STORIA DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI
SEZIONE II: STUDI

Direttore
Mario A
Comitato scientifico
Paolo A  F
Roma
Patrick A
Paris
Aquilino I F
Barcelona
Eric G
Poitiers
Faustino M M
Madrid
Heinz M
Frankfurt/Main
STORIA DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI
SEZIONE II: STUDI
Questa collana si propone, oltre a sperimentazioni per una didattica rinnovata, di mettere in
circolazione in primo luogo opere di giovani studiosi metodologicamente interessanti o su
argomenti poco o per nulla considerati entro la letteratura storico–giuridica e istituzionale
italiana corrente. Il proposito è però anche quello di non trascurare le traduzioni di saggi di
autori stranieri che possano aprire nuove prospettive di ricerca, oppure di ‘classici’ destinati
ad avere una circolazione specialistica. Infine, si ritiene opportuno anche riproporre lavori
ormai datati ma apparsi solo in edizione provvisoria o a bassa tiratura, oppure ancora su
temi scarsamente considerati al loro primo apparire sul mercato. Nel complesso, quindi, si
tratta di una collana che vuole inserirsi utilmente nel dibattito storiografico contemporaneo,
tenuto conto del crescente interesse che gli storici riservano alle trattazioni che sappiano
inserire entro problematiche più generali le questioni specifiche del diritto e delle istituzioni,
con i loro profili tecnici a volte anche molto delicati e complessi.
Nella collana “Storia del diritto e delle istituzioni” sono pubblicate opere sottoposte a valutazione con il sistema
del « doppio cieco » (« double blind peer review process ») nel rispetto dell’anonimato sia dell’autore, sia dei due
revisori che sono stati scelti dal Comitato scientifico della collana.
I revisori sono professori di provata esperienza scientifica italiani o straniere o ricercatori di istituti di ricerca
notoriamente affidabili.
Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:
a) pubblicabile senza modifiche;
b) pubblicabile previo apporto di modifiche;
c) da rivedere in maniera sostanziale;
d) da rigettare;
tenendo conto della: a) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; b) attenzione adeguata alla
dottrina e all’apparato critico; c) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; d) rigore metodologico; e) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; f ) uniformità dei criteri redazionali.
Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta dal direttore, salvo casi
particolari in cui il direttore medesimo provvederà a nominare un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell’elaborato. Le schede di valutazione verranno conservate, in doppia copia, nell’archivio del direttore e
dell’editore.
Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali il direttore della collana, in
assenza di osservazioni negative, ritiene approvata la proposta.
Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del comitato e le opere collettive di
provenienza accademica. Il direttore, su sua responsabilità, può decidere di non assoggettare a revisione scritti
pubblicati su invito o comunque di autori di particolare prestigio.
Daniele Edigati
Il Codice mancato
Tentativi di codificazione della procedura
e riforma della giustizia criminale nella Toscana ottocentesca
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 Roma
() 
 ----
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: dicembre 
Indice

Abbreviazioni

Premessa. Procedura criminale e codificazione nella Toscana ottocentesca
Parte I
Dal regolamento del 
alla riforma organica del 

Capitolo I
Il regolamento del : un sovvertimento della “montatura” francese senza un ritorno integrale all’Antico Regime

Capitolo II
Il progetto di regolamento di Pelli Fabbroni e le norme del 

Capitolo III
Dalla discussione su oralità e dibattimento pubblico ai primi piani
di riforma della Consulta

Capitolo IV
Dal progetto di Luigi Matteucci al motuproprio del 
Parte II
Dopo il :
il nuovo sistema alla prova

Capitolo I
Le immediate difficoltà applicative della legge organica

Indice


Capitolo II
Il fallito “colpo di mano” del Puccioni. Il progetto di codice di
procedura criminale del 

Capitolo III
Verso la crisi del : la notificazione del , la motivazione in
fatto e l’accertamento dello stylus curiae

Capitolo IV
La complessa gestazione del regolamento del 
Parte III
Lo scontro fra liberali e reazionari e l’ultimo tentativo:
il codice Bicchierai–Paoli

Capitolo I
Le critiche alla riforma del 

Capitolo II
L’ultimo tentativo di codificazione (–)
.. Genesi e fonti del progetto,  – .. I contenuti e le scelte sui punti
più focali,  – .. Le critiche formali e sostanziali del Consiglio di stato
e la revisione del progetto, .

