Norme in materia ambientale
D. Lgs. 3 aprile 2006 N.152
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Cronologia
11/01/2005 - Entrata in vigore della Legge 15.12.04 n.
308 - Delega al Governo in materia ambientale;
 29/04/2006 - Entrata in vigore del Decreto Legislativo n.
152 del 3/4/06;
 Maggio 2006 - Pubblicati 17 decreti ministeriali attuativi
 26/06/2006 - Segnalazione di inefficacia dei decreti;
 24/11/2006 - Pubblicazione in GU del D. Lgs. n.284,
primo decreto correttivo;
 31/07/2007 - Entrata in vigore della parte II°;
 11/08/2007 - Decadenza II° Decreto correttivo;
 23/11/2007 - II° via libera del Governo al nuovo Decreto
correttivo

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Struttura
– Costituito da 318 articoli e 45 allegati
– Suddiviso in sei parti:
1 - Disposizioni comuni (artt. 1-3)
2 - Procedure per la VAS, VIA e IPPC (artt. 4-52)
3 - Difesa del suolo, tutela delle acque e gestione risorse
idriche (artt. 53-176)
4 - Gestione rifiuti e bonica siti inquinati (artt. 177-266)
5 - Tutela dell’aria (artt. 267-298)
6 - Tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente (artt. 299318)
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Procedure per VAS, VIA e IPPC - I
–Procedure per accertare in via anticipata gli effetti
sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di determinate
tipologie di programmi e opere;
–Novità degli istituti giuridici (per VAS) e riordino ed
integrazione per VIA;
–Attuazione Direttive 2001/42/CE e 85/337/CE;
–In vigore il 31/07/2007.
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Procedure per VAS, VIA e IPPC - II
– VAS - Valutazione ambientale strategica. Riguarda i piani e
programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che
gli effetti sull’ambiente siano presi in considerazione prima della
elaborazione. I provvedimenti adottati senza la previa VAS sono nulli.
Sono sottoposti a VAS statale, regionale o provinciale i piani di
rispettivamente di competenza di organi dello Stato o delle Regioni ed
enti locali. Le procedure spettano al MATT od alle autorità locali;
– VIA - Valutazione di impatto ambientale. Riguarda progetti di opere
ed interventi che possano avere un impatto importante sull’ambiente ed
è preordinata a garantire la corretta compatibilità ambientale. I
provvedimenti adottati senza la VIA sono nulli. La Via compete al
MATT per opere sottoposte ad autorizzazione statale o all’autorità
individuata dalla Regione con propria legge negli altri casi;
– IPPC - Autorizzazione integrata ambientale. Non è regolamentata dal
presente decreto, è ancora disciplinata dal D.Lgs. 59/2005 ed è relativa
ad un’unica autorizzazione ambientale sostitutiva di tutte le altre, per
determinati impianti industriali.
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DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE
DELLE ACQUE - I
• Difesa del suolo:
•Tutela e risanamento del suolo e sottosuolo;
•Risanamento idrogeologico del territorio;
•Individuazione di otto distretti idrografici con rispettive Autorità
di bacino distrettuale che dovranno predisporre un apposito piano
di bacino.
•Tutela delle acque:
•Riallineamento con la normativa comunitaria e recepimento
Direttiva 2000/60/CE;
•Adozione di strumenti di pianificazione integrata (piani di bacino,
piani di tutela, piani di gestione);
•Miglioramento standard di qualità per ambienti acquatici e nuovo
concetto di scarico;
•Sistema sanzionatorio: violazione regime tabellare e violazioni
relative alle autorizzazioni allo scarico.
