Qual è la mia copertura assicurativa? Piccola guida all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i lavoratori dipendenti 2 Questo opuscolo La informa sulla Sua situazione assicurativa spiegandole se e in che misura Lei è coperto dall’assicurazione secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Le consigliamo di verificare la Sua copertura ogni volta che la Sua situazione lavorativa subisce un cambiamento. A questo scopo non esiti a contattare la Sua agenzia Suva al numero 0848 820 820. 3 L’essenziale sulla Sua copertura assicurativa Lei è assicurato/a alla Suva Come dipendente di un’azienda assicurata alla Suva, Lei beneficia come minimo della copertura contro gli infortuni e le malattie professionali. Per gli occupati a tempo parziale che lavorano meno di 8 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro, la copertura assicurativa inizia nel momento in cui la persona inizia il tragitto per recarsi al lavoro e termina con la cessazione dell’attività lavorativa, ossia nel momento in cui la persona smette di lavorare e inizia il tragitto verso casa. In caso di infortunio, provveda il più rapidamente possibile a notificare il caso alla Suva Assicurazione convenzionale Se subisce un infortunio o contrae una malattia professionale, avverta immediatamente il Suo superiore diretto o la direzione, anche se non deve interrompere il lavoro. Un ritardo nella notifica può comportare la perdita delle prestazioni assicurative. I disoccupati devono annunciare il caso alla cassa disoccupazione competente. Qual è la mia copertura assicurativa? I lavoratori dipendenti, gli apprendisti e gli stagisti che lavorano almeno 8 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e gli infortuni nel tempo libero. L'assicurazione mediante convenzione permette di prolungare l’assicurazione contro gli infortuni non professionali fino ad un massimo di sei mesi. Ciò permette di evitare delle lacune assicurative che potrebbero verificarsi per esempio in caso di congedo non pagato. L’assicurazione deve essere stipulata al più tardi il 30° giorno successivo a quello in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario. La stipulazione dell’assicurazione mediante convenzione è semplice: può stipularla on line all’indirizzo Internet www.suva.ch/assicurazione-convenzionale. Il premio ammonta a 45 franchi mensili. Assicurazione militare Gli occupati a tempo parziale che lavorano per meno di otto ore settimanali presso un datore di lavoro sono assicurati soltanto contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e gli infortuni lungo il tragitto casalavoro. Non godono di copertura assicurativa contro gli infortuni nel tempo libero. Le persone che prestano servizio militare beneficiano dall’Assicurazione militare, la quale copre i danni alla salute subiti durante le attività di mantenimento della sicurezza e della pace a servizio della Confederazione, come il servizio militare e civile, la protezione civile, le attività del Corpo svizzero di aiuto umanitario, le missioni di pace e i buoni uffici. Inizio e fine della copertura assicurativa Per qualsiasi affezione che si manifesta durante il servizio occorre rivolgersi al medico di truppa o del corso. Dopo il servizio, invece, eventuali affezioni devono essere comunicate al medico civile, il quale provvede immediatamente a notificare il caso all’Assicurazione militare. La notifica è necessaria per determinare la responsabiltà e il diritto a prestazioni. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.assicurazione-militare.ch. Per i lavoratori dipendenti occupati per almeno 8 ore settimanali, la copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio prevista o effettiva, al più tardi nel momento in cui la persona inizia il tragitto per recarsi al lavoro. L’assicurazione termina 30 giorni dopo l’ultimo giorno di lavoro (periodo di proroga dell’assicurazione), ovvero 30 giorni dopo la data in cui termina il diritto ad almeno la metà del salario o del reddito sostitutivo (indennità giornaliera in caso d’infortunio, malattia ecc.). 4 Prestazioni assicurative In caso di infortunio o malattia professionale Lei ha diritto - in quanto persona assicurata – alle seguenti prestazioni: Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese • cure mediche ambulatoriali o in ospedale (corsia comune), con libera scelta del medico • spese di viaggio, trasporto e salvataggio • indennizzo per i danni a oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione (ad esempio le protesi) • mezzi ausiliari destinati a compensare un danno fisico o un deficit funzionale (ad esempio le protesi) • riabilitazione globale presso le cliniche riabilitative della Suva a Bellikon e Sion Prestazioni in contanti Indennità giornaliera: l’indennità giornaliera viene versata a partire dal 3° giorno successivo a quello dell’infortunio ed è pari all’80 per cento dell’ultimo guadagno assicurato prima dell’infortunio, in proporzione al grado dell’incapacità lavorativa. Rendita d’invalidità: fino all’80 per cento del guadagno assicurato, in proporzione al grado di incapacità lavorativa. Assegno per grandi invalidi: se sono soddisfatte determinate condizioni definite dalla legge, l’assicurato ha diritto anche all’assegno per grandi