Qual è la mia copertura
assicurativa?
Piccola guida all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni
per i lavoratori dipendenti
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Questo opuscolo La informa sulla Sua
situazione assicurativa spiegandole se e
in che misura Lei è coperto dall’assicurazione secondo la legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF).
Le consigliamo di verificare la Sua copertura ogni volta che la Sua situazione lavorativa subisce un cambiamento. A questo scopo non esiti a contattare la Sua
agenzia Suva al numero 0848 820 820.
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L’essenziale sulla Sua copertura
assicurativa
Lei è assicurato/a alla Suva
Come dipendente di un’azienda assicurata alla Suva, Lei
beneficia come minimo della copertura contro gli infortuni e le malattie professionali.
Per gli occupati a tempo parziale che lavorano meno di 8 ore settimanali presso lo stesso datore di
lavoro, la copertura assicurativa inizia nel momento
in cui la persona inizia il tragitto per recarsi al lavoro e
termina con la cessazione dell’attività lavorativa, ossia
nel momento in cui la persona smette di lavorare e inizia
il tragitto verso casa.
In caso di infortunio, provveda il più rapidamente
possibile a notificare il caso alla Suva
Assicurazione convenzionale
Se subisce un infortunio o contrae una malattia professionale, avverta immediatamente il Suo superiore diretto o la
direzione, anche se non deve interrompere il lavoro. Un ritardo nella notifica può comportare la perdita delle prestazioni assicurative. I disoccupati devono annunciare il caso
alla cassa disoccupazione competente.
Qual è la mia copertura assicurativa?
I lavoratori dipendenti, gli apprendisti e gli stagisti che lavorano almeno 8 ore settimanali presso lo stesso datore
di lavoro sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e gli infortuni nel tempo libero.
L'assicurazione mediante convenzione permette di prolungare l’assicurazione contro gli infortuni non professionali fino ad un massimo di sei mesi. Ciò permette di evitare delle lacune assicurative che potrebbero verificarsi
per esempio in caso di congedo non pagato. L’assicurazione deve essere stipulata al più tardi il 30° giorno successivo a quello in cui cessa il diritto ad almeno la metà
del salario. La stipulazione dell’assicurazione mediante
convenzione è semplice: può stipularla on line all’indirizzo
Internet www.suva.ch/assicurazione-convenzionale.
Il premio ammonta a 45 franchi mensili.
Assicurazione militare
Gli occupati a tempo parziale che lavorano per meno di
otto ore settimanali presso un datore di lavoro sono assicurati soltanto contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e gli infortuni lungo il tragitto casalavoro. Non godono di copertura assicurativa contro gli
infortuni nel tempo libero.
Le persone che prestano servizio militare beneficiano
dall’Assicurazione militare, la quale copre i danni alla salute subiti durante le attività di mantenimento della
sicurezza e della pace a servizio della Confederazione, come il servizio militare e civile, la protezione civile, le
attività del Corpo svizzero di aiuto umanitario, le missioni
di pace e i buoni uffici.
Inizio e fine della copertura assicurativa
Per qualsiasi affezione che si manifesta durante il servizio occorre rivolgersi al medico di truppa o del corso.
Dopo il servizio, invece, eventuali affezioni devono essere comunicate al medico civile, il quale provvede
immediatamente a notificare il caso all’Assicurazione militare. La notifica è necessaria per determinare la responsabiltà e il diritto a prestazioni. Per maggiori informazioni
si rimanda al sito www.assicurazione-militare.ch.
Per i lavoratori dipendenti occupati per almeno
8 ore settimanali, la copertura assicurativa inizia il
giorno dell’entrata in servizio prevista o effettiva, al più
tardi nel momento in cui la persona inizia il tragitto per
recarsi al lavoro. L’assicurazione termina 30 giorni dopo
l’ultimo giorno di lavoro (periodo di proroga dell’assicurazione), ovvero 30 giorni dopo la data in cui termina il
diritto ad almeno la metà del salario o del reddito sostitutivo (indennità giornaliera in caso d’infortunio, malattia
ecc.).