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DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE
DELLE ACQUE - II
• Gestione risorse idriche:
•Regolamentazione delle risorse idriche ed erogazione del servizio
idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione sia civile che
industriale);
•Costituzione delle Autorità d’ambito, che acquisiscono tutte le
competenze distribuite presso gli enti locali;
•Modalità di affidamento del servizio di gestione idrica integrata
mediante gara ad evidenza pubblica (salvo casi particolari);
•Il bando di gara dovrà prevedere l’obbligo di prestare idonee
garanzie finanziarie (Art. 151);
•Il decreto attuativo GAB/DEC/94/06, reso inefficace, prevedeva
che l’importo della cauzione doveva risultare non inferiore al 10%
del fatturato previsto per il primo anno di gestione;
•L’affidamento del servizio è subordinato alla prestazione di
idonea garanzia che deve coprire gli interventi da realizzare nei
primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente
aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel7
successivo quinquennio (Art. 151).
RIFIUTI E BONIFICHE SITI INQUINATI
–Strutturato in 6 titoli:
gestione rifiuti, gestione imballaggi, gestione di particolari categorie di rifiuti,
tariffa per la gestione dei rifiuti, bonifica, sistema sanzionatorio;
–La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;
–Inserimento e revisione delle disposizioni relative alla bonifica;
–Abrogazione delle disposizioni incompatibili;
–Razionalizzazione della disciplina in materia di autorizzazioni;
–Definizione di priorità e fasi nella gestione dei rifiuti;
–Nozione e categorie di rifiuto, MPS e sottoprodotti;
–Obblighi documentali;
–Costituzione Albo nazionale gestori ambientali.
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RIFIUTI - I
• Rifiuti transfrontalieri (art. 194):
•Le spedizioni di rifiuti transfrontalieri sono disciplinate da
regolamenti comunitari;
•Con Decreto del MATT verranno disciplinati i criteri per il
calcolo degli importi minimi da prestare;
•Le garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi
del Reg. (Ce) n. 761/2001 (Emas) e del 40% nel caso di imprese
con certificazione ambientale Uni En Iso 14001.
• Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 202):
•Le Autorità d’ambito effettuano gare ad evidenza pubblica per
l’aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
•La durata dell’affidamento non dovrà essere inferiore a 15 anni;
•Il decreto attuativo GAB/DEC/98/06, reso inefficace, prevedeva
che l’importo della cauzione non fosse inferiore al 10% del
fatturato previsto per il primo anno e che la garanzia fosse
incamerata in caso di rifiuto o mancata risposta alla
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aggiudicazione.
RIFIUTI - II
Autorizzazione unica per gli impianti
•I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti si
smaltimento e recupero rifiuti devono presentare apposita domanda alla
Regione o alla Provincia eventualmente delegata (art. 208);
•In caso di valutazione positiva, la Regione approva il progetto ed
autorizza la realizzazione e gestione dell’impianto;
•L’autorizzazione contiene tra l’altro le garanzie finanziarie richieste, che
devono essere presentate solo al momento dell’avvio effettivo
dell’esercizio dell’impianto;
•L’autorizzazione è concessa per un periodo di 10 anni ed è rinnovabile.
Si prevede l’estensione della garanzia esistente in attesa della decisione
della Regione;
•Le garanzie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto previsto
dall’art. 14 del DL 13.01.03 n. 36.
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RIFIUTI - III
Autorizzazione per impianti in casi particolari
•Coloro che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano ancora
ottenuto l’autorizzazione o richiedano una modifica o il rinnovo della
esistente autorizzazione devono presentare una apposita domanda alla
Regione competente per territorio (art. 210);
•L’autorizzazione contiene tra l’altro le garanzie finanziarie, ove
previste dalla normativa vigente (con eventuale riduzione del 40-50%);
•L’autorizzazione è concessa per un periodo di 10 anni rinnovabile;
•Per impianti di ricerca e sperimentazione la durata dell’autorizzazione è
di due anni, rinnovabile solo per ulteriori due. La garanzia finanziaria è
prestata a favore dello Stato (art. 211).
