GEM BB - INFORMA
2012 — Anno 11
N. 4
GEM BB INFORMA
Trimestrale d’informazione per i tecnici ed esperti di:
Sicurezza Macchine ed Attrezzature di Lavoro ,Sicurezza ed Ambient e
IN QUESTO NUMERO:
Raccolta trimestre 4/n°1 GEM BB PAPER :
-Approvazione linee applicative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
-Direttiva 2010/30/UE - D.LGS. 104/2012 -Lampade elettriche - nuova etichetta energetica
-EN ISO 13849-1 e IEC 62061 possibile unificazione
Raccolta trimestre 4/n°2 GEM BB PAPER :
-Pubblicato decreto dirigenziale 30/07/2012 -Parkinson una possibile malattia professionale dei saldatori
Raccolta trimestre 4/n°3 GEM BB PAPER :
-Ripubblicazione D.Lgs 81/08 -Nuova norma pittogrammi EN 7010-2012
Raccolta trimestre 4/n°4 GEM BB PAPER :
-Pubblicazione RoHS2 -RAEE: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova direttiva Ue
-Distanze di sicurezza applicabili a robot antropomorfi
Raccolta trimestre 4/n°5 GEM BB PAPER
-La nuova norma UNI EN ISO 14155 2012 -Responsabilità del datore di lavoro e costruttore di macchine
-Nuova direttiva Ue per i campi elettromagnetici 2008/46/CE -Nuova norma UNI sull’adeguamento al DM 37/08
degli ascensori elettrici esistenti
GEM BB Informa 2012 / 4 Aggiornamento normativo - Contatti e informazioni
Pag.1
R
E
P
A
P
GEM BB
Anno 2012
Trimestre 4 n° 1
Quindicinale d’informazione per i tecnici ed esperti di:
Sicurezza Macchine ed Attrezzature di Lavoro,
Sicurezza ed Ambiente
Sommario:

APPROVATE LE LINEE APPLICATIVE IN
CONFERENZA STATO-REGIONI
Pag 1
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Al termine della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato approvato, nel corso della riunione del
25 luglio 2012, un documento (Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni) concernente le attività di formazione in materia
di salute e sicurezza per datori di lavoro (ove, quando consentito per legge, decidano
di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione), lavoratori, dirigenti e preposti.
Si completa così (attraverso l’identificazione di indirizzi uniformi a livello nazionale) il
quadro di riferimento già delineato dagli accordi del 21 dicembre 2011 e vengono fornite a tutti gli operatori e agli organi di vigilanza indicazioni essenziali per l’organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali 31 luglio 2012
Approvazione
linee applicative in
materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.