Capitolo III
La « più splendida e solida guarentigia »: la reazione dei liberali e
della commissione all’attacco contro il giudice istruttore. La difesa
del ruolo del PM

Capitolo IV
Il nuovo progetto e il parere di Serafino Lucchesi

Capitolo V
Qualche conclusione. I motivi di una mancata codificazione

Indice analitico
Abbreviazioni
ASFi
Archivio di stato di Firenze
BARF
Biblioteca e Archivio del Risorgimento di Firenze
BMF
Biblioteca moreniana di Firenze
BSLu
Biblioteca statale di Lucca
ASPi
Archivio di stato di Pisa

Premessa
Procedura criminale e codificazione nella Toscana ottocentesca
Ampio e stimolante è stato, specialmente negli ultimi anni, il novero
degli studi dedicati al problema della recezione e dell’applicazione
concreta dei codici francesi nell’Italia napoleonica e in particolare
nella Toscana annessa all’Impero francese . Molti e tutto sommato
esaurienti i lavori che hanno cercato di analizzare i tortuosi percorsi
che condussero alla codificazione penale — principalmente per merito
di Mario Da Passano — e che hanno ricostruito gli sforzi, sterili,
delle commissioni volute dal Granduca per mettere a punto un codice
. Cfr. in particolare M. M, Il caso della Toscana: una terra di diritto giurisprudenziale e forense di fronte alla cultura ed alle tensioni dell’omologazione codicistica, già in Richterliche
Anwendung des Code civil in seinen europäischen Geltungsbereichen ausserhalb Frankreichs, a
cura di B. D, H. M, A. S, Klostermann, Frankfurt am Main ,
pp. –, ora anche in I., Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica
in Toscana sulle soglie dell’età contemporanea, Ets, Pisa , pp. – ma anche A. G,
Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell’Europa di Napoleone, Klostermann, Frankfurt am
Main , spec. pp.  ss.
. M. D P, La storia esterna del codice penale toscano (–), in Istituzioni
e società in Toscana nell’età moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini:
Firenze, – dicembre , Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma , II, pp.
–, già, col titolo, La codificazione penale nel Granducato di Toscana (–), in Codice
penale pel Granducato di Toscana (), rist. anast. con presentaz. di M. Da Passano e S.
V, Cedam, Padova , pp. –, ma vedi pure I., Il primo progetto di codice
penale toscano (), in Materiali per una storia della cultura giuridica, XXII (), pp.–; I
tentativi di codificazione penale nel Granducato di Toscana. Il progetto di Giuseppe Puccioni (),
in Materiali per una storia della cultura giuridica, XXVI (), pp.  ss. Sul codice penale
del  vedi poi anche F. C, Un codice per Carmignani tra « scienza della legislazione » e
« dominio della giurisprudenza », in Giovanni Carmignani (–):maestro di scienze criminali
e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo, a cura di M. M, Ets, Pisa
, pp. – e ivi anche D. F, Carmignani e la codificazione penale toscana, pp. –.
Ben più datati i contributi di P. B, Giovanni Bologna, la riforma penale e il concordato
del : cenni storici e biografici, in Rassegna nazionale, XX (), pp. – e F. C,
Giuseppe Puccioni e il giure penale, in Id., Opuscoli di diritto criminale, Tipografia Giusti, Lucca
, I, spec. pp.  ss.


