Anno VII Numero 7-8 Luglio Agosto 2005 GLI INTERVENTI Gli accertamenti anagrafici Gli accertamenti anagrafici di Patrizia Lupino Gestione documentale di Michela Galletti 1 Amministrazione digitale di Ileana Macagno 15 Bastiancontrario 38 LEGISLAZIONE POLIZIA MORTUARIA Imposta di bollo 17 STRANIERI Status rifugiato 22 STATO CIVILE Eventi a bordo aeromobile di 29 ELETTORALE Lavoro straordinario 30 INA Modifica legge anagrafica 31 AIRE Opuscolo informativo Verifica postazioni 14 31 GIURISPRUDENZA STATO CIVILE Cognome cittadini divenuti italiani 33 I SERVIZI Le scadenze di agosto Le scadenze di settembre I quesiti 40 41 42 15 a pag. 21 INDICE 2004 inserto staccabile di Patrizia Lupino 1 N ell'Anagrafe della popolazione residente (APR) vengono registrati nominativamente gli abitanti residenti in un Comune, sia come singoli sia come componenti di una famiglia anagrafica o di una convivenza, e anche le variazioni che nel tempo si verificano nella popolazione. La residenza è data dal rapporto giuridico che unisce il cittadino al suo territorio. Ai sensi dell'art 43 del Codice Civile "la residenza è nel luogo in cui la persona fisica ha la dimora abituale " mentre l'art. 3 del Regolamento anagrafico (DPR 223/89) precisa che "per persone residenti nel Comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune". Ciò vuol dire che la residenza è equivalente alla dimora abituale e la si può considerare un comportamento che porta in sé un elemento soggettivo, la volontà del singolo di dimorare abitualmente in un certo luogo ed un elemento oggettivo e reale dato dall'effettiva dimora abituale nel medesimo luogo. (Continua a pagina 2) Gestione documentale, workflow e BPR di Michela Galletti I l legislatore a partire dagli anni ‘90 in poi, e in modo più deciso dal 2000, con il D.P.R. 445, Testo unico sulla documentazione amministrativa, ha dato alle pubbliche amministrazioni l’input di migliorare la gestione documentale ossia di adottare sistemi di protocollo informatico e di gestione elettronica dei flussi documentali. Ed ancora il legislatore del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), recentemente approvato con D.lgs. del 7.03.2005 n. 82, dedica l’intero Capo III alla Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, quando ribadisce che: “Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie d e l l ’i n f o r m a z i o n e e d e l l a comunicazione...” (art. 41 c. 1). Il sistema di gestione elettronica dei flussi documentali ha infatti la duplice capacità di: a) migliorare l’efficienza interna degli uffici attraverso la eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la (Continua a pagina 8) Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DBC PISA - Aut. Trib. di PISA n. 6/03 del Reg. Periodici Pagina 2 ACCERTAMENTI ANAGRAFICI Patrizia Lupino “L'Ufficiale di anagrafe deve sempre verificare, prima di accogliere la richiesta di iscrizione o variazione anagrafica che alla dichiarazione resa corrisponda una situazione oggettivamente accertata” Anno VII Numero 7-8 regolamento… .". Da una parte si L'Anagrafe deve registrare fedelmente schiera l'adempimento della quelle posizioni oggettivamente dichiarazione (un obbligo) dei singoli riscontrabili nella realtà territoriale di cittadini e dall'altra quello di riscontro un Comune. All'organo preposto, il degli uffici comunali: entrambi i Sindaco quale Ufficiale di governo o comportamenti sono necessari e all'Ufficiale di anagrafe da lui delegato, imprescindibili per la regolare tenuta spetta la regolare tenuta del servizio delle anagrafi comunali. Anagrafe comunale e per tale funzione I registri pubblici quali sono le anagrafi gli è stato riconosciuto, proprio dalla deputate a quel tipo di annotazione normativa anagrafica, un potere/ sulla popolazione, in ogni momento, dovere per attuare il riscontro e la devono rispecchiare la reale situazione verifica tra ciò che il cittadino di fatto presente sul territorio. "vuole" (la sua intenzione) e la mera L'Ufficiale di anagrafe deve sempre realtà (il dato oggettivamente verificare, prima di accogliere la riscontrabile). richiesta di iscrizione o variazione Fa quindi capo all'Ufficiale di anagrafe anagrafica che alla dichiarazione resa un potere di controllo e di corrisponda una situazione accertamento delle situazioni locali oggettivamente accertata. che rende legittimi i provvedimenti che Infatti l'art. 4 della Legge anagrafica egli adotterà di conseguenza. prevede che: "Egli ordina gli La dichiarazione di residenza o di accertamenti necessari ad appurare la cambio di abitazione all'interno del verità dei fatti denunciati dagli Comune rappresentano le domande interessati, relativi alle loro posizioni c h e i c i t t a d i n i r i v o l g o n o anagrafiche, e dispone indagini per all'amministrazione pubblica (Ufficio accertare le contravvenzioni alle anagrafe) e riguardano un obbligo disposizioni della presente legge e del giuridico da parte del residente che regolamento per la sua esecuzione". viene imposto dall'art. 2 della Legge Dal testo di questa norma si desume anagrafica (L.1228/54)… ". E' fatto chiaramente che il potere-dovere obbligo ad ognuno di chiedere… . dell'Ufficiale di anagrafe di ordinare gli L'iscrizione nell'anagrafe del Comune accertamenti, non viene meno per di dimora abituale e di dichiarare alla effetto dell'avvenuta presentazione di (Continua a pagina 3) stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del (Continua da pagina 1) ANNO VII - Numero 7-8– LUGLIO AGOSTO 2005 - Proprietaria Editrice: DeA (Demografici Associati) - Periodico mensile. Direttore Responsabile: Patrizia Lupino - Vice Direttore: Luciano Pignatelli Comitato di redazione: Maria Luisa Calligaro, Ileana Macagno, Alessandro Martini, Marco Raso. Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: M. Lazzeri, M. Parducci, M. Buzzani, I. Peressotti, M. Galletti. Autorizzazione Tribunale di Pisa n. 6/2003 del Reg. Periodici - Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb onamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB PISA CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: la quota di abb onamento per l'anno 2005 è di euro 95 (iva inclusa) da versare sul c.c.p. n. 24899536 intestato a DeA (Demografici Associati) - Cascina. Coloro che sono in regola con i pagamenti hanno diritto a richiedere gratuitamente entro l'anno, la risoluzione di tre quesiti. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto al ricevimento dei fascicoli arretrati. In mancanza di esplicita revoca, da comunicare in forma scritta entro e non oltre il mese di dicembre, l'abbonamento si intenderà rinnovato per l'anno successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto. Ufficio abbonamenti Tel. 050 719380 - Fax 050 719381 Internet: www.semplicesemplice.it E-mail: [email protected] Questo periodico è associato Stampato da Pacini Editore spa (PI). all’Unione Stampa Periodica Italiana Pagina 3 (Continua da pagina 2) una dichiarazione dell'interessato, anzi proprio in presenza di tale dichiarazione viene attivato il controllo in quanto diretto a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto realizzato. A questo proposito si veda la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 28 maggio 1979 nella quale si afferma che “A norma dell’art. 4, comma secondo, della Legge 24.12.1954, n° 1228, sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, l’amministrazione comunale non si limita a prendere atto della dichiarazione di trasferimento della residenza del cittadino, ma ne controlla la “verità” procedendo all’accertamento della residenza anche per mezzo di proprie indagini: ne consegue che, per ottenere l’iscrizione nel registro della popolazione residen te in un determinato Comune, non è sufficiente la mera intenzione del cittadino, manifestata all’Ufficiale d’anagrafe, di stabilire la propria residenza nel territorio del Comune, ma occorre l’attuazione in concreto di tale comportamento con l’instaurazione della dimora abituale nel territorio comunale, per cui la permanenza del soggetto nel luogo, anche se non deve necessariamente durare, già storicamente, da qualche tempo, deve denotare la destinazione a durare potenzialmente nel tempo.” L'Ufficiale di anagrafe, qualora il cittadino non abbia reso le prescritte dichiarazioni per fatti che comportano l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, invita l'interessato a renderle e in caso di mancata dichiarazione provvede d'ufficio, notificando agli interessati il provvedimento stesso entro dieci giorni. L’Ufficiale di anagrafe dovrà sempre verificare se le dichiarazioni rese corrispondono a verità. Anche l'art.18 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (regolamento) afferma che "le notizie anagrafiche rese dagli interessati (… ) devono essere controllate ed eventualmente rettificate, dal Comune di precedente iscrizione anagrafica". Ancora questa norma conferma la sussistenza del potere-dovere degli Ufficiali di anagrafe di procedere al controllo in fatto di dichiarazioni rese dagli interessati. Qualora le dichiarazioni dei soggetti non fossero controllabili si vanificherebbe la funzione principale dell'Anagrafe nella necessità che la situazione di diritto corrisponda a quella di fatto: infatti la violazione degli obblighi anagrafici contenuti nella Legge è sanzionata (art.11 L.1228/54). Ed ancora la Legge n. 470/88 sugli italiani residenti all'estero riconosce il potere di accertamento e di controllo degli Ufficiali di anagrafe in riferimento ai trasferimenti da un Comune italiano all'estero "dichiarati o accertati". "Dichiarati" si riferisce ai trasferimenti accertati come confo rmi alla dichiarazione resa, mentre "accertati" si riferisce a quelli comunque noti all'Ufficiale di anagrafe. Si può concludere che, essendo la dimora abituale composta da un elemento oggettivo e da un elemento soggettivo, normalmente i due fattori dovrebbero coincidere. Se così non fosse deve, di regola, prevalere l'elemento oggettivo: diversamente daremmo corso al libero arbitrio e a volte... agli interessi privati di alcuni soggetti. L'Ufficiale di anagrafe si avvale degli (Continua a pagina 4) ACCERTAMENTI ANAGRAFICI di Patrizia Lupino “deve, di regola, prevalere l'elemento oggettivo: diversamente daremmo corso al libero arbitrio e a volte... agli interessi privati di alcuni soggetti” Anno VII Pagina 4 ACCERTAMENTI ANAGRAFICI di Patrizia Lupino (Continua da pagina 3) accertamenti che di norma nei Comuni sono svolti dagli agenti di polizia municipale (art. 19 del Regolamento) o da altro personale comunale, formalmente incaricato dal Sindaco ad espletare tali funzioni. L'ISTAT ha predisposto un apposito modello riportante un verbale di accertamento con precise indicazioni ed informazioni. Colui che compie la verifica anagrafica deve riempire il modello in tutte le sue parti, al fine di fornire all'Ufficiale di anagrafe notizie precise e utili a valutare la posizione Numero 7-8 anagrafica del cittadino. Innanzitutto è importante che l'agente accertatore indichi la data e l'ora in cui compie la verifica. La prima domanda che l'ISTAT propone sul modello è l’esattezza o meno dell’indirizzo dichiarato dal cittadino. Nel caso in cui l’indirizzo dell’abitazione non sia regolare, viene richiesta la correzione e l’indicazione dell’indirizzo corretto. La verifica della via, del numero civico e dell'interno è opera di fondamentale importanza per la regolare tenuta dell'Anagrafe e della numerazione civica. Colui che compie l'accertamento anagrafico deve essere sufficientemente istruito anche su quella parte del regolamento anagrafico che prevede la corretta distribuzione dei numeri civici nelle vie cittadine. Il questionario prevede poi altre domande sulla presenza effettiva delle persone che abitano l'alloggio, il tipo di alloggio e il titolo di possesso dello stesso, la motivazione del trasferimento, la condizione professionale dei componenti. Una risposta indispensabile deve essere fornita dall’agente accertatore alla domanda che riguarda la composizione della famiglia e, nel caso in cui il trasferimento si riferisca ad un solo coniuge, è importante conoscere l'indirizzo attuale dell'altro consorte che non si trasferisce ed il motivo del non trasferimento, sia essa persona residente nel comune o in altro comune. Questa informazione permette all'Ufficiale di anagrafe di valutare la reale collocazione anagrafica della famiglia e gli fornisce una notizia indispensabile per regolarizzare anche successivamente la residenza. (Continua a pagina 5) Pagina 5 significa che gli accertamenti possono I punti 9 e 10 del modello Istat riguardare il fatto che il soggetto rientra riguardano le osservazioni e le quotidianamente presso l'abitazione, considerazioni dell'agente accertatore. conduce una vita di relazioni sociali, Tutto deve essere relazionato in ecc. Non possono essere effettuati funzione della rilevanza dei: accertamenti di polizia e meno che mai, § fatti emersi durante le verifiche. ispezioni all'interno dell'abitazione: con Per esempio la presenza o meno controllo ad esempio degli armadi, della durante l’accertamento del dichiarante funzionalità della cucina e del frigorifero nell’abitazione, oppure la presenza di e... quant'altro di più increscioso. altre persone che confermano la Questo modo di procedere è dimora abituale del cittadino; sicuramente illegittimo e costituisce § informazioni assunte dal diretto eccesso di potere. Non possono interessato, e/o dai vicini di casa, e/o neppure essere richiesti documenti o dal datore di lavoro ed anche dalle certificazioni particolari per esempio persone che conoscono e sono al relativi all'abitabilità, al contratto di corrente della vita della persona ma anche da enti pubblici (enel, gas, scuola pubblica ecc.); § circostanze che confermano o meno la dimora abituale del cittadino all'indirizzo controllato. Un’osservazione intelligente sullo stato del luogo è indispensabile: ad esempio un controllo veloce nella cassetta delle lettere, tra un accertamento e l’altro, per vedere se la posta viene ritirata; uno sguardo alle porte e alle finestre controllando se sono rimaste chiuse da tanto tempo e una sbirciata al giardino rilevando se è curato o in evidente stato di abbandono con l’erba alta. Queste condizioni potrebbero diventare segni chiari e visibili di non abitualità della dimora. Quindi, secondo quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento anagrafico, per verificare se il soggetto che abbia dichiarato di dimorare in una certa abitazione, effettivamente vi dimori, le modalità di accertamento della dimora abituale, da parte degli agenti di polizia municipale, devono essere naturalmente svolte sia intervistando il diretto interessato che (Continua a pagina 6) osservando le abitudini dello stesso. Ciò (Continua da pagina 4) ACCERTAMENTI ANAGRAFICI di Patrizia Lupino Pagina 6 ACCERTAMENTI ANAGRAFICI di Patrizia Lupino "l’agente di polizia municipale non concede la residenza, ma svolge una funzione di accertamento tesa a verificare unicamente se le dichiarazioni rese all’Ufficiale di Anagrafe trovano una corrispondenza oggettiva nella realtà dei fatti” Anno VII (Continua da pagina 5) locazione ecc. La residenza, qualora ricorra la condizione di abitualità della dimora, deve essere concessa anche in alloggi privi di abitabilità o addirittura abusivi. La residenza è riconosciuta anche in una grotta o in una roulotte purché con posizione territoriale identificata e risultante in modo certo il luogo di dimora abituale del soggetto. Per evitare equivoci ed anche opinioni largamente diffuse, ma sicuramente errate, si deve precisare che l’agente di polizia municipale non concede la residenza, ma svolge una funzione di accertamento tesa a verificare unicamente se le dichiarazioni rese all’Ufficiale di anagrafe trovano una corrispondenza oggettiva nella realtà dei fatti. Infatti il Vigile urbano o l’incaricato degli accertamenti esprime un suo parere in merito all’esistenza o meno del requisito della dimora abituale, mentre l’Ufficiale di anagrafe ha il compito di effettuare una valutazione complessiva degli accertamenti effettuati ed ha il potere decisionale nel merito. E’ sempre e comunque l’Ufficiale di anagrafe l’unico responsabile del procedimento. Egli, oltre a poter accertare anche direttamente la corrispondenza o meno a quanto gli è stato dichiarato, può interpellare enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati (art. 4 della Legge Anagrafica). L'art. 18 del Regolamento disciplina le modalità e la decorrenza di iscrizione e cancellazione anagrafica ed i termini entro i quali debbono essere effettuati gli adempimenti. Infatti prescrive che la dichiarazione di trasferimento di residenza deve essere trasmessa entro venti giorni (20 gg.) Numero 7-8 dal Comune di nuova iscrizione a quello di precedente residenza. Non sono stabiliti i termini entro cui il Comando di Polizia Municipale, o personale comunale formalmente autorizzato, debba verificare la sussistenza della dimora abituale: viene da sé pensare che gli accertamenti devono durare meno di 20 giorni per permettere all'Ufficiale di anagrafe l'invio della pratica all'altro Comune. Anche le note illustrative Istat – metodi e norme - edizione 1992, illustrative del regolamento anagrafico del 1989, richiamavano l’attenzione dei Comuni sulla necessità di provvedere allo svolgimento della pratica migratoria con la massima sollecitudine, evitando di oltrepassare il periodo di 30 giorni, previsto dalla Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, dal momento della dichiarazione del cittadino a quello della definizione della pratica di residenza. Questo per evitare di danneggiare