Direttiva
2010/30/UE D.LGS.
104/2012 .
Pag 2-3

Lampade elettriche - nuova etichetta energetica
pag.4

EN ISO 13849-1 e
IEC 62061 possibile unificazione
Pag.2
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 4 n°1
DIRETTIVA 2010/30/UE - D.LGS. 104/2012
Tramite il decreto legislativo del 28/06/2012 n.104 è stata introdotta l’attuazione della direttiva
2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti.
Pubblicato sulla GU del 20/7/2012 - In vigore dal 21/7/2012
Questa direttiva in particolare si applica l D.Lgs. 104/2012 si applica ai
prodotti con un elevato consumo energetico, anche prodotti che non
consumano energia quindi, ma che contribuiscono alla conservazione
dell'energia durante l'uso. Tra questi, le chiusure verticali degli edifici,
le finestre, le porte esterne, le facciate e i pannelli isolanti.
Una delle caratteristiche principali di questa nuova
direttiva è l’introduzione di una etichetta energetica
da apporre sui prodotti.
Vediamo ora le caratteristiche di questa nuova direttiva:
Ambito di applicazione
1.
Il presente decreto stabilisce, nel quadro di armonizzazione istituito dall'Unione europea, le misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse
essenziali durante l'uso, nonché' informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia,
in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.
2.
Il presente decreto si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre
risorse essenziali durante l'uso.
3.
Il presente decreto non si applica:
a)
ai prodotti usati;
b)
ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;
c)
alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza
sui prodotti.
Obblighi e divieti in materia di informazione
1.
Il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti connessi all'energia che descrive i parametri tecnici specifici di un prodotto ivi compresi, in particolare, manuali tecnici e opuscoli del
fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure disponibili in formato elettronico, deve fornire agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o fare riferimento alla
classe di efficienza energetica del prodotto.
Pag.3
GEM BB PAPER
2.
Anno 2012
Trimestre 4 n°1
E' vietata l'apposizione di etichette, marchi, simboli o iscrizioni, non conformi ai requisiti dal
presente decreto e dei pertinenti atti delegati previsti dalla direttiva 2010/30/UE, qualora tale
apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto
riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, nonche'
per i prodotti non contemplati da tali atti delegati.
Vigilanza
1.
Le funzioni di vigilanza sulla conformita' dei prodotti alle disposizioni del presente decreto Legislativo sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico. Quest'ultimo si avvale a tale fine,
in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio.
Responsabilita' dei fornitori
1.
I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto
delegato forniscono un'etichetta e una scheda in conformita' al presente decreto e al pertinente
atto delegato.
2.
I fornitori producono una documentazione tecnica, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunita', e sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla
scheda. Tale documentazione contiene:
a)
la descrizione generale del prodotto;
b)
ove disponibili, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
c)
i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati,
quali definiti in altre regolamentazioni dell'Unione e nelle relative norme nazionali di attuazione;
d)
se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.
Responsabilità dei distributori
1.
I distributori espongono nella posizione specificata nel
relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e
leggibile, e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali. La scheda
informativa e' redatta in lingua italiana.
Pag.4
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 4 n°1
LAMPADE ELETTRICHE
Nuova etichetta energetica
Il regolamento delegato (UE) N. 874/2012 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2012 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (esposta nell’articolo precedente)
per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione fissa i requisiti in materia di etichettatura e di presentazione di informazioni di prodotto supplementari relative a lampade
elettriche quali:
a) lampade a filamento;
b) lampade fluorescenti;
c) lampade a scarica ad alta intensità;
d) lampade e moduli LED.
Fissa inoltre requisiti in materia di etichettatura degli apparecchi di
illuminazione progettati per funzionare con tali lampade e commercializzati per gli utilizzatori finali, compresi gli apparecchi di illuminazione integrati in altri prodotti che non dipendono dall’alimentazione elettrica per espletare la loro funzione primaria durante l’uso (ad
esempio, mobili).
Pag.5
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 4 n°1
EN ISO 13849-1 e IEC 62061
Unificazione possibile
Un Comitato tecnico congiunto ISO / IEC sta lavorando per uno standard unificato di
sicurezza macchine per sostituire ISO 13849-1 e IEC 62061.
Nel frattempo, la VDMA in Germania ha proposto una struttura di file per i dati di sicurezza dei componenti che potrebbero contribuire a fondere le due norme esistenti.
Ad un certo punto, in futuro, le norme di sicurezza funzionale EN ISO 13849 (con i suoi
livelli di PL) e IEC 62061 (con i livelli di SIL) si fonderanno, un comitato tecnico congiunto
ISO / TC 199 - IEC / TC 44 sta lavorando in questa direzione.
Allo stesso tempo, la Federazione tedesca dei costruttori, la VDMA
(Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau), ha prodotto una bozza di documento,
Sicurezza funzionale - Universal Database per i valori relativi alla sicurezza di componenti o parti del sistema di controllo, anche se è solo in lingua tedesca al momento.
Il presente documento potrebbe aiutare la fusione delle due norme e fornire chiarezza
sui dati disponibili per i progettisti di funzioni di sicurezza su macchine relativi alla sicurezza.
La proposta della VDMA è quello di creare una struttura comune file che può essere letto
da tutti gli strumenti di calcolo delle funzionali di sicurezza (ad esempio IFA Sistema o Pilz
PAScal).
Fonte: Pilz Automation Technology - machinerybuilding
Pag.1
R
E
P
A
P
GEM BB
Anno 2012
Trimestre 4 n° 2
Quindicinale d’informazione per i tecnici ed esperti di:
Sicurezza Macchine ed Attrezzature di Lavoro,
Sicurezza ed Ambiente
PUBBLICATO IL DECRETO DIRIGENZIALE
30/07/2012
Secondo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature da lavoro
Con il Decreto del 30 luglio 2012 è stato pubblicato il secondo elenco, di cui al punto
3.7 dell’allegato III del Decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.71, comma 11, del Decreto Legislativo
n.81/2008 e s.m.i.
Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto
Dirigenziale del 21 maggio 2012.
Si trasmette In allegato al presente numero del GEM BB Paper il testo integrale del
Decreto Dirigenziale 30 luglio 2012
Sommario:

Pubblicato decreto
dirigenziale
30/07/2012.
Pag 1-2-3

Parkison una possibile malattia professionale dei saldatori .
Pag 4-5
Pag.2
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 4 n°2
Elenco delle attrezzature e apparecchiature soggette a verifica periodica aggiornata al
07/2012:
1. Iscrizione dei soggetti abilitati nella lista INAIL
2. Attrezzature a pressione
Forni
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica
Generatori di vapore
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica
Recipienti
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica
Tubazioni
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica
3. Insiemi
Insiemi considerati unità indivisibili (UI)
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica
Insiemi non considerati unità indivisibili (UI)
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
4. Riscaldamento
Denuncia impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda
Mod. RD
Mod. RR
Mod. RR/Circuiti
Mod. RR/Generatori
Richiesta di verifica impianto di riscaldamento ad acqua calda
Richiesta verifica periodica impianti con potenzialità superiore a 116 Kw
Pag.3
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 4 n°2
5. Impianti di messa a terra
Dichiarazione di conformità per impianti di messa a tessa e di protezione dalle scariche elettriche
Guida tecnica
6. Sollevamento
Materiali con portata superiore a 200 Kg
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
Ascensori e montacarichi da cantiere
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
Carrelli semoventi a braccio telescopico
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
Carri raccogli frutta
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
Idroestrattori
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
Ponte mobile sviluppabile su carro
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
Ponti sospesi e relativi argani
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
Scale aeree ad inclinazione variabile
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
Pag.4
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 4 n°2
PARKINSON
Una possibile malattia professionale dei saldatori
Dall’America arrivano i risultati di una ricerca che pone l’attenzione sui saldatori e sulla possibilità di
contrarre il morbo del Parkinson.
Un recente studio americano, mette in evidenza che i lavoratori esposti ai fumi di saldatura possono
fare fronte ai rischi di sviluppare lesioni cerebrali e, in particolare la malattia del morbo del Parkinson.
Infatti, nelle operazioni di saldatura, è in particolare utilizzato il manganese, metallo duro e friabile, in
gran parte diffuso nella crosta terrestre. Allo stato impuro, questo metallo di transizione è reattivo e
brucia rapidamente. Di qui la sua utilità nella saldatura.
È sospettato di essere all’origine della comparsa di questi disordini neurologici. Gli scienziati americani
hanno constatato che i saldatori avevano in media l’11,7% di riduzione di un marcatore della dopamina, in una zona precisa del cervello, rispetto alle altre persone che non hanno mai effettuato saldature.
La dopamina è un neurotrasmettitore, cioè un messaggero chimico che aiuta le cellule nervose a comunicare (sostanza che veicola le informazioni fra le cellule componenti il sistema nervoso). Questa dopamina è diminuita in alcune regioni del cervello nelle persone raggiunte della malattia di morbo di Parkinson.
Lo studio americano ha portato all’analisi che soltanto una piccola popolazione (20 saldatori) non presentano nessun sintomo della malattia di morbo di Parkinson, 20 persone raggiunte della malattia ma
che non sono saldatori e 20 altre persone che non sono né saldatori né colpiti dalla malattia di morbo
di Parkinson e quindi non hanno potuto attribuire direttamente al manganese la disfunzione della dopamina nel cervello dei saldatori. Si sa tuttavia che questo metallo, anche a debole quantità, è legato a
sintomi neurologici anche quelli che conducono alla malattia del morbo di Parkinson.
I saldatori, ritengono i ricercatori americani, hanno nel corso della loro carriera professionale, una media d’esposizione di 30.000 ore a diversi fumi.
Le loro concentrazioni medie di manganese trovate in occasione dello studio sono due volte più importanti del valore limite massimo del normale consentito.
Pag.5
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 4 n°2
Piombo, antiparassitari, manganese.
Il manganese non è la sola sostanza sospettata di causare la malattia del
morbo di Parkinson: forti sospetti pesano anche sul piombo.
Gli antiparassitari, si sa grazie ad uno studio effettuato da un gruppo dello
Inserm nel 2009, pesa molto sulla probabilità, presso gli agricoltori, di far
manifestare un giorno la malattia del morbo di Parkinson Il tribunale degli
affari della sicurezza sociale (Tass) di Bourges (France) riconosceva, per la
prima volta, la malattia professionale ad un operaio agricolo, secondo le
indicazioni del comitato regionale di riconoscimento delle malattie professionali di Clermont-Ferrand.
Ma molte cause di sviluppo e di contrazione del morbo di Parkinsons non sono prese in considerazione
soprattutto nelle indagini neurologiche e nelle aree del cervello e si sa che chi non cerca non trova…
Tuttavia, in alcuni studi regionali – tale quella condotta da Isere prevenzione salute al lavoro, su lavoratori di imprese dell’Isere esposti ai fumi di saldatura, i rischi sono chiaramente trascritti.
Questo studio è stato realizzato nel 2007-2008, in collaborazione con i servizi di medicina del lavoro.
Ma non è una semplice analisi delle urine (come normalmente avviene) che può mostrare tutti i danni
potenziali della categoria dei saldatori e all’esposizione alle diverse malattie (in futuro forse tabellate
come professionali).
Fonte: Viva.Presse.fr
Pag.1
R
E
P
A
P
GEM BB
Anno 2012
Trimestre 4 n° 3
Quindicinale d’informazione per i tecnici ed esperti di:
Sicurezza Macchine ed Attrezzature di Lavoro,
Sicurezza ed Ambiente
TESTO UNICO SICUREZZA D.LGS
81/2008
Ripubblicazione del decreto legislativo 81/2008 in materia salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro— edizione novembre 2012
Disponibile il testo del Decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto
2009 n. 106.
In particolare il testo, nella versione novembre
2012, è aggiornato con le note introdotte per
effetto delle disposizioni contenute nella Direttiva n.
2012/11/UE; nella Legge 12 Luglio 2012, n. 101,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, di conversione del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57; nel Decreto Interministeriale del 6
agosto 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.218 del 18 settembre 2012; nella Legge 1° ottobre
2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
244 del 18/10/2012, come da errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245
del 19/10/2012.
Si precisa che il testo non riveste carattere di ufficialità ma costituisce solo un supporto conoscitivo per gli operatori.
Sommario:

Ripubblicazione
D.Lgs 81/08
Pag 1-2

Nuova norma pittogrammi EN
7010-2012
Pag 3-4
Pag.2
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 4 n°3
Note alla versione “novembre 2012”
Novità in questa versione:

Inserita Appendice Normativa (Decreti attuativi, circolari, etc);

Corretto l’art. 9 comma 2 lett. d;

Corretto l’art. 9 comma 4 lett. d;

Corretto il riferimento dell’articolo sanzionatorio della violazione dell’art. 34 comma 2;

Corretta la doppia sanzione indicata in fondo all’art. 111 per il comma 6;

Inserita nota all’art. 306 comma 3 che disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo VIII, capo IV a seguito della pubblicazione della Direttiva n. 2012/11/UE;

Inserite le modifiche agli articoli 3, commi 2 e 3, e 29 comma 5, secondo periodo, previste dalla
Legge 12 Luglio 2012, n. 101, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, di conversione del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57;

Modificato l’allegato XXXVIII come previsto dal Decreto Interministeriale del 6 agosto 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 18 settembre 2012;

Inserite le modifiche agli artt. 28 comma 1, 91, 100, 104 e agli allegati XI e XV introdotte dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012, come da errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012.
Pag.3
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 4 n°3
NUOVA NORMA PITTOGRAMMI EN 7010-12
UNI EN ISO 7010:2012 Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati
ISO 7010 prescrive la forma, il colore e il simbolo grafico richiesto su segnaletica di sicurezza, è stato
creato con l'intenzione di usare dei comuni, simboli riconosciuti a livello internazionale sulla segnaletica
di sicurezza come rappresentato dal codice URN: Unique Reference Number che rappresenta universalmente i pittogrammi conformi.
È in vigore dal 18 ottobre 2012 e prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di
emergenza.
Si applica a tutti i luoghi di lavoro, settori e posizioni, con l'eccezione di alcuni segnali molto specializzati
utilizzati per guidare il trasporto come la ferrovia, strada, fiume, marittimo e aereo.
Tutti i locali necessari per visualizzare i segnali di sicurezza per trasmettere informazioni di sicurezza
saranno interessati.
La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei
segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.
Non vieta la circolazione dei pittogrammi previsti dal D.lgs. 81 e della segnaletica attualmente installata.
La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di
essere poste.
La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.
Pag.4
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 4 n°3
Elenco norme sostituite:
UNI 7544-1:1976
UNI 7544-2:1985
UNI 7544-4:1985
UNI 7544-5:1985
UNI 7544-7:1986
UNI 7545-1:1976
UNI 7545-2:1976
UNI 7545-3:1976
UNI 7545-4:1976
UNI 7545-5:1976
UNI 7545-7:1976
UNI 7545-8:1976
UNI 7545-9:1985
UNI 7545-12:1978
UNI 7545-19:1986
UNI 7545-20:1989
UNI 7546-1:1976
UNI 7546-6:1978
UNI 7547-1:1976
UNI 7547-2:1976
UNI 7547-3:1976
UNI 7547-4:1976
UNI 7547-5:1976
UNI 7547-6:1976
UNI 7547-7:1994
UNI 7547-8:1987
UNI 7544-12:1994
UNI 7545-25:1994
UNI 7545-26:1994
UNI 7545-28:1994
UNI 7547-10:1994
UNI 7546-10:1994
UNI 7546-11:1994
UNI 7547-9:1994
UNI 7545-27:1994
UNI 7545-24:1994
UNI 7545-23:1994
UNI 7546-12:1994
UNI 7546-13:1994
UNI 7544-13:1995
UNI 7547-11:1995
UNI 7544-16:2007
UNI 7545-30:2007
UNI 7546-16:2007
UNI 7546-17:2007
UNI 7546-18:2007
UNI 7544-14:2008
UNI 7544-3:2008
UNI 7546-3:2008
UNI 7546-4:2008
Pag.1
R
E
P
A
P
GEM BB
Anno 2012
Trimestre 4 n° 4
Quindicinale d’informazione per i tecnici ed esperti di:
Sicurezza Macchine ed Attrezzature di Lavoro,
Sicurezza ed Ambiente
ROHS2 PUBBLICATA IN GAZZETTA
UFFICIALE LA NUOVA DIRETTIVA
Sommario:

Pag 1-2-3

Pubblicazione nuova direttiva che andrà a sostituire la RoHS
La nuova Direttiva 2011/65/UE conosciuta come RoHS2
dovrà essere recepita dagli Stati Membri UE entro il 2 Gennaio 2013 e sorpassa la precedente 2002/95/CE (nota come RoHS), abrogata con effetto dal 3 gennaio 2013.
La nuova direttiva, si legge nel testo, "stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o
riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile".
Pubblicazione
RoHS2
RAEE: pubblicata
in Gazzetta Ufficiale la nuova direttiva Ue
Pag 4

