ISTITUTO COMPRENSIVO SILIQUA
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Prot.n. 574/C27
del 13/02/2016
Delibera del Consiglio di Istituto del 12 febbraio 2016
REGOLAMENTO DISCIPLINARE
I contenuti della presente sezione si applicano agli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado
PREMESSA
Il presente regolamento è conforme ai principi e alle nome dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria”, emanato con il D.P.R. 24
giugno 1998 n .249, del regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275( entrato in vigore il 1° settembre
2000), del D.P.R. 10 ottobre 1996 n.567, e sue modifiche e integrazioni. E’ coerente e funzionale al Piano dell’offerta Formativa adottato dall’Istituto.
PRINCIPI GENERALI
1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all’art.3 del D.P.R. del 24
giugno 1998 n.249, alle disposizioni del regolamento interno d’istituto e alle situazioni specifiche della comunità scolastica a cui è rivolto. Individua
altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le procedure da seguire, le modalità per ricorrere contro dette sanzioni.
2. La sanzione disciplinare si configura come “estrema ratio” all’interno di un processo educativo che, partendo dalla qualità della relazione insegnantestudente, vuole contribuire prima di tutto allo sviluppo armonioso e completo della personalità degli adolescenti e dei giovani, quindi alla crescita e al
consolidamento, in ogni componente della comunità scolastica, di una coscienza civica che trovi nei principi e nei valori costituzionali dei saldi punti di
riferimento. I provvedimenti disciplinari hanno, quindi, finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti
rapporti all’interno della comunità scolastica.
3.La responsabilità disciplinare è personale. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le
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proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
4.In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell’altrui personalità.
5.Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente. La sanzione disciplinare può essere in tutto o in parte convertita, a richiesta dello studente,
in attività in favore della comunità scolastica, o in “lavori socialmente utili” stabiliti dall’organo che procede alla deliberazione della sanzione.
TITOLO I
DIRITTI, DOVERI, COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI E RELATIVE SANZIONI
CAPO I
DIRITTI e DOVERI DELLO STUDENTE
Art. 1
La scuola opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio; fonda il
suo progetto e l’azione educativa sulla qualità della relazione insegnante-studente, contribuendo così allo sviluppo della personalità dei giovani. In questo
contesto la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto reciproco.
Art. 2
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale che valorizzi le inclinazioni di ciascuno anche attraverso l’orientamento sul piano dello studio,
delle relazioni umane, delle scelte scolastiche e professionali.
Art. 3
Lo studente ha diritto alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e ad un’educazione fondata sul rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e della Convenzione Internazionale dei Diritti del Minore, resi concreti nella
comunità scolastica da una convivenza democratica, solidale e rispettosa delle diversità. Per gli studenti stranieri, la scuola promuove e favorisce iniziative volte
all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
Art. 4
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
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Art. 5
Lo studente ha diritto ad un’informazione chiara e completa sull’organizzazione e funzionamento della scuola. Ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile:
pertanto deve essere informato, tramite un dialogo costruttivo, sugli obiettivi educativi e didattici, sui programmi, sui contenuti dei singoli insegnamenti e sui
criteri di valutazione.
Art. 6
Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
DOVERI DELLO STUDENTE
Art. 7
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei compagni, del personale tutto della scuola e di chiunque agisca
nell’ambito scolastico, un comportamento rispettoso della persona umana nella sua entità fisica e psichica. È fatto a riguardo esplicito divieto di usare espressioni
verbali e/o tenere comportamenti che:
a) risultino lesivi con riguardo alle condizioni personali, familiari, sociali, culturali, religiose, ideologiche, dell'identità delle persone indicate al primo capoverso,
dei genitori o degli esercenti la potestà degli studenti;
b) esprimano disprezzo nei confronti delle diversità sessuali, religiose, razziali, etniche, linguistiche, tenuto conto del diritto costituzionalmente protetto alla libera
manifestazione del pensiero;
c) risultino gravemente offensive nei confronti delle istituzioni politico-amministrative italiane, europee, internazionali.
Art. 8
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza e in particolare al rispetto della segnaletica, degli opuscoli informativi e formativi
sulla prevenzione e sicurezza (T.U. 81/2008); sono tenuti altresì al rispetto di quanto contenuto nel Regolamento d'Istituto.
