L’imposta personale sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF)
Imposte personali vs reali
Imposte Personali:
tengono conto della situazione personale del
contribuente (reddito, struttura familiare, salute)
Presupposto: percepimento di un reddito o il possesso
di un patrimonio
Imposte reali:
prescindono dale caratteristiche del contribuente;
imposta determinata con riferimento all'esistenza di
una determinata base imponibile
Presupposto: esistenza di un reddito o di un patrimonio
IRPEF - Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a
criteri di progressività“ (Art. 53 Cost.)
L'IRPEF è un’ imposta personale e progressiva
Elementi costitutivi:
Presupposto dell'imposta:
possesso di un reddito imponibile in denaro o in natura.
Soggetti Passivi:
- Residenti: per i redditi percepiti in Italia o all'estero.
- Non residenti: per i redditi prodotti in Italia.
Base Imponibile:
somma di tutti i redditi del soggetto passivo (al netto delle deduzioni).
NB: esclusi dall’imponibile:
- Redditi che, nonostante siano classificati fra quelli rientranti in
BI Irpef, sono poi ricondotti a regimi sostitutivi (redditi da attività
finanziarie)
- redditi assoggettati a tassazione separata (arretrati di stipendi,
TFR ecc.)
- redditi esenti (borse di studio, assegni di ricerca, alcune
pensioni di invalidità ecc.)
Nozione di Reddito adottata: nozione ibrida
• nucleo centrale di tipo RP;
• apertura a RE (PLSV ed entrate occasionali in Base Imponibile);
• apertura al RC: esenzione del risparmio previdenziale.
Elementi di disallineamento: esclusione dall’imponibile della quasi
totalità dei redditi di capitale e delle plusvalenze delle persone fisiche
 regimi d’imposizione sostitutiva.
Reddito effettivo o reddito normale?
Prevalentemente reddito EFFETTIVO anche se vi sono numerosi esempi
di forfetizzazione tipici della definizione di reddito NORMALE (uso studi
di settore nella fase di accertamento).
Reddito imponibile reale o nominale?
Non si tiene conto degli effetti dovuti all’inflazione fiscal drag
Scelta dell’unità impositiva: criterio individuale. L’obiettivo di equità
orizzontale nei confronti dei nuclei famigliari di diversa composizione e,
quindi, di diversa capacità contributiva si realizza tramite sistema di
DEDUZIONI E DETRAZIONI.
The unadjusted Gender pay gap, 2012.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
Schema dell’IRPEF
D
d
T= t(Y-D) – d(Y)
Evoluzione normativa dell’IRPEF
1) Pre 1974: sistema di imposte reali (su reddito
terreni, sui redditi agrari, di capitale, di lavoro
ecc.) con aliquote proporzionali e diverse fra loro
(discriminazione qualitativa dei redditi) + imposta
complementare
progressiva
sul
reddito
complessivo
2) 1974 Irpef: RP con trattamento favorevole per
redditi di capitale.
3) Dal 1998 processo di apertura a RE e RC
(permane tuttavia il trattamento favorevole dei
redditi di capitale)
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4) Legge delega 80/2003:
obiettivo finale sostituzione dell’Irpef con l’Ire;
due aliquote: 23% fino a 100.000 euro e 33% oltre questa
soglia;
sostituzione del sistema di detrazioni con un sistema di
deduzioni
Attuati solo due moduli: 2003 e 2005
5) Legge finanziaria 2007: nuova riforma
Revisione di aliquote e scaglioni
Si torna a sistema di detrazioni
6) Dal 2008 in poi modifiche che non alterano la
struttura
dell’imposta
ma
ne
modificano
sostanzialmente gli effetti redistributivi (coordinamento
con l’IMU, razionalizzazione dei regimi di agevolazione
fiscale)
Le riforme del 2003 e del 2005
Nel 2003 è entrato in vigore un primo modulo di
riforma dell’Irpef, caratterizzato da modificazioni
delle aliquote e dall’introduzione di un sistema di
deduzioni volte a definire una No Tax Area (effetti
di riduzione del gettito stimati in circa 5,5 miliardi di euro);
Nel 2005 la riforma è proseguita con un secondo
modulo che ha ridisegnato ancora aliquote e
scaglioni e introdotto un gruppo di deduzioni per
oneri di famiglia. (La perdita di gettito stimata per
questo secondo modulo è, a regime, attorno a 6 miliardi di
euro.)
