Città di Bra Assessorato alla Viabilità Assessorato alle Politiche Ambientali Tutela dell’ambiente e mobilità Il piano regionale per la mobilità. Contenuti e misure adottate. Gli incentivi pubblici (statali, regionali, comunali) per una mobilità “ecologica” Vademecum I N T R O D U Z I O N E Q uesta pubblicazione intende fornire informazioni sul complesso della normativa e delle misure intraprese dalla pubblica amministrazione a diversi livelli per la tutela dall’inquinamento atmosferico e per la salvaguardia della qualità dell’aria con riferimento alle iniziative legate alla mobilità “ecologica” e quindi al mondo dei trasporti. Dai trasporti, dall’industria e dal riscaldamento deriva la totalità dell’inquinamento presente nell’atmosfera che respiriamo. La prima parte di questo opuscolo è dedicata ad illustrare i provvedimenti adottati dalle amministrazioni regionale, provinciale e comunale per il contenimento dell’inquinamento atmosferico. Sono state realizzate una serie di limitazioni al traffico (zone pedonali, zone a traffico limitato, zone 30) con l’intento di ridurre le emissioni dei veicoli più inquinanti, ma sono anche in vigore norme che richiedono alle aziende con più di 300 dipendenti di presentare un piano di spostamento casa-lavoro, intensificano la periodicità del controllo delle emissioni, il cosiddetto “bollino blu”, o ancora una regolamentazione più restrittiva sugli orari di carico/scarico delle merci nelle città. Accanto all’introduzione delle limitazioni il legislatore ha previsto un sistema di incentivi per favorire, senza troppo penalizzare economicamente, la dismissione da parte dei cittadini dei veicoli più inquinanti. Nella seconda parte questo opuscolo presenta una panoramica generale dei contributi e degli incentivi in corso, per quanto possibile con le esigenze dei tempi di pubblicazione. Il Sindaco Dott. Camillo Scimone TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ LE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO: STRALCIO DI PIANO PER LA MOBILITÀ. L veicoli Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 dotati di sistemi di contenimento del particolato e di veicoli Euro 4 e successivi. o stralcio di piano per la mobilità, in aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, approvato dalla giunta regionale del Piemonte nel mese di settembre 2006, individua azioni che consentano di raggiungere una significativa riduzione delle emissioni nell’atmosfera di inquinanti da traffico, specialmente di particelle sottili e di ossidi d’azoto, considerata la criticità di questi due inquinanti nella realtà piemontese. Due sono le direzioni intraprese per il raggiungimento degli obbiettivi: 1. la limitazione della circolazione per i veicoli che hanno i più elevati valori di emissione per PM10 (particolato) e NOx (ossidi di azoto); 2. la riduzione del numero di chilometri percorsi. • Dal 1° ottobre 2010 vietata la circolazione di tutti i veicoli del trasporto pubblico diesel pre- Euro, Euro 0 e diesel Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato. TRASPORTO PRIVATO Misure per i veicoli di proprietà di persone fisiche (come rimodulate dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23-10-06 e dalle successive disposizioni provinciali e comunali) - Dal 15 gennaio 2007, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, è vietata la circolazione dinamica dei seguenti veicoli a motore: In sintesi sono previste dallo stralcio di piano della mobilità le seguenti misure: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE a) veicoli a benzina con omologazione precedente all’Euro 1; b) veicoli diesel con omologazione precedente all’Euro 2; c) motoveicoli e ciclomotori a due tempi, non conformi alla normativa Euro 1, immatricolati da più di dieci anni; • I finanziamenti per l’acquisto di veicoli per il trasporto pubblico (sostituzione di mezzi obsoleti, potenziamento e ammodernamento delle flotte) sono concessi per l’acquisizione di veicoli alimentati a metano, o con motori ibridi, elettrici, o a gasolio ma dotati di sistemi di contenimento del particolato. Per promuovere la dismissione dei veicoli interessati sono previste incentivazioni. • Entro il 1° ottobre 2008 dotazione di sistemi di abbattimento del particolato per i motori dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale di omologazione Euro 1, Euro 2 e Euro 3. Misure per i veicoli utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio (come rimodulate dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23-10-06 e dalle successive disposizioni provinciali e comunali) • Entro il 2009, sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti (pre-Euro, Euro 1 e Euro 2) - Dal 15 gennaio 2007, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, • Entro il 1° gennaio 2010 utilizzo esclusivo di 4 TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ è vietata la circolazione dinamica dei seguenti veicoli a motore: d) veicoli a benzina con omologazione precedente all’Euro 1; e) veicoli diesel con omologazione precedente all’Euro 2; f) motoveicoli e ciclomotori a due tempi, non conformi alla normativa Euro 1, immatricolati da più di dieci anni; Per promuovere la dismissione dei veicoli interessati sono previste incentivazioni. Nel Piano stralcio della Regione sono contenuti i principi a cui le Province devono basarsi per la redazione dei Piani Provinciali d’Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell’aria. Sono stabilite le seguenti integrazioni con l’intento di ridurre entro il 2009 del 20% il numero di chilometri percorsi entro le aree urbane: • Entro il 1° ottobre 2007 realizzazione e completamento delle zone di limitazione totale (pedonali) o parziali (ztl) del traffico con copertura di almeno il 20% delle strade dei centri abitati (per Comuni superiori ai 20.000 abitanti, assegnati alla Zona di Piano) • Entro il 1° ottobre 2008 realizzazione e completamento delle zone di limitazione totale (pedonali) o Parziali (ztl) del traffico con copertura di almeno il 20% delle strade dei centri abitati (per Comuni superiori ai 10.000 abitanti, assegnati alla Zona di Piano) • Le imprese e gli enti con più di 300 dipendenti, site nei Comuni assegnati alle Zone di Piano, devono predisporre il piano spostamento casa-lavoro 5 TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ PIANO DI AZIONE PROVINCIALE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE E DELLE SOGLIE DI ALLARME STABILITE IN MATERIA DI QUALITÀ DELL’ARIA I l Piano provinciale, redatto sulle indicazioni della Regione, stabilisce provvedimenti stabili da adottarsi per il contenimento del rischio di superamento dei limiti di qualità dell’aria e provvedimenti straordinari da adottarsi nel caso di superamento delle soglie di allarme. trasporto privato e di 3 ore al giorno per i veicoli utilizzati per attività. Altre disposizioni del Piano d’azione Provinciale riguardano l’individuazione di misure finalizzate alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato a favore di sistemi di trasporto pubblico, linee di intervento per la regolamentazione delle operazioni di distribuzione delle merci nei centri urbani, la ricerca di uno scaglionamento degli orari di apertura degli uffici pubblici e di entrata e uscita delle scuole, il controllo del “bollino blu” tenendo conto che i veicoli immatricolati da più di 10 anni sono tenuti al controllo ogni 6 mesi, il divieto di abbruciamento dei rifiuti derivanti dallo sfalcio di aree verdi e la pulizia con lavaggio delle strade. Contenimento del rischio di superamento dei limiti della qualità dell’aria I Comuni della provincia inseriti nella Zona di Piano (come definiti da una delibera della giunta regionale) provvedono a: • Entro il 1° ottobre 2007 i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti individuano percentuali significative delle strade del centro abitato, pari ad almeno il 10% del totale, nelle quali attuare limitazioni totali o parziali del traffico che coinvolgano tutti i veicoli non conformi alla normativa Euro2, nonché i ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1. Le restrizioni devono essere valide per 24 ore al giorno. La Provincia, nell’ambito delle sue competenze sulle emissioni inquinanti, provvede a: • una revisione, al contestuale aggiornamento ed al rilascio di eventuali provvedimenti autorizzativi presentati ai sensi del DPR 203/88 dagli insediamenti industriali presenti nella Zona di Piano • a rivedere le emissioni dei principali insediamenti industriali nell’ambito della normativa “Integrated Pollution Prevention and Control” (D.Lgs 59/2005) • a valutare le domande di autorizzazione all’installazione, la modifica e il trasferimento di insediamenti produttivi con particolare attenzione agli effetti delle nuove emissioni in atmosfera • ad adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto scrupoloso delle norme per mantenere le emissioni nei limiti autorizzati • a concertare con le imprese significative per emissioni di polveri e ossidi di azoto (ma anche ossidi di zolfo e monossido di carbonio) particolari regimi di esercizio degli impianti che consentano riduzioni di tali emissioni anche in caso di superamento del limite o delle soglie di allarme • Le restrizioni adottate saranno estese a partire dal 1° ottobre 2007 