Art. 9
Gli studenti, fermi restando i doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. 249/1998, in particolare per quanto concerne la frequenza regolare e lo svolgimento assiduo degli
impegni di studio, sono obbligati ad osservare tutte le indicazioni comportamentali che, in armonia con la programmazione educativa e didattica, il docente e/o il
consiglio di Classe ritengano necessari per una efficace azione educativa e didattica nella classe.
Art. 10
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature (tecnologiche, sportive, linguistiche e quelle presenti nei laboratori) e i sussidi
didattici in modo da non recare alcun danno al patrimonio della scuola.
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È fatto preciso obbligo di mantenere puliti gli ambienti della scuola e gli spazi antistanti l’ingresso alla medesima.
Art. 11
Gli obblighi indicati negli articoli precedenti si intendono operanti nei locali dell’istituto e negli spazi circostanti, durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione
una volta autorizzate dal Dirigente Scolastico, anche nelle ore pomeridiane.
Art. 12
Restano salve tutte le disposizioni dell'ordinamento giuridico riguardanti comportamenti illeciti sul piano civile e penale.
CAPO II
COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI E RELATIVE SANZIONI
ART. 13
Mancanze disciplinari e sanzioni
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio pertanto, i provvedimenti hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. I seguenti comportamenti, configurati come mancanze disciplinari, sono corretti con le relative ammonizioni o sanzioni disciplinari, proporzionate alla
mancanza. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art. 4 – comma 5 D.P.R. n. 235 del
2007).
3. Classificazione delle sanzioni:
-
Sanzioni che non comportano l’allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica:
Sanzioni che comportano l’allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica. Tali sanzioni sono comminate in caso di gravi e/o reiterate
infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98
Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastico per un periodo superiore a 15 giorni da parte
del Consiglio d’Istituto.
Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico ed esclusione dallo
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. Organo competente è il Consiglio d’Istituto.
Doveri
DPR249/98
Mancanze disciplinari
1.Assenza ingiustificata non
Sanzioni disciplinari
Richiamo scritto sul registri
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Organo che adotta il
provvedimento
disciplinare
Docente della prima ora
Procedimento
Comunicazione alla famiglia
Art. 3, comma 1
firmata dai genitori.
di classe.
utile
1. Gli studenti sono tenuti
a frequentare
regolarmente i corsi e ad
assolvere assiduamente
agli impegni di studio.
2. Assenze di più giorni non
giustificate dai genitori
Richiamo scritto sul registro
di classe e sul diario
personale ed eventuale
convocazione dei genitori.
Coordinatore di classe
3. Assenza collettiva non
giustificata
Richiamo scritto sul registri
di classe e sul diario
personale
Coordinatore di classe
4. Ritardi della prima ora non
giustificati
Richiamo scritto sul registri
di classe e sul diario
personale
Coordinatore di classe
5. Ritardi al rientro intervallo/
cambio ora
Annotazione sul registro di
classe. Convocazione dei
genitori tramite
comunicazione scritta.
Docente coordinatore delle
attività di classe.
6. Negligenza nello studio e
irregolarità nello svolgimento
dei compiti assegnati.
Annotazione sul registro di
classe. Convocazione dei
genitori tramite
comunicazione scritta.
Docente che rileva la
mancanza.
7. Ritardo nel far firmare le
comunicazioni scuolafamiglia.
Annotazione sul registro di
classe. Convocazione dei
genitori tramite
comunicazione scritta.
Docente coordinatore delle
attività di classe.
8. Uscita dalla scuola senza
permesso
Convocazione dei genitori e
sospensione da 1 a 5
Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigente
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tramite nota sul diario o libretto
personale; se la mancanza
persiste, convocazione dei
genitori.
Comunicazione alla famiglia
tramite nota sul diario o libretto
personale; se la mancanza
persiste, convocazione dei
genitori.
Comunicazione alla famiglia
tramite nota sul diario o libretto
personale; se la mancanza
persiste, convocazione dei
genitori.
Comunicazione alla famiglia
tramite nota sul diario o libretto
personale; se la mancanza
persiste, convocazione dei
genitori.
Comunicazione alla famiglia
tramite nota sul diario o libretto
personale; se la mancanza
persiste, convocazione dei
genitori.
Comunicazione alla famiglia
tramite nota sul diario o libretto
personale; se la mancanza
persiste, convocazione dei
genitori.
Comunicazione alla famiglia
tramite nota sul diario o libretto
personale; se la mancanza
persiste, convocazione dei
genitori.
