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Le Forme
di Commercializzazione
in Agricoltura
Il codice dell’ambiente
aggiornato al d.lgs 4/2008
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Commercializzazione in Agricoltura
Sommario
1
Introduzione
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
Valutazione d’impatto ambientale (VIA)
e Valutazione ambientale strategica (VAS)
Valutazione d’impatto ambientale
Definizione
Procedura
Valutazione d‘impatto ambientale delle attività agricole
Valutazione d’impatto ambientale in Regione Lombardia
Valutazione ambientale strategica
Definizione
Procedura
7
7
8
9
11
13
17
17
17
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
Tutela delle acque
Tutela idrogeologica
Gli scarichi
Autorizzazioni
Tipologie di scarico
19
19
20
23
24
4
4.1
4.1.1
Rifiuti
Nozione di rifiuto
Esclusione dell’ambito di applicazione della normativa
sui rifiuti
Classificazione dei rifiuti
29
29
4.2
5
31
32
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Commercializzazione in Agricoltura
4.3
4.3.1
4.3.2
5
5.1
5.1.1
Gestione dei rifiuti
Operazioni preliminari di smaltimento e/o recupero dei rifiuti
Avvio allo smaltimento e/o recupero: adempimenti
per le aziende agricole
35
35
Tutela dell’aria
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Autorizzazione alle emissioni delle attività agricole
in Regione Lombardia
40
40
36
42
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Commercializzazione in Agricoltura
1 Introduzione
L'inserimento delle attività agricole ha consentito, a partire da tempi
remoti, di fornire sempre una maggior disponibilità di alimenti ed una
migliore qualità dei prodotti, sulla base di uno stretto legame tra uomo,
terra ed animali, divenuto nei secoli un vincolo inscindibile con lʼambiente in cui lʼagricoltore opera. Questo legame, da sempre fulcro dellʼattività agricola, ha dotato lʼimprenditore di una particolare sensibilità
verso i ritmi, le potenzialità e le caratteristiche peculiari del sistema
territoriale ed ambientale a cui appartiene.
Lʼagricoltura nasce per provvedere alle esigenze alimentari per poi
fornire ulteriori diversi prodotti destinati a più usi (piante, fiori, animali da
compagnia, agriturismo, energie alternative, ecc., ... ).
In tale ambito, la commercializzazione intesa come fornitura di beni,
rimane una tipica attività agricola che può essere svolta a filiera lunga
(produttore – grossista – dettagliante – consumatore finale) oppure a
filiera corta, ovvero dal produttore al consumatore.
Lʼattività agricola di cui allʼart. 2135 c.c.: la commercializzazione
Secondo lʼarticolo 2135 codice civile, come modificato dal D.lgs
228/2001, le attività agricole sono dirette “alla cura e allo sviluppo di un
ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco
o le acque dolci, salmastre o marine”. Si intendono agricole anche “le
attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla ...
commercializzazione ... che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali”.
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Commercializzazione in Agricoltura
Questa formulazione dellʼart. 2135 c.c. è innovativa perché sottolinea
che, nelle attività agricole, l'attività economica ruota attorno al "fattore
terra" non più necessariamente, ma potenzialmente: il fondo non deve
essere necessariamente utilizzato, ma può essere utilizzato.
In particolare, assume rilievo per tutte le attività connesse, come lo è la
commercializzazione, il criterio della “prevalenza” dei prodotti ottenuti
dal proprio fondo od allevamento rispetto a quelli acquisiti da terzi.
Nella pratica, quindi, è possibile vendere prodotti di terzi, mantenendo
la qualifica di impresa agricola, purché in misura non prevalente rispetto
ai propri prodotti.
La commercializzazione a filiera lunga
Il sistema di vendita a filiera lunga è spesso svolto in agricoltura
attraverso strutture quali Cooperative o Consorzi.
Cooperative di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli
Nel settore agricolo le cooperative sono strutture associative il cui
scopo è fornire servizi a condizioni migliori di quelle ordinarie, offerte
cioè dal libero mercato. Nel particolare, lʼart. 1, co. 2, DLgs 228/2001
prevede che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di
imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività agricole, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero
forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo
sviluppo del ciclo biologico.
Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135
del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se
rispettano specifica condizione di prevalenza (terzo comma dell'articolo
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2513 del codice civile; art. 111-septies disposizioni attuative codice
civile). Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste
quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore
al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti (art.
2513 c.c.). Il D.M. 30-12-2005 specifica che:
- nelle cooperative di allevamento la condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili
almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso.
- nelle cooperative agricole per la conduzione associata di terreni, la
condizione di prevalenza è rispettata quando l'estensione dei terreni
coltivati dai soci supera il 50% dell'estensione totale dei terreni condotti
dalla cooperativa.
Attraverso il sistema associativo, la cooperativa raccoglie, manipola,
trasforma, immagazzina e vende prodotti agricoli conferiti dai produttori
soci.
Esempi caratteristici del rilievo della cooperativa nella filiera agroalimentare sono le produzioni di qualità, contraddistinte da specifici
disciplinari e marchi, quali per esempio il Grana Padano o i diversi
prodotti DOC e DOP.
La cooperativa è anche strumento tipico di immissione sul mercato del
prodotto agricolo per diversi comparti agroalimentari. Di seguito, alcuni
esempi.
Cooperativa di servizi
Nella produzione di seminativi, la cooperative esercita unʼattività di
servizi, organizzando la produzione di cereali e fornendo mezzi od
assistenza tecnica agli agricoltori soci.
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Cooperativa lattiero casearia
La raccolta, la conservazione/lavorazione del latte nonché la trasformazione del latte in ulteriori prodotti quale, per esempio, burro e
formaggi (prima lavorazione - caseifici sociali -, stagionatura, trasformazione industriale) sono svolte dalle cooperative lattiero casearie che
curano anche la commercializzazione del prodotto primario e di quello
finito. Di rilievo è anche la cura dellʼattività di esportazione dei prodotti.
Cooperativa di allevamento
Sussistono cooperative il cui scopo è svolgere attività di allevamento di
animali da carne, quali bovini e suini; scopo sociale di queste cooperative è anche la lavorazione e la trasformazione (prima lavorazione,
trasformazione industriale, stoccaggio, essiccazione, stagionatura),
nonché la commercializzazione, pure allʼestero, della carne.
Cooperativa avicunicola
Sono forme di società cooperativa diretta allʼallevamento, manipolazione, trasformazione e vendita di carni di coniglio, di avicoli o di uova.
Cooperativa vitivinicola
Queste cooperative sono costituite da soci che conferiscono le uve;
attraverso il sistema associativo, il prodotto primario viene lavorato,
trasformato, valorizzato (confezionamento ed imbottigliamento) e
commercializzato.
Cooperativa Ortofrutticola
La produzione, lo stoccaggio, la lavorazione e la cessione di frutta od
ortaggi, che sono stati prodotti e conferiti dai soci, è attività propria della
cooperativa ortofrutticola.
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Cooperativa florovivaistica
La cooperativa florovivaistica coltiva, conserva, valorizza e commercializza piante e fiori.
Cooperativa Olearia
Anche le olive, conferite dai soci produttori, costituiscono la materia
prima trasformata o direttamente venduta dalle cooperative che si
occupano della vendita dei prodotti primari e di quelli derivati. Di rilievo
sono, quindi, le attività di produzione, prima trasformazione (oleifici
sociali), confezionamento e imbottigliamento, commercializzazione ed
esportazione.
Consorzi agrari
Il consorzio agrario ha lo scopo di contribuire all'innovazione e al
miglioramento della produzione agricola ed alla predisposizione e
gestione di servizi utili all'agricoltura; inoltre, può compiere operazioni
di credito-agrario di esercizio in natura e di anticipazione ai produttori
in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario.
Quindi, in linea generale, gli scopi del consorzio consistono in:
• attuare la produzione, lʼacquisto e la vendita di prodotti e
• macchinari utili allʼagricoltore;
• occuparsi della filiera relativa ai prodotti agricoli, dalla
• raccolta al collocamento sul mercato;
• provvede allʼammasso volontario dei prodotti;
• compiere operazioni di credito;
• partecipare a società aventi scopi che si armonizzano con
• quelli del Consorzio.
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La commercializzazione a filiera corta
Mediante la vendita diretta, lʼimprenditore agricolo può cedere i propri
prodotti direttamente al consumatore finale, senza intermediazioni di
natura commerciale che creano maggiori carichi di costi a capo del
consumatore.