il cittadino per un ritardo nel rilascio delle certificazioni a lui occorrenti e per la regolare corrispondenza dell’Anagrafe con la situazione reale. Ancora oggi sussiste tale problema soprattutto con i grandi Comuni che restituiscono le pratiche di residenza oltre 4 mesi dopo la ricezione, tempi biblici davvero! Nel momento in cui l’Ufficiale di anagrafe trattiene la pratica migratoria per procedere all’accertamento della residenza e ne ritarda, quindi, la spedizione dovrebbe avvisare l’altro collega con una breve nota significando il suo operato. L’informazione che ne deriva è utile e funzionale. Non sempre il periodo di tempo dell’accertamento, previsto (Continua a pagina 7) Pagina 7 (Continua da pagina 6) entro 20 gg., viene rispettato anche in considerazione del fatto che la molteplicità e la diversità delle condizioni anagrafiche che si presentano agli uffici sono difficilmente accertabili in tempi brevi. Sarebbe auspicabile che gli accertamenti anagrafici venissero svolti in un lasso di tempo più lungo per permettere all'Ufficiale di anagrafe di verificare le posizioni dei cittadini sul territorio non limitandosi a valutare le circostanze di un periodo breve. Per esempio accade che nelle cittadine turistiche, nei mesi estivi, i cittadini richiedono le residenze agli Uffici comunali dimostrando di essere dimoranti nell'abitazione, ma nella realtà la loro permanenza nella casa di residenza è limitata al periodo estivo. All'apertura delle scuole la maggior parte di queste famiglie libera gli appartamenti e resta in capo all'Ufficiale di anagrafe, l'eventuale verifica di quelle posizioni e l'avvio d'ufficio delle regolarizzazione anagrafiche. Il nuovo regolamento anagrafico, allo studio del gruppo di lavoro presso il Ministero dell'Interno, potrebbe sciogliere questo nodo introducendo una maggiore durata, per esempio 90 giorni di tempo entro i quali si possa effettuare l'accertamento anagrafico in modo da escludere ogni controllo frettoloso che possa dare un risultato apparente e temporaneo facilitante, a volte, le residenze fittizie. Un altro aspetto positivo sulla più lunga durata del procedimento anagrafico sarebbe quello di consentire agli Ufficiali di anagrafe e agli agenti accertatori di rispettare i tempi della procedura. Per quanto concerne la convivenza anagrafica, ossia l’insieme delle persone che per un determinato e particolare motivo (religioso, di assistenza, di cura, militare, di pena e simili) coabitano e hanno dimora abituale nello stesso Comune occorre fare una precisazione. Il responsabile della convivenza è da individuarsi in colui che normalmente la dirige ed è anche il responsabile delle dichiarazioni anagrafiche. Questo vuol dire che lo stesso dovrà rendere all’Ufficiale di anagrafe le dichiarazioni di residenza per ogni componente che entra o esce dalla convivenza stessa. Anche il componente della convivenza, purché abbia la capacità di agire, può presentare direttamente all’Ufficiale di anagrafe dichiarazioni relative a variazioni o mutazioni anagrafiche che lo riguardano: così è stato scritto dall’ISTAT nelle note illustrative al regolamento. Le dichiarazioni però non vistate dal responsabile della convivenza saranno oggetto di accertamento da parte dell’Ufficiale di anagrafe. Questo per stabilire che gli accertamenti anagrafici nella convivenza non saranno necessari se la dichiarazione di residenza sarà effettuata da colui che se ne assume la responsabilità in toto e cioè il responsabile della convivenza stessa. Al riguardo, poiché nel passato erano state rilevate numerose irregolarità nelle posizioni anagrafiche di persone appartenenti a convivenze, a causa della mancata denuncia delle variazioni da parte dei responsabili delle convivenze, l’ISTAT nel 1992 sottolineava l’opportunità di far pervenire annualmente ai responsabili delle convivenze un invito ad adempiere agli obblighi previsti all’art. 10 del regolamento anagrafico. Patrizia Lupino [email protected] ACCERTAMENTI ANAGRAFICI di Patrizia Lupino “Il responsabile della convivenza è da individuarsi in colui che normalmente la dirige ed è anche il responsabile delle dichiarazioni anagrafiche” Pagina 8 GESTIONE DOCUMENTALE Michela Galletti “il protrarsi di una negligente inerzia rispetto al tracciato impianto organizzativo digitale potrebbe relegare l’ente inadempiente ad un ruolo emarginato rispetto al sistema a regime” Anno VII (Continua da pagina 1) razionalizzazione dei flussi documentali; b) migliorare la trasparenza dell’azione amministrativa attraverso strumenti che facilitano l’accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi documenti da parte dei cittadini, imprese e altre amministrazioni con abbattimento dei tempi nella comunicazione e nella ricerca. L’art. 50 c. 3 del Testo Unico prevede, in una norma non abrogata dal CAD, che le pubbliche amministrazioni, comprese le pubbliche amministrazioni locali, provvedano a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi. Il termine assegnato dall’art. 50 del testo unico era il 1° gennaio 2004. Si tratta di un termine senza proroghe, senza deroghe e senza sanzioni. Non ci sono proroghe. In presenza di altre “rivoluzioni amministrative” e di importanti scadenze fissate da leggi statali la consapevolezza delle “resistenze organizzativo-culturali” ha indotto il legislatore a concedere proroghe; così è stato, ad esempio, all’indomani della c.d. rivoluzione degli anni ’90, per gli adempimenti previsti dalle Leggi 241 e 142. Non è così, invece, per l’adozione dei sistemi di protocollo informatico dove il termine del 1° gennaio 2004, richiamato dalla Direttiva MIT del 9.12.2002, è ribadito e confermato dal D.P.C.M. del14.10.03. Non ci sono deroghe. Chi abbia avuto occasione di consultare la banca dati del servizio Ancitel avrà Numero 7-8 notato che frequenti sono i quesiti relativi alla possibilità di deroghe per i piccoli comuni. La riposta, costante, è che non sono previsti trattamenti differenziati rispetto ad enti di piccole dimensioni. L’unico suggerimento è quello di una gestione associata con altri enti nel rispetto della normativa in materia di privacy e della identità di ciascuno degli enti convenzionati. Non ci sono espresse sanzioni. A differenza che in altri casi, ove il legislatore impone determinati adempimenti ed espresse sanzioni per il caso dell’inadempimento – così, ad esempio, per gli adempimenti previsti dal D.lgs. 196/03 “Codice sulla privacy” la natura del termine per l’adozione di sistemi di protocollo informatico è quella di termine ordinatorio che non risulta espressamente sanzionato. Sembrerebbe quindi che l’adozione dei sistemi di gestione documentale sia rimessa alla buona volontà delle singole pubbliche amministrazioni che se lo fanno, lo fanno, se non lo fanno nulla quaestio. In realtà, al di là delle sanzioni “espresse”, che non ci sono, occorre tenere conto della sanzione “di fatto” rappresentata da un “isolamento comunicativo” cui andranno incontro quelle pubbliche amministrazioni, sempre più in minoranza, che non si pongano nel cammino tracciato per l’adozione di sistemi di protocollo informatico. Il protrarsi di una negligente inerzia rispetto al tracciato impianto organizzativo digitale potrebbe relegare l’ente inadempiente ad un ruolo emarginato rispetto al sistema a regime. Se una pubblica amministrazione non (Continua a pagina 9) Pagina 9 (Continua da pagina 8) vuole restare “sola” deve quindi decidersi a cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica e dal contesto normativo. Del resto, se è vero che il legislatore non ha concesso proroghe ciò non significa che non abbia avuto consapevolezza delle difficoltà applicative dei sistemi di gestione elettronica dei documenti. E’ che in questo caso il legislatore anziché utilizzare la tecnica delle “proroghe”, ha scelto di venire incontro alla pubbliche amministrazioni mediante la previsione di un sistema graduale di realizzazione, offrendo agli enti che non fossero in grado, alla data del 1.01.04, di aver percorso tutte le tappe e di poter disporre di un sistema completo e funzionale di gestione documentale, la possibilità che entro quella data si potesse aver raggiunto la prima tappa e aver adottato almeno un sistema ridotto di “funzionalità minime”. Chiariamo meglio. La situazione di partenza, comune a tutte le pubbliche amministrazioni, è quella della gestione manuale del documento ove il documento è esclusivamente cartaceo e viene spostato manualmente da un ufficio ad un altro. Corollario di questo sistema è il fenomeno della frammentazione ossia della tendenza ad utilizzare numerosi registri di protocollo, spesso corrispondenti ad altrettanti uffici, e voluta dalla duplice esigenza, da un lato, di suddividere i documenti per tipologia di argomento/per competenza (protocollo di reparto), dall’altro lato l’esigenza di tenere traccia dell’iter del documento attraverso una sua registrazione multipla ad ogni passaggio anche tramite strutture interne alla stessa amministrazione. Il primo livello è quello della gestione elettronica delle informazioni sintetiche ossia il “nucleo minimo” ove il documento è ancora cartaceo ed esiste il flusso di gestione cartacea ma è supportato da un sistema informatico di gestione dei flussi documentali che consente una estrazione della descrizione sintetica del documento ed un flusso di gestione elettronica delle informazioni (la data, il soggetto mittente, la descrizione sintetica dell’oggetto, chi ce l’ha in carico … ). Si tratta solo del primo livello realizzativo del sistema di protocollo informatico in grado comunque di offrire il vantaggio di un accesso in via informatica rapido e certo, se non al documento, quantomeno alle informazioni relative al documento. Il secondo livello è rappresentato dalla gestione elettronica del documento elettronico ossia “la gestione documentale”. Il presupposto di questo sistema è la dematerializzazione dei documenti cartacei, in origine, m ediante composizione elettronica, oppure successivamente, mediante scannerizzazione. Il vantaggio è quello di creare un patrimonio informativo e di consentire accesso in via informatica direttamente ai documenti. Il livello successivo è quello dei workflow documentali, ossia di una attività di razionalizzazione dei processi documentali consistente (Continua a pagina 10) GESTIONE DOCUMENTALE dI Michela Galletti “La situazione di partenza, comune a tutte le pubbliche amministrazioni, è quella della gestione manuale del documento ove il documento è esclusivamente cartaceo e viene spostato manualmente da un ufficio ad una altro” Pagina 10 GESTIONE DOCUMENTALE dI Michela Galletti "I workflow documentali ... consentono un miglioramento ed una razionalizzazione dei soli processi documentali, esclusi i processi primari" Anno VII (Continua da pagina 9) nella informatizzazione dei processi relativi ai flussi documentali in entrata; l’informatizzazione dei processi relativi ai flussi documentali in uscita; l’informatizzazione dei processi relativi ai flussi documentali interni; l’integrazione con gli eventuali workflow relativi ai processi primari. I vantaggi: la razionalizzazione ed informatizzazione flussi documentali, l’accesso in via informatica agli iter di processo. I workflow documentali, lo abbiamo appena visto, consentono un miglioramento ed una razionalizzazione dei soli processi documentali, esclusi i processi primari. Nel caso in cui una amministrazione intenda invece migliorare e razionalizzare i/o alcuni dei processi primari allora questa fase di reingegnerizzazione dei processi dell’ente, detta BPR (Business Process Reengineering), diventa la fase propedeutica per attuare anche, successivamente, il progetto del protocollo informatico e la gestione documentale. Facciamo un esempio, consideriamo il processo di accesso agli atti del comune di “Accessopoli”. In questo comune i cittadini possono presentare domande di accesso agli atti per posta oppure personalmente. Le domande inviate tramite il servizio postale vengono recapitate all’Ufficio protocollo che le smista e le assegna agli uffici competenti. Il cittadino che si presenta personalmente in comune per avere copia di un documento chiede indicazioni al personale addetto all’ufficio informazioni e viene Numero 7-8 indirizzato a recarsi presso l’ufficio competente, che detiene quel documento. L’Ufficio competente ascolta il cittadino e, nel caso di documento non chiaramente accessibile o non immediatamente disponibile, lo invita a “buttar giù due righe” con la sua domanda e a portarla all’Ufficio protocollo. L’Ufficio protocollo registra la domanda e la assegna, come nel caso delle domande arrivate per posta, all’ufficio competente. L’ufficio competente fa la sua istruttoria e, nel caso di esito favorevole all’accoglimento invita il cittadino a venire a ritirare la copia del documento. Il cittadino si presenta all’Ufficio, viene invitato a recarsi a l l ’Ufficio economato per il versamento delle spese, quindi torna all’Ufficio, presenta la ricevuta di avvenuto pagamento e ritira le copia. Poniamo il caso che il Comune di “Accessopoli” ritenga che il proprio procedimento di accesso agli atti, inteso come processo primario, vada bene così. In questo caso non si applicano sistemi di BPR. Il comune andrà dunque ad attuare sistemi di protocollo informatico attuando dapprima il livello del “nucleo minimo”, poi il livello della gestione documentale, infine di worflow documentali razionalizzando, a questo punto, il flusso documentale ossia il flusso della domanda di accesso agli atti (documento), inviata per posta o consegnata a mano all’Ufficio protocollo. Poniamo il caso, invece, che il Comune di “Accessopoli” ritenga che il proprio procedimento di accesso (Continua a pagina 11) Pagina 11 (Continua da pagina 10) agli atti, inteso come processo primario, debba essere migliorato. In questo caso, prima dell’adozione dei sistemi di protocollo informatico, interverrà sul procedimento, attivando nuovi canali per la presentazione delle domande di accesso tramite invio di semplice email per le domande informali, e-mail istituzionale per le domande formali, p r e d i s p o n e n d o u n ’a p p o s i t a modulistica, pubblicata sul sito del comune, al posto delle vecchie “due righe”, istituendo un Ufficio Relazioni con il Pubblico dove il cittadino possa presentare la domanda, ritirare le copie, versare le spese necessarie. Una volta reingegnerizzato il procedimento, allora si realizzerà il sistema di protocollo informatico attuando dapprima il livello del “nucleo minimo”, poi il livello della gestione documentale, infine di workflow documentale. GESTIONE DOCUMENTALE dI Michela Galletti Michela Galletti Responsabile del Servizio Organi di governo Segreteria e Comunicazione Comune di San Giuliano Terme (PI) [email protected] Verso la città nuova: soluzioni in cammino L’intervista al Presidente Mauro Parducci Presidente, la quarta edizione del Convegno Nazionale, , si svolgerà dal 3 al 7 ottobre 2005 a Napoli. Da cosa deriva la scelta di questa location? La scelta di Napoli deriva da una precisa richiesta dell’amministrazione Comunale partenopea. Il Comune di Napoli, nella figura dell’assessore ai servizi demografici, Alfredo Ponticelli, partecipò al 3 Convegno di Riva del Garda e rimase favorevolmente impressionato dalla nostra organizzazione e dalla qualità dei temi trattati in quel Convegno. Così nel mese di novembre scorso l’amministrazione comunale di Napoli ci ha contattato per chiederci di realizzare il Convegno 2005 a Napoli. L’entusiasmo dell’Assessore Ponticelli e del Sindaco Jervolino ci hanno convinto che a Napoli avremmo potuto realizzare un grande convegno. Tra l’altro mi è gradito precisare che tutta l’organizzazione del 4° Convegno nazionale sarà realizzata in stretta collaborazione con il Comune di Napoli: molto più di un patrocinio. Perché quest’anno il Convegno si svolge su 5 giornate anziché su 4 come nelle trascorse edizioni? Effettivamente la manifestazione si svolgerà durante l’arco di 5 giornate. Abbiamo scelto di aggiungere una giornata in quanto il Convegno si terrà in due diverse sedi: il Teatro San Carlo e Castel dell’Ovo. La giornata inaugurale del Convegno si terrà nella prestigiosa sede del Teatro San Carlo dove, tra l’altro, è prevista anche la cena ufficiale per tutti gli ospiti ed i partecipanti: un modo nuovo, rispetto al passato, per rendere immediatamente possibile la più ampia socializzazione tra i colleghi provenienti da tutte le regioni d’Italia. Le altre sessioni di lavoro, a partire dal giorno 4 ottobre, si svolgeranno nell’antica e suggestiva cornice di Castel dell’Ovo, nel centro del Golfo (Continua a pagina 12) Mauro Parducci Pagina 12 Anno VII (Continua da pagina 11) “Dobbiamo impegnarci per cambiare la pubblica amministrazione creando i presupposti per costruire la nuova città, la nuova amministrazione al servizio dei cittadini. " di Napoli: un ideale incontro tra luoghi antichi e innovazione tecnologica. Il tema, lo slogan, scelto per è “Verso la città nuova: soluzioni in cammino”. Perché questa scelta? Attraverso il tema scelto vogliamo dare un messaggio ben preciso a tutti gli operatori e, più in generale, alla pubblica amministrazione. Dobbiamo impegnarci per cambiare la pubblica amministrazione creando i presupposti per costruire la nuova città, la nuova amministrazione al servizio dei cittadini. D’altra parte la scelta di Napoli (da Neapolis = città nuova) si presta bene a questo slogan. Al tempo stesso vogliamo rappresentare ed offrire la migliori soluzioni, esperienze innovative che si sono sviluppate in questi anni in diverse ed importanti realtà locali. In particolare, nella giornata inaugurale affronteremo, al teatro san Carlo, un dibattito sulla carta di identità elettronica. Cercheremo di rappresentare e far intervenire i rappresentanti dei Comuni che hanno effettuato la sperimentazione in questi anni per rappresentarci le difficoltà ma anche i successi conseguiti. Vogliamo anche ragionare, insieme al Ministero dell’Interno, sui passi da compiere per fare in modo che il prossimo 1 gennaio la maggior parte dei Comuni italiani sia in grado di rilasciare la carta di identità elettronica ai propri cittadini. Numero 7-8 Il programma dei lavori è già stato definito? Sarà confermata come nelle precedenti edizioni la formula multisala? Il programma, di cui stiamo approntando la stesura definitiva, si svilupperà su quattro diversi livelli ed in altrettante sale come nelle precedenti edizioni: N e l l ’auditorium Compagna affronteremo dibattiti di ampio respiro sul f u t u r o d e l l a p u b b l i c a amministrazione e, in particolare, sul nuovo ruolo che vanno sempre più assumendo i Servizi Demografici. Tra questi ne cito alcuni tra i più significativi: 1. Le novità introdotte dalla legge 15/2005 2. Il codice dell’amministrazione digitale 3. Protocollo informatico e firma digitale 4. Il documento programmatico di sicurezza da adottare nei Comuni in materia di privacy 5. La comunicazione pubblica ed il benessere organizzativo nella pubblica amministrazione 6. lo stato di attuazione del progetto di sperimentazione dei registri informatici di stato civile 7. L’applicazione del Regolamento CE 2201/2003 in mate ria di trascrizione dei divorzi 8. R i c o n o s c i m e n t o d e l l a (Continua a pagina 13) Pagina 13 (Continua da pagina 12) cittadinanza italiana agli stranieri di ceppo italiano 9. Cognomi e nomi: problemi legati all’attribuzione ed al cambiamento 10. La revisione della disciplina del settore funerario a livello nazionale e regionale 11. Le proposte della DeA in merito alla revisione del Regolamento anagrafico 12. La cancellazione anagrafica degli stranieri extracomunitari 13. Senza tetto e senza fissa dimora: problematiche e prospettive per la soluzione dei casi concreti 14. La centralità dell’Anagrafe per una corretta gestione dell’INA e del SAIA 15. L’allineamento tra le posizioni contenute negli schedari consolari e quelle presenti nelle anagrafi comunali degli italiani residenti all’estero. 