Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Le Forme di Commercializzazione in Agricoltura Il codice dell’ambiente aggiornato al d.lgs 4/2008 Pagina 1 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 2 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 3 Commercializzazione in Agricoltura Sommario 1 Introduzione 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e Valutazione ambientale strategica (VAS) Valutazione d’impatto ambientale Definizione Procedura Valutazione d‘impatto ambientale delle attività agricole Valutazione d’impatto ambientale in Regione Lombardia Valutazione ambientale strategica Definizione Procedura 7 7 8 9 11 13 17 17 17 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 Tutela delle acque Tutela idrogeologica Gli scarichi Autorizzazioni Tipologie di scarico 19 19 20 23 24 4 4.1 4.1.1 Rifiuti Nozione di rifiuto Esclusione dell’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti Classificazione dei rifiuti 29 29 4.2 5 31 32 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 4 Commercializzazione in Agricoltura 4.3 4.3.1 4.3.2 5 5.1 5.1.1 Gestione dei rifiuti Operazioni preliminari di smaltimento e/o recupero dei rifiuti Avvio allo smaltimento e/o recupero: adempimenti per le aziende agricole 35 35 Tutela dell’aria Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Autorizzazione alle emissioni delle attività agricole in Regione Lombardia 40 40 36 42 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 5 Commercializzazione in Agricoltura 1 Introduzione L'inserimento delle attività agricole ha consentito, a partire da tempi remoti, di fornire sempre una maggior disponibilità di alimenti ed una migliore qualità dei prodotti, sulla base di uno stretto legame tra uomo, terra ed animali, divenuto nei secoli un vincolo inscindibile con lʼambiente in cui lʼagricoltore opera. Questo legame, da sempre fulcro dellʼattività agricola, ha dotato lʼimprenditore di una particolare sensibilità verso i ritmi, le potenzialità e le caratteristiche peculiari del sistema territoriale ed ambientale a cui appartiene. Lʼagricoltura nasce per provvedere alle esigenze alimentari per poi fornire ulteriori diversi prodotti destinati a più usi (piante, fiori, animali da compagnia, agriturismo, energie alternative, ecc., ... ). In tale ambito, la commercializzazione intesa come fornitura di beni, rimane una tipica attività agricola che può essere svolta a filiera lunga (produttore – grossista – dettagliante – consumatore finale) oppure a filiera corta, ovvero dal produttore al consumatore. Lʼattività agricola di cui allʼart. 2135 c.c.: la commercializzazione Secondo lʼarticolo 2135 codice civile, come modificato dal D.lgs 228/2001, le attività agricole sono dirette “alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”. Si intendono agricole anche “le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla ... commercializzazione ... che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali”. 5 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 6 Commercializzazione in Agricoltura Questa formulazione dellʼart. 2135 c.c. è innovativa perché sottolinea che, nelle attività agricole, l'attività economica ruota attorno al "fattore terra" non più necessariamente, ma potenzialmente: il fondo non deve essere necessariamente utilizzato, ma può essere utilizzato. In particolare, assume rilievo per tutte le attività connesse, come lo è la commercializzazione, il criterio della “prevalenza” dei prodotti ottenuti dal proprio fondo od allevamento rispetto a quelli acquisiti da terzi. Nella pratica, quindi, è possibile vendere prodotti di terzi, mantenendo la qualifica di impresa agricola, purché in misura non prevalente rispetto ai propri prodotti. La commercializzazione a filiera lunga Il sistema di vendita a filiera lunga è spesso svolto in agricoltura attraverso strutture quali Cooperative o Consorzi. Cooperative di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli Nel settore agricolo le cooperative sono strutture associative il cui scopo è fornire servizi a condizioni migliori di quelle ordinarie, offerte cioè dal libero mercato. Nel particolare, lʼart. 1, co. 2, DLgs 228/2001 prevede che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività agricole, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se rispettano specifica condizione di prevalenza (terzo comma dell'articolo 6 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 7 Decreto Legislativo 152/2006 2513 del codice civile; art. 111-septies disposizioni attuative codice civile). Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 2513 c.c.). Il D.M. 30-12-2005 specifica che: - nelle cooperative di allevamento la condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso. - nelle cooperative agricole per la conduzione associata di terreni, la condizione di prevalenza è rispettata quando l'estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell'estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa. Attraverso il sistema associativo, la cooperativa raccoglie, manipola, trasforma, immagazzina e vende prodotti agricoli conferiti dai produttori soci. Esempi caratteristici del rilievo della cooperativa nella filiera agroalimentare sono le produzioni di qualità, contraddistinte da specifici disciplinari e marchi, quali per esempio il Grana Padano o i diversi prodotti DOC e DOP. La cooperativa è anche strumento tipico di immissione sul mercato del prodotto agricolo per diversi comparti agroalimentari. Di seguito, alcuni esempi. Cooperativa di servizi Nella produzione di seminativi, la cooperative esercita unʼattività di servizi, organizzando la produzione di cereali e fornendo mezzi od assistenza tecnica agli agricoltori soci. 7 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 8 Decreto Legislativo 152/2006 Cooperativa lattiero casearia La raccolta, la conservazione/lavorazione del latte nonché la trasformazione del latte in ulteriori prodotti quale, per esempio, burro e formaggi (prima lavorazione - caseifici sociali -, stagionatura, trasformazione industriale) sono svolte dalle cooperative lattiero casearie che curano anche la commercializzazione del prodotto primario e di quello finito. Di rilievo è anche la cura dellʼattività di esportazione dei prodotti. Cooperativa di allevamento Sussistono cooperative il cui scopo è svolgere attività di allevamento di animali da carne, quali bovini e suini; scopo sociale di queste cooperative è anche la lavorazione e la trasformazione (prima lavorazione, trasformazione industriale, stoccaggio, essiccazione, stagionatura), nonché la commercializzazione, pure allʼestero, della carne. Cooperativa avicunicola Sono forme di società cooperativa diretta allʼallevamento, manipolazione, trasformazione e vendita di carni di coniglio, di avicoli o di uova. Cooperativa vitivinicola Queste cooperative sono costituite da soci che conferiscono le uve; attraverso il sistema associativo, il prodotto primario viene lavorato, trasformato, valorizzato (confezionamento ed imbottigliamento) e commercializzato. Cooperativa Ortofrutticola La produzione, lo stoccaggio, la lavorazione e la cessione di frutta od ortaggi, che sono stati prodotti e conferiti dai soci, è attività propria della cooperativa ortofrutticola. 8 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 9 Decreto Legislativo 152/2006 Cooperativa florovivaistica La cooperativa florovivaistica coltiva, conserva, valorizza e commercializza piante e fiori. Cooperativa Olearia Anche le olive, conferite dai soci produttori, costituiscono la materia prima trasformata o direttamente venduta dalle cooperative che si occupano della vendita dei prodotti primari e di quelli derivati. Di rilievo sono, quindi, le attività di produzione, prima trasformazione (oleifici sociali), confezionamento e imbottigliamento, commercializzazione ed esportazione. Consorzi agrari Il consorzio agrario ha lo scopo di contribuire all'innovazione e al miglioramento della produzione agricola ed alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura; inoltre, può compiere operazioni di credito-agrario di esercizio in natura e di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario. Quindi, in linea generale, gli scopi del consorzio consistono in: • attuare la produzione, lʼacquisto e la vendita di prodotti e • macchinari utili allʼagricoltore; • occuparsi della filiera relativa ai prodotti agricoli, dalla • raccolta al collocamento sul mercato; • provvede allʼammasso volontario dei prodotti; • compiere operazioni di credito; • partecipare a società aventi scopi che si armonizzano con • quelli del Consorzio. 9 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 10 Decreto Legislativo 152/2006 La commercializzazione a filiera corta Mediante la vendita diretta, lʼimprenditore agricolo può cedere i propri prodotti direttamente al consumatore finale, senza intermediazioni di natura commerciale che creano maggiori carichi di costi a capo del consumatore. La norma di riferimento è lʼart. 4, DLgs 228/2001 e successive modificazioni. In particolare, la vendita diretta è esclusa dalla normativa sul commercio ad alcune condizioni. La vendita diretta deve essere svolta è da “imprenditori agricoli, singolio associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580”. Per impresa agricola si intende il soggetto, singolo o collettivo, che svolge attività agricola ai sensi dellʼart. 2135 c.c.. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico, con la risoluzione n. 4363/2006 (avente valore di parere non vincolante), ha considerato non necessaria lʼiscrizione dei piccoli produttori nel registro delle imprese allorché gli stessi intendano esercitare la vendita diretta dei loro prodotti “sul fondo di produzione”. Al riguardo, si rammenta che gli imprenditori agricoli sono generalmente obbligati ad iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese tranne allorché siano piccoli produttori, ossia esonerati IVA in quanto aventi un volume dʼaffari annuo basso. Secondo il Ministero, i piccoli produttori devono iscriversi nel registro delle imprese soltanto se intendano esercitare la vendita diretta dei propri prodotti fuori dalla propria azienda. Quindi per questi piccoli produttori, la vendita diretta non implica iscrizione alla Camera di commercio se viene svolta in azienda. 10 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 11 Decreto Legislativo 152/2006 La vendita diretta è tale quando è relativa a “prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”. Il requisito della prevalenza dei prodotti propri implica che basta solo il 51% dei prodotti propri e che il parametro per concretamente valutarla sono i ricavi. Inoltre, l'attività di vendita al dettaglio, può essere operata per: • prodotti ottenuti direttamente dalla propria azienda, senza • lavorazione, • prodotti derivati da lavorazione o trasformazione. Infine, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente deve essere inferiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società. La generale esclusione dallʼapplicazione della normativa del settore commerciale - DLgs 114/98 - e dalle conseguenti norme regionali di attuazione non si applica soltanto in una specifica ipotesi, dettagliata dallo stesso art. 4, DLgs 228/2001 (co. 4): quando la vendita al dettaglio su aree pubbliche è attuata “mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione – al sindaco (oggi DIAP ex DGR 6919 del 2.4.2008) deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”. La vendita diretta può essere esercitata in o fuori azienda. In generale, le vendite extra aziendali possono essere in piazze o su strade, facilmente visibili per il consumatore, oppure allʼinterno di supermercati o in prossimità di negozi di articoli per lʼagricoltura; può essere esercitata, inoltre, in punti vendita al dettaglio o allʼinterno di spacci di produttori. La vendita diretta dei propri prodotti può portare allʼazienda agricola un 11 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 12 Decreto Legislativo 152/2006 incremento teorico del fatturato di quattro o cinque volte. Si definisce tuttavia tale aumento “teorico”, perché non è per niente facile vendere tutta la propria produzione sul posto, al consumatore finale: bisogna riuscire a raggiungerlo, bisogna indurlo a spostarsi presso le aziende, bisogna che gradisca i prodotti proposti. La quota di prodotto che è possibile vendere direttamente dipende, evidentemente dalle dimensioni dellʼazienda e, di conseguenza, dalle quantità da vendere; dipende anche dal tipo di prodotti di cui si dispone, dalla loro vendibilità che, quanto elevata, ci permette di stabilire, con il mercato un rapporto più favorevole. L'art. 4, DLgs 228/201 individua varie modalità di vendita. Vendita in forma itinerante In ipotesi di vendita in forma itinerante, occorre inviare una comunicazione preventiva al Comune, dove ha sede lʼimpresa agricola di produzione. Può essere effettuata dopo 30 giorni il ricevimento della comunicazione da parte del comune. Questa comunicazione deve contenere, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita. Appartiene a questo tipo di vendita diretta, la vendita a domicilio o la vendita mediante commercio elettronico. Nella comunicazione deve essere dato dettaglio della modalità, per esempio a domicilio o con commercio elettronico, con cui si effettua la vendita diretta. In tale ambito, assume rilievo Box – scheme (vendita su ordinazione), una forma distributiva di prodotti agricoli stagionali, solitamente biologici, organizzata dallʼagricoltore che rifornisce direttamente un gruppo 12 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 13 Decreto Legislativo 152/2006 di consumatori. Lʼagricoltore si impegna a recapitare al consumatore, generalmente direttamente a domicilio, a intervalli di tempo prestabiliti – con cadenza settimanale o quindicinale – un determinato quantitativo di prodotti coltivati in azienda. Vendita in locali aperti al pubblico Occorre inviare una comunicazione preventiva al sindaco del comune, ove si vuole operare. Vendita su aree pubbliche con posteggio (vendita non in forma itinerante, con posteggio) Occorre inviare una comunicazione preventiva al sindaco del comune, in cui si intende esercitare la vendita e deve contenere la richiesta di posteggio. Vendita presso