Il Trattamento dei dati a
scuola tra Trasparenza e
Riservatezza
a cura del d.s.g.a. Benedetto Sirugo
HA ANCORA SENSO OGGI LA PRIVACY ?
Per privacy s’intende comunemente il diritto della persona di impedire
che le informazioni che la riguardano siano trattate da altri, se non si
sia volontariamente dato il proprio consenso al trattamento dei propri
dati.
Ma come si fa a parlare di privacy con telefonini che rivelano la nostra
posizione anche quando sono spenti ? Che dire poi delle carte di
credito o dei bancomat? O ancora dei fastpay o dei telepass
autostradali?
Inoltre siamo sempre di più sul web nei social network.
Con la condivisione dei file esiste il rischio che la propria privacy possa
essere violata.
“Per la mia generazione la privacy non è un valore”.
Così Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, in un’intervista a Repubblica.
In effetti a chi non piace condividere con gli amici via
Facebook tutto ciò che facciamo o leggiamo o guardiamo
nel Web?
Ebbene la nostra privacy è a rischio: i pulsanti come “ Mi
piace” o ”Share” permettono di tracciare i percorsi della
nostra navigazione e il social network sa tutto sulla nostra
navigazione.
Quindi la privacy è ancora un valore?
Certo. La privacy deve essere un valore perché è
un diritto inviolabile posto a garanzia del fatto che ciascuno di
noi possa scegliere o meno di esprimere volontariamente ciò
che è , liberamente , nel rispetto delle libertà altrui.
Se il valore che si dà alle informazioni riguardanti la propria
persona è scarso è perché si conoscono solo sommariamente
i problemi legati alla materia di sicurezza; allora è opportuno
fare formazione .
Ma attenzione !
Le INFORMAZIONI alle quali abbiamo accesso per il
nostro lavoro si possono RICEVERE ma si possono
anche DIVULGARE ,
Quindi , non è solo la nostra Privacy ad essere in
pericolo e a dover essere rispettata
ma anche quella degli altri.
E’ quindi importante , soprattutto per dei pubblici
dipendenti , rispettare e far rispettare il diritto alla
riservatezza di alunni , famiglie e colleghi .
Un po’ di storia
 La nozione di Privacy ha origini antiche e non
ha avuto sempre connotazioni univoche.
 Nell’antica Grecia ad es. era un dovere per i
cittadini maschi partecipare alla vita
pubblica. La riservatezza fine a sé stessa ,
come vita spesa fuori dal mondo comune ,
era considerata quasi antisociale tanto che lo
stesso Platone riteneva che in una società
ideale non vi fosse alcun bisogno di una sfera
privata
dove
rifugiarsi.
Anzi
veniva
considerato un pretesto per sottrarsi agli
obblighi etici e sociali.
 In età medievale il termine divenne sinonimo
di Familiare. Nella società feudale il potere
pubblico come noi lo conosciamo si
frammentava , si disseminava di casa in casa
trasformando ogni dimora in un piccolo stato
sovrano dove si esercita un potere che , pur
essendo limitato ad una famiglia ,
conservava ugualmente il suo carattere
pubblico.
La fitta rete di relazioni che
collegavano gli individui che ne facevano
parte , caratterizzava la società feudale.
Finché non si sviluppò il senso di Intimità.
L’intimità
consentiva
all’individuo
di
distaccarsi dalla vita in comune con i propri
associati :
Intimità nel sonno , intimità nei pasti , intimità nel
rituale religioso e sociale e infine intimità di pensiero.
Ciò segna la fine delle reciproche relazioni sociali tra i
ranghi inferiori e superiori del regime feudale che
portò alla sua disgregazione ed all’affermazione della
riservatezza nella sua connotazione a noi più vicina.
Questo fu possibile grazie alla progressiva costruzione
di
uno
Stato
moderno
e
lo
sviluppo
dell’alfabetizzazione.
Tra il XVIII e il XIX secolo si affermò il cosiddetto Right to
privacy cioè la privacy in ambito giuridico. Nacque
l’esigenza di protezione giuridica della personalità di
un individuo equiparando la violazione della privacy
a quella del domicilio privato.
Il diritto alla Privacy nell’ordinamento italiano:
La tutela generale dell’interesse alla riservatezza trova
fondamento negli artt. 3 e 13 della Costituzione. Il
primo parla di pari dignità sociale dell’uomo, il
secondo dell’inviolabilità della libertà della persona.
La riservatezza è dunque quell’interesse che in base
ad una certa valutazione legislativa e sociale risulta
fondamentale per l’individuo al quale si riconosce un
certo ambito privato dal quale poter escludere l’altrui
ingerenza e l’indiscriminata pubblicizzazione di ciò
che lo riguarda nell’intimo. Il rifiuto di tale
riconoscimento finirebbe col menomare gravemente
la persona pregiudicando la sua dignità. Definendo la
riservatezza un valore essenziale della persona , il diritto
alla privacy diventa diritto inviolabile tutelato dall’art. 2
della Costituzione
“La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità e
richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale”.
Il nostro codice civile (approvato con r.d. 16 marzo 1942 n.262) non
aveva previsto alcuna norma in tema di trattamento dei dati personali.
La riservatezza dell’individuo non godeva di una specifica protezione.
Pertanto non veniva tutelata
I giudici chiamati a pronunciarsi in merito all’esistenza di un diritto ad
un risarcimento, rispetto a lamentate violazioni della riservatezza,
poiché essa non godeva di una specifica protezione, concludevano
che non poteva affermarsi alcun diritto al risarcimento del danno .
L’emersione di un diritto soggettivo al controllo sulle informazioni,
riguardanti sé medesimo, ma detenute da altri, si è avuto con
l’approvazione della legge 31 /12 /96 n.675.
Tale disposizione (meglio nota come legge sulla privacy) è stata
introdotta nel nostro sistema giuridico in attuazione di una Direttiva
comunitaria (la Dir. 95/46 del 24 ottobre 1995)
In Italia si è quindi dovuto attendere il 1996 per avere una
normativa che si occupasse del trattamento dei dati personali con
la Legge 675.
Questa esigenza di riservatezza , mutevole nel tempo , aumenta in
modo direttamente proporzionale alla diffusione dei computer ed
alla necessità di limitare l’accesso indiscriminato alle banche dati
in essi contenute.
Ciò ha provocato l’adeguamento della normativa relativa.
Così Il 30 giugno 2003 viene approvato il decreto legislativo n. 196,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali
Da esso emerge con chiarezza il ruolo centrale assunto dal
consenso del titolare dei dati e il carattere sanzionatorio della
norma in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute.
Si codifica che il trattamento dei dati personali integra un valore
immanente a qualsiasi attività pubblica e nell’art. 11, comma 2 si
precisa che: “i dati personali trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali, non possono
essere utilizzati”.
Il rispetto delle forme dell’azione dell’amministrazione
costituisce un elemento essenziale nella valutazione dei
comportamenti degli apparati pubblici essendo
prioritaria rispetto alle valutazioni sul merito.
Quindi
Un’attività -seppur meritoria ed opportuna -può essere
censurata, in quanto realizzata in virtù di un trattamento
illecito dei dati. ( Es. l’esclusione dalle graduatorie per la L.104)
• Costituzione Italiana, artt. 2 , 3 e 13
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 13
La libertà personale è inviolabile…
•
(art.1) “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano”
(art.2)“Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali”
Art. 1. Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, identifica nelle schede allegate, le tipologie
di dati sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili per la gestione
del sistema dell'istruzione, nel perseguimento delle finalità di rilevante
interesse pubblico individuate dal codice e dalle specifiche previsioni di
legge.
Si tratta di Atti di Indirizzo , Interpretazioni del
Garante della Privacy su specifici argomenti e in
specifici settori. Es. come comportarsi con i temi
a scuola ,o come conciliare la trasparenza nel
sito della scuola col rispetto della privacy
L’attività di una qualsiasi amministrazione
pubblica, comporta, inevitabilmente,
l’elaborazione di una pluralità di informazioni
Tali informazioni sono, nella maggior parte dei
casi, assunte mediante strumenti cartacei e
successivamente rielaborate mediante strumenti
elettronici
Perseguiti dall’amministrazione scolastica
implica l’acquisizione di dati concernenti :
- i lavoratori impegnati nelle attività di istruzione
, di amministrazione e di collaborazione
- i beneficiari delle prestazioni : gli studenti le
proprie famiglie, i fornitori di beni e servizi.
delle informazioni ricevute per fini istituzionali
,devono perciò avvenire:
- Nel rispetto delle norme e dei valori assunti dal
nostro sistema
- Con la possibilità di controllare la circolazione delle
informazioni di cui si viene in possesso.
Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.
Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i
limiti stabiliti dal codice, anche in relazione alla diversa natura
dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
……..
Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è
Consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
Art. 15
Danni cagionati per effetto del trattamento
1.Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del
codice civile.
2.Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell‘articolo 11.
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;b) raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
intermini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;e) conservati in una forma che
consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia
di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Il trattamento dei dati viene qualificato come ‘esercizio di
attività pericolosa’ (art. 2050 c.c.)
QUINDI
Vale il
“principio dell’inversione dell’onere della prova”.
Attenzione:
l’aver adottato le misure minime evita sanzioni amministrative o
penali, ma non esime da un eventuale risarcimento danni !!!
Alcuni “consigli”
• Massima discrezione
• Pochi “scambi informativi” tra colleghi.
• Nessuno “scambio informativo” con l’esterno
reati non informatici
il ricorso alla tecnologia informatica non è
determinante per il
compimento dell'atto.
Alcuni esempi:
• ingiuria;
• diffamazione;
• minacce e molestie;
• trattamento illecito dei dati personali e violazione
della privacy;
• violazione dei diritti d'autore.
reati informatici
ricorso alla tecnologia informatica è determinante
per il compimento
dell'atto.
Alcuni esempi:
• accesso abusivo ad un sistema informatico e
telematico,
• diffusione di programmi diretti a danneggiare o
interrompere un sistema;
• danneggiamento informatico,
• detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici;
• frode informatica.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
• Art. 161 Informativa all'interessato omessa o non
idonea: da 3.000 a 18.000 € (da 5.000 a 30.000 € nei
casi di dati sensibili o giudiziari), (e fino al triplo)
Omessa informativa per dati sensibili o giudiziari o in
caso di trattamenti che presentano rischi specifici o
di maggiore rilevanza o di pregiudizio Sanzione da
€5.000 a €30.000
 Art. 162. Altre fattispecie
 1. La cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di
altre disposizioni in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da cinquemila euro a trentamila euro.
 2. La violazione della disposizione di cui all'articolo
84, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
cinquecento euro a tremila euro.
 Art. 163. Omessa o incompleta notificazione
 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede
tempestivamente alla notificazione ai sensi degli
 articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie
incomplete, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da diecimila euro a
sessantamila euro e con la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanzaingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più
giornali indicati nel provvedimento che la applica.
 • Art 164 Omessa informazione o omessa esibizione dei
documenti richiesti dal Garante: da 4.000 a 24.000 €.
 SANZIONI PENALI
 • Art 167 Trattamento illecito di dati personali: reclusione da 6
mesi a 3 anni.
 • Art 168 False dichiarazioni o comunicazioni al Garante:
reclusione da 6 mesi a 3 anni.
 • Art 169 Omessa adozione misure minime di sicurezza: arresto
fino a 2 anni o sanzione amministrativa, pagamento di una
somma da 10.000 € a 50.000 €.
 • Art 170 Inosservanza dei provvedimenti del Garante:
reclusione da 3 mesi a 2 anni.
Art. 4-Definizioni
Art. 5-Oggetto e ambito di applicazione
Artt. 28-30-Soggetti che effettuano il trattamento
Artt. 33-35-Misure minime di sicurezza - Disciplinare
tecnico allegato B
Artt. 95-96 Istruzione
Artt. 161,167,169,170-Sanzioni
Cos’è il Trattamento dei dati
 Art. 4. Definizioni
 1. Ai fini del presente codice si intende per:
 a) "trattamento", qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati;
I profili oggettivi:
 i dati.ai sensi dell’art.4 del Codice
 i dati oggetto di trattamento si distinguono in
 sensibili
 giudiziari
 personali
 identificativi
 I dati costituiscono le informazioni inerenti
individui, persone giuridiche, enti o associazioni,
usualmente utilizzati dall’amministrazione per le
funzioni d’istituto.
