COMUNE DI RUFFANO
(PROVINCIA DI LECCE)
PROGETTO ESECUTIVO (COMPLETAMENTO) DI
“SISTEMAZIONE PIAZZA LIBERTA‟”
CAPITOLATO SPECIALE D‟APPALTO
Importo dei lavori (compreso oneri sicurezza)
€. 305.579,00
Importo a base d‟asta ...............................…………. €. 296.579,00
Costi per la sicurezza …………….………………….. €.
9.000,00
Somme a disposizione dell‟Ente ...............…………. €. 86.193,00
Importo totale di progetto .……………...................... €. 391.772,00
Redatto da:
Ing. Rocco FRISULLO
RUFFANO, maggio 2009
Visto: per la Stazione Appaltante
IL SINDACO DEL
COMUNE DI RUFFANO
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Nicola FIORITO)
(Ing. Rocco FRISULLO)
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CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Art. 1 - OGGETTO DELL‟APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il progetto di “Sistemazione Piazza
Libertà” - COMPLETAMENTO. Detti lavori dovranno realizzarsi per conto dell‟Amministrazione Comunale di Ruffano
secondo il progetto esecutivo redatto dall‟ing. Frisullo Rocco e interesseranno, nello specifico, l‟ intera area della Piazza.
Art. 2 - AMMONTARE DELL‟OPERA
L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto scaturisce da lavori ed oneri compensati a misura.
L‟importo a base d‟asta ammonta ad €. 296.579,00 (diconsi euro duecentonovantaseicinquecentosettantanove/00). I costi
per la sicurezza ammontano ad €. 9.000,00 (diconsi euro novemila/00) e non sono soggetti al ribasso d‟asta.
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell‟esercizio d‟impresa e, pertanto, soggetta all‟imposta sul
valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n° 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell‟Ente Appaltante (nel
seguito chiamato “Ente” o “Amministrazione”), nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata
dall‟Ente su richiesta dell‟Appaltatore, da effettuarsi prima dell‟emissione della fattura.
Il contratto è stipulato «a misura» ai sensi dell‟ art. 326, terzo comma, della L. 20 marzo 1865, n° 2248, allegato F, di cui
all‟ elenco prezzi integrante il progetto, con l‟ applicazione del ribasso offerto dall‟ Impresa.
Art. 3 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL‟APPALTO
Le opere comprese nell‟appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall‟Ente, risultano dalle planimetrie e dagli elaborati di
progetto di seguito elencati, nonché dalle indicazioni contenute nel presente Capitolato.
Si precisa che in caso di discordanza tra le indicazioni dei disegni di progetto e tra le prescrizioni del presente Capitolato
Speciale, vale sempre la soluzione più favorevole alla Stazione Appaltante, a giudizio insindacabile di quest‟ultima e
senza che l‟Impresa abbia nulla da eccepire.
Art. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE PROGETTATE
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e
dalle specifiche tecniche sopra indicate ed allegati al contratto, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla
D.L.; di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere.
L'intervento di progetto consiste nella sistemazione di Piazza della Libertà.
Le varie categorie di lavori previsti sono le seguenti:
-
pavimentazione;
arredo urbano;
illuminazione
verde
Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste negli elaborati di progetto.
Art. 5 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
L'Ente si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, sia all‟atto della consegna dei lavori che all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che
l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non
stabiliti nel vigente Capitolato Generale (D.M. 145/2000) previsto dall‟art. 3, comma 5 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109
e s.m.i. e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui alla Legge 11
febbraio 1994 n. 109 così come modificata dalle Leggi 216/95, 549/95, 127/97, 191/98 415/98.
Non sono considerate varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio e che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5%
per tutti gli altri lavori delle categorie d‟appalto, sempre che non comportino un aumento dell‟importo del contratto stipulato
per la realizzazione dell‟opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all‟art.
35. comma 5-bis, della Legge 109/94 e s.m.i. .
Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento
dell‟opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti
da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L‟importo di queste varianti non potrà essere comunque superiore al 5% dell‟importo originario e deve trovare copertura
nella somma stanziata per l‟esecuzione dell‟opera. Se le variati derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed
eccedono il quinto dell‟importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di
2
una nuova gara, alla quale dovrà essere invitata a partecipare l‟aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all‟ammontare dei 4/5
dell‟importo di contratto.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI – L‟APPALTO
MODO DI VALUTARE I LAVORI
Art. 6 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L‟appalto è soggetto all‟esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere
dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, D.M. 145 del 19 aprile 2000, della legge 109/94 e successive modificazioni,
del D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999, del Dlgs 163/2006, della legge 55/90, nonché a tutte le norme di legge in materia,
ivi comprese quelle regionali (ed in particolare la L.R. 13/2001)
L‟impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti,
circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d‟igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle
norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell‟esecuzione delle
opere (sia per quanto riguarda il personale dell‟impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle
UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui ai DD.LL. 494/96 e 528/99, al D.P.R. 222/2003 ed al D.Leg.vo
626/94 (come modificato ed integrato dal D.Leg.vo 19 novembre 1999, n 528), in materia di segnaletica di sicurezza sul
posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01.03.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti
i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell‟ambiente esterno”, al D.Leg.vo 15.8.1991, n. 277 ed
alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull‟inquinamento acustico), ogni altra normativa vigente anche se non
espressamente richiamata.
Art. 7 - NORME GENERALI
La gara sarà esperita con le modalità che deciderà la Stazione Appaltante e con appalto di lavori esclusivamente «a
misura».
Art. 8 - LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del
tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed
autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori.
Art. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto d‟appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato generale e gli elaborati di
progetto. Precisamente:
Inquadramento territoriale
Relazione tecnica
Planimetria di progetto
Particolari costruttivi
Impianto pubblica illuminazione
Elenco prezzi unitari
Computo metrico e quadro economico
Cronoprogramma
Schema di contratto d‟appalto e capitolato speciale d‟appalto
Piano di sicurezza e di coordinamento
Appendice schede dei rischi
Incidenza manodopera e incidenza media della sicurezza
Piano di manutenzione
Art. 10 - QUALIFICAZIONE DELL‟IMPRESA APPALTATRICE
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato é richiesta la qualificazione dell‟impresa per la categoria OG3
(strade, autostrade, ponti, viadotti ecc.).
Art. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L‟affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed
è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all‟art. 30 del DRP n° 34/2000, all‟art. 18. comma 3, della legge 19 marzo
1990, n° 55, come sostituito dall‟art. 34, comma 1. della legge 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modificazioni ed
integrazioni, e aIl‟art. 141 del Regolamento (D.P.R. 554/99).
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E‟ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di quest‟ultime, considerate singolarmente,
superi il 15 % dell‟importo totale dei lavori, ai sensi dell‟art. 13, comma 7, della legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni; si richiama inoltre l‟art. 18, comma 2, della L. 19 marzo 1990 n° 55.
Art. 12 – CAUZONE PROVVISORIA – GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
12.1 – Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell‟articolo 30, comma 1, della legge n. 109 del 1994, l‟offerta da presentare per l‟affidamento della
esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell‟importo dei lavori a base
d‟asta. Tale cauzione copre anche la mancata dimostrazione dei requisiti di cui all‟art. 10 comma 1/quarter della
Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell‟aggiudicatario.
2. Nel caso di presentazione di fidejussione la stessa dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni dalla gara e
contenere la rinuncia da parte dell‟obbligato in solido con il debitore principale:
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il
debitore principale fino a quando la Stazione Appaltante non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti
dal debitore stesso;
all‟onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui art. 1957 del Codice Civile;
3. La cauzione provvisoria, in qualsiasi forma costituita, deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una
dichiarazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la
garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo punto 12.2 .
12.2 - Cauzione definitiva o garanzia fidejiussoria
1. Ai sensi dell‟articolo 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell‟importo contrattuale; qualora l‟aggiudicazione sia fatta in favore di
un'offerta inferiore all‟importo a base d‟asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Detta garanzia fidejussoria deve
contenere le seguenti condizioni particolari:
a. rinuncia da parte dell‟obbligato in solido con il debitore principale:
- al beneficio della preventiva escussione di cui all‟art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso
a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Stazione Appaltante non dichiari il
pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso.
- All‟onere di un tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all‟art. 1957 del Codice Civile.
b. sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
c. Impegno da parte dell‟obbligato in solido con il debitore principale a versare l‟importo della cauzione a semplice
richiesta della stazione appaltante senza alcuna riserva.
2. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la
ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto.
3. La cauzione viene prestata a garanzia dell‟adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall‟eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all‟appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del
maggior danno.
4. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l‟eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell‟appaltatore. Le stazioni appaltanti
hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all‟appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d‟opera, sia stata incamerata, parzialmente
o totalmente, dall‟Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all‟appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione,
la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell‟importo originario.
6. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell‟affidamento e l‟acquisizione della cauzione
provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l‟appalto al concorrente che
segue nella graduatoria ai sensi dell‟art. 10 comma 1 ter della legge 109/94.
12.3 - Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui al punto 12.1 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera
a), della legge n. 109 del 1994, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui al punto 12.2 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle
medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il
possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo
mandataria.
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Art. 13 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell‟esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l‟impresa appaltatrice è tenuta ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L‟impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l‟impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da
esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell‟impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica. economica o sindacale.
L‟impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell‟osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l‟impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma
precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
L‟impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell‟ ad. 18 della
Legge 19 marzo 1990, n. 55, all‟ad. 9 del D.P.C.M. 10gennaio 1991, n. 55 ed all‟art. 31 della Legge 109/94 e successive
modificazioni ed integrazioni
L‟impresa appaltatrice é inoltre obbligata al versamento all‟‟INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola,
agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per lira mutualistici e per la
scuola professionale.
L‟impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in
conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del
presente capitolato.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata
dall‟ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all‟impresa appaltatrice e all‟ispettorato suddetto,
l‟inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i avori sono ultimati, destinando le somme così
accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra inoltre, ai sensi dell‟art. 30, comma 7 della Legge 109/‟94 e s.m.i, , la
mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo de lla
cauzione definitiva dopo l‟approvazione del collaudo finale provvisorio.
Il pagamento all‟impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall‟ispettorato del
lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell‟impresa
produrre la documentazione relativa all‟avvenuto accantonamento da parte dell‟ispettorato del lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l‟impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione
appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
Art. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE
A sensi dell‟arI. 30, comma 3, della Legge 11febbraio 1994, il. 109 e s.m. e i. l‟impresa appaltatrice è obbligata a stipulare
una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell‟esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Di conseguenza è onere dell‟impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell‟appalto, l‟accensione,
presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:
1. ad una assicurazione RCT, per il massimale di €. 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per danni a persone, a cose
e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l‟indicazione che tra le “persone si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all‟assistenza giornaliera e al
collaudo”.
2. ad una assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che copra anche i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell‟esecuzione dei lavori, per un massimale di €.
200.000,00 (Euro duecentomila/00).
Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere accese prima della consegna dei lavori, devono portare la
dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l‟intero periodo dell‟appalto fino ai
completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo
stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell‟inizio dei lavori e comunque prima
della liquidazione del primo stato d‟avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione
comprovante l‟intervenuta accensione delle polizze suddette.
Art. 15 - TEMPI DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO
La consegna dei lavori all‟Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 (qurantacinque) giorni dalla data di registrazione
del contratto secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di LL.PP di cui all‟art. 129 del D.P.R. 554 del 21
dicembre 1999. Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l‟Appaltatore
ha facoltà di richiedere i riconoscimenti a suo favore di cui all‟art. 9 del Capitolato Generale d‟Appalto, D.M. n. 145 del 19
aprile 2000.
Nel giorno e nell‟ora fissati dalla Stazione appaltante, l‟Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la
5
consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All‟atto della consegna dei lavori, l‟Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi
dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L‟ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell‟effettivo inizio dei lavori e comunque entro
cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell‟avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la
Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell‟Appaltatore circa il numero giornaliero minimo
e massimo di personale che si prevede di impiegare nell‟appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all‟Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da
parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell‟effettivo inizio dei lavori e comunque non
oltre dieci giorni dalla data dell‟autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
L‟ Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30 dalla data del verbale di
consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma
operativo dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l‟impresa potrà presentare alla Direzione dei Lavori una proposta di programma
operativo dettagliato per l‟esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le
opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l‟inizio, l‟avanzamento mensile ed il termine di ultimazione
delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle
macchine e degli impianti che l‟impresa si impegna ad utilizzare in rapportò ai singoli avanzamenti.
Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d‟intesa con la Stazione appaltante comunicherà all‟impresa
l‟esito dell‟esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l‟approvazione, l‟impresa entro 10
giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla
Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, Il
programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l‟impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili cd ogni altra
modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigente non
prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L‟Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
•
delle particolari condizioni dell‟accesso al cantiere;
•
della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
•
delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell‟intervento e al periodo
stagionale in cui vanno a ricadere;
•
dell‟eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell‟appaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relazione all‟eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell‟impresa appaltatrice e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica
della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
L‟Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata la penale pecuniaria giornaliera di cui all‟art. 117 del
Regolamento in materia di LL.PP. (D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999), stabilita nella misura dell‟uno per mille
dell‟ammontare netto contrattuale, e comunque non superiore al 10 per cento.
L‟Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori, l‟ultimazione dei
lavori non appena avvenuta.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell‟impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni,
all‟impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai
lavori, nonché il fatto che nell‟installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle nonne di cui ai D.P.R.
547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg.vi 626/94, 494/96 e 528/99 e del DPR 222/03, nonché alle norme vigenti relative alla
omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d‟opera e delle attrezzature di cantiere.
L‟impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al
programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali
consecutivi previsti per l‟esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra
quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all‟impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né
protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
La concessione di proroghe è subordinata unicamente all‟impossibilità dell‟appaltatore di completare i lavori nel termine
fissato per cause a lui non imputabili e, quindi, solo per fatti o circostanze sopraggiunte, o difficoltà impreviste e
imprevedibili rivelatesi nel corso di esecuzione, ivi compresi i casi di avverse condizioni climatiche eccezionali, eccedenti
in maniera eclatante le normali condizioni meteorologiche stagionali. Resta salvo tutto ciò che è previsto all‟art. 26 del
Capitolato Generale d‟Appalto, D.M. n. 145 del 19 aprile 2000.
I casi ed i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori ed i criteri di determinazione
degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono
quelli previsti dagli artt.24 e 25 del Capitolato Generale d‟appalto, D.M. n.145 del 19 aprile2000 e dall‟art 133 del D.P.R.
554 del 21 dicembre 1999.
Nell‟eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore.
impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie
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di lavori, l‟impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su
istanza dell‟impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente
ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, a esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la
ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della
scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed impresa
appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere
sospese.
Il riconoscimento dei danni di forza maggiore è sempre con riferimento all‟accadimento di eventi imprevisti, imprevedibili
ed inevitabili, m relazione comunque al dovere di “preveggenza” ed al dovere di “sforzo” per prevenire ed evitare che si
può porre a carico dell‟appaltatore nell‟ambito del contesto del lavoro in corso di esecuzione. La valutazione dei compensi
per danni da forze maggiori è disciplinata dall‟ art.20 del Capitolato Generale d‟Appalto, D.M. n. 145 del 19 Aprile2000.
Art. 16 - SICUREZZA DEI LAVORI
L‟Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d‟urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la
consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento o
al Piano Generale di Sicurezza allegati al progetto (di cui agli artt. 12 e 13 del D.Leg.vo 14 agosto 1996 n. 494, e
successive modificazioni ed integrazioni) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell‟organizzazione del cantiere e nell‟esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati
La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell‟Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano
di Sicurezza a quanto segnalato dall‟impresa.
E‟ altresì previsto che prima dell‟inizio dei lavori, ovvero in corso d‟opera, le imprese esecutrici possano presentare al
Coordinatore per l‟esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni ai Piano di Sicurezza e di Coordinamento
loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell‟impresa, sia per garantire il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
IL Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E‟ compito o onore
dell‟impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro
che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d‟opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l‟impresa dovrà, nell‟ottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo 25 novembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni, consegnare ai Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l‟Esecuzione copia dei proprio Documento di
Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell‟art. 4 dei predetto D.Leg.vo 626/94), copia della comunicazione alla ASL e
Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell‟art. 6 del
citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell‟emergenza.
All‟atto dell‟inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l‟impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere
perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi dei DD.LL. 494/96 e 528/99 e del D.P.R. 222/2003
e del D.Leg.vo 626/94 (e s.m.i.) in cui si colloca l‟appalto e cioè:
•
che il committente è il Comune di Ruffano e per esso, in forza delle competenze attribuitegli, il sig. Sindaco protempore;
•
che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi degli artt. 2 e 3 del
D.Leg.vo 494/96) è l‟ing. Rocco Frisullo Capo Settore Lavori Pubblici dell‟Ufficio Tecnico Comunale;
•
che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dalla legge in vigore per la nomina dei Coordinatori della
Sicurezza;
•
che
i
Coordinatori
della
Sicurezza
in
fase
di
progettazione
e
di
esecuzione
sono_______________________________________________________________________________________;
•
di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o del Piano Generale di Sicurezza in quanto facenti
parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri non sono soggetti a
ribasso d‟asta ai sensi dell‟art. 31, comma 2, Legge 109/94 modificato con Legge n. 4 15/96.
L‟impresa e altresì obbligata, nell‟ottemperare a quanto prescritto dall‟art. 31, comma 1 bis, della Legge 109/94 e
successive modificazioni, di inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel piano
operativo di sicurezza”:
•
il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l‟impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti
attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di
pronto soccorso ecc.;
•
le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
•
le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l‟impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali:
caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle
prescrizioni relative le varie lavorazioni;
•
le fonti di energia che l‟impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l‟illuminazione che per la forza
motrice per macchinari, mezzi d‟opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai
luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali lavori stessi dovranno svolgersi;
•
i mezzi, i macchinari e le attrezzature che I „Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto
gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le
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•
•
•
•
modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta
efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente, i certificati di collaudo o di revisione che
dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza
alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
le opere provvisionali necessarie per l‟esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc.,
corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati
da progettista all‟uopo abilitato per legge;
particolari accorgimenti ed attrezzature che l‟Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l‟igiene del
lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che
siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari,
elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l‟igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire
ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il Piano (o i Piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene
del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell‟appalto, nonché ogni qualvolta l‟impresa intenda apportare
modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il Piano (o i Piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall‟Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da
questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;
il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
l‟Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell‟attuazione delle stesse in sede di esecuzione
dell‟appalto.
L‟Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la
sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di
informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l‟esecuzione.
Art. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO SUL PREZZO D‟APPALTO
L‟Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d‟opera ogni qual volta il suo credito - al netto del ribasso d‟asta
e delle prescritte ritenute, di cui agli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000) e dell‟art. 114 deI Regolamento
(D.P.R. 554/1999) - raggiunta la cifra di €. 60.000,00 (diconsi euro sessantamila/00).
Il certificato per il pagamento dell‟ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l‟ammontare, verrà rilasciato dopo
l‟ultimazione dei lavori.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno, ai sensi e nei
limiti dell‟art. 28 del Capitolato Generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.
Art. 18 - PAGAMENTI IN ACCONTO SUI COSTI DELLA SICUREZZA
L‟Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto dei costi sulla sicurezza nella percentuale relativa corrispondente ad
ogni stato di avanzamento dei lavori.
Art. 19 - CONTO FINALE
Ai sensi dell‟art. 173 del Regolamento (D.P.R. 554/1999), si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro giorni 90
dalla data dell‟ultimazione dei lavori.
Art. 20 - PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE
Nel contratto saranno indicate le persone, con relativo indirizzo, cui inviare gli avvisi, autorizzate dall‟Appaltatore a
riscuotere e quietanzare i pagamenti delle somme dovute in acconto e a saldo. Eventuale cessazione, decadenza o
rinuncia all‟incarico della persona indicata a riscuotere dovrà essere tempestivamente notificata all‟Amministrazione. Per
tutto ciò che non viene espressamente previsto nel presente articolo si rimanda all‟art. 3 del Capitolato Generale
d‟Appalto, D.M. n. 145 del 19 Aprile2000.
Art. 21 - COLLAUDO
La collaudazione dei lavori deve essere iniziata entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La collaudazione stessa
deve essere conclusa entro 60 giorni dalla data di inizio della stessa.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al
Regolamento in materia di LL.PP. previsto dall‟art. 3, comma 5 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché le disposizioni dell‟art. 28, comma 1, di quest‟ultima legge.
Art. 22 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL‟APPALTATORE – RESPONSABILITA‟
DELL‟APPALTATORE
Oltre gli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 14 del Capitolato generale (D.M. 145/2000) e agli altri indicati nel presente
Capitolato speciale, saranno a carico dell‟Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.
1) Nomina, prima dell‟inizio dei lavori, dei Direttore Tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed
iscritto all‟albo professionale. L‟impresa dovrà fornire alla direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore
tecnico di cantiere di accettazione dell‟incarico.
2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all‟entità
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
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17)
18)
19)
20)
21)
22)
dell‟opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo
la richiesta della direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l‟inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori tutti. L‟Appaltatore dovrà inoltre comunicare alla D.L. ed al Responsabile del Procedimento, prima dell‟inizio
dei lavori, la discarica autorizzata presso la quale conferire il materiale di risulta proveniente dagli scavi e dalla pulizia
delle banchine, e dovrà inoltre fornire, nel corso dell‟esecuzione dei lavori, idonea documentazione comprovante
l‟avvenuto conferimento del predetto materiale di risulta.
La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in
esso esistenti, nonché di tutte le cose dell‟Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate
all‟Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l‟Appaltatore dovrà
servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla direzione dei lavori, di locali ad
uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della
direzione, compresa la relativa manutenzione.
L‟approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo
smaltimento dei liquami.
La redazione dei calcoli o dei disegni d‟insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato,
metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale
L‟Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d‟acciaio,
per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti
elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante.
La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla
direzione dei lavori, sui materiali Impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa
l‟accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio
direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell‟Impresa nei modi più adatti a garantirne
l‟autenticità.
La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e
qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro
venisse particolarmente indicato dalla direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.
Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o
privati latistanti alle opere da eseguire.
La gratuita assistenza medica e la distribuzione del chinino agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
L‟osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in
vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia
intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l‟Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di
acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l‟adempimento di detti obblighi, ferma l‟osservanza
delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno
per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
L‟osservanza delle disposizioni di cui alla L. 21 agosto 1921, n. 1312, sull‟assunzione obbligatoria degli invalidi di
guerra, e successive modifiche.
La comunicazione all‟Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative
all‟impiego della mano d‟opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall‟Ufficio per l‟inoltro delle notizie
suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all‟art. 65 del presente Capitolato, restando
salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per
la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
L‟osservanza delle norme contenute nella vigente legge sulla polizia mineraria in data 30 marzo 1893, n. 184 e nel
relativo regolamento in data 14 gennaio 1894, n. 19.
Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell‟appalto, nel numero e dimensioni che
saranno di volta in volta indicati dalla direzione.
L‟assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall‟inizio dei lavori fino al collaudo finale,
comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l‟assicurazione contro tali rischi dovrà
farsi con polizza intestata all‟Amministrazione appaltante.
IL pagamento delle tasse e l‟accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione
temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai
materiali e mezzi d‟opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i
diritti per l‟allacciamento alla fognatura comunale.
La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso
lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d‟esecuzione, alle
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e
alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell‟Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della
direzione dei lavori, l‟uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature,
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23)
24)
25)
26)
27)
28)
costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che
l‟Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come
dall‟Amministrazione appaltante, l‟Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al
trasporto nei luoghi di deposito, situati nell‟interno del cantiere, od a piè d‟opera, secondo le disposizioni della
direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ai alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell‟Amministrazione appaltante. I danni che per
cause dipendenti o per sua negligenza fossero appestati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a
carico esclusivo dell‟Appaltatore.
La predisposizione, prima dell‟inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza tisica dei lavoratori di cui al
comma 8 dell‟art. 18 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e di ogni successiva disposizione in materia.
L‟adozione, nell‟eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la
incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia
di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla direzione dei lavori e sull‟Appaltatore
restandone sollevata l‟Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
Consentire l‟uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla direzione dei lavori, senza che l‟Appaltatore abbia
perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle
opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro dieci giorni dal verbale di
ultimazione l‟Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mozzi d‟opera cd impianti di sua
proprietà.
Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative
dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall‟art. 18, sesto comma, della L. 19 marzo 1990, n. 55.
Trasmettere all‟Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare,
entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del quinto comma dell‟an. 18 della citata L. 19 marzo 1990, n. 55 . La
disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari. 11 corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra
specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell‟eventuale compenso a corpo di cui all‟art 2 del presente Capitolato.
Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all‟offerto
ribasso contrattuale.
Art. 23 – PROPRIETA‟ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni:
• restano in proprietà dell‟Amministrazione;
• sono ceduti all‟Appaltatore.
Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà all‟Amministrazione, l‟Appaltatore deve trasportarli e regolarmente
accatastarli in luogo indicato dalla DD.LL. intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni. Nel
caso in cui detti materiali siano ceduti all‟Appaltatore si applica il disposto del terzo comma dell‟art. 36 del Capitolato
generale.