per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e a partire dal 1° ottobre 2008 per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti a percentuale di strade dei centri abitati non inferiori al 20%, con opportuno coinvolgimento dei veicoli non conformi alla normativa Euro 3 e dei veicoli non dotati di sistemi di contenimento del particolato. • Entro il 15 gennaio 2007 i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti adottano ordinanze per limitare il traffico nell’intero centro abitato ai veicoli a benzina con omologazione precedente ad Euro 1 e diesel precedente ad Euro 2 (e motoveicoli a due tempi non conformi a Euro 1 immatricolati da più di dieci anni) nella misura di 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì per il 6 TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ Provvedimenti straordinari nel caso di superamento delle soglie di allarme Nel caso si verifichino superamenti delle soglie di allarme per il biossido di azoto e del biossido di zolfo, nei modi stabiliti dalla legge, l’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale comunica alla Provincia la situazione, la quale provvede a informare i Comuni interessati dal fenomeno. I Comuni adottano i seguenti provvedimenti: • blocco totale del traffico privato • chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado • riduzione dei gradi di riscaldamento Contestualmente la Provincia si impegna a far in modo che vengano realizzati regimi di esercizio ridotti degli impianti produttivi significativi sotto il profilo delle emissioni. Se la situazione rimane critica per più di 3 giorni consecutivi saranno adottate ulteriori restrizioni: • chiusura di tutti gli insediamenti, impianti e servizi non individuati come essenziali • ulteriore riduzione delle emissioni degli impianti termici per il riscaldamento ambientale. 7 TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ Le ordinanze di limitazione della circolazione veicolare a Bra C on riferimento alle disposizioni contenute nella normativa regionale e provinciale il Comune di Bra ha adottato l’ordinanza dirigenziale n. 6 del 9 gennaio 2007 che ha modificato l’ordinanza dirigenziale n. 36 del 4 febbraio 2005. La combinazione delle disposizioni regola la circolazione veicolare (ZTL) ai sensi del piano di azione provinciale. Vista la D.G.R del Piemonte in data 5 agosto 2002, n. 106-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal D.M. n. 60/2002, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la “valutazione della qualità dell’aria dell’ambiente” prevista dall’art. 5 del D. L.vo n. 351/1999; Ordinanza dirigenziale n. 36 del 4 febbraio 2005 Testo coordinato con le modifiche introdotte dall’ordinanza n. 293 del 30.08.2006 e dall’ordinanza n. 6 del 09.01.2007. Visto il Piano di Azione definito ex art. 7, D. L.vo n. 351/1999, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dal D.M. n. 60/2002 in materia di qualità dell’aria; Vista la D.G.R. del Piemonte in data 11 novembre 2002, n. 147632, con la quale la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare l’assegnazione dei Comuni piemontesi alla zona 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei piani di azione che devono essere adottati dalle Province; Considerato che tra i provvedimenti stabili di carattere generale, indicati nel Piano di Azione provinciale, da adottarsi per contenere il rischio di superamento dei limiti di qualità dell’aria, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, devono provvedere a individuare almeno il 10%, che entro il 01.09.2006 dovrà raggiungere il 20%, delle strade del centro abitato nelle quali attuare limitazioni totali o parziali del traffico, per l’intero anno; Ordinanza di limitazione della circolazione veicolare (ZTL) ai sensi del “Piano di azione provinciale ex art. 7 D. L.vo 4 agosto 1999, n. 351 per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60 in materia di qualità dell’aria”. Divieto di transito per i veicoli non ecologici. Preso atto che la situazione dell’inquinamento nella Città di Bra, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dell’aria gestito dal Dipartimento di Cuneo dell’ARPA, per quanto concerne le polveri fini inalabili (PM10) non è migliorato, anzi il limite di 50 mcg/mc che la Direttiva Europea 1999/30/CE prevede non debba essere superato più di 35 volte nel corso dell’anno, nell’anno 2004 è stato superato per un numero di volte ampiamente maggiore; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 06.02.2004; Il Dirigente Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 15.02.2005 e n. 74 del 17.02.2005; Visto l’art. 7 del Codice della Strada approvato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni, per motivate esigenze di prevenzione dell’inquinamento e di tutela del patrimonio ambientale, al fine anche di migliorare la situazione viaria, di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli sulle strade o su tratti di esse; Visto l’art. 