Città di Bra
Assessorato alla Viabilità
Assessorato alle Politiche Ambientali
Tutela
dell’ambiente
e mobilità
Il piano regionale
per la mobilità.
Contenuti e misure
adottate.
Gli incentivi pubblici
(statali, regionali,
comunali)
per una mobilità
“ecologica”
Vademecum
I
N T R O D U Z I O N E
Q
uesta pubblicazione intende fornire informazioni sul complesso
della normativa e delle misure intraprese dalla pubblica amministrazione
a diversi livelli per la tutela dall’inquinamento atmosferico e per la salvaguardia
della qualità dell’aria con riferimento alle iniziative legate alla mobilità
“ecologica” e quindi al mondo dei trasporti.
Dai trasporti, dall’industria e dal riscaldamento deriva la totalità
dell’inquinamento presente nell’atmosfera che respiriamo.
La prima parte di questo opuscolo è dedicata ad illustrare i provvedimenti
adottati dalle amministrazioni regionale, provinciale e comunale
per il contenimento dell’inquinamento atmosferico.
Sono state realizzate una serie di limitazioni al traffico (zone pedonali,
zone a traffico limitato, zone 30) con l’intento di ridurre le emissioni dei veicoli
più inquinanti, ma sono anche in vigore norme che richiedono alle aziende
con più di 300 dipendenti di presentare un piano di spostamento casa-lavoro,
intensificano la periodicità del controllo delle emissioni, il cosiddetto
“bollino blu”, o ancora una regolamentazione più restrittiva
sugli orari di carico/scarico delle merci nelle città.
Accanto all’introduzione delle limitazioni il legislatore ha previsto
un sistema di incentivi per favorire, senza troppo penalizzare economicamente,
la dismissione da parte dei cittadini dei veicoli più inquinanti.
Nella seconda parte questo opuscolo presenta una panoramica generale
dei contributi e degli incentivi in corso, per quanto possibile con le esigenze
dei tempi di pubblicazione.
Il Sindaco
Dott. Camillo Scimone
TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ
LE
DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE
PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO:
STRALCIO DI PIANO PER LA MOBILITÀ.
L
veicoli Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 dotati di
sistemi di contenimento del particolato e di
veicoli Euro 4 e successivi.
o stralcio di piano per la mobilità, in aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria,
approvato dalla giunta regionale del Piemonte
nel mese di settembre 2006, individua azioni
che consentano di raggiungere una significativa riduzione delle emissioni nell’atmosfera di
inquinanti da traffico, specialmente di particelle sottili e di ossidi d’azoto, considerata la
criticità di questi due inquinanti nella realtà
piemontese.
Due sono le direzioni intraprese per il raggiungimento degli obbiettivi:
1. la limitazione della circolazione per i
veicoli che hanno i più elevati valori di
emissione per PM10 (particolato) e NOx
(ossidi di azoto);
2. la riduzione del numero di chilometri
percorsi.
• Dal 1° ottobre 2010 vietata la circolazione di
tutti i veicoli del trasporto pubblico diesel
pre- Euro, Euro 0 e diesel Euro 1, Euro 2,
Euro 3 ed Euro 4 non dotati di sistemi di
contenimento del particolato.
TRASPORTO PRIVATO
Misure per i veicoli di proprietà di persone fisiche (come rimodulate dalla D.G.R. n. 57-4131
del 23-10-06 e dalle successive disposizioni provinciali e comunali)
- Dal 15 gennaio 2007, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00
alle ore 16:00,
è vietata la circolazione dinamica dei seguenti
veicoli a motore:
In sintesi sono previste dallo stralcio di piano
della mobilità le seguenti misure:
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
a) veicoli a benzina con omologazione precedente all’Euro 1;
b) veicoli diesel con omologazione precedente all’Euro 2;
c) motoveicoli e ciclomotori a due tempi,
non conformi alla normativa Euro 1, immatricolati da più di dieci anni;
• I finanziamenti per l’acquisto di veicoli per
il trasporto pubblico (sostituzione di mezzi
obsoleti, potenziamento e ammodernamento delle flotte) sono concessi per l’acquisizione di veicoli alimentati a metano, o
con motori ibridi, elettrici, o a gasolio ma
dotati di sistemi di contenimento del particolato.
Per promuovere la dismissione dei veicoli interessati sono previste incentivazioni.
• Entro il 1° ottobre 2008 dotazione di sistemi
di abbattimento del particolato per i motori
dei mezzi destinati al trasporto pubblico
locale di omologazione Euro 1, Euro 2 e
Euro 3.
