Anno VII
Numero 7-8
Luglio Agosto 2005
GLI INTERVENTI
Gli accertamenti anagrafici
Gli accertamenti anagrafici
di Patrizia Lupino
Gestione documentale
di Michela Galletti
1
Amministrazione digitale
di Ileana Macagno 15
Bastiancontrario
38
LEGISLAZIONE
POLIZIA MORTUARIA
Imposta di bollo
17
STRANIERI
Status rifugiato
22
STATO CIVILE
Eventi a bordo
aeromobile
di
29
ELETTORALE
Lavoro straordinario
30
INA
Modifica legge anagrafica
31
AIRE
Opuscolo informativo
Verifica postazioni
14
31
GIURISPRUDENZA
STATO CIVILE
Cognome cittadini divenuti
italiani
33
I SERVIZI
Le scadenze di agosto
Le scadenze di settembre
I quesiti
40
41
42
15
a pag. 21
INDICE 2004
inserto
staccabile
di Patrizia Lupino
1
N
ell'Anagrafe della popolazione
residente (APR) vengono
registrati nominativamente gli abitanti
residenti in un Comune, sia come
singoli sia come componenti di una
famiglia anagrafica o di una
convivenza, e anche le variazioni che
nel tempo si verificano nella
popolazione.
La residenza è data dal rapporto
giuridico che unisce il cittadino al suo
territorio. Ai sensi dell'art 43 del
Codice Civile "la residenza è nel luogo
in cui la persona fisica ha la dimora
abituale " mentre l'art. 3 del
Regolamento anagrafico (DPR
223/89) precisa che "per persone
residenti nel Comune s'intendono
quelle aventi la propria dimora abituale
nel Comune". Ciò vuol dire che la
residenza è equivalente alla dimora
abituale e la si può considerare un
comportamento che porta in sé un
elemento soggettivo, la volontà del
singolo di dimorare abitualmente in un
certo luogo ed un elemento oggettivo
e reale dato dall'effettiva dimora
abituale nel medesimo luogo.
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Gestione documentale, workflow e BPR
di Michela Galletti
I
l legislatore a partire dagli anni ‘90
in poi, e in modo più deciso dal
2000, con il D.P.R. 445, Testo unico
sulla documentazione amministrativa,
ha dato alle pubbliche
amministrazioni l’input di migliorare la
gestione documentale ossia di
adottare sistemi di protocollo
informatico e di gestione elettronica
dei flussi documentali.
Ed ancora il legislatore del Codice
dell’amministrazione digitale (CAD),
recentemente approvato con D.lgs.
del 7.03.2005 n. 82, dedica l’intero
Capo III alla Formazione, gestione e
conservazione dei documenti
informatici, quando ribadisce che: “Le
pubbliche amministrazioni gestiscono
i procedimenti amministrativi
utilizzando le tecnologie
d e l l ’i n f o r m a z i o n e e d e l l a
comunicazione...” (art. 41 c. 1).
Il sistema di gestione elettronica dei
flussi documentali ha infatti la duplice
capacità di:
a) migliorare l’efficienza interna degli
uffici attraverso la eliminazione dei
registri cartacei, la riduzione degli
uffici di protocollo e la
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Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1,
comma 1, DBC PISA - Aut. Trib. di PISA n. 6/03 del Reg. Periodici
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ACCERTAMENTI
ANAGRAFICI
Patrizia Lupino
“L'Ufficiale di anagrafe
deve sempre verificare,
prima di accogliere la richiesta di iscrizione o variazione anagrafica che
alla dichiarazione resa
corrisponda una situazione oggettivamente
accertata”
Anno VII
Numero 7-8
regolamento… .". Da una parte si
L'Anagrafe deve registrare fedelmente schiera l'adempimento della
quelle posizioni oggettivamente dichiarazione (un obbligo) dei singoli
riscontrabili nella realtà territoriale di cittadini e dall'altra quello di riscontro
un Comune. All'organo preposto, il degli uffici comunali: entrambi i
Sindaco quale Ufficiale di governo o comportamenti sono necessari e
all'Ufficiale di anagrafe da lui delegato, imprescindibili per la regolare tenuta
spetta la regolare tenuta del servizio delle anagrafi comunali.
Anagrafe comunale e per tale funzione I registri pubblici quali sono le anagrafi
gli è stato riconosciuto, proprio dalla deputate a quel tipo di annotazione
normativa anagrafica, un potere/ sulla popolazione, in ogni momento,
dovere per attuare il riscontro e la devono rispecchiare la reale situazione
verifica tra ciò che il cittadino di fatto presente sul territorio.
"vuole" (la sua intenzione) e la mera L'Ufficiale di anagrafe deve sempre
realtà (il dato oggettivamente verificare, prima di accogliere la
riscontrabile).
richiesta di iscrizione o variazione
Fa quindi capo all'Ufficiale di anagrafe anagrafica che alla dichiarazione resa
un potere di controllo e di corrisponda una situazione
accertamento delle situazioni locali oggettivamente accertata.
che rende legittimi i provvedimenti che Infatti l'art. 4 della Legge anagrafica
egli adotterà di conseguenza.
prevede che: "Egli ordina gli
La dichiarazione di residenza o di accertamenti necessari ad appurare la
cambio di abitazione all'interno del verità dei fatti denunciati dagli
Comune rappresentano le domande interessati, relativi alle loro posizioni
c h e i c i t t a d i n i r i v o l g o n o anagrafiche, e dispone indagini per
all'amministrazione pubblica (Ufficio accertare le contravvenzioni alle
anagrafe) e riguardano un obbligo disposizioni della presente legge e del
giuridico da parte del residente che regolamento per la sua esecuzione".
viene imposto dall'art. 2 della Legge Dal testo di questa norma si desume
anagrafica (L.1228/54)… ". E' fatto chiaramente che il potere-dovere
obbligo ad ognuno di chiedere… . dell'Ufficiale di anagrafe di ordinare gli
L'iscrizione nell'anagrafe del Comune accertamenti, non viene meno per
di dimora abituale e di dichiarare alla effetto dell'avvenuta presentazione di
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stessa i fatti determinanti mutazioni di
posizioni anagrafiche, a norma del
(Continua da pagina 1)
ANNO VII - Numero 7-8– LUGLIO AGOSTO 2005 - Proprietaria Editrice: DeA (Demografici Associati) - Periodico mensile.
Direttore Responsabile: Patrizia Lupino - Vice Direttore: Luciano Pignatelli
Comitato di redazione: Maria Luisa Calligaro, Ileana Macagno, Alessandro Martini, Marco Raso.
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: M. Lazzeri, M. Parducci, M. Buzzani, I. Peressotti, M. Galletti.
Autorizzazione Tribunale di Pisa n. 6/2003 del Reg. Periodici - Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb onamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB PISA
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Questo periodico è associato
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all’Unione Stampa Periodica Italiana
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(Continua da pagina 2)
una dichiarazione dell'interessato, anzi
proprio in presenza di tale
dichiarazione viene attivato il controllo
in quanto diretto a verificare la
corrispondenza tra quanto dichiarato e
quanto realizzato. A questo proposito
si veda la sentenza della Suprema
Corte di Cassazione del 28 maggio
1979 nella quale si afferma che “A
norma dell’art. 4, comma secondo,
della Legge 24.12.1954, n° 1228,
sull’ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente,
l’amministrazione comunale non si
limita a prendere atto della
dichiarazione di trasferimento della
residenza del cittadino, ma ne
controlla la “verità” procedendo
all’accertamento della residenza
anche per mezzo di proprie indagini:
ne consegue che, per ottenere
l’iscrizione nel registro della
popolazione residen te in un
determinato Comune, non è sufficiente
la mera intenzione del cittadino,
manifestata all’Ufficiale d’anagrafe, di
stabilire la propria residenza nel
territorio del Comune, ma occorre
l’attuazione in concreto di tale
comportamento con l’instaurazione
della dimora abituale nel territorio
comunale, per cui la permanenza del
soggetto nel luogo, anche se non deve
necessariamente durare, già
storicamente, da qualche tempo, deve
denotare la destinazione a durare
potenzialmente nel tempo.”
L'Ufficiale di anagrafe, qualora il
cittadino non abbia reso le prescritte
dichiarazioni per fatti che comportano
l'istituzione o la mutazione di posizioni
anagrafiche, invita l'interessato a
renderle e in caso di mancata
dichiarazione provvede d'ufficio,
notificando agli interessati il
provvedimento stesso entro dieci giorni.
L’Ufficiale di anagrafe dovrà sempre
verificare se le dichiarazioni rese
corrispondono a verità. Anche l'art.18
del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
(regolamento) afferma che "le notizie
anagrafiche rese dagli interessati (… )
devono essere controllate ed
eventualmente rettificate, dal Comune
di precedente iscrizione anagrafica".
Ancora questa norma conferma la
sussistenza del potere-dovere degli
Ufficiali di anagrafe di procedere al
controllo in fatto di dichiarazioni rese
dagli interessati. Qualora le
dichiarazioni dei soggetti non fossero
controllabili si vanificherebbe la
funzione principale dell'Anagrafe nella
necessità che la situazione di diritto
corrisponda a quella di fatto: infatti la
violazione degli obblighi anagrafici
contenuti nella Legge è sanzionata
(art.11 L.1228/54).
Ed ancora la Legge n. 470/88 sugli
italiani residenti all'estero riconosce il
potere di accertamento e di controllo
degli Ufficiali di anagrafe in riferimento
ai trasferimenti da un Comune italiano
all'estero "dichiarati o accertati".
"Dichiarati" si riferisce ai trasferimenti
accertati come confo rmi alla
dichiarazione resa, mentre "accertati"
si riferisce a quelli comunque noti
all'Ufficiale di anagrafe.
Si può concludere che, essendo la
dimora abituale composta da un
elemento oggettivo e da un elemento
soggettivo, normalmente i due fattori
dovrebbero coincidere. Se così non
fosse deve, di regola, prevalere
l'elemento oggettivo: diversamente
daremmo corso al libero arbitrio e a
volte... agli interessi privati di alcuni
soggetti.
L'Ufficiale di anagrafe si avvale degli
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ACCERTAMENTI
ANAGRAFICI
di Patrizia Lupino
“deve, di regola, prevalere l'elemento oggettivo:
diversamente daremmo
corso al libero arbitrio e a
volte... agli interessi privati di alcuni soggetti”
Anno VII
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ACCERTAMENTI
ANAGRAFICI
di Patrizia Lupino
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accertamenti che di norma nei Comuni
sono svolti dagli agenti di polizia
municipale (art. 19 del Regolamento) o
da altro personale comunale,
formalmente incaricato dal Sindaco ad
espletare tali funzioni.
L'ISTAT ha predisposto un apposito
modello riportante un verbale di
accertamento con precise indicazioni
ed informazioni. Colui che compie la
verifica anagrafica deve riempire il
modello in tutte le sue parti, al fine di
fornire all'Ufficiale di anagrafe notizie
precise e utili a valutare la posizione
Numero 7-8
anagrafica del cittadino.
Innanzitutto è importante che l'agente
accertatore indichi la data e l'ora in cui
compie la verifica. La prima domanda
che l'ISTAT propone sul modello è
l’esattezza o meno dell’indirizzo
dichiarato dal cittadino. Nel caso in cui
l’indirizzo dell’abitazione non sia
regolare, viene richiesta la correzione
e l’indicazione dell’indirizzo corretto.
La verifica della via, del numero civico e
dell'interno è opera di fondamentale
importanza per la regolare tenuta
dell'Anagrafe e della numerazione
civica. Colui che compie l'accertamento
anagrafico deve essere
sufficientemente istruito anche su quella
parte del regolamento anagrafico che
prevede la corretta distribuzione dei
numeri civici nelle vie cittadine.
Il questionario prevede poi altre
domande sulla presenza effettiva delle
persone che abitano l'alloggio, il tipo di
alloggio e il titolo di possesso dello
stesso, la motivazione del
trasferimento, la condizione
professionale dei componenti. Una
risposta indispensabile deve essere
fornita dall’agente accertatore alla
domanda che riguarda la
composizione della famiglia e, nel
caso in cui il trasferimento si riferisca
ad un solo coniuge, è importante
conoscere l'indirizzo attuale dell'altro
consorte che non si trasferisce ed il
motivo del non trasferimento, sia essa
persona residente nel comune o in
altro comune. Questa informazione
permette all'Ufficiale di anagrafe di
valutare la reale collocazione
anagrafica della famiglia e gli fornisce
una notizia indispensabile per
regolarizzare anche successivamente
la residenza.
(Continua a pagina 5)
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significa che gli accertamenti possono
I punti 9 e 10 del modello Istat riguardare il fatto che il soggetto rientra
riguardano le osservazioni e le quotidianamente presso l'abitazione,
considerazioni dell'agente accertatore. conduce una vita di relazioni sociali,
Tutto deve essere relazionato in ecc. Non possono essere effettuati
funzione della rilevanza dei:
accertamenti di polizia e meno che mai,
§ fatti emersi durante le verifiche. ispezioni all'interno dell'abitazione: con
Per esempio la presenza o meno controllo ad esempio degli armadi, della
durante l’accertamento del dichiarante funzionalità della cucina e del frigorifero
nell’abitazione, oppure la presenza di e... quant'altro di più increscioso.
altre persone che confermano la Questo modo di procedere è
dimora abituale del cittadino;
sicuramente illegittimo e costituisce
§ informazioni assunte dal diretto eccesso di potere. Non possono
interessato, e/o dai vicini di casa, e/o neppure essere richiesti documenti o
dal datore di lavoro ed anche dalle certificazioni particolari per esempio
persone che conoscono e sono al relativi all'abitabilità, al contratto di
corrente della vita della persona ma
anche da enti pubblici (enel, gas,
scuola pubblica ecc.);
§ circostanze che confermano o
meno la dimora abituale del cittadino
all'indirizzo controllato.
Un’osservazione intelligente sullo stato
del luogo è indispensabile: ad esempio
un controllo veloce nella cassetta delle
lettere, tra un accertamento e l’altro,
per vedere se la posta viene ritirata;
uno sguardo alle porte e alle finestre
controllando se sono rimaste chiuse da
tanto tempo e una sbirciata al giardino
rilevando se è curato o in evidente
stato di abbandono con l’erba alta.
Queste condizioni potrebbero diventare
segni chiari e visibili di non abitualità
della dimora.
Quindi, secondo quanto disposto
dall'art. 19 del Regolamento
anagrafico, per verificare se il soggetto
che abbia dichiarato di dimorare in una
certa abitazione, effettivamente vi
dimori, le modalità di accertamento
della dimora abituale, da parte degli
agenti di polizia municipale, devono
essere naturalmente svolte sia
intervistando il diretto interessato che
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osservando le abitudini dello stesso. Ciò
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ACCERTAMENTI
ANAGRAFICI
di Patrizia Lupino
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ACCERTAMENTI
ANAGRAFICI
di Patrizia Lupino
"l’agente di polizia municipale non concede la residenza, ma svolge una
funzione di accertamento
tesa a verificare unicamente se le dichiarazioni
rese all’Ufficiale di Anagrafe trovano una corrispondenza oggettiva nella realtà dei fatti”
Anno VII
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locazione ecc.
La residenza, qualora ricorra la
condizione di abitualità della dimora,
deve essere concessa anche in alloggi
privi di abitabilità o addirittura abusivi.
La residenza è riconosciuta anche in
una grotta o in una roulotte purché con
posizione territoriale identificata e
risultante in modo certo il luogo di
dimora abituale del soggetto.
Per evitare equivoci ed anche opinioni
largamente diffuse, ma sicuramente
errate, si deve precisare che l’agente
di polizia municipale non concede la
residenza, ma svolge una funzione di
accertamento tesa a verificare
unicamente se le dichiarazioni rese
all’Ufficiale di anagrafe trovano una
corrispondenza oggettiva nella realtà
dei fatti.
Infatti il Vigile urbano o l’incaricato
degli accertamenti esprime un suo
parere in merito all’esistenza o meno
del requisito della dimora abituale,
mentre l’Ufficiale di anagrafe ha il
compito di effettuare una valutazione
complessiva degli accertamenti
effettuati ed ha il potere decisionale nel
merito. E’ sempre e comunque
l’Ufficiale di anagrafe l’unico
responsabile del procedimento. Egli,
oltre a poter accertare anche
direttamente la corrispondenza o
meno a quanto gli è stato dichiarato,
può interpellare enti, amministrazioni
ed uffici pubblici e privati (art. 4 della
Legge Anagrafica).
L'art. 18 del Regolamento disciplina le
modalità e la decorrenza di iscrizione e
cancellazione anagrafica ed i termini
entro i quali debbono essere effettuati
gli adempimenti.
Infatti prescrive che la dichiarazione di
trasferimento di residenza deve essere
trasmessa entro venti giorni (20 gg.)
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dal Comune di nuova iscrizione a
quello di precedente residenza. Non
sono stabiliti i termini entro cui il
Comando di Polizia Municipale, o
personale comunale formalmente
autorizzato, debba verificare la
sussistenza della dimora abituale:
viene da sé pensare che gli
accertamenti devono durare meno di
20 giorni per permettere all'Ufficiale di
anagrafe l'invio della pratica all'altro
Comune. Anche le note illustrative
Istat – metodi e norme - edizione 1992,
illustrative del regolamento anagrafico
del 1989, richiamavano l’attenzione dei
Comuni sulla necessità di provvedere
allo svolgimento della pratica
migratoria con la massima
sollecitudine, evitando di oltrepassare il
periodo di 30 giorni, previsto dalla
Legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, dal momento della
dichiarazione del cittadino a quello
della definizione della pratica di
residenza. Questo per evitare di
danneggiare il cittadino per un ritardo
nel rilascio delle certificazioni a lui
occorrenti e per la regolare
corrispondenza dell’Anagrafe con la
situazione reale. Ancora oggi sussiste
tale problema soprattutto con i grandi
Comuni che restituiscono le pratiche di
residenza oltre 4 mesi dopo la
ricezione, tempi biblici davvero!
Nel momento in cui l’Ufficiale di
anagrafe trattiene la pratica migratoria
per procedere all’accertamento della
residenza e ne ritarda, quindi, la
spedizione dovrebbe avvisare l’altro
collega con una breve nota
significando il suo operato.
L’informazione che ne deriva è utile e
funzionale. Non sempre il periodo di
tempo dell’accertamento, previsto
(Continua a pagina 7)
Pagina 7
(Continua da pagina 6)
entro 20 gg., viene rispettato anche in
considerazione del fatto che la
molteplicità e la diversità delle
condizioni anagrafiche che si
presentano agli uffici sono difficilmente
accertabili in tempi brevi. Sarebbe
auspicabile che
gli accertamenti
anagrafici venissero svolti in un lasso
di tempo più lungo per permettere
all'Ufficiale di anagrafe di verificare le
posizioni dei cittadini sul territorio non
limitandosi a valutare le circostanze di
un periodo breve. Per esempio accade
che nelle cittadine turistiche, nei mesi
estivi, i cittadini richiedono le residenze
agli Uffici comunali dimostrando di
essere dimoranti nell'abitazione, ma
nella realtà la loro permanenza nella
casa di residenza è limitata al periodo
estivo. All'apertura delle scuole la
maggior parte di queste famiglie libera
gli appartamenti e resta in capo
all'Ufficiale di anagrafe, l'eventuale
verifica di quelle posizioni e l'avvio
d'ufficio delle regolarizzazione
anagrafiche. Il nuovo regolamento
anagrafico, allo studio del gruppo di
lavoro presso il Ministero dell'Interno,
potrebbe sciogliere questo nodo
introducendo una maggiore durata, per
esempio 90 giorni di tempo entro i
quali si possa effettuare l'accertamento
anagrafico in modo da escludere ogni
controllo frettoloso che possa dare un
risultato apparente e temporaneo
facilitante, a volte, le residenze fittizie.
