è prevista 2.ai (diversi) trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani; il Garante (e non più il Ministero), sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento (da adottarsi entro due mesi dalla legge di conversione), da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) del Codice della privacy in ordine all'adozione delle misure minime di sicurezza. LE ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI MISURE DI SICUREZZA Ne deriva che: a) il provvedimento di semplificazione che il Garante dovrà adottare, oltre ad avere una portata limitata agli ambiti disegnati dalla norma, non si concreterà in un aggiornamento formale del disciplinare tecnico (atteso che il Garante non ha il potere di modificare quanto a suo tempo stabilito con il decreto ministeriale mediante il quale venne adottato l’allegato B). Stiamo per assistere, dunque, all’ennesima stratificazione, per cui al disposto del disciplinare tecnico verrà affiancato un provvedimento sì, semplificatorio, ma di diversa natura ed adottato in una diversa sede. LE ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI MISURE DI SICUREZZA b) almeno per ora, alla luce di tutto ciò, non è prevista alcuna generale e formale modifica del disciplinare tecnico. Da notare, però, che il giorno in cui si deciderà di dare corso “all’adeguamento” comunque previsto dall’art. 36 del Codice della privacy, il decreto del Ministero di Giustizia dovrà esser adottato di concerto non solo con il Ministero dell’Innovazione, ma anche, in virtù della modifica dell’art. 36 del codice apportata sul punto dalla legge di conversione, anche con il Ministero della semplificazione normativa. LE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI AL GARANTE Art. 29 d.l. 112/2008 (l. 133/2008) « 2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni: a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche' le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato; b) la o le finalità del trattamento; c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime; d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.». LE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI AL GARANTE La semplificazione relativa alla nuova notifica (nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del Codice della privacy e dei provvedimenti esplicativi del Garante del 31 Marzo 2004, 23 Aprile 2004 e 26 Aprile 2004) riguardano: a) il superamento dell’uso della firma digitale; b) l’adozione (entro due mesi dalla legge di conversione) di un nuovo formato del modello di notifica semplificato (attesa l’emanazione da parte dell’Autorità Garante) ; c) Il chiarimento che nel nuovo modello non dovrà necessariamente (come sembrava esser previsto in precedenza) esser indicato il responsabile del trattamento, essendo possibile limitarsi ad indicare “le modalità per individuare il responsabile del trattamento, se designato”. LE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI Codice della privacy Art. 44. (Altri trasferimenti consentiti) 1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato: a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime; b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti. LE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI L’art. 29 ha introdotto una nuova, importante ipotesi intesa a legittimare il trasferimento di dati personali nei paesi extra UE: oltre agli altri casi già previsti dagli artt. 43 e 44 del Codice della privacy, e sull’onda delle esigenze più volte rappresentate da molte multinazionali (e di quanto va accadendo in altri paesi, ove il tema è stato già affrontato), è stata infatti introdotta un ulteriore ipotesi di autorizzazione da parte del Garante intesa a legittimare la circolazione transfrontaliera dei dati, consistente nella previa verifica della corretta adozione di “regole di condotta esistenti nell’ambito di società appartenenti ad un medesimo gruppo”: sarà quindi sufficiente la articolazione di corrette corporate rules relativamente al trattamento dei dati da parte di tutte le società facenti parte del medesimo gruppo imprenditoriale, per consentire la libera circolazione infra-gruppo dei predetti dati, anche con riguardo a unità operanti in paesi non aderenti all’Unione europea. Tutto ciò, fermo il diritto dell’interessato di “far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine alla inosservanza delle garanzie medesime”. SEMPLIFICAZIONI DI TALUNI ADEMPIMENTI IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO RISPETTO A TRATTAMENTI PER FINALITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - 19 GIUGNO 2008 