COMUNE DI BRINDISI ASSESSORATO SERVIZI DEMOGRAFICI VADEMECUM n. 2 GUIDA AI SERVIZI DEMOGRAFICI RESI DALL’AMMNISTRAZIONE COMUNALE DI BRINDISI A CURA DI .Dott.ssa Adriana Policicchio – Funzionario Rip. SS.DD. GUIDA AI SERVIZI DEMOGRAFICI RESI DALL’AMMNISTRAZIONE COMUNALE DI BRINDISI PREFAZIONE Da alcuni anni il Comune di Brindisi sta lavorando, compatibilmente con le risorse disponibili, per perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi di anagrafe,stato civile,toponomastica, elettorale,leva e decentramento, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee alla qualità del servizio. I servizi di anagrafe,stato civile,toponomastica,elettorale, leva e decentramento sono forniti secondo obiettività, imparzialità,equità,sulla base delll’uguaglianza di accesso per tutti,senza distinzione di sesso,rszza,religione,nazionalità,lingua,opinione politiche,condizione sociale e grado d’istruzione. Il Comune garantisce la riservatezza dei dati personali e s’impegna a prestare particolare attenzione nei confronti dei soggetti disabili. Sarà possibile a breve effettuare on-line la richiesta di Certificazione, nonché il collegamento con altri Enti o Gestori di Pubblici Servizi per permettere loro di amministrare più efficacemente e celermente le pratiche dei cittadini, oggi dotati della nostra banca dati su supporto informatizzato e periodicamente aggiornata. La presente guida ai Servizi Demografici, strutturata sulla falsariga dei precedenti Vademecum, vuole essere un utilissimo strumento informativo e di lavoro,di semplice consultazione, ma , ci auguriamo , di grande utilità STATO CIVILE AVERE UN FIGLIO Chi deve rendere la dichiarazione di nascita? A) Filiazione legittima, cioè figlio nato da genitori uniti tra loro in matrimonio: - Padre; - Madre; - Procuratore speciale munito di procura speciale rogata da un notaio; - Medico o ostetrica che ha assistito al parto; - Altra persona che ha assistito al parto, doverosamente attestato dalla struttura sanitaria. B) Filiazione naturale - Padre o madre quando entrambi vogliono riconoscere il bambino; - Padre quando è lui solo a riconoscere il bambino; - Madre quando è lei sola a riconoscere il bambino; - Procuratore speciale; - Padre e madre, quando antecedentemente alla nascita, hanno effettuato il riconoscimento in ventre. L’operatore che accetta la dichiarazione di nascita deve verificare che: 1) i genitori, padre e madre, che rendono la dichiarazione ,devono essere ultrasedicenni; 2) in presenza di filiazione naturale: - la donna nubile deve dimostrare il suo stato civile dietro sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio; - la donna coniugata non può procedere al riconoscimento del figlio naturale a meno che non vi sia separazione consensuale o giudiziale, verbale di comparizione nel quale il giudice autorizza i coniugi a vivere separati,omologato da almeno 300 giorni antecedente la nascita del figlio. Dove è possibile effettuare la denuncia di nascita? A) Dinanzi al Direttore Sanitario del centro di nascita; B) Dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto; C) Dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori. In caso di diversa residenza dei genitori, nel Comune di residenza della madre; nel Comune di residenza del padre, solo su richiesta, formalizzata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art.21 e 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e di cui si dà menzione nell'atto di nascita. Non è necessario avere testimoni per denunciare la nascita di un figlio. Entro quanto tempo occorre rendere la dichiarazione di nascita? - Dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del luogo di nascita o di residenza dei genitori entro 10 giorni dall'evento; - Dinanzi al Direttore Sanitario del centro di nascita entro 3 giorni dell'evento. In questo caso il Direttore Sanitario deve trasmettere l'atto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente entro 10 giorni. Se la dichiarazione è fatta dopo 10 giorni ,il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione dell’atto e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica. Quale nome può essere attribuito ad un neonato? A norma dell'art.34 del nuovo ordinamento dello Stato Civile,DPR n.396 del 3.11.2000, è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. E' possibile imporre nomi stranieri , ma devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere J K Y X W e anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome . Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e composto da uno o più elementi (non superiore a tre ), ma in quest’ultimo caso tutti gli elementi del nome devono essere riportati negli estratti e nei certificati di stato civile e di anagrafe. Il recente regolamento di Stato Civile ha riconosciuto la possibilità di regolarizzare la posizione di coloro che hanno più nomi, utilizzati in modo non omogeneo nei documenti (codice fiscale, stato civile, documenti di identità, altro). Gli interessati, che hanno avuto attribuito un nome composto da più elementi , anche se separati tra loro, possono richiedere per iscritto all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita (vedi facsimile allegato ) l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome nei vari certificati di stato civile e di anagrafe.Tale dichiarazione viene annotata sull’atto di nascita ed è comunicata all’Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza. Chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome o vuole cambiare il cognome, perché ridicolo o vergognoso, perché rivela origine naturale, deve inoltrare istanza al Prefetto del Comune di residenza o di nascita,indicando la motivazione e la modificazione che si vuole apportare.( L’istanza e i documenti sono esenti da bollo) Chiunque vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome deve inoltrare istanza al Ministero degli Interni , attraverso la locale Prefettura, indicandone le motivazioni. Il Ministero dell'Interno, se ritiene validi i motivi, emette un decreto definitivo di cambiamento. La competenza del Comune è quella di trascrivere il decreto definitivo e provvedere alle relative variazioni sui documenti di stato civile e d'anagrafe. ( l’istanza va redatta in carta legale). Il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma ,se maggiorenne, può scegliere di mantenere il cognome portato precedentemente o di aggiungere o anteporre ad esso quello del genitore che lo ha legittimato. Stessa facoltà è concessa al figlio maggiorenne che modifica il cognome a seguito della variazione di quello del genitore o del figlio naturale riconosciuto. Quale ordinamento occorre eseguire per le dichiarazioni di nascita di figlio nato da padre o madre stranieri o da genitori entrambi stranieri? - Per il figlio nato da un genitore straniero e uno italiano, la legge applicabile è quella italiana, in quanto il figlio, nato da padre o madre di cittadinanza italiana è cittadino italiano. - Per il figlio nato da genitori stranieri, ai sensi degli artt.35 e 36, legge 218/95, la legge applicabile è quella dell'ordinamento dello Stato a cui essi appartengono, per cui l'Ufficiale dello Stato Civile o il Direttore Sanitario che redige l'atto, dovendo attribuire il cognome sulla base della