Misure per i veicoli utilizzati per il trasporto e
la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle
attività commerciali, artigianali, industriali,
agricole e di servizio (come rimodulate dalla
D.G.R. n. 57-4131 del 23-10-06 e dalle successive disposizioni provinciali e comunali)
• Entro il 2009, sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti (pre-Euro, Euro 1 e
Euro 2)
- Dal 15 gennaio 2007, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00,
• Entro il 1° gennaio 2010 utilizzo esclusivo di
4
TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ
è vietata la circolazione dinamica dei seguenti
veicoli a motore:
d) veicoli a benzina con omologazione precedente all’Euro 1;
e) veicoli diesel con omologazione precedente all’Euro 2;
f) motoveicoli e ciclomotori a due tempi,
non conformi alla normativa Euro 1, immatricolati da più di dieci anni;
Per promuovere la dismissione dei veicoli interessati sono previste incentivazioni.
Nel Piano stralcio della Regione sono contenuti i principi a cui le Province devono basarsi
per la redazione dei Piani Provinciali d’Azione
per la riduzione del rischio di superamento dei
valori limite e delle soglie di allarme in materia
di qualità dell’aria. Sono stabilite le seguenti
integrazioni con l’intento di ridurre entro il
2009 del 20% il numero di chilometri percorsi
entro le aree urbane:
• Entro il 1° ottobre 2007 realizzazione e completamento delle zone di limitazione totale
(pedonali) o parziali (ztl) del traffico con copertura di almeno il 20% delle strade dei
centri abitati (per Comuni superiori ai
20.000 abitanti, assegnati alla Zona di
Piano)
• Entro il 1° ottobre 2008 realizzazione e completamento delle zone di limitazione totale
(pedonali) o Parziali (ztl) del traffico con copertura di almeno il 20% delle strade dei
centri abitati (per Comuni superiori ai
10.000 abitanti, assegnati alla Zona di
Piano)
• Le imprese e gli enti con più di 300 dipendenti, site nei Comuni assegnati alle Zone di
Piano, devono predisporre il piano spostamento casa-lavoro
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TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ
PIANO
DI AZIONE PROVINCIALE
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO
DEI VALORI LIMITE E DELLE SOGLIE DI ALLARME
STABILITE IN MATERIA DI QUALITÀ DELL’ARIA
I
l Piano provinciale, redatto sulle indicazioni
della Regione, stabilisce provvedimenti stabili
da adottarsi per il contenimento del rischio di
superamento dei limiti di qualità dell’aria e
provvedimenti straordinari da adottarsi nel
caso di superamento delle soglie di allarme.
trasporto privato e di 3 ore al giorno per i
veicoli utilizzati per attività.
Altre disposizioni del Piano d’azione Provinciale riguardano l’individuazione di misure finalizzate alla riduzione dell’uso del mezzo di
trasporto privato a favore di sistemi di trasporto pubblico, linee di intervento per la regolamentazione
delle
operazioni
di
distribuzione delle merci nei centri urbani, la
ricerca di uno scaglionamento degli orari di
apertura degli uffici pubblici e di entrata e
uscita delle scuole, il controllo del “bollino
blu” tenendo conto che i veicoli immatricolati
da più di 10 anni sono tenuti al controllo ogni
6 mesi, il divieto di abbruciamento dei rifiuti
derivanti dallo sfalcio di aree verdi e la pulizia
con lavaggio delle strade.
Contenimento del rischio di superamento dei limiti della qualità dell’aria
I Comuni della provincia inseriti nella Zona di
Piano (come definiti da una delibera della
giunta regionale) provvedono a:
• Entro il 1° ottobre 2007 i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti individuano percentuali significative delle
strade del centro abitato, pari ad almeno il
10% del totale, nelle quali attuare limitazioni totali o parziali del traffico che coinvolgano tutti i veicoli non conformi alla
normativa Euro2, nonché i ciclomotori e
motocicli a due tempi non conformi alla
normativa Euro 1. Le restrizioni devono essere valide per 24 ore al giorno.
La Provincia, nell’ambito delle sue competenze sulle emissioni inquinanti, provvede a:
• una revisione, al contestuale aggiornamento
ed al rilascio di eventuali provvedimenti autorizzativi presentati ai sensi del DPR
203/88 dagli insediamenti industriali presenti nella Zona di Piano
• a rivedere le emissioni dei principali insediamenti industriali nell’ambito della normativa “Integrated Pollution Prevention
and Control” (D.Lgs 59/2005)
• a valutare le domande di autorizzazione all’installazione, la modifica e il trasferimento
di insediamenti produttivi con particolare
attenzione agli effetti delle nuove emissioni
in atmosfera
• ad adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto scrupoloso delle norme
per mantenere le emissioni nei limiti autorizzati
• a concertare con le imprese significative per
emissioni di polveri e ossidi di azoto (ma
anche ossidi di zolfo e monossido di carbonio) particolari regimi di esercizio degli impianti che consentano riduzioni di tali
emissioni anche in caso di superamento del
limite o delle soglie di allarme
• Le restrizioni adottate saranno estese a partire dal 1° ottobre 2007 per i Comuni con
popolazione superiore ai 20.000 abitanti e a
partire dal 1° ottobre 2008 per i Comuni
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti a percentuale di strade dei centri abitati non inferiori al 20%, con opportuno
coinvolgimento dei veicoli non conformi
alla normativa Euro 3 e dei veicoli non
dotati di sistemi di contenimento del
particolato.
