23/08/12 N. 01859/2011 REG.RIC. N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01859/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1859 del 2011, proposto da: Adriatica Promozioni di Perrone Vincenzo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio Caprioli e Vincenzo Caprioli, con domicilio eletto presso l’avv. Lucio Caprioli in Lecce, via Luigi Scarambone, 56; contro Comune di Taviano, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Lorenzo, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio De Lorenzo in Lecce, viale Marche, 11/D; per l'annullamento del Testo Unico delle Entrate Tributarie del Comune di Taviano e, specificatamente, delle modifiche apportate da ultimo con delibera del consiglio comunale n. 72 del 18 dicembre 2007, con le quali si impone: “(art. 172, co. 4) tutte le aziende che effettuano pubblicità tramite volantini, depliant o altro materiale pubblicitario esclusivamente mediante immissione nelle cassette postali. Il depliant-volantino deve essere completamente immesso nelle cassette postali in modo che giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2011/201101859/…/201201421_01.XML 1/9 23/08/12 N. 01859/2011 REG.RIC. nessuna parte di esso possa in alcun modo sporgere dalle cassette medesime.......”; “(art. 172, co.6) E' altresì vietata la distribuzione di opuscoli pubblicitari su usci e androni di abitazioni private, su parabrezza e lunotti dei veicoli”; “(art. 178, ultimo co.) oltre alla imposta dovuta, la pubblicità a mezzo di distribuzione di volantini/depliant sarà consentita previo versamento di una somma pari a € 100,00 che il Comune incassa,...., a titolo parziale ristoro per le spese di pulizia del centro abitato”; “(art. 181, co.4) il soggetto interessato all'attività di distribuzione domiciliare di volantini-depliant mediante immissione in cassetta, almeno due giorni prima del giorno previsto per la distribuzione, deve presentare apposta dichiarazione in tal senso, versando le somme dovute ai sensi di quanto anzidetto presso l'Ufficio economato, il quale provvederà in tempo reale a trasmettere al Comando di P.M., via fax, l'attestazione di avvenuto pagamento”; “(art. 181, co 5) per l'omessa tardiva, infedele dichiarazione di cui al presente comma si applica una sanzione pari al doppio della somma prevista dall'art.178 penultimo comma (€ 200,00)”; nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti a quella ordinanza. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taviano; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti gli avv.ti V. Caprioli e A. De Lorenzo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2011/201101859/…/201201421_01.XML 2/9 23/08/12 N. 01859/2011 REG.RIC. FATTO e DIRITTO I. La società ricorrente, che opera in Puglia nel settore del recapito a domicilio di corrispondenza, anche non intestata, ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Taviano n. 72 del 18.12.2007, con cui è stata approvata la modifica al Testo Unificato delle Entrate dell’Ente, mediante l’introduzione di taluni divieti con riferimento all’attività di distribuzione di opuscoli pubblicitari e l’imposizione di particolari modalità di distribuzione dei volantini a domicilio (art. 172, comma 4), nonché subordinando detta attività di distribuzione al previo versamento di una somma pari ad € 100,00 (in aggiunta all’imposta sulla pubblicità) e prevedendo una sanzione di € 200,00 nel caso di omessa, tardiva o infedele dichiarazione (artt. 178, ultimo capoverso, e 181, comma 4). A sostegno del gravame la ricorrente deduce diversi profili di illegittimità (difetto assoluto di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento). Con atto depositato il 14.5.2012 si è costituito in giudizio il Comune di Taviano per resistere al proposto ricorso. Alla pubblica udienza del 17 maggio 2012, sulle conclusioni dei difensori costituiti, la causa è stata trattenuta per la decisione. II. La deliberazione di Consiglio Comunale impugnata, nelle premesse, ha evidenziato la necessità di una puntuale regolamentazione dell’attività di distribuzione di materiale pubblicitario, onde salvaguardare la pulizia del centro urbano, tenuto conto delle proporzioni assunte dal fenomeno. A tal fine, ha introdotto talune modifiche al Testo Unificato delle Entrate del Comune, volte appunto a regolamentare sia l’attività di distribuzione “porta a porta”, sia quella di volantinaggio. La società ricorrente contesta innanzitutto l’art. 172, comma 4, del Testo Unificato delle Entrate, così come introdotto dalla deliberazione di giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2011/201101859/…/201201421_01.XML 3/9 23/08/12 N. 01859/2011 REG.RIC. Consiglio comunale impugnata, nella parte in cui si impone, alle aziende che operano nel settore della diffusione di volantini, depliants o altro materiale pubblicitario, di effettuarne la distribuzione esclusivamente mediante l’immissione nelle cassette postali, in modo che nessun lembo del foglio