Le ultime liberalizzazioni
Impatto sulle attività “non oil”
negli impianti di distribuzione
carburanti
di Serenella Milia
,

D.LGS. N.32/1998

PROCEDURA INFRAZIONE 2004/4365

Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 83-bis

Direttiva Servizi 123/2006 “Bolkestein”
persegue l’obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel
mercato interno.

Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno”.
Entrato in vigore l’8 maggio 2010.
CARBURANTI ESCLUSI DISCIPLINA DIRETTIVA

Legge 15.07.2011 n. 111 conversione D.L. n.98/2011
ART.28
Legge 24 marzo 2012 n. 27 conversione D.L. n.1/2012
ARTT.17-18

PROCEDURA INFRAZIONE 2004/4365
La normativa statale e regionale in materia
di distribuzione carburanti risulta essere
in contrasto con gli articoli 43 e seguenti
del Trattato CE i quali prevedono la libertà
di stabilimento all’interno dell’unione
Europea
Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 83-bis







ART 83-bis, commi 17-22 contiene le disposizioni in materia di
liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti.
SOPPRESSIONE
dei
“vincoli
con
finalità
commerciali”
l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di
carburanti non possono essere subordinati :
chiusura di impianti esistenti
rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a:
contingentamenti numerici
distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi
superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o
obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o
nella stessa area, attività e servizi integrativi
COMPETENZA ESCLUSIVA dello Stato in materia di “tutela della
concorrenza” nonché nella “determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali “ LEP, novellato
articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettere e) e m).
DISPOSIZIONI STATALI PREVALENTI SULLE NORME REGIONALI
PROCEDURA INFRAZIONE 2004/4365
LEGGE N.133/2008 ART. 83-BIS
IMPIANTI STRADALI E AUTOSTRADALI
ELIMINATI ( in quasi tutte le Regioni ) VINCOLI COMMERCIALI quali:
 contingentamenti numerici
 distanze minime tra prestatori
 obbligo di fornire servizi aggiuntivi
SOLO
 URBANISTICI
 TUTELA AMBIENTALE
 SICUREZZA STRADALE
 SANITARIA
 ANTINCENDIO-BENI STORICI
REGIONE LIGURIA :PROGRAMMAZIONE QUALITATIVA PER ENTRAMBI
ADEGUAMENTO DELLE REGIONI
Le Regioni :
 nuova programmazione commerciale ed
urbanistica in materia di distribuzione
carburanti stradale
( e autostradale per esempio in Regione Liguria)
 indirizzi e criteri per adeguamento e sviluppo
della rete distributiva
 rispetto dell’autonomia regionale e delle
caratteristiche di mercato di ogni singola
Regione
 modifica delle disposizioni per l’adeguamento ai
principi comunitari e alla novellata normativa
statale .
Manovre Finanziarie e Decreti “Monti”
Decreto Legge 6.07.2011 n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
convertito
Legge 15.07.2011 n. 111
ART. 28
Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
COMPETENZA ESCLUSIVA dello Stato in materia di “tutela
della concorrenza” e, pertanto, disposizioni
immediatamente applicabili
LE REGIONI hanno formulato osservazioni al MSE
Manovre Finanziarie e Decreti “Monti”
Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1
Convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture
e la competitività
ART 17
Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

ART 18
Liberalizzazione
degli
impianti
automatizzati fuori dei centri abitati

completamente
Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5
Legge 4 aprile 2012 n. 35
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
ARTT. 1-2-12-14-27-41
ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI
ART 17
Legge n. 27/2012
Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti
HA MODIFICATO :
Anche a seguito nota REGIONI

Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111

ART. 83-bis comma 17 Legge 6 –08-2008 n.133
Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111 (ante)

al comma 3: entro 90 giorni dall’entrata in vigore
del D.L. 98/2011 le Regioni emanano indirizzi ai
Comuni per la chiusura effettiva degli impianti
dichiarati incompatibili ai sensi del DM
31.10.2001 e delle successive norme regionali.

Le
Regioni
avevano
individuato
INCOMPATIBILITA’: si continuano ad applicare
le fattispecie di incompatibilità regionali
Es: Regione Liguria Criteri di incompatiblità
degli impianti con la D.C.R. 28 OTTOBRE 2009
N. 27 ai sensi della Legge regionale 2 gennaio
2007, n.1 - Testo Unico in materia di commercio

Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111 (ante)
al comma 4:
- i Comuni devono provvedere a dichiarare incompatibili e
a far chiudere tali impianti entro 120 giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. 98/2011.
Quindi entro il 14 novembre 2011
- i Comuni devono concludere i procedimenti di
dichiarazione di incompatibilità e di chiusura degli
impianti, dandone comunicazione alla Regione e al
Ministero sviluppo economico.