• Entro il 15 gennaio 2007 i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti adottano ordinanze per limitare il traffico
nell’intero centro abitato ai veicoli a benzina
con omologazione precedente ad Euro 1 e
diesel precedente ad Euro 2 (e motoveicoli
a due tempi non conformi a Euro 1 immatricolati da più di dieci anni) nella misura di
5 ore al giorno dal lunedì al venerdì per il
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TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ
Provvedimenti straordinari nel caso di superamento delle soglie di allarme
Nel caso si verifichino superamenti delle soglie
di allarme per il biossido di azoto e del biossido di zolfo, nei modi stabiliti dalla legge,
l’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale
comunica alla Provincia la situazione, la quale
provvede a informare i Comuni interessati dal
fenomeno. I Comuni adottano i seguenti provvedimenti:
• blocco totale del traffico privato
• chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado
• riduzione dei gradi di riscaldamento
Contestualmente la Provincia si impegna a far
in modo che vengano realizzati regimi di esercizio ridotti degli impianti produttivi significativi sotto il profilo delle emissioni.
Se la situazione rimane critica per più di 3
giorni consecutivi saranno adottate ulteriori restrizioni:
• chiusura di tutti gli insediamenti, impianti e servizi non individuati come essenziali
• ulteriore riduzione delle emissioni
degli impianti termici per il riscaldamento ambientale.
7
TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ
Le ordinanze di limitazione
della circolazione veicolare a Bra
C
on riferimento alle disposizioni contenute
nella normativa regionale e provinciale il Comune di Bra ha adottato l’ordinanza dirigenziale n. 6 del 9 gennaio 2007 che ha modificato
l’ordinanza dirigenziale n. 36 del 4 febbraio
2005. La combinazione delle disposizioni regola la circolazione veicolare (ZTL) ai sensi del
piano di azione provinciale.
Vista la D.G.R del Piemonte in data 5 agosto 2002, n. 106-6941
con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal D.M. n.
60/2002, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la
“valutazione della qualità dell’aria dell’ambiente” prevista dall’art. 5 del D. L.vo n. 351/1999;
Ordinanza dirigenziale n. 36 del 4 febbraio
2005 Testo coordinato con le modifiche introdotte dall’ordinanza n. 293 del 30.08.2006 e
dall’ordinanza n. 6 del 09.01.2007.
Visto il Piano di Azione definito ex art. 7, D. L.vo n. 351/1999,
per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e
delle soglie di allarme stabilite dal D.M. n. 60/2002 in materia
di qualità dell’aria;
Vista la D.G.R. del Piemonte in data 11 novembre 2002, n. 147632, con la quale la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare l’assegnazione dei Comuni piemontesi alla zona 1, 2 e 3
e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei piani
di azione che devono essere adottati dalle Province;
Considerato che tra i provvedimenti stabili di carattere generale, indicati nel Piano di Azione provinciale, da adottarsi per contenere il
rischio di superamento dei limiti di qualità dell’aria, i Comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, devono provvedere a individuare almeno il 10%, che entro il 01.09.2006 dovrà raggiungere
il 20%, delle strade del centro abitato nelle quali attuare limitazioni
totali o parziali del traffico, per l’intero anno;
Ordinanza di limitazione della circolazione veicolare (ZTL) ai sensi del
“Piano di azione provinciale ex art. 7
D. L.vo 4 agosto 1999, n. 351 per la riduzione del rischio di superamento
dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dal D.M. 2 aprile 2002,
n. 60 in materia di qualità dell’aria”.
Divieto di transito per i veicoli non
ecologici.