fuoriesca, previa piegatura di esso in quattro parti. Contesta, altresì, il divieto, imposto sempre con l’art. 172, comma 4, di distribuzione dei volantini su usci ed androni di abitazioni private e su parabrezza e lunotti dei veicoli. Conseguentemente, la ricorrente si duole del fatto che l’attività di distribuzione di materiale pubblicitario sia stata assoggettata al previo versamento della somma di € 100,00, che il Comune incassa, in aggiunta alla tassa sulla pubblicità, a titolo di parziale ristoro per le spese di pulizia del centro urbano, nonché alla previa presentazione di apposita dichiarazione, almeno due giorni prima dell’inizio dell’attività di distribuzione, in mancanza della quale è prevista l’applicazione di una sanzione di € 200,00 (art. 178 ultimo capoverso ed art. 181, comma 4). III. Ad avviso del Collegio, il ricorso va accolto in parte, nei termini di seguito precisati. a. La giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, citata dalla ricorrente (ex plurimis, TAR Puglia – Lecce, sez. I, 5 ottobre 2011, n. 1730; della stessa Sezione, sentenze n. 1127/2010, n. 369/2009, n. 2246/2008), è stata più volte chiamata a pronunciarsi, sia in sede cautelare che di merito, sulla legittimità dei provvedimenti comunali contenenti divieti e prescrizioni particolarmente restrittive e vincolanti atti a disciplinare l’attività di distribuzione di materiale pubblicitario. Nelle pronunce testè richiamate è stata evidenziata la necessità di tenere distinta l’attività di volantinaggio stradale, che avviene sulla pubblica via, da quella di distribuzione di materiale pubblicitario a domicilio. giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2011/201101859/…/201201421_01.XML 4/9 23/08/12 N. 01859/2011 REG.RIC. Con particolare riferimento a quest’ultima, è stato affermato il principio secondo cui, affinchè possa essere imputata una responsabilità alle imprese che svolgono attività di distribuzione di materiale pubblicitario per l’imbrattamento stradale dovuto all’indiscriminato abbandono di esso su suolo pubblico, è necessario dimostrare che i richiamati fenomeni di sporcizia siano una conseguenza diretta dell’attività di distribuzione “porta a porta”; invece, proprio perché essa consiste nel deposito in cassetta dei volantini, l’abbandono di essi nelle pubbliche strade ed i disagi connessi al fenomeno, in assenza di prova contraria, non sono da considerare quali effetti direttamente ricollegabili all’attività di distribuzione. Nei provvedimenti giurisprudenziali richiamati si evidenzia come l’introduzione di prescrizioni eccessivamente limitative all’attività di distribuzione di depliants pubblicitari (che è essenzialmente libera) finisce con l’imputare alle imprese una responsabilità per fatto altrui (non contemplata nell’ordinamento se non in ipotesi tassative e limitate), atteso che l’imbrattamento stradale dipende piuttosto dall’abbandono dei volantini sul suolo pubblico da parte di chi li riceve. b. Il Collegio concorda con l’impostazione di fondo delle pronunce sopra citate; tuttavia, i principi in esse enunciati vanno applicati al caso di specie. Con la deliberazione di Consiglio Comunale impugnata, invero, il Comune di Taviano non ha inteso vietare in maniera indiscriminata l’attività di distribuzione di materiale pubblicitario a domicilio né quella di volantinaggio. L’Amministrazione, al contrario, ribadendo la necessità che detto materiale vada distribuito esclusivamente mediante l’immissione nelle cassette postali, ha dettato una prescrizione che non si pone in contrasto giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2011/201101859/…/201201421_01.XML 5/9 23/08/12 N. 01859/2011 REG.RIC. con quanto statuito dalla giurisprudenza del Tribunale sul punto e si rivela consona agli scopi perseguiti dall’Ente comunale (ossia quelli di evitare che l’incontrollato deposito di volantini possa potenzialmente trasformarsi in rifiuto e determinare il temuto insudiciamento delle pubbliche vie). Né particolarmente restrittive risultano essere le ulteriori prescrizioni contenute nell’art. 172, comma 4; la piegatura in quattro dei fogli, in modo che essi siano perfettamente inseriti nelle cassette postali, rappresenta un accorgimento non particolarmente gravoso per l’addetto alla distribuzione, atto ad evitare l’accidentale fuoriuscita dei volantini dalle cassette. Parimenti ragionevole e consona allo scopo è la prescrizione che impone il divieto di depositare il materiale pubblicitario su usci ed androni di abitazioni private e su parabrezza e lunotti dei veicoli. In proposito il Collegio prende atto dell’orientamento secondo cui, rimanendo l’attività di distribuzione a domicilio nell’ambito dei rapporti tra privati, per essa è necessario il solo consenso del proprietario, da ritenersi implicitamente rilasciato mediante la collocazione di una cassetta delle lettere accessibile (cfr., in tal senso, ordinanza TAR Lombardia – Brescia, sez. II, 14 gennaio 2011, n. 53, citata dalla