STORIA DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI SEZIONE II: STUDI Direttore Mario A Comitato scientifico Paolo A F Roma Patrick A Paris Aquilino I F Barcelona Eric G Poitiers Faustino M M Madrid Heinz M Frankfurt/Main STORIA DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI SEZIONE II: STUDI Questa collana si propone, oltre a sperimentazioni per una didattica rinnovata, di mettere in circolazione in primo luogo opere di giovani studiosi metodologicamente interessanti o su argomenti poco o per nulla considerati entro la letteratura storico–giuridica e istituzionale italiana corrente. Il proposito è però anche quello di non trascurare le traduzioni di saggi di autori stranieri che possano aprire nuove prospettive di ricerca, oppure di ‘classici’ destinati ad avere una circolazione specialistica. Infine, si ritiene opportuno anche riproporre lavori ormai datati ma apparsi solo in edizione provvisoria o a bassa tiratura, oppure ancora su temi scarsamente considerati al loro primo apparire sul mercato. Nel complesso, quindi, si tratta di una collana che vuole inserirsi utilmente nel dibattito storiografico contemporaneo, tenuto conto del crescente interesse che gli storici riservano alle trattazioni che sappiano inserire entro problematiche più generali le questioni specifiche del diritto e delle istituzioni, con i loro profili tecnici a volte anche molto delicati e complessi. Nella collana “Storia del diritto e delle istituzioni” sono pubblicate opere sottoposte a valutazione con il sistema del « doppio cieco » (« double blind peer review process ») nel rispetto dell’anonimato sia dell’autore, sia dei due revisori che sono stati scelti dal Comitato scientifico della collana. I revisori sono professori di provata esperienza scientifica italiani o straniere o ricercatori di istituti di ricerca notoriamente affidabili. Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni: a) pubblicabile senza modifiche; b) pubblicabile previo apporto di modifiche; c) da rivedere in maniera sostanziale; d) da rigettare; tenendo conto della: a) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; b) attenzione adeguata alla dottrina e all’apparato critico; c) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; d) rigore metodologico; e) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; f ) uniformità dei criteri redazionali. Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta dal direttore, salvo casi particolari in cui il direttore medesimo provvederà a nominare un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell’elaborato. Le schede di valutazione verranno conservate, in doppia copia, nell’archivio del direttore e dell’editore. Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali il direttore della collana, in assenza di osservazioni negative, ritiene approvata la proposta. Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del comitato e le opere collettive di provenienza accademica. Il direttore, su sua responsabilità, può decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare prestigio. Daniele Edigati Il Codice mancato Tentativi di codificazione della procedura e riforma della giustizia criminale nella Toscana ottocentesca Copyright © MMXIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, /A–B Roma () ---- I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: dicembre Indice Abbreviazioni Premessa. Procedura criminale e codificazione nella Toscana ottocentesca Parte I Dal regolamento del alla riforma organica del Capitolo I Il regolamento del : un sovvertimento della “montatura” francese senza un ritorno integrale all’Antico Regime Capitolo II Il progetto di regolamento di Pelli Fabbroni e le norme del Capitolo III Dalla discussione su oralità e dibattimento pubblico ai primi piani di riforma della Consulta Capitolo IV Dal progetto di Luigi Matteucci al motuproprio del Parte II Dopo il : il nuovo sistema alla prova Capitolo I Le immediate difficoltà applicative della legge organica Indice Capitolo II Il fallito “colpo di mano” del Puccioni. Il progetto di codice di procedura criminale del Capitolo III Verso la crisi del : la notificazione del , la motivazione in fatto e l’accertamento dello stylus curiae Capitolo IV La complessa gestazione del regolamento del Parte III Lo scontro fra liberali e reazionari e l’ultimo tentativo: il codice Bicchierai–Paoli Capitolo I Le critiche alla riforma del Capitolo II L’ultimo tentativo di codificazione (–) .. Genesi e fonti del progetto, – .. I