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RIFIUTI - IV
Albo nazionale gestori ambientali (art. 212)
•L’iscrizione è requisito per lo svolgimento delle attività di: raccolta e
trasporto rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, raccolta e trasporto rifiuti
pericolosi, bonifica dei siti e beni contenenti amianto, commercio e
intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi, gestione di
impianti di smaltimento e recupero propri o di titolarità di terzi;
•L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni e costituisce titolo per
l’esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e
intermediazione. Per le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli
impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle
attività soggette ad iscrizione;
•Ogni provvedimento è deliberato dalla Sezione regionale dell’albo dove
ha sede l’impresa. Entro 90 giorni dall’accoglimento della domanda, è
necessario presentare le garanzie finanziarie richieste, il cui importo è
legato alle diverse categorie e classi;
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RIFIUTI - IV
Albo nazionale gestori ambientali (art. 212)
•Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione
e commercio, e le imprese che effettuano l’attività di gestione di impianti
mobili devono prestare le garanzie a favore dello Stato;
•L’iscrizione per le attività di gestione per impianti fissi di smaltimento e
recupero di titolarità di terzi, bonifica dei siti e dei beni contenenti
amianto è subordinata alla prestazione di garanzie a favore della Regione
territorialmente competente. In attesa di appositi decreti ministeriali si
applicano le disposizione in vigore;
•Il testo di polizza è stato aggiornato inserendo il riferimento alle nuove
procedure previste dalla parte VI° del decreto per il ristoro di ulteriori
danni all’ambiente;
•E’ prevista la riduzione del 40-50% delle garanzie per le imprese in
possesso di certificazione ambientale. Le riduzioni sono immediatamente
applicabili per le garanzie a favore dello Stato.
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BONIFICHE SITI INQUINATI - I
•Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
riguardano le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle
operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento
e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti;
•Principio comunitario “chi inquina paga”;
•Entro 24 ore dalla contaminazione il responsabile mette in opera le
misure necessarie, con apposita comunicazione a Comune, Provincia
Regione e Prefetto;
•Il responsabile svolge indagine preliminare sui parametri e accertato che
il livello di CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) non sia stato
superato, provvede al ripristino e con autocertificazione ne dà
comunicazione a Comune e Provincia;
•In caso di superamento (anche di un solo parametro) delle CSC dovrà
darne comunicazione indicando le misure adottate ed entro 30 giorni
dovrà presentare il piano di caratterizzazione.
•Al sito è applicata la procedura di analisi del rischio per la
determinazione delle CSR (concentrazioni soglia di rischio).
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BONIFICHE SITI INQUINATI - II
•Se la conferenza di servizi convocata dalla Regione verifica che la
concentrazione dei contaminanti è inferiore alle CSR si conclude il
procedimento (può essere prescritto un piano di monitoraggio).
•Il superamento delle CSR comporta l’adozione di un progetto operativo,
da sottoporre alla Regione, degli interventi di bonifica o di messa in
sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, ulteriori misure di
riparazione e ripristino;
•Con il provvedimento di approvazione sono indicati modalità e tempi di
esecuzione ed è fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non
superiore al 50% del costo stimato, da prestare a favore della Regione per
la corretta esecuzione e il completamento degli interventi (art. 242);
• Un’apposita certificazione di ARPA, territorialmente competente,
costituisce titolo per lo svincolo per le garanzie (art. 248);
•Nel caso in cui sia la P.A., in assenza di segnalazione da parte dei privati,
ad accertare la contaminazione, gli interventi di bonifica gli interventi
sono realizzati d’ufficio e valgono a costituire onere reale sui siti
contaminati (art. 253) e le spese sostenute sono assistite da privilegio
speciale immobiliare, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti
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eventualmente acquisiti da terzi.
TUTELA DELL’ARIA E RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA
–Razionalizzazione e coordinamento di molteplici normative;
–Nuova procedura per autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
semplificazioni ed esenzioni;
–Nuova disciplina per gli impianti tecnici di uso civile;
–Denuncia di installazione e modifica;
–Valori limite di emissione;
–Caratteristiche merceologiche dei combustibili usati negli impianti
industriali e civili.