legge nazionale straniera, dovrà inserire nell'atto stesso la formula: "Ai sensi degli artt. 36 e 36,legge 218/95, il dichiarante afferma che, sulla base della propria legge nazionale, il bambino assumerà il cognome di...........". Per i figli naturali, i cittadini stranieri dovranno produrre all'Ufficiale dello Stato Civile o al Direttore Sanitario, una dichiarazione consolare o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva da cui si evinca la possibilità per il cittadino di effettuare il riconoscimento ai sensi della propria legge nazionale (art.35, legge 218 del 31.5.95). Chi e come un cittadino o cittadina può riconoscere un figlio naturale? Un bambino, nato da una unione naturale, può essere riconosciuto : - al momento della nascita da entrambi i genitori e prende subito il cognome del padre; - successivamente alla nascita dalla madre ultrasedicenne; - successivamente alla nascita dal padre ultrasedicenne con l’assenso della madre ; in - questo caso, dopo il riconoscimento, per aver attribuito il cognome occorre rivolgere istanza al Tribunale dei Minori di Lecce ; in seguito a matrimonio dei due genitori; in un atto pubblico o in un testamento. Il riconoscimento di un figlio ultrasedicenne può aver luogo solamente con il suo assenso. Il riconoscimento può essere fatto anche in “pancia”, cioè prima della nascita, da entrambi i genitori. Dove si trascrivono i decreti di adozione? -nel comune di nascita i decreti relativi ai minori nati e residenti in Italia; -nel comune di residenza i decreti relativi a minori stranieri N. B. Per i minori stranieri in stato di affidamento preadottivo è d’obbligo l’iscrizione anagrafica previa regolarizzazione e rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura competente. Attenzione ! Le dichiarazioni di nascita devono essere rese presso il Centro nascite,ubicato nel Palazzo di Città in piazza Matteotti n. 15 , e presso la delegazione comunale di uturano per i residenti nella frazione.Le altre delegazioni comunali non sono abilitate ad accogliere le dichiarazioni di nascita . Il centro nascite è aperto tutti i giorni compreso i festivi,le domeniche e il giovedì pomeriggio,la delegazione comunale di uturano è aperta dal lunedì al venerdì e il giovedì pomeriggio. AVERE UNA FAMIGLIA MATRIMONI Dove si richiedono le pubblicazioni? Il matrimonio è regolato dal codice e da leggi speciali in relazioni al rito scelto degli sposi. Il Codice Civile prevede che il matrimonio sia preceduta dalla pubblicazione. Al fine delle pubblicazioni i nubendi devono inoltrare istanza all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due . Se gli sposi risiedono in Comuni diversi, L’Ufficiale dello Stato Civile , a cui è stata chiesta la pubblicazione, provvedere a richiederla anche all’Ufficiale dello S.C. del Comune in cui risiede l’altro , se all’estero all’autorità diplomatica o consolare. Se la pubblicazione è stata inoltrata presso l’autorità consolare o diplomatica, questa la richiede a sua volta al Comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi,che rilascia il nulla osta al matrimonio. Il cittadino straniero, che vuole contrarre matrimonio in Italia, deve produrre il nulla osta ai sensi dell’art. 116 del c.c. o il certificato di capacità matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco del 5.9.1980, se lo Stato di appartenenza è uno di quelli che hanno aderito alla Convenzione. Ricevuta la richiesta delle pubblicazioni ed acquisita la documentazione d’ufficio, l’Ufficiale dello Stato Civile redige un processo verbale e provvede all’affissione presso l’albo pretorio della casa comunale con atto separato. Lo stesso rimane affisso per otto giorni consecutivi per eventuali reclami ed opposizioni;all’undicesimo giorno si può ritirare il certificato di eseguite pubblicazioni necessario per la celebrazione del matrimonio. La durata delle pubblicazioni può essere ridotta su richiesta per comprovati motivi. • • • Quali sono i riti di celebrazione riconosciuti dalla Stato? Rito civile Rito concordatario Rito acattolico ( Testimoni di Geova, Valdese, etc.) Le sentenze di separazioni e di divorzio ,trasmesse dai Tribunali competenti ,non vanno trascritte, eccetto quelle pervenute dall’estero, ma annotate sull’atto di matrimonio. Attenzione ! La richiesta di pubblicazioni di matrimonio deve essere resa presso l’ Ufficio Matrimoni,ubicato nel Palazzo di Città in piazza Matteotti n. 15 , e presso la delegazione comunale di Tuturano per i residenti nella frazione.Gli uffici sono aperti tutti i giorni compreso il giovedì pomeriggio. DICHIARAZIONE DI MORTE Chi dichiara il decesso e quando? -Decesso avvenuto nella o fuori della propria abitazione: la denuncia è fatta a cura di un congiunto o convivente del deceduto o da persona delegata (incaricato di pompe funebri) o informata del decesso; -decesso avvenuto in ospedali,istituti,collegi,ecc.: il direttore deve trasmettere avviso di morte all’Ufficiale dello Stato Civile; l’avviso ha valore di certificato necroscopico. -decesso dove è richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria (in caso di incidente o morte violenta etc.): il magistrato intervenuto deve trasmettere avviso di morte ed autorizzazione al seppellimento all’Ufficiale dello Stato Civile; l’avviso ha valore di certificato necroscopico. La dichiarazione è fatta non oltre le 24 ore dal decesso all’ufficiale dello stato civile dove questo è avvenuto o dove il cadavere è stato deposto. Per la dichiarazione di morte occorre esibire un documento di riconoscimento e il certificato necroscopico, che viene rilasciato da un sanitario nominato dall’A.S.L. non prima delle 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore La salma non può essere sepolta senza il permesso di seppellimento ,autorizzazione rilasciata da parte dell’Ufficiale della Stato Civile. Se il defunto è residente in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, l’Ufficiale dello Stato Civile trasmette copia dell’atto di morte al Comune di residenza. Se si verifica la morte di persona sconosciuta o non è possibile rinvenire il cadavere,l’Ufficiale dello Stato Civile o altro pubblico ufficiale, venuto a conoscenza del fatto, redige processo verbale dell’accaduto e lo trasmette al Procuratore della Repubblica il quale,ottenuta l’autorizzazione del Tribunale ne ordina la trascrizione Per procedere alla cremazione, occorre: • l'iscrizione ad una Società che abbia tra i propri fini quello della cremazione del cadavere degli iscritti; oppure • il testamento anche olografo (scritto a mano, datato e firmato dal defunto) dal quale risulti la volontà del defunto di essere cremato. In questo caso, deve essere depositato, anche dopo la morte, presso un notaio che provvederà alla pubblicazione; oppure • una dichiarazione da rendere dopo il decesso dal coniuge o, in mancanza, dai parenti più prossimi del defunto (in questo caso occorre la dichiarazione di tutti i parenti dello stesso grado). Occorrono inoltre: • certificato medico attestante l'esclusione di causa di morte dovuta a reato; • in caso di morte accidentale o sospetta, nulla osta alla cremazione dell'Autorità Giudiziaria. Attenzione ! Le dichiarazioni di morte devono essere rese presso il Centro,ubicato nel Palazzo di Città in