Preso atto che la situazione dell’inquinamento nella Città di Bra,
misurata dal sistema di rilevamento della qualità dell’aria gestito
dal Dipartimento di Cuneo dell’ARPA, per quanto concerne le
polveri fini inalabili (PM10) non è migliorato, anzi il limite di 50
mcg/mc che la Direttiva Europea 1999/30/CE prevede non
debba essere superato più di 35 volte nel corso dell’anno, nell’anno 2004 è stato superato per un numero di volte ampiamente
maggiore;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del
06.02.2004;
Il Dirigente
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del
15.02.2005 e n. 74 del 17.02.2005;
Visto l’art. 7 del Codice della Strada approvato con D. L.vo 30
aprile 1992, n. 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni, per motivate esigenze di prevenzione dell’inquinamento e di tutela del
patrimonio ambientale, al fine anche di migliorare la situazione
viaria, di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o
di alcune categorie di veicoli sulle strade o su tratti di esse;
Visto l’art. 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
Visto l’art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
ordina
Visto il D. L.vo 4 agosto 1999, n. 351, che all’art. 7 prevede che
le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti presenti nell’atmosfera;
1. In Bra, nel centro abitato del capoluogo,
dal 15 gennaio 2007, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e
dalle ore14:00 alle ore 16:00, è vietata la circolazione dinamica dei seguenti veicoli a motore:
g) veicoli a benzina con omologazione precedente all’Euro 1;
h) veicoli diesel con omologazione precedente
all’Euro 2;
i) motoveicoli e ciclomotori a due tempi, non
conformi alla normativa Euro 1, immatricolati da più di dieci anni;
1-bis. Nella medesima zona di cui al punto 1.,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore
Visto il D.M. 2 aprile 2002, n. 60 che ha recepito le Direttive Europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei
principali inquinanti atmosferici e ha sostanzialmente modificato
il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti,
nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana
e alla protezione della vegetazione;
Vista la L.R. 7 aprile 2000, n. 43 che all’art. 3 affida alla Provincia, nell’ambito della definizione dei piani di azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie
di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione
degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere
programmatico e stabile e non contingente;
8
TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ
definizione a partire dal 06 agosto 2007 della Zona a Traffico Limitato in Via Vittorio Emanuele II (tratto compreso tra Via Pollenzo e Via Rambaudi), Via Mendicità Istruita e Via Moffa di Lisio
dalle ore 15:00 alle ore 24:00 dal lunedì al sabato e dalle ore 09:00
alle ore 24:00 della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali;
Accertata la sussistenza di motivazioni di pubblico interesse, anche
dal punto di vista della sicurezza stradale:
Visto il D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
Visto l’art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
12:00, è vietata la circolazione dinamica dei
veicoli a motore, con le caratteristiche costruttive indicate nel punto 1., utilizzati per la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle
attività commerciali, artigianali, industriali,
agricole e di servizio;
1-ter. In caso di arresto del veicolo quando le
barriere del passaggio a livello di piazza Roma
e corso IV Novembre/via Piumati sono chiuse
o stanno per chiudersi, il conducente ha l’obbligo di spegnere il motore.
ordina
1. In Bra, in Via Vittorio Emanuele II (nel
tratto compreso tra Via Pollenzo e Via Rambaudi), Via Mendicità Istruita e Via Moffa
di Lisio, dalle ore 15:00 alle ore 24:00 dal
lunedì al sabato e dalle ore 09:00 alle ore
24:00 della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali, a partire dal 06 agosto 2007,
è istituita:
2. Sono esclusi dall’applicazione delle misure
di cui ai punti 1 e 1-bis:
a) i veicoli per il trasporto di soggetti disabili;
b)i veicoli iscritti nei registri delle auto storiche;
c) i veicoli alimentati a gpl e metano (anche bifuel) con omologazioni precedenti all’Euro
1;
d)i veicoli oltre le 3,5 t, macchine agricole,
macchine operatrici e autocaravan;
e) i veicoli utilizzati per servizi di emergenza e
sicurezza, di soccorso, di pronto intervento,
per servizi di reperibilità, compresi quelli di
manutenzione di impianti a servizio delle
imprese e della residenza;
f) i veicoli che devono raggiungere le officine
autorizzate per effettuare la revisione e/o il
controllo dei gas di scarico (bollino blu);
g)i veicoli circolanti nei giorni di sciopero indetto nel rispetto delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia;
h)i veicoli che transitano nel centro abitato
lungo le seguenti direttrici: Strada Montenero, bretellina est, via Vittorio Veneto,
piazza Roma, via Trento e Trieste, piazza
Giolitti, via G.B. Gandino (tratto piazza
Giolitti - viale Risorgimento), viale Risorgimento, via Edoardo Brizio, viale Madonna
dei Fiori, via Don Orione, Via Cuneo, via
Cherasco, via Piumati, strada Falchetto,
viale della Costituzione, Strada San Matteo,
strada San Michele e via Ospedale;
(omissis – punti 3-13)
Una Zona a Traffico Limitato come definita
dall’art. 3, comma 1, n. 54, del CdS, segnalata con segnali di cui alla Figura II 322/a-b
art. 135 reg. CdS.
2. è consentito il transito, in deroga alla limitazione imposta nel punto 1), alle seguenti
categorie di veicoli:
a. velocipedi e veicoli ad emissioni zero
aventi ingombro e velocità tali da essere
assimilati ai velocipedi;
b.Veicoli a braccia;
c. Veicoli autorizzati immatricolati o utilizzati da residenti o da domiciliati nella
zona soggetta a limitazione, solo per accedere o recedere da aree private di
sosta;
d.Veicoli al servizio di persone invalide
munite di apposito contrassegno;
e. Veicoli adibiti al pronto soccorso;
f. Veicoli della Polizia Municipale, Polizia
di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco, solo in
servizio urgente di emergenza;
g. Veicoli adibiti ad altri servizi di pubblico
interesse;
h.Veicoli adibiti al carico e scarico delle
merci (veicoli commerciali), dalle ore
15:00 alle ore 17:00;
i. Veicoli in servizio di piazza con conducente e in servizio di noleggio con conducente per trasporto persone;
j. Veicoli che l’amministrazione ritiene opportuno autorizzare, in relazione a specifiche e motivate esigenze.