16. Proposte e possibilità di semplificazione delle procedure elettorali 17. Voto degli Italiani all’estero nella prospettiva delle elezioni politiche 2006 18. Il ruolo della statistica nei Comuni: come costruire l’annuario statistico: esperienze a confronto 19. Corsi di abilitazione per gli ufficiali di Stato Civile 20. Il ruolo professionale degli operatori demografici: confronto con le organizzazioni sindacali Nella sala dedicata al SAPERE svilupperemo dei percorsi formativi, con corsi monotematici, in materia di cittadinanza, polizia mortuaria, privacy, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, problematiche relative alla formazione degli atti di nascita per gli stranieri nati in Italia, modalità di allineamento dei codici fiscali. Nella sala del FARE proseguiremo l’innovativa esperienza, iniziata con la precedente edizione del Convegno, dell’ufficio di consulenza, gestito dai nostri migliori esperti che saranno a disposizione dei singoli convegnisti, per la soluzione di quesiti e casi pratici. Nella sala del D I M O S T R A R E presenteremo progetti di best practics già realizzati da Comuni ed aziende del settore su temi quali la carta di identità elettronica, la firma digitale, il protocollo informatico, ecc. In particolare il Comune di Napoli allestirà una specifica postazione per mostrare fattivamente il rilascio della carta di identità elettronica. Insomma un programma molto ricco ed intenso che sicuramente lascerà ben pochi spazi di relax per i convegnisti… . Sicuramente il programma è ricco ed intenso. Tuttavia abbiamo pensato anche ad offrire momenti di meritato riposo. La cena di gala nel foyer del Tetro San Carlo rappresenta sicuramente un buon inizio. Inoltre abbiamo previsto un’escursione culturale alla reggia di Caserta e, per dare un tocco di originalità all’evento, abbiamo pensato di offrire un pacchetto convegno prevedendo i pernottamenti nei migliori hotel di Ischia (naturalmente per chi soffre… il mal di mare abbiamo previsto apposite convenzioni con alcuni hotel a Napoli) dove, ogni sera, organizzeremo appositi intrattenimenti. Per questo anche gli accompagnatori dei convegnisti troveranno particolari ed interessanti sorprese nel soggiorno a Ischia. "proseguiremo l’innovativa esperienza, iniziata con la precedente edizione del Convegno, dell’ufficio di consulenza, gestito dai nostri migliori esperti " Pagina 14 A.I.R.E. Opuscolo informativo Anno VII Numero 7-8 MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare 27/2005 Trasmissione opuscolo informativo “guida per gli italiani all'estero: diritti e doveri” “Questo Ministero ha ritenuto opportuno cercare di sensibilizzare gli italiani già residenti all'estero o in procinto di partire sui diritti e doveri collegati alla condizione di residenti fuori Italia” Questo Ministero ha ritenuto opportuno cercare di sensibilizzare gli italiani già residenti all'estero o in procinto di partire sui diritti e doveri collegati alla condizione di residenti fuori Italia. E' stato pertanto redatto, con la collaborazione di alcuni funzionari comunali, un opuscolo informativo da distribuire presso tutti i Comuni, contenente informazioni di carattere generale e pratico, concernenti alcuni servizi essenziali: i documenti per l'espatrio (carta di identità e passaporto); l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e gli schedari consolari; il voto per corrispondenza e in Italia; la trascrizione degli atti di stato civile; l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana. Con la realizzazione del vademecum “Guida per gli italiani all'estero: diritti e doveri” si è inteso fornire una sorta di assistenza al cittadino, nonché creare un rapporto fiduciario basato, da una parte, sulla presenza assidua della Pubblica Amministrazione e, dall'altra, sulla partecipazione attiva e continua del cittadino stesso. Il predetto opuscolo, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, verrà distribuito presso codeste Sedi, a cura di un corriere espresso, tra il 9 e l'11 giugno p.v., nel numero di copie indicato nel prospetto allegato, confezionate in pacchi da 500. Le SS.LL. sono pertanto pregate di voler invitare i Signori Sindaci di tutti i comuni presenti in ogni singola provincia a ritirare il predetto opuscolo il prima possibile, per distribuirlo gratuitamente ai cittadini italiani in partenza o già residenti in Paesi esteri, provvedendo ad organizzare la distribuzione delle copie presso i singoli comuni in base all'attuale numero di iscritti AIRE. Le SS.LL. valuteranno inoltre l'opportunità di riservare una quota parte della predetta pubblicazione per la sua distribuzione dell'opuscolo presso le Questure. Nel ringraziare per la consueta, fattiva collaborazione, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro circa l'avvenuta consegna e distribuzione del dépliant. Si resta a disposizione per ogni ulteriore, eventuale delucidazione. IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi) Pagina 15 Il codice dell’amministrazione digitale: i nuovi diritti del cittadino AMMINISTRAZIONE DIGITALE di Ileana Macagno di Ileana Macagno I l Codice dell’Amministrazione Digitale, D. lgs. n. 82 del 7/3/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16/5/2005, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2006. Oltre ad accorpare e integrare tutta la normativa vigente sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione nella Pubblica Amministrazione, costituisce una specie di “costituzione” del mondo digitale pubblico sancendo diritti e doveri e fornendo i principi operativi e gli strumenti per concretizzare tali diritti e doveri. La sezione II del Codice, in particolare, si intitola “Diritti e doveri dei cittadini e delle imprese” e fissa i nuovi diritti f acendo sì che l’innovazione tecnologica nella P.A. sia un fatto obbligatorio e non più solo un’opportunità. Vediamo quali sono questi nuovi d i r i t t i . A l l ’art. 3 si sancisce genericamente, ma in modo onnicomprensivo, il diritto all’uso delle tecnologie: in qualsiasi rapporto con un’amministrazione o un gestore pubblico il cittadino potrà avvalersi di uno sportello virtuale, sicuro e certificato, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici a presentare documenti cartacei, firmare istanze, fornire chiarimenti. L’art. 4 “Partecipazione al procedimento amministrativo informatico” ribadisce il diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali nell’ambito dei procedimenti in cui i soggetti sono coinvolti, utilizzando le moderne tecnologie informatiche e telematiche. Tutte le Amministrazioni devono quindi dotarsi dell’organizzazione necessaria a consentire la partecipazione secondo queste nuove modalità. Un po’ più tempo è concesso alle Amministrazioni per mettere in piedi l’apparato tecnico per consentire l’effettuazione dei pagamenti con modalità digitali; il Codice prevede infatti all’art. 5 il diritto dei cittadini e delle imprese di poter effettuare dal 30/6/07 qualsiasi pagamento spettante, a qualsiasi titolo, a una P.A., in modo sicuro e senza fare file in banca o alla posta, ma solo utilizzando le tecnologie informatiche (pagamenti on line). Molto interessante e conforme alle nuove modalità interattive di azione di cittadini e imprese è il diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica via e-mail. L’obbligo di sostituire lettere raccomandate, telegrammi, telefonate, con indubbio vantaggio sia per il mittente (P.A.) che per i destinatari, sotteso all’art. 6 del Codice, scatta ogni qual volta i soggetti interessati ne facciano richiesta e abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La tracciabilità della PEC consente infatti di avere garanzie di sicurezza tali da sostituire completamente ogni altro tipo di comunicazione, con risparmi di tempo e di costi per gli attori dei procedimenti. L’art. 7 fissa, per la prima volta in maniera così esplicita, il diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione, prevedendo l’analisi preventiva(Continua delle reali a pagina 16) Ileana Macagno “in qualsiasi rapporto con un’amministrazione o un gestore pubblico il cittadino potrà avvalersi di uno sportello virtuale, sicuro e certificato, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici a presentare documenti cartacei, firmare istanze, fornire chiarimenti” Pagina 16 PRIVACY P.A. di Ileana Macagno “Le tecnologie dell’informazione divengono dunque uno strumento obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni” Anno VII (Continua da pagina 15) esigenze dei cittadini e delle imprese, anche attraverso l’utilizzo di strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione d egli utenti (CUSTOMER SATISFACTION). Si introduce l’obbligo per la P.A. di fornire annualmente ai Ministeri per la Funzione Pubblica e dell’Innovazione una relazione sulla QUALITA’ DEI SERVIZI e sulla soddisfazione dell’utenza. I cittadini hanno poi il diritto di essere sempre più coinvolti nel cambiamento tecnologico mediante strumenti nuovi di partecipazione democratica (art. 9) e con la promozione di iniziative di alfabetizzazione informatica che consentano a tutti, comprese le categorie a rischio esclusione (anziani, disabili, cittadini a bassa scolarizzazione), di avvicinarsi alla P.A. con modalità tecnologicamente avanzate. Molto importante, a proposito di diritti dei cittadini, il contenuto degli articoli 54 e 57 del Codice: l’art. 54 prevede il contenuto obbligatorio dei siti Internet della Pubblica Amministrazione; il cittadino ha, infatti, il diritto di conoscere l’organizzazione e l’articolazione degli uffici dell’ente, l ’e l e n c o d e l l e t i p o l o g i e d i procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale, le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti, l’elenco completo delle caselle elettroniche istituzionali attive con Numero 7-8 specificazione di quelle certificate, l’elenco di tutti i bandi di gara e concorso, l’elenco dei servizi in rete già disponibili e di quelli di futura attivazione. L’art. 57, invece, prevede che siano disponibili in rete: l’elenco della documentazione richiesta per ogni singolo procedimento, i moduli e i formulari validi, anche ai fini delle dichiarazioni sostitu tive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Importantissimo per il cittadino e per l’impresa il contenuto del comma 2 “trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice (e quindi dal 1°gennaio 2008, n.d.r.) i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti p ossono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari”. Le tecnologie dell’informazione divengono dunque uno strumento obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni che sempre più dovranno essere al servizio del cittadino e una grossa opportunità di migliorare i rapporti fra le P.A. e i soggetti che vi si rivolgono; è innegabile che il loro corretto e diffuso uso porterà notevoli giovamenti anche all’interno degli stessi enti snellendo le attività e i tempi di lavoro. Ileana Macagno [email protected] Tutela salute persone anziane - Trasmissione elenchi alle ASL A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute pubblicata sulla G.U. n. 149 del 19 giugno 2005 i Comuni devono trasmettere alle aziende unità sanitarie locali appositi elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque, iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, ai fini della prevenzione contro i rischi causati dal caldo estivo. Pagina 17 POLIZIA MORTUARIA AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione 75/E del 3 giugno 2005 Imposta di bollo Imposta di bollo su atti di polizia mortuaria QUESITO : Il Comune di… - Servizi demografici - chiede di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo dei seguenti atti contemplati dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria): 1. autorizzazione rilasciata dal sindaco per il trasporto salme (articoli 23 e 24) e relativa richiesta; 2. passaporto mortuario (articolo 27); 3. autorizzazione all'estradizione di salme all'estero (articolo 29). PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE La vigente legge dell'imposta di bollo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'articolo 3 della tariffa - approvata con D.M. 20 agosto 1992, e da ultimo modificata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005, emanato in attuazione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - stabilisce l'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62 per "istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (...) dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili". Il successivo articolo 4 prevede lo stesso trattamento per "atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta.". 1. Le autorizzazioni al trasporto salme rientrano tra gli atti e provvedimenti di cui al sopracitato articolo 4 della tariffa e, pertanto, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62. In particolare, si osserva che il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) - capo IV (trasporto di cadavere) all'articolo 23, stabilisce che "L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.". Inoltre l'articolo 24, comma 1, prevede che "Il trasporto di un cadavere, (...) entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti". 