 La cura delle funzioni istituzionali implica
necessariamente l’acquisizione e l’elaborazione
di dati, quindi, come già osservato, si può
affermare che
 non può curarsi l’interesse pubblico senza
trattare dati personali.
I dati personali
 Ai sensi dell’art.4, comma 1, lett.b) del Codice, integra "dato
personale", qualunque “informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale”. Lett. c) "dati identificativi", i dati
personali che permettono l'identificazione diretta
dell'interessato;
 E’un dato personale ogni informazione, relativa ad un
individuo o una persona giuridica, ente o associazione che
permetta l'identificazione diretta dell'interessato”.
 Alla luce di siffatta definizione, è evidente che, la maggior
parte delle informazioni attinenti agli individui o alle persone
giuridiche, enti o associazioni, debbano ricondursi nell’ambito
dei dati personali.
I dati sensibili
 Art. 4 lett. d) "dati sensibili", i dati personali
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale;
 Il legislatore ha caratterizzato i dati sensibili, identificandoli
come
i dati personali espressivi dei valori qualificanti la personalità dell’
individuo o del gruppo.
 Non si hanno quindi distinzioni fra individui e collettività, più o
meno organizzate: le informazioni inerenti i convincimenti di
un gruppo godono della medesima tutela delle corrispondenti
informazioni relative al singolo.
 L’interessato cui si riferiscono le informazioni, può anche non
prestare alcuna attenzione alla riservatezza delle stesse,
ostentando addirittura i valori in cui si riconosce (si pensi
all’esibizione di una spilla raffigurante un logo sindacale o
politico), ma non per questo l’amministrazione può esautorare
la normativa esistente per i dati sensibili.
 Il dato conserva la sua qualità a prescindere dalla
sua conoscibilità per fatto dell’interessato.
Anche l’inattualità del dato non incide sulle condizioni
del trattamento. Si pensi all’appartenenza ad
un’organizzazione sindacale di un lavoratore che si
sia, successivamente, dissociato dalla linea
dell’organizzazione, ma non abbia informato
l’amministrazione.
 L’apparato pubblico è comunque tenuto a
proteggere il dato sensibile, anche qualora il
lavoratore non condivida più i valori insiti nel dato
stesso
 Sul punto si è pronunciato il Garante per la protezione
dei dati personali, con riferimento alle“riprese video ed
alle fotografie raccolte dai genitori, durante recite e
saggi scolastici”.
 Il Garante ha espressamente sancito che le riprese,
sebbene possano avere ad oggetto minori con disabilità
fisiche, non violano la privacy ,in quanto “non destinate
a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad
un ambito familiare o amicale”.
Garante per la protezione dei dati personali, Newsletters
dell’8-21 dicembre
Dalla pronuncia, per converso, si deduce che le
suddette immagini, qualora fossero raccolte
dall’istituzione scolastica, per fini promozionali
(archiviazione nel sito istituzionale) o commerciali
(vendita delle videocassette relative alle stesse
recite, ovvero produzione e vendita di calendari
con le immagini delle classi), coinvolgendo minori e
raffigurando, eventualmente, anche portatori di
disabilità varie, dovrebbero essere precluse, in
quanto non afferenti all’offerta formativa.
I dati giudiziari
L’art.4, comma 1, lett. e) del Codice, qualifica come
“dati giudiziari”, i dati personali “idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002,
n. 313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità
di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e
61 del codice di procedura penale”.
Tale definizione circoscrive le informazioni da
assoggettarsi alla più stringente disciplina dei dati
giudiziari.
L’INTERESSATO O LA PERSONA PRESSO LA
QUALE SONO RACCOLTI I DATI PERSONALI
SONO PREVIAMENTE INFORMATI
ORALMENTE O PER ISCRITTO.
I dati dell’interessato possono essere usati a
seconda dei vari casi con o senza il suo
consenso
 Consenso(Art. 23)
 1. ammesso solo con il consenso espresso
 2. Il consenso è validamente prestato solo
 1. se è espresso liberamente
 2. se è documentato per iscritto
 3. se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 13.
 3. in forma scritta quando il trattamento
 riguarda dati sensibili (e ricordarsi che occorre
la notifica!!!)
Il consenso non sempre è necessario
In alcuni casi il
trattamento può
essere effettuato
senza il consenso
degli interessati.
45
Il consenso non
è necessario se…
 I dati sono stati raccolti e sono conservati
perché così prescrive la legge o un
regolamento o una norma comunitaria.
46
Il consenso non
è necessario …
 Quando il trattamento è
necessario per adempiere a
specifici obblighi o compiti
previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del
rapporto di lavoro, anche in
materia di igiene e sicurezza del
lavoro e della popolazione e di
previdenza e assistenza.
47
Il consenso non
è necessario se…
 Il trattamento di
dati è necessario
per adempiere
agli obblighi
previsti da un
contratto.
48
Il consenso non
è necessario se…
 I dati sono ricavati da pubblici
registri, atti o documenti che
chiunque può conoscere.
49
L’informativa
 In tutti gli altri casi si deve
informare l’interessato dei
trattamenti che si vogliono
effettuare con una
“informativa”.
50
Nell’informativa è necessario specificare …
 Quali sono gli scopi e le
modalità del trattamento
 Se l'interessato è obbligato
o no a fornire i dati
 Quali sono le conseguenze
se i dati non vengono forniti
51
Nell’informativa è necessario specificare …
 I soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati
personali possono essere
comunicati o che possono
venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o
incaricati, e l'ambito di
diffusione dei dati
medesimi
52
Nell’informativa è necessario specificare …
 Quali sono i diritti riconosciuti all'interessato
53
Nell’informativa è necessario specificare …
 Se i dati sono presso
l'interessato,
oppure presso terzi
54
Nell’informativa è necessario specificare …
 Chi sono il titolare e il
responsabile del trattamento
e dove sono raggiungibili
(indirizzo, telefono, fax ecc.).
 Se il titolare ha designato più
responsabili è indicato
almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità
attraverso le quali è
conoscibile in modo agevole
l’elenco aggiornato dei
responsabili.
55
informativa
Nell’informativa è necessario specificare …
 I diritti dell’interessato
Previsti dall’art. 7
e le modalità di ricorso al
Garante in caso di
Trattamento dei dati
contrastante
Con la norma vigente
56
La
legge sulla privacy riconosce
all'interessato alcuni importanti diritti nel
trattamento dei propri dati personali
Definizione di Interessato
 L’interessato è la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali
58
Il diritto di accessoai propri dati
 Il diritto di accesso ai propri dati personali
direttamente presso chi li detiene (titolare del
trattamento) - ossia il diritto di ottenere la
conferma della loro esistenza e la loro
comunicazione e di sapere da dove sono stati
acquisiti e quali sono i criteri e gli scopi del
trattamento, in questo caso il titolare può
chiedere il pagamento di una somma
("contributo spese") se non detiene dati
dell'interessato.
59
Il diritto di ottenere la cancellazione
o il blocco
 Il diritto di ottenere la
cancellazione o il blocco di dati
che sono trattati violando la
legge (ad esempio, perché non è
stato chiesto il consenso). Tali
diritti possono essere esercitati
anche quando non ci sono più
motivi validi per conservare i dati
60
Il diritto di aggiornare i dati
inesatti
 Il diritto di aggiornare,
correggere o integrare i dati
inesatti e incompleti.
61
Il diritto di opporsi
al trattamento dei
propri dati
 Il diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei
propri dati.
62
Il diritto di opporsi al trattamento dei
propri dati per scopi commerciali
 Il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati
per scopi di informazione commerciale o per
l'invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, oppure per ricerche di mercato
63
 ll Titolare
 Il Responsabile
 L’incaricato
 Il Garante
 Il RESPONSABILE del Sistema informativo
( d.lgs. 39/93 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
PA )
IL TITOLARE
 L’art.4, comma 1, lett. f) del Codice delinea la
figura del titolaredel trattamento quale:
 “la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono,
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni
in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”.
 L’art.29, comma 5 del Codice che, al fine di
precisare i rapporti fra titolare e responsabile del
trattamento, dispone che:
 “il responsabile effettua il trattamento
attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila
sulla puntuale osservanza delle disposizioni e
delle proprie istruzioni”.
 Da ciò si evince che:
 il titolare deve impartire istruzioni
 il medesimo deve procedere a verifiche
periodiche al fine di assicurare il rispetto delle
prescrizioni dirette a disciplinare il trattamento
dei dati
Il “titolare” è l'entità nel suo complesso (ad
esempio, la società, il ministero, l'ente pubblico,
ecc..) taluna delle persone fisiche che operano
nella relativa struttura e che concorrono, in
concreto, ad esprimerne la volontà o che sono
legittimati a manifestarla all'esterno (ad
esempio, l'amministratore delegato, il ministro, il
direttore generale, il presidente, il legale
rappresentante, ecc.)”.
 L’intestazione della qualità di titolare del
trattamento dei dati personali in capo
all’istituzione scolastica, all’Ambito Terr., all’USR,
al Dipartimento ministeriale, implica che le
attività connesse a tale ruolo(ossia l’adozione di
istruzioni e la vigilanza) debbano essere
esercitate da chi è legittimato a manifestare la
volontà dell’istituzione scolastica, ossia,
rispettivamente, il Dirigente scolastico, il
Dirigente dell’Ambito Territoriale, il Direttore
regionale, il Capo Dipartimento.
 Tali soggetti dovranno quindi attivarsi
per garantire il rispetto delle
prescrizioni vigenti, assumendosi altresì
le (proprie) responsabilità rispetto a
comportamenti omissivi e/o negligenti.
Il responsabile del trattamento
 L’art.4, comma 1, lett. g) del Codice, precisa
che per “responsabile del trattamento", deve
intendersi “la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati
personali”.
Il responsabile è designato dal titolare
facoltativamente.
 Se designato, il responsabile è individuato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
 Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili più soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti.
 􀁻I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal titolare
 Tali disposizioni inducono a ritenere che:
 ove si ha un trattamento dei dati, mentre è
sempre individuabile un titolare, non
necessariamente si ha un responsabile
 la designazione del responsabile deve essere
formalizzata(atto del preporre)
 L’individuazione del responsabile, presso gli
apparati scolastici, integra una valutazione del
Dirigente scolastico, fondata sull’esame delle
funzioni espletate dal personale in servizio presso
l’istituzione.
 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
(D.S.G.A.) l’attribuzione al medesimo della
qualità di responsabile del trattamento, appare
come ipotesi più accreditata.
L’incaricato del trattamento
 Ai sensi dell’art.4, comma 1, lett. h) del Codice, possono
qualificarsi come "incaricati", solo “le persone fisiche
autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati dal
titolare o dal responsabile”.
 L’art.30 del Codice, a sua volta, precisa che: Le operazioni di
trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che
operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite
 La designazione è effettuata per iscritto e individua
puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si
considera tale anche la documentata preposizione della
persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per
iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti
all'unità medesima
 Da tali definizioni si evince che: ove si ha un
trattamento dei dati, mentre è sempre
individuabile un titolare, non necessariamente si
ha un incaricato
 L’incaricato deve essere designato o dal
responsabile o dal titolare del trattamento
 La designazione non è necessariamente
nominativa potendosi procedere ad una
designazione impersonale, ossia nei confronti di
tutti gli addetti ad un’unità
 L’individuazione degli incaricati
costituisce una scelta ponderata
sulla base dei compiti e della
collocazione nella struttura, di
competenza del titolare e/o del
responsabile.