Premessa. Procedura criminale e codificazione nella Toscana ottocentesca
anche nel settore civilistico , quello maggiormente influenzato dal
diritto comune. Ben più in ombra è rimasto il tema della riforma delle
procedure civili e criminali: per la prima la ristampa anastatica del
regolamento del  è stata occasione preziosa per alcuni saggi (di
Mario Ascheri e Antonella Calussi ), per quanto l’ulteriore e tutt’altro
che insignificante revisione complessiva del  sia ancora tutta
da investigare; sulla seconda, invece, è calato un assordante silenzio,
colmato solo da recenti indagini di Floriana Colao, che hanno tracciato
una linea interpretativa degli sviluppi legislativi e dottrinali dal 
fino all’annessione nel Regno d’Italia, filtrati dalla prospettiva degli
avvocati e dei procuratori toscani .
Lo spunto iniziale per questo saggio è legato al rinvenimento di un
lungo progetto di codice di procedura criminale, sicuramente l’ultimo
tentativo prima della fine del Granducato. Tuttavia può ben dirsi che
la riforma del processo penale tenne banco in Toscana per tutto il
XIX secolo, impegnando a fondo i ministri e gli stessi Granduchi, a
tal punto da spingerli a realizzare almeno due regolamenti organici
— quelli del  e del  — e un’articolata legge sulla fase istruttoria, promulgata nel , all’indomani della seconda Restaurazione.
Di queste compilazioni, solo quella del  è stata sviscerata, nella
. F. C, Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione, Monduzzi,
Bologna, .
. Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana, , Giuffrè,
Milano .
. M. A, L’unificazione giuridica della Toscana lorenese (): « la giustizia è religiosamente amministrata », ivi, pp. IX–XVI; A. C, Dalla riforma dei tribunali all’approvazione
del Regolamento di procedura civile, ovvero il ritorno alla tradizione processuale leopoldina nella
Toscana del , ivi, pp. XIX–LI.
. Sottolinea la C, Progetti di codificazione civile, cit., p.  che quello del  fu
anche chiamato Codice di procedura civile pei tribunali toscani. Su questa riforma cfr. M.
T, La giustizia civile in Italia dal ‘ a oggi, Il Mulino, Bologna , pp.  ss.
. F. C, Il processo penale toscano e la « nobile divisa del difensore » (–), in
Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del Convegno (Foggia, -
maggio ), a cura di M.N. M, Giuffrè, Milano , pp. -, ma anche E.,
Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione, Il mulino, Bologna ; E.,
L’« interpretativa giurisprudenza » nella giustizia criminale della Toscana moderna, in La giustizia
criminale nell’Italia moderna (XVI–XVIII sec.), a cura di M. C, Patron, Bologna , pp.
–. Un rapido affresco delle riforme della giustizia in Toscana nell’Ottocento è anche
in L. L, Il Granducato di Toscana, in Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli
stati preunitari alla caduta della destra. Atti del LII congresso di storia del Risorgimento italiano
(Pescara, – novembre ), Istituto per la storia del Risorgimento, Roma , pp. –.
Premessa. Procedura criminale e codificazione nella Toscana ottocentesca

