DOSSIER
Politica di informazione e promozione
dei prodotti agricoli nell'Unione Europea
ultimo aggiornamento: 28/03/2013
Presentazione
pag. 3
Normativa comunitaria
COM(2012)148
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale pag. 4
europeo e al Comitato delle Regioni
Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a
forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa
COM(2011)436 LIBRO VERDE
pag. 16
Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a
forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa
Parere del Comitato economico e sociale europeo (11 luglio 2012)
pag. 30
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni —
Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a
forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa
Documentazione correlata
CORTE DEI CONTI EUROPEA
pag. 34
Relazione n. 10 del 2009 : Azioni di informazione e di promozione dei
prodotti agricoli
SPERIMENTAZIONE FASE ASCENDENTE
pag. 86
Analisi degli atti adottati dalla Commissione UE in tema di politica di
informazione e promozione dei prodotti agricoli
SPERIMENTAZIONE FASE ASCENDENTE
pag. 98
Scheda di sintesi – COM(2012)148
Politica di Informazione e Promozione dei Prodotti Agricoli
Panorama normativo nazionale e regionale
pag. 99
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione consiliare
“Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive,
Affari dell’Unione europea e Relazioni con l’Estero”
DOSSIER
Politica di informazione e promozione
dei prodotti agricoli nell’Unione Europea
 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni
“Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte
valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa”
COM(2012)148
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.3.2012
COM(2012) 148 final
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI
Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore
aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
INDICE
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1.
La promozione, componente essenziale della PAC ..................................................... 4
2.
Raccogliere le sfide ...................................................................................................... 5
2.1.
Affermarsi in un contesto di crescente concorrenza e di apertura dei mercati ............ 5
2.2.
Un settore agroalimentare europeo dinamico e competitivo........................................ 5
2.3.
Valorizzare l’immagine dell’agricoltura e dei prodotti agricoli e alimentari europei . 5
3.
Obiettivi della futura politica di promozione ............................................................... 6
3.1.
Un maggiore valore aggiunto europeo......................................................................... 6
3.2.
Una politica più attraente ed incisiva ........................................................................... 6
3.3.
Una gestione più semplice ........................................................................................... 6
3.4.
Maggiori sinergie tra i vari strumenti di promozione .................................................. 7
4.
Orientamenti per la riforma.......................................................................................... 7
4.1.
Un campo d’applicazione più ampio............................................................................ 7
4.1.1.
Beneficiari .................................................................................................................... 7
4.1.2.
Prodotti e temi ammissibili .......................................................................................... 7
4.1.3.
L’indicazione dell’origine............................................................................................ 8
4.1.4.
I marchi ........................................................................................................................ 8
4.2.
Ampliamento del campo di applicazione: sviluppo di un’assistenza tecnica per gli
operatori ....................................................................................................................... 9
4.3.
Revisione delle modalità di intervento, in particolare per i programmi multipaese .... 9
4.4.
Politica di promozione in tempi di crisi ..................................................................... 10
4.5.
Una gestione più semplice e razionale ....................................................................... 10
4.6.
Maggiore coerenza tra azioni di informazione e promozione realizzate nell’ambito
del sistema di promozione ed altre attività di promozione previste dalla PAC ......... 11
4.7.
Quanto dovrebbe stanziare l’Europa per raggiungere questi obiettivi? ..................... 11
5.
Conclusioni ................................................................................................................ 12
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI
Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore
aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa
INTRODUZIONE
La diversità e la qualità della produzione agricola dell’Unione europea sono riconosciute in
tutto il mondo. La crescente globalizzazione degli scambi, pur comportando un certo numero
di sfide, apre nuovi mercati e offre nuove possibilità di crescita. In tale contesto resta
indispensabile proporre prodotti eccellenti che rispondano a norme estremamente rigorose,
anche se ciò non basta più per conservare stabilmente una buona posizione sul mercato. È
necessario consolidare ed estendere ulteriormente la grande notorietà delle nostre zone e dei
nostri metodi di produzione.
Grazie alla sua produzione estremamente diversificata, di grande qualità e in grado di
garantire un livello elevato di sicurezza sanitaria, l’Unione europea ha tutte le risorse per poter
sfruttare le prospettive di sviluppo della domanda mondiale, a condizione che sappia
valorizzare i suoi punti di forza con una politica di promozione più mirata ed ambiziosa.
D’altro canto, sul mercato interno, occorre sensibilizzare maggiormente i consumatori alla
qualità e alla diversità dell’offerta disponibile.
Le proposte legislative connesse alla riforma della PAC per il periodo successivo al 2013,
attualmente in corso di negoziazione, mirano a far sì che tale politica contribuisca pienamente
alla strategia “Europa 2020” promuovendo un’agricoltura che garantisca la sicurezza
alimentare, l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e il dinamismo delle zone rurali e
consenta al tempo stesso di generare crescita e posti di lavoro. Per conseguire tali obiettivi è
necessaria una politica di promozione efficace. In questa prospettiva nel luglio 2011 è stata
avviata una riflessione approfondita nell’ambito di un dibattito pubblico, con l’adozione di un
Libro verde1 sulla politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli che ha
rappresentato una delle iniziative faro per il rafforzamento della competitività dell’agricoltura
dell’UE. Le riflessioni esposte nella presente comunicazione sono inoltre basate sulla
relazione di valutazione esterna, realizzata nel 2011, dell’attuale politica di promozione2.
Scopo del Libro verde era definire in che modo la politica di informazione e promozione
potesse rendere i consumatori più consapevoli degli sforzi compiuti dai produttori dell’Unione
per raggiungere un così elevato livello di qualità, dare visibilità ai molteplici prodotti e sapori
delle regioni dell’Unione, stimolare le esportazioni e aiutare i produttori europei ad affrontare
le nuove sfide poste dal mercato e dal contesto economico particolarmente difficile.
In base alle conclusioni formulate nel dicembre 2011 dal Consiglio dei ministri e ai pareri
espressi dal Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo a seguito
della revisione della politica di promozione, per dare nuovo slancio a tale politica occorre
1
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IT
COM(2011) 436.
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/promotion/index_en.htm
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II Commissione
migliorare, semplificare e rendere più coerenti gli strumenti esistenti. Anche il Parlamento
europeo ha auspicato un rafforzamento delle misure di promozione, in particolare per quanto
riguarda i prodotti di qualità.
In tale contesto, la presente comunicazione si propone di migliorare il valore aggiunto del
settore agroalimentare e il contributo da esso offerto all’economia europea, grazie a una
politica di promozione europea e mondiale che sia in grado di incidere sulle prospettive
commerciali del settore.
1.
LA PROMOZIONE, COMPONENTE ESSENZIALE DELLA PAC
Istituito all’inizio degli anni ‘80, il quadro normativo delle azioni di informazione e
promozione dei prodotti agricoli si è evoluto nel corso del tempo. Oggi più che mai, il suo
obiettivo è migliorare l’immagine dei prodotti agricoli europei, stimolare consumi stagnanti o
in calo e conquistare nuovi mercati.
Attraverso il sistema di promozione orizzontale3, in vigore dal 2000, la Commissione europea
esamina i programmi di promozione generica proposti dalle organizzazioni professionali
settoriali e convalidati dalle autorità nazionali. La Commissione seleziona quindi i programmi
che soddisfano i criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio e dal relativo regolamento
applicativo, i quali sono cofinanziati secondo uno schema tripartito che prevede un contributo
massimo dell’Unione pari al 50%4, un contributo minimo dell’organizzazione professionale
pari al 20% e un contributo degli Stati membri interessati a copertura della quota restante. La
dotazione annuale assegnata alle misure di promozione ammonta a circa 50 milioni di euro, di
cui più o meno un quarto è destinato ad azioni per il mercato esterno.
Tale regime orizzontale coesiste con altre misure di promozione previste dalla PAC,
dall’organizzazione comune dei mercati5 e dalla politica di sviluppo rurale6. Nel caso della
PAC tali misure riguardano il settore vitivinicolo per i paesi terzi e il settore ortofrutticolo,
attraverso i programmi operativi delle organizzazioni di produttori.
Ne consegue una certa mancanza di coerenza a livello delle regole e del tipo di azioni, delle
quali è difficile quantificare l’impatto globale. Altre difficoltà, quali una gestione gravosa
sotto il profilo amministrativo o la frammentarietà delle azioni e lo sbilanciamento fra
mercato interno ed esterno, giustificano la necessità di una riforma della politica di
promozione.
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IT
Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio e relativo regolamento applicativo (regolamento (CE)
n. 501/2008 della Commissione).
Tale aliquota è portata al 60% per le azioni di promozione della frutta e della verdura destinate
specificamente ai bambini negli istituti scolastici europei e per le azioni di informazione condotte
nell’UE sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo irresponsabile di
bevande alcoliche.
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
Regolamento (CE) n. 1698/2005.
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II Commissione
2.
RACCOGLIERE LE SFIDE
2.1.
Affermarsi in un contesto di crescente concorrenza e di apertura dei mercati
Nel 2010 l’Unione è stata, a livello mondiale, il secondo esportatore di prodotti agricoli,
collocandosi subito dopo gli Stati Uniti (che hanno esportato per 92 miliardi di euro) con un
totale di 91 miliardi di euro, e il principale importatore (84 miliardi di euro). La quota dei
prodotti finiti e trasformati sul totale delle esportazioni europee ha continuato ad aumentare
nel corso del tempo. In termini di valore, tali prodotti rappresentano oltre due terzi delle
esportazioni agricole totali dell’UE. È essenziale che l’agricoltura europea mantenga e
rafforzi la sua competitività e le sue quote di mercato, sia sul mercato interno che
all’esportazione, nel rispetto degli impegni assunti dall’UE nell’ambito delle sue relazioni
commerciali internazionali.
Nei prossimi anni l’eventuale conclusione del ciclo di Doha e la negoziazione di accordi
commerciali offriranno nuove prospettive agli esportatori di prodotti alimentari.
2.2.
Un settore agroalimentare europeo dinamico e competitivo
La catena alimentare rappresenta il 6% del prodotto interno lordo (PIL) europeo. Più in
particolare, all’interno dell’industria manifatturiera europea il comparto alimentare
rappresenta la principale fonte occupazionale, con 4,2 milioni di posti di lavoro (13,5%) e un
fatturato di 954 miliardi di euro (12,9%). Tale comparto conta 310 000 imprese, per il 99,1%
PMI7, e utilizza una parte cospicua della produzione agricola dell’UE.
Il successo dell’agricoltura europea dipenderà dalla sua capacità di aumentare la propria quota
di mercato e di consentire al settore altamente competitivo dell’industria alimentare di
mantenere una posizione di rilievo nell’economia e nel commercio dell’UE.
In un contesto caratterizzato da un’evoluzione sempre più rapida dei mercati, l’offerta deve
adeguarsi a una domanda che può cambiare radicalmente e in poco tempo, soprattutto in caso
di perdita di fiducia dei consumatori. Tale fenomeno è stato accentuato dallo sviluppo di
internet8.
Pur essendo favorevoli a medio termine, le prospettive dei mercati agricoli saranno
probabilmente caratterizzate da un più elevato grado di incertezza e di volatilità.
2.3.
Valorizzare l’immagine dell’agricoltura e dei prodotti agricoli e alimentari
europei
Il ruolo primario dell’agricoltura è rappresentato dalla produzione di derrate alimentari. A
livello europeo, la PAC contribuisce a una produzione alimentare redditizia assicurando nel
contempo una gestione sostenibile delle risorse naturali e uno sviluppo territoriale equilibrato.
Attraverso le loro attività e la loro presenza nelle zone rurali, gli agricoltori sono divenuti i
custodi delle risorse naturali e dei valori ambientali indispensabili per la sostenibilità e la
competitività dell’agricoltura europea.
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8
IT
Fonte: relazione annuale della CIAA per il 2010.
Al 31 marzo 2011 si contavano nel mondo 2,1 miliardi di internauti, vale a dire il 480% in più rispetto
al 2000. Fonte: internet world stats.
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II Commissione
I prodotti agricoli e alimentari sono le prove più eloquenti di una politica agricola comune che
punta alla qualità. Sia in Europa che nei paesi terzi i consumatori devono poter conoscere e
riconoscere i vantaggi offerti dai prodotti agricoli europei, che rispondono a norme
estremamente rigorose in materia di ambiente, sicurezza degli alimenti e benessere degli
animali, e il valore delle abitudini alimentari europee.
3.
OBIETTIVI DELLA FUTURA POLITICA DI PROMOZIONE
3.1.
Un maggiore valore aggiunto europeo
Le azioni di promozione dei prodotti agricoli non devono sostituirsi alle azioni di promozione
del settore privato, ma conferire ad esse una specifica dimensione europea. La ricerca di un
maggiore valore aggiunto europeo, profondamente radicato nei nostri territori, consente di
sviluppare la crescita e l’occupazione contribuendo così alla strategia Europa 2020.
Tale valore aggiunto europeo può essere generato elaborando una strategia europea di
informazione e promozione più orientata ai mercati e in grado di identificare con maggior
precisione i prodotti o i messaggi da valorizzare (ad esempio, prodotti ad elevato valore
aggiunto), che tenga conto dei negoziati relativi ad accordi di libero scambio e dei mercati più
promettenti e consenta così di evitare la dispersione delle risorse. La cooperazione tra attori
economici di vari Stati membri contribuisce inoltre in modo sostanziale a generare valore
aggiunto europeo e a dare maggiore visibilità alla diversità dei prodotti agricoli europei.
3.2.
Una politica più attraente ed incisiva
Oltre a non generare tutto il valore aggiunto auspicato, la politica di informazione e
promozione soffre di limitazioni di natura amministrativa. La presentazione dei programmi
nei paesi terzi si è rivelata troppo modesta. Inoltre la portata delle azioni non è sempre
facilmente quantificabile e il relativo impatto può manifestarsi con un certo ritardo; per questo
motivo è importante realizzare campagne di più forte richiamo, eventualmente precedute da
analisi di mercato e studi delle abitudini di consumo o da campagne pilota. Al fine di
migliorare il rapporto costo-efficacia della futura politica, ogni azione dovrà essere
accompagnata da una valutazione d’impatto più sistematica volta a confermare l’effettivo
conseguimento degli obiettivi previsti.
3.3.
Una gestione più semplice
Il finanziamento e la gestione dei programmi di informazione e promozione sono
generalmente organizzati secondo uno schema tripartito (organizzazioni professionali, Stato
membro e Commissione europea). A loro volta le organizzazioni professionali si avvalgono di
altri soggetti, quali agenzie di pubblicità, per attuare le azioni che hanno progettato.
Molti dei contributi al Libro verde chiedono che si riveda il metodo utilizzato per la selezione
dei programmi e che questi siano concepiti ed attuati in modo più flessibile affinché sia
possibile modificarli in fase di realizzazione. Auspicano inoltre una più attiva partecipazione
della Commissione alla creazione e al coordinamento dei programmi multipaese, in
particolare nei paesi terzi. Saranno peraltro chiariti i ruoli rispettivi dello Stato membro e della
Commissione nel monitoraggio e nel controllo delle azioni, al fine di evitare duplicazioni e
ridurre la durata delle procedure.
IT
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3.4.
II Commissione
Maggiori sinergie tra i vari strumenti di promozione
La futura strategia europea per la promozione dei prodotti agricoli si propone di aumentare il
valore aggiunto del settore agroalimentare e il suo contributo all’economia europea. Questo
ambizioso obiettivo comporta la necessità di una maggiore coerenza tra le azioni di
promozione della PAC al fine di garantirne l’efficacia. È quindi auspicabile ricercare
complementarietà e sinergie che consentano di rendere più incisiva la politica di promozione,
senza tuttavia perdere di vista le specificità dei vari settori.
A prescindere dal regime considerato, un’identità comune basata su elementi visivi e di
contenuto non solo conferirebbe alle azioni di promozione una più chiara identità europea, ma
ne rafforzerebbe l’efficacia e la visibilità per il consumatore.
4.
ORIENTAMENTI PER LA RIFORMA
Nel corso della valutazione di impatto, che accompagnerà e motiverà la proposta legislativa
che sarà adottata dalla Commissione entro la fine del 2012, saranno esaminate le varie opzioni
di riforma per una politica di informazione e promozione atta a conseguire gli obiettivi
suesposti.
Gli orientamenti illustrati nel prosieguo sono spunti di riflessione elaborati sulla base delle
relazioni attualmente disponibili, in particolare la relazione di sintesi delle risposte al Libro
verde9 e la relazione di valutazione ex-post della politica di promozione10.
Le azioni di informazione e promozione relative ai mercati locali e alle filiere corte non
rientreranno nel futuro sistema di promozione, ma saranno incluse nei programmi di sviluppo
rurale attuati nel quadro di progetti di cooperazione.
4.1.
Un campo d’applicazione più ampio
4.1.1.
Beneficiari
Il campo d’applicazione delle misure di informazione e promozione potrebbe essere esteso al
di là delle organizzazioni professionali. In particolare occorrerebbe valutare quale trattamento
riservare alle imprese private che propongono programmi ad elevato valore aggiunto per
l’Unione europea.
4.1.2.
Prodotti e temi ammissibili
Esistono attualmente due elenchi distinti dei prodotti ammissibili per il mercato interno e per
quello esterno, cosa che non appare giustificata. Sarebbe quindi opportuno elaborare un unico
elenco omogeneo, allineandolo maggiormente a quello dei prodotti coperti dalla politica di
qualità. Si valuterà l’opportunità di inserirvi prodotti agricoli trasformati non compresi
nell’allegato I del trattato.
Inoltre, come sottolinea anche la Corte dei conti11, sarebbe opportuno conferire un maggiore
sostegno alla promozione dei sistemi europei di qualità alimentare, quali la denominazione di
9
10
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http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/consultation/summary-report_fr.pdf
Cfr. nota 2.
Relazione speciale 11/2011.
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II Commissione
origine protetta (DOP), l’indicazione geografica protetta (IGP) e le specialità tradizionali
garantite (STG), nonché ai prodotti riconosciuti nell’ambito di tali sistemi.
Oltre all’informazione e alla promozione di prodotti agricoli e alimentari, le azioni potrebbero
vertere su messaggi tematici destinati ad illustrare le caratteristiche dei prodotti europei, con
particolare riguardo alla qualità e al profilo gastronomico, alla salute, allo sviluppo sostenibile
o al benessere degli animali. Per avvicinare consumatori e produttori si potrebbe considerare
il ricorso a nuove tecnologie che consentano di visualizzare le buone pratiche di produzione
nelle aziende o di facilitare le vendite via internet.
4.1.3.
L’indicazione dell’origine
Il 76% dei partecipanti alla consultazione pubblica ritiene che l’indicazione dell’origine
costituisca l’elemento più importante. Questo dimostra il legame esistente tra prodotto ed
origine e conferma i risultati delle indagini sulle abitudini dei consumatori. Tale legame può
essere positivo o negativo (si pensi ai timori suscitati da crisi sanitarie o da altri eventi
socioculturali significativi).
Per contribuire allo sviluppo di un’immagine europea dei prodotti agricoli e alimentari, ogni
azione di informazione o promozione dovrebbe comportare un richiamo, non necessariamente
esplicito, all’origine europea del prodotto, al know-how, allo stile di vita europeo e così via.
Per i prodotti DOP o IGP registrati in Europa sarà mantenuta la possibilità di indicare
l’origine a titolo principale, a condizione che i riferimenti corrispondano esattamente a quelli
registrati.
Fatte salve le norme europee in materia di etichettatura dei prodotti, è opportuno valutare in
quale misura l’indicazione dell’origine potrebbe rafforzare l’efficacia delle azioni di
informazione e promozione:
- sul mercato interno, a prescindere dalle norme in materia di etichettatura applicabili ai
prodotti in questione, l’indicazione dell’origine nazionale (tranne nel caso di una
denominazione riconosciuta a livello europeo) mirerebbe ad accrescere il consumo dei
prodotti originari dello Stato membro considerato, cosa che in base alle norme sulla libera
circolazione delle merci configurerebbe una misura di effetto equivalente a restrizioni
quantitative degli scambi intraunionali. L’indicazione dell’origine non può pertanto essere
autorizzata a titolo principale, ma potrebbe figurare a titolo secondario;
- sul mercato esterno, invece, il riferimento all’origine nazionale a complemento
dell’indicazione principale dell’origine europea potrebbe costituire un vantaggio in alcuni
mercati in cui, pur essendo l’Europa una regione geografica conosciuta, l’identità nazionale di
taluni Stati membri prevale su quella europea.
4.1.4.
I marchi
Benché non sia stata ignorata la questione del ruolo che i marchi potrebbero svolgere per la
promozione nei paesi terzi, dalla consultazione pubblica è emerso un ampio consenso sulla
necessità di mantenere il carattere generico delle azioni di informazione e promozione
cofinanziate a livello europeo. Si ritiene infatti che il cofinanziamento di azioni generiche di
informazione e promozione risulti più comprensibile per i contribuenti.
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Dal momento che per vendere i prodotti è necessario stipulare contratti con gli importatori, si
ritiene che il coinvolgimento degli attori economici, che per definizione vendono i loro propri
prodotti, costituisca il logico complemento alla promozione generica. I marchi possono
esercitare un effetto leva. Una delle piste da esaminare in sede di valutazione d’impatto
riguarda la realizzazione, sul mercato esterno, di programmi misti comprendenti una
componente generica e una componente commerciale, nella quale potrebbe rientrare la
presentazione dei marchi. Una siffatta partecipazione dei marchi commerciali dovrebbe
iscriversi in un quadro comune che garantisca il rispetto delle norme di concorrenza.
Occorrerà inoltre valutare se l’indicazione di marchi collettivi debba formare oggetto di
norme specifiche o rientrare nelle norme che saranno istituite per i marchi in generale.
4.2.
Ampliamento del campo di applicazione: sviluppo di un’assistenza tecnica per
gli operatori
Sono previsti tre tipi di azioni di informazione e promozione:
1- informazione sui metodi di produzione della politica agricola europea: in particolare sul
mercato interno, l’obiettivo è di offrire una migliore informazione sui prodotti agricoli
dell’Unione mettendo in risalto i seguenti aspetti: grande diversità ed elevata qualità dei
prodotti, tradizioni alla base della loro produzione, know-how e rigorosi standard produttivi
(senza eguali al di fuori dell’UE); rispetto dell’ambiente in un’ottica di sostenibilità e di lotta
ai cambiamenti climatici; norme sanitarie;
2- informazione e promozione dei marchi di qualità europei (DOP, IGP, STG, Bio…);
3- informazione e promozione di prodotti o famiglie di prodotti agricoli: sul mercato esterno
l’obiettivo è di contribuire ad aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli dell’UE e a
rafforzare il “marchio Europa”.
Dalla consultazione pubblica emerge quasi unanime la necessità di proporre, a livello
europeo, un quarto tipo di azioni di supporto tecnico (ad esempio mediante la messa a
disposizione di studi di mercato, elenchi di importatori o informazioni sulle norme di
importazione12) destinate ad aiutare gli operatori a partecipare ai programmi cofinanziati, a
realizzare campagne efficaci o a sviluppare le loro attività di esportazione.
Dalla consultazione pubblica e dalle valutazioni sono scaturite numerose proposte per la
creazione di una piattaforma europea di scambio sulle azioni di informazione e promozione,
dotata ad esempio di un sito web, un helpdesk, un calendario comune delle azioni, un catalogo
di buone pratiche e così via.
4.3.
Revisione delle modalità di intervento, in particolare per i programmi
multipaese
Le azioni sarebbero sostanzialmente attuate attraverso programmi gestiti da professionisti
della comunicazione e della promozione con un’esperienza comprovata nei mercati
considerati.
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Si veda la banca dati sulle norme sanitarie e fitosanitarie:
http://madb.europa.eu/madb_barriers/indexPubli_sps.htm
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II Commissione
I programmi multipaese consentono di scambiare esperienze e di realizzare economie di scala
e offrono un incontestabile valore aggiunto europeo. Pur essendo incentivati dalla politica
attuale, tali programmi non danno ancora i risultati auspicati: essi rappresentano infatti
soltanto l’8% dei programmi realizzati nel periodo 2006-2010 e in alcuni casi si limitano alla
fusione di programmi nazionali, senza una vera e propria condivisione delle strategie o delle
azioni. Questa “rinazionalizzazione” dei programmi è controproducente sia sul piano della
gestione amministrativa che per quanto riguarda l’effetto auspicato. Sarà quindi necessario
riesaminare il modo di funzionamento dei programmi multipaese per superare gli ostacoli
attuali (maggiori costi di preparazione, maggiori difficoltà di coordinamento tra i vari attori
anche a causa delle barriere culturali e linguistiche e responsabilità di attuazione condivisa da
più Stati membri).
Su iniziativa della Commissione e considerato il bilancio positivo di tali attività,
continuerebbero ad essere realizzate nei paesi terzi missioni ad alto livello del commissario
responsabile dell’agricoltura e la Commissione, accompagnata da una delegazione
commerciale, continuerebbe a partecipare a fiere internazionali.
4.4.
Politica di promozione in tempi di crisi
Una delle caratteristiche principali di ogni crisi è l’imprevedibilità. Le misure di informazione
e promozione sono finanziate nell’ambito del primo pilastro della PAC su base annuale,
partendo dall’ipotesi di una situazione normale dei mercati agricoli.
Questa è la ragione per cui, sino ad oggi, le azioni di promozione supplementari attuate per far
fronte alle crisi13 sono state finanziate da stanziamenti addizionali, aggiunti al bilancio iniziale
in corso d’esercizio. Tuttavia le restrizioni previste dal nuovo quadro finanziario 2014-2020
renderanno più difficile il ricorso a questo tipo di finanziamento ad hoc.
Si pone così la questione politica di sapere se gli interventi che l’Unione è chiamata ad attuare
in risposta alle crisi rientrino nella futura politica di promozione o se potrebbero provenire
dalle misure orizzontali già previste dalle proposte per la PAC fino al 2020.
4.5.
Una gestione più semplice e razionale
L’opinione generale è che la selezione, il monitoraggio e la gestione dei programmi
dovrebbero essere più semplici, flessibili ed efficienti. Da qui la necessità di esplorare le varie
modalità di gestione e di orientarsi verso le più pertinenti, quali la gestione diretta da parte
della Commissione, con esternalizzazione a un’agenzia esecutiva, o la gestione concorrente,
con o senza dotazioni nazionali.
All’occorrenza si elaboreranno modalità di gestione differenti per il mercato interno e per
quello esterno, come pure per i programmi multipaese o i programmi di crisi.
Saranno inoltre riesaminati i requisiti per la presentazione dei programmi e si potrebbe
considerare la possibilità di adottare un programma sulla base di un programma quadro
pluriennale, con la presentazione di informazioni particolareggiate per il primo anno di
esecuzione e la possibilità di presentare successivamente il contenuto dettagliato del
programma per gli anni seguenti.
13
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Regolamenti (CE) n. 698/2009 e (CE) n. 688/2011.
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Consiglio regionale della Calabria
4.6.