 L’affermazione contenuta nella Direttiva PCM-
DFP n.1 del 2005, secondo cui gli incaricati
sarebbero “i soli che possono materialmente
effettuare le operazioni di trattamento di dati
personali”, deve essere interpretata nel senso
che …….
 …. oltre al titolare ed al responsabile, gli
incaricati sono gli unici soggetti legittimati a
trattare dati personali all’interno degli apparati
pubblici.
 Il Codice ammette di qualificare come
incaricati tutti gli addetti impegnati
presso una certa struttura
 (es.: la segreteria dell’istituto, ovvero
l’ufficio relativo al personale o la
ragioneria …..)
 Il personale docente tratta dati dell’alunno
 ( registro di classe , del prof., scheda alunno,
notizie dell’alunno diversamente abile , gli
elaborati)
 Pertanto il docente viene incaricato del
trattamento dei dati
 Gli incaricati dovranno attenersi alle misure di
sicurezza previste dal codice ed alle ulteriori
direttive ed istruzioni adottate dall’Istituzione
Scolastica, in armonia con quanto previsto nel
DPS(Documento Programmatico sulla Sicurezza)





IL GARANTE - www.garanteprivacy.it
1. Opera in piena autonomia e con indipendenza
2. E’ organo collegiale costituito da quattro componenti esperti
di riconosciuta competenza delle materie del diritto o
dell'informatica,
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente,
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per più di una volta;
5. il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,
né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati,
né ricoprire cariche elettive.
RESPONSABILE del Sistema informativo
dlgs 39/93 Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle PA
 E’ il referente cui compete la pianificazione
degli interventi di automazione e
l’individuazione delle misure di sicurezza
informatica


L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle
caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza.
Anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite solo nel quadro di una
designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, il titolare e il responsabile
devono attenersi comunque a criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei
responsabili ai sensi dell'art. 29.
Gli Incarichi
 LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL DOCENTE INCARICATO
DEL TRATTAMENTO
 Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per
garantire la sicurezza dei dati personali e, in particolare, dei dati
sensibili e giudiziari:
 - Custodire in apposito armadio dotato di serratura nella stanza
individuata come sala professori dell’edificio i seguenti documenti:
 1-Registro personale
 2-Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze
 3-Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili
degli alunni
 Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura
dell’armadio, segnalando tempestivamente al responsabile di sede




eventuali anomalie.
- Consegnare il registro di classe al collaboratore scolastico
incaricato, al termine delle attività didattiche giornaliere, per la sua
custodia in apposito armadio dotato di serratura nella stanza
individuata come sala professori dell’edificio.
- Seguire le istruzioni del docente responsabile dell’aula di
informatica.
- Seguire le istruzioni del docente responsabile di sede nel caso di
trattamento dei dati personali per fini diversi da quelli relativi ai punti 1
e 2.
- Tutte le comunicazioni indirizzate agli uffici della sede centrale, ad
altro personale della scuola e al dirigente scolastico debbono essere
consegnate in busta chiusa al responsabile di sede o al protocollo
della sede centrale. Non è consentito, se non espressamente
autorizzato, l’utilizzo del fax, della posta elettronica e dei
collegamenti alla rete internet per il trattamento dei dati personali.
 Per i docenti che utilizzano l’aula di informatica (nel caso di




trattamento di dati personali) e per il responsabile dell’aula di
informatica:
Seguire le seguenti istruzioni operative per l’utilizzo dei personal
computers :
Non lasciare floppy disk, cartelle o altri documenti a
disposizione di estranei;
Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati;
Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e
chiudere a chiave classificatori e armadi dove sono custoditi;
 Scegliere una password con le seguenti






caratteristiche:
originale
composta da otto caratteri
che contenga almeno un numero
che non sia facilmente intuibile, evitando il nome
proprio, il nome di congiunti, date di nascita e
comunque riferimenti alla propria persona o lavoro
facilmente ricostruibili
curare la conservazione della propria password ed
evitare di comunicarla ad altri;
cambiare periodicamente (almeno una volta ogni
tre mesi) la propria password;
 modificare prontamente (ove possibile) la password




assegnata dal custode delle credenziali;
trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e
controfirmata la nuova password e consegnarla al
custode delle credenziali;
spegnere correttamente il computer al termine di
ogni sessione di lavoro;
non abbandonare la propria postazione di lavoro
senza aver spento la postazione di lavoro o aver
inserito uno screen saver con password;
comunicare tempestivamente al Titolare o al
Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel
funzionamento del computer;
 utilizzare le seguenti regole per la posta
elettronica:
 non aprire documenti di cui non sia certa la
provenienza
 non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su
disco e controllarne il contenuto con un antivirus
 controllare accuratamente l’indirizzo dei
destinatario prima di inviare dati personali
DIRIGENTE SCOLASTICO
Docenti
Collaboratori
Consiglio d’istituto
Direttore amministrativo
Docenti – Assistenti Amministrativi – Collaboratori Scolastici
91
Direttore amministrativo
Contabilità
Area personale
Area didattica
Area affari generali
92
Le aree di
trattamento
 Didattica
 Dati relativi agli alunni
 Personale
 Gestione del personale
 Contabilità
 Stipendi
 Archivi relativi ai
fornitori
 Affari generali
 Protocollo
 Archivio
 Rapporti con enti e
imprese
93
Area didattica / Dati relativi agli alunni
Cartaceo
 DATI PERSONALI
•Fascicolo personale
Curriculum studi
Dati personali
Dati dei genitori
Fotografia
•Registro iscrizioni
•Registro tasse scolastiche
•Registro certificati
•Registro diplomi
94
Area didattica / Dati relativi agli alunni
Cartaceo
 DATI SENSIBILI
Cittadinanza
Convinzione religiosa
Stato di salute
Situazione di handicap
Vaccinazioni
Art.22 comma 7: i dati relativi allo stato di
salute sono conservati separatamente da
altri dati personali
95
Area didattica / Dati relativi agli alunni
Cartaceo
 COMUNICAZIONE dati personali
Elenchi di classe
Elenchi elettorali
Registri di classe
Registro del professore
Registro dei consigli di classe
Registro dei voti
Registro esiti esami e idoneità
96
Area didattica / Dati relativi agli alunni
Cartaceo
 COMUNICAZIONE dati personali
Invio registri Ambito Territoriale
Pratica Infortuni (INAIL – Assicurazione – Pubblica Sicurezza)
Pratiche Viaggi istruzione (passaporto collettivo – visto)
Documentazione viaggi studio (foto + dati personali)
97
Area didattica / Dati relativi agli alunni
Cartaceo
 COMUNICAZIONE dati sensibili
Diagnosi Funzionale
>
Docenti Gruppo Handicap
Stato di salute
>
Personale di mensa
Docenti Ed.Fisica
Convinzioni religiose
>
Docenti Consiglio Classe
Docenti mensa
98
Area didattica / Dati relativi agli alunni
Cartaceo
Finalità Istituzionali
 DIFFUSIONE DATI
> elenchi di classe
> esiti scrutini ed esami
Finalità non Istituzionali
> privati
N.B.= Art. 96 si possono diffondere solo su richiesta degli
interessati
99
Area didattica / Dati relativi agli alunni
 CUSTODIA
Archivio
> presso l’ufficio didattica
Archivio
> luogo dove si conservano i dati
 Dati informatici – backup (disco da conservare in cassaforte)
100
Area didattica / Dati relativi agli alunni
 SOGGETTI COINVOLTI
Dirigente Scolastico
Collaboratori del D.S.
Direttore SGA
Assistenti Amministrativi Area Didattica
Docenti
Tecnici informatica ( password – chiave d’ingresso dati)
Collaboratori Scolastici
101
Area personale / Gestione del personale
Cartaceo
 DATI PERSONALI
•
Fascicolo personale
Dati personali
Dati dei familiari
Servizio prestato
Curricolo studi
Aggiornamento e Formazione
102
Area personale / Gestione del personale
Cartaceo
 DATI SENSIBILI
Cittadinanza
Convinzione religiosa
Iscrizione sindacati
Stato di salute
Situazione di handicap
Situazioni familiari
Procedimenti disciplinari
Art.22 comma 7: i dati relativi allo stato di salute sono conservati separatamente
da altri dati personali
103
Area personale / Gestione del personale
Cartaceo
 COMUNICAZIONE dati personali
104
Elenchi del personale
Elenchi elettorali
Registro dei consigli di classe
Registro dei voti
Registro esiti esami e idoneità
Pratiche viaggi istruzione
Invio dati al CSA
INPS
INPDAP
Servizi Vari (MEF)
Ragioneria (MEF)
Altre scuole
Area personale / Gestione del personale
Cartaceo
 COMUNICAZIONE dati sensibili
Pratica infortuni
>
INAIL – Assicurazione –
Pubbl. Sicurezza
Stato di salute
>
Personale di Mensa
ASL per accertamenti
Convinzioni religiose
>
Dirigente Scolastico
(orario/altro)
Mensa
105
Area personale / Gestione del personale
Cartaceo
 DIFFUSIONE DATI
Organigramma nominativo
Graduatorie
Finalità istituzionali
Piano lavoro personale ATA
Contratti
Nomine / Incarichi nominativi
Finalità non Istituzionali
> privati
N.B.= Art.96 si possono diffondere solo su richiesta degli interessati
106
Area personale / Gestione del personale
 CUSTODIA
Archivio
> presso l’ufficio del personale
Archivio
> luogo dove si conservano i dati
 Dati informatici – backup (disco da conservare in cassaforte)
107
Area personale / Gestione del personale
 SOGGETTI COINVOLTI
Dirigente Scolastico
Collaboratori del D.S.
Direttore SGA
Assistenti Amministrativi Area Personale
Tecnici informatica ( password – chiave d’ingresso dati)
Collaboratori Scolastici
108
Area Contabilità / Stipendi
 DATI PERSONALE
 Dati personali
 Dati nucleo familiare
 Situazioni stipendiali
 Ritenuta sindacale
 Esistenza particolari situazioni
(pignoramenti, assegni
mantenimento,
cessioni ecc…)
 Cedola stipendi e accessori
 Registro stipendi
109
Area Contabilità / Stipendi
Cartaceo
 COMUNICAZIONE dati personale
INPS ex INPDAP
SERVIZI VARI (MEF)
RAGIONERIA (MEF)
Altre scuole
110
Area Contabilità
Area affari generali
Protocollo, archivio, rapporti con enti e imprese.
 ALTRI DATI TRATTATI
Anagrafe prestazioni (personale interno ed esterno)
Contratti o convenzioni con soggetti esterni
Elenco fornitori
111
Area Contabilità / Stipendi & Archivi relativi ai
fornitori
 CUSTODIA
Archivio
> presso l’ufficio amministrativo
Archivio
> luogo dove si conservano i dati
 Dati informatici – backup (disco da conservare in cassaforte)
112
Area Contabilità / Stipendi & Archivi relativi ai
fornitori
 SOGGETTI COINVOLTI
Dirigente Scolastico
Collaboratori del D.S.
Direttore SGA
Assistenti Amministrativi Area Amministrativa e Affari Generali
Tecnici informatica ( password – chiave d’ingresso dati)
Assistenti Tecnici
Collaboratori Scolastici
113
Privacy ed accesso ai
documenti
L’art. 24 c.3 della legge 241/90 è stato integrato
dall’art. 176 del Codice il quale prevede che dopo le
parole “mediante strumenti Informatici” sono inserite
le seguenti “ fuori dei casi di accesso a dati
personali da parte della persona a cui i dati si
riferiscono”
114
Art. 59
 Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 60, i
presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del
diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela
giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché
dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò
che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le
operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di
una richiesta di accesso. Le attività finalizzate
all'applicazione di tale disciplina si considerano di
rilevante interesse pubblico.
115
Art. 60
 Quando il trattamento concerne dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare
con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
116
Art. 67
 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
 a) verifica della legittimità, del buon andamento,
dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché
della rispondenza di detta attività a requisiti di
razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per
le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a
soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed
ispettive nei confronti di altri soggetti;
 b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali,
con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad
esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di
sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Revisori dei conti
117
Art. 68
 Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di
concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni,
altri emolumenti e abilitazioni.