Distanze di sicurezza applicabili a
robot antropomorfi
Pag 5
Pag.2
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 4 n°4
Principali differenze tra RoHS e RoHS2
Obbligo di marcatura CE mentre per la ROHS di fatto bastava un’autocertificazione da parte del
fabbricante;
-
prescrive un obbligo di produrre un fascicolo tecnico;
prevede un obbligo di avere procedure di controllo interno
della produzione allo scopo di mantenere nel tempo la conformità
dei prodotti alla ROHS2;
-
richiede una Dichiarazione CE di conformità;
prescrive obblighi per tutti gli Stati Membri di realizzare una vigilanza del mercato e controlli delle AEE che entrano nel mercato dell’Unione.
- prescrive le Categorie di AEE disciplinate dalla direttiva
Che possiamo confrontare con l’elenco presente nella RAEE (tabella seguente colonna di destra)
2011/65/UE
2002/96/CE
Grandi elettrodomestici
Grandi elettrodomestici
Piccoli elettrodomestici
Piccoli elettrodomestici
Apparecchiature informatiche e per teleco- Apparecchiature informatiche e per telemunicazioni
comunicazioni
Apparecchiature di consumo
Apparecchiature di consumo
Apparecchiature di illuminazione
Apparecchiature di illuminazione
Strumenti elettrici ed elettronici
Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi
dimensioni)
Giocattoli e apparecchiature per il tempo
libero e per lo sport
Giocattoli e apparecchiature per il tempo
libero e per lo sport
Dispositivi medici
Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i
prodotti impiantati e infettati)
Strumenti di monitoraggio e controllo,
compresi gli strumenti di monitoraggio e
controllo industriali
Strumenti di monitoraggio e controllo,
compresi gli strumenti di monitoraggio e
controllo industriali
Distributori automatici
Distributori automatici
Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate
Queste sembrano derivare dall’allegato IA
della direttiva
/
Pag.3
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 4 n°4
- Estromette con maggiore chiarezza in seguito alle nuove definizioni introdotte quali sono le
esclusioni
d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
e) agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni;
Utensili industriali fissi di grandi dimensioni, un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per un’applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e
utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e
sviluppo;
Impianto fisso di grandi dimensioni, una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed
eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati da professionisti, destinati ad essere
utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da professionisti;
Osservazione: Da quanto esposto possiamo dedurre la volontà da parte degli organismi europei di
escludere con maggiore chiarezza il settore delle macchine industriali dall’ambito di applicazione della
direttiva.
- prescrive le restrizioni d’uso, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali
omogenei
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Pag.4
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 4 n°4
RAEE: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova direttiva Ue
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea lo scorso 24 luglio la "Direttiva 2012/19/UE
del Parlamento Europeo e del Consiglio", del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE).
Gli Stati membri hanno tempo fino al 14 febbraio 2014 per adeguarsi.
La direttiva, si legge nel testo, "stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente
e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione
e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, conformemente
agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile".
Inoltre l’UE precisa che i rivenditori, "quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano
la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore,
in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita.
La Direttiva precisa anche la quantità di raccolta. "Dal 2019 - si legge all'art.7 - il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno è pari al 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello Stato
membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85 % del peso dei RAEE prodotti nel
territorio di tale Stato membro.
Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4
kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure lo stesso volume di peso di RAEE
quale raccolto in media nello Stato membro in questione nei tre anni precedenti considerando il valore
più alto."
Fonte: GazzettaUfficialeUnioneEuropea
Pag.5
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 4 n°4
Distanze di sicurezza applicabili a Robot antropomorfi
Attualmente la norma in vigore relativa alla sicurezza dei robot antropomorfi è la UNI EN ISO 10218-2.
Nonostante questo per rispondere ai requisiti di salvaguardia del perimetro di sicurezza fa riferimento
a sua volta alla norma UNI EN ISO 13857 come citato dalla stessa:
Riportando quindi l’utilizzo delle tabelle presenti nella norma UNI EN ISO 13857 in base all’altezza del
pericolo riportata nella prima colonna e la distanza delle protezioni dallo stesso possiamo individuare
sulla prima riga l’altezza minima dei ripari che eviti l’esposizione degli operatori al pericolo.
Pag.1
R
E
P
A
P
GEM BB
Anno 2012
Trimestre 5 n° 4
Quindicinale d’informazione per i tecnici ed esperti di:
Sicurezza Macchine ed Attrezzature di Lavoro,
Sicurezza ed Ambiente
Sommario:

DISPOSITIVI MEDICI
La nuova norma UNI EN ISO 14155 2012 per le indagini cliniche
Pag 1