II Commissione
Maggiore coerenza tra azioni di informazione e promozione realizzate
nell’ambito del sistema di promozione ed altre attività di promozione previste
dalla PAC
A prescindere dalla necessità di rendere più efficaci le azioni di informazione e promozione
attraverso messaggi chiave sulle caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari europei,
occorre rafforzare la coerenza tra le azioni di promozione realizzate nell’ambito della PAC
secondo regole differenti. Tale rafforzamento dovrà situarsi tra gli estremi di un semplice
ravvicinamento e di un sistema di promozione unico, e consentire in particolare una migliore
valutazione di tutte le attività di promozione.
Inoltre, per fare in modo che le campagne generiche producano il massimo valore aggiunto
europeo, migliorare la visibilità dell’Europa e contribuire alla costruzione di un’immagine
europea, si potrebbe valutare il ricorso ad elementi visivi e di contenuto che richiamino
l’identità europea in tutti i programmi di informazione e promozione. Si tratterebbe di
sviluppare le azioni sotto un unico cappello, ad esempio utilizzando uno slogan comune del
tipo “Sapori d’Europa, garanzia di qualità”. Per essere efficace, tale sistema, opportunamente
adeguato per il mercato interno ed esterno, potrebbe essere utilizzato per tutte le azioni di
informazione e promozione.
4.7.
Quanto dovrebbe stanziare l’Europa per raggiungere questi obiettivi?
A questa specifica domanda formulata nel Libro verde sono stati dedicati numerosi contributi.
Dagli investimenti per misure di promozione l’Europa dovrà trarre il massimo rendimento.
Tabella 1: misure di promozione nell’ambito del primo pilastro della PAC (importi principali)
Regime
OCM Vino
Importi
Fonte
112 mio EUR (esecuzione 2011)
Dichiarazioni
membri
degli
Stati
228 mio EUR (previsioni di spesa 2013)14
Programmazione degli Stati
membri
OCM
ortofrutticoli
34 mio EUR (media di esecuzione Relazione di valutazione15
2008-2009)
Sistema
orizzontale
47 mio EUR (esecuzione 2011); 55,2 mio Dichiarazioni
EUR (bilancio 2012)
membri
degli
Stati
Alla luce degli obiettivi perseguiti e al fine di rafforzare l’efficacia della nuova politica di
promozione, occorrerà valutare l’opportunità di allineare le varie dotazioni di bilancio e i
pertinenti aspetti finanziari, mantenendo la coerenza con le proposte della Commissione per il
nuovo quadro finanziario.
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15
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Nell’ambito dei loro programmi nazionali, gli Stati membri possono riassegnare tali importi ad altre
misure. Due volte all’anno si può procedere alla modifica dei programmi di sostegno nazionali nel
settore vitivinicolo.
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/promotion/index_en.htm (pagina 23 della relazione).
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Consiglio regionale della Calabria
5.
II Commissione
CONCLUSIONI
La presente comunicazione presenta una serie di orientamenti preliminari per la riforma della
politica di promozione, elaborati sulla base delle conclusioni tratte dalla consultazione
pubblica. Sarà integrata da un’analisi d’impatto approfondita che permetterà di elaborare una
riforma della politica e sviluppare così su scala europea un sistema di promozione che,
soprattutto nella sua componente esterna, avrà lo stesso livello di ambizione di quelli istituiti
dagli altri grandi esportatori mondiali.
La riforma della politica agricola comune intende favorire una migliore organizzazione della
produzione e promuovere la sostenibilità e la qualità dei prodotti agricoli. È necessario
integrarla con una politica di promozione che consenta di sfruttare pienamente le potenzialità
del settore alimentare per favorire la crescita e l’occupazione nell’economia europea.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.7.2011
COM(2011) 436 definitivo
LIBRO VERDE
Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore
aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa
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II Commissione
LIBRO VERDE
Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore
aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa
1.
INTRODUZIONE: PERCHÉ UN LIBRO VERDE SULLA POLITICA DI INFORMAZIONE E
PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI?
La qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari europei è indiscutibile. Frutto delle tradizioni,
della maestria e della capacità di innovazione dei produttori, il modello europeo è anche il
risultato di una Politica agricola comune (PAC) forte e di norme di produzione ineguagliate
nel resto del mondo. Questo modello merita di essere promosso per il suo ruolo decisivo che
permette all’Unione europea di creare dinamiche economiche locali, di rispondere alle
aspettative dei consumatori europei e di suscitare l’interesse dei consumatori dei paesi terzi.
I successi riscossi non devono però nascondere le sfide complesse cui deve far fronte il settore
agricolo e agroalimentare europeo. Innanzitutto, gli sforzi compiuti dai produttori dell’UE in
campi come la sanità, l’ambiente o il benessere degli animali non sempre sono conosciuti o
adeguatamente riconosciuti. Inoltre, nuovi protagonisti si sono imposti come concorrenti di
calibro sia sui mercati tradizionali dell’UE che sui mercati emergenti. Infine, occorre
valorizzare appieno il patrimonio culinario dell’Unione in tutta la sua diversità.
La PAC permette di esprimere e valorizzare il potenziale del settore agricolo e agroalimentare
europeo. È in corso un processo di riforma che consentirà a questa politica di contribuire
pienamente, dopo il 2013, alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva, sostenendo un’agricoltura che sia fonte di sicurezza alimentare, di utilizzo
sostenibile delle risorse naturali e di dinamismo per le zone rurali. Parallelamente è necessario
avviare una riflessione approfondita sulla politica di informazione e di promozione dei
prodotti agricoli, che è uno degli strumenti cruciali della PAC.
Scopo del presente libro verde è avviare tale riflessione interrogando tutti gli interessati, vale
a dire i consumatori, i produttori, i distributori e le amministrazioni, per arrivare a delineare
una strategia di promozione e informazione mirata e ambiziosa, in grado di valorizzare al
meglio le enormi risorse del settore agricolo e agroalimentare europeo.
2.
IL
VALORE AGGIUNTO
INFORMAZIONE
2.1.
Le sfide della politica di promozione e informazione a favore dei prodotti
agricoli
2.1.1.
Punti di forza e di debolezza delle azioni condotte finora
EUROPEO
DELLA
POLITICA
DI
PROMOZIONE
E
La politica di informazione e di promozione dei prodotti agricoli è stata creata all’inizio degli
anni ‘80 del secolo scorso e si è progressivamente estesa alla maggior parte dei prodotti
agricoli e agroalimentari di prima trasformazione. Agli inizi del nuovo secolo, a complemento
delle misure poste in essere in materia di igiene e di sicurezza sanitaria, questa politica si è
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II Commissione
dimostrata efficace nel sostenere gli sforzi compiuti dai produttori dell’UE per riconquistare
la fiducia dei consumatori messa a dura prova dalle crisi della diossina e della mucca pazza.
Particolarmente positiva è stata la creazione di un ambiente favorevole all’apertura di nuovi
mercati per prodotti come l’olio d’oliva, che in precedenza era distribuito solo in via
informale nei paesi dell’Europa del Nord o dell’Europa centrale. Questa politica ha infine
contribuito al successo dei marchi di qualità che consentono al consumatore di conoscere
meglio l’offerta alimentare dell’UE.
Al di là di questi esempi molto positivi, nell’ultimo quinquennio (v. la tabella 1 relativa al
periodo 2006-2010)1 sono emersi anche i limiti dell’attuale politica di informazione e di
promozione dei prodotti agricoli per quanto riguarda i seguenti aspetti:
1
2
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–
i mercati mondiali sono in pieno sviluppo. L’UE è un leader mondiale del
commercio di prodotti agricoli e agroalimentari, ma la sua quota di mercato si
sta riducendo a vantaggio di altri attori più agguerriti. Le azioni promozionali
al di fuori dell’Unione europea sono attualmente limitate (meno della metà di
quelle realizzate nel mercato interno). È importante stabilire se l’UE debba
rafforzare il proprio intervento in questo campo;
–
le iniziative dette “multipaese” o “multiprodotto”, che coprono in modo
coordinato vari Stati membri o vari prodotti, sono insufficientemente
incoraggiate o risultano troppo complesse da realizzare nel quadro attuale; esse
permettono tuttavia di demoltiplicare l’effetto delle azioni avviate;
–
la ripartizione geografica dei programmi non copre in maniera soddisfacente la
varietà di prodotti e di saperi di tutti gli Stati membri dell’UE;
–
alcuni punti di debolezza sono stati messi in luce anche dalla Corte dei conti
europea in esito a un audit condotto nel 2009 sull’efficacia delle azioni di
informazione e di promozione2.
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del regolamento
(CE) n. 3/2008 del novembre 2010 (COM(2010) 692).
Relazione speciale 10/2009. Azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli.
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II Commissione
Tabella 1 - Realizzazione dei programmi di informazione e di promozione a favore dei
prodotti agricoli nell’ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 nel periodo 2006-2010
% in numero (% in valore)
Mercato interno
Mercato esterno
Ripartizione dei programmi
71% (74%)
29% (26%)
Tasso di rigetto
59% (56%)
56% (62%)
Tasso di programmi
multipaese o multiprodotto
8% (16%)
9% (12%)
2.1.2.
Quali sono gli obiettivi per migliorare il valore aggiunto europeo?
Per mettere a frutto il potenziale di crescita dei mercati agricoli e
meglio gli sforzi dei produttori europei e promuovere la diversità
deve condurre una politica di promozione e di informazione più
tradursi ad esempio in un approccio strategico differenziato e più
peculiari caratteristiche dei mercati locali, europei e mondiali.
agroalimentari, sostenere
dei propri prodotti, l’UE
ambiziosa, che potrebbe
mirato, in funzione delle
Passiamo a definire meglio gli obiettivi specifici della politica di informazione e di
promozione per ognuno di questi mercati, per focalizzare meglio le azioni da attuare in
ciascuno di essi in modo da ricavarne un più forte valore aggiunto europeo. In linea generale
occorrerà:
• valorizzare di più la produzione agricola europea e consolidarne la posizione sui mercati;
• promuovere le norme molto rigorose dell’UE in materia sanitaria, ambientale e di
benessere degli animali e offrire ai consumatori un’informazione più mirata sul modello
europeo di produzione;
• far scoprire ai consumatori nuovi prodotti e valorizzare la diversità dell’offerta europea;
• far conoscere meglio i regimi di qualità e i prodotti a forte valore aggiunto.
Quesito 1: Per far fronte alle nuove sfide sui mercati locali, europei e mondiali e garantire il
più alto valore aggiunto europeo quali dovrebbero essere i destinatari della politica di
informazione e di promozione dei prodotti agricoli? Oltre alle azioni già condotte dagli altri
attori (ad esempio dal settore privato), quale deve essere il contributo di questa politica?
3.
MERCATO INTERNO: VALORIZZARE IL MERCATO UNICO AGRICOLO ATTRAVERSO I
SUOI PRODOTTI
3.1.
Il mercato regionale e il mercato locale
L’agricoltura di vicinato racchiude un potenziale che finora non è stato sufficientemente
valorizzato. I mercati regionali e locali costituiscono un luogo di incontro importantissimo tra
produttori e consumatori e permettono ai primi di trarre il massimo profitto dal loro lavoro e
ai secondi di contribuire allo sviluppo del territorio riducendo l’impronta ambientale delle
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II Commissione
loro abitudini di consumo e di avere accesso ad un’ampia gamma di prodotti tradizionali,
legati allo stile di vita locale.
3.1.1.
La scommessa dei mercati regionali e locali
I circuiti brevi sono un mezzo per migliorare il reddito dei produttori, garantire la
sopravvivenza di un grande numero di aziende grazie soprattutto a margini più alti, a minori
costi di trasporto e a una maggiore autonomia nei confronti del settore agroindustriale. Il
contributo di tali circuiti si esprime anche in termini ambientali, ad esempio con la limitazione
delle emissioni di CO2 e dell’uso di imballaggi. Dal punto di vista culturale e sociale le filiere
locali favoriscono un processo decisionale basato sulla collaborazione e su una governanza
locale più sensibile ai fabbisogni specifici a livello territoriale, preservano e sostengono le
tradizioni locali e rinsaldano il legame del prodotto con uno spazio geografico condiviso da
produttori e consumatori.
In questa prospettiva territoriale, la partecipazione dei produttori ai regimi di qualità e la
promozione di questi prodotti svolge un ruolo fondamentale per rispondere alla domanda
crescente di prodotti genuini, locali e tradizionali, rafforzando i legami sociali tra consumatori
e produttori e valorizzando caratteristiche come la freschezza, l’innovazione, le qualità
nutrizionali e la conoscenza dei prodotti.
3.1.2.
Gli strumenti per sviluppare i mercati regionali e locali
Nel valutare le possibilità di rafforzare gli strumenti di sostegno a favore dei mercati locali è
importante sfruttare le sinergie e le complementarità con gli altri Fondi europei, in modo da
privilegiare un’impostazione più mirata ai bisogni dei territori, e rispettare appieno il principio
di sussidiarietà.
È opportuno riservare un’attenzione particolare alla collaborazione tra i diversi attori per
elaborare strategie di produzione e promozione dei prodotti agricoli locali. Per migliorare la
commercializzazione di tali prodotti sarebbe opportuno disporre di misure per il
finanziamento di servizi di base, ad esempio per la creazione di centri commerciali, negozi di
vicinato o centri di vendita rurali, sviluppo di mercati coperti e all’aperto ecc. Inoltre, uno
strumento LEADER meglio integrato nella PAC dopo il 2013 potrebbe svolgere un ruolo più
decisivo per la promozione delle filiere brevi.
3.1.3.
Le modalità di gestione dei mercati regionali e locali
Attualmente la politica di sviluppo rurale dell’UE contempla varie misure per incoraggiare la
produzione di qualità e sostenere le azioni di promozione e di informazione attuate dalle
associazioni di produttori. Le proposte legislative che la Commissione formulerà nel quadro
della riforma della PAC di qui al 2020 completeranno e miglioreranno l’elenco delle misure
oggi esistenti. Anche se gestite al di fuori del quadro orizzontale della promozione dei
prodotti agricoli, queste misure devono essere coerenti con tale quadro e beneficiare della
stessa visibilità.
Quesito 2: Quali sono le azioni di informazione e di promozione da attuare per rafforzare i
mercati locali e regionali?
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II Commissione
3.2.
Il mercato interno europeo: rafforzare il legame tra i cittadini e il mondo
agricolo
3.2.1.
I bisogni e gli obiettivi specifici del mercato interno (al di là del mercato regionale e
locale)
Il consumo di prodotti europei deve essere incoraggiato da una parte valorizzando l’immagine
dei prodotti e, dall’altra, facendo conoscere i sistemi europei di qualità ai consumatori e agli
stessi produttori che talora sono male informati sugli strumenti offerti dalla PAC per la
valorizzazione dei prodotti. In quest’ottica sarebbe utile orientare maggiormente
l’informazione sui seguenti temi:
• norme di produzione europee: l’agricoltura europea è ben nota per le norme rigorose che
prevede in materia di sanità, di protezione dell’ambiente e di benessere degli animali;
l’informazione e la promozione dei prodotti agricoli europei dovrebbero mettere
maggiormente l’accento sulle caratteristiche connesse alle norme di produzione;
• informazioni su un’alimentazione più equilibrata: i programmi che incoraggiano il
consumo di frutta e verdura (ad es. cinque porzioni al giorno) possono indurre a migliorare
le abitudini alimentari; un altro esempio è costituito dal programma a favore di un uso
moderato di alcol;
• i regimi europei di qualità3: i logo che contraddistinguono oggi i prodotti DOP, IGP,
STG, l’agricoltura biologica e le regioni ultraperiferiche offrono ai consumatori la garanzia
di prodotti di qualità, in particolare sotto il profilo del sapore, dell’origine e dei metodi di
produzione.
D’altro canto, durante o dopo una crisi può rivelarsi necessario sostenere un settore in
difficoltà per riconquistare la fiducia e rilanciare i consumi. Nel 2009, ad esempio, è stata
cofinanziata una serie di programmi supplementari per aiutare i produttori a superare la crisi
del latte. L’Unione europea può svolgere un ruolo decisivo dopo il verificarsi di crisi sanitarie
come quella della mucca pazza (BSE), dell’afta epizootica o dell’influenza aviaria, attraverso
la diffusione di informazioni rigorose e trasparenti.
Infine, si potrebbe favorire la collaborazione tra Stati membri per creare una complementarità
con le campagne di informazione e di promozione nazionali e/o con il settore privato e
incoraggiare le sinergie.
Quesito 3: Quali sono i bisogni specifici in materia di informazione e promozione dei prodotti
europei e quali dovrebbero essere gli obiettivi da raggiungere sul mercato interno?
3.2.2.
Le azioni per il mercato interno (al di là del mercato regionale e locale)
Nell’ambito del regolamento (CE) n. 3/2008, le azioni di informazione e di promozione sul
mercato interno assumono la forma di programmi presentati da organizzazioni professionali di
uno o vari Stati membri. Questi programmi, cofinanziati nella maggior parte dei casi da tutti i
partecipanti (UE, organizzazioni professionali e Stato membro) durano in generale tre anni e
3
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V. anche le proposte del "Pacchetto qualità 2010: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/qualitypackage-2010/index_fr.htm.
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II Commissione
riguardano uno o più prodotti o designazioni di qualità, ma in questo momento hanno una
diffusione insufficiente a livello dell’Unione europea.
Per migliorare la portata degli interventi dell’UE si potrebbero elaborare messaggi
emblematici del modello europeo di produzione agricola, esemplificati dai prodotti più
significativi. Queste azioni potrebbero assumere le diverse forme sotto descritte.
►
Campagne di informazione su diverse tematiche
• Per diffondere la conoscenza della PAC attraverso i suoi prodotti, le campagne dovrebbero
riguardare le norme di produzione, il rispetto dell’ambiente e del paesaggio, il benessere
degli animali, i simboli di qualità e la valorizzazione della loro immagine presso i
consumatori,
• campagne per incoraggiare un’alimentazione più sana e contribuire in questo modo ad
obiettivi attinenti alla salute pubblica.
Per ogni campagna occorrerebbe definire i gruppi destinatari e gli strumenti di comunicazione
(spot pubblicitari in tv o alla radio, siti web, pubblicazioni, visite nelle scuole, nelle imprese
ecc.).
►
Azioni di promozione per illustrare il modello europeo di produzione
In certi casi esiste uno stretto legame tra un determinato prodotto e un aspetto particolare del
modello agricolo e agroalimentare europeo. Nell’ambito delle azioni di promozione e di
informazione, questi prodotti potrebbero fungere da promotori per valorizzare la specificità e
l’eccellenza dei modi di produzione dell’Unione europea. Esistono già programmi sulle
indicazioni di qualità che fanno perno su determinati prodotti, ad esempio nel settore delle
carni per indicare il rispetto di determinate prassi rispettose del benessere degli animali.
►
Interventi ad hoc in caso di crisi
Qualora si verifichi una crisi, economica o sanitaria, è importante trasmettere ai cittadini
messaggi chiari su scala europea, dando una risposta dinamica, rapida ed efficace attraverso
azioni come campagne di informazione e di promozione del prodotto colpito dalla crisi.
►
Creazione di una piattaforma europea di scambio di buone pratiche
Lo scambio di buone pratiche tra professionisti permette di sviluppare interventi mirati: si
potrebbe ad esempio istituire una piattaforma di scambi a livello europeo (seminari/laboratori,
sito web) al servizio di tutti gli attori della politica di informazione di promozione. Questa
piattaforma agevolerebbe la creazione di programmi multipaese che ne risulterebbero costruiti
e coordinati meglio di quanto non si faccia oggi. Ad esempio, si potrebbe elaborare un
programma mirato realizzato dagli Stati membri mediterranei per gli Stati membri del Nord
Europa, che dia informazioni, in una comune prospettiva europea, sugli effetti benefici della
dieta mediterranea illustrando una serie di prodotti come l’olio d’oliva, la frutta e la verdura e
un consumo moderato di vino.
Quesito 4: Quali sono le azioni da sviluppare per raggiungere gli obiettivi e ottimizzare
l’intervento dell’Unione europea sul mercato interno?
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II Commissione
4.
UN
MERCATO INTERNO EUROPEO SEMPRE PIÙ COMPETITIVO: IL RUOLO CHIAVE
DELLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI EUROPEI
4.1.
Rafforzare la posizione dell’agricoltura europea sul mercato mondiale
Nel 2010 le esportazioni di prodotti agricoli dell’UE hanno raggiunto un valore di
oltre 90 miliardi di euro. I prodotti finiti rappresentano il 64% di tale volume, primi fra tutti le
bevande spiritose e i vini (16%). Attualmente, le esportazioni di prodotti agricoli avvengono
quasi interamente senza restituzioni (385 Mio EUR nel 2010 contro oltre 6 000 Mio EUR
nel 2000). Questo risultato è stato raggiunto grazie a un’agricoltura europea competitiva, con
prodotti agricoli che beneficiano di un ambiente favorevole sui mercati mondiali, ma la
concorrenza mondiale è forte e le posizioni europee evidenziano una tendenza al ribasso a
favore di altri attori mondiali più offensivi.
Spetta innanzitutto ai produttori, agli esportatori e agli Stati membri promuovere i loro
prodotti, ma l’Unione europea può svolgere un ruolo decisivo di facilitatore e di
accompagnamento. Attualmente le imprese europee seguono in gran parte strategie distinte
slegate dalla dimensione europea, il che dà luogo ad una frammentazione dei messaggi e ad
azioni ridondanti e costose in termini di tempo e denaro. Nel contesto attuale è chiaro che
l’Europa deve mobilitare tutte le sue energie, promuovere i sapori dei suoi prodotti e i suoi
modi di produzione, così come fanno i suoi principali partner commerciali (Stati Uniti,
Australia e Canada): per farlo è necessario un congruo sostegno finanziario.
Per rafforzare la propria posizione concorrenziale, l’Unione europea potrebbe in particolare:
• sostenere l’apertura e lo sviluppo dei mercati, in particolare in sede di negoziati di
accordi internazionali, in modo da dare ai produttori europei più occasioni di far conoscere
e di esportare i loro prodotti;
• sostenere idonee azioni di promozione che seguano una strategia e obiettivi europei
chiaramente definiti; queste azioni possono essere o direttamente rivolte ai consumatori e
ai professionisti stranieri, in modo da informarli sui prodotti europei e da incoraggiarli a
consumarli, oppure essere destinate ai produttori e ai gruppi di produttori europei per
incoraggiarli e aiutarli a incrementare le vendite su mercati terzi (effetto leva).
Quesito 5: Quali sono i bisogni specifici in materia di informazione e promozione dei
prodotti europei e quali dovrebbero essere gli obiettivi sul mercato esterno?
4.2.
Le azioni per il mercato esterno
Attualmente, nell’ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, l’Unione europea
finanzia azioni di promozione (1) attraverso programmi pluriennali proposti dalle
organizzazioni professionali oppure (2) avviate direttamente dalla Commissione.
Tra 2007 e il 2010 i programmi per il mercato esterno hanno rappresentato solo il 29% in
numero e il 26% in valore (in media 14 Mio EUR all’anno in questo periodo per la parte
cofinanziata dall’UE). I programmi respinti sono stati il 56%. Gli strumenti principali
utilizzati per oltre il 90% dei programmi approvati sono stati gli opuscoli informativi, la
partecipazione a fiere e la creazione di contatti tra professionisti.
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II Commissione
Anche la Commissione organizza eventi promozionali (1-2 l’anno) attraverso missioni
commerciali di alto livello in paesi terzi, seminari, partecipazione a fiere, incontri con la
stampa e tra imprese. Tutte queste visite sono sistematicamente accompagnate da eventi di
pubbliche relazioni, sia prima che dopo la missione.
L’impatto delle azioni suddette è stato ritenuto positivo dalla Corte dei conti. Occorre tuttavia
valutare se sia possibile ottimizzare l’intervento dell’Unione europea, ad esempio seguendo le
raccomandazioni dell’ultima valutazione esterna4, quelle del Parlamento europeo5 o della
Corte dei conti europea6 per quanto riguarda il bilancio e proponendo azioni diverse e più
mirate a un sostegno tecnico a favore dei produttori/delle imprese:
–
sviluppare le capacità di esportazione dei produttori europei: la Commissione
dovrebbe dar vita a iniziative di assistenza per aiutare gli attori agricoli europei a
sviluppare la loro strategia di marketing in funzione del prodotto, del mercato
bersaglio ecc.; ad esempio si potrebbero realizzare a livello della Commissione studi
sulle abitudini di consumo, organizzare giornate di informazione, piattaforme
internet interattive come quelle che già esistono in altri paesi (ad es. Usa o Canada),
oppure avvalersi dei nuovi media (come un gruppo facebook specializzato sulle
attività di promozione agricola) e fornire l’accesso all’infrastruttura degli stand delle
istituzioni europee nelle fiere internazionali;
–
creare maggiori sinergie tra i produttori e i programmi; le azioni dell’Unione
europea dovrebbero incoraggiare le piccole e medie imprese a raggrupparsi in modo
da raggiungere una massa critica per la commercializzazione sul mercato esterno;
concretamente, quest’obiettivo potrebbe essere raggiunto grazie allo sviluppo di reti
che, a livello europeo, permetterebbero di creare sinergie tra i produttori per
incoraggiare i programmi multiprodotto o multipaese a forte valore aggiunto
europeo;
–
aiutare i nuovi entranti estendendo le azioni ammissibili ad attività esplorative
(campagne test di un anno, studi di mercato).
Ogni azione mirata al mercato esterno dovrebbe essere sviluppata in linea con le misure di
sostegno esistenti nell’ambito della politica commerciale europea7.
Quesito 6: Quali sono le azioni da sviluppare per raggiungere gli obiettivi e ottimizzare
l’intervento dell’Unione europea sul mercato esterno?
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"What lessons can be learnt from 8 years of promotion programmes in third countries?’ Euréval December 2008. Una valutazione esterna della politica di promozione e di informazione è attualmente
in corso e sarà finalizzata entro la fine del 2011.
Risoluzione legislativa 2007/0095 (CNS).
Relazione speciale 10/2009.
La politica commerciale quale componente essenziale della strategia Europa 2020 - COM(2010) 612.
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5.
IL CONTENUTO E LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE AZIONI SUL MERCATO INTERNO
E SUL MERCATO ESTERNO
5.1.
Quali beneficiari?
Attualmente, nel regime orizzontale le proposte di programmi devono essere presentate da
organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative del settore o dei settori
interessati in uno o vari Stati membri o su scala europea. Questo limite non si applica nel
settore dei vini, in cui possono beneficiare delle misure di promozione sia le imprese private
che gli organismi pubblici, a condizione che non ne siano gli unici beneficiari.
Sarebbe opportuno interrogarsi sulla possibilità di estendere l’accesso a strutture diverse dalle
organizzazioni professionali, come ad esempio le imprese e le camere di commercio.
Un’apertura in questo senso permetterebbe il coinvolgimento di settori che non sono
sistematicamente strutturati tramite organizzazioni professionali in tutti gli Stati membri.
D’altro lato si potrebbe permettere la partecipazione di soggetti individuali, entro limiti
chiaramente definiti, come ad esempio vietando la promozione diretta (ossia la pubblicità) di
un prodotto di una data impresa. Si potrebbe così autorizzare l’esibizione di prodotti che
permettano di illustrare un messaggio di più ampia portata europea, che l’impresa si
impegnerebbe a promuovere.
Quesito 7: Quali dovrebbero essere i beneficiari ? Sarebbe il caso di dare priorità a
determinati beneficiari?
5.2.