 2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti
regolati dal presente articolo anche quelli
indispensabili in relazione:
 a) alle comunicazioni, certificazioni ed
informazioni previste dalla normativa
antimafia……………..
118
 Richiesta di informazioni del genitore
 • Non “chiudere la porta” alla famiglia;
 • Mediazione 1: chiacchierata informale e generica
con il genitore,utile per apprendere elementi
sufficienti per esercitare la sua funzione;
 • Mediazione 2: dirottare la richiesta su un docente
particolarmente stimato dall’alunno e dalla
famiglia;
 • Mediazione 3: attenuare il contrasto utilizzando
equilibrio e diplomazia, evidenziando la situazione
dell’alunno e il contestuale diritto del genitore
obbligato al mantenimento.
Richiesta di accesso del genitore
 • Occorre richiesta formale di accesso motivata (interesse
concreto ed effettivo); notifica al controinteressato
(completezza del contraddittorio in un giudizio di accesso
coinvolgente la riservatezza di terzi – giur. non univoca sul
carattere impugnatorio del giudizio)
 • Operare sempre bilanciamento degli interessi;
 • All’obbligo di mantenimento è collegato il diritto di
conoscere il comportamento del figlio in ordine alle materie
oggetto della prestazione (mantenimento, educazione,
istruzione). Il genitore agisce anche per ottemperare al suo
dovere di garantire un’adeguata istruzione al figlio
 • L’obbligo di mantenimento si affievolisce in caso di
comprovato atteggiamento di inerzia del maggiorenne (TAR
Bari Sez. Prima sentenza n°2782/2003)
Visita ispettiva -Segnalazione dei genitori
 • La difesa degli interessi incisi dall’attività amministrativa non




può prescindere dalla conoscenza anche degli atti dei terzi
che ne hanno costituito il presupposto (cfr. C.d.S., Sez. VI,
22.1.2001)
• TAR Piemonte (Sentenza n°716, del 18 novembre 1999):
accesso integrale agli atti del procedimento disponendo
l’oscuramento dei nominativi dei genitori;
• La disposizione è presa in chiave di bilanciamento degli
interessi;
• Tutelare coloro che hanno sollecitato, con il proprio esposto,
l’azione repressiva o ispettiva, onde evitare possibili
comportamenti ritorsivi (TAR Lombardia - Milano, Sez IV
dell’08-11-2004, n°5716)
Richiesta di accesso ai registri
scolastici
 • La
conoscenza dei documenti è
necessaria per curare o difendere i propri
interessi giuridici;
 • La richiesta va sempre adeguatamente
motivata;
 • Giurisprudenza prevalente (si veda ad
esempio TAR Toscana 6266/2004): la visione
dei soli dati dell’alunno consente di tutelare
adeguatamente gli interessi dello stesso;
Dati relativi agli altri alunni della classe -1
 • La conoscenza di tali dati esula dall'interesse




personale dei ricorrenti;
• Ingerenza nella sfera di riservatezza di altri
soggetti;
• Non è ammissibile un’analisi comparativa
completa circa la valutazione ed i metodi adottati
dai professori con riguardo a tutta la classe (T.A.R
Calabria 2314/2000)…”;
• Non è ammissibile un generico controllo
dell’attività posta in essere dal corpo insegnante;
• Sindacato sugli atti che riguardano gli altri alunni:
astrattamente ammissibile in caso di rilevanti
“episodi di disparità di trattamento”.
 Dati relativi agli altri alunni della classe -2
 • Nell’ambito scolastico, non esiste competizione tra gli
alunni; in linea tendenziale, nessuna utilità deriva dalla
comparazione con il profitto scolastico di altri alunni;
 • E’ astrattamente ammissibile in sede di giudizio, la
verifica di altre valutazioni, come sintomi di una generale
irregolarità delle procedure eseguite, di fronte ad
interessi di notevole rilevanza giuridica;
 • Il sindacato si ferma alla verifica delle regole
procedimentali TAR Lombardia (Sentenza 501/2005);
 • Spetta al Consiglio di Classe giudicare se le lacune di
un alunno siano tali da dover essere ritenute molto gravi.
Si tratta di un apprezzamento discrezionale di “carattere
tecnico-didattico” sindacabile solo in presenza di
evidenti illogicità.
Accesso agli atti del collegio docenti
 • Il componente di un organo collegiale
dell’Amministrazione ha un qualificato interesse concreto e
diretto a disporre delle copie dei verbali e di ogni altro atto;
in quanto titolare del “munus” può disporre di detti atti per
una più attenta verifica, studio ed approfondimento degli
stessi (Sentenza 3042/2005 del Consiglio di Stato)
 • La qualità di componente di organi collegiali abilita a
poter disporre di ogni utile risultanza documentale, fatti salvi
i casi di segretazione, elencati all’art. 24 della Legge 241/90
 • Si rivela a volte insufficiente la conoscenza dei contenuti
acquisibile attraverso la pubblicazione degli stessi presso
l'albo (come per i verbali del Consiglio d'Istituto) o la rituale
lettura del verbale relativo alla riunione precedente (come
per i verbali del Collegio docenti).
COSA E' IL DPS
Il DPS è un manuale di pianificazione della sicurezza
dei dati in azienda: descrive come si tutelano i dati
personali di dipendenti, collaboratori, clienti, utenti,
fornitori ecc. in ogni fase e ad ogni livello (fisico,
logico, organizzativo) e come si tuteleranno in futuro
(programmazione, implementazione misure,
verifiche, analisi dei risultati ecc.).
 SCOPO DEL DPS
 descrivere la situazione attuale(analisi dei
rischi,distribuzione dei compiti, misure approntate,
distribuzione delle responsabilità ecc.)
 il percorso di adeguamento prescelto dalla struttura
per adeguarsi alla normativa privacy.
 il documento deve avere data certa e deve essere
aggiornato annualmente. Il testo unico impone
come data per la redazione e l'aggiornamento il 31
marzo di ogni anno –
 Una copia del DPS deve essere custodita presso la
sede per essere consultabile e deve essere esibita in
caso di controlli.
 Il titolare del trattamento deve dare conto nella
relazione accompagnatoria del bilancio annuale
dell'avvenuta redazione/aggiornamento del DPS.
Per redigere il DPS il dirigente scolastico deve
provvedere:
 A nominare uno o più responsabili;
 A nominare gli incaricati;
 A disporre affinché si proceda al censimento dei
trattamenti nell'organizzazione per potere effettuare
le notificazioni;
 Ad emanare un regolamento sul trattamento, la
comunicazione e la diffusione dei dati;
 A predisporre l'informativa;
 Ad adottare un piano per aumentare le misure di
sicurezza
IL D.P.S. CONTIENE
 L’elenco dei trattamenti dei dati personali
 La distribuzione dei compiti e delle responsabilità in
ordine al trattamento
 L’analisi dei rischi che incombono sui dati
 Le misure atte a garantire la disponibilità e l’integrità
dei dati ,la protezione delle aree e dei locali
 L’elenco dei trattamenti dei dati personali
 individuazione delle risorse da proteggere quelle





cioè che trattano dati personali e/o sensibili
Luoghi fisici
Risorse hardware
Risorse dati
Risorse software
La distribuzione dei compiti e delle responsabilità
in ordine al trattamento Il responsabile è
designato dal titolare facoltativamente
CONTIENE ANCORA
 Criteri per il ripristino dei dati in seguito e distruzione
o danneggiamento
 Previsione di interventi formativi per gli incaricati
 Procedure in caso di affidamento del trattamento
all’esterno
 Criteri da adottare per la cifratura dei dati sensibili
 L’analisi dei rischi che incombono sui dati
 I rischi sono Distruzione o perdita anche accidentale
dei dati
 Accesso non autorizzato
 Trattamento non consentito o non conforme alle
finalità di raccolta
 Le misure atte a garantire la disponibilità e l’integrità




dei dati la protezione delle aree e dei locali
Misure Antintrusione
Contro allagamenti, incendi
Contro il furto o accesso di persone non autorizzate
Contro la cancellazione non autorizzata di dati o la
manomissione
ABOLIZIONE DEL D.P.S.
 La conversione del Decreto Legge n. 5 del 9
febbraio 2012 ( c.d. Decreto semplificazioni ),
avvenuta con la Legge 4 aprile 2012 n. 35,
conferma definitivamente la
 soppressione dell’obbligo – in capo a titolari di
trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato
mediante strumenti elettronici – di redigere, e quindi
di tenere aggiornato, il DPS.
 Cosa succede alla privacy?
 L’art. 45 del decreto n. 5/2012, ora convertito in legge, ha
infatti soppresso, oltre la lettera g) al comma 1 dell’articolo 34
del Codice Privacy (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003), anche il comma 1-bis dello stesso articolo – introdotto
dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133– il quale, oltre a prevedere le
ipotesi che permettevano di redigere una semplice
Autocertificazione in luogo del DPS, reggeva il Provvedimento
del Garante del 27 novembre 2008, disciplinante procedure
semplificate, tra cui la stessa struttura del DPS, per i soggetti
pubblici e privati che trattano dati per finalità amministrativocontabile.
 Conseguenza di tali soppressioni è stato anche il venir meno
del punto 19 dell’Allegato B al Codice, riguardante il termine
di redazione e il contenuto del DPS, nonché del successivo
punto 26, attinente il riferimento alla redazione del documento
nell’eventuale relazione accompagnatoria del bilancio.
 Il Decreto “Semplifica Italia” del febbraio 2012
quindi, con un solo colpo di spugna ha rimosso
 tanto l’adempimento formale originario quanto
i successivi provvedimenti volti a semplificarlo,
 In effetti, l’onda del cambiamento era già iniziata
nel corso del 2011 con la citata Legge n. 106 che,
oltre ad introdurre ulteriori norme semplificative in
tema di Autocertificazione (ad oggi, come detto,
abrogate perché non più necessarie), ha aggiunto
altre ipotesi di esonero dal consenso, anche in tema
di dati sensibili contenuti nei curricula
spontaneamente trasmessi dagli interessati per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
 Successivamente, la Legge 22 dicembre 2011,
n. 214, ha ulteriormente intaccato la normativa,
 togliendo spessore ad alcune definizioni che
rappresentano le colonne portanti del Codice
 Privacy: dal concetto di "dato personale" e di
"interessato al trattamento" è stato infatti rimosso
ogni riferimento a persone giuridiche, enti e
associazioni: l’intento è evidenziare che gli unici
soggetti meritevoli di norme miranti alla
protezione di dati personali, a prescindere
quindi dalle finalità del trattamento, sono
esclusivamente le persone fisiche.
 Da ultimo, la Legge 35/2012, citata in
premessa, ha concluso l’opera – non solo
consentendo il trattamento dei dati giudiziari
anche quando effettuato in attuazione di
protocolli di intesa con il Ministero
dell’Interno per ragioni di prevenzione e
contrasto dei fenomeni di criminalità
organizzata – ma anche, come visto
all’inizio, abolendo il DPS.
 Certo, se pensiamo al solo DPS – al di là degli aspetti
formali legati alla sua redazione, ai relativi termini, ai
contenuti prescritti dall’Allegato B al Codice, al di là
del peso burocratico presentato a chi era tenuto a
redigerlo – potremmo riconoscere che si trattava di
un documento che aveva la sua pratica
importanza, una misura di sicurezza utile, solo per il
fatto di raccogliere insieme diversi aspetti legati alla
protezione dei dati personali, diventando per molti
titolari di trattamento un vero e proprio riferimento,
soprattutto in un mondo sempre più orientato
all’informatizzazione.