(omissis punti 3-12)
Ordinanza dirigenziale n. 199 del 8
agosto 2007. Disciplina della circolazione stradale – Via Vittorio Emanuele
(tratto compreso tra Via Pollenzo e Via
Rambaudi), Via Mendicità Istruita, Via
Moffa di Lisio. Permanente.
Il Dirigente f.f.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del
30/07/2007, con la quale è stato adottato il provvedimento di ri9
TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ
Ordinanza dirigenziale n. 250 del 10
luglio 2000. Disciplina della circolazione. Rilascio autorizzazioni al transito ZTL in Via Vittorio Emanuele II°,
limitatamente al tratto compreso tra
Via Audisio e Via Rambaudi, in Via
Mendicità Istruita e in Via Moffa di
Lisio:
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285
e s.m.i., nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato
con DPR 16 dicembre 1992, n. 495;
Il Dirigente Amministrativo
1. L’istituzione di contrassegni che individueranno le categorie di veicoli autorizzati al
solo transito o al transito e sosta nella ZTL:
a. contrassegno rosso “TRANSITO ZTL”,
che consentirà al titolare di transitare
nella ZTL per raggiungere aree private di
sosta, in cui sia provata documentalmente la disponibilità di un posto auto.
Tale contrassegno non consente la sosta
su area pubblica interna alla ZTL e l’attraversamento non destinato della ZTL;
riporterà l’esatto indirizzo del posto auto;
b. contrassegno verde “TRANSITO E
SOSTA ZTL”, che consentirà al possessore di transitare e sostare nella ZTL.
Può essere rilasciato solo alle pubbliche
amministrazioni per lo svolgimento di
compiti di istituto, ad enti e/o aziende
per lo svolgimento di attività di pubblico
interesse, al tribunale per l’espletamento
dell’attività giudiziaria. Può essere utilizzato dai dipendenti di tali organi anche
quando utilizzano il proprio veicolo privato e limitatamente alla durata del servizio;
2. In deroga al provvedimento istitutivo della
ZTL è comunque consentito il transito e la
sosta;
a. ai veicoli condotti dai medici o dagli esercenti la professione sanitaria, già muniti
di speciale contrassegno, nell’espletamento delle proprie mansioni. La sosta è
limitata alla durata del servizio;
b. ai veicoli utilizzati e/o al servizio delle
persone con impedita o limitata capacità
motoria che espongono il “contrassegno
invalidi”, di cui alla figura V 4 art. 381,
reg. att cds;
c. ai veicoli riservati ai servizi di polizia, dei
vigili del fuoco e di soccorso
(omissis punti 3-7)
Richiamate le proprie precedenti ordinanze con le quali si sono
stabiliti altri particolari obblighi, limitazioni e divieti nelle strade
oggetto del presente provvedimento;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i.
ordina
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del
21.08.2000, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata l’istituzione di una ZONA A TRAFFICO LIMITATO
(ZTL), con decorrenza dal 15 luglio 2000, dalle ore 20:00 alle ore
24:00 del sabato e dalle ore 14:00 alle ore 24:00 della domenica e
dei giorni festivi, in Via Vittorio Emanuele II°, limitatamente al
tratto compreso tra Via Audisio e Via Rambaudi, in Via Mendicità Istruita e in Via Moffa di Lisio, con l’esclusione dei seguenti
veicoli:
a. velocipedi;
b. veicoli a braccia;
c. autoveicoli o motoveicoli al servizio di persone invalide che
espongono il prescritto contrassegno;
d. veicoli per servizi funebri muniti di autorizzazione da rilasciarsi
in caso di necessità, a richiesta dell’impresa interessata;
e. veicoli autorizzati immatricolati a residenti nelle vie oggetto
del presente provvedimento, che dispongano di aree private
di sosta al di fuori della carreggiata;
f. veicoli autorizzati immatricolati a nome di operatori commerciali con azienda ubicata nella ZTL che dispongono di aree
private di sosta al di fuori della carreggiata;
g. veicoli per servizio di piazza e noleggio da rimessa, al servizio
di clienti invalidi nella ZTL;
h. veicoli delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, nonché
quelli di servizio delle amministrazioni pubbliche dei quali sia
palese la funzione e la destinazione all’espletamento di pubblico servizio nella Zona a Traffico Limitato;
i. eventuali altri veicoli che l’Amministrazione ritenesse opportuno autorizzare, in relazione a specifiche e motivate esigenze
di transito o di sosta nella ZTL;
Tenuto conto che con lo stesso provvedimento deliberativo si disponeva il rinvio a successive ordinanze per la disciplina delle modalità di rilascio dei contrassegni che autorizzano i veicoli di
particolari categorie di utenti al transito nella ZTL in deroga al divieto imposto;
Atteso che l’art. 7, comma 4 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e
s.m.i., stabilisce che ”…laddove siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la
sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni o cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell’espletamento delle
proprie mansioni, nonché delle persone con impedita o limitata capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.”