La norma di riferimento è lʼart. 4, DLgs 228/2001 e successive modificazioni.
In particolare, la vendita diretta è esclusa dalla normativa sul commercio ad alcune condizioni.
La vendita diretta deve essere svolta è da “imprenditori agricoli, singolio associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580”. Per impresa agricola si intende il soggetto,
singolo o collettivo, che svolge attività agricola ai sensi dellʼart. 2135 c.c..
In particolare, il Ministero dello sviluppo economico, con la risoluzione
n. 4363/2006 (avente valore di parere non vincolante), ha considerato
non necessaria lʼiscrizione dei piccoli produttori nel registro delle
imprese allorché gli stessi intendano esercitare la vendita diretta dei
loro prodotti “sul fondo di produzione”. Al riguardo, si rammenta che gli
imprenditori agricoli sono generalmente obbligati ad iscriversi nella
sezione speciale del registro delle imprese tranne allorché siano piccoli
produttori, ossia esonerati IVA in quanto aventi un volume dʼaffari annuo
basso. Secondo il Ministero, i piccoli produttori devono iscriversi nel
registro delle imprese soltanto se intendano esercitare la vendita
diretta dei propri prodotti fuori dalla propria azienda. Quindi per questi
piccoli produttori, la vendita diretta non implica iscrizione alla Camera
di commercio se viene svolta in azienda.
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La vendita diretta è tale quando è relativa a “prodotti provenienti in
misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni
vigenti in materia di igiene e sanità”. Il requisito della prevalenza dei
prodotti propri implica che basta solo il 51% dei prodotti propri e che il
parametro per concretamente valutarla sono i ricavi. Inoltre, l'attività di
vendita al dettaglio, può essere operata per:
• prodotti ottenuti direttamente dalla propria azienda, senza
• lavorazione,
• prodotti derivati da lavorazione o trasformazione.
Infine, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non
provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente deve
essere inferiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a
4 milioni di euro per le società.
La generale esclusione dallʼapplicazione della normativa del settore
commerciale - DLgs 114/98 - e dalle conseguenti norme regionali di
attuazione non si applica soltanto in una specifica ipotesi, dettagliata
dallo stesso art. 4, DLgs 228/2001 (co. 4): quando la vendita al dettaglio su aree pubbliche è attuata “mediante l'utilizzo di un posteggio la
comunicazione – al sindaco (oggi DIAP ex DGR 6919 del 2.4.2008) deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo,
ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.
La vendita diretta può essere esercitata in o fuori azienda. In generale,
le vendite extra aziendali possono essere in piazze o su strade, facilmente visibili per il consumatore, oppure allʼinterno di supermercati o in
prossimità di negozi di articoli per lʼagricoltura; può essere esercitata,
inoltre, in punti vendita al dettaglio o allʼinterno di spacci di produttori.
La vendita diretta dei propri prodotti può portare allʼazienda agricola un
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incremento teorico del fatturato di quattro o cinque volte. Si definisce
tuttavia tale aumento “teorico”, perché non è per niente facile vendere
tutta la propria produzione sul posto, al consumatore finale: bisogna
riuscire a raggiungerlo, bisogna indurlo a spostarsi presso le aziende,
bisogna che gradisca i prodotti proposti. La quota di prodotto che è possibile vendere direttamente dipende, evidentemente dalle dimensioni
dellʼazienda e, di conseguenza, dalle quantità da vendere; dipende
anche dal tipo di prodotti di cui si dispone, dalla loro vendibilità che,
quanto elevata, ci permette di stabilire, con il mercato un rapporto più
favorevole.
L'art. 4, DLgs 228/201 individua varie modalità di vendita.
Vendita in forma itinerante
In ipotesi di vendita in forma itinerante, occorre inviare una comunicazione preventiva al Comune, dove ha sede lʼimpresa agricola di
produzione. Può essere effettuata dopo 30 giorni il ricevimento della
comunicazione da parte del comune. Questa comunicazione deve
contenere, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente,
dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione
dell'azienda, la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la
vendita.
Appartiene a questo tipo di vendita diretta, la vendita a domicilio o la
vendita mediante commercio elettronico.
Nella comunicazione deve essere dato dettaglio della modalità, per
esempio a domicilio o con commercio elettronico, con cui si effettua la
vendita diretta.