lʼazienda agricola o altre aree disponibili (vendita non in forma itinerante) In ipotesi di vendita, esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, non è richiesta la comunicazione di inizio attività. Quindi, la vendita cd. “a cielo aperto” su aree private è esercitabile liberamente, senza alcuna necessità di comunicazione preventiva al Comune. Da questo consegue, inoltre, il legittimo esercizio dellʼattività di vendita anche allorché non siano utilizzati locali a ciò attrezzati. In tal senso, dʼaltronde, si era già espressa la l. n. 976/1965 che, nellʼinterpretare la vecchia l. 59/1963 di disciplina della vendita diretta, aveva precisato che tale vendita non comportava per il produttore-venditore “obbligatoriamente il possesso e lʼuso di locali, chioschi, baracche e simili stabil13 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 14 Decreto Legislativo 152/2006 mente fissati al suolo”. La DGR 6919 del 2.4.2008 semplifica le procedure inerenti alla vendita diretta (art. 4, DLgs 228/2001). Gli atti necessari per lʼapertura, il trasferimento di sede o la modifica dellʼattività di vendita diretta, come previsti dalla norma nazionale, sono sostituiti dalla presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP). La DIAP costituisce dichiarazione di conformità anche ai requisiti igienico sanitari per i locali e ai requisiti di sicurezza per le attrezzature utilizzate. La modulistica è stata disposta con D.d.c. 2 febbraio 2009, n. 790. Il DDC 10863 del 26.10.2009 aggiorna ulteriormente i modelli e le schede allegate di cui al DDC 790/09 (per introdurre delle semplificazioni per la vendita di prodotti, alimentari e non, mediante apparecchi automatici). Infine, il Ministero delle attività produttive ritiene che le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 59 del 9 febbraio 1963 siano da ritenere tuttora valide. Gruppi di Acquisto Solidale I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) sono formati da insiemi di persone che decidono di acquisire, dai produttori agricoli, prodotti alimentari da ridistribuire tra loro. I GAS sono definiti dalla finanziaria 2008 quali “soggetti associativi senza scopo di lucro” costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti al gruppo. I mercati contadini A seguito del D.M. 20-11-2007 “Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”, la Regione Lombardia si è attivata per riconosce il forte ruolo assunto, agli occhi dei 14 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 15 Decreto Legislativo 152/2006 consumatori, dagli imprenditori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti. In tale ambito, è stato redatto il progetto di legge regionale “Modalità per lʼorganizzazione dei mercati contadini” (pdlr n 156) che prevede lʼistituzione dei “Mercati contadini”, quali spazi in cui, con cadenza almeno settimanale, esclusivamente gli imprenditori agricoli svolgono attività di vendita diretta dei propri prodotti, ai sensi dellʼart. 4 D.Lgs 228/2001. Sulla base del DM, la Regione Lombardia ha divulgato, in data 11 dicembre 2008, una direttiva agli Enti Locali al fine di chiarire alcune indicazioni per lo svolgimento dei mercati a vendita diretta degli imprenditori agricoli. Vendita al consumatore di latte crudo vaccino, ovicaprino e bufalino Tale vendita ha ad oggetto latte, che è soltanto filtrato e sottoposto a refrigerazione immediata. Essa è direttamente al dettaglio, cioè esclusivamente al consumatore, come, in linea generale, disciplinato dallʼart. 4 D.Lgs 228/2001. In particolare, la Circ. reg. n. 39 del 17.11.2004 definisce: • i trattamenti che portano al latte crudo; • gli obblighi riguardanti il bestiame; • gli obblighi relativi alla mungitura, raccolta e manipolazione • del latte; • gli obblighi attinenti ai locali dellʼazienda; • gli obblighi inerenti allʼigiene del personale; • gli obblighi relativi al latte crudo; • gli obblighi concernenti lʼetichettatura. 15 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 16 Decreto Legislativo 152/2006 La Circ. reg. n. 20 del 24.5.2005 detta specifiche disposizioni, in merito a: • autorizzazione sanitaria; • posizionamento degli erogatori automatici in azienda.. • posizionamento degli erogatori su pubbliche vie o piazze, in • negozio, mercato, supermercato, mercato a posto fisso e • fiere. • Prescrizioni relative allʼetichetta dei contenitori di latte crudo La circolare regionale n 19 del 28.6.2007 sostituisce la circolare regionale 13 del 2007 ed integra le circolari 39/2004 e 20/2005; stabilisce nuove indicazioni per: • requisiti del latte crudo; • provvedimenti da adottare a seguito di superamento dei limiti • previsti per il latte crudo; • modalità di controllo ufficiale; • informazioni per il consumatore. NORME Art. 2135 c.c. Imprenditore agricolo È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo 16 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 17 Decreto Legislativo 152/2006 imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Lʼimpresa agricola la può essere esercitata, per esempio, come “piccolo imprenditore” (art. 2083 c.c.) o società e, per questo essere iscritta in apposite sezioni del registro delle imprese. Art. 4, D.Lgs. 18-5-2001 n. 228 - Esercizio dell'attività di vendita 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività (Periodo aggiunto dall'art. 2-quinquies, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione). 