Tenuto conto che per l’esercizio di particolari servizi di interesse
pubblico, nonché per le esigenze dei residenti o di chi svolge attività lavorativa nella ZTL, si ritiene di derogare al provvedimento
di limitazione della circolazione, individuando con un apposito
contrassegno da esporre sul parabrezza, le categorie di veicoli
sopra elencati, con l’eccezione di quelle di cui ai precedenti punti
a), b), g), h) e dei veicoli al servizio delle persone invalide, già recanti apposita autorizzazione;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i.;
10
TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ
I contributi ed incentivi
per la mobilità “ecologica”
contenuti nella legge finanziaria 2007
Si riporta un riassunto delle principali agevolazioni alla mobilità “ecologica”
contenute nella legge finanziaria 2007, suddivise per tipologia di veicolo.
AUTOMOBILE
VEICOLO ECOLOGICO
(autovettura o autocarro nuovo omologato dal
costruttore con alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano, GPL, elettrica, idrogeno)
• Contributo pari al costo della demolizione
(comunque non superiore a 80,00 €) per la
demolizione nel corso dell’anno 2007 di veicoli Euro 0 o Euro 1 (trasporto promiscuo
e anche solo trasporto persone). Il contributo è concesso solo in caso di rottamazione
senza sostituzione del veicolo. Si ottiene
direttamente dal centro autorizzato per la
demolizione che deve rilasciare contestualmente il certificato di rottamazione. Senza
il riacquisto del veicolo (nessun veicolo intestato) si può ottenere il rimborso dell’abbonamento del trasporto pubblico locale
per il 2007 (comune di residenza o sede di
lavoro)
• Contributo di 2000,00 € per i veicoli con
emissione di CO2 inferiore a 120 grammi
per km percorso.
• Contributo di 1500,00 € negli altri casi.
Le agevolazioni valgono per i contratti di acquisto stipulati tra il 3 ottobre 2006 ed il 31
marzo 2009. Sono cumulabili con i precedenti contributi per la rottamazione con
riacquisto di autovetture e autocarri Euro 4
ed Euro 5 e il veicolo può essere immatricolato entro il 31 marzo 2010.
MOTOCICLI
• Contributo di 800,00 € in caso di rottamazione di veicolo Euro 0 o Euro 1 con sostituzione con uno nuovo Euro 4 o Euro 5. Il
motore del nuovo veicolo non deve emettere più di 140 grammi di CO2 per ogni km
percorso. Inoltre viene concessa l’esenzione
dal bollo di circolazione per tre anni nel
caso il veicolo nuovo sia di cilindrata inferiore a 1300 cc, due anni negli altri casi (se
il nucleo familiare è di almeno 6 componenti, senza altre auto intestate, l’agevolazione è di tre anni).
• Contributo fino a 80,00 € e esenzione del
bollo per cinque anni se si rottama un motociclo Euro 0 o costruito sino al 2001 e si
acquista un motociclo nuovo Euro 3. E’
prevista anche la totale copertura delle
spese di demolizione senza riacquisto del
motorino. Il contratto d’acquisto deve essere fatto entro il 31 dicembre 2007 e il motociclo deve essere immatricolato entro il 31
marzo 2008.
Note. Il contributo è valido per i veicoli nuovi acquistati
(contratto) tra il 3 ottobre 2006 ed il 31 dicembre 2007
e veicoli immatricolati non oltre il 31 marzo 2008; spetta
anche se la rottamazione precede l’acquisto purchè avvenga nel periodo suesposto e anche nel caso in cui il veicolo sia intestato a persona deceduta. In caso acquisto in
leasing l’agevolazione spetta al locatario e non alla società di leasing. Non spetta nel caso di veicoli cosiddetti
“km zero”.
COME OTTENERE I CONTRIBUTI
E/O I BENEFICI
Nel caso di acquisto di veicolo nuovo spetta al
venditore integrare la documentazione per il
PRA per la prima immatricolazione con una
dichiarazione sostitutiva di notorietà (entro 60
giorni dall’immatricolazione). Ad essa occorre
allegare il certificato di rottamazione, copia del
contratto di acquisto e, se richiesto, il certificato di stato di famiglia.
I contributi finanziari sono anticipati dai venditori in fattura come detrazione sul prezzo.