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.; Visto l’art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ordina Visto il D. L.vo 4 agosto 1999, n. 351, che all’art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti presenti nell’atmosfera; 1. In Bra, nel centro abitato del capoluogo, dal 15 gennaio 2007, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore14:00 alle ore 16:00, è vietata la circolazione dinamica dei seguenti veicoli a motore: g) veicoli a benzina con omologazione precedente all’Euro 1; h) veicoli diesel con omologazione precedente all’Euro 2; i) motoveicoli e ciclomotori a due tempi, non conformi alla normativa Euro 1, immatricolati da più di dieci anni; 1-bis. Nella medesima zona di cui al punto 1., dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore Visto il D.M. 2 aprile 2002, n. 60 che ha recepito le Direttive Europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione; Vista la L.R. 7 aprile 2000, n. 43 che all’art. 3 affida alla Provincia, nell’ambito della definizione dei piani di azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente; 8 TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ definizione a partire dal 06 agosto 2007 della Zona a Traffico Limitato in Via Vittorio Emanuele II (tratto compreso tra Via Pollenzo e Via Rambaudi), Via Mendicità Istruita e Via Moffa di Lisio dalle ore 15:00 alle ore 24:00 dal lunedì al sabato e dalle ore 09:00 alle ore 24:00 della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali; Accertata la sussistenza di motivazioni di pubblico interesse, anche dal punto di vista della sicurezza stradale: Visto il D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.; Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.; Visto l’art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 12:00, è vietata la circolazione dinamica dei veicoli a motore, con le caratteristiche costruttive indicate nel punto 1., utilizzati per la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio; 1-ter. In caso di arresto del veicolo quando le barriere del passaggio a livello di piazza Roma e corso IV Novembre/via Piumati sono chiuse o stanno per chiudersi, il conducente ha l’obbligo di spegnere il motore. ordina 1. In Bra, in Via Vittorio Emanuele II (nel tratto compreso tra Via Pollenzo e Via Rambaudi), Via Mendicità Istruita e Via Moffa di Lisio, dalle ore 15:00 alle ore 24:00 dal lunedì al sabato e dalle ore 09:00 alle ore 24:00 della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali, a partire dal 06 agosto 2007, è istituita: 2. Sono esclusi dall’applicazione delle misure di cui ai punti 1 e 1-bis: a) i veicoli per il trasporto di soggetti disabili; b)i veicoli iscritti nei registri delle auto storiche; c) i veicoli alimentati a gpl e metano (anche bifuel) con omologazioni precedenti all’Euro 1; d)i veicoli oltre le 3,5 t, macchine agricole, macchine operatrici e autocaravan; e) i veicoli utilizzati per servizi di emergenza e sicurezza, di soccorso, di pronto intervento, per servizi di reperibilità, compresi quelli di manutenzione di impianti a servizio delle imprese e della residenza; f) i veicoli che devono raggiungere le officine autorizzate per effettuare la revisione e/o il controllo dei gas di scarico (bollino blu); g)i veicoli circolanti nei giorni di sciopero indetto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia; h)i veicoli che transitano nel centro abitato lungo le seguenti direttrici: Strada Montenero, bretellina est, via Vittorio Veneto, piazza Roma, via Trento e Trieste, piazza Giolitti, via G.B. Gandino (tratto piazza Giolitti - viale Risorgimento), viale Risorgimento, via Edoardo Brizio, viale Madonna dei Fiori, via Don Orione, Via Cuneo, via Cherasco, via Piumati, strada Falchetto, viale della Costituzione, Strada San Matteo, strada San Michele e via Ospedale; (omissis – punti 3-13) Una Zona a Traffico Limitato come definita dall’art. 3, comma 1, n. 54, del CdS, segnalata con segnali di cui alla Figura II 322/a-b art. 135 reg. CdS. 2. è consentito il transito, in deroga alla limitazione imposta nel punto 1), alle seguenti categorie di veicoli: a. velocipedi e veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da essere assimilati ai velocipedi; b.Veicoli a braccia; c. Veicoli autorizzati immatricolati o utilizzati da residenti