17 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 18 Decreto Legislativo 152/2006 3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. 4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114(1) . 5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. 6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. (1) Art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; ... 15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'atti18 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 19 Decreto Legislativo 152/2006 vità, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere. 7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998(2) . 8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 (Comma così modificato dal comma 1064 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296). Art. 4, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 1. La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli. (2) Articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998 Il presente decreto non si applica: d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 , e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni (oggi vedi art. 4, DLgs 228/2001). 19 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 20 Decreto Legislativo 152/2006 Art. 1, co. 266, L. 24-12-2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita. D.M. 20 novembre 2007(1). Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli(2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301. (2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province auto20 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 21 Decreto Legislativo 152/2006 nome di Trento e Bolzano, siano stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonchè le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia; Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; Considerato che risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli nell'esercizio dell'attività di vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione; Ritenuto che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il riconoscimento dei mercati ai quali hanno accesso imprese agricole operanti nell'ambito territoriale ove siano istituiti detti mercati e/o imprese agricole associate a quelle operanti nell'ambito territoriale nel quale siano istituiti detti mercati e che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attività di vendita; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1° agosto 2007, prot. n. 178/CSR; Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 15 novembre 2007, nel corso della quale icomuni, attraverso l'A.N.C.I., hanno richiesto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di provvedere alla realizzazione di tutte le attività di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate; 21 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 22 Decreto Legislativo 152/2006 Decreta: 1. Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. 1. In attuazione dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definite le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 2. I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto. Le richieste di autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte. 3. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonchè su aree di proprietà privata. 4. I comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita. 2. Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta. 1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della 22 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 23 Decreto Legislativo 152/2006 legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni: a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale a) amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle a) singole amministrazioni competenti; b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti a) agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei a) soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività a) di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti a) agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), a) nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del a) codice civile; c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, a) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 2. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonchè dal personale dipendente di ciascuna impresa. 3. Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme igienicosanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. 3. Disciplina amministrativa dei mercati agricoli di vendita diretta. 23 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 24 Decreto Legislativo 152/2006 1. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di vendita diretta di prodotti agricoli, gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita nell'ambito dei mercati agricoli di vendita diretta devono ottemperare a quanto prescritto dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 2. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dall'art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, non è assoggettato alla disciplina sul commercio. 3. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il comune accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonchè delle disposizioni di cui al presente decreto e del disciplinare di mercato di cui all'art. 4, comma 3, e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione. 4. Modalità di vendita dei prodotti agricoli. 1. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie richiamate al comma 3, dell'art. 2. 2. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. 3. I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei 24 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 25 Decreto Legislativo 152/2006 prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. 4. I comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - attraverso forme di collaborazione con l'A.N.C.I. - provvede alla realizzazione di tutte le attività di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate. 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettua un monitoraggio annuale dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzati e delle attività in essi svolte. 6. L'attuazione del presente decreto non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'esercizio delle relative funzioni è operato nell'ambito delle vigenti disponibilità di bilancio. Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 25 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 26 Decreto Legislativo 152/2006 – Regione Lombardia: indicazioni in merito allo svolgimento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli – La direttiva per gli Enti Locali dellʼ11 dicembre 2008 Comʼè noto, con proprio Decreto del 20 Novembre 2007 (in GU n. 301 del 29 dicembre 2007), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha approvato la regolamentazione dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Poiché tali mercati non rientrano nella disciplina del commercio e al fine di agevolare lʼavvio dei mercati nei Comuni della Regione Lombardia, sentite sia la Direzione Generale Commercio di regione Lombardia che ANCI Lombardia, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni. Imprenditori agricoli, associazioni di categoria o associazioni di produttori agricoli, devono indirizzare al Sindaco del Comune interessato la domanda di autorizzazione allʼapertura di un mercato a vendita diretta. Nella domanda deve essere specificato: 1) Ragione sociale del/dei richiedente/i; 2) il luogo e il giorno della settimana o del mese di svolgimento del mercato; 3) la periodicità del mercato; 4) la denominazione del mercato. In allegato allʼistanza deve essere consegnato allʼAmministrazione comunale un disciplinare di mercato in cui sia evidenziato: - lʼambito territoriale di provenienza degli imprenditori agricoli ammessi alla vendita, che in ogni caso non dovrà essere esterno ai confini regionali o alle province extraregionali immediatamente limitrofe; - le modalita di assegnazione dei posti e le eventuali rotazioni tra gli imprenditori che aderiscono al mercato; - la garanzia che i venditori mettono in atto le azioni necessarie alla 26 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 27 Decreto Legislativo 152/2006 trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dellʼorigine dei prodotti. In particolare, la garanzia che per ogni prodotto, oltre alle indicazione previste per legge, venga esposto un cartello leggibile riportante il prezzo per etto e/o per chilo, il prezzo per confezioni di pesatura inferiore, lʼindicazione della provenienza del prodotto (ragione sociale dellʼazienda agricola, comune di produzione); - la tipologia dei prodotti in vendita; - lʼeventuale esistenza di modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dellʼambiente (per esempio, lʼutilizzo obbligatorio di sacchetti in “mater-bi”, la preferenza verso prodotti a basso impatto ambientale e di prossimità, etc.); - lʼeventuale esistenza di attività collaterali al mercato finalizzate allʼeducazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive; - lʼesistenza di altri operatori che forniscono servizi dedicati ai clienti del mercato e le modalità di erogazione; - lʼassenza di condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività da parte degli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società (cosi come previsto dallʼart. 