L’imposta personale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) Imposte personali vs reali Imposte Personali: tengono conto della situazione personale del contribuente (reddito, struttura familiare, salute) Presupposto: percepimento di un reddito o il possesso di un patrimonio Imposte reali: prescindono dale caratteristiche del contribuente; imposta determinata con riferimento all'esistenza di una determinata base imponibile Presupposto: esistenza di un reddito o di un patrimonio IRPEF - Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività“ (Art. 53 Cost.) L'IRPEF è un’ imposta personale e progressiva Elementi costitutivi: Presupposto dell'imposta: possesso di un reddito imponibile in denaro o in natura. Soggetti Passivi: - Residenti: per i redditi percepiti in Italia o all'estero. - Non residenti: per i redditi prodotti in Italia. Base Imponibile: somma di tutti i redditi del soggetto passivo (al netto delle deduzioni). NB: esclusi dall’imponibile: - Redditi che, nonostante siano classificati fra quelli rientranti in BI Irpef, sono poi ricondotti a regimi sostitutivi (redditi da attività finanziarie) - redditi assoggettati a tassazione separata (arretrati di stipendi, TFR ecc.) - redditi esenti (borse di studio, assegni di ricerca, alcune pensioni di invalidità ecc.) Nozione di Reddito adottata: nozione ibrida • nucleo centrale di tipo RP; • apertura a RE (PLSV ed entrate occasionali in Base Imponibile); • apertura al RC: esenzione del risparmio previdenziale. Elementi di disallineamento: esclusione dall’imponibile della quasi totalità dei redditi di capitale e delle plusvalenze delle persone fisiche regimi d’imposizione sostitutiva. Reddito effettivo o reddito normale? Prevalentemente reddito EFFETTIVO anche se vi sono numerosi esempi di forfetizzazione tipici della definizione di reddito NORMALE (uso studi di settore nella fase di accertamento). Reddito imponibile reale o nominale? Non si tiene conto degli effetti dovuti all’inflazione fiscal drag Scelta dell’unità impositiva: criterio individuale. L’obiettivo di equità orizzontale nei confronti dei nuclei famigliari di diversa composizione e, quindi, di diversa capacità contributiva si realizza tramite sistema di DEDUZIONI E DETRAZIONI. The unadjusted Gender pay gap, 2012. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics Schema dell’IRPEF D d T= t(Y-D) – d(Y) Evoluzione normativa dell’IRPEF 1) Pre 1974: sistema di imposte reali (su reddito terreni, sui redditi agrari, di capitale, di lavoro ecc.) con aliquote proporzionali e diverse fra loro (discriminazione qualitativa dei redditi) + imposta complementare progressiva sul reddito complessivo 2) 1974 Irpef: RP con trattamento favorevole per redditi di capitale. 3) Dal 1998 processo di apertura a RE e RC (permane tuttavia il trattamento favorevole dei redditi di capitale) 8 4) Legge delega 80/2003: obiettivo finale sostituzione dell’Irpef con l’Ire; due aliquote: 23% fino a 100.000 euro e 33% oltre questa soglia; sostituzione del sistema di detrazioni con un sistema di deduzioni Attuati solo due moduli: 2003 e 2005 5) Legge finanziaria 2007: nuova riforma Revisione di aliquote e scaglioni Si torna a sistema di detrazioni 6) Dal 2008 in poi modifiche che non alterano la struttura dell’imposta ma ne modificano sostanzialmente gli effetti redistributivi (coordinamento con l’IMU, razionalizzazione dei regimi di agevolazione fiscale) Le riforme del 2003 e del 2005 Nel 2003 è entrato in vigore un primo modulo di riforma dell’Irpef, caratterizzato da modificazioni delle aliquote e dall’introduzione di un sistema di deduzioni volte a definire una No Tax Area (effetti di riduzione del gettito stimati in circa 5,5 miliardi di euro); Nel 2005 la riforma è proseguita con un secondo modulo che ha ridisegnato ancora aliquote e scaglioni e introdotto un gruppo di deduzioni per oneri di famiglia. (La perdita di gettito stimata per questo secondo modulo è, a regime, attorno a 6 miliardi di euro.) 10 Fonte: Baldini 2003 Scaglioni di reddito pre 2003 t’ Fino a 15.000 0,23 15.000 – 29.000 0,29 29.000 – 32.600 0,31 32.600 – 70.000 0,39 Oltre 70.000 0,45 Aliquote medie pre e post riforma 2003 Fonte: Baldini 2003 Fonte: Baldini 2003 La riforma del 2007 (legge finanziaria) Obiettivo principale: consentire la riduzione del cuneo fiscale per redditi sotto una certa soglia (la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro in finanziaria è avvenuto con sgravi Irap sul datore di lavoro e Irpef sul lavoratore. In entrambi i casi ci si concentra sui redditi più bassi) La riforma determina un lieve aumento del prelievo Irpef complessivo (a regime 800 milioni di euro stimati), ma si accompagna ad un potenziamento degli assegni familiari (1,4 miliardi di euro) con un saldo netto complessivo positivo. 14 Disposizioni in materia di entrate Luglio 2011 1. Incremento delle IMPOSTE DI BOLLO 2. Aumento delle ALIQUOTE D'ACCISA 3. Innalzamento dell'IRAP 4. Potenziamento della RISCOSSIONE 5. Contrasto all'EVASIONE FISCALE 6. Comunicazioni IVA 7. Attività di GIOCO 8. Riduzione dei regimi di FAVORE FISCALE ed ASSISTENZIALE per gli anni 2013 e 2014 CLAUSOLA (ART.40): prevede un taglio lineare dei regimi di favore fiscale ed assistenziale del 5% nel 2013 e del 20% nel 2014, dal momento in cui la delega fiscale non venga approvata entro il 2013. 