Le aziende che producono dispositivi medici hanno l’esigenza di verificare l’effettivo possesso dei requisiti di sicurezza ed efficacia dei propri prodotti.
Gli studi clinici sono un elemento essenziale per evitare
rischi e verificare la reale efficacia di ogni tecnologia. Essi
sono altresì fondamentali per le scelte terapeutiche del
medico come anche per le decisioni di politica sanitaria
che devono bilanciare gli investimenti nell’innovazione
con la necessità di contenere i costi.
La nuova norma UNI EN ISO 14155:2012 stabilisce regole chiare e precise per una miglior protezione dei pazienti e per una maggiore qualità dei dati ottenuti, per condurre studi validi non solo per l’Europa, ma anche a livello internazionale.
Tale norma, quindi, indirizza le organizzazioni ad una strutturazione scientifica, etica e documentale delle indagini
cliniche, il cui impatto va ben oltre
l’ottenimento della marcatura CE del
prodotto.
La nuova norma
UNI EN ISO
14155 2012
Responsabilità del
datore di lavoro e
costruttore di
macchine
Pag 2

Nuova direttiva
Ue per i campi
elettromagnetici
2008/46/CE
Pag 3

Nuova norma UNI
sull’adeguamento
al DM 37/08
degli ascensori
elettrici esistenti
Pag 4-5
Pag.2
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 5 n°4
Responsabilità del datore di lavoro e costruttore di macchine
L’imputato, società S.r.l. del reato che ha cagionato al lavoratore I.B. lesioni personali consistite in lesioni multiple (trauma da schiacciamento
arto superiore sinistro, trauma toracico, ustioni) con amputazione del
braccio sinistro, da cui derivava una malattia con incapacità di attendere
alle ordinarie occupazioni per un periodo pari a 476 gg. e la perdita
dell'arto superiore sinistro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro sopramenzionate, in quanto costruiva e metteva a disposizione dei lavoratori una macchina priva dei requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.), in quanto priva di protezioni o dispositivi di protezione tali
da evitare infortuni (intrappolamento e schiacciamento di parti del corpo
nei cilindri di accoppiamento) derivanti da contatto con elementi mobili
(cilindri di accoppiamento), quali la dotazione presso la postazione di lavoro di protezioni mobili e di
idoneo parapetto, di dispositivi di arresto ordinario, di dispositivi di arresto di emergenza facilmente
accessibili e di dispositivi tali da limitare le cause di intervento dell'operatore.
Non vi è chi non veda l'estrema pericolosità delle manovre cui erano tenuti gli addetti alla pulizia dei
rulli tra i quali scorreva il nastro alla temperatura di 200 (zona evidenziata nello stesso Documento di
Valutazione dei Rischi dell' azienda ove si segnalava il pericolo di schiacciamento per effetto del contatto con i rulli e scottature per effetto della temperatura dell' impianto), sia per il rischio di " effetto
presa" dello straccio se utilizzato in modo imperito, sia per la inevitabile posizione precaria, sbilanciata
e di fatto senza sicuri punti di appoggio in caso di intervento nella parte centrale. E ciò in violazione del
punto 1.1.2 dell' allora vigenteD.P.R. n. 459 del 1996 per il quale per costruzione le macchine devono
essere atte a funzionare ed essere regolate o subire la manutenzione senza che le operazioni espongano a rischi le persone, nonché del n. 1.6.2. che prevedeva mezzi di accesso che consentano di raggiungere in sicurezza i punti in cui devono avvenire le operazioni di manutenzione.
Inoltre il costruttore aveva l' obbligo di dotare lo
stesso macchinario di un dispositivo di arresto ad
innesco automatico che non richieda l'intervento
manuale dell' operatore, e l’obbligo di vigilanza
affinché i lavoratori si attengano alle disposizioni
loro impartite, per avere quantomeno tollerato la
prassi " contra legem" di superate i cancelli di accesso ai cilindri in movimento per la pulizia degli
stessi, prassi foriera di pericoli per gli addetti.
Pag.3
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 5 n°4
Nuova direttiva Ue per i campi elettromagnetici 2008/46/CE.
La Direttiva 2008/46/CE, ha rinviato al 30 aprile 2012 i termini di
recepimento della Direttiva 2004/40/CE, in modo da consentire
una rivalutazione completa dell'impatto sociale ed economico
della Direttiva 2004/40/CE stessa.
A oggi i limiti per l'esposizione ai campi magnetici statici fanno
riferimento a Linee Guida pubblicate dall'ICNIRP nel 1994 nelle
quali veniva raccomandato un limite per esposizione professionale pari a 200 mT mediato nel tempo su una giornata di lavoro,
con un valore massimo di 2T, estendibile a 5T per le sole estremità.
La nuova Direttiva europea sulle esposizioni professionali recepirà quindi le Linee Guida ICNIRP del 2009 consentendo di fatto
l'utilizzo in campo medico e chimico di apparati con campo statico nominale fino ad 8T.
La modifica dei limiti per esposizione a forte campo magnetico
statico solleva questioni complesse e pressanti, che potrebbero
anche portare al posticipo dell'uscita del nuovo quadro regolamentare europeo riguardante le esposizioni professionali all'agente fisico campi elettromagnetici.