Con il provvedimento di semplificazione del 19 Giugno 2008 il Garante ha individuato soluzioni concrete volte ad agevolare l'ordinaria attività di gestione amministrativa e contabile, in modo particolare rispetto ai casi in cui non sono trattati dati di carattere sensibile o giudiziario. Tali finalità sono perseguite mediante nuove linee guidainterpretative della normativa vigente e sono individuate alcune modalità innovative per semplificare taluni adempimenti, in modo particolare per l'informativa agli interessati e il consenso. SEMPLIFICAZIONI DI TALUNI ADEMPIMENTI IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO RISPETTO A TRATTAMENTI PER FINALITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - 19 GIUGNO 2008 I presupposti dell’adozione del provvedimento in esame possono riassumersi come segue: a) alcune modalità applicative, seguite soprattutto presso piccole imprese, liberi professionisti e artigiani, sono ancora basate su approcci prettamente burocratici e di ordine puramente formale. Istituti posti a garanzia degli interessati vengono banalizzati in contrasto con lo spirito del Codice che intende assicurare una protezione elevata dei diritti e delle libertà fondamentali "nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia" (art. 2, comma 2). Da tali prassi conseguono adempimenti superflui o ripetuti inutilmente, talvolta anche per effetto di erronee valutazioni fornite in sede di consulenza, con oneri organizzativi da cui non deriva un reale valore aggiunto ai fini della correttezza e della trasparenza del trattamento e che gli interessati avvertono con disinteresse o fastidio; SEMPLIFICAZIONI DI TALUNI ADEMPIMENTI IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO RISPETTO A TRATTAMENTI PER FINALITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - 19 GIUGNO 2008 b) è possibile apportare ulteriori semplificazioni (in particolare per agevolare la corrente attività gestionale di organismi pubblici e privati di ridotte dimensioni), in aggiunta a quelle già introdotte per legge o da questa Autorità e in armonia con la disciplina complessiva, anche comunitaria, della materia, salvaguardando i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini; c) la protezione dei dati personali può rappresentare una risorsa, anche per piccole e medie imprese, rendere più efficiente l'attività gestionale e incrementare la fiducia degli interessati. SEMPLIFICAZIONI DI TALUNI ADEMPIMENTI IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO RISPETTO A TRATTAMENTI PER FINALITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - 19 GIUGNO 2008 INFORMATIVA Tutti i titolari del trattamento in ambito privato e pubblico, in particolare le piccole e medie imprese, liberi professionisti, artigiani, possono fruire delle seguenti indicazioni per semplificare l'informativa rispetto allo svolgimento di correnti finalità amministrative e contabili, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi. Detti soggetti possono: a) fornire un'unica informativa per il complesso dei trattamenti, anziché per singoli aspetti del rapporto con gli interessati; b) fornire a questi ultimi una ricostruzione organica dei trattamenti e con linguaggio semplice, senza frammentarla o reiterarla inutilmente; c) indicare le informazioni essenziali in un quadro adeguato di lealtà e correttezza; d) redigere, per quanto possibile, una prima informativa breve. All'interessato, anche oralmente, andrebbero indicate sinteticamente alcune prime notizie chiarendo subito, con immediatezza, le principali caratteristiche del trattamento. SEMPLIFICAZIONI DI TALUNI ADEMPIMENTI IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO RISPETTO A TRATTAMENTI PER FINALITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - 19 GIUGNO 2008 INFORMATIVA In linea di massima l'informativa breve, quando è scritta, può avere la seguente formulazione: "I SUOI DATI PERSONALI Utilizziamo -anche tramite collaboratori esterni- i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su..."; e) per l'informativa, specie per quella breve, si possono utilizzare gli spazi utili nel materiale cartaceo e nella corrispondenza che si impiegano già, ordinariamente, per finalità amministrative e contabili; SEMPLIFICAZIONI DI TALUNI ADEMPIMENTI IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO RISPETTO A TRATTAMENTI PER FINALITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - 19 GIUGNO 2008 INFORMATIVA f) l'informativa breve può rinviare a un testo più articolato, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, in luoghi e con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per