ISTITUTO COMPRENSIVO SILIQUA Via E.Fermi n° 12 — 09010 Siliqua C.F: 92105870924 0781/73863 0781/73799 - 0781/779007 e-mail: [email protected] PEC: [email protected] www.comprensivosiliqua.it Prot.n. 574/C27 del 13/02/2016 Delibera del Consiglio di Istituto del 12 febbraio 2016 REGOLAMENTO DISCIPLINARE I contenuti della presente sezione si applicano agli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado PREMESSA Il presente regolamento è conforme ai principi e alle nome dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n .249, del regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275( entrato in vigore il 1° settembre 2000), del D.P.R. 10 ottobre 1996 n.567, e sue modifiche e integrazioni. E’ coerente e funzionale al Piano dell’offerta Formativa adottato dall’Istituto. PRINCIPI GENERALI 1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all’art.3 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249, alle disposizioni del regolamento interno d’istituto e alle situazioni specifiche della comunità scolastica a cui è rivolto. Individua altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le procedure da seguire, le modalità per ricorrere contro dette sanzioni. 2. La sanzione disciplinare si configura come “estrema ratio” all’interno di un processo educativo che, partendo dalla qualità della relazione insegnantestudente, vuole contribuire prima di tutto allo sviluppo armonioso e completo della personalità degli adolescenti e dei giovani, quindi alla crescita e al consolidamento, in ogni componente della comunità scolastica, di una coscienza civica che trovi nei principi e nei valori costituzionali dei saldi punti di riferimento. I provvedimenti disciplinari hanno, quindi, finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all’interno della comunità scolastica. 3.La responsabilità disciplinare è personale. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le Pagina 1 di 18 proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. 4.In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 5.Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. La sanzione disciplinare può essere in tutto o in parte convertita, a richiesta dello studente, in attività in favore della comunità scolastica, o in “lavori socialmente utili” stabiliti dall’organo che procede alla deliberazione della sanzione. TITOLO I DIRITTI, DOVERI, COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI E RELATIVE SANZIONI CAPO I DIRITTI e DOVERI DELLO STUDENTE Art. 1 La scuola opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio; fonda il suo progetto e l’azione educativa sulla qualità della relazione insegnante-studente, contribuendo così allo sviluppo della personalità dei giovani. In questo contesto la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto reciproco. Art. 2 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale che valorizzi le inclinazioni di ciascuno anche attraverso l’orientamento sul piano dello studio, delle relazioni umane, delle scelte scolastiche e professionali. Art. 3 Lo studente ha diritto alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e ad un’educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e della Convenzione Internazionale dei Diritti del Minore, resi concreti nella comunità scolastica da una convivenza democratica, solidale e rispettosa delle diversità. Per gli studenti stranieri, la scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. Art. 4 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. Pagina 2 di 18 Art. 5 Lo studente ha diritto ad un’informazione chiara e completa sull’organizzazione e funzionamento della scuola. Ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile: pertanto deve essere informato, tramite un dialogo costruttivo, sugli obiettivi educativi e didattici, sui programmi, sui contenuti dei singoli insegnamenti e sui criteri di valutazione. Art. 6 Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. DOVERI DELLO STUDENTE Art. 7 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei compagni, del personale tutto della scuola e di chiunque agisca nell’ambito scolastico, un comportamento rispettoso della persona umana nella sua entità fisica e psichica. È fatto a riguardo esplicito divieto di usare espressioni verbali e/o tenere comportamenti che: a) risultino lesivi con riguardo alle condizioni personali, familiari, sociali, culturali, religiose, ideologiche, dell'identità delle persone indicate al primo capoverso, dei genitori o degli esercenti la potestà degli studenti; b) esprimano disprezzo nei confronti delle diversità sessuali, religiose, razziali, etniche, linguistiche, tenuto conto del diritto costituzionalmente protetto alla libera manifestazione del pensiero; c) risultino gravemente offensive nei confronti delle istituzioni politico-amministrative italiane, europee, internazionali. Art. 8 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza e in particolare al rispetto della segnaletica, degli opuscoli informativi e formativi sulla prevenzione e sicurezza (T.U. 81/2008); sono tenuti altresì al rispetto di quanto contenuto nel Regolamento d'Istituto. Art. 9 Gli studenti, fermi restando i doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. 