MODIFICATO DALL ART.17 comma 4 L.N.27/2012
c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
I comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o
proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti
incompatibili
Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111 (ante)



ai commi 5 e 6:
entro un anno dall’entrata in vigore del D.L. 98/2011 tutti
gli impianti devono dotarsi di self-service pre-payment,
pena la comminazione di sanzioni pecuniarie.
Quindi entro il 5 luglio 2012
Nelle normative regionali (es. Regione Liguria) si
prevede che siano solo i NUOVI IMPIANTI a dover avere
il self-service pre-pay e non gli esistenti.
Le Regioni ritengono (es. Regione Liguria) sempre il
Comune l’autorità competente a ricevere il rapporto,
applicare la sanzione e introitare i proventi, essendo il
titolare delle funzioni amministrative, mentre si dovrà
applicare la sanzione amministrativa pecuniaria indicata
al comma 6 dell’articolo 28 della L. n.111/2011.
Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111
MODIFICATO DALL ART.17 L.N.27/2012
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. L'adeguamento di cui al comma 5 è consentito a
condizione che l'impianto sia compatibile
Per gli impianti esistenti l'adeguamento ha luogo entro il
31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale
termine comporta una sanzione amministrativa
pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato
dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un
massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo
nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili,
costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione
amministrativa dichiarata dal comune competente
Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111 (ante)
al comma 7: non si possono porre vincoli alla possibilità di erogazione in
self-service pre-payment durante l’apertura dell’impianto, fermo restando
l’obbligo di presenza del gestore o dei suoi dipendenti.
 Modificato dall’art.18 l.n.27/2012
presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata
dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti O COLLABORATORI.
Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di
distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai
sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non
possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche
senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.
 Si ritiene che questa disposizione rende INAPPLICABILE la contraria la
previsione relativa agli ORARI contenuta nella REGIONE LIGURIA D.C.R. 28
OTTOBRE 2009 N. 27 ai sensi del Testo Unico in materia di commercio che
dice:
 Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service prepagamento, in assenza del gestore, svolgono servizio esclusivamente nelle
ore di chiusura dell’impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli
impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore.

ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI
Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111
MODIFICATO DALL ART.17 L.N.27/2012
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza
del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli
impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre
consentito in tali impianti:
a)
l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della
legge 25 agosto 1991, n.287, fermo restando il rispetto
delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il
possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di
cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n.59;
ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L.n.287/1991 o NORMATIVE REGIONALI
es:Regione Liguria Testo unico in materia di commercio L.R.
n.1/2007 e s.m.
RISPETTO DI
a)
articolo 64, commi 5 e 6
Somministrazione di alimenti e bevande
5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del
locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della
superficie.
6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme
urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei
luoghi di lavoro.
ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI
SORVEGLIABILITA’
DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO
17 DICEMBRE 1992, N. 564
Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali
adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e
bevande.
1. Sorvegliabilità esterna.
1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio
per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere
caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o
d'uscita.
2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o
altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni
private.
3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili
dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o
altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente
verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura
risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di
illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso
o d'uscita.
ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI
SORVEGLIABILITA’
2. Caratteristiche delle vie d'accesso.
1.
Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita
del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta
d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre
l'apertura dall'esterno.
3. Sorvegliabilità interna.
1.
Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi
igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere
chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di
chiusura che non consentano un immediato accesso.
2.
Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere
indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui
all'art. 3, comma1, della legge 25 agosto 1991, n.287, e non può
essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
3.
In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre
indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità
degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del
medesimo.
ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L.n.287/1991 o NORMATIVE REGIONALI
es:Regione Liguria Testo unico in materia di commercio
L.R. n.1/2007 e s.m.
a)
RISPETTO DI
il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di
cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n.59;
Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di
somministrazione
REQUISITI ONORABILITÀ O MORALI
( es. no condanne, no fallimenti etcc..)
ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI
Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
REQUISITI PROFESSIONALI:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale
istituito o riconosciuto dalle Regioni;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non
continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti
l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione
di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto
alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti,
o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o
affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore
familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
TITOLI STUDIO
COMPETENZA STATALE
 CIRCOLARE MSE
N. 3642/C del 15 aprile 2011
RISOLUZIONE MSE
N.138846 del 11 ottobre 2010
Riconosce agli artigiani il possesso del
requisito dell’aver prestato la propria
opera NON NECESSITANO CORSI
ABILITANTI prima era richiesto CORSO
ACCORDO STATO REGIONI PER CORSI ABILITANTI 28-12-2011
1.