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Prestazioni assicurative
In caso di infortunio o malattia professionale Lei ha
diritto - in quanto persona assicurata – alle seguenti prestazioni:
Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese
• cure mediche ambulatoriali o in ospedale
(corsia comune), con libera scelta del medico
• spese di viaggio, trasporto e salvataggio
• indennizzo per i danni a oggetti che sostituiscono
una parte del corpo o una sua funzione (ad esempio
le protesi)
• mezzi ausiliari destinati a compensare un danno fisico
o un deficit funzionale (ad esempio le protesi)
• riabilitazione globale presso le cliniche riabilitative
della Suva a Bellikon e Sion
Prestazioni in contanti
Indennità giornaliera: l’indennità giornaliera viene versata a partire dal 3° giorno successivo a quello dell’infortunio ed è pari all’80 per cento dell’ultimo guadagno
assicurato prima dell’infortunio, in proporzione al grado
dell’incapacità lavorativa.
Rendita d’invalidità: fino all’80 per cento del guadagno
assicurato, in proporzione al grado di incapacità lavorativa.
Assegno per grandi invalidi: se sono soddisfatte determinate condizioni definite dalla legge, l’assicurato ha
diritto anche all’assegno per grandi invalidi.
Indennità per menomazione dell’integrità: prestazione unica in contanti per una menomazione importante e
durevole dell’integrità fisica o mentale, il cui ammontare
dipende dalla gravità della menomazione.
Rendita per superstiti: la vedova o il vedovo hanno
diritto al 40 per cento, gli orfani di un solo genitore al 15
per cento, gli orfani di entrambi i genitori al 25 per cento
e il coniuge divorziato avente diritto a rendita ad al massimo il 20 per cento del guadagno assicurato. L’importo
complessivo di queste rendite non può superare il 70 per
cento del guadagno assicurato (90 per cento nel caso
del coniuge divorziato avente diritto a rendita)
Rendita complementare: se, oltre alla rendita della
Suva, l’assicurato percepisce anche una rendita dell’AI o
dell’AVS, la somma delle due rendite non può superare il
90 per cento del guadagno annuale prima dell’infortunio.
Se tale somma si trova al di sotto di questo limite, la Suva integra la rendita dell’AI o dell’AVS fino a raggiungere
al massimo il 90 per cento del guadagno assicurato – la
Suva eroga cioè una rendita complementare.
Indennità di rincaro: i beneficiari di rendite d’invalidità,
rendite vedovili e rendite per orfani hanno diritto all’indennità di rincaro.
Il guadagno assicurato determinante per il calcolo dell’indennità giornaliera è l’ultimo salario percepito prima dell’infortunio. Per calcolare le rendite ci si basa invece sul
guadagno percepito nell’anno prima dell’infortunio.
L’importo massimo del guadagno assicurato è fissato dal
Consiglio federale.
Riduzione delle prestazioni assicurative
In determinati casi le prestazioni per infortunio
professionale e non professionale possono essere
rifiutate o ridotte.
Se l’assicurato si è procurato le lesioni intenzionalmente non ha diritto a prestazioni assicurative (ad eccezione dell’importo fisso previsto dalla legge come contributo alle spese di sepoltura in caso di suicidio).
Se la persona assicurata si infortuna commettendo un
delitto o un crimine, le prestazioni possono essere ridotte o anche rifiutate in casi particolarmente gravi.
Per gli infortuni non professionali vale inoltre
quanto segue:
se la persona assicurata ha provocato l’infortunio per negligenza grave, l’indennità giornaliera viene ridotta per
una durata di due anni al massimo dopo l’infortunio. Se,
invece, la persona assicurata subisce un infortunio perché si è esposta a un pericolo straordinario o ha compiuto un atto temerario deve aspettarsi, a seconda delle circostanze, il rifiuto di tutte le prestazioni assicurative
o una riduzione delle prestazioni in contanti nella misura
del 50 per cento.