Maggiore coerenza con gli altri strumenti della PAC
Col passare del tempo sono stati elaborati strumenti specifici di promozione e informazione
per determinati prodotti, al di là delle azioni previste nel quadro del regolamento (CE)
n. 3/2008. Questi strumenti riflettono l’utilità e l’importanza di mantenere in vita azioni
ambiziose per le filiere considerate, ma occorre anche valutare in che misura siano possibili
sinergie tra i vari strumenti esistenti, in modo da realizzare azioni di promozione più
coordinate e più efficaci.
Per definire metodi coerenti di accesso ai mercati occorre quindi riflettere sulle possibili
connessioni tra la politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari in
quanto tale e i seguenti strumenti: il regime di sostegno al consumo di latte e frutta nelle
scuole; strumenti di promozione del vino nei paesi terzi; le misure di informazione e
promozione previste nell’ambito dei programmi operativi delle organizzazioni produttori del
settore degli ortofrutticoli; il dispositivo di sostegno all’agricoltura dei territori ultraperiferici
nell’ambito dei programmi POSEI; i regimi di qualità alimentare o di promozione dei
prodotti recanti marchi ufficiali di qualità previsti nell’ambito dello sviluppo rurale
(misure 132 e 133, asse 1 del FEASR, miglioramento della competitività dell’agricoltura e
della silvicoltura); il sostegno specifico di cui all’articolo 68 del regime di pagamento unico
(regolamento (CE) n. 73/2009); le misure per la promozione dell’olio di oliva nei paesi non
europei attraverso il Consiglio oleicolo internazionale (COI); la politica di informazione e di
comunicazione sulla Politica agricola comune istituita dal regolamento (CE) n. 814/2000.
Quesito 8: Per sviluppare strategie più efficaci e più ambiziose di accesso ai mercati locali,
europei e mondiali, si possono prevedere sinergie tra i diversi strumenti di promozione e
informazione di cui dispone l’UE?
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5.3.
II Commissione
Delimitare e definire meglio gli interventi
L’attuale quadro normativo è relativamente restrittivo. Sono state elaborate liste esaustive8 di
prodotti che possono beneficiare di azioni di promozione. Sul mercato unionale per ogni
prodotto o tema è stata fissata una lista di gruppi bersaglio, messaggi e strumenti da utilizzare.
Questi vecchi elenchi sono stati via via aggiornati dalla Commissione, ma occorre
riesaminarne la pertinenza.
Analogamente, i programmi riguardano oggi prodotti specifici o sistemi di qualità (come
l’informazione sul latte e sulle sue qualità nutritive). Un nuovo approccio più flessibile - e
forse più incisivo - potrebbe essere quello di concentrarsi in un primo tempo su messaggi
chiave definiti a livello europeo, da rendere poi più specifici esemplificandoli con diversi
prodotti in modo da valorizzare la diversità, la ricchezza e la complementarità dell’offerta
europea.
Quesito 9: Quali dovrebbero essere i prodotti agricoli e alimentari ammissibili e secondo
quali criteri?
Quesito 10: Per avere maggiore incisività, quali dovrebbero essere gli strumenti della
promozione? Bisogna concentrarsi sulla diffusione di messaggi chiave, come “cinque porzioni
di frutta e verdura al giorno” o “il sapore dell’Europa” oppure su categorie di prodotti (ad es.
formaggi, vino ecc.)?
5.4.
Valorizzare meglio l’origine geografica e/o dei nomi di determinati marchi
L’offerta di prodotti agricoli e agroalimentari europei è di una tale ricchezza che spesso è
necessario superare l’immagine generica europea per valorizzare correttamente un prodotto.
Oggi, tuttavia, le possibilità di citare nomi di marchi o l’origine di un prodotto sono limitate,
col risultato che gli operatori privati hanno scarso interesse a cofinanziare programmi
promozionali a livello europeo.
Di regola, per la maggior parte delle azioni ogni riferimento all’origine deve essere secondaria
rispetto al messaggio principale. L’origine del prodotto può essere indicata solo se si tratta di
una designazione conforme alla normativa unionale (ad es. prodotti DOP/IGP)9. Vigono
norme particolari in due settori:
• il settore vitivinicolo10: la promozione di marchi commerciali individuali è possibile per i
paesi terzi purché il finanziamento della promozione non benefici di un aiuto di Stato
complementare e purché le azioni riguardino vini a denominazione di origine protetta o a
indicazione geografica protetta o vini di cui sia indicata la varietà di vite (vitigno);
• i prodotti ortofrutticoli11: la promozione di marchi commerciali individuali o contenenti
indicazioni geografiche non è possibile tranne nei seguenti casi:
–
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se si tratta del marchio commerciale dell’organizzazione
dell’associazione di organizzazioni di produttori e delle loro filiali;
di
produttori,
Allegati I e II del regolamento (CE) n. 501/2008.
Regolamento (CE) n. 501/2008, articolo 5, paragrafo 2.
Regolamento (CE) n. 1234/2007, articolo 103 septdecies.
Regolamento (CE) n. 1580/2007, allegato VIII, punto 15.
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II Commissione
se si tratta della promozione generica e della promozione di etichette di qualità; le
indicazioni geografiche sono autorizzate solo se si tratta di denominazioni di origine
protette o di indicazioni geografiche protette.
Un approccio strategico chiaramente definito dovrebbe permettere di fare maggiormente leva
sulla capacità di certi marchi o di certe indicazioni di origine, che conferiscono particolare
pregio ai prodotti, di aprire l’accesso a determinati mercati e di fungere così da autentico
propulsore per tutti i prodotti europei, in particolare sul mercato esterno. Una delle possibilità
sarebbe anche quella di valorizzare l’europeità dei prodotti nell’ambito di programmi di
promozione presentati dalle organizzazioni professionali e/o interprofessionali
rappresentative, senza tuttavia obbligarle ad escludere un’indicazione di origine più precisa o
un marchio. Occorrerà però garantire che il messaggio europeo sia decisamente in primo
piano rispetto al marchio o all’indicazione dell’origine del prodotto e che le attività di
interesse puramente privato non beneficino di finanziamenti dell’Unione, ma solo delle
infrastrutture e delle attività trasversali previste dal programma.
Quesito 11: Sarebbe opportuno dare maggiore spazio all’indicazione dell’origine del prodotto
e secondo quali criteri?
Quesito 12: Sarebbe opportuno utilizzare i marchi come mezzo di promozione sul mercato
esterno e secondo quali criteri?
5.5.
Come fare per incoraggiare una gestione multinazionale?
Secondo la normativa in vigore “viene data la priorità ai programmi presentati da più di uno
Stato membro o che prevedono azioni in più di uno Stato membro”.
Quando vari Stati membri si uniscono per proporre e attuare un programma comune che
riguarda vari paesi, la dimensione europea ne risulta moltiplicata e il bilancio disponibile
viene utilizzato meglio. Per questo motivo la Commissione ha incoraggiato e continuerà a
favorire questo tipo di programma.
La situazione attuale e i dati del periodo 2006-2010 dimostrano tuttavia che pochi Stati
membri hanno preso iniziative in questo senso: quando lo fanno non sempre il loro
programma viene selezionato perché manca una vera e propria strategia e non ci sono
obiettivi e azioni comuni.
Il cofinanziamento e le attuali procedure come la firma di contratti tra Stati membri e
organizzazioni proponenti nazionali minimizzano il ruolo delle organizzazioni professionali
su scala europea, le quali invece sarebbero le più competenti a elaborare e ad attuare
programmi di vera e propria portata europea. Occorre trovare strutture e procedure che
favoriscano maggiormente questo tipo di programmi.
Quesito 13: Cosa frena la presentazione e l’attuazione di programmi multipaese? Cosa fare
per incoraggiare questo tipo di programmi a più forte dimensione europea?
Quesito 14: Occorre sviluppare altri tipi di programmi e/o di strumenti?
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Consiglio regionale della Calabria
5.6.
II Commissione
Quale attuazione?
L’attuazione dei programmi deve poggiare su procedure semplici, rispondere agli obiettivi e
permettere di raggiungerli con il minor costo amministrativo e in un ambito coerente.
Attualmente la gestione dei programmi di promozione è concorrente tra Commissione e Stati
membri12. Nella pratica gli Stati membri valutano le proposte di programma sotto il profilo
della conformità, dell’opportunità e del rapporto qualità/prezzo, quindi trasmettono alla
Commissione i programmi che ritengono ammissibili al cofinanziamento. La Commissione
procede in questa fase, previo esame ed eventuali richieste di modifica, alla selezione dei
programmi da cofinanziare. I programmi sono poi attuati da “organismi di esecuzione” che
devono essere selezionati dall’organizzazione proponente. Lo Stato membro ha il compito di
verificare la corretta esecuzione dei programmi, dei pagamenti ai beneficiari e dei relativi
controlli. Un gruppo di sorveglianza, presieduto dallo Stato membro e al quale assiste la
Commissione, si riunisce regolarmente per seguire lo stato di avanzamento dei vari
programmi.
Il processo di selezione è doppio e lungo (sette mesi tra il termine per la presentazione allo
Stato membro e la decisione della Commissione), il che limita la capacità di organizzare
campagne che rispondano ai bisogni in modo tempestivo e pragmatico. Sarebbero possibile
due alternative:
–
una selezione a livello degli Stati membri. Innanzitutto occorrerebbe avere la
possibilità di assegnare dotazioni finanziarie per Stato membro. Al di là della
difficoltà di un simile compito (che importo e con quali criteri?), la gestione
attraverso dotazioni finanziarie nazionali preassegnate rischierebbe di affievolire la
dimensione europea delle misure. Un simile approccio è tuttavia seguito nel settore
degli ortofrutticoli (dotazione finanziaria soggetta a massimale per organizzazione in
funzione del volume di produzione della stessa) e nel settore vitivinicolo (dotazione
finanziaria fissata a livello nazionale). In questi due settori, però, il contesto è diverso
perché le misure di promozione fanno parte di un menù completo di misure settoriali
e rientrano in programmi che contemplano anche azioni di sviluppo o di
ristrutturazione del settore.
–
una selezione a livello unionale. Si tratterebbe in questo caso di una selezione simile
a quella dei bandi di gara: le proposte sono valutate dalla Commissione che nella
maggior parte dei casi è assistita da esperti esterni. Il più delle volte, secondo questa
procedura di selezione, la Commissione si occupa anche del monitoraggio, del
controllo e del pagamento. Occorrerà quindi riflettere al ruolo da affidare agli Stati
membri in tale ambito: non sarebbe lasciato loro alcun ruolo o si potrebbe pensare di
decidere le azioni a livello della Commissione e di incaricare gli Stati membri di
seguire e controllare l’attuazione dei programmi così selezionati?
Quesito 15: Come semplificare e migliorare la selezione e l’attuazione dei programmi?
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Gestione concorrente: la Commissione resta responsabile dell’esecuzione del bilancio ma incarica gli
Stati membri di eseguire i pagamenti ai beneficiari secondo le condizioni fissate livello dell’Unione. La
Commissione verifica poi che gli stanziamenti siano stati spesi correttamente (nell’ambito della
procedura di liquidazione dei conti).
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Consiglio regionale della Calabria
5.7.
II Commissione
Qual è la dotazione finanziaria occorrente per raggiungere gli obiettivi?
Attualmente, i programmi sono finanziati in parte dall’Unione europea (massimo 50%) e il
saldo rimane a carico delle organizzazioni o dei professionisti proponenti (minimo 20%) e
degli Stati membri. Il principio del cofinanziamento appare il più indicato per
responsabilizzare i diversi attori. Occorre stabilire se, per raggiungere i nostri obiettivi o per
alcuni obiettivi prioritari sia opportuno proporre di aumentare la quota del cofinanziamento.
Nell’ambito di un più deciso orientamento al mercato attraverso la progressiva eliminazione
delle sovvenzioni all’esportazione, del disaccoppiamento dei pagamenti diretti e del ricorso a
misure di gestione del mercato solo in casi eccezionali, le azioni di promozione rappresentano
uno strumento complementare alle misure classiche di mercato per mantenere e rafforzare il
livello di competitività dell’agricoltura dell’UE.
Per essere efficace uno strumento deve avere una dotazione finanziaria all’altezza delle sue
ambizioni. Una prima stima del bilancio necessario sarà determinata al termine della presente
procedura di consultazione, in base alla valutazione della politica esistente e ad un’analisi
d’impatto delle opzioni per il futuro.
6.
CONCLUSIONE: DIBATTITO PUBBLICO E ALTRE AZIONI
I problemi e i quesiti affrontati dal presente Libro verde sono gli aspetti fondamentali da
valutare bene nel definire un quadro strategico comune della politica di informazione e di
promozione dei prodotti agricoli dell’Unione europea e gli strumenti per attuarla.
Attraverso la presente consultazione la Commissione desidera raccogliere il parere di tutte le
organizzazioni e di tutti i cittadini interessati all’informazione e alla promozione dei prodotti
agricoli.
Invitiamo gli agricoltori, i produttori di derrate alimentari, le organizzazioni non governative,
i trasformatori, i dettaglianti, i distributori, i commercianti, gli importatori, gli esportatori, i
consumatori, gli organismi pubblici e ogni altro soggetto interessato a trasmettere il loro
contributo attraverso:
- il sito internet http://ec.europa.eu/yourvoice
La Commissione invita le organizzazioni che desiderino presentare osservazioni nell’ambito
di una consultazione pubblica a trasmettere alla Commissione stessa e al pubblico
informazioni che illustrano gli interessi che rappresentano. Qualora un’organizzazione decida
di non fornire le suddette informazioni, la politica dichiarata della Commissione è quella di
considerare il contributo un contributo individuale (v. i requisiti minimi per la consultazione
delle parti interessate, COM(2002) 704 e la comunicazione sul seguito del Libro verde
“Iniziativa europea per la trasparenza”, COM(2007) 127 del 21.3.2007).
La presente consultazione termina il 30 settembre 2011.
Quesito 16: Si invitano i partecipanti a porre qualsiasi quesito sulla politica di informazione e
promozione dei prodotti agricoli non contemplato dal presente documento.
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Consiglio regionale della Calabria
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II Commissione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 299/141
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni — Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore
aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa»
COM (2012) 148 final
(2012/C 299/25)
Relatore: KRAUZE
La Commissione europea, in data 30 marzo 2012, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo
in merito alla:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni — Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore
aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa
COM(2012) 148 final.
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato
in materia, ha formulato il proprio parere in data 26 giugno 2012.
Alla sua 482a sessione plenaria, dei giorni 11 e 12 luglio 2012 (seduta dell'11 luglio), il Comitato
economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 136 voti favorevoli, 1 voto contrario e
10 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1
Spiegando ai consumatori gli elevati standard qualitativi,
di benessere animale e di produzione seguiti dai prodotti agri­
coli dell'UE, e incentivando le esportazioni, i programmi unio­
nali di informazione e promozione hanno un ruolo essenziale
da svolgere per aiutare i produttori e i lavoratori europei a far
fronte alle sfide di un contesto mondiale sempre più competi­
tivo e per garantire loro una buona posizione di mercato.
1.2
Come già nel parere in merito al documento COM(2011)
436 final (1), il Comitato economico e sociale europeo (CESE)
sostiene i due obiettivi fondamentali della nuova politica di
promozione, orientati verso il mercato destinatario: l'informa­
zione e la sensibilizzazione dei consumatori circa il mercato
dell'UE e la promozione delle esportazioni sul mercato esterno.
1.3
Occorre individuare nuove risorse aggiuntive all'interno
del quadro finanziario 2014-2020 per affrontare le nuove crisi
e situazioni di emergenza che potrebbero colpire il settore e alle
quali non si può rispondere con gli stanziamenti per la politica
di promozione e informazione della PAC. Il Comitato ritiene
che sia assolutamente necessario aumentare il bilancio destinato
alla politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli
sul mercato interno e su quelli dei paesi terzi.
1.4
Il CESE ritiene che la Commissione dovrebbe definire
orientamenti chiari per i richiedenti nazionali, multipaese e di
(1) Parere CESE, GU C 43, del 15.2.2012, pagg. 59-64.
paesi terzi a titolo del programma negli Stati membri. La valu­
tazione dei programmi stessi dovrebbe essere migliorata appli­
cando un rigoroso sistema di valutazione basato su indicatori
specifici. Occorre maggiore trasparenza nella selezione e nell'at­
tribuzione della priorità dei programmi a livello nazionale e
unionale. Per semplificare le procedure, i programmi multipaese
potrebbero essere presentati dai richiedenti direttamente alla
Commissione. Occorre dare la priorità, attraverso un sistema
di finanziamento più vantaggioso che fornisca fino al 60 % di
cofinanziamento UE, ai programmi multipaese estesi a una serie
di prodotti.
1.5
Occorre introdurre maggiore flessibilità affinché sia pos­
sibile adeguare i programmi alle mutevoli condizioni del mer­
cato durante la fase di attuazione. Il Comitato sostiene la pro­
posta di presentare un programma quadro pluriennale con in­
formazioni dettagliate soltanto per il primo anno nei casi in cui
i programmi in questione siano preceduti da analisi di mercato
e valutazioni d'impatto, con la possibilità quindi di correggere il
tiro negli anni successivi.
1.6
Il CESE sottolinea che la normativa in materia di pro­
mozione dovrebbe chiarire il ruolo dei marchi e l'equilibrio tra
la promozione generica e quella riguardante marchi privati.
Occorre esaminare l'idea di base che sta dietro alla promozione
dei prodotti dell'UE mediante marchi specifici. Dovrebbe essere
consentito indicare l'origine del prodotto, anche per quei pro­
dotti che non hanno ottenuto una denominazione di origine o
un'indicazione geografica protetta. Il concetto di origine nell'UE
dovrebbe essere veicolato mediante slogan generali che non
compromettano il diritto dei consumatori ad essere informati
correttamente.
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Consiglio regionale della Calabria
C 299/142
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II Commissione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
1.7
Per quanto riguarda lo slogan comune europeo per le
misure di commercializzazione esterna, appare opportuno vei­
colare un messaggio unificato, che tenga insieme e riguardi tutti
i prodotti europei nello stesso contenitore. È cruciale inviare ai
consumatori un messaggio chiaro e facile da individuare.
1.8
Il CESE è a favore di un elenco unico di prodotti am­
missibili, al fine di semplificare le procedure. L'elenco dovrebbe
essere esteso per consentire la promozione dei prodotti facenti
capo ad altri sistemi di garanzia della qualità che trasmettono
un messaggio di qualità della produzione europea: si pensa ad
esempio al livello nazionale e regionale o al settore dell'agricol­
tura biologica.
1.9
Il Comitato considera essenziale creare una rete per lo
scambio di buone pratiche tra professionisti, per realizzare pro­
grammi e campagne di promozione ben strutturati, coordinati e
multipaese, anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Inoltre, va
considerata la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie per
mettere in contatto fra loro i consumatori e i produttori. Sarà
necessario evitare i meccanismi che causano distorsioni del mer­
cato o della concorrenza.
4.10.2012
2.5
Nella comunicazione in esame, la Commissione indica le
grandi linee che orienteranno questa politica di promozione.
2.5.1 Un campo d'applicazione più ampio
— L'attuazione delle iniziative potrà essere estesa al di là delle
organizzazioni professionali settoriali, in modo da includere
le imprese private che propongano un elevato valore ag­
giunto per l'Unione europea.
— Si propone di avere un unico elenco di prodotti ammissibili,
che segua il più possibile quello dei prodotti interessati dalla
politica di qualità. Le azioni potrebbero veicolare messaggi
tematici e fare un ampio uso delle nuove tecnologie che
consentano lo scambio di buone pratiche e di facilitare la
vendita dei prodotti.
— Per sviluppare un’immagine europea dei prodotti agroali­
mentari, ogni azione di informazione o promozione do­
vrebbe comportare un richiamo all’origine europea del pro­
dotto. Per i prodotti DOP o IGP sarà mantenuta la possibi­
lità di indicare l’origine a titolo principale.
2. Contenuto essenziale della comunicazione
2.1
Per realizzare gli obiettivi perseguiti dalla strategia Eu­
ropa 2020, è necessario sostenere un'agricoltura che garantisca
la sicurezza alimentare, un uso sostenibile delle risorse naturali e
il dinamismo delle zone rurali, così come la crescita e l'occu­
pazione. Una politica di promozione efficace riveste una grande
importanza per raggiungere tutti questi obiettivi.
2.2
I programmi di promozione sono cofinanziati sulla base
di un contributo massimo del 50 % versato dall'UE, di un con­
tributo minimo del 20 % versato dalle associazioni di categoria
e di una quota residua versata dallo Stato membro. Spesso però
la presentazione di programmi in paesi extra UE ha evidenziato
scarse ambizioni ed effetti più deboli e tardivi.
2.3
La comunicazione della Commissione indica le lacune
attualmente presenti nelle azioni di promozione, nonché le pa­
stoie burocratiche e lo squilibrio fra le iniziative prese e gli
ostacoli incontrati, e formula suggerimenti sui modi di risolvere
tali problemi, migliorando l'immagine dei prodotti agricoli del­
l'Unione europea.
2.4
Guardando al futuro, la comunicazione assegna i se­
guenti obiettivi alla suddetta politica di promozione:
— La valutazione d'impatto dovrebbe esaminare la possibilità
di lanciare, sul mercato esterno, programmi misti con una
componente generica e una commerciale, in cui potrebbe
rientrare la promozione dei marchi privati.
— Sarà aumentato il sostegno alla promozione dei marchi eu­
ropei di qualità alimentare, quali DOP, IGP e STG.
2.5.2 Un campo di attività più ampio
— Ci dovrebbe essere un nuovo tipo di attività, consistente in
un'assistenza tecnica per aiutare gli operatori di mercato a
partecipare ai programmi cofinanziati, a lanciare campagne
efficaci o a sviluppare proprie azioni relative alle esportazio­
ni.
2.5.3 Revisione delle modalità di intervento
— Questa revisione riguarda i programmi multipaese, che at­
tualmente non stanno dando i risultati attesi. Le missioni ad
alto livello nei paesi terzi con la partecipazione del commis­
sario europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale e la
presenza della Commissione alle fiere internazionali conti­
nueranno.
— un maggiore valore aggiunto europeo,
2.5.4 La promozione e la crisi
— una politica più attraente ed incisiva,
— una gestione più semplice,
— maggiori sinergie tra i vari strumenti di promozione.
— In ragione dei vincoli del quadro finanziario 2014-2020,
risulterà più difficile mobilitare stanziamenti aggiuntivi per
le misure di informazione e promozione in risposta alle
crisi. Occorre una decisione che stabilisca se i finanziamenti
per la risposta europea alle crisi debbano venire dalla futura
politica di promozione oppure dalle misure orizzontali nel
quadro della PAC.
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II Commissione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2.5.5 Una gestione più semplice e razionale
— Il monitoraggio e la gestione dei programmi dovrebbero
essere più semplici, flessibili ed efficienti.
2.5.6 Maggiore coerenza tra azioni di informazione e promo­
zione
— Le misure realizzate nell’ambito del sistema di promozione e
le altre attività in materia dovranno essere più coerenti fra
loro e con la politica agricola comune.
3. Analisi della proposta e osservazioni del Comitato
3.1
I precedenti pareri del CESE osservavano che, a fronte
delle sfide che attendono la politica agricola europea, è più
importante che mai promuovere i prodotti agroalimentari del­
l'UE al fine di contribuire al loro posizionamento come prodotti
ad alto valore aggiunto e a mantenere la posizione leader del­
l'UE in quanto fornitore di derrate alimentari (2).
3.2
Il CESE sottolinea l'importanza dei due obiettivi della
nuova politica europea nel settore: del primo, ossia l'informa­
zione e la sensibilizzazione dei consumatori circa gli elevati
standard di qualità e l'elevato valore aggiunto dei prodotti ven­
duti sul mercato dell'UE, in quanto mette in rilievo la maggiore
solidità delle garanzie in materia di metodi di produzione, eti­
chettatura, tracciabilità e sicurezza alimentare, nonché il mag­
gior rigore dei requisiti in materia di ambiente, benessere ani­
male e rispetto dei diritti dei lavoratori; del secondo, ossia la
promozione delle esportazioni sul mercato esterno, in quanto
pone l'accento sulla qualità, sul valore nutritivo e gastronomico
e sulla sostenibilità e sicurezza dei prodotti europei.
3.3
Il CESE valuta positivamente la decisione della Commis­
sione di modificare l'attuale politica europea in materia di azioni
di promozione e informazione per renderla più efficace, mirata
e ambiziosa.
3.4
Il Comitato sostiene nel complesso le proposte della
Commissione e le linee guida indicate nella comunicazione
per quanto riguarda la futura politica di promozione dei pro­
dotti agricoli allo scopo di migliorare la competitività del settore
e di sensibilizzare il pubblico circa gli standard elevati del mo­
dello agroalimentare europeo.
3.5
Il CESE osserva che, nella comunicazione della Commis­
sione, manca un riferimento a disposizioni riguardanti un mec­
canismo automatico o semi-automatico che aiuti le economie
colpite dalle crisi alimentari a riprendersi e che sia rapido, effi­
ciente, sistematico ed efficace. Pur riconoscendo i vincoli creati
dall'attuale crisi finanziaria, il CESE considera assolutamente
necessario aumentare il bilancio per le misure d'informazione
e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei
paesi terzi. Occorre individuare in tempo utile nuove risorse
aggiuntive all'interno del quadro finanziario 2014-2020 per
(2) Parere CESE 1859/2011, GU C 43, del 15.2.2012, pagg. 59-64.
C 299/143
affrontare le nuove crisi e situazioni di emergenza che potreb­
bero colpire il settore e alle quali non si può rispondere con gli
stanziamenti per la politica di promozione e informazione della
PAC.
3.6
Il CESE sottolinea che i programmi dovrebbero presen­
tare una prospettiva europea basata sul valore aggiunto, com­
presa una sottolineatura per la creazione di posti di lavoro, e
ritiene che la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti
chiari per i richiedenti nazionali, multipaese e di paesi terzi a
titolo del programma negli Stati membri. La valutazione dei
programmi stessi dovrebbe essere migliorata applicando un ri­
goroso sistema di valutazione basato su indicatori specifici. È
essenziale introdurre maggiore trasparenza nella selezione e
nell'attribuzione della priorità dei programmi a livello nazionale
e unionale. Per semplificare le procedure, i programmi multi­
paese potrebbero essere presentati direttamente alla Commissio­
ne, e i processi di selezione dovrebbero essere accelerati a livello
nazionale e dell'UE.
3.7
Quanto alla possibilità di ampliare la gamma dei benefi­
ciari dei programmi promozionali, il CESE ritiene che occorra
dare la priorità alle organizzazioni professionali all'interno del
settore agroalimentare, in quanto sono le entità di raccolta delle
aziende e cofinanziano le attività. Tutti gli altri beneficiari do­
vrebbero essere ammessi soltanto su raccomandazione delle
organizzazioni professionali settoriali.
3.8
È opportuno dare all'organizzazione professionale setto­
riale che ha proposto un programma la possibilità di esserne
anche l'esecutore, in tutto o in parte, in funzione dell'ampiezza
dell'iniziativa e delle capacità e dell'esperienza di cui essa dispo­
ne. Si dovrebbe considerare la possibilità di consentire alle as­
sociazioni di categoria minori dei nuovi Stati membri di fare
richiesta in quanto beneficiari dei programmi promozionali e in
quanto enti esecutivi, dal momento che hanno la migliore co­
noscenza dei propri prodotti tradizionali e del modo più adatto
per promuoverli.