4, del D. L.vo 18 maggio 2001, n. 228); - la garanzia che gli addetti alla vendita siano i titolari o i relativi familiari coadiuvanti, i soci o i dipendenti delle Aziende agricole partecipanti al mercato; - le modalità di controllo, da parte dei proponenti il mercato, del rispetto dei requisiti richiesti agli imprenditori che vi partecipano, anche mediante lʼacquisizione, da parte dei proponenti il mercato, dei fascicoli 27 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 28 Decreto Legislativo 152/2006 SIARL delle Aziende partecipanti per una verifica della tipologia e del volume di produzione; - le sanzioni previste in caso di mancato adempimento. Ogni operatore deve garantire di porre in vendita i prodotti della propria Azienda e, nel rispetto del limite di prevalenza, prodotti ottenuto nellʼambito territoriale del mercato. Le imprese agricole provenienti da province extra regionali dovranno garantire di porre in vendita esclusivamente prodotti provenienti dalla provincia di appartenenza. Nel caso in cui lʼoperatore sia una forma associazionistica, essa deve evidenziarsi con banchi o stand di vendita intestati al consorzio o allʼassociazione. In presenza di richiesta di autorizzazione allo svolgimento dei mercati su aree private, entro sessanta giorni dal recepimento della domanda lʼAmministrazione comunale provvede ad accettare, chiedere integrazioni o chiarimenti, o a respingere la richiesta, motivando lʼeventuale diniego ed eventualmente indicando le possibili alternative. Qualora entro il termine sopra indicato lʼAmministrazione non fornisca risposta allʼistanza o non chieda integrazioni o ulteriori chiarimenti, la stessa e automaticamente accolta. Qualora lʼistanza sia relativa alla concessione di spazi pubblici, si ritiene opportuno che lʼAmministrazione comunale si esprima in merito entro lo stesso arco temporale di sessanta giorni. LʼAmministrazione, anche al fine di evitare il generarsi di confusione tra i consumatori, valuterà lʼopportunità di fornire agli organizzatori specifiche indicazioni tese ad evitare che i mercati a vendita diretta previsti sul territorio comunale o parte di esso si svolgano nello stesso giorno o luogo dei mercati ordinari. Provvederà inoltre a segnalare gli obblighi igienico-sanitari in relazione ai prodotti posti in vendita ai sensi dellʼOrdinanza del 28 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 29 Decreto Legislativo 152/2006 Ministero della Salute del 03 aprile 2002 e successive modificazioni e integrazioni, e indicherà i casi di violazione degli adempimenti per i quali verrà revocata lʼautorizzazione al mercato. LʼAmministrazione comunale può disporre la revoca dellʼautorizzazione in caso di violazioni, anche in tempi diversi, delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali in materia e del disciplinare di mercato. LʼAmministrazione comunale, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, può promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita. Qualora, cosi come previsto dal D.M. 20/11/2007, lʼAmministrazione comunale intenda organizzare di propria iniziativa un mercato degli imprenditori agricoli, devono comunque essere rispettate le previsioni riportate nelle presenti direttive. Si ricorda infine, ai sensi dellʼart, 4, comma 3 del citato Decreto, lʼobbligo per e Amministrazioni comunali di comunicare agli assessorati allʼAgricoltura delle Regioni e Province autonome, lʼistituzione dei mercati e i relativi disciplinari adottati. Per la Regione Lombardia le comunicazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo: Direzione Generale Agricoltura - Via Pola 12/14 - 20124 MILANO. Fonte: opuscolo NOMISMA – ERSAF – Regione Lombardia “La vendita diretta in Lombardia” ACCENNI SULLA VENDITA DIRETTA IN LOMBARDIA (Fonte Ricerca IRER) 29 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:23 Pagina 30 Decreto Legislativo 152/2006 30 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:24 Pagina 46 Decreto Legislativo 152/2006 NOTE: 46 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:24 Pagina 47 Decreto Legislativo 152/2006 NOTE: 47 Progetto pagg singole commercio BN:Layout 1 22-03-2010 11:24 Pagina 48 Decreto Legislativo 152/2006 NOTE: 48