Come da art. 19
9. Falsificazioni sul libretto
delle giustificazioni
Doveri
DPR249/98
Mancanze disciplinari
giorni/Sanzioni alternative da
1 a 5 giorni.
Convocazione dei genitori e
sospensione da 1 a 5
giorni/Sanzioni alternative da
1 a 5 giorni.
Sanzioni disciplinari
Scolastico
Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigente
Scolastico
Organo che adotta il
provvedimento
disciplinare
Art. 3, comma 2
1. Interventi inopportuni e
fuorvianti durante la lezione.
Ammonizione verbale.
Docente che rileva la
mancanza
Gli studenti sono tenuti ad
avere nei confronti del
capo d'istituto, dei
docenti, del
personale tutto della
scuola e dei loro
compagni lo stesso
rispetto, anche formale,
che
chiedono per se stessi.
2. Disturbare ripetutamente o
rendersi protagonisti di
interventi inopportuni durante
le attività scolastiche.
Annotazione sul registro di
classe. Convocazione dei
genitori tramite
comunicazione scritta.
Docente che rileva la
mancanza.
3. Utilizzo di un linguaggio
poco rispettoso e non
adeguato (insulti non lesivi ed
uso di termini volgari)
Richiamo verbale e
annotazione sul registro di
classe.
Docente che rileva la
mancanza.
4. Disturbo ai compagni, ai
docenti, al personale ATA in
modo poco rispettoso ma non
offensivo.
Annotazione sul registro di
classe. Convocazione dei
genitori tramite
comunicazione scritta.
Docente che rileva la
mancanza.
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Come da art. 19
Procedimento
Comunicazione alla famiglia
tramite nota sul diario o libretto
personale; se la mancanza
persiste, convocazione dei
genitori.
Comunicazione scritta ai
genitori (richiesta colloquio); se
i genitori non si presentano al
colloquio comunicazione scritta
dell’accaduto. Copia della
comunicazione inviata ai
genitori è inserita nel fascicolo
personale dell’alunno.
L' alunno deve scusarsi subito
dopo essere stato richiamato
dall'insegnante. Comunicazione
alla famiglia tramite nota sul
diario o libretto personale; se la
mancanza persiste,
convocazione dei genitori.
Comunicazione scritta ai
genitori (richiesta colloquio); se
i genitori non si presentano al
colloquio comunicazione scritta
dell’accaduto. Copia della
comunicazione inviata ai
genitori è inserita nel fascicolo
personale dell’alunno.
Comunicazione scritta ai
genitori (richiesta colloquio); se
i genitori non si presentano al
colloquio comunicazione scritta
dell’accaduto. Copia della
comunicazione inviata ai
genitori è inserita nel fascicolo
personale dell’alunno.
Come da art. 19
5. Reiterazione di
comportamenti scorretti che
si ripetono dopo sanzioni già
applicate.
Dopo 3 sanzioni annotazione
sul registro di classe.
Convocazione dei genitori
tramite comunicazione scritta.
Docente che rileva la
mancanza.
6. Propaganda della
teorizzazione e della
discriminazione nei confronti
di altre persone.
7. Offese gravi o
atteggiamenti aggressivi nei
confronti di compagni,
personale docente e non
docente in modo e/o
continuo.
Convocazione dei genitori e
sospensione da 1 a 5
giorni/Sanzioni alternative da
1 a 5 giorni.
Sospensione delle lezioni fino
a 15 giorni.
Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigente
Scolastico
Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigente
Scolastico.
Come da art. 19
8. Episodi gravi e/o continui
di prevaricazione nei
confronti dei più piccoli o dei
deboli e/o sottrazione di
oggetti ai compagni perpetrati
singolarmente o in gruppo
9. Atteggiamenti di
prevaricazione, bullismo
offese ed ingiurie gravi che
violino la dignità e il rispetto
della persona umana (ad es.
violenza privata, minaccia,
percosse, ingiurie) con grave
situazione di pericolo per
l’incolumità delle persone (ad
Sospensione delle lezioni fino
a 15 giorni.
Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigente
Scolastico
Come da art. 19
Allontanamento dello
studente dalla comunità
scolastica per un periodo
superiore a 15 giorni da parte
del Consiglio d’Istituto.
Consiglio d’Istituto.
Come da art. 19
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es. incendio o allagamento).