contenuti e le scelte sui punti più focali, – .. Le critiche formali e sostanziali del Consiglio di stato e la revisione del progetto, . Capitolo III La « più splendida e solida guarentigia »: la reazione dei liberali e della commissione all’attacco contro il giudice istruttore. La difesa del ruolo del PM Capitolo IV Il nuovo progetto e il parere di Serafino Lucchesi Capitolo V Qualche conclusione. I motivi di una mancata codificazione Indice analitico Abbreviazioni ASFi Archivio di stato di Firenze BARF Biblioteca e Archivio del Risorgimento di Firenze BMF Biblioteca moreniana di Firenze BSLu Biblioteca statale di Lucca ASPi Archivio di stato di Pisa Premessa Procedura criminale e codificazione nella Toscana ottocentesca Ampio e stimolante è stato, specialmente negli ultimi anni, il novero degli studi dedicati al problema della recezione e dell’applicazione concreta dei codici francesi nell’Italia napoleonica e in particolare nella Toscana annessa all’Impero francese . Molti e tutto sommato esaurienti i lavori che hanno cercato di analizzare i tortuosi percorsi che condussero alla codificazione penale — principalmente per merito di Mario Da Passano — e che hanno ricostruito gli sforzi, sterili, delle commissioni volute dal Granduca per mettere a punto un codice . Cfr. in particolare M. M, Il caso della Toscana: una terra di diritto giurisprudenziale e forense di fronte alla cultura ed alle tensioni dell’omologazione codicistica, già in Richterliche Anwendung des Code civil in seinen europäischen Geltungsbereichen ausserhalb Frankreichs, a cura di B. D, H. M, A. S, Klostermann, Frankfurt am Main , pp. –, ora anche in I., Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell’età contemporanea, Ets, Pisa , pp. – ma anche A. G, Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell’Europa di Napoleone, Klostermann, Frankfurt am Main , spec. pp. ss. . M. D P, La storia esterna del codice penale toscano (–), in Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini: Firenze, – dicembre , Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma , II, pp. –, già, col titolo, La codificazione penale nel Granducato di Toscana (–), in Codice penale pel Granducato di Toscana (), rist. anast. con presentaz. di M. Da Passano e S. V, Cedam, Padova , pp. –, ma vedi pure I., Il primo progetto di codice penale toscano (), in Materiali per una storia della cultura giuridica, XXII (), pp.–; I tentativi di codificazione penale nel Granducato di Toscana. Il progetto di Giuseppe Puccioni (), in Materiali per una storia della cultura giuridica, XXVI (), pp. ss. Sul codice penale del vedi poi anche F. C, Un codice per Carmignani tra « scienza della legislazione » e « dominio della giurisprudenza », in Giovanni Carmignani (–):maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo, a cura di M. M, Ets, Pisa , pp. – e ivi anche D. F, Carmignani e la codificazione penale toscana, pp. –. Ben più datati i contributi di P. B, Giovanni Bologna, la riforma penale e il concordato del : cenni storici e biografici, in Rassegna nazionale, XX (), pp. – e F. C, Giuseppe Puccioni e il giure penale, in Id., Opuscoli di diritto criminale, Tipografia Giusti, Lucca , I, spec. pp. ss. Premessa. Procedura criminale e codificazione nella Toscana ottocentesca anche nel settore civilistico , quello maggiormente influenzato dal diritto comune. Ben più in ombra è rimasto il tema della riforma delle procedure civili e criminali: per la prima la ristampa anastatica del regolamento del è stata occasione preziosa per alcuni saggi (di Mario Ascheri e Antonella Calussi ), per quanto l’ulteriore e tutt’altro che insignificante revisione complessiva del sia ancora tutta da investigare; sulla seconda, invece, è calato un assordante silenzio, colmato solo da recenti indagini di Floriana Colao, che hanno tracciato una linea interpretativa degli sviluppi legislativi e dottrinali dal fino all’annessione nel Regno d’Italia, filtrati dalla prospettiva degli avvocati e dei procuratori toscani . Lo spunto iniziale per questo saggio è legato al rinvenimento di un lungo progetto di codice di procedura criminale, sicuramente l’ultimo tentativo prima della fine del Granducato. Tuttavia può ben dirsi che la riforma del processo penale tenne banco in Toscana per tutto il XIX secolo, impegnando a fondo i ministri e gli stessi Granduchi, a tal punto da spingerli a realizzare almeno due regolamenti organici — quelli del e del — e un’articolata legge sulla fase istruttoria, promulgata nel , all’indomani della seconda Restaurazione. Di queste compilazioni, solo quella del è stata sviscerata, nella . F. C, Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione, Monduzzi, Bologna, . . Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana, , Giuffrè, Milano . . M. A, L’unificazione giuridica della Toscana lorenese (): « la giustizia è religiosamente amministrata », ivi, pp. IX–XVI; A. C, Dalla riforma dei tribunali all’approvazione del Regolamento di procedura civile, ovvero il ritorno alla tradizione processuale leopoldina nella Toscana del , ivi, pp. XIX–LI. . Sottolinea la C, Progetti di codificazione civile, cit., p. che quello del fu anche chiamato Codice di procedura civile pei tribunali toscani. Su questa riforma cfr. M. T, La giustizia civile in Italia dal ‘ a oggi, Il Mulino, Bologna , pp. ss. . F. C, Il processo penale toscano e la « nobile divisa del difensore » (–), in Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del Convegno (Foggia, - maggio ), a cura di M.N. M, Giuffrè, Milano , pp. -, ma anche E., Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione, Il mulino, Bologna ; E., L’« interpretativa giurisprudenza » nella giustizia criminale della Toscana moderna, in La giustizia criminale nell’Italia moderna (XVI–XVIII sec.), a cura di M. C, Patron, Bologna , pp. –. Un rapido affresco delle riforme della giustizia in Toscana nell’Ottocento è anche in L. L, Il Granducato di Toscana, in Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della destra. Atti del LII congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, – novembre ), Istituto per la storia del Risorgimento, Roma , pp. –. Premessa. Procedura criminale e codificazione nella Toscana ottocentesca sua genesi e nei suoi modelli, in un’interessante tesi di dottorato di Antonella Calussi, che ancora attende di esser data alle stampe . Se già ridotta è stata l’attenzione per i provvedimenti legislativi emanati, quasi del tutto inesistente è stata quella per i progetti di riforma che, pur arrivando a un buon livello di compiutezza, rimasero tuttavia confinati presso le segreterie ministeriali e granducali. A contribuire, è stato senz’altro il disinteresse degli storici giuristi, convinti della scarsa originalità dei moti codificatori italiani del periodo della Restaurazione, fin troppo ispirati al modello napoleonico, di cui si volle solo ritoccare minimi aspetti ritenuti incompatibili con gli ordinamenti e le società della penisola. Al contempo, non va sminuito l’influsso di taluni fattori attinenti in modo specifico alla realtà toscana. Prima tra tutte la drastica riduzione di interesse storiografico per l’ultimo decennio di vita del Granducato, visto come un mero prolungamento dell’agonia di un regime morente, dopo il fallimento della svolta costituzionale del . In questo senso, il quadro non sembra molto mutato rispetto a quello tracciato, più di sessant’anni or sono, da Sergio Camerani, che sottolineava l’assenza di studi generali, nonché sui principali personaggi politici del periodo in questione . In verità, proprio gli anni ’ dell’Ottocento costituiscono in Toscana un reale laboratorio di riforme di non tenue spessore: basti qui menzionare, oltre ai lavori per la codificazione della procedura criminale, anche e soltanto il riordinamento complessivo della gendarmeria, la promulgazione del codice penale militare, la disciplina relativa al Consiglio di stato, senza dimenticare gli studi per altre modifiche normative, come quelle in tema di censura . Altro fattore determinante è poi quello rappresentato dalle difficoltà nel reperimento delle fonti manoscritte a causa di una certa confusio. A. C, Il processo penale del Granducato di Toscana nella restaurazione: dibattiti, progetti e provvedimenti, Dottorato di ricerca in storia del diritto, delle istituzioni e della cultura giuridica medioevale, moderna e contemporanea, Università degli studi di Genova, XII ciclo, . . S. C, La Toscana dal al . Appunti bibliografici, in Rassegna storica del Risorgimento, XXXIX (), pp. –. . A. D R, La legislazione sulla stampa in Toscana (–), in Bullettino senese di storia patria, s. III, X–XI (–), pp. –; più recentemente D. C, Stampa periodica e università nel Risorgimento. Giornali e giornalisti a Siena, Milano , p. ; D.M. B, La censura della stampa nel Granducato di Toscana (–), in Rassegna storica toscana, (), p. . Premessa. Procedura criminale e codificazione nella Toscana ottocentesca ne nella tenuta degli archivi