sua genesi e nei suoi modelli, in un’interessante tesi di dottorato di
Antonella Calussi, che ancora attende di esser data alle stampe .
Se già ridotta è stata l’attenzione per i provvedimenti legislativi emanati, quasi del tutto inesistente è stata quella per i progetti di riforma
che, pur arrivando a un buon livello di compiutezza, rimasero tuttavia
confinati presso le segreterie ministeriali e granducali. A contribuire, è
stato senz’altro il disinteresse degli storici giuristi, convinti della scarsa
originalità dei moti codificatori italiani del periodo della Restaurazione,
fin troppo ispirati al modello napoleonico, di cui si volle solo ritoccare
minimi aspetti ritenuti incompatibili con gli ordinamenti e le società
della penisola. Al contempo, non va sminuito l’influsso di taluni fattori attinenti in modo specifico alla realtà toscana. Prima tra tutte la
drastica riduzione di interesse storiografico per l’ultimo decennio di
vita del Granducato, visto come un mero prolungamento dell’agonia
di un regime morente, dopo il fallimento della svolta costituzionale
del . In questo senso, il quadro non sembra molto mutato rispetto
a quello tracciato, più di sessant’anni or sono, da Sergio Camerani,
che sottolineava l’assenza di studi generali, nonché sui principali personaggi politici del periodo in questione . In verità, proprio gli anni
’ dell’Ottocento costituiscono in Toscana un reale laboratorio di
riforme di non tenue spessore: basti qui menzionare, oltre ai lavori
per la codificazione della procedura criminale, anche e soltanto il
riordinamento complessivo della gendarmeria, la promulgazione del
codice penale militare, la disciplina relativa al Consiglio di stato, senza
dimenticare gli studi per altre modifiche normative, come quelle in
tema di censura .
Altro fattore determinante è poi quello rappresentato dalle difficoltà
nel reperimento delle fonti manoscritte a causa di una certa confusio. A. C, Il processo penale del Granducato di Toscana nella restaurazione: dibattiti,
progetti e provvedimenti, Dottorato di ricerca in storia del diritto, delle istituzioni e della
cultura giuridica medioevale, moderna e contemporanea, Università degli studi di Genova,
XII ciclo, .
. S. C, La Toscana dal  al . Appunti bibliografici, in Rassegna storica del
Risorgimento, XXXIX (), pp. –.
. A. D R, La legislazione sulla stampa in Toscana (–), in Bullettino senese
di storia patria, s. III, X–XI (–), pp. –; più recentemente D. C, Stampa
periodica e università nel Risorgimento. Giornali e giornalisti a Siena, Milano , p. ; D.M.
B, La censura della stampa nel Granducato di Toscana (–), in Rassegna storica
toscana,  (), p. .

Premessa. Procedura criminale e codificazione nella Toscana ottocentesca
ne nella tenuta degli archivi centrali . Difficoltà sulla quale incisero sia
le crisi politiche e istituzionali, come quella del –, sia il fatto
che le commissioni di volta in volta incaricate dei progetti di codificazione non lasciarono apparentemente verbali ordinati e esaustivi — o
al massimo ciò avvenne occasionalmente —, né il materiale dei loro
lavori fu successivamente raccolto in faldoni tematici, come avvenne
in parte per il caso del codice penale. A dimostrazione di tutto quanto,
è sufficiente ricordare la scarsezza di materiali reperibili nei fondi istituzionalmente più pertinenti, vale a dire quelli della Regia Consulta e
del Ministero di giustizia e grazia . A complicare il compito del ricercatore è anche il fatto che, a seguito dell’eliminazione della segreteria
di stato leopoldina, il motore centrale dei dicasteri fiorentini, a parte
la segreteria intima del Granduca, diventò il Consiglio dei ministri,
che tuttavia non ebbe un proprio archivio. Tutto questo costringe lo
studioso a raccogliere dati e informazioni in svariati fondi sparsi e non
raramente a doversi cimentare con i carteggi e gli archivi privati dei
protagonisti della codificazione: se per l’elaborazione del codice penale sono risultati preziosi i materiali contenuti nel dono effettuato dalla
famiglia Lami all’archivio di stato di Firenze, nel nostro caso lo sono
altrettanto le carte di Antonio Bicchierai che, pur ordinate in modo
confuso, non inventariate e tuttora neppure integralmente numerate,
sono conservate presso la Biblioteca e archivio del Risorgimento di
Firenze.
Dunque, si può affermare che fu costante il desiderio di riordinare
in modo compiuto il settore processuale penale . E può ben dirsi an. Analoghi problemi son stati riscontrati per lo Stato pontificio da M. M
C, Le fonti archivistiche per la storia delle codificazioni pontificie (–), in Società
e storia, II (), n. , p. , dove però una apprezzabile parte di materiali è conservata
presso l’archivio della Commissione per la compilazione dei codici legislativi.
. Nel caso della riforma del  abbiamo un’ordinata (per quanto minimale) trascrizione delle sedute dal  novembre del  fino al  marzo , dotate persino di
indice tematico in ASFi, Regia Consulta, II serie, . Un simile problema di conservazione
si verificò anche a Napoli, sebbene qui per motivi di ordine politico: cfr. F. M,
Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal  al , Jovene, Napoli , pp. –.
. Sul ministero di giustizia e grazia e le sue attribuzioni cfr. in sintesi J. R,
Saggio di un manuale del diritto pubblico interno della Toscana, Barbera, Bianchi ecc., Firenze
, pp. –.
. Anche in questo sforzo costante e nei risultati effettivamente prodotti l’esperienza
giuridica toscana e quella pontificia nel XIX secolo si avvicinano. Per una ricognizione
dei tentativi di codificazione in campo penale nello Stato pontificio cfr. M. M
Premessa. Procedura criminale e codificazione nella Toscana ottocentesca

