La sicurezza antincendio
nelle scuole
D.M. 26/8/1992
“Norme di prevenzione incendi
per l’edilizia scolastica”
1
A. Venuti
Interventi VVF nelle scuole
Anno
Italia
Piemonte
2006
5060
357
2007
4837
320
2008
5581
365
2009
6665
530
2010
5660
494
incendi, statica, fuga gas, acqua, ecc.
2
A. Venuti
Incendi nelle scuole
Causa elettrica
Anno Italia Piemonte
2007 479
2008 775
2009 1019
2010 506
59
35
Italia
Piemonte
87
87
23
5
Incendi - Province Piemonte
2010
3
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VERCELLI
A. Venuti
4
1
3
3
1
17
6
Incendi di grande rilevanza nelle scuole 1991/2001
4
A. Venuti
5
A. Venuti
AREE D'INNESCO DEGLI INCENDI
DI GRANDE RILEVANZA NELLE SCUOLE
PERIODO 1990-1999
altro
aule
magazzini
uffici
6
A. Venuti
Schema cronologico delle principali disposizioni
di prevenzione incendi per le scuole
ATTO
D.M.
18/12/1975
TITOLO
CONTENUTO
Norme tecniche
aggiornate relative
alla edilizia scolastica
ivi compresi gli indici
minimi di funzionalità
didattica, edilizia ed
urbanistica, da
osservarsi
nella esecuzione di
opere di edilizia
scolastica.
Il decreto interministeriale fissa le condizioni
di sicurezza riguardanti principalmente:
1)la stabilità degli edifici in condizioni
normali o eccezionali (terremoti, alluvioni,
ecc.);
2)la sicurezza degli impianti, sia nell'uso che
nella gestione;
3)la difesa dagli agenti atmosferici;
4)la difesa dai fulmini;
5)la difesa dagli incendi (che rimanda
però alle norme specifiche emanate o
da emanarsi da parte del Ministero
dell’Interno – C.N.VV.F);
6)la difesa microbiologica.
Questo decreto è e esplicitamente
richiamato ai punti 2 “scelta dell’area” e 13
“norme transitorie” del D.M. 26/08/92.
A. Venuti
ATTO
TITOLO
CONTENUTO
Il D.M. 26/08/92 si applica agli edifici e locali adibiti a
scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, nelle quali
siano
presenti contemporaneamente oltre 100
persone e che siano:
a)di nuova costruzione;
D.M.
26/08/92
Norme di
prevenzione
incendi per
l’edilizia
scolastica.
b)esistenti al 16 settembre 1992 e già adibiti a scuole
qualora siano oggetto di ristrutturazione che comportino
modifiche sostanziali;
c) esistenti al 16 settembre 1992
scuole di nuova realizzazione.
in cui si insediano
Per gli edifici esistenti al 16 settembre 1992 e non rientranti
nei casi precedenti si applicano le disposizioni contenute nel
punto 13 “norme transitorie” del D.M. 26/08/92.
Il punto 13 stabiliva che gli edifici scolastici esistenti
dovessero attuare alcuni dei punti del D.M. 26/08/92 entro il
16 settembre 1997, ossia 5 anni dalla data di
emanazione del decreto stesso.
Proroghe succedute nel tempo, siamo arrivati al
31/12/2015.
8
A. Venuti
ATTO
Lettera-Circolare
P954/4122 sott.
32
del 17/05/96
Lettera-Circolare
P2244/4122 sott.
32
del 30/10/96
Legge n. 649
del 23/12/1996
9
TITOLO
CONTENUTO
D.M. 26 agosto 1992 Norme
di
prevenzione
incendi
per
l’edilizia
scolastica – Chiarimenti.
Fornisce chiarimenti sulla larghezza delle porte delle
aule didattiche ed esercitazioni
D.M. 26 agosto 1992 Norme
di
prevenzione
incendi
per
l’edilizia
scolastica – Chiarimenti
applicativi e deroghe in
via generale ai punti 5.0
e 5.2.