centrali . Difficoltà sulla quale incisero sia le crisi politiche e istituzionali, come quella del –, sia il fatto che le commissioni di volta in volta incaricate dei progetti di codificazione non lasciarono apparentemente verbali ordinati e esaustivi — o al massimo ciò avvenne occasionalmente —, né il materiale dei loro lavori fu successivamente raccolto in faldoni tematici, come avvenne in parte per il caso del codice penale. A dimostrazione di tutto quanto, è sufficiente ricordare la scarsezza di materiali reperibili nei fondi istituzionalmente più pertinenti, vale a dire quelli della Regia Consulta e del Ministero di giustizia e grazia . A complicare il compito del ricercatore è anche il fatto che, a seguito dell’eliminazione della segreteria di stato leopoldina, il motore centrale dei dicasteri fiorentini, a parte la segreteria intima del Granduca, diventò il Consiglio dei ministri, che tuttavia non ebbe un proprio archivio. Tutto questo costringe lo studioso a raccogliere dati e informazioni in svariati fondi sparsi e non raramente a doversi cimentare con i carteggi e gli archivi privati dei protagonisti della codificazione: se per l’elaborazione del codice penale sono risultati preziosi i materiali contenuti nel dono effettuato dalla famiglia Lami all’archivio di stato di Firenze, nel nostro caso lo sono altrettanto le carte di Antonio Bicchierai che, pur ordinate in modo confuso, non inventariate e tuttora neppure integralmente numerate, sono conservate presso la Biblioteca e archivio del Risorgimento di Firenze. Dunque, si può affermare che fu costante il desiderio di riordinare in modo compiuto il settore processuale penale . E può ben dirsi an. Analoghi problemi son stati riscontrati per lo Stato pontificio da M. M C, Le fonti archivistiche per la storia delle codificazioni pontificie (–), in Società e storia, II (), n. , p. , dove però una apprezzabile parte di materiali è conservata presso l’archivio della Commissione per la compilazione dei codici legislativi. . Nel caso della riforma del abbiamo un’ordinata (per quanto minimale) trascrizione delle sedute dal novembre del fino al marzo , dotate persino di indice tematico in ASFi, Regia Consulta, II serie, . Un simile problema di conservazione si verificò anche a Napoli, sebbene qui per motivi di ordine politico: cfr. F. M, Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal al , Jovene, Napoli , pp. –. . Sul ministero di giustizia e grazia e le sue attribuzioni cfr. in sintesi J. R, Saggio di un manuale del diritto pubblico interno della Toscana, Barbera, Bianchi ecc., Firenze , pp. –. . Anche in questo sforzo costante e nei risultati effettivamente prodotti l’esperienza giuridica toscana e quella pontificia nel XIX secolo si avvicinano. Per una ricognizione dei tentativi di codificazione in campo penale nello Stato pontificio cfr. M. M Premessa. Procedura criminale e codificazione nella Toscana ottocentesca che che, a differenza di quanto rilevato per il diritto civile, l’avvalersi a tal fine dello strumento codicistico non fu giammai in discussione. Magistrati e avvocati toscani, nonché docenti universitari e uomini politici, di qualsiasi tendenza — anche quella più reazionaria — non avversarono in sé e per sé la codificazione. Semmai oscillanti furono le soluzioni quanto alla delimitazione di questi corpi organici e sistematici di disposizioni. Come si è testè ricordato, l’esito di questa spinta fu quello di concepire due regolamenti generali piuttosto articolati e necessitanti di puntigliose e altrettanto frastagliate istruzioni per la loro applicazione . Due regolamenti — quelli del e del — che si sovrapponevano, tanto che il secondo completava e correggeva il primo, ma non ne conteneva un’espressa e totale abrogazione , a tal punto che in diverse parti della sua opera Agostino Ademollo lo citava come fonte di diritto osservato nelle aule di giustizia . A conferma di ciò, nel , all’atto della così detta “reversione” del Ducato lucchese alla Toscana, venne espressamente estesa nel primo la vigenza del regolamento del e delle relative istruzioni « in quella parte » che concerneva « le regole per compilazione delle procedure scritte » . Molte altre erano le norme ancora vigenti e in uso emanate nei secoli precedenti, come facilmente si può scorgere da una consultazione di qualche repertorio forense di questo periodo . La stessa legge del contemplava a più riprese rinvii espliciti alla Leopoldina e alla C, Fonti e metodologia per uno studio