10. Aggressioni fisiche al
personale della scuola e a
studenti
11. Reati che violano la
dignità e il rispetto per la
persona umana caratterizzati
da intenzionalità e continuità
oppure atti di violenza
connotati da una particolare
gravità tali da determinare
seria apprensione a livello
sociale.
12. Reiterate aggressioni
fisiche al personale della
scuola e a studenti
Doveri
DPR249/98
Art. 3, comma 3
Nell'esercizio dei loro
diritti e nell'adempimento
dei loro doveri gli studenti
sono tenuti a
mantenere un
Mancanze disciplinari
Allontanamento dello
studente dalla comunità
scolastica per un periodo
superiore a 15 giorni da parte
del Consiglio d’Istituto/
Sanzioni alternative da 10 a
15 giorni.
Sospensione dello studente
fino al termine dell’anno
scolastico ed esclusione dallo
scrutinio finale.
Per i reati più gravi non
ammissione all’esame di
Stato conclusivo del corso di
studi.
Consiglio d’Istituto.
Come da art. 19
Consiglio d’Istituto.
Come da art. 19
Sospensione dello studente
fino al termine dell’anno
scolastico ed esclusione dallo
scrutinio finale.
Per i reati più gravi non
ammissione all’esame di
Stato conclusivo del corso di
studi.
Consiglio d’Istituto.
Come da art. 19
Sanzioni disciplinari
1. Consumare cibi o bevande
al di fuori dell’intervallo
2. Sostare nei bagni oltre il
tempo necessario
Ammonizione verbale.
3. Spostarsi o sostare senza
Ammonizione scritta sul
Ammonizione verbale e
annotazione scritta sul
registro di classe.
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Organo che adotta il
provvedimento
disciplinare
Docente che rileva la
mancanza.
Docente che rileva la
mancanza.
Docente che rileva la
Procedimento
Richiamo orale in classe.
Annotazione sul registro di
classe e sul diario o libretto
personale se la mancanza
persiste convocazione dei
genitori.
Annotazione sul registro di
comportamento corretto e
coerente con i principi di
cui all'art.1.
motivo e senza autorizzazione
in aule o spazi dell’edificio
scolastico.
4. Abbigliamento non
adeguato.
registro di classe con
successiva comunicazione
alla famiglia.
Annotazione sul registro di
classe. Convocazione dei
genitori tramite
comunicazione scritta.
mancanza.
classe e sul diario o libretto
personale.
Docente coordinatore delle
attività di classe.
5. Disturbo delle attività nelle
altre classi.
Annotazione sul registro di
classe. Convocazione dei
genitori tramite
comunicazione scritta
Docente che rileva la
mancanza.
Annotazione sul registro di
classe. Comunicazione alla
famiglia tramite nota sul libretto
personale o sul diario; se la
mancanza persiste,
convocazione dei genitori.
Annotazione sul registro di
classe. Convocazione dei
genitori tramite comunicazione
scritta.
Copia della comunicazione
inviata ai genitori è inserita nel
fascicolo personale dell’alunno.
6. Uso improprio del cellulare
nei locali scolastici.
(Va tenuto spento ed
utilizzato in caso di necessità
dietro autorizzazione dei
docenti di classe)
Annotazione sul registro di
classe. Convocazione dei
genitori tramite
comunicazione scritta.
Ritiro del cellulare che viene
depositato in presidenza e
restituito al genitore dal
Dirigente Scolastico.
Annotazione sul registro di
classe. Convocazione dei
genitori tramite
comunicazione scritta.
Ritiro del videotelefono e
contestuale distruzione delle
riprese. Riconsegna del
videotelefono ai genitori.
Convocazione dei genitori e
sospensione delle lezioni da 1
a 5 giorni.
Docente che rileva la
mancanza.
Annotazione sul registro di
classe. Convocazione dei
genitori tramite comunicazione
scritta. Copia della
comunicazione inviata ai
genitori è inserita nel fascicolo
personale dell’alunno.
Docente che rileva la
mancanza.
Severa ammonizione sul registro
di classe. Convocazione dei
genitori tramite comunicazione
scritta. Copia della
comunicazione inviata ai
genitori è inserita nel fascicolo
personale dell’alunno.
Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigente
Scolastico.
Come da art. 19
7. Uso di video-telefonini allo
scopo di acquisire immagini,
filmati e registrazioni vocali.