p. Matteotti n.15, e presso la delegazione comunale di Tuturano per i residenti nella frazione.Le altre delegazioni comunali non sono abilitate ad accogliere le dichiarazioni di morte. Gli uffici sono aperti tutti i giorni compreso i festivi,le domeniche e il giovedì pomeriggio,la delegazione comunale di Tuturano è aperta dal lunedì al venerdì e il giovedì pomeriggio. ESSERE CITTADINO CITTADINANZA L’ufficio cittadinanza del Comune opera in stretta collaborazione con l’Ufficio cittadinanza della Prefettura di Brindisi. Chi istruisce l’istanza? L’Ufficio cittadinanza del Comune, che offre assistenza all’utente straniero nell’istruttoria dell’istanza e che la invia , corredata dai documenti prescritti, alla locale Prefettura. Chi gestisce la procedura? La Prefettura, che inoltra la richiesta di istanza al Ministero dell’Interno o al Presidente della Repubblica . Da chi può essere richiesta la cittadinanza italiana ? Da cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di determinati requisiti , stabilita dalla legge 5.2.1992 n. 91 e successive specificazioni: • a seguito di matrimonio con cittadino italiano ( art. 5) dopo sei mesi di residenza dal matrimonio; l’istanza sarà inoltrata al Ministero dell’Interno, che si esprimerà in merito entro due anni . • a seguito di naturalizzazione ( art.9) : - allo straniero residente legalmente nel territorio della Repubblica da non meno di 10 anni; - al cittadino della Comunità Europea residente da almeno 4 anni; - all’apolide o rifugiato politico residente da almeno 5 anni; - al cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia dopo almeno 5 anni dall’adozione; - allo straniero del quale il padre o la madre o i nonni sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e in entrambi i casi risiede da almeno 3 anni. allo straniero che ha prestato servizio , anche all’estero per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato. In questi casi l’istanza va inoltrata , sempre tramite la locale Prefettura, al Presidente della Repubblica,che, sentito il parere del Consiglio di Stato su proposta del Ministro dell’Interno,emette il decreto di concessione in maniera pienamente discrezionale, considerando complessivamente la sua condizione di autosufficienza economica, il suo inserimento sociale . - • • A chi può essere riconosciuto il diritto al riconoscimento della cittadinanza allo straniero del quale il padre o la madre o i nonni siano stati cittadini per nascita secondo determinati requisiti;(art. 4) allo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto in Italia legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, entro un anno dalla suddetta data. Chi acquista automaticamente la cittadinanza italiana? • • • • Chi è figlio di padre o madre cittadini nato in qualsiasi stato; Chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori; Figlio riconosciuto o adottato da genitore italiano durante la minore età; Il connazionale, che ha perduto la cittadinanza italiana e dichiara la residenza nel territorio, se entro un anno non dichiara di voler rinunciare al riacquisto o in altri casi meglio specificati nell’art. 13 della predetta legge. Chi trascrive i decreti di concessione della cittadinanza ? L’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, dopo averlo notificato all’interessato previa prestazione di giuramento nei termini previsti dalla legge entro sei mesi dalla notifica, pena la decadenza dal diritto. Attenzione ! L’ufficio Cittadinanza è ubicato nel Palazzo di Città in piazza Matteotti n. 1ed è aperto tutti i giorni feriali compreso il giovedì pomeriggio ed escluso il sabato.Le altre delegazioni comunali non sono abilitate ad accogliere le dichiarazioni di cittadinanza. Il centro nascite. ANAGRAFE I CERTIFICATI Validità - Tutti i certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni (es. morte, nascita,diploma e laurea) hanno validità illimitata. - I certificati con scadenza, avranno validità di 6 mesi. -I certificati anagrafici e le certificazioni di Stato Civile possono essere utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni o da chi gestisce un pubblico servizio anche oltre i termini di scadenza, sempre che l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità dell’attestazioni prodotte. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Dove si richiedono i certificati? - I certificati di Stato Civile, nascita matrimonio e morte, possono essere rilasciati soltanto dai Comuni che hanno depositato presso l'Ufficio di Stato Civile l'atto originario o dal Comune di residenza al momento in cui si è verificato l'evento. (es. :Se un bambino è nato a Mesagne da genitori residenti a Brindisi, il certificato di nascita può essere richiesto sia a Mesagne che a Brindisi; lo stesso vale per il certificato di matrimonio o di morte). - I certificati anagrafici: residenza, stato di famiglia, cittadinanza italiana, esistenza in vita, stato libero, stato vedovile, anagrafico di nascita, godimento dei diritti politici, possono essere rilasciati solo dal Comune di residenza. - Sono previsti anche certificati plurimi o contestuali che raccolgono più certificati, per esempio: residenza, stato di famiglia e cittadinanza. Quando i documenti occorrenti per procedimenti amministrativi sono reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione, devono essere acquisiti d’ufficio , altrimenti possono essere sostituiti dall’autocertificazione. I documenti e gli atti di stato civile formati all’estero da autorità straniere devono essere legalizzati dall’autorità diplomatica o consolare italiana. Le firme sugli atti e documenti formati nello stato e da valere all’estero davanti ad autorità estere devono essere legalizzati presso la locale Prefettura. La stessa Prefettura legalizza le firme sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica e consolare estera residente nello stato. Che cosa è e dove si dichiara il cambio di domicilio? Il cambio di indirizzo è lo spostamento della propria dimora abituale all'interno del Comune ove si è già residenti.E' possibile richiedere il cambio di indirizzo presso l'ufficio Centrale dell'Anagrafe o presso la delegazione comunale di appartenenza. L'evasione della pratica del cambio di indirizzo prevede anche l'accertamento della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente. Il cittadino ottiene, senza ulteriori richieste, l'aggiornamento dei dati relativi al cambio di indirizzo contenuti sui documenti: • libretti di circolazione dei veicoli di proprietà e patente dei componenti il nucleo familiare interessati alla variazione di indirizzo • tessere elettorali degli elettori componenti il nucleo familiare interessati alla variazione di indirizzo Il tagliando da apporre sulla patente viene inviato a domicilio a cura della Motorizzazione Civile di Roma, di norma entro 180 giorni dalla data di chiusura della pratica. Il tagliando da apporre sulla tessera elettorale viene inviato a domicilio, di norma entro 180 giorni dalla data di chiusura della pratica e comunque prima della consultazione elettorale più imminente. Il cambio di indirizzo non comporta invece la necessità di aggiornare la carta di identità che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza. L’anagrafe comunale, fornisce l'informazione