Art. 24 – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI – MANODOPERA - NOLEGGI
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
- La misurazione e la valutazione dei lavori eseguiti avverrà, con riferimento alle varie categorie di opere individuate
nell‟art. 2, comma 3, del presente capitolato speciale d‟appalto, in base alla quota percentuale di avanzamento di volta
in volta riscontrata dal direttore dei lavori.
- Non sono in ogni caso riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
- Nel corrispettivo per l‟esecuzione dei lavori s‟intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l‟opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d‟appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.
- La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando ai vari importi di ogni categoria di lavori, di
cui al precedente art. 2, comma 3, la quota percentuale di avanzamento riscontrata dal direttore dei lavori.
- Mano d‟opera.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi. L‟Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che
non riescano di gradimento alla direzione dei lavori. Circa le prestazioni di mano d‟opera saranno osservate le
disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi
sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell‟esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
l‟Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L‟Impresa si obbliga altresì ad applicare il conti-atto e gli
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I
suddetti obblighi vincolano l‟impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale. L‟impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell‟osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l‟ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l‟impresa dalla
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
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Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall‟Impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si esegu000 a mezzo di Ditte specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa
segnalata dall‟Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all‟Impresa e, se nel caso, anche
all‟ispettorato suddetto, l‟inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati,
destinando le somme così accantonate a garanzia dell‟adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento
all‟impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall‟ispettorato del Lavoro non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di
cui sopra, l‟impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, nè ha titolo al risarcimento di danni.
- Noleggi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell‟Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e
delle macchine. 11 prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d‟opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all‟energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine Con i prezzi di noleggio
delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il
trasporto dell‟energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si
intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d‟opera a disposizione
dell‟Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito
per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cm essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in
ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo Impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i
meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d
opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il
prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra
causa o perditempo.
- Trasporti.
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d‟opera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno
stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta a
seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.
Art. 25 - CONTABILIZZAZIONE DELLE VARIANTI
Nel caso di variante in corso d‟opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso
d‟asta che ha determinato l‟aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall‟appaltatore nella lista in sede di gara.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a
quanto è previsto nell‟elenco prezzi.
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaric ati
dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori
abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. in nessun caso saranno tollerate
dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell‟Appaltatore. Le misure
saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all‟esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che
saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall‟Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità
di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Art. 26 - LAVORI COMPENSATI A CORPO
Per le opere e categorie di opere appaltate a corpo, oltre alle norme e prescrizioni indicate in capitolato, fanno testo le
descrizioni, norme e prescrizioni emergenti dalle voci di elenco prezzi; l‟elenco dei prezzi unitari comprende infatti non
solo i prezzi in base ai quali, previa deduzione del ribasso d‟asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura, bensì anche i
prezzi unitari di forniture ed opere che concorrono a formare categorie di lavori per le quali non à previsto un prezzo a
corpo.
Art. 27 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà
al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell‟art. 136 del Regolamento di attuazione della Legge 109/94 e
successive modificazioni (D.P.R. 554/1999), ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d‟opera e provviste
fornite dall‟Appaltatore (a norma dell‟art. 153 dello stesso regolamento) o da terzi. In tale ultimo caso l‟Appaltatore, a
richiesta della Direzione, dovrà effettuarne i relativi pagamenti, sull‟importo dei quali sarà corrisposto l‟interesse dovuto
seguendo le disposizioni del Capitolato generale.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell‟Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che
essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
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Art. 28 - ORDINE DA TENERSI NELL‟ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l‟Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita
delle opere ed agli interessi dell‟Amministrazione.
L‟Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l‟esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito
termine di tempo o di disporre l‟ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall‟appalto, senza
che l‟Appaltatore possa rifiutarsi o fame oggetto di richiesta di speciali compensi.
L‟Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori per l‟approvazione, prima dell‟inizio lavori, il programma operativo
dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell‟esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui
alla L. 10 dicembre 1981, n. 741 nei casi contemplati.
Art. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI NUOVI PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d‟asta calcolato sull‟importo complessivo a base d‟asta
(o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori sono
indicati nell‟art. 3; essi compensano:
a. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali. perdite. sprechi. ecc.). nessuna eccettuata, che venga
sostenuta per darli pronti all‟impiego, a piede di qualunque opera;
b. circa gli operai e mezzi d‟opera. ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere. nonché per premi
di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno:
c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d‟opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso:
d. circa lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d‟opera, assicurazioni d‟ogni specie, indennità di
cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d‟altra specie, mezzi d‟opera provvisionali,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d‟arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l‟Appaltatore dovrà
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell‟elenco dei prezzi del
presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a corpo, diminuiti dei ribasso offerto, si intendono accettati dall‟Appaltatore in base ai calcoli
di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili
E‟ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell‟art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di
quanto previsto dall‟ad. 26, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994. n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
Vale altresì quanto altro stabilito dall‟art. 26. comma 4 della medesima legge.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell‟elenco prezzi allegato, si procederà alla
promozione di nuovi prezzi con e modalità stabilite dalla già richiamata normativa vigente in materia di LL.PP.
Art. 30 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI
L‟elenco dei prezzi unitari, facente parte del contratto d‟appalto, comprende i prezzi in base ai quali, previa deduzione del
ribasso d‟asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura. Comprende altresì i prezzi unitari di forniture ed opere
componenti categorie di lavori per le quali é previsto un prezzo a corpo: la parte descrittiva di quelle forniture ed opere,
come sviluppate nelle voci di elenco prezzi in parola, costituisce a tutti gli effetti norma prescrittiva di Capitolato.
Art. 31 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Il computo metrico estimativo, non facente parte del contratto d‟appalto, si riferisce ad opere da pagarsi a corpo; in questo
caso le voci del computo metrico estimativo costituiscono descrizione delle forniture ed opere concorrenti a formare
ognuna di quelle categorie.
Art. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie fra l‟Impresa Appaltatrice e la Stazione Appaltante dovrà avvenire secondo le
procedure indicate dagli artt. 31/bis e 32 della Legge 109/94 , così come modificati dalle Leggi 216/95 e 415/98 e secondo
quanto riportato dall‟art. 150 del regolamento (D.P.R. 554/1999).
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CAPO III
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
PARTE I - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 33 - MATERIALI IN GENERE
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie
tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di
seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Art. 34 - ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO
a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di
sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre
1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n.
595 (« Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici ») nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31
agosto 1972 (« Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche
»).
c) Cementi e agglomerati cementizi.
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno
1968 (« Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi ») e successive modifiche.
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel
D.M. 31 agosto 1972.
2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 (« Regolamento del
servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi »), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio
1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di
cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di
importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi.
3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri
agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti
inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n.
2230.
e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare
residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per
estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.
Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 33.
Art. 35 - MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e
non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del
conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria
del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani
di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- -acceleranti; antigelosuperfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare
l'attestazione di conformità alle norma secondo i criteri dell'art. 33.
3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14
febbraio 1992 e relative circolari esplicative.
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Art. 36 - ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere
costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20
novembre 1987 («Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento »).
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma
UNI 8942/2.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato
D.M. 20 novembre 1987.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e
condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.
E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da
mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
Art. 37 - ARMATURE PER CALCESTRUZZO
1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M.
attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e relative circolari esplicative.
2) E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
Art. 38 – Soppresso
Art. 39 - PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE
1) La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a
campioni, atlanti, ecc.
Marmo (termine commerciale).
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di
durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
Nota: A questa categoria appartengono:
-i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
-i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
-gli alabastri calcarei;
-le serpentiniti;
-oficalciti;
Granito (termine commerciale).
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di
durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi).
Nota: A questa categoria appartengono:
-i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo, feldspati sodico-potassici e miche);
-altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
-le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
-alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.
Travertino.
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da
costruzione; alcune varietà sono lucidabili.
Pietra (termine commerciale).
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
Nota: A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna
classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
-rocce tenere e/o poco compatte;
-rocce dure e/o compatte.
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie
rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti,
gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla
conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458.
Per quanto attiene ai blocchi monolitici previsti in progetto si precisa quanto segue:
- con riferimento alla voce di Elenco Prezzi n. 10 - Sedute in pietra (cat. lavori n. 3) trattasi di fornitura e posa in opera di
sedute in blocchi monolitici di pietra calcarea locale informe, della lunghezza media di circa cm. 200, larghezza media di
cm. 70 e altezza dal piano di calpestio di cm. 50, da intendersi come misure al finito, ottenute da massi informi provenienti
da scavi o cave, opportunamente tagliate orizzontalmente nella parte superiore (piano di seduta) e successivamente
levigate; i blocchi grezzi dovranno essere preventivamente giudicati idonei allo scopo da parte della D.L. che autorizzerà
quindi le prime fasi di lavorazione fermo restando che se durante le stesse lavorazioni i blocchi da destinare a sedute
perdessero le previste caratteristiche finali geometriche (cm. 200x70x50) e di funzionalità, ciò comporterà il loro immediato
accantonamento e sostituzione; di tale circostanza l‟Impresa dovrà tenere conto nella formulazione della propria offerta in
sede di gara.
- con riferimento alla voce di Elenco Prezzi n. 11 – Blocchi monolitici (cat. lavori n. 3) trattasi di fornitura e posa in opera di
blocchi monolitici di pietra calcarea locale informe, dell‟altezza di circa cm 200 e diametro di circa cm 80, a forma
piramidale, atti a costituire elementi verticali a guisa di colonne naturali in pietra, ottenute da massi informi provenienti da
scavi o cave; i blocchi grezzi dovranno essere preventivamente giudicati idonei allo scopo da parte della D.L. che
autorizzerà quindi le prime fasi di lavorazione fermo restando che se durante le stesse lavorazioni i blocchi da destinare a
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colonne naturali in pietra perdessero le previste caratteristiche finali geometriche (h=200 cm, Ø=80 cm, forma piramidale),
ciò comporterà il loro immediato accantonamento e sostituzione; di tale circostanza l‟Impresa dovrà tenere conto nella
formulazione della propria offerta in sede di gara.
2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal bacino di
estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da
crepe, discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la funzione;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le
dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale):
-massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 2a;
-coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724 - parte 2a;
-resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 3a;
-resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 5a;
-resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 2234;
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell'art. 33.
Art. 40 - PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE
40.1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema
di pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione,
può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
40.2 - I prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc., si intendono denominati
nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica.
I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a ) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;
b ) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:
b1) qualità I:
piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore diverso) purché
presenti su meno del 10 % degli elementi del lotto;
imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10 % degli elementi;
b2) qualità II:
-piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore diverso) purché
presenti su meno del 20 % degli elementi del lotto:
-imperfezioni di lavorazione come per la classe I;
-piccole fenditure;
-alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
b3) qualità III: esenti da difetti che possano compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza
meccanica), alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
c) avere contenuto di umidità tra il 10 e il 15 %;
d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:
d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 rnm sulla lunghezza; d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 %
sulla larghezza e lunghezza;
d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza;
d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;
e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno nei limiti solitamente
riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato che accompagna la fornitura.
f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, umidità nelle fasi di
trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Nell'imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le caratteristiche di cui ai
commi da a) ad e).
40.3 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto che
le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul
metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma UNI EN 87.
a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o
pressate di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:
Assorbimento d'acqua, E in %
Formatura
Estruse(A)
Pressate
Gruppo I
E<3%
UNI EN 121
UNI EN 176
Gruppo II a
Gruppo II b
Gruppo III
3%<E<6%
6%<E<10%
E>10%
UNI EN 186
UNI EN 187 UNI EN 188
UNI EN 177
UNI EN 178 UNI EN 159
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I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettate in base alla
rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei lavori e fornitore.
b) Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla » e « mattonelle greificate »
dal R.D. 16 novembre 1939 n. 334, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20
kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm)² minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo
per 1 km di percorso.
c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una
qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 87),
per cui:
-per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
-per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento d'acqua, i valori di
accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei
dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei lavori.
d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi
di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del
fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
40.4 - I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni date dal
progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
a) Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista.
b) Avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il contrasto
dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137.
Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei grigi.
c) Sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:
-piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm;
-rotoli: lunghezza + 1%, larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm;
-piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in millimetri) e
0,0012;
-rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm.
d) La durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A.
e) La resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³.
f) La stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3 % per le piastrelle e dello 0,4 % per i rotoli.
g) La classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 allegato A3.1).
h) La resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non deve
originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137. Non sono inoltre
ammessi affioramenti o rigonfiamenti.
i) Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il
rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento N3
della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento
N2.
l) Il controllo delle caratteristiche di cui ai comma da a) ad i) si intende effettuato secondo i criteri indicati in 48.1
utilizzando la norma UNI 8272.
m) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai commi da a) ad i).
40.5 - I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni di cui alle
seguenti norme.