8. Disturbare o rendersi
protagonisti in modo grave,
e/o continuo di interventi
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inopportuni durante le attività
scolastiche.
9.Sottrazione di oggetti ai
compagni e/ad altri alunni
dell’istituzione scolastica
10. Falsificazione o
distruzione di atti e
documenti NON personali
(inclusi elaborati già corretti).
11. Uso continuo del cellulare
nei locali scolastici.
12. Uso di video- telefonini
allo scopo di acquisire e/o
divulgare immagini, filmati e
registrazioni vocali.
13.Diffamazione di compagni
e docenti e/o altro personale
in servizio nell’istituzione
attraverso internet e i social
network
14. Uso di sostanze alcoliche,
stupefacenti, psicotrope
15. Induzione all’uso di
sostanze alcoliche,
stupefacenti, psicotrope
Doveri
DPR249/98
Art. 3, comma 4
Mancanze disciplinari
1. Lancio di oggetti non
contundenti
Gli studenti sono tenuti ad
2. Portare a scuola e fare uso
osservare le disposizioni
grave e/o continuo di oggetti
Convocazione dei genitori e
sospensione delle lezioni da 1
a 5 giorni.
Convocazione dei genitori e
sospensione da 1 a 5
giorni/Sanzioni alternative da
1 a 5 giorni.
Convocazione dei genitori e
sospensione da 1 a 5 giorni.
Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigente
Scolastico.
Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigente
Scolastico
Come da art. 19
Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigente
Scolastico.
Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigente
Scolastico
Come da art. 19
Convocazione dei genitori e
sospensione da 1 a 5 giorni.
Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigente
Scolastico
Come da art. 19
Sospensione dalle lezioni dai
5 ai 15 giorni/ sanzioni
alternative da 5 a 15 giorni.
Sospensione dalle lezioni dai
5 ai 15 giorni/ sanzioni
alternative da 5 a 15 giorni.
Consiglio d’Istituto.
Come da art. 19
Consiglio d’Istituto.
Come da art. 19
Convocazione dei genitori e
sospensione da 1 a 5 giorni.
Sanzioni disciplinari
Annotazione sul registro di
classe e sul diario personale
dell'alunno.
Sospensione delle lezioni fino
a 15 giorni.
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Organo che adotta il
provvedimento
disciplinare
Docente che rileva la
mancanza.
Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigente
Come da art. 19
Come da art. 19
Procedimento
Annotazione sul registro di
classe e sul diario personale
dell'alunno.
Come da art. 19
organizzative e di
sicurezza dettate
dai regolamenti dei singoli
istituti.
potenzialmente pericolosi per
sé stessi e per gli altri.
3. Lancio di oggetti
contundenti.
4. Violazione intenzionale
delle norme di sicurezza.
Doveri
DPR249/98
Art. 3, comma 5
Gli studenti sono tenuti a
utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i
sussidi
didattici e a comportarsi
nella vita scolastica in
modo da non arrecare
danni al patrimonio
della scuola.
Mancanze disciplinari
1. Uso delle apparecchiature
informatiche per motivi
personali.
2. Copiare o scaricare file
protetti.
3. Utilizzo di file/programmi
non autorizzati
4. Danneggiamenti di arredi
scolastici o sottrazione di
oggetti all’istituzione
scolastica.
5. Danneggiamenti di arredi
scolastici e delle pareti dei
locali in modo grave e/o
continuato.
6.Danneggiamenti volontari
Scolastico.
Convocazione dei genitori e
sospensione da 1 a 5
giorni/Sanzioni alternative da
1 a 5 giorni.
Convocazione dei genitori e
sospensione da 1 a 5
giorni/Sanzioni alternative da
1 a 5 giorni.
Sanzioni disciplinari
Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigente
Scolastico
Come da art. 19
Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigente
Scolastico
Come da art. 19
Organo che adotta il
provvedimento
disciplinare
Procedimento
Ammonizione verbale.
Docente che rileva la
mancanza.
Richiamo orale in classe.
Annotazione sul registro di
classe e sul diario personale
dell'alunno.
Annotazione sul registro di
classe e sul diario personale
dell'alunno.
Se gli arredi e le pareti
vengono danneggiate, l'
alunno o gli alunni devono
risarcire i danni. Qualora non
sia possibile determinare la
responsabilità personale di un
danneggiamento.
Risarcimento del danno.
Sospensione delle lezioni da
1 a 5 giorni.
Docente che rileva la
mancanza.
