Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.03.2015 Cancellazione della società, chiarimenti della C.M. n. 6/E/2015 Michele Bana Imposte e Tasse L'Agenzia delle Entrate ritiene che il regime di differimento quinquennale degli effetti della cancellazione della società liquidata riguardi anche le società di persone: ai fini dell'esclusione della responsabilità tributaria del liquidatore rileva il rispetto, in occasione dei pagamenti, dell'ordine civilistico dei privilegi. L'art. 28, c. 4 del D.Lgs. n. 175/2014 ha stabilito che – ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, sanzioni ed interessi – l'estinzione della società di cui .IT all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese. Non è, tuttavia, disciplinata l'entrata in vigore della novità normativa: a parere dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di disposizione O procedurale in quanto tesa a salvaguardare le azioni di recupero della pretesa erariale, la stessa è applicabile anche alle attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle Imprese, o sono AT I state cancellate, prima del 13.12.2014 (C.M. n. 31/E/2014, par. 19.2), nonché per attività di controllo riguardanti periodi d'imposta precedenti a tale data, ovviamente nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalla legge (C.M. n. 6/E/2015, par. 13.1). Nel caso di crediti tributari sorti successivamente alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, in presenza di presupposti maturati precedentemente alla stessa, la titolarità del diritto al .R rimborso è riconosciuto, pro quota, direttamente ai soci, che sono legittimati a richiederlo (C.M. n. 6/E/2015, par. 13.7): ai fini della semplificazione dell'erogazione del rimborso, è possibile delegare alla riscossione uno dei soci oppure un W terzo, anche lo stesso liquidatore, previa comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (R.M. n. 77/E/2011). W L'Amministrazione Finanziaria ha altresì precisato che l'art. 28, c. 4 del D.Lgs. n. 175/2014 è applicabile anche alle società di persone, ferma restando la diversa disciplina della responsabilità dei soci collegata alla differente forma societaria (C.M. n. 6/E/2015, par. 13.6): tale orientamento si fonda sulla considerazione che la giurisprudenza di W legittimità ha ritenuto il principio dell'estinzione della società di capitali a seguito della cancellazione ricorrere anche con riguardo alle società di persone, seppure con le dovute distinzioni in ordine alla natura dichiarativa, anziché costitutiva, della cancellazione e alla diversa misura delle responsabilità dei soci (Cass. nn. 6070, 6071, 6072 del 12.03.2013, e nn. 4060, 4061 e 4062 del 22.02.2010). L'art. 28, c. 5 del D.Lgs. n. 175/2014 ha, inoltre, riformulato il c. 1 dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, per effetto del quale i liquidatori dei soggetti Ires che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori – comprese le ritenute dei lavoratori dipendenti (C.M. n. 31/E/2014, par. 19.2) – rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano, alternativamente, di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci od associati, oppure i crediti di ordine superiore a quelli tributari. La novellata norma precisa, inoltre, che "tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti": conseguentemente il liquidatore, nell'ipotesi di incapienza dell'attivo rispetto all'ammontare dei debiti, dovrebbe rispettare le cause legittime di prelazione (ipoteca, pegno e privilegio) e, quindi, le disposizioni civilistiche in materia, come l'art. 2777 c.c. (C.M. n. 6/E/2015, par. 13.5). Pagina 1 Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.03.2015 Ancora sotto scacco le società di capitali a ristretta base societaria Andrea Bongi Imposte e Tasse La Corte di Cassazione è tornata di recente a pronunciarsi in materia di attribuzione ai soci degli utili accertati in capo ad una società di capitali con ristretta base partecipativa, confermando il proprio consolidato orientamento favorevole alle tesi del Fisco. Ormai da oltre un decennio, infatti, i giudici di legittimità hanno stabilito che non incombe sull'ufficio l'onere di dimostrare la distribuzione degli utili extrabilancio in capo ai soci di una società a ristretta base partecipativa, ma .IT spetta a questi ultimi fornire la prova che i maggiori ricavi accertati in capo alla società non sono stati distribuiti, ma sono stati accantonati o reinvestiti. O Spesso questo tipo di prova da fornire da parte del contribuente è ai limiti della c.d. prova diabolica essendo di fatto impossibile dimostrare che un evento non si è verificato. Basti pensare all'ipotesi in cui un socio di una società AT I a ristretta base debba dimostrare di non aver percepito gli utili