Sportello Sicurezza CGIL Genova
Testo Unico
sulla Sicurezza
Una analisi
del Testo Unico
del Governo
A scopo “didattico”
1
La situazione ad oggi
• Il 27 Ottobre 2004 il Governo ha incontrato 38
organizzazioni datoriali e sindacali per una prima
illustrazione
• Il18 Novembre il disegno di decreto per il T.U. è
stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei
Ministri.
• Il 25 Novembre il T.U. è stato discusso nell’ambito
del Coordinamento delle Regioni
• Data l’ulteriore proroga chiesta e ottenuta dal
Governo, la legge dovrà essere varata entro il 30
Giugno 2005
2
Quindi
• Si tratta di interventi che incidono sulla intera
legislazione in materia di sicurezza del lavoro dal
dopoguerra ad oggi dato che il Governo non si è
limitato a collezionare i testi, ma ha proceduto a
modifiche spesso sostanziali rispetto ai testi vigenti
• Ora dovrebbero aprirsi tardive consultazioni formali
con le parti sociali, ma data la complessità della
materia il cammino doveva essere inverso, cioè un
confronto preventivo con tutti i soggetti che nella
elaborazione e nella prassi quotidiana si occupano
da anni di sicurezza sul lavoro.
• Ora ogni sforzo deve essere fatto per ottenere
una radicale modifica di questo testo
3
Il Governo però aveva un’ottima
ragione per procedere così …
Cioè dare soddisfazione alla parte più retriva
dell’imprenditoria italiana che sarà felice di
leggere nella Relazione di Accompagnamento:
“l’attuale quadro normativo ha concorso a determinare
una scarsa propensione del sistema italiano ad
uscire da una condizione di lavoro sommerso
perché gli adempimenti sono tali e tanti che
inducono all’elusione e al lavoro nero ...
… Da ciò è derivato che, a tutt’oggi l’Italia insieme alla
Grecia è il Paese con il più alto tasso di lavoro nero”
4
La nostra risposta deve essere
sia politica sia di merito
Occorre quindi anche affrontare un attento
esame del provvedimento articolo per
articolo:
 per informare in modo preciso i lavoratori
 per aprire un confronto con le Regioni, con
gli operatori della prevenzione, con le forze
politiche di opposizione in modo da creare la
rete di alleanze più vasta possibile su una
questione vitale per i diritti dei lavoratori.
5
Il contributo dello Sportello
Sicurezza della CGIL di Genova
• Quello che segue è il contributo a questo esame
predisposto dallo Sportello Sicurezza della Camera
del Lavoro di Genova.
• Le nostre valutazioni hanno avuto un primo
momento di verifica in una riunione regionale tenuta
lo scorso 18 Novembre a cui hanno partecipato
molti operatori UOPSAL
• Abbiamo inoltre aggiornato le nostre valutazioni
tenendo conto della nuova versione del testo, uscita
dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri
6
Ma attenzione!
1. Nonostante i nostri sforzi di accuratezza
possono esserci errori di
interpretazione e di valutazione
2. L’unica contromisura possibile è che ci
segnaliate tutti i punti su cui i vostri
pareri o valutazioni divergono, oltre che
ovviamente eventuali errori materiali
che possiate riscontrare.
7
Infine
L’impostazione che abbiamo dato al nostro contributo è
essenzialmente didascalica
Vi possono quindi essere cose ovvie e scontate per gli
addetti ai lavori
Lo scopo infatti è quello di fornire uno strumento per una
informazione capillare alle nostre strutture
Ovviamente ogni struttura può integrare o correggere il
testo: in questo caso però vi chiediamo di evidenziare i
cambiamenti apportati e di comunicarceli in modo da
attivare un utile scambio di informazioni e pareri.
Grazie a tutti
8
Iniziamo l’esame:
Titolo I del T.U.
9
Campo di applicazione
La relazione di accompagnamento afferma
pomposamente che il campo di applicazione viene
ampliato a tutte le figure del lavoro (esclusi i
lavoratori domestici)
In realtà era già così perché la 626 includeva i
lavoratori con rapporto di lavoro “anche speciale” ed
equiparava alla definizione di lavoratore anche
figure quali gli utenti dei servizi di orientamento, soci
lavoratori, partecipanti a corsi di formazione
professionale in tirocinio presso le aziende …
10
E’ stata la Legge 276 ad aver “ampliato”
le tipologie di lavoro
Ora queste vengono elencate una per una: lavoratori
occasionali, che svolgono prestazioni di lavoro
accessorio, assunti con contratti di inserimento,
occupati in lavori socialmente utili, stagisti dei servizi
di orientamento professionale, collaboratori
coordinati e continuativi, lavoratori a progetto …
Ma questo non costituisce affatto un ampliamento di
diritti. Anzi, il contrario.