Annotazione sul registro di
classe e sul diario personale
dell'alunno.
Annotazione sul registro di
classe e sul diario personale
dell'alunno.
Annotazione sul registro di
classe.
Comunicazione alla famiglia
tramite lettera di cui una copia è
inserita nel fascicolo personale
dell’alunno.
Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigente
Scolastico.
Come da art. 19
Risarcimento del danno,
Consiglio di Classe
Come da art. 19
Pagina 11 di 18
Docente che rileva la
mancanza.
Docente che rileva la
mancanza.
Dirigente scolastico per
l’adozione del
provvedimento formale nei
casi di risarcimento.
Doveri
DPR249/98
Art. 3, comma 6
Gli studenti condividono
la responsabilità di
rendere accogliente
l'ambiente scolastico e
averne cura come
importante fattore di
qualità della vita della
scuola.
gravi e sottrazione di oggetti
alla Istituzione scolastica in
modo grave e/o continuo.
7. Violazione intenzionale dei
regolamenti di laboratori e
spazi attrezzati.
restituzione del maltolto.
Sospensione delle lezioni da
1 a 5 giorni.
Convocazione dei genitori e
sospensione da 1 a 5
giorni/Sanzioni alternative da
1 a 5 giorni.
presieduto dal Dirigente
Scolastico.
Mancanze disciplinari
Sanzioni disciplinari
Organo che adotta il
provvedimento
disciplinare
Procedimento
1. Imbrattamento di arredi e/o
delle pareti dei locali
scolastici.
L' alunno o gli alunni devono
provvedere alla loro pulizia
anche in orario
extrascolastico;
Docente che rileva la
mancanza.
Dirigente scolastico per
l’adozione del
provvedimento formale nei
casi di risarcimento.
Annotazione sul registro di
classe.
Comunicazione alla famiglia
tramite lettera di cui una copia è
inserita nel fascicolo personale
dell’alunno.
Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigente
Scolastico
2. Imbrattamento e/o atti
vandalici nei bagni ai danni
degli studenti e/o del
personale ATA.
Come da art. 19
Come da art. 19
Atti deferibili all’ Autorità giudiziaria
Per quanto concerne tutti quegli atti che si configurano come reato, pertanto deferibili all’Autorità giudiziaria, è prevista la Sospensione dello
studente fino al termine dell’anno scolastico ad esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione agli esami di Stato per reati di particolare
gravità. Organo che adotta il procedimento è il Consiglio d’Istituto. Il procedimento è come da art.19 del presente regolamento
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Art. 14
ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI
Sanzioni che non comportano
l’allontanamento momentaneo dalla
comunità scolastica
Personale docente
Sanzioni
che
comportano
l’allontanamento momentaneo dalla
comunità scolastica. Tali sanzioni sono
comminate in caso di gravi e/o reiterate
infrazioni disciplinari derivanti dalla
violazione dei doveri di cui all’art. 3 del
D.P.R. n. 249/98.
Consiglio di Classe
Sanzioni che comportano
l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastico per un
periodo superiore a 15 giorni da parte del
Consiglio d’Istituto
Sanzioni
che
comportano
l’allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica fino al termine
dell’anno scolastico ed esclusione
dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di Stato
conclusivo del corso di studi. Organo
competente è il Consiglio d’Istituto.
Consiglio d’Istituto
Consiglio d’Istituto sentito il
parere del Consiglio di Classe.
Si precisa il dovere di astensione da parte dei componenti che hanno interesse nella vicenda.
Art. 15
Durante l'allontanamento dell'allievo dalla comunità scolastica, nel caso di sanzioni superiori a 15 giorni o di esclusione dallo scrutinio finale o non
ammissione all'esame di stato, l'Istituto promuoverà in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria,
dei
percorsi di recupero educativo (attività laboratoriali, incontri con specialisti, attività sportive, etc.) miranti all'inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
Art. 16
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d’esame da un candidato interno o da un privatista sono inflitte dalla
Commissione d’esame.