delle variazioni di indirizzo intervenute all'anagrafe sanitaria (AUSL), all'INPS, all'Agenzia delle Entrate e agli altri servizi comunali. Se la richiesta di cambio di indirizzo viene respinta, il cittadino riceve tutte le informazioni utili per l'inoltro di una nuova domanda o per l'eventuale ricorso al Prefetto. Dove si fa il cambio di residenza? Il cambio di residenza è la volontà del cittadino di stabilire la propria dimora abituale in un comune diverso da quello di provenienza. L'iscrizione all'anagrafe del Comune di Brindisi è subordinata all'accertamento positivo da parte della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente . L'immigrazione può avvenire su istanza del cittadino, oppure d'ufficio nel caso in cui i Corpi di Polizia abbiano verificato l'effettiva residenza dell'interessato. Per le CONVIVENZE (comunità, caserme, ricoveri, ordini religiosi) la richiesta di immigrazione deve essere inoltrata direttamente dal Capo convivenza. Se la richiesta di cambio di residenza viene respinta, il cittadino riceve tutte le informazioni utili per l'inoltro di una nuova domanda o per l'eventuale ricorso al Prefetto.Il cambio di residenza non comporta la necessità di aggiornare la carta di identità che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza. L'iscrizione anagrafica di un cittadino straniero proveniente dall'estero comporta la sua registrazione nei registri anagrafici del Comune di Brindisi ed è subordinata all'accertamento positivo da parte della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente. Il trasferimento di residenza da Brindisi ad altro Comune è una procedura attivata d'ufficio su istanza del Comune d'emigrazione. Le dichiarazioni di cambio di residenza e di cambio di domicilio si richiedono presso l’Ufficio centro e le delegazioni esibendo un documento di identità,gli extracomunitari e i cittadini appartenenti alla CEE si devono rivolgere presso l’ufficio centro, come anche per le variazioni AIRE. La richiesta di residenza temporanea va resa solo nell’ufficio centro. Trasferirsi all’estero ? L'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) comprende tutti i cittadini italiani residenti all'estero e consente di accertare i movimenti anagrafici effettuati dagli stessi, all'estero e in Italia. Il Comune di Brindisi iscrive nella propria AIRE, cancellandoli contemporaneamente dall'anagrafe della popolazione residente: • i cittadini di Brindisi, dopo un periodo di permanenza all'estero superiore ai dodici mesi; • i cittadini nati fuori del territorio nazionale, il cui atto di nascita è stato trascritto a Brindisi; • coloro che acquisiscono la cittadinanza continuando a risiedere all'estero. Iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e dichiarare eventuali cambi di residenza o di abitazione consente: • di ottenere certificati dal Comune di iscrizione e dal Consolato nella cui circoscrizione si e' residenti, • di esercitare con regolarità il diritto di voto. CARTE D’ IDENTITÀ E DOCUMENTI PERSONALI Il Comune di Brindisi può rilasciare sia la carta d’identità cartacea che quella elettronica. Il Decreto legge n. 112 del 25.6.2008 ha prorogato la validità della carta di identità da cinque a dieci anni. Tale disposizione vale anche per le carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge ,ossia proroga di legge per tutte le carte ancora valide il 26.6.2008. Per l’aggiornamento occorre recarsi al Comune, dove sarà apposto un apposito timbro di validità prorogata per altri 5 anni. Le carte scadute alla data del 25.6.2008 devono essere rinnovate. E' possibile ottenere il rilascio della Carta d'identità o il timbro di convalida presso l'ufficio Centrale dell'Anagrafe e qualsiasi sportello anagrafico decentrato nelle circoscrizioni . Chi ha invece la carta d’identità elettronica al posto del timbro sarà rilasciato dall’Ufficio Carte d’identità , sede centrale, un attestato comprovante la proroga. Per gli italiani residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE ,se il rilascio è avvenuto presso un Comune Italiano, è possibile ottenere l’attestazione di validità dal Consolato . Chi può ottenere la carta d’identità? I cittadini con la carta d'identità scaduta e i giovani al compimento del 15° anno di età. La carta d'identità può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza, previo ritiro del vecchio documento. E' stata soppressa l'indicazione dello stato civile nei documenti di riconoscimento, salvo esplicita richiesta dell'interessato, nella cui circostanza sarà indicata la dizione di "Stato Libero" o "Coniugato". Anche i militari di leva e di carriera possono richiedere liberamente il passaporto e la carta d'identità: non è più richiesto il nulla osta da parte del Distretto Militare o del Comando di appartenenza. Cosa occorre presentare all'appuntamento ? Per la Carta d’identità elettronica non occorre portare fotografie in quanto l'immagine sarà acquisita direttamente al momento dell'emissione della Carta, per quella cartacea occorrono 4 fotografie o , se si dimora nella zona centro ,3 foto senza copricapo. Il copricapo è ammesso solo per i cittadini che professino culti religiosi che ne obbligano l'uso. . Occorre avere con se' la Carta scaduta, o un documento di riconoscimento in corso di validità, e il Codice Fiscale. Per i cittadini stranieri occorre produrre il permesso o la carta di soggiorno in originale, ma non può essere valida per l’espatrio. Quanto costa? • la Carta di Identità Elettronica costa 20,00 euro • la Carta di Identità cartacea euro 5,42. Per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio per i minori superiore a 15 anni è richiesto il consenso di entrambi i genitori, i quali possono apporre la firma sul modulo predisposto. In caso di impossibilità di uno dei due genitori a recarsi personalmente allo sportello è sufficiente produrre una dichiarazione in carta semplice di assenso all'espatrio firmato dal genitore assente, corredato da fotocopia del suo documento di identità in corso di validità. Se la carta è stata smarrita o rubata, per ottenere la nuova Carta occorre presentare denuncia di smarrimento o furto del documento effettuata presso i Carabinieri o gli uffici della Polizia di Stato. Se si richiede un duplicato della Carta in corso di validità perché questa si è deteriorata, occorre presentarsi allo sportello con un altro documento valido che consenta il riconoscimento. Inoltre, per i cittadini stranieri, è necessario presentare un documento di identità e il permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato/a dalla Questura. Per i minori di anni 15 viene rilasciato il certificato di nascita come documento di identificazione. Per analogia con la durata della Carta d'identità il Certificato ha validità di non più di cinque anni dal momento del rilascio, ma può essere rinnovato anche prima di tale termine per consentire la certa identificazione del minore in relazione alla sua crescita. Il rilascio del Certificato di nascita avviene in tempo reale, contestualmente alla domanda del cittadino residente. Il minore deve presentarsi allo sportello accompagnato da un genitore convivente, munito di un proprio documento di riconoscimento. E' possibile ottenere il rilascio del Certificato di nascita presso