-UNI 5573 per le piastrelle di vinile;
-UNI 7071 per le piastrelle di vinile omogeneo;
-UNI 7072 per le piastrelle di vinile non omogeneo.
I metodi di accettazione sono quelli del punto 40.1.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate.
40.6 - I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del tipo realizzato:
-mediante impregnazione semplice (I1);
-a saturazione (I2);
-mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);
-con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);
-con prodotti spatolati (S).
I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori.
I metodi di accettazione sono quelli contenuti nel punto 40.1 facendo riferimento alla norma UNI 8298 (varie parti).
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti atmosferici nelle
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e per la sicurezza
durante l'applicazione.
40.7 - I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del
progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.
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40.7.1- Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza
colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con
superficie levigata.
I prodotti sopra citati devono rispondere al R.D. 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le caratteristiche di
resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto.
L'accettazione deve avvenire secondo il punto 50.1 avendo il R.D. sopra citato quale riferimento.
40.7.2 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni,
colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili
si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro
completamento devono rispondere a quanto segue:
a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali
ammesse.
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul
campione prelevato;
b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ± 15 % per il singolo massello e ± 10 %
sulle medie;
c) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15 % per il singolo
massello e non più del 10 % per le medie;
d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ± 5% per un singolo
elemento e ± 3 % per la media;
f) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo elemento e maggiore di
60 N/mm² per la media;
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 40.1.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze
sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per
la movimentazione, sicurezza e posa. In particolare le pavimentazioni adottate nel presente progetto hanno le
caratteristiche appresso riportate:
- Tessella (Codice Pavitalia 770/1/2P)
Pavimentazione in masselli in calcestruzzo, spessore mm. 80, forniti in n. 3 pezzature, aventi nella pianta rettangolare, le
seguenti dimensioni nominali di mm 130x195 - mm 130x130 - mm 130x98. I masselli vengono assortiti sia nelle dimesioni
che nelle colorazioni e così dovranno essere posati; le colorazioni saranno mixtate nei tre colori rosso, beige, bruno
porfidico; il calcestruzzo è confezionato con almeno il 50% di inerti granulati di porfido. Le facce laterali dei masselli
saranno munite di distanziatore continuo di mm 2 di profondità, non passante in tutto lo spessore per garantire
un‟equidistanza tra masselli contigui e aumentare lo spessore delle fughe che appaiono in superficie tra massello e
massello. Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno comunque rispondere alle Norme UNI 9065. I masselli,
prima della fornitura verranno sottoposti ad un pretrattamento, tale da creare una fagliatura degli spigoli e conferire alla
pavimentazione posata l‟aspetto di un manufatto realizzato a spacco manuale sui bordi.
- Prato Verde
Piastra per pavimentazione esterna in calcestruzzo vibrocompresso, di dimensioni di mm 600x400, spessore mm 90. I fori
quadrati passanti ricavati all‟interno del perimetro della piastra, di dimensioni mm 90x90, più quelli formatisi accostando
piastra a piastra e dovuti alla linea spezzata del perimetro stesso, formano una maglia a rete continua. I fori sono idonei
alla piantumazione di un prato erboso e il risultato finale è appunto una pavimentazione inerbata carrabile, funzionale per
zone di parcheggio o transito di veicoli leggeri.
- Cordolo C8
Manufatto idoneo a contenere e/o separare tratti rettilinei e/o curvi di strade piazzali, marciapiedi, parcheggi ed ogni
qualsivoglia via di transito pedonale e/o veicolare, caratterizzati da pavimentazioni di diversa quota, destinazione d‟uso e/o
materiale. Trattasi di un elemento prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso di forma parallelepipeda e di dimensioni :
lunghezza mm 1000 - altezza mm 240 - profondità mm 80; la faccia superiore, in vista, del manufatto presenta i due bordi
arrotondati con un raggio di curvatura di mm 15, mentre le due facce longitudinali sono piane e parallele. I cordoli vanno
posati su opportuno sottofondo in malta cementizia rinfiancata per una altezza di circa cm 5; una delle facce di contatto,
uno all‟altro, presenta un rilievo di mm 3 di sporgenza, non passante sull‟intera altezza, che funziona da distanziatore ed
evita il contatto e la sbrecciatura degli spigoli superiori, in vista, del cordolo. La superficie della faccia superiore, in vista,
del cordolo hanno uno strato differenziato antiusura di uno spessore di circa mm 20 realizzato con inerti granitici ed un
differenziato dosaggio di cemento.
40.8 - I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni.
Si intendono definiti come segue:
-elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);
-elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o con
resine;
-lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una dimensione
maggiore di 60 cm e spessore di regola non < di 2 cm;
-marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con
dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
-marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;
-marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze
dichiarate.
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Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.
a) I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto
prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le
lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da
incollare le tolleranze predette saranno ridotte).
b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 2234 del 16 novembre 1939 per
quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm.
c) l'accettazione avverrà secondo il punto 40.1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente
legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
40.9 - I prodotti tessili per pavimenti (moquettes).
a) si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioè:
-rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivello, velluto plurilivello, ecc.);
-rivestimenti tessili piatti (tessuto, non-tessuto).
In caso di dubbio e contestazione si farà riferimento alla classificazione e terminologia della norma UNI 8013/1.
b) I prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o completamento a quanto segue:
-massa areica totale e dello strato di utilizzazione;
-spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione;
-perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato;
-perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico.
In relazione all'ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di comportamento:
-tendenza all‟accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio;
-numero di fiocchetti per unità di lunghezza e per unità di area;
-forza di strappo dei fiocchetti;
-comportamento al fuoco.
c) I criteri di accettazione sono quelli precisati nel punto 40.1; i valori saranno quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati
dal Direttore dei lavori. Le modalità di prova da seguire in caso di contestazione sono quelle indicate nella norma UNI
8014 (varie parti).
d) I prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, da agenti atmosferici ed altri
agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio informativo indicherà il nome
del produttore, le caratteristiche elencate in b) e le istruzioni per la posa.
40.10 - Le mattonelle di asfalto
a) Dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le caratteristiche di
resistenza all‟urto: 4 Nm (0,40 kgm) minimo; resistenza alla flessione: 3 N/mmq (30 kg/cmq) minimo; coefficiente di usura
al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di percorso.
b) Per i criteri di accettazione si fa riferimento al punto 40.1; in caso di contestazioni si fa riferimento alla norme CNR ed
UNI applicabili.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad agenti meccanici,
chimici, ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa. Il foglio informativo indicherà
almeno le caratteristiche di cui sopra alle istruzioni per la posa.
40.11 - I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date nella norma UNI 4630 per le
lamiere bugnate ed UNI 3151 per le lamiere stirate. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature,
bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l‟impiego e /o la
messa in opera e dovranno avere l‟eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.
Art. 41 - PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
41.1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in
particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti
caratteristiche:
-compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati:
-diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono
destinati;
-durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche
meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
-durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme
UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
41.2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
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Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi
supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle
seguenti caratteristiche:
-compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
-durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche
meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
-durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
-caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in
possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla
direzione dei lavori.
41.3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in
opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:
-Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
-Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico
(agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da
filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi).
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle
seguenti caratteristiche:
-tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 1 %;
-spessore: ± 3 %;
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestato di
conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.).
Per i nontessuti dovrà essere precisato:
-se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
-se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
-il peso unitario.
Art. 42 – Soppresso
Art. 43 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI PER OPERE STRADALI
43.1 - Generalità
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere stradali proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua
convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori siano riconosciuti della migliore qualità della
specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non idonea ai
lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere
immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Impresa.
43.2 - Caratteristiche dei materiali
a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di
sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. Avrà
un pH compreso fra 6 ed 8.
b) Calce - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939,
n. 2230; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella L. 26 maggio 1965, n. 595 nonché
ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972. La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri,
essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale
che, mescolata con la sola quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda
a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti
inerti. La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o
sfiorita e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben
riparati dall'umidità. L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle
prescrizioni della Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa
destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.
c) Leganti idraulici - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per
qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti. Essi
dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili.
d) Pozzolana - La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee o da parti
inerti; qualunque sia la sua provenienza dovrà rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.
Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta.
e) Ghiaia, pietrisco e sabbia - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno
corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice
od armato di cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da
rocce resistenti, il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.
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La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere assolutamente
scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o
calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione.
Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di
decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. Dovrà avere forma angolosa ed avere
elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori in base alla destinazione,
al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa dovrà garantire la costanza delle
caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.
Per i lavori di notevole importanza l'Impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei
lavori i normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere
da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello 71 U.N.I. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione,
muri di sostegno da 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello 60 U.N.I. 2334) se si tratta di volti o getti di
un certo spessore; da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 e passanti da quello 40 U.N.I. 2334) se si tratta di volti o getti
di limitato spessore.
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati
da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di
rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla
compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo, avranno spigolo vivo e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o
comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e
formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che
siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso
l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti
sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima
edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal
crivello 71 e trattenuti dal crivello 25; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 e trattenuti dal crivello 10; le graniglie
quelle passanti dal crivello 10 e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332.
Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua cilindrate;
2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per l'esecuzione di ricarichi di
massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);
3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti
con bitumi fluidi;
4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti bitumati;
5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi;
6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei lavori per
trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi.
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di
elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché, per altro, le
dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura
fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).
f) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati - Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di
Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del
terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e
da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenze fra il limite di
fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.). Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già
costruite su analoghi terreni, ha notevole importanza.
Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori, si potrà fare riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway
Research Board):
1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25 mm ed essere almeno
passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovrà essere passante dal 55 al 90% al n. 20
A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;
2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere interamente passante al
setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al
40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200;
3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve essere superiore a 6, il
limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la
metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa;
4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni granulometriche di cui al
par. 1);
20
5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere interamente
passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al
setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200;
6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4; il limite di fluidità non
deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n.
40.
Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (Californian bearing ratio)
che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro con approfondimento di 2,5
ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo.
In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di
immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovrà risultare, per gli strati inferiori, non inferiore a 30 e per i
materiali degli strati superiori non inferiore a 70.
Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori a 0,5%.
g) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio - Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia
disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non
solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato
saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in
quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà
essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati
non deve superare i 10 cm. Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo
di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale
non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.
h) Pietrame - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti
richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di
sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al
particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere
assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le pietre da
taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da
fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. Il profilo dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a
1600 kg/cm2 ed una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di 5. Fedelino, preso come
termine di paragone.
i) Tufi - Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e facilmente friabili,
nonché i cappellacci e saranno impiegate solo in relazione alla loro resistenza.
l) Cubetti di pietra - I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere alle norme di
accettazione di cui al fascicolo n. 5 della Commissione di studio dei materiali stradali del Consiglio Nazionale delle
Ricerche.
m) Mattoni - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea;
presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti
da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte;
essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi ed infine
non essere eccessivamente assorbenti. I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse temperature, cioè, se
sottoposti quattro mattoni segati a metà, a venti cicli di immersione in acqua a 35°C, per la durata di 3 ore e per altre 3 ore
posti in frigorifero alla temperatura di -10°, i quattro provini fatti con detti laterizi sottoposti alla prova di compressione
debbono offrire una resistenza non minore dell'80% della resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto. I
mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e
presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza minima allo schiacciamento di
almeno 160 kg/cm2. Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia. Quando impiegati nella costruzione
di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103. Nel caso di
murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, assieme a quelle della norma UNI
8942/2.
n) Materiali ferrosi - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature,
paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno
rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 9 gennaio 1996, nonché dalle norme
U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
1) Ferro - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza
altre soluzioni di continuità.
2) Acciaio dolce laminato - L'acciaio dolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà essere
eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od
alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di perdere la tempra.
Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.
3) Acciaio fuso in getti - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di
prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
4) Acciaio sagomato ad alta resistenza - Dovrà soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di sicurezza non deve
superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico di snervamento quando il limite elastico
sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo (torsione, trafila), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non
2
deve comunque superare il limite massimo di 2400 kg/cm .
21
Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualità aventi resistenza cubica a 28 giorni di
2
2
stagionatura non inferiore a chilogrammi/cm 250; questa resistenza è riducibile a kg/cm 200 quando la tensione
2
nell'acciaio sia limitata a kg/cm 2200.
Le caratteristiche e le modalità d'impiego degli acciai ad aderenza migliorata saranno quelle indicate nel D.M. 1° aprile
1983.