Art. 17
Tenendo conto della quotidianità scolastica, nell’ambito del rapporto tra singolo docente/Consiglio di classe e alunno e famiglia, nel caso in cui:
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1. l’alunno abbia commesso una mancanza disciplinare di lieve entità (turpiloquio, uso improprio delle attrezzature, involontario danno alle
attrezzature, non assidua frequenza nelle ore curriculari ed extra curriculari, mancanza di puntualità nell’adempiere obblighi formali, etc.);
2. ci sia l’ammissione, spontanea e immediata, di colpevolezza da parte dell’allievo;
3. l’alunno non sia recidivo rispetto alla mancanza disciplinare in questione;
4. il rapporto disciplinare scritto non abbia ancora avuto luogo;
si configura l’ipotesi che alunno ed insegnante, di comune accordo, stabiliscano di sostituire la sanzione regolarmente prevista con:
attività alternative volte alla riparazione del danno eventualmente recato;
attività in favore della comunità scolastica.
Art. 18
Attività alternative alle sanzioni
1. Riordino e/o pulizia della biblioteca/archivi scolastici/attrezzature sportive sotto la supervisione di un docente o di personale ATA;
2. Servizi a favore alla comunità scolastica
Relativamente ai provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b) e c) previste dal precedente art. 13, il Consiglio di Classe/Consiglio d'Istituto,
tenendo conto della possibilità offerta allo studente di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica, indica una o più attività
in favore della comunità scolastica stessa, che abbia finalità educative.
TITOLO II
NORME PROCEDURALI
CAPO I
APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 19
Procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare che preveda l’allontanamento dalla comunità scolastica
La procedura ha inizio con chiara e circostanziata contestazione dell’addebito, in forma scritta, da recapitare al genitore mediante lettera
raccomandata A/R. o raccomandata a mano. La contestazione scritta degli addebiti (entro cinque giorni dal fatto) contiene l’avvertenza, ai sensi
della L. 241/90, di invio di procedura del procedimento disciplinare, nonché l’invito allo studente ad esporre le proprie ragioni innanzi al Consiglio
di Classe o Consiglio d’Istituto con o senza la presenza del genitore.
Il Consiglio di Classe o il Consiglio d’Istituto, sentite le ragioni dello studente, decide, entro cinque giorni, se comminare la sanzione e la sua
entità. La sanzione disciplinare è comminata dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d’Istituto con adeguata motivazione debitamente verbalizzata.
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Il genitore è informato del provvedimento assunto dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d’Istituto, entro i successivi cinque giorni, tramite
lettera raccomandata A/R o con raccomandata a mano con allegata la motivazione relativa alla decisione, e con l’indicazione, in caso di
irrogazione della sanzione, della eventuale sanzione alternativa, e dei termini entro i quali ricorrere all’Organo di Garanzia della Scuola.
In base all'ex art. 7 L. 241/90, solo nel caso di ragioni di impedimento derivanti da particolari1 esigenze di celerità del provvedimento, l'irrogazione
della sanzione avverrà senza il rispetto della regole di previa comunicazione ai genitori.
Art. 20
Sentite le ragioni esposte dello studente ed eventualmente dalla famiglia e/o il Consiglio di Classe/Consiglio d'Istituto si ritira per decidere a porte
chiuse.
La deliberazione viene trasmessa al dirigente scolastico che provvede alla notifica alla famiglia, mediante raccomandata.
La sanzione disciplinare decorre dal giorno successivo al ricevimento della notifica o da altra data specificata nella deliberazione.
Nella notifica della sanzione disciplinare è indicato l’organo e i tempi a cui ricorrere.
Art. 21
Nel rispetto di quanto previsto all’Art. 4 del D.P.R. 249/1998, circa la natura personale della responsabilità disciplinare, la finalità educativa di ogni
intervento disciplinare e i relativi criteri di temporaneità, proporzionalità e riparazione del danno, gli organi competenti ad irrogare i provvedimenti
disciplinari possono tener conto di circostanze attenuanti o aggravanti ai fini della misura dell’intervento disciplinare, fermo restando l’applicazione
della sanzione indicata all’Art. 13 del presente regolamento.
CAPO II
IMPUGNAZIONI
ORGANO INTERNO DI GARANZIA: FINALITA' – COMPITI - PROCEDURE
Art. 22
È costituito presso L’Istituto Comprensivo di Siliqua, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l’Organo di Garanzia
composto da: D.S che lo presiede, due docenti eletti dal Consiglio di Istituto (oltre ai rispettivi supplenti), due genitori (oltre ai rispettivi
supplenti) eletti dal Consiglio di Istituto, cercando di garantire nella sua composizione la rappresentatività di tutte le sedi.
Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare
modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
Per ragioni di opportunità sarebbe opportuno designare membri esterni al Consiglio stesso. L’Organo di Garanzia è competente a decidere, su
1
Nel casi specificati dall'art. 13 lettera d), punto 2.
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richiesta degli studenti, sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari loro inflitti, oltre che, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti
che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
Art. 22
RICORSO ALL’ORGANO INTERNO DI GARANZIA
Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) e c) dell’art.13 è ammesso ricorso, da parte del genitore o dall’esercente la potestà,
all’Organo Interno di Garanzia entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica del provvedimento, il quale dovrà esprimersi entro 10 giorni. Il
suddetto Organo decide, in via definitiva, anche sulla base di informazioni che ritenga opportuno raccogliere presso le persone od organi comunque
interessati al provvedimento.
Art. 23
RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI CHE IMPLICANO ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA
Contro i provvedimenti di cui alla lettera d) dell’art. 13 del presente regolamento si fa riferimento a quanto chiarito dal Ministero dell’Istruzione
(prot. n. 2668 A/3 del 14/04/05) e all’art. 5 comma 4 dello stesso Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Il ricorso da parte dello studente, del
genitore o dell’esercente la patria podestà è ammesso presso il Dirigente dell’Amministrazione Scolastica periferica che decide – in via definitiva –
sui reclami proposti dagli studenti, su parere vincolante di un organo di garanzia provinciale composto da due studenti designati dalla Consulta
provinciale, da tre docenti e de un genitore, designati dal Consiglio scolastico provinciale e presieduto da una persona di elevate qualità morali e
civili, nominata dallo stesso Dirigente.
Art. 24 COMPORTAMENTI POSITIVI
•
Al fine di promuovere comportamenti e valori positivi nella comunità scolastica, i docenti, il Dirigente Scolastico, il consiglio di classe o il
Consiglio di istituto, potranno segnalare comportamenti degli alunni, singoli o collettivi, che esprimono particolare valore morale ed
educativo.
Queste note positive potranno rilevare sia per il voto di condotta, sia per eventuali premi istituiti dalla scuola.
Art. 25
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento di Disciplina, parte integrante del Regolamento d’Istituto, verrà ampiamente illustrato, per finalità e contenuto, a tutti gli
studenti, ad inizio di ogni anno scolastico.
REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA
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Per la sostituzione dei membri coinvolti nei procedimenti in esame o venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che, in
possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie. In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procede
ad elezioni suppletive. L’organo di garanzia resta in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il
diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti;
Il numero dei componenti dell’Organo di Garanzia del’Istituto e composto da 5 membri.
La convocazione dell’organo di garanzia spetta al Presidente (DS) che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante.
Tenuto conto dei tempi di decisione dati dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti in caso di ricorso, il Presidente, preso atto
dell’istanza inoltrata, convoca i componenti dell’Organo di Garanzia entro 3 giorni dalla stessa e nomina di volta in volta il segretario
verbalizzante. Si indicano come modalità di convocazione la raccomandata A/R e, ove possibile, la posta elettronica certificata.
Per la validità della seduta dell’Organo di Garanzia è richiesta la presenza di almeno 3 componenti. Alle riunioni non possono partecipare
persone estranee.
Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. I
provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I genitori e componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a
situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio
figlio o compagno.
Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a
situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell’Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis
necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e
contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre
in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria;
Il processo verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate; viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti. .
L’Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati, entro 5 giorni.
La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare.
Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della
sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell’alunno e al Consiglio di Classe e/o Consiglio
d'Istituto interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati;
Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati. Il presente Regolamento dell’Organo di Garanzia integra, con
efficacia immediata, il regolamento vigente e viene immediatamente pubblicato all’Albo online della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Minafra
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Delibera del 12 febbraio 2016
l’Organo di Garanzia interno all’Istituto risulta così costituito:
DIRIGENTE SCOLASTICO:
Prof. ssa Silvia Minafra (membro di diritto)
DOCENTI:
Prof. Ronzitti Claudio (membro effettivo)
Prof.ssa Pintore M. Franca (membro effettivo)
Prof. ssa Puzzoni Gabriella (membro supplente)
GENITORI:
Dott.ssa Concas Stefania (membro effettivo);
Sig.ra Allenza Marianna (membro effettivo);
Sig.ra Giorgi Liberata (membro supplente);
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Regolamento di Disciplina degli Studenti