COMUNE DI BRINDISI
ASSESSORATO SERVIZI DEMOGRAFICI
VADEMECUM n. 2
GUIDA AI SERVIZI DEMOGRAFICI
RESI DALL’AMMNISTRAZIONE COMUNALE DI BRINDISI
A CURA DI
.Dott.ssa Adriana Policicchio – Funzionario Rip. SS.DD.
GUIDA AI SERVIZI DEMOGRAFICI
RESI DALL’AMMNISTRAZIONE COMUNALE DI BRINDISI
PREFAZIONE
Da alcuni anni il Comune di Brindisi sta lavorando,
compatibilmente con le risorse disponibili, per perseguire
l’obiettivo del miglioramento continuo dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi di anagrafe,stato civile,toponomastica,
elettorale,leva e decentramento, adottando le soluzioni
tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee alla
qualità del servizio.
I servizi di anagrafe,stato civile,toponomastica,elettorale,
leva e decentramento sono forniti secondo obiettività,
imparzialità,equità,sulla base delll’uguaglianza di accesso
per tutti,senza distinzione di
sesso,rszza,religione,nazionalità,lingua,opinione
politiche,condizione sociale e grado d’istruzione.
Il Comune garantisce la riservatezza dei dati personali e
s’impegna a prestare particolare attenzione nei confronti
dei soggetti disabili.
Sarà possibile a breve effettuare on-line la richiesta di
Certificazione, nonché il collegamento con altri Enti o
Gestori di Pubblici Servizi per permettere loro
di amministrare più efficacemente e celermente le
pratiche dei cittadini, oggi dotati della nostra banca dati
su supporto informatizzato e periodicamente aggiornata.
La presente guida ai Servizi
Demografici, strutturata sulla falsariga dei
precedenti Vademecum, vuole essere un utilissimo
strumento informativo e di lavoro,di semplice
consultazione, ma , ci auguriamo , di grande utilità
STATO CIVILE
AVERE UN FIGLIO
Chi deve rendere la dichiarazione di nascita?
A) Filiazione legittima, cioè figlio nato da genitori uniti tra loro in matrimonio:
- Padre;
- Madre;
- Procuratore speciale munito di procura speciale rogata da un notaio;
- Medico o ostetrica che ha assistito al parto;
- Altra persona che ha assistito al parto, doverosamente attestato dalla struttura sanitaria.
B) Filiazione naturale
- Padre o madre quando entrambi vogliono riconoscere il bambino;
- Padre quando è lui solo a riconoscere il bambino;
- Madre quando è lei sola a riconoscere il bambino;
- Procuratore speciale;
- Padre e madre, quando antecedentemente alla nascita, hanno effettuato il riconoscimento in
ventre.
L’operatore che accetta la dichiarazione di nascita deve verificare che:
1) i genitori, padre e madre, che rendono la dichiarazione ,devono essere ultrasedicenni;
2) in presenza di filiazione naturale:
- la donna nubile deve dimostrare il suo stato civile dietro sottoscrizione di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio;
- la donna coniugata non può procedere al riconoscimento del figlio naturale a meno che non
vi sia separazione consensuale o giudiziale, verbale di comparizione nel quale il giudice
autorizza i coniugi a vivere separati,omologato da almeno 300 giorni antecedente la nascita
del figlio.
Dove è possibile effettuare la denuncia di nascita?
A) Dinanzi al Direttore Sanitario del centro di nascita;
B) Dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto;
C) Dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori. In caso di
diversa residenza dei genitori, nel Comune di residenza della madre; nel Comune di
residenza del padre, solo su richiesta, formalizzata con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa ai sensi dell'art.21 e 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e di cui si dà menzione
nell'atto di nascita.
Non è necessario avere testimoni per denunciare la nascita di un figlio.
Entro quanto tempo occorre rendere la dichiarazione di nascita?
- Dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del luogo di nascita o di residenza dei genitori entro 10
giorni
dall'evento;
- Dinanzi al Direttore Sanitario del centro di nascita entro 3 giorni dell'evento. In questo caso il
Direttore Sanitario deve trasmettere l'atto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
competente entro 10 giorni. Se la dichiarazione è fatta dopo 10 giorni ,il dichiarante deve
indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione dell’atto e
ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Quale nome può essere attribuito ad un neonato?
A norma dell'art.34 del nuovo ordinamento dello Stato Civile,DPR n.396 del 3.11.2000, è
vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella
vivente, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
E' possibile imporre nomi stranieri , ma devono essere espressi in lettere dell’alfabeto
italiano, con la estensione alle lettere J K Y X W e anche con i segni diacritici propri
dell’alfabeto della lingua di origine del nome .
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e composto da uno o più elementi
(non superiore a tre ), ma in quest’ultimo caso tutti gli elementi del nome devono essere
riportati negli estratti e nei certificati di stato civile e di anagrafe.
Il recente regolamento di Stato Civile ha riconosciuto la possibilità di regolarizzare la
posizione di coloro che hanno più nomi, utilizzati in modo non omogeneo nei documenti
(codice fiscale, stato civile, documenti di identità, altro). Gli interessati, che
hanno avuto attribuito un nome composto da più elementi , anche se separati tra loro,
possono richiedere per iscritto all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita (vedi facsimile
allegato ) l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome nei
vari certificati di stato civile e di anagrafe.Tale dichiarazione viene annotata sull’atto di nascita
ed è comunicata all’Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza.
Chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome o vuole
cambiare il cognome, perché ridicolo o vergognoso, perché rivela origine naturale, deve
inoltrare istanza al Prefetto del Comune di residenza o di nascita,indicando la motivazione e
la modificazione che si vuole apportare.( L’istanza e i documenti sono esenti da bollo)
Chiunque vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome deve
inoltrare istanza al Ministero degli Interni , attraverso la locale Prefettura, indicandone le
motivazioni. Il Ministero dell'Interno, se ritiene validi i motivi, emette un decreto definitivo di
cambiamento. La competenza del Comune è quella di trascrivere il decreto definitivo e
provvedere alle relative variazioni sui documenti di stato civile e d'anagrafe. ( l’istanza va
redatta in carta legale).
Il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma ,se maggiorenne, può scegliere di mantenere
il cognome portato precedentemente o di aggiungere o anteporre ad esso quello del genitore
che lo ha legittimato. Stessa facoltà è concessa al figlio maggiorenne che modifica il
cognome a seguito della variazione di quello del genitore o del figlio naturale riconosciuto.
Quale ordinamento occorre eseguire per le dichiarazioni di nascita di figlio
nato da padre o madre stranieri o da genitori entrambi stranieri?
- Per il figlio nato da un genitore straniero e uno italiano, la legge applicabile è quella italiana,
in quanto il figlio, nato da padre o madre di cittadinanza italiana è cittadino italiano.
- Per il figlio nato da genitori stranieri, ai sensi degli artt.35 e 36, legge 218/95, la legge
applicabile è quella dell'ordinamento dello Stato a cui essi appartengono, per cui l'Ufficiale
dello Stato Civile o il Direttore Sanitario che redige l'atto, dovendo attribuire il cognome sulla
base della legge nazionale straniera, dovrà inserire nell'atto stesso la formula: "Ai sensi degli
artt. 36 e 36,legge 218/95, il dichiarante afferma che, sulla base della propria legge nazionale,
il bambino assumerà il cognome di...........".
Per i figli naturali, i cittadini stranieri dovranno produrre all'Ufficiale dello Stato Civile o al
Direttore Sanitario, una dichiarazione consolare o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva
da cui si evinca la possibilità per il cittadino di effettuare il riconoscimento ai sensi della
propria legge nazionale (art.35, legge 218 del 31.5.95).
Chi e come un cittadino o cittadina può riconoscere un figlio naturale?