2. Con riferimento al passaporto mortuario, si osserva che, la convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, fra i documenti necessari al trasporto dei cadaveri sul territorio di uno dei paesi contraenti, prescrive una carta di passo speciale (carta di passo per cadavere) rilasciata dall'autorità competente. In proposito l'articolo 27, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 285 del 1990 (Approvazione del (Continua a pagina 19) “Le autorizzazioni al trasporto salme ... sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62” Pagina 18 Anno VII Numero 7-8 Gli italiani all'estero: le procedure dei Servizi Demografici A cura di Mauro Parducci in collaborazione con Patrizia Lupino e Sergio Pelagalli e con la prefazione del Ministro per gli Italiani nel Mondo On. Mirko Tremaglia Pagine 215 - prezzo euro 33,00 (iva inclusa) L'opera, edita da DeA Demografici Associati e Pacini Editore e curata da Mauro Parducci, affronta le tematiche relative all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. Questa anagrafe, istituita ufficialmente nel 1988 con la Legge 470, in tempi recenti è stata interessata da notevoli cambiamenti ed innovazioni. Gli operatori demografici dei Comuni, ma anche i funzionari dei Consolati, si trovano sempre più spesso a doversi confrontare con procedure e problematiche che, se non gestite correttamente, rischiano, ancora una volta, di creare immense difficoltà soprattutto a chi, come i nostri connazionali residenti all'estero, hanno necessità di entrare in contatto con la pubblica amministrazione italiana. Nella presente opera l'autore si è avvalso della preziosa collaborazione di Patrizia Lupino, direttore della rivista specializzata "Semplice" nonché apprezzata docente in tanti corsi di formazione ed esperta A.I.R.E., di Sergio Pelagalli, esperto in materia di leva militare e noto docente in corsi di formazione per addetti ai consolati. Il presente lavoro è rivolto principalmente agli operatori degli uffici demografici dei Comuni ed ai funzionari dei Consolati. Si tratta di un manuale pratico di semplice consultazione corredato di casi concreti, esempi pratici, modulistica e legislazione. Tutto questo per fornire uno strumento di lavoro utile per gli addetti ai lavori. Nell'opera vengono presi in considerazione tutti gli aspetti della vita del connazionale residente all'estero. La prima parte è dedicata alla parte anagrafica: iscrizioni per espatrio all'estero, cancellazioni per rimpatrio in Italia e irreperibilità, trasferimenti di residenza all'estero. Una sezione specifica è dedicata agli eventi di stato civile: nascita, matrimonio, divorzio, decesso, riconoscimento della cittadinanza. L'esercizio del diritto di voto all'estero e le novità recentemente introdotte dal legislatore sono trattate ampiamente in un apposito capitolo. I rapporti dei cittadini italiani all'estero con gli obblighi militari costituiscono la parte finale del manuale. Inoltre il volume è arricchito da un'ampia ed esaustiva appendice legislativa e da un successiva appendice di giurisprudenza. (info DeA tel. 050 719380 - fax 050 719381) è lieta di presentarvi il primo volume della collana “I QUADERNI DEL FARE” Decreto Legislativo n. 196/2003 CODICE SULLA PRIVACY MANUALE PER LA SICUREZZA AD USO DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO 36 pagine ISBN 88-89641-00-2 a cura di RITA SIMEONI Prezzo di copertina:€9,50 in collaborazione con: Andrea Bonfatti e Lorenzo Armari Per acquisti superiori a n. 10 copie: €8,50 Per acquisti superiori a n. 30 copie: €7,50 Per acquisti superiori a n. 50 copie: €6,50 Acquistando questo libro devolverai € 0,50 del prezzo di copertina alla Associazione per l’Assistenza Domiciliare Oncologica www.adoferrara.it Ad ogni operatore il SUO manuale sulla SUA scrivania Le nuove tecnologie informatiche sono da tempo entrate di pieno diritto nella nostra gestione quotidiana del lavoro. Ma non sempre il nostro agire è stato anticipato da utili ed efficaci istruzioni che ci permettessero di operare in piena sicurezza rispetto alla tutela della riservatezza ed alla prevenzione dei rischi di perdita di integrità e disponibilità dei dati. Il "Manuale per la sicurezza ad uso degli incaricati del trattamento", nato dall'esperienza dei nostri esperti e redatto secondo le principali indicazioni normative e buone prassi, oltre a rappresentare un valido supporto agli obblighi formativi previsti dal CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, offre a ciascun Incaricato del Trattamento l'indispensabile "Vademecum" da tenere sempre a portata di mano, scritto in un linguaggio semplice ed immediatamente comprensibile, per operare in ogni momento in serenità e sicurezza. Pagina 19 (Continua da pagina 17) regolamento di polizia mortuaria) stabilisce che "Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata (omissis) il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità". A tale proposito, è opportuno precisare che le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 1990, sono state ricomprese tra le funzioni e compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria conferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del relativo D.P.C.M. 26 m aggio 2000. Il Ministero della Salute, con circolare esplicativa prot. n. 400. VIII/9l/1924 del 21 maggio 2002, in relazione al rilascio del passaporto mortuario ha precisato che devono considerarsi "implicitamente abrogate le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, quale delegato del Ministero della Salute, per fare subentrare negli stessi compiti il Sindaco". Il passaporto mortuario è, quindi, un documento rilasciato da un organo dell'Amministrazione comunale che autorizza l'estradizione della salma dal territorio nazionale. Pertanto, rientra nell'ambito impositivo dell'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 e, quindi, soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62. 3. Circa l'autorizzazione all'estradizione di salme all'estero, l'articolo 29 del D.P.R. n. 285 del 1990, più volte citato, stabilisce "Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderente alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto (omissis) Il Prefetto ricevuta la domanda,(...), concede l'autorizzazione ...". Anche tale documento ha natura di provvedimento autorizzatorio rilasciato da un organo dell'Amministrazione comunale (circolare del Ministero della Salute prot. n. 400.VIII/9l/1924 del 21 maggio 2002) e, perciò, soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62, ai sensi del più volte citato articolo 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972. Le richieste dei privati cittadini volte ad ottenere le autorizzazioni in argomento, richiamate negli articoli 23, 24, 27 e 29 del D.P.R. n. 285 del 1990 sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62 ai sensi del predetto articolo 3 della tariffa. La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D. M. 26 aprile 2001, n. 209. POLIZIA MORTUARIA Imposta di bollo “l'autorizzazione all'estradizione di salme all'estero… (è soggetta) all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62” Pagina 20 STRANIERI Status rifugiato Anno VII Numero 7-8 MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere Messaggio 11 maggio 2005 D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303 “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato” - Chiarimenti in merito all'applicazione dell’art. 2 "Per questura territorialmente competente deve intendersi quella nel cui territorio lo straniero ha eletto domicilio, presso la quale sarà formalizzata la domanda" Il Direttore Centrale Alessandro Pansa Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine all’applicazione della disciplina prevista all'art. 2 del Decreto in oggetto, relativa alla fase istruttoria della domanda dello status di rifugiato relativa alla procedura ordinaria. Al riguardo, attesa la complessità della materia, soprattutto nella prima fase di applicazione della nuova normativa, sentito anche il Dipartimento delle Libertà civili e l'Immigrazione, si rappresenta quanto segue. Il comma 1 della norma in esame prevede che competente a ricevere la domanda di asilo è l'Ufficio di Polizia di Frontiera del luogo di ingresso nel territorio nazionale. Tale ufficio, acquisita la domanda, redatta su apposita modulistica, relativa alla sola manifestazione di volontà dello straniero a richiedere asilo, identifica lo stesso, lo invita ad eleggere domicilio e, in assenza di cause ostative, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla quale provvederà a trasmettere la documentazione acquisita. Per “questura territorialm ente competente” deve intendersi quella nel cui territorio lo straniero ha eletto domicilio, presso la quale sarà formalizzata la domanda, con la conseguente individuazione della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'art. 12, comma 2 del DPR n. 303/2004. In assenza dell'Ufficio di Polizia di frontiera nel luogo di ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il predetto art. 2, comma 1 del DPR in oggetto prevede che l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato debba essere presentata presso la questura territorialmente competente per il luogo di ingresso. In caso in cui lo straniero eleggerà domicilio nella stessa provincia, la suddetta questura provvederà anche alla formalizzazione della domanda. Qualora la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sia presentata invece presso un'altra questura, coincidente con il luogo di elezione del domicilio (si richiama in merito la disposizione dell'art. 7, comma 3 del Testo Unico Immigrazione), sarà quest'ultima questura ad attivare la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento (CE) Nr. 343/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 18 febbraio 2003 (Dublino 2). Tale disposizione, infatti, prevede l'obbligo per gli Stati membri ad esaminare la domanda di asilo di un cittadino di un Paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Peraltro, l'accoglimento dell'istanza anche in tale ipotesi soddisfa oggettive esigenze di sicurezza, di semplificazione delle procedure e di speditezza nell'espletamento delle stesse, coerentemente con la normativa del Testo Unico Immigrazione e con le innovazioni introdotte dalla Legge n. 189/2002. (Continua a pagina 29) Pagina 21 INDICE ANNO 2004 GLI INTERVENTI (COMMENTI - STUDI - PROPOSTE) AUTORE MATERIA TITOLO N. Arena Salvatore Stato Civile Le adozioni internazionali: compiti e responsabilità per gli Ufficiali di Stato Civile 11 Beccaria Roberto Servizi Demografici La parola agli operatori - Italiani per diritto: il boom della riscoperta delle origini 5 Bova Mariella Qualità Bronchi Edy Servizi Demografici La parola agli operatori - La valorizzazione dei Servizi Demografici Bronchi Edy Stato Civile Cittadini stranieri residenti in Italia: le pubblicazioni di matrimonio Buzzani Maurizio Stranieri La condizione dello straniero in Italia alla luce delle recenti sentenze della Corte Costituzionale Una nota di colore negli Uffici Demografici Calligaro Maria Luisa Polizia Mortuaria Affidamento ai familiari delle ceneri del defunto 12 7-8 4 10 7-8 Ciclosi Mario Servizi Demografici La Redazione intervista il Prefetto Mario Ciclosi, Direttore Centrale per i Servizi Demografici del ministero dell'Interno 9 Cucini Danilo Personale Rinnovo del contratto degli Enti locali. Le proposte della DeA 1 Etere Elisabetta Privacy Alcune riflessioni sulla privacy Guerriero Gilberto Servizi Demografici La comunicazione pubblica ed i Servizi Demografici: a Ivrea un passo verso l'e-government Iadicicco Agata Anagrafe Leonardini Pieri Primiana Servizi Demografici Gli operatori dei Servizi Demografici tra identità e Valori: i significati del lavoro nell'organizzazione che cambia 11 Lupino Patrizia Anagrafe La condivisione della conoscenza: l'anagrafe che verrà 10 Lupino Patrizia Anagrafe Residenza anagrafica: libera scelta o obbligo di legge? 1 Lupino Patrizia Elettorale Voto all'estero per corrispondenza: a marzo le elezioni dei COMITES 2 Macagno Ileana Associazione e-DeA form 2004: un breve diario Macagno Ileana Carta Servizi Macagno Ileana Documentazione Il diritto di accesso dei consiglieri comunali amministrativa Macagno Ileana e-government La digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione 3 Macagno Ileana Formazione La formazione dei dipendenti pubblici 6 Macagno Ileana Qualità I successi di cantieri: il Comune di Rimini 1 Macagno Ileana Qualità I successi di Cantieri: la seconda edizione 2 Macagno Ileana Qualità Il coinvolgimento del cliente 5 Macagno Ileana Qualità La qualità nella Pubblica Amministrazione anche alla luce delle direttive del Dipartimento della Funzione pubblica 4 Macagno Ileana Qualità Qualità: le variabili invisibili 9 Macagno Ileana Qualità Torino facile: il modo più semplice di servirsi della Città 1 Macagno Ileana t -government CNIPA e RAI per il t-government Malquori Maria Pia P r o t o c o l l o Il protocollo informatico ed i Servizi Demografici Informatico Martini Alessandro Anagrafe Etica e anagrafe Nazionale La Carta Nazionale dei Servizi: i nuovi orizzonti per cittadini e amministratori Assegno di 1000 euro per i nuovi nati: gli adempimenti dell'Ufficiale di anagrafe 7-8 3 12 11 10 7-8 12 7-8 1 Pagina 22 Anno VII Numero 7-8 Martini Alessandro Anagrafe Extracomunitari: iscrizione anagrafica per nascita 9 Parducci Mauro AIRE AIRE: una storia infinita. Lettera aperta del presidente DeA al Ministro dell'Interno ed al presidente dell'ANCI 4 Parducci Mauro Associazione I nostri progetti guardano al futuro 9 Parducci Mauro Stato Civile Il riacquisto della cittadinanza italiana per fatto di residenza 1 Peressotti Ida Stato Civile L'amministratore di sostegno: nuovi adempimenti per gli Ufficiali di Stato Civile 6 Pignatelli Luciano Stato Civile Riconoscimento di figli naturali 5 Pisanu Giuseppe Federalismo comuni e La riforma federale e i Comuni: l'intervento del Ministro dell'Interno alla XXI Assemblea Annuale dell'ANCI 11 Raso Marco Documentazione L'autocertificazione è valida solo se accompagnata dalla copia del amministrativa documento di identità 7-8 Raso Marco e-government L'impiego della posta elettronica nelle Pubbliche Amministrazioni 2 Raso Marco Stato Civile Correzione cognomi su atti di nascita formati all'estero: considerazioni su un decreto del Tribunale di Chiavari (GE) 1 Raso Marco Stato Civile Il doppio cognome nella trascrizione degli atti di stato civile provenienti dall'estero 10 Raso Marco Stato Civile Il rilascio degli estratti per copia integrale degli atti di stato civile 5 Redazionale Associazione Marco Raso è il nuovo Segretario Nazionale della DeA 6 Simeoni Rita Organizzazione Organizzazione può far rima con Emozione? 3 Strano Patrizia Anagrafe Ancora sull'iscrizione anagrafica dei minori nati in italia da cittadini stranieri residenti 4 Strano Patrizia Elettorale Pubblicità delle liste elettorali: cosa cambia con il codice sulla privacy 2 Strano Patrizia Privacy La privacy ed i dati "quasi sensibili" Tommasi Fabio Privacy Regole di condotta e norma di comportamento in tema di tutela dei dati personali: la parola chiave Trono Patrizia Pubblica Amministrazione Il bilancio sociale Zunino Mauro Privacy Il seminario sulla privacy e sulla cittadinanza 12 6 7-8 3 LEGISLAZIONE - CIRCOLARI - RISOLUZIONI MATERIA TIPO/ENTE OGGETTO N. AIRE Agenzia delle Entrate Circolare 40/2004 - Attribuzione del codice fiscale per le persone fisiche via internet da parte dei Consolati - nuove procedure 10 AIRE Ministero dell'Interno Circolare 2/2004 - Cancellazione AIRE AIRE Ministero dell'Interno Circolare 41/2004 - Anagrafe degli italiani residenti all'estero: trasmissione aggiornamento dati 11 AIRE Ministero dell'Interno Circolare 8/2004 - Anagrafe degli italiani all'estero: trasmissione dati in vista delle elezioni europee 3 AIRE Redazionale AIRE: immatricolazione autoveicoli con targa nazionale 4 AIRE Redazionale I cittadini AIRE e la detrazione per la prima casa Anagrafe Agenzia delle Entrate D.L. 269/2003 - Primi chiarimenti (stralcio) - Assegno ai nuovi nati: disposizioni fiscali 7-8 Anagrafe INPS ...assegno per ogni secondo nato (o per ogni adottato) nonché assegno al nucleo familiare concesso dai Comuni in favore dei cittadini degli Stati che hanno fatto ingresso nell'Unione Europea a partire dal 1° maggio 2004 7-8 1 12 Pagina 23 Anagrafe INPS Circolare 188/2003 - Art. 21 del DL 269 del 30/9/2003 convertito con la legge 326 del 24/9/2003. Assegno per ogni secondo figlio e incremento del fondo nazionale per le politiche sociali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano conti 1 Anagrafe Ministero del Lavoro e (Assegno nuovi nati) Schema del decreto di attuazione previsto delle politiche sociali dall'art. 21 comma 5 del DL 269/2003 convertito dalla legge 326/2003 1 Anagrafe Ministero della Salute Tutela delle persone anziane - elenchi anagrafici Anagrafe Ministero dell'Interno Circolare - Rilascio elenchi anagrafici - sportello abbonamenti TV SAT - Rilascio fotocopie del cartellino della carta d'identità alle Forse dell'ordine 6 Anagrafe Ministero dell'Interno Circolare 35/2003 - Art. 36, legge 24/11/2003 n. Comunicazione all'INPS elenco decessi. Sanzioni pecuniarie 326. 1 Anagrafe Ministero dell'Interno Circolare 57/2004 - Nuovo modello informatizzato di vigilanza anagrafica 12 Anagrafe Ministero dell'Interno Circolare 7/2004 - Rilascio libretto di lavoro in favore di soggetti con dimora temporanea (abrogazione libretto di lavoro) 3 Anagrafe Ministero dell'Interno Collegamento on-line della Banca d'Italia con l'anagrafe comunale per le finalità di cui all'art. 71 del DPR 445/2000 5 Anagrafe Ministero dell'Interno Parere del Consiglio di Stato - sezione I - n. 5453/03 del 4.2.2004 Iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti 9 Anagrafe Ministero dell'Interno Quesito - Convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati anagrafica da parte delle forze dell'ordine 6 Anagrafe Prefettura di Genova Cittadini di San Marino Anagrafe Prefettura di Pistoia Trasferimento di dati dall'anagrafe comunale all'Osservatorio Sociale Provinciale 1 Anagrafe Redazionale Assegno dal secondo figlio. I chiarimenti del Ministero 4 Anagrafe Redazionale Extracomunitari: non è indispensabile attendere l'iscrizione anagrafica per la richiesta dell'assegno per il nucleo familiare 5 Anagrafe Redazionale L'aggiornamento periodico dei nomi delle strade e dei numeri civici prescinde dai lavori preparatori del censimento 10 Beni informatici CNIPA Circolare 43/2004 - Trasmissione di copia dei contratti stipulati dalle amministrazioni, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in materia di beni e servizi informatici. 