 Peraltro, a dispetto di quanto indicato nella
relazione al Decreto Legge 5/2012, che definisce
"meramente superfluo" l’adempimento del DPS in
quanto "non realizza un’effettiva tutela della
sicurezza dei dati e dei sistemi informatici", l’Autorità
Garante, in occasione del discorso di fine mandato
tenuto dal presidente F. Pizzetti, non ha
propriamente condiviso la decisione di abolirlo,
ritenendo invece che tale documento era “utile a
limitare in parte l’eventuale responsabilità per la
perdita, la cancellazione o il furto dei dati,
consentendo di provare che si era fatto almeno
quanto richiesto come misura minima per evitare il
verificarsi dell’evento”.
PIU' SOSTANZA AI CONTROLLI
 Cosa succederà ora in sede di controllo da parte
delle autorità preposte?
 Il DPS, effettivamente, aveva senz’altro lo scopo di
illustrare una situazione, in capo al titolare del
trattamento obbligato a redigerlo, riguardante la
tipologia di dati trattati, gli strumenti utilizzati, le
finalità del trattamento nonché l’applicazione delle
misure di sicurezza e protezione in relazione a
determinati rischi; dava un’idea dell’organigramma
e della distribuzione dei compiti fra i soggetti
coinvolti, forniva informazioni sui trattamenti affidati
a soggetti esterni e sulla formazione data agli
incaricati.
 E se quanto contenuto nel DPS non avesse
corrisposto alla realtà effettiva ?
 Vorrà dire che i “controllori” saranno indotti, d’ora in
avanti, a mettere da parte le rappresentazioni e i
propositi risultanti da un semplice documento e si
orienteranno direttamente sugli aspetti concreti,
cioè sull’effettiva applicazione delle misure di cui
agli articoli 31 e seguenti del Codice Privacy
nonché del relativo Allegato B, che descrive la
modalità pratica di tale applicazione.
 I titolari del trattamento devono quindi ora
concentrare maggiormente la loro attenzione sulle
seguenti tematiche:
 • autenticazione informatica e adozione di
procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione;
 • utilizzo di un sistema di autorizzazione;
 • aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici, fornendo
opportune e chiare istruzioni per l'effettiva
protezione dei dati;
 • protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto a trattamenti illeciti degli stessi, ad accessi
non consentiti e a programmi informatici dannosi;
 • aggiornamento degli strumenti elettronici al fine di
prevenirne la loro vulnerabilità e correggerne i
difetti;
 • adozione di procedure e fornitura di istruzioni per
la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della
disponibilità dei dati e dei sistemi;
 • adozione di misure di protezione e ripristino
specifiche per i dati sensibili e giudiziari rispetto ad
accessi abusivi e fornitura di istruzioni tecniche e
organizzative per la custodia e l’uso dei supporti
rimovibili contenenti tale tipologia di dati;
 predisposizione e sottoscrizione di attestazioni di
conformità da parte di soggetti esterni, rispetto
alla struttura del titolare, riguardanti il rispetto
delle disposizioni privacy nell’ambito dei loro
interventi e/o trattamenti;
 • adozione di altre misure finalizzate alla
protezione e conservazione dei dati, in caso di
utilizzo di strumenti diversi da quelli elettronici.
 Da questo elenco si comprende bene che
sarebbe comunque utile e opportuno
predisporre un documento interno
(possiamo anche non chiamarlo più DPS…)
che riepiloghi tutti gli aspetti illustrati in modo
da attestare che viene rispettato da parte
del titolare del trattamento quanto stabilito
dal Codice Privacy;
 chiaro poi, ovviamente, che questi dovrà
anche dimostrare di aver messo in pratica
ciò che risulta sulla carta.
 ad esempio quello riportante l’elenco degli
amministratori di sistema con l’indicazione delle
funzioni a loro assegnate,
 quello relativo alla loro nomina,
 oppure le attestazioni di conformità, anche su
base contrattuale, sul rispetto delle regole in
tema di privacy rilasciate da incaricati che
effettuano interventi di manutenzione sui sistemi
elettronici) che, in presenza del DPS, erano a
volte trascurati, altre volte proprio inesistenti.
 Ricordiamo, tra l’altro, che il citato Provvedimento
del Garante di novembre 2008, contiene importanti
prescrizioni di carattere pratico riguardanti l’attività
degli amministratori di sistema, in virtù della
potenziale facoltà, per questi soggetti, di trattare
molteplici dati personali: ci si riferisce, in particolare,
all’implementazione, presso la struttura del titolare,
di sistemi informatici che forniscono traccia di tutte
le operazioni (access log) effettuate dagli
amministratori di sistema nell’espletare la propria
attività, al fine di consentire al titolare del
trattamento un controllo ed una verifica costante
sulla correttezza del loro operato.
 Anche le nomine dei responsabili del
trattamento, se designati, e le nomine degli
incaricati nonché le informative – con
l’eventuale richiesta di consenso
all’interessato – acquisiranno, accanto ad
una maggiore rilevanza in sede di controllo,
una rinnovata identità; documenti, fra l’altro,
soggetti ad eventuale aggiornamento
derivante da interventi legislativi o nuovi
provvedimenti emanati dal Garante.
 A questi aspetti non può rimanere estranea la
formazione cui devono sottoporsi gli incaricati al
trattamento, tanto sotto l’aspetto normativo,
quanto sotto l’aspetto tecnico-organizzativo:
 l’attestazione di aver provveduto o comunque
la risultanza che effettivamente sono state
attuate attività formative servirà quindi al
titolare per dimostrare di aver messo gli
incaricati in condizione di rispettare le istruzioni
contenute nelle rispettive nomine.
 La conclusione – già fatta trasparire tra le righe
precedenti – è comunque che, abolendo il DPS,
si è voluto evidentemente dare più risalto agli
aspetti concreti riguardanti il rispetto delle
misure di protezione dei dati personali, facendo
passare in secondo piano i risvolti formali legati
ai documenti.
MAGGIOR FOCUS PER RESPONSABILE, INFORMATIVE E NOMINE
 A ben vedere, dallo stesso elenco sopra riportato risulta
palesemente rivalutato il ruolo del Responsabile della
sicurezza informatica, il quale, se nelle piccole realtà potrebbe
anche coincidere con il titolare del trattamento, nelle realtà
più complesse è sicuramente un soggetto (o anche più di uno)
avente la qualifica di "amministratore di sistema" e quindi
soggetto, fra l’altro, a tutte le prescrizioni contenute nel
Provvedimento generale del Garante del 27 novembre 2008.
 In effetti, per quanto riguarda i trattamenti di dati effettuati
mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, ciò che viene
riportato nell’Allegato B al Codice Privacy costituisce, guarda
caso, prerogativa dei soggetti che svolgono funzioni proprie
degli amministratori di sistema e quindi in definitiva dei soggetti
responsabili della sicurezza informatica; saranno proprio questi
ad accollarsi l’onere di attestare l’adozione e la sussistenza
delle misure previste dalla legge e risulteranno quindi più
valorizzati altri documenti
Misure di sicurezza
 Sono tutti gli accorgimenti e i
dispositivi utilizzati per garantire che
i dati non vadano distrutti o persi
anche in modo accidentale, che
solo le persone autorizzate possano
avere accesso ai dati e che non
siano effettuati trattamenti contrari
alle norme di legge o diversi da
quelli per cui i dati erano stati
raccolti.
154
Misure di sicurezza
 Le misure minime di sicurezza
sono specificate nell’Allegato B
denominato "Disciplinare
Tecnico in materia di misure
minime di sicurezza".
IL DISCIPLINARE PIU’ CHE ESSERE
ORIENTATO VERSO LA PROTEZIONE
DEI
DATI
PERSONALI,
E’
IMPORTANTE
UN
ACCEZIONE
ETIMOLOGICA
DEL
VOCABOLO
(PRO-TEGERE), SI SOSTANZIA NON
TANTO NELLA COPERTURA DEI
DATI
PERSONALI
QUANTO
PIUTTOSTO NELLA LORO DIFESA
155
Allegato B che detta le linee guida per la
predisposizione del Documento programmatico
della sicurezza (DPS)
Trattamenti con strumenti elettronici
 Modalità tecniche da adottare a cura del
titolare, del responsabile ove designato e
dell'incaricato, in caso di trattamento con
strumenti elettronici
157
Sistema di autenticazione informatica
 Il trattamento di dati
personali con strumenti
elettronici e' consentito agli
incaricati dotati di
credenziali di
autenticazione che
consentano il superamento
di una procedura di
autenticazione relativa a
uno specifico trattamento o
a un insieme di trattamenti.
158
Sistema di autenticazione informatica
 Le credenziali di autenticazione consistono in
un codice per l'identificazione dell'incaricato
associato a una parola chiave riservata
conosciuta solamente dal medesimo oppure in
un dispositivo di autenticazione in possesso e
uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente
associato a un codice identificativo o a una
parola chiave, oppure in una caratteristica
biometrica dell'incaricato, eventualmente
associata a un codice identificativo o a una
parola chiave.
159
Sistema di autenticazione informatica
 Ad ogni incaricato
sono assegnate o
associate
individualmente una
o più credenziali per
l'autenticazione.
160
Sistema di autenticazione informatica
 Con le istruzioni
impartite agli
incaricati e' prescritto
di adottare le
necessarie cautele
per assicurare la
segretezza della
componente riservata
della credenziale e la
diligente custodia dei
dispositivi in possesso
ed uso esclusivo
dell'incaricato.
161
Sistema di autenticazione informatica
 La parola chiave, quando e' prevista dal
sistema di autenticazione, e' composta da
almeno otto caratteri oppure, nel caso in
cui lo strumento elettronico non lo permetta, da
un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti
agevolmente riconducibili all'incaricato ed e'
modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e,
successivamente, almeno ogni sei mesi.
 In caso di trattamento di dati sensibili e di dati
giudiziari la parola chiave e' modificata almeno
ogni tre mesi.
162
Sistema di autenticazione Informatica
 Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato,
non può essere assegnato ad altri incaricati,
neppure in tempi diversi.
163
Sistema di autenticazione informatica
 Le credenziali di
autenticazione non
utilizzate da almeno sei
mesi sono disattivate,
salvo quelle
preventivamente
autorizzate per soli scopi
di gestione tecnica.
164
Sistema di autenticazione informatica
 Le credenziali sono disattivate anche in caso di
perdita della qualità che consente all'incaricato
l'accesso ai dati personali.
165
Sistema di autenticazione informatica
 Sono impartite istruzioni agli incaricati per non
lasciare incustodito e accessibile lo strumento
elettronico durante una sessione di trattamento.
166
Sistema di autenticazione informatica
 Quando l'accesso ai dati e agli
strumenti elettronici e' consentito
esclusivamente mediante uso della
componente riservata della
credenziale per l'autenticazione,
sono impartite idonee e preventive
disposizioni scritte volte a individuare
chiaramente le modalità con le quali
il titolare può assicurare la
disponibilità di dati o strumenti
elettronici in caso di prolungata
assenza o impedimento
dell'incaricato che renda
indispensabile e indifferibile
intervenire per esclusive necessità di
operatività e di sicurezza del sistema.
167
Sistema di autenticazione informatica
 In tal caso la custodia
delle copie delle
credenziali e' organizzata
garantendo la relativa
segretezza e individuando
preventivamente per
iscritto i soggetti incaricati
della loro custodia, i quali
devono informare
tempestivamente
l'incaricato dell'intervento
effettuato.
168
Sistema di autorizzazione
 Quando per gli
incaricati sono
individuati profili di
autorizzazione di
ambito diverso e'
utilizzato un sistema di
autorizzazione.
169
Sistema di autorizzazione
 I profili di autorizzazione,
per ciascun incaricato
o per classi omogenee
di incaricati, sono
individuati e configurati
anteriormente all'inizio
del trattamento, in
modo da limitare
l'accesso ai soli dati
necessari per effettuare
le operazioni di
trattamento.
170
Sistema di autorizzazione
 Periodicamente, e comunque almeno
annualmente, deve essere verificata la
sussistenza delle condizioni per la conservazione
dei profili di autorizzazione.
171
Altre misure di sicurezza
Aggiornamento periodico con cadenza
almeno annuale dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati e addetti alla gestione o
alla manutenzione degli strumenti
elettronici, la lista degli incaricati può
essere redatta anche per classi omogenee
di incarico e dei relativi profili di
autorizzazione.