In tale ambito, assume rilievo Box – scheme (vendita su ordinazione),
una forma distributiva di prodotti agricoli stagionali, solitamente biologici, organizzata dallʼagricoltore che rifornisce direttamente un gruppo
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di consumatori. Lʼagricoltore si impegna a recapitare al consumatore,
generalmente direttamente a domicilio, a intervalli di tempo prestabiliti
– con cadenza settimanale o quindicinale – un determinato quantitativo
di prodotti coltivati in azienda.
Vendita in locali aperti al pubblico
Occorre inviare una comunicazione preventiva al sindaco del comune,
ove si vuole operare.
Vendita su aree pubbliche con posteggio (vendita non in forma
itinerante, con posteggio)
Occorre inviare una comunicazione preventiva al sindaco del comune,
in cui si intende esercitare la vendita e deve contenere la richiesta di
posteggio.
Vendita presso lʼazienda agricola o altre aree disponibili (vendita
non in forma itinerante)
In ipotesi di vendita, esercitata su superfici all'aperto nell'ambito
dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli
abbiano la disponibilità, non è richiesta la comunicazione di inizio attività. Quindi, la vendita cd. “a cielo aperto” su aree private è esercitabile
liberamente, senza alcuna necessità di comunicazione preventiva al
Comune.
Da questo consegue, inoltre, il legittimo esercizio dellʼattività di vendita
anche allorché non siano utilizzati locali a ciò attrezzati. In tal senso,
dʼaltronde, si era già espressa la l. n. 976/1965 che, nellʼinterpretare la
vecchia l. 59/1963 di disciplina della vendita diretta, aveva precisato
che tale vendita non comportava per il produttore-venditore “obbligatoriamente il possesso e lʼuso di locali, chioschi, baracche e simili stabil13
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mente fissati al suolo”.
La DGR 6919 del 2.4.2008 semplifica le procedure inerenti alla vendita
diretta (art. 4, DLgs 228/2001). Gli atti necessari per lʼapertura, il
trasferimento di sede o la modifica dellʼattività di vendita diretta, come
previsti dalla norma nazionale, sono sostituiti dalla presentazione di
Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP).
La DIAP costituisce dichiarazione di conformità anche ai requisiti
igienico sanitari per i locali e ai requisiti di sicurezza per le attrezzature
utilizzate.
La modulistica è stata disposta con D.d.c. 2 febbraio 2009, n. 790. Il
DDC 10863 del 26.10.2009 aggiorna ulteriormente i modelli e le schede
allegate di cui al DDC 790/09 (per introdurre delle semplificazioni per la
vendita di prodotti, alimentari e non, mediante apparecchi automatici).
Infine, il Ministero delle attività produttive ritiene che le autorizzazioni
rilasciate ai sensi della legge n. 59 del 9 febbraio 1963 siano da ritenere
tuttora valide.
Gruppi di Acquisto Solidale
I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) sono formati da insiemi di persone
che decidono di acquisire, dai produttori agricoli, prodotti alimentari
da ridistribuire tra loro. I GAS sono definiti dalla finanziaria 2008 quali
“soggetti associativi senza scopo di lucro” costituiti al fine di svolgere
attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza
applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti al gruppo.
I mercati contadini
A seguito del D.M. 20-11-2007 “Attuazione dell'articolo 1, comma 1065,
della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della
vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”, la Regione
Lombardia si è attivata per riconosce il forte ruolo assunto, agli occhi dei
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consumatori, dagli imprenditori agricoli che vendono direttamente i loro
prodotti.
In tale ambito, è stato redatto il progetto di legge regionale “Modalità
per lʼorganizzazione dei mercati contadini” (pdlr n 156) che prevede
lʼistituzione dei “Mercati contadini”, quali spazi in cui, con cadenza
almeno settimanale, esclusivamente gli imprenditori agricoli svolgono
attività di vendita diretta dei propri prodotti, ai sensi dellʼart. 4 D.Lgs
228/2001.
Sulla base del DM, la Regione Lombardia ha divulgato, in data 11
dicembre 2008, una direttiva agli Enti Locali al fine di chiarire alcune
indicazioni per lo svolgimento dei mercati a vendita diretta degli
imprenditori agricoli.