la clientela, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito). Anche questa più ampia informativa deve essere improntata a correttezza, tenendo conto di possibili modifiche del trattamento, ed essere basata su espressioni sintetiche, chiare e comprensibili. Le notizie da indicare per legge (art. 13, comma 1) devono essere aggiornate, specificando la data dell'ultimo aggiornamento; SEMPLIFICAZIONI DI TALUNI ADEMPIMENTI IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO RISPETTO A TRATTAMENTI PER FINALITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - 19 GIUGNO 2008 INFORMATIVA g) è possibile non inserire nell'informativa più articolata gli elementi noti all'interessato. E' opportuno omettere riferimenti meramente burocratici o circostanze ovvie, per esempio quando alcune informazioni, compresi gli estremi identificativi del titolare, risultano da altre parti del documento in cui è presente l'informativa. Vanno utilizzate espressioni efficaci, anche se sintetiche, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati e l'organismo o soggetto al quale rivolgersi per esercitarli. Se è prevista la raccolta di dati presso terzi è possibile formulare una sola informativa per i dati forniti direttamente dall'interessato e per quelli che saranno acquisiti presso terzi. Per questi ultimi dati, l'informativa può non essere fornita quando vi è un obbligo normativo di trattarli; SEMPLIFICAZIONI DI TALUNI ADEMPIMENTI IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO RISPETTO A TRATTAMENTI PER FINALITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - 19 GIUGNO 2008 INFORMATIVA h) è opportuno che l'informativa più articolata sia basata su uno schema tendenzialmente uniforme per il settore di attività del titolare del trattamento; i) è invece necessario fornire un'informativa specifica o ad hoc quando il trattamento ha caratteristiche del tutto particolari perché coinvolge, ad esempio, peculiari informazioni (es. dati genetici) o prevede forme inusuali di utilizzazione di dati, specie sensibili, rispetto alle ordinarie esigenze amministrative e contabili, o può comportare rischi specifici per gli interessati (ad esempio, rispetto a determinate forme di uso di dati biometrici o di controllo delle attività dei lavoratori). SEMPLIFICAZIONI DI TALUNI ADEMPIMENTI IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO RISPETTO A TRATTAMENTI PER FINALITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - 19 GIUGNO 2008 CONSENSO Tutti i titolari del trattamento pubblici e privati non devono chiedere il consenso degli interessati quando il trattamento dei dati è svolto, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, esclusivamente per correnti finalità amministrative e contabili, nonché quando i dati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque, o sono relativi allo svolgimento di attività economiche o sono trattati da un soggetto pubblico SEMPLIFICAZIONI DI TALUNI ADEMPIMENTI IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO RISPETTO A TRATTAMENTI PER FINALITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - 19 GIUGNO 2008 CONSENSO I titolari del trattamento in ambito privato che hanno venduto un prodotto o prestato un servizio, nel quadro del perseguimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, possono utilizzare senza il consenso i recapiti (oltre che di posta elettronica come già previsto per legge) di posta cartacea forniti dall'interessato, ai fini dell'invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ciò, rispettando anche le garanzie previste per le attività di profilazione degli interessati, a condizione che: SEMPLIFICAZIONI DI TALUNI ADEMPIMENTI IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO RISPETTO A TRATTAMENTI PER FINALITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - 19 GIUGNO 2008 CONSENSO a) tale attività promozionale riguardi beni e servizi del medesimo titolare e analoghi a quelli oggetto della vendita; b) l'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le menzionate finalità, sia informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica o del fax o del telefono e di ottenere un immediato riscontro che confermi l'interruzione di tale trattamento; c) l'interessato medesimo, così adeguatamente informato già prima dell'instaurazione del rapporto, non si opponga a tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. Prof. Avv. Alessandro del Ninno Responsabile del Dipartimento di Information & Communication Technology Studio Legale Tonucci & Partners Via Principessa Clotilde n. 7 00196 Roma e-mail: [email protected]