La nuova direttiva propone una revisione al fine di garantire sia un livello elevato di protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori, sia la salvaguardia e lo sviluppo delle attività mediche e industriali che prevedono l'utilizzo dei campi elettromagnetici.
In particolare si farà riferimento espressamente all'esistenza di effetti diretti e indiretti generati dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
Nel dettaglio si definiscono gli ''effetti nocivi per la salute'' (effetti biologici che hanno un effetto dannoso sul benessere mentale, fisico e/o generale dei lavoratori esposti e a questo proposito si ricorda che
nella direttiva sono presi in considerazione solo gli effetti di breve periodo) e gli ''effetti nocivi per la
sicurezza'' (effetti che generano disturbi temporanei e influenzano le capacità cognitive o altre funzioni
cerebrali o muscolari e che pertanto possono influenzare negativamente la capacità di un lavoratore di
lavorare in modo sicuro).
Fonte: Asca
Pag.4
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 5 n°4
Nuova norma UNI sull’adeguamento al DM 37/08
degli ascensori elettrici esistenti
Il progetto di norma UNI U85000451, attualmente in inchiesta pubblica, è stato elaborato per permettere a chi effettua modifiche ad ascensori elettrici preesistenti all'entrata in vigore della Direttiva 95/16/CE di
soddisfare quanto richiesto dal DM 37/08 il comma 1 dell'articolo 6 del
DM 37/08 afferma che:
"Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.
Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme
dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati
membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo
sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la
regola dell'arte”.
Dal momento che gli ascensori a cui si applica questa nuova norma sono conformi a norme tecniche
preesistenti alla UNI EN 81-1:1999, relativa alle regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione
degli ascensori elettrici, e, nel corso degli anni, la UNI EN 81-1 è stata più volte aggiornata, non sempre
le modifiche possono essere realizzate conformemente alla edizione del 2010, che è quella in vigore
alla data di pubblicazione del presente documento.
Pertanto, per ciascuna delle modifiche trattate, questa norma fornisce l'indicazione della edizione più
recente applicabile della UNI EN 81-1.
Per quanto riguarda la sostituzione del quadro di manovra ad esempio, la nuova norma prescrive che il
nuovo quadro di manovra, inclusi circuiti, componenti e protezioni, deve essere conforme ai punti 12,
13 e 14 della UNI EN 81-1:2010 (con alcune deroghe).
In occasione della sostituzione del quadro
di manovra deve essere sostituita anche
tutta la parte elettrica dell'impianto
(conduttori, cavi, dispositivi, apparecchiature e dispositivi di blocco (serrature)) tranne
quando la parte elettrica sia già compatibile
con gli eventuali nuovi valori di tensione e
di corrente e tutti i conduttori elettrici (fissi
e mobili) già installati siano provvisti di una
marcatura.
È consentito mantenere i dispositivi di blocco (serrature) preesistenti, che non siano muniti di un attestato di esame CE.
Pag.5
GEM BB PAPER
Anno 2012
Trimestre 5 n°4
Pur raccomandando la conformità degli impianti ai punti relativi della UNI EN 81-1:2010, si ammettono
le seguenti deroghe. Qualora non esistano, è consentito non installare:
a) i contatti sul limitatore di velocità e sul tenditore della fune, quando non previsti dalla normativa vigente al momento dell'installazione dell'ascensore;
b) il contatto elettrico di controllo della posizione estesa degli ammortizzatori idraulici preesistenti;
c) il contatto elettrico di controllo della tensione delle funi di compensazione preesistenti;
d) il contatto elettrico per la riapertura automatica delle porte di cabina per urto contro ostacolo, quan
do la chiusura è subordinata alla chiusura della porta di piano;
e) il dispositivo di controllo del carico.
È consentito che:
f) i contatti elettrici preesistenti e non sostituiti, quando non previsti di sicurezza dalla normativa vigente al momento dell'installazione dell'ascensore, restino tali;
g) la manovra di ispezione sia realizzata in conformità al punto 9 dell'appendice A;
h) negli impianti con velocità non maggiore di 1 m/s esista il pulsante di ALT in cabina. Qualora il pulsante di ALT sia eliminato, deve essere installato il pulsante di apertura porta (anche quando è automatica la sola porta di cabina). Qualora la cabina preesistente abbia accessi sprovvisti di porta, il pulsante
ALT in cabina non può essere rimosso;
i) i dispositivi di segnalazione, allarme e illuminazione siano conformi alla normativa vigente al momento dell'installazione dell'ascensore;
l) la protezione dell'avvolgimento di piccola velocità nei motori a due velocità sprovvisti di termistori sia
realizzata mediante un temporizzatore escluso durante il servizio di ispezione.
GEM BB INFORMA n°4- 2012
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva
Testo rilevante ai fini del SEE
[Serie C 334-4 del 31.10.2012]
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.
[Serie C 350-01 del 15.11.2012]
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
[Serie C 334-09 del 15.11.2012]
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2009/48/CE del parlamento
europeo e del consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE).