Un altro aspetto positivo sulla più lunga
durata del procedimento anagrafico
sarebbe quello di consentire agli
Ufficiali di anagrafe e agli agenti
accertatori di rispettare i tempi della
procedura.
Per quanto concerne la convivenza
anagrafica, ossia l’insieme delle
persone che per un determinato e
particolare motivo (religioso, di
assistenza, di cura, militare, di pena e
simili) coabitano e hanno dimora
abituale nello stesso Comune occorre
fare una precisazione. Il responsabile
della convivenza è da individuarsi in
colui che normalmente la dirige ed è
anche il responsabile delle
dichiarazioni anagrafiche. Questo vuol
dire che lo stesso dovrà rendere
all’Ufficiale di anagrafe le dichiarazioni
di residenza per ogni componente che
entra o esce dalla convivenza stessa.
Anche il componente della convivenza,
purché abbia la capacità di agire, può
presentare direttamente all’Ufficiale di
anagrafe dichiarazioni relative a
variazioni o mutazioni anagrafiche che
lo riguardano: così è stato scritto
dall’ISTAT nelle note illustrative al
regolamento. Le dichiarazioni però non
vistate dal responsabile della
convivenza saranno oggetto di
accertamento da parte dell’Ufficiale di
anagrafe. Questo per stabilire che gli
accertamenti anagrafici nella
convivenza non saranno necessari se
la dichiarazione di residenza sarà
effettuata da colui che se ne assume la
responsabilità in toto e cioè il
responsabile della convivenza stessa.
Al riguardo, poiché nel passato erano
state rilevate numerose irregolarità
nelle posizioni anagrafiche di persone
appartenenti a convivenze, a causa
della mancata denuncia delle
variazioni da parte dei responsabili
delle convivenze, l’ISTAT nel 1992
sottolineava l’opportunità di far
pervenire annualmente ai responsabili
delle convivenze un invito ad
adempiere agli obblighi previsti all’art.
10 del regolamento anagrafico.
Patrizia Lupino
[email protected]
ACCERTAMENTI
ANAGRAFICI
di Patrizia Lupino
“Il responsabile della convivenza è da individuarsi
in colui che normalmente
la dirige ed è anche il responsabile delle dichiarazioni anagrafiche”
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GESTIONE
DOCUMENTALE
Michela Galletti
“il protrarsi di una negligente inerzia rispetto al
tracciato impianto organizzativo digitale potrebbe
relegare l’ente inadempiente ad un ruolo emarginato rispetto al sistema a
regime”
Anno VII
(Continua da pagina 1)
razionalizzazione dei flussi
documentali;
b) migliorare la trasparenza
dell’azione amministrativa attraverso
strumenti che facilitano l’accesso allo
stato dei procedimenti ed ai relativi
documenti da parte dei cittadini,
imprese e altre amministrazioni con
abbattimento dei tempi nella
comunicazione e nella ricerca.
L’art. 50 c. 3 del Testo Unico
prevede, in una norma non abrogata
dal CAD, che le pubbliche
amministrazioni, comprese le
pubbliche amministrazioni locali,
provvedano a realizzare o revisionare
sistemi informativi automatizzati
finalizzati alla gestione del protocollo
informatico e dei procedimenti
amministrativi.
Il termine assegnato dall’art. 50 del
testo unico era il 1° gennaio 2004.
Si tratta di un termine senza
proroghe, senza deroghe e senza
sanzioni.
Non ci sono proroghe. In presenza
di altre “rivoluzioni amministrative” e
di importanti scadenze fissate da
leggi statali la consapevolezza delle
“resistenze organizzativo-culturali” ha
indotto il legislatore a concedere
proroghe; così è stato, ad esempio,
all’indomani della c.d. rivoluzione
degli anni ’90, per gli adempimenti
previsti dalle Leggi 241 e 142.
Non è così, invece, per l’adozione dei
sistemi di protocollo informatico dove
il termine del 1° gennaio 2004,
richiamato dalla Direttiva MIT del
9.12.2002, è ribadito e confermato dal
D.P.C.M. del14.10.03.
Non ci sono deroghe. Chi abbia
avuto occasione di consultare la
banca dati del servizio Ancitel avrà
Numero 7-8
notato che frequenti sono i quesiti
relativi alla possibilità di deroghe per i
piccoli comuni. La riposta, costante, è
che non sono previsti trattamenti
differenziati rispetto ad enti di piccole
dimensioni. L’unico suggerimento è
quello di una gestione associata con
altri enti nel rispetto della normativa in
materia di privacy e della identità di
ciascuno degli enti convenzionati.
Non ci sono espresse sanzioni. A
differenza che in altri casi, ove il
legislatore impone determinati
adempimenti ed espresse sanzioni
per il caso dell’inadempimento – così,
ad esempio, per gli adempimenti
previsti dal D.lgs. 196/03 “Codice
sulla privacy” la natura del termine
per l’adozione di sistemi di protocollo
informatico è quella di termine
ordinatorio che non risulta
espressamente sanzionato.
Sembrerebbe quindi che l’adozione
dei sistemi di gestione documentale
sia rimessa alla buona volontà delle
singole pubbliche amministrazioni che
se lo fanno, lo fanno, se non lo fanno
nulla quaestio.
In realtà, al di là delle sanzioni
“espresse”, che non ci sono, occorre
tenere conto della sanzione “di fatto”
rappresentata da un “isolamento
comunicativo” cui andranno incontro
quelle pubbliche amministrazioni,
sempre più in minoranza, che non si
pongano nel cammino tracciato per
l’adozione di sistemi di protocollo
informatico. Il protrarsi di una
negligente inerzia rispetto al tracciato
impianto organizzativo digitale
potrebbe relegare l’ente inadempiente
ad un ruolo emarginato rispetto al
sistema a regime.
Se una pubblica amministrazione non
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Pagina 9
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vuole restare “sola” deve quindi
decidersi a cogliere le opportunità
offerte dall’evoluzione tecnologica e
dal contesto normativo.
Del resto, se è vero che il legislatore
non ha concesso proroghe ciò non
significa che non abbia avuto
consapevolezza delle difficoltà
applicative dei sistemi di gestione
elettronica dei documenti.
E’ che in questo caso il legislatore
anziché utilizzare la tecnica delle
“proroghe”, ha scelto di venire
incontro alla pubbliche
amministrazioni mediante la
previsione di un sistema graduale di
realizzazione, offrendo agli enti che
non fossero in grado, alla data del
1.01.04, di aver percorso tutte le
tappe e di poter disporre di un
sistema completo e funzionale di
gestione documentale, la possibilità
che entro quella data si potesse aver
raggiunto la prima tappa e aver
adottato almeno un sistema ridotto di
“funzionalità minime”.
Chiariamo meglio.
La situazione di partenza, comune a
tutte le pubbliche amministrazioni, è
quella della gestione manuale del
documento ove il documento è
esclusivamente cartaceo e viene
spostato manualmente da un ufficio
ad un altro.
Corollario di questo sistema è il
fenomeno della frammentazione
ossia della tendenza ad utilizzare
numerosi registri di protocollo, spesso
corrispondenti ad altrettanti uffici, e
voluta dalla duplice esigenza, da un
lato, di suddividere i documenti per
tipologia di argomento/per
competenza (protocollo di reparto),
dall’altro lato l’esigenza di tenere
traccia dell’iter del documento
attraverso una sua registrazione
multipla ad ogni passaggio anche
tramite strutture interne alla stessa
amministrazione.
Il primo livello è quello della gestione
elettronica delle informazioni
sintetiche ossia il “nucleo minimo”
ove il documento è ancora cartaceo
ed esiste il flusso di gestione cartacea
ma è supportato da un sistema
informatico di gestione dei flussi
documentali che consente una
estrazione della descrizione sintetica
del documento ed un flusso di
gestione elettronica delle informazioni
(la data, il soggetto mittente, la
descrizione sintetica dell’oggetto, chi
ce l’ha in carico … ).
Si tratta solo del primo livello
realizzativo del sistema di protocollo
informatico in grado comunque di
offrire il vantaggio di un accesso in
via informatica rapido e certo, se non
al documento, quantomeno alle
informazioni relative al documento.
Il secondo livello è rappresentato
dalla gestione elettronica del
documento elettronico ossia “la
gestione documentale”.
Il presupposto di questo sistema è la
dematerializzazione dei documenti
cartacei, in origine, m ediante
composizione elettronica, oppure
successivamente, mediante
scannerizzazione.
Il vantaggio è quello di creare un
patrimonio informativo e di consentire
accesso in via informatica
direttamente ai documenti.
Il livello successivo è quello dei
workflow documentali, ossia di una
attività di razionalizzazione dei
processi documentali consistente
(Continua a pagina 10)
GESTIONE
DOCUMENTALE
dI Michela Galletti
“La situazione di partenza, comune a tutte le
pubbliche amministrazioni, è quella della gestione
manuale del documento
ove il documento è esclusivamente cartaceo e viene spostato manualmente
da un ufficio ad una altro”
Pagina 10
GESTIONE
DOCUMENTALE
dI Michela Galletti
"I workflow documentali ...
consentono un miglioramento ed una razionalizzazione dei soli processi
documentali, esclusi i processi primari"
Anno VII
(Continua da pagina 9)
nella informatizzazione dei processi
relativi ai flussi documentali in
entrata; l’informatizzazione dei
processi relativi ai flussi documentali
in uscita; l’informatizzazione dei
processi relativi ai flussi documentali
interni; l’integrazione con gli eventuali
workflow relativi ai processi primari.
I vantaggi: la razionalizzazione ed
informatizzazione flussi documentali,
l’accesso in via informatica agli iter di
processo.
I workflow documentali, lo abbiamo
appena visto, consentono un
miglioramento
ed
una
razionalizzazione dei soli processi
documentali, esclusi i processi
primari.
Nel caso in cui una amministrazione
intenda invece migliorare e
razionalizzare i/o alcuni dei processi
primari allora questa fase di
reingegnerizzazione dei processi
dell’ente, detta BPR (Business
Process Reengineering), diventa la
fase propedeutica per attuare anche,
successivamente, il progetto del
protocollo informatico e la gestione
documentale.
Facciamo un esempio, consideriamo
il processo di accesso agli atti del
comune di “Accessopoli”.
In questo comune i cittadini possono
presentare domande di accesso agli
atti per posta oppure personalmente.
Le domande inviate tramite il servizio
postale vengono recapitate all’Ufficio
protocollo che le smista e le assegna
agli uffici competenti.
Il cittadino che si presenta
personalmente in comune per avere
copia di un documento chiede
indicazioni al personale addetto
all’ufficio informazioni e viene
Numero 7-8
indirizzato a recarsi presso l’ufficio
competente, che detiene quel
documento. L’Ufficio competente
ascolta il cittadino e, nel caso di
documento non chiaramente
accessibile o non immediatamente
disponibile, lo invita a “buttar giù due
righe” con la sua domanda e a
portarla all’Ufficio protocollo.
L’Ufficio protocollo registra la
domanda e la assegna, come nel
caso delle domande arrivate per
posta, all’ufficio competente. L’ufficio
competente fa la sua istruttoria e, nel
caso di esito favorevole
all’accoglimento invita il cittadino a
venire a ritirare la copia del
documento. Il cittadino si presenta
all’Ufficio, viene invitato a recarsi
a l l ’Ufficio economato per il
versamento delle spese, quindi torna
all’Ufficio, presenta la ricevuta di
avvenuto pagamento e ritira le copia.
Poniamo il caso che il Comune di
“Accessopoli” ritenga che il proprio
procedimento di accesso agli atti,
inteso come processo primario, vada
bene così.
In questo caso non si applicano
sistemi di BPR.
Il comune andrà dunque ad attuare
sistemi di protocollo informatico
attuando dapprima il livello del
“nucleo minimo”, poi il livello della
gestione documentale, infine di
worflow documentali razionalizzando,
a questo punto, il flusso documentale
ossia il flusso della domanda di
accesso agli atti (documento), inviata
per posta o consegnata a mano
all’Ufficio protocollo.
Poniamo il caso, invece, che il
Comune di “Accessopoli” ritenga che
il proprio procedimento di accesso
(Continua a pagina 11)
Pagina 11
(Continua da pagina 10)
agli atti, inteso come processo
primario, debba essere migliorato.
In questo caso, prima dell’adozione
dei sistemi di protocollo informatico,
interverrà sul procedimento,
attivando nuovi canali per la
presentazione delle domande di
accesso tramite invio di semplice email per le domande informali, e-mail
istituzionale per le domande formali,
p r e d i s p o n e n d o u n ’a p p o s i t a
modulistica, pubblicata sul sito del
comune, al posto delle vecchie “due
righe”, istituendo un Ufficio Relazioni
con il Pubblico dove il cittadino possa
presentare la domanda, ritirare le
copie, versare le spese necessarie.
Una volta reingegnerizzato il
procedimento, allora si realizzerà il
sistema di protocollo informatico
attuando dapprima il livello del
“nucleo minimo”, poi il livello della
gestione documentale, infine di
workflow documentale.
GESTIONE
DOCUMENTALE
dI Michela Galletti
Michela Galletti
Responsabile del Servizio
Organi di governo Segreteria e Comunicazione
Comune di San Giuliano Terme (PI)
[email protected]
Verso la città nuova: soluzioni in cammino
L’intervista al Presidente Mauro Parducci
Presidente, la quarta edizione del
Convegno Nazionale, , si svolgerà dal
3 al 7 ottobre 2005 a Napoli. Da cosa
deriva la scelta di questa location?
La scelta di Napoli deriva da una
precisa richiesta dell’amministrazione
Comunale partenopea. Il Comune di
Napoli, nella figura dell’assessore ai
servizi demografici, Alfredo Ponticelli,
partecipò al 3 Convegno di Riva del
Garda e rimase favorevolmente
impressionato dalla nostra
organizzazione e dalla qualità dei
temi trattati in quel Convegno. Così
nel mese di novembre scorso
l’amministrazione comunale di Napoli
ci ha contattato per chiederci di
realizzare il Convegno 2005 a Napoli.
L’entusiasmo dell’Assessore
Ponticelli e del Sindaco Jervolino ci
hanno convinto che a Napoli
avremmo potuto realizzare un grande
convegno. Tra l’altro mi è gradito
precisare che tutta l’organizzazione
del 4° Convegno nazionale sarà
realizzata in stretta collaborazione
con il Comune di Napoli: molto più di
un patrocinio.
Perché quest’anno il Convegno si
svolge su 5 giornate anziché su 4
come nelle trascorse edizioni?
Effettivamente la manifestazione si
svolgerà durante l’arco di 5 giornate.
Abbiamo scelto di aggiungere una
giornata in quanto il Convegno si
terrà in due diverse sedi: il Teatro
San Carlo e Castel dell’Ovo.
La giornata inaugurale del Convegno
si terrà nella prestigiosa sede del
Teatro San Carlo dove, tra l’altro, è
prevista anche la cena ufficiale per
tutti gli ospiti ed i partecipanti: un
modo nuovo, rispetto al passato, per
rendere immediatamente possibile la
più ampia socializzazione tra i
colleghi provenienti da tutte le regioni
d’Italia.
Le altre sessioni di lavoro, a partire
dal giorno 4 ottobre, si svolgeranno
nell’antica e suggestiva cornice di
Castel dell’Ovo, nel centro del Golfo
(Continua a pagina 12)
Mauro Parducci
Pagina 12
Anno VII
(Continua da pagina 11)
“Dobbiamo impegnarci
per cambiare la pubblica
amministrazione creando
i presupposti per costruire
la nuova città, la nuova
amministrazione al
servizio dei cittadini. "
di Napoli: un ideale incontro tra luoghi
antichi e innovazione tecnologica.
Il tema, lo slogan, scelto per è “Verso
la città nuova: soluzioni in cammino”.
Perché questa scelta?
Attraverso il tema scelto vogliamo
dare un messaggio ben preciso a tutti
gli operatori e, più in generale, alla
pubblica amministrazione. Dobbiamo
impegnarci per cambiare la pubblica
amministrazione creando i
presupposti per costruire la nuova
città, la nuova amministrazione al
servizio dei cittadini. D’altra parte la
scelta di Napoli (da Neapolis = città
nuova) si presta bene a questo
slogan. Al tempo stesso vogliamo
rappresentare ed offrire la migliori
soluzioni, esperienze innovative che
si sono sviluppate in questi anni in
diverse ed importanti realtà locali. In
particolare, nella giornata inaugurale
affronteremo, al teatro san Carlo, un
dibattito sulla carta di identità
elettronica. Cercheremo di
rappresentare e far intervenire i
rappresentanti dei Comuni che hanno
effettuato la sperimentazione in questi
anni per rappresentarci le difficoltà
ma anche i successi conseguiti.
Vogliamo anche ragionare, insieme al
Ministero dell’Interno, sui passi da
compiere per fare in modo che il
prossimo 1 gennaio la maggior parte
dei Comuni italiani sia in grado di
rilasciare la carta di identità
elettronica ai propri cittadini.
Numero 7-8
Il programma dei lavori è già stato
definito? Sarà confermata come nelle
precedenti edizioni la formula
multisala?
Il programma, di cui stiamo
approntando la stesura definitiva, si
svilupperà su quattro diversi livelli ed
in altrettante sale come nelle
precedenti edizioni:
N e l l ’auditorium Compagna
affronteremo dibattiti di ampio respiro
sul f u t u r o d e l l a p u b b l i c a
amministrazione e, in particolare, sul
nuovo ruolo che vanno sempre più
assumendo i Servizi Demografici.
Tra questi ne cito alcuni tra i più
significativi:
1. Le novità introdotte dalla legge
15/2005
2. Il codice dell’amministrazione
digitale
3. Protocollo informatico e firma
digitale
4. Il documento programmatico di
sicurezza da adottare nei Comuni in
materia di privacy
5. La comunicazione pubblica ed il
benessere organizzativo nella
pubblica amministrazione
6. lo stato di attuazione del progetto
di sperimentazione dei registri
informatici di stato civile
7. L’applicazione del Regolamento
CE 2201/2003 in mate ria di
trascrizione dei divorzi
8. R i c o n o s c i m e n t o d e l l a
(Continua a pagina 13)
Pagina 13
(Continua da pagina 12)
cittadinanza italiana agli stranieri di
ceppo italiano
9. Cognomi e nomi: problemi legati
all’attribuzione ed al cambiamento
10. La revisione della disciplina del
settore funerario a livello nazionale e
regionale
11. Le proposte della DeA in merito
alla revisione del Regolamento
anagrafico
12. La cancellazione anagrafica degli
stranieri extracomunitari
13. Senza tetto e senza fissa dimora:
problematiche e prospettive per la
soluzione dei casi concreti
14. La centralità dell’Anagrafe per
una corretta gestione dell’INA e del
SAIA
15. L’allineamento tra le posizioni
contenute negli schedari consolari e
quelle presenti nelle anagrafi
comunali degli italiani residenti
all’estero.
