n. 36
28 marzo 2007
1. SHOPVILLAGE: PARTITO IL GRANDE CONCORSO
“BUON VIAGGIO BELLEZZA”
Su CASAVIVA di aprile (in edicola da oggi) è stato lanciato il concorso Shop
Village denominato
“BUON VIAGGIO BELLEZZA!”
che mette in palio per i consumatori un viaggio intorno al mondo per due
persone più altri 35 premi offerti dalle seguenti marche aderenti al progetto
Shop Village:
A di ALESSI, AYNSLEY, BOHEMIA, BUGATTI ITALY, CALECA, CRISTAL
DE SEVRES, CRISTALLERIA EUROPA 1966, DENBY, DOMINO, EME-SR
SHOW ROOM, ESCHEMBACH PORZELLAN, GALBIATI, GREGGIO,
ICHENDORF, LAGOSTINA, LIVELLARA, L'OCA NERA, MASTRAD, MIKASA,
MODIGLIANI,
NORITAKE,
PIERRE
CARDIN
LA
TABLE,
REVOL
PORCELAINE, RISOLI' GOURMET, ROGASKA CRYSTAL, RONA, ROYAL
ALBERT, ROYAL BONE CHINA, ROYAL PORCELAIN, TRAMONTINA,
VILLEROY & BOCH, WALD, WEISSESTAL.
I negozi aderenti hanno già ricevuto il materiale da utilizzare sul punto di
vendita:
§ la nuova vetrofania, arricchita dallo slogan IL TUO STILE ABITA QUI
§ i cartelli per la vetrina e per il negozio
§ il dispenser e le cartoline (con relative buste)
Come detto, il concorso è in fase di lancio sul numero di aprile di CASAVIVA
attraverso un poster nel quale sono presentati i premi messi in palio e vengono
spiegate le modalità di partecipazione, che sono molto semplici: il lettore viene
invitato a recarsi nel negozio Shop Village più vicino a casa perché solo lì potrà
ritirare la cartolina, che dovrà essere compilata e spedita entro e non oltre il 10
luglio (l’estrazione sarà effettuata il 16 luglio).
Contemporaneamente partirà una campagna alla radio nelle fasce
orarie di maggior ascolto su R101, la radio di Gerry Scotti.
I negozi riceveranno inoltre direttamente da Casaviva alcune copie del poster
che potranno essere utilizzate per rendere più stimolante l’avvenimento, mentre
nel mese di maggio l’elenco dei negozi sarà nuovamente pubblicato su
Casa Idea in un inserto di rinforzo al concorso. Un’ultima settimana su
R101 concluderà la campagna primaverile.
2. CERAMICA E PORCELLANA: NUOVI OBBLIGHI
ATTENZIONE: nuovi obblighi di legge relativi alla commercializzazione di
prodotti in materiale ceramico: nella Gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo è
stato infatti pubblicato il Decreto 1° febbraio 2007 di attuazione della direttiva
n. 2005/31/CE, che introduce nuovi obblighi in materia di dichiarazione di
conformità e sui criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di
ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.
Com’é noto, l’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108
dispone che, con decreti del Ministro della sanità, vengano indicati, per i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, i
componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere
sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di
contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto
orale.
Con l’occasione, si ricorda anche che lo stesso decreto punisce con l'arresto sino
a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire quindici milioni chiunque
impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione
tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto
stabilito.
Adesso, il Ministero della Salute ha apportato alcune modifiche al decreto del
Ministro della sanità 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del
26 aprile 1985. In particolare, dopo l'art. 3 é stato inserito un nuovo comma – il
3 bis.
Quest’ultimo afferma che gli oggetti di ceramica non ancora venuti a
contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati, nelle
varie
fasi della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al
dettaglio, da una dichiarazione scritta in conformità all'art. 16 del
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regolamento (CE) n. 1935/2004. Tale dichiarazione deve essere
rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Unione
europea e deve contenere le informazioni riportate nell'allegato III del
decreto.
Questo il fac simile della dichiarazione allegato al decreto ministeriale:
Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti
informazioni:
1) identità e indirizzo dell'impresa che fabbrica l'oggetto di
ceramica finito e dell'importatore che lo importa nella Unione
europea;
2) identità dell'oggetto;
3) data della dichiarazione;
4) attestazione che l'oggetto di ceramica soddisfa le
pertinenti prescrizioni del presente decreto e del regolamento (CE)
n. 1935/2004.
La dichiarazione scritta consentirà di identificare facilmente
gli oggetti ai quali si riferisce e dovrà essere rinnovata ove
modifiche significative nella produzione comportino variazioni nella
cessione di piombo e di cadmio.