Fornisce chiarimenti sul numero delle uscite dagli
spazi per esercitazioni nonché sulle aperture di
ventilazione degli spazi suddetti. Inoltre chiarisce
che cosa deve intendersi per spazi per esercitazioni ed il
tipo di rete idranti da realizzare negli edifici
scolastici. Fornisce infine i criteri per la concessione
della deroga in via generale ai punti 5.0 e 5.2. del
D.M. 26 agosto 1992. Tale procedura trova
applicazione alle strutture scolastiche esistenti
alla data di emanazione del disposto in questione,
includendo in tale fattispecie anche quegli edifici per i
quali a tale data era stato chiesto il parere preventivo.
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 23 ottobre 1996,
n.542, recante differimento
di termini previsti da
disposizioni legislative in
materia di interventi in
campo economico e sociale.
Per gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso
scolastico proroga al 31 dicembre 1999 i lavori di messa
a norma ai sensi del D.Lgs. 19/09/94, n. 626, del D.M.
26/08/92 e della legge n. 46/90.
…….
A. Venuti
ATTO
TITOLO
CONTENUTO
Legge n. 265
del 03/09/1999
Disposizioni in materia di
autonomia e ordinamento
degli enti locali, nonché
modifiche alla legge 8
giugno 1990, n. 142.
Prevede che gli interventi nel settore della edilizia
scolastica devono essere completati entro il
31/12/2004 sulla base di un programma,
articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai
soggetti o enti competenti. Inoltre la legge stabilisce che
gli adempimenti gestionali di competenza dei
dirigenti scolastici previsti dal Decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione n. 382/92 devono essere completati
entro il 31.12.2000.
…
PROROGA
INFINITE PROROGHE…. FINO AL 31/12/2009
Legge 8 novembre
2013, n. 128
Misure
urgenti
in Il precedente termine del 31/12/2009, che era
materia di istruzione, stato fissato dalla Legge Finanziaria 2007, è stato
università e ricerca
differito alla data del 31/12/2015.
10
A. Venuti
Attività principale e attività secondarie
DPR 151/11
N
Descrizione
Categoria
A
67
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie fino a 150
con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone
persone presenti.
34
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di
materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita
della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per
l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori
a 5.000 kg
65
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti
e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che
privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di
superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.
74
Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con
potenzialità superiore a 116 kW
66
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze
fino a 50
turistico alberghiere, studentati, .., ostelli per la gioventù, posti
.., dormitori, .., con oltre 25 posti-letto;
letto
11
A. Venuti
fino a 350
kW
B
C
> 150 e fino a oltre 300
300 pers; asili persone
nido
fino a 50.000
kg
oltre 50.000
kg
fino a 200
persone
oltre 200
persone
oltre 350 kW
e fino a 700
kW
oltre 700
kW
>50 posti
letto fino a
100 posti
letto; …
oltre 100
posti letto
La sicurezza
Sicurezza significa:
 Progettare e costruire edifici secondo le
prescrizioni normative e di buona tecnica;
divario…….
 Porre in atto metodi e procedure gestionali che
consentano di mantenere in efficienza i sistemi di
sicurezza e le limitazioni previste nel
progetto e di valutare i nuovi pericoli talvolta
non considerati nella progettazione;
 Porre in atto una sistematica attività di
formazione ed informazione che consenta
anche di diffondere la cultura della sicurezza
12
A. Venuti
Scuole pubbliche
Nella scuola pubblica operano due diversi soggetti giuridici
Comune
Materne, elementari,
medie inferiori
• Ente proprietario
Provincia (..)
Medie superiori
(Responsabile delle strutture
e degli impianti)
Direttore (..)
• Datore di lavoro
Responsabile dell’organizzazione e
della gestione dell’attività
Preside, Rettore
• Concessionario servizi (…, ..)
