I.V.EN.A. srl
Specializzato in:
 Progettazione di veicoli per il trasporto di merci
pericolose in regime ADR
 Assistenza al carico/scarico ed al trasporto di
merci pericolose su STRADA, via FERROVIA –
AEREA – MARE ai sensi del D.Lgs 4 Febbraio
2000
n.40
per
tutte
le
classi
(1,2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,7,8 e 9)
 Tutto quello che riguarda la Sicurezza nel
trasporto in generale
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Le attività svolte da
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 Consulenza ADR/RID/IMDG/IATA
 Assunzione dell’incarico Consulenza ADR/ RID/ IMDG /IATA
 Assunzione dell'incarico di Consulente per la Sicurezza del
Trasporto secondo il D.Lgs 40/2000
 Assistenza globale per ogni applicazione riguardante la
normativa ADR/ RID (codifica cisterne, relazioni per prove
periodiche, applicazioni particolari, rilascio DTT 306, ecc.)
 Compilazione di Schede di Sicurezza (scheda a 16 punti) e di
schede di Istruzioni per il trasporto su strada (scheda per
l'autista) personalizzate per prodotto e per la ditta
richiedente; Sono disponibili in 29 lingue.
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Le attività svolte da
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 Assistenza per trasporto e smaltimento di rifiuti (iscrizione
all'albo, perizie asseverate, schede di sicurezza)
 Progettazione di veicoli secondo la normativa ADR/RID
 Progettazione di attrezzatura speciali per il trasporto di
merci, anche in regime ADR e RID
 Assistenza per collaudi presso il Ministero dei Trasporti
(C.P.A. ed Uffici Periferici)
 Consulenza TPED
 Consulenza PED
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Le attività svolte da
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 Formazione del personale sia per quanto riguarda lo
svolgimento di corsi per il conseguimento di C.F.P. ADR per gli
autisti che per il conseguimento dell'attestato di 'Consulente
per la Sicurezza del Trasporto di merci pericolose per
modalità stradale e ferroviaria
 Formazione di tutto il personale addetto alle merci pericolose
 Assistenza per collaudi RI.NA e per la risoluzione IMO 581.A
(14)
 Assistenza nell'applicazione della Legge 626 (sicurezza sui
luoghi di lavoro)
 Svolgimento di specifici corsi antincendio, validi sia per la
Legge 626 che per ADR/RID
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ADR 2007
presentazione a cura di:
ing. Giovanni Pascoli
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ADR 2007
• Entrata in vigore 1° Gennaio 2007
• Periodo transitorio: 6 MESI
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Definizione di
“membro dell’equipaggio”
Un conducente o ogni altra
persona accompagnante il
conducente per motivi di
sicurezza, di formazione o di
esercizio
Operazioni di
carico/scarico
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Altre definizioni
• “Capacità di un serbatoio o di un compartimento
di un serbatoio” per le cisterne, il volume interno
totale della cisterna o del compartimento della
cisterna, espresso in litri o in metri cubi. Quando
è impossibile riempire completamente il serbatoio
o il compartimento del serbatoio a causa della sua
forma o della sua costruzione, questa capacità
ridotta
deve
essere
utilizzata
per
la
determinazione del grado di riempimento e per la
marcatura della cisterna
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Altre definizioni
• “Fascicolo cisterna”
un documento che
contiene tutte le informazioni tecniche importanti
concernenti una cisterna, un veicolo-batteria o un
CGEM, come le attestazioni e certificati
menzionati al 6.8.2.3, 6.8.2.4 e 6.8.3.4.
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CLASSIFICAZIONE
DELLE GALLERIE
L’assegnazione di una galleria ad una certa categoria
è compito dell’autorità competente, che deve basarsi
sulle caratteristiche delle gallerie, sull’analisi di
rischio (compresa la disponibilità e adeguatezza di
percorsi e modi di trasporto alternativi) e su
considerazioni di gestione del traffico.
La stessa galleria può essere assegnata a diverse
categorie, in relazione a certe ore del giorno o a
certi giorni della settimana,ecc.