5) Ghisa - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente
lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre
perfettamente modellata. È assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.
o) Legname - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere
a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le più scelte qualità della categoria prescritta e non
presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti
nelle vigenti norme U.N.I. Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla
sega e si ritirino nelle connessure.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente
dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere
scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non
dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri. Nei legnami
grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture,
tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. I legnami a
spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o
risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.
p) Bitumi - Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali» di cui al «Fascicolo n. 2» del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B
180/200 e B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100 e B 60/80;
per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50 e B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.
q) Bitumi liquidi - Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali» di cui al «Fascicolo
n. 7» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL
350/700 a seconda della stagione e del clima.
r) Emulsioni bituminose - Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali»
di cui al «Fascicolo n. 3» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
s) Catrami - Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali» di cui al «Fascicolo n. 1» del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125 e C 125/500.
t) Polvere asfaltica - Deve soddisfare alle «Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni
stradali» di cui al «Fascicolo n. 6» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
u) Oli minerali - Gli oli da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di seconda
mano, potranno provenire:
da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;
da catrame;
da grezzi di petrolio;
da opportune miscele dei prodotti suindicati.
Gli oli avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia asfaltica di
provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno eseguiti. Se d'inverno, si ricorrerà al
tipo di cui alla lett. A; se d'estate, al tipo di cui alla lett. B.
CARATTERISTICHE DI OLII DA IMPIEGARSI CON POLVERI DI ROCCIA ASFALTICA DI PROVENIENZA ABRUZZESE
CARATTERISTICHE
Viscosità Engler a 25 °C
Acqua
Distillato fino a 200 °C
Punto di ramollimento del residuo (palla o anello)
Contenuto di fenoli
TIPO A (INVERNALE)
3/6
max 0,5%
min. 25% (in peso)
30/45
max 4%
TIPO B (ESTIVO)
4/8
max 0,5%
min. 30% (in peso)
35/50
max 4%
CARATTERISTICHE DI OLII DA IMPIEGARSI CON POLVERI DI ROCCIA ASFALTICA DI PROVENIENZA SICILIANA
CARATTERISTICHE
Viscosità Engler a 25 °C
Acqua
max 0,5%
Distillato fino a 230 °C
Residuo a 330 °C
Punto di rammollimento del residuo (palla o anello)
Contenuto di fenoli
TIPO A (INVERNALE)
TIPO B (ESTIVO)
max 10
max 0,5%
min. 10% (in peso)
min. 45%
55/70
max 4%
max 15
min. 5% (in peso)
min. 50%
55/70
max 4%
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Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessità, essere riscaldati ad una temperatura non eccedente i 60°C.
43.3 - Prove dei materiali
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà
obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori
eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale
debitamente riconosciuto.
L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del
Direttore dei lavori e dell'Impresa, nei modi più datti a garantire l'autenticità.
Art. 44 - QUALITA‟ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI COMPONENTI GLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
44.1 - Generalità
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e
devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all‟umidità alle quali
possono essere esposti durante l'esercizio .
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di unificazione CEI-UNEL,
ove queste esistano.
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere
richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE. Tutti
gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua
italiana.
44.2 - Apparecchiature modulari con modulo normalizzato
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e componibili con
fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato EN 50022 (norme CEI 17-18), ad eccezione degli interruttori
automatici da 100 A in su che si fisseranno anche con mezzi diversi. In particolare:
a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili con potere di interruzione
fino a 6000 A, salvo casi particolari;
b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio, trasformatori, suonerie,
portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente CE ecc.) devono essere modulari e
accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a);
c) gli interruttori con relè differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere alla stessa serie di cui ai punti a) e
h), nonché essere del tipo ad azione diretta;
d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A devono essere modulari e dotati di un
t
dispositivo che consenta la visualizzazione dell avvenuto intervento e permetta preferibilmente di distinguere se detto
intervento è provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. È ammesso l'impiego di
interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con dispositivo associato di almeno 4500 A;
e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione dai morsetti
superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsettì inferiori (alimentazione dal basso).
Gli interruttori di cui alle lettere c) e d) devono essere conformi alle norme CEI 23-18 e interamente assiemati a cura del
costruttore
44.3 - Quadri di comando e di distribuzione in materiale isolante
Negli ambienti in cui l'Amministrazione appaltante lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera, si dovranno installare
quadri in materiale isolante.
Questi devono avere attitudine a non innescare l‟incendio al verificarsi di un riscaldamento eccessivo secondo la tabella di
cui all' art. 134.1.6 delle norme CEI 64-8, e comunque, qualora si tratti di quadri non incassati, devono avere una
resistenza alla prova del filo incandescente non inferiore a 650 °C.
Devono essere composti da cassette isolanti, con piastra portapparecchi estraibile per consentire il cablaggio degli
apparecchi in officina, essere disponibili con grado di protezione adeguato all'ambiente di installazione e comunque non
inferiore a IP 30, nel qual caso il portello deve avere apertura a 180 gradi. Tali quadri devono consentire un'installazione
del tipo a doppio isolamento.
44.4 - Lampioni
Dovranno corrispondere per tipologia, modello e colore a quelli indicati in progetto e comunque essere di totale
gradimento dell‟Ente Appaltante e saranno composti dai seguenti elementi:
a) sostegni realizzati con pali tubolari in acciaio FE 360 B UNI 7811, zincato a caldo secondo norme EN40/41, con
accentuate caratteristiche di robustezza, elasticità e leggerezza, corredati di tutti gli accessori (asolature, bulloni di terra,
portelle con morsettiere, fusibili, ecc.) tali da consentirne un agevole montaggio ed allaccio alla linea di alimentazione
elettrica;
b) doppi bracci in tubolari in acciaio zincato a forma di spirale con elemento terminale a ricciolo;
c) corpi illuminanti in alluminio con grado di protezione IP 65, cablati con lampada NAV T 100W e provvisti di diffusore in
vetro borosilicato temprato e acidato e a forma di calotta semisferica.
44.5 - Corda di rame
Il passo di cordatura dei fili di ciascuno strato deve essere almeno uguale a otto volte il diametro esterno della corda e non
superiore a tredici volte il detto diametro. Le corde devono essere esenti da rigonfiamenti (fiaschi) ed i fili dello strato
esterno devono essere ben serrati tra di loro. Devono presentare modulo di elasticità pari a 0,58-0,65x10/6 kg/cmq e
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 23x10/-6°C/-1.
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44.6 - Prese di terra
Saranno costituite da un dispersore in tubo di acciaio zincato avente un diametro non inferiore a 40 mm. e spessore di
almeno 2,5 mm. oppure da un profilato di acciaio zincato di spessore non inferiore a 5 mm.. Detti dispersori debbono
avere non meno di mq. 0,25 di superficie di contatto con il terreno.
44.7 - Cavi elettrici isolati con conduttori in rame
I cavi elettrici che saranno utilizzati per costruire la rete di distribuzione negli impianti di pubblica illuminazione dovranno
essere del tipo FG 70 R 0,6/1kV; i singoli conduttori saranno isolati con mescola vulcanizzata a base di elastomero
sintetico del tipo butilico IIR; i conduttori così isolati saranno poi protetti da una guaina costituita da mescola a base di pvc
di qualità adeguata.
44.9 - Prove dei materiali
L'Amministrazione appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori
specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.
Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all‟Amministrazione appaltante, la quale si assumerà le sole spese per
fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. Non saranno in genere ricnieste prove per i materiaili
contrassegnati con il Marchio di Qualità Italiano o equivalenti ai sensi della legge 18 ottobre 1977, n.791.
44.10 - Accettazione
I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione da parte
dell'Amministrazione appaltante, la quale dovrà dare il proprio responso entro 7 giorni dalla presentazione dei campioni, in
difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare
materiali non contemplati nel contratto.
La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione appaltante, provvedendo quindi ad
allontanarli dal cantiere.
PARTE II - MODALITA' DI ESECUZIONE
Art. 45 - SCAVI IN GENERE
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni
che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
restando esso, oltreché total mente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in
modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione
dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche
ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate
su aree indicate dalla Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate
non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in
superficie.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del 3° comma dell'art. 40 del Capitolato generale
d'appalto (D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).
Art. 46 - SCAVI DI SBANCAMENTO
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su
cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio
per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione
aperta su vasta superficie.
Art. 47 - SCAVI DI FONDAZIONE O IN TRINCEA
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o
pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che
dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione appaltante si
riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo
alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi
prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E‟ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già
fatto, di por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate,
dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
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Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e
spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in
modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto
degli scavi che delle murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere
per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa,
adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle
prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà ricuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di
armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però,
che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere
abbandonati negli scavi.
Art. 48 - SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTO
Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 63, l'Appaltatore,
in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà della direzione dei lavori di
ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello
costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto
con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò
considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei lavori ordinasse il
mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di
fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le
macchine e gli operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti
atti ad evitare il dilavamento delle malte.
Art. 49 - RILEVATI E RINTERRI
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le
murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in
generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere
eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque
l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando
vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione
proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la
maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature
che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente
contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione
dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla direzione dei lavori.
E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni
del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso,
di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché
all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo
a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione
delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove occorra, e se inclinata
sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.
Art. 50 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al
lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e
di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
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Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le
parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi
impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o
di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese
dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti,
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non
danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in
tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del
presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del
cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Art. 51 – Soppresso
Art. 52 - OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO
52.1 - Impasti di conglomerato cementizio.
Nell‟esecuzione delle opere in cls armato normale e precompresso l‟Impresa dovrà attenersi a tutte le norme contenute
nella Legge 05/11/1971, n° 1086, nella Legge 02/02/1974, n° 64, nel D.M. 01/04/1983, nel D.M. 27/07/1985 nell‟ordinanza
P.C.M. 3274 del 20/03/2003 e successive integrazioni e modifiche e di tutte le altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla
particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo
conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in
relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la
costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per l'ordinazione, la
confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del
produttore e le prove atte a verificarne la conformità.
52.2 - Controlli sul conglomerato cementizio.
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. 14 febbraio 1992.
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel
suddetto allegato 2 del D.M. 14 febbraio 1992.
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di
accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2).
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri,
secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.
52.3 - Norme di esecuzione per il cemento armato normale.
Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella legge n.
1086/71 e nelle relative norme tecniche del D.M. 14 febbraio 1992. In particolare:
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di
prematuro inizio della presa al momento del getto.
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre
giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di
minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
-saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
-manicotto filettato;
-sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la lunghezza di
sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere
deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il
diametro.
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro.
Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 14 febbraio 1992. Per barre di acciaio
incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo,
d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di
solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo
rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti
aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).
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Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle
barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed
aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circostritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la
resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo,
tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei
lavori.
52.4 - Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.
Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovrà attenersi strettamente a
tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti.
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64. e naal circolare
P.C.M. 3274 del 2003 e s.m.i.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera, appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto
all'Albo, e che l'appaltatore dovrà presentare alla direzione dei lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi
agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua
richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in
alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise
pattuizioni del contratto.
Art. 53 – Soppresso
Art. 54 - ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI
54.1 - Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e
la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
-pavimentazioni su strato portante;
-pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta dal terreno).
54.2 - Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono suffcientemente
dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composto dai seguenti strati funzionali.
Nota: Costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni.
a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di
esercizio;
2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra
strati contigui;
3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi
esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore(o portante);
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali:
6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità ai liquidi dai vapori;
7) Strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico;
9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità ed eventualmente
incorporare impianti (questo stato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).
b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:
1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
2) strato impermeabilizzante (o drenante);
3) il ripartitore;
4) strato di compensazione e/o pendenza;
5) il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono essere previsti.
54.3 - Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel
progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date nel
presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo sulle
strutture di legno, ecc.
2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date
per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre
vetro o roccia.
Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei giunti e
l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimcnto alle prescrizioni già date per i
prodotti quali calcestruzzo armati o non, malte, cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o
pannelli a base di legno.
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Durante la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, la
realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in
modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche.
Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato
successivo.
4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date
per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore
per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o
quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può provocare scarsa
resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali
(temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.
5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date
nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di
completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.)
nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto,
nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo al vapore,
valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture continue.
7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo sulle coperture piane.
8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento per i prodotti alle
prescrizioni già date nell'apposito articolo.
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con
la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza
con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati
sovrastanti). Sarà verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi
elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.
9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati sottili)
e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).
54.4 - Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel
progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
10) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato contenente le
loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido,
plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla
formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate
caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla
norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
11) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali quali sabbia,
ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed
alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi
granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite
di plasticità adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la
corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.
In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 elo alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
Nota: Questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di separazione e/o scorrimento.
12) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro
realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle
norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati,
la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
13) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è ammesso che
esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque
compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di
presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.
14) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione (conglomerati
bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si curerà, a secondo della soluzione costruttiva
prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curerà in particolare, la continuità e
regolarità dello stato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.). L'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si
curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni
climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
54.5 - Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi,
verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che è attribuita
all'elemento o strato realizzato. In particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/
sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; la esecuzione accurata dei
bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere: 1) le
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resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 2) adesioni fra strati (o quando richiesto
l'esistenza di completa separazione); 3) tenute all'acqua, all'umidità, ecc.
b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua,
condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti
impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Art. 55 - Soppresso
Art. 56 - CARATTERISTICHE ED ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI
56.1 - Fondazioni
Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione che, a seconda delle particolari condizioni dei
singoli lavori, viene realizzata con una delle seguenti strutture:
a) in pietrame o ciottolami;
b) in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia; o materiale prevalentemente sabbioso;
c) in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti massicciate o di costruzioni edilizie, i
detriti di frantumazione, le scorie, le ceneri, ecc., purché nei materiali di risulta delle demolizioni non esistano malte
gessose;
d) in terra stabilizzata.
La fondazione sarà costituita dalla miscela del tipo approvato dalla Direzione dei lavori e dovrà essere stesa in strati
successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione alla capacità costipante delle attrezzature di
costipamento usate. Il sistema di lavorazione e miscelazione del materiale può essere modificato di volta in volta dalla
Direzione dei lavori in relazione ai requisiti richiesti per ogni diversa miscela.
Ciascuno strato dovrà essere costipato con attrezzatura idonea al tipo di materiale impiegato ed approvato dalla Direzione
dei lavori.
Il costipamento dovrà interessare la totale altezza dello strato che dovrà essere portato alla densità stabilita di volta in
volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al
sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegata. Durante il periodo di costipamento dovranno essere integrate le
quantità di acqua che evaporano per vento, sole, calore, ecc.
Il materiale da usarsi dovrà corrispondere ai requisiti di cui all'art. 61 e dovrà essere prelevato, ove sia possibile, sul posto.
L'acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.
Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre detrimenti alla qualità dello strato
stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3 °C.
Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidità durante
qualsiasi fase della costruzione, dovrà essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformità alle
prescrizioni della Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun particolare compenso.
La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste dal progetto
e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità.
56.2. Preparazione della superficie delle massicciate cilindrate da sottoporre a trattamenti superficiali o a penetrazioni
L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di leganti bituminosi, catramosi
od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita e cioè scevra in modo assoluto di polvere e fango, in
modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.
Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia già stata conseguita attraverso un accurato preventivo
lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima dello spandimento e della
compressione meccanica, la pulitura si potrà iniziare con scopatrici meccaniche, cui farà seguito la scopatura a mano con
lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere si dovrà fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la
Direzione dei lavori consenta l'uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata.
Sarà di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la massicciata, il
costipamento di quest'ultima superficie sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta dall'azione del getto
d'acqua sotto pressione e si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni.
Per quanto riguarda i leganti a caldo, per altro, il lavaggio sarà consentito solo nei periodi estivi; e sarà comunque escluso
quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che possa essere
richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in modo da tener conto della
necessità di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo esigono, una massicciata perfettamente
asciutta.
56.3 - Massicciata in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica.
Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti si adopererà una idonea
miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo di argilla da mm. 0,074 sino alla ghiaia (ciottolo) o pietrisco
con massime dimensioni di 50 millimetri.
La relativa curva granulometrica dovrà essere contenuta tra le curve limiti che determinano il fuso di Talbot. Lo strato
dovrà avere un indice di plasticità tra 6 e 9 (salvo in condizioni particolari secondo rilievi di laboratorio alzare il limite
superiore che può essere generalmente conveniente salga a 10) per per avere garanzie che nè la sovrastruttura si
disgreghi nè, quando la superficie é bagnata, sia incisa dalle ruote, ed in modo da realizzare un vero e proprio
calcestruzzo d‟argilla con idoneo scheletro litico. A tal fine si dovrà altresì avere un limite di liquidità inferiore a 35 e ad un
C.B.R. saturo a 2,5 mm di penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sarà determinato in
relazione anche alla portanza del sottofondo e dei carichi che dovranno essere sopportati per il traffico (max. kg 8/cmq
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previsto per pneumatici di grossi automezzi dal nuovo codice della strada) mediante la prova di punzonamento C.B.R.
(California bearig ratio) su campione compattato preventivamente col metodo Proctor.
Il materiale granulometrico tanto che sia tuot-venant di cava o di frantumazione, tanto che provenga da banchi alluvionali
opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto con materiali d‟aggiunta, ovvero parzialmente frantumati per
assicurare un magior ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla, deve essere steso in cordoni lungo la
superficie stradale. Successivamente si procede al mescolamento per ottenere una buona omogeinizzazione mediante i
motograder ed alla contemporanea stesa della superficie stradale. Poi, dopo conveniente umidificazione in relazione alle
condizioni, si compatta lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densità in posto non inferiore al 95% di
quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.
Per l‟impiego, la qualità, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione l‟Impresa sarà tenuta a prestarsi in ogni
tempo, a sua cura e spese, alle prove dei materiali da impiegare o impiegati presso un istituto sperimentale ufficiale. Le
prove da eseguirsi correntemente saranno l‟analisi granulometrica meccanica, i limiti di plasticità e fluidità, densità
massima e umidità ottima (prove di Proctor), portanza (C.B.R.) e rigonfiabilità, umidità in posto, densità in posto.
56.4 - Manti eseguiti mediante conglomerati bituminosi semiaperti
Per le strade a traffico non molto intenso nelle quali si vuol mantenere una sufficiente scabrezza si potrà ricorrere a manti
formati con pietrischetti o granigli e sabbia, ed in alcuni casi anche con additivo, legati con bitumi solidi o liquidi, secondo
le formule di composizione in seguito indicate.
Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare come aggregato grosso per manti d‟usura
materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza con resistenza minima alla compressione di 1250
kg/cmq .
Per strati non d‟usura si potranno utilizzare anche materiali meno pregiati. Saranno ammessi aggregati provenienti dalla
frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie.
Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui appresso.
Per assicurare la regolarità della granulometria la Direzione dei lavori potrà richiedere che l‟aggregato grosso venga
fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei limiti stabiliti.
Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili.
Come aggregato fine si dovranno impiegare sabbie aventi i requisiti previsti all‟art. 61.2 e) del presente Capitolato.
Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione di rocce. In quest‟ultimo caso si
potranno ammettere anche materiali aventi più del 5% di passante al setaccio 200.
L‟additivo dovrà corrispondere ai requisiti di cui alle Norme del C.N.R. per l’accettazione dei pietrischi, pietrischetti, sabbie,
additivi per le costruzioni stradali (fasc. n. 4 ultime edizioni).
I bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui all‟art xx del presente capitolato. In seguito sono indicate le
penetrazioni e le viscosità dei bitumi che dovranno essere adottate nei diversi casi.
I conglomerati dovranno risultare costituiti, a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento ultimato), come é
indicati nelle tabelle che seguono.
a) Conglomerati del tipo I (per risagomature, strati di fondazione, collegamento per manti di usura in strade a traffico
limitato)
A
Spessori inferiori
a 35 mm % di peso
Aggregato grosso:
Passante al crivello 25 e trattenuto al setaccio 10
Passante al crivello 20 e trattenuto al setaccio 10
--66 - 81
Aggregato fine:
Passante al setaccio 10
15 - 25
Bitume:
Quando si impieghino bitumi liquidi é consigliabile aggiungere
additivo, in percentuali comprese tra il 2 ed il 3% del peso totale
Per tutti i predetti conglomerati le pezzature effettive dell‟aggregato grosso entro i limiti sopra indicati saranno stabilite di volta
in volta dalla Direzione dei lavori in relazione alle necessità
B
Spessori superiori
a 35 mm % di peso
66 - 81
---
15 - 25
4,2 - 5,5
4,2 - 5,5
---
---
b) Conglomerati del tipo II (per manti di usura su strade comuni)
30
A
a 35 mm % di peso
Spessori inferiori
a 35 mm % di peso
B
Spessori superiori
Aggregato grosso:
Passante al crivello 15 e trattenuto al setaccio 10
Passante al crivello 10 e trattenuto al setaccio 10
--60 - 80
---
Aggregato fine:
Passante al setaccio 10
15 - 30
15 - 30
Additivo:
Passante dal setaccio 10
Bitume
59 - 80
3 - 5
4,5 - 6,0
3 - 5
4,5 - 6,0
Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del manto; ricorrendo alle maggiori
penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori per gli strati di fondazione di maggior spessore destinati a
sopportare calcestruzzi o malte bituminose,tenendo anche conto delle escursioni locali delle temperature ambienti.
Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di più alta viscosità; il tipo BL 150-200 si impiegherà tuttavia solo nelle
applicazioni fatte nelle stagioni fredde.
Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovrà corrispondere, a seconda dei
conglomerati richiesti di volta in volta, alle prescrizioni di cui sopra e dovrà essere preventivamente comunicata alla
Direzione dei lavori.
Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovrà provvedere al preventivo essiccamento e riscaldamento degli
aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto di ventilatore per aspirazione della polvere. Gli aggregati dovranno
essere riscaldati a temperature comprese tra 120 °C e 160 °C. Il bitume dovrà essere riscaldato a temperatura compresa
tra 150 °C e 180 °C . Il riscaldamento deve essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il
materiale evitando il surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o vapori
circolanti in serpentine immerse o a contatto col materiale.
Si dovrà evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente necessario; il riscaldamento
e tutte le operazioni eseguite con il materiale riscaldato debbono essere condotte in modo da alterare il meno possibile le
caratteristiche del legante, la cui penetrazione all‟atto della posa in opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il
30% rispetto a quella originaria.
Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di riscaldamento del bitume e i sili degli
aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri fissi.
Per agevolare la uniformità della miscela e del regime termico dell‟essiccatore, il carico degli aggregati freddi
nell‟essiccatore dovrà avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, che dovrà avere almeno tre distinti scomparti
riducibili a due per conglomerati del 1° tipo.
Dopo il riscaldamento l‟aggregato dovrà essere riclassificato in almeno due diversi assortimenti, selezionati medianti
opportuni vagli.
La dosatura di tutti i componenti dovrà essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di tipo automatico, con
quadranti di agevole lettura. Si useranno, in ogni caso, almeno due distinte bilance: una per gli aggregati e l‟altra per il
bitume; quest‟ultima dovrà eventualmente utilizzarsi anche per gli additivi.
Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni massime dell‟1% per quanto
riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di additivo e del 10% per ciascun assortimento
granulometrico stabilito, purchè sempre si rimanga nei limiti estremi di composizione e di granulometria fissati per i vari
conglomerati.
Per l‟esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma negli impianti dovranno essere
muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura dell‟aggregato, prima essicato ad almeno 110°C, riducendo
all‟atto dell‟impasto, a non oltre i 70°C.
Potrà evitarsi l‟uso del raffreddatore rinunciando all‟essiccazione dell‟aggregato mediante l‟impiego di bitumi attivati con
sostanze atte a migliorare l‟adesione tra gli aggregati ed il bitume in presenza d‟acqua. L‟uso di questi materiali dovrà
essere tuttavia autorizzato dalla Direzione dei lavori e avverrà a cura e spese dell‟appaltatore.
I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a più di 90°C; la loro viscosità non dovrà aumentare per
effetto del riscaldamento di oltre 40% rispetto a quella originale.
Qualora si voglia ricorrere all‟impiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli sopraindicati, ad esempio, per estendere
la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati idrofili, si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della Direzione
dei lavori.
Per la posa in opera e per il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in modo da evitare di modificare
o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti.
I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori ai 110°C , se eseguiti con bitumi
solidi; i conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a temperatura ambiente.
La stesa in opera del conglomerato sarà condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi normali con appositi rastreli
metallici; i rastrelli dovranno avere denti distanziati l‟uno dall‟altro di un intervallo pari ad almeno 2 volte la dimensione
massima dell‟aggregato impiegato e di lunghezza pari di almeno 1,5 volte lo spessore dello strato di conglomerato;
potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti di spessore inferiore ai 20 millimetri soffici.
Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovrà essere invece eseguita mediante finitrici
meccaniche di tipo idoneo; le finitrici dovranno essere semoventi, munite di di sistema di distribuzione in senso
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longitudinale e trasversale capace di assicurare il mantenimento della uniformità degli impasti ed un grado uniforme di
assettamento in ogni punto dello strato deposto.
Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e profili perfettamente regolari,
compensando eventualmente le irregolarità della fondazione. A tale scopo i punti estremi di appoggio al terreno della
finitrice dovranno distare l‟uno dall‟altro, nel senso longitudinale della strada, di almeno tre metri; e dovrà approfittarsi di
questa distanza per assicurare la compensazione delle ricordate eventuali irregolarità delle fondazione.
Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia, del peso di almeno 5
tonnellate. Per evitare l‟adesione del materiale a caldo alle ruote del rullo si provvederà a spruzzare queste ultime con
acqua.