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NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA
CONTRO I DANNI ALL’AMBIENTE
Disciplina previgente
Art. 18 Legge n. 349/1986
•Responsabilità soggettiva (presupposto il verificarsi di fatto
doloso o colposo lesivo per l’ambiente in violazione di
disposizioni di legge) - Art. 2043 CC;
•Giurisdizione ordinaria;
•Azione di ripristino prioritaria rispetto al risarcimento;
•Azione di risarcimento esercitata dallo Stato o dagli Enti
territoriali competenti;
•Quantificazione del danno: gravità della colpa, costo
necessario per il ripristino, profitto conseguito.
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NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA
CONTRO I DANNI ALL’AMBIENTE
Norme di attuazione
•Art. 299 Comma 1 - Direzione generale dei danni all’ambiente;
•Art. 299 Comma 5 - Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del codice un Decreto
del MATT stabilisce i criteri per le attività istruttorie volte all’accertamento del
danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta per equivalente
patrimoniale;
•Art. 317 Comma 6 - Con Decreto del MATT sono disciplinate le procedure per il
recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione dal fondo di rotazione;
•Art. 318 Comma 3 - Con Decreto del Presidente del Consiglio sono adottate
misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dell’offerta
dei relativi strumenti, in modo da consentirne l’utilizzo da parte degli operatori
interessati ai fini dell’assolvimento delle responsabilità ad essi incombenti ai sensi
della parte sesta del presente decreto.
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Danno ambientale (art. 300)
•Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile,
diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità
assicurata da quest’ultima;
•Ai sensi della Direttiva 2004/35/Ce costituisce danno
ambientale il deterioramento provocato:
•Alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa
nazionale e comunitaria;
•Alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo
significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o
quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque
interessate;
• Alle acque territoriali anche attraverso azioni svolte in acque
internazionali;
•Al terreno, mediante contaminazioni che creino un rischio
significativo di effetti nocivi, anche indiretti.
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Esclusioni (art. 303)
•Danno causato da eventi verificatesi prima della data di
entrata in vigore del Decreto;
•Evento accaduto dopo più di 30 anni;
•Non accertabile un nesso causale tra danno e singoli operatori
(inquinamento diffuso);
•In corso attività di bonifica, salvo che ad esito di tale bonifica
non permanga un danno ambientale;
•Fenomeni naturali di carattere eccezionale, atti di conflitto
armato.
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Azioni preventive
Principio di precauzione
Azione di prevenzione
(art. 301)
Art. 304)
•
•
•
•
In caso di pericoli anche
potenziali all’ambiente deve
essere assicurato un alto livello
di protezione
In presenza di tale rischio
l’operatore deve informare senza
indugio il Comune, la Provincia,
la Regione ed il Prefetto (che
informerà il MATT)
Il MATT ha facoltà di adottare
adeguate misure di prevenzione
ai sensi dell’art.304
•
Quando un danno ambientale non si è
ancora verificato, ma esiste una
minaccia imminente, l’operatore
interessato adotta, entro 24 ore ed a
proprie spese, le necessarie misure di
prevenzione e di messa in sicurezza
Tali interventi devono essere preceduti
da apposita comunicazione
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Azioni di prevenzione (art. 304)
•Gli interventi di prevenzione devono essere preceduti da comunicazione
al Comune alla Provincia, alla Regione ed al Prefetto (che informerà il
MATT);
•Non appena pervenuta al Comune, la comunicazione abilita l’operatore
alla realizzazione degli interventi;
•In caso di inadempienze, l’autorità preposta al controllo o comunque il
MATT irroga una sanzione amministrativa compresa tra € 1.000 e € 3.000
per ogni di giorno di ritardo;
• Se l’operatore non si conforma agli obblighi previsti o se esso non può
essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte
sesta del Decreto, il MATT ha facoltà di adottare egli stesso le misure
necessarie per la prevenzione del danno, con diritto di rivalsa esercitabile
verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga
individuato entro il termine di 5 anni dall’effettivo pagamento.