172
Altre misure di sicurezza
 I dati personali sono protetti contro il rischio di
intrusione e dell'azione di programmi di cui
all'art. 615-quinquies del codice penale,
mediante l'attivazione di idonei strumenti
elettronici da aggiornare con cadenza almeno
semestrale.
173
Altre misure di sicurezza
 Gli aggiornamenti periodici dei programmi per
elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di
strumenti elettronici e a correggerne difetti
sono effettuati almeno annualmente.
 In caso di trattamento di dati sensibili o
giudiziari l'aggiornamento e' almeno
semestrale.
174
Altre misure di sicurezza
 Sono impartite istruzioni
organizzative e tecniche
che prevedono il
salvataggio dei dati con
frequenza almeno
settimanale.
175
Ulteriori misure in caso di trattamento di
dati sensibili o giudiziari
 I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro
l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del
codice penale, mediante l'utilizzo di idonei
strumenti elettronici.
176
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati
sensibili o giudiziari
 Sono impartite istruzioni
organizzative e tecniche per la
custodia e l'uso dei supporti
removibili su cui sono
memorizzati i dati al fine di
evitare accessi non autorizzati
e trattamenti non consentiti.
177
Ulteriori misure in caso di trattamento
di dati sensibili o giudiziari
 I supporti rimovibili contenenti
dati sensibili o giudiziari se non
utilizzati sono distrutti o resi
inutilizzabili, ovvero possono
essere riutilizzati da altri
incaricati, non autorizzati al
trattamento degli stessi dati, se
le informazioni
precedentemente in essi
contenute non sono intelligibili
e tecnicamente in alcun
modo ricostruibili.
178
Ulteriori misure in caso di trattamento di
dati sensibili o giudiziari
 Sono adottate idonee misure
per garantire il ripristino
dell'accesso ai dati in caso di
danneggiamento degli stessi o
degli strumenti elettronici, in
tempi certi compatibili con i
diritti degli interessati e non
superiori a sette giorni.
179
Misure di tutela e garanzia
 Gli enti pubblici effettuano il trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale contenuti in elenchi, registri
o banche di dati con le modalità di cui
all'articolo 22, comma 6, del codice,
anche al fine di consentire il trattamento
disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati
personali che permettono di identificare
direttamente gli interessati.
180
 I dati relativi all'identità genetica sono
trattati esclusivamente all'interno di locali
protetti accessibili ai soli incaricati dei
trattamenti ed ai soggetti
specificatamente autorizzati ad accedervi;
il trasporto dei dati all'esterno dei locali
riservati al loro trattamento deve avvenire
in contenitori muniti di serratura o dispositivi
equipollenti; il trasferimento dei dati in
formato elettronico e' cifrato.
181
Misure di tutela e garanzia
 Il titolare che adotta misure
minime di sicurezza
avvalendosi di soggetti
esterni alla propria
struttura, per provvedere alla
esecuzione ,riceve
dall'installatore una
descrizione scritta
dell'intervento effettuato che
ne attesta la conformità alle
disposizioni del presente
disciplinare tecnico.
182
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici
 Modalità tecniche da
adottare a cura del
titolare, del responsabile,
ove designato, e
dell'incaricato, in caso di
trattamento con strumenti
diversi da quelli elettronici:
183
 Agli incaricati sono
impartite istruzioni scritte
finalizzate al controllo ed
alla custodia, per l'intero
ciclo necessario allo
svolgimento delle
operazioni di trattamento,
degli atti e dei documenti
contenenti dati personali.
184
 Nell'ambito
185
dell'aggiornamento
periodico con cadenza
almeno annuale
dell'individuazione
dell'ambito del
trattamento consentito ai
singoli incaricati, la lista
degli incaricati può essere
redatta anche per classi
omogenee di incarico e
dei relativi profili di
autorizzazione.
 Quando gli atti e i documenti contenenti dati
personali sensibili o giudiziari sono affidati agli
incaricati del trattamento per lo svolgimento dei
relativi compiti, i medesimi atti e documenti
sono controllati e custoditi dagli incaricati fino
alla restituzione in maniera che ad essi non
accedano persone prive di autorizzazione, e
sono restituiti al termine delle operazioni
affidate.
186
 L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o
giudiziari è controllato.
187
 Le persone ammesse, a
qualunque titolo, dopo l'orario di
chiusura, sono identificate e
registrate.
 Quando gli archivi non sono
dotati di strumenti elettronici per
il controllo degli accessi o di
incaricati della vigilanza, le
persone che vi accedono sono
preventivamente autorizzate.
188
DECRETO 7 dicembre 2006, n.305
Regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e
giudiziari nel settore dell’istruzione
Regolamento recante identificazione
dei dati sensibili e giudiziari trattati e
delle relative operazioni effettuate dal
Ministero della pubblica istruzione, in
attuazione degli articoli 20 e 21 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali».
Regolamento dati sensibili
 Ravvisatala necessità di provvedere ad
 Identificare le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito
dell'amministrazione dell'istruzione,
 le finalità d'interesse pubblico perseguite attraverso il trattamento dei
citati dati, nonché le operazioni eseguite con gli stessi;
 Si specificano i tipi di dati che possono essere trattati dalle scuole, le
operazioni che su di essi sono eseguibili e le finalità di rilevante
interesse pubblico perseguite
 Il testo del Regolamento molto snello ed essenziale è suddiviso in tre
articoli
 Si sottolinea l’obbligo di trattare dati sensibili e giudiziari solo previa
verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto
alle finalità perseguite nei singoli casi -
Caratteristiche del dato trattato
PERTINENZA: la sua stretta rilevanza ai fini della
realizzazione di quel compito nell’ambito delle
finalità istituzionali
COMPLETEZZA: e’da intendersi che la parzialità
potrebbe inficiare il perseguimento delle finalità
INDISPENSABILITA’ : indispensabili per lo svolgimento
di funzioni istituzionali che non potrebbero essere
adempiute altrimenti (ricorso a dati anonimi o di
altra natura)
Identifica nelle schede allegate, che ne formano
parte integrante, le tipologie di dati sensibili e
giudiziari e di operazioni indispensabili per la
gestione del sistema dell'istruzione , nel
perseguimento delle finalità di rilevante interesse
pubblico , individuate dal codice e dalle specifiche
previsioni di legge.
 Le operazioni di interconnessione e raffronto con banche di




dati di altri titolari del trattamento e di comunicazione a terzi
individuate nel regolamento sono ammesse soltanto
se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di
volta in volta indicati
solo per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse
pubblico specificate
I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e
giudiziarie sono consentite soltanto previa verifica della loro
stretta indispensabilità
Quindi occorre prendere in considerazione le sole finalità di
rilevante interesse pubblico
 Si considerano di rilevante interesse pubblico le
finalità di
 istruzione
 formazione
 educazione
Schede allegate al regolamento
 Sono parte integrante del regolamento
7 schede che individuano tutti i dati
sensibili e giudiziari trattati dalle Scuole
suddividendoli in ambiti
 Scheda n. 1
 Selezione e reclutamento del personale
dipendente
 Scheda n. 2
 Gestione del contenzioso e procedimenti
disciplinari
 Scheda n. 3
 Organismi collegiali e commissioni istituzionali
 Scheda n. 4
 Attività propedeutiche all’avvio dell’anno
scolastico
 Scheda n. 5
 Attività educativa – didattica -formativa e di
valutazione
 Scheda n. 6 scuole non statali
 Scheda n. 7
 Rapporti scuola-famiglia –gestione del
contenzioso
 Ogni scheda consente alle Scuole
 di individuare chiaramente i trattamenti
consentiti,
 le finalità di rilevante interesse pubblico
perseguite,
 le fonti normative,
 i soggetti esterni pubblici e privati a cui è
possibile comunicare i dati i tipi di dati trattati.
 in pratica le schede sono molto importanti dal
punto di vista operativo
 costituiscono una guida obbligatoria da cui le
scuole non possono derogare
SCHEDA N. 4
 Indicazione del trattamento e descrizione
riassuntiva del contesto
 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO
DELL'ANNO SCOLASTICO
 I dati sono forniti dagli alunni e dalle famiglie
ai fini della frequenza dei corsi di studi nelle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
ivi compresi convitti, educandati e scuole
speciali.
 Nell'espletamento delle attività
propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico
da parte delle istituzioni scolastiche, possono
essere trattati dati sensibili relativi:
 alle origini razziali ed etniche, per favorire
l'integrazione degli alunni con cittadinanza
non italiana;
 alle convinzioni religiose, per garantire la
libertà di credo religioso e per la fruizione
dell'insegnamento della religione cattolica o
delle attività alternative a tale
insegnamento;
 allo stato di salute, per assicurare
l'erogazione del sostegno degli alunni
diversamente abili e per la composizione
delle classi;
 alle vicende giudiziarie, per assicurare il
diritto allo studio anche a soggetti sottoposti
a regime di detenzione; i dati giudiziari
emergono anche nel caso in cui l'autorità
giudiziaria abbia predisposto un programma
di protezione nei confronti dell'alunno
nonchè degli alunni che abbiano
commesso reati.
 Operazioni eseguite
 Particolari forme di trattamento
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
 a) agli Enti Locali per la fornitura di servizi ai sensi del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili
all'erogazione del servizio;
 b) ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli
alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi
regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati
indispensabili all'erogazione del servizio;
 c) alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei
Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la
predisposizione e verifica del Piano Educativo
Individualizzato, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
SCHEDA N. 5
 Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva
del contesto
 ATTIVITA' EDUCATIVA, DIDATTICA E FORMATIVA, DI
VALUTAZIONE
 Nell'espletamento delle attività educative,
didattiche e formative, curriculari ed extracurriculari,
di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami,
da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole
speciali, possono essere trattati dati sensibili relativi:
alle origini razziali ed etniche per favorire
l'integrazione degli alunni con cittadinanza non
italiana;
 alle convinzioni religiose per garantire la libertà di
credo religioso;
 allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del
servizio di refezione scolastica, del sostegno agli
alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed
ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi
patologie, per la partecipazione alle attività
educative e didattiche programmate, a quelle
motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione;
 ai dati giudiziari, per assicurare il diritto allo
studio anche ai soggetti sottoposti a regime
di detenzione;
 alle convinzioni politiche, per la costituzione
e il funzionamento delle Consulte e delle
Associazioni degli studenti e dei genitori.
 I dati sensibili possono essere trattati per la
valutazione periodica e finale, per le attività
di orientamento e per la compilazione della
certificazione delle competenze.
 Operazioni eseguite
 Particolari forme di trattamento
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti
finalità:
 a) Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non
statali, per la trasmissione della documentazione
attinente la carriera scolastica degli alunni,
limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione
del servizio;
 b) agli Enti Locali per la fornitura di servizi ai sensi del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati
indispensabili all'erogazione del servizio;
 c) ai gestori pubblici e privati dei servizi di
assistenza agli alunni e di supporto all'attività
scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul
diritto allo studio, limitatamente ai dati
indispensabili all'erogazione del servizio;
 d) agli Istituti di assicurazione per la
denuncia di infortuni e per la connessa
responsabilità civile;
 e) all'INAIL per la denuncia degli infortuni exD.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
 f) alle AUSL e agli Enti Locali per il
funzionamento dei Gruppi di Lavoro di
istituto per l'Handicap e per la
predisposizione e la verifica del Piano
Educativo Individuale, ai sensi della Legge 5
febbraio 1992, n. 104;
 g) ad aziende, imprese ed altri soggetti
pubblici o privati per tirocini formativi, stages
e alternanza scuola lavoro, ai sensi della
Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs. 21
aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per
attività di rilevante interesse sociale ed
economico, limitatamente ai dati
indispensabili all'erogazione del servizio.