o da domiciliati nella zona soggetta a limitazione, solo per accedere o recedere da aree private di sosta; d.Veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno; e. Veicoli adibiti al pronto soccorso; f. Veicoli della Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco, solo in servizio urgente di emergenza; g. Veicoli adibiti ad altri servizi di pubblico interesse; h.Veicoli adibiti al carico e scarico delle merci (veicoli commerciali), dalle ore 15:00 alle ore 17:00; i. Veicoli in servizio di piazza con conducente e in servizio di noleggio con conducente per trasporto persone; j. Veicoli che l’amministrazione ritiene opportuno autorizzare, in relazione a specifiche e motivate esigenze. (omissis punti 3-12) Ordinanza dirigenziale n. 199 del 8 agosto 2007. Disciplina della circolazione stradale – Via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra Via Pollenzo e Via Rambaudi), Via Mendicità Istruita, Via Moffa di Lisio. Permanente. Il Dirigente f.f. Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 30/07/2007, con la quale è stato adottato il provvedimento di ri9 TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ Ordinanza dirigenziale n. 250 del 10 luglio 2000. Disciplina della circolazione. Rilascio autorizzazioni al transito ZTL in Via Vittorio Emanuele II°, limitatamente al tratto compreso tra Via Audisio e Via Rambaudi, in Via Mendicità Istruita e in Via Moffa di Lisio: Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495; Il Dirigente Amministrativo 1. L’istituzione di contrassegni che individueranno le categorie di veicoli autorizzati al solo transito o al transito e sosta nella ZTL: a. contrassegno rosso “TRANSITO ZTL”, che consentirà al titolare di transitare nella ZTL per raggiungere aree private di sosta, in cui sia provata documentalmente la disponibilità di un posto auto. Tale contrassegno non consente la sosta su area pubblica interna alla ZTL e l’attraversamento non destinato della ZTL; riporterà l’esatto indirizzo del posto auto; b. contrassegno verde “TRANSITO E SOSTA ZTL”, che consentirà al possessore di transitare e sostare nella ZTL. Può essere rilasciato solo alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di compiti di istituto, ad enti e/o aziende per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, al tribunale per l’espletamento dell’attività giudiziaria. Può essere utilizzato dai dipendenti di tali organi anche quando utilizzano il proprio veicolo privato e limitatamente alla durata del servizio; 2. In deroga al provvedimento istitutivo della ZTL è comunque consentito il transito e la sosta; a. ai veicoli condotti dai medici o dagli esercenti la professione sanitaria, già muniti di speciale contrassegno, nell’espletamento delle proprie mansioni. La sosta è limitata alla durata del servizio; b. ai veicoli utilizzati e/o al servizio delle persone con impedita o limitata capacità motoria che espongono il “contrassegno invalidi”, di cui alla figura V 4 art. 381, reg. att cds; c. ai veicoli riservati ai servizi di polizia, dei vigili del fuoco e di soccorso (omissis punti 3-7) Richiamate le proprie precedenti ordinanze con le quali si sono stabiliti altri particolari obblighi, limitazioni e divieti nelle strade oggetto del presente provvedimento; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i. ordina Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 21.08.2000, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata l’istituzione di una ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL), con decorrenza dal 15 luglio 2000, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del sabato e dalle ore 14:00 alle ore 24:00 della domenica e dei giorni festivi, in Via Vittorio Emanuele II°, limitatamente al tratto compreso tra Via Audisio e Via Rambaudi, in Via Mendicità Istruita e in Via Moffa di Lisio, con l’esclusione dei seguenti veicoli: a. velocipedi; b. veicoli a braccia; c. autoveicoli o motoveicoli al servizio di persone invalide che espongono il prescritto contrassegno; d. veicoli per servizi funebri muniti di autorizzazione da rilasciarsi in caso di necessità, a richiesta dell’impresa interessata; e. veicoli autorizzati immatricolati a residenti nelle vie oggetto del presente provvedimento, che dispongano di aree private di sosta al di fuori della carreggiata; f. veicoli autorizzati immatricolati a nome di operatori commerciali con azienda ubicata nella ZTL che dispongono di aree private di sosta al di fuori della carreggiata; g. veicoli per servizio di piazza e noleggio da rimessa, al servizio di clienti invalidi nella ZTL; h. veicoli delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, nonché