Vendita al consumatore di latte crudo vaccino, ovicaprino e
bufalino
Tale vendita ha ad oggetto latte, che è soltanto filtrato e sottoposto a
refrigerazione immediata. Essa è direttamente al dettaglio, cioè esclusivamente al consumatore, come, in linea generale, disciplinato
dallʼart. 4 D.Lgs 228/2001.
In particolare, la Circ. reg. n. 39 del 17.11.2004 definisce:
• i trattamenti che portano al latte crudo;
• gli obblighi riguardanti il bestiame;
• gli obblighi relativi alla mungitura, raccolta e manipolazione
• del latte;
• gli obblighi attinenti ai locali dellʼazienda;
• gli obblighi inerenti allʼigiene del personale;
• gli obblighi relativi al latte crudo;
• gli obblighi concernenti lʼetichettatura.
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La Circ. reg. n. 20 del 24.5.2005 detta specifiche disposizioni, in merito a:
• autorizzazione sanitaria;
• posizionamento degli erogatori automatici in azienda..
• posizionamento degli erogatori su pubbliche vie o piazze, in
• negozio, mercato, supermercato, mercato a posto fisso e
• fiere.
• Prescrizioni relative allʼetichetta dei contenitori di latte crudo
La circolare regionale n 19 del 28.6.2007 sostituisce la circolare
regionale 13 del 2007 ed integra le circolari 39/2004 e 20/2005;
stabilisce nuove indicazioni per:
• requisiti del latte crudo;
• provvedimenti da adottare a seguito di superamento dei limiti
• previsti per il latte crudo;
• modalità di controllo ufficiale;
• informazioni per il consumatore.
NORME
Art. 2135 c.c. Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali
si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
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imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o
del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e
del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come
definite dalla legge.
Lʼimpresa agricola la può essere esercitata, per esempio, come “piccolo
imprenditore” (art. 2083 c.c.) o società e, per questo essere iscritta in
apposite sezioni del registro delle imprese.
Art. 4, D.Lgs. 18-5-2001 n. 228 - Esercizio dell'attività di vendita
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle
imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono
vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica,
i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende,
osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta
a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici
all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui
gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la
comunicazione di inizio attività (Periodo aggiunto dall'art. 2-quinquies,
D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione).
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3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle
generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e
degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità
con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma
itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la
vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo
di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114(1) .
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti
derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione
dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori
agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni
connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza
passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode
nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque
anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
(1)
Art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
... 15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione,
stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'atti18
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vità, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Al fine di garantire il miglior servizio
da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo
continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998(2) .
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti
non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia
superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4
milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato
decreto legislativo n. 114 del 1998 (Comma così modificato dal comma
1064 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296).
Art. 4, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
1. La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli.
(2)
Articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998
Il presente decreto non si applica: d) ai produttori agricoli, singoli o
associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 , e successive
modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni
(oggi vedi art. 4, DLgs 228/2001).
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Art. 1, co. 266, L. 24-12-2007 n. 244 Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)
Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza
scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo
di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà
sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di
vendita.
D.M. 20 novembre 2007(1).
Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006,
n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da
parte degli imprenditori agricoli(2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301.
(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province auto20
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nome di Trento e Bolzano, siano stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli
imprenditori agricoli, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi,
nonchè le condizioni per poter beneficiare degli interventi
previsti dalla legislazione in materia;
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Considerato che risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati in
cui gli imprenditori agricoli nell'esercizio dell'attività di vendita diretta
possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto
di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di
produzione;
Ritenuto che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il riconoscimento dei mercati ai quali hanno accesso imprese agricole operanti
nell'ambito territoriale ove siano istituiti detti mercati e/o imprese
agricole associate a quelle operanti nell'ambito territoriale nel quale
siano istituiti detti mercati e che si impegnino a rispettare determinati
requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attività di vendita;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1° agosto
2007, prot. n. 178/CSR;
Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
espresso nella seduta del 15 novembre 2007, nel corso della quale icomuni, attraverso l'A.N.C.I., hanno richiesto al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali di provvedere alla realizzazione di tutte le
attività di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento
delle funzioni loro assegnate;
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Decreta:
1. Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori
agricoli.