Conseguentemente, su richiesta dell'autorità competente, il fabbricante o
l'importatore deve fornire una documentazione idonea a comprovare che
gli oggetti di ceramica siano conformi, tra l’altro ai limiti di cessione
del
piombo e del cadmio. La documentazione deve contenere i risultati delle
analisi effettuate, le condizioni di prova, nonché il nome e l'indirizzo del
laboratorio che ha effettuato le analisi.
La fabbricazione e l'importazione di oggetti di ceramica non conformi alle
disposizioni in esame é consentita fino al 19 maggio 2007.
3. SICUREZZA DEI PRODOTTI
La Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori – Ufficio D1 – del Ministero per lo sviluppo economico ha
predisposto un opuscolo informativo dal titolo “Notifica dei prodotti
pericolosi da parte dei produttori e distributori”. Lo scopo della
pubblicazione è quello di sensibilizzare le categorie interessate – quelle del
settore non alimentare - circa gli obblighi loro derivanti dal disposto dell’art. 5,
paragrafo 3, della Direttiva 2001/95/CE.
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Con l’occasione si ricorda che un prodotto è sicuro quando non presenta alcun
rischio oppure presenta unicamente rischi ridotti compatibili con l'impiego del
prodotto e accettabili nel contesto di un'elevata tutela della salute e della
sicurezza delle persone.
I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito
generale di sicurezza. Essi devono inoltre fornire al consumatore le informazioni
pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l'uso di un prodotto quando
questi ultimi non siano immediatamente percepibili e adottare disposizioni
adeguate per prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato,
le avvertenze ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già
forniti).
Anche i distributori sono tenuti a fornire prodotti che soddisfino il requisito di
sicurezza generale; essi devono inoltre controllare la sicurezza dei prodotti
immessi sul mercato e fornire la documentazione diretta a rintracciare l'origine
dei prodotti.
Se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è pericoloso
devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse.
L’opuscolo in esame, sintetico ed efficace, chiarisce chi deve notificare, quando
si deve notificare, dove e come inviare la notifica. L’opuscolo è scaricabile dal
sito del Ministero dello sviluppo economico, cliccando sul seguente indirizzo:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpmD2x3z.pdf
4. AVVIATE LE TRATTATIVE PER IL CCNL TERZIARIO
Con l’incontro del 14 marzo scorso delle delegazioni plenarie di Confcommercio
e Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl, Uiltucs/Uil è stato avviato il rinnovo del CCNL
Terziario. Per il presidente della Commissione Sindacale di Confcommercio,
Francesco Rivolta, “nel corso dell’incontro sono state evidenziate le criticità che
caratterizzano l’attuale mercato della distribuzione commerciale e che
condizionano il proseguimento del confronto. Per questo motivo una parte
rilevante dovrà essere svolta dal Governo, dal quale si attendono risposte
concrete e coerenti sui temi del mercato del lavoro, della fiscalità e del costo del
lavoro. Impegno condiviso delle parti è stato, pertanto, quello di realizzare
avvisi comuni che potranno indirizzare l’attività del Governo verso gli obiettivi
strategici per il comparto della distribuzione e dei servizi. Abbiamo proposto alle
parti sindacali un metodo e un percorso di lavoro che dovranno condurre la
trattativa secondo caratteristiche di novità rispetto al passato ponendo al centro
del confronto il cliente consumatore e le caratteristiche di servizio ad esso
collegate”. In particolare, i temi in agenda saranno, nell’immediato: 1) la
produttività, con le sue molteplici implicazioni sull’organizzazione del lavoro,
sulle conseguenze in termini di investimenti, nonché sul costo del lavoro; 2) il
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mercato del lavoro e la flessibilità con la necessità di approfondimenti senza
paletti ideologici e, più in generale, il diritto del lavoro come strumento di
organizzazione e di innovazione; 3) la bilateralità, il welfare contrattuale e la
governance dei fondi di origine contrattuale.
Le aziende interessate possono richiedere alla Segreteria dell’Associazione la
piattaforma rivendicativa presentata dalle Organizzazioni Sindacali.
5. SEMINARIO: CONSEGNA MERCI E TRASPORTI
INTERNAZIONALI
AICE organizza un Seminario sul tema “Consegna delle merci e trasporti
internazionali”. Il Seminario avrà luogo nel pomeriggio di giovedì 19 aprile
2007 presso la sede di Corso Venezia, 49 a Milano. Come di consueto, la
partecipazione della aziende nostre associate è libera. Il programma
dettagliato e la scheda di partecipazione possono essere chiesti alla Segreteria
dell’Associazione.
6. APPROFONDIMENTO: PRIVACY
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo u.s., il
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di
utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori, adottato in base
all’art. 154, comma 1, lett. b) e c) del Codice per la protezione dei dati
personali che assegna il compito al Garante di prescrivere, anche d’ufficio, ai
titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti.
Il provvedimento in sintesi:
1.