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Copertura assicurativa in caso di
cambiamento della situazione lavorativa
Copertura assicurativa per i lavoratori dipendenti occupati
almeno 8 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro
Cambiamento
d’impiego
Cambiamento
d’impiego
Entrata in servizio nel nuovo posto
di lavoro entro 30 giorni.
Con 30 giorni di interruzione dell’attività lucrativa (formazione, soggiorno all’estero cessazione volontaria
dell’attività lavorativa ecc.).
Qual è la mia copertura
assicurativa?
Durante il periodo di proroga della
copertura (30 giorni), il lavoratore dipendente rimane assicurato contro
gli infortuni presso l’assicuratore
LAINF del vecchio datore di lavoro.
Qual è la mia copertura
assicurativa?
La copertura assicurativa termina
allo scadere del periodo di proroga
di 30 giorni.
Che cosa devo fare?
Al momento dell’entrata in servizio
nel nuovo posto di lavoro, diventa
effettiva l’assicurazione LAINF del
nuovo datore di lavoro e il dipendente è automaticamente assicurato
contro gli infortuni sul lavoro e nel
tempo libero.
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Che cosa devo fare?
L’assicurazione contro gli infortuni
può essere prolungata per un periodo massimo di sei mesi consecutivi
(cfr. capitoletto sull’assicurazione
convenzionale).
Passaggio ad
un’attività lucrativa
indipendente
Qual è la mia copertura
assicurativa?
Le persone con un’attività lucrativa
indipendente non sottostanno all’obbligo di assicurasi contro gli infortuni.
Perciò, una volta terminato il periodo
di proroga di 30 giorni, non sussiste
più alcuna copertura assicurativa.
Che cosa devo fare?
Si consiglia l’assicurazione facoltativa
per imprenditori in modo da tutelarsi
in caso di infortunio o malattia professionale e garantirsi il sostentamento in caso di infortunio grave.
Disoccupazione
Nessuna attività lucrativa per un
periodo di tempo indeterminato.
Qual è la mia copertura
assicurativa?
Le persone disoccupate che hanno
diritto all’indennità di disoccupazione
sono obbligatoriamente assicurate
contro gli infortuni alla Suva. La copertura assicurativa termina 30 giorni
dopo la data fino alla quale la persona ha soddisfatto le condizioni che
danno diritto all’indennità di disoccupazione.
Che cosa devo fare?
Il premio dell’assicurazione infortuni
viene direttamente detratto dall’indennità di disoccupazione.
Cessazione
dell’attività lucrativa
Pensionamento
ordinario o anticipato
Qual è la mia copertura
assicurativa?
La copertura assicurativa termina
allo scadere del periodo di proroga
di 30 giorni.
Qual è la mia copertura
assicurativa?
La copertura assicurativa termina
allo scadere del periodo di proroga
di 30 giorni.
Che cosa devo fare?
L’assicurazione contro gli infortuni
può essere prolungata per un periodo massimo di sei mesi consecutivi
(cfr. assicurazione convenzionale).
Una volta terminata l’assicurazione
convenzionale, si consiglia di stipulare un’assicurazione infortuni individuale presso un assicuratore privato
o una cassa malati.
Che cosa devo fare?
Per tutelarsi in caso di infortunio, si
consiglia di stipulare un’assicurazione infortuni individuale presso un assicuratore privato o una cassa malati.
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Copertura assicurativa per lavoratori dipendenti occupati
per meno di 8 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro
Cambiamento
d’impiego
Cambiamento
d’impiego
Entrata in servizio nel nuovo posto
di lavoro entro 30 giorni.
Con oltre 30 giorni di interruzione
dell’attività lucrativa (ferie non pagate,
formazione, soggiorno all’estero ecc.).
Qual è la mia copertura
assicurativa?
Con la cessazione dell’attività lucrativa non sussiste più alcuna copertura
assicurativa fino all’entrata in servizio
presso il nuovo datore di lavoro.
Qual è la mia copertura
assicurativa?
Con la cessazione dell’attività lucrativa non sussiste più alcuna copertura
assicurativa fino all’entrata in servizio
presso il nuovo datore di lavoro.
Che cosa devo fare?
