LO STATUTO SARDO 26 febbraio 1948 Silvio Ligia VG Premessa • Lo Statuto è la Carta fondamentale della Sardegna. • Sin dal 1948, l´articolo 116 della Costituzione ha previsto speciali condizioni di autonomia per la nostra isola e per altre quattro regioni. (Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia). • Lo Statuto speciale, approvato con legge costituzionale il 26 febbraio 1948, ha disciplinato il potere di legiferare in maniera esclusiva su alcune materie elencate dallo Statuto (ad esempio: ordinamento degli enti locali, edilizia urbanistica, agricoltura e foreste). In altre materie (come sanità, assistenza pubblica), la Regione può legiferare nell’ambito dei principi stabiliti con legge dello Stato. Cosa disciplina lo statuto • Lo Statuto disciplina i tre organi della struttura rappresentativa e costituzionale della Sardegna: Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Regione. • Il Presidente della Regione e la Giunta sono organi esecutivi della Regione. • Il Presidente, a seguito della Riforma introdotta con Legge Costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio. Rappresenta la Regione ed è responsabile dell’indirizzo politico regionale. • Il Consiglio regionale è l’organo legislativo e di rappresentanza politica della Regione. • Lo Statuto disciplina i rapporti con lo Stato e con il sistema delle autonomie locali in Sardegna. Disciplina inoltre l’assetto della finanza pubblica, nonché le modalità per la sua revisione e la sua attuazione. • In applicazione dell’art. 15 dello Statuto speciale, la Sardegna potrà confermare o modificare la forma di governo e la legge elettorale mediante una “semplice” legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Su questa legge vi è la possibilità di un ricorso del Governo alla Corte costituzionale e, eventualmente, di un referendum confermativo. • Lo statuto si compone di 58 articoli suddivisi in 8 titoli oltre diverse norme emanate in tempi successivi tra le quali la riforma del titolo V approvata con Legge Costituzionale del 31 gennaio 2001, n. 2. TITOLO I - Costituzione della Regione Il titolo I dello statuto è composto dai primi due articoli e stabilisce i limiti territoriali della Regione a statuto speciale, ribadendo comunque l’appartenenza allo Stato italiano, e identifica il capoluogo nella città di Cagliari. TITOLO II - Funzioni della Regione Il titolo II è composto dagli articoli dal n. 3 al n. 6 e stabilisce le funzioni proprie della sua potestà legislativa ed amministrativa nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica e dalla Costituzione. • L’ articolo 3 definisce le materie su cui la Regione ha potestà legislativa. • L’ articolo 4 specifica le materie su cui la Regione emana norme legislative. • L’ articolo 5 definisce le materie su cui la regione ha la facoltà di emanare norme di integrazione ed attuazione. • L’ articolo 6 stabilisce che la Regione eserciti le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato. TITOLO III Finanze - Demanio e patrimonio Il titolo III composto dagli articoli dal n. 7 al n. 14 definisce le entrate della Regione, il proprio demanio e patrimonio. • L’ articolo 8 stabilisce le quote spettanti alla Regione su tasse ed imposte riscosse sul proprio territorio dallo Stato, da canoni di concessione, da redditi derivanti dal proprio patrimonio e da contributi statali straordinari. • L’ articolo 9 la possibilità di delegare la riscossione dei propri tributi allo Stato e la collaborazione con lo stesso nell’accertamento fiscale. • L’articolo 10 la possibilità di esenzioni ed agevolazioni fiscali. • L’articolo 11 la facoltà di emettere prestiti interni nei limiti annuali delle proprie entrate ordinarie. • L’articolo 12 lascia la competenza doganale esclusivamente allo Stato ma ipotizza la creazione di “zone franche”. • L’articolo 13 dispone l’emanazione del “Piano di Rinascita”. • L’articolo 14 stabilisce il diritto della Regione a succedere ai beni, patrimoniali ed immobiliari, dello Stato e del demanio salvo ai beni del demanio marittimo. TITOLO IV - Organi della Regione Il titolo IV è composto dagli articoli dal n. 15 al n. 42 e definisce: • gli organi legislativi ed esecutivi della Regione (art. 15); • la composizione del Consiglio Regionale (art. 16); • gli elettori e gli eleggibili ed i casi di incompatibilità ed ineleggibilità (art.17); • la durata della legislatura regionale, 5 anni, le modalità di convocazione delle elezioni regionali e della prima riunione del nuovo Consiglio (art. 18); • compiti, diritti, doveri e prerogative dei Consiglieri, regolamentazione delle sedute del Consiglio (art. dal n.19 al n. 31); • modalità di proposta di leggi regionali di iniziativa popolare (art. 29) (Articolo abrogato dall’ articolo 3 della L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2); • le modalità per sottoporre una legge regionale a referendum abrogativo (art.32), (Articolo abrogato dall’ articolo 3 della L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2); • la regolamentazione del controllo di legittimità delle leggi regionali da parte dello Stato (art. 33); • la definizione degli organi esecutivi della Regione, Presidente e Giunta regionale, della modalità della loro elezione e della successiva nomina, dei diritti e dei doveri derivanti da questa nomina e le conseguenze di un voto di sfiducia da parte del Consiglio, (art. dal n. 34 al n. 41), (Primo comma dell’ articolo n. 37 abrogato dall’ articolo 3 della L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2); • la possibilità di istituire organi di consulenza tecnica (art. 42). TITOLO V - Enti locali Il titolo V è costituito dagli articoli dal n. 43 al n. 46 e definisce natura e struttura degli enti locali, province e comuni, e stabilisce la possibilità per la Regione di modificarne confini e denominazioni sentite le popolazioni interessate. Stabilisce inoltre la possibilità di istituirne di nuovi e esercita (art. n. 46) il controllo sugli atti nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato. La riforma del Titolo V La riforma del Titolo V della Costituzione, nel confermare la posizione costituzionale di autonomia speciale, ha attribuito alla Sardegna nuove materie (ad esempio, ricerca e formazione professionale). TITOLO VI Rapporti fra lo Stato e la Regione Il titolo VI è costituito dagli articoli dal n. 47 al n. 53 e regolamenta i rapporti tra Regione autonoma della Sardegna e Stato Italiano, in particolare l’art. n. 47 sancisce la partecipazione del Presidente della Giunta Regionale alle sedute del Consiglio dei Ministri “quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione”. TITOLO VII Revisione dello Statuto Il titolo VII è costituito dal solo articolo n. 54 e regolamenta le modalità di revisione e di modifica del presente statuto. TITOLO VIII Norme transitorie e finali Il titolo VIII è costituito dagli articoli dal n. 55 al n. 58 e stabilisce le norme transitorie e finali dello statuto, le modalità di attuazione e l’ entrata in vigore.