che che, a differenza di quanto rilevato per il diritto civile, l’avvalersi
a tal fine dello strumento codicistico non fu giammai in discussione.
Magistrati e avvocati toscani, nonché docenti universitari e uomini
politici, di qualsiasi tendenza — anche quella più reazionaria — non
avversarono in sé e per sé la codificazione. Semmai oscillanti furono
le soluzioni quanto alla delimitazione di questi corpi organici e sistematici di disposizioni. Come si è testè ricordato, l’esito di questa spinta
fu quello di concepire due regolamenti generali piuttosto articolati
e necessitanti di puntigliose e altrettanto frastagliate istruzioni per la
loro applicazione . Due regolamenti — quelli del  e del  —
che si sovrapponevano, tanto che il secondo completava e correggeva
il primo, ma non ne conteneva un’espressa e totale abrogazione , a tal
punto che in diverse parti della sua opera Agostino Ademollo lo citava
come fonte di diritto osservato nelle aule di giustizia . A conferma di
ciò, nel , all’atto della così detta “reversione” del Ducato lucchese
alla Toscana, venne espressamente estesa nel primo la vigenza del
regolamento del  e delle relative istruzioni « in quella parte » che
concerneva « le regole per compilazione delle procedure scritte » .
Molte altre erano le norme ancora vigenti e in uso emanate nei secoli
precedenti, come facilmente si può scorgere da una consultazione di
qualche repertorio forense di questo periodo . La stessa legge del
 contemplava a più riprese rinvii espliciti alla Leopoldina e alla
C, Fonti e metodologia per uno studio delle riforme del sistema penale pontificio nel XIX
secolo, in Nuovi annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari, VII (), pp. –,
ma cfr. anche (sia pure con interesse volto per lo più al settore penale sostanziale) M.R. D
S, Progetti di codici penali nello Stato pontificio della Restaurazione, in Quaderni fiorentini
per la storia del pensiero giuridico moderno,  (), I, pp. –.
. Cfr. infatti le Istruzioni sul Regolamento criminale del dì  luglio  in Leggi del Gran —
ducato della Toscana, –, I, pp. – e le Dichiarazioni e Istruzioni per la esecuzione
del R.Motuproprio del  agosto  sulla riforma giudiciaria approvate con sovrano rescritto del dì
 novembre , ivi, XXV, p. , pp. –.
. La clausola abrogatoria, contenuta nell’art. CCLXXVI del motuproprio del  agosto
, colpiva le sole norme e « osservanze » che disponevano su materie e istituzioni in
esso comprese.
. Cfr. ad es. A. A, Il giudizio criminale in Toscana secondo la riforma leopoldina
del MDCCCXXXVIII. Cenni teorici pratici, Tip. Sansone Coen, Firenze , pp. –, .
. Raccolta delle leggi toscane delle quali fu ordinata la pubblicazione nella città e territorio di
Lucca col R. Decreto del  febbrajo , Stamperia Granducale, Firenze , pp. –.
. Mi riferisco in particolare alla voce Processi criminali di G. S, Dizionario
legale, Stamperia Granducale, Firenze –, II, pp. –, che rimandava persino a
norme d’età cosimiana, a partire dal .