quelli di servizio delle amministrazioni pubbliche dei quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di pubblico servizio nella Zona a Traffico Limitato; i. eventuali altri veicoli che l’Amministrazione ritenesse opportuno autorizzare, in relazione a specifiche e motivate esigenze di transito o di sosta nella ZTL; Tenuto conto che con lo stesso provvedimento deliberativo si disponeva il rinvio a successive ordinanze per la disciplina delle modalità di rilascio dei contrassegni che autorizzano i veicoli di particolari categorie di utenti al transito nella ZTL in deroga al divieto imposto; Atteso che l’art. 7, comma 4 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., stabilisce che ”…laddove siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni o cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell’espletamento delle proprie mansioni, nonché delle persone con impedita o limitata capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.” Tenuto conto che per l’esercizio di particolari servizi di interesse pubblico, nonché per le esigenze dei residenti o di chi svolge attività lavorativa nella ZTL, si ritiene di derogare al provvedimento di limitazione della circolazione, individuando con un apposito contrassegno da esporre sul parabrezza, le categorie di veicoli sopra elencati, con l’eccezione di quelle di cui ai precedenti punti a), b), g), h) e dei veicoli al servizio delle persone invalide, già recanti apposita autorizzazione; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i.; 10 TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ I contributi ed incentivi per la mobilità “ecologica” contenuti nella legge finanziaria 2007 Si riporta un riassunto delle principali agevolazioni alla mobilità “ecologica” contenute nella legge finanziaria 2007, suddivise per tipologia di veicolo. AUTOMOBILE VEICOLO ECOLOGICO (autovettura o autocarro nuovo omologato dal costruttore con alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano, GPL, elettrica, idrogeno) • Contributo pari al costo della demolizione (comunque non superiore a 80,00 €) per la demolizione nel corso dell’anno 2007 di veicoli Euro 0 o Euro 1 (trasporto promiscuo e anche solo trasporto persone). Il contributo è concesso solo in caso di rottamazione senza sostituzione del veicolo. Si ottiene direttamente dal centro autorizzato per la demolizione che deve rilasciare contestualmente il certificato di rottamazione. Senza il riacquisto del veicolo (nessun veicolo intestato) si può ottenere il rimborso dell’abbonamento del trasporto pubblico locale per il 2007 (comune di residenza o sede di lavoro) • Contributo di 2000,00 € per i veicoli con emissione di CO2 inferiore a 120 grammi per km percorso. • Contributo di 1500,00 € negli altri casi. Le agevolazioni valgono per i contratti di acquisto stipulati tra il 3 ottobre 2006 ed il 31 marzo 2009. Sono cumulabili con i precedenti contributi per la rottamazione con riacquisto di autovetture e autocarri Euro 4 ed Euro 5 e il veicolo può essere immatricolato entro il 31 marzo 2010. MOTOCICLI • Contributo di 800,00 € in caso di rottamazione di veicolo Euro 0 o Euro 1 con sostituzione con uno nuovo Euro 4 o Euro 5. Il motore del nuovo veicolo non deve emettere più di 140 grammi di CO2 per ogni km percorso. Inoltre viene concessa l’esenzione dal bollo di circolazione per tre anni nel caso il veicolo nuovo sia di cilindrata inferiore a 1300 cc, due anni negli altri casi (se il nucleo familiare è di almeno 6 componenti, senza altre auto intestate, l’agevolazione è di tre anni). • Contributo fino a 80,00 € e esenzione del bollo per cinque anni se si rottama un motociclo Euro 0 o costruito sino al 2001 e si acquista un motociclo nuovo Euro 3. E’ prevista anche la totale copertura delle spese di demolizione senza riacquisto del motorino. Il contratto d’acquisto deve essere fatto entro il 31 dicembre 2007 e il motociclo deve essere immatricolato entro il 31 marzo 2008. Note. Il contributo è valido per i veicoli nuovi acquistati (contratto) tra il 3 ottobre 2006 ed il 31 dicembre 2007 e veicoli immatricolati non oltre il 31 marzo 2008; spetta anche se la rottamazione precede l’acquisto purchè avvenga nel periodo suesposto e anche nel caso in cui il veicolo sia intestato a persona deceduta. In caso acquisto in leasing l’agevolazione spetta al locatario e non alla società di leasing. Non spetta nel caso di veicoli cosiddetti “km zero”. COME OTTENERE I CONTRIBUTI E/O I BENEFICI Nel caso di acquisto di veicolo nuovo spetta al venditore integrare la documentazione per il PRA per la prima immatricolazione con una dichiarazione