11
Infatti tutte queste figure, al contrario di quel che
prevede la 626, vengono escluse …
… dal computo dei lavoratori da cui discendono
“determinati obblighi”
Ne consegue che nella pratica potranno risultare
molto innalzate (a seconda delle diverse realtà
aziendali): la soglia di 15 dipendenti per la
riunione periodica, quelle che definiscono le tre
classi di addetti da cui dipende il numero di RLS
eleggibili … e molte altre che vi indicheremo
volta per volta
12
Definizioni (art. 5, lettera l)
Anche una semplice definizione può essere
pericolosissima. Ad esempio quella per cui il T.U.
definisce “Norme di buona tecnica” le disposizioni
legislative concernenti elementi di natura tecnica o
costruttiva contenute in:
• DPR 547/55 (prevenzione infortuni sul lavoro)
• DPR 164/56 (prevenzione infortuni nelle costruzioni)
• DPR 303/56 (norme generali per l’igiene del lavoro)
• DPR 320,321, 322, 323 del 1956 (norme relative a
lavoro sotterraneo, in cassoni ad aria compressa,
nella cinematografia e tv, negli impianti telefonici)
13
Vengono inoltre introdotte le “buone
prassi”
Cioè “soluzioni organizzative o procedurali
coerenti con la normativa vigente e
generalizzabili, che permettono di ottenere
una riduzione dei rischi, miglioramenti delle
condizioni di lavoro e in generale la
promozione della salute sui luoghi di lavoro”
… una cosa bella, sembrerebbe, ma …
14
Cosa cambia?
Cambia che la osservanza di buone tecniche e
buone prassi non specificamente inserite
negli articoli del TU o negli allegati non è
obbligatoria, a meno che l’organo di
vigilanza non emetta una “disposizione” ad
hoc per quella specifica realtà lavorativa.
Andiamo infatti a vedere l’art. 32
15
Così scopriamo che:
“Gli ispettori che effettuano attività di vigilanza
impartiscono disposizioni esecutive ai fini
dell’applicazione delle norme di buona
tecnica e di buone prassi”
Ma anche che:
“Avverso a tale disposizione è ammesso
ricorso entro 30 giorni all’autorità
gerarchicamente superiore” !!!
16
Quindi la stragrande maggioranza delle
regole tecniche contenute nei decreti
prima citati, che non è stata
specificamente inserita negli articoli del
TU o negli allegati, non è più obbligatoria,
esigibile a priori; lo diventa solo dopo un
provvedimento di tipo amministrativo,
contestabile e ricorribile nel modo sopra
visto
17
Invece oggi
Gli organi di vigilanza, a fronte della inosservanza
delle norme tecniche contenute nei provvedimenti
legislativi prima elencati possono usare lo strumento
della prescrizione cioè impongono l’adeguamento
alla norma entro il “tempo tecnicamente necessario”
per sanare la situazione.
In caso di mancato adempimento scattano le previste
sanzioni penali, mentre in caso di ottemperanza,
verificata necessariamente dall’organo di vigilanza,
e a seguito del pagamento della sanzione
pecuniaria, il reato si estingue
18
Non siamo contro le buone prassi o le
norme di buona tecnica, ma:
Dovrebbero essere uno strumento per incoraggiare
l’adozione di misure di precauzione che vadano oltre
i minimi di legge e per adeguarsi rapidamente a
prassi innovative senza attendere che vengano fissate
a seguito di un controllo dell’organo di vigilanza e di un
provvedimento amministrativo che è comunque
discrezionale per l’organo di vigilanza
Questo però ora avverrà per molte disposizioni dei
DPR, anche per regole tecniche valide da 50 anni ed
ora non più obbligatorie!
Ma quali aziende si daranno virtuosamente da fare
quando la legge gli consente di aspettare?
I
19
W la concretezza! Art. 6
L’articolo 6 (Misure generali di tutela) contiene,
rispetto alla 626, una aggiunta tutt’altro che
neutra: al principio generale di prevenzione di
“eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile,
alla loro riduzione al minimo” viene infatti aggiunto:
“in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico secondo le applicazioni
tecnologiche generalmente praticate nel settore
di attività dell’azienda o dell’unità produttiva”
20
E’ evidente la differenza
• Tra l’imperativo di ridurre comunque al
minimo il rischio
• E il fatto di condizionare questo obiettivo al
fatto che le necessarie misure tecniche
organizzative e procedurali siano
“generalmente utilizzate” nei diversi settori e
lavorazioni
21
DVR: una perdita nell’Art. 7
L’articolo 7 prevede che “La scelta dei criteri di
redazione del documento di valutazione del rischio
è rimessa al datore di lavoro che vi provvede con
criteri di semplicità, brevità e comprensibilità”
Bene, essere brevi e chiari è un merito, ma è negativo
che (per amor di brevità?) tra i contenuti che deve
obbligatoriamente avere il Documento di
Valutazione del Rischio non compaia più il
“programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza”
Come si fa a fare prevenzione senza
impegnare le imprese in un cammino di
miglioramento?
22
Inoltre nelle aziende con meno di 50
dipendenti:
Il DVR potrà essere redatto “In forma
semplificata (?) sulla base di indicazioni
fornite dagli Organismi Bilaterali (!)”