La condizione di esenzione del bollo è comunicata dal PRA in tempo reale all’archivio nazionale della tasse automobilistiche.
AUTOCARRO
• Contributo di 2000,00 € per l’acquisto di
un autocarro Euro 4 e Euro 5 di peso complessivo non superiore a 3,5 t e contestuale
rottamazione di autocarro con medesimo
peso e categoria Euro 0 o Euro 1. Valgono
le stesse note di cui al precedente “Automobile -Contributo di 800,00 €”
11
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Limitazioni
al traffico
veicolare
Zona a traffico limitato (ZTL)
e semi-pedonalizzata al mattino (in v. Cavour e in v. Gianolio è vigente 24 ore su 24,
mentre in v. Vittorio Emanuele, v. Moffa di Lisio e v.
Mendicità è vigente dalle h 15
alle h 24 dal lunedì al sabato e
dalle h 9 alle h 24 la domenica
ed i giorni festivi infrasettimanali)
Segnali di inizio del centro
abitato, a partire dai quali
vige la ZTL per i veicoli No
Euro 1 benzina e No Euro 2
diesel
Percorsi consentiti in deroga
anche ai veicoli No Euro 1
benzina e No Euro 2 diesel
➜
TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ
I contributi
del Ministero dell’Ambiente
per la demolizione del vecchio ciclomotore
A
• il 30% del prezzo di listino per un
ciclomotore elettrico o una bicicletta
a pedalata assistita, fino ad un massimo di 700 €
seguito dell’accordo tra il Ministero dell’Ambiente e l’ANCMA, a fronte della demolizione di un ciclomotore Euro 0 (comunque
costruito sino al 2001) e riacquisto di altro
mezzo si può usufruire di uno dei seguenti incentivi:
• il 30% del prezzo di listino per
una bicicletta, fino ad un massimo di
250 €
• il 15% del prezzo di listino per un
ciclomotore Euro 2 a quattro tempi
o comunque a basso consumo (2,3 l
per 100 km), fino ad un massimo di
300 €
• il 30% del prezzo di listino per
un motociclo o quadriciclo a trazione elettrica, fino ad un massimo
di 1000 €
• l’8% del prezzo di listino per un ciclomotore Euro 2 a due tempi, fino
ad un massimo di 150 €
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet:
http://www.governo.it/governoinforma/dossier/ecoincentivi_motorini/index.html
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TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ
Contributo comunale
per la trasformazione delle auto
ad alimentazione a gpl
C
come riduzione del prezzo di listino.
Per usufruire del contributo trovandosi nelle
condizioni previste in convenzione è sufficiente recarsi presso uno degli installatori convenzionati muniti di:
a) copia della carta di circolazione
b) copia di documento di identità o riconoscimento, comprovante la residenza
c) codice fiscale
Sarà richiesto dall’officina installatrice di compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà
on l’intento di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti utilizzando
carburanti a minor impatto ambientale, il Comune favorisce la trasformazione di automobili ad alimentazione con gpl mediante la
concessione ai cittadini residenti di un incentivo economico (fatte salve iniziative analoghe
di altri enti in corso, vedi sotto).
Dal febbraio 2004 una convenzione con installatori operanti sul territorio comunale permette di trasformare a gpl la propria auto
immatricolata tra il 1988 ed il 2002 secondo un
prezziario definito.
Utilizzando l’incentivo comunale si risparmiano da 310,00 a 360,00 € - a seconda del
tipo di alimentazione originale – con riferimento ad una tabella convenzionata a livello
nazionale. Il contributo è detratto in fattura
Dal 2004 ad oggi sono state eseguite oltre 200
trasformazioni a gas utilizzando l’incentivo comunale.
Nel grafico sottostante è riportata la suddivisione delle trasformazioni per anno di prima
immatricolazione.
Informazioni dettagliate rivolgendosi al Servizio Protezione Civile,
in via De Gasperi 4, tel, 0172.439111.
15
TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ
Iniziativa
L
automatico con presa e riconsegna automatica
delle biciclette in più postazioni (5) della città.
I cittadini possono in questo modo condividere le stesse biciclette pubbliche per brevi tragitti attraverso la città, decongestionando il
traffico. Le biciclette in totale sono 44.
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 24.
a crescente domanda di mobilità alternativa sostenibile in città ha convinto l’Amministrazione comunale a promuovere in città una
mobilità non effettuata con un mezzo a motore, coniugando esigenze legate ai problemi
di traffico e all’inquinamento che ne consegue.
E’ attivo un sistema di noleggio di bici in modo
Per informazioni: Ufficio Turistico, piazza Caduti Libertà, 20; tel. 0172/430185
16
TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ
Incentivi per la promozione
dei carburanti per autotrazione
a basso impatto ambientale
(iniziativa ICBI)
I
cittadini residenti in Bra, in virtù dell’adesione del Comune di Bra alla “Convenzione
ICBI” per la promozione dei carburanti a
basso impatto - che ha per capofila il comune
di Parma - possono usufruire di incentivi per
la trasformazione delle loro automobili.