3.9
Il CESE è a favore di un elenco unico di prodotti am­
missibili, al fine di semplificare le procedure. L'elenco dei pro­
dotti contemplati dalla normativa dovrebbe essere esteso per
consentire la promozione di tutti quelli che trasmettono il mes­
saggio di qualità della produzione europea o che lo possono
rafforzare. Per i prodotti con una forte identità nazionale po­
trebbe risultare vantaggioso e dovrebbe essere possibile indicare
l'origine nazionale, anche se non beneficiano di una DOP o di
un'IGP. Il Comitato ritiene però che le modalità d'applicazione
di tali proposte debbano essere conciliate con l'obiettivo di
promuovere anzitutto le produzioni dell'UE.
3.10
Il Comitato sostiene l'idea di creare una piattaforma
europea di scambio di buone pratiche tra professionisti, per
sviluppare e realizzare campagne di promozione ben strutturate,
coordinate e multipaese, anche ricorrendo alle nuove tecnologie,
che possono essere uno strumento prezioso in questa circostan­
za. Occorre fare particolarmente attenzione a evitare che l'uti­
lizzo di questi meccanismi causi distorsioni del mercato o della
concorrenza.
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Consiglio regionale della Calabria
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II Commissione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
3.11
Riguardo agli sforzi per migliorare i programmi di qua­
lità e concepirli in modo che abbraccino più paesi, il CESE è
favorevole a che tali programmi multipaese ricevano la priorità,
in quanto forniscono una dimensione veramente europea e
richiedono il sostegno dell'UE. Il Comitato suggerisce che la
Commissione aumenti il proprio contributo, in particolare lad­
dove sono coinvolti i mercati emergenti.
3.12
Il Comitato considera positivo che i promotori di un
programma possano in un primo tempo illustrarlo nei dettagli
solo per quanto riguarda il primo anno, se i programmi in
questione sono preceduti da analisi di mercato e da valutazioni
d'impatto che ne stabiliscono il potenziale di raggiungimento
degli obiettivi, e che possano procedere successivamente per
quanto riguarda gli anni successivi. Questo sistema può favorire
la flessibilità dei programmi e la loro capacità di reagire ai
segnali inviati dal mercato.
3.13
A integrazione dei sistemi europei di qualità alimentare
menzionati nella comunicazione (DOP, IGP e STG), si dovreb­
bero contemplare anche altri sistemi di qualità, come ad esem­
pio l'agricoltura biologica o la qualità regionale.
4.10.2012
3.14
Il CESE ritiene che la normativa in materia di promo­
zione debba chiarire il ruolo dei marchi e l'equilibrio tra la
promozione generica e quella riguardante marchi privati, in
particolare nei paesi terzi. Ciò contribuirebbe all'efficacia delle
campagne promozionali (maggiore impatto nei confronti degli
importatori e dei consumatori) e fornirebbe maggiori incentivi
alla partecipazione delle aziende che, in ultima analisi, cofinan­
ziano queste azioni. Al fine di garantire un'informazione com­
pleta e trasparente dovrebbe essere consentito di indicare l'ori­
gine del prodotto, anche per quei prodotti che non rientrano in
una denominazione di origine o in un'indicazione geografica
protetta. Il concetto di origine nell'UE dovrebbe essere veicolato
mediante slogan generali che non compromettano il diritto dei
consumatori ad essere informati correttamente.
3.15
In un'ottica di semplificazione, infine, l'idea di garantire
la coerenza di bilancio fra i diversi programmi di promozione
merita di essere sostenuta.
Bruxelles, 11 luglio 2012
Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON
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II Commissione
ISSN 1831-0869
Consiglio regionale della Calabria
Relazione speciale n. 10
2009
CORTE DEI CONTI
EUROPEA
AZIONI DI INFORMAZIONE
E DI PROMOZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Relazione speciale n. 10
2009
AZIONI DI INFORMAZIONE
E DI PROMOZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI
(presentata in virtù dell’articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE)
CORTE DEI CONTI EUROPEA
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
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CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lussemburgo
LUSSEMBURGO
Telefono: +352 4398-45410
Telefax: +352 4398-46410
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.eca.europa.eu
Relazione speciale n.
10
2009
Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet consultando
il portale Europa (http://europa.eu).
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2009
ISBN 978-92-9207-365-7
doi:10.2865/51652
© Comunità europee, 2009
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
Printed in Belgium
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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II Commissione
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INDICE
Paragrafi
GLOSSARIO
I-XI
SINTESI
1-10
INTRODUZIONE
1-4
5-7
8-10
CONTESTO GENERALE
AZIONI RECENTI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE
DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA DI GESTIONE
11-15
ESTENSIONE E APPROCCIO DELL’AUDIT
16-52
OSSERVAZIONI
16-29
16-18
19-23
24-29
ATTUALMENTE L’IMPATTO DELLA POLITICA È DIFFICILMENTE MISURABILE
OBIETTIVI E INDICATORI DI PERFORMANCE
LIMITI DELL’IMPATTO PREVEDIBILE DELLA POLITICA
DIFFICOLTÀ A VALUTARE L’IMPATTO DEI DIVERSI PROGRAMMI
30-40
31-33
34-40
IL LIVELLO DI RIGORE NELLA SELEZIONE E NELL’APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGRAMMA
È STATO MIGLIORATO, MA DOVRÀ ANCORA ESSERE CONFERMATO
SELEZIONE PRELIMINARE DELLE PROPOSTE DI PROGRAMMA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI
MAGGIOR LIVELLO DI RIGORE DA PARTE DELLA COMMISSIONE
41-52
41-43
44-46
47-52
I CONTROLLI IN LOCO RIGUARDANTI L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEVONO ANCORA ESSERE MIGLIORATI
SELEZIONE DEGLI ORGANISMI DI ESECUZIONE
RAFFORZAMENTO, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DEL MONITORAGGIO DELLE SPESE
IN ALCUNI STATI MEMBRI PERMANGONO CARENZE DI CONTROLLO
53-57
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
ALLEGATO I — SINTESI DEI REGOLAMENTI IN VIGORE DURANTE IL PERIODO CONTROLLATO
ALLEGATO II — ELENCO DEI TEMI, PRODOTTI E PAESI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI AZIONI FINANZIABILI
RISPOSTE DELLA COMMISSIONE
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Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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GLOSSARIO
Gruppo di sorveglianza: I programmi sono monitorati da un gruppo di sorveglianza, costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri interessati e delle organizzazioni proponenti.
Linee direttrici: Per la promozione sul mercato interno, per ciascuno dei settori o dei prodotti
selezionati la Commissione deve fissare le linee direttrici che definiscono le modalità della
strategia da seguire nelle proposte di programmi, fornendo indicazioni generali sugli obiettivi e le mete da raggiungere, sui temi, sui tipi di azioni, sulla durata dei programmi e sulla
ripartizione indicativa della partecipazione finanziaria della Comunità. Attualmente, tali linee
direttrici sono riportate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione
(GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3) ed il bilancio indicativo nell’allegato III dello stesso.
Per la promozione nei paesi terzi, la Commissione può fissare linee direttrici specifiche per
ciascuno dei settori o dei prodotti selezionati.
Organizzazione proponente: Tale termine designa le «organizzazioni incaricate della realizzazione di azioni promozionali e di informazione» definite all’articolo 6 del regolamento (CE)
n. 3/2008 del Consiglio (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1). Si tratta di organizzazioni professionali
o interprofessionali, rappresentative del settore o dei settori interessati in uno o più Stati
membri o a livello comunitario, che elaborano proposte di programmi.
Organismo di esecuzione: In esito ad una messa in concorrenza con mezzi appropriati,
l’organizzazione proponente seleziona gli organismi che eseguono le azioni del programma
(articolo 11 del regolamento (CE) n. 3/2008).
Si tratta generalmente di agenzie di comunicazione e pubblicitarie.
Paesi che possono formare oggetto di azioni: Qualora il paese contemplato ai fini
dell’azione non faccia parte dell’Unione europea, esso deve figurare nell’elenco dei paesi
terzi o delle zone ammissibili che la Commissione stabilisce a norma dell’articolo 4 del
regolamento (CE) n. 3/2008.
Attualmente, tale elenco è riportato nell’allegato II del regolamento (CE) n. 501/2008.
Programma: Le differenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sono
realizzate nell’ambito di un programma di informazione e di promozione (articolo 1 del
regolamento (CE) n. 3/2008).
Temi e prodotti che possono formare oggetto di azioni: L’articolo 3 del regolamento
(CE) n. 3/2008 definisce in generale i temi e i prodotti che possono essere oggetto di un
programma cofinanziato. In tale contesto, la Commissione compila degli elenchi di temi
e prodotti ammissibili che vengono rivisti ogni due anni. Attualmente, tali elenchi sono
riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 501/2008.
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SINTESI
RISPOSTE
DELLA COMMISSIONE
I.
V.
Dall’inizio degli anni 80, l’Unione europea
attua e cofinanzia azioni di promozione dei
prodotti agricoli. A partire dal 1999, i diversi
dispositivi esistenti sono stati raggruppati
in un dispositivo comune concernente l’insieme dei prodotti interessati. Le azioni di
promozione sono essenzialmente dei programmi, di durata variabile da uno a tre anni,
cofinanziati fino al 50 % dall’Unione europea e destinati sia al mercato interno che
a quello dei paesi terzi.
La Corte ha quindi rilevato come l’impatto
della politica, che può probabilmente ritenersi positivo, sia peraltro, a tutt’oggi, difficilmente misurabile. Non vi sono obiettivi
concreti, risultanti da una strategia esplicita,
in base ai quali si possa valutare l’efficacia
della politica. La definizione di una strategia e di obiettivi concreti sembra dunque
essere un prerequisito per la definizione di
quegli indicatori appropriati che oggi invece
mancano. L’impatto prevedibile del dispositivo è tuttavia limitato, sin dall’inizio, da un
bilancio relativamente modesto rispetto alla
molteplicità dei prodotti e delle zone geografiche da coprire e dalla mancanza di una
procedura adeguata per garantire la complementarietà con le diverse azioni di promozione nazionali o private. Infine, sebbene le
informazioni disponibili facciano prevedere
effetti positivi, data la loro natura limitata
è difficile misurare l’efficacia di ciascun programma cofinanziato e, a maggior ragione,
l’efficacia complessiva della politica.
II.
La Commissione sta svolgendo attualmente
una riflessione approfondita su tale dispositivo, che potrebbe condurre, in particolare,
a un rafforzamento significativo del bilancio
per l’informazione e la promozione.
III.
L’audit della Corte si è concentrato sull’efficacia delle azioni di informazione e di
promozione e sulla regolarità delle spese.
L’audit è stato effettuato presso i servizi
della Commissione ed in tre dei principali
Stati membri interessati.
IV.
La Corte ha constatato che la Commissione
ha iniziato, da alcuni anni, a migliorare il
dispositivo di gestione e di controllo delle
spese legate alle azioni di informazione
e di promozione a favore dei prodotti agricoli. Tale processo ha già permesso di ottenere risultati positivi in certi settori ma
richiede ancora di essere confermato ed
approfondito.
VI.
La Corte raccomanda di conseguenza che
siano precisati gli obiettivi della politica,
garantendo al tempo stesso coerenza tra le
ambizioni formulate ed i bilanci impegnati.
Tali obiettivi dovrebbero essere formulati
come obiettivi «SMART» che permettano
di definire e monitorare indicatori di performance appropriati. Dovrebbe essere
attuata, in maniera formale, una procedura
di consultazione di tutti gli attori interessati per l’intero processo, dalla definizione
della strategia all’attuazione di procedure
che permettano di garantire la complementarietà con le varie azioni di promozione
esistenti.
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7
SINTESI
RISPOSTE
DELLA COMMISSIONE
VII.
X.
In mancanza di un’effettiva misurazione
dell’impatto, l’efficacia prevista si basa in
gran parte sulla pertinenza dei criteri di
selezione delle proposte di programma.
Se il controllo svolto dagli Stati membri in
tale campo resta ancora, talvolta, troppo
limitato, la Commissione è ormai molto più
esigente e selettiva. Tuttavia, tale miglioramento dovrà ancora essere confermato.
La Corte raccomanda che il controllo della
selezione degli organismi d’esecuzione sia
rafforzato e che le carenze dei controlli identificate in uno Stato membro siano monitorate, affinché vi sia posto rapidamente
rimedio.
VIII.
La Corte raccomanda pertanto che vengano
proseguiti i miglioramenti in corso nella
procedura di selezione, in particolare per
quel che riguarda le esigenze in materia
d’informazione sull’impatto prevedibile del
programma e sul modo in cui verrà misurato;
gli Stati membri devono peraltro continuare
ad essere più selettivi, verificando anche le
informazioni tese a garantire la pertinenza
delle proposte.
XI.
L‘incidenza potenziale delle raccomandazioni formulate nella presente relazione deve
essere considerata in rapporto alla dotazione di bilancio destinata al dispositivo di
promozione. La Commissione sta svolgendo
attualmente una riflessione approfondita
su tale dispositivo, che potrebbe condurre,
in particolare, a una proposta di rafforzamento significativo del bilancio per l’informazione e la promozione. Per tale motivo, la
Corte raccomanda di apportare al più presto
i miglioramenti in questione.
IX.
La selezione degli organismi d’esecuzione,
che svolgono un ruolo chiave nella realizzazione dei programmi, è oggetto di un controllo troppo limitato. È stato invece già
rafforzato, in maniera significativa, il monitoraggio successivo delle spese da parte
della Commissione. Per contro, in Spagna
ed in Italia permangono carenze significative nei controlli, che sono state peraltro
rilevate, a più riprese, già da diversi anni.
Sebbene nei due Stati membri siano state
finalmente adottate misure per tentare
di correggere tali debolezze, al momento
dell’audit era ancora troppo presto per confermare l’efficacia di tali cambiamenti, che
dovrà pertanto essere verificata in futuro.
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INTRODUZIONE
CONTESTO GENERALE
1.
Dall’inizio degli anni 80, l’Unione europea realizza e cofinanzia azioni
di promozione dei prodotti agricoli. Sino al 1999, tali azioni erano
condotte settore per settore, in base a diverse disposizioni normative specifiche per le differenti organizzazioni comuni di mercato
(OCM).
1
Regolamento (CE) n. 2702/1999
del Consiglio, del 14 dicembre
1999, relativo ad azioni di
informazione e di promozione dei
prodotti agricoli nei paesi terzi
(GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7)
e regolamento (CE) n. 2826/2000
2.
del Consiglio, del 19 dicembre
Nel 1999, tali disposizioni sono state armonizzate e sostituite da un
dispositivo raggruppato in due regolamenti del Consiglio 1 relativi,
rispettivamente, alla promozione nei paesi terzi ed alla promozione
sul mercato interno. I due regolamenti sono stati accorpati all’inizio
d e l 2 0 0 8 n e l r e g o l a m e n t o ( C E ) n . 3 / 2 0 0 8 d e l C o n s i g l i o 2, u n r e g o l a mento unico che copre ormai l’insieme della politica di promozione
dei prodotti agricoli senza tuttavia apportare significative modifiche
di fondo rispetto ai due testi precedenti.
2000, relativo ad azioni di
informazione e di promozione
dei prodotti agricoli sul mercato
interno (GU L 328 del 23.12.2000,
pag. 2).
2
Regolamento (CE) n. 3/2008 del
Consiglio, del 17 dicembre 2007,
relativo ad azioni di informazione
e di promozione dei prodotti
3.
4.
agricoli sul mercato interno e nei
In base ai regolamenti in vigore, le azioni in oggetto devono svolgersi in
un arco di tempo di 1-3 anni e possono riguardare le pubbliche relazioni, la promozione o la pubblicità, ponendo l’accento sui vantaggi
dei prodotti dell’UE, in particolare sul piano della qualità, dell’igiene,
della sicurezza alimentare, dell’alimentazione, dell’etichettatura, del
benessere degli animali o del rispetto dell’ambiente. Esse possono
riguardare anche la partecipazione a manifestazioni e fiere, l’attuazione di campagne d’informazione sui regimi comunitari delle
denominazioni d’origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche
protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG), dei vini
di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), o la diffusione
di informazioni sui regimi relativi alle norme di qualità e all’etichettatura nell’UE e sul metodo di produzione biologica. Per quel che
riguarda i paesi terzi, le azioni possono anche consistere in studi di
mercato per la ricerca di nuovi sbocchi commerciali.
I programmi sono finanziati, salvo eccezioni, sino al 50 % dall’Unione
europea, mentre la restante quota è coperta dalle organizzazioni
professionali o interprofessionali proponenti (non meno del 20 %)
e dagli Stati membri interessati.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008,
pag. 1).
Cfr. allegato I per la cronologia dei
vari regolamenti di applicazione
in vigore nel corso del periodo
controllato.
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9
AZIONI RECENTI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE
5.
La dotazione di bilancio annua per le misure ed azioni di informazione
e di promozione dei prodotti agricoli è fortemente aumentata nel
corso degli ultimi anni, passando dai 17 milioni di euro del 2002
a 50 milioni di euro dal 2007 in poi (cfr. grafico 1).
6.
La parte più consistente delle spese corrisponde alla quota dell’UE nei
programmi cofinanziati. Nel corso del periodo 2007-2008 sono stati
attivi circa 200 programmi, che hanno interessato 23 Stati membri
differenti, talvolta nel quadro di programmi «multi-paese» cofinanziati da più Stati membri alla volta.
7.
A seguito, segnatamente, di una richiesta dei deputati europei, la Commissione sta svolgendo una riflessione approfondita su tale dispositivo, principalmente per quanto concerne i paesi terzi. Ciò potrebbe
condurre, in particolare, a un rafforzamento significativo del bilancio per l’informazione e la promozione, dando priorità ai programmi
aventi come obiettivo i paesi terzi.
GRAFICO 1
S TA N Z I A M E N T I A N N UA L I ( PAG A M E N T I ) R E L AT I V I A L L E M I S U R E
E AZIONI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE
60
Mllioni di euro
50
40
30
20
10
0
2002
2003
2004
2005
Programmi cofinanziati
2006
2007
2008
2009
Pagamenti diretti
Fonte: Bilanci generali dell’Unione europea 2002-2009.
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10
DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA DI GESTIONE
8.
I programmi sono generalmente proposti dalle «organizzazioni proponenti». Gli Stati membri, dopo averne valutato la conformità, l’opportunità ed il rapporto qualità/prezzo, trasmettono alla Commissione le
proposte di programma che essi accettano di cofinanziare. La Commissione procede allora, dopo un esame e le eventuali richieste di
modifica, alla selezione dei programmi cofinanziati.
9.
Tali programmi sono poi attuati da «organismi di esecuzione» la cui selezione deve essere effettuata dall’organizzazione proponente «dopo
averli messi in concorrenza secondo modalità idonee». Lo Stato membro è incaricato di controllare le condizioni in cui avviene la selezione
e ne informa la Commissione.
10.
Nel quadro della gestione concorrente, lo Stato membro è anche incaricato di sorvegliare la buona esecuzione dei programmi, dei pagamenti ai beneficiari e dei relativi controlli. Un gruppo di sorveglianza,
presieduto dallo Stato membro interessato e cui assiste in pratica un
rappresentante della Commissione, si riunisce periodicamente per
seguire lo stato di avanzamento dei vari programmi.
Fonte: Asociación 5 al día.
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11
ESTENSIONE
E APPROCCIO DELL’AUDIT
11.
La principale ragione che ha indotto la Corte a svolgere il presente audit
è che, sebbene il bilancio destinato alle azioni di informazione e di
promozione dei prodotti agricoli sia ancora relativamente modesto,
esso ha registrato una crescita costante nel corso degli ultimi anni.
Inoltre, potrebbe essere destinato a crescere ulteriormente in futuro,
soprattutto dal momento che le misure di promozione rientrano nella
«scatola verde» dei negoziati dell’OMC. Una richiesta in tal senso era
peraltro stata formulata dal Parlamento europeo alla fine del 2007 3 .
3
Cfr. la motivazione della
«relazione sulla proposta di
regolamento del Consiglio
relativo ad azioni di informazione
e di promozione dei prodotti
agricoli sul mercato interno e nei
paesi terzi (COM(2007) 268 —
C6-0203/2007 —
2007/0095(CNS))».
12.
L’audit della Corte ha riguardato l’efficacia delle azioni di informazione
e di promozione e la regolarità delle spese. I quesiti cui l’audit doveva
rispondere erano i seguenti:
a) L’attuale sistema di gestione e di monitoraggio permette alla Commissione di dimostrare o di misurare l’efficacia della misura?
b) L’attuale sistema di gestione e di controllo permette di garantire,
in misura ragionevole, una selezione dei programmi regolare e trasparente, basata su criteri ed informazioni pertinenti?
c) L ’ a t t u a l e s i s t e m a d i g e s t i o n e e d i c o n t r o l l o p e r m e t t e d i o t t e nere una garanzia ragionevole sulla legittimità/regolarità delle
spese?
13.
L’audit è stato effettuato nel periodo giugno-ottobre 2008 presso i servizi
della Commissione nonché in Spagna, Francia e Italia. Come indica il
grafico 2, tali paesi figurano tra i cinque Stati membri più interessati
dalla misura. Essi rappresentano infatti quasi il 45 % delle spese,
mentre l’Italia è il primo beneficiario.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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12
14.
L’audit ha riguardato principalmente il periodo che va dal 2006 alla fine
del primo semestre del 2008. Poiché i programmi di promozione sono
pluriennali, l’esame dei programmi selezionati per questo periodo,
tuttavia, ha comportato talvolta l’esame di documenti di periodi
precedenti.
15.
L’approccio di audit è consistito nel valutare le procedure stabilite dalla
Commissione e dagli Stati membri riguardo all’attuazione della politica. Il lavoro di audit si è basato principalmente sull’analisi, sulla
documentazione e sulla valutazione delle procedure e dei sistemi
attuati per le fasi principali:
— dalla Commissione (selezione dei programmi, sorveglianza e controllo delle spese, monitoraggio delle realizzazioni e dell’impatto
dei programmi);
— dagli Stati membri (inviti a presentare proposte, preselezione dei
programmi, controllo della selezione degli organismi incaricati
dell’esecuzione, gestione e controlli relativi all’esecuzione dei
programmi ed al pagamento delle spese).
Il lavoro degli auditor ha anche compreso la visita, in ciascuno Stato
membro, di almeno una organizzazione proponente beneficiaria e del
suo organismo d’esecuzione.
GRAFICO 2
P R I N C I PA L I S TAT I M E M B R I B E N E F I C I A R I ( 2007 - 2008 )
Altri
Spagna
Francia
Italia
Germania
Grecia
Fonte: Commissione europea.
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OSSERVAZIONI
ATTUALMENTE L’IMPATTO DELLA POLITICA
È DIFFICILMENTE MISURABILE
OBIETTIVI E INDICATORI DI PERFORMANCE
16.
L’obiettivo dichiarato delle azioni di informazione e di promozione dei
prodotti agricoli è di promuovere i prodotti agricoli europei. Tuttavia,
l’attuale dispositivo risulta dal raggruppamento di dispositivi precedenti che traggono origine dalle differenti OCM, senza che siano
stati precisati una strategia complessiva o degli obiettivi «SMART» 4 .
4
A norma dell’articolo 27,
paragrafo 3, del regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del
Consiglio, del 25 giugno 2002,
che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio
generale delle Comunità europee
17.
(GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1):
In mancanza di obiettivi «SMART» risultanti da una strategia chiara, alla
luce dei quali poter valutare l’efficacia della politica, gli indicatori
monitorati e diffusi dalla Commissione (cfr. riquadro 1) sono unicamente statistiche di «partecipazione» che non misurano i risultati
o l’impatto della politica.
«Sono stabiliti obiettivi specifici,
misurabili, realizzabili, pertinenti
e corredati di un termine [in
inglese: «SMART»] per tutti
i settori di attività contemplati dal
bilancio».
18.
Allo stato attuale, tali statistiche non sono soddisfacenti ma, in attesa di
una migliore definizione degli obiettivi da perseguire, la definizione
di indicatori più appropriati sembra difficile.
RIQUADRO 1
S TAT I S T I C H E M O N I TO R AT E DA L L A CO M M I S S I O N E
• Numero di prodotti interessati.
• Numero di paesi o zone geografiche coperti.
• Numero di proposte di programma presentate alla Commissione e percentuale di accettazione.
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LIMITI DELL’IMPATTO PREVEDIBILE DELLA POLITICA
19.
Malgrado una forte crescita dal 2002, il bilancio comunitario destinato alle
azioni di promozione e di informazione resta relativamente ridotto
rispetto alla molteplicità dei prodotti, delle zone geografiche e dei
temi da coprire. Le linee direttrici della Commissione coprono in
effetti la maggior parte delle produzioni agricole e contengono un
elenco di paesi che rappresentano una parte essenziale del mercato
mondiale (cfr. allegato II). Vi è poi una moltitudine di denominazioni
DOP, IGP e di altre etichette di qualità che possono essere promosse.
A fronte di tali obiettivi, un confronto con le spese promozionali di
altri attori nazionali o privati conferma quanto siano modesti gli
importi impegnati (cfr. riquadro 2).
20.
Con una dotazione di bilancio limitata, le azioni condotte non possono a priori avere, da sole, un impatto significativo rispetto agli
obiettivi.
RIQUADRO 2
IL BILANCIO PER LE AZIONI DI INFORMAZIONE
E D I P R O M O Z I O N E D E L L’ U E : A LC U N I R A F F R O N T I
Bilancio informazione e promozione dell’UE
• 2002: 17 milioni di euro.
• 2005: 32 milioni di euro.
• 2008: 50 milioni di euro.
Esempi di altri bilanci per attività di promozione
• Il solo bilancio federale della Svizzera prevedeva, per il 2008, 36 milioni di euro di aiuti per la promozione della vendita di diversi prodotti agricoli elvetici, sapendo che spese analoghe esistono
egualmente a livello cantonale.
• Il bilancio promozionale del solo consiglio interprofessionale del vino di Bordeaux (CIVB) superava,
nel 2008, i 21 milioni di euro.
• Le autorità italiane indicano per il 2013 un obiettivo di spese di oltre 100 milioni di euro unicamente
per la promozione del vino italiano.
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21.
Per riuscirvi, esse dovrebbero quanto meno inserirsi efficacemente, in
linea con i considerando del regolamento (CE) n. 3/2008 (cfr. riquadro 3), nel quadro più ampio delle azioni nazionali e private, basandosi in particolare sulle nozioni di complementarietà o di effetto
moltiplicatore.
22.
Non esistono tuttavia strumenti per garantire o misurare, da un lato, la
coerenza o la complementarietà con le diverse politiche nazionali
e private in materia di promozione e, dall’altro, l’«effetto moltiplicatore nei confronti di iniziative nazionali o private». Peraltro, la
Commissione non dispone ancora a tutt’oggi di informazioni complete
ed affidabili sulle diverse risorse di bilancio stanziate o sulle azioni
analoghe attuate nei singoli Stati membri.
Fonte: Fancy Food Show (New York, luglio 2006).