249/1998, in particolare per quanto concerne la frequenza regolare e lo svolgimento assiduo degli impegni di studio, sono obbligati ad osservare tutte le indicazioni comportamentali che, in armonia con la programmazione educativa e didattica, il docente e/o il consiglio di Classe ritengano necessari per una efficace azione educativa e didattica nella classe. Art. 10 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature (tecnologiche, sportive, linguistiche e quelle presenti nei laboratori) e i sussidi didattici in modo da non recare alcun danno al patrimonio della scuola. Pagina 3 di 18 È fatto preciso obbligo di mantenere puliti gli ambienti della scuola e gli spazi antistanti l’ingresso alla medesima. Art. 11 Gli obblighi indicati negli articoli precedenti si intendono operanti nei locali dell’istituto e negli spazi circostanti, durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione una volta autorizzate dal Dirigente Scolastico, anche nelle ore pomeridiane. Art. 12 Restano salve tutte le disposizioni dell'ordinamento giuridico riguardanti comportamenti illeciti sul piano civile e penale. CAPO II COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI E RELATIVE SANZIONI ART. 13 Mancanze disciplinari e sanzioni 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio pertanto, i provvedimenti hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 2. I seguenti comportamenti, configurati come mancanze disciplinari, sono corretti con le relative ammonizioni o sanzioni disciplinari, proporzionate alla mancanza. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art. 4 – comma 5 D.P.R. n. 235 del 2007). 3. Classificazione delle sanzioni: - Sanzioni che non comportano l’allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica: Sanzioni che comportano l’allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica. Tali sanzioni sono comminate in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98 Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastico per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d’Istituto. Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. Organo competente è il Consiglio d’Istituto. Doveri DPR249/98 Mancanze disciplinari 1.Assenza ingiustificata non Sanzioni disciplinari Richiamo scritto sul registri Pagina 4 di 18 Organo che adotta il provvedimento disciplinare Docente della prima ora Procedimento Comunicazione alla famiglia Art. 3, comma 1 firmata dai genitori. di classe. utile 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Assenze di più giorni non giustificate dai genitori Richiamo scritto sul registro di classe e sul diario personale ed eventuale convocazione dei genitori. Coordinatore di classe 3. Assenza collettiva non giustificata Richiamo scritto sul registri di classe e sul diario personale Coordinatore di classe 4. Ritardi della prima ora non giustificati Richiamo scritto sul registri di classe e sul diario personale Coordinatore di classe 5. Ritardi al rientro intervallo/ cambio ora Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Docente coordinatore delle attività di classe. 6. Negligenza nello studio e irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Docente che rileva la mancanza. 7. Ritardo nel far firmare le comunicazioni scuolafamiglia. Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Docente coordinatore delle attività di classe. 8. Uscita dalla scuola senza permesso Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Pagina 5 di 18 tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. Come da art. 19 9. Falsificazioni sul libretto delle giustificazioni Doveri DPR249/98 Mancanze disciplinari giorni/Sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni/Sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. Sanzioni disciplinari Scolastico Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico Organo che adotta il provvedimento disciplinare Art. 3, comma 2 1. Interventi inopportuni e fuorvianti durante la lezione. Ammonizione verbale. Docente che rileva la mancanza Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 2. Disturbare ripetutamente o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche. Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Docente che rileva la mancanza. 3. Utilizzo di un linguaggio poco rispettoso e non adeguato (insulti non lesivi ed uso di termini volgari) Richiamo verbale e annotazione sul registro di classe. Docente che rileva la mancanza. 4. Disturbo ai compagni, ai docenti, al personale ATA in modo poco rispettoso ma non offensivo. Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Docente che rileva la mancanza. Pagina 6 di 18 Come da art. 19 Procedimento Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta dell’accaduto. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell’alunno. L' alunno deve scusarsi subito dopo essere stato richiamato dall'insegnante. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta dell’accaduto. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell’alunno. Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta dell’accaduto. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell’alunno. Come da art. 19 5. Reiterazione di comportamenti scorretti che si ripetono dopo sanzioni già applicate. Dopo 3 sanzioni annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Docente che rileva la mancanza. 6. Propaganda della teorizzazione e della discriminazione nei confronti di altre persone. 