La 626 prevedeva invece che linee guida e
strumenti di semplificazione e aiuto alle
piccole imprese fossero definiti dagli enti
pubblici. Ora invece si lascia tutto agli Enti
Bilaterali.
Inoltre, ovviamente, quando si parla di
dipendenti sappiamo di chi parliamo … tutti
tranne i forzati della legge 30.
23
L’importante è non uscire dal coro
Art. 7
La 626 dice: “Il datore di lavoro aggiorna le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
che hanno rilevanza in relazione alla salute e sicurezza sul
lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione”
Il T.U. aggiunge: “secondo le applicazioni
tecnologiche generalmente praticate nel settore
di attività dell’azienda o della unità produttiva”
L’innovazione è vivamente sconsigliata
24
La catena delle responsabilità e la
diversa posizione dei preposti – Art. 7
La 626 intitolava il suo articolo 4: “Obblighi del
datore di lavoro, del dirigente e del preposto”
Il T.U. invece scinde nettamente gli obblighi “dei
datori di lavoro e dei dirigenti” (Art. 7) da quelli
dei preposti (art. 8) a cui viene attribuito un profilo
di responsabilità che si esprime solo nel controllo
passivo del rispetto da parte dei lavoratori a loro
sottoposti delle regole aziendali
un ruolo di “cani da guardia”, su aspetti minimali
(uso dei DPI, osservanza da parte dei lavoratori
degli obblighi dei lavoratori medesimi e delle
disposizioni aziendali, buon motivo per farne di
meno, di disposizioni aziendali)
25
In tale modo si spezza la catena complessiva delle
responsabilità per cui a un dato concreto livello
di potere in quella specifica organizzazione
aziendale deve corrispondere un corrispondente
livello di responsabilità in materia di sicurezza, e
si infrange il principio della responsabilità
incrociata tra le diverse figure gerarchiche che è
un cardine per un’effettiva esigibilità di un
precetto di legge
Notare: sono state anche fortemente ridotte le
sanzioni ai preposti
26
A volte pare che non capiscano quello che scrivono o
che scrivano per non farsi capire … Art. 7
La 626 dice: “il datore di lavoro tiene conto,
nell’affidare i compiti ai lavoratori delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza”
C’è bisogno di spiegarlo? Si intende che non metterò
uno che soffre di vertigini su un ponteggio, o uno
che soffre di claustrfobia in un tunnel. Per la
sicurezza sua e degli altri.
Volete sapere come cambia?
27
Cambia così:
Il datore di lavoro “deve tenere conto,
nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle
capacità degli stessi in materia di
sicurezza e salute”
!
Cercano esperti in sicurezza?
28
Medico competente Art. 7
Per il TU il datore di lavoro conserva l’obbligo di
nominare il medico competente, ma non deve più
“Richiedere l’osservanza da parte del medico
competente degli obblighi previsti dal presente
decreto informandolo sui processi e sui rischi
connessi alla attività produttiva”
Con la 626 questo obbligo era sanzionato
penalmente
Del resto, si tratta o no di una legge di
“semplificazione” ?
29
Questa è una modifica grave:
Infatti ora, secondo il TU, solo il medico (e in più,
un medico disinformato) sarà perseguibile per la
mancata sorveglianza sanitaria.
Viene così infranto il principio della responsabilità
incrociata, che è un cardine per un’effettiva
esigibilità di un precetto di legge.
E si va verso una deresponsabilizzazione dei
datori di lavoro sulle questioni sanitarie secondo
una logica di scaricabarile.
30
Dettagli rivelatori – Art. 9
Nella 626 c’è scritto: “I lavoratori contribuiscono,
insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall’autorità competente o comunque necessari
per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro”
Nel T.U. c’è scritto “I lavoratori contribuiscono,
insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della
sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro”
Le parti evidenziate in rosso scompaiono, infatti
l’autorità competente non potrà imporre più
granché! E i lavoratori, meno si nominano…
31
Dettagli: compare un dovere - Art. 9
Nel T.U. viene scritto che “… i lavoratori
devono … sottoporsi ai programmi di
formazione e di addestramento organizzati
dal datore di lavoro”
Questa è una nuova formulazione, che non
ha un corrispettivo nel 626. La formazione,
da dovere del datore di lavoro e “diritto”
del lavoratore, diventa un dovere anche
per il lavoratore (pur se non sanzionato)
32
Ma scompare una sanzione - Art. 9
Nel T.U. scompare la sanzione prevista dalla 626 per i
lavoratori che rifiutano di sottoporsi ai controlli sanitari di
legge o comunque disposti dal medico competente
La sanzione (di max di 1,2 milioni), rimarcava una cosa implicita
ma molto semplice: la salute dei lavoratori è un interesse della
collettività, da tutelare anche ad onta dei comportamenti
negligenti dei singoli lavoratori
Nel TU viceversa, e non a caso, questo dovere non ha una
corrispettiva sanzione, quindi diventa meno esigibile aprendo
la strada a scambi impropri: ad esempio si può far in modo di
“convincere” i lavoratori a rifiutarsi formalmente di sottoporsi a
visita, manlevando in tal modo anche quel povero capro
espiatorio del medico competente….