l'ufficio Centrale dell'Anagrafe e qualsiasi sportello anagrafico decentrato nelle circoscrizioni Quali documenti si presentano? · n° 2 foto-tessera recente Convalida per l'espatrio Ai fini dell'eventuale autorizzazione all'espatrio il Certificato dovrà essere successivamente convalidato dalla autorità di Pubblica Sicurezza competente. Entrambi i genitori dovranno recarsi in Questura con il Certificato e compilare una richiesta che prevede l'autocertificazione di stato di famiglia e cittadinanza. Quali sono i Paesi in cui si accede con la carta d’identità valida per l’espatrio? - I Paesi nei quali si accede con la sola carta d'identità valida per l'espatrio, salvo nuove disposizioni emananti in seguito all'accordo si Schengen, sono i seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Eire, Francia, Germania, Gran Bretagna,Ungheria,Slovacchia, Romania,RepubblicaCeca,Polonia,PaesiBassi,,Lituania,Lettonia,Irlanda,Finlandia,Estonia, Grecia, Slovenia, Croazia, Leichtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Cipro,Bulgaria, Ungheria, Repubblica di Jugoslavia (Serbia e Montenegro). - I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento ed esibiti, attraverso una fotocopia non autentificata dei documenti stessi, ad una Pubblica Amministrazione o da chi gestisce un servizio pubblico, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati secondo il seguente schema: - Luogo e data di nascita certificato di nascita - cittadinanza certificato di cittadinanza - stato civile certificato di stato libero - residenza certificato di residenza Nel caso in cui i dati sul documento non corrispondono più a verità, gli stessi non hanno più valore probatorio dei corrispondenti certificati; qualora vengono comunque utilizzati, il responsabile rischia sanzioni penali. Sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento rilasciate da Amministrazioni dello Stato, patentini di abilitazione, purchè muniti di fotografia. Legalizzazione di foto. - Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali "possono" essere legalizzate direttamente presso l'Ufficio competente a rilasciare il documento richiesto dal cittadino, se presentate personalmente. Questo significa che per ottenere ad esempio il passaporto o una licenza di pesca o l'iscrizione ad una scuola, non è necessario rivolgersi agli sportelli dell'anagrafe comunale per richiedere la legalizzazione di una foto. La legalizzazione della foto non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo Attenzione ! I certificati anagrafici e i certificati di stato civile vengono rilasciati presso gli uffici centrali e le delegazioni comunali di appartenenza, esclusi quelli originari ( stato di famiglia originale , storico di residenza, certificato di morte, matrimonio etc. ), quest’ultimi vengono rilasciati dall’Archivio storico. AUTOCERTIFICAZIONE Che cosa è l'autocertificazione? Già dal 1968 la legge n.15 prevedeva l'autocertificazione, ma non è stato mai attribuito da parte dei cittadini e soprattutto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, un giusto valore ed un uso corretto. La Bassanini-bis la rilancia, il suo regolamento attuativo ,D.P.R. 403/98, ridisegna interamente la sua normativa con importanti riflessi sull’attività quotidiana , il D.P.R. 445/2000 ne riconferma la sua validità. Ogni cittadino può presentare al posto dei certificati richiesti da una Pubblica Amministrazione, o da gestore di pubblici servizi,o da privati che la riconoscono, un'autocertificazione, cioè una dichiarazione che sostituisce il certificato senza l'obbligo di presentarlo in un secondo tempo per dimostrare: - Data e luogo di nascita - Residenza - Cittadinanza - Godimento dei diritti politici - Stato civile, coniugato, vedovo, separato o divorziato - Stato di famiglia - Esistenza in vita - Nascita del figlio - Decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente - Posizione rispetto agli obblighi militari - Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione - Titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, aggiornamenti e qualificazione tecnica - Situazione reddituale o economica - Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria - Stato di disoccupazione, qualità di pensionato o di studente o casalinga - Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,di tutore. - Qualità di vivenza a carico Chi può autocertificare? I cittadini italiani I cittadini dell’Unione europea. Gli extracomunitari residenti in Italia, limitatamente ai dati verificabili presso le Pubbliche Amministrazioni Italiane Cosa non si può autocertificare? Non possono essere sostituibili dell’autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. ATTENZIONE! Anche le domande per la partecipazione a concorsi o a selezioni per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni, non richiedono più autentica della firma. Se utilizzo l’autocertificazione non è più necessaria l'autentica della sottoscrizione. (E' stato abrogato l'art.2 comma 2, della legge 15/68 dall'art. 3 comma 10 della legge 127/97). In pratica io posso scrivere su un semplice foglio (vedi allegato) i dati indicati precedentemente, firmarlo e presentarlo o spedirlo a qualsiasi ufficio o gestore di Pubblico Servizio ( ENEL, Poste, FF.SS. etc.) o privato che la riconosce. Il foglio così redatto avrà lo stesso valore del certificato. Nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si possono dichiarare stati, fatti e qualità personali e di altre persone a diretta conoscenza dell'interessato . Le dichiarazioni devono essere firmate o davanti al dipendente addetto a riceverle, o trasmesse ,anche via fax, con allegata la fotocopia di un documento di identità. E’ possibile attestare con tale dichiarazione anche che la copia di una pubblicazione è conforme all’originale ed essa ha valore di copia autentica nei concorsi per titoli e non va autenticata. Le dichiarazioni comprese in una istanza ad una Pubblica Amministrazione o Gestore di pubblico servizio o non comprese ma, comunque, richiamate nell’istanza medesima o ad essa collegate, anche se prodotte non contestualmente, non vanno autenticate, come non va autenticata l’istanza, se presentata personalmente o inviata unitamente ad una fotocopia di documento di riconoscimento. Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata ad un soggetto privato , la stessa va autenticata ai sensi di legge . ATTENZIONE! Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non possono essere dichiarate situazioni che non riguardino fatti già avvenuti e conosciuti dal dichiarante, come: - l'assunzione di un impegno, anche rivolto ad una Pubblica Amministrazione che si sostanzia in manifestazioni di volontà circa il fare o non fare in futuro qualcosa. Sono ammesse, invece, le dichiarazioni d'impegno previste da bandi per la partecipazione ad un concorso o per ottenere un determinato provvedimento da una Pubblica Amministrazione o sono contenuto di legge, come ad esempio le agevolazioni per la prima casa per coloro che si impegnano a contrarre matrimonio entro un certo termine; - le dichiarazioni a contenuto negoziale che sono invece regolate dal C.C. - le accettazioni di incarichi e le rinuncia ai medesimi; -la dichiarazione di procura o di rappresentanza in virtù della quale un soggetto è autorizzato per legge a sostituirsi ad un altro soggetto. E' prevista, invece, la dichiarazione di delega, che è lo strumento giuridico in virtù del quale un soggetto, delegato, riceva semplicemente la estrinsecazione materiale di un provvedimento amministrativo che si è già perfezionato a favore di un altro soggetto, delegante: Es. la delega a riscuotere una pensione.In quest’ultimo caso la firma va autenticata. Chi può autenticare la sottoscrizione in calce alla dichiarazione sostitutiva di notorietà o in calce ad istanze, dove prevista? La firma può essere autenticata presso i notai, cancellieri, Segretario Comunale o dal funzionario incaricato dal Sindaco, indipendentemente dal Comune di residenza dello stesso dichiarante, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, identificato ai sensi della legge 241/90. Il precitato DPR ha eliminato i testimoni per coloro che non sanno o non possono firmare per impedimenti fisici o per analfabetismo le dichiarazioni affidando al pubblico ufficiale il compito di attestare le cause di impedimento. Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per ragione di salute, un parente prossimo ( moglie , figlio o altro parente fino al III grado ) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragione di salute, davanti al pubblico ufficiale che deve accertare l’identità della persona che ha reso la dichiarazione. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all’università, o richiesti dagli uffici della motorizzazione civile, o dai Comuni nell’ambito dei procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dall’autocertificazione, salvo verifica da parte delle amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni. Per agevolare i cittadini le Amministrazioni devono mettere a disposizione la modulistica facsimile per l’autocertificazione. Il pubblico ufficiale o funzionario pubblico che non ammette l'autocertificazione, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art.328 del C.P. e rischia di essere punito per omissione o rifiuto d'ufficio, in applicazione all’art. 74 del DPR 445/2000. I dati trasmessi devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti e saranno tutelati a norma della legge 675/96 ATTENZIONE! Non effettuare dichiarazioni non veritiere, pena la decadenza immediata dai benefici eventualmente ottenuti e l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. Autentica di firma per passaggio di proprietà di beni mobili registrati ! A partire da lunedì 17 luglio, nel caso di cessione di un veicolo, la firma sul documento di vendita potrà essere autenticata anche presso gli uffici anagrafici del Comune di Brindisi. Dall’entrata in vigore del Decreto Legge 223 del 4 luglio 2006 (il cosiddetto pacchetto Bersani "Norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori"), infatti, non è più obbligatoria l’autentica notarile per gli atti relativi al passaggio di proprietà di automobili, motocicli e rimorchi. Il venditore potrà recarsi in una delle anagrafi comunali per autenticare la firma apposta nell’atto di vendita redatto sul retro del modello NP-1B (certificato di proprietà) nel riquadro T. (L’autentica va in bollo) .In caso di regime patrimoniale di comunione dei beni, occorrerà l’autenticazione delle firme di entrambi i coniugi. Attenzione, per il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle relative imposte) l’atto dovrà essere successivamente portato presso uno degli uffici provinciali dell’Aci o della Motorizzazione civile, oppure una delegazione degli Automobile Club oppure ancora presso un’agenzia o studio di consulenza automobilistica. Gli stessi uffici e le agenzie di consulenza potranno anche autenticare le firme e, quindi, espletare l’intera pratica del trasferimento di proprietà. AUTENTICA DI FIRMA A DOMICILIO L’Amministrazione Comunale con un proprio regolamento ha attivato il servizio di autentica di firma a domicilio o nei luoghi di cura per coloro che sono impossibilitare a recarsi presso gli uffici comunali. I cittadini devono far richiesta per iscritto allegando un certificato medico o il decreto che attesti l’infermità. L’istanza va presentata presso la delegazione comunale di appartenenza o inoltrata per posta. AUTENTICA DI COPIA L'autenticazione di un documento può essere effettuata dal funzionario competente dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale l'originale è depositato, da quello al quale deve essere presentato il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, Segretario Comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. Possono essere autenticate le copie: a) di atti e documenti amministrativi che siano pubblici; b) di atti di natura privata ; c) gli estratti di libri, opuscoli, pubblicazioni a stampa, considerando "originale" ogni esemplare stampato di un opera; copie che devono essere presentate ad una pubblica amministrazione. L’autenticazione può essere resa anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta ma non autenticata, in cui si dichiara che la copia di un titolo di studio o di servizio , per esempio, è conforme all’originale. A tale dichiarazione , che è esente da bollo, va allegata la fotocopia di un documento di identità. La copia autenticata ha validità senza limiti di tempo e l'imposta di bollo rimane quella pagata nella misura vigente al momento dell'autenticazione. TOPONOMASTICA Per richiedere l’attribuzione di un numero civico occorre presentare una istanza all’Ufficio Toponomastica con allegata la planimetria dell’edificio. L’apposizione del numero civico può essere a cura del proprietario, qualora non venga effettuata , vi provvede il Comune. Per l’attribuzione del nome ad una via possono giungere proposte da parte di cittadini, le quali saranno valutate dalla Commissione Toponomastica preposta. UFFICIO ELETTORALE Funzione dell'ufficio elettorale è di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi degli elettori del Comune di Brindisi, di rilasciare ai cittadini elettori le tessere elettorali necessarie per l'esercizio del diritto di voto, di assicurare l'aggiornamento degli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale. L'ufficio provvede anche all'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello. Che cosa è e chi rilascia la tessera elettorale? Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il tradizionale certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale, un documento a carattere strettamente personale, che l'elettore utilizza in occasione di tutte le consultazioni elettorali, anche referendarie, e che deve essere pertanto conservato con la massima cura. La tessera è valida per 18 votazioni e viene consegnata direttamente al domicilio dei nuovi elettori attraverso il servizio postale o tramite incaricati del Comune. In caso di mancato recapito è possibile ritirare la tessera presso l'ufficio Elettorale. La tessera viene ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto. L'ufficio Elettorale provvede all'aggiornamento dei dati contenuti nella tessera elettorale quando si verifica uno dei seguenti casi, inviando tramite posta un tagliando adesivo di colore rosa contenenti i dati aggiornati, che il titolare deve applicare sulla tessera elettorale negli appositi spazi: - l'elettore cambia residenza nell'ambito del comune - i confini della vecchia sezione elettorale vengono modificati - la sede del seggio elettorale viene trasferita in un nuovo edificio Ai cittadini trasferitisi da altro Comune viene recapitata una nuova tessera e ritirata quella in loro possesso. In caso di deterioramento, smarrimento o furto il cittadino può richiedere un duplicato della tessera presentando domanda all'ufficio . L'aggiornamento e il rilascio di nuove tessere avviene con cadenza semestrale ed in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria. Il rilascio del duplicato della tessera è immediato. All'indizione delle elezioni, si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni per richiedere il duplicato della tessera, al fine di evitare inutili code e attese agli sportelli.. A chi va inoltrata la domanda per l’iscrizione nell’albo degli scrutatori e quando? La domanda d’iscrizione nell’albo degli scrutatori deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di residenza e trasmessa entro il 30 novembre . A chi va inoltrata la domanda per l’iscrizione nell’albo dei Presidenti di seggio e quando? La domanda d’iscrizione nell’albo dei Presidenti di seggio deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di residenza e trasmessa entro il 31 ottobre . I certificati d’iscrizione nelle liste elettorali e i certificati dei diritti politici vengono richiesti all’Ufficio elettorale A chi va inoltrata la domanda per l’iscrizione nell’albo dei giudici popolari e quando? La domanda d’iscrizione nell’albo dei giudici di pace va inoltrata al Sindaco del Comune di residenza dai cittadini che hanno i requisiti indicati nel facsimile di istanza allegata. L’iscrizione viene effettuata ogni due anni (anni dispari , 2003-2005 etc.) dal 1 aprile al 31 luglio. Per tutte le procedure relative alle elezioni occorre rivolgersi all’Ufficio elettorale ,sito in piazza Matteotti n. 15 LEVA Quali sono i compiti dell’ufficio leva comunale ? L'ufficio Leva ha la funzione di gestire gli atti previsti per l'incorporazione nelle forze armate dei cittadini giuridicamente capaci e fisicamente idonei; ora però recenti disposizioni normative hanno sospeso l'obbligo di leva a partire dal 1° gennaio 2005. Poiché trattasi di semplice sospensione, e non di abolizione, rimane di competenza dell'Ufficio Leva comunale la procedura relativa alla formazione della lista di leva e la conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dell'elenco delle iscrizioni dei giovani maschi diciassettenni. Aggiorna d'ufficio i ruoli matricolari comunali, sulla base delle comunicazioni che intercorrono fra Comuni in seguito ai movimenti migratori della popolazione maschile; comunica ai Distretti Militari e alle Capitanerie di Porto le variazioni anagrafiche e i decessi degli inseriti Fino all'esaurimento degli effetti della leva obbligatoria il giovane congedato dovrà rivolgersi all'ufficio Leva comunale per richiedere la firma del Sindaco o suo delegato sul foglio di congedo rilasciato dalla autorità militare. • • come arruolamento ! I nati tra il 1 ottobre e il 31 dicembre dell’anno della classe di leva devono presentare istanza di ritardo entro il 31 dicembre. I nati che non appartengono all’anno della classe di leva fino al I anno universitario devono inoltrare istanza di ritardo entro il 30 settembre, dal II anno universitario entro il 31 dicembre; l’istanza deve essere correlata di certificato d’iscrizione alla scuola o all’università. Per le pratiche relative al servizio civile sostitutivo del servizio leva gli organi competenti a trattare le pratiche e ricevere le relative istanze sono di competenza dei Distretti Militari e delle Capitanerie di Porto. L’Ufficio leva comunale può dare informazioni di natura generale. L’Ufficio Comunale Leva è ubicato in piazza Matteotti n. 1. PENSIONI I modelli di accertamenti anagrafici relative alle pratiche di pensione INPDAP su invito d’ufficio vengono sottoscritti presso le delegazioni e presso l’Ufficio pensione ubicato presso la sede centrale in piazza Matteotti n. 1. SERVIZIO DECENTRAMENTO Coordina le Segreterie Circoscrizionali, fornendo supporto tecnico, giuridico, amministrativo e assicura l'attuazione delle scelte programmatiche degli organi circoscrizionali, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale. Elabora nuove soluzioni organizzative e migliorative rispetto alla gestione dei servizi erogati per accrescere la partecipazione dei cittadini. Sovrintende alla gestione contabile inerente l'ordinaria amministrazione delle Circoscrizioni e garantisce la corretta gestione delle risorse umane monitorando le attività delle singole circoscrizioni. Cura i rapporti tra le stesse Circoscrizioni e con gli altri servizi, enti ed Associazioni MODELLO A Dichiarazione sostitutiva di certificazioni sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire ( art. 46 DPR n. 445 del 28.12.2000) Io sottoscritto/a______________________________________________________________ nato/a il _________________________ a ________________________________________ residente a ________________Via/Piazza_____________________n.__________________ consapevole che in caso di dichiarazione mendace è perseguibile a norma del Codice Penale e decade dal beneficio conseguito in base al provvedimento richiesto (artt.75 e 76 DPR 445/2000) e informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa(art.10 L.675/96): DICHIARO - di essere nato/a il________________ a____________________________ - di essere residente in __________________________________________ - di essere cittadino/a italiano/a - di godere dei diritti politici - di essere : celibe nubile coniugato/a di stato libero vedova/o -di essere iscritto nel seguente albo, ordine professionale o elenco _____________________ -che la famiglia anagrafica è composta dalle seguenti persone: -che la famiglia anagrafica originaria era composta dalle seguenti persone: -che in data ---------- la famiglia anagrafica era composta dalle seguenti persone: n. Cognome e nome 1 2 3 4 5 Luogo di nascita Data di nascita Rapporto parentela 6 - di essere tuttora vivente -di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari: in attesa di chiamata in servizio di leva dispensato - di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i : esonerato di studio congedato di qualifica specializzazione abilitazione aggiornamento___________________________________________________ -che la propria situazione reddituale o economica è la seguente________________________ -di possedere il seguente numero di codice fiscale:__________________________________ -di possedere il seguente partita IVA________________________o____________________ -di essere disoccupato/a pensionato/a studente -di essere rappresentante legale ٱtutore ٱcuratore di ______________________________________ -di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di procedimenti penali in corso -di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non avere presentato domanda di concordato; -di vivere a carico di _________________________________________________________________ -di essere a conoscenza dei seguenti dati contenuti nei registri dello stato civile:______________________________________________________________________________ Data ___________________ ______________________ IL/LA DICHIARANTE L'autentica della firma non è necessaria se si firma di fronte al dipendente addetto o si trasmette, anche via fax, unitamente alla fotocopia della carta di identità. Modello B Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire ( art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000) Io sottoscritto/a______________________________________________________________ nato/a il _________________________ a ________________________________________ residente a ________________Via/Piazza_____________________n.