delle riforme del sistema penale pontificio nel XIX secolo, in Nuovi annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari, VII (), pp. –, ma cfr. anche (sia pure con interesse volto per lo più al settore penale sostanziale) M.R. D S, Progetti di codici penali nello Stato pontificio della Restaurazione, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, (), I, pp. –. . Cfr. infatti le Istruzioni sul Regolamento criminale del dì luglio in Leggi del Gran — ducato della Toscana, –, I, pp. – e le Dichiarazioni e Istruzioni per la esecuzione del R.Motuproprio del agosto sulla riforma giudiciaria approvate con sovrano rescritto del dì novembre , ivi, XXV, p. , pp. –. . La clausola abrogatoria, contenuta nell’art. CCLXXVI del motuproprio del agosto , colpiva le sole norme e « osservanze » che disponevano su materie e istituzioni in esso comprese. . Cfr. ad es. A. A, Il giudizio criminale in Toscana secondo la riforma leopoldina del MDCCCXXXVIII. Cenni teorici pratici, Tip. Sansone Coen, Firenze , pp. –, . . Raccolta delle leggi toscane delle quali fu ordinata la pubblicazione nella città e territorio di Lucca col R. Decreto del febbrajo , Stamperia Granducale, Firenze , pp. –. . Mi riferisco in particolare alla voce Processi criminali di G. S, Dizionario legale, Stamperia Granducale, Firenze –, II, pp. –, che rimandava persino a norme d’età cosimiana, a partire dal . Premessa. Procedura criminale e codificazione nella Toscana ottocentesca Ferdinandina e dunque anche con esse doveva esser coordinata. Essa inoltre riformava profondamente le strutture giudiziarie, ma ometteva di toccare la disciplina delle indagini preliminari e delle altre fasi extraprocessuali. Proprio per coprire questa lacuna si volle redigere la legge del novembre del , che si aggiunse alle precedenti, non sostituendole integralmente neppure nella materia specifica che regolava. Anche in questo caso, numerosi erano i richiami della disciplina del motuproprio e delle istruzioni del , mentre un solo articolo di queste ultime veniva espressamente cassato . In definitiva, quindi, abbiamo diversi corpi organici che si affastellano, senza mai sfociare nella promulgazione un vero e proprio codice, ma soprattutto senza estinguere la necessità di approntare nuovi strumenti legislativi. La riprova sta — lo vedremo meglio più avanti — nei fatti che seguirono il motuproprio del : pur essendo, unito alle istruzioni uscite poco dopo, un testo ampio e dotato di un’architettura compiuta, già nel si aspirava a superarlo. Altrettanto avvenne negli anni immediatamente successivi alla riforma del . Solo ripercorrendo la vicenda di questa mancata codificazione si potranno comprendere le reali cause che spinsero a ricercare ininterrottamente la via della riforma della giustizia e del processo criminale e, al contempo, dell’insuccesso della medesima. Queste pagine vogliono essere un primo sforzo di far luce sulla storia esterna della codificazione della procedura criminale, ma anche sugli snodi concettuali sui quali si arrovellò la battaglia per la riforma dell’apparato giudiziario e della stessa procedura. Resta inteso che ciascuno dei progetti di cui tratteremo (primi tra tutti quelli del e del –), così come ognuno dei regolamenti effettivamente emanati, meriterebbe un autonomo approfondimento, che si addentrasse più a fondo nei contenuti e nelle soluzioni normative praticate. In ultimo i ringraziamenti: al prof. Ascheri, per aver accolto questo . Basti qui citare le istruzioni del agli art. e (A, op. cit., pp. , ) per la Leopoldina e agli art. e per la Ferdinandina (ivi, pp. , ). Sulla Ferdinandina rinvio a M. D P, Dalla “mitigazione delle pene” alla “protezione che esige l’ordine pubblico”. Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (–), Giuffrè, Milano , pp. ss. . Si tratta dell’art. delle istruzioni del novembre (cfr. l’art. della legge del in Proclami decreti notificazioni e circolari da osservarsi nel Granducato di Toscana, Stamperia Granducale, Firenze –, cod. LVII, n. CCXXVIII). Premessa. Procedura criminale e codificazione nella Toscana ottocentesca scritto nella collana da lui diretta; ai proff. Montorzi e Colao per la revisione del testo e i preziosi suggerimenti. Un doveroso ringraziamento va anche ai dottori Angelo de Scisciolo, Giuseppe Biscione e Loredana Maccabruni dell’Archivio di stato di Firenze per avermi agevolato la consultazione delle fonti archivistiche e addirittura consentito la compulsazione di fondi non ancora inventariati.