RIQUADRO 3
E S T R AT T I D E L CO N S I D E R A N D O 2 E 4 D E L R E G O L A M E N TO ( C E ) N . 3/2008
• «[…] sviluppare una politica globale e coerente di informazione e di promozione […]».
• «Questa politica completa e potenzia le azioni condotte dagli Stati membri […]».
• «Nel contribuire all’apertura di nuovi sbocchi nei paesi terzi, questa attività potrebbe avere altresì
un effetto moltiplicatore in relazione ad iniziative nazionali o private».
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23.
Le relazioni di valutazione disponibili 5 , pur riconoscendo che il cofinanziamento comunitario ha potuto generare effetti positivi, sottolineano
anche tale mancanza di strumenti di coordinamento e la scarsità di
sinergie o di complementarietà osservate (cfr. riquadro 4).
5
Nel periodo 2006-2007 la
Commissione ha affidato ad esperti
esterni sette valutazioni su temi
o zone geografiche differenti.
Tali valutazioni erano basate, tra
l’altro, sull’esame di campioni di
programmi attuati a partire dal
DIFFICOLTÀ A VALUTARE L’IMPATTO
DEI DIVERSI PROGRAMMI
2002 o dal 2003.
6
24.
Gli articoli 13 e 14 del
regolamento (CE) n. 1071/2005
Gli auditor della Corte hanno esaminato un campione di 30 programmi
completati nel periodo 2006-2007 al fine di stabilire in che misura
le relazioni di attività disponibili, previste dai regolamenti 6 , permettano alla Commissione di dimostrare o misurare l’impatto di ciascun
programma.
della Commissione (GU L 179
dell’11.7.2005, pag. 1) e gli articoli
14 e 15 del regolamento (CE)
n.1346/2005 della Commissione
(GU L 212 del 17.8.2005, pag. 16)
prescrivono la redazione da
parte dei beneficiari di relazioni
25.
contenenti tra l’altro «un
Da tale esame risulta che la Commissione non dispone di una procedura
formale per l’analisi di tali relazioni. I fascicoli esaminati non sempre
presentano traccia di una tale analisi ed alcuni di essi non contengono
l’insieme delle relazioni o degli altri elementi previsti.
riepilogo delle realizzazioni
e una valutazione dei risultati
conseguiti […]».
RIQUADRO 4
E S T R AT T I D E L L E R E L A Z I O N I D I VA LU TA Z I O N E R I G UA R DA N T I I L I M I T I
D E L CO O R D I N A M E N TO E D E L L E S I N E R G I E
• La regolamentazione non incoraggia in maniera chiara ed esplicita le sinergie tra i programmi cofinanziati, sia nell’ambito dello stesso paese che a livello di più paesi. La stessa constatazione è stata fatta
riguardo alle sinergie tra i programmi cofinanziati e quelli degli Stati membri o del settore privato.
• La regolamentazione ed i documenti relativi ai programmi non menzionano come si possano creare
delle sinergie e non vi è prova che anche una sola campagna abbia effettivamente incoraggiato la
cooperazione a livello dell’Unione. Non sono stati identificati sinergie o specifici strumenti di coordinamento tra i programmi cofinanziati.
• Solo le autorità nazionali e le organizzazioni proponenti sono in grado di assicurare la complementarietà tra le iniziative di promozione europee, nazionali e private. Se sono state evitate ridondanze
e contraddizioni, sono state tuttavia rilevate poche sinergie. L’eterogeneità dei programmi che hanno
ricevuto un sostegno non favorisce la complementarietà tra i programmi europei.
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26.
Nella maggior parte dei casi 7 , le informazioni riguardanti il «riepilogo
delle realizzazioni» sono abbastanza dettagliate per permettere di
comprendere il modo in cui sono stati spesi i fondi e quali azioni
sono state realizzate e per garantire la coerenza delle azioni con gli
obiettivi promozionali perseguiti. Al contrario, anche se si è potuto
constatare un miglioramento, la qualità delle informazioni disponibili
riguardo alla «valutazione dei risultati conseguiti» è ancora insoddisfacente (cfr. riquadro 5):
7
Tuttavia, per sei casi del
campione esaminato, gli auditor
non sono stati in grado di fare una
simile affermazione.
a) quasi tutte le relazioni contengono una valutazione qualitativa
dell’impatto ma, nella maggior parte dei casi, essa non viene
documentata o anche solo motivata e non permette di valutare
concretamente l’impatto delle azioni.
RIQUADRO 5
E S E M P I O D I VA LU TA Z I O N E Q UA L I TAT I VA N O N D O C U M E N TATA CO N T E N U TA
I N U N A D E L L E R E L A Z I O N I D I AT T I V I TÀ E S A M I N AT E
Nella sezione «valutazione dell’impatto del progetto» di una relazione esaminata si sostiene che anche
se non si hanno a disposizione indicatori di assoluta precisione, si può, in tutta tranquilliltà e coscienza,
affermare che la campagna di informazione triennale svolta dalla società XX ha avuto un ottimo riscontro,
in linea se non addirittura superiore a quanto prefissato nel progetto approvato.
ESEMPIO DI INDICATORE CHE NON CORRISPONDE DIRETTAMENTE
AGLI OBIETTIVI DICHIARATI DEL PROGRAMMA
Un programma aveva come obiettivo di informare i consumatori sulle qualità specifiche dei prodotti
lattiero-caseari DOP. Anche se la relazione di esecuzione fornisce il numero di contatti stabiliti nel
quadro delle diverse azioni, essa non contiene tuttavia un’analisi sull’impatto di tali contatti sul livello
d’informazione dei consumatori.
Un’analisi di questo tipo faceva invece parte della relazione di esecuzione di un programma esaminato
per la «carne di pollame».
ESEMPIO DI INDICATORI ANNUNCIATI DAI PROGRAMMI
MA A CUI NON È STATO DATO ALCUN SEGUITO
Un programma per i prodotti ortofrutticoli indicava obiettivi quantificati chiari (raggiungere un consumo medio individuale di 6,2 frutti e legumi al giorno; raggiungere un livello di consumo medio di
4 mele alla settimana pro capite; kiwi: raggiungere un livello di penetrazione del 60 %), aggiungendo
che l’andamento rispetto a tali obiettivi sarebbe stato seguito annualmente.
Le relazioni esaminate non contenevano però alcun indicatore corrispondente al monitoraggio
annunciato.
Un programma per il vino prevedeva 10 milioni di contatti, ma le relazioni corrispondenti non fornivano
alcun monitoraggio di tale indicatore.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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II Commissione
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b) La maggior parte contiene indicatori quantitativi che il più delle
volte sono tuttavia del tipo «numero di contatti generati». Anche
se un indicatore di tale tipo può contribuire a valutare l’impatto
delle azioni, esso si rivela spesso insufficiente rispetto agli obiettivi reali di programmi che mirano a incrementare le vendite
o a migliorare le conoscenze dei consumatori.
8
Tre casi nell’ambito del
campione esaminato.
c) T a l u n e r e l a z i o n i 8 n o n c o n t e n g o n o g l i i n d i c a t o r i d ’ i m p a t t o c h e
pure erano stati annunciati al momento dell’approvazione del
programma.
27.
L’osservazione della Corte sulla difficoltà di valutare l’impatto dei vari
programmi a partire dalle informazioni disponibili è confermata, in
parte, dalle diverse valutazioni già citate.
28.
In realtà, benché affermino l’esistenza di effetti positivi (cfr. paragrafo
29), la maggior parte delle valutazioni sottolineano tuttavia che,
nel complesso, l’efficacia non è misurata, o lo è raramente, e che
è difficile, ad esempio, stabilire un legame diretto tra i programmi
e l’eventuale evoluzione osservata per quanto riguarda le vendite
o la domanda. Viene anche sottolineata la difficoltà di misurare l’efficienza dei programmi (rapporto costi-impatto) (cfr. riquadro 6).
RIQUADRO 6
E S T R AT T I D E L L E R E L A Z I O N I D I VA LU TA Z I O N E C H E I L LU S T R A N O I L I M I T I
P E R Q UA N TO R I G UA R DA L A M I S U R A Z I O N E D E L L’ E F F I C AC I A
• È impossibile, per il momento, formulare conclusioni circa il rapporto costi/impatto delle misure
o azioni della maggioranza dei programmi. […] Nella misura in cui la domanda è influenzata da
numerosi fattori esterni, non può essere stabilito alcun rapporto di casualità tra i programmi di
informazione e di promozione e l’andamento della domanda comunitaria di prodotti ortofrutticoli
ed è anche difficile stabilire un rapporto con la domanda di prodotti ortofrutticoli in generale.
• I metodi utilizzati per valutare il rapporto costi-realizzazioni sono spesso soggettivi (poco affidabili
e probabilmente distorti) e mancano di rigore […]; la mancanza di dati quantitativi esatti nel corso
dell’attuazione [dei programmi] non consente di esprimere un giudizio valido per quel che riguarda
l’efficienza di azioni specifiche o il rapporto costi-impatto dei programmi […]. Non è stata realizzata
alcuna valutazione approfondita sui risultati o sull’impatto dei programmi che fornisca informazioni
sui gruppi mirati.
• Manca, complessivamente, una misurazione dell’efficacia delle azioni relative al miglioramento
dell’immagine dei prodotti e dei temi comunitari e della domanda di prodotti biologici. Non è peraltro
disponibile alcuna norma che permetta di valutare gli sviluppi in tali campi.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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II Commissione
19
29.
Tuttavia, tali valutazioni concludono che, nonostante le difficoltà menzionate, le differenti azioni hanno prodotto effetti positivi, soprattutto in termini d’immagine o di sviluppo di contatti professionali per
i paesi terzi. Anche il rapporto costi-realizzazioni delle varie azioni
viene generalmente giudicato favorevolmente rispetto agli standard
del settore, in particolare per quanto riguarda il mercato interno.
IL LIVELLO DI RIGORE NELLA SELEZIONE
E NELL’APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE
DI PROGRAMMA È STATO MIGLIORATO,
MA DOVRÀ ANCORA ESSERE CONFERMATO
30.
In mancanza di obiettivi e di indicatori che permettano di confermare
e misurare l’impatto della politica di promozione, l’efficacia di tale
dispositivo poggia in gran parte sulla pertinenza della selezione dei
programmi cofinanziati.
SELEZIONE PRELIMINARE DELLE PROPOSTE DI PROGRAMMA
DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI
31.
Il regolamento prevede che lo Stato membro valuti la conformità, l’opportunità e il rapporto qualità/prezzo delle proposte di programma
e che inoltri alla Commissione quelle che accetta di cofinanziare.
RIQUADRO 7
P R O P O R Z I O N E D E L L E P R O P O S T E CO N VA L I DAT E DAG L I S TAT I M E M B R I
E CO N S I D E R AT E N O N A M M I S S I B I L I DA L L A CO M M I S S I O N E.
Nel campione esaminato presso la Commissione, costituito da 30 proposte trasmesse dagli Stati membri
nel 2007, 10 erano state respinte dalla Commissione in quanto non ammissibili.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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32.
Fino a poco tempo fa, però, numerosi Stati membri trasmettevano la maggior parte delle proposte ricevute dopo aver operato una preselezione
di portata limitata. A riprova di ciò, vi è il numero esiguo di proposte
non trasmesse alla Commissione, come pure il gran numero di proposte trasmesse dagli Stati membri ma poi respinte dalla Commissione in
quanto non ammissibili (cfr. riquadro 7). Inoltre, l’istruzione impartita
dallo Stato membro si basa talvolta sui dati forniti dall’organizzazione
proponente, senza che siano sottoposti a sufficiente verifica.
33.
Al fine di promuovere una maggiore selettività da parte degli Stati membri, la Commissione ha via via indicato alcuni criteri da utilizzare per
la valutazione dei programmi proposti. Essi mirano sia a precisare
quanto dettagliate debbano essere le proposte, sia a definire il tipo
di verifica da porre in atto, nonché alcuni fattori che contribuiscono
a un esito positivo, derivati in particolare dalle conclusioni dei diversi
lavori di valutazione menzionati. Tale processo è comunque ancora
in corso e la sua efficacia dovrà essere confermata nel tempo.
RIQUADRO 8
P R O G R A M M I A P P R O VAT I C H E N O N H A N N O P OT U TO E S S E R E AT T UAT I
Degli 81 programmi chiusi nel corso del periodo 2006-2007 (approvati tra il 2003 e il 2006), 17 sono
stati messi in atto con meno del 70 % della dotazione inizialmente prevista e, tra questi, 11 con meno
del 40 % della dotazione prevista.
In Italia, è stato posto fine a un programma dopo un anno e dopo aver speso meno del 20 % della
dotazione, in quanto le azioni previste hanno incontrato, sin dall’inizio, problemi legali nei paesi terzi
destinatari.
In Spagna, è stato eseguito solo il 34 % della dotazione iniziale del più grande programma mai approvato, a causa di un problema di finanziamento dell’associazione, che non disponeva delle risorse
necessarie.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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MAGGIOR LIVELLO DI RIGORE DA PARTE DELLA COMMISSIONE
34.
Gli auditor hanno svolto un esame a posteriori dal quale è risultato che
un numero significativo di programmi approvati dalla Commissione
per il periodo 2003-2005 non sono stati condotti a termine, facendo
sorgere interrogativi sull’opportunità della loro selezione. Dall’audit
svolto negli Stati membri sono emersi diversi casi per i quali le ragioni
del fallimento avrebbero, probabilmente, potuto essere anticipate ed
affrontate sin dall’inizio, se gli stessi Stati membri o la Commissione
avessero effettuato un esame più approfondito (cfr. riquadro 8).
35.
La Corte constata tuttavia che ora la Commissione è nettamente più
selettiva nell’approvazione delle proposte, rispetto al periodo iniziale
di messa in atto del dispositivo: in un contesto in cui si registrava
l’aumento del numero di proposte ricevute, la percentuale di approvazione è infatti passata dal 100 % nel periodo 2001-2002, a meno
del 50 % nel periodo 2006-2008 (cfr. grafico 3).
GRAFICO 3
N U M E R O D I P R O G R A M M I A P P R O VAT I / R E S P I N T I DA L L A CO M M I S S I O N E
150
125
100
75
50
25
0
2001
2002
2003
2004
Approvati
2005
2006
2007
2008
Respinti
Fonte: Commissione europea.
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36.
37.
Per completare l’analisi, gli auditor della Corte hanno selezionato un
campione di 30 proposte, approvate (15) o respinte (15), nel periodo
2006-2007, al fine di esaminare la documentazione disponibile
riguardo alle scelte effettuate.
9
Nel campione controllato, uno
dei due punti esposti è emerso in
tre casi.
L’esame del campione ha, in primo luogo, consentito di mostrare che
a partire dal 2006 la selezione è avvenuta in base a una procedura formale seria e complessivamente ben documentata. Tuttavia, vi è spazio
per ulteriori miglioramenti:
a) l a p r o c e d u r a i n a t t o n o n p e r m e t t e d i c o n f r o n t a r e , t r a m i t e u n a
griglia omogenea di criteri obiettivi, l’insieme delle proposte ricevute. Di conseguenza, è la Commissione stessa a non rispettare
un principio che richiede invece agli Stati membri di applicare
durante la procedura di preselezione.
b) L’esame ha inoltre mostrato che, al momento di istruire le pratiche,
il monitoraggio dei problemi riscontrati e delle risposte eventualmente ricevute non sempre viene sufficientemente formalizzato.
Alcune proposte vengono respinte senza che il carattere insufficiente delle risposte ricevute sia adeguatamente documentato,
mentre altre vengono approvate senza che siano documentate le
risposte ricevute 9 , il che comporta dei rischi per la scelta finale.
Per ovviare direttamente alla questione sollevata, sono state tuttavia diffuse, nel corso dell’audit, nuove istruzioni.
RIQUADRO 9
E S T R AT T I D E G L I O B I E T T I V I D E I P R O G R A M M I E S A M I N AT I
Un programma «agricoltura biologica» formulava i seguenti obiettivi generali:
informare e suscitare l’interesse del grande pubblico e, soprattutto, del consumatore occasionale. Gli
obiettivi principali sono: aumentare la conoscenza delle specificità e dei benefici; contribuire ad aumentare il consumo dei prodotti bio; accrescere la notorietà dei logo.
Un programma «prodotti lattiero-caseari» conteneva obiettivi come cambiare le abitudini alimentari
o introdurre più prodotti lattiero-caseari nell’alimentazione dei giovani.
In entrambi i casi, non è stato precisato alcun obiettivo quantitativo, né è stata fornita una descrizione
della situazione iniziale.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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38.
Contemporaneamente, la Commissione ha aumentato, in modo considerevole, il rigore richiesto riguardo ai dettagli da fornire nelle proposte di
programma. Permangono tuttavia delle carenze circa le informazioni
richieste sull’impatto prevedibile dei programmi e sul modo in cui
misurarlo. La maggiore parte delle proposte approvate prese in esame
non prevedevano in effetti alcun obiettivo e/o indicatori soddisfacenti
per misurare l’impatto dei programmi (cfr. riquadro 9). Questa osservazione sui programmi si aggiunge a quella già formulata a proposito
della politica, per la quale era stato constatato (cfr. paragrafi 16-18)
che non esistevano né obiettivi concreti né indicatori appropriati.
39.
Come avviene, peraltro, a livello della politica nel suo complesso, l’efficacia di ciascun programma è difficilmente misurabile se non vengono
precedentemente definiti obiettivi e indicatori precisi, in funzione di
una situazione iniziale chiaramente determinata.
40.
Alcune delle relazioni di valutazione citate sottolineano già la presenza
di carenze legate all’assenza di strategie e di obiettivi concreti e misurabili per i diversi programmi (cfr. riquadro 10).
RIQUADRO 10
E S T R AT T I D E L L E R E L A Z I O N I D I VA LU TA Z I O N E R I G UA R DA N T I L E D E B O L E Z Z E
D E I P R O G R A M M I P E R Q UA N TO CO N C E R N E L A D E F I N I Z I O N E D I U N A S T R AT E G I A
E D I O B I E T T I V I CO N C R E T I M I S U R A B I L I
• I programmi contenuti nel campione sono conformi alla normativa. Tuttavia, la loro concezione
presenta delle lacune, in quanto gli obiettivi sono raramente quantificati e non sono strutturati
gerarchicamente. Inoltre, le strategie su cui poggiano non sono descritte in modo accurato.
• La formulazione degli obiettivi dei programmi da parte delle organizzazioni proponenti sovente appare
come un esercizio formale e non come un reale tentativo di elaborare una strategia adeguata.
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I CONTROLLI IN LOCO RIGUARDANTI L’ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI DEVONO ANCORA ESSERE MIGLIORATI
SELEZIONE DEGLI ORGANISMI DI ESECUZIONE
41.
L’organismo di esecuzione svolge un ruolo chiave nella realizzazione
del programma, cosicché eventuali carenze presenti nel controllo
del processo di selezione sono suscettibili di incidere anche sulla
regolarità, sull’efficacia e sull’economicità. Tale rischio è ancora più
significativo laddove la quota minima di cofinanziamento erogata
dalle organizzazioni proponenti è esigua e limita il coinvolgimento
finanziario diretto per i beneficiari che effettuano la scelta del prestatore di servizi.
42.
Il controllo della selezione dell’organismo di esecuzione da parte dell’organizzazione proponente dipende essenzialmente dallo Stato membro. Ebbene, nei tre Stati membri visitati, e più particolarmente in
Spagna e in Italia, tale controllo non fa parte di procedure sufficientemente formalizzate e sistematiche che consentano di verificare se
la scelta venga effettivamente operata a seguito di una «messa in
concorrenza adeguata». Nel caso di un quarto Stato membro, la Corte
ha inoltre rilevato un caso in cui le informazioni disponibili indicano
che l’organizzazione proponente non ha rispettato le modalità di
selezione che si era impegnata ad adottare e sollevano dubbi circa la
trasparenza della scelta finale. Ebbene, nessuno dei suddetti elementi
è stato rilevato nel corso della fase istruttoria del fascicolo.
RIQUADRO 11
D E S C R I Z I O N E D E L L E CO N D I Z I O N I D I S E L E Z I O N E
P E R A LC U N I O R G A N I S M I D I E S E C U Z I O N E
In Italia, il periodo medio osservato dagli auditor e intercorrente tra l’invio dell’invito a presentare proposte agli eventuali prestatori di servizi e la scelta definitiva dell’organismo di esecuzione è inferiore
ai 10 giorni lavorativi.
La legislazione spagnola prevede che il termine per il ricevimento delle offerte dei prestatori di servizi
nel quadro di un appalto pubblico sia di 15 giorni.
Per diversi programmi esaminati in diversi Stati membri, l’organismo attuatore è stato selezionato sulla
base dell’esame di una sola offerta di servizi.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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25
43.
Per quanto riguarda le modalità di scelta del prestatore di servizi, sono
stati talvolta osservati dei termini molto brevi per la presentazione
delle offerte; l’applicazione di tali termini potrebbe ostacolare la
presentazione delle offerte in condizioni adeguate. In alcuni casi, la
scelta del prestatore di servizi avviene addirittura sulla base di una
sola offerta pervenuta (cfr. riquadro 11).
10
Ad esempio, un programma
di due anni che abbia inizio il
17 aprile dell’anno N vedrà le
proprie spese approvate per i due
periodi che vanno dal 17 aprile
N al 16 aprile N+1 (anno n. 1)
e dal 17 aprile N+1 al 16 aprile
N+2 (anno n. 2); tali periodi non
coincidono né con gli esercizi di
RAFFORZAMENTO, DA PARTE DELLA COMMISSIONE,
DEL MONITORAGGIO DELLE SPESE
44.
Da due anni la Commissione ha instaurato o rafforzato procedure e strumenti di monitoraggio quotidiano dei programmi e delle richieste di
pagamento degli Stati membri. Ciò ha permesso alla Commissione di
rilevare e di cominciare a correggere una serie di anomalie amministrative preesistenti, approdando a un’acquisizione più sistematica
dei documenti richiesti dai regolamenti, alla chiusura amministrativa
dei programmi conclusi da diversi anni e al rilevamento di errori che
hanno portato gli Stati membri a imputare a taluni programmi delle
richieste di pagamento superiori agli importi approvati.
45.
Malgrado gli indubbi progressi, gli strumenti posti in atto sono ancora
in corso di miglioramento; ciò spiega la presenza di alcuni problemi
residui, simili a quelli descritti al paragrafo precedente e nuovamente
rilevati nel corso dell’audit. Inoltre, il principio dell’approvazione
dei bilanci annuali sulla base della data di anniversario di ciascun
programma 10 rimane un ostacolo ai fini di un controllo efficace, anno
per anno (finanziario), delle spese imputate.
bilancio del FEAGA, né con quelli
degli altri programmi.
RIQUADRO 12
E S E M P I D I E L E M E N T I S O G G E T T I V I DA P R E N D E R E I N CO N S I D E R A Z I O N E
Q UA N D O S I E S A M I N A L A N AT U R A D E I M E S S AG G I
Un programma «pollame» utilizzava materiali promozionali contenenti informazioni previste dai regolamenti, ma la maggioranza delle spese erano state destinate a spot radiofonici o televisivi che non
avevano alcun rapporto né con «le qualità intrinseche o [le] caratteristiche del prodotto in questione»
né con gli obiettivi e con i messaggi principali degli orientamenti pertinenti alla «carne di pollame».
Due programmi successivi «vino» si servivano di slogan e di messaggi visivi di natura chiaramente commerciale e senza alcun rapporto con «le qualità intrinseche o [le] caratteristiche del prodotto».
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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46.
Per quanto riguarda il contenuto propriamente detto dei programmi, le
condizioni normative di ammissibilità sono a volte soggette a interpretazione. Segnatamente, i regolamenti 11 stipulano che «ogni messaggio d’informazione e di promozione […] è basato sulle qualità
intrinseche o sulle caratteristiche del prodotto» e tale criterio lascia
un ampio margine di interpretazione. Talvolta risulta quindi difficile stabilire un equilibrio accettabile tra i messaggi che veicolano
direttamente i criteri del regolamento e le tecniche di promozione
più propriamente commerciali (cfr. riquadro 12).
IN ALCUNI STATI MEMBRI PERMANGONO
CARENZE DI CONTROLLO
47.
Gli audit realizzati in Spagna e in Italia hanno permesso alla Corte di
monitorare problemi di gestione e di controllo, constatati dalla Commissione da diversi anni, che hanno già dato luogo a rettifiche finanziarie in seguito a procedure intraprese nel 2005. In entrambi gli Stati
membri, la Corte ha rilevato che le pratiche amministrative continuano a essere insufficienti a garantire la conformità della gestione
e dei controlli sui programmi alle esigenze normative. In particolare
sono state constatate anomalie di natura simile a quelle rilevate dalla
Commissione nel 2005 (carenze significative dei controlli, inosservanza dei termini normativi, casi in cui veniva superato il contributo
comunitario massimo, pari al 50 %).
48.
In Spagna, le attività di verifica amministrativa non sono sufficientemente
documentate per dimostrarne l’effettiva esecuzione e i termini spesso
non vengono rispettati. Le stesse autorità spagnole hanno constatato,
a più riprese, che il sistema di controllo in vigore fino a oggi non
è neppure in grado di garantire la conformità delle spese al quadro
normativo.
49.
In Italia, spesso, i controlli previsti dai regolamenti comunitari non vengono eseguiti dalle autorità e le pratiche amministrative non permettono di garantire il rispetto di termini di pagamento accettabili. Sono
state rilevate carenze nel controllo interno, sia presso le organizzazioni proponenti che presso gli organismi di esecuzione, riguardo
alla capacità di entrambi di garantire la tracciabilità delle spese e un
livello di informazione sufficiente.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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11
Articolo 4 del regolamento (CE)
n. 1071/2005 e del regolamento
(CE) n. 1346/2005.
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II Commissione
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50.
In entrambi i paesi si è inoltre constatato che l’efficacia dei controlli può
risultare ulteriormente limitata dal ricorso frequente a subappaltatori
o intermediari. In alcuni dei casi rilevati, gli auditor della Corte non
hanno potuto avere accesso all’insieme dei giustificativi richiesti.
51.
Sia in Spagna che in Italia, tuttavia, sono state prese disposizioni per
ovviare ai problemi constatati da oltre quattro anni. Ciononostante, al
momento dell’audit era ancora troppo presto per verificare l’efficacia
di tali cambiamenti, efficacia che dovrà pertanto essere confermata
in futuro.
52.
L’audit svolto in Francia ha consentito di osservare alcune pratiche che,
nonostante debbano ancora essere migliorate o applicate con maggiore sistematicità riguardo ad alcuni punti, sono maggiormente in
linea con le pratiche attese.
Fonte: Centre d'Information des Viandes (CIV).
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28
CONCLUSIONI
E RACCOMANDAZIONI
53.
Da qualche anno la Commissione ha avviato un miglioramento del dispositivo di gestione e controllo delle spese legate alle azioni d’informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli. Tale processo
ha già consentito di ottenere risultati positivi in alcuni settori, ma
necessita ancora di conferme e di un approfondimento, specie in vista
di un aumento della dotazione destinata al dispositivo.
54.