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Ripristino ambientale (art. 305)
Quando si è verificato un danno ambientale, l’operatore deve:
• comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle
autorità di cui all’art.304;
• adottare immediatamente tutte le iniziative praticabili per controllare,
circoscrivere, eliminare con effetto immediato qualsiasi fattore di danno;
• adottare immediatamente misure di ripristino conformi all’allegato 3
parte VI, da presentare entro 30 giorni al MATT.
Il MATT ha facoltà di:
• chiedere all’operatore ogni tipo di informazione;
• adottare egli stesso o ordinare all’operatore di adottare tutte le iniziative
opportune.
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Costi dell’attività di ripristino (art. 308)
•L’operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e
ripristino adottate;
•Se l’operatore non adempie, il MATT ha facoltà di adottare tali misure con
diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare
le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dal
pagamento;
•Il MATT recupera, anche attraverso garanzie reali e fideiussioni bancarie a
prima richiesta e con esclusione del beneficio della prev. escussione,
dall’operatore che ha causato il danno, le spese sostenute in relazione alle
azioni di precauzione, prevenzione e ripristino;
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Esclusioni (art. 308)
• Non sono a carico dell’operatore i costi delle attività di precauzione,
prevenzione e ripristino se egli può provare che il danno:
è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l’esistenza di
misure di sicurezza astrattamente idonee;
è conseguenza di un ordine impartito da una autorità pubblica.
• L’operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni qualora dimostri
che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che
l’intervento preventivo a tutela dell’ambiente è stato causato:
da un evento espressamente consentito da una autorizzazione
conferita;
una attività della quale l’operatore dimostri non essere stato probabile
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causa di danno ambientale.
Richiesta di intervento statale (art. 309)
Le Regioni, province autonome ed enti locali, nonché le persone fisiche o
giuridiche e le associazioni ambientaliste (ai sensi dell’art.18 legge 348/86)
che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un
interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo alla
adozione di misure di precauzione, prevenzione e ripristino possono:
Presentare al MATT, tramite la Prefettura, denunce e osservazioni e
chiedere l’intervento statale;
Agire in sede amministrativa per l’annullamento degli atti e di
provvedimenti, nonché avverso il silenzio inadempimento;
Chiedere il risarcimento del danno subito a causa del ritardo
nell’attivazione, da parte del MATT, delle misure di precauzione,
prevenzione e contenimento del danno ambientale.
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Azione risarcitoria (art. 311)
Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o
comportamenti doverosi, con violazione di legge, di
regolamento o di provvedimento amministrativo, con
negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme
tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo in tutto o in
parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in
mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei
confronti dello Stato.
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Azione risarcitoria (art. 311)
• Il MATT agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il
risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per
equivalenza patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui
alla parte sesta del Decreto;
• La quantificazione del danno si basa sui criteri di cui agli allegati 3 e 4;
• Il MATT ha pertanto l’alternativa di agire in sede giudiziaria o
amministrativa (mediante ordinanze). L’utilizzo dell’ordinanza inibisce il
MATT dal proporre o procedere ulteriormente nel giudizio per il
risarcimento del danno, salva la possibilità di intervenire nel giudizio
penale in qualità di persona offesa nel reato.
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L’istruttoria per l’emanazione
dell’ordinanza risarcitoria (art. 312)
• L’istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza si svolge ai sensi della legge
sul procedimento amministrativo;
• Il MATT ha la possibilità di:
avvalersi di vari organi dello Stato tramite il Prefetto per
l’accertamento dei fatti e l’individuazione dei trasgressori;
disporre, nel rispetto del principio del contraddittorio con l’operatore
interessato, apposite consulenze tecniche per l’accertamento e
quantificazione del danno;
procedere ad ispezioni documentali, verifiche e ricerche e disporre
l’accesso di propri incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso;
Chiedere l’autorizzazione all’autorità giudiziaria alla perquisizione nel
caso di presenza di gravi indizi.