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CAPITOLO 1.9
RESTRIZIONI AL TRASPORTO EMANATE
DALLE AUTORITA’ COMPETENTI
1.9.5.2 Determinazione delle categorie
La determinazione delle categorie deve essere
basata sull’ipotesi che esistono nelle gallerie tre
pericoli principali suscettibili di fare un grande
numero di vittime o di danneggiare gravemente la
loro struttura:
a) Le esplosioni
b) Le perdite di gas tossico o di liquido tossico volatile
c) Gli incendi
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CAPITOLO 1.9
RESTRIZIONI AL TRASPORTO EMANATE
DALLE AUTORITA’ COMPETENTI
• Categoria di galleria A
Nessuna restrizione al trasporto di
merci pericolose
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CAPITOLO 1.9
RESTRIZIONI AL TRASPORTO EMANATE
DALLE AUTORITA’ COMPETENTI
• Categoria di galleria B
Restrizione al trasporto di merci pericolose suscettibili di
provocare
un’esplosione molto importante
Sono considerate come merci pericolose che soddisfano questo
criterio:
Le merci pericolose elencate di seguito…
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CAPITOLO 1.9
RESTRIZIONI AL TRASPORTO EMANATE
DALLE AUTORITA’ COMPETENTI
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CAPITOLO 1.9
RESTRIZIONI AL TRASPORTO EMANATE
DALLE AUTORITA’ COMPETENTI
•
Categoria di galleria C
Restrizione al trasporto di merci pericolose suscettibili di provocare
Un’esplosione molto importante
Un’esplosione importante
Una perdita importante di materie tossiche
Sono considerate come merci pericolose che soddisfano questo
criterio:
Le merci con restrizione categoria B; e
Le merci pericolose elencate di seguito …
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CAPITOLO 1.9
RESTRIZIONI AL TRASPORTO EMANATE
DALLE AUTORITA’ COMPETENTI
•
Categoria di galleria D
Restrizione al trasporto di merci pericolose suscettibili
di provocare
un’esplosione molto importante
un’esplosione importante
una perdita importante di materie tossiche
un incendio importante
Sono considerate come merci pericolose che
soddisfano questo criterio:
le merci con restrizione categoria C; e
le merci pericolose elencate di seguito …
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CAPITOLO 1.9
RESTRIZIONI AL TRASPORTO EMANATE
DALLE AUTORITA’ COMPETENTI
• Categoria di galleria E
Restrizione al trasporto di tutte le merci pericolose
SALVO
Numeri ONU 2919, 3291, 3331, 3359 e 3373
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1.9.5.3
Disposizioni relative alla segnalazione
stradale e alla notifica delle restrizioni
Le Parti contraenti devono indicare le interdizioni e gli itinerari
alternative alle gallerie mediante una segnalazione stradale.
A questo scopo le Parti contraenti potranno utilizzare i segnali
C, 3h
D, 10a, 10b e 10c*
* Convenzione di Vienna sulla segnalazione stradale (Vienna
1968) e all’Accordo europeo che la completa (Ginevra 1971),
interpretati secondo la Risoluzione sulla segnalazione stradale
(R.E.2) del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali del Comitato
dei trasporti interni dell’ECE-ONU.
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1.9.5.3
Disposizioni relative alla segnalazione
stradale e alla notifica delle restrizioni
I segnali:
Sono anche previsti appositi segnali per indicare una
direzione obbligatoria, segnali che devono essere
collocati quando sia prevista sul percorso una galleria con
limitazioni al transito di merci pericolose
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1.9.5.3
Disposizioni relative alla segnalazione
stradale e alla notifica delle restrizioni
La segnalazione stradale destinata ad interdire
l’accesso alle gallerie stradali ai veicoli trasportanti
merci pericolose deve essere apposta in un luogo ove
la scelta di un itinerario alternativo resta possibile.
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1.9.5.3
Disposizioni relative alla segnalazione
stradale e alla notifica delle restrizioni
Quando l’accesso ad una galleria è oggetto di restrizioni o
sono prescritti itinerari alternativi, la segnalazione deve
essere completata da pannelli addizionali
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1.9.5.3
Disposizioni relative alla segnalazione
stradale e alla notifica delle restrizioni
Le restrizioni devono essere pubblicate ufficialmente e rese
pubblicamente disponibili.
Quando si applicano misure di esercizio specifiche concepite
per ridurre i rischi e concernenti alcuni o tutti i veicoli
utilizzanti le gallerie, come una dichiarazione prima della
entrata o il passaggio in convogli scortati da veicoli di
accompagnamento, queste misure devono essere pubblicate
ufficialmente e rese pubblicamente disponibili.
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1.9.5.3
Disposizioni relative alla segnalazione
stradale e alla notifica delle restrizioni
Le restrizioni alla circolazione non devono essere
applicate ai veicoli trasportanti merci pericolose
conformemente al 1.1.3.