13
A. Venuti
Proprietario edificio:
compiti e documentazione
Edifici nuovi
Edifici esistenti
Planimetrie dei locali
Conformità
degli impianti
Manutenzione
ordinaria e straordinaria
Abbattimento
barriere architettoniche
SCIA
Adeguamento
impianti esistenti
Autorizzazioni edilizie,
certificazioni d’agibilità
Adeguamento in materia
Antincendio
Valutazione del rischio
dell’edificio
14
Rimozione, se necessaria
dell’amianto
A. Venuti
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE
FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Parere Avvocatura Generale dello Stato del 15.02.2012
Chi deve presentare istanza
di CPI:
«Quale sia il riparto di
competenze tra Ente
locale (comune
e
Provincia) e Dirigente
Scolastico»
In conclusione, a parere dell ’ Avvocatura
Generale dello Stato si riconferma che, dal
momento che il CPI attiene alla destinazione
dei locali pubblici rispetto all’uso scolastico,
l ’ istanza del rilascio dello stesso, oggi sotto
forma di SCIA, è posta a carico degli Enti Locali, i
quali dovrebbero attivarsi anche d’ufficio.
Per converso, i Dirigenti Scolastici sono
comunque titolari di un generico dovere di
sorveglianza sulla sicurezza dell ’ ambiente
scolastico e dunque devono segnalare all’Ente
Locale competente l’eventuale mancanza della
certificazione antincendio ( art.5, DM
29.09.1998, n. 382)
15
A. Venuti
Continua……..
ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE
FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Parere Avvocatura Generale dello Stato del 13.12.2010
Quesito dell’Ufficio Scolastico
Piemontese
1) « Se in relazione all’omessa
richiesta di rilascio del CPI e di
tutte le azioni ad esso connesse, in
attesa del nuovo DPR, da emanare
a norma dell ’ art. 17,co.1, L.
13.08.1988,n. 400, l ’ illecito
penale si configura solo per le
attività
elencate
nel
DPR
n.689/1959 e non per quelle
elencate dal DM 16.02.1982 e
quindi se al momento non esista
l’obbligo del CPI per le scuole.»
Risposta dell’Avvocatura Generale dello Stato
in data 14/12/2010
•Si ribadisce la cogenza del DM
16.02.1982
•È
esclusa
qualsiasi
forma
di
responsabilità penale per la mancata
attivazione del procedimento finalizzato
al rilascio del CPI
•Che, dichiarata illegittima la norma di
rinvio (L.818/84) e non il rinvio stesso (DM
16/2/1982), sussiste ancora l’obbligo del
CPI per le scuole, così come un regime di
responsabilità, civile ed amministrativo,
per la violazione del medesimo
Misure
compensative????
16
A. Venuti
Una buona pratica
Chi fa che cosa e ne è responsabile..
17
A. Venuti
PRINCIPALI OBBLIGHI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO E ALL’ENTE OBBLIGATO
(D.M. 26/08/1992, D.P.R. 12/01/1998 n. 37, D.M. 10/03/1998)
18
A. Venuti
Struttura del
D.M. 26/8/1992 “Norme di prevenzione
incendi per l’edilizia scolastica”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
19
l’ubicazione dell’edificio scolastico,
il comportamento al fuoco dei materiali e delle strutture
(resistenza al fuoco e reazione al fuoco),
la compartimentazione,
il dimensionamento delle vie di esodo,
le aree a rischio specifico (spazi per esercitazioni, spazi
per depositi, servizi tecnologici, spazi per l’informazione
e le attività parascolastiche, mense, autorimesse, ecc.),
gli impianti elettrici, gli impianti di rivelazione e allarme,
i mezzi e gli impianti di protezione ed estinzione degli
incendi
le norme di esercizio e per la gestione della sicurezza
sia in condizioni normali che di emergenza.
le norme transitorie
A. Venuti
Campo di applicazione
•
Edifici di nuova costruzione
•
Edifici esistenti in caso di ristrutturazione che
comportano modifiche sostanziali (50% dei solai,
rifacimento scale, aumento di altezza) i cui progetti sono
presentati agli organi competenti dopo l’entrata in
vigore del D.M.
Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute
nel punto 13 suddividendo le scuole in:
20
•
Scuole realizzate dopo il 18.12.75
•
Scuole realizzate prima del 18.12.75
A. Venuti
Classificazione
Tipo
Presenza effettiva
contemporanea
0
fino a 100
1
da 101 a 300
2
da 301 a 500
3
da 501 a 800
4
da 801 a 1200
5
oltre 1200
N.B.: Le presenze si riferiscono ad alunni ed al personale
docente e non docente
in caso di complesso scolastico, la classificazione vale
per ogni edificio del complesso purché non comunicante
21
A. Venuti
Qualche precisazione..