SCHEDA N. 7
 Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del
contesto
 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIE: GESTIONE DEL CONTENZIOSO
 Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne
tutte le attività connesse alla instaurazione di
contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti
di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce,
all'autorità giudiziaria, etc.) con gli alunni e con le
famiglie, e tutte le attività relative alla difesa in
giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole
speciali.
 Operazioni eseguite
 Comunicazione con altri soggetti pubblici e
privati:
 - Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e
consulenza presso gli organi di giustizia;
 - Magistrature ordinarie e amministrativocontabile e Organi di polizia giudiziaria, per
l'esercizio dell'azione di giustizia;
 - Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di
consulenza, compresi quelli di controparte per
le finalità di corrispondenza.
COME FARE A SCUOLA
 • istruzioni scritte agli incaricati
 • Attenta custodia degli atti, delle cartelline, dei faldoni, fino al







termine del trattamento
• Controllo di accesso agli archivi contenenti dati sensibili o
giudiziari
• Buone pratiche di archiviazione
• Locali adeguati
• Distruzione dei documenti “superati”
• Attenzione ai sacchetti della carta; uso della distruggi
documenti
• Attenzione all’inchiostro!
• Attenzione alle fotocopie!
COME FARE (negli istituti scolastici)
 • Attenzione ai registri personali
 • Attenzione ai registri di classe
 • Attenzione ai verbali dei consigli di classe
 • Attenzione ai TEMI
 • Attenzione ai certificati medici
 • Attenzione a i documenti relativi a portatori di
handicap
 • Attenzione alle informazioni avute “in
confidenza“da genitori o dall’allievo stesso
 Protezione degli strumenti elettronici e dei dati
 • Abbandono “controllato” della propria
postazione
 • Attenzione ai riflessi
 • Attenzione al “Pubblico”
 • Macchine chiuse a fine della giornata
lavorativa
 • E in più…..firewall e antivirus
 • Attenzione al riuso a tutti i costi (CD, Floppy)
 BACK - UP
 PREVENZIONE (EVITARE DISTRUZIONE O PERDITA
DATI)
 RECUPERO (IN CASO DI DANNEGGIAMENTO)
 Ma non è sufficiente
 • Occorre conservare in modo adeguato
 E ancora….
 • Attenzione alle intercettazioni di mail;
 • Attenzione ai fax
 • Attenzione al telefono
 • Attenzione alle richieste via telefono da parte
di polizia e altri….
1. REGISTRO ELETTRONICO E CODICE
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD)
 Il piano “e-Gov 2012” ha definito una serie di
obiettivi per la cd. “digitalizzazione” della Pubblica
Amministrazione rispondenti alle necessità di
semplificazione, riduzione delle spese e degli
sprechi, migliore organizzazione delle risorse.
 Uno degli obiettivi da attuare riguarda proprio
l'informatizzazione di una serie di servizi di natura
scolastica: alcuni di essi - come il registro - già
presenti nella versione tradizionale cartacea ed
“aggiornati” alla tecnologia in uso, ed altri - come la
prenotazione dei colloqui con i docenti - di nuova
introduzione.
 Con tale intervento normativo, il legislatore ha di fatto
attribuito valore legale ai documenti che la Pubblica
Amministrazione produce in formato digitale.
 Il documento informatico è sostanzialmente
equiparato a quello cartaceo, purché sussistano certe
condizioni di sicurezza.
 Si prenda ad esempio la questione del registro
elettronico. Indipendentemente dal software di
gestione il registro elettronico consiste nella
trasposizione digitale del tradizionale registro cartaceo,
cui aggiunge l'operatività in remoto o multi-accesso
(che consente ai docenti di operare da più postazioni
a scuola o, al limite, anche da casa)
 I dati contenuti nel registro elettronico avranno
pertanto il medesimo valore legale delle
annotazioni autografe iscritte sul tradizionale
registro cartaceo, a condizione che la “firma”
del documento digitale sia, anch'essa,
equiparata ad una firma apposta a mano.
 1.2 Gestione informatica dei dati personali nelle scuole
 Il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) pone una serie di regole a tutela
dei dati personali trattati dalla Pubblica Amministrazione con l'ausilio
di “strumenti elettronici”.
 L'art. 34 del citato Codice impone infatti alle Amministrazioni di dotarsi
di una serie di strumenti che consentano la sicura gestione dei dati:
 • l’uso di un sistema di autenticazione informatica, con credenziali di
accesso (sarà sufficiente l'utilizzo di un sistema di gestione delle
password di accesso a terminali e banche dati residenti in remoto);
 • l’adozione di misure contro il rischio di intrusione (ovvero l'utilizzo di
adeguati firewall, software o hardware che siano, o anche di un
proxy server);
 • l’adozione di misure contro l’azione di programmi diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico (ovvero l'utilizzo di
versioni aggiornate di vari programmi di protezione, come antivirus e
antispyware/malware);
 • l’adozione di tecniche di salvataggio periodico (backup) dei dati.
 Si ricordano pertanto, gli obblighi periodici di
redazione/aggiornamento del DPS (Documento
Programmatico sulla Sicurezza) e di formazione del personale.
 Quanto alla possibile gestione “esterna” del registro
elettronico, si ricorda la necessità che il prestatore di servizi
esterno sia individuato tramite preciso incarico di responsabile
del trattamento, cui dovrà seguire l'individuazione degli
incaricati presso gli addetti dell'impresa che si occupa della
gestione informatica dei flussi di dati: entrambe le definizioni
(“responsabile” ed “incaricato”) sono previste all'art. 4 D.Lgs.
196/2003.
SMS DALLA SCUOLA, ASSENZE, PAGELLE,
ATTI DELL'AZIONE DISCIPLINARE
 Lasciando da parte la teoria, occorre esaminare l'impatto
pratico della questione, ovvero come la digitalizzazione della
Scuola possa incidere sulla gestione dei rapporti scuolafamiglia, anche dal punto di vista della privacy.
 Il citato piano di rinnovamento della P.A. promette
l'informatizzazione di quasi tutti i documenti prodotti
dall'Amministrazione Scuola, ma anche dei rapporti informativi
diretti alle famiglie (le assenze, le pagelle, gli atti dell'azione
disciplinare).
 È pertanto opportuno chiedersi se tale “rivoluzione” incida sulla
riservatezza degli alunni, con particolare riguardo a quelli
maggiorenni.
 Si deve necessariamente partire da una
considerazione interpretativa: la forma della
comunicazione non può - o non dovrebbe prevalere sulla sostanza.
 Di conseguenza, la comunicazione ai genitori
delle assenze dei figli minori è legittima a
prescindere dalla forma (digitale, cartacea o
telefonica) della comunicazione medesima.
Videosorveglianza
 L’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza
presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello
studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n.
249/1998) e tenere conto della delicatezza
dell’eventuale trattamento di dati relativi a minori.
 • A tal fine, se può risultare ammissibile il loro utilizzo in
casi di stretta indispensabilità (ad esempio, a causa del
protrarsi di atti vandalici), gli stessi devono essere
circoscritti alle sole aree interessate ed attivati negli orari
di chiusura degli istituti, regolando rigorosamente
l’eventuale accesso ai dati.
 • Restano di competenza dell’autorità giudiziaria o di
polizia le iniziative intraprese a fini di tutela dell’ordine
pubblico o di individuazione di autori di atti criminali (per
es. spacciatori di stupefacenti, adescatori, ecc.).
TELECAMERE
 Si possono in generale installare telecamere
all’interno degli istituti scolastici, ma devono
funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti
e la loro presenza deve essere segnalata con
cartelli. Se le riprese riguardano l’esterno della
scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve
essere opportunamente delimitato. Le immagini
registrare devono essere cancellate in generale
dopo 24 ore
Privacy-Trasparenza e Web
 Sono state aggiornate le linee guida del GdP
relativamente alla privacy e alla trasparenza per le
Pubbliche Amministrazioni.. Tra le novità anche i
motori di ricerca.
 Tra le novità anche quella relativa all'indicizzazione
nei motori di ricerca. Secondo quanto riportato nel
nuovo documento, le PA dovranno adottare misure
per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da
parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo.
 Nei particolari, l’obbligo di indicizzare i dati
nei motori di ricerca generalisti (es. Google)
durante il periodo di pubblicazione
obbligatoria è limitato ai soli dati
tassativamente individuati dalle norme in
materia di trasparenza.
 Non possono essere indicizzati nei motori di
ricerca i dati sensibili e giudiziari.
Le nuove indicazioni del Garante
della Privacy
 Principi generali
 Le Pa devono pubblicare solo dati esatti,
aggiornati e contestualizzati.
 Prima di mettere on line sui propri siti
informazioni, atti e documenti amministrativi
contenenti dati personali, le
amministrazioni devono verificare che esista
una norma di legge o di regolamento che ne
preveda l'obbligo.
 Le Pa devono pubblicare on line solo dati la cui
pubblicazione risulti realmente necessaria. E'
sempre vietata la pubblicazione di dati sulla
salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia,
religione, appartenenze politiche etc.) possono
essere diffusi solo laddove indispensabili al
perseguimento delle finalità di rilevante
interesse pubblico.
 Occorre adottare misure per impedire la
indicizzazione dei dati sensibili da parte dei
motori di ricerca e il loro riutilizzo.
 Qualora le Pa intendano pubblicare dati
personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel
decreto legislativo n.33, devono procedere
prima a rendere anonimi questi dati, evitando
soluzioni che consentano l'identificazione,
anche indiretta o a posteriori, dell'interessato.
Open data e riutilizzo dei dati
 I dati pubblicati on line non sono
liberamente utilizzabili da chiunque per
qualunque finalità.
 L'obbligo previsto dalla normativa in materia
di trasparenza on line della Pa di pubblicare
dati in "formato aperto", non comporta che
tali dati siano anche "dati aperti", cioè
liberamente utilizzabili da chiunque per
qualunque scopo. Il riutilizzo dei dati
personali non deve pregiudicare, anche
sulla scorta della direttiva europea in
materia, il diritto alla privacy.
 Le Pa dovranno quindi inserire nella sezione
denominata "Amministrazione trasparente"
sui propri siti web un alert con cui si informa il
pubblico che i dati personali sono
riutilizzabili in termini compatibili con gli
scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto
del norme sulla protezione dei dati personali.
 I dati sensibili e giudiziari non possono essere
riutilizzati.
Durata degli obblighi di
pubblicazione
 Il periodo di mantenimento on line dei dati è
stato generalmente fissato in 5 anni dal
decreto legislativo n.33. Sono previste però
alcune deroghe, come nell'ipotesi in cui gli
atti producano i loro effetti oltre questa
scadenza. In ogni caso, quando sono stati
raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati
resi pubblici e gli atti hanno prodotto i loro
effetti, i dati personali devono essere
oscurati anche prima del termine dei 5 anni.
Motori di ricerca
 L'obbligo di indicizzare i dati nei motori di
ricerca generalisti (es. Google) durante il
periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato
ai soli dati tassativamente individuati dalle
norme in materia di trasparenza. Vanno dunque
esclusi gli altri dati che si ha l'obbligo di
pubblicare per altre finalità di pubblicità (es.
pubblicità legale sull'albo pretorio,
pubblicazioni matrimoniali etc).
 Non possono essere indicizzati (e quindi
reperibili attraverso i motori di ricerca) i dati
sensibili e giudiziari.
Specifici obblighi di
pubblicazione
 Risulta proporzionato indicare il compenso
complessivo percepito dai singoli dipendenti
(determinato tenendo conto di tutte le
componenti, anche variabili, della
retribuzione). Non è però giustificato
riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la
versione integrale dei cedolini degli stipendi.
 A tutela di fasce deboli, persone invalide,
disabili o in situazioni di disagio economico
destinatarie di sovvenzioni o sussidi, sono
previste limitazioni nella pubblicazione dei
dati identificativi.
 Vi è invece l'obbligo di pubblicare la
dichiarazione dei redditi di politici e
amministratori, con l'esclusione di dati non
pertinenti (stato civile, codice fiscale) o dati
sensibili (spese mediche, erogazioni di
denaro ad enti senza finalità di lucro etc.).