Per esempio:
Esenzioni relative alla natura dell’operazione di
trasporto (1.1.3.1)
Esenzioni relative a disposizioni speciali o alle merci
pericolose imballate in quantità limitate (1.1.3.4)
Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità
di trasporto (1.1.3.6)
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TUNNEL
3.2.1 Tabella A: Lista delle merci pericolose
Colonna (15)
“Categoria di trasporto / (Codice di restrizione in galleria)
Contiene in basso nella casella, tra parentesi, il
codice di restrizione in galleria corrispondente alle
restrizione di passaggio nelle gallerie applicabili ai
veicoli trasportanti la materia o l’oggetto.
La dicitura “(-)” indica che non è assegnato nessun
codice di restrizione in galleria.
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TUNNEL
3.2.1 Tabella A: Lista delle merci pericolose
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TUNNEL
3.2.1 Tabella A: Lista delle merci pericolose
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Modifiche al n° ONU
1263:
1) Per le pitture infiammabili del I G.I. non
c’è la suddivisione basata sulla pressione di
vapore: sono quindi stati eleiminati i
riferimenti alle disposizioni speciali 640° e
640B; per il trasporto in cisterna è stata
aggiunta (cisterne mobili) la disposizione
speciale TP27 (si possono utilizzare
cisterne a 4 bar di prova) e il codice
cisterna è unificato in L4BN
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Modifiche al n° ONU
1263:
2) Per il II G.I. non compare più il tetto
max di 175 kPa per la tensione di
vapore; per il trasporto in cisterna è
stata aggiunta (cisterne mobili) la
disposizione speciale TP28 (si
possono utilizzare cisterne con
pressione di prova pari a 2,65 bar)
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Modifiche al n° ONU
1263:
3) Per le pitture infiammabili del III G.I. non
c’è più il riferimento alla tensione di vapore
di 175 kPa che è stato sostituito con il
riferimento al punto di ebollizione di 35
°C; per le cisterne mobili vale la
disposizione speciale TP29 (possono
essere utilizzate cisterne con pressione di
prova = 1.5 bar)
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Pitture corrosive n° ONU
3066:
1) Aggiunta della disposizione speciale
TP29 (cisterne mobili con pressione
di prova = 1,5 bar)
2) Per il III G.I.il limite per le
quantità limitate del cap. 3.4 è stato
portato a 5 litri (sia per imballaggi
combinati che per vassoi)
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Pitture infiammabili,
corrosive n° ONU 3469:
• La rubrica UN 3469 viene articolata
nei G.I. I, II e III
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Pitture corrosive,
infiammabili n° ONU 3470:
• La rubrica è completamente nuova e
prevede soltanto il G.I. II
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CAPITOLO 1.6
MISURA TRANSITORIA PER I TUNNEL
1.6.1.12 Le disposizioni della sezione 1.9.5 si
devono applicare unicamente a partire
dal 1° luglio 2007.
Nonostante le disposizioni della sezione 1.9.5, le
Parti contraenti potranno ancora applicare, fino
al 31 dicembre 2009, restrizioni al passaggio
dei veicoli nelle gallerie stradali conformemente
alle disposizioni della legislazione nazionale.
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CAPITOLO 4.3:Utilizzazione cisterne
4.3.2.1.7 Il fascicolo cisterna
Il fascicolo cisterna deve essere conservato dal proprietario o
dal gestore che devono essere in grado di presentare questi
documenti su domanda dell’autorità competente. Il fascicolo
della cisterna deve essere tenuto per tutta la durata della
vita della cisterna e conservato per 15 mesi dopo che la
cisterna è stata ritirata dal servizio.
In caso di cambio del proprietario o del gestore durante la
durata della vita della cisterna, il fascicolo deve essere
trasferito a questo nuovo proprietario o gestore.
Copie del fascicolo cisterna o di tutti i documenti necessari
devono essere messi a disposizione dell’esperto per le prove,
controlli e verifiche delle cisterne secondo 6.8.2.4.5 o
6.8.3.4.16, durante i controlli periodici o straordinari.
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Alcuni liquidi infiammabili cambiano il codice cisterna
(L1,5BN
L4BN). Esempio:
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Misura transitoria: 1.6.3.17
Le cisterne fisse (veicoli-cisterne smontabili
destinate al trasporto di materie della classe 3,
gruppo di imballaggio I, aventi a 50°C una
precisione di vapore non superiore a 175 kPa
(1,75 bar) (assoluta), costruite prima del 1° luglio
2007 secondo le disposizioni applicabili fino al 31
dicembre 2006 e alle quali è stato attribuito il
codice cisterna L1,5BN secondo le disposizioni
applicabili fino al 31 dicembre 2006, possono
essere ancora utilizzate per il trasporto delle
materie sopraindicate fino al 31 dicembre
2018.