2.







I corsi
professionali abilitanti ( alimentari e somministrazione) devono
GARANTIRE:
ADEGUATA FORMAZIONE
IGIENE, SICUREZZA ALIMENTARE dei prodotti
TUTELA DELLA SALUTE degli utenti
INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI
DURATA complessiva di ALMENO 90 ORE
almeno 50% del numero di ore complessive avere per oggetto materie SALUTE,
SICUREZZA E INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE. aspetti IGIENICO-SANITARI
relativi alla conservazione, manipolazione, preparazione, trasformazione e
distribuzione degli alimenti, sia freschi che conservati.
LE REGIONI :
modalità di ORGANIZZAZIONE DEI CORSI professionali abilitanti ;
prevedere DURATA SUPERIORE alle 90 ORE
inserimento di ULTERIORI MATERIE
CORSI DI AGGIORNAMENTO
FORME DI INCENTIVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI
corsi ATTRAVERSO SOGGETTI ACCREDITATI e/o ATTRAVERSO SOGGETTI
AUTORIZZATI , nonchè tramite RAPPORTI CONVENZIONALI, con soggetti idonei.
In via prioritaria CAMERE DI COMMERCIO, ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI
del commercio più rappresentative ENTI DA QUESTE COSTITUITE.
RICONOSCIMENTO qualificazione
professionale ai soggetti possesso
DELL'ATTESTATO CONSEGUITO corsi abilitanti ALMENO 90 ORE conseguito IN
OGNI AMBITO TERRITORIALE REGIONALE.
ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI
Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111
MODIFICATO DALL ART.17 L.N.27/2012
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di
ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio
della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e
delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo
svolgimento delle attività di cui alla presente lettera,
presso gli impianti di distribuzione carburanti con una
superficie minima di 500 mq;
ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI
L’innovazione consiste nell’eliminazione
dei limiti alla superficie degli impianti in
cui si può esercitare punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici
 Anche in questo caso, la Regione Liguria
aveva modificato la L.R. n.1/2007
eliminando il limite di superficie per i
punti vendita non esclusivi installati negli
impianti di carburante ( art. 67 modificato )

ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI
CONSIDERAZIONE
Si reinserisce un limite di superficie per l'esercizio
della rivendita di tabacchi presso gli impianti di
distribuzione carburanti con una superficie
minima di 500 mq
contrasto con comma 17 dell’art. 83-bis della L.
n.133/2008
non si comprende perché limite di superficie per i
tabacchi e non per le altre attività accessorie
posto che nella stessa lettera b) si fa riferimento
all'esercizio dell'attività di un punto di vendita
non esclusivo di quotidiani e periodici senza
limiti di ampiezza della superficie dell'impianto.
ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI
Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111
MODIFICATO DALL ART.17 L.N.27/2012
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della
vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in
vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore
della strada verifichi il rispetto delle condizioni di
sicurezza stradale»;
Vedere normative regionali se emanate in materia
di COMMERCIO (competenza esclusiva
regionale)
Es. REGIONE LIGURIA L.R.N.1/2007 e s.m. e atti di
programmazione
ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI



Testo precedente prevedeva la VENDITA DI
PASTIGLIAGGI
Anche in questo caso, la disposizione della REGIONE
LIGURIA era conforme a quanto stabilito da quella
statale in quanto, la vendita dei pastigliaggi era già
consentita dalla legge regionale n.1/2007. Dava la
definizione di pastigliaggi ( art. 14, comma 1, lettera d) e
consentiva la vendita di pastigliaggi nei punti vendita
non esclusivi del settore della stampa quotidiana e
periodica ( articolo 66, comma 2) che sono considerati
appartenenti al settore non alimentare.
Con la Legge regionale 12 agosto 2011, n.23 di modifica
della L.r.n.1/2007, è stata concessa la vendita dei
pastigliaggi anche negli impianti di distribuzione
carburanti ( art. 11, comma 3).
ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI
Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111
MODIFICATO DALL ART.17 L.N.27/2012
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono
esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto
di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di
finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio
medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette
attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono
essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si
svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di
esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di
subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i
vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in
concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di
regolazione dei trasporti di cui all‘articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n.214;»
ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI
Alcune leggi regionali già prevedevano questa
possibilità
( vedi Legge Regione LIGURIA n.1/2007 e s.m.)
Il testo è stato modificato dal MSE a seguito nota
di osservazioni delle Regioni
Le Regioni, nella versione precedente,
precisavano che le attività di cui all’art.28,
comma 8, lettere a), b) e c) non attribuite alla
titolarità del gestore dovessero COMUNQUE
essere svolte nell’ambito dell’area destinata
all’esercizio dell’impianto di distribuzione
carburanti
ELIMINAZIONE OBBLIGO TERZO CARBURANTE
ART.17 L.N.27/2012
5. All‘articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25
giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n.133:
l’installazione e l’esercizio di un impianto di
distribuzione di carburanti non possono essere
subordinati alla chiusura di impianti esistenti
né
al
rispetto
di
vincoli,
con
finalità
commerciali,
relativi
a
contingentamenti
numerici, distanze minime tra impianti e tra
impianti ed esercizi o superfici minime
commerciali o che pongono restrizioni od
obblighi circa la possibilità di offrire, nel
medesimo impianto o nella stessa area, attività
e servizi integrativi
ELIMINAZIONE OBBLIGO TERZO CARBURANTE
ART.17 L.N.27/2012
5. All‘articolo 83-bis, comma17sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:
«o che prevedano obbligatoriamente la
presenza contestuale di più tipologie di
carburanti, ivi incluso il metano per
autotrazione, se tale ultimo obbligo
comporta
ostacoli
tecnici
o
oneri
economici eccessivi e non proporzionali
alle finalità dell'obbligo».

6. Al metano per autotrazione è riconosciuta la
caratteristica merceologica di carburante
ELIMINAZIONE OBBLIGO TERZO CARBURANTE
 Incontro Regioni gruppo ristretto e MSE
19 APRILE 2012

Regioni hanno DUBBIO INTERPRETATIVO

Potrebbe sembrare possibilità di
IMPIANTI MONOPRODOTTO

MSE CHIARISCE CHE SI FA RIFERIMENTO
ALL’OBBLIGO DELL’AGGIUNTA DEL TERZO
CARBURANTE

EMANA CIRCOLARE ESPLICATIVA
ELIMINAZIONE OBBLIGO TERZO CARBURANTE




Stato e Regioni ( vedi gli accordi di programma 2001e 2006 )
avevano adottato diverse misure per incentivare l’utilizzo di
autovetture a metano e gpl.
contenuto anche nel DOCUMENTO DELLE REGIONI IN RISPOSTA
ALLA SEGNALAZIONE DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI della CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME ( 09/047/CR/C11 21 maggio 2009)
al fine di incentivare la diffusione di carburanti ecocompatibili quali
metano e gpl, e in linea con le politiche di tutela ambientale seguite
da tutte le Regioni italiane ma anche a livello europeo, in molte
leggi regionali si era stabilito che tutti i nuovi impianti devono
essere dotati, oltre che di prodotti di benzine e gasoli anche di un
prodotto a scelta tra metano e gpl,
ci si domanda: da quando la valutazione delle finalità di interesse
pubblico sono di competenza dei soggetti privati
E’ difficile immaginare degli "ostacoli tecnici“ nella costruzione di
impianti nuovi considerando che la quasi totalità delle normative
regionali prevedono il GPL in alternativa al metano.
CIRCOLARI REGIONE LIGURIA
D.G.R. n. 1593 del 22 dicembre 2011 contenente le
disposizioni per l’applicazione dell’articolo 28
del DECRETO LEGGE N. 98/2011 CONVERTITO
IN LEGGE 15 LUGLIO 2011 N. 111
(CARBURANTI)
D.G.R. n. 67 del 27 gennaio 2012 contenente le
disposizioni per l’applicazione dell’articolo 31.
comma 1, del DECRETO LEGGE 6-12-2011 n.
201 CONVERTITO IN LEGGE 22
DICEMBRE 2011 N. 214
(ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI)
NUOVI INTERVENTI REGIONE LIGURIA
EVENTUALE MODIFICA PROPRIA
PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED
URBANISTICA IN MATERIA DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI
a seguito propria CIRCOLARE art. 17 e 18
L. N.27/2012

TRASFORMAZIONE DEL GESTORE
Da “semplice” GESTORE a…..
IMPRENDITORE !!
TRASFORMAZIONE DEL GESTORE
Conseguenza!!!
Grazie per l’attenzione
Serenella Milia
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“ NON OIL ” IMPIANTI CARBURANTI