33
Estensione di campo: i lavoratori
autonomi – Art. 9
Questa sarebbe una cosa buona se non fosse
che l’estensione si limita all’obbligo d’uso dei
DPI e alla sorveglianza sanitaria, senza
alcuna forma di promozione e di sostegno
34
Svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione da parte del datore di lavoro - Art. 17
Non solo ciò sarà possibile nelle aziende fino a 50 addetti (prima
erano 30)
Non solo il vero numero di lavoratori sarà ben superiore dato che
dal computo sono stati esclusi tutti i rapporti precari e quindi in
questa fattispecie rientreranno imprese di dimensioni non
trascurabili, con una conseguente complessità di problemi di
sicurezza
Ma vengono alleggerite le dimostrazioni che il datore di lavoro deve
dare in merito alla propria competenza e adeguatezza a svolgere
questo compito. Ad esempio non vi è più l’obbligo di tenere a
disposizione degli organi di vigilanza l’attestato della
formazione svolta
Quindi la grandissima maggioranza delle imprese italiane potrà
fare a meno di rivolgersi ad una consulenza professionale
35
Aziende sotto i 15 dipendenti: sparisce
la riunione - Art. 18
Nelle aziende al di sotto dei 15 dipendenti c’era il
diritto da parte del RLS di chiedere la convocazione
di una apposita riunione in caso di significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio.
Ora questa possibilità non c’è più. Inoltre i
lavoratori effettivi possono essere ben di più dei 15
dipendenti “ufficiali”.
Inoltre, e questo vale per tutti, scompare dagli
argomenti della riunione periodica quello della
idoneità dei mezzi di protezione individuale. (ex
comma 2b Art. 11 della 626)
36
Sorveglianza sanitaria: aggiunte pelose Art. 23
La sorveglianza sanitaria, dice la 626, comprende
accertamenti preventivi intesi a constatare
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati ai fini della valutazione
della loro idoneità alla mansione specifica.
… e Il T.U. aggiunge: “anche ai fini dell’assunzione”
Anche se per le piccole e piccolissime imprese esiste
un problema reale, questa aggiunta senza altre
tutele e specificazioni apre la porta a possibili
discriminazioni.
37
Lapsus!!! – Capo VI
Il titolo del Capo V nella 626 era:
“Consultazione e partecipazione dei
lavoratori”
Ora, il corrispondente Capo VI è invece
intitolato:
“Consultazione e partecipazione dei datori di
lavoro”
Solo un lapsus? D’accordo, ma Freud ci ha
insegnato a tenerne conto!
38
Il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza – Art. 25
Nulla cambia rispetto alla elezione dei RLS.
Nulla … tranne il fatto che il numero di
dipendenti in base a cui si possono eleggere
rispettivamente 1, 3 o 6 RLS se formalmente
rimane invariato (15, 200, 1000 dipendenti),
nella sostanza cambia parecchio, perché
tutto l’esercito della Legge 30 non viene più
conteggiato: fantasmi trasparenti.
39
Una grave limitazione dei diritti del R.L.S.
– Art. 26
In base alla 626 il R.L.S. accede ai luoghi di lavoro
dove si svolgono le lavorazioni. Le modalità per
l’esercizio di questa e delle altre sue funzioni sono
stabilite dalla contrattazione collettiva. Punto.
Ora il T.U. aggiunge: “nel rispetto delle esigenze
produttive e previa informativa al datore di
lavoro o al dirigente o preposto competente”
40
La cosa è grave perché compito della legge è fissare
il principio fondamentale del diritto dei lavoratori a
controllare, tramite i loro rappresentanti,
l’applicazione delle norme di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali. Il che si fa
accedendo ai luoghi di lavoro.
E’ un diritto sancito dallo Statuto dei Lavoratori.
Il come è materia di contrattazione, non di legge e
non deve pregiudicare l’efficacia della azione di
controllo
41
Organismi bilaterali – Art. 27
Il T.U. prevede che:
“Nelle aziende che occupano fino a 100
dipendenti, gli organismi bilaterali possono, a
richiesta dei datori di lavoro, effettuare
sopraluoghi finalizzati a verificare l’applicazione
in azienda delle vigenti norme in materia di
sicurezza e tutela della salute e rilasciare
relativa certificazione” !!!
E che:
“Gli Organi di Vigilanza tengono conto di tali
certificazioni ai fini della programmazione
delle attività ispettive di vigilanza”
42
Questa è una delle previsioni più
evidentemente gravi e pericolose del T.U.
Infatti agli Organismi Bilaterali viene attribuito
un compito del tutto improprio di
certificazione per cui non solo non vi sono
né vi potranno mai essere le necessarie
competenze, ma non vi è per definizione il
necessario ruolo di terzietà.