10
Fonte: Baldini 2003
Scaglioni di reddito pre 2003
t’
Fino a 15.000
0,23
15.000 – 29.000
0,29
29.000 – 32.600
0,31
32.600 – 70.000
0,39
Oltre 70.000
0,45
Aliquote medie pre e post riforma 2003
Fonte: Baldini 2003
Fonte: Baldini 2003
La riforma del 2007 (legge finanziaria)
Obiettivo principale: consentire la riduzione del
cuneo fiscale per redditi sotto una certa soglia
(la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro in
finanziaria è avvenuto con sgravi Irap sul datore
di lavoro e Irpef sul lavoratore. In entrambi i casi
ci si concentra sui redditi più bassi)
La riforma determina un lieve aumento del prelievo Irpef
complessivo (a regime 800 milioni di euro stimati), ma si
accompagna ad un potenziamento degli assegni familiari
(1,4 miliardi di euro) con un saldo netto complessivo
positivo.
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Disposizioni in materia di entrate
Luglio 2011
1. Incremento delle IMPOSTE DI BOLLO
2. Aumento delle ALIQUOTE D'ACCISA
3. Innalzamento dell'IRAP
4. Potenziamento della RISCOSSIONE
5. Contrasto all'EVASIONE FISCALE
6. Comunicazioni IVA
7. Attività di GIOCO
8. Riduzione dei regimi di FAVORE
FISCALE ed ASSISTENZIALE per
gli anni 2013 e 2014
CLAUSOLA (ART.40): prevede
un taglio lineare dei regimi
di favore fiscale ed
assistenziale del 5% nel
2013 e del 20% nel 2014,
dal momento in cui la
delega fiscale non venga
approvata entro il 2013.
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Potenziali effetti redistributivi dell’art. 40
Fonte: Baldini M., «Chi paga il taglio delle agevolazioni fiscali», 2011. www.lavoce.info
Incidenza %
sul reddito
disponibile
della riduzione
delle detrazioni
IRPEF e
dell'inaspriment
o
dell'IVA, per
decili di reddito:
caso 5%
Incidenza %
sul reddito
disponibile
della riduzione
delle detrazioni
IRPEF e
dell'inaspriment
o
dell'IVA, per
decili di reddito:
caso 20%
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Fonte: Baldini M., «Chi paga il taglio delle agevolazioni fiscali», 2011. www.lavoce.info
Reddito Complessivo
Per la determinazione del RC i redditi sono classificati in sei
categorie, ciascuna con particolari criteri di determinazione (e
accertamento)
1. redditi fondiari
2. redditi da capitale
3. redditi di lavoro dipendente
4. redditi di lavoro autonomo
5. redditi d'impresa
6. redditi diversi
N.B : la maggioranza dei redditi di capitale e delle plusvalenze
finanziarie sono sottoposti a regimi fiscali sostitutivi
1.1 I redditi fondiari I
• Sono i redditi inerenti
- terreni
- fabbricati
situati nel territorio dello Stato ed iscritti al catasto dei terreni o al
catasto edilizio urbano.
• I redditi dei terreni e/o degli immobili concorrono alla formazione
del reddito complessivo dei proprietari indipendentemente dalla
loro percezione
• Tre tipi di redditi fondiari:
- redditi dominicali: remunerazione della proprietà (rendita
fondiaria) e degli interessi sui capitali permanentemente investiti
nel terreno
- redditi agrari: profitto dell'imprenditore nell'esercizio
dell'impresa agricola
- redditi da fabbricati: derivanti da unità immobiliari urbane
(abitazioni) non inerenti attività agricola o produttiva
1.1 I redditi fondiari II
I redditi fondiari vengono determinati sulla base
di:
• Tariffe d'estimo catastale
stima del reddito normalmente ottenibile da:
– proprietà del terreno;
– redditività ordinaria delle coltivazioni praticate;
– proprietà dei fabbricati.