La Corte ha constatato che il sistema attualmente in uso non permette
di determinare l’efficacia della misura. L’impatto della politica, anche
se probabilmente positivo, è per il momento difficilmente misurabile,
in particolare a causa dell’assenza di obiettivi concreti derivanti da
una strategia esplicita, in base ai quali poter valutare l’efficacia della
politica stessa e monitorare indicatori adeguati (cfr. paragrafi 16-18).
L’impatto prevedibile del dispositivo è d’altro canto limitato, in
ragione dell’importo relativamente modesto della dotazione di bilancio, data la molteplicità dei prodotti e delle zone geografiche interessati, nonché a causa dell’assenza di una procedura adeguata che
garantisca la complementarietà con le diverse azioni di promozione
nazionali o private (cfr. paragrafi 19-23). Riguardo a tali punti, la
Corte formula quindi le seguenti raccomandazioni:
a) gli obiettivi della politica dovrebbero essere precisati garantendo
la coerenza tra le ambizioni espresse e le dotazioni finanziarie
impegnate.
b) Tali obiettivi dovrebbero essere formulati come obiettivi «SMART»
che permettano di definire e monitorare indicatori di performance
adeguati.
c) Dovrebbe essere attuata, in maniera formale e con tutti gli attori
interessati, una concertazione che vada dalla definizione della
strategia fino all’attuazione di procedure che permettano di
garantirne la complementarietà con le diverse azioni di promozione già esistenti. In questa ottica, la Commissione dovrebbe, in
particolare, incitare gli Stati membri a comunicarle sistematicamente quali siano i diversi aiuti e le azioni di promozione esistenti
a livello nazionale.
55.
Per quanto riguarda la selezione dei programmi cofinanziati, la Commissione è stata decisamente più rigorosa nel corso degli ultimi anni
(cfr. paragrafi 34-38). È necessario, tuttavia, garantire la continuità
di tali progressi, sia a livello della Commissione (cfr. paragrafi 37-40)
che degli Stati membri (cfr. paragrafi 31-33). Di conseguenza, la Corte
formula le seguenti raccomandazioni:
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II Commissione
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a) i miglioramenti in corso che interessano la procedura di selezione
operata dalla Commissione dovrebbero proseguire, soprattutto
per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione circa
l’impatto prevedibile del programma e le modalità in cui sarà
misurato.
b) Gli Stati membri dovrebbero continuare a essere maggiormente
selettivi, anche attraverso la verifica delle informazioni che permettono di garantire la pertinenza delle proposte.
56.
Per quanto riguarda l’attuazione dei programmi e la legittimità/regolarità
delle spese, la selezione degli organismi di esecuzione, che svolgono
un ruolo chiave, è oggetto di un controllo ancora troppo limitato
(cfr. paragrafi 41-43). L’ulteriore controllo delle spese da parte della
Commissione è stato effettivamente rafforzato (cfr. paragrafi 44-46),
ma persistono significative carenze nei controlli effettuati in alcuni
Stati membri (cfr. paragrafi 47-52). Di conseguenza, la Corte formula
le seguenti raccomandazioni:
a) il controllo sulla selezione degli organismi di esecuzione dovrebbe
essere rafforzato.
b) Le carenze dei controlli individuate in uno Stato membro dovrebbero essere oggetto a loro volta di un monitoraggio che permetta
di porvi rapidamente rimedio.
57.
L’impatto atteso dalla messa in opera delle raccomandazioni della Corte
va considerato in rapporto alle risorse di bilancio destinate al dispositivo di promozione. La Commissione sta svolgendo attualmente una
riflessione approfondita su tale dispositivo, che potrebbe condurre, in
particolare, a una proposta di rafforzamento significativo del bilancio
per l’informazione e la promozione. Per tale ragione, la Corte raccomanda di apportare al più presto i miglioramenti previsti.
La presente relazione è stata adottata dalla Corte dei conti a Lussemburgo, nella riunione dell’11 giugno 2009.
Per la Corte dei conti
Vítor Manuel da Silva Caldeira
Presidente
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A L L E G AT O I
S I N T E S I D E I R E G O L A M E N T I I N V I G O R E D U R A N T E I L P E R I O D O CO N T R O L L ATO
Tipo
di azione
Mercato
interno
2008
Consiglio
Regolamento (CE) n. 3/2008 del
Consiglio, del 17 dicembre 2007,
relativo ad azioni di informazione
e di promozione dei prodotti agricoli
sul mercato interno e nei paesi terzi
(GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).
Paesi terzi
NB: fusione dei due precedenti
regolamenti, senza cambiamenti di
fondo.
Mercato
interno
Regolamento (CE) n. 2826/2000
del Consiglio, del 19 dicembre 2000,
relativo ad azioni di informazione
e di promozione dei prodotti agricoli
sul mercato interno
(GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).
Modificato dal regolamento
(CE) n. 2060/2004 del Consiglio
(GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3)
e dal regolamento (CE)
n. 1182/2007 del Consiglio
(GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1).
Prima
del 2008
Paesi terzi
Regolamento (CE) n. 2702/1999
del Consiglio, del 14 dicembre 1999,
relativo ad azioni di informazione
e di promozione dei prodotti agricoli
nei paesi terzi
(GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7).
Modificato dal regolamento (CE)
n. 2060/2004 del Consiglio.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
Pagina 65 di 102
Commissione
Regolamento (CE) n. 501/2008 della
Commissione, del 5 giugno 2008,
recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 3/2008
del Consiglio relativo ad azioni
di informazione e di promozione dei
prodotti agricoli sul mercato interno
e nei paesi terzi (GU L 147 del 6.6.2008,
pag. 3).
Regolamento (CE) n. 1071/2005
della Commissione, del 1° luglio 2005,
recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 2826/2008
del Consiglio relativo ad azioni di
informazione e di promozione dei
prodotti agricoli sul mercato interno
(GU L 179 dell’11.7.2005, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 94/2002 della
Commissione, del 18 gennaio 2002,
recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 2826/2000
del Consiglio relativo ad azioni
di informazione e di promozione dei
prodotti agricoli sul mercato interno
(GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20).
Regolamento (CE) n. 1346/2005
della Commissione,
del 16 agosto 2005, recante modalità
di applicazione del regolamento (CE)
n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad
azioni di informazione e di promozione
dei prodotti agricoli nei paesi terzi
(GU L 212 del 17.8.2005, pag. 16).
Regolamento (CE) n. 2879/2000
della Commissione,
del 28 dicembre 2000, recante
modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 2702/1999
del Consiglio relativo ad azioni di
informazione e di promozione dei
prodotti agricoli nei paesi terzi
(GU L 333 del 29.12.2000, pag. 63).
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
31
A L L E G AT O I I
E L E N CO D E I T E M I , P R O D OT T I E PA E S I C H E P O S S O N O F O R M A R E O G G E T TO
DI AZIONI FINANZIABILI
E L E N CO D E I T E M I E D E I P R O D OT T I O R I E N TAT I A L M E R C ATO I N T E R N O
(Fonte: allegato I del regolamento (CE) n. 1071/2005)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ortofrutticoli freschi
Ortofrutticoli trasformati
Lino tessile
Piante vive e prodotti dell’orticoltura ornamentale
Olio d’oliva e olive da tavola
Oli di semi
Latte e prodotti lattiero-caseari
Carni fresche, refrigerate o congelate, prodotte nel rispetto di un sistema di qualità nazionale
o comunitario
Etichettatura delle uova destinate al consumo umano
Miele e prodotti dell’apicoltura
Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), vini da tavola con indicazione
geografica
Simbolo grafico delle regioni ultraperiferiche, come previsto dalla normativa comunitaria nel settore
dell’agricoltura
Denominazioni di origine protetta (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG)
Agricoltura biologica
Carni di pollame
E L E N CO D E I M E R C AT I D I PA E S I T E R Z I N E I Q UA L I P O S S O N O E S S E R E R E A L I Z Z AT E
LE AZIONI PROMOZIONALI
(Fonte: allegato del regolamento (CE) n. 1346/2005)
A. P AESI
• Australia
• Bosnia-Erzegovina
• Bulgaria
• Cina
• Corea del Sud
• Croazia
• Ex repubblica iugoslava di Macedonia
• Giappone
• India
• Norvegia
• Nuova Zelanda
• Romania
• Russia
• Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo
• Sudafrica
• Svizzera
• Turchia
• Ucraina
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
Pagina 66 di 102
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
32
A L L E G AT O I I
B. Z ONE GEOGRAFICHE
• Africa settentrionale
• America settentrionale
• America latina
• Sud-est asiatico
• Vicino e Medio Oriente
E L E N CO D I P R O D OT T I C H E P O S S O N O B E N E F I C I A R E D I A Z I O N I P R O M O Z I O N A L I
N E I PA E S I T E R Z I
(Fonte: allegato del regolamento (CE) n. 1346/2005)
• Carni bovine e suine fresche, refrigerate o congelate; preparazioni alimentari a base di tali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
prodotti
Carni di pollame di qualità
Prodotti lattiero-caseari
Olio d’oliva e olive da tavola
Vini da tavola con indicazione geografica. Vini di qualità prodotti in regioni determinate
(v.q.p.r.d.)
Bevande spiritose a indicazione geografica o tradizionale riservata
Prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati
Prodotti trasformati a base di cereali e riso
Lino tessile
Piante vive e prodotti dell’orticoltura ornamentale
Prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) o specialità
tradizionale garantita (STG)
Prodotti ottenuti dall’agricoltura biologica
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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II Commissione
33
RISPOSTE
DELLA COMMISSIONE
SINTESI
I.
A partire dal 1999 l’Unione europea ha sviluppato una politica globale e coerente di
informazione e promozione relativa ai prodotti agricoli e al loro metodo di produzione, nonché ai prodotti alimentari a base
di prodotti agricoli. Le campagne di informazione e promozione da essa cofinanziate
sono destinate sia al mercato interno che
a quello dei paesi terzi.
V.
Per garantire una buona gestione e per
migliorare ulteriormente l’attuazione di questa politica, tra il 2006 e il 2008 la Commissione ha ordinato otto studi di valutazione
esterni, dai quali sono state tratte conclusioni e raccomandazioni operative.
Gli otto studi di valutazione dei programmi
di promozione relativi al mercato interno
e a quello di paesi terzi, insieme alle due
corrispondenti note di sintesi, hanno dimostrato fra l’altro l’impatto positivo dei programmi di promozione rispetto agli obiettivi
descritti qui in appresso (cfr. punto 28)
e l’importanza del dispositivo.
Il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio
delinea una politica globale e coerente di
informazione e di promozione dei prodotti
agricoli, fissando al considerando quattro
obiettivi chiari:
— completare e potenziare le azioni condotte dagli Stati membri;
— promuovere l’immagine di tali prodotti
presso i consumatori all’interno della
Comunità e nei paesi terzi, imperniata
soprattutto sulla qualità, sulle caratteristiche nutrizionali, sulla sicurezza
dei prodotti alimentari e sui metodi di
produzione;
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
Pagina 68 di 102
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
34
RISPOSTE
DELLA COMMISSIONE
VII.
— contribuire all’apertura di nuovi sbocchi
nei paesi terzi;
— avere un effetto moltiplicatore in relazione ad iniziative nazionali o private.
Parallelamente, il regolamento (CE)
n. 501/2008 della Commissione sviluppa
nell’allegato I obiettivi specifici ed appropriati per ciascuno dei diversi prodotti
interessati.
Per quanto riguarda la modesta entità del
bilancio, va rammentato che questo non fa
altro che completare e potenziare, secondo
il principio di sussidiarietà, le azioni condotte dagli Stati membri.
VI.
I quattro obiettivi enunciati nel regolamento
(CE) n. 3/2008 del Consiglio, nonché quelli
previsti dal regolamento (CE) n. 501/2008
della Commissione, sono considerati dalla
Commissione obiettivi «SMART», che devono
essere presi in considerazione da tutti
i programmi.
La Commissione si basa anche sulle otto
valutazioni esterne in corso concernenti
la politica di promozione. Il documento
AGRI/63454/2007 è stato adottato e diffuso
il 2 ottobre 2007 agli Stati membri allo scopo
di valutare i risultati che tutti i futuri programmi dovranno conseguire.
La Commissione ha già contatti regolari
con tutti gli attori interessati dalla politica
di promozione mediante il gruppo consultivo «Promozione dei prodotti agricoli»
e risponde alle sollecitazioni provenienti
da gruppi di lavoro, conferenze e seminari
organizzati dagli attori principali. Partecipa
inoltre attivamente ai lavori dei vari gruppi
di sorveglianza 1 . La riflessione sulla promozione dei prodotti agricoli che si sta svolgendo all’interno della Commissione fornirà
un contributo ulteriore in questo senso.
1
I programmi di promozione hanno avuto
e hanno un impatto effettivo sulla promozione dei prodotti agricoli europei, come
risulta dagli otto studi di valutazione ordinati dalla Commissione.
Per mancanza di selettività e controllo
durante la preselezione operata dagli Stati
membri, talvolta vengono presentati alla
Commissione programmi poco efficaci, ma
il rigore con cui i servizi della Commissione
applicano il regolamento 2 limita fortemente
il rischio che programmi di questo tipo possano essere selezionati dalla Commissione
stessa.
La Commissione incoraggia gli Stati membri ad essere più esigenti nella valutazione e nella selezione delle proposte di
programma.
VIII.
Per proseguire i miglioramenti, soprattutto
per quanto riguarda le esigenze in materia
d’informazione sull’impatto prevedibile del
programma e sul modo in cui verrà misurato,
i servizi della Commissione hanno redatto
i tre documenti seguenti:
— linee direttive da utilizzare per la valutazione e la gestione dei programmi di
cofinanziamento relativi alla promozione
dei prodotti agricoli comunitari (doc.
AGRI/60787/2007);
— il documento relativo ai «Quesiti di valutazione» (doc. AGRI/63454/2007);
— una griglia di valutazione omogenea, che
permette alla Commissione di rendere
obiettiva e quantificare la valutazione
dei programmi (doc. AGRI/64046/2008).
2
Si veda l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 501/2008.
Tali gruppi di sorveglianza sono previsti all’articolo 12,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3/2008.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
35
RISPOSTE
DELLA COMMISSIONE
OSSERVAZIONI
IX.
Per quanto riguarda le lacune ricorrenti in
Spagna e in Italia, dopo le indagini svolte
dalla Commissione nel 2004 e nel 2005 che
hanno indotto ad applicare rettifiche finanziarie notevoli, la Commissione ha avviato
successivi controlli nel 2007 e nel 2008. Nel
2009 è prevista per l’Italia una terza indagine sul posto.
Per questi due Stati membri, la Commissione controlla tutti gli esercizi finanziari
della misura a partire dal 2003 e la gestione
decentrata finora condotta; analizza inoltre, nell’ambito delle inchieste ai fini della
liquidazione dei conti, le misure correttive
da essi adottate.
Le osservazioni della Corte saranno altresì
prese in considerazione nel quadro della
liquidazione dei conti.
X.
Il controllo della selezione degli organismi
di esecuzione è stato rafforzato in particolare per quelli selezionati dopo l’adozione
della decisione della Commissione sui programmi accettati.
Il manuale delle procedure per il monitoraggio dei programmi prevede infatti ai
punti 1.4 e 2 un maggiore controllo sulla
documentazione relativa alle procedure di
selezione nazionali che gli Stati membri
sono tenuti a trasmettere.
XI.
Una volta conclusa la riflessione interna
sulla strategia della politica di promozione
cofinanziata dall’Unione europea, i servizi
della Commissione applicheranno gli orientamenti operativi che ne deriveranno.
16.
Il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio
delinea una politica globale e coerente di
informazione e di promozione dei prodotti
agricoli e specifica al considerando quattro obiettivi che la Commissione considera
«SMART»:
— completare e potenziare le azioni condotte dagli Stati membri;
— promuovere l’immagine di tali prodotti
presso i consumatori all’interno della
Comunità e nei paesi terzi, imperniata
soprattutto sulla qualità, sulle caratteristiche nutrizionali, sulla sicurezza
dei prodotti alimentari e sui metodi di
produzione;
— contribuire all’apertura di nuovi sbocchi
nei paesi terzi;
— avere un effetto moltiplicatore in relazione ad iniziative nazionali o private.
Parallelamente, il regolamento (CE)
n. 501/2008 della Commissione definisce
nell’allegato I obiettivi specifici ed appropriati per ciascuno dei diversi prodotti interessati del mercato interno.
17.
La Commissione si basa anche sulle otto
valutazioni esterne in corso concernenti
la politica di promozione. Il documento
AGRI/63454/2007 è stato adottato e diffuso
il 2 ottobre 2007 agli Stati membri allo scopo
di valutare i risultati che tutti i futuri programmi dovranno conseguire.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
36
RISPOSTE
DELLA COMMISSIONE
18.
Il documento AGRI/63454/2007, elaborato
dalla Commissione in base ai risultati degli
studi di valutazione esterni, riguarda cinque
temi principali 3 . L’applicazione sistematica
di indicatori in tutti i programmi approvati
dalla Commissione permetterà di armonizzare ulteriormente l’intera politica di promozione e di rendere più misurabili gli obiettivi
perseguiti.
19.
L’entità relativamente ridotta del bilancio
comunitario destinato alle azioni di promozione e di informazione è in parte giustificata dal fatto che esso si limita a completare
e potenziare le azioni svolte dagli Stati
membri.
I programmi di promozione e informazione
sono cofinanziati dalle organizzazioni proponenti, dagli Stati membri e dall’Unione
europea. Questo sistema di cofinanziamento
permette di responsabilizzare in modo effettivo i vari attori interessati e di applicare
efficacemente il principio di sussidiarietà
a questa politica.
Risposta complessiva al riquadro 2
Nel raffronto proposto si dovrebbe tener
conto del fatto che gli obiettivi e i meccanismi dei programmi di promozione citati
non sono paragonabili a quelli della politica
di promozione comunitaria.
3
Coerenza tra le misure applicate e gli obiettivi del
regolamento; azioni e canali d’informazione utilizzati
e relativa affidabilità; campo d’azione e contenuto
dei programmi; incidenza ed efficacia delle azioni;
complementarietà fra i programmi degli Stati membri
20.
Dall’inizio di questa politica di promozione
e informazione (1999), molte organizzazioni
professionali rappresentative di prodotti
e settori hanno constatato con certezza un
impatto delle iniziative rispetto agli obiettivi. Tale impatto può essere verificato negli
otto studi di valutazione ordinati dalla
Commissione.
22.-23.
I servizi della Commissione sono a conoscenza delle carenze segnalate dalla Corte
e menzionate negli studi di valutazione
e stanno procedendo a riflessioni interne
allo scopo di migliorare la formulazione
e l’attuazione dei programmi per quanto
riguarda le sinergie e la complementarietà
delle azioni di promozione, ma anche in
relazione ad altri problemi individuati dai
valutatori esterni.
I programmi di promozione e informazione
sono cofinanziati dalle organizzazioni proponenti, dagli Stati membri e dall’Unione
europea. In virtù dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 501/2008 gli Stati membri,
in quanto responsabili della corretta esecuzione dei programmi selezionati, devono
garantirne la coerenza con altri programmi
e iniziative.
Risposta al riquadro 4
Primo e secondo trattino:
l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 3/2008
del Consiglio attribuisce la priorità ai programmi presentati da più Stati membri, e la
Commissione continuerà a incoraggiare le
organizzazioni professionali rappresentative
a presentare programmi che riguardino più
paesi e che generino sinergie.
e quelli presentati dalle organizzazioni professionali.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
37
RISPOSTE
DELLA COMMISSIONE
Terzo trattino:
allo scopo di aumentare la sinergia tra
programmi, in occasione della riunione
del gruppo consultivo «Promozione» del
12 gennaio 2009 è stato proposto di creare
un gruppo di lavoro, che potrebbe essere
costituito da organizzazioni rappresentative
a livello europeo e da rappresentanti degli
Stati membri.
26.
I problemi in questione sono stati individuati
in seguito all’analisi dei primi studi di valutazione esterni ordinati dalla Commissione.
25.
I programmi citati come esempio dalla Corte
dei conti sono stati in maggioranza selezionati dagli Stati membri prima del 2005
e pertanto non sono stati sottoposti ai vari
miglioramenti introdotti dalle modalità di
applicazione 4 .
a)
L’impatto delle azioni potrà essere analizzato sui programmi approvati a partire dal
dicembre 2008.
Ancor prima che fosse annunciato l’audit
della Corte dei conti, la Commissione ha
richiamato l’attenzione degli Stati membri
su tutti i documenti, tra cui le relazioni, che
devono essere analizzati.
In seguito a un controllo interno alla Commissione, il manuale delle procedure per
i gestori che analizzano i programmi è stato
migliorato nel senso indicato dalla Corte
e anche ulteriormente.
Infatti le nuove disposizioni del manuale
dedicano maggiore attenzione all’analisi
delle risposte ricevute dagli Stati membri per
quanto riguarda i materiali di promozione
dei prodotti, i rapporti trimestrali e annuali,
le valutazioni annuali e finali, i contratti, le
«template actions», i pagamenti intermedi
e finali e le pagine web.
4
Per risolverli la Commissione ha distribuito
a tutti gli Stati membri, il 2 ottobre 2007,
una serie di indicatori per la futura valutazione di tutti i programmi di promozione 5 .
I programmi citati come esempio dalla
Corte dei conti sono per la maggior parte
programmi selezionati prima del 2005,
a cui pertanto non sono stati applicati i vari
miglioramenti introdotti nelle modalità di
applicazione 6 .
b)
Cfr. risposta al punto 26.
c)
Le osservazioni presentate dalla Corte dei
conti sono già state prese in considerazione
dai servizi della Commissione in data 2 ottobre 2007. Le nuove disposizioni del manuale
delle procedure seguono questa logica e in
seguito sarà dedicata maggiore attenzione
all’analisi delle informazioni ricevute dagli
Stati membri.
5
Documento AGRI/63454/2007.
6
Documenti AGRI/60787/2007 e AGRI/63454/2007.
In seguito alla pubblicazione dei documenti
AGRI/60787/2007 e AGRI/63454/2007.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
38
RISPOSTE
DELLA COMMISSIONE
Risposta complessiva al riquadro 5
I programmi citati come esempio dalla
Corte dei conti sono per la maggior parte
programmi selezionati prima del 2005,
a cui pertanto non sono stati applicati i vari
miglioramenti introdotti nelle modalità di
applicazione 7 .
In seguito all’analisi delle relazioni inviate
dagli Stati membri, la Commissione ha individuato i problemi in questione e ha reagito immediatamente per risolverli, pur nel
rispetto del principio di sussidiarietà applicabile a questa politica 8 .
Inoltre, le nuove disposizioni del manuale
delle procedure della Commissione si concentrano maggiormente sull’analisi delle
informazioni ricevute dagli Stati membri.
Esempio di indicatore che non
corrisponde direttamente agli obiettivi
dichiarati del programma
Le nuove disposizioni del manuale delle
procedure della Commissione dedicano
maggiore attenzione all’analisi delle informazioni ricevute dagli Stati membri.
Esempio di indicatori annunciati
dai programmi ma a cui non è stato dato
alcun seguito
Le nuove disposizioni del manuale delle
procedure della Commissione dedicano
maggiore attenzione all’analisi delle informazioni ricevute dagli Stati membri.
7
Documenti AGRI/60787/2007 e AGRI/63454/2007.
8
Per tale motivo, in occasione della riunione del
comitato di gestione «Promozione dei prodotti agricoli»
28.-29.
L’importanza e l’incidenza positiva di questa
politica possono essere facilmente illustrate
richiamando altri passi degli stessi capitoli
delle valutazioni già citate, ad esempio
i seguenti:
«Il cofinanziamento dell’UE permette alle
organizzazioni proponenti di condurre programmi ambiziosi, su ampia scala, che si
rivolgono a un vasto pubblico prevedendo
al contempo l’incidenza elevata di questi
programmi […]. Senza il cofinanziamento
dell’UE, certe campagne non sarebbero state
realizzate»; «il cofinanziamento dell’UE produce effetti moltiplicatori principalmente
agevolando la realizzazione di altre campagne e […] promuovendo la cooperazione tra
Stati membri a livello europeo» 9 .
In un altro passo si legge: «Grazie a queste
campagne è migliorata l’immagine dei [prodotti promossi] presso gli opinion leaders e il
pubblico si è familiarizzato con una gamma
di prodotti più ampia che in precedenza»; «Il
cofinanziamento dell’UE ha rappresentato
un’indicazione chiara per il raggruppamento
dei professionisti e per il miglioramento
dell’integrazione del settore […]. In particolare, i piccoli produttori si sono sentiti
incentivati a organizzare le loro campagne
di promozione al di fuori della rispettiva
regione di produzione» 10 .
E altrove: «Dichiarano inoltre che, senza
cofinanziamento, i programmi non si sarebbero svolti o sarebbero stati ulteriormente
ridotti» 11 .
9
Settore ortofrutticolo, novembre 2007.
10
Settore vitivinicolo, aprile 2007.
11
Prodotti del settore biologico, novembre 2006.
del 2 ottobre 2007 è stato distribuito a tutti gli Stati
membri il documento AGRI/63454/2007, che potrà aiutarli
a selezionare e valutare meglio l’efficacia dei programmi da
loro svolti, controllati e cofinanziati. A questo proposito si
veda il punto 17 del presente documento.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
39
RISPOSTE
DELLA COMMISSIONE
Inoltre, ancor prima dell’inizio dell’audit
della Corte dei conti (4 aprile 2008) e della
fine del ciclo degli studi di valutazione
esterni ordinati dalla Commissione (dicembre 2008), in base alle conclusioni e alle
raccomandazioni contenute negli studi
di valutazione disponibili, i servizi della
Commissione hanno redatto il documento
AGRI/63454/2007 relativo ai «Quesiti di
valutazione».
— Man mano che ricevevano le relazioni
delle società di valutazione esterne,
i servizi della Commissione hanno proposto rimedi ai problemi denunciati in
tali relazioni.
Un’attenzione particolare è stata dedicata dalla Commissione alla questione
dei metodi utilizzati per valutare il rapporto costi-realizzazioni a partire dalla
valutazione dei programmi relativi al
mercato interno 13 .
Risposta al riquadro 6
— Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, analizzando le linee direttive fornite dal regolamento (CE) n. 501/2008 12
si nota che gli obiettivi della politica
d’informazione e di promozione comunitaria sono molto più ampi e complessi
e vanno senza dubbio al di là della semplice quantificazione del consumo.
Quale esempio evidente di questa
dimensione multipla e complessa dei
programmi cofinanziati è opportuno
citare il programma «Food Dudes», che
ha ricevuto nel 2006 il premio dell’Organizzazione mondiale della sanità per gli
sforzi in materia di lotta contro l’obesità
infantile.
12
Le linee direttive del regolamento (CE) n. 501/2008
stabiliscono che gli obiettivi principali dei programmi
d’informazione cofinanziati nel settore degli ortofrutticoli
freschi consistono nel «migliorare l’immagine della frutta
e della verdura come prodotti «freschi» e «naturali»,
incoraggiarne il consumo regolare e ridurre l’età media dei
consumatori. Quest’ultimo obiettivo può essere raggiunto
incoraggiando tale consumo tra i giovani, in particolare
i bambini e gli adolescenti negli istituti scolastici».