ricorrente), cosicchè il Comune non può vietare l’immissione dei depliants in cassetta, né il rilascio di essi sugli usci o negli androni degli edifici. Tuttavia, il Collegio reputa di doversi discostare parzialmente da tale posizione, atteso che, qualora la regolamentazione delle modalità di distribuzione, anche in aree private, non si risolva in una limitazione eccessiva alla libertà di impresa e sia comunque finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico (che nella giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2011/201101859/…/201201421_01.XML specie è il 6/9 23/08/12 N. 01859/2011 REG.RIC. mantenimento del decoro urbano), il Comune possa introdurre specifiche prescrizioni atte a disciplinarle. Peraltro, non vi è motivo di depositare il materiale pubblicitario sugli usci o negli androni ove le abitazioni private siano fornite di cassette postali; in mancanza di esse, quindi (la cui collocazione significa, secondo l’ordinanza sopra citata, rilascio implicito del consenso da parte dei proprietari), il deposito di depliants pubblicitari su usci ed androni (ed, ancor più, sui lunotti e parabrezza delle auto in sosta) è sicuramente fonte di rifiuto, e quindi di degrado urbano, direttamente ricollegabile all’attività di distribuzione posta in essere dall’impresa (in tal caso non consentita dai proprietari neppure implicitamente). c. Posto quanto sopra, l’impugnata delibera di Consiglio Comunale si rivela invece illegittima nella parte in cui introduce, nel Testo Unificato delle Entrate dell’Ente, gli artt. 178, ultimo capoverso, e 181, comma 4; con essi l’attività di distribuzione di materiale pubblicitario è stata assoggettata al previo versamento della somma di € 100,00 da parte delle imprese, che il Comune incassa, in aggiunta alla tassa sulla pubblicità, a titolo di parziale ristoro per le spese di pulizia del centro urbano (art. 178 ultimo capoverso), nonché alla previa presentazione di apposita dichiarazione, almeno due giorni prima dell’inizio dell’attività di distribuzione, in mancanza della quale è prevista l’applicazione di una sanzione di € 200,00 (art. 181, comma 4). Il Collegio reputa che tale forma ulteriore di tassazione di cui all’art. 178 ultimo capoverso, oltre ad essere in contrasto con l’art. 23 Cost., in base al quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, è irragionevole ed ultronea rispetto a quanto già prescritto all’art. 172, comma 4, con riguardo alle modalità attraverso cui effettuare la distribuzione di materiale pubblicitario. giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2011/201101859/…/201201421_01.XML 7/9 23/08/12 N. 01859/2011 REG.RIC. Ed infatti, ove le imprese operanti nel settore e gli addetti alla distribuzione osservino i divieti e gli accorgimenti di cui alla citata norma, non vi è alcuna ragione ulteriore che possa giustificare il versamento, in aggiunta all’imposta sulla pubblicità, della somma di € 100,00. Né è legittimo ritenere che tale versamento a carico delle imprese sia dovuto a titolo di parziale ristoro per le spese di pulizia del centro urbano; una volta che gli addetti alla distribuzione abbiano adeguatamente riposto i depliants nelle cassette postali, infatti, l’imbrattamento stradale non può ritenersi un effetto immediato dell’attività di distribuzione, cosicchè tale imposizione si risolve in un provvedimento indirettamente dall’Amministrazione in violazione sanzionatorio del generale adottato principio di responsabilità (cfr. sent. di questo Tribunale, sez. I., n. 1730/2011 cit.). Conseguentemente, per i medesimi motivi appena esposti, sono da ritenere parimenti illegittime le prescrizioni contenute nel quarto comma dell’art. 181, sia nella parte in cui esso prevede che l’attività di distribuzione sia preceduta dalla presentazione di apposita dichiarazione, almeno due giorni prima dell’inizio, unitamente al versamento delle somme dovute, sia nella parte in cui introduce un trattamento sanzionatorio (con l’applicazione di una sanzione di € 200,00) direttamente collegato alle ipotesi di omessa, tardiva o infedele dichiarazione. IV. Per tutte le considerazioni sopra svolte, quindi, il ricorso va accolto in parte e, conseguentemente, va disposto l’annullamento della deliberazione di Consiglio comunale impugnata nella parte in cui introduce, nel Testo Unificato delle Entrate dell’Ente, l’art. 178 ultimo capoverso e l’art. 181, comma 4 (così come interamente trascritti nella giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2011/201101859/…/201201421_01.XML 8/9 23/08/12 N. 01859/2011 REG.RIC. deliberazione medesima). V. In ragione dell’accoglimento parziale, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi precisati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati: Luigi Costantini, Presidente Enrico d'Arpe, Consigliere Simona De Mattia, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 31/07/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2011/201101859/…/201201421_01.XML 9/9