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CAPITOLO 5.1: Disposizione generali
5.1.2 Impiego di sovrimballaggi
Un sovrimballaggio deve riportare:
 l’iscrizione “SOVRIMBALLAGGIO”
 il numero ONU preceduto dalle “UN” e l’etichettatura
per ogni merce pericolosa contenuta nel sovrimballaggio
salvo se sono visibili le iscrizioni e le etichette rappresentative di
tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio. Quando
una stessa marcatura o una stessa etichetta è richiesta per
differenti colli, deve essere applicata una sola volta.
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CAPTOLO 5.1: Disposizione generali
5.1.2 Impiego di sovrimballaggi
Il marchio indicante il termine “SOVRIMBALLAGGIO“
 Deve essere facilmente visibile e leggibile
 Nella lingua ufficiale del paese di origine e
 Se questa lingua non è l’inglese, il francese o il
tedesco, in inglese, francese o tedesco, salvo se
accordi conclusi tra i paese interessati al trasporto
non dispongono altrimenti.
SOVRIMBALLAGGIO / OVERPACK
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CAPITOLO 5.4: Documentazione
5.4.1 Documento di trasporto
Descrizione dei colli:
Non può essere effettuata esclusivamente con il
codice degli imballaggi; tale codice se utilizzato,
deve essere associato alla descrizione del collo.
Per esempio:
Cassa (4G)
Fusto (1A1)
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CAPITOLO 5.4: Documentazione
5.4.1 Documento di trasporto
Il nome e l’indirizzo del o dei destinatari.
In accordo con le autorità competenti dei paesi
interessati dal trasporto,
“quando le merci pericolose sono trasportate per
essere consegnate a destinatari multipli che non
possono essere identificati all’inizio del trasporto”
I termini ”Consegna – Vendita” possono essere
indicati in sostituzione del nome e indirizzo del o dei
destinatari.
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CAPITOLO 5.4: Documentazione
5.4.1 Documento di trasporto
Sequenza delle informazioni merci pericolose
La sequenza con cui le informazioni devono essere riportate nel
documento di trasporto è unica ovvero:
Numero ONU, designazione ufficiale di trasporto, classe,
gruppo di imballaggio
“UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), I”
Oppure
“UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), PG I”
NO!
“ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), UN 1098, I”
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CAPITOLO 5.4: Documentazione
5.4.1 Documento di trasporto
Imballaggi / GIR/ Cisterne
vuoti non ripuliti
Quando i mezzi di contenimento vuoti non ripuliti, contenenti
residui di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, sono
ritornati allo speditore, i documenti di trasporto preparati per
il trasporto dei mezzi di contenimento pieni di queste merci
possono essere ugualmente utilizzati. In questo caso,
l’indicazione della quantità deve essere eliminata (mascherando,
cancellando o con ogni altro mezzo) e sostituita dai termini
“RITORNO A VUOTO, NON RIPULITO”
Solo per il rientro immediato (quando il Ddt di andata è ancora valido)
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CAPITOLO 7
 Trasporto alla rinfusa
Disposizioni sul carico, scarico
e movimentazione
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CAPITOLO 7.3:Trasporto alla Rinfusa
7.3.2.6 Nuove disposizioni sul TRASPORTO ALLA RINFUSA di Rifiuti
della classe 6.2 (N°ONU 3291)
I contenitori per il trasporto alla rinfusa chiusi, devono:
o Essere progettati a tenuta
o Avere una superficie interna non porosa
o Essere sprovvisti di fessure o altri difetti che possono
danneggiare gli imballaggi all’interno, impedire la disinfezione o
permettere una perdita accidentale dei rifiuti.
I rifiuti del N° ONU 3291 devono essere contenuti:
o All’interno del contenitore per il trasporto alla rinfusa chiuso
o In sacchi di plastica a tenuta chiusi ermeticamente, omologati
per il trasporto di materie solide del gruppo di imballaggio II.
La massa netta massima di ogni sacco di plastica deve essere di
30kg.