• È Y NORMALE: (Semplicità)
- Ragioni produttivistiche (incentivo)
- Generale sottovalutazione dei redditi
NB: valore per unità di misura (ettari o vani)
1.1 redditi fondiari III
Redditi da fabbricati e reddito complessivo
1) abitazione utilizzata dal proprietario: è reddito in natura
pro autoconsumo
• reddito=rendita catastale  interamente deducibile
2) abitazione di proprietà non locata (diversa
dall'abitazione principale):  IMU
• se nello stesso comune di residenza (in BI Irpef al 50%)
3) abitazione locata: dal 2012 regime opzionale
• reddito=max [rendita catastale, reddito effettivo (canone di
locazione) ridotto del 5%]
• dal 2012: cedolare secca: con aliquote al 19% e al 21%
(15% dal 2018) emersione degli affitti in nero? 
tassazione separata
1.2 redditi di capitale I
Tutti i redditi derivanti dall’impiego del capitale finanziario diversi da
quelli da quelli conseguiti dall’esercizio di impresa (che costituiscono
reddito di impresa) e diversi dai “redditi diversi”.
•
•
•
•
interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti
interessi da obbligazioni e titoli similari
utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali
proventi derivanti da gestioni collettive del risparmio (fondi comuni di
investimento)
• rendimenti su contributi versati nei fondi di previdenza complementare
e individuale
• rendimenti su premi per contratti di assicurazione sulla vita e per
contratti di capitalizzazione
• proventi derivanti dall'impiego del capitale, esclusi i rapporti da cui
possono derivare utili o perdite in dipendenza di un "evento incerto"
(redditi diversi)
redditi da capitale: certa la prestazione eventualmente incerta l’entità;
redditi diversi: incerta la prestazione e l’entità
Tutti i redditi da capitale, ad eccezione parziale dei dividendi azionari, sono
sottoposti a regimi sostitutivi:
• 26% conti correnti, conti deposito, titoli obbligazionari, pronti contro
termine, fondi pensione, rendite vitalizie, derivati
• 12,5% titoli di stato rappresentativi del debito pubblico dello Stato
emittente, sia Italiano sia Estero (no P.F). i buoni fruttiferi postali
emessi da Poste Italiane S.p.A., BOT e BTP, fondi comuni di
investimento se costituiti o se investono parte delle loro quote in uno
degli strumenti sopra indicati (limitatamente a tale quota)
•
17% rendimenti di accantonamenti previdenziali
 Peso limitato dei redditi di capitale nella formazione della base
imponibile Irpef
1.2 Redditi da capitale II
Dividendi
1. dividendi da partecipazione qualificata1 in società non residente
in un paese dal regime fiscale privilegiato: 49.72% dei dividendi
in base imponibile IRPEF;
2. dividendi da partecipazione qualificata in società residente in un
paese a regime fiscale privilegiato: 100% dei dividendi in base
imponibile IRPEF;
3. dividendi da partecipazione NON qualificata: imposta sostitutiva
26%.
1N.B.
partecipazione qualificata:
- percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria
maggiore del 2%(società quotate) o del 20% (società non quotate)
oppure
- percentuale di capitale sociale maggiore del 5% (società quotate) o
del 25% (società non quotate)
CONSIDERAZIONI:
Il legislatore, nel definire il reddito complessivo
afferente ad ogni contribuente, ha definito regole che
comportano due grandi limitazioni:
1) I redditi fondiari sono tassati su base catastale:
allontanamento dal concetto di reddito effettivo.
(anche se rivalutazione rendite 2012)
2) Larga parte dei redditi di capitale sono soggetti a
regimi diversi da quello implicito nell’applicazione di
un’imposta personale sul reddito.
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L`imposta personale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)