La cilindratura dovrà essere iniziata dai bordi e si procederà poi di mano in mano verso la mezzeria. I primi passaggi
sarano particolarmente cautiper evitare il pericolo di ondulazioni o fessurazioni del manto.
La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto, dovrà essere condotta anche in senso obliquo all‟asse della
strada e, se possibile, anche in senso trasversale. La cilindratura dovrà essere continuata sino ad ottenere un sicuro
costipamento.
Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in corrispondenza alle
riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei ecc.) dovranno essere spalmati con uno strato di
bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilità ed adesione delle parti.
Inoltre tutte le giunzioni ed i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli da giunta, a base
rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati con bitumi liquidi.
A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima, e perfettamente corrispondente alle
sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione dei lavori.
A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarità superiori ai 5 mm misurati utilizzando
un‟asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione.
56.5 - Manti sottili eseguiti mediante conglomerati bitumunosi chiusi
Per strade a traffico molto intenso, nelle quali si vuole costituire un manto resistente e di scarsa usura e ove si disponga di
aggregati di particolare qualità si potrà ricorrere a calcestruzzi bituminosi formati con elevate percentuali di aggregato
grosso, sabbia, additivo e bitume.
Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce preferibilmente endogene ed a fine
tessitura: debbono essere non gelivi o facilmente alterabili, né frantumabili facilmente sotto il rullo o per effetto del traffico:
debbono sopportare bene il riscaldamento occorrente per l'impasto: la loro dimensione massima non deve superare i 2/3
dello spessore del manto finito.
Di norma l'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per frantumazione da rocce aventi
2
resistenza minima alla compressione di 1250 kg/cm nella direzione del piano di cava ed in quella normale, un coefficiente
di Dèval non inferiore a 12, assai puliti e tali da non perdere per decantazione in acqua più dell'1% in peso. I singoli pezzi
saranno per quanto possibile poliedrici.
La pezzatura dell'aggregato grosso sarà da 3 a 15 mm, con granulometria da 10 a 15 mm dal 15 al 20% - da 5 a 10 mm
dal 20 al 35% - da 3 a 5 mm dal 10 al 25%.
L'aggregato fino sarà costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla frantumazione del materiale
precedente, sarà esente da polvere di argilla e da qualsiasi sostanza estranea e sarà interamente passante per lo staccio
di 2 mm (n. 10 della serie A.S.T.M.): la sua perdita di peso per decantazione non dovrà superare il 2%.
La granulometria dell'aggregato fine sarà in peso:
dal 10 al 40% fra 2 mm e 0,42 mm (setacci n. 10 e n. 40 sabbia grossa)
dal 30 al 55% fra 0,42 mm e 0,297 mm (setacci n. 40 e n. 80 sabbia media)
dal 16 al 45% fra 0,297 mm e 0,074 mm (setacci n. 80 e n. 200 sabbia fine).
L'additivo minerale (filler) da usare potrà essere costituito da polvere di asfalto passante per intero al setaccio n. 80 (0,297
mm) e per il 90% dal setaccio n. 200 (0,074 mm) ed in ogni caso da polveri di materiali non idrofili.
I vuoti risultanti nell'aggregato totale adottato per l'impasto dopo l'aggiunta dell'additivo non dovranno eccedere il 20-22%
del volume totale.
Il bitume da usarsi dovrà presentare, all'atto dell'impasto (prelevato cioè dall'immissione nel mescolatore), penetrazione da
80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare un'eccessiva rigidità non compatibile con lo scarso spessore del manto.
L'impasto dovrà corrispondere ad una composizione ottenuta entro i seguenti limiti:
a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 60%;
b) aggregato fino delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40%;
c) additivo, dal 4 al 10%;
d) bitume, dal 5 all'8%.
Nei limiti sopraindicati la formula della composizione degli impasti da adottare sarà proposta dall'Impresa e dovrà essere
preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori.
Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5% in più o in meno per il bitume; all'1,5% in più o in meno per
gli additivi; al 5% delle singole frazioni degli aggregati in più o in meno, purché si rimanga nei limiti della formula
dell'impasto sopra indicato.
Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chiuse e a granulometria continua potranno eseguirsi con sabbie e polveri di
frantumazione per rivestimenti di massicciate di nuova costruzione o riprofilatura di vecchie massicciate per ottenere manti
sottili di usura d'impermeabilizzazioni antiscivolosi.
Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturali di mare o di fiume o di cava o provenienti da frantumazione purché
assolutamente scevre di argilla e di materie organiche ed essere talmente resistenti da non frantumarsi durante la
cilindratura: dette sabbie includeranno una parte di aggregato grosso, ed avranno dimensioni massime da 9,52 mm a
0,074 mm con una percentuale di aggregati del 100% di passante al vaglio di 9,52 mm; dell'84% di passante al vaglio di
32
4,76 mm; dal 50 al 100% di passante dal setaccio da 2 mm; dal 36% all'82% di passante dal setaccio di 1,19 mm; dal 16
al 58% di passante dal setaccio di 0,42 mm; dal 6 al 32% di passante dal setaccio 0,177 mm; dal 4 al 14% di passante dal
setaccio da 0,074 mm.
Come legante potrà usarsi o un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 od un cut-back medium curring di viscosità
400/500, l'uno o l'altro sempre attirato in ragione del 6 o 7,5% del peso degli aggregati secchi: dovrà aversi una
compattezza del miscuglio di almeno l'85%.
Gli aggregati dovranno essere scaldati ad una temperatura non superiore a 120 °C ed il legante del secondo tipo da
130°C a 110°C.
Dovrà essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano fortemente a preesistenti
trattamenti senza necessità di strati interposti: e alla prova Hobbard Field si dovrà avere una resistenza dopo 24 ore di 45
2
kg/cm .
Per l'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi a massa chiusa da impiegare a caldo, gli aggregati minerali saranno
essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore e collegato ad alimentatore meccanico.
Mentre l'aggregato caldo dovrà essere riscaldato a temperatura fra i 130°C ed i 170°C, il bitume sarà riscaldato tra 160°C
e 180°C in adatte caldaie suscettibili di controllo mediante idonei termometri registratori.
L'aggregato caldo dovrà essere riclassificato in almeno tre assortimenti e raccolto, prima di essere immesso nella
tramoggia di pesatura, in tre sili separati, uno per l'aggregato fine e due per quello grosso.
Per la formazione delle miscele dovrà usarsi un'impastatrice meccanica di tipo adatto, tale da formare impasti del peso
singolo non inferiore a 200 kg ed idonea a consentire la dosatura a peso di tutti i componenti ed assicurare la perfetta
regolarità ed uniformità degli impasti.
Per i conglomerati da stendere a freddo saranno adottati gli stessi apparecchi avvertendo che il legante sarà riscaldato ad
una temperatura compresa fra i 90°C ed i 110°C e l'aggregato sarà riscaldato in modo che all'atto della immissione nella
mescolatrice abbia una temperatura compresa tra 50°C e 80°C.
Per tali conglomerati è inoltre consentito all'Impresa di proporre un'apposita formula nella quale l'aggregato fino venga
sostituito in tutto od in parte da polvere di asfalto da aggiungersi fredda; in tal caso la percentuale di bitume da miscelare
nell'impasto dovrà essere di conseguenza ridotta.
Pur rimanendo la responsabilità della riuscita a totale carico dell'Impresa, la composizione variata dovrà sempre essere
approvata dalla Direzione dei lavori.
Per la posa in opera, previa energica spazzatura e pulitura della superficie stradale, e dopo avere eventualmente
conguagliato la massicciata con pietrischetto bitumato, se trattasi di massicciata nuda, e quando non si debba ricorrere a
particolare strato di collegamento (binder), si procederà alla spalmatura della superficie stradale con un kg di emulsione
2
bituminosa per m ed al successivo stendimento dell'impasto in quantità idonea a determinare lo spessore prescritto:
2
2
comunque mai inferiore a 66 kg/m per manti di 3 cm ed a 44 kg/m per manti di 2 cm.
Per lo stendimento si adopereranno rastrelli metallici e si useranno guide di legno e sagome per l'esatta configurazione e
rettifica del piano viabile e si procederà poi alla cilindratura, iniziandola dai bordi della strada e procedendo verso la
mezzeria, usando un rullo a rapida inversione di marcia, del peso da 4 a 6 tonnellate, con ruote tenute umide con spruzzi
di acqua, qualora il materiale aderisca ad esse.
La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarità, sarà condotta anche in senso obliquo alla
strada (e, quando si possa, altresì trasversalmente): essa sarà continuata sino ad ottenere il massimo costipamento.
Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del costipamento definitivo
2
prodotto dal traffico, potrà prescriversi una spalmatura di 0,700 kg/m di bitume a caldo eseguita a spruzzo, ricoprendola
poi di graniglia analoga a quella usata per il calcestruzzo ed effettuando un'ultima passata di compressore.
È tassativamente prescritto che non dovranno aversi ondulazioni del manto; questo sarà rifiutato se, a cilindratura
ultimata, la strada presenterà depressioni maggiori di 3 mm al controllo effettuato con aste lunghe 3 m nel senso parallelo
all'asse stradale e con la sagoma nel senso normale.
Lo spessore del manto sarà fissato nell'elenco prezzi: comunque esso non sarà mai inferiore, per il solo calcestruzzo
bituminoso compresso, a 20 mm ad opera finita. Il suo spessore sarà relativo allo stato della massicciata ed al
preesistente trattamento protetto da essa.
La percentuale dei vuoti del manto non dovrà risultare superiore al 15%; dopo sei mesi dall'apertura al traffico tale
percentuale dovrà ridursi ad essere non superiore al 5%. Inoltre il tenore di bitume non dovrà differire, in ogni tassello che
possa prelevarsi, da quello prescritto di più dell'1% e la granulometria dovrà risultare corrispondente a quella indicata con
le opportune tolleranze.
A garanzia dell'esecuzione l'Impresa assumerà la gratuita manutenzione dell'opera per un triennio. Al termine del primo
anno lo spessore del manto non dovrà essere diminuito di oltre 1 mm, al termine del triennio di oltre quattro mm.
Art. 57 - IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VERIFICA DEGLI IMPIANTI
57.1 - Disposizioni generali.
57.1.1 - Direzione dei lavori.
Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre a coordinamento di tutte le operazioni necessarie alla
realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della completezza di tutta la documentazione,
ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori. Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la
loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto. Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di
verifica dell'impianto elettrico, come precisato nella « Appendice G » della Guida CEI 64-50=UNI 9620, che attesterà che
lo stesso è stato eseguito a regola d'arte. Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva
gestione e manutenzione.
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57.2 - Norme e leggi.
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle leggi 1° marzo 1968 n. 186 e 5 marzo
1990 n. 46. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla
tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente:
CEI 11-17(1981) e variante V1(1989). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
CEI 64-8(ottobre 1987) e varianti V1(1988) e V2(1989). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata, a 1500V in corrente continua.
CEI 64-9(1987): Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare.
CEI -10(1988): Impianti elettrici nei luoghi di spettoacolo e intrattenimento.
CEI 64-2 (1987): Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.
CEI 64 SI423: Raccomandazioni per l'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili.
CEI 103-1(1971) e variante V1(1987): Impianti telefonici interni.
CEI 64-50=UNI 9620: Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e
telefonici.
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre 1984 per quanto
applicabili.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere inoltre:
- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
57.1.3 - Qualità dei materiali elettrici.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'art. 7 della legge n. 46 del 5 marzo 1990, dovrà essere
utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso materiale sia stato apposto un marchio che
ne attesti la conforrnità (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno
degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di
dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.
I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge n. 791/1977 e per i quali non esistono norme di riferimento
dovranno comunque essere conformi alla legge n. 186/1968.
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
57.2 - Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori
a) Isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale
(Uo/U) non inferiori a 0,6 /1Kv E DEL TIPO FG70 R 0,6/1kV.
b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti
tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712; in particolare, i conduttori di neutro e protezione devono essere
contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda
i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l‟impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e
marrone;
57.5 - Posa di linea elettrica interrata
I cavi conduttori saranno infilati in tubazioni in pvc serie pesante del tipo flessibile e resistente allo schiacciamento,
interrate alla profondità pari a cm. 80 misurata dalla generatrice superiore del tubo e posate su idoneo letto di sabbia;
esse saranno inoltre segnalate da opportuno nastro interrato e dovranno risultare con i singoli tratti uniti tra loro o stretti
da collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna; il rinterro dei cavi sarà eseguito accuratamente
con sabbia e terra, al fine di evitare ogni possibile danneggiamento.
57.6 - Prese di terra
I dispersori saranno affondati profondamente nel terreno da un minimo di mt. 1,50 ad un massimo di mt. 3,00 a seconda
della resistenza elettrica offerta dal terreno stesso. La resistenza dei dispersori dovrà essere conforme alle vigenti norme
C.E.I. ed antinfortunistiche. Il collegamento del dispersore al sostegno o alla armatura dello stesso, sarà eseguita per
mezzo di una treccia o piattina di rame di sezione non inferiore a 35 mmq.
