Le modificazioni
soggettive nel lato
passivo del rapporto
obbligatorio
• Sostituzione dell’originario debitore con un
nuovo debitore.
• Nel diritto delle obbligazioni sono
disciplinate le figure della DELEGAZIONE,
dell’ESPROMISSIONE e dell’ACCOLLO.
DELEGAZIONE
• Si tratta di una OPERAZIONE
TRILATERALE in quanto è necessario
l’intervento e la collaborazione di tre
soggetti:
• DEBITORE DELEGANTE
• CREDITORE DELEGATARIO
• TERZO DELEGATO che assume il ruolo
di nuovo debitore
Delegazione di pagamento
• L’iniziativa è assunta dal DEBITORE
DELEGANTE che invita il TERZO
DELEGATO ad effettuare il pagamento al
CREDITORE DELEGATARIO
• Realizza l’estinzione dell’obbligazione del
debitore delegante verso il creditore
delegatario.
1269. Delegazione di pagamento. - [1] Se
il debitore per eseguire il pagamento ha
delegato un terzo [1272], questi può
obbligarsi verso il creditore, salvo che il
debitore l'abbia vietato.
[2] Il terzo delegato per eseguire il
pagamento non è tenuto ad accettare
l'incarico, ancorché sia debitore del
delegante. Sono salvi gli usi diversi.
• Il rapporto obbligatorio tra DEBITORE
DELEGANTE e TERZO DELEGATO è il
RAPPORTO DI PROVVISTA (può dunque
essere delegazione di pagamento coperta
oppure scoperta)
• Il rapporto tra DEBITORE DELEGANTE e
CREDITORE DELEGATARIO è
RAPPORTO DI VALUTA
DELEGAZIONE DI DEBITO
• Il debitore delegante non invita il terzo delegato
a pagare ma ad assumere l’obbligazione e
quindi a rendersi a sua volta DEBITORE del
creditore delegatario.
• Non vi è immediata estinzione dell’obbligazione
ma sostituzione del debitore originario con un
nuovo debitore.
• Il debitore delegante può essere liberato
(delegazione privativa) oppure aggiungersi al
debitor originario (delegazione cumulativa)
1268. Delegazione cumulativa. - [1] Se il
debitore assegna al creditore un nuovo
debitore, il quale si obbliga verso il
creditore, il debitore originario non è
liberato dalla sua obbligazione, salvo che il
creditore dichiari espressamente di
liberarlo [1274].
[2] Tuttavia il creditore che ha accettato
l'obbligazione del terzo non può rivolgersi
al delegante, se prima non ha richiesto al
delegato l'adempimento.
Delegazione titolata ed astratta
• TITOLATA: nell’invito al debitore delegato
il debitore delegante fa riferimento al
rapporto di provvista.
• ASTRATTA: non vi è alcun riferimento al
rapporto di provvista ed a quello di valuta.
ESPROMISSIONE
• Contratto con cui un TERZO
ESPROMITTENTE conviene con il
CREDITORE ESPROMISSARIO di
assumere il debito di un TERZO
DEBITORE ESPROMESSO.
• L’iniziativa non è del debitore ma del terzo.
• Il debitore espromesso rimane estraneo
alla convenzione di espromissione. E’ un
rapporto bilaterale.
1272. Espromissione. - [1] Il terzo
che, senza delegazione del debitore
[1180], ne assume verso il creditore
il debito, è obbligato in solido [1292
ss.] col debitore originario, se il
creditore non dichiara espressamente
di liberare quest'ultimo.


Cass., sez. lav., 13-12-2003, n. 19118.
Il contratto di espromissione, la cui
conclusione avviene mediante la sola
manifestazione di volontà del terzo e del
creditore, trova la sua causa
nell’assunzione di un debito altrui, mentre
suo necessario presupposto è l’esistenza
di una precedente obbligazione; ne
consegue che se la precedente
obbligazione non esiste o viene estinta,
l’espromissione cade per mancanza di
causa.
ACCOLLO
• Contratto che intercorre tra terzo e
debitore con il quale il terzo assume il
debito: il terzo ACCOLLANTE si assume
verso il DEBITORE ACCOLLATO il debito
verso il CREDITORE ACCOLLATARIO.
1273. Accollo. - [1] Se il debitore e un terzo
convengono che questi assuma il debito dell'altro, il
creditore può aderire alla convenzione, rendendo
irrevocabile la stipulazione a suo favore [1411].
[2] L'adesione del creditore importa liberazione del
debitore originario solo se ciò costituisce condizione
espressa della stipulazione o se il creditore dichiara
espressamente di liberarlo [1274].
[3] Se non vi è liberazione del debitore, questi
rimane obbligato in solido col terzo [1292].
[4] In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha
aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito,
e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto
in base al quale l'assunzione è avvenuta [1413].
1274. Insolvenza del nuovo debitore. - [1] Il
creditore che, in seguito a delegazione, ha
liberato il debitore originario, non ha azione
contro di lui se il delegato diviene insolvente,
salvo che ne abbia fatto espressa riserva [1268].
[2] Tuttavia, se il delegato era insolvente al
tempo in cui assunse il debito in confronto del
creditore, il debitore originario non è liberato.
[3] Le medesime disposizioni si osservano
quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato
a suo favore e la liberazione del debitore
originario era condizione espressa della
stipulazione [1273].


Cass., sez. III, 24-05-2004, n. 9982.
Nell’accollo cumulativo il creditore
può rivolgersi all’accollato solo dopo
aver chiesto l’adempimento
all’accollante (senza essere, tuttavia,
tenuto ad escuterlo) e a condizione
che tale richiesta sia risultata
infruttuosa.
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24 delegazione - Scuola di Giurisprudenza