Un bambino, nato da una unione naturale, può essere riconosciuto :
- al momento della nascita da entrambi i genitori e prende subito il cognome del padre;
- successivamente alla nascita dalla madre ultrasedicenne;
- successivamente alla nascita dal padre ultrasedicenne con l’assenso della madre ; in
-
questo caso, dopo il riconoscimento, per aver attribuito il cognome occorre rivolgere
istanza al Tribunale dei Minori di Lecce ;
in seguito a matrimonio dei due genitori;
in un atto pubblico o in un testamento.
Il riconoscimento di un figlio ultrasedicenne può aver luogo solamente con il suo assenso.
Il riconoscimento può essere fatto anche in “pancia”, cioè prima della nascita, da entrambi i
genitori.
Dove si trascrivono i decreti di adozione?
-nel comune di nascita i decreti relativi ai minori nati e residenti in Italia;
-nel comune di residenza i decreti relativi a minori stranieri
N. B. Per i minori stranieri in stato di affidamento preadottivo è d’obbligo l’iscrizione
anagrafica previa regolarizzazione e rilascio del permesso di soggiorno da parte della
Questura competente.
Attenzione !
Le dichiarazioni di nascita devono essere rese presso il Centro nascite,ubicato nel Palazzo di
Città in piazza Matteotti n. 15 , e presso la delegazione comunale di uturano per i residenti
nella frazione.Le altre delegazioni comunali non sono abilitate ad accogliere le dichiarazioni di
nascita . Il centro nascite è aperto tutti i giorni compreso i festivi,le domeniche e il giovedì
pomeriggio,la delegazione comunale di uturano è aperta dal lunedì al venerdì e il giovedì
pomeriggio.
AVERE UNA FAMIGLIA
MATRIMONI
Dove si richiedono le pubblicazioni?
Il matrimonio è regolato dal codice e da leggi speciali in relazioni al rito scelto degli
sposi. Il Codice Civile prevede che il matrimonio sia preceduta dalla pubblicazione.
Al fine delle pubblicazioni i nubendi devono inoltrare istanza all’Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di residenza di uno dei due .
Se gli sposi risiedono in Comuni diversi, L’Ufficiale dello Stato Civile , a cui è stata
chiesta la pubblicazione, provvedere a richiederla anche all’Ufficiale dello S.C. del Comune in
cui risiede l’altro , se all’estero all’autorità diplomatica o consolare.
Se la pubblicazione è stata inoltrata presso l’autorità consolare o diplomatica, questa la
richiede a sua volta al Comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi,che rilascia il
nulla osta al matrimonio.
Il cittadino straniero, che vuole contrarre matrimonio in Italia, deve produrre il nulla osta
ai sensi dell’art. 116 del c.c. o il certificato di capacità matrimoniale previsto dalla
Convenzione di Monaco del 5.9.1980, se lo Stato di appartenenza è uno di quelli che hanno
aderito alla Convenzione.
Ricevuta la richiesta delle pubblicazioni ed acquisita la documentazione d’ufficio,
l’Ufficiale dello Stato Civile redige un processo verbale e provvede all’affissione presso l’albo
pretorio della casa comunale con atto separato. Lo stesso rimane affisso per otto giorni
consecutivi per eventuali reclami ed opposizioni;all’undicesimo giorno si può ritirare il
certificato di eseguite pubblicazioni necessario per la celebrazione del matrimonio.
La durata delle pubblicazioni può essere ridotta su richiesta per comprovati motivi.
•
•
•
Quali sono i riti di celebrazione riconosciuti dalla Stato?
Rito civile
Rito concordatario
Rito acattolico ( Testimoni di Geova, Valdese, etc.)
Le sentenze di separazioni e di divorzio ,trasmesse dai Tribunali competenti ,non
vanno trascritte, eccetto quelle pervenute dall’estero, ma annotate sull’atto di matrimonio.
Attenzione !
La richiesta di pubblicazioni di matrimonio deve essere resa presso l’ Ufficio
Matrimoni,ubicato nel Palazzo di Città in piazza Matteotti n. 15 , e presso la delegazione
comunale di Tuturano per i residenti nella