__________________ consapevole che in caso di dichiarazione mendace è perseguibile a norma del Codice Penale e decade dal beneficio conseguito in base al provvedimento richiesto (artt.75 e 76 DPR 445/2000) e informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa(art.10 L.675/96): DICHIARO _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ____________________________ IL/la Dichiarante __________Data_________________ _______________________ Il Dipendente addetto ____________________________ L'autentica della firma non è necessaria se si firma di fronte al dipendente addetto o si trasmette, anche via fax, unitamente alla fotocopia della carta di identità. Modello C Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di chi è impedito a sottoscrivere ( art. 4 DPR n. 445 del 28.12.2000) Io sottoscritto/a______________________________________________________________ nato/a il _________________________ a ________________________________________ residente a ________________Via/Piazza_____________________n.__________________ in qualità di____________________di____________________________________________ nato a ______________________il______________________e residentea______________ in via___________________________________________________n.__________________ che non può firmare né dichiarare perché momentaneamente impedito per ragioni di salute, consapevole che in caso di dichiarazione mendace è perseguibile a norma del Codice Penale e decade dal beneficio conseguito in base al provvedimento richiesto (artt.75 e 76 DPR 445/2000) e informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa(art.10 L.675/96): DICHIARO _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ____________________________ ________________________il_____________ Firma __________________________________ ======================================================================= COMUNE DI BRINDISI Io sottoscritto attesto che la su estesa dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante ,identificato mediante___________________________________ A norma dell’art.4 del DPR 445/2000 Il Pubblico Ufficiale Brindisi_________________________ _________________________ Modello D Al Sig. Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OGGETTO: DICHIARAZIONE DA CHI ABBIA , PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N.396, ATTRIBUITO UN NOME COMPOSTO DA PIU’ ELEMENTI. DEL Il sottoscritto ……………………………………….nato a ………………………………… il ………………………….., residente in ……………………………Via…………………………. Premesso che in sede di dichiarazione di nascita,avvenuta precedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, gli è stato attribuito un nome composto da più elementi e precisamente: 1° elemento: ………………………….. 2° elemento: …………………………… 3° elemento ……………………………. e considerata la volontà di chi ha reso la dichiarazione di nascita, nonché l’uso fin qui fattone del nome.: …………………………………………………… come risulta da ……………………………………. e che in conseguenza, ritiene di avvalersi del disposto art. 36, comma 1 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396. Pertanto, a questo fine DICHIARA la seguente esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti e nei certificati da rilasciarsi dagli uffici dello stato civile e di anagrafe: ………………………………………………………………………………………………………… e,conseguentemente,richiede all’ufficiale dello Stato Civile di disporre per l’esecuzione della prescritta annotazione sul proprio atto di nascita e sugli atti conseguenziali. Lo stesso dichiara di non avere al momento alcun discendente che ne derivano il nome e di non essere coniugato al momento della presente dichiarazione. Brindisi FIRMA VISTO : si dà atto che la presente richiesta è pervenuta per via telematica via telefax(fax) ed è munita di fotocopia di un documento valido d’identità del richiedente. L’ufficiale dello stato civile Modello E ALL’ILL.MO SIGNOR SINDACO del Comune di BRINDISI OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’albo dei Giudici Popolari. ..l.. sottoscritt…………………………………………………… nat… a …………………………… il…………………………. Cittadin… italian…, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di professione …………..……………………, residente in codesto Comune in Via …………………………………………… n……….., in possesso del titolo finale di studio di “……………………………………………………………”, conseguito il ………………………… presso ………………………………………… con sede in …………………………., ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge 10 Aprile 1951, n.287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell’albo dei Giudici Popolari: Per le Corti di Assise Per le Corti di Assise di Appello CHIEDE l’ iscrizione in tali albi. Data ………………………………… …L….. RICHIEDENTE ___________________________ Legge 10 aprile 1951, n.287. Art.9 - Requisiti dei Giudici popolari delle Corti di Assise – i Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) Buona condotta morale, c) Età non inferiore ai 30 e non superiore a 65 anni, d) Titolo finale di scuola media di I° grado di qualsiasi tipo, Art.10 - - Requisiti dei Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello - i Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di Scuola Media di 2° grado di qualsiasi tipo. Art.12 – Incompatibilità con l’Ufficio di Giudice Popolare - non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare: a) I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio. c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. RISERVATO ALLA COMMISSIONE ___________________ Si dispone l’iscrizione della persona in argomento nell’elenco comunale permanente dei Giudici Popolari: della Corte di Assise della Corte di Assise di Appello ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Seduta del ……………………………… ……………………………………………… I Componenti Il Presidente ………………….. …………………….. …………………. Il Segretario …………………….. UBICAZIONE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI ANAGRAFICI SEDE CENTRALE PIAZZA MATTEOTTI N. 1 UFFICI TELEFONO NASCITA E MORTI MATRIMONI CITTADINANZA MIGRAZIONI E AIRE LEVA E PENSIONI CARTE IDENTITA’ E DICHIARAZIONI ARCHIVIO STORICO CERTIFICAZIONI CARTOGRAFICO ELETTORALE SEGRETERIA DIRIGENTE 0831 229294 0831 229716 Fax 0831-229337 O831 229293 0831 229324 Fax 0831 229457 0831 229321 0831 229300 Fax 0831229332 0831 22925 Fax 229443 0831 220257 0831 229219 0831 229328-220 Fax 0831 229326 0831 229269-715 Fax 220290 0831 229375 SEDI DISTACCATE DELEGAZIONI UBICAZIONE TELEFONO COMMENDA SANT’ELIA PARADISO CASALE TUTURANO PERRINO CAPPUCCINI Via SS:Mari Ausiliatrice n.50 Via Mantenga Via . A.Oriani n. 3 Via Bafile n. 48 Via Adua n.4 Via Garigliano n.1 Via Cappuccini n.1 O831 229292 0831 582654 0831 229296 0831 229297 0831 229298 0831 229294 0831 229295