16. Proposte e possibilità di
semplificazione delle procedure
elettorali
17. Voto degli Italiani all’estero nella
prospettiva delle elezioni politiche
2006
18. Il ruolo della statistica nei
Comuni: come costruire l’annuario
statistico: esperienze a confronto
19. Corsi di abilitazione per gli ufficiali
di Stato Civile
20. Il ruolo professionale degli
operatori demografici: confronto con
le organizzazioni sindacali
Nella sala dedicata al SAPERE
svilupperemo dei percorsi formativi,
con corsi monotematici, in materia di
cittadinanza, polizia mortuaria,
privacy, iscrizioni e cancellazioni
anagrafiche, problematiche relative
alla formazione degli atti di nascita
per gli stranieri nati in Italia, modalità
di allineamento dei codici fiscali.
Nella sala del FARE proseguiremo
l’innovativa esperienza, iniziata con la
precedente edizione del Convegno,
dell’ufficio di consulenza, gestito
dai nostri migliori esperti che saranno
a disposizione dei singoli convegnisti,
per la soluzione di quesiti e casi
pratici.
Nella sala del D I M O S T R A R E
presenteremo progetti di best practics
già realizzati da Comuni ed aziende
del settore su temi quali la carta di
identità elettronica, la firma digitale, il
protocollo informatico, ecc.
In particolare il Comune di Napoli
allestirà una specifica postazione per
mostrare fattivamente il rilascio della
carta di identità elettronica.
Insomma un programma molto ricco
ed intenso che sicuramente lascerà
ben pochi spazi di relax per i
convegnisti… .
Sicuramente il programma è ricco ed
intenso. Tuttavia abbiamo pensato
anche ad offrire momenti di meritato
riposo. La cena di gala nel foyer del
Tetro San Carlo rappresenta
sicuramente un buon inizio. Inoltre
abbiamo previsto un’escursione
culturale alla reggia di Caserta e, per
dare un tocco di originalità all’evento,
abbiamo pensato di offrire un
pacchetto convegno prevedendo i
pernottamenti nei migliori hotel di
Ischia (naturalmente per chi soffre… il
mal di mare abbiamo previsto
apposite convenzioni con alcuni hotel
a Napoli) dove, ogni sera,
organizzeremo appositi
intrattenimenti. Per questo anche gli
accompagnatori dei convegnisti
troveranno particolari ed interessanti
sorprese nel soggiorno a Ischia.
"proseguiremo l’innovativa
esperienza, iniziata con la
precedente edizione del
Convegno, dell’ufficio di
consulenza, gestito dai
nostri migliori esperti "
Pagina 14
A.I.R.E.
Opuscolo informativo
Anno VII
Numero 7-8
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Circolare 27/2005
Trasmissione opuscolo informativo “guida per gli italiani all'estero:
diritti e doveri”
“Questo Ministero ha
ritenuto opportuno cercare
di sensibilizzare gli italiani
già residenti all'estero o in
procinto di partire sui diritti
e doveri collegati alla
condizione di residenti fuori
Italia”
Questo Ministero ha ritenuto opportuno
cercare di sensibilizzare gli italiani già
residenti all'estero o in procinto di partire
sui diritti e doveri collegati alla condizione di residenti fuori Italia.
E' stato pertanto redatto, con la collaborazione di alcuni funzionari comunali, un
opuscolo informativo da distribuire presso tutti i Comuni, contenente informazioni di carattere generale e pratico, concernenti alcuni servizi essenziali: i documenti per l'espatrio (carta di identità e
passaporto); l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e gli schedari
consolari; il voto per corrispondenza e in
Italia; la trascrizione degli atti di stato
civile; l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana.
Con la realizzazione del vademecum
“Guida per gli italiani all'estero: diritti e
doveri” si è inteso fornire una sorta di
assistenza al cittadino, nonché creare
un rapporto fiduciario basato, da una
parte, sulla presenza assidua della Pubblica Amministrazione e, dall'altra, sulla
partecipazione attiva e continua del cittadino stesso.
Il predetto opuscolo, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, verrà
distribuito presso codeste Sedi, a cura
di un corriere espresso, tra il 9 e l'11
giugno p.v., nel numero di copie indicato
nel prospetto allegato, confezionate in
pacchi da 500.
Le SS.LL. sono pertanto pregate di voler invitare i Signori Sindaci di tutti i comuni presenti in ogni singola provincia a
ritirare il predetto opuscolo il prima possibile, per distribuirlo gratuitamente ai
cittadini italiani in partenza o già residenti in Paesi esteri, provvedendo ad
organizzare la distribuzione delle copie
presso i singoli comuni in base all'attuale numero di iscritti AIRE.
Le SS.LL. valuteranno inoltre l'opportunità di riservare una quota parte della predetta pubblicazione per la sua distribuzione dell'opuscolo presso le Questure.
Nel ringraziare per la consueta, fattiva
collaborazione, si resta in attesa di un
cortese cenno di riscontro circa l'avvenuta consegna e distribuzione del dépliant.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore, eventuale delucidazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
Pagina 15
Il codice dell’amministrazione digitale: i nuovi diritti del
cittadino
AMMINISTRAZIONE
DIGITALE
di Ileana Macagno
di Ileana Macagno
I
l Codice dell’Amministrazione
Digitale, D. lgs. n. 82 del 7/3/2005,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
16/5/2005, entrerà in vigore a partire
dal 1° gennaio 2006. Oltre ad
accorpare e integrare tutta la
normativa vigente sull’utilizzo delle
tecnologie dell’informazione nella
Pubblica Amministrazione, costituisce
una specie di “costituzione” del
mondo digitale pubblico sancendo
diritti e doveri e fornendo i principi
operativi e gli strumenti per
concretizzare tali diritti e doveri.
La sezione II del Codice, in
particolare, si intitola “Diritti e doveri
dei cittadini e delle imprese” e fissa i
nuovi diritti f acendo sì che
l’innovazione tecnologica nella P.A.
sia un fatto obbligatorio e non più solo
un’opportunità.
Vediamo quali sono questi nuovi
d i r i t t i . A l l ’art. 3 si sancisce
genericamente, ma in modo
onnicomprensivo, il diritto all’uso
delle tecnologie: in qualsiasi
rapporto con un’amministrazione o un
gestore pubblico il cittadino potrà
avvalersi di uno sportello virtuale,
sicuro e certificato, senza doversi
recare fisicamente presso gli uffici a
presentare documenti cartacei,
firmare istanze, fornire chiarimenti.
L’art. 4 “Partecipazione al
procedimento amministrativo
informatico” ribadisce il diritto
all’accesso e all’invio di documenti
digitali nell’ambito dei procedimenti in
cui i soggetti sono coinvolti,
utilizzando le moderne tecnologie
informatiche e telematiche. Tutte le
Amministrazioni devono quindi dotarsi
dell’organizzazione necessaria a
consentire la partecipazione secondo
queste nuove modalità.
Un po’ più tempo è concesso alle
Amministrazioni per mettere in piedi
l’apparato tecnico per consentire
l’effettuazione dei pagamenti con
modalità digitali; il Codice prevede
infatti all’art. 5 il diritto dei cittadini e
delle imprese di poter effettuare dal
30/6/07 qualsiasi pagamento
spettante, a qualsiasi titolo, a una
P.A., in modo sicuro e senza fare file
in banca o alla posta, ma solo
utilizzando le tecnologie informatiche
(pagamenti on line).
Molto interessante e conforme alle
nuove modalità interattive di azione di
cittadini e imprese è il diritto a
ricevere qualsiasi comunicazione
pubblica via e-mail. L’obbligo di
sostituire lettere raccomandate,
telegrammi, telefonate, con indubbio
vantaggio sia per il mittente (P.A.) che
per i destinatari, sotteso all’art. 6 del
Codice, scatta ogni qual volta i
soggetti interessati ne facciano
richiesta e abbiano preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC).
La tracciabilità della PEC consente
infatti di avere garanzie di sicurezza
tali da sostituire completamente ogni
altro tipo di comunicazione, con
risparmi di tempo e di costi per gli
attori dei procedimenti.
L’art. 7 fissa, per la prima volta in
maniera così esplicita, il diritto alla
qualità del servizio e alla misura
della soddisfazione, prevedendo
l’analisi preventiva(Continua
delle
reali
a pagina
16)
Ileana Macagno
“in qualsiasi rapporto con
un’amministrazione o un
gestore pubblico il
cittadino potrà avvalersi di
uno sportello virtuale,
sicuro e certificato, senza
doversi recare fisicamente
presso gli uffici a
presentare documenti
cartacei, firmare istanze,
fornire chiarimenti”
Pagina 16
PRIVACY P.A.
di Ileana Macagno
“Le tecnologie
dell’informazione divengono dunque uno strumento
obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni”
Anno VII
(Continua da pagina 15)
esigenze dei cittadini e delle imprese,
anche attraverso l’utilizzo di strumenti
per la valutazione del grado di
soddisfazione d egli utenti
(CUSTOMER SATISFACTION). Si
introduce l’obbligo per la P.A. di
fornire annualmente ai Ministeri per la
Funzione Pubblica e dell’Innovazione
una relazione sulla QUALITA’ DEI
SERVIZI e sulla soddisfazione
dell’utenza.
I cittadini hanno poi il diritto di
essere sempre più coinvolti nel
cambiamento tecnologico mediante
strumenti nuovi di partecipazione
democratica (art. 9) e con la
promozione di iniziative di
alfabetizzazione informatica che
consentano a tutti, comprese le
categorie a rischio esclusione
(anziani, disabili, cittadini a bassa
scolarizzazione), di avvicinarsi alla
P.A. con modalità tecnologicamente
avanzate.
Molto importante, a proposito di diritti
dei cittadini, il contenuto degli articoli
54 e 57 del Codice: l’art. 54 prevede il
contenuto obbligatorio dei siti Internet
della Pubblica Amministrazione; il
cittadino ha, infatti, il diritto di
conoscere l’organizzazione e
l’articolazione degli uffici dell’ente,
l ’e l e n c o d e l l e t i p o l o g i e d i
procedimento svolte da ciascun
ufficio di livello dirigenziale, le
scadenze e le modalità di
adempimento dei procedimenti,
l’elenco completo delle caselle
elettroniche istituzionali attive con
Numero 7-8
specificazione di quelle certificate,
l’elenco di tutti i bandi di gara e
concorso, l’elenco dei servizi in rete
già disponibili e di quelli di futura
attivazione.
L’art. 57, invece, prevede che siano
disponibili in rete: l’elenco della
documentazione richiesta per ogni
singolo procedimento, i moduli e i
formulari validi, anche ai fini delle
dichiarazioni sostitu tive di
certificazione e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà.
Importantissimo per il cittadino e per
l’impresa il contenuto del comma 2
“trascorsi 24 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice
(e quindi dal 1°gennaio 2008, n.d.r.) i
moduli o i formulari che non siano
stati pubblicati sul sito non possono
essere richiesti ed i relativi
procedimenti p ossono essere
conclusi anche in assenza dei
suddetti moduli o formulari”.
Le tecnologie dell’informazione
divengono dunque uno strumento
obbligatorio per le Pubbliche
Amministrazioni che sempre più
dovranno essere al servizio del
cittadino e una grossa opportunità di
migliorare i rapporti fra le P.A. e i
soggetti che vi si rivolgono; è
innegabile che il loro corretto e diffuso
uso porterà notevoli giovamenti
anche all’interno degli stessi enti
snellendo le attività e i tempi di
lavoro.
Ileana Macagno
[email protected]
Tutela salute persone anziane - Trasmissione elenchi alle ASL
A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute pubblicata sulla G.U. n. 149 del 19
giugno 2005 i Comuni devono trasmettere alle aziende unità sanitarie locali appositi
elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque, iscritte
nelle anagrafi della popolazione residente, ai fini della prevenzione contro i rischi
causati dal caldo estivo.
Pagina 17
POLIZIA
MORTUARIA
AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione 75/E del 3 giugno 2005
Imposta di bollo
Imposta di bollo su atti di polizia mortuaria
QUESITO :
Il Comune di…
- Servizi
demografici - chiede di conoscere il
trattamento tributario ai fini
dell'imposta di bollo dei seguenti atti
contemplati dal D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285 (Approvazione del
Regolamento di polizia mortuaria):
1. autorizzazione rilasciata dal
sindaco per il trasporto salme
(articoli 23 e 24) e relativa richiesta;
2. passaporto mortuario (articolo 27);
3. autorizzazione all'estradizione di
salme all'estero (articolo 29).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
La vigente legge dell'imposta di
bollo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,
all'articolo 3 della tariffa - approvata
con D.M. 20 agosto 1992, e da
ultimo modificata con Decreto del
Ministro dell'Economia e delle
Finanze del 24 maggio 2005,
emanato in attuazione alla
disposizione di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 - stabilisce l'imposta di
bollo fin dall'origine nella misura di €
14,62 per "istanze, petizioni, ricorsi e
relative memorie dirette agli uffici e
agli organi (...) dell'amministrazione
dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni, (...) tendenti ad
ottenere l'emanazione di un
provvedimento amministrativo o il
rilascio di certificati, estratti, copie e
simili".
Il successivo articolo 4 prevede lo
stesso trattamento per "atti e
provvedimenti degli organi
dell'amministrazione dello Stato,
delle regioni, delle province, dei
comuni, (...) rilasciati (...) a coloro
che ne abbiano fatto richiesta.".
1. Le autorizzazioni al trasporto
salme rientrano tra gli atti e
provvedimenti di cui al sopracitato
articolo 4 della tariffa e, pertanto,
sono soggette all'imposta di bollo fin
dall'origine nella misura di € 14,62. In
particolare, si osserva che il D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285
(Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria) - capo IV (trasporto
di cadavere) all'articolo 23, stabilisce
che "L'incaricato del trasporto di un
cadavere deve essere munito di
apposita autorizzazione del sindaco,
la quale deve essere consegnata al
custode del cimitero.". Inoltre
l'articolo 24, comma 1, prevede che
"Il trasporto di un cadavere, (...)
entro l'ambito del comune in luogo
diverso dal cimitero o fuori dal
comune è autorizzato dal sindaco
secondo le prescrizioni stabilite negli
articoli seguenti".
2. Con riferimento al passaporto
mortuario, si osserva che, la
convenzione internazionale di
Berlino del 10 febbraio 1937, fra i
documenti necessari al trasporto dei
cadaveri sul territorio di uno dei
paesi contraenti, prescrive una carta
di passo speciale (carta di passo per
cadavere) rilasciata dall'autorità
competente. In proposito l'articolo
27, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 285
del 1990 (Approvazione del
(Continua a pagina 19)
“Le autorizzazioni al trasporto salme ... sono
soggette all'imposta di
bollo fin dall'origine nella
misura di € 14,62”
Pagina 18
Anno VII
Numero 7-8
Gli italiani all'estero:
le procedure dei Servizi Demografici
A cura di Mauro Parducci
in collaborazione con Patrizia Lupino e Sergio Pelagalli
e con la prefazione del Ministro per gli Italiani nel
Mondo
On. Mirko Tremaglia
Pagine 215 - prezzo euro 33,00 (iva inclusa)
L'opera, edita da DeA Demografici Associati e Pacini Editore e curata da
Mauro Parducci, affronta le tematiche relative all'Anagrafe degli Italiani
Residenti all'Estero. Questa anagrafe, istituita ufficialmente nel 1988 con la
Legge 470, in tempi recenti è stata interessata da notevoli cambiamenti ed
innovazioni. Gli operatori demografici dei Comuni, ma anche i funzionari dei
Consolati, si trovano sempre più spesso a doversi confrontare con procedure
e problematiche che, se non gestite correttamente, rischiano, ancora una
volta, di creare immense difficoltà soprattutto a chi, come i nostri connazionali
residenti all'estero, hanno necessità di entrare in contatto con la pubblica
amministrazione italiana. Nella presente opera l'autore si è avvalso della preziosa collaborazione di Patrizia Lupino, direttore
della rivista specializzata "Semplice" nonché apprezzata docente in tanti corsi di formazione ed esperta A.I.R.E., di Sergio
Pelagalli, esperto in materia di leva militare e noto docente in corsi di formazione per addetti ai consolati. Il presente lavoro è
rivolto principalmente agli operatori degli uffici demografici dei Comuni ed ai funzionari dei Consolati. Si tratta di un manuale
pratico di semplice consultazione corredato di casi concreti, esempi pratici, modulistica e legislazione. Tutto questo per
fornire uno strumento di lavoro utile per gli addetti ai lavori. Nell'opera vengono presi in considerazione tutti gli aspetti della vita
del connazionale residente all'estero. La prima parte è dedicata alla parte anagrafica: iscrizioni per espatrio all'estero,
cancellazioni per rimpatrio in Italia e irreperibilità, trasferimenti di residenza all'estero. Una sezione specifica è dedicata agli eventi
di stato civile: nascita, matrimonio, divorzio, decesso, riconoscimento della cittadinanza. L'esercizio del diritto di voto all'estero
e le novità recentemente introdotte dal legislatore sono trattate ampiamente in un apposito capitolo. I rapporti dei cittadini italiani
all'estero con gli obblighi militari costituiscono la parte finale del manuale. Inoltre il volume è arricchito da un'ampia ed esaustiva
appendice legislativa e da un successiva appendice di giurisprudenza. (info DeA tel. 050 719380 - fax 050 719381)
è lieta di presentarvi il primo volume della collana
“I QUADERNI DEL FARE”
Decreto Legislativo n. 196/2003
CODICE SULLA PRIVACY
MANUALE PER LA SICUREZZA AD USO
DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO
36 pagine
ISBN 88-89641-00-2
a cura di RITA SIMEONI
Prezzo di copertina:€9,50
in collaborazione con:
Andrea Bonfatti
e Lorenzo Armari
Per acquisti superiori a n. 10 copie: €8,50
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Pagina 19
(Continua da pagina 17)
regolamento di polizia mortuaria)
stabilisce che "Tale passaporto è
rilasciato per le salme da estradare
dal territorio nazionale dal Prefetto e
per le salme da introdurre nel
territorio nazionale è rilasciato dalla
competente autorità del luogo da cui
la salma viene estradata (omissis) il
Prefetto agisce in qualità di autorità
delegata dal Ministero della sanità".
A tale proposito, è opportuno
precisare che le autorizzazioni
previste dal regolamento di polizia
mortuaria, approvato con D.P.R. n.
285 del 1990, sono state ricomprese
tra le funzioni e compiti
amministrativi in tema di salute
umana e sanità veterinaria conferiti
agli enti territoriali ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59) e del
relativo D.P.C.M. 26 m aggio 2000.