sostitutiva di notorietà (entro 60 giorni dall’immatricolazione). Ad essa occorre allegare il certificato di rottamazione, copia del contratto di acquisto e, se richiesto, il certificato di stato di famiglia. I contributi finanziari sono anticipati dai venditori in fattura come detrazione sul prezzo. La condizione di esenzione del bollo è comunicata dal PRA in tempo reale all’archivio nazionale della tasse automobilistiche. AUTOCARRO • Contributo di 2000,00 € per l’acquisto di un autocarro Euro 4 e Euro 5 di peso complessivo non superiore a 3,5 t e contestuale rottamazione di autocarro con medesimo peso e categoria Euro 0 o Euro 1. Valgono le stesse note di cui al precedente “Automobile -Contributo di 800,00 €” 11 ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ Limitazioni al traffico veicolare Zona a traffico limitato (ZTL) e semi-pedonalizzata al mattino (in v. Cavour e in v. Gianolio è vigente 24 ore su 24, mentre in v. Vittorio Emanuele, v. Moffa di Lisio e v. Mendicità è vigente dalle h 15 alle h 24 dal lunedì al sabato e dalle h 9 alle h 24 la domenica ed i giorni festivi infrasettimanali) Segnali di inizio del centro abitato, a partire dai quali vige la ZTL per i veicoli No Euro 1 benzina e No Euro 2 diesel Percorsi consentiti in deroga anche ai veicoli No Euro 1 benzina e No Euro 2 diesel ➜ TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ I contributi del Ministero dell’Ambiente per la demolizione del vecchio ciclomotore A • il 30% del prezzo di listino per un ciclomotore elettrico o una bicicletta a pedalata assistita, fino ad un massimo di 700 € seguito dell’accordo tra il Ministero dell’Ambiente e l’ANCMA, a fronte della demolizione di un ciclomotore Euro 0 (comunque costruito sino al 2001) e riacquisto di altro mezzo si può usufruire di uno dei seguenti incentivi: • il 30% del prezzo di listino per una bicicletta, fino ad un massimo di 250 € • il 15% del prezzo di listino per un ciclomotore Euro 2 a quattro tempi o comunque a basso consumo (2,3 l per 100 km), fino ad un massimo di 300 € • il 30% del prezzo di listino per un motociclo o quadriciclo a trazione elettrica, fino ad un massimo di 1000 € • l’8% del prezzo di listino per un ciclomotore Euro 2 a due tempi, fino ad un massimo di 150 € Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: http://www.governo.it/governoinforma/dossier/ecoincentivi_motorini/index.html 14 TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ Contributo comunale per la trasformazione delle auto ad alimentazione a gpl C come riduzione del prezzo di listino. Per usufruire del contributo trovandosi nelle condizioni previste in convenzione è sufficiente recarsi presso uno degli installatori convenzionati muniti di: a) copia della carta di circolazione b) copia di documento di identità o riconoscimento, comprovante la residenza c) codice fiscale Sarà richiesto dall’officina installatrice di compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà on l’intento di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti utilizzando carburanti a minor impatto ambientale, il Comune favorisce la trasformazione di automobili ad alimentazione con gpl mediante la concessione ai cittadini residenti di un incentivo economico (fatte salve iniziative analoghe di altri enti in corso, vedi sotto). Dal febbraio 2004 una convenzione con installatori operanti sul territorio comunale permette di trasformare a gpl la propria auto immatricolata tra il 1988 ed il 2002 secondo un prezziario definito. Utilizzando l’incentivo comunale si risparmiano da 310,00 a 360,00 € - a seconda del tipo di alimentazione originale – con riferimento ad una tabella convenzionata a livello nazionale. Il contributo è detratto in fattura Dal 2004 ad oggi sono state eseguite oltre 200 trasformazioni a gas utilizzando l’incentivo comunale. Nel grafico sottostante è riportata la suddivisione delle trasformazioni per anno di prima immatricolazione. Informazioni dettagliate rivolgendosi al Servizio Protezione Civile, in via De Gasperi 4, tel, 0172.439111. 15 TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ Iniziativa L automatico con presa e riconsegna automatica delle biciclette in più postazioni (5) della città. I cittadini possono in questo modo condividere le stesse biciclette pubbliche per brevi tragitti attraverso la città, decongestionando il traffico. Le biciclette in totale sono 44. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 24. a crescente domanda di mobilità alternativa sostenibile in città ha convinto l’Amministrazione comunale a promuovere in città una mobilità non effettuata con un mezzo a motore, coniugando esigenze legate ai problemi di traffico e all’inquinamento che ne consegue. E’ attivo un sistema di noleggio di bici in modo Per informazioni: Ufficio Turistico, piazza Caduti Libertà, 20; tel. 0172/430185 16 TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ Incentivi per la promozione dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale (iniziativa ICBI) I cittadini residenti in Bra, in virtù dell’adesione del Comune di Bra alla “Convenzione ICBI” per la promozione dei carburanti a basso impatto - che ha per capofila il comune di Parma - possono usufruire di incentivi per la trasformazione delle loro automobili. E’ previsto un incentivo di 650 € per i veicoli trasformati a GPL o metano entro 3 anni dall’immatricolazione e 350 € per la trasformazione di quelli Euro 0 ed Euro 1. Per avere informazioni, conoscere le procedure per ottenere gli incentivi e lo stato di avanzamento del fondo statale consultare il sito internet: http://icbi.comune.parma.it/project/default.asp 17 TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ Incentivi per la promozione all’acquisto di veicoli alimentati a metano o bi-fuel (“Progetto Metano”) I cittadini braidesi interessati (gestori di servizi integrativi e complementari al trasporto pubblico ed i servizi di pubblica utilità, taxi e noleggio e chi opera nei settori del commercio, artigianato e industria) possono avvalersi dell’accordo siglato dal Ministero dell'Ambiente, Convenzione di Comuni, e Imprese nell settore della mobilità, a cui partecipa anche il Comune di Bra, che mira a promuovere la diffusione del metano attraverso la concessione di incentivi per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o bi-fuel. Sono previsti incentivi da 1500 a 6500 €. La convenzione ha per capofila il Comune di Torino. Per informazioni sulle modalità e sulla situazione degli incentivi (attivi o non attivi) consultare il sito internet: http://www.comune.torino.it/progettometano/ 18 TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ L’omologazione da Euro-zero a Euro-quattro Dicitura sulla carta di circolazione Omologazione Immatricolazione Nessuna (auto non catalizzate) Euro 0 fino al 31.12.1992 91/441/CEE, 91/542/CEE-A, 93/59/CEE Euro 1 dopo il 1° gennaio 1993 91/542/CE-B, 94/12/CEE, 96/1/CEE 96/44/CEE, 96/69/CE, 98/77/CE Euro 2 dopo il 1° gennaio 1997 98/69/CE, 98/77/CE-A, 1999/96/CE 1999/102/CE-A, 2001/27/CE, 2001/100/CE-A, 2002/80/CE-A, 2003/76/CE-A Euro 3 dopo il 1° gennaio 2001 98/69/CE-B, 98/77/CE-B, 1999/96/CE-B 1999/102/CE-B, 2001/1/CE-B 2001/27/CE-B, 2001/100/CE-B 2002/80/CE-B, 2003/76/CE-B Euro 4 dopo il 1° gennaio 2006 19 TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ Limiti di emissione gassose dei motori (in Europa) AUTO A BENZINA Direttiva Anno Ossido di carbonio Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 1983 1990 1993 1996 2000 2005 100 36 13 11 7 3 Idrocarburi incombusti+ossidi di azoto 100 34 17 9 5 2 AUTO A GASOLIO Direttiva Anno Ossido di carbonio Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 1983 1990 1993 1996 2000 2005 100 36 13 5 3 2 Idrocarburi incombusti +ossidi di azoto 100 34 17 16 9 5 Particolato 100 52 37 19 9 Nella tabella sono confrontate le direttive europee sui limiti di emissione, in ordine cronologico. Posto a 100 il valore di emissione del 1983 per ogni specie chimica considerata si può avere una rappresentazione della riduzione del grado di inquinamento dei motori nel tempo preso in considerazione (1983-2005) 20 TUTELA DELL’AMBIENTE E MOBILITÀ I N D I C E Pag. 4 Le disposizioni della Regione Piemonte per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico: stralcio di piano per la mobilità. Pag. 6 Piano di Azione Provinciale per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite in materia di qualità dell’aria Pag. 8 Le ordinanze di limitazione della circolazione veicolare a Bra Pag. 11 I contributi ed incentivi per la mobilità “ecologica” contenuti legge finanziaria 2007 Pag. 14 I contributi del Ministero dell’Ambiente per la demolizione del vecchio ciclomotore Pag. 15 Contributo comunale per la trasformazione delle auto ad alimentazione a gpl Pag. 16 Iniziativa “Bicincittà” Pag. 17 Incentivi per la promozione dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale (iniziativa ICBI) Pag. 18 Incentivi per la promozione all’acquisto di veicoli alimentati a metano o bi-fuel (“Progetto Metano”) Pag. 19 L’omologazione da Euro-zero ad Euro-quattro Pag. 20 Limiti di emissione gassose dei motori (in Europa) Finito di stampare nel mese di novembre 2007 presso la Litografia Comunecazione Strada San Michele, 83 - Bra (Cn) Testo aggiornato al settembre 2007