invalidi. Indennità per menomazione dell’integrità: prestazione unica in contanti per una menomazione importante e durevole dell’integrità fisica o mentale, il cui ammontare dipende dalla gravità della menomazione. Rendita per superstiti: la vedova o il vedovo hanno diritto al 40 per cento, gli orfani di un solo genitore al 15 per cento, gli orfani di entrambi i genitori al 25 per cento e il coniuge divorziato avente diritto a rendita ad al massimo il 20 per cento del guadagno assicurato. L’importo complessivo di queste rendite non può superare il 70 per cento del guadagno assicurato (90 per cento nel caso del coniuge divorziato avente diritto a rendita) Rendita complementare: se, oltre alla rendita della Suva, l’assicurato percepisce anche una rendita dell’AI o dell’AVS, la somma delle due rendite non può superare il 90 per cento del guadagno annuale prima dell’infortunio. Se tale somma si trova al di sotto di questo limite, la Suva integra la rendita dell’AI o dell’AVS fino a raggiungere al massimo il 90 per cento del guadagno assicurato – la Suva eroga cioè una rendita complementare. Indennità di rincaro: i beneficiari di rendite d’invalidità, rendite vedovili e rendite per orfani hanno diritto all’indennità di rincaro. Il guadagno assicurato determinante per il calcolo dell’indennità giornaliera è l’ultimo salario percepito prima dell’infortunio. Per calcolare le rendite ci si basa invece sul guadagno percepito nell’anno prima dell’infortunio. L’importo massimo del guadagno assicurato è fissato dal Consiglio federale. Riduzione delle prestazioni assicurative In determinati casi le prestazioni per infortunio professionale e non professionale possono essere rifiutate o ridotte. Se l’assicurato si è procurato le lesioni intenzionalmente non ha diritto a prestazioni assicurative (ad eccezione dell’importo fisso previsto dalla legge come contributo alle spese di sepoltura in caso di suicidio). Se la persona assicurata si infortuna commettendo un delitto o un crimine, le prestazioni possono essere ridotte o anche rifiutate in casi particolarmente gravi. Per gli infortuni non professionali vale inoltre quanto segue: se la persona assicurata ha provocato l’infortunio per negligenza grave, l’indennità giornaliera viene ridotta per una durata di due anni al massimo dopo l’infortunio. Se, invece, la persona assicurata subisce un infortunio perché si è esposta a un pericolo straordinario o ha compiuto un atto temerario deve aspettarsi, a seconda delle circostanze, il rifiuto di tutte le prestazioni assicurative o una riduzione delle prestazioni in contanti nella misura del 50 per cento. 5 Copertura assicurativa in caso di cambiamento della situazione lavorativa Copertura assicurativa per i lavoratori dipendenti occupati almeno 8 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro Cambiamento d’impiego Cambiamento d’impiego Entrata in servizio nel nuovo posto di lavoro entro 30 giorni. Con 30 giorni di interruzione dell’attività lucrativa (formazione, soggiorno all’estero cessazione volontaria dell’attività lavorativa ecc.). Qual è la mia copertura assicurativa? Durante il periodo di proroga della copertura (30 giorni), il lavoratore dipendente rimane assicurato contro gli infortuni presso l’assicuratore LAINF del vecchio datore di lavoro. Qual è la mia copertura assicurativa? La copertura assicurativa termina allo scadere del periodo di proroga di 30 giorni. Che cosa devo fare? Al momento dell’entrata in servizio nel nuovo posto di lavoro, diventa effettiva l’assicurazione LAINF del nuovo datore di lavoro e il dipendente è automaticamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e nel tempo libero. 6 Che cosa devo fare? L’assicurazione contro gli infortuni può essere prolungata per un periodo massimo di sei mesi consecutivi (cfr. capitoletto sull’assicurazione convenzionale). Passaggio ad un’attività lucrativa indipendente Qual è la mia copertura assicurativa? Le persone con un’attività lucrativa indipendente non sottostanno all’obbligo di assicurasi contro gli infortuni. Perciò, una volta terminato il periodo di proroga di 30 giorni, non sussiste più alcuna copertura assicurativa. Che cosa devo fare? Si consiglia l’assicurazione facoltativa per imprenditori in modo da tutelarsi in caso di infortunio o malattia professionale e garantirsi il sostentamento in caso di infortunio grave. Disoccupazione Nessuna attività lucrativa per un periodo di tempo indeterminato. Qual è la mia copertura assicurativa? Le persone disoccupate che hanno diritto all’indennità di disoccupazione sono obbligatoriamente assicurate contro gli infortuni alla Suva. La copertura assicurativa termina 30 giorni dopo la data fino alla quale la persona ha soddisfatto le condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione. Che cosa devo fare? Il premio dell’assicurazione infortuni viene direttamente detratto dall’indennità di disoccupazione. Cessazione dell’attività lucrativa Pensionamento ordinario o anticipato Qual è la mia copertura assicurativa? La copertura assicurativa termina allo scadere del periodo di proroga di 30 giorni. Qual è la mia copertura assicurativa? La copertura assicurativa termina allo scadere del periodo di proroga di 30 giorni. Che cosa devo fare? L’assicurazione contro gli infortuni può essere prolungata per un periodo massimo di sei mesi consecutivi (cfr. assicurazione convenzionale). Una volta terminata l’assicurazione convenzionale, si consiglia di stipulare un’assicurazione infortuni individuale presso un assicuratore privato o una cassa malati. Che cosa devo fare? Per tutelarsi in caso di infortunio, si consiglia di stipulare un’assicurazione infortuni individuale presso un assicuratore privato o una cassa malati. 