Il Ministero della Salute, con
circolare esplicativa prot. n. 400.
VIII/9l/1924 del 21 maggio 2002, in
relazione al rilascio del passaporto
mortuario ha precisato che devono
considerarsi "implicitamente
abrogate le disposizioni relative alle
attribuzioni in materia esercitate dal
Prefetto, quale delegato del
Ministero della Salute, per fare
subentrare negli stessi compiti il
Sindaco".
Il passaporto mortuario è, quindi, un
documento rilasciato da un organo
dell'Amministrazione comunale che
autorizza l'estradizione della salma
dal territorio nazionale. Pertanto,
rientra nell'ambito impositivo
dell'articolo 4 della tariffa, parte
prima, allegata al D.P.R. n. 642 del
1972 e, quindi, soggetto all'imposta
di bollo fin dall'origine nella misura di
€ 14,62.
3.
Circa l'autorizzazione
all'estradizione di salme all'estero,
l'articolo 29 del D.P.R. n. 285 del
1990, più volte citato, stabilisce "Per
l'estradizione dal Paese di salme
dirette verso Stati non aderente alla
convenzione internazionale di
Berlino, l'interessato deve rivolgere
domanda al Prefetto (omissis) Il
Prefetto ricevuta la domanda,(...),
concede l'autorizzazione ...".
Anche tale documento ha natura di
provvedimento autorizzatorio
rilasciato da un organo
dell'Amministrazione comunale
(circolare del Ministero della Salute
prot. n. 400.VIII/9l/1924 del 21
maggio 2002) e, perciò, soggetto
all'imposta di bollo fin dall'origine
nella misura di € 14,62, ai sensi del
più volte citato articolo 4 della tariffa
allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
Le richieste dei privati cittadini volte
ad ottenere le autorizzazioni in
argomento, richiamate negli articoli
23, 24, 27 e 29 del D.P.R. n. 285 del
1990 sono soggette all'imposta di
bollo fin dall'origine nella misura di
€ 14,62 ai sensi del predetto articolo
3 della tariffa.
La risposta di cui alla presente
risoluzione, sollecitata con istanza di
interpello presentata alla Direzione
regionale..., viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, ultimo periodo del D. M.
26 aprile 2001, n. 209.
POLIZIA
MORTUARIA
Imposta di bollo
“l'autorizzazione
all'estradizione di salme
all'estero… (è soggetta)
all'imposta di bollo fin
dall'origine nella misura
di € 14,62”
Pagina 20
STRANIERI
Status rifugiato
Anno VII
Numero 7-8
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere
Messaggio 11 maggio 2005
D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303 “Regolamento relativo alle procedure
per il riconoscimento dello status di rifugiato” - Chiarimenti in merito
all'applicazione dell’art. 2
"Per questura
territorialmente
competente deve
intendersi quella nel cui
territorio lo straniero ha
eletto domicilio, presso la
quale sarà formalizzata la
domanda"
Il Direttore Centrale
Alessandro Pansa
Sono pervenuti numerosi quesiti in
ordine all’applicazione della disciplina
prevista all'art. 2 del Decreto in
oggetto, relativa alla fase istruttoria
della domanda dello status di rifugiato
relativa alla procedura ordinaria.
Al riguardo, attesa la complessità della
materia, soprattutto nella prima fase di
applicazione della nuova normativa,
sentito anche il Dipartimento delle
Libertà civili e l'Immigrazione, si
rappresenta quanto segue.
Il comma 1 della norma in esame
prevede che competente a ricevere la
domanda di asilo è l'Ufficio di Polizia di
Frontiera del luogo di ingresso nel
territorio nazionale.
Tale ufficio, acquisita la domanda,
redatta su apposita modulistica,
relativa alla sola manifestazione di
volontà dello straniero a richiedere
asilo, identifica lo stesso, lo invita ad
eleggere domicilio e, in assenza di
cause ostative, lo autorizza a recarsi
presso la questura competente per
territorio, alla quale provvederà a
trasmettere la documentazione
acquisita.
Per “questura territorialm ente
competente” deve intendersi quella nel
cui territorio lo straniero ha eletto
domicilio, presso la quale sarà
formalizzata la domanda, con la
conseguente individuazione della
competente Commissione Territoriale
per il riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'art. 12, comma 2 del
DPR n. 303/2004.
In assenza dell'Ufficio di Polizia di
frontiera nel luogo di ingresso dello
straniero nel territorio nazionale, il
predetto art. 2, comma 1 del DPR in
oggetto prevede che l'istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato
debba essere presentata presso la
questura territorialmente competente
per il luogo di ingresso.
In caso in cui lo straniero eleggerà
domicilio nella stessa provincia, la
suddetta questura provvederà anche
alla formalizzazione della domanda.
Qualora la domanda di riconoscimento
dello status di rifugiato sia presentata
invece presso un'altra questura,
coincidente con il luogo di elezione del
domicilio (si richiama in merito la
disposizione dell'art. 7, comma 3 del
Testo Unico Immigrazione), sarà
quest'ultima questura ad attivare la
procedura per il riconoscimento dello
status di rifugiato, ai sensi dell'art. 3,
comma 1 del Regolamento (CE) Nr.
343/2003 del Consiglio dell'Unione
europea del 18 febbraio 2003
(Dublino 2).
Tale disposizione, infatti, prevede
l'obbligo per gli Stati membri ad
esaminare la domanda di asilo di un
cittadino di un Paese terzo presentata
alla frontiera o nel rispettivo territorio.
Peraltro, l'accoglimento dell'istanza
anche in tale ipotesi soddisfa oggettive
esigenze di sicurezza, di
semplificazione delle procedure e di
speditezza nell'espletamento delle
stesse, coerentemente con la
normativa del Testo Unico
Immigrazione e con le innovazioni
introdotte dalla Legge n. 189/2002.
(Continua a pagina 29)
Pagina 21
INDICE ANNO 2004
GLI INTERVENTI (COMMENTI - STUDI - PROPOSTE)
AUTORE
MATERIA
TITOLO
N.
Arena Salvatore
Stato Civile
Le adozioni internazionali: compiti e responsabilità per gli Ufficiali di
Stato Civile
11
Beccaria Roberto
Servizi Demografici La parola agli operatori - Italiani per diritto: il boom della riscoperta
delle origini
5
Bova Mariella
Qualità
Bronchi Edy
Servizi Demografici La parola agli operatori - La valorizzazione dei Servizi Demografici
Bronchi Edy
Stato Civile
Cittadini stranieri residenti in Italia: le pubblicazioni di matrimonio
Buzzani Maurizio
Stranieri
La condizione dello straniero in Italia alla luce delle recenti
sentenze della Corte Costituzionale
Una nota di colore negli Uffici Demografici
Calligaro Maria Luisa Polizia Mortuaria
Affidamento ai familiari delle ceneri del defunto
12
7-8
4
10
7-8
Ciclosi Mario
Servizi Demografici La Redazione intervista il Prefetto Mario Ciclosi, Direttore Centrale
per i Servizi Demografici del ministero dell'Interno
9
Cucini Danilo
Personale
Rinnovo del contratto degli Enti locali. Le proposte della DeA
1
Etere Elisabetta
Privacy
Alcune riflessioni sulla privacy
Guerriero Gilberto
Servizi Demografici La comunicazione pubblica ed i Servizi Demografici: a Ivrea un
passo verso l'e-government
Iadicicco Agata
Anagrafe
Leonardini Pieri
Primiana
Servizi Demografici Gli operatori dei Servizi Demografici tra identità e Valori: i significati
del lavoro nell'organizzazione che cambia
11
Lupino Patrizia
Anagrafe
La condivisione della conoscenza: l'anagrafe che verrà
10
Lupino Patrizia
Anagrafe
Residenza anagrafica: libera scelta o obbligo di legge?
1
Lupino Patrizia
Elettorale
Voto all'estero per corrispondenza: a marzo le elezioni dei
COMITES
2
Macagno Ileana
Associazione
e-DeA form 2004: un breve diario
Macagno Ileana
Carta
Servizi
Macagno Ileana
Documentazione Il diritto di accesso dei consiglieri comunali
amministrativa
Macagno Ileana
e-government
La digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione
3
Macagno Ileana
Formazione
La formazione dei dipendenti pubblici
6
Macagno Ileana
Qualità
I successi di cantieri: il Comune di Rimini
1
Macagno Ileana
Qualità
I successi di Cantieri: la seconda edizione
2
Macagno Ileana
Qualità
Il coinvolgimento del cliente
5
Macagno Ileana
Qualità
La qualità nella Pubblica Amministrazione anche alla luce delle
direttive del Dipartimento della Funzione pubblica
4
Macagno Ileana
Qualità
Qualità: le variabili invisibili
9
Macagno Ileana
Qualità
Torino facile: il modo più semplice di servirsi della Città
1
Macagno Ileana
t -government
CNIPA e RAI per il t-government
Malquori Maria Pia
P r o t o c o l l o Il protocollo informatico ed i Servizi Demografici
Informatico
Martini Alessandro
Anagrafe
Etica e anagrafe
Nazionale La Carta Nazionale dei Servizi: i nuovi orizzonti per cittadini e
amministratori
Assegno di 1000 euro per i nuovi nati: gli adempimenti dell'Ufficiale
di anagrafe
7-8
3
12
11
10
7-8
12
7-8
1
Pagina 22
Anno VII
Numero 7-8
Martini Alessandro
Anagrafe
Extracomunitari: iscrizione anagrafica per nascita
9
Parducci Mauro
AIRE
AIRE: una storia infinita. Lettera aperta del presidente DeA al
Ministro dell'Interno ed al presidente dell'ANCI
4
Parducci Mauro
Associazione
I nostri progetti guardano al futuro
9
Parducci Mauro
Stato Civile
Il riacquisto della cittadinanza italiana per fatto di residenza
1
Peressotti Ida
Stato Civile
L'amministratore di sostegno: nuovi adempimenti per gli Ufficiali di
Stato Civile
6
Pignatelli Luciano
Stato Civile
Riconoscimento di figli naturali
5
Pisanu Giuseppe
Federalismo
comuni
e La riforma federale e i Comuni: l'intervento del Ministro dell'Interno
alla XXI Assemblea Annuale dell'ANCI
11
Raso Marco
Documentazione L'autocertificazione è valida solo se accompagnata dalla copia del
amministrativa
documento di identità
7-8
Raso Marco
e-government
L'impiego della posta elettronica nelle Pubbliche Amministrazioni
2
Raso Marco
Stato Civile
Correzione cognomi su atti di nascita formati all'estero:
considerazioni su un decreto del Tribunale di Chiavari (GE)
1
Raso Marco
Stato Civile
Il doppio cognome nella trascrizione degli atti di stato civile
provenienti dall'estero
10
Raso Marco
Stato Civile
Il rilascio degli estratti per copia integrale degli atti di stato civile
5
Redazionale
Associazione
Marco Raso è il nuovo Segretario Nazionale della DeA
6
Simeoni Rita
Organizzazione
Organizzazione può far rima con Emozione?
3
Strano Patrizia
Anagrafe
Ancora sull'iscrizione anagrafica dei minori nati in italia da cittadini
stranieri residenti
4
Strano Patrizia
Elettorale
Pubblicità delle liste elettorali: cosa cambia con il codice sulla
privacy
2
Strano Patrizia
Privacy
La privacy ed i dati "quasi sensibili"
Tommasi Fabio
Privacy
Regole di condotta e norma di comportamento in tema di tutela dei
dati personali: la parola chiave
Trono Patrizia
Pubblica
Amministrazione
Il bilancio sociale
Zunino Mauro
Privacy
Il seminario sulla privacy e sulla cittadinanza
12
6
7-8
3
LEGISLAZIONE - CIRCOLARI - RISOLUZIONI
MATERIA
TIPO/ENTE
OGGETTO
N.
AIRE
Agenzia delle Entrate
Circolare 40/2004 - Attribuzione del codice fiscale per le persone
fisiche via internet da parte dei Consolati - nuove procedure
10
AIRE
Ministero dell'Interno
Circolare 2/2004 - Cancellazione AIRE
AIRE
Ministero dell'Interno
Circolare 41/2004 - Anagrafe degli italiani residenti all'estero:
trasmissione aggiornamento dati
11
AIRE
Ministero dell'Interno
Circolare 8/2004 - Anagrafe degli italiani all'estero: trasmissione dati
in vista delle elezioni europee
3
AIRE
Redazionale
AIRE: immatricolazione autoveicoli con targa nazionale
4
AIRE
Redazionale
I cittadini AIRE e la detrazione per la prima casa
Anagrafe
Agenzia delle Entrate
D.L. 269/2003 - Primi chiarimenti (stralcio) - Assegno ai nuovi nati:
disposizioni fiscali
7-8
Anagrafe
INPS
...assegno per ogni secondo nato (o per ogni adottato) nonché
assegno al nucleo familiare concesso dai Comuni in favore dei
cittadini degli Stati che hanno fatto ingresso nell'Unione Europea a
partire dal 1° maggio 2004
7-8
1
12
Pagina 23
Anagrafe
INPS
Circolare 188/2003 - Art. 21 del DL 269 del 30/9/2003 convertito
con la legge 326 del 24/9/2003. Assegno per ogni secondo figlio e
incremento del fondo nazionale per le politiche sociali. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano conti
1
Anagrafe
Ministero del Lavoro e (Assegno nuovi nati) Schema del decreto di attuazione previsto
delle politiche sociali
dall'art. 21 comma 5 del DL 269/2003 convertito dalla legge
326/2003
1
Anagrafe
Ministero della Salute
Tutela delle persone anziane - elenchi anagrafici
Anagrafe
Ministero dell'Interno
Circolare - Rilascio elenchi anagrafici - sportello abbonamenti TV
SAT - Rilascio fotocopie del cartellino della carta d'identità alle
Forse dell'ordine
6
Anagrafe
Ministero dell'Interno
Circolare 35/2003 - Art. 36, legge 24/11/2003 n.
Comunicazione all'INPS elenco decessi. Sanzioni pecuniarie
326.
1
Anagrafe
Ministero dell'Interno
Circolare 57/2004 - Nuovo modello informatizzato di vigilanza
anagrafica
12
Anagrafe
Ministero dell'Interno
Circolare 7/2004 - Rilascio libretto di lavoro in favore di soggetti con
dimora temporanea (abrogazione libretto di lavoro)
3
Anagrafe
Ministero dell'Interno
Collegamento on-line della Banca d'Italia con l'anagrafe comunale
per le finalità di cui all'art. 71 del DPR 445/2000
5
Anagrafe
Ministero dell'Interno
Parere del Consiglio di Stato - sezione I - n. 5453/03 del 4.2.2004 Iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri
regolarmente residenti
9
Anagrafe
Ministero dell'Interno
Quesito - Convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati
anagrafica da parte delle forze dell'ordine
6
Anagrafe
Prefettura di Genova
Cittadini di San Marino
Anagrafe
Prefettura di Pistoia
Trasferimento di dati dall'anagrafe comunale all'Osservatorio
Sociale Provinciale
1
Anagrafe
Redazionale
Assegno dal secondo figlio. I chiarimenti del Ministero
4
Anagrafe
Redazionale
Extracomunitari: non è indispensabile attendere l'iscrizione
anagrafica per la richiesta dell'assegno per il nucleo familiare
5
Anagrafe
Redazionale
L'aggiornamento periodico dei nomi delle strade e dei numeri civici
prescinde dai lavori preparatori del censimento
10
Beni informatici
CNIPA
Circolare 43/2004 - Trasmissione di copia dei contratti stipulati dalle
amministrazioni, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, in materia di beni e servizi informatici.
10
Carta di identità
Ministero dell'Interno
Circolare 60/2004 - Procedure concernenti la carta d'identità
cartacea
12
CIE
Ministero dell'Interno
Attivazione delle postazioni CIE
2
CIE
Ministero dell'Interno
Circolare 12/2004 - Carta di identità elettronica. Avvio fase a regime
4
CIE
Ministero dell'Interno
Circolare 13/2004 - Progetto sperimentazione CIE - Porta tessera
5
CIE
Ministero dell'Interno
Circolare n. 11/2004 - Sperimentazione CIE: lettori di impronta
5
CNS
DPR 2/3/2004, n. 117
Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei 6
servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della 16 gennaio
2003, n. 3
7-8
Documentazione CNIPA
Amministrativa
Deliberazione 19/2/2004 - Regole tecniche per la riproduzione e 4
conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la
conformità dei documenti agli originali. Art. 6, commi 1 e 2, DPR
445/2000
Documentazione Ministero dell'Interno
Amministrativa
Circolare 9/2004 - Quesito interpretativo-applicativo in ordine all'art. 4
18 del DPR 28.12.2000 n. 445, relativamente all'attestazione di
conformità di copie fotostatiche di scritture ed atti privati previa
esibizione dell'originale
10
Pagina 24
Anno VII
Documentazione Ministero dell'Interno
Amministrativa
Numero 7-8
Circolare n. 21/2004 - Competenza del Comune al rilascio degli atti
di notorietà - Quesito
5
e-government
Dipartimento
della Direttiva 18/12/2003 - Linee guida in materia di digitalizzazione
Funzione Pubblica
dell'amministrazione per l'anno 2004
3
e-government
DPCM 30/10/2003
Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la
certificazione della sicurezza nel settore delle tecnologie
dell'informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 23/2/2002, n. 10
7-8
e-government
Presidenza
d e l Direttiva 27/11/2003 - Impiego della posta elettronica nelle
Consiglio dei Ministri Pubbliche Amministrazioni
2
Elettorale
Legge 2/3/2004, n. 61 Norme in materia di reati elettorale
5
Elettorale
Legge 8/4/2004, n. 90 Norme in materia di elezioni dei membri del parlamento europeo e
altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004
5
Elettorale
Ministero dell'Interno
Circolare 1/2004 - Elezioni dei comitati degli italiani all'estero
(COMITES) indette per il 26 marzo 2004, adempimenti dei comuni
in materia di ammissione al voto degli elettori omessi dall'elenco
degli aventi dirito al voto
2
Elettorale
Ministero dell'Interno
Circolare 134/2003 - Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al parlamento europeo da parte dei cittadini
dell'Unione europea residenti in Italia
1
Elettorale
Ministero dell'Interno
Circolare 137/2003 - Modalità di notificazione degli atti di tenuta e
revisione delle liste elettorali
1
Elettorale
Ministero dell'Interno
Circolare 4/2004 - Elettorato attivo e passivo dei cittadini
extracomunitari
3
Elettorale
Ministero dell'Interno
Circolare n. 20/2004 - Sperimentazione identificazione dell'elettore
al seggio tramite CIE: direttiva
5
Elettorale
Prefettura di Pisa
Elezioni… Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni candidati alle
consultazioni - Assenze dal servizio per la partecipazione alla
campagna elettorale
5
Elettorale
Redazionale
Comunicazione politica e mezzi di informazione
5
Elettorale
Ufficio Nazionale per Obiettori di coscienza in servizio al di fuori del territorio nazionale
il Servizio Civile
interessati alle elezioni amministrative del 13 giugno 2004
5
Formazione
Ministero dell'Interno
DeA - 3° Convegno Nazionale della DeA - Riva del Garda, 19-22
ottobre 2004
9
Formazione
Presidenza
d e l Direttiva 6/8/2004 - Progetti formativi in modalità e-learning nelle
Consiglio dei Ministri pubbliche amministrazioni
10
Illecito P.A.