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L’ordinanza risarcitoria I (art. 313)
• Accertato il danno ed in assenza dell’attivazione delle procedure da parte
del responsabile, il MATT con ordinanza immediatamente esecutiva
ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati
responsabili del fatto il ripristino ambientale in forma specifica entro un
termine fissato;
• Qualora il responsabile non provveda in tutto o in parte al ripristino, o il
ripristino risulti anche parzialmente impossibile, oppure eccessivamente
oneroso ai sensi dell’art. 2058 CC, il MATT con successiva ordinanza,
ingiunge il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, di una
somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a
titolo di risarcimento per equivalente pecuniario;
•Con riguardo al risarcimento in forma specifica, l’ordinanza è emessa nei
confronti del responsabile ed in solido del soggetto nel cui effettivo
interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia
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obiettivamente tratto vantaggio;
L’ordinanza risarcitoria II (art. 313)
•L’ordinanza è adottata nel termine 180 giorni decorrenti dalla
comunicazione dell’avvio dell’istruttoria ai soggetti interessati, e
comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto,
salvo quando sia in corso il ripristino ambientale;
•Nei termini previsti dall’art. 2947 CC (5 anni), il MATT può adottare
ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente
individuati;
•Nel caso di intervenuto risarcimento, sono esclusi, a seguito di azione
concorrente da parte di autorità diversa dal MATT, nuovi interventi
comportanti aggravio di costi per l’operatore interessato;
•Resta fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal danno ambientale di
agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli
interessi lesi.
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Contenuto dell’ordinanza (art. 314)
L’ordinanza contiene:
•L’indicazione del fatto commissivo o omissivo contestato e gli elementi
rilevanti;
• Il termine, anche concordato con il trasgressore, per il ripristino dei
luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi e non superiore a
due anni, salvo ulteriore proroga da definire;
•La quantificazione del danno, che deve comprendere il pregiudizio
arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo per
il ripristino. Ove non sia possibile la quantificazione del danno per
equivalente patrimoniale si presume, fino a prova contraria, di ammontare
non inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione pecuniara
amministrativa, oppure alla sanzione penale applicata. Se è stata erogata
una pena detentiva la somma a titolo di risarcimento è pari a € 400 per ogni
giorno di detenzione;
•I mezzi di ricorso ed i relativi termini.
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Ricorso avverso l’ordinanza (art. 316)
Il trasgressore può:
• Fare ricorso, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione
dell’ordinanza, al TAR in sede di giurisdizione esclusiva, competente in
relazione al luogo nel quale si è prodotto il danno ambientale;
•Fare precedere l’azione giurisdizionale da una opposizione depositata
presso il MATT entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. In
questo caso il ricorso al TAR è proponibile entro 60 giorni decorrenti dal
ricevimento della decisione del rigetto dell’opposizione o dal trentunesimo
giorno successivo alla presentazione dell’opposizione se il Ministro non si
è pronunciato.
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Riscossione dei crediti (art. 317)
•Per la riscossione delle somme costituenti crediti dello Stato, ai sensi delle
disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, si applicano le
norme di cui al Decreto Legislativo n. 112 del 13.04.99 (riscossione
mediante ruolo);
•Può essere disposto, su richiesta dell’interessato in condizioni economiche
disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non
superiori a venti. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 5.000;
•Le somme riscosse in relazione ai crediti verso lo Stato per il risarcimento
del danno, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fideiussioni a
favore dello Stato, sono assegnate ad un apposito fondo di rotazione
istituito per finanziare interventi ambientali ed attività di ricerca.
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Norme in materia ambientale - Concordato Cauzione Credito