in nero dalla società stessa se tale fatto non si è materialmente verificato. Altra eccezione giuridica mossa a tale modus operandi degli uffici riguarda il divieto della c.d. doppia presunzione che per la Cassazione e per le corti di merito si deve però ritenere non violata. .R Nel recente pronuncia della Suprema Corte, ordinanza n. 2090 del 5.02.2015, contrariamente a quanto affermato in passato, si è chiarito che la suddetta presunzione non postula anche e necessariamente che i soci della società W accertata siano legati tra loro da rapporti di parentela, in quanto, secondo le regole di comune esperienza, già dal mero requisito della ristretta base sociale "discende un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione li distribuiscano tra loro. W della società", che lascia presumere che detti soci siano a conoscenza dell'esistenza di utili extrabilancio e che se Sulla base della suddetta presunzione è, dunque, ormai prassi consolidata che agli accertamenti nei confronti di W società di capitali a ristretta base societaria facciano seguito accertamenti in capo ai singoli soci delle stesse. Anzi, ormai è prassi consolidata che detti accertamenti siano concomitanti con quello spiccato alla società, creando così ulteriori difficoltà ai contribuenti chiamati a difendersi. La Corte, in passato, ha avuto modo di affermare la "logicità" della suddetta presunzione in ragione della "complicità" che, solitamente, lega un gruppo ristretto (per numero e/o per legame parentale) di soci (si ricorda in tal senso Cassazione civile n. 2896/2008). Permangono tuttavia ampi spazi di discrezionalità e, quindi di incertezza, in ordine alla definizione del concetto di "ristretta base societaria", che rendono non agevole la difesa del socio colpito da accertamento. Tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza tributaria e tenuto conto dell'atteggiamento ostativo degli uffici nei confronti delle società di capitali a ristretta base societaria si pone, sempre più spesso, la questione inerente alle possibili misure preventive da adottare. Per la verità le vie di fuga sono davvero poche. Ogni volta che si costituisce una società di capitali con ristretta base sociale, magari composta da parenti o soggetti comunque legati da vincoli vari, il rischio di incappare in questa tipologia di accertamenti è elevatissimo. Occorre quindi porsi tale problema proprio in fase di costituzione della società e spezzare, se possibile, la ristretta base e la gestione amministrativa della stessa rispetto alla compagine sociale. Pagina 2 Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.03.2015 Mini condono cartelle esattoriali e rateizzazione del debito fiscale Giuseppe Cambria Varie Effetti nei bilanci pubblici e agevolazioni nel pagamento del debito fiscale. La legge di Stabilità 2015 (L. 23.12.2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29.12.2014, n. 300, comma 688) ha previsto un mini-condono per tutti quei contribuenti che devono pagare un debito esattoriale di importo pari o inferiore a 300 euro, per singola cartella di pagamento, a partire dall'anno 2000. La procedura per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento è automatica, in quanto non è prevista la presentazione di istanze da parte dei contribuenti. In sostanza, se l'esattore non è riuscito a riscuotere il credito entro il .IT termine prescrizionale di 3 anni dalla notifica potrà considerare a tutti gli effetti la cartella di pagamento estinta e inesigibile. Successivamente, la società di riscossione comunicherà agli enti creditori (Erario, INPS, Comuni, ecc.)?i O debiti che non è riuscito a riscuotere, dando così agli enti in questione l'onere di cancellare dal bilancio gli importi ritenuti non più riscuotibili. Ciò dovrà avvenire una volta accertato l'operato dell'esattore attraverso la dimostrazione di AT I documenti che attestino gli sforzi compiuti per il recupero delle somme. Da recenti indagini è emerso che verranno eliminate centinaia di milioni di cartelle di pagamento (pari al 70% delle cartelle notificate), per un valore complessivo di circa 545 miliardi di euro. Questo beneficio, da un lato, consentirà al contribuente di ottenere un risparmio notevole in denaro e i vantaggi .R scaturenti dalla cancellazione di un debito erariale; dall'altro lato, gli enti territoriali si troveranno a eliminare dai loro bilanci i crediti inesigibili, abbattendo contabilmente i residui attivi non più riscuotibili e cercando di far pareggiare le W spese con la riduzione delle entrate. Un'altra novità è stata introdotta dal decreto Milleproroghe 2015 (D.L. n. 192/2014), entrato in vigore dal 1.03.2015, che W prevede la dilazione del pagamento dei debiti fiscali per i contribuenti decaduti dal beneficio della dilazione