DPR
258
12
INA/SAIA
Redazionale
6/10/2004,
n. Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissariato per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di
illecito nella pubblica amministrazione
Primo corso di aggiornamento su INA-SAIA
4
Informatizzazione CNIPA
Circolare 44/2004 - Indicazioni relative agli appalti pubblici per la
fornitura di personal computer desktop
12
Leva
DPCM 4/2/2004
Determinazione per l'anno 2004 della consistenza massima degli
obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la
concessione delle dispense e LISAAC...nonché determinazione del
contingente dei giovani ammessi al servizio civile.
4
Leva
Legge 23/8/2004, n. Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
226
dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di
settore
9
Leva
Ministero della Difesa Decreto 30/12/2003 - Determinazione delle condizioni per la
concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 7,
comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30/12/1997, n.504
4
Pagina 25
Leva
Redazionale
Ritardo obblighi di leva
9
Polizia Mortuaria Ministero della Salute Affidamento ceneri ai familiari - Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica
7-8
Polizia Mortuaria Ministero dell'Interno
Art. 79 del DPR 10.9.1990, n. 285 - manifestazione di volontà per la
cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del DPR
445/2000
9
Privacy
Garante
Provvedimento 12/2/2004 - Disposizioni in materia di comunicazione
e di propaganda politica
3
Privacy
Redazionale
Privacy: differiti i termini per il documento programmatico
4
Servizi
Demografici
Ministero dell'Interno
Circolare 34/2004 - Albania Convenzione dell'Aja del 5.10.1961
documenti.
9
Servizi
Demografici
Ministero dell'Interno
Circolare 39/2004 - Sito della Direzione Centrale per i Servizi
Demografici
12
Servizio Civile
DPCM 19/4/2004
Criteri e modalità dell'attività di verifica, per l'anno 2004, nei confronti
degli enti che impiegano giovani in servizio civile, ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, e della legge 6 marzo 2001, n. 64
6
Servizio civile
Presidenza
d e l Circolare 30/9/2004 - Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del
Consiglio dei Ministri Servizio civile nazionale
11
Stato Civile
Legge 9/1/2004, n. 6
...istituzione dell'amministratore di sostegno e modifica degli artt.
388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia
di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di
attuazione, di coordinamento e finali
2
Stato Civile
Ministero dell'Interno
Circolare 27/2004 - Trascrizione nei registri dello stato civile degli atti
di nascita provenienti dei Paesi di cultura spagnola e correzione del
cognome mediante annotazione
6
Stato Civile
Ministero dell'Interno
Circolare 30/2004 - Art. 83 DPR 396/2000 - Inoltro copia atti di morte
di cittadini stranieri alle Rappresentanze diplomatiche o consolari
estere in Italia
9
Stato Civile
Ministero dell'Interno
Circolare 33/2004 - Articoli 76, 77 e 78 del DPR 396/2000 - Morte
violenta
9
Stato Civile
Ministero dell'Interno
Circolare 42/2004 - Articoli 76, 77 e 78 del DPR 396/2000 - Morte
violenta
12
Stato Civile
Ministero dell'Interno
Circolare 44/2004 - Cambiamenti o aggiunta cognomi
11
Stato Civile
Ministero dell'Interno
Circolare 45/2004 - Tenuta del secondo originale dei registri dello
stato civile nella fase antecedente all'estrata in funzione degli archivi
informatici e avvio della sperimentazione
11
Stato Civile
Ministero dell'Interno
Circolare 53/2004 - Trascrizione atti dall'estero: art. 17 del D.P.R. n.
396/2000
12
Stato Civile
Ministero dell'Interno
Circolare 58/2004 - Mutamento del cognome: comunicazione al
casellario giudiziale
12
Stato Civile
Redazionale
Convenzione tra Italia e Libia
Stato Civile
Redazionale
Entrato in vigore l'accordo, mediante scambio di lettere, tra italia e
Australia in materia di matrimonio
10
Stato Civile
Redazionale
India: dichiarazioni sostitutive degli atti di Stato Civile
10
Stranieri
DPR
242
Stranieri
Ministero dell'Interno
Cile - certificati anagrafici cileni ai fini della richiesta di cittadinanza
italiana
12
Stranieri
Ministero dell'Interno
Circolare 51/2004 - Cittadini stranieri nati in Kosovo: validità
documenti e certificati rilasciati da UNMIK
12
27/7/2004,
Legalizzazione
n. Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle
comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di
immigrazione
5
10
Pagina 26
Anno VII
Numero 7-8
Stranieri
Ministero dell'Interno
Decreto 3/8/2004 - Regole tecniche e di sicurezza relative al
permesso ed alla carta di soggiorno
10
Stranieri
Ministero dell'Interno
INA-SAIA Implementazione ed aggiornamento anagrafe stranieri
Stranieri
Redazionale
Atti e certificazioni per i cittadini iracheni
12
Stranieri
Redazionale
Dossier statistico sull'immigrazione 2004
12
Stranieri
Redazionale
Permesso di soggiorno: il timbro del rinnovo sarà una soluzione?
12
9
GIURISPRUDENZA
MATERIA
ORGANO
DATA/NUMERO - OGGETTO
N.
Anagrafe
Redazionale
Diritto di soggiorno per il coniuge straniero di cittadino italiano
anche se non convivente
2
Anagrafe
Redazionale
Rimpatrio di minori: esclusione dell'obbligo di ascoltare il minore
interessato
3
Elettorale
Consiglio di Stato
Decisione 4629/2003 - Assegnazione dei seggi dopo il turno di
ballottaggio: convergenza con atto scritto
5
Elettorale
Consiglio di Stato
Decisione 7834/2003 - Il Presidente di seggio, anche in presenza
della certificazione rilasciata dal funzionario medico, deve
verificare l'effettivo impedimento dell'elettore
2
Personale
Consiglio di Stato
Incompatibilità tra attività lavorativa provata e rapporto di pubblico
impiego
11
Stato Civile
Consiglio di Stato
Decisione 2572/2004 - Possibilità di avere il doppio cognome
Stato Civile
Corte di Cassazione
Sentenza 17902/2004 - La separazione consensuale è annullabile
per vizi di consenso
12
Stato Civile
Corte di Cassazione
Sentenza 2640/2004 - Accertamento della paternità naturale:
utilizzo dei mezzi di prova
7-8
Stato Civile
Corte di Cassazione
Sentenza 4202/2004 - Ininfluenza della sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio sull'assegno di divorzio quando si è formato
il giudicato
9
Stato Civile
Corte di Cassazione
Sentenza 8205/2004 - Dichiarazione di nullità del matrimonio da
parte dei tribunali ecclesiastici per riserva mentale. Obbligo di
fedeltà. Contrasto con ordine pubblico
10
Stato Civile
Redazionale
Riconciliazione familiare: nascita di un figlio da coniugi separati mantenimento figli
4
Stato Civile
Redazionale
Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio e giudizio di
delibazione. Contrarietà all'ordine pubblico
1
Stranieri
Redazionale
Espulsione di cittadino straniero per mancanza del titolo di
soggiorno. Irrilevanza del mancato controllo alla frontiera
1
6
BASTIANCONTRARIO
TITOLO
N.
TITOLO
N.
Porta romana bella, porta romana
1
Scusa Ciotti…
7-8
Il raggio di Schwarzchild
2
Parole, parole, parole
L'asino di buridano
3
Romeo e Giulietta
10
Le fatiche di Sisifo
4
Nulla di nuovo sotto il sole
11
Hic manenibus optime
5
Chi per la Patria muor vissuto è assai
12
Honni soit qui mal y pense
6
9
Pagina 27
I SERVIZI
MATERIA
OGGETTO
N.
AIRE
Modulistica - Richiesta iscrizione
5
Anagrafe
Assegno nuovi nati
1
Elettorale
Calendario delle operazioni elettorali
5
Stato Civile
Riacquisto cittadinanza - attestazione sindacale
1
I QUESITI
MATERIA
OGGETTO
N.
Affari generali
Numero assessori
11
AIRE
Cittadinanza
4
AIRE
Iscrizione per nascita
5
AIRE/Stato Civile
Nascita all'estero e iscrizione AIRE
6
Anagrafe
Avvio del procedimento
Anagrafe
Cancellazione per irreperibilità. Notifica e privacy
5
Anagrafe
Cancellazione per irreperibilità. Ricomparsa
6
Anagrafe
Censimento e iscrizione in anagrafe. Ricorso al Prefetto. Statistica
3
Anagrafe
Confronto censimento/anagrafe
11
Anagrafe
Dimora abituale e rinnovo del permesso di soggiorno
11
Anagrafe
Irreperibile. Ricomparsa temporanea in luogo di cura
2
Anagrafe
Iscrizione
1
Anagrafe
Iscrizione cittadino straniero
1
Anagrafe
Iscrizione e cambio di abitazione
Anagrafe
Iscrizione in abitazione sovraffollata
12
Anagrafe
Iscrizione in mancanza di atti di stato civile
12
Anagrafe
Iscrizione maggiorenne straniero figlio di genitori italiani
Anagrafe
Iscrizione straniero - documento di identità
12
Anagrafe
Iscrizione straniero - permesso di soggiorno
12
Anagrafe
Iscrizione straniero: problematiche relative al nome
Anagrafe
Modalità di richiesta dei certificati
Anagrafe
Permesso di soggiorno
1
Anagrafe
Rilascio elenchi deceduti a soggetto privato
1
Carta di identità
Validità per cittadino straniero
6
Cittadinanza
Acquisto cognome e annotazioni
Cittadinanza
Acquisto da parte di minore convivente
5
Cittadinanza
Annotazione
6
Cittadinanza
Cognome e relativa correzione
9
Cittadinanza
Riacquisto
11
Cittadinanza
Riacquisto cittadinanza - rinuncia - rimedi
10
Cittadinanza
Riacquisto ex art. 13 L. n. 91/92
Cittadinanza
Riconoscimento
10
Elettorale
Candidabilità a Sindaco di dipendente comunale
10
Elettorale
Delega e relativa categoria di appartenenza
6
Elettorale
Eleggibilità dipendente comunale
2
Elettorale
Iscrizione cittadini AIRE
3
Elettorale
Rilascio liste
9
Elettorale
Sottoscrizione candidature
12
4
5
7-8
10
7-8
7-8
10
Pagina 28
Anno VII
Numero 7-8
Personale
Congedo parentale
10
Personale
Congedo parentale
7-8
Personale
Indennità art. 36 comma 2 CCNL 22.1.2004
4
Personale
Posizioni organizzative
3
Personale
Responsabile del servizio
Polizia mortuaria
Concessione cimiteriale
5
Polizia mortuaria
Cremazione - Autorizzazione - Competenza
6
Polizia mortuaria
Cremazione cittadino straniero
Polizia mortuaria
Diritti di concessione
6
Polizia mortuaria
Dispersione o affidamento ceneri
9
Polizia mortuaria
Estumulazione e trasporto salma
1
Polizia mortuaria
Trasporto salma
7-8
Polizia mortuaria
Trasporto salma
5
Stato Civile
Adozioni: annotazioni atto di nascita
4
Stato Civile
Amministratore di sostegno
11
Stato Civile
Annotazione a margine atto di matrimonio
12
Stato Civile
Atto di morte - cognome diverso - pubblicazioni di matrimonio
12
Stato Civile
Cambio nome
Stato Civile
Celebrazione matrimonio - giardino pubblico - incompatibilità
Stato Civile
Cognome di cittadino straniero divenuto italiano
Stato Civile
Competenza trascrizione atti provenienti dall'estero
Stato Civile
Convenzione matrimoniale
2
Stato Civile
Decorrenza data divorzio
2
Stato Civile
Dichiarazione di morte
3
Stato Civile
Figlio con nome identico al padre
Stato Civile
Filiazione - riconoscimento
Stato Civile
Filiazione - riconoscimento e legittimazione
Stato Civile
Matrimonio casa comunale
2
Stato Civile
Matrimonio donna straniera - divieto temporaneo nuove nozze
4
Stato Civile
Matrimonio per delega - Trascrizione
6
Stato Civile
Modifica del cognome dopo l'acquisto della cittadinanza italiana
5
Stato Civile
Nascita all'estero. Trascrizione e attribuzione del cognome
5
Stato Civile
nnotazione di divorzio
12
Stato Civile
Prenome Junior
12
Stato Civile
Prenomi - applicazione art. 36 DPR 396/2000 - casistica
Stato Civile
Provvedimenti provenienti dall'estero
12
Stato Civile
Pubblicazioni di matrimonio cittadini australiani
12
Stato Civile
Rettifica nome
12
Stato Civile
Riconciliazione
10
Stato Civile
Riconoscimento cittadinanza
Stato Civile
Riconoscimento figlio minore di sedici anni
11
Stato Civile
Riconoscimento figlio naturale - Cognome
9
Stato Civile
Scelta del nome ai sensi dell'art. 36 del DPR 396/2000
5
Stato Civile
Sentenza straniera di adozione. Irrecivibilità Tribunale dei minori. Rimedi
3
Stato Civile
Traduzione del prenome
Stato Civile
Trascrizione atti provenienti dall'estero
6
Stato Civile
Trascrizione atto proveniente dall'estero
1
Stato Civile
Trascrizione decreto dichiarativo di efficacia adozione internazionale
10
10
2
11
6
7-8
2
10
7-8
4
2
11
11
Pagina 29
(Continua da pagina 20)
Si richiama, pertanto, l'attenzione delle
SS.LL. sull'obbligo di ricezione delle
domande secondo le modalità
indicate.
Nei casi, infine, di rintraccio del
cittadino straniero in posizione
irregolare sul territorio nazionale, che
avanza richiesta di riconoscimento
dello status di rifugiato, trovano
applicazione le disposizioni dell'art. 1
bis, comma 2, lett.a) del Decreto legge
n. 416/89, convertito dalla Legge n.
39/90, relativo al trattenimento
obbligatorio presso un centro di
identificazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Pansa)
Pubblichiamo le modifiche apportate dall’art. 14 del D.lgs 9 maggio 2005,
n. 96 (G.U. n. 131 del 8/6/2005) alla parte aeronautica del Codice della
navigazione riferita agli atti di stato civile in corso di navigazione
Art. 835 (Nascite, morti e
scomparizioni da bordo).
Il comandante dell'aeromobile prende
nota sul giornale di bordo delle nascite
e delle morti avvenute a bordo, nonché
delle scomparizioni da bordo di persone
e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo
approdo, alla struttura periferica
dell'ENAC.
All'estero la dichiarazione di cui al primo
comma è presentata all'autorità
consolare.
Le autorità di cui al primo e secondo
comma raccolgono con processo
verbale la dichiarazione del
comandante e quelle dei testimoni,
indicando i criteri prescritti per la
compilazione dei relativi atti di stato
civile.
STRANIERI
Status rifugiato
dell'aeromobile).
In caso di perdita o di perdita presunta
dell'aeromobile, alla compilazione dei
processi verbali di scomparizione di
persone ed alla loro trasmissione alle
autorità competenti a norma delle
disposizioni sull'ordinamento dello stato
civile provvede la struttura periferica
dell'ENAC.
Se il sinistro si è verificato all'estero
ovvero, in caso di perdita presunta, se
l'ultimo aeroporto toccato
dall'aeromobile è situato in territorio
estero, i processi verbali sono compilati
e trasmessi dall'autorità consolare del
luogo.
Nei processi verbali le autorità predette
fanno constare le dichiarazioni dei
superstiti, e, in caso di perdita presunta,
l'accertamento degli estremi previsti
Art. 836 (Trasmissione degli atti alle nell'art. 761; dichiarano inoltre se a loro
autorità competenti).
giudizio le per sone scomparse
L'autorita' aeronautica o consolare debbano, in base alle circostanze,
trasmette copia dei processi verbali ritenersi perite.
relativi alle dichiarazioni delle nascite e
delle morti alle autorità competenti a Art. 838 (Conseguenze della
n o r m a d e l l e d i s p o s i z i o n i scomparizione).
sull'ordinamento dello stato civile; al Le conseguenze della scomparizione
procuratore della Repubblica, trasmette da bordo o per perdita dell'aeromobile
copia dei processi verbali di sono regolate dagli articoli 211 e 212.
scomparizione.
Le competenze dell'autorità marittima
sono attribuite all'autorità di pubblica
Art. 837 (Processi verbali di sicurezza.
scomparizione in caso di perdita
STATO CIVILE
Eventi a bordo
aeromobile
Pagina 30
ELETTORALE
Lavoro straordinario
Anno VII
Numero 7-8
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale
Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2005. Lavoro straordinario del
personale degli Enti locali. Richiesta di chiarimenti
“le 70 ore individuali e le
50 ore medie mensili di
lavoro straordinario ...
possano essere effettuate
a condizione che nello
stesso quadrimestre non
si superino le 192 ore
disponibili “
(Risposta al quesito posto dalla
Prefettura di Ferrara n.d.r.)
Codesta Prefettura, con la nota
segnata a margine, ha sottoposto
all’attenzione di questo Ministero le
perplessità avanzate da alcuni
Comuni della Provincia relative
all’applicabilità dell’articolo 15 della
Legge n. 68 del 1993, che disciplina
l’effettuazione del lavoro straordinario
in occasione di consultazioni
elettorali, alla luce delle nuove
disposizioni in materia di orario di
lavoro introdotte dal D.lgs. n. 66 del
2003, come modificato dal D.lgs. n.
213 del 2004.
Al riguardo si fa preliminarmente
presente che sulla problematica in
questione è stata emanata la
circolare n. 8 del 3 marzo 2005 con la
quale il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, d’intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica,
ha impartito utili indicazioni in ordine
alla disciplina di alcuni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di
lavoro (si vedano, in particolare, i
punti 4, 6, 9 e 10).
Si rappresenta, altresì, che il citato
art. 15 è tuttora in vigore e la sua
applicabilità non è incompatibile con
quanto introdotto con la nuova
normativa che ha dato attuazione alle
specifiche direttive dell’Unione
Europea.
Infatti, per fronteggiare le maggiori
esigenze lavorative derivanti
dall’attuazione delle consultazioni
elettorali che richiedono prestazioni
lavorative concentrate in un
determinato periodo temporale, gli
enti potrebbero adottare diversificati
sistemi di articolazione dell’ordinario
orario di lavoro al fine di non superare
il limite della media delle 48 ore
settimanali nell’ambito del periodo di
riferimento, quale ad esempio l’orario
multiperiodale disciplinato dall’articolo
3, comma 2, del D.lgs. n. 66/2003 che
consente di distribuire, nell’arco di un
anno ovvero di un periodo più breve
secondo le esigenze dei singoli enti, il
quantitativo delle ore settimanali.