1. In attuazione dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono definite le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati
riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui
all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228.
2. I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su
richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni
di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli
di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto.
Le richieste di autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi
inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte.
3. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area
pubblica, in locali aperti al pubblico nonchè su aree di proprietà privata.
4. I comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle
ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni di informazione per
i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti
in vendita.
2. Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta.
1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'art. 1 gli
imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della
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legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale
a) amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle
a) singole amministrazioni competenti;
b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti
a) agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei
a) soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività
a) di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti
a) agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a),
a) nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del
a) codice civile;
c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6,
a) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è
esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società
agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonchè dal personale dipendente di ciascuna impresa.
3. Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme igienicosanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del
Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle
autorità competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti
agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti,
etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e
con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa
produttrice.
3. Disciplina amministrativa dei mercati agricoli di vendita diretta.
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1. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome di
Trento e Bolzano in materia di vendita diretta di prodotti agricoli, gli
imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita nell'ambito dei
mercati agricoli di vendita diretta devono ottemperare a quanto
prescritto dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di
vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto
legislativo n. 114 del 1998 e dall'art. 4 del decreto legislativo n. 228 del
2001, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.
3. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo
del comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il comune accerta il
rispetto dei regolamenti comunali in materia nonchè delle disposizioni
di cui al presente decreto e del disciplinare di mercato di cui all'art. 4,
comma 3, e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi,
può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. Modalità di vendita dei prodotti agricoli.
1. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli
imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
richiamate al comma 3, dell'art. 2.
2. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere
realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti
alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento,
anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
3. I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta
sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita,
finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei
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prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
4. I comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta
anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire
servizi destinati ai clienti dei mercati. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - attraverso forme di collaborazione con l'A.N.C.I.
- provvede alla realizzazione di tutte le attività di supporto e assistenza
tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettua un
monitoraggio annuale dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli
autorizzati e delle attività in essi svolte.
6. L'attuazione del presente decreto non comporta, in ogni caso, nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'esercizio delle relative funzioni è operato nell'ambito delle vigenti disponibilità di bilancio.
Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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– Regione Lombardia: indicazioni in merito allo svolgimento dei
mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori
agricoli – La direttiva per gli Enti Locali dellʼ11 dicembre 2008
Comʼè noto, con proprio Decreto del 20 Novembre 2007 (in GU n. 301
del 29 dicembre 2007), il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ha approvato la regolamentazione dei mercati riservati
all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
Poiché tali mercati non rientrano nella disciplina del commercio e al fine
di agevolare lʼavvio dei mercati nei Comuni della Regione Lombardia,
sentite sia la Direzione Generale Commercio di regione Lombardia che
ANCI Lombardia, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.
Imprenditori agricoli, associazioni di categoria o associazioni di
produttori agricoli, devono indirizzare al Sindaco del Comune interessato la domanda di autorizzazione allʼapertura di un mercato a vendita
diretta. Nella domanda deve essere specificato:
1) Ragione sociale del/dei richiedente/i;
2) il luogo e il giorno della settimana o del mese di svolgimento del
mercato;
3) la periodicità del mercato;
4) la denominazione del mercato.
In allegato allʼistanza deve essere consegnato allʼAmministrazione
comunale un disciplinare di mercato in cui sia evidenziato:
- lʼambito territoriale di provenienza degli imprenditori agricoli ammessi
alla vendita, che in ogni caso non dovrà essere esterno ai confini
regionali o alle province extraregionali immediatamente limitrofe;
- le modalita di assegnazione dei posti e le eventuali rotazioni tra gli
imprenditori che aderiscono al mercato;
- la garanzia che i venditori mettono in atto le azioni necessarie alla
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trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dellʼorigine dei prodotti. In
particolare, la garanzia che per ogni prodotto, oltre alle indicazione
previste per legge, venga esposto un cartello leggibile riportante il
prezzo per etto e/o per chilo, il prezzo per confezioni di pesatura
inferiore, lʼindicazione della provenienza del prodotto (ragione sociale
dellʼazienda agricola, comune di produzione);
- la tipologia dei prodotti in vendita;
- lʼeventuale esistenza di modalità di organizzazione che favoriscano la
tutela dellʼambiente (per esempio, lʼutilizzo obbligatorio di sacchetti in
“mater-bi”, la preferenza verso prodotti a basso impatto ambientale e di
prossimità, etc.);
- lʼeventuale esistenza di attività collaterali al mercato finalizzate
allʼeducazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei
consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;
- lʼesistenza di altri operatori che forniscono servizi dedicati ai clienti
del mercato e le modalità di erogazione;
- lʼassenza di condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti
in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti
nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività da parte
degli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone
nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
società (cosi come previsto dallʼart. 4, del D. L.vo 18 maggio 2001, n.