10 Carta di identità Ministero dell'Interno Circolare 60/2004 - Procedure concernenti la carta d'identità cartacea 12 CIE Ministero dell'Interno Attivazione delle postazioni CIE 2 CIE Ministero dell'Interno Circolare 12/2004 - Carta di identità elettronica. Avvio fase a regime 4 CIE Ministero dell'Interno Circolare 13/2004 - Progetto sperimentazione CIE - Porta tessera 5 CIE Ministero dell'Interno Circolare n. 11/2004 - Sperimentazione CIE: lettori di impronta 5 CNS DPR 2/3/2004, n. 117 Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei 6 servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della 16 gennaio 2003, n. 3 7-8 Documentazione CNIPA Amministrativa Deliberazione 19/2/2004 - Regole tecniche per la riproduzione e 4 conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. Art. 6, commi 1 e 2, DPR 445/2000 Documentazione Ministero dell'Interno Amministrativa Circolare 9/2004 - Quesito interpretativo-applicativo in ordine all'art. 4 18 del DPR 28.12.2000 n. 445, relativamente all'attestazione di conformità di copie fotostatiche di scritture ed atti privati previa esibizione dell'originale 10 Pagina 24 Anno VII Documentazione Ministero dell'Interno Amministrativa Numero 7-8 Circolare n. 21/2004 - Competenza del Comune al rilascio degli atti di notorietà - Quesito 5 e-government Dipartimento della Direttiva 18/12/2003 - Linee guida in materia di digitalizzazione Funzione Pubblica dell'amministrazione per l'anno 2004 3 e-government DPCM 30/10/2003 Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore delle tecnologie dell'informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23/2/2002, n. 10 7-8 e-government Presidenza d e l Direttiva 27/11/2003 - Impiego della posta elettronica nelle Consiglio dei Ministri Pubbliche Amministrazioni 2 Elettorale Legge 2/3/2004, n. 61 Norme in materia di reati elettorale 5 Elettorale Legge 8/4/2004, n. 90 Norme in materia di elezioni dei membri del parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 5 Elettorale Ministero dell'Interno Circolare 1/2004 - Elezioni dei comitati degli italiani all'estero (COMITES) indette per il 26 marzo 2004, adempimenti dei comuni in materia di ammissione al voto degli elettori omessi dall'elenco degli aventi dirito al voto 2 Elettorale Ministero dell'Interno Circolare 134/2003 - Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al parlamento europeo da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia 1 Elettorale Ministero dell'Interno Circolare 137/2003 - Modalità di notificazione degli atti di tenuta e revisione delle liste elettorali 1 Elettorale Ministero dell'Interno Circolare 4/2004 - Elettorato attivo e passivo dei cittadini extracomunitari 3 Elettorale Ministero dell'Interno Circolare n. 20/2004 - Sperimentazione identificazione dell'elettore al seggio tramite CIE: direttiva 5 Elettorale Prefettura di Pisa Elezioni… Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni candidati alle consultazioni - Assenze dal servizio per la partecipazione alla campagna elettorale 5 Elettorale Redazionale Comunicazione politica e mezzi di informazione 5 Elettorale Ufficio Nazionale per Obiettori di coscienza in servizio al di fuori del territorio nazionale il Servizio Civile interessati alle elezioni amministrative del 13 giugno 2004 5 Formazione Ministero dell'Interno DeA - 3° Convegno Nazionale della DeA - Riva del Garda, 19-22 ottobre 2004 9 Formazione Presidenza d e l Direttiva 6/8/2004 - Progetti formativi in modalità e-learning nelle Consiglio dei Ministri pubbliche amministrazioni 10 Illecito P.A. DPR 258 12 INA/SAIA Redazionale 6/10/2004, n. Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissariato per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione Primo corso di aggiornamento su INA-SAIA 4 Informatizzazione CNIPA Circolare 44/2004 - Indicazioni relative agli appalti pubblici per la fornitura di personal computer desktop 12 Leva DPCM 4/2/2004 Determinazione per l'anno 2004 della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e LISAAC...nonché determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile. 4 Leva Legge 23/8/2004, n. Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina 226 dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore 9 Leva Ministero della Difesa Decreto 30/12/2003 - Determinazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30/12/1997, n.504 4 Pagina 25 Leva Redazionale Ritardo obblighi di leva 9 Polizia Mortuaria Ministero della Salute Affidamento ceneri ai familiari - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 7-8 Polizia Mortuaria Ministero dell'Interno Art. 79 del DPR 10.9.1990, n. 285 - manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del DPR 445/2000 9 Privacy Garante Provvedimento 12/2/2004 - Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica 3 Privacy Redazionale Privacy: differiti i termini per il documento programmatico 4 Servizi Demografici Ministero dell'Interno Circolare 34/2004 - Albania Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 documenti. 9 Servizi Demografici Ministero dell'Interno Circolare 39/2004 - Sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici 12 Servizio Civile DPCM 19/4/2004 Criteri e modalità dell'attività di verifica, per l'anno 2004, nei confronti degli enti che impiegano giovani in servizio civile, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e della legge 6 marzo 2001, n. 64 6 Servizio civile Presidenza d e l Circolare 30/9/2004 - Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Consiglio dei Ministri Servizio civile nazionale 11 Stato Civile Legge 9/1/2004, n. 6 ...istituzione dell'amministratore di sostegno e modifica degli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali 2 Stato Civile Ministero dell'Interno Circolare 27/2004 - Trascrizione nei registri dello stato civile degli atti di nascita provenienti dei Paesi di cultura spagnola e correzione del cognome mediante annotazione 6 Stato Civile Ministero dell'Interno Circolare 30/2004 - Art. 83 DPR 396/2000 - Inoltro copia atti di morte di cittadini stranieri alle Rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia 9 Stato Civile Ministero dell'Interno Circolare 33/2004 - Articoli 76, 77 e 78 del DPR 396/2000 - Morte violenta 9 Stato Civile Ministero dell'Interno Circolare 42/2004 - Articoli 76, 77 e 78 del DPR 396/2000 - Morte violenta 12 Stato Civile Ministero dell'Interno Circolare 44/2004 - Cambiamenti o aggiunta cognomi 11 Stato Civile Ministero dell'Interno Circolare 45/2004 - Tenuta del secondo originale dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'estrata in funzione degli archivi informatici e avvio della sperimentazione 11 Stato Civile Ministero dell'Interno Circolare 53/2004 - Trascrizione atti dall'estero: art. 17 del D.P.R. n. 396/2000 12 Stato Civile Ministero dell'Interno Circolare 58/2004 - Mutamento del cognome: comunicazione al casellario giudiziale 12 Stato Civile Redazionale Convenzione tra Italia e Libia Stato Civile Redazionale Entrato in vigore l'accordo, mediante scambio di lettere, tra italia e Australia in materia di matrimonio 10 Stato Civile Redazionale India: dichiarazioni sostitutive degli atti di Stato Civile 10 Stranieri DPR 242 Stranieri Ministero dell'Interno Cile - certificati anagrafici cileni ai fini della richiesta di cittadinanza italiana 12 Stranieri Ministero dell'Interno Circolare 51/2004 - Cittadini stranieri nati in Kosovo: validità documenti e certificati rilasciati da UNMIK 12 27/7/2004, Legalizzazione n. Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione 5 10 Pagina 26 Anno VII Numero 7-8 Stranieri Ministero dell'Interno Decreto 3/8/2004 - Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno 10 Stranieri Ministero dell'Interno INA-SAIA Implementazione ed aggiornamento anagrafe stranieri Stranieri Redazionale Atti e certificazioni per i cittadini iracheni 12 Stranieri Redazionale Dossier statistico sull'immigrazione 2004 12 Stranieri Redazionale Permesso di soggiorno: il timbro del rinnovo sarà una soluzione? 12 9 GIURISPRUDENZA MATERIA ORGANO DATA/NUMERO - OGGETTO N. Anagrafe Redazionale Diritto di soggiorno per il coniuge straniero di cittadino italiano anche se non convivente 2 Anagrafe Redazionale Rimpatrio di minori: esclusione dell'obbligo di ascoltare il minore interessato 3 Elettorale Consiglio di Stato Decisione 4629/2003 - Assegnazione dei seggi dopo il turno di ballottaggio: convergenza con atto scritto 5 Elettorale Consiglio di Stato Decisione 7834/2003 - Il Presidente di seggio, anche in presenza della certificazione rilasciata dal funzionario medico, deve verificare l'effettivo impedimento dell'elettore 2 Personale Consiglio di Stato Incompatibilità tra attività lavorativa provata e rapporto di pubblico impiego 11 Stato Civile Consiglio di Stato Decisione 2572/2004 - Possibilità di avere il doppio cognome Stato Civile Corte di Cassazione Sentenza 17902/2004 - La separazione consensuale è annullabile per vizi di consenso 12 Stato Civile Corte di Cassazione Sentenza 2640/2004 - Accertamento della paternità naturale: utilizzo dei mezzi di prova 7-8 Stato Civile Corte di Cassazione Sentenza 4202/2004 - Ininfluenza della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio sull'assegno di divorzio quando si è formato il giudicato 9 Stato Civile Corte di Cassazione Sentenza 8205/2004 - Dichiarazione di nullità del matrimonio da parte dei tribunali ecclesiastici per riserva mentale. Obbligo di fedeltà. Contrasto con ordine pubblico 10 Stato Civile Redazionale Riconciliazione familiare: nascita di un figlio da coniugi separati mantenimento figli 4 Stato Civile Redazionale Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio e giudizio di delibazione. Contrarietà all'ordine pubblico 1 Stranieri Redazionale Espulsione di cittadino straniero per mancanza del titolo di soggiorno. Irrilevanza del mancato controllo alla frontiera 1 6 BASTIANCONTRARIO TITOLO N. TITOLO N. Porta romana bella, porta romana 1 Scusa Ciotti… 7-8 Il raggio di Schwarzchild 2 Parole, parole, parole L'asino di buridano 3 Romeo e Giulietta 10 Le fatiche di Sisifo 4 Nulla di nuovo sotto il sole 11 Hic manenibus optime 5 Chi per la Patria muor vissuto è assai 12 Honni soit qui mal y pense 6 9 Pagina 27 I SERVIZI MATERIA OGGETTO N. AIRE Modulistica - Richiesta iscrizione 5 Anagrafe Assegno nuovi nati 1 Elettorale Calendario delle operazioni elettorali 5 Stato Civile Riacquisto cittadinanza - attestazione sindacale 1 I QUESITI MATERIA OGGETTO N. Affari generali Numero assessori 11 AIRE Cittadinanza 4 AIRE Iscrizione per nascita 5 AIRE/Stato Civile Nascita all'estero e iscrizione AIRE 6 Anagrafe Avvio del procedimento Anagrafe Cancellazione per irreperibilità. Notifica e privacy 5 Anagrafe Cancellazione per irreperibilità. Ricomparsa 6 Anagrafe Censimento e iscrizione in anagrafe. Ricorso al Prefetto. Statistica 3 Anagrafe Confronto censimento/anagrafe 11 Anagrafe Dimora abituale e rinnovo del permesso di soggiorno 11 Anagrafe Irreperibile. Ricomparsa temporanea in luogo di cura 2 Anagrafe Iscrizione 1 Anagrafe Iscrizione cittadino straniero 1 Anagrafe Iscrizione e cambio di abitazione Anagrafe Iscrizione in abitazione sovraffollata 12 Anagrafe Iscrizione in mancanza di atti di stato civile 12 Anagrafe Iscrizione maggiorenne straniero figlio di genitori italiani Anagrafe Iscrizione straniero - documento di identità 12 Anagrafe Iscrizione straniero - permesso di soggiorno 12 Anagrafe Iscrizione straniero: problematiche relative al nome Anagrafe Modalità di richiesta dei certificati Anagrafe Permesso di soggiorno 1 Anagrafe Rilascio elenchi deceduti a soggetto privato 1 Carta di identità Validità per cittadino straniero 6 Cittadinanza Acquisto cognome e annotazioni Cittadinanza Acquisto da parte di minore convivente 5 Cittadinanza Annotazione 6 Cittadinanza Cognome e relativa correzione 9 Cittadinanza Riacquisto 11 Cittadinanza Riacquisto cittadinanza - rinuncia - rimedi 10 Cittadinanza Riacquisto ex art. 13 L. n. 91/92 Cittadinanza Riconoscimento 10 Elettorale Candidabilità a Sindaco di dipendente comunale 10 Elettorale Delega e relativa categoria di appartenenza 6 Elettorale Eleggibilità dipendente comunale 2 Elettorale Iscrizione cittadini AIRE 3 Elettorale Rilascio liste 9 Elettorale Sottoscrizione candidature 12 4 5 7-8 10 7-8 7-8 10 Pagina 28 Anno VII Numero 7-8 Personale Congedo parentale 10 Personale Congedo parentale 7-8 Personale Indennità art. 36 comma 2 CCNL 22.1.2004 4 Personale Posizioni organizzative 3 Personale Responsabile del servizio Polizia mortuaria Concessione cimiteriale 5 Polizia mortuaria Cremazione - Autorizzazione - Competenza 6 Polizia mortuaria Cremazione cittadino straniero Polizia mortuaria Diritti di concessione 6 Polizia mortuaria Dispersione o affidamento ceneri 9 Polizia mortuaria Estumulazione e trasporto salma 1 Polizia mortuaria Trasporto salma 7-8 Polizia mortuaria Trasporto salma 5 Stato Civile Adozioni: annotazioni atto di nascita 4 Stato Civile Amministratore di sostegno 11 Stato Civile Annotazione a margine atto di matrimonio 12 Stato Civile Atto di morte - cognome diverso - pubblicazioni di matrimonio 12 Stato Civile Cambio nome Stato Civile Celebrazione matrimonio - giardino pubblico - incompatibilità Stato Civile Cognome di cittadino straniero divenuto italiano Stato Civile Competenza trascrizione atti provenienti dall'estero Stato Civile Convenzione matrimoniale 2 Stato Civile Decorrenza data divorzio 2 Stato Civile Dichiarazione di morte 3 Stato Civile Figlio con nome identico al padre Stato Civile Filiazione - riconoscimento Stato Civile Filiazione - riconoscimento e legittimazione Stato Civile Matrimonio casa comunale 2 Stato Civile Matrimonio donna straniera - divieto temporaneo nuove nozze 4 Stato Civile Matrimonio per delega - Trascrizione 6 Stato Civile Modifica del cognome dopo l'acquisto della cittadinanza italiana 5 Stato Civile Nascita all'estero. Trascrizione e attribuzione del cognome 5 Stato Civile nnotazione di divorzio 12 Stato Civile Prenome Junior 12 Stato Civile Prenomi - applicazione art. 36 DPR 396/2000 - casistica Stato Civile Provvedimenti provenienti dall'estero 12 Stato Civile Pubblicazioni di matrimonio cittadini australiani 12 Stato Civile Rettifica nome 12 Stato Civile Riconciliazione 10 Stato Civile Riconoscimento cittadinanza Stato Civile Riconoscimento figlio minore di sedici anni 11 Stato Civile Riconoscimento figlio naturale - Cognome 9 Stato Civile Scelta del nome ai sensi dell'art. 36 del DPR 396/2000 5 Stato Civile Sentenza straniera di adozione. Irrecivibilità Tribunale dei minori. Rimedi 3 Stato Civile Traduzione del prenome Stato Civile Trascrizione atti provenienti dall'estero 6 Stato Civile Trascrizione atto proveniente dall'estero 1 Stato Civile Trascrizione decreto dichiarativo di efficacia adozione internazionale 10 10 2 11 6 7-8 2 10 7-8 4 2 11 11 Pagina 29 (Continua da pagina 20) Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS.LL. sull'obbligo di ricezione delle domande secondo le modalità indicate. Nei casi, infine, di rintraccio del cittadino straniero in posizione irregolare sul territorio nazionale, che avanza richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 1 bis, comma 2, lett.a) del Decreto legge n. 416/89, convertito dalla Legge n. 39/90, relativo al trattenimento obbligatorio presso un centro di identificazione. IL DIRETTORE CENTRALE (Pansa) Pubblichiamo le modifiche apportate dall’art. 14 del D.lgs 9 maggio 2005, n. 96 (G.U. n. 131 del 8/6/2005) alla parte aeronautica del Codice della navigazione riferita agli atti di stato civile in corso di navigazione Art. 835 (Nascite, morti e scomparizioni da bordo). Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonché delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC. All'estero la dichiarazione di cui al primo comma è presentata all'autorità consolare. Le autorità di cui al primo e secondo comma raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile. STRANIERI Status rifugiato dell'aeromobile). In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica dell'ENAC. Se il sinistro si è verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile è situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorità consolare del luogo. Nei processi verbali le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei superstiti, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti Art. 836 (Trasmissione degli atti alle nell'art. 761; dichiarano inoltre se a loro autorità competenti). giudizio le per sone scomparse L'autorita' aeronautica o consolare debbano, in base alle circostanze, trasmette copia dei processi verbali ritenersi perite. relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a Art. 838 (Conseguenze della n o r m a d e l l e d i s p o s i z i o n i scomparizione). sull'ordinamento dello stato civile; al Le conseguenze della scomparizione procuratore della Repubblica, trasmette da bordo o per perdita dell'aeromobile copia dei processi verbali di sono regolate dagli articoli 211 e 212. scomparizione. Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica Art. 837 (Processi verbali di sicurezza. scomparizione in caso di perdita STATO CIVILE Eventi a bordo aeromobile Pagina 30 ELETTORALE Lavoro straordinario Anno VII Numero 7-8 MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2005. Lavoro straordinario del personale degli Enti locali. Richiesta di chiarimenti “le 70 ore individuali e le 50 ore medie mensili di lavoro straordinario ... possano essere effettuate a condizione che nello stesso quadrimestre non si superino le 192 ore disponibili “ (Risposta al quesito posto dalla Prefettura di Ferrara n.d.r.) Codesta Prefettura, con la nota segnata a margine, ha sottoposto all’attenzione di questo Ministero le perplessità avanzate da alcuni Comuni della Provincia relative all’applicabilità dell’articolo 15 della Legge n. 68 del 1993, che disciplina l’effettuazione del lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali, alla luce delle nuove disposizioni in materia di orario di lavoro introdotte dal D.lgs. n. 66 del 2003, come modificato dal D.lgs. n. 213 del 2004. Al riguardo si fa preliminarmente presente che sulla problematica in questione è stata emanata la circolare n. 8 del 3 marzo 2005 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, ha impartito utili indicazioni in ordine alla disciplina di alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (si vedano, in particolare, i punti 4, 6, 9 e 10). Si rappresenta, altresì, che il citato art. 15 è tuttora in vigore e la sua applicabilità non è incompatibile con quanto introdotto con la nuova normativa che ha dato attuazione alle specifiche direttive dell’Unione Europea. Infatti, per fronteggiare le maggiori esigenze lavorative derivanti dall’attuazione delle consultazioni elettorali che richiedono prestazioni lavorative concentrate in un determinato periodo temporale, gli enti potrebbero adottare diversificati sistemi di articolazione dell’ordinario orario di lavoro al fine di non superare il limite della media delle 48 ore settimanali nell’ambito del periodo di riferimento, quale ad esempio l’orario multiperiodale disciplinato dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 66/2003 che consente di distribuire, nell’arco di un anno ovvero di un periodo più breve secondo le esigenze dei singoli enti, il quantitativo delle ore settimanali. La durata media dell’orario settimanale consente al lavoratore dipendente di un ente locale di svolgere oltre le 36 ore d’obbligo di lavoro normale, un’attività lavorativa straordinaria per 12 ore settimanali che per il quadrimestre di riferimento ammontano a 192 ore disponibili. Considerato che le 70 ore individuali e le 50 ore medie mensili di lavoro straordinario consentite per le esigenze elettorali dall’articolo 15 della Legge n. 68 del 1993, riguardano un periodo di tempo inferiore al quadrimestre di riferimento, nulla vieta che non possano essere effettuate a condizione che nello stesso quadrimestre non si superino le 192 ore disponibili derivanti dall’applicazione del sopraccitato D.lgs. n. 66. Roma, 9 giugno 2005 IL DIRETTORE CENTRALE (Bruschi) Pagina 31 INA LEGGE 31 MAGGIO 2005 n. 88 G.U. n. 125 del 31 maggio 2005 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. (stralcio) Articolo 1-novies Modifiche all’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente Il quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 12, è istituito, presso il Ministero dell'Interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni. L'INA, promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurare la piena operatività" AIRE MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare 25/2005 Aire. Richiesta urgente verifica 1389 posizioni trasmesse dal Ministero degli Affari Esteri. I rappresentanti della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri hanno trasmesso a questa Amministrazione i risultati di un’indagine a campione svolta presso 35 Uffici diplomatico -consolari all’estero su circa 4000 posizioni, scelte a caso, risultanti come “solo MAE” alla data dello scorso febbraio. Da questa verifica è emerso che per 1389 nominativi del campione esaminato gli Uffici consolari avevano già inviato ai Comuni di ultima Modifica legge anagrafica residenza sia il modello Cons. 01 che, nei casi richiesti, l’atto di nascita e la certificazione di cittadinanza. Al fine di procedere pertanto all’allineamento di tali posizioni, iscrivendole in Aire - laddove non già provveduto dopo lo scorso febbraio e qualora si riscontri la completezza delle stesse - questo Ufficio si è impegnato, in sede di Comitato anagrafico-elettorale, a procedere, in tempi rapidissimi, al controllo di tutti i 1389 nominativi trasmessi dal (Continua a pagina 32) Verifica posizioni Pagina 32 AIRE Verifica posizioni "I Comuni dovranno inoltre prestare particolare attenzione alle posizioni eventualmente doppie" Il Direttore Centrale Mario Ciclosi Anno VII (Continua da pagina 31) Ministero degli Affari Esteri. A tale scopo è stato reso disponibile – collegandosi all’indirizzo 10.254.8.21 della Intranet Servizi Elettorali/Aire: Servizi/Verifica posizioni solo M.A.E. / Banca dati 1389 posizioni.mdb ed elenchi comune.xls - un elenco, suddiviso per Comune e per provincia, contenente i dati dei connazionali all’estero inseriti negli schedari dei citati 35 Uffici consolari per i quali, alla data dell’ultimo Elenco Unico, non era stata riscontrata l’iscrizione all’Aire, a fronte di un avvenuto e documentato invio dei modelli Cons. 01 e dei certificati di stato civile, nonché un elenco contenente pochissimi nominativi per i quali gli stessi Uffici consolari non hanno specificato il Comune a cui era stata richiesta l’iscrizione AIRE (elenchi assentisenzacomune.xls). Per la corretta visualizzazione dei predetti elenchi è stata predisposta una nota operativa inserita nella pagina “Verifica posizioni solo M.A.E”. Le SSLL sono pertanto pregate di voler fornire a ciascun comune interessato le posizioni in questione, utilizzando l’apposito software e scaricando il file in formato.xls, ovvero stampando lo stesso, vigilando attentamente sull’attività di verifica e successivo inserimento dei nominativi in AIRE. Si rammenta inoltre alle SSLL che la verifica dei nominativi trasmessi con i files dovrà essere effettuata controllando ciascuna posizione sia a livello di stato civile (per il riscontro dell’esattezza del nome e cognome riportati) che a livello anagrafico, attraverso il confronto dettagliato con tutti gli atti cartacei. Qualora i Comuni non riescano, dopo questa verifica, a rintracciare Numero 7-8 comunque il Cons. 01 già trasmesso – i cui estremi sono riportati nello stesso elenco – o gli atti di stato civile indicati, dovranno prendere immediati contatti con gli Uffici consolari di competenza degli interessati. I Comuni dovranno inoltre prestare particolare attenzione alle posizioni eventualmente doppie (doppie iscrizioni Aire o doppie iscrizioni consolari) per identificare il Comune e il Consolato attualmente competente e a quelle che dovessero richiedere una verifica del nome e o cognome, sia a livello di schedari consolari che a livello di AIRE. Analoga attenzione dovrà essere posta per quanto concerne la verifica dell’attualità, complet ezza ed esattezza degli indirizzi. Le SSLL sono infine pregate di voler vigilare attentamente sulla accuratezza e velocità dei controlli richiesti, finalizzati all’inserimento in AIRE delle posizioni non ancora iscritte (previa verifica e reperimento di quanto riportato nell’elenco). Qualora i Comuni interessati non siano stati oggetto delle ispezioni straordinarie richieste con circolare n. 13 del 4 marzo 2005, le SSLL vorranno valutare l’opportunità di effettuarle per i controlli di cui alla presente circolare, anche al fine di verificare l’esistenza di eventuale arretrato presente nei Comuni che dovranno svolgere i controlli. Confidando nella collaborazione delle SSLL, si ringrazia e si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro circa l’esito dei controlli e delle ispezioni che verranno svolte. Roma, 3 giugno 2005 IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi) Pagina 33 Attribuzione cognome del padre ai cittadini stranieri ai quali viene concessa la cittadinanza italiana GIURISPRUDENZA Cognome cittadini divenuti italiani a cura di Luciano Pignatelli E saminiamo il decreto del Tribunale di Cagliari afferente l’attribuzione del cognome, secondo la legge italiana, ad un cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza italiana. A seguito della concessione della cittadinanza italiana e alla conseguente trascrizione del suo atto di nascita l’Ufficiale dello stato civile, applicando la legge italiana e secondo le circolari emanate dal Ministero dell’interno, ha mutato il cognome attribuito al cittadino straniero dal suo Stato di origine con quello che secondo la legge italiana deve essere il cognome da portare. Avverso tale interpretazione e conseguente applicazione delle norme il neo cittadino italiano, ha presentato ricorso al Tribunale ai sensi dell’art. 98 comma 3 del D.P.R. n. 396/00. Il Tribunale nell’accogliere il ricorso, anche su richiesta del Pubblico Ministero, ha posto un punto fermo sulla interpretazione dell’art. 98 comma 2 D.P.R. 396/00 asserendo che esso è applicabile unicamente ai cittadini italiani nati all’estero ogniqualvolta viene loro applicata una norma diversa da quella italiana relativa all’attribuzione del cognome. Precisamente la suddetta norma tutela il cittadino italiano, nato all’estero, nel caso in cui all’estero non può far valere il suo diritto al nome secondo la legislazione italiana. Ma il Tribunale si è posto anche il problema in relazione all’art, 1 della Convenzione di Monaco del 5.9.1980 nella parte in cui afferma, sempre in tema di nomi e cognomi, che in caso di cambiamento di nazionalità viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalità o, se il cambiamento del cognome possa essere determinato dall’art. 24 legge n. 218/95 l’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto. Il Tribunale, pertanto, valutate in relazione ai principi costituzionali nonché agli indirizzi giurisprudenziali attuali, ritiene non addivenire al mutamento del cognome del cittadino straniero divenuto cittadino italiano. Innanzitutto i principi costituzionali sono applicabili in quanto lo straniero è divenuto cittadino italiano; tra i diritti costituzionalmente garantiti non vi è dubbio che sussiste quello relativo all’identità della persona e del diritto al nome (nella sua accezione di nome e cognome). Ciò premesso, cioè nel caso di cambiamento del cognome, ne deriva che il cittadino straniero divenuto cittadino italiano è un soggetto giuridico già esistente con una sua identità, garantita costituzionalmente, a differenza del neonato il quale non ha ancora alcuna identità; lo stesso, non avendo perduto la cittadinanza di origine, si troverebbe nella condizione di avere identità diverse tra loro. Tutto questo porta a sostenere che nel caso si applicassero le norme della Convenzione di Monaco e l’art. (Continua a pagina 34) Luciano Pignatelli “Il Tribunale... ritiene non diversi addivenire al mutamento del cognome del cittadino straniero divenuto cittadino italiano” Pagina 34 GIURISPRUDENZA Cognome cittadini divenuti italiani “l’attività degli Ufficiali di Stato civile dovrà essere improntata ad una maggiore cautela nella lettura di quelle norme che possono incidere sui diritti fortemente garantiti dalle norme costituzionali” Anno VII (Continua da pagina 33) 24 L. 218/95 nel senso di addivenire al mutamento del cognome si dovrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale. Al contrario se dalla lettura di dette norme ne deriva il principio della immutabilità del nome attribuito dallo Stato di origine e che solo altri eventi successivi possono determinarne il cambiamento (quali il matrimonio, la modifica volontaria ecc.) siamo in piena sintonia con i principi costituzionale sopra citati. Resta escluso l’acquisto di una nuova cittadinanza in aggiunta a quella posseduta precedentemente in quanto la norma parla di cambiamento di cittadinanza non di aggiunta di cittadinanza. Per quanto attiene all’art. 24 Legge 218/95 esso non può che essere interpretato nel senso di ampliamento dei diritti della per sonalità, conseguenza dell’acquisto della nuova cittadina, non certo una compressione di tali diritti. Infine il Tribunale evidenzia che in assenza di una norma precisa nel Numero 7-8 nostro ordinamento che imponga la modifica del cognome ai cittadini stranieri divenuti cittadini italiani non vi era altro modo di leggere le norme vigenti. Possiamo concludere che, pur di fronte ad un singolo provvedimento, l’attività degli Ufficiali di Stato Civile dovrà essere improntata ad una maggiore cautela nella lettura di quelle norme che possono incidere sui diritti fortemente garantiti dalle norme costituzionali. Certo che questo indirizzo, se sarà confermato, pone una interpretazione restrittiva sia dell’art. 98 comma 2 del D.P.R. 396/00 nonché delle norme che possono determinare mutamenti del cognome di soggetti già esistenti nella comunità internazionale. Sarebbe opportuno che gli organi preposti a dare indirizzi nella suddetta materia si ponessero il problema di analizzare i principi contenuti nel citato decreto in qua nto, se confermati, porteranno ad un cambiamento radicale dell’applicazione dei principi e norme in materia di cognome. Tribunale di Cagliari - Decreto 17 maggio 2005 Con ricorso depositato il 20 aprile 2005, la signora Norma X. Y., cittadina cubana alla quale è stata conferita la cittadinanza italiana, ha chiesto di poter "mantenere entrambi i miei cognomi di nascita", allegando la comunicazione dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ABCDEF relativa all'avvenuta correzione d'ufficio, in sede di trascrizione, dell'atto di nascita della ricorrente, con attribuzione "del solo cognome paterno X.". Poiché la ricorrente si doleva, in modo inequivoco (e nel termine di legge), di tale correzione, e il ricorso doveva pertanto qualificarsi come proposto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 98 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, il giudice relatore ha disposto la comparizione davanti a sé della X. Y. e dell'Ufficiale dello Stato Civile di ABCDEF. (omissis) Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ciò posto, il Tribunale osserva quanto (Continua a pagina 35) Pagina 35 all'estero da genitori legittimamente segue. uniti in matrimonio ovvero relativo a La correzione in esame è stata cittadino italiano riconosciuto come effettuata dall'Ufficiale dello stato figlio naturale ai sensi dell'articolo civile sulla base delle seguenti 262, primo comma, del codice civile, considerazioni, esplicitate solo al quale sia stato imposto un parzialmente, ma emergenti in modo cognome diverso da quello ad esso evidente dagli atti: spettante per la legge italiana. ? per effetto del D.P.R. 4 febbraio Quest'ultimo cognome deve essere 1998 la ricorrente è divenuta cittadina indicato nell'annotazione." italiana; (omissis) ? in conseguenza di questa nuova Ritiene il Collegio che la scelta situazione giuridica ella è soggetta, interpretativa dell'Ufficiale dello Stato per quanto riguarda l'attribuzione del Civile di ABCDEF, sopra richiamata nome, alla legge italiana (nella (aderente alle indicazioni del circolare del Ministero dell'Interno n. Ministero dell'Interno, peraltro di 114 Kb del 24 novembre 1999 - di cui valore non precettivo nell'ordinamento questo Tribunale ha preso visione generale, secondo le regole sulla d'ufficio - sono richiamati, al riguardo, gerarchia delle fonti), non sia l'art. 24 della legge 31 maggio 1995, condivisibile. n. 218, e l'art. 1 della Convenzione di Deve, invero, considerarsi che Monaco 5 settembre 1998); l'attribuzione della cittadinanza non ? dall'atto di nascita formato in Cuba comporta la nascita di un nuovo non emerge se i genitori della soggetto, al quale debbano applicarsi ricorrente fossero uniti in matrimonio; le norme italiane sull'imposizione del ? la nascita risulta essere stata nome. oggetto di dichiarazione congiunta di Già per questa via, la richiamata costoro e pertanto, per il disposto norma dell'art. 98, 2° comma, del dell'art. 262, 1° comma, del codice nuovo regolamento dello Stato Civile civile italiano, deve esserle imposto, appare dunque, ictu oculi, non quale figlia naturale riconosciuta applicabile al caso di specie. contemporaneamente dai due In particolare, deve rilevarsi che tale genitori, il solo cognome del padre; norma espressamente e palesemente ? nell'atto di nascita sono stati invece si riferisce all'ipotesi del soggetto nato attribuiti i cognomi di entrambi i all'estero il quale, essendo cittadino genitori; italiano già al momento della nascita, ? si è dunque reso necessario - avrebbe diritto all'attribuzione del secondo l'Ufficiale dello Stato Civile di nome secondo la legge italiana, ed in ABCDEF - applicare la norma dell'art c o n c r e t o s u b i s c e i n v e c e 98, 2° comma, del d.p.r. n. 396/2000, un'attribuzione non conforme alla sua il quale stabilisce che l'Ufficiale dello legge nazionale. Stato Civile deve procedere a E' evidente che, in relazione a questa correzione "nel caso in cui riceva, per ipotesi, il nostro ordinamento vuole, la registrazione, un atto di nascita con la norma dell'art. 98, 2° comma, relativo a cittadino italiano nato (Continua a pagina 36) (Continua da pagina 34) GIURISPRUDENZA Cognome cittadini divenuti italiani “tale norma espressamente e palesemente si riferisce all'ipotesi del soggetto nato all'estero il quale, essendo cittadino italiano già al momento della nascita, avrebbe diritto all'attribuzione del nome secondo la legge italiana” Pagina 36 GIURISPRUDENZA Cognome cittadini divenuti italiani "E' di piena evidenza, infatti, che una siffatta amputazione dei segni distintivi della persona è sempre inammissibile." Anno VII (Continua da pagina 35) apprestare un rimedio a favore del cittadino, il quale all'estero si potrebbe trovare nell'impossibilità di far valere il suo diritto al nome secondo la legislazione italiana. (omissis) Resta da verificare se l'eliminazione del cognome materno "Y." sia imposta dalla norme di cui all'art. 1 della Convenzione di Monaco 5 settembre 1980 ("1. I cognomi ed i nomi della persona vengon o determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadina. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato. 2. In caso di cambiamento di nazionalità viene applicata la legge dello stato della nuova nazionalità); e/o se l'eliminazione sia determinata dall'art. 24 della legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218 del 1995 "L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto [...]". Di tali norme deve valutarsi la compatibilità con i principi posti dalla nostra Costituzione. A tal fine devono formularsi le seguenti considerazioni. La cittadinanza concessa allo straniero viene attribuita, come è evidente, ad un soggetto di dirittopersona fisica già da tempo esistente, i cui diritti fondamentali sono inalienabili, alla stregua della nostra Costituzione; l'applicabilità della quale - se mai potesse essere dubbia rispetto allo straniero - è resa indiscutibile dalla qualità di cittadino, che il soggetto viene ad acquistare. Tra tali diritti è quello all'identità personale, della quale il diritto al Numero 7-8 nome è, secondo la migliore dottrina e un'univoca giurisprudenza, una componente essenziale. (omissis) E' di piena evidenza, infatti, che una siffatta amputazione dei segni distintivi della persona è sempre inammissibile, e non solo quando acquisti caratteri di particolare gravità, come nel caso di cittadini nati in paesi nei quali è consentito (come, ad esempio, in alcuni Stati africani) attribuire un cognome diverso da quello del padre e della madre, ovvero il solo cognome di quest'ultima. E’ altrettanto evidente, per altro verso, che nella situazione di doppia cittadinanza (qual’è quella della signora X. Y.) il soggetto diverrebbe portatore, addirittura, di identità tra loro differenti e contrastanti. Il problema sembra, allora, doversi porre come segue: 1. se le norme poc'anzi richiamate, poste dalla legge (19 novembre 1984, n. 950) di ratifica della Convenzione di Monaco e dalla legge n. 218 del 1995, dovessero interpretarsi nel senso che esse impongano il cambiamento dei nomi non conformi alle regole dell'ordinamento italiano, dovrebbe sollevarsi la questione della loro legittimità costituzionale; 2. Se, alternativamente, di quelle norme è consentita una interpretazione corrispondente ai principi costituzionali, tale lettura deve essere prescelta per la sua corrispondenza alla nostra legge fondamentale. Orbene, l'art. 1 della Convenzione di Monaco consente un'interpretazione siffatta, potendo intendersi nel senso (Continua a pagina 37) Pagina 37 (Continua da pagina 36) che, intangibile il nome originariamente imposto nello Stato di origine, sono gli eventi successivi (matrimonio; adozione; modificazione volontaria) ad essere regolati dalla nuova legge nazionale. Tale conclusione è consentita dalla dizione testuale, sopra riportata, del tutto compatibile con una lettura rispettosa dei principi in materia di diritto all'identità personale che, per il loro carattere sovranazionale e il loro rilievo, hanno, con tutta verosimiglianza, orientato la volontà degli stati contraenti. (omissis) Per quanto riguarda il caso di specie, va rilevato che, comunque, non si è verificato un "cambiamento" della cittadinanza della X. secondo la previsione della Convenzione di Monaco, poiché la cittadinanza italiana si è soltanto aggiunta a quella cubana; e pertanto la previsione dell'art. 1 non sarebbe operativa neppure se essa dovesse interpretarsi nel senso più severo corrispondente all'opinione del Ministero dell'Interno e dell'Ufficiale dello Stato Civile di ABCDEF. Alla conclusione della possibilità di una interpretazione conforme ai principi costituzionali si giunge anche con riguardo al citato articolo 24 della legge sul diritto internazionale privato: la disposizione secondo cui "L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto" significa, secondo una lettura costituzionalmente orientata, che la legge naz ionale, pur se sopravvenuta, del soggetto tutela, ed eventualmente amplia, i diritti della personalità; e non che essa può comprimerne il contenuto che già a lui faccia capo secondo una legge nazionale precedentemente applicabile. Dovendosi escludere, per tutte le considerazioni che precedono, l'esistenza di una norma positiva del nostro ordinamento che imponga la modificazione del cognome del cittadino in seguito all'acquisto della cittadinanza italiana - e comunque non ravvisandosi una norma siffatta con riguardo al caso della signora X. Y. - l'opposizione proposta dalla ricorrente deve essere accolta; dal che consegue l'ordine di revoca della correzione effettuata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ABCDEF, avendo la ricorrente il diritto di conservare il nome attribuitole in Cuba con l'atto di nascita. La natura del procedimento esclude che si debba provvedere sulle spese. P.Q.M il Tribunale dichiara l'illegittimità della correzione del cognome della ricorrente da "X. Y." a "X.", effettuata, in sede di trascrizione dell'atto di nascita, con provvedimento del 12 aprile 2005, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ABCDEF; e, per l'effetto, dispone che il predetto Ufficiale dello Stato Civile proceda alla revoca della correzione, affinché risulti che la ricorrente ha il nome "Norma X. Y." Cagliari, 17 maggio 2005 Il Presidente, estensore Dott. Gian Giacomo Pisotti (Depositato il 18 maggio 2005) GIURISPRUDENZA Cognome cittadini divenuti italiani "la cittadinanza italiana si è soltanto aggiunta a quella cubana” Pagina 38 Anno VII Numero 7-8 BASTIANCONTRARIO Caveant Consules L Bastiancontrario Caveant Consules atino: “Stiano attenti i Consoli”. Queste erano le parole con cui s’iniziava la formula del decreto che il Senato Romano, in caso di estremo pericolo per lo Stato, emanava affidando ai consoli poteri dittatoriali (Le altre parole erano: “ne quid Repubblica detrimenti capiat” - affinché la Repubblica non subisca danno). Ciò avvenne per la prima volta nel 121 a. C., contro Caio Gracco, Tribuno della Plebe. Ancora oggi queste parole si citano nel significato di “provveda chi comanda; a chi ha gli onori, toccano anche gli oneri”. E subito mi balza in mente tutta la tematica relativa alla “Carta d’identità elettronica”, comunemente, volgarmente quanto mai appropriatamente detta CIE, brutta anche nella sigla. in effetti viene da dire CI E… e poi??? Sembra una incompiuta. Eppure c’è chi l’ha presa sul serio! Chi ne ha fatto un cavallo di battaglia per “rimodernare” la nostra benamata nazione! “Provveda chi comanda; a chi ha gli onori toccano anche gli oneri”. Detto fatto. Dopo anni che questo “progetto innovativo” è stato messo in cantiere, dopo leggi, decreti, studi, proposte, circolari, dopo vari anni di “sperimentazione”… fallimentare… chi comanda ha finalmente trovato la giusta soluzione alla questione:… si vara una apposita legge … e chi s’è visto s’è visto … nella legge si scrive chiaramente che dal 1° Gennaio 2006 venga rilasciata la carta d’identità elettronica in luogo della carta di identità su supporto cartaceo, a tutti coloro che ne facciano richiesta. La norma pone a carico dei comuni l ’obbligo di provvedere, entro il 31.10.2005, alla predisposizione dei necessari collegamenti all’Indice Nazionale delle Anagrafi e alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione. Quindi, e qui sta tutto il nocciolo della questione – le Prefetture vengono invitate dal Ministero “a voler sensibilizzare opportunamente i signori sindaci sulla necessità di identificare, assegnare, preferibilmente nell’ambito degli operatori demografici, le risorse umane che dovranno essere applicate, con stabilità, al rilascio dei documenti, nonché di definire le infrastrutture tecniche necessarie e di adottare tutti i provvedimenti indispensabili per conseguire le finalità sancite dalla citata legge”. Bastasse questo! Bastasse semplicemente scriverle le cose!! E mi pare proprio di vederli tutti questi Sindaci sensibili, sensibilissimi alla questione!! Chi corre di qua, chi si sbraccia di là… tutti presi dalla novella tematica della CIE… Allarme generale nei Comuni!!! Attiviamo… il telefono rosso!!! Ordini decisi, secchi, perentori, strilli… adunata generale… tutti in trincea, allertiamoci tutti … Boh, non è successo proprio niente di niente… E’ deprimente constatare come tutto vada a finire in un mare di indifferenza. Sembra che il problema sia nostro, cioè di noi demografici che, come al solito, rompiamo le scatole con le nostre assurde richieste e pretese! E ora, tra tante leggi e leggine, richiamiamo alcuni articoli della legge così chiamata “tecnomurfologia”: - “Il progresso tecnologico è come un’ascia nelle mani di un pazzo criminale” - “Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, e non sono sicuro dell’universo” Quindi passiamo alla disamina della questione. Dunque, la carta d’identità elettronica, così come è stata concepita accusa grosse difficoltà di attuazione e scarsissimi vantaggi per il cittadino. Mi (Continua a pagina 39) Pagina 39 (Continua da pagina 38) spiego meglio e nel dettaglio. Chi ha elaborato il progetto stesso denota non aver conoscenza delle problematiche degli uffici che dovrebbero rilasciarla e soprattutto, non aver lungimiranza nell’applicazione dei sistemi innovativi. Pensate un po’: rilasciare al cittadino un pezzo di plastica al posto di uno di carta non parrebbe poi un progetto così esaltante, anche dal punto di vista ecologico. In tal senso abbiamo già avuto esperienza con la “nuova” patente di guida (di plastica) che portata nel portafoglio in tasca dei pantaloni finisce per rompersi e, oltretutto, c’è chi non la riconosce neppure come documento di riconoscimento senza contare la difficoltà di apportarvi aggiornamenti. Stante il fatto però che per il Ministero è u n o s t r u m e n t o i n n o vativo e imprescindibile per accelerare il processo di riforma che investe la pubblica amministrazione… Armiamoci e partite!!! Orbene. Qualcuno è già partito ma di cervello… a) I comuni, dove possono reperire i fondi per sostenere le spese necessarie a espletare questo nuovo servizio, visto che solo di attrezzature minime, il costo per una unica postazione si aggira intorno ai 30.000 euro?? b) Dove possono, i comuni, reperire il personale da dedicare a questo servizio che non è certo semplice come quello in vigore adesso? c) Dove possono essere collocate le postazioni necessarie? Credo che, come minimo, debba essere prevista una postazione di lavoro in apposito, tanto per garantire la PRIVACY. d) Quale è il risultato dopo tanto sforzo? (forse non sarà mica un altro pezzo di plastica da aggiungere alla collezione già presente nei portafogli di tutti: CartaSi, Bancomat, Codice Fiscale, Carta del Supermercato, Tessera Aci, Patente Guida, Tessera di un Club/ circolo privato e via dicendo… ) Infine, come noi addetti ai lavori sappiamo bene, requisito essenziale per il rilascio della CIE è l’allineamento dei codici fiscali dei cittadini residenti nel Comune con quelli presenti all’Agenzia dell’Entrate. Mettiamo che la media dei comuni, con il primo collegamento ne riesca a valicare circa l’80%. Per validare il restante 20%, dove non riuscissimo ad operare “d’ufficio”, bisognerebbe invitare i cittadini che hanno dati incongruenti e invitarli a richiedere un nuovo codice fiscale. Non è certamente praticabile la possibilità di andare a effettuare dei cambiamenti relativi al nome che innescherebbe una specie di “catena di S. Antonio”. Nel caso poi, che un cittadino non risponda ad una convocazione. Cosa facciamo? Dobbiamo fare ciò che fanno gli “arbitri nei campi di calcio? Prima ammonizione: Cartellino giallo. Se non risponde di novo: Seconda ammonizione: cartellino rosso e… conseguente ”espulsione” dal campo di gioco… pardon! dall’anagrafe comunale?? Quale autorità abbiamo noi, Ufficiali d’Anagrafe, di imporgli qualcosa?? E qui , sorge spontanea un‘altra domandina. Come mai all’Agenzia delle Entrate, in circa 30 anni di Codice fiscale, non si sono mai presi il disturbo di correggere neppure le cose banali quali ad esempio: Comune di nascita: Firenze. Provincia: Certaldo… E qui, mi verrebbe sbattuta sul muso la “quarta legge delle modifiche” (sempre del codice murfologico) che dice: “Dopo un attento esame e scrupolose analisi di un campione, ti verrà detto che era il campione sbagliato e che non ha niente a che fare del problema”. Qualcuno di voi, molto ottimista, mi dirà: intanto iniziamo, poi il Ministero apporterà gli interventi, in materia di CIE, tendenti a migliorarla. Ah si? Allora vi declamo la Quarta legge di Fragale”: “Una volta che si è pasticciato qualcosa, qualsiasi intervento teso a migliorare la situazione non farà altro che peggiorarla”… Marcello Lazzeri Bastiancontrario Caveant Consules Pagina 40 Anno VII Numero 7-8 Le scadenze del mese di Agosto 2005 1 Lunedì ELETTORALE - Il Sindaco, con apposito manifesto, dà notizia del deposito (da effettuare dal 1 al 5 del mese di agosto) nella Segreteria del Comune degli elenchi e delle deliberazioni relative alle iscrizioni disposte in conseguenza dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18mo anno d'età o del riacquisto del diritto stesso per cessazione delle cause ostative, ed invita contro le decisioni della C.E. Comunale (o dell'Ufficiale Elettorale) a presentarli entro e non oltre il 10 agosto. Dà inoltre notizia dell'avvenuta affissione del manifesto al Prefetto. 2 Martedì ANAGRAFE - Trasmettere all'Ufficio del Registro l'elenco dei deceduti nel trimestre aprilegiugno 2005 allegando gli stati di famiglia alla data del decesso. 3 Mercoledì ANAGRAFE - Trasmettere alla Questura competente per territorio le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri di cui all’art. 15 del D.P.R. 394/1999 entro il termine di quindici giorni dalla data di definizione di ogni singola pratica. 4 Giovedì A.I.R.E. - Gli invii dei dati aggiornati, via Web-mail, dovranno essere frequentemente riproposti per il continuo aggiornamento degli Archivi Elettronici Centrali (circolari n. 29/2002 e 41/2004) 5 Venerdì ANAGRAFE - Comunicare all'A.S.L. le variazioni intervenute nella condizione dei residenti (variazioni d'indirizzo, iscrizioni per nascita ed immigrazione, cancellazioni per morte ed emigrazione, iscrizioni AIRE). 10 Mercoledì LEVA - Apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390 Reg. 3.4.1912 n. 346). 11 Giovedì ANAGRAFE - Trasmettere alla Direzione Centrale Motorizzazione Civile di Roma le variazioni di residenza di coloro che siano in possesso di patenti di guida e/o di veicoli (qualora non si provveda in via telematica). 15 lunedì STATISTICA - Entro oggi inviare all’Ufficio Territoriale del Governo (o telematicamente tramite ISTATEL) le schede di rilevazione: ISTAT D3 per matrimoni, ISTAT D4 e D5 per decessi, ISTAT D7A e D7B per movimento naturale e per calcolo della popolazione residente. Inoltre deve essere inviata una copia di ogni mod. APR4 (iscrizioni per immigrazione e per ricomparsa di irreperibili, cancellazioni per l’estero o per irreperibilità) e P4 (iscrizioni anagrafiche per nascita). 26 Venerdì ANAGRAFE - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione, il riparto e la liquidazione mensile dei diritti di segreteria (art. 41 L. 604/1962 e D.M. 31.7.1995). I diritti di Stato Civile non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento dello Stato Civile. 29 Lunedì ANAGRAFE - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro ed all’INPS le variazioni intervenute sui pensionati nel corso del mese (art. 23 R.D. 677/1937 e L. 38/1951). 30 Martedì ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Il Sindaco: 1) provvede alla compilazione dell'elenco preparatorio, in ordine alfabetico e distinto per maschi e femmine, degli iscritti nel registro della popolazione comunale alla data del 15 agosto, che compiranno il 18mo anno d'età dal 1.1 al 30.06 dell'anno successivo; 2) trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto del suddetto elenco al Casellario giudiziale competente. 31 Mercoledì GIUDICI POPOLARI - Entro oggi l'apposita Commissione deve compilare gli elenchi dei Giudici Popolari per la Corte d'Appello e la Corte d'Assise d'Appello, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni e cancellazioni Pagina 41 Le scadenze del mese di Settembre 2005 1 Giovedì A.I.R.E. - Gli invii dei dati aggiornati, via Web-mail, dovranno essere frequentemente riproposti per il continuo aggiornamento degli Archivi Elettronici Centrali (circolari n. 29/2002 e 41/2004) 2 Venerdì CARTE DI IDENTITA’- Trasmettere alla Prefettura-U.T.G. il prospetto riepilogativo delle carte d'identità rilasciate nel bimestre luglio-agosto 2005. 5 Lunedì ANAGRAFE - Comunicare all'A.S.L. le variazioni intervenute nella condizione dei residenti (variazioni d'indirizzo, iscrizioni per nascita ed immigrazione, cancellazioni per morte ed emigrazione, iscrizioni AIRE). 6 Martedì ANAGRAFE - Trasmettere alla Questura competente per territorio le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri di cui all’art. 15 del D.P.R. 394/1999 entro il termine di quindici giorni dalla data di definizione di ogni singola pratica. 10 Sabato LEVA - Apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390 Reg. 3.4.1912 n. 346). 10 Sabato GIUDICI POPOLARI - Entro oggi il Sindaco deve inviare al Presidente del Tribunale gli elenchi relativi all'aggiornamento dei Giudici Popolari 15 Giovedì STATISTICA - Entro oggi inviare all’Ufficio Territoriale del Governo (o telematicamente tramite ISTATEL) le schede di rilevazione: ISTAT D3 per matrimoni, ISTAT D4 e D5 per decessi, ISTAT D7A e D7B per movimento naturale e per calcolo della popolazione residente. Inoltre deve essere inviata una copia di ogni mod. APR4 (iscrizioni per immigrazione e per ricomparsa di irreperibili, cancellazioni per l’estero o per irreperibilità) e P4 (iscrizioni anagrafiche per nascita). 20 Martedì ELETTORALE - Termine ultimo da parte dei Casellari Giudiziali per la restituzione ai Comuni degli estratti dell'elenco dei cittadini da iscrivere nelle liste elettorali. Termine ultimo da parte del Questore per la trasmissione ai Comuni di residenza degli interessati dell'elenco dei cittadini che compiranno il 18mo anno d'età dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e che si trovino sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 e successive modificazioni. Verrà effettuata successivamente, caso per caso, ulteriore segnalazione relativa ai nominativi di coloro che venissero sottoposti alle suddette misure di prevenzione tra il 20 settembre ed il 10 dicembre dell'anno in corso. 28 Mercoledì ANAGRAFE - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro ed all’INPS le variazioni intervenute sui pensionati nel corso del mese (art. 23 R.D. 677/1937 e L. 38/1951). 