La durata media dell’orario
settimanale consente al lavoratore
dipendente di un ente locale di
svolgere oltre le 36 ore d’obbligo di
lavoro normale, un’attività lavorativa
straordinaria per 12 ore settimanali
che per il quadrimestre di riferimento
ammontano a 192 ore disponibili.
Considerato che le 70 ore individuali
e le 50 ore medie mensili di lavoro
straordinario consentite per le
esigenze elettorali dall’articolo 15
della Legge n. 68 del 1993,
riguardano un periodo di tempo
inferiore al quadrimestre di
riferimento, nulla vieta che non
possano essere effettuate a
condizione che nello stesso
quadrimestre non si superino le
192 ore disponibili derivanti
dall’applicazione del sopraccitato
D.lgs. n. 66.
Roma, 9 giugno 2005
IL DIRETTORE CENTRALE
(Bruschi)
Pagina 31
INA
LEGGE 31 MAGGIO 2005 n. 88
G.U. n. 125 del 31 maggio 2005
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. (stralcio)
Articolo 1-novies
Modifiche all’ordinamento delle
anagrafi della popolazione residente
Il quarto e quinto comma dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
"Per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza di cui all'art. 12, è istituito,
presso il Ministero dell'Interno, l'Indice
nazionale delle anagrafi (INA),
alimentato e costantemente
aggiornato, tramite collegamento
informatico, da tutti i comuni.
L'INA, promuove la circolarità delle
informazioni anagrafiche essenziali al
fine di consentire alle amministrazioni
pubbliche centrali e locali collegate la
disponibilità, in tempo reale, dei dati
relativi alle generalità delle persone
residenti in Italia, certificati dai comuni
e, limitatamente al codice fiscale,
dall'Agenzia delle entrate.
Con decreto del Ministero dell'interno,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, sentiti il Centro
nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA), il
Garante per la protezione dei dati
personali e l'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), è adottato il
regolamento dell'INA. Il regolamento
disciplina le modalità di aggiornamento
dell'INA da parte dei comuni e le
modalità per l'accesso da parte delle
amministrazioni pubbliche centrali e
locali al medesimo INA, per assicurare
la piena operatività"
AIRE
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Circolare 25/2005
Aire. Richiesta urgente verifica 1389 posizioni trasmesse dal Ministero
degli Affari Esteri.
I rappresentanti della Direzione
Generale per gli Italiani all’Estero e le
Politiche Migratorie del Ministero degli
Affari Esteri hanno trasmesso a
questa Amministrazione i risultati di
un’indagine a campione svolta presso
35 Uffici diplomatico -consolari
all’estero su circa 4000 posizioni,
scelte a caso, risultanti come “solo
MAE” alla data dello scorso febbraio.
Da questa verifica è emerso che per
1389 nominativi del campione
esaminato gli Uffici consolari avevano
già inviato ai Comuni di ultima
Modifica legge
anagrafica
residenza sia il modello Cons. 01 che,
nei casi richiesti, l’atto di nascita e la
certificazione di cittadinanza.
Al fine di procedere pertanto
all’allineamento di tali posizioni,
iscrivendole in Aire - laddove non già
provveduto dopo lo scorso febbraio e
qualora si riscontri la completezza
delle stesse - questo Ufficio si è
impegnato, in sede di Comitato
anagrafico-elettorale, a procedere, in
tempi rapidissimi, al controllo di tutti i
1389 nominativi trasmessi dal
(Continua a pagina 32)
Verifica posizioni
Pagina 32
AIRE
Verifica posizioni
"I Comuni dovranno
inoltre prestare particolare
attenzione alle posizioni
eventualmente doppie"
Il Direttore Centrale
Mario Ciclosi
Anno VII
(Continua da pagina 31)
Ministero degli Affari Esteri.
A tale scopo è stato reso disponibile –
collegandosi all’indirizzo 10.254.8.21
della Intranet Servizi Elettorali/Aire:
Servizi/Verifica posizioni solo M.A.E. /
Banca dati 1389 posizioni.mdb ed
elenchi comune.xls - un elenco,
suddiviso per Comune e per
provincia, contenente i dati dei
connazionali all’estero inseriti negli
schedari dei citati 35 Uffici consolari
per i quali, alla data dell’ultimo Elenco
Unico, non era stata riscontrata
l’iscrizione all’Aire, a fronte di un
avvenuto e documentato invio dei
modelli Cons. 01 e dei certificati di
stato civile, nonché un elenco
contenente pochissimi nominativi per
i quali gli stessi Uffici consolari non
hanno specificato il Comune a cui
era stata richiesta l’iscrizione AIRE
(elenchi assentisenzacomune.xls).
Per la corretta visualizzazione dei
predetti elenchi è stata predisposta
una nota operativa inserita nella
pagina “Verifica posizioni solo M.A.E”.
Le SSLL sono pertanto pregate di
voler fornire a ciascun comune
interessato le posizioni in questione,
utilizzando l’apposito software e
scaricando il file in formato.xls,
ovvero stampando lo stesso,
vigilando attentamente sull’attività di
verifica e successivo inserimento dei
nominativi in AIRE.
Si rammenta inoltre alle SSLL che la
verifica dei nominativi trasmessi con i
files dovrà essere effettuata
controllando ciascuna posizione sia a
livello di stato civile (per il riscontro
dell’esattezza del nome e cognome
riportati) che a livello anagrafico,
attraverso il confronto dettagliato con
tutti gli atti cartacei.
Qualora i Comuni non riescano, dopo
questa verifica, a rintracciare
Numero 7-8
comunque il Cons. 01 già
trasmesso – i cui estremi sono
riportati nello stesso elenco – o gli atti
di stato civile indicati, dovranno
prendere immediati contatti con gli
Uffici consolari di competenza degli
interessati.
I Comuni dovranno inoltre prestare
particolare attenzione alle posizioni
eventualmente doppie (doppie
iscrizioni Aire o doppie iscrizioni
consolari) per identificare il Comune e
il Consolato attualmente competente
e a quelle che dovessero richiedere
una verifica del nome e o cognome,
sia a livello di schedari consolari che
a livello di AIRE.
Analoga attenzione dovrà essere
posta per quanto concerne la verifica
dell’attualità, complet ezza ed
esattezza degli indirizzi.
Le SSLL sono infine pregate di voler
vigilare attentamente sulla
accuratezza e velocità dei controlli
richiesti, finalizzati all’inserimento in
AIRE delle posizioni non ancora
iscritte (previa verifica e reperimento
di quanto riportato nell’elenco).
Qualora i Comuni interessati non
siano stati oggetto delle ispezioni
straordinarie richieste con circolare n.
13 del 4 marzo 2005, le SSLL
vorranno valutare l’opportunità di
effettuarle per i controlli di cui alla
presente circolare, anche al fine di
verificare l’esistenza di eventuale
arretrato presente nei Comuni che
dovranno svolgere i controlli.
Confidando nella collaborazione delle
SSLL, si ringrazia e si resta in attesa
di un cortese sollecito riscontro circa
l’esito dei controlli e delle ispezioni
che verranno svolte.
Roma, 3 giugno 2005
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
Pagina 33
Attribuzione cognome del padre ai cittadini stranieri ai
quali viene concessa la cittadinanza italiana
GIURISPRUDENZA
Cognome cittadini
divenuti italiani
a cura di Luciano Pignatelli
E
saminiamo il decreto del
Tribunale di Cagliari afferente
l’attribuzione del cognome, secondo la
legge italiana, ad un cittadino
straniero al quale è stata concessa la
cittadinanza italiana.
A seguito della concessione della
cittadinanza italiana e alla
conseguente trascrizione del suo atto
di nascita l’Ufficiale dello stato civile,
applicando la legge italiana e secondo
le circolari emanate dal Ministero
dell’interno, ha mutato il cognome
attribuito al cittadino straniero dal suo
Stato di origine con quello che
secondo la legge italiana deve essere
il cognome da portare.
Avverso tale interpretazione e
conseguente applicazione delle
norme il neo cittadino italiano, ha
presentato ricorso al Tribunale ai
sensi dell’art. 98 comma 3 del D.P.R.
n. 396/00.
Il Tribunale nell’accogliere il ricorso,
anche su richiesta del Pubblico
Ministero, ha posto un punto fermo
sulla interpretazione dell’art. 98
comma 2 D.P.R. 396/00 asserendo
che esso è applicabile unicamente ai
cittadini italiani nati all’estero
ogniqualvolta viene loro applicata una
norma diversa da quella italiana
relativa all’attribuzione del cognome.
Precisamente la suddetta norma
tutela il cittadino italiano, nato
all’estero, nel caso in cui all’estero
non può far valere il suo diritto al
nome secondo la legislazione
italiana.
Ma il Tribunale si è posto anche il
problema in relazione all’art, 1 della
Convenzione di Monaco del 5.9.1980
nella parte in cui afferma, sempre in
tema di nomi e cognomi, che in caso
di cambiamento di nazionalità viene
applicata la legge dello Stato della
nuova nazionalità o, se il
cambiamento del cognome possa
essere determinato dall’art. 24 legge
n. 218/95 l’esistenza ed il contenuto
dei diritti della personalità sono
regolati dalla legge nazionale del
soggetto.
Il Tribunale, pertanto, valutate in
relazione ai principi costituzionali
nonché agli indirizzi giurisprudenziali
attuali, ritiene non addivenire al
mutamento del cognome del cittadino
straniero divenuto cittadino italiano.
Innanzitutto i principi costituzionali
sono applicabili in quanto lo straniero
è divenuto cittadino italiano; tra i diritti
costituzionalmente garantiti non vi è
dubbio che sussiste quello relativo
all’identità della persona e del diritto al
nome (nella sua accezione di nome e
cognome).
Ciò premesso, cioè nel caso di
cambiamento del cognome, ne deriva
che il cittadino straniero divenuto
cittadino italiano è un soggetto
giuridico già esistente con una sua
identità, garantita costituzionalmente,
a differenza del neonato il quale non
ha ancora alcuna identità; lo stesso,
non avendo perduto la cittadinanza di
origine, si troverebbe nella condizione
di avere identità diverse tra loro.
Tutto questo porta a sostenere che
nel caso si applicassero le norme
della Convenzione di Monaco e l’art.
(Continua a pagina 34)
Luciano Pignatelli
“Il Tribunale... ritiene non
diversi addivenire al
mutamento del cognome
del cittadino straniero
divenuto cittadino italiano”
Pagina 34
GIURISPRUDENZA
Cognome cittadini
divenuti italiani
“l’attività degli Ufficiali di
Stato civile dovrà essere
improntata ad una
maggiore cautela nella
lettura di quelle norme che
possono incidere sui diritti
fortemente garantiti dalle
norme costituzionali”
Anno VII
(Continua da pagina 33)
24 L. 218/95 nel senso di addivenire
al mutamento del cognome si
dovrebbe sollevare questione di
legittimità costituzionale. Al contrario
se dalla lettura di dette norme ne
deriva il principio della immutabilità
del nome attribuito dallo Stato di
origine e che solo altri eventi
successivi possono determinarne il
cambiamento (quali il matrimonio, la
modifica volontaria ecc.) siamo in
piena sintonia con i principi
costituzionale sopra citati. Resta
escluso l’acquisto di una nuova
cittadinanza in aggiunta a quella
posseduta precedentemente in
quanto la norma parla di
cambiamento di cittadinanza non di
aggiunta di cittadinanza.
Per quanto attiene all’art. 24 Legge
218/95 esso non può che essere
interpretato nel senso di ampliamento
dei diritti della per sonalità,
conseguenza dell’acquisto della
nuova cittadina, non certo una
compressione di tali diritti.
Infine il Tribunale evidenzia che in
assenza di una norma precisa nel
Numero 7-8
nostro ordinamento che imponga la
modifica del cognome ai cittadini
stranieri divenuti cittadini italiani non vi
era altro modo di leggere le norme
vigenti.
Possiamo concludere che, pur di
fronte ad un singolo provvedimento,
l’attività degli Ufficiali di Stato Civile
dovrà essere improntata ad una
maggiore cautela nella lettura di
quelle norme che possono incidere
sui diritti fortemente garantiti dalle
norme costituzionali.
Certo che questo indirizzo, se sarà
confermato, pone una interpretazione
restrittiva sia dell’art. 98 comma 2 del
D.P.R. 396/00 nonché delle norme
che possono determinare mutamenti
del cognome di soggetti già esistenti
nella comunità internazionale.
Sarebbe opportuno che gli organi
preposti a dare indirizzi nella suddetta
materia si ponessero il problema di
analizzare i principi contenuti nel
citato decreto in qua nto, se
confermati, porteranno ad un
cambiamento
radicale
dell’applicazione dei principi e norme
in materia di cognome.
Tribunale di Cagliari - Decreto 17 maggio 2005
Con ricorso depositato il 20 aprile
2005, la signora Norma X. Y.,
cittadina cubana alla quale è stata
conferita la cittadinanza italiana, ha
chiesto di poter "mantenere entrambi
i miei cognomi di nascita", allegando
la comunicazione dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di ABCDEF
relativa all'avvenuta correzione
d'ufficio, in sede di trascrizione,
dell'atto di nascita della ricorrente,
con attribuzione "del solo cognome
paterno X.".
Poiché la ricorrente si doleva, in
modo inequivoco (e nel termine di
legge), di tale correzione, e il ricorso
doveva pertanto qualificarsi come
proposto ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 98 D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396, il giudice relatore ha disposto
la comparizione davanti a sé della X.
Y. e dell'Ufficiale dello Stato Civile di
ABCDEF.
(omissis)
Il Pubblico Ministero ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Ciò posto, il Tribunale osserva quanto
(Continua a pagina 35)
Pagina 35
all'estero da genitori legittimamente
segue.
uniti in matrimonio ovvero relativo a
La correzione in esame è stata cittadino italiano riconosciuto come
effettuata dall'Ufficiale dello stato figlio naturale ai sensi dell'articolo
civile sulla base delle seguenti 262, primo comma, del codice civile,
considerazioni, esplicitate solo al quale sia stato imposto un
parzialmente, ma emergenti in modo cognome diverso da quello ad esso
evidente dagli atti:
spettante per la legge italiana.
? per effetto del D.P.R. 4 febbraio Quest'ultimo cognome deve essere
1998 la ricorrente è divenuta cittadina indicato nell'annotazione."
italiana;
(omissis)
? in conseguenza di questa nuova Ritiene il Collegio che la scelta
situazione giuridica ella è soggetta, interpretativa dell'Ufficiale dello Stato
per quanto riguarda l'attribuzione del Civile di ABCDEF, sopra richiamata
nome, alla legge italiana (nella (aderente alle indicazioni del
circolare del Ministero dell'Interno n. Ministero dell'Interno, peraltro di
114 Kb del 24 novembre 1999 - di cui valore non precettivo nell'ordinamento
questo Tribunale ha preso visione generale, secondo le regole sulla
d'ufficio - sono richiamati, al riguardo, gerarchia delle fonti), non sia
l'art. 24 della legge 31 maggio 1995, condivisibile.
n. 218, e l'art. 1 della Convenzione di Deve, invero, considerarsi che
Monaco 5 settembre 1998);
l'attribuzione della cittadinanza non
? dall'atto di nascita formato in Cuba comporta la nascita di un nuovo
non emerge se i genitori della soggetto, al quale debbano applicarsi
ricorrente fossero uniti in matrimonio;
le norme italiane sull'imposizione del
? la nascita risulta essere stata nome.
oggetto di dichiarazione congiunta di Già per questa via, la richiamata
costoro e pertanto, per il disposto norma dell'art. 98, 2° comma, del
dell'art. 262, 1° comma, del codice nuovo regolamento dello Stato Civile
civile italiano, deve esserle imposto, appare dunque, ictu oculi, non
quale figlia naturale riconosciuta applicabile al caso di specie.
contemporaneamente dai due In particolare, deve rilevarsi che tale
genitori, il solo cognome del padre;
norma espressamente e palesemente
? nell'atto di nascita sono stati invece si riferisce all'ipotesi del soggetto nato
attribuiti i cognomi di entrambi i all'estero il quale, essendo cittadino
genitori;
italiano già al momento della nascita,
? si è dunque reso necessario - avrebbe diritto all'attribuzione del
secondo l'Ufficiale dello Stato Civile di nome secondo la legge italiana, ed in
ABCDEF - applicare la norma dell'art c o n c r e t o s u b i s c e i n v e c e
98, 2° comma, del d.p.r. n. 396/2000, un'attribuzione non conforme alla sua
il quale stabilisce che l'Ufficiale dello legge nazionale.
Stato Civile deve procedere a E' evidente che, in relazione a questa
correzione "nel caso in cui riceva, per ipotesi, il nostro ordinamento vuole,
la registrazione, un atto di nascita con la norma dell'art. 98, 2° comma,
relativo a cittadino italiano nato
(Continua a pagina 36)
(Continua da pagina 34)
GIURISPRUDENZA
Cognome cittadini
divenuti italiani
“tale norma
espressamente e
palesemente si riferisce
all'ipotesi del soggetto
nato all'estero il quale,
essendo cittadino italiano
già al momento della
nascita, avrebbe diritto
all'attribuzione del nome
secondo la legge italiana”
Pagina 36
GIURISPRUDENZA
Cognome cittadini
divenuti italiani
"E' di piena evidenza,
infatti, che una siffatta
amputazione dei segni
distintivi della persona è
sempre inammissibile."
Anno VII
(Continua da pagina 35)
apprestare un rimedio a favore del
cittadino, il quale all'estero si
potrebbe trovare nell'impossibilità di
far valere il suo diritto al nome
secondo la legislazione italiana.
(omissis)
Resta da verificare se l'eliminazione
del cognome materno "Y." sia
imposta dalla norme di cui all'art. 1
della Convenzione di Monaco 5
settembre 1980 ("1. I cognomi ed i
nomi della persona vengon o
determinati dalla legge dello Stato di
cui è cittadina. A questo solo scopo,
le situazioni da cui dipendono i
cognomi e i nomi vengono valutate
secondo la legge di detto Stato. 2. In
caso di cambiamento di nazionalità
viene applicata la legge dello stato
della nuova nazionalità); e/o se
l'eliminazione sia determinata dall'art.
24 della legge di riforma del diritto
internazionale privato n. 218 del 1995
"L'esistenza ed il contenuto dei diritti
della personalità sono regolati dalla
legge nazionale del soggetto [...]".
Di tali norme deve valutarsi la
compatibilità con i principi posti dalla
nostra Costituzione.
A tal fine devono formularsi le
seguenti considerazioni.
La cittadinanza concessa allo
straniero viene attribuita, come è
evidente, ad un soggetto di dirittopersona fisica già da tempo esistente,
i cui diritti fondamentali sono
inalienabili, alla stregua della nostra
Costituzione; l'applicabilità della
quale - se mai potesse essere dubbia
rispetto allo straniero - è resa
indiscutibile dalla qualità di cittadino,
che il soggetto viene ad acquistare.
Tra tali diritti è quello all'identità
personale, della quale il diritto al
Numero 7-8
nome è, secondo la migliore dottrina
e un'univoca giurisprudenza, una
componente essenziale.