PRESCRIVE ai datori di lavoro privati e pubblici
di specificare,
chiaramente e in modo particolareggiato, le modalità di utilizzo della posta
elettronica e della rete Internet da parte dei lavoratori indicando chiaramente le
modalità di uso degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con
quali modalità, vengono effettuati controlli;
2.
INDICA ai medesimi datori di lavoro le seguenti linee guida per ciò che
riguarda:
1. l’adozione e la pubblicizzazione di un disciplinare interno;
2. l’adozione di misure organizzative per procedere ad un’attenta valutazione
dell’impatto sui diritti dei lavoratori, per individuare preventivamente
(anche per tipologie) a quali lavoratori è accordato l’utilizzo della posta
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elettronica e dell’accesso a Internet e per individuare quale ubicazione è
riservata alle postazioni di lavoro per ridurre il rischio di impieghi abusivi;
3. l’adozione di misure tecnologiche sia rispetto alla navigazione in Internet
(individuazione di categorie di siti considerati correlati o non correlati con
la prestazione lavorativa, configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che
prevengano determinate operazioni, trattamento di dati in forma anonima
o tale da precludere l’immediata identificazione degli utenti mediante
opportune aggregazioni, eventuale conservazione di dati per il tempo
strettamente limitato al perseguimento di finalità organizzative, produttive
e di sicurezza e, infine, graduazione dei controlli), sia rispetto all’utilizzo
della posta elettronica ( messa a disposizione di indirizzi di posta
elettronica condivisi tra più lavoratori, eventualmente affiancandoli a quelli
individuali, eventuale attribuzione al lavoratore di un diverso indirizzo
destinato ad uso privato, messa a disposizione di ciascun lavoratore, con
modalità di agevole esecuzione, di apposite funzionalità di sistema che
consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze programmate,
messaggi di risposta che contengano le coordinate di un altro soggetto o
altre utili modalità di contatto dell’istituzione presso la quale opera il
lavoratore assente, consentire che, qualora si debba conoscere il
contenuto dei messaggi di posta elettronica in caso di assenza prolungata
e per improrogabili necessità legate all’attività lavorativa, l’interessato sia
messo in grado di delegare un altro lavoratore a verificare il contenuto dei
messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti
per lo svolgimento dell’attività lavorativa, l’inserzione nei messaggi di un
avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l’eventuale natura non
personale del messaggio e sia specificato se le risposte potranno essere
conosciute nell’organizzazione di appartenenza del mittente e, infine, la
graduazione dei controlli)
3.
VIETA ai datori di lavoro privati e pubblici di effettuare trattamenti di dati
personali mediante sistemi hardware e software che mirano al controllo a
distanza dei lavoratori svolti in particolare mediante:
1. la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica
ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario
per svolgere il servizio e-mail;
2. la riproduzione e l’eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web
visualizzate dal lavoratore;
3. le lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o
analogo dispositivo;
4. l’analisi occulta di computer portatili affidati in uso.
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4.
INDIVIDUA i casi in cui il trattamento di dei dati personali non sensibili
possono essere effettuati per perseguire un legittimo interesse del datore di
lavoro anche senza il consenso degli interessati (cd bilanciamento di interessi).
In particolare, i datori di lavoro privati se ricorrono i presupposti di cui all’art. 4,
secondo comma, dello Statuto dei lavoratori (concernente il divieto di installare
apparecchiature per il controllo a distanza dei lavoratori tra cui rientrano gli
strumenti hardware e software mirati al controllo dell’utente di un sistema di
comunicazione elettronica ) e quindi se gli impianti citati sono richiesti da
esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro, possono effettuare
lecitamente il trattamento di dati personali non sensibili:
a)
b)
c)
se ricorrono gli estremi del legittimo esercizio di un diritto in sede
giudiziaria;
in caso di valida manifestazione di un libero consenso;
anche in assenza del consenso, ma per effetto del presente
provvedimento (che presuppone però un accordo con le rappresentanze
sindacali o, in difetto, l’autorizzazione di un organo periferico
dell’amministrazione del lavoro).
L’eventuale trattamento di dati sensibili è consentito con il consenso degli
interessati o, senza consenso, nei casi previsti dal Codice (esercizio di un diritto
in sede giudiziaria, salvaguardia della vita o incolumità fisica, specifici obblighi di
legge anche in caso di indagine giudiziaria).
Come si può notare il provvedimento è immediatamente prescrittivo per i punti
1., 3. e 4..
Per quanto riguarda le linee guida riguardanti Internet e la posta elettronica di
cui al punto 2. della presente nota, esse costituiscono una traccia non
immediatamente prescrittiva ma, come avvenuto in passato in occasione delle
linee guida per la redazione del DPS, appare molto probabile che esse finiranno
con il condizionare le scelte dei datori di lavoro nonché le soluzioni che i vari
soggetti specializzati presenti sul mercato offriranno alle aziende per la gestione
del web e della posta elettronica in azienda.
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