Premessa. Procedura criminale e codificazione nella Toscana ottocentesca
Ferdinandina e dunque anche con esse doveva esser coordinata. Essa
inoltre riformava profondamente le strutture giudiziarie, ma ometteva di toccare la disciplina delle indagini preliminari e delle altre fasi
extraprocessuali. Proprio per coprire questa lacuna si volle redigere
la legge del novembre del , che si aggiunse alle precedenti, non
sostituendole integralmente neppure nella materia specifica che regolava. Anche in questo caso, numerosi erano i richiami della disciplina
del motuproprio e delle istruzioni del , mentre un solo articolo di
queste ultime veniva espressamente cassato .
In definitiva, quindi, abbiamo diversi corpi organici che si affastellano, senza mai sfociare nella promulgazione un vero e proprio
codice, ma soprattutto senza estinguere la necessità di approntare
nuovi strumenti legislativi. La riprova sta — lo vedremo meglio più
avanti — nei fatti che seguirono il motuproprio del : pur essendo,
unito alle istruzioni uscite poco dopo, un testo ampio e dotato di
un’architettura compiuta, già nel  si aspirava a superarlo. Altrettanto avvenne negli anni immediatamente successivi alla riforma del
. Solo ripercorrendo la vicenda di questa mancata codificazione si
potranno comprendere le reali cause che spinsero a ricercare ininterrottamente la via della riforma della giustizia e del processo criminale
e, al contempo, dell’insuccesso della medesima.
Queste pagine vogliono essere un primo sforzo di far luce sulla
storia esterna della codificazione della procedura criminale, ma anche
sugli snodi concettuali sui quali si arrovellò la battaglia per la riforma
dell’apparato giudiziario e della stessa procedura. Resta inteso che
ciascuno dei progetti di cui tratteremo (primi tra tutti quelli del  e
del –), così come ognuno dei regolamenti effettivamente emanati, meriterebbe un autonomo approfondimento, che si addentrasse
più a fondo nei contenuti e nelle soluzioni normative praticate.
In ultimo i ringraziamenti: al prof. Ascheri, per aver accolto questo
. Basti qui citare le istruzioni del  agli art.  e  (A, op. cit., pp. ,
) per la Leopoldina e agli art.  e  per la Ferdinandina (ivi, pp. , ). Sulla
Ferdinandina rinvio a M. D P, Dalla “mitigazione delle pene” alla “protezione che esige
l’ordine pubblico”. Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (–), Giuffrè, Milano
, pp.  ss.
. Si tratta dell’art.  delle istruzioni del novembre  (cfr. l’art.  della legge
del  in Proclami decreti notificazioni e circolari da osservarsi nel Granducato di Toscana,
Stamperia Granducale, Firenze –, cod. LVII, n. CCXXVIII).
Premessa. Procedura criminale e codificazione nella Toscana ottocentesca

scritto nella collana da lui diretta; ai proff. Montorzi e Colao per la revisione del testo e i preziosi suggerimenti. Un doveroso ringraziamento
va anche ai dottori Angelo de Scisciolo, Giuseppe Biscione e Loredana Maccabruni dell’Archivio di stato di Firenze per avermi agevolato
la consultazione delle fonti archivistiche e addirittura consentito la
compulsazione di fondi non ancora inventariati.
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storia del diritto e delle istituzioni sezione ii: studi