(omissis)
E' di piena evidenza, infatti, che una
siffatta amputazione dei segni
distintivi della persona è sempre
inammissibile, e non solo quando
acquisti caratteri di particolare gravità,
come nel caso di cittadini nati in paesi
nei quali è consentito (come, ad
esempio, in alcuni Stati africani)
attribuire un cognome diverso da
quello del padre e della madre,
ovvero il solo cognome di
quest'ultima.
E’ altrettanto evidente, per altro
verso, che nella situazione di doppia
cittadinanza (qual’è quella della
signora X. Y.) il soggetto diverrebbe
portatore, addirittura, di identità tra
loro differenti e contrastanti.
Il problema sembra, allora, doversi
porre come segue:
1. se le norme poc'anzi richiamate,
poste dalla legge (19 novembre 1984,
n. 950) di ratifica della Convenzione
di Monaco e dalla legge n. 218 del
1995, dovessero interpretarsi nel
senso che esse impongano il
cambiamento dei nomi non conformi
alle regole dell'ordinamento italiano,
dovrebbe sollevarsi la questione della
loro legittimità costituzionale;
2. Se, alternativamente, di quelle
norme è consentita una
interpretazione corrispondente ai
principi costituzionali, tale lettura deve
essere prescelta per la sua
corrispondenza alla nostra legge
fondamentale.
Orbene, l'art. 1 della Convenzione di
Monaco consente un'interpretazione
siffatta, potendo intendersi nel senso
(Continua a pagina 37)
Pagina 37
(Continua da pagina 36)
che, intangibile il nome
originariamente imposto nello Stato di
origine, sono gli eventi successivi
(matrimonio; adozione; modificazione
volontaria) ad essere regolati dalla
nuova legge nazionale.
Tale conclusione è consentita dalla
dizione testuale, sopra riportata, del
tutto compatibile con una lettura
rispettosa dei principi in materia di
diritto all'identità personale che, per il
loro carattere sovranazionale e il loro
rilievo, hanno, con tutta
verosimiglianza, orientato la volontà
degli stati contraenti.
(omissis)
Per quanto riguarda il caso di specie,
va rilevato che, comunque, non si è
verificato un "cambiamento" della
cittadinanza della X. secondo la
previsione della Convenzione di
Monaco, poiché la cittadinanza
italiana si è soltanto aggiunta a quella
cubana; e pertanto la previsione
dell'art. 1 non sarebbe operativa
neppure se essa dovesse
interpretarsi nel senso più severo
corrispondente all'opinione del
Ministero dell'Interno e dell'Ufficiale
dello Stato Civile di ABCDEF.
Alla conclusione della possibilità di
una interpretazione conforme ai
principi costituzionali si giunge anche
con riguardo al citato articolo 24 della
legge sul diritto internazionale privato:
la disposizione secondo cui
"L'esistenza ed il contenuto dei diritti
della personalità sono regolati dalla
legge nazionale del soggetto"
significa, secondo una lettura
costituzionalmente orientata, che la
legge naz ionale, pur se
sopravvenuta, del soggetto tutela, ed
eventualmente amplia, i diritti della
personalità; e non che essa può
comprimerne il contenuto che già a lui
faccia capo secondo una legge
nazionale precedentemente
applicabile.
Dovendosi escludere, per tutte le
considerazioni che precedono,
l'esistenza di una norma positiva del
nostro ordinamento che imponga la
modificazione del cognome del
cittadino in seguito all'acquisto della
cittadinanza italiana - e comunque
non ravvisandosi una norma siffatta
con riguardo al caso della signora X.
Y. - l'opposizione proposta dalla
ricorrente deve essere accolta; dal
che consegue l'ordine di revoca della
correzione effettuata dall'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di
ABCDEF, avendo la ricorrente il
diritto di conservare il nome
attribuitole in Cuba con l'atto di
nascita.
La natura del procedimento esclude
che si debba provvedere sulle spese.
P.Q.M
il Tribunale dichiara l'illegittimità della
correzione del cognome della
ricorrente da "X. Y." a "X.", effettuata,
in sede di trascrizione dell'atto di
nascita, con provvedimento del 12
aprile 2005, dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ABCDEF; e, per
l'effetto, dispone che il predetto
Ufficiale dello Stato Civile proceda
alla revoca della correzione, affinché
risulti che la ricorrente ha il nome
"Norma X. Y."
Cagliari, 17 maggio 2005
Il Presidente, estensore Dott. Gian
Giacomo Pisotti (Depositato il 18
maggio 2005)
GIURISPRUDENZA
Cognome cittadini
divenuti italiani
"la cittadinanza italiana si
è soltanto aggiunta a
quella cubana”
Pagina 38
Anno VII
Numero 7-8
BASTIANCONTRARIO
Caveant Consules
L
Bastiancontrario
Caveant Consules
atino: “Stiano attenti i Consoli”.
Queste erano le parole con cui
s’iniziava la formula del decreto che il
Senato Romano, in caso di estremo
pericolo per lo Stato, emanava affidando
ai consoli poteri dittatoriali (Le altre
parole erano: “ne quid Repubblica
detrimenti capiat” - affinché la
Repubblica non subisca danno).
Ciò avvenne per la prima volta nel 121 a.
C., contro Caio Gracco, Tribuno della
Plebe.
Ancora oggi queste parole si citano nel
significato di “provveda chi comanda; a
chi ha gli onori, toccano anche gli
oneri”.
E subito mi balza in mente tutta la
tematica relativa alla “Carta d’identità
elettronica”, comunemente, volgarmente
quanto mai appropriatamente detta CIE,
brutta anche nella sigla.
in effetti viene da dire CI E… e poi???
Sembra una incompiuta.
Eppure c’è chi l’ha presa sul serio! Chi
ne ha fatto un cavallo di battaglia per
“rimodernare” la nostra benamata
nazione!
“Provveda chi comanda; a chi ha gli
onori toccano anche gli oneri”. Detto
fatto.
Dopo anni che questo “progetto
innovativo” è stato messo in cantiere,
dopo leggi, decreti, studi, proposte,
circolari, dopo vari anni di
“sperimentazione”… fallimentare… chi
comanda ha finalmente trovato la giusta
soluzione alla questione:… si vara una
apposita legge … e chi s’è visto s’è visto
… nella legge si scrive chiaramente che
dal 1° Gennaio 2006 venga rilasciata la
carta d’identità elettronica in luogo della
carta di identità su supporto cartaceo, a
tutti coloro che ne facciano richiesta. La
norma
pone a carico dei comuni
l ’obbligo di provvedere, entro il
31.10.2005, alla predisposizione dei
necessari collegamenti all’Indice
Nazionale
delle Anagrafi e alla
redazione del piano di sicurezza per la
gestione delle postazioni di emissione.
Quindi, e qui sta tutto il nocciolo della
questione – le Prefetture
vengono
invitate dal Ministero “a voler
sensibilizzare opportunamente i signori
sindaci sulla necessità di identificare,
assegnare, preferibilmente nell’ambito
degli operatori demografici, le risorse
umane che dovranno essere applicate,
con stabilità, al rilascio dei documenti,
nonché di definire le infrastrutture
tecniche necessarie e di adottare tutti i
provvedimenti indispensabili per
conseguire le finalità sancite dalla citata
legge”.
Bastasse questo! Bastasse
semplicemente scriverle le cose!!
E mi pare proprio di vederli tutti questi
Sindaci
sensibili, sensibilissimi alla
questione!!
Chi corre di qua, chi si sbraccia di là…
tutti presi dalla novella tematica della
CIE… Allarme generale nei Comuni!!!
Attiviamo… il telefono rosso!!! Ordini
decisi, secchi, perentori, strilli… adunata
generale… tutti in trincea, allertiamoci
tutti … Boh, non è successo proprio
niente di niente… E’ deprimente
constatare come tutto vada a finire in un
mare di indifferenza. Sembra che il
problema sia nostro, cioè di noi
demografici che, come al solito,
rompiamo le scatole con le nostre
assurde richieste e pretese!
E ora, tra tante leggi e leggine,
richiamiamo alcuni articoli della legge
così chiamata “tecnomurfologia”:
- “Il progresso tecnologico è come
un’ascia nelle mani di un pazzo
criminale”
- “Due cose sono infinite: l’universo e
la stupidità umana, e non sono sicuro
dell’universo”
Quindi passiamo alla disamina della
questione. Dunque, la carta d’identità
elettronica, così come è stata concepita
accusa grosse difficoltà di attuazione e
scarsissimi vantaggi per il cittadino. Mi
(Continua a pagina 39)
Pagina 39
(Continua da pagina 38)
spiego meglio e nel dettaglio. Chi ha
elaborato il progetto stesso denota non
aver conoscenza delle problematiche
degli uffici che dovrebbero rilasciarla e
soprattutto, non aver lungimiranza
nell’applicazione dei sistemi innovativi.
Pensate un po’: rilasciare al cittadino un
pezzo di plastica al posto di uno di carta
non parrebbe poi un progetto così
esaltante, anche dal punto di vista
ecologico.
In tal senso abbiamo già avuto
esperienza con la “nuova” patente di
guida (di plastica) che portata nel
portafoglio in tasca dei pantaloni finisce
per rompersi e, oltretutto, c’è chi non la
riconosce neppure come documento di
riconoscimento senza contare la
difficoltà di apportarvi aggiornamenti.
Stante il fatto però che per il Ministero è
u n o s t r u m e n t o i n n o vativo e
imprescindibile per accelerare il
processo di riforma che investe la
pubblica amministrazione…
Armiamoci e partite!!!
Orbene. Qualcuno è già partito ma di
cervello…
a) I comuni, dove possono reperire i
fondi per sostenere le spese necessarie
a espletare questo nuovo servizio, visto
che solo di attrezzature minime, il costo
per una unica postazione si aggira
intorno ai 30.000 euro??
b) Dove possono, i comuni, reperire il
personale da dedicare a questo servizio
che non è certo semplice come quello in
vigore adesso?
c) Dove possono essere collocate le
postazioni necessarie? Credo che, come
minimo, debba essere prevista una
postazione di lavoro in apposito, tanto
per garantire la PRIVACY.
d) Quale è il risultato dopo tanto
sforzo? (forse non sarà mica un altro
pezzo di plastica da aggiungere alla
collezione già presente nei portafogli di
tutti: CartaSi, Bancomat, Codice Fiscale,
Carta del Supermercato, Tessera Aci,
Patente Guida, Tessera di un Club/
circolo privato e via dicendo… )
Infine, come noi addetti ai lavori
sappiamo bene, requisito essenziale per
il rilascio della CIE è l’allineamento dei
codici fiscali dei cittadini residenti nel
Comune con quelli presenti all’Agenzia
dell’Entrate. Mettiamo che la media dei
comuni, con il primo collegamento ne
riesca a valicare circa l’80%. Per validare
il restante 20%, dove non riuscissimo ad
operare “d’ufficio”, bisognerebbe invitare
i cittadini che hanno dati incongruenti e
invitarli a richiedere un nuovo codice
fiscale. Non è certamente praticabile la
possibilità di andare a effettuare dei
cambiamenti relativi al nome che
innescherebbe una specie di “catena di
S. Antonio”.
Nel caso poi, che un cittadino non
risponda ad una convocazione. Cosa
facciamo? Dobbiamo fare ciò che fanno
gli “arbitri nei campi di calcio? Prima
ammonizione: Cartellino giallo. Se non
risponde di novo: Seconda
ammonizione: cartellino rosso e…
conseguente ”espulsione” dal campo
di gioco… pardon! dall’anagrafe
comunale?? Quale autorità abbiamo
noi, Ufficiali d’Anagrafe, di imporgli
qualcosa??
E qui , sorge spontanea un‘altra
domandina. Come mai all’Agenzia delle
Entrate, in circa 30 anni di Codice
fiscale, non si sono mai presi il disturbo
di correggere neppure le cose banali
quali ad esempio: Comune di nascita:
Firenze. Provincia: Certaldo…
E qui, mi verrebbe sbattuta sul muso la
“quarta legge delle modifiche” (sempre
del codice murfologico) che dice:
“Dopo un attento esame e scrupolose
analisi di un campione, ti verrà detto che
era il campione sbagliato e che non ha
niente a che fare del problema”.
Qualcuno di voi, molto ottimista, mi dirà:
intanto iniziamo, poi il Ministero
apporterà gli interventi, in materia di CIE,
tendenti a migliorarla.
Ah si? Allora vi declamo la Quarta legge
di Fragale”:
“Una volta che si è pasticciato qualcosa,
qualsiasi intervento teso a migliorare la
situazione non farà altro che
peggiorarla”…
Marcello Lazzeri
Bastiancontrario
Caveant Consules
Pagina 40
Anno VII
Numero 7-8
Le scadenze del mese di Agosto 2005
1 Lunedì
ELETTORALE - Il Sindaco, con apposito manifesto, dà notizia del deposito (da effettuare dal 1
al 5 del mese di agosto) nella Segreteria del Comune degli elenchi e delle deliberazioni relative
alle iscrizioni disposte in conseguenza dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal
compimento del 18mo anno d'età o del riacquisto del diritto stesso per cessazione delle cause
ostative, ed invita contro le decisioni della C.E. Comunale (o dell'Ufficiale Elettorale) a presentarli entro e non oltre il 10 agosto. Dà inoltre notizia dell'avvenuta affissione del manifesto al
Prefetto.
2 Martedì
ANAGRAFE - Trasmettere all'Ufficio del Registro l'elenco dei deceduti nel trimestre aprilegiugno 2005 allegando gli stati di famiglia alla data del decesso.
3 Mercoledì
ANAGRAFE - Trasmettere alla Questura competente per territorio le iscrizioni, le cancellazioni
e le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri di cui all’art. 15 del D.P.R. 394/1999 entro il termine di quindici giorni dalla data di definizione di ogni singola pratica.
4 Giovedì
A.I.R.E. - Gli invii dei dati aggiornati, via Web-mail, dovranno essere frequentemente riproposti
per il continuo aggiornamento degli Archivi Elettronici Centrali (circolari n. 29/2002 e 41/2004)
5 Venerdì
ANAGRAFE - Comunicare all'A.S.L. le variazioni intervenute nella condizione dei residenti
(variazioni d'indirizzo, iscrizioni per nascita ed immigrazione, cancellazioni per morte ed emigrazione, iscrizioni AIRE).
10 Mercoledì LEVA - Apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390 Reg.
3.4.1912 n. 346).
11 Giovedì
ANAGRAFE - Trasmettere alla Direzione Centrale Motorizzazione Civile di Roma le variazioni
di residenza di coloro che siano in possesso di patenti di guida e/o di veicoli (qualora non si
provveda in via telematica).
15 lunedì
STATISTICA - Entro oggi inviare all’Ufficio Territoriale del Governo (o telematicamente tramite
ISTATEL) le schede di rilevazione: ISTAT D3 per matrimoni, ISTAT D4 e D5 per decessi,
ISTAT D7A e D7B per movimento naturale e per calcolo della popolazione residente. Inoltre
deve essere inviata una copia di ogni mod. APR4 (iscrizioni per immigrazione e per ricomparsa di irreperibili, cancellazioni per l’estero o per irreperibilità) e P4 (iscrizioni anagrafiche per
nascita).
26 Venerdì
ANAGRAFE - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione, il
riparto e la liquidazione mensile dei diritti di segreteria (art. 41 L. 604/1962 e D.M. 31.7.1995).
I diritti di Stato Civile non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento dello Stato Civile.
29 Lunedì
ANAGRAFE - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro ed all’INPS le variazioni intervenute sui pensionati nel corso del mese (art. 23 R.D. 677/1937 e L. 38/1951).
30 Martedì
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Il Sindaco: 1) provvede alla compilazione dell'elenco preparatorio, in ordine alfabetico e distinto per maschi e femmine, degli iscritti nel registro della popolazione comunale alla data del 15 agosto, che compiranno il 18mo anno d'età
dal 1.1 al 30.06 dell'anno successivo; 2) trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto del
suddetto elenco al Casellario giudiziale competente.
31 Mercoledì GIUDICI POPOLARI - Entro oggi l'apposita Commissione deve compilare gli elenchi dei Giudici Popolari per la Corte d'Appello e la Corte d'Assise d'Appello, ai fini dell'aggiornamento delle
iscrizioni e cancellazioni
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Le scadenze del mese di Settembre 2005
1 Giovedì
A.I.R.E. - Gli invii dei dati aggiornati, via Web-mail, dovranno essere frequentemente riproposti per il continuo aggiornamento degli Archivi Elettronici Centrali (circolari n. 29/2002 e
41/2004)
2 Venerdì
CARTE DI IDENTITA’- Trasmettere alla Prefettura-U.T.G. il prospetto riepilogativo delle
carte d'identità rilasciate nel bimestre luglio-agosto 2005.
5 Lunedì
ANAGRAFE - Comunicare all'A.S.L. le variazioni intervenute nella condizione dei residenti
(variazioni d'indirizzo, iscrizioni per nascita ed immigrazione, cancellazioni per morte ed emigrazione, iscrizioni AIRE).
6 Martedì
ANAGRAFE - Trasmettere alla Questura competente per territorio le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri di cui all’art. 15 del D.P.R. 394/1999
entro il termine di quindici giorni dalla data di definizione di ogni singola pratica.
10 Sabato
LEVA - Apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390
Reg. 3.4.1912 n. 346).
10 Sabato
GIUDICI POPOLARI - Entro oggi il Sindaco deve inviare al Presidente del Tribunale gli
elenchi relativi all'aggiornamento dei Giudici Popolari
15 Giovedì
STATISTICA - Entro oggi inviare all’Ufficio Territoriale del Governo (o telematicamente
tramite ISTATEL) le schede di rilevazione: ISTAT D3 per matrimoni, ISTAT D4 e D5 per
decessi, ISTAT D7A e D7B per movimento naturale e per calcolo della popolazione residente. Inoltre deve essere inviata una copia di ogni mod. APR4 (iscrizioni per immigrazione e per ricomparsa di irreperibili, cancellazioni per l’estero o per irreperibilità) e P4
(iscrizioni anagrafiche per nascita).
20 Martedì
ELETTORALE - Termine ultimo da parte dei Casellari Giudiziali per la restituzione ai
Comuni degli estratti dell'elenco dei cittadini da iscrivere nelle liste elettorali. Termine
ultimo da parte del Questore per la trasmissione ai Comuni di residenza degli interessati dell'elenco dei cittadini che compiranno il 18mo anno d'età dal 1 gennaio al 30 giugno
dell'anno successivo e che si trovino sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 e successive modificazioni. Verrà effettuata successivamente, caso per
caso, ulteriore segnalazione relativa ai nominativi di coloro che venissero sottoposti alle suddette misure di prevenzione tra il 20 settembre ed il 10 dicembre dell'anno in corso.
28 Mercoledì ANAGRAFE - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro ed all’INPS le variazioni
intervenute sui pensionati nel corso del mese (art. 23 R.D. 677/1937 e L. 38/1951).