7 Copertura assicurativa per lavoratori dipendenti occupati per meno di 8 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro Cambiamento d’impiego Cambiamento d’impiego Entrata in servizio nel nuovo posto di lavoro entro 30 giorni. Con oltre 30 giorni di interruzione dell’attività lucrativa (ferie non pagate, formazione, soggiorno all’estero ecc.). Qual è la mia copertura assicurativa? Con la cessazione dell’attività lucrativa non sussiste più alcuna copertura assicurativa fino all’entrata in servizio presso il nuovo datore di lavoro. Qual è la mia copertura assicurativa? Con la cessazione dell’attività lucrativa non sussiste più alcuna copertura assicurativa fino all’entrata in servizio presso il nuovo datore di lavoro. Che cosa devo fare? Dal momento dell’entrata in servizio nel nuovo posto di lavoro, il dipendente è nuovamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si consiglia di mantenere comunque la propria assicurazione infortuni oppure di stipularne una (assicuratore privato o cassa malati). Che cosa devo fare? Dal momento dell’entrata in servizio nel nuovo posto di lavoro, il dipendente è nuovamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per il periodo senza attività lucrativa si consiglia di mantenere la propria assicurazione oppure di stipularne una (assicuratore privato o cassa malati). 8 Passaggio ad un’attività lucrativa indipendente Qual è la mia copertura assicurativa? Le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente non sottostanno all’obbligo di assicurasi contro gli infortuni. Perciò, una volta terminato il periodo di proroga di 30 giorni, non sussiste più alcuna copertura assicurativa. Che cosa devo fare? Si consiglia l’assicurazione facoltativa per imprenditori in modo da tutelarsi in caso di infortunio o malattia professionale e garantirsi il sostentamento in caso di infortunio grave. Disoccupazione Nessuna attività lucrativa per un periodo di tempo indeterminato. Qual è la mia copertura assicurativa? Le persone disoccupate che hanno diritto all’indennità di disoccupazione sono obbligatoriamente assicurate contro gli infortuni alla Suva. La copertura assicurativa termina 30 giorni dopo la data fino alla quale la persona ha soddisfatto le condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione. Cessazione dell’attività lucrativa Pensionamento ordinarinario o anticipato Qual è la mia copertura assicurativa? Con la cessazione dell’attività lucrativa non sussiste più alcuna copertura assicurativa. Qual è la mia copertura assicurativa? Con la cessazione dell’attività lucrativa non sussiste più alcuna copertura assicurativa. Che cosa devo fare? Si consiglia di mantenere la propria assicurazione individuale oppure di stipularne una presso un assicuratore privato o una cassa malati. Che cosa devo fare? Per tutelarsi in caso di infortunio, si consiglia di stipulare un’assicurazione infortuni individuale presso un assicuratore privato o una cassa malati. Che cosa devo fare? Il premio dell’assicurazione infortuni viene direttamente detratto dall’indennità di disoccupazione. 9 Vale la pena di chiarire per tempo la propria situazione. Perciò, in caso di domande, non esiti a contattarci al numero 0848 820 820. Saremo lieti di aiutarla, perché la Sua sicurezza ci sta a cuore. Consulti il nostro sito per maggiori informazioni: www.suva.ch/it 10 11 Nota importante per i datori di lavoro Il datore di lavoro deve informare i propri dipendenti sulla loro assicurazione contro gli infortuni. Distribuendo questo opuscolo e fornendo eventuali informazioni integrative può considerare di avere assolto al proprio dovere d’informazione per quanto riguarda la copertura dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. È consigliabile chiedere ai dipendenti una conferma scritta con la quale attestano di avere ricevuto le informazioni (vedi sotto). Il sottoscritto/la sottoscritta conferma di avere ricevuto l’opuscolo Suva «Qual è la mia copertura assicurativa?», il quale contiene informazioni importanti sugli effetti e sulla durata dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nonché su come prolungare l’assicurazione infortuni in caso di necessità. Nome: Cognome: Luogo, data: Firma del dipendente: Nome e indirizzo dell’azienda assicurata: Il modello Suva I quattro pilastri della Suva • La Suva è più che un’assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione. • La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio di amministrazione. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni Suva Casella postale, 6002 Lucerna Telefono 0848 820 820 www.suva.ch Codice 2738.i Edizione: luglio 2013 condivise ed efficaci. • Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio. • La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.