15 Potenziali effetti redistributivi dell’art. 40 Fonte: Baldini M., «Chi paga il taglio delle agevolazioni fiscali», 2011. www.lavoce.info Incidenza % sul reddito disponibile della riduzione delle detrazioni IRPEF e dell'inaspriment o dell'IVA, per decili di reddito: caso 5% Incidenza % sul reddito disponibile della riduzione delle detrazioni IRPEF e dell'inaspriment o dell'IVA, per decili di reddito: caso 20% 17 Fonte: Baldini M., «Chi paga il taglio delle agevolazioni fiscali», 2011. www.lavoce.info Reddito Complessivo Per la determinazione del RC i redditi sono classificati in sei categorie, ciascuna con particolari criteri di determinazione (e accertamento) 1. redditi fondiari 2. redditi da capitale 3. redditi di lavoro dipendente 4. redditi di lavoro autonomo 5. redditi d'impresa 6. redditi diversi N.B : la maggioranza dei redditi di capitale e delle plusvalenze finanziarie sono sottoposti a regimi fiscali sostitutivi 1.1 I redditi fondiari I • Sono i redditi inerenti - terreni - fabbricati situati nel territorio dello Stato ed iscritti al catasto dei terreni o al catasto edilizio urbano. • I redditi dei terreni e/o degli immobili concorrono alla formazione del reddito complessivo dei proprietari indipendentemente dalla loro percezione • Tre tipi di redditi fondiari: - redditi dominicali: remunerazione della proprietà (rendita fondiaria) e degli interessi sui capitali permanentemente investiti nel terreno - redditi agrari: profitto dell'imprenditore nell'esercizio dell'impresa agricola - redditi da fabbricati: derivanti da unità immobiliari urbane (abitazioni) non inerenti attività agricola o produttiva 1.1 I redditi fondiari II I redditi fondiari vengono determinati sulla base di: • Tariffe d'estimo catastale stima del reddito normalmente ottenibile da: – proprietà del terreno; – redditività ordinaria delle coltivazioni praticate; – proprietà dei fabbricati. • È Y NORMALE: (Semplicità) - Ragioni produttivistiche (incentivo) - Generale sottovalutazione dei redditi NB: valore per unità di misura (ettari o vani) 1.1 redditi fondiari III Redditi da fabbricati e reddito complessivo 1) abitazione utilizzata dal proprietario: è reddito in natura pro autoconsumo • reddito=rendita catastale interamente deducibile 2) abitazione di proprietà non locata (diversa dall'abitazione principale): IMU • se nello stesso comune di residenza (in BI Irpef al 50%) 3) abitazione locata: dal 2012 regime opzionale • reddito=max [rendita catastale, reddito effettivo (canone di locazione) ridotto del 5%] • dal 2012: cedolare secca: con aliquote al 19% e al 21% (15% dal 2018) emersione degli affitti in nero? tassazione separata 1.2 redditi di capitale I Tutti i redditi derivanti dall’impiego del capitale finanziario diversi da quelli da quelli conseguiti dall’esercizio di impresa (che costituiscono reddito di impresa) e diversi dai “redditi diversi”. • • • • interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti interessi da obbligazioni e titoli similari utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali proventi derivanti da gestioni collettive del risparmio (fondi comuni di investimento) • rendimenti su contributi versati nei fondi di previdenza complementare e individuale • rendimenti su premi per contratti di assicurazione sulla vita e per contratti di capitalizzazione • proventi derivanti dall'impiego del capitale, esclusi i rapporti da cui possono derivare utili o perdite in dipendenza di un "evento incerto" (redditi diversi) redditi da capitale: certa la prestazione eventualmente incerta l’entità; redditi diversi: incerta la prestazione e l’entità Tutti i redditi da capitale, ad eccezione parziale dei dividendi azionari, sono sottoposti a regimi sostitutivi: • 26% conti correnti, conti deposito, titoli obbligazionari, pronti contro termine, fondi pensione, rendite vitalizie, derivati • 12,5% titoli di stato rappresentativi del debito pubblico dello Stato emittente, sia Italiano sia Estero (no P.F). i buoni fruttiferi postali emessi da Poste Italiane S.p.A., BOT e BTP, fondi comuni di investimento se costituiti o se investono parte delle loro quote in uno degli strumenti sopra indicati (limitatamente a tale quota) • 17% rendimenti di accantonamenti previdenziali Peso limitato dei redditi di capitale nella formazione della base imponibile Irpef 1.2 Redditi da capitale II Dividendi 1. dividendi da partecipazione qualificata1 in società non residente in un paese dal regime fiscale privilegiato: 49.72% dei dividendi in base imponibile IRPEF; 2. dividendi da partecipazione qualificata in società residente in un paese a regime fiscale privilegiato: 100% dei dividendi in base imponibile IRPEF; 3. dividendi da partecipazione NON qualificata: imposta sostitutiva 26%. 1N.B. partecipazione qualificata: - percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria maggiore del 2%(società quotate) o del 20% (società non quotate) oppure - percentuale di capitale sociale maggiore del 5% (società quotate) o del 25% (società non quotate) CONSIDERAZIONI: Il legislatore, nel definire il reddito complessivo afferente ad ogni contribuente, ha definito regole che comportano due grandi limitazioni: 1) I redditi fondiari sono tassati su base catastale: allontanamento dal concetto di reddito effettivo. (anche se rivalutazione rendite 2012) 2) Larga parte dei redditi di capitale sono soggetti a regimi diversi da quello implicito nell’applicazione di un’imposta personale sul reddito.