22
A. Venuti
2.4 Separazioni
Le attività scolastiche ubicate in edifici o locali non a
destinazione esclusiva, devono essere separate dai
locali a diversa destinazione, non pertinenti l’attività
scolastica, mediante strutture di caratteristiche
almeno REI 120 senza comunicazioni.
Fanno eccezione le scuole particolari che per relazione
diretta con altre attività necessitano della
comunicazione con altri locali (es. scuole infermieri,
scuole convitto ecc.), per le quali è ammesso che la
comunicazione avvenga mediante filtro a prova di
fumo.
Tali attività (convitti, o altri locali ) devono, comunque,
avere accessi ed uscite indipendenti. (alloggio custode)
23
A. Venuti
Pertinenza
Il concetto di pertinenza ha la tipica flessibilità
del cristallo!!!
Forse sarebbe più saggio coniugare il concetto
di pertinenza con quello di valutazione del
rischio e gestione della sicurezza
Palestre, spazi affidati a
terzi dal proprietario,
manifestazioni, ..
24
A. Venuti
5. Misure per l’evacuazione
Affollamento massimo ipotizzabile
- aule 26 persone/aula (oppure n° reale dichiarato dal
Preside)
- segreteria, uffici, biblioteca, ecc.: n. persone che
operano nelle aree servizi.
- refettori, palestre, laboratori: densità di affollamento
pari a 0,4 persone/mq per
!! Per affollamenti inferiori: apposita dichiarazione rilasciata sotto la
responsabilità del titolare dell'attività
25
A. Venuti
5.1 Capacità di deflusso
La capacità di deflusso nelle scuole è fissata in 60
• n.b.: La capacità di deflusso è il numero massimo di persone che, in
un sistema di vie d’uscita, si assume possano defluire attraverso
una uscita di ”modulo uno ( 60 cm)”. Tale dato, stabilito dalla
norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento
ordinato di un compartimento. (approccio inclusivo??)
5.2 Sistema di vie di uscita
-In funzione del max affollamento ipotizzabile e della capacità di
deflusso
-Devono essere sempre disponibili almeno 2 uscite verso luogo
sicuro
-Per gli edifici pluripiano (a meno delle deroghe in via generale)
oltre alla scala ordinaria deve sempre essere prevista una scala
esterna o scala a prova di fumo
-limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra è ammesso che, in
luogo della scala esterna o a prova di fumo, sia realizzata una scala
protetta a condizione che tutte le scale siano protette (deroga
generale 1996)
… continua …
26
A. Venuti
5.2
continua
Sistema di vie di uscita
• Edifici a due piani fuori terra: è ammessa la realizzazione di una
sola scala, protetta, alle seguenti condizioni:
• il numero di persone complessivamente presenti al secondo
piano fuori terra sia commisurato alla larghezza della scala,
considerando la capacità di deflusso non superiore a 50;
• il percorso di piano non sia superiore a 15 m. Sono ammessi
percorsi di lunghezza non superiore a 25 m se corridoi e scale
sono provvisti di rivestimenti ed arredi di classe 1 di reazione al
fuoco in ragione di non più del 50% della loro superficie totale
(pavimenti, pareti, soffitti e proiezione orizzontale delle scale) e
di classe 0 per le restanti parti e ove ritenuto necessario, di
impianto automatico di rivelazione e allarme incendio;
• il percorso da ogni punto dell’edificio fino a luogo sicuro non
superi i 45 m.
27
A. Venuti
5.4 Lunghezza delle vie di uscita
• La lunghezza delle vie di uscita deve essere
sempre non superiore a 60m.
• Tale percorso deve essere misurato dal
luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso
di ogni locale frequentato dagli studenti o dal
personale docente e non docente.
• Deroga generale: Non deve essere
considerato il percorso interno ai vani
scala protetti
28
A. Venuti
5.6 …Porte delle aule
Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50
persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20
m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di
persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per
esercitazione dove si depositano e/o si manipolano sostanze
infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia
superiore a 5.