7. Offese gravi o atteggiamenti aggressivi nei confronti di compagni, personale docente e non docente in modo e/o continuo. Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni/Sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni. Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico. Come da art. 19 8. Episodi gravi e/o continui di prevaricazione nei confronti dei più piccoli o dei deboli e/o sottrazione di oggetti ai compagni perpetrati singolarmente o in gruppo 9. Atteggiamenti di prevaricazione, bullismo offese ed ingiurie gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie) con grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni. Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico Come da art. 19 Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d’Istituto. Consiglio d’Istituto. Come da art. 19 Pagina 7 di 18 es. incendio o allagamento). 10. Aggressioni fisiche al personale della scuola e a studenti 11. Reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana caratterizzati da intenzionalità e continuità oppure atti di violenza connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale. 12. Reiterate aggressioni fisiche al personale della scuola e a studenti Doveri DPR249/98 Art. 3, comma 3 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un Mancanze disciplinari Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d’Istituto/ Sanzioni alternative da 10 a 15 giorni. Sospensione dello studente fino al termine dell’anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale. Per i reati più gravi non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. Consiglio d’Istituto. Come da art. 19 Consiglio d’Istituto. Come da art. 19 Sospensione dello studente fino al termine dell’anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale. Per i reati più gravi non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. Consiglio d’Istituto. Come da art. 19 Sanzioni disciplinari 1. Consumare cibi o bevande al di fuori dell’intervallo 2. Sostare nei bagni oltre il tempo necessario Ammonizione verbale. 3. Spostarsi o sostare senza Ammonizione scritta sul Ammonizione verbale e annotazione scritta sul registro di classe. Pagina 8 di 18 Organo che adotta il provvedimento disciplinare Docente che rileva la mancanza. Docente che rileva la mancanza. Docente che rileva la Procedimento Richiamo orale in classe. Annotazione sul registro di classe e sul diario o libretto personale se la mancanza persiste convocazione dei genitori. Annotazione sul registro di comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. motivo e senza autorizzazione in aule o spazi dell’edificio scolastico. 4. Abbigliamento non adeguato. registro di classe con successiva comunicazione alla famiglia. Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. mancanza. classe e sul diario o libretto personale. Docente coordinatore delle attività di classe. 5. Disturbo delle attività nelle altre classi. Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta Docente che rileva la mancanza. Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul libretto personale o sul diario; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell’alunno. 6. Uso improprio del cellulare nei locali scolastici. (Va tenuto spento ed utilizzato in caso di necessità dietro autorizzazione dei docenti di classe) Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Ritiro del cellulare che viene depositato in presidenza e restituito al genitore dal Dirigente Scolastico. Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Ritiro del videotelefono e contestuale distruzione delle riprese. Riconsegna del videotelefono ai genitori. Convocazione dei genitori e sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni. Docente che rileva la mancanza. Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell’alunno. Docente che rileva la mancanza. Severa ammonizione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell’alunno. Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico. Come da art. 19 7. Uso di video-telefonini allo scopo di acquisire immagini, filmati e registrazioni vocali. 8. Disturbare o rendersi protagonisti in modo grave, e/o continuo di interventi Pagina 9 di 18 inopportuni durante le attività scolastiche. 9.Sottrazione di oggetti ai compagni e/ad altri alunni dell’istituzione scolastica 10. Falsificazione o distruzione di atti e documenti NON personali (inclusi elaborati già corretti). 11. Uso continuo del cellulare nei locali scolastici. 12. Uso di video- telefonini allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati e registrazioni vocali. 13.Diffamazione di compagni e docenti e/o altro personale in servizio nell’istituzione attraverso internet e i social network 14. Uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope 15. Induzione all’uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope Doveri DPR249/98 Art. 3, comma 4 Mancanze disciplinari 1. Lancio di oggetti non contundenti Gli studenti sono tenuti ad 2. Portare a scuola e fare uso osservare le disposizioni grave e/o continuo di oggetti Convocazione dei genitori e sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni. Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni/Sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni. Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico. Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico Come da art. 19 Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico. Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico Come da art. 19 Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni. Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico Come da art. 19 Sospensione dalle lezioni dai 5 ai 15 giorni/ sanzioni alternative da 5 a 15 giorni. Sospensione dalle lezioni dai 5 ai 15 giorni/ sanzioni alternative da 5 a 15 giorni. Consiglio d’Istituto. Come da art. 19 Consiglio d’Istituto. Come da art. 19 Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni. Sanzioni disciplinari Annotazione sul registro di classe e sul diario personale dell'alunno. Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni. Pagina 10 di 18 Organo che adotta il provvedimento disciplinare Docente che rileva la mancanza. Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Come da art. 19 Come da art. 19 Procedimento Annotazione sul registro di classe e sul diario personale dell'alunno. Come da art. 19 organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. potenzialmente pericolosi per sé stessi e per gli altri. 3. Lancio di oggetti contundenti. 4. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza. Doveri DPR249/98 Art. 3, comma 5 Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Mancanze disciplinari 1. Uso delle apparecchiature informatiche per motivi personali. 2. Copiare o scaricare file protetti. 3. Utilizzo di file/programmi non autorizzati 4. Danneggiamenti di arredi scolastici o sottrazione di oggetti all’istituzione scolastica. 5. Danneggiamenti di arredi scolastici e delle pareti dei locali in modo grave e/o continuato. 6.Danneggiamenti volontari Scolastico. Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni/Sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni/Sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. Sanzioni disciplinari Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico Come da art. 19 Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico Come da art. 19 Organo che adotta il provvedimento disciplinare Procedimento Ammonizione verbale. Docente che rileva la mancanza. Richiamo orale in classe. Annotazione sul registro di classe e sul diario personale dell'alunno. Annotazione sul registro di classe e sul diario personale dell'alunno. Se gli arredi e le pareti vengono danneggiate, l' alunno o gli alunni devono risarcire i danni. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento. Risarcimento del danno. Sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni. Docente che rileva la mancanza. Annotazione sul registro di classe e sul diario personale dell'alunno. Annotazione sul registro di classe e sul diario personale dell'alunno. Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia tramite lettera di cui una copia è inserita nel fascicolo personale dell’alunno. Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico. Come da art. 19 Risarcimento del danno, Consiglio di Classe Come da art. 19 Pagina 11 di 18 Docente che rileva la mancanza. Docente che rileva la mancanza. Dirigente scolastico per l’adozione del provvedimento formale nei casi di risarcimento. Doveri DPR249/98 Art. 3, comma 6 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. gravi e sottrazione di oggetti alla Istituzione scolastica in modo grave e/o continuo. 7. Violazione intenzionale dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati. restituzione del maltolto. Sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni. Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni/Sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. presieduto dal Dirigente Scolastico. Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo che adotta il provvedimento disciplinare Procedimento 1. Imbrattamento di arredi e/o delle pareti dei locali scolastici. L' alunno o gli alunni devono provvedere alla loro pulizia anche in orario extrascolastico; Docente che rileva la mancanza. Dirigente scolastico per l’adozione del provvedimento formale nei casi di risarcimento. Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia tramite lettera di cui una copia è inserita nel fascicolo personale dell’alunno. Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico 2. Imbrattamento e/o atti vandalici nei bagni ai danni degli studenti e/o del personale ATA. Come da art. 19 Come da art. 19 Atti deferibili all’ Autorità giudiziaria Per quanto concerne tutti quegli atti che si configurano come reato, pertanto deferibili all’Autorità giudiziaria, è prevista la Sospensione dello studente fino al termine dell’anno scolastico ad esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione agli esami di Stato per reati di particolare gravità. Organo che adotta il procedimento è il Consiglio d’Istituto. Il procedimento è come da art.19 del presente regolamento Pagina 12 di 18 Art. 14 ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI Sanzioni che non comportano l’allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica Personale docente Sanzioni che comportano l’allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica. Tali sanzioni sono comminate in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Consiglio di Classe Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastico per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d’Istituto Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. Organo