Per quanto riguarda gli ortofrutticoli trasformati, le
linee direttive stabiliscono che gli obiettivi principali dei
programmi d’informazione cofinanziati consistono nel
Il sistema di controllo è stato decisamente rafforzato e, al momento in
cui riceve le relazioni annuali relative
a ciascun programma, la Commissione
considera con particolare attenzione la
valutazione delle misure attuate compiuta dagli Stati membri.
— Man mano che ricevevano le relazioni
delle società di valutazione esterne,
i servizi della Commissione hanno proposto rimedi ai problemi denunciati in
tali relazioni.
30.
L’impatto delle azioni potrà essere misurato
sui programmi approvati a partire dal dicembre 2008.
Cfr. risposta al punto 26 a).
32.
Per mancanza di selettività e controllo
durante la preselezione operata dagli Stati
membri, talvolta vengono presentati alla
Commissione programmi poco efficaci, ma
il rigore con cui i servizi della Commissione
applicano il regolamento 14 limita fortemente
il rischio che programmi di questo tipo possano essere selezionati dalla Commissione
stessa.
«modernizzare e ringiovanire l’immagine dei prodotti,
fornendo informazioni che permettano di incrementare
i consumi».
13
Del 15 febbraio 2009.
14
Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 501/2008.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
Pagina 74 di 102
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
40
RISPOSTE
DELLA COMMISSIONE
La Commissione incoraggia gli Stati membri ad essere più esigenti nella valutazione e nella selezione delle proposte di
programma.
33.
La Corte allude al documento
AGRI/63454/2007 del 2 ottobre 2007. Da
allora i programmi sono stati valutati, fra
l’altro, in base ai criteri enunciati in questo
documento.
Come indicato al punto 18, il documento
AGRI/63454/2007, redatto dalla Commissione sulla base dei risultati degli studi di
valutazione esterni, riguarda la coerenza tra
le misure attuate e gli obiettivi del regolamento, le azioni e i canali d’informazione
utilizzati e la loro affidabilità, il campo
d’azione e il contenuto dei programmi, l’incidenza e l’efficacia delle azioni, nonché
la complementarietà fra i programmi degli
Stati membri e quelli presentati dalle organizzazioni professionali.
Questo processo è entrato in applicazione
per il 2009 a partire dalla selezione, da parte
della Commissione, dei programmi relativi
al mercato interno, operata su programmi
inviati dagli Stati membri alla Commissione
il 15 febbraio 2009.
34.
Il 5 settembre 2009 i servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito
di tutti i programmi in corso a tale data, constatando che un numero significativo di programmi non era stato condotto a termine. La
Commissione è immediatamente intervenuta
presso gli Stati membri e ha introdotto le
necessarie misure correttive.
Risposta complessiva al riquadro 8
Alcuni dei programmi che non sono stati
condotti a termine rispettavano pienamente
i criteri di selezione definiti dai vari Stati
membri quando sono stati comunicati alla
Commissione. In base alla documentazione
inviata dagli Stati membri, in particolare
alla scheda di identificazione, la Commissione non ha trovato elementi sufficienti
per respingere tali programmi, tenuto conto
delle disposizioni applicabili.
Alcuni dei problemi sollevati dalla Corte
erano imprevisti e non potevano essere
identificati al momento in cui i programmi
sono stati selezionati dagli Stati membri
o approvati dalla Commissione.
Va comunque sottolineato che le osservazioni della Corte dei conti si riferiscono per
lo più a programmi già chiusi. Attualmente il
tasso medio di realizzazione dei programmi
è dell’85 % dall’inizio dell’applicazione della
misura.
Questo aumento della percentuale di esecuzione è dovuto soprattutto alle nuove
disposizioni e ai nuovi strumenti introdotti
nel giugno 2006 dalla Commissione per il
monitoraggio dei programmi, in particolare al programma informatico di controllo
MPP (Management Promotion Programme)
e ai modelli forniti agli Stati membri per la
comunicazione periodica delle azioni da eseguire e dei relativi pagamenti.
37.
a)
Dal 7 novembre 2008 i servizi della Commissione hanno elaborato una griglia omogenea
d i v a l u t a z i o n e 15, c h e f a p a r t e d e l m a n u a l e
delle procedure e che ha permesso alla Commissione di valutare con obiettività tutti
i programmi.
15
Documento AGRI/64046/2008.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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II Commissione
41
RISPOSTE
DELLA COMMISSIONE
b)
Come riconosce la Corte stessa, in seguito
all’audit del 2 ottobre 2008 sono state diffuse nuove istruzioni concernenti il monitoraggio dei problemi riscontrati e delle
risposte eventualmente ricevute dagli Stati
membri.
38.
Sono ancora possibili miglioramenti nella
definizione e nell’attuazione dei programmi
di promozione 16 .
Cfr. risposta al punto 17.
39.
A partire dal 15 febbraio 2009 i programmi
di informazione e promozione sono valutati
in base alla loro efficacia, che è verificata
mediante la nuova griglia di valutazione.
40.
I servizi della Commissione sono a conoscenza delle carenze menzionate negli studi
di valutazione e stanno procedendo a riflessioni interne allo scopo di migliorare la formulazione e l’attuazione dei programmi per
quanto riguarda le sinergie e la complementarietà delle azioni di promozione, ma anche
in relazione ad altri problemi individuati dai
valutatori esterni.
41.
L’approvazione e il controllo della selezione
dell’organismo di esecuzione è di competenza degli Stati membri 17 .
16
È entrato in vigore il documento AGRI/63454/2007.
17
Considerando 8 e articolo 12 del regolamento (CE)
La Commissione ritiene che il rigore con
cui i suoi servizi selezionano i programmi
limiti il rischio che eventuali carenze nel
controllo della selezione degli organismi di
esecuzione possano rimettere in questione
la regolarità, l’efficacia o l’economicità dei
programmi cofinanziati.
42.
Per il caso specifico degli organismi di esecuzione selezionati dopo l’adozione della decisione della Commissione, il manuale delle
procedure attualmente applicabile prevede
ai punti 1.4 e 2 un potenziamento del controllo della selezione di tali organismi: gli
Stati membri dovranno infatti trasmettere
alla Commissione tutta la documentazione
relativa alla procedura di selezione.
43.-44.
La procedura con cui gli organismi di esecuzione vengono messi in competizione
è verificata in occasione della selezione dei
programmi da parte dei servizi della Commissione: questo argomento costituisce un
punto della lista di controllo degli agenti
incaricati di esaminare l’ammissibilità delle
proposte inviate.
Nel corso delle sue indagini la Commissione
ha constatato irregolarità in materia di concorrenza tra gli organismi di esecuzione. In
virtù del principio di sussidiarietà, spetta
agli Stati membri far rispettare le disposizioni in materia di concorrenza previste
dal regolamento. La Commissione ha quindi
imposto una rettifica finanziaria agli Stati
membri in cui tali disposizioni non sono
state rispettate.
n. 501/2008.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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II Commissione
42
RISPOSTE
DELLA COMMISSIONE
45.
Sono in corso riflessioni interne alla Commissione volte a individuare una soluzione
adeguata che possa far corrispondere ogni
fase di un programma con un esercizio
finanziario FEAGA senza irrigidire troppo il
sistema e senza limitare eccessivamente le
possibilità di realizzazione dei programmi.
46. e riquadri
Fatta salva la concreta applicazione del
principio di sussidiarietà, i servizi della
Commissione considerano con particolare
attenzione la scelta dei messaggi per garantire il giusto equilibrio tra gli aspetti informativi e quelli commerciali delle campagne
di promozione.
La procedura di selezione applicata dai
s e r v i z i d e l l a C o m m i s s i o n e 18 g a r a n t i s c e u n
trattamento omogeneo e imparziale di tutti
i programmi.
Nel corso delle sue indagini, la Commissione
ha constatato casi di mancato rispetto delle
norme relative alla promozione e all’informazione sui prodotti in relazione alle qualità
intrinseche e alle caratteristiche dei prodotti
interessati. In virtù del principio di sussidiarietà, spetta agli Stati membri far rispettare le disposizioni in materia di conformità
del messaggio promozionale quale approvato dalla Commissione. La Commissione
ha quindi imposto una rettifica finanziaria
agli Stati membri in cui tali disposizioni non
sono state applicate.
18
Per ogni programma vengono nominati un primo e un
secondo lettore, tutti i programmi vengono esaminati da
un comitato di valutazione e nel processo di selezione
intervengono esperti esterni alla Commissione.
47.-52.
Nel 2007 e nel 2008 la Commissione ha avviato
indagini di controllo in seguito alle notevoli
rettifiche imposte alla Spagna e all’Italia
dopo le indagini del 2005. L’Italia è nuovamente sottoposta a un’analisi di rischio
dalla Commissione e per il 2009 è prevista
una terza indagine (missione sul posto) 19 che
riguarderà le spese del 2008 e del 2009, e se
necessario anche le successive.
Per questi due Stati membri, la Commissione controlla tutti gli esercizi finanziari
della misura a partire dal 2003 e la gestione
decentrata finora condotta.
Nell’ambito dei controlli post-rettifica in
c o r s o p e r l ’ I t a l i a 20 e l a S p a g n a 21, l a C o m missione ha fra l’altro invitato i due Stati
membri a comunicare le misure correttive
adottate, l’architettura dei controlli e le
istruzioni trasmesse agli organismi di controllo implicati.
Attualmente si stanno analizzando, nell’ambito dei controlli post-rettifica e delle indagini relative alla liquidazioni dei conti, la
realizzazione effettiva e l’incidenza dei cambiamenti annunciati da tali Stati membri.
Oltre a imporre rettifiche, la Commissione
ha rivolto raccomandazioni a tali Stati membri affinché rendano più efficaci i controlli
fondamentali e rimedino alle carenze dei
subappaltatori.
Pur condividendo il parere della Corte
secondo cui le pratiche della Francia sono
decisamente più in linea con le procedure
previste, la Commissione sottolinea che ha
rivolto a tale Stato membro una serie di
raccomandazioni affinché migliori le sue
procedure.
Le osservazioni della Corte saranno altresì
prese in considerazione nel quadro della
liquidazione dei conti.
19
LA/2009/006/IT.
20
LA/2007/020/IT.
21
LA/2008/007/ES.
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43
RISPOSTE
DELLA COMMISSIONE
CONCLUSIONI
E RACCOMANDAZIONI
54.
A partire dal 1999 l’Unione europea ha sviluppato una politica globale e coerente di
informazione e promozione relativa ai prodotti agricoli e al loro metodo di produzione, nonché ai prodotti alimentari a base
di prodotti agricoli. Le campagne di informazione e promozione da essa cofinanziate
sono destinate sia al mercato interno che
a quello dei paesi terzi.
Per garantire una buona gestione e per
migliorare ulteriormente l’attuazione di
tale politica, la Commissione ha ordinato tra
il 2006 e il 2008 otto studi di valutazione
esterni, che hanno dimostrato l’importanza
del dispositivo e i suoi effetti positivi (cfr.
punto 28) e dai quali sono già state tratte
conclusioni e raccomandazioni operative.
Gli otto studi di valutazione dei programmi
di informazione e promozione e le due relative note di sintesi richieste dalla Commissione hanno evidenziato anche l’incidenza
positiva dei programmi di promozione per
i quattro obiettivi concreti della strategia
fissati dal regolamento. Quanto all’importo
limitato della dotazione di bilancio, non va
dimenticato che essa è destinata a completare e potenziare le azioni svolte dagli Stati
membri.
a)
I quattro obiettivi della politica di promozione di cui al punto V sono chiaramente
fissati.
Inoltre, il regolamento della Commissione 22
formula nell’allegato I obiettivi specifici
per ciascuno dei prodotti interessati. Per
ciascuno degli obiettivi, l’allegato contiene
un’analisi globale della situazione che ha
motivato la formulazione delle azioni di promozione e informazione per il prodotto in
questione, i gruppi di destinatari, i messaggi
principali, i principali canali di diffusione
nonché la durata e la portata dei programmi.
La riflessione in corso all’interno della Commissione permetterà di apportare ulteriori
miglioramenti in questa direzione.
b)
I quattro obiettivi enunciati nel regolamento
(CE) n. 3/2008 del Consiglio, nonché quelli
formulati nel regolamento (CE) n. 501/2008
della Commissione, sono considerati dalla
Commissione obiettivi «SMART», che devono
essere presi in considerazione da tutti
i programmi.
Il documento AGRI/63454/2007, elaborato
dalla Commissione in base ai risultati degli
studi di valutazione esterni, tratta cinque
temi principali. L’applicazione sistematica
di indicatori in tutti i programmi approvati
dalla Commissione permetterà di armonizzare ulteriormente l’intera politica di promozione e di rendere più misurabili gli obiettivi
perseguiti.
22
Regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione,
recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 3/2008 del Consiglio.
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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RISPOSTE
DELLA COMMISSIONE
c)
La Commissione ha già contatti periodici
con tutti gli attori interessati dalla politica di promozione tramite il gruppo consultivo «Promozione dei prodotti agricoli»
e risponde alle sollecitazioni provenienti
da gruppi di lavoro, conferenze e seminari
organizzati dagli attori principali. Partecipa
inoltre attivamente ai lavori dei vari gruppi
di sorveglianza 23 .
La riflessione in corso all’interno della Commissione permetterà di apportare ulteriori
miglioramenti in questa direzione.
55.
a)
I servizi della Commissione continueranno
a migliorare la procedura di selezione,
insistendo sull’applicazione di un metodo
corretto di valutazione in ogni programma
e ispirandosi fedelmente al documento
AGRI/63454/2007.
b)
I servizi della Commissione accolgono favorevolmente queste raccomandazioni.
56.
La Commissione sorveglia con attenzione il
rispetto delle procedure di selezione degli
organismi di esecuzione, verificando la corretta applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo
alle procedure di gara.
Il controllo è effettuato al momento della
selezione dei programmi, nella misura in cui
l’organismo di esecuzione è già stato scelto.
Questo stesso controllo viene poi esercitato
nella successiva fase di selezione dell’organismo di esecuzione e nell’ambito dei gruppi
di sorveglianza.
a)
Per quanto riguarda gli organismi di esecuzione selezionati dopo l’adozione della decisione della Commissione, il manuale delle
procedure attualmente applicabile prevede
ai punti 1.4 e 2 un rafforzamento del controllo della selezione di tali organismi: gli
Stati membri dovranno infatti trasmettere
alla Commissione tutta la documentazione
relativa alla procedura di selezione.
b)
Per gli Stati membri in cui sono state constatate carenze dei controlli e di conseguenza
sono state applicate dalla Commissione notevoli rettifiche finanziarie, il servizio responsabile della liquidazione dei conti effettua
successivamente un controllo permanente.
57.
Una volta conclusa la riflessione interna
sulla strategia della politica di promozione
cofinanziata dall’Unione europea, i servizi
della Commissione applicheranno gli orientamenti operativi che ne deriveranno.
La Commissione ritiene che il rigore con
cui i suoi servizi selezionano i programmi
limiti il rischio che eventuali carenze nel
controllo della selezione degli organismi di
esecuzione possano rimettere in questione
la regolarità, l’efficacia o l’economicità dei
programmi cofinanziati.
23
Tali gruppi di sorveglianza sono previsti all’articolo 12,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3/2008.
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RISPOSTE
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RISPOSTE
DELLA COMMISSIONE
Corte dei conti europea
Relazione speciale n. 10/2009
Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea
2009 — 44 pagg. — 21 x 29,7 cm
ISBN 978-92-9207-365-7
doi:10.2865/51652
Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
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Come procurarsi le pubblicazioni dell’Unione europea
Pubblicazioni gratuite:
•
sul sito Internet EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
•
presso le rappresentanze o delegazioni della Commissione europea. È possibile
ottenere le loro coordinate consultando il sito http://bookshop.europa.eu
o inviando un fax al numero +352 2929-42758.
Pubblicazioni destinate alla vendita:
•
sul sito Internet EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
•
in libreria, indicando il titolo, l’editore e/o il numero ISBN;
•
contattando direttamente uno dei nostri agenti di vendita. È possibile ottenere
le loro coordinate consultando il sito http://ec.europa.eu o inviando un fax al
numero +352 2929-42758
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Q J-A B-09-009-IT-C
NELLA RELAZIONE LA CORTE ANALIZZA LA GESTIONE DELLE AZIONI DI
INFORMAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI,
AL FINE DI VERIFICARE L’EFFICACIA DI TALE POLITICA E LA REGOLARITÀ
DELLE SPESE EFFETTUATE.
LA RELAZIONE CONSTATA I PROGRESSI IN CORSO NELLA GESTIONE
DEL DISPOSITIVO, SOT TOLINEANDO AL CONTEMPO GLI ASPE T TI
CHE DE VONO ESSERE MIGLIORATI. LE OSSER VAZIONI ESPRESSE
RIGUARDANO IN PARTICOLARE LE DIFFICOLTÀ INCONTRATE NEL
MISURARE L’IMPAT TO DEL DISPOSITIVO E LE DEBOLEZZE RILEVATE
NEI CONTROLLI SVOLTI IN TALUNI STATI MEMBRI.
LA RELAZIONE FORMULA A TAL FINE UNA SERIE DI RACCOMANDAZIONI
IL CUI IMPAT TO POTREBBE ESSERE ANCOR PIÙ SIGNIFICATIVO DAL
MOMENTO CHE LA DOTAZIONE DI BILANCIO DESTINATA ALLE AZIONI DI
INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI
POTREBBE ESSERE AUMENTATA, QUALORA LA RIFLESSIONE SVOLTA
ATTUALMENTE DALLA COMMISSIONE SFOCIASSE IN UNA PROPOSTA
IN TAL SENSO.
CORTE DEI CONTI EUROPEA
eQb:IQiIQiqbIhc?Ib
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PROGETTO INTERVENTI A SUPPORTO DELLE POLITICHE EUROPEE
SPERIMENTAZIONE FASE ASCENDENTE: Analisi degli atti adottati dalla Commissione
UE in tema di politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli.
La seguente scheda rappresenta un’analisi degli atti UE in materia di Politica di informazione e
promozione dei prodotti agricoli. Tale documento ha lo scopo di fornire spunti di riflessione e di
approfondimento per un confronto con il quadro giuridico regionale applicabile. Si vogliono
altresì evidenziare le eventuali criticità della normativa UE attualmente vigente e le prospettive
aperte dall'iniziativa della Commissione UE. Obiettivo della sperimentazione è infatti quello di
definire la posizione regionale sulla proposta normativa che la Commissione dovrebbe adottare
entro la fine dell'anno.
La politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli
Le proposte legislative connesse alla riforma della politica agricola comune (d’ora in avanti
PAC) per il periodo successivo al 2013, attualmente in corso di negoziazione, mirano a far sì
che tale politica
contribuisca
pienamente alla
strategia
“Europa
2020” promuovendo
un’agricoltura che garantisca una produzione alimentare efficiente, l’utilizzo sostenibile delle
risorse naturali e uno sviluppo territoriale equilibrato, e consenta al tempo stesso di generare
crescita e posti di lavoro. Tali obiettivi sono esplicitati nella comunicazione COM (2010) 6721
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni “La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide
dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio”: l’implementazione di una politica di
promozione efficace appare essenziale per realizzarli.
Contesto generale
Nell’ambito della PAC, il sostegno offerto dall’UE alle azioni di promozione e informazione dei
prodotti agricoli si è evoluto in modo considerevole sin dall’inizio degli anni ‘80. Nel 1999, tali
disposizioni sono state armonizzate e sostituite da un dispositivo raggruppato in due
regolamenti del Consiglio2 relativi, rispettivamente, alla promozione nei paesi terzi ed alla
promozione sul mercato interno. I due regolamenti sono stati successivamente accorpati
all’inizio del 2008 nel regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, un regolamento unico che
1
COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010;
Regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di
promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7) e regolamento (CE) n. 2826/2000 del
Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato
interno (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2);
2
1
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II Commissione
copre ormai l’insieme della politica di promozione dei prodotti agricoli senza tuttavia apportare
modifiche sostanziali, e nel regolamento di applicazione (CE) n. 501/2008 della Commissione.
Il processo di riforma in atto consentirà alla PAC di contribuire pienamente, dopo il 2013, alla
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sostenendo
un’agricoltura che sia fonte di sicurezza alimentare, di utilizzo sostenibile delle risorse naturali
e di dinamismo per le zone rurali. Tale processo è iniziato con l’avvio di una riflessione
approfondita sulla politica di informazione e di promozione dei prodotti agricoli, strumento
cruciale della PAC.
I Regolamenti del 2008
L'oggetto e il campo di applicazione dei due Regolamenti vigenti riguardano le misure di
informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, come pure
dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli, realizzabili sul mercato interno o nei Paesi
terzi. Tali misure sono finanziate alle condizioni stabilite nel Regolamento n.3/2008 e, in
particolare, non devono essere brand oriented o incoraggiare il consumo di un prodotto in virtù
della sua origine specifica, ad eccezione dei prodotti contemplati dalle denominazioni di origine.
1) Le azioni informazione e promozione
Il Reg n.3/2008 indica innanzitutto quali sono le attività di informazione e promozione dei
prodotti agricoli. Esse sono:
Attività di pubbliche relazioni, promozione e pubblicità per comunicare le caratteristiche
intrinseche e i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare la qualità e la sicurezza degli
alimenti, i metodi di produzione specifica, gli aspetti nutrizionali e sanitari, l’etichettatura, il
benessere degli animali e il rispetto per l’ambiente
Campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni di
origine protette (Dop), indicazioni geografiche protette (Igp) e specialità tradizionali garantite
(Stg) e di agricoltura biologica, e di altri regimi comunitari relativi alle norme di qualità e di
etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, nonché sui simboli grafici previsti dalla
normativa comunitaria applicabile;
Azioni di informazione sul regime comunitario dei vini di qualità prodotti in regioni
determinate (Vqprd) , dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con
indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata;
Valutazioni di impatto delle azioni di informazione e promozione.
2
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
2) Le linee guida
Per la promozione sul mercato interno, per ciascuno dei settori o dei prodotti selezionati, la
Commissione fissa le linee direttrici che definiscono le modalità della strategia da seguire
nelle proposte di programmi di informazione e di promozione. In particolare le linee direttrici
danno indicazioni generali riguardanti:
OBIETTIVI da perseguire e i gruppi bersaglio
TEMI che devono formare oggetto delle azioni selezionate
TIPO DI AZIONI da intraprendere
DURATA dei programmi
RIPARTIZIONE INDICATIVA dell’importo disponibile per la partecipazione finanziaria della
Comunità alla realizzazione dei programmi, in base ai mercati e ai tipi di azioni previste
La responsabilità della realizzazione di azioni di informazione e promozionali è attribuita alle
organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative del settore o dei settori
interessati ed è prevista una suddivisione delle fonti di finanziamento tra la Commissione
europea (fino al 50%), lo Stato membro (fino al 30%) e le organizzazioni proponenti per il
20% del costo totale.
3) Le modalità di applicazione: Reg. (CE) 501/2008
Le modalità di applicazione del Reg. (CE) 3/2008 sono definite nel Reg. (CE) 501/2008 della
Commissione che definisce, tra l’altro, l'elenco dei temi e dei prodotti coinvolti. In esso i
programmi d’informazione e di promozione cofinanziati dal bilancio comunitario trovano la loro
definizione per quanto riguarda:
•
i tempi (da un anno e al massimo di tre anni);
•
le caratteristiche dei messaggi d’informazione e di promozione destinati al mercato
interno e ai paesi terzi;
•
le modalità di presentazione e di selezione;
•
le modalità di finanziamento;
•
la metodologia di sorveglianza e controllo;
Le criticità e la necessità di una riforma
Tuttavia nell’ultimo quinquennio sono emersi i limiti dell’attuale politica di informazione e di
promozione dei prodotti agricoli per quanto riguarda i seguenti aspetti:
RIDUZIONE DELLA QUOTA DI MERCATO: leader mondiale del commercio di prodotti
agricoli e agroalimentari, il mercato UE si sta riducendo a vantaggio di altri attori più
3
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II Commissione
agguerriti. Le azioni promozionali al di fuori dell’Unione Europea sono attualmente limitate
(meno della metà di quelle realizzate nel mercato interno). È importante stabilire se l’UE
debba rafforzare il proprio intervento in questo campo.
CARENZA di INIZIATIVE “MULTIPAESE” O “MULTIPRODOTTO”: tali iniziative coprono in
modo coordinato vari Stati membri o vari prodotti, sono insufficientemente incoraggiate o
risultano troppo complesse da realizzare nel quadro attuale; esse permettono tuttavia di
demoltiplicare l’effetto delle azioni avviate;
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI PROGRAMMI INADEGUATA: non copre in maniera
soddisfacente la varietà di prodotti di tutti gli Stati membri dell’UE.
Ulteriori punti di debolezza sono stati messi in luce anche dalla Corte dei conti europea in esito
a un audit condotto nel 2009 sull’efficacia delle azioni di informazione e di promozione3.
Il Libro verde
Il 14 luglio 2011 la Commissione europea pubblica il Libro Verde “Politica di informazione e
promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere
i sapori dell’Europa”4, tramite il quale avvia un dibattito sul futuro dei programmi di
promozione e informazione in materia di prodotti agricoli dell'Unione europea. Pubblicando un
Libro verde sul tema, la Commissione vuole riflettere sul modo di definire una strategia per
l'avvenire più mirata e più ambiziosa, che possa consentire ai consumatori dell'Unione e non di
meglio apprezzare la qualità, la tradizione e il valore aggiunto dei prodotti agricoli e alimentari
europei.
Il documento sviluppa una serie di questioni sulle quali le parti interessate — consumatori,
produttori, distributori
e autorità
pubbliche —
hanno inviato le loro osservazioni
e
suggerimenti.
Il Libro verde è suddiviso in quattro sezioni:
1. Il valore aggiunto europeo della politica di promozione e informazione
Affronta i punti di forza e di debolezza delle azioni svolte concentrandosi in particolare sui
miglioramenti possibili, che permettano di affrontare meglio le nuove sfide sui mercati locali,
europei e mondiali, dove la quota di mercato, pur ancora alta, è andata riducendosi negli
ultimi anni a vantaggio di attori più agguerriti.
Obiettivi: condurre una politica di promozione e di informazione più ambiziosa, che potrebbe
tradursi in un approccio strategico differenziato e più mirato, in funzione delle peculiari
caratteristiche dei mercati locali, europei e mondiali. In linea generale si vuole:
3
Relazione speciale della Corte dei Conti europea n.10/2009. Azioni di informazione e di promozione a favore dei
prodotti agricoli.
4
COM(2011) 436 def.
4
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Consiglio regionale della Calabria
–
II Commissione
valorizzare di più la produzione agricola europea e consolidarne la posizione sui
mercati;
–
promuovere le norme molto rigorose dell’UE in materia sanitaria, ambientale e di
benessere degli animali e offrire ai consumatori un’informazione più mirata sul modello
europeo di produzione;
–
far scoprire ai consumatori nuovi prodotti e valorizzare la diversità dell’offerta europea;
–
far conoscere meglio i regimi di qualità e i prodotti a forte valore aggiunto.
Risultato
consultazione5:
Ampio
consenso
sui
concetti-chiave
da
utilizzare
nella
promozione: “qualità”, “salute e sicurezza”, “sostenibilità”, “benessere degli animali”, etc.