228);
- la garanzia che gli addetti alla vendita siano i titolari o i relativi familiari coadiuvanti, i soci o i dipendenti delle Aziende agricole partecipanti
al mercato;
- le modalità di controllo, da parte dei proponenti il mercato, del rispetto
dei requisiti richiesti agli imprenditori che vi partecipano, anche
mediante lʼacquisizione, da parte dei proponenti il mercato, dei fascicoli
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SIARL delle Aziende partecipanti per una verifica della tipologia e del
volume di produzione;
- le sanzioni previste in caso di mancato adempimento.
Ogni operatore deve garantire di porre in vendita i prodotti della propria
Azienda e, nel rispetto del limite di prevalenza, prodotti ottenuto
nellʼambito territoriale del mercato. Le imprese agricole provenienti da
province extra regionali dovranno garantire di porre in vendita esclusivamente prodotti provenienti dalla provincia di appartenenza. Nel caso
in cui lʼoperatore sia una forma associazionistica, essa deve evidenziarsi con banchi o stand di vendita intestati al consorzio o allʼassociazione.
In presenza di richiesta di autorizzazione allo svolgimento dei mercati
su aree private, entro sessanta giorni dal recepimento della domanda
lʼAmministrazione comunale provvede ad accettare, chiedere integrazioni o chiarimenti, o a respingere la richiesta, motivando lʼeventuale
diniego ed eventualmente indicando le possibili alternative. Qualora
entro il termine sopra indicato lʼAmministrazione non fornisca risposta
allʼistanza o non chieda integrazioni o ulteriori chiarimenti, la stessa e
automaticamente accolta.
Qualora lʼistanza sia relativa alla concessione di spazi pubblici, si
ritiene opportuno che lʼAmministrazione comunale si esprima in merito
entro lo stesso arco temporale di sessanta giorni.
LʼAmministrazione, anche al fine di evitare il generarsi di confusione
tra i consumatori, valuterà lʼopportunità di fornire agli organizzatori
specifiche indicazioni tese ad evitare che i mercati a vendita diretta
previsti sul territorio comunale o parte di esso si svolgano nello stesso
giorno o luogo dei mercati
ordinari. Provvederà inoltre a segnalare gli obblighi igienico-sanitari in
relazione ai prodotti posti in vendita ai sensi dellʼOrdinanza del
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Ministero della Salute del 03 aprile 2002 e successive modificazioni e
integrazioni, e indicherà i casi di violazione degli adempimenti per i quali
verrà revocata lʼautorizzazione al mercato.
LʼAmministrazione comunale può disporre la revoca dellʼautorizzazione
in caso di violazioni, anche in tempi diversi, delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali in materia e del disciplinare di mercato.
LʼAmministrazione comunale, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di
bilancio, può promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle
caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita.
Qualora, cosi come previsto dal D.M. 20/11/2007, lʼAmministrazione
comunale intenda organizzare di propria iniziativa un mercato degli
imprenditori agricoli, devono comunque essere rispettate le previsioni
riportate nelle presenti direttive.
Si ricorda infine, ai sensi dellʼart, 4, comma 3 del citato Decreto,
lʼobbligo per e Amministrazioni comunali di comunicare agli assessorati
allʼAgricoltura delle Regioni e Province autonome, lʼistituzione dei
mercati e i relativi disciplinari adottati. Per la Regione Lombardia le
comunicazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo: Direzione
Generale Agricoltura - Via Pola 12/14 - 20124 MILANO.
Fonte: opuscolo NOMISMA – ERSAF – Regione Lombardia “La vendita
diretta in Lombardia”
ACCENNI SULLA VENDITA DIRETTA IN LOMBARDIA (Fonte Ricerca
IRER)
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