Obblighi di pubblicità degli atti per finalità
diverse dalla trasparenza
 Il rispetto dei principi di esattezza,
necessità, pertinenza e non eccedenza,
permanenza on line limitata nel tempo dei
dati personali, vale anche per la
pubblicazione di atti per finalità diverse dalla
trasparenza (albo pretorio on line degli enti
locali, graduatorie di concorsi etc.).
 Al fine di ridurre i rischi di
decontestualizzazione del dato personale e
la riorganizzazione delle informazioni
secondo parametri non conosciuti
dall'utente, è necessario prevedere
l'inserimento all'interno del documento di
"dati di contesto"
 (es. data di aggiornamento, periodo di
validità, amministrazione, numero di
protocollo) ed evitare l'indicizzazione tramite
motori di ricerca generalisti, privilegiando
funzionalità di ricerca interne ai siti web delle
amministrazioni.
 Deve essere evitata la duplicazione massiva
dei file.
LA PRIVACY TRA
I BANCHI DI SCUOLA
 IL GARANTE DELLA PRIVACY Francesco Pizzetti, Presidente
 Nelle scuole, di ogni ordine e grado, vengono trattate
giornalmente numerose informazioni sugli studenti e sulle loro
famiglie, sui loro problemi sanitari o di disagio sociale, sulle
abitudini alimentari.
 A volte può bastare una lettera contenente dati sensibili (quelli
più delicati) su un minorenne, o un tabellone scolastico con
riferimenti indiretti sulle condizioni di salute degli studenti, per
violare anche involontariamente la riservatezza, la dignità di
una persona.
 Al tempo stesso, “la privacy” è stata talvolta utilizzata in
maniera impropria, per non rendere pubbliche determinate
informazioni, come i risultati scolastici e quelli degli esami.
 Con il vademecum, il Garante intende
offrire un contributo a favore di una
comunità scolastica che possa
promuovere il rispetto reciproco e
tutelare il diritto degli studenti alla
riservatezza
 REGOLE GENERALI
 ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHE
 I dati sulle origini razziali ed etniche possono
essere trattati dalla scuola per favorire
l’integrazione degli alunni stranieri.
 CONVINZIONI RELIGIOSE
 Gli istituti scolastici possono utilizzare i dati sulle
convinzioni religiose al fine di garantire la libertà
di credo – che potrebbe richiedere ad esempio
misure particolari per la gestione della mensa
scolastica – e per la fruizione dell’insegnamento
della religione cattolica o delle attività
alternative a tale insegnamento.
 STATO DI SALUTE
 I dati idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere trattati per l’assegnazione
del sostegno agli alunni disabili; per la
composizione delle classi; per la gestione
delle assenze per malattia; per
l’insegnamento domiciliare e ospedaliero
nei confronti degli alunni affetti da gravi
patologie; per la partecipazione alle attività
sportive, alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione.
 CONVINZIONI POLITICHE
 Le opinioni politiche possono essere trattate
dalla scuola esclusivamente per garantire la
costituzione e il funzionamento degli
organismi di rappresentanza: ad esempio, le
consulte e le associazioni degli studenti e dei
genitori.
DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO
 I dati di carattere giudiziario possono essere
trattati per assicurare il diritto allo studio
anche a soggetti sottoposti a regime di
detenzione o di protezione.
 Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è
previsto anche per tutte le attività connesse
ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie
(reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di
tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce
all’autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le
attività relative alla difesa in giudizio delle
istituzioni scolastiche.
VOTI ED ESAMI
TEMI IN CLASSE
 Non commette violazione della privacy l’insegnante
che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in
classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.
 Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe
– specialmente se sono presenti argomenti delicati - è
affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la
capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze
didattiche e la tutela dei dati personali.
 Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza
già previsti per il corpo docente riguardo al segreto
d’ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla
conservazione dei dati personali eventualmente
contenuti nei temi degli alunni.
VOTI SCOLASTICI, SCRUTINI,
TABELLONI, ESAMI DI STATO
 Non esiste alcun provvedimento del Garante che
imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe
e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli
esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento
scolastico sono soggette a un regime di trasparenza
 Il regime attuale relativo alla conoscibilità dei risultati
degli esami di maturità è stabilito dal Ministero
dell’istruzione. Per il principio di trasparenza a
garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli
esami devono essere pubblicati nell’albo degli
istituti.
 È necessario prestare attenzione, però, a
non fornire – anche indirettamente –
informazioni sulle condizioni di salute degli
studenti, o altri dati personali non pertinenti.
Ad esempio, il riferimento alle “prove
differenziate” sostenute dagli studenti
portatori di handicap non va inserito nei
tabelloni affissi all’albo dell’istituto, ma deve
essere indicato solamente nell’attestazione
da rilasciare allo studente.
INFORMAZIONI SUGLI
STUDENTI
CIRCOLARI E COMUNICAZIONI
SCOLASTICHE
 Il diritto–dovere di informare le famiglie
sull’attività e sugli avvenimenti della vita
scolastica deve essere sempre bilanciato
con l’esigenza di tutelare la personalità dei
minori.
 È quindi necessario, ad esempio, evitare di
inserire nelle comunicazioni scolastiche
elementi che consentano di risalire, anche
indirettamente, all’identità di minori coinvolti
in vicende particolarmente delicate.
ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E
INSERIMENTO PROFESSIONALE
 Su richiesta degli studenti interessati, le
scuole possono comunicare, anche a privati
e per via telematica, i dati relativi ai loro
risultati scolastici per aiutarli
nell’orientamento, la formazione e
l’inserimento professionale anche all’estero.
PUBBLICITÀ
Non è possibile utilizzare i dati affissi
all’albo degli istituti scolastici
per inviare materiale pubblicitario
a casa degli studenti.
La conoscibilità a chiunque degli esiti
scolastici (ad esempio attraverso il
tabellone affisso nella scuola) risponde
a essenziali esigenze di trasparenza.
Ciò non autorizza soggetti terzi
a utilizzare tali nominativi per altre
finalità come, ad esempio, l’invio
di materiale pubblicitario.
QUESTIONARI PER ATTIVITÀ DI RICERCA
 Svolgere attività di ricerca con la raccolta di
informazioni personali, spesso anche sensibili,
tramite questionari da sottoporre agli alunni, è
consentito soltanto se i ragazzi, o i genitori nel
caso di minori, sono stati preventivamente
informati sulle modalità di trattamento e
conservazione dei dati raccolti e sulle misure di
sicurezza adottate. Gli intervistati, inoltre,
devono sempre avere la facoltà di non aderire
 all’iniziativa.
FOTO, AUDIO E VIDEO
RECITE, GITE SCOLASTICHE E FOTO DI CLASSE
 Non violano la privacy le riprese video e le
fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le
gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi,
sono raccolte per fini personali e destinate a un
ambito familiare o amicale e non alla diffusione.
 Va però prestata particolare attenzione alla
eventuale pubblicazione delle medesime immagini
su Internet, e sui social network in particolare. In
caso di comunicazione sistematica o diffusione
diventa, infatti, necessario di regola ottenere il
consenso delle persone presenti nelle fotografie e
nei video.
REGISTRAZIONE DELLA LEZIONE
 È possibile registrare la lezione esclusivamente per
scopi personali, ad esempio per motivi di studio
individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale
diffusione, anche su Internet, è necessario prima
informare adeguatamente le persone coinvolte
nella registrazione (professori, studenti…), e ottenere
il loro esplicito consenso.
 Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti
possono decidere di regolamentare diversamente o
anche di inibire gli apparecchi in grado di registrare.
 (Vedi anche il paragrafo : “Videofonini, filmati,
mms”)
SICUREZZA E CONTROLLO
RILEVAMENTO DELLE PRESENZE CON
DATI BIOMETRICI
 L’utilizzo delle impronte digitali o di altri dati
biometrici per rilevare la presenza di un
gruppo di individui è giustificato soltanto
dall’esistenza di reali esigenze di sicurezza,
determinate da concrete e gravi situazioni di
rischio. Il sistema di rilevamento delle
impronte digitali, ad esempio, è stato
giudicato sproporzionato rispetto
all’obiettivo di consentire agli studenti
l’accesso ai servizi di mensa universitaria.
VIDEOFONINI, FILMATI, MMS
 L’utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione
di suoni e immagini è in genere consentito, ma
esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone
coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità.
 Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità
di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori audio-video,
inclusi i telefoni cellulari abilitati, all’interno delle aule di
lezione o nelle scuole stesse.
 Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare
sistematicamente i dati personali di altre persone (ad
esempio immagini o registrazioni audio/video) senza
aver prima informato adeguatamente le persone
coinvolte e averne ottenuto l’esplicito consenso.
 Gli studenti e gli altri membri della comunità
scolastica devono quindi prestare particolare
attenzione a non mettere on line immagini (ad
esempio su blog, siti web, social network) o a
diffonderle via mms. Succede spesso, tra l’altro,
che una fotografia inviata a un amico/familiare,
poi venga inoltrata ad altri destinatari,
generando involontariamente una
comunicazione a catena dei dati personali
raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi
violazioni del diritto alla riservatezza delle
persone riprese, incorrendo in sanzioni
disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati.
Le graduatorie
 Il Garante è intervenuto più volte contro illeciti compiuti
nella pubblicazione on line di graduatorie di vario tipo, le
quali spesso contengono dati personali non pertinenti o
eccedenti le finalità istituzionali perseguite.
 Alcuni Comuni, ad esempio, hanno pubblicato on line le
graduatorie di chi ha diritto ad usufruire del servizio di
scuolabus includendo tra le varie informazioni
liberamente accessibili, non solo i dati identificativi dei
bambini, ma anche l'indirizzo di residenza e il luogo
preciso dove lo scuolabus li avrebbe fatti salire e
scendere. La diffusione di questi dati, oltre a comportare
una violazione della normativa, può rendere i minori
facile preda di malintenzionati.
 Un altro caso frequente riguarda la pubblicazione
sui siti Internet degli istituti delle graduatorie di
docenti e personale amministrativo tecnico e
ausiliario (Ata) per consentire a chi ambisce a
incarichi e supplenze di conoscere la propria
posizione e punteggio. Tali liste, giustamente
accessibili a tutti, non devono però contenere,
come in diversi casi segnalati al Garante, i numeri di
telefono e gli indirizzi privati dei candidati. Questa
illecita diffusione dei contatti personali incrementa,
tra l'altro, il rischio di esporre i lavoratori a forme di
stalking o a possibili furti di identità.
Il servizio mensa
 Il Garante ricorda che è illecito pubblicare sul sito
della scuola il nome e cognome degli studenti i cui
genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o
del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che
usufruiscono gratuitamente del servizio in quanto
appartenenti a famiglie con reddito minimo o a
fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere
carattere generale, mentre alle singole persone ci si
può rivolgere con comunicazioni di carattere
individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla
gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le
regole sull'accesso ai documenti amministrativi da
parte delle persone interessate.
L'iscrizione a scuole
 Gli istituti scolastici devono predisporre con cura i
moduli di iscrizione di bambini e studenti, così da
non chiedere alle famiglie informazioni personali
eccedenti e non rilevanti. Particolare attenzione
deve essere posta sull'eventuale raccolta di dati
sensibili, come quelli sulle condizioni di salute e
sull'appartenenza etnica o religiosa. Il trattamento di
questi dati, oltre a dover essere espressamente
previsto dalla normativa, richiede infatti speciali
cautele e può essere effettuato solo se i dati sensibili
sono indispensabili per l'attività istituzionale svolta:
non è questo il caso della semplice iscrizione a
scuola.
 Art. 95. Dati sensibili e giudiziari 1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di
formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in
forma integrata.
 Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti 1. Al fine di agevolare
l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche
all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su
richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a
privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e
finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o
giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati
nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati
possono essere successivamente trattati esclusivamente per le
predette finalità. 2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza.
Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione
dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di
rilascio di diplomi e certificati.
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Il trattamento dei dati a scuola Tra trasparenza e rispetto della privacy