Tutte aree in cui l'Ue può effettivamente vantare una posizione competitiva su scala globale;
2. Mercato interno: valorizzare il mercato unico agricolo attraverso i suoi
prodotti
Questa sezione ipotizza gli obiettivi da conseguire e le misure da adottare nel mercato interno
dell'Unione europea con particolare attenzione per i mercati locali e regionali, che permettono
agli agricoltori di trarre il massimo profitto dal loro lavoro e ai consumatori di contribuire allo
sviluppo del loro territorio, riducendo al contempo l’impronta ambientale del loro consumo così
come al rafforzamento del legame fra cittadini e mondo agricolo.
Il consumo di prodotti europei deve essere incoraggiato da una parte valorizzando l’immagine
dei prodotti e, dall’altra, facendo conoscere i sistemi europei di qualità ai consumatori e agli
stessi produttori che talora sono male informati sugli strumenti offerti dalla PAC per la
valorizzazione
dei
prodotti.
In
quest’ottica
sarebbe
utile
orientare
maggiormente
l’informazione sui seguenti temi:
- norme di produzione europee: l’agricoltura europea è ben nota per le norme rigorose che
prevede in materia di sanità, di protezione dell’ambiente e di benessere degli animali;
l’informazione e la promozione dei prodotti agricoli europei dovrebbero mettere maggiormente
l’accento sulle caratteristiche connesse alle norme di produzione;
- informazioni su un’alimentazione più equilibrata: i programmi che incoraggiano il
consumo di frutta e verdura (ad es. cinque porzioni al giorno) possono indurre a migliorare le
abitudini alimentari; un altro esempio è costituito dal programma a favore di un uso moderato
di alcol;
- i regimi europei di qualità: i logo che contraddistinguono oggi i prodotti DOP, IGP, STG,
l’agricoltura biologica e le regioni ultraperiferiche offrono ai consumatori la garanzia di prodotti
di qualità, in particolare sotto il profilo del sapore, dell’origine e dei metodi di
produzione.
Inoltre sono individuate possibili azioni per il mercato interno per migliorare la portata degli
interventi dell’UE quali:
5
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/consultation/summary-report_fr.pdf;
5
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Consiglio regionale della Calabria
∗
II Commissione
Campagne di informazione su diverse tematiche
(Ad esempio: sulle norme di produzione, sul rispetto dell’ambiente e del paesaggio, sul
benessere degli animali, su un’alimentazione più sana);
∗
Azioni di promozione per illustrare il modello europeo di produzione;
Sfruttare lo stretto legame che potrebbe sussistere tra un determinato prodotto e un aspetto
particolare del modello agricolo e agroalimentare europeo per valorizzare la specificità e
l’eccellenza dei modi di produzione dell’Unione europea
∗
Interventi ad hoc in caso di crisi;
∗
Creazione di una piattaforma europea di scambio di buone pratiche.
Ad esempio una piattaforma di scambi a livello europeo (seminari/laboratori, sito web) al
servizio di tutti gli attori della politica di informazione di promozione.
Risultato Consultazione: L'obiettivo principale della promozione in UE dovrebbe essere
quello di favorire le scelte informate da parte dei nostri consumatori. Focus sui messaggichiave - gli elevati standard di sicurezza, la qualità europea, i metodi di produzione sostenibili,
etc. - per rafforzare il brand “UE” e distinguerlo dai prodotti di importazione (extra-Ue). È
stato anche suggerito di utilizzare questo bagaglio di informazioni e di strumenti non solo per
valorizzare la qualità, ma anche per garantire i consumatori rispetto a eventuali crisi di
sicurezza alimentare che possono venire fronteggiate con efficacia grazie a un collaudato
sistema di regole e procedure.
3. Obiettivi da conseguire e le azioni da adottare sui mercati internazionali
Nel contesto attuale l’Europa deve mobilitare tutte le sue energie, promuovere i sapori dei
suoi prodotti e i suoi modi di produzione, così come fanno i suoi principali partner
commerciali. I principali obiettivi sono:
• sostenere l’apertura e lo sviluppo dei mercati, in particolare in sede di negoziati di
accordi internazionali, in modo da dare ai produttori europei più occasioni di far conoscere e di
esportare i loro prodotti;
• sostenere idonee azioni di promozione che seguano una strategia e obiettivi europei
chiaramente definiti; queste azioni possono essere o direttamente rivolte ai consumatori e ai
professionisti stranieri, in modo da informarli sui prodotti europei e da incoraggiarli a
consumarli, oppure essere destinate ai produttori e ai gruppi di produttori europei per
incoraggiarli e aiutarli a incrementare le vendite su mercati terzi (effetto leva).
In tale contesto sono previste azioni mirate a un sostegno tecnico a favore dei
produttori/delle imprese quali:
-
sviluppo delle capacità di esportazione dei produttori europei realizzando ad
esempio, a livello della Commissione, studi sulle abitudini di consumo, organizzando
giornate di informazione, piattaforme internet interattive come quelle che già esistono
6
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
in altri paesi (ad es. Usa o Canada), oppure avvalendosi dei nuovi media (come un
gruppo facebook specializzato sulle attività di promozione agricola) e fornire l’accesso
all’infrastruttura degli stand delle istituzioni europee nelle fiere internazionali);
-
creazione di maggiori sinergie tra i produttori e i programmi; le azioni
dell’Unione europea dovrebbero incoraggiare le piccole e medie imprese a raggrupparsi
in modo da raggiungere una massa critica per la commercializzazione sul mercato
esterno; concretamente, quest’obiettivo potrebbe essere raggiunto grazie allo sviluppo
di reti che, a livello europeo, permetterebbero di creare sinergie tra i produttori per
incoraggiare i programmi multiprodotto o multipaese a forte valore aggiunto europeo;
-
aiutare i nuovi entranti estendendo le azioni ammissibili ad attività esplorative
(campagne test di un anno, studi di mercato).
Risultato Consultazione: È parere condiviso che il mercato extra-Ue abbia un potenziale
ancora inespresso. Tuttavia è necessario considerare i maggiori sforzi che questo tipo di
promozione richiede alle imprese, piccole e medie soprattutto. Gli stakeholders hanno perciò
proposto che sia la Commissione europea a farsi carico delle spese legate a indagini di
mercato, strategie e azioni finalizzate all'introduzione ai mercati esterni. La Commissione
dovrebbe inoltre attivarsi per rimuovere le barriere tecniche (ad esempio, i dazi e gli ostacoli,
anche di tipo igienico-sanitario, che alcuni Paesi terzi frappongono alle importazioni) e
sviluppare programmi multi-Paese (che cioè coinvolgano più Paesi Ue interessati a esportare
una o più categorie di prodotti).
4. Questioni più ampie in merito al contenuto e alla gestione della politica in
esame
Infine si pone l’accento su quali possono essere i potenziali beneficiari dei finanziamenti per
azioni di informazione al fine di ottenere un maggiore impatto; come aumentare la coerenza
fra la PAC e gli altri strumenti; se sia opportuno valorizzare maggiormente l’origine geografica
dei prodotti e come farlo; come semplificare la selezione e l’attuazione dei programmi di
promozione.
Risultato Consultazione: Gli interpellati concordano sull’opportunità di ampliare la base dei
beneficiari, dei prodotti e dei mercati, ma non è chiaro quanto e in che modo ciò debba
avvenire. Molti sono favorevoli a coinvolgere enti di rappresentanza (quali le camere di
commercio) e marchi commerciali, altri sono contrari. Alcuni chiedono di ridurre i costi dei
programmi multi-Paese o, addirittura, di sopprimerli. Altri poi ritengono che il loro successo
dipenda dall'entità del supporto finanziario fornito a livello Ue.
Le diverse questioni sollevate (16 in tutto) rinviano a proposte e ad aspetti eterogenei quindi
volti a stimolare il dibattito. Alla luce di questi quesiti gli stati membri intervenuti hanno
generalmente chiesto:
7
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Consiglio regionale della Calabria
•
II Commissione
una semplificazione delle procedure amministrative per la presentazione dei
programmi,
•
la diminuzione dei tempi di analisi ed approvazione da parte della Commissione
•
la possibilità di indicare i marchi e l’origine dei prodotti,
•
la creazione di una piattaforma per agevolare lo sviluppo e le presentazione di
programmi multi stato e multi prodotto,
•
procedure semplificate o d’urgenza per i casi di crisi di fiducia dei consumatori come
è accaduto con l’E.Coli.
•
una percentuale di cofinanziamento più elevata.
La COM(2012) 148 della Commissione: “Politica di informazione e promozione dei
prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i
sapori dell’Europa”
Basandosi sulle risposte pervenute6, la Commissione ha elaborato una comunicazione
pubblicata il 30 marzo 2012 che rappresenta la seconda tappa importante del processo di
riforma della politica di promozione dell’UE che vuole definire concrete proposte legislative
della Commissione, attese per la fine del 2012.
Nella nuova Comunicazione, gli obiettivi chiave indicati per la futura politica sono:
1. Assicurare un maggiore valore aggiunto a livello europeo: tale processo può essere
generato elaborando una strategia europea di informazione e promozione più orientata ai
mercati e in grado di identificare con maggior precisione i prodotti o i messaggi da valorizzare
(ad esempio, prodotti ad elevato valore aggiunto), che tenga conto dei negoziati relativi ad
accordi di libero scambio e dei mercati più promettenti e consenta così di evitare la dispersione
delle risorse.
2. Rendere la politica di promozione più attraente ed incisiva: è importante realizzare
campagne di più forte richiamo, eventualmente precedute da analisi di mercato e studi delle
abitudini di consumo o da campagne pilota. Al fine di migliorare il rapporto costo-efficacia della
futura politica, ogni azione dovrà essere accompagnata da una valutazione d’impatto più
sistematica volta a confermare l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti.
6
I contributi ricevuti sono stati 173, di cui sono una piccola percentuale in forma anonima. In Italia, hanno partecipato
alla consultazione: ASSICA, AICIG, Assomela, Coldiretti, il Consorzio Prosciutto di Parma, la Regione Lombardia,
Slow Food Emilia Romagna e UnionCamere Veneto
8
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II Commissione
3. Rendere più semplice ed efficace la gestione dei programmi: il finanziamento e la
gestione dei programmi di informazione e promozione sono generalmente organizzati secondo
uno schema tripartito (organizzazioni professionali, Stato membro e Commissione europea). A
loro volta le organizzazioni professionali si avvalgono di altri soggetti, quali agenzie di
pubblicità, per attuare le azioni che hanno progettato.
Molti dei contributi al Libro verde chiedono che si riveda il metodo utilizzato per la selezione dei
programmi e che questi siano concepiti ed attuati in modo più flessibile affinché sia possibile
modificarli in fase di realizzazione. Auspicano inoltre una più attiva partecipazione della
Commissione alla creazione e al coordinamento dei programmi multipaese, in particolare nei
paesi terzi. Saranno peraltro chiariti i ruoli rispettivi dello Stato membro e della Commissione
nel monitoraggio e nel controllo delle azioni, al fine di evitare duplicazioni e ridurre la durata
delle procedure.
4. Creare maggiori sinergie tra i vari strumenti di promozione: L’ambizioso obiettivo di
aumentare il valore aggiunto del settore agroalimentare comporta la necessità di una maggiore
coerenza tra le azioni di promozione della PAC al fine di garantirne l’efficacia. È quindi
auspicabile ricercare complementarietà e sinergie che consentano di rendere più incisiva la
politica di promozione, senza tuttavia perdere di vista le specificità dei vari settori.
La Commissione individua le seguenti possibili opzioni elaborate sulla base delle relazioni
attualmente disponibili, in particolare la relazione di sintesi delle risposte al Libro verde7 e la
relazione di valutazione ex-post della politica di promozione8:
- un campo di applicazione più ampio, per quanto riguarda i beneficiari (es. estendendolo alle
imprese private), i prodotti e i temi ammissibili (es. un’unica lista di prodotti per il mercato
interno ed esterno, maggior sostegno alle Dop/Igp, maggior sostegno sulla qualità dei prodotti
europei), l’indicazione dell’origine (es. facendo sempre
emergere l’origine europea
e
prevedendo quella dello Stato membro solo a titolo secondario e a complemento), i marchi (es.
sui paesi terzi programmi misti con una sezione generica ed una sezione commerciale dei
marchi privati);
- lo sviluppo di un supporto tecnico per gli operatori (es. studi di mercato, elenchi di
importatori, informazioni sulle norme di importazione);
- la revisione dei programmi multipaese, per entrare in nuovi mercati e far conoscere qualità e
standard di sicurezza dei prodotti europei;
7
8
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/consultation/summary-report_fr.pdf;
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/promotion/index_en.htm;
9
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
- la promozione per far fronte alle crisi (es. inserendo gli interventi nella futura politica di
promozione o lasciandoli nelle misure orizzontali della PAC);
- una gestione più semplice e razionale (es. gestione diretta della Commissione con
esternalizzazione a un’agenzia esecutiva, oppure gestione concorrente, con o senza dotazioni
nazionali; gestioni differenti tra mercato interno ed esterno; adozione di un programma sulla
base di un programma quadro pluriennale, ecc.).
- una maggiore coerenza tra le attività di promozione orizzontale e le altre azioni previste dalla
PAC (es. semplice ravvicinamento o sistema di promozione unico, adozione di uno slogan
comune del tipo “Sapori d’Europa, garanzia di qualità”).
- lo stanziamento di bilancio: occorre valutare l’opportunità di allineare le varie dotazioni di
bilancio e i pertinenti aspetti finanziari.
Infine, relativamente ai mercati locali e alle filiere corte, la Comunicazione precisa che questi
saranno coperti dai programmi di sviluppo rurale nell’ambito della misura “cooperazione”,
escludendo così la loro incentivazione dell’ambito della Politica di promozione.
Prospettive di intervento regionale
Per la fine del 2012 la Commissione, così come indicato nella stessa COM(2012) 14, intende
presentare una proposta legislativa finalizzata ad innovare la politica di informazione e
promozione dei prodotti agricoli.
Come è prassi, l’esercizio dell’iniziativa legislativa è preceduto da una Analisi di Impatto,
attraverso la quale la Commissione stessa provvede ad analizzare efficienza ed efficacia delle
varie opzioni giuridiche (regolamento, direttiva, “opzione zero”9), mediante la raccolta e
l’analisi
sistematica
di
informazioni relative agli interventi previsti e la stima del loro
probabile impatto sul sistema UE.
Attualmente si è in attesa della citata valutazione di impatto e della susseguente proposta
legislativa che, presumibilmente, avrà la forma del regolamento, lo stesso atto che andrebbe a
sostituire.
Una volta presentata la proposta, essa sarà trasmessa dalla Commissione:
- al Parlamento europeo e al Consiglio (i due co-legislatori);
- al Comitato delle Regioni (CoR) e al Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) per un
parere, in questo caso, facoltativo;
9
L’opzione “zero” è quella relativa allo status quo, cioè quella che lascerebbe il contesto giuridico inalterato.
10
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
- inoltre, essa è inviata ai Governi e ai Parlamenti nazionali.
Questi ultimi la esaminano nell’ambito della verifica del principio di sussidiarietà; i Governi,
invece, sono coinvolti nel deliberare la posizione da sostenere a livello europeo in sede di
Consiglio, durante l’iter legislativo. Le Regioni hanno la possibilità di essere sentite e di
rappresentare le loro istanze, secondo meccanismi e modalità regolati dalle norme europee e
nazionali:
1. Partecipazione diretta (art. 117, 5° comma, Cost., così come attuato dall’art. 5 della L.
131/03). La legge di attuazione della riforma del Titolo V Cost. prevede la possibilità per
le Regioni di partecipare, nell’ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del
Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione
europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni;
2. Partecipazione indiretta (art. 5 della L 11/05). Attualmente, la procedura prevede l’invio
di un’informativa qualificata a Giunta e Consiglio, che hanno a disposizione 20 gg. per
presentare le proprie osservazioni al Governo tramite le rispettive Conferenze dei
Presidenti. Ove venisse approvata la proposta di modifica attualmente in discussione, il
termine diventerebbe di 30 gg.;
3. Early warning. Questa procedura, introdotta a seguito dell’entrata in vigore del Trattato
di Lisbona, consente ai Parlamenti nazionali di esprimersi circa la compatibilità delle
proposte legislative in discussione presso le istituzioni europee rispetto del principio di
sussidiarietà. Ai sensi dell’art. 6 del Protocollo n. 2, spetta a ciascun Parlamento
nazionale
consultare
all’occorrenza
i
Parlamenti
regionali.
Il
termine
per
la
presentazione delle osservazioni è, in questo caso, di 8 settimane.
4. Dialogo politico (c.d. Procedura Barroso). Dal 2006, tutte le nuove proposte e i
documenti
di
consultazione
della
Commissione
europea
vengono
trasmessi
ai
Parlamenti nazionali, ai quali viene chiesto di esprimere osservazioni e pareri al fine di
migliorare il processo di elaborazione delle politiche comunitarie. Nel contesto di questa
procedura, i Parlamenti regionali hanno la possibilità di proporre al Parlamento
nazionale osservazioni anche sul merito delle proposte europee, oltre che circa il
rispetto del principio di sussidiarietà.
Non è possibile effettuare una stima precisa delle tempistiche. Un dato certo è che una volta
avviata la procedura legislativa, articolandosi essa normalmente in una doppia lettura operata
da Parlamento europeo e Consiglio, non giungerà al termine prima di cinque o sei mesi dal suo
inizio.
11
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
TAVOLA SINOTTICA
Libro Verde
Comunicazione
Luglio 2011
Marzo 2012
Impact Assessment
Iniziativa legislativa
Commissione UE
Versante UE
Comitato delle Regioni (CoR)
• Può essere consultato facoltativamente
da parte del Parlamento europeo,
trattandosi di materia non rientrante fra
quelle per cui è prevista la consultazione
obbligatoria,
oppure
• può formulare un parere di sua iniziativa
nel caso in cui lo ritenga opportuno,
oppure
• può decidere di formulare un parere su
un tema sul quale è stato consultato il
Comitato economico e sociale europeo
(CESE) se ritiene che siano in gioco
specifici interessi locali o regionali.
Ha già espresso parere favorevole
rispetto
ad
una
nuova
regolamentazione della materia
(novembre 2011).
Lobbying regionale
AIR
Versante italiano
Art. 5 Legge n.11 del 2005 (L. Buttiglione)
• Co. 1: il Governo trasmette immediatamente il progetto di atto
normativo UE riguardante materie attribuite alla competenza
legislativa delle Regioni.
• Co. 3: Ai fini della formazione della posizione italiana, le Regioni
entro 20 gg dal ricevimento degli atti possono trasmettere
osservazioni al Governo, per il tramite della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della
Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome.
• Co. 4: su richiesta di una o più Regioni, il Governo convoca la
Conferenza Stato – Regioni per raggiungere un’intesa entro il termine
di 20 gg.
• Co 5: su richiesta della Conferenza Stato – Regioni, il Governo
appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri
dell’Unione europea (cd. riserva di esame parlamentare).
• Co 7: il Governo convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali
i rappresentanti delle regioni ai fini della successiva definizione della
posizione italiana da sostenere, d’intesa con il Ministero degli affari
esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede UE.
Art. 5 Legge n.131 del 2003 (L. La Loggia)
• Co. 1: Le Regioni concorrono direttamente, nelle materie di loro
competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari,
partecipando, nell’ambito delle delegazioni del Governo, alle attività
del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e
della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede
di Conferenza Stato-Regioni (accordo generale di cooperazione del
16 marzo 2006).
Art. 6 del Protocollo n. 2
• Co. 1: Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di
questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere
dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue
ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le
ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al
principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a
ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i
parlamenti regionali con poteri legislativi.
Dialogo politico (c.d. Procedura Barroso).
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PROGETTO INTERVENTI A SUPPORTO DELLE POLITICHE EUROPE
SPERIMENTAZIONE FASE ASCENDENTE
La COM(2012) 148 della Commissione: “Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore
aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa”
OBIETTIVI
STRUMENTI ED IPOTESI DI SOLUZIONE
Nuova strategia di informazione e promozione:
MAGGIORE VALORE AGGIUNTO

orientata verso i mercati;

precisa verso prodotti e messaggi da valorizzare;

informata su accordi e negoziati più promettenti
no dispersione di risorse;
Analisi di mercato e studi delle abitudini di consumo o campagne pilota;
PROMOZIONE ATTRAENTE ED INCISIVA
Campagne di forte richiamo;
Più flessibilità per l’eventuale modifica in corso d’opera;
Creazione di programmi multipaese;
PROGRAMMI SEMPLICI ED EFFICACI
Definizione precisa dei ruoli dello Stato Membro e della Commissione durante le fasi di
Monitoraggio e controllo delle azioni
No duplicazione dei controlli, riduzione della
durata delle procedure.
Ampliare il campo di applicazione sui:
SINERGIA TRA I VARI STRUMENTI DI
PROMOZIONE

beneficiari i prodotti;

temi ammissibili;

indicazione d’origine europea (quella dello Stato membro solo a titolo secondario);
Supporto tecnico per gli operatori (informazioni sui metodi di produzione, sui marchi, sui
prodotti).
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Politica di Informazione e Promozione dei Prodotti Agricoli
Panorama normativo nazionale
- D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173
“Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale
delle imprese agricole, a norma dell’art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
L’art. 13 fa riferimento a un programma di finanziamenti predisposto dal Ministero delle politiche
agricole, sentito il Ministero dello sviluppo economico e la Conferenza Stato – Regioni, che tra le
finalità annovera la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di
qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione
economica dei produttori.
- Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350
“Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’art. 8, comma
1, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”.
Al fine di promuovere e salvaguardare la tipicità e la ricchezza del nostro patrimonio
agroalimentare, il decreto ha istituito presso il Ministero l’Elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali, formato dai prodotti definiti tradizionali dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi (art. 3).
- Legge 27 luglio 1999, n. 268
Disciplina delle “strade del vino”.
La legge si propone di valorizzare i luoghi e i territori a vocazione vinicola, con particolare
riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative, anche attraverso la realizzazione delle “strade del
vino”.
Le “strade del vino” sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali
insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o
associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le
relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
- Legge 23 dicembre 1999, n. 499
“Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.”
In base all’art. 4, “Finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali” è autorizzata la spesa per le attività di competenza del Ministero e
predisposto dal Dicastero stesso il piano di Comunicazione e Promozione istituzionale annuale, per
la realizzazione di iniziative di informazione e di comunicazione per la valorizzazione delle
produzioni, la tutela della salute dei consumatori e l’educazione alimentare.
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
“Legge di orientamento del settore agricolo”
L’art. 14 introduce la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di concludere contratti di
collaborazione con gli imprenditori agricoli per la promozione delle vocazioni produttive del
territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.
Introduce, inoltre, il concetto di “multifunzionalità” in forza del quale agli imprenditori agricoli,
oltre alle tradizionali attività, ne vengono riconosciute altre, quali quelle agrituristiche o di
manutenzione del territorio; privilegia, infine, gli imprenditori agricoli che si impegnano ad
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio
agrario e forestale.
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 gennaio 2007
“Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la
valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da
riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti n. 509/06 e 510/06, e da riconoscimento nazionale, ai
sensi della legge n. 164/1992”.
Il decreto fissa criteri e modalità per la concessione di contributi in favore di iniziative concernenti
la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da Denominazione di Origine
Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) o da riconoscimento nazionale per i vini
DOC e DOCG. Tali progetti possono riguardare la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni
(in Italia o all’estero) o la loro organizzazione da parte di consorzi di tutela, organismi di carattere
associativo ed altri enti aventi come scopo la valorizzazione dei prodotti agroalimentari.
Le istanze per la concessione di contributi per l’attuazione di queste iniziative possono arrivare a
coprire fino al 90% delle spese e devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno, a seguito della
pubblicazione di uno specifico bando, ad un’apposita Commissione che seleziona le istanze
ammissibili ed eroga i finanziamenti sulla base delle risorse disponibili.
- a. C. 1481
“Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro
zero e di qualità”
Attualmente il disegno di legge, presentato nel 2008 dall’onorevole Realacci (PD), è in discussione
presso la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati.
Come si legge all’art. 1 “Finalità”, la proposta di legge mira a promuove la domanda e l’offerta dei
prodotti alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti alimentari ecologici
e di qualità, nonché lo sviluppo locale e una migliore conoscenza delle caratteristiche dei processi di
trasformazione e delle tradizioni produttive.
In questo ambito è previsto che le Regioni e gli enti locali possano adottare adeguati strumenti per
assicurare la valorizzazione delle produzioni alimentari con elevati parametri di qualità, salubrità,
sostenibilità ambientale ed eticità. In particolare, l’art. 6 contempla l’istituzione, tramite decreto del
Ministro delle politiche agricole, di un “Marchio Chilometro Zero” per garantire la qualità
ambientale superiore del prodotto alimentare, connessa al ridotto apporto di emissioni inquinanti in
tutti gli stadi della filiera.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Politica di Informazione e Promozione dei Prodotti Agricoli
Panorama normativo regionale
Abruzzo
Legge regionale 20 ottobre 2010, n. 42
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero”.
Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 6
“Interventi per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione
Abruzzo.”1
Basilicata
Legge regionale 13 luglio 2012, n.12
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri
zero”.
Calabria
Legge regionale 14 agosto 2008, n. 29
“Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero”2.
Emilia Romagna
Legge regionale 21 marzo 1995, n. 16
“Promozione economica dei prodotti agricoli e alimentari regionali.”
Friuli Venezia Giulia
Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.”
Liguria
Legge regionale 30 aprile 2012, n. 19
“Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla
Legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria,
delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa).”
Lombardia
Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.”
Art. 12, “Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo.”
1
La Regione sostiene ed incentiva la qualità e la tracciabilità ed i relativi sistemi di certificazione, i sistemi di
qualificazione e visibilità delle produzioni agroalimentari abruzzesi mediante la concessione di un marchio comunitario
collettivo.
2
Tale legge è stata modificata dalla Legge regionale 11 giugno 2012, n. 22, impugnata dal Governo davanti alla Corte
Costituzionale con delibera del C.d.M. del 27 luglio 2012, per violazione del principio di libera circolazione della merci
sancito a livello comunitario.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Puglia
Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 38
“Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali.”
Sardegna
Legge regionale 2008, n. 3
“Finanziamento di eventi regionali di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità.”
Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1
“Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela
ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l’esercizio
dell'agriturismo e del turismo rurale).”
Toscana
Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25
“Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione
integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole.”
Umbria
Legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1
“Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei
prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità”.3
Veneto
Legge regionale 25 luglio 2008, n. 7
“Norme per orientare e sostenere il l consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”.
Lazio
Legge regionale 3 agosto 2001, n. 21
“Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali.”
Legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2
“Interventi per la promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli”
Proposta di legge 270 del 16 novembre 2011
“Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche del Lazio e valorizzazione dei
piatti regionali”4
3
Il 14 settembre 2012 è stata presentata dai consiglieri Dottorini e Brutti (IDV) una proposta di legge di modifica ed
integrazione della suddetta legge, per rendere più semplice l’erogazione dei contributi finanziari ai destinatari.
4
Presentata dal consigliere Illuzzi (PDL).
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Politica di Informazione e Promozione dei prodotti agricoli: una