Dal momento dell’entrata in servizio
nel nuovo posto di lavoro, il dipendente è nuovamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Si consiglia di mantenere comunque la propria assicurazione
infortuni oppure di stipularne una
(assicuratore privato o cassa malati).
Che cosa devo fare?
Dal momento dell’entrata in servizio
nel nuovo posto di lavoro, il dipendente è nuovamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Per il periodo senza attività lucrativa si consiglia di mantenere
la propria assicurazione oppure di stipularne una (assicuratore privato o
cassa malati).
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Passaggio ad
un’attività lucrativa
indipendente
Qual è la mia copertura
assicurativa?
Le persone che esercitano un’attività
lucrativa indipendente non sottostanno all’obbligo di assicurasi contro gli
infortuni. Perciò, una volta terminato
il periodo di proroga di 30 giorni, non
sussiste più alcuna copertura assicurativa.
Che cosa devo fare?
Si consiglia l’assicurazione facoltativa
per imprenditori in modo da tutelarsi
in caso di infortunio o malattia professionale e garantirsi il sostentamento in caso di infortunio grave.
Disoccupazione
Nessuna attività lucrativa per un
periodo di tempo indeterminato.
Qual è la mia copertura
assicurativa?
Le persone disoccupate che hanno
diritto all’indennità di disoccupazione
sono obbligatoriamente assicurate
contro gli infortuni alla Suva. La copertura assicurativa termina 30 giorni
dopo la data fino alla quale la persona ha soddisfatto le condizioni che
danno diritto all’indennità di disoccupazione.
Cessazione
dell’attività lucrativa
Pensionamento
ordinarinario o
anticipato
Qual è la mia copertura
assicurativa?
Con la cessazione dell’attività lucrativa non sussiste più alcuna copertura
assicurativa.
Qual è la mia copertura
assicurativa?
Con la cessazione dell’attività lucrativa non sussiste più alcuna copertura
assicurativa.
Che cosa devo fare?
Si consiglia di mantenere la propria
assicurazione individuale oppure di
stipularne una presso un assicuratore privato o una cassa malati.
Che cosa devo fare?
Per tutelarsi in caso di infortunio, si
consiglia di stipulare un’assicurazione
infortuni individuale presso un assicuratore privato o una cassa malati.
Che cosa devo fare?
Il premio dell’assicurazione infortuni
viene direttamente detratto dall’indennità di disoccupazione.
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Vale la pena di chiarire per tempo la propria situazione.
Perciò, in caso di domande, non esiti a contattarci al numero 0848 820 820. Saremo lieti di aiutarla, perché la
Sua sicurezza ci sta a cuore.
Consulti il nostro sito per maggiori informazioni:
www.suva.ch/it
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Nota importante per i datori di lavoro
Il datore di lavoro deve informare i propri dipendenti sulla loro assicurazione contro gli infortuni.
Distribuendo questo opuscolo e fornendo eventuali informazioni integrative può considerare di
avere assolto al proprio dovere d’informazione per
quanto riguarda la copertura dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni. È consigliabile
chiedere ai dipendenti una conferma scritta con la
quale attestano di avere ricevuto le informazioni
(vedi sotto).
Il sottoscritto/la sottoscritta conferma di avere ricevuto l’opuscolo Suva «Qual è la mia copertura
assicurativa?», il quale contiene informazioni importanti sugli effetti e sulla durata dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nonché su come prolungare l’assicurazione infortuni in caso di
necessità.
Nome:
Cognome:
Luogo, data:
Firma del dipendente:
Nome e indirizzo dell’azienda assicurata:
Il modello Suva
I quattro pilastri della Suva
• La Suva è più che un’assicurazione perché coniuga
prevenzione, assicurazione e riabilitazione.
• La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti
dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio di amministrazione. Questa
composizione paritetica permette di trovare soluzioni
Suva
Casella postale, 6002 Lucerna
Telefono 0848 820 820
www.suva.ch
Codice
2738.i
Edizione: luglio 2013
condivise ed efficaci.
• Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma
di riduzioni di premio.
• La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.
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Qual è la mia copertura assicurativa?