[Serie C 321-01 del 23.11.2012]
Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 2004/108/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.
[Serie C 321-02 del 23.11.2012]
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.
[Serie C 361-01 del 22.11.2012]
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
GEM BB INFORMA n°4- 2012
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Norme Tecniche - Sicurezza nuove norme rilevanti; macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 8: Impianti di raffinazione
Pubblicazione UNI:
UNI EN 13001-3-1:2012 Apparecchi di sollevamento –
CEI UNI EN ISO 13485 Dispositivi medici – Sistemi di gestio- Criteri generali per il progetto – Parte 3-1: Stati limite e
ne della qualità – Requisiti per scopi regolamentari
verifica della sicurezza delle strutture di acciaio
UNI EN 13951:2012 Pompe per liquidi – Requisiti di sicurezza – Applicazioni agro-alimentari – Regole di progettazione per assicurare l'igiene durante l'utilizzo
UNI EN 14985:2012 Apparecchi di sollevamento – Gru a
ISO 13504:2012 – Dentistry – General requirements for inbraccio rotante
struments and related accessories used in dental implant
UNI EN 15774:2011 Macchine per l’industria alimentare
placement and treatment
– Macchine per lavorazione della pasta fresca e ripiena
ISO/TR 15499:2012 – Biological evaluation of medical devi- (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette e
ces – Guidance on the conduct of biological evaluation within gnocchi) – Requisiti di sicurezza e di igiene
a risk management process
UNI EN 1870-14:2012 Sicurezza delle macchine per la
UNI 11367:2010 (EC 2:2012) – Acustica in edilizia – Classifi- lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 14: Seziocazione acustica delle unità immobiliari – Procedure di valu- natrici verticali per pannelli
UNI EN 1870-4:2012 Sicurezza delle macchine per la
tazione e verifica in opera
lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 4: Seghe
UNI 11444:2012 – Acustica in edilizia – Classificazione acu- circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/
stica delle unità immobiliari – Linee guida per la selezione
o scarico manuale
delle unità immobiliari in edifici con caratteristiche non seriali UNI EN 474-4:2012 Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 4: Requisiti per terne
UNI CEI EN ISO 50001:2011 (EC 1:2012) – Sistemi di geUNI EN 474-5:2012 Macchine movimento terra – Sicurezstione dell’ energia – Requisiti e linee guida per l’uso
za – Parte 5: Requisiti per escavatori idraulici
UNI EN 1114-1:2011 – Macchine per materie plastiche e
UNI EN ISO 11148-1:2012 Utensili portatili non elettrici –
gomma – Estrusori e linee di estrusione – Parte 1: Requisiti
Requisiti di sicurezza – Parte 1: Utensili per l’assemblagdi sicurezza per estrusori
gio di elementi di collegamento meccanici non filettati
UNI EN ISO 11148-2:2012 Utensili portatili non elettrici –
UNI EN 12999:2012 – Apparecchi di sollevamento – Gru
Requisiti di sicurezza – Parte 2: Taglierine e utensili per
caricatrici
formare
UNI EN ISO 11148-5:2012 Utensili portatili non elettrici –
UNI EN ISO 11204:2010 (EC 1:2012) – Acustica – Rumore
Requisiti di sicurezza – Parte 5: Trapani a percussione
emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto
rotativi
di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni UNI EN ISO 11148-8:2012 Utensili portatili non elettrici –
ambientali accurate
Requisiti di sicurezza – Parte 8: Levigatrici e lucidatrici
UNI EN ISO 11148-9:2012 – Utensili portatili non elettrici
UNI EN ISO 14045:2012 – Gestione ambientale – Valutazio– Requisiti di sicurezza – Parte 9: Smerigliatrici per stamne dell’eco-efficienza di un sistema di prodotto – Principi,
pi
requisiti e linee guida
UNI EN ISO 11148-10:2012 Utensili portatili non elettrici
UNI EN ISO 23125:2012 – Macchine utensili – Sicurezza –
– Requisiti di sicurezza – Parte 10: Utensili con funzionaTorni
mento a compressione
UNI EN ISO 11148-11:2012 Utensili portatili non elettrici
UNI EN ISO 3745:2012 – Acustica – Determinazione dei
– Requisiti di sicurezza – Parte 11: Roditrici e cesoie
ISO 10018:2012 – Quality management – Guidelines on
people involvement and competence
livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle
sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione
Pubblicazione CEI:
sonora – Metodi di laboratorio in camere anecoica e semi-
CEI 2-44 CEI CLC/TS 60034-31:2012-08 Selezione di motori
anecoica
energeticamente efficienti comprese le applicazioni a velocità
UNI EN 1034-3:2012 Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di
macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 3: Riavvolgitrici e bobinatrici
UNI EN 1034-8:2012 Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di
variabile
CEI 3-62 CEI EN 81346-1:2012-08 Sistemi industriali, installazioni e apparecchiature e prodotti industriali - Principi di
strutturazione e designazioni di riferimento
CEI 76-6:2012-08 Sicurezza degli apparecchi laser
GEM BB INFORMA n°4 - 2012
Contatti Area sicurezza macchine e impianti :
Responsabile : Dott. Ing. Fabrizio Bindi / e-mail: [email protected]
Collaboratore: Tullio Francioni ./ e-mail: [email protected]
Scarica

GEM BB INFORMA