E’ previsto un incentivo di 650 € per i veicoli
trasformati a GPL o metano entro 3 anni dall’immatricolazione e 350 € per la trasformazione di quelli Euro 0 ed Euro 1.
Per avere informazioni, conoscere le procedure per ottenere gli incentivi
e lo stato di avanzamento del fondo statale consultare il sito internet:
http://icbi.comune.parma.it/project/default.asp
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TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ
Incentivi per la promozione
all’acquisto di veicoli alimentati
a metano o bi-fuel
(“Progetto Metano”)
I
cittadini braidesi interessati (gestori di servizi integrativi e complementari al trasporto
pubblico ed i servizi di pubblica utilità, taxi e
noleggio e chi opera nei settori del commercio,
artigianato e industria) possono avvalersi dell’accordo siglato dal Ministero dell'Ambiente,
Convenzione di Comuni, e Imprese nell settore
della mobilità, a cui partecipa anche il Comune
di Bra, che mira a promuovere la diffusione del
metano attraverso la concessione di incentivi
per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o
bi-fuel. Sono previsti incentivi da 1500 a 6500
€. La convenzione ha per capofila il Comune
di Torino.
Per informazioni sulle modalità e sulla situazione degli incentivi (attivi o non attivi)
consultare il sito internet:
http://www.comune.torino.it/progettometano/
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TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ
L’omologazione
da Euro-zero a Euro-quattro
Dicitura sulla carta di circolazione
Omologazione
Immatricolazione
Nessuna (auto non catalizzate)
Euro 0
fino al 31.12.1992
91/441/CEE, 91/542/CEE-A,
93/59/CEE
Euro 1
dopo il 1° gennaio 1993
91/542/CE-B, 94/12/CEE, 96/1/CEE
96/44/CEE, 96/69/CE, 98/77/CE
Euro 2
dopo il 1° gennaio 1997
98/69/CE, 98/77/CE-A, 1999/96/CE
1999/102/CE-A, 2001/27/CE,
2001/100/CE-A, 2002/80/CE-A,
2003/76/CE-A
Euro 3
dopo il 1° gennaio 2001
98/69/CE-B, 98/77/CE-B,
1999/96/CE-B
1999/102/CE-B, 2001/1/CE-B
2001/27/CE-B, 2001/100/CE-B
2002/80/CE-B, 2003/76/CE-B
Euro 4
dopo il 1° gennaio 2006
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TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ
Limiti di emissione gassose
dei motori (in Europa)
AUTO A BENZINA
Direttiva
Anno
Ossido di carbonio
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
1983
1990
1993
1996
2000
2005
100
36
13
11
7
3
Idrocarburi incombusti+ossidi di azoto
100
34
17
9
5
2
AUTO A GASOLIO
Direttiva
Anno
Ossido di carbonio
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
1983
1990
1993
1996
2000
2005
100
36
13
5
3
2
Idrocarburi incombusti
+ossidi di azoto
100
34
17
16
9
5
Particolato
100
52
37
19
9
Nella tabella sono confrontate le direttive europee sui limiti di emissione, in ordine cronologico.
Posto a 100 il valore di emissione del 1983 per ogni specie chimica considerata si può avere una
rappresentazione della riduzione del grado di inquinamento dei motori nel tempo preso in considerazione (1983-2005)
20
TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ
I
N D I C E
Pag.
4
Le disposizioni della Regione Piemonte per la tutela dell’ambiente
in materia di inquinamento atmosferico: stralcio di piano
per la mobilità.
Pag.
6
Piano di Azione Provinciale per la riduzione del rischio
di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite
in materia di qualità dell’aria
Pag.
8
Le ordinanze di limitazione della circolazione veicolare a Bra
Pag. 11
I contributi ed incentivi per la mobilità “ecologica”
contenuti legge finanziaria 2007
Pag. 14
I contributi del Ministero dell’Ambiente per la demolizione
del vecchio ciclomotore
Pag. 15
Contributo comunale per la trasformazione delle auto
ad alimentazione a gpl
Pag. 16
Iniziativa “Bicincittà”
Pag. 17
Incentivi per la promozione dei carburanti per autotrazione
a basso impatto ambientale (iniziativa ICBI)
Pag. 18
Incentivi per la promozione all’acquisto di veicoli alimentati
a metano o bi-fuel (“Progetto Metano”)
Pag. 19
L’omologazione da Euro-zero ad Euro-quattro
Pag. 20
Limiti di emissione gassose dei motori (in Europa)
Finito di stampare
nel mese di novembre 2007
presso la Litografia Comunecazione
Strada San Michele, 83 - Bra (Cn)
Testo aggiornato al settembre 2007
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L`opuscolo su tutela ambiente e mobilità