Chiarimento 1996: nelle scuole costruite od utilizzate prima del
27 novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed
esercitazioni, non dovranno essere adeguati al 3° comma del
punto 5.6 dell'allegato al D.M. 26 agosto 1992, per quanto attiene
la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto
con i decreti legislativi 626 e 242/96. (80 cm). La larghezza delle
porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a
quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di
abitabilità.
29
A. Venuti
6.2 spazi per depositi
Ambienti destinati alla conservazione dei materiali
per uso didattico e per i servizi amministrativi.
1) Superficie max 1000 mq se ft, 500 mq se 1° e
2° int.
2) Areazione 1/40 superficie
3) REI 60
4) Se carico incendio > di 30 Kg/mq (525 Mj/mq)
serve impianto spegnimento (!!!) (chiarimento:
solo se non sia prevista presenza continuativa
di persone) (…misura gestionale!!!)
30
A. Venuti
6.4. Spazi per l’informazione e le attività
parascolastiche.
Vengono definiti «spazi destinati all’informazione ed
alle attività parascolastiche», i seguenti locali:
•auditori;
•sale per rappresentazioni.
Devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1°
interrato fino alla quota massima di -7,50 m.
Se la capienza supera le cento persone e vengono
adibiti a manifestazioni non scolastiche, si applicano
le norme di sicurezza per i locali di pubblico
spettacolo.
31
A. Venuti
continua..
6.4. Spazi per l’informazione e le attività
parascolastiche
Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non
fosse possibile rispettare le disposizioni sull’isolamento
delle suddette norme (PUBBLICO SPETTACOLO), le
manifestazioni in argomento potranno essere svolte a
condizione che non si verifichi contemporaneità con
l’attività scolastica;
Potranno essere ammesse comunicazioni unicamente
nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4.
(separazioni)
32
A. Venuti
7. Impianti elettrici
• Realizzati a regola d’arte L. 1/03/86
• Dotati di pulsante di sgancio in prossimità
dell’ingresso e facilmente accessibile ai
soccorritori.
Impianto elettrico di sicurezza per:
• Illuminazione di sicurezza (5 lux a 1 mt da terra)
• Impianto diffusione sonora e o allarme
(autonom. ≥30min.)
33
A. Venuti
E ORA
QUALE
PREMO???
E se lo
schiaccio…
cosa succede??
34
8. SISTEMI DI ALLARME
• Le scuole devono essere munite di un sistema di
allarme in grado di avvertire gli alunni ed il
personale presenti in caso di pericolo.
• Il sistema di allarme deve avere caratteristiche
atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il
complesso scolastico ed il suo comando deve
essere posto in locale costantemente presidiato
durante il funzionamento della scuola.
35
A. Venuti
continua..
8.1. Tipo di impianto.
• Il sistema di allarme può essere costituito, per le
scuole di tipo 0-1-2 (fino a 500), dallo stesso
impianto a campanelli usato normalmente per la
scuola, purché venga convenuto un
particolare suono; (imp.elettr.sicurezza)
• Per le scuole degli altri tipi deve essere invece
previsto anche un impianto di altoparlanti.
(EVAC)
36
A. Venuti
9.1. Rete idranti.
Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete
idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata
preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante
in ciascun vano scala dell’edificio; da essa deve essere
derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno
un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale
collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.
DM 20/12/12
Chiarimenti per “impianti esistenti”: Possono essere installati naspi DN
25; l'alimentazione, in tale caso, deve garantire ai tre naspi
idraulicamente più sfavoriti una pressione al bocchello di almeno 1,5
bar.
Negli edifici di tipo 4 e 5 devono essere installati in ogni caso idranti
DN 45
37
A. Venuti
continua..
9.1. Rete idranti.
e con il DM 20/12/2012?
Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di nuova
costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore (4
aprile 2013) del decreto stesso, nel caso essi siano oggetto di
interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come
definita nella regola tecnica allegata al decreto
Rete idranti
caratteristiche
classificazione
livello di
minime
protezione
disposizione
secondo
pericolosità
dell'alimentazione
attività
esterna
vigente
disposizione secondo norma
idrica richiesta
SI/NO
vigente
UNI 10779
secondo norma
UNI 12845
scuole
DM
26/08/92
Tipo 1/2/3
1
Tipo 4/5
2
No
singola
Si (solo per
Singola superiore
tipo 5)
Misure di esercizio
Una riflessione infine meritano le misure gestionali che
completano il D.M. 26/8/1992 e che per l’epoca
rappresentano un’innovazione rispetto alle precedenti
norme di prevenzione incendi contenendo già alcuni
concetti fondamentali poi sviluppati con la disciplina sulla
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (626/94).
Registro dei controlli.
(.. efficienza degli impianti elettrici, illuminazione di
sicurezza, presidi antincendio, dispositivi di sicurezza e di
controllo, aree a rischio specifico e osservanza della
limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti
dell'attività. )
Piano di emergenza che preveda almeno due prove di
evacuazione nel corso dell’anno scolastico
39
A. Venuti
Importanza dell’esercizio
(NFPA 101, Life Safety Code)
“ …
Ogni sistema di protezione,
dispositivo o impianto che non sia
mantenuto in condizioni di affidabilità
operativa o sia utilizzato in modo da
rendere inefficace la prefissata funzione
protettiva, dovrebbe essere considerato
come inesistente e non avere alcun
credito nella valutazione globale della
sicurezza … “
40
A. Venuti
La presenza di persone disabili
Non sempre nella realizzazione di un edificio
scolastico è stato considerato il problema
dell’evacuazione di emergenza di persone disabili.
Le valutazioni che in questo caso bisogna fare devono
riferirsi a:
•Percezione dell’allarme
•Orientamento durante l’esodo
•Mobilità negli spazi interni
(Circolare MI.SA. N. 4/2002)
41
A. Venuti
Se l’accessibilità è un diritto e garantire l’accesso
a tutti è un dovere
per adeguare le procedure alle possibilità di
tutti, anche dei diversamente abili ..
Dipartimento dei Vigili del fuoco del
soccorso pubblico e D.C.
e
Consulta nazionale delle persone disabili e delle loro
famiglie
CIRCOLARE 1 marzo 2002, n. 4
Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei
luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. (G.U. n. 131
del 6/6/02)
p.i. Angelo Venuti
17
Lettera circolare P880 del 18/08/06: check list - uno strumento
operativo finalizzato ad individuare gli elementi significativi per la
sicurezza di tutte le persone ed in particolare di quelle con disabilità
nei luoghi di lavoro.
Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione
dell’emergenza (opuscolo dedicato a tutte le persone coinvolte nella
predisposizione dei piani di emergenza )
44
Le prossime novità
Il codice di prevenzione incendi
CARATTERISTICHE
• generalità: metodo applicabile in tutte le attività̀;
• modularità e flessibilità: per i livelli di sicurezza richiesti, ̀sono
indicate più soluzioni anche con metodi che valorizzano l'ingegneria
antincendio
• standardizzazione e integrazione: linguaggio in materia di
prevenzione incendi in linea con le vigenti norme nazionali ed
europee;
• basato sull'evidenza: i contenuti sono basati su standard
riconosciuti a livello internazionale e/o su studi e ricerche,
• inclusione: non c’e’ discriminazione per le persone con diverse abilità̀
(es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti;
• aggiornabilità: il documento può essere facilmente aggiornato, in
caso di nuove tecnologie o nuove conoscenze;
45
A. Venuti
Le prossime novità
Il codice di prevenzione incendi
• Da una parte c’è l’innovazione, che permette di progettare scegliendo
il proprio riferimento tecnico.
• La regola indica le “soluzioni conformi,” cioè quelle che definiscono i
livelli antincendio richiesti ma ammette anche soluzioni alternative.
• La flessibilità raggiunta dalla regola tecnica consente al progettista
di scegliere la strada più adatta alle esigenze di un’attività
rispetto ad un’altra.
• E poi, c’è un nuovo impulso per la ricerca di soluzioni alternative
attraverso l’utilizzo dell’ingegneria antincendio come strumento
riconosciuto per raggiungere gli standard richiesti.
• RTO e RTV (scuole)
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A. Venuti
Grazie per l’attenzione
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A. Venuti
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A. Venuti
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