57.7 - Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione
Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti deve essere realizzata con
coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede l'installazione di
un impianto di terra coordinato con un interruttore con relé differenziale che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere
non appena eventuali correnti dì guasto creino situazioni di pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente deve
essere osservata la seguente relazione:
R<=50/Id
dove Id è il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di protezione.
57.8 - Protezione delle condutture elettriche
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da
corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI
64-8. In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla
corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime
permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale
(In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) e una corrente in funzionamento
minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). In tuffi i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
lb<=In<=Iz
If<=1,45Iz
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La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori
automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le
correnti di corto circuito che possono verificarsi nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano
2
2
temperature pericolose secondo la relazione I t <- Ks (artt. 434.3, 434.3.1, 434.3.2 e 434.2 delle norme CEI 64-8). Essi
devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione.
57.9 - Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo degli impianti
57.9.1- Verifica provvisoria e consegna degli impianti
Dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio del relativo certificato da parte della Direzione dei lavori, l'Amministrazione
appaltante ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora
avuto luogo.
In tal caso, però, la presa in consegna degli impianti da parte dell'Amministrazione appaltante dovrà essere preceduta da
una verifica provvisoria degli stessi, che abbia esito favorevole.
Qualora l'Amministrazione appaltante non intenda avvalersi della facoltà di prendere in consegna gli impianti ultimati prima
del collaudo definitivo, può disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica
provvisoria degli impianti.
È anche facoltà della Ditta appaltatrice chiedere che, nelle medesime circostanze, abbia luogo la verifica provvisoria degli
impianti.
La verifica provvisoria dovrà accertare che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano
state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni e in particolare dovrà controllare;
- lo stato di isolamento dei circuiti;
- la continuità elettrica dei circuiti;
- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo caricoprevisto;
- l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.
La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di estoo favorevole, l'inizio del funzionamento degli impianti a uso
degli utenti ai quali sono destinati.
A ultimazione della verifica provvisoria, l'Amministrazione appaltante prenderà in consegna gli impianti con regolare
verbale.
57.9.2 - Collaudo definitivo degli impianti
Il collaudo definitivo dovrà avere inizio entro il termine di mesi sei dalla data di ultimazione dei lavori e tutte le relative
operazioni dovranno concludersi entro il termine di mesi sei dalla stessa.
Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti e i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la
funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale, tenuto conto di eventuali
modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavon.
Si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo:
- rispondenza alle disposizioni di legge;
- rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del fuoco;
- rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;
- rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto.
In particolare, occorrerà verificare che:
a) siano state osservate le norme tecniche generali contenute nel presente Capitolato Speciale;
b) gli impianti e i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e alle preventive indicazioni, inerenti lo specifico appalto,
precisate dall'Amministrazione appaltante nella lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara,
purché risultino confermate - in caso di appalto-concorso - nel progetto-offerta della Ditta aggiudicataria e non siano state
concordate modifiche in sede dì aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;
c) gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti a quanto contenuto nel progetto, purché non siano state concordate
delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;
d) gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione
dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;
e) i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai
campioni stessi;
Inoltre dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria e si dovràredigere l'apposito verbale del collaudo
definitivo
57.9.2.1 - Esame a vista.
Deve essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle
norme generali, delle norme degli impianti di terra e delle norme particolari riferentesi all'impianto installato. Il controllo
deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia stato scelto
correttamente e installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che ne possano
compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:
- protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;
- presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi e misure di
protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e protezione, fornitura di schemi, cartelli
ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.
È opportuno che tali esami inizino durante l'esecuzione dei lavori.
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57.9.2.2 - Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni di
identificazione.
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell‟impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle
condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in
funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali; inoltre si deve verificare che i
componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.
57.9.2.3 - Misura della resistenza di isolamento.
Si deve eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia di circa 125 V, nel caso di muratura su parti di
impianto di categoria O, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza, e di circa 500 V, nel
caso di misura su parti di impianto di 1a categoria.
La misura si deve effettuare tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) e il circuito di terra, e fra ogni coppia
di conduttori tra loro e, durante lo svolgimento della stessa, gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti. La misura
è relativa a ogni circuito, intendendosi per circuito la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di
protezione.
I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:
- 400.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.
I valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono:
- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
- 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.
57.9.2.4 - Misura delle cadute di tensione.
La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell'impianto e il punto scelto per la prova
mediante l'inserimento di un voltmetro nel punto iniziale e un altro nel secondo punto (i due strumenti devono avere la
stessa classe di precisione).
Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel caso di
apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale scelto come base per la
determinazione delle sezioni delle condutture.
Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione della
caduta di tensione percentuale.
57.9.2.5 - Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi
Si deve controllare che:
- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni dell'impianto e
della sua alimentazione;
- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori protetti dagli
stessi.
57.9.2.6 - Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti.
Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (norme CEI
64-8) * e in particolare:
a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e modalità di
posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori che delle giunzioni. Occorre inoltre controllare che i conduttori di
protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra
delle prese a spina;
b) misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, che andrà effettuata con apposita strumenti di misura o con il
metodo voltamperometrico utilizzando un dispersore ausiliario e una sonda di tensione, che vanno posti a una sufficiente
distanza dall'impianto di terra e tra loro. Si possono ritenere ubicati in modo corretto quando siano sistemati a una
distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell'impianto stesso; quest'ultima, nel caso di semplice
dispersore a picchetto, può assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza deve essere mantenuta tra la sonda di
tensione e il dispositivo ausiliario;
c) controllo, in base ai valori misurati, del coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi previsti dei dispositivi di
massima corrente o differenziale;
d) quando occorre, misure delle tensioni di contatto e di passo, che vengono di regola eseguite da professionisti, ditte o
enti specializzati, seguendo le istruzioni fornite dalle norme CEI 64-8;
57.10 - Garanzia degli impianti
L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti eseguiti per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione del
certificato di collaudo.
Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta appaltatrice di riparare
tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare
negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali utilizzati o per difetto dì montaggio.
Art. 58 - LAVORI DI SISTEMAZIONE VEGETALE
Per quanto riguarda i lavori di sistemazione vegetale le indicazioni e prescrizioni seguenti.
58.1 - Lavori di sistemazione pedologica e vegetazionale.
L‟Appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le cure alle colture di cui appresso, sia da lui stesso messe a dimora, sia che
fossero già presenti al momento della consegna dei lavori: dovrà provvedere alla sostituzione delle fallanze, alle potature,
diserbi, sarchiature, concimazioni stagionali, sfalci, trattamenti antiparassitari e all‟annaffiamento in fase di attecchimento
di ogni specie sia erbacea che arborea e arbustiva.
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Le operazioni di cui sopra graveranno sull‟Appaltatore dal momento delle consegne dei lavori al momento del collaudo,
con la successiva garanzia di cui all‟art. 1667 del Codice Civile, senza che possa pretendere compensi di sorta in
aggiunta a quelli di elenco, nei quali si devono intendere già compresi e compensati.
58.2 - Preparazione del terreno.
I terreni in pendenza delle aree di pertinenza dei fabbricati dovranno essere lavorati mediante erpicatura manuale con
zappa a restrello, spianando solchi e asperità con riporto di terra vegetale. L‟Appaltatore provvederà ad eseguire le opere
necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, come ad esempio canalette in zolle, cigliature, solchi di guardia e
simili, per evitare l‟erosione del terreno.
Prima dell‟erpicatura l‟Appaltatore farà eseguire un‟analisi dei caratteri pedologici e chimici del terreno, al fine di
predisporre la concimazione di fondo più opportuna da eseguire con l‟erpicatura stessa, prevedendo un dosaggio di
concimi fosfatici, azotati e potassici, per un quantitativo complessivo unitario medio rispetto a quello consigliato dalla
fabbrica.
Dopo la concimazione di fondo, l‟Appaltatore provvederà anche alla concimazione di copertura, tenendo presente che alla
ultimazione dei lavori e al momento del collaudo si dovrà avere una uniformità vegetativa, senza spazi vuoti o radure.
58.3 - Piantumazioni
Le operazioni di messa a dimora delle piantine e delle talee potranno essere eseguite in qualsiasi periodo utile al buon
attecchimento, restando a carico dell‟Appaltatore la sostituzione delle fallanze entro due anni dalla messa a dimora e
comunque fino al collaudo.
La Direzione dei lavori ordinerà all‟Appaltatore le specie da mettere a dimora nei vari settori, anche sulla base di quanto
previsto nelle tavole di progetto, in relazione alle caratteristiche dell‟areale e a quelle microclimatiche locali, senza che
l‟Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori se non in relazione al numero.
L‟impianto potrà essere fatto meccanicamente o manualmente: per le piante a portamento arbustivo la buca dovrà essere
sufficientemente grande da garantire, oltre all‟attecchimento sicuro, anche una crescita futura sufficientemente rapida e
rigogliosa, eventualmente collocandovi del letame bovino non a contatto delle radici e ricoprendo con cautela, ad evitare
danni alle radici, predisponendo un apposito colletto in terra per il ristagno dell‟acqua piovana.
58.4 - Semina di specie erbacee
La semina di specie erbacee dovrà costituire una copertura con caratteristiche di prato polifita stabile. Prima della semina
e dopo la concimazione il terreno sarà erpicato con rastrello, quindi dopo aver dato comunicazione alla Direzione dei
lavori, si procederà alla semina che la Direzione dei lavori stessa avrà ordinato per iscritto, con il quantitativo di circa 120
kg/ettaro, procedendo a spaglio, con personale esperto e capace, a più passate e per gruppi di semi di volume e peso
simili, in giornate senza vento, avendo cura di ricoprire il seme con rastrelli a mano o con erpice leggero, battendo
successivamente il terreno con la pala o rullando.
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INDICE
CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1 - OGGETTO DELL‟APPALTO
2 - AMMONTARE DELL‟OPERA
3 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL‟APPALTO
4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE PROGETTATE
5 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
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CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI - L‟APPALTO - MODO DI VALUTARE I LAVORI
Art. 6 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI
DISPOSIZIONI DI LEGGE
Art. 7 - NORME GENERALI
Art. 8 - LAVORI IN ECONOMIA
Art. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Art. 10 - QUALIFICAZIONE DELL‟IMPRESA APPALTATRICE
Art. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
Art. 13 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Art. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 15 - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - INIZIO E
TERMINE DELL‟ESECUZIONE - TEMPI DEI LAVORI CONSEGNE PARZIALI –
SOSPENSIONI
Art. 16 - SICUREZZA DEI LAVORI
Art. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO SUL PREZZO D‟APPALTO
Art. 18 - PAGAMENTI IN ACCONTO SUI COSTI DELLA SICUREZZA
Art. 19 - CONTO FINALE
Art. 20 - PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE
Art. 21 - COLLAUDO
Art. 22 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL‟APPALTATORE –
RESPONSABILITÀ DELL‟APPALTATORE
Art. 23 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
Art. 24 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 25 - CONTABILIZZAZIONE DELLE VARIANTI
Art. 26 - LAVORI COMPENSATI A CORPO
Art. 27 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Art. 28 - ORDINE DA TENERSI NELL‟ANDAMENTO DEI LAVORI – NOLEGGI –
MANODOPERA
Art. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI. INVARIABILITÀ DEI PREZZI.
NUOVI PREZZI
Art. 30 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI
Art. 31 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Art. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
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CAPO III
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA
DI LAVORO
PARTE I - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 33 - MATERIALI IN GENERE
Art. 34 - ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE…
Art. 35 - MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE
Art. 36 - ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO
Art. 37 - ARMATURE PER CALCESTRUZZO
Art. 39 - PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE
Art. 40 - PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE
Art. 41 - PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)
Art. 43 - QUALITA‟ E PROVENIENZA DEI MATERIALI PER OPERE STRADALI
Art. 44 - QUALITA‟ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI COMPONENTI GLI IMPIANTI
ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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PARTE II - MODALITA' DI ESECUZIONE
Art. 45 - SCAVI IN GENERE
Art. 46 - SCAVI DI SBANCAMENTO
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Art. 47 - SCAVI DI FONDAZIONE O IN TRINCEA
Art. 48 - SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTO
Art. 49 - RILEVATI E RINTERRI
Art. 50 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Art. 52 - OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO
Art. 54 - ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI
Art. 56 - CARATTERISTICHE ED ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI
Art. 57 - IMPIANTO ELETTRICO E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VERIFICHE E
PROVE DEGLI IMPIANTI
Art. 58 - LAVORI DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE
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Ruffano, maggio 2009
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Sistemazione via Principessa Elenea e via Principe di Napoli in