del 2014. In altri termini, il legislatore ha concesso al debitore, relativamente a cartelle di pagamento, ingiunzioni fiscali, avvisi di accertamento esecutivi ed altro, la possibilità di presentare on line, entro il 31.07.2015, la domanda di rateazione dei W debiti tributari. A seguito della legittimità della domanda di dilazione del pagamento del debito non potranno essere avviate nuove azioni esecutive. La rateizzazione dovrà essere richiesta per l'intero debito e si potrà scegliere tra rate fisse o crescenti, nell'ipotesi in cui il contribuente voglia pagare meno all'inizio, in previsione di un miglioramento delle proprie condizioni economiche in futuro. Nello specifico la norma prevede un piano ordinario fino a € 50.000 e un piano straordinario oltre € 50.000. Con un debito inferiore a 50 mila euro, si potrà avviare la procedura ordinaria con una semplice domanda, senza aggiungere alcuna documentazione, beneficiando della dilazione di un numero massimo di 72 rate, da rimborsare in sei anni. In base al nuovo piano, le scadenze non sono prorogabili e si decade in caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive. Per importi superiori a 50 mila euro, invece, è necessario presentare alcuni documenti che attestino lo stato di difficoltà economica e la situazione familiare del contribuente, in modo da ottenere una dilazione del pagamento più lunga, costituita da un massimo di 120 rate, da rimborsare in 10 anni. Pagina 3 Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.03.2015 Limiti della contraffazione del marchio Gianluigi Fino Diritto Non sussiste contraffazione del marchio se un'impresa decide di utilizzare un nome che è già presente sul mercato qualora la sovrapposizione letterale non coincida anche con quella sostanziale delle attività rese dalle due imprese. Con la sentenza n. 4386 dello scorso 4 marzo la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della contraffazione del marchio d'impresa fornendo alcuni attesi chiarimenti. La pronuncia in commento prendeva spunto dal fatto che un'azienda svedese aveva assunto come elemento distintivo sul mercato un marchio già presente e utilizzato da un'altra società italiana. Tuttavia, queste avevano un differente mercato, posto che mentre la seconda si occupava di .IT cronaca e informazione, la prima aveva come oggetto la commercializzazione di prodotti all'ingrosso. Ad avviso dei giudici di merito, i punti di contatto che avevano decretato l'assimilazione dei due nomi riguardava diversi elementi tra i O quali la fonetica. Inoltre, anche l'azienda impegnata nella distribuzione aveva finito per distribuire degli opuscoli nei quali per l'appunto figurava il marchio in questione.Sulla base di tali elementi i giudici di merito avevano stabilito che nel AT I caso di specie fosse ravvisabile una contraffazione del marchio. La Cassazione ha chiarito, invece, che l'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento della effettiva confusione tra i prodotti e delle concrete modalità d'uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di .R concorrenza sleale. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione addotta dalla Corte d'Appello fosse del tutto insufficiente, posto che risultava che i due prodotti fossero affini dal punto di vista merceologico, perché W soddisfacevano entrambi, sia pure con modalità diverse, un analogo bisogno di informazione reso al pubblico in maniera pur occasionale, ma ripetuta a intervalli di tempo regolari. La differente informazione resa l'una di carattere generalista W (con le notizie proprie di un quotidiano), l'altra squisitamente commerciale (con i cataloghi dei prodotti in vendita) non toglieva che i due prodotti incrociassero il medesimo ambito che era quello proprio della comunicazione stampata ai fini economici. Nella sentenza in commento la Suprema Corte ha ritenuto che i Giudici di merito non hanno analizzato il W punto più importante ossia il pubblico di riferimento dei due elementi cartacei: l'uno sottoforma di opuscolo e funzionale solo ai clienti dei magazzini commerciali, l'altro nella veste di quotidiano e rivolto a un pubblico indifferenziato rappresentato dai passeggeri dei mezzi di trasporto pubblico. Non sono state effettuate inoltre valutazioni sulla prevalenza della funzione informativa rispetto a quella pubblicitaria e sulla possibile diversità che esiste tra il pubblico interessato a conoscere le notizie quotidiane e quello interessato, invece, a conoscere esclusivamente la pubblicità dei prodotti. La Cassazione ha accolto, pertanto, il motivo della ricorrente svedese e ha bacchettato la Corte d'appello, dovendo quest'ultima argomentare di nuovo in diversa composizione e in modo più adeguato in ordine alle affinità dei prodotti. Pagina 4