Contemporaneamente viene minato alla base
il ruolo delle U.O.PSAL.
43
Un’altra sparizione – Art. 28
sparisce l’obbligo, previsto dalla 626, di
informare i lavoratori su chi siano “Il
responsabile del Servizio di prevenzione
e protezione ed il medico competente”
44
Organismi paritetici o Enti Bilaterali? – Art. 29
La 626 stabiliva che la formazione dei lavoratori e dei
RLS doveva avvenire in collaborazione con gli
“Organismi Paritetici”.
Ora il termine, qui come in tutto il TU, è sostituito
con quello di Enti Bilaterali.
Ma non si tratta della stessa cosa.
Per costituire un Organismo Paritetico basta un tavolo
attorno a cui discutere.
Un Ente Bilaterale implica invece una struttura formale
ed economica complessa.
E dove non esistono? E in attesa che vengano
costituiti?
45
Vigilanza – Art. 31
Tra i soggetti titolari di esercitare una azione di
vigilanza sulla applicazione della legislazione in
materia di sicurezza e salute il T.U. aggiunge
seccamente “Le Direzioni Provinciali del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali”
Con quali compiti specifici? Con quali specifiche
competenze? Questa disposizione crea un doppio
binario di vigilanza su salute e sicurezza
aumentando situazioni di conflitto e confusione di
ruolo, mentre l’attuale funzione degli organi di
vigilanza viene profondamente minata da tutto
l’impianto della nuova legge.
46
Coordinamento? Non serve più. - Art. 35
• Sparisce l’Art. 25 della 626 in base a cui il
Governo doveva fornire criteri per assicurare
omogeneità di comportamenti sul territorio
nazionale nella applicazione delle disposizioni in
materia di sicurezza
• Sparisce l’Art. 27 della 626 che creava i Comitati
Regionali di Coordinamento “Al fine di realizzare
uniformità di interventi e il necessario raccordo con
la Commissione Consultiva permanente nazionale”
In effetti tutto il T.U. mette in atto un forte
accentramento: che bisogno c’è più di assicurare
omogeneità o di coordinare?
47
La Commissione permanente nazionale
viene ridimensionata - Art. 35
• Resta la Commissione permanente” creata a
livello nazionale, ridimensionata nel numero
e nella qualità dei componenti, e quel che
più conta, nei compiti
• Non realizza più una “relazione annuale”
riguardante l’applicazione della normativa in materia
di sicurezza
• Non esamina più le problematiche evidenziate dai
Comitati Regionali di Coordinamento (che infatti
sono stati eliminati alla faccia del decentramento)
• Non formula più proposte per lo sviluppo, il
perfezionamento e il miglior coordinamento della
legislazione vigente
48
D’ora in poi la Commissione Nazionale si occuperà
della determinazione e aggiornamento dei valori
limite di esposizione, dell’aggiornamento delle
norme di buona tecnica e di buona prassi, di
“programmazione delle attività di promozione della
salute e sicurezza”, e verrà “consultata” per:
- Elaborazione di piani di azione annuali per la
promozione di salute e sicurezza
- Elaborazione di linee guida tecniche
- Coordinamento delle attività a sostegno delle
imprese da parte dell’INAIL e dell’ISPESL
49
Lavori sotto tensione – Art. 58
Il T.U. dice “E’ vietato eseguire lavori sotto tensione”
La 547/55 invece diceva: “E’ vietato eseguire lavori su
elementi in tensione e nelle loro immediate
vicinanze”
Inoltre: ora il T.U. ammette che si possa derogare
ed operare con tensioni superiori ai 1000 Volt
purché i lavori siano effettuati da aziende
autorizzate, il personale sia abilitato, ci sia uno
specifico piano di intervento …
50
Arretramento sui Videoterminali – Art. 75
Rispetto all’uso di attrezzature munite di VDT
scompaiono:
• L’obbligo di analizzare i posti di lavoro con
particolare riguardo ai problemi legati alla postura
• Tutto l’art. 53 della 626 che stabilisce “Il datore di
lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi
comportanti l’uso dei VDT anche secondo una
distribuzione del lavoro che consente di evitare il più
possibile la ripetitività e la monotonia delle
operazioni”
51
Sempre relativamente ai VDT scompare l’art. 57 della
626 secondo il quale “Il datore di lavoro informa
preventivamente i lavoratori e il rappresentante per
la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che
comportano mutamenti nella organizzazione del
lavoro”
Insomma, l’o.d.l. non deve essere oggetto né di
informazione né ovviamente di confronto.