29 Giovedì ANAGRAFE - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione, il riparto e la liquidazione mensile dei diritti di segreteria (art. 41 L. 604/1962 e D.M. 31.7.1995). I diritti di Stato Civile non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento dello Stato Civile. 30 Venerdì ANAGRAFE - Trasmettere alla Direzione Centrale Motorizzazione Civile di Roma le variazioni di residenza di coloro che siano in possesso di patenti di guida e/o di veicoli (qualora non si provveda in via telematica). Pagina 42 Anno VII Numero 7-8 Quesiti STATO CIVILE - Riconoscimento cittadinanza italiana D. Un cittadino argentino residente in questo Comune ha presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis allegando: 1) copia integrale dell’atto di nascita del bisnonno, nato in Italia nel 1871 ed emigrato in Argentina; 2) copia dell’atto di matrimonio del bisnonno coniugato in Argentina con cittadina italiana; 3) copia degli atti di nascita e di matrimonio del nonno, nato e coniugato in Argentina; 4) copia degli atti di nascita e di matrimonio della madre; 5) copia dell’atto di nascita dello stesso richiedente; I documenti di cui ai numeri 2) e 3) sono estratti per copia integrale rilasciati dal comune italiano di origine, ove gli stessi risultano essere stati trascritti nel 1990. La trascrizione di tali atti sarebbe stata disposta, secondo quanto afferma il richiedente, dal competente Consolato italiano in Argentina, a seguito del riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis a favore di uno zio paterno dello stesso richiedente. L’atto di nascita dello zio non risulta però trascritto in Italia. I documenti di cui ai punti 4) e 5) sono copie integrali autentiche rilasciate dal competente Ufficiale dello stato civile argentino, munite di traduzione ufficiale e di “Apostille”. Si chiede: a) se la trascrizione in Italia degli atti di stato civile di cui ai punti 2) e 3) sia di per sé sufficiente per ritenere provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano da parte del bisnonno e del nonno; b) se lo status civitatis italiano del richiedente possa essere riconosciuto, una volta che sia provata la discendenza del richiedente dal nonno (tramite gli atti di cui ai punti 4) e 5) e l’assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza relativamente al solo richiedente e alla madre di questi (tramite attestazione da acquisire presso il competente Consolato italiano in Argentina). R. Con riferimento al quesito posto in materia di riconoscimento della cittadinanza a cittadino straniero di ceppo italiano si debbono avanzare, preliminarmente, le seguenti osservazioni ed ipotesi: 1. il bisnonno è emigrato all’estero e là deceduto senza far mai ritorno in Italia; 2. anche il nonno, nato all’estero, non ha mai risieduto in Italia; 3. l’interessato richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana a codesto Comune è nato da sola madre italiana dopo il 1948. Se le condizioni ed ipotesi sopra indicate risultano corrette si deve ritenere non sufficiente la trascrizione dell’atto di matrimonio del bisnonno e quella dell’atto di nascita e di matrimonio del nonno (Continua a pagina 43) Pagina 43 ANAGRAFE - Irreperibilità e per stabilire che non vi sia stata servizi sociali interruzione nella trasmissione della cittadinanza italiana dal bisnonno al D. Un signore cancellato circa un richiedente il riconoscimento. anno fa dalla nostra anagrafe per In ragione di ciò, anche supponendo irreperibilità accertata, si è la non necessità di acquisire il presentato sia presso l'assistente certificato di non naturalizzazione sociale, sia presso il nostro ufficio argentina del bisnonno (rilasciabile dicendo che senza la residenza ha dall’apposito ufficio del potere dei grossi problemi (es. assistenza giudiziario argentino), comunque sanitaria), che abita a volte qua, a previsto dal punto 5 della Circolare volte là e che non ha una dimora Ministero Interno in data 8/4/91 n. stabile (anche se per la verità K.28.1, si rende comunque l'ultima volta che è venuto ci ha detto necessario acquisire l’attestazione di che abita in un appartamento, posto non rinuncia alla cittadinanza in un altro comune, in cui non può italiana, rilasciabile dalle nostre prendere la residenza poiché il rappresentanze diplomatiche in proprietario non vuole). Argentina, relativa al nonno, alla Questa persona svolge la sua attività madre ed al richiedente. nel territorio di un altro comune ed Q u a l o r a i l r i c h i e d e n t e i l anche i suoi "spostamenti" non riconoscimento della cittadinanza avverrebbero nell'ambito del nostro italiana non fosse in possesso degli territorio comunale. atti di cui sopra spetterà all’ufficiale Lui asserisce (dice che lo ha detto la di stato civile del Comune richiederle Prefettura presso cui si è rivolto) che direttamente al Consolato o ai ha diritto ad avere la residenza come Consolati competenti. senza fissa dimora nel nostro Solo quando siano stati acquisiti tutti comune, poiché siamo l'ultimo i documenti necessari sopra descritti comune in cui ha avuto la residenza. l ’Uf f i c i a l e d i s t a t o c i v i l e , La Prefettura gli avrebbe anche riconoscendo il possesso della detto che l'assistente sociale del cittadinanza italiana al richiedente, comune dovrebbe fare una relazione provvederà a trascrivere unicamente che attesti la sua particolare l’atto di nascita dell’interessato oltre situazione. agli eventuali atti di stato civile che La legge veramente parla di l o r i g u a r d i n o d i r e t t a m e n t e registrare nell'anagrafe le persone ( m a t r i m o n i o , d i v o r z i o , a l t r o senza fissa dimora che hanno matrimonio, ecc.). stabilito il proprio domicilio nel Si ricorda che l’Ufficiale di stato comune. c i v i l e , n e l l a p r o c e d u r a d i Ma il domicilio si può stabilire dove riconoscimento della cittadinanza si vuole? italiana non dovrà trascrivere gli atti Anche se di fatto non si gravita degli ascendenti così come nell'ambito di quel comune e non vi recentemente ribadito anche dal si ha nessun interesse o attività? Ministero dell’Interno. (Continua a pagina 44) (Continua da pagina 42) Pagine curate da: Mauro Parducci Luciano Pignatelli Maria Luisa Calligaro Pagina 44 I QUESITI Maria Luisa Calligaro Anno VII (Continua da pagina 43) Questa persona non è un girovago, un artista di spettacoli viaggianti, un commerciante ambulante o quant'altro, ma sembrerebbe (a detta dell'assistente sociale, che però non può dimostrarlo) nemmeno un senza tetto. Cosa può fare il nostro ufficio in questo caso, deve comunque accettare la dichiarazione di elezione di domicilio nel comune ed iscriverlo come senza fissa dimora ad un indirizzo convenzionale? Nel caso in cui venga fatta firmare la richiesta di residenza occorre disporre gli accertamenti della Polizia Municipale per accertare l'effettiva presenza del suddetto sul territorio comunale? Il punto 3 dell'art. 2 della legge 24.12.1954 n. 1228 dice che "ai fini dell'obbligo di cui al primo comma la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel comune di nascita". Non spetterebbe in un caso come questo al comune di nascita fare l'iscrizione anagrafica? (per assurdo il comune di nascita è anche quello in cui lavora e in cui di fatto sembra che abiti, anche se ovviamente non siamo in grado di dimostrarlo). Noi vorremmo agire correttamente, né privare questo cittadino di un diritto che può avere, ma nel contempo nemmeno iscrivere in anagrafe una persona se non ha titolo per essere iscritta. R. Per il caso prospettato, al fine di trovare la corretta soluzione sotto il profilo anagrafico, debbono essere Numero 7-8 avanzate alcune considerazioni preliminari. L’art. 2 della legge 1228/54 stabilisce che ogni persona ha l’obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di dimora abituale. Sempre l’art. 2 citato prevede che “la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita.” Le avvertenze generali sulle disposizioni contenute nella legge anagrafica, pubblicate in “Metodi e Norme – Serie B – n. 29” (edizione 1992) dall’I S T A T danno una definizione precisa della persona senza fissa dimora individuandone i presupposti nel soggetto “che non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l’accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese di spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc.).” Il soggetto già iscritto nell’anagrafe della popolazione residente di un Comune viene cancellato per irreperibilità accertata, ex art. 11 D. P.R. 223/89, quando abbia perso il requisito della dimora abituale nel Comune di iscrizione e non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 2 della Legge 1228/54 chiedendo l’iscrizione nel Comune di nuova dimora abituale. Ciò premesso si debbono trarre le seguenti conclusioni. Una persona iscritta nell’anagrafe di un Comune per dimora abituale e cancellata per irreperibilità potrebbe richiedere, nello stesso Comune, (Continua a pagina 45) Pagina 45 (Continua da pagina 44) l’iscrizione in qualità di senza fissa dimora alla precisa condizione di poter dimostrare che nel frattempo ha maturato i requisiti per essere considerato un senza fissa dimora. Qualora la persona di cui sopra abbia invece semplicemente trasferito la residenza in altro Comune, ove tra l’altro svolge la propria attività lavorativa, dovrà richiedere l’iscrizione nell’anagrafe del nuovo Comune. Il fatto che il soggetto abiti in un alloggio ove il proprietario sembra non consentirvi la richiesta di residenza non ha alcun valore né, d’altra parte, può essere presa in considerazione dall’Ufficiale d’anagrafe. In considerazione di quanto sopra l’Ufficiale d’anagrafe del Comune che ha provveduto alla cancellazione per irreperibilità accertata può comunque segnalare, ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 223/89, la possibile nuova dimora abituale del soggetto irreperibile all’Ufficiale d’anagrafe del Comune ove svolge la propria attività lavorativa. Quest’ultimo ufficiale avrà il dovere di accertare la condizione di dimora del soggetto e, in caso affermativo, invitare l’interessato a rendere le prescritte dichiarazioni o, in mancanza, procedere d’uffic io all’iscrizione anagrafica. Sicuramente non sussistono le condizioni per un’iscrizione nell’anagrafe del Comune che ha provveduto ad effettuare la cancellazione anagrafica. Qualora l’interessato volesse comunque presentare domanda di re-iscrizione dovrà indicare un preciso indirizzo che l’Ufficiale d’anagrafe dovrà accertare essere il luogo della dimora abituale: in mancanza di tale indicazione si ritiene che la domanda di iscrizione non possa essere ricevuta anche nella considerazione che non vi sono le condizioni per l’elezione di domicilio non trattandosi di un senza fissa dimora. STATO CIVILE - Morte all’Estero D. Quando un Comune chiede informazioni su un connazionale di cui noi non abbiamo più traccia neanche tramite parenti (magari riusciamo anche a capire che è morto guardando un elenco che si trova su internet) è più giusto dire che non abbiamo più un suo recapito attualizzato in modo che possa essere tolto dall'AIRE o che presumibilmente è morto (ma in questo caso comunque non c'e' una trasmissione di atto di morte da trascrivere)? Io penso che la prima risposta sia quella giusta (anche perché mi occupo di AIRE ed ELETTORALE) ma siccome invece il collega che si occupa dello Stato Civile vorrebbe che io facessi una comunicazione comunicando la presunta morte volevo da voi delucidazioni. R. L'Ufficio Consolare può rilasciare, a norma dell'art. 20 D.P.R. 396/2000 una comunicazione di morte, in sostituzione della trasmissione del relativo atto, quando l'atto stesso non sia reperibile: in questo caso il Consolato deve avere notizia certa della morte mediante propri (Continua a pagina 46) Pagine curate da: Mauro Parducci Luciano Pignatelli Maria Luisa Calligaro Pagina 46 I QUESITI Anno VII (Continua da pagina 45) accertamenti. Diversamente si dovrà solo certificare che non si conosce l'indirizzo del connazionale e l'Ufficio del Comune prov vederà ad effettuare la cancellazione dall'AIRE e dalle liste elettorali. STATO CIVILE all’Estero - Matrimonio D. E' stato richiesto a questo ufficio da parte di cittadino italiano residente in questo Comune, attualmente all'estero la procedura da seguire per contrarre matrimonio in Kirghistan con una cittadina del luogo. Questo Ufficio ha richiesto una procura con la quale entrambi nominavano una persona di loro fiducia a svolgere presso questo Ufficio le pratiche necessarie per ottenere il certificato di eseguite pubblicazioni più un certificato attestante la nascita e lo stato libero della sposa, cittadina straniera, tradotti in italiano con firma legalizzata. Il consolato italiano interpellato dagli stessi non ritiene corretta la nostra richiesta in quanto un cittadino straniero non può per legge sottoscrivere procura ad un cittadino italiano. E' corretto quanto affermato dal Consolato? Quale è la procedura corretta da seguire per poter rilasciare il certificato di eseguite pubblicazioni? R. Confermiamo che un cittadino straniero può tranquillamente Numero 7-8 nominare proprio procuratore speciale un cittadino italiano: anzi se la procura speciale è affidata per intrattenere uno specifico rapporto (come la richiesta di pubblicazione) con un ufficio della pubblica amministrazione italiana la cosa va ancora meglio. Tuttavia segnaliamo che il cittadino italiano residente nel vostro Comune trovandosi all'estero (e non essendo iscritto AIRE) può contrarre matrimonio presso l'autorità locale straniera senza effettuare le pubblicazioni in Italia in quanto il comma 2 dell'art. 115 del codice civile è stato abrogato. ANAGRAFE - Iscrizione cittadino italiano – generalità ex D. Si verifica questo: una cittadina tedesca, ex cittadina italiana che ha acquisito la cittadinanza tedesca in seguito al matrimonio con un cittadino tedesco, ha presentato domanda di residenza presentandosi con il passaporto su cui sono indicate le generalità riportanti il cognome da sposata e "geboren" (NATA) Bradaschia. La signora si è rivolta ad un avvocato in quanto noi intendiamo iscriverla (la domanda è tutt'ora in corso) con il solo nome da sposata Junghans. Lei insiste sul fatto (e con Lei l'avvocato) che sul passaporto sono indicati entrambi i cognomi e la Questura di Gorizia ha rilasciato un permesso/ carta di soggiorno con entrambi i nomi. L'immobile da Lei acquistato nel nostro Comune è stato intavolato con il cognome da signorina ed anche il codice fiscale in possesso (Continua a pagina 47) Pagina 47 procedura per il riacquisto della della stessa è con tali dati. Inviata la cittadinanza italiana. Così, salvo che Sig.ra all'Agenzia delle Entrate di l'interessata non effettui un'esplicita Monfalcone le è stato rifiutato il dichiarazione di rinuncia entro 1 rilascio di un nuovo codice. Invece anno dall'iscrizione anagrafica, tra 1 tutta la documentazione da Lei anno la Signora Junghans presentata (ENEL-GAS-ecc.) sono riacquisterà la cittadinanza italiana e state autocertificate come Junghans. riprenderà, secondo le leggi vigenti C o m e c i d o b b i a m o nel nostro ordinamento, il solo comportare? Operiamo nel modo cognome originario Bradaschia. corretto quando noi insistiamo a Il codice fiscale, una volta volerla iscrivere con il solo cognome riacquistata la cittadinanza italiana, da sposata o c'è qualche altra sarà rilasciato ex novo: tuttavia il norma che ci sfugge? L'unica nuovo CF sarà collegato al vecchio circolare che spiega, peraltro non e la persona interessata non avrà molto chiaramente, è quella del alcun problema. Ministero dell'Interno del .25.7.2003 n. 20/03, è sufficiente? ANAGRAFE - Rilascio elenchi anagrafici R. Concordiamo perfettamente con D. E’giunta, credo a molti Comuni, l'operato di codesto Ufficio. da parte dell’Istituto della Cultura Adesso la Signora è cittadina albanese" la richiesta dell'elenco di tedesca e, conseguentemente, il suo tutti i cittadini albanesi iscritti in status è regolato dalla legge anagrafe (al fine della creazione di nazionale tedesca. Tale legge un database sul modello del nostro stabilisce che una persona al AIRE). La richiesta è accompagnata momento del matrimonio possa d a u n a a u t o r i z z a z i o n e scegliere di portare il cognome del dell'Ambasciata albanese in Italia. marito e, nello Stato tedesco, in tal Viene richiesto anche lo stato civile modo è generalizzata. Il fatto che dei cittadini albanesi. sul passaporto sia indicato anche il A questo scopo chiedo se, secondo cognome originario (quello con cui è voi, l'elenco suddetto è rilasciabile, nata) non ha alcuna rilevanza ai fini, sembrerebbe di no ai sensi oggi, della esatta identificazione d e l l ' a r t . 3 4 d e l r e g o l a m e n t o della persona: non a caso, sempre anagrafico sul passaporto, nella parte finale dove sono riportati i codici del R. passaporto risulta il solo cognome Si concorda pienamente con quanto Junghans. affermato circa l'impossibilità di Pertanto adesso ella dovrà essere trasmettere i dati richiesti all'Istituto iscritta in anagrafe con il solo di cultura albanese; infatti il cognome Junghans, scelto a seguito richiedente non è una pubblica del matrimonio. amministrazione italiana, così come Non appena definita l'iscrizione previsto dall'art. 34 del D.P.R. anagrafica dovrà essere attivata la 223/89. (Continua da pagina 46) Pagine curate da: Mauro Parducci Luciano Pignatelli Maria Luisa Calligaro NAPOLI 3 - 7 ottobre 2005 4° Convegno Nazionale Il Presidente DeA Mauro Parducci con il Sindaco di Napoli On. Rosa Russo Jervolino Prezzo del fascicolo € 8,64