29 Giovedì
ANAGRAFE - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione, il riparto e la liquidazione mensile dei diritti di segreteria (art. 41 L. 604/1962 e
D.M. 31.7.1995). I diritti di Stato Civile non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del
Nuovo Ordinamento dello Stato Civile.
30 Venerdì
ANAGRAFE - Trasmettere alla Direzione Centrale Motorizzazione Civile di Roma le variazioni di residenza di coloro che siano in possesso di patenti di guida e/o di veicoli (qualora
non si provveda in via telematica).
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Anno VII
Numero 7-8
Quesiti
STATO CIVILE - Riconoscimento
cittadinanza italiana
D. Un cittadino argentino residente
in questo Comune ha presentato
istanza di riconoscimento della
cittadinanza italiana jure sanguinis
allegando:
1) copia integrale dell’atto di nascita
del bisnonno, nato in Italia nel
1871 ed emigrato in Argentina;
2) copia dell’atto di matrimonio del
bisnonno coniugato in Argentina
con cittadina italiana;
3) copia degli atti di nascita e di
matrimonio del nonno, nato e
coniugato in Argentina;
4) copia degli atti di nascita e di
matrimonio della madre;
5) copia dell’atto di nascita dello
stesso richiedente;
I documenti di cui ai numeri 2) e 3)
sono estratti per copia integrale
rilasciati dal comune italiano di
origine, ove gli stessi risultano
essere stati trascritti nel 1990. La
trascrizione di tali atti sarebbe stata
disposta, secondo quanto afferma il
richiedente, dal competente
Consolato italiano in Argentina, a
seguito del riconoscimento della
cittadinanza italiana jure sanguinis a
favore di uno zio paterno dello
stesso richiedente. L’atto di nascita
dello zio non risulta però trascritto in
Italia.
I documenti di cui ai punti 4) e 5)
sono copie integrali autentiche
rilasciate dal competente Ufficiale
dello stato civile argentino, munite di
traduzione ufficiale e di “Apostille”.
Si chiede:
a) se la trascrizione in Italia degli atti
di stato civile di cui ai punti 2) e 3)
sia di per sé sufficiente per ritenere
provato il possesso ininterrotto dello
status civitatis italiano da parte del
bisnonno e del nonno;
b) se lo status civitatis italiano del
richiedente possa essere
riconosciuto, una volta che sia
provata la discendenza del
richiedente dal nonno (tramite gli atti
di cui ai punti 4) e 5) e l’assenza di
dichiarazioni di rinuncia alla
cittadinanza relativamente al solo
richiedente e alla madre di questi
(tramite attestazione da acquisire
presso il competente Consolato
italiano in Argentina).
R.
Con riferimento al quesito posto in
materia di riconoscimento della
cittadinanza a cittadino straniero di
ceppo italiano si debbono avanzare,
preliminarmente, le seguenti
osservazioni ed ipotesi:
1. il bisnonno è emigrato all’estero
e là deceduto senza far mai ritorno
in Italia;
2. anche il nonno, nato all’estero,
non ha mai risieduto in Italia;
3. l’interessato richiedente il
riconoscimento della cittadinanza
italiana a codesto Comune è nato da
sola madre italiana dopo il 1948.
Se le condizioni ed ipotesi sopra
indicate risultano corrette si deve
ritenere non sufficiente la
trascrizione dell’atto di matrimonio
del bisnonno e quella dell’atto di
nascita e di matrimonio del nonno
(Continua a pagina 43)
Pagina 43
ANAGRAFE - Irreperibilità e
per stabilire che non vi sia stata servizi sociali
interruzione nella trasmissione della
cittadinanza italiana dal bisnonno al D. Un signore cancellato circa un
richiedente il riconoscimento.
anno fa dalla nostra anagrafe per
In ragione di ciò, anche supponendo irreperibilità accertata, si è
la non necessità di acquisire il presentato sia presso l'assistente
certificato di non naturalizzazione sociale, sia presso il nostro ufficio
argentina del bisnonno (rilasciabile dicendo che senza la residenza ha
dall’apposito ufficio del potere dei grossi problemi (es. assistenza
giudiziario argentino), comunque sanitaria), che abita a volte qua, a
previsto dal punto 5 della Circolare volte là e che non ha una dimora
Ministero Interno in data 8/4/91 n. stabile (anche se per la verità
K.28.1, si rende comunque l'ultima volta che è venuto ci ha detto
necessario acquisire l’attestazione di che abita in un appartamento, posto
non rinuncia alla cittadinanza in un altro comune, in cui non può
italiana, rilasciabile dalle nostre prendere la residenza poiché il
rappresentanze diplomatiche in proprietario non vuole).
Argentina, relativa al nonno, alla Questa persona svolge la sua attività
madre ed al richiedente.
nel territorio di un altro comune ed
Q u a l o r a i l r i c h i e d e n t e i l anche i suoi "spostamenti" non
riconoscimento della cittadinanza avverrebbero nell'ambito del nostro
italiana non fosse in possesso degli territorio comunale.
atti di cui sopra spetterà all’ufficiale Lui asserisce (dice che lo ha detto la
di stato civile del Comune richiederle Prefettura presso cui si è rivolto) che
direttamente al Consolato o ai ha diritto ad avere la residenza come
Consolati competenti.
senza fissa dimora nel nostro
Solo quando siano stati acquisiti tutti comune, poiché siamo l'ultimo
i documenti necessari sopra descritti comune in cui ha avuto la residenza.
l ’Uf f i c i a l e d i s t a t o c i v i l e , La Prefettura gli avrebbe anche
riconoscendo il possesso della detto che l'assistente sociale del
cittadinanza italiana al richiedente, comune dovrebbe fare una relazione
provvederà a trascrivere unicamente che attesti la sua particolare
l’atto di nascita dell’interessato oltre situazione.
agli eventuali atti di stato civile che La legge veramente parla di
l o r i g u a r d i n o d i r e t t a m e n t e registrare nell'anagrafe le persone
( m a t r i m o n i o , d i v o r z i o , a l t r o senza fissa dimora che hanno
matrimonio, ecc.).
stabilito il proprio domicilio nel
Si ricorda che l’Ufficiale di stato comune.
c i v i l e , n e l l a p r o c e d u r a d i Ma il domicilio si può stabilire dove
riconoscimento della cittadinanza si vuole?
italiana non dovrà trascrivere gli atti Anche se di fatto non si gravita
degli ascendenti così come nell'ambito di quel comune e non vi
recentemente ribadito anche dal si ha nessun interesse o attività?
Ministero dell’Interno.
(Continua a pagina 44)
(Continua da pagina 42)
Pagine curate da:
Mauro Parducci
Luciano Pignatelli
Maria Luisa Calligaro
Pagina 44
I QUESITI
Maria Luisa Calligaro
Anno VII
(Continua da pagina 43)
Questa persona non è un girovago,
un artista di spettacoli viaggianti, un
commerciante ambulante o
quant'altro, ma sembrerebbe (a
detta dell'assistente sociale, che
però non può dimostrarlo) nemmeno
un senza tetto.
Cosa può fare il nostro ufficio in
questo caso, deve comunque
accettare la dichiarazione di
elezione di domicilio nel comune ed
iscriverlo come senza fissa dimora
ad un indirizzo convenzionale?
Nel caso in cui venga fatta firmare
la richiesta di residenza occorre
disporre gli accertamenti della
Polizia Municipale per accertare
l'effettiva presenza del suddetto sul
territorio comunale?
Il punto 3 dell'art. 2 della legge
24.12.1954 n. 1228 dice che "ai fini
dell'obbligo di cui al primo comma la
persona che non ha fissa dimora si
considera residente nel comune
ove ha il domicilio, e in mancanza di
questo, nel comune di nascita".
Non spetterebbe in un caso come
questo al comune di nascita fare
l'iscrizione anagrafica? (per assurdo
il comune di nascita è anche quello
in cui lavora e in cui di fatto sembra
che abiti, anche se ovviamente non
siamo in grado di dimostrarlo).
Noi vorremmo agire correttamente,
né privare questo cittadino di un
diritto che può avere, ma nel
contempo nemmeno iscrivere in
anagrafe una persona se non ha
titolo per essere iscritta.
R.
Per il caso prospettato, al fine di
trovare la corretta soluzione sotto il
profilo anagrafico, debbono essere
Numero 7-8
avanzate alcune considerazioni
preliminari.
L’art. 2 della legge 1228/54
stabilisce che ogni persona ha
l’obbligo di richiedere l’iscrizione
anagrafica nel Comune di dimora
abituale.
Sempre l’art. 2 citato prevede che
“la persona che non ha fissa dimora
si considera residente nel Comune
ove ha il domicilio, e in mancanza di
questo, nel Comune di nascita.”
Le avvertenze generali sulle
disposizioni contenute nella legge
anagrafica, pubblicate in “Metodi e
Norme – Serie B – n. 29” (edizione
1992) dall’I S T A T danno una
definizione precisa della persona
senza fissa dimora individuandone i
presupposti nel soggetto “che non
abbia in alcun Comune quella
dimora abituale che è elemento
necessario per l’accertamento della
residenza (girovaghi, artisti delle
imprese di spettacoli viaggianti,
commercianti e artigiani ambulanti,
ecc.).”
Il soggetto già iscritto nell’anagrafe
della popolazione residente di un
Comune viene cancellato per
irreperibilità accertata, ex art. 11 D.
P.R. 223/89, quando abbia perso il
requisito della dimora abituale nel
Comune di iscrizione e non abbia
adempiuto agli obblighi previsti
dall’art. 2 della Legge 1228/54
chiedendo l’iscrizione nel Comune di
nuova dimora abituale.
Ciò premesso si debbono trarre le
seguenti conclusioni.
Una persona iscritta nell’anagrafe di
un Comune per dimora abituale e
cancellata per irreperibilità potrebbe
richiedere, nello stesso Comune,
(Continua a pagina 45)
Pagina 45
(Continua da pagina 44)
l’iscrizione in qualità di senza fissa
dimora alla precisa condizione di
poter dimostrare che nel frattempo
ha maturato i requisiti per essere
considerato un senza fissa dimora.
Qualora la persona di cui sopra
abbia invece semplicemente
trasferito la residenza in altro
Comune, ove tra l’altro svolge la
propria attività lavorativa, dovrà
richiedere l’iscrizione nell’anagrafe
del nuovo Comune. Il fatto che il
soggetto abiti in un alloggio ove il
proprietario sembra non consentirvi
la richiesta di residenza non ha
alcun valore né, d’altra parte, può
essere presa in considerazione
dall’Ufficiale d’anagrafe.
In considerazione di quanto sopra
l’Ufficiale d’anagrafe del Comune
che ha provveduto alla
cancellazione per irreperibilità
accertata può comunque segnalare,
ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 223/89, la
possibile nuova dimora abituale del
soggetto irreperibile all’Ufficiale
d’anagrafe del Comune ove svolge
la propria attività lavorativa.
Quest’ultimo ufficiale avrà il dovere
di accertare la condizione di dimora
del soggetto e, in caso affermativo,
invitare l’interessato a rendere le
prescritte dichiarazioni o, in
mancanza, procedere d’uffic io
all’iscrizione anagrafica.
Sicuramente non sussistono le
condizioni per un’iscrizione
nell’anagrafe del Comune che ha
provveduto ad effettuare la
cancellazione anagrafica. Qualora
l’interessato volesse comunque
presentare domanda di re-iscrizione
dovrà indicare un preciso indirizzo
che l’Ufficiale d’anagrafe dovrà
accertare essere il luogo della
dimora abituale: in mancanza di tale
indicazione si ritiene che la
domanda di iscrizione non possa
essere ricevuta anche nella
considerazione che non vi sono le
condizioni per l’elezione di domicilio
non trattandosi di un senza fissa
dimora.
STATO CIVILE - Morte all’Estero
D. Quando un Comune chiede
informazioni su un connazionale di
cui noi non abbiamo più traccia
neanche tramite parenti (magari
riusciamo anche a capire che è
morto guardando un elenco che si
trova su internet) è più giusto dire
che non abbiamo più un suo
recapito attualizzato in modo che
possa essere tolto dall'AIRE o che
presumibilmente è morto (ma in
questo caso comunque non c'e' una
trasmissione di atto di morte da
trascrivere)? Io penso che la prima
risposta sia quella giusta (anche
perché mi occupo di AIRE ed
ELETTORALE) ma siccome invece
il collega che si occupa dello Stato
Civile vorrebbe che io facessi una
comunicazione comunicando la
presunta morte volevo da voi
delucidazioni.
R.
L'Ufficio Consolare può rilasciare, a
norma dell'art. 20 D.P.R. 396/2000
una comunicazione di morte, in
sostituzione della trasmissione del
relativo atto, quando l'atto stesso
non sia reperibile: in questo caso il
Consolato deve avere notizia
certa della morte mediante propri
(Continua a pagina 46)
Pagine curate da:
Mauro Parducci
Luciano Pignatelli
Maria Luisa Calligaro
Pagina 46
I QUESITI
Anno VII
(Continua da pagina 45)
accertamenti.
Diversamente si dovrà solo
certificare che non si conosce
l'indirizzo del connazionale e l'Ufficio
del Comune prov vederà ad
effettuare la cancellazione dall'AIRE
e dalle liste elettorali.
STATO CIVILE
all’Estero
-
Matrimonio
D. E' stato richiesto a questo ufficio
da parte di cittadino italiano
residente in questo Comune,
attualmente all'estero la procedura
da seguire per contrarre matrimonio
in Kirghistan con una cittadina del
luogo.
Questo Ufficio ha richiesto una
procura con la quale entrambi
nominavano una persona di loro
fiducia a svolgere presso questo
Ufficio le pratiche necessarie per
ottenere il certificato di eseguite
pubblicazioni più un certificato
attestante la nascita e lo stato libero
della sposa, cittadina straniera,
tradotti in italiano con firma
legalizzata.
Il consolato italiano interpellato dagli
stessi non ritiene corretta la nostra
richiesta in quanto un cittadino
straniero non può per
legge sottoscrivere procura ad un
cittadino italiano.
E' corretto quanto affermato dal
Consolato?
Quale è la procedura corretta da
seguire per poter rilasciare il
certificato di eseguite pubblicazioni?
R.
Confermiamo che un cittadino
straniero può tranquillamente
Numero 7-8
nominare proprio procuratore
speciale un cittadino italiano: anzi se
la procura speciale è affidata per
intrattenere uno specifico rapporto
(come la richiesta di pubblicazione)
con un ufficio della pubblica
amministrazione italiana la cosa va
ancora meglio.
Tuttavia segnaliamo che il cittadino
italiano residente nel vostro Comune
trovandosi all'estero (e non essendo
iscritto AIRE) può contrarre
matrimonio presso l'autorità locale
straniera senza effettuare le
pubblicazioni in Italia in quanto il
comma 2 dell'art. 115 del codice
civile è stato abrogato.
ANAGRAFE - Iscrizione
cittadino italiano – generalità
ex
D. Si verifica questo: una cittadina
tedesca, ex cittadina italiana che ha
acquisito la cittadinanza tedesca in
seguito al matrimonio con un
cittadino tedesco, ha presentato
domanda di residenza presentandosi
con il passaporto su cui sono
indicate le generalità riportanti il
cognome da sposata e
"geboren" (NATA) Bradaschia. La
signora si è rivolta ad un avvocato in
quanto noi intendiamo iscriverla (la
domanda è tutt'ora in corso) con il
solo nome da sposata Junghans. Lei
insiste sul fatto (e con Lei l'avvocato)
che sul passaporto sono indicati
entrambi i cognomi e la Questura di
Gorizia ha rilasciato un permesso/
carta di soggiorno con entrambi i
nomi. L'immobile da Lei acquistato
nel nostro Comune è stato intavolato
con il cognome da signorina ed
anche il codice fiscale in possesso
(Continua a pagina 47)
Pagina 47
procedura per il riacquisto della
della stessa è con tali dati. Inviata la cittadinanza italiana. Così, salvo che
Sig.ra all'Agenzia delle Entrate di l'interessata non effettui un'esplicita
Monfalcone le è stato rifiutato il dichiarazione di rinuncia entro 1
rilascio di un nuovo codice. Invece anno dall'iscrizione anagrafica, tra 1
tutta la documentazione da Lei anno la Signora Junghans
presentata (ENEL-GAS-ecc.) sono riacquisterà la cittadinanza italiana e
state autocertificate come Junghans. riprenderà, secondo le leggi vigenti
C o m e
c i
d o b b i a m o nel nostro ordinamento, il solo
comportare? Operiamo nel modo cognome originario Bradaschia.
corretto quando noi insistiamo a Il codice fiscale, una volta
volerla iscrivere con il solo cognome riacquistata la cittadinanza italiana,
da sposata o c'è qualche altra sarà rilasciato ex novo: tuttavia il
norma che ci sfugge? L'unica nuovo CF sarà collegato al vecchio
circolare che spiega, peraltro non e la persona interessata non avrà
molto chiaramente, è quella del alcun problema.
Ministero dell'Interno del .25.7.2003
n. 20/03, è sufficiente?
ANAGRAFE - Rilascio elenchi
anagrafici
R.
Concordiamo perfettamente con D. E’giunta, credo a molti Comuni,
l'operato di codesto Ufficio. da parte dell’Istituto della Cultura
Adesso la Signora è cittadina albanese" la richiesta dell'elenco di
tedesca e, conseguentemente, il suo tutti i cittadini albanesi iscritti in
status è regolato dalla legge anagrafe (al fine della creazione di
nazionale tedesca. Tale legge un database sul modello del nostro
stabilisce che una persona al AIRE). La richiesta è accompagnata
momento del matrimonio possa d a u n a a u t o r i z z a z i o n e
scegliere di portare il cognome del dell'Ambasciata albanese in Italia.
marito e, nello Stato tedesco, in tal Viene richiesto anche lo stato civile
modo è generalizzata. Il fatto che dei cittadini albanesi.
sul passaporto sia indicato anche il A questo scopo chiedo se, secondo
cognome originario (quello con cui è voi, l'elenco suddetto è rilasciabile,
nata) non ha alcuna rilevanza ai fini, sembrerebbe di no ai sensi
oggi, della esatta identificazione d e l l ' a r t . 3 4 d e l r e g o l a m e n t o
della persona: non a caso, sempre anagrafico
sul passaporto, nella parte finale
dove sono riportati i codici del R.
passaporto risulta il solo cognome Si concorda pienamente con quanto
Junghans.
affermato circa l'impossibilità di
Pertanto adesso ella dovrà essere trasmettere i dati richiesti all'Istituto
iscritta in anagrafe con il solo di cultura albanese; infatti il
cognome Junghans, scelto a seguito richiedente non è una pubblica
del matrimonio.
amministrazione italiana, così come
Non appena definita l'iscrizione previsto dall'art. 34 del D.P.R.
anagrafica dovrà essere attivata la 223/89.
(Continua da pagina 46)
Pagine curate da:
Mauro Parducci
Luciano Pignatelli
Maria Luisa Calligaro
NAPOLI
3 - 7 ottobre 2005
4° Convegno Nazionale
Il Presidente DeA Mauro Parducci
con il Sindaco di Napoli
On. Rosa Russo Jervolino
Prezzo del fascicolo € 8,64
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