52
! Agenti chimici - Art. 83
Il TU prevede che i risultati delle misurazioni
relative agli agenti chimici pericolosi vengano
allegati al documento di valutazione dei rischi,
resi noti ai RLS e che il datore di lavoro ne
tenga conto per adottare le misure di
prevenzione
Ma scompare il comma 8 dell’arti. 72 sexies della
626, che prevede che “Il datore di lavoro
informa i lavoratori del superamento dei valori
limite di esposizione professionale, delle cause
dell’evento e delle misure di prevenzione e
protezione adottate e ne dà comunicazione
all’organo di vigilanza”
53
Scompare cioè l’esplicitazione dell’obbligo di
avvertire immediatamente e direttamente i
lavoratori del superamento di un valore limite di
soglia nel casi di agenti chimici pericolosi.
Questo obbligo è già implicitamente previsto in
altri punti, a carattere più generale, del TU?
Forse si, ad esempio lo si può dedurre dal
divieto di esporre i lavoratori a pericolo grave e
immediato.
Ma la esplicitazione di obblighi e divieti in
relazione ad eventi particolarmente pericolosi ha
un valore di accentuazione dotato di senso, non
è inutile e pleonastica ripetizione.
54
Agenti chimici e sorveglianza sanitaria: grave
arretramento – Art. 87
La 626 prevede che “… sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria … i lavoratori esposti
agli agenti chimici pericolosi per la salute
che rispondono ai criteri per la
classificazione come molto tossici, tossici,
nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il
ciclo riproduttivo”
Il T.U. precisa che ciò vale “fatta eccezione
per gli agenti pericolosi solo per la
sicurezza, quali esplosivi, infiammabili,
comburenti” : ma la benzina, ad esempio,
non è “solo” un infiammabile.
55
Agenti chimici: ai RLS non far sapere …
art. 87
Dal testo della 626 viene eliminata la parte
evidenziata in rosso:
Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori
esposti agli agenti per i quali è stato fissato un
valore limite biologico. Dei risultati di tale
monitoraggio viene informato il lavoratore
interessato. I risultati di tal monitoraggio, in
forma anonima, vengono allegati al documento
di valutazione dei rischi e comunicati ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
56
Agenti chimici: teniamo fuori gli organi di
vigilanza … - Art. 87
Il TU mantiene la seguente previsione della 626: “Nel
caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si
evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori
esposti in maniera analoga ad uno stesso agente,
l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute
imputabili a tale esposizione o il superamento di un
valore limite biologico, il datore di lavoro deve prendere
le misure affinché sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un’esposizione simile. Bene.
Però dal TU sparisce il seguente comma: “L’organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria
diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente”
57
Amianto: la (brutta) novità della
“esposizione sporadica” – Art. 103
Il D.Lgs. 277/91 prevede che “nel caso di attività a carattere
saltuario e qualora l’amianto sia costituito da crisolito”
l’esposizione personale dei lavoratori deve essere valutata sulla
base della “determinazione della dose cumulata in rapporto ad
un periodo di riferimento di 8 ore, su un periodo di 40 ore” Se
poi questa dose supera i valori di soglia scattano i conseguenti
obblighi (notifica alla ASL, informazione ai lavoratori, misure di
prevenzione)
Il T.U. invece stabilisce che “Nei casi di esposizione sporadica
e di debole intensità e qualora sia chiaro nel documento di
valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione non
verrà superato” … non verrà più effettuata alcuna
misurazione della esposizione personale del lavoratore.
Sarà poi l’ISPESL, se consultato dalle parti sociali, ad elaborare
“linee guida” per determinare cosa si intende per esposizioni
sporadiche e di debole intensità.
58
Amianto, misure igieniche e “piccole”
omissioni – Art. 106
Il T.U. elimina le parti dell’art.28 del D.Lgs 277/91
evidenziate in rosso:
“Gli indumenti da lavoro o protettivi siano riposti in
luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il
lavaggio è effettuato dalla impresa in lavanderie
appositamente attrezzate, con una macchina
adibita esclusivamente a questa attività. Il
trasporto è effettuato in imballaggi chiusi,
opportunamente etichettati. L’attività di lavaggio
è comunque compresa tra quelle considerate ad
esposizione di rischio amianto”
Ma … bisogna pur semplificare
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Amianto, misure igieniche, “piccole” omissioni e incredibili
aggiunte – Art. 106
Nel caso di attività lavorative che possono comportare il rischio di
esposizione ad amianto, (manutenzione, rimozione
dell'amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,
bonifica delle aree interessate) il D.Lgs 277/91 stabilisce che i
lavoratori devono disporre di “Servizi igienici adeguati, provvisti di
docce” specificando che “Ove possibile queste sono ad uso
esclusivo dei lavoratori addetti, con percorsi separati per
l’ingresso e l’uscita dai luoghi di lavoro”
Il T.U. non solo “semplifica” e toglie la parte evidenziata in
rosso nel capoverso precedente, ma fa una incredibile
aggiunta: i lavoratori devono disporre di docce solo nel caso
di “operazioni in ambienti polverosi” !!!!
E’ notorio infatti che il rischio amianto si verifica quando non ci si
vede dalla polvere!
Ulteriore “semplificazione”: sparisce la prescrizione di
effettuare la pulitura dei mezzi individuali di protezione
mediante aspirazione.
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Amianto, valori limite – Art. 108
Il valore limite viene abbassato a 0,1
fibre per cmЗ di aria (sono
attualmente 0,6 per il crisolito e 0,2
per tutte le altre varietà di
amianto).
Questa è una novità positiva.
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Amianto – superamento dei valori limite
– Art. 108
In caso di superamento dei valori limite
sparisce (ma ormai siamo abituati) l’obbligo
di avvisare l’organo di vigilanza
Ed inoltre …
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Inoltre vale la pena analizzare anche questa differenza: il
D.Lgs. 277 prevede che in caso di esposizione
temporanea a valori superiori al limite si rende
necessario l’uso dei mezzi individuali di protezione, al
plurale.
Invece il testo unico dice che il lavoratore deve essere
dotato di “un dispositivo di protezione individuale delle
vie respiratorie”
Libertà quindi di portarsi fibre di amianto in giro per
l’azienda, ed anche a casa. Il fatto che tra i morti di
amianto vi siano compagni di lavoro non direttamente
esposti e tantissime donne (le mogli, ad esempio) è un
fatto trascurabile …
… Che non può fermare la semplificazione.
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Amianto – omissioni e formulazioni
pericolosamente generiche 1 – Art. 109
Nell’articolo dedicato alle operazioni lavorative
particolari, in cui i valori limite vengono superati, il
TU:
Insiste sul fatto che il lavoratore deve essere dotato di
un dispositivo per le vie respiratorie (e non di tutti
i DPI necessari tra cui, quando il caso, le
fondamentali tute a perdere)
Attenua e rende generica la drastica affermazione del
D.Lgs 277/91 per cui il datore di lavoro “provvede
al rigoroso isolamento dell’area di lavoro ed
all’installazione di adeguati sistemi di ricambio
dell’aria con filtri assoluti” che diventa: “Prende
le misure necessarie per impedire la dispersione
della polvere al di fuori dei locali o luoghi di
lavoro”
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Amianto – omissioni e formulazioni
pericolosamente generiche 2 – Art. 109
L’ulteriore drastica previsione del D.Lgs. 277/91 per cui
il datore di lavoro “provvede alla affissione di
appositi cartelli segnaletici recanti la scritta:
ATTENZIONE- ZONA AD ALTO RISCHIO –
POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO IN
CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI
LIMITE DI ESPOSIZIONE” (In maiuscolo nel testo)
Viene addolcita in una più casalinga: “Provvede
all’affissione di cartelli per segnalare che si
prevede il superamento del valore limite di
esposizione”
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Amianto registro degli esposti – Art. 114
Il registro di esposizione all’amianto viene sostituito
dalla registrazione del lavoratore nel registro di
esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (Art.
88). Inoltre verranno istituite a cura del medico
competente cartelle sanitarie e di rischio individuali
L’istituzione del registro è di responsabilità del medico
competente e non più del datore di lavoro
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Rumore valutazione del rischio – Art. 137
La valutazione del rumore, per l’attuale D.Lgs 277/91 è effettuata ad
opportuni intervalli da personale competente, sotto la responsabilità del
datore di lavoro. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati
in ordine a quanto previsto dal comma 3
Il TU invece specifica che la valutazione è fatta da “personale
particolarmente qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e
protezione” quindi non tecnici esterni. E che verifiche ci sono su questa
“particolare qualificazione”, quali i criteri formativi o certificanti?
Quanto alla consultazione di lavoratori e dei loro rappresentanti non
ve ne è traccia. Questa compare in riferimento solo alla scelta dei DPI
nonostante le precise indicazioni della Direttiva 2003/10/CE che
stabiliscono che la consultazione deve avvenire in merito a:
• Valutazione dei rischi e definizione delle misure da adottare
• Disposizioni volte a eliminare o a ridurre i rischi
• La scelta dei DPI
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Uso dei DPI per il rumore: modifiche
incomprensibili - Art. 138
Il D.Lgs 277/91 prevede che se l’utilizzo dei DPI per il
rumore comporta rischio di incidente (ad esempio:
non consentono di sentire un segnale di allarme) “a
questo deve ovviarsi con mezzi appropriati” Questa
previsione nel T.U. scompare, eppure si tratta di
un rischio più che concreto.
Nel TU viene poi detto (novità) che “Il datore di
lavoro verifica l’efficacia dei DPI dell’udito” Ma
che vuole dire? In che modo potrebbe mai fare
questa verifica? Forse non hanno capito quello che
c’è scritto all’Art. 6 comma 2 della Direttiva Europea
2003/10/CE e cioè:
“… il datore di lavoro è tenuto a verificare
l’efficacia delle misure adottate in applicazione
del presente articolo (relativo appunto ai DPI”)
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DPI udito: confusione e inganno – Art. 139
Nel T.U. compare poi un comma inquietante che recita:
“Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione
prodotta dai DPI per l’udito indossati dal lavoratore
solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite
di esposizione”
Ma cosa vuole dire? Che se un lavoratore lavora in
un posto dove ci sono 85 dBA ed ha le cuffie in
testa non è esposto a quel valore limite di
rumore? Ma scherziamo?
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Rumore & deroghe - Art. 143
Il TU prevede che il datore di lavoro possa chiedere deroghe, concesse
per un periodo massimo di 4 anni, all’uso dei DPI e al rispetto del
valore limite di esposizione quando “per la natura del lavoro” la loro
utilizzazione potrebbe comportare rischi per la salute ancora
maggiori.
Ma cosa dice la Direttiva comunitaria? Dice cose ben diverse e cioè che
ciò può avvenire solo “In situazioni eccezionali”, che le deroghe
possono avvenire solo “In seguito alla consultazione delle parti
sociali e ove opportuno delle autorità mediche competenti” che
le deroghe devono essere affiancate “da condizioni che
garantiscano che i rischi siano ridotti al minimo” e che le
deroghe vengano riesaminate ogni 4 anni e comunque “abrogate
non appena le circostanze che le hanno giustificate
cessano di sussistere”
Gli Stati membri inoltre trasmettono alla Commissione Europea l’elenco
delle deroghe concesse e le ragioni precise per cui sono state
concesse.
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Vibrazioni e dimenticanze: consultazione
e partecipazione - Art. 149
Il TU recepisce la Direttiva europea
89/391/CEE sul rischio da vibrazioni.
Nel farlo, però, dimentica qualcosa: cioè tutto
l’Art. 7 della Direttiva intitolato
“Consultazione e partecipazione dei
lavoratori”
Ovviamente si tratta di una semplice svista
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Vibrazioni e dimenticanze, la
sorveglianza sanitaria – Art. 152
Nell’Art. 152 mancano
• la specificazione, contenuta nella Direttiva comunitaria, che essa
“è tesa alla prevenzione e alla diagnosi precoce di ogni danno
connesso alla esposizione a vibrazioni meccaniche”
• La prescrizione di conservare in forma idonea copia della
documentazione sanitaria individuale in modo da consentirne la
consultazione
• La prescrizione di trasmettere la documentazione sanitaria
individuale, se richiesta, alle autorità competenti
• L’obbligo di tenere conto non solo del parere dello specialista in
medicina del lavoro, ma anche “di altra persona adeguatamente
qualificata ovvero della autorità competente nella attuazione
delle misure necessarie compresa la possibilità di assegnare il
lavoratore ad attività alternative che non comportano il rischio
di ulteriore esposizione”
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Vibrazioni e variazioni:
Sempre nell’Art. 152 (sorveglianza sanitaria) viene
scritto che:
“Nel caso che la sorveglianza sanitaria riveli in un
lavoratore l’esistenza di anomalie imputabili ad
esposizione a vibrazioni … il datore di lavoro (tra
diversi altri obblighi) prende le misure perché sia
effettuata una visita medica straordinaria agli altri
lavoratori che hanno subito una esposizione simile”
La direttiva comunitaria però dice una cosa diversa, e
cioè che in questo caso “Il datore di lavoro
organizza una sorveglianza sanitaria continua”
c’è una bella differenza!
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Vibrazioni e deroghe – Art. 154
Come nel caso del rumore il TU “dimentica” alcune
prescrizioni della Direttiva comunitaria e cioè che:
• Eventuali deroghe possono essere date “in seguito
alla consultazione delle parti sociali”
• “Saranno ridotti al minimo i rischi che ne risultano”
• “Le deroghe saranno oggetto di un riesame ogni
quattro anni e sono revocate non appena siano
scomparse le circostanze che le hanno giustificate”.
Tutto questo ultimo punto è sostituito dalla
affermazione molto diversa che: “Le deroghe sono
concesse per un periodo massimo di quattro
anni”
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Vibrazioni: spigolature
La Direttiva CEE inserisce tra i molti elementi a cui il
datore di lavoro deve prestare particolare
attenzione: “Il prolungamento del periodo di
esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al
di là delle ore lavorative sotto responsabilità del
datore di lavoro”
il TU (art. 149, lettera g) modifica oscuramente
scrivendo “… al di là delle ore lavorative in locali
di cui è responsabile (?)”
Quelli che nella Direttiva CEE sono chiaramente
indicati come “I valori di esposizione che fanno
scattare l’azione” si trasformano in misteriosi “valori
d’azione”
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Vibrazioni ed entrata in vigore – Art. 155
La Direttiva comunitaria si conclude con un articolo sul
recepimento e ne fissa il termine massimo entro il 6
Luglio 2005.
Il TU ha una concezione più rilassata:
- Per le attrezzature messe a disposizione dei
lavoratori nel prima del 6 Luglio 2007 (?!) l’obbligo
del rispetto dei valori limite slitta al 6 Luglio 2010 (!!)
- Per il settore agricolo e forestale I valori limite di
esposizione entreranno in vigore addirittura nel
2014 (!)
In effetti, che fretta c’è?
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Testo Unico sulla Sicurezza