competente è il Consiglio d’Istituto. Consiglio d’Istituto Consiglio d’Istituto sentito il parere del Consiglio di Classe. Si precisa il dovere di astensione da parte dei componenti che hanno interesse nella vicenda. Art. 15 Durante l'allontanamento dell'allievo dalla comunità scolastica, nel caso di sanzioni superiori a 15 giorni o di esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato, l'Istituto promuoverà in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, dei percorsi di recupero educativo (attività laboratoriali, incontri con specialisti, attività sportive, etc.) miranti all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Art. 16 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d’esame da un candidato interno o da un privatista sono inflitte dalla Commissione d’esame. Art. 17 Tenendo conto della quotidianità scolastica, nell’ambito del rapporto tra singolo docente/Consiglio di classe e alunno e famiglia, nel caso in cui: Pagina 13 di 18 1. l’alunno abbia commesso una mancanza disciplinare di lieve entità (turpiloquio, uso improprio delle attrezzature, involontario danno alle attrezzature, non assidua frequenza nelle ore curriculari ed extra curriculari, mancanza di puntualità nell’adempiere obblighi formali, etc.); 2. ci sia l’ammissione, spontanea e immediata, di colpevolezza da parte dell’allievo; 3. l’alunno non sia recidivo rispetto alla mancanza disciplinare in questione; 4. il rapporto disciplinare scritto non abbia ancora avuto luogo; si configura l’ipotesi che alunno ed insegnante, di comune accordo, stabiliscano di sostituire la sanzione regolarmente prevista con: attività alternative volte alla riparazione del danno eventualmente recato; attività in favore della comunità scolastica. Art. 18 Attività alternative alle sanzioni 1. Riordino e/o pulizia della biblioteca/archivi scolastici/attrezzature sportive sotto la supervisione di un docente o di personale ATA; 2. Servizi a favore alla comunità scolastica Relativamente ai provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b) e c) previste dal precedente art. 13, il Consiglio di Classe/Consiglio d'Istituto, tenendo conto della possibilità offerta allo studente di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica, indica una o più attività in favore della comunità scolastica stessa, che abbia finalità educative. TITOLO II NORME PROCEDURALI CAPO I APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Art. 19 Procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare che preveda l’allontanamento dalla comunità scolastica La procedura ha inizio con chiara e circostanziata contestazione dell’addebito, in forma scritta, da recapitare al genitore mediante lettera raccomandata A/R. o raccomandata a mano. La contestazione scritta degli addebiti (entro cinque giorni dal fatto) contiene l’avvertenza, ai sensi della L. 241/90, di invio di procedura del procedimento disciplinare, nonché l’invito allo studente ad esporre le proprie ragioni innanzi al Consiglio di Classe o Consiglio d’Istituto con o senza la presenza del genitore. Il Consiglio di Classe o il Consiglio d’Istituto, sentite le ragioni dello studente, decide, entro cinque giorni, se comminare la sanzione e la sua entità. La sanzione disciplinare è comminata dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d’Istituto con adeguata motivazione debitamente verbalizzata. Pagina 14 di 18 Il genitore è informato del provvedimento assunto dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d’Istituto, entro i successivi cinque giorni, tramite lettera raccomandata A/R o con raccomandata a mano con allegata la motivazione relativa alla decisione, e con l’indicazione, in caso di irrogazione della sanzione, della eventuale sanzione alternativa, e dei termini entro i quali ricorrere all’Organo di Garanzia della Scuola. In base all'ex art. 7 L. 241/90, solo nel caso di ragioni di impedimento derivanti da particolari1 esigenze di celerità del provvedimento, l'irrogazione della sanzione avverrà senza il rispetto della regole di previa comunicazione ai genitori. Art. 20 Sentite le ragioni esposte dello studente ed eventualmente dalla famiglia e/o il Consiglio di Classe/Consiglio d'Istituto si ritira per decidere a porte chiuse. La deliberazione viene trasmessa al dirigente scolastico che provvede alla notifica alla famiglia, mediante raccomandata. La sanzione disciplinare decorre dal giorno successivo al ricevimento della notifica o da altra data specificata nella deliberazione. Nella notifica della sanzione disciplinare è indicato l’organo e i tempi a cui ricorrere. Art. 21 Nel rispetto di quanto previsto all’Art. 4 del D.P.R. 249/1998, circa la natura personale della responsabilità disciplinare, la finalità educativa di ogni intervento disciplinare e i relativi criteri di temporaneità, proporzionalità e riparazione del danno, gli organi competenti ad irrogare i provvedimenti disciplinari possono tener conto di circostanze attenuanti o aggravanti ai fini della misura dell’intervento disciplinare, fermo restando l’applicazione della sanzione indicata all’Art. 13 del presente regolamento. CAPO II IMPUGNAZIONI ORGANO INTERNO DI GARANZIA: FINALITA' – COMPITI - PROCEDURE Art. 22 È costituito presso L’Istituto Comprensivo di Siliqua, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l’Organo di Garanzia composto da: D.S che lo presiede, due docenti eletti dal Consiglio di Istituto (oltre ai rispettivi supplenti), due genitori (oltre ai rispettivi supplenti) eletti dal Consiglio di Istituto, cercando di garantire nella sua composizione la rappresentatività di tutte le sedi. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Per ragioni di opportunità sarebbe opportuno designare membri esterni al Consiglio stesso. L’Organo di Garanzia è competente a decidere, su 1 Nel casi specificati dall'art. 13 lettera d), punto 2. Pagina 15 di 18 richiesta degli studenti, sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari loro inflitti, oltre che, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. Art. 22 RICORSO ALL’ORGANO INTERNO DI GARANZIA Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) e c) dell’art.13 è ammesso ricorso, da parte del genitore o dall’esercente la potestà, all’Organo Interno di Garanzia entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica del provvedimento, il quale dovrà esprimersi entro 10 giorni. Il suddetto Organo decide, in via definitiva, anche sulla base di informazioni che ritenga opportuno raccogliere presso le persone od organi comunque interessati al provvedimento. Art. 23 RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI CHE IMPLICANO ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA Contro i provvedimenti di cui alla lettera d) dell’art. 13 del presente regolamento si fa riferimento a quanto chiarito dal Ministero dell’Istruzione (prot. n. 2668 A/3 del 14/04/05) e all’art. 5 comma 4 dello stesso Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Il ricorso da parte dello studente, del genitore o dell’esercente la patria podestà è ammesso presso il Dirigente dell’Amministrazione Scolastica periferica che decide – in via definitiva – sui reclami proposti dagli studenti, su parere vincolante di un organo di garanzia provinciale composto da due studenti designati dalla Consulta provinciale, da tre docenti e de un genitore, designati dal Consiglio scolastico provinciale e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili, nominata dallo stesso Dirigente. Art. 24 COMPORTAMENTI POSITIVI • Al fine di promuovere comportamenti e valori positivi nella comunità scolastica, i docenti, il Dirigente Scolastico, il consiglio di classe o il Consiglio di istituto, potranno segnalare comportamenti degli alunni, singoli o collettivi, che esprimono particolare valore morale ed educativo. Queste note positive potranno rilevare sia per il voto di condotta, sia per eventuali premi istituiti dalla scuola. Art. 25 DISPOSIZIONI FINALI Il presente Regolamento di Disciplina, parte integrante del Regolamento d’Istituto, verrà ampiamente illustrato, per finalità e contenuto, a tutti gli studenti, ad inizio di ogni anno scolastico. REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA Pagina 16 di 18 Per la sostituzione dei membri coinvolti nei procedimenti in esame o venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie. In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procede ad elezioni suppletive. L’organo di garanzia resta in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti; Il numero dei componenti dell’Organo di Garanzia del’Istituto e composto da 5 membri. La convocazione dell’organo di garanzia spetta al Presidente (DS) che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante. Tenuto conto dei tempi di decisione dati dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti in caso di ricorso, il Presidente, preso atto dell’istanza inoltrata, convoca i componenti dell’Organo di Garanzia entro 3 giorni dalla stessa e nomina di volta in volta il segretario verbalizzante. Si indicano come modalità di convocazione la raccomandata A/R e, ove possibile, la posta elettronica certificata. Per la validità della seduta dell’Organo di Garanzia è richiesta la presenza di almeno 3 componenti. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee. Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. I genitori e componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno. Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell’Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria; Il processo verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate; viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti. . L’Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati, entro 5 giorni. La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell’alunno e al Consiglio di Classe e/o Consiglio d'Istituto interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati; Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati. Il presente Regolamento dell’Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il regolamento vigente e viene immediatamente pubblicato all’Albo online della scuola. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvia Minafra Pagina 17 di 18 Delibera del 12 febbraio 2016 l’Organo di Garanzia interno all’Istituto risulta così costituito: DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. ssa Silvia Minafra (membro di diritto) DOCENTI: Prof. Ronzitti Claudio (membro effettivo) Prof.ssa Pintore M. Franca (membro effettivo) Prof. ssa Puzzoni Gabriella (membro supplente) GENITORI: Dott.ssa Concas Stefania (membro effettivo); Sig.ra Allenza Marianna (membro effettivo); Sig.ra Giorgi Liberata (membro supplente); Pagina 18 di 18