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CAPITOLO 7.3:Trasporto alla Rinfusa
7.3.2.6 Nuove disposizioni sul TRASPORTO ALLA RINFUSA di Rifiuti
della classe 6.2 (N°ONU 3291)
Singoli oggetti di più di 30kg, come i materassi sporchi, possono
essere trasportati senza sacco di plastica con l’autorizzazione
dell’autorità competente;
I rifiuti del N° ONU 3291 contenenti liquidi devono essere
trasportati in sacchi di plastica contenenti materiale assorbente in
quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto senza
sversamento nel contenitore per il trasporto alla rinfusa;
I rifiuti del N° ONU 3291 contenenti oggetti taglienti o a punta
devono essere trasportati in imballaggi rigidi di un prototipo
provato ed approvato ONU, conformi alla disposizioni delle
istruzioni di imballaggio P621, IBC620 o LP621.
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CAPITOLO 7.3:Trasporto alla Rinfusa
7.3.2.6 Nuove disposizioni sul TRASPORTO ALLA RINFUSA di Rifiuti
della classe 6.2 (N°ONU 3291)
Possono anche essere utilizzati gli imballaggi rigidi menzionati
nelle istruzioni di imballaggio P621, IBC620 o LP621. Essi devono
essere correttamente stivati in modo da evitare danneggiamenti
nelle normali condizioni di trasporto. I rifiuti trasportati in
imballaggi rigidi e in sacchi di plastica, all’interno di uno stesso
convenientemente separati gli uni dagli altri, per esempio,
mediante separazioni rigide, trecce metalliche o altri metodi di
stivaggio al fine di evitare che gli imballaggi siano danneggiati nelle
normali condizioni di trasporto.
I rifiuti del N° ONU 3291 imballati in sacchi di plastica non devono
essere compressi all’interno del contenitore per il trasporto alla
rinfusa chiuso al punto che i sacchi possono perdere la loro tenuta.
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CAPITOLO 7.3:Trasporto alla Rinfusa
7.3.2.6 Nuove disposizioni sul TRASPORTO ALLA RINFUSA di Rifiuti
della classe 6.2 (N°ONU 3291)
Dopo ogni viaggio, i contenitori per il trasporto alla rinfusa chiusi
devono essere ispezionati per rilevare ogni eventuale perdita o
versamento.
Se i rifiuti del N° ONU 3291 sono sfuggiti o si sono versati in un
contenitore per il trasporto alla rinfusa chiuso, questo non può
essere riutilizzato se non dopo una minuziosa pulizia e se
necessario una disinfezione o una decontaminazione con
appropriato agente.
Nessuna altra merce può essere trasportata con i rifiuti del N°
ONU 3291, ad eccezione dei rifiuti medici o veterinari. Questi
altri rifiuti trasportati all’interno di uno stesso contenitore per il
trasporto alla rinfusa chiuso devono essere controllati per rilevare
ogni eventuale contaminazione.
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CAPITOLO 7.5: Disposizioni carico,
scarico e movimentazione
7.5.1.2 Il carico non deve essere effettuato se si è rilevato
 da un controllo dei documenti
oppure
 da un esame visivo del veicolo o se il caso del o dei grandi
contenitori, contenitori per il trasporto alla rinfusa, contenitori
cisterna o cisterna mobili, come pure delle loro attrezzature
utilizzate durante il carico o lo scarico
che il veicolo, il conducente, un grande contenitore, un contenitore
per il trasporto alla rinfusa, un contenitore cisterna, una cisterna
mobile come pure le loro attrezzature utilizzate durante il carico
o lo scarico non soddisfano le disposizioni regolamentari.
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CAPITOLO 7.5: Disposizioni carico,
scarico e movimentazione
7.5.7 Movimentazione e stivaggio
I colli non devono essere impilati, salvo se sono progettati per
questo scopo. Quando differenti tipi di colli progettati per
essere impilati sono caricati insieme, conviene tener conto della
loro compattibilità per quanto concerne l’impilamento. Se
necessario, si utilizzeranno dispositivi portanti per impedire
che i colli impilati su altri colli danneggiano questi ultimi.
Durante il carico e lo scarico, i colli contenenti merci pericolose
devono essere protetti contro i danneggiamenti.
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PROMEMORIA
8.2.1.1 Formazione dei conducenti
Secondo le disposizioni dell’ADR 2005, a partire
dal 1° Gennaio 2007 anche i conducenti di veicoli
la cui massa massima ammissibile non è superiore
a 3,5 tonnellate dovranno essere dotati del
Certificato di Formazione (Patentino ADR).
SCADE LA MISURA TRANSITORIA 1.6.1.9
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BORGO VICENZA 64/B
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
tel. 0423 4949663
Fax 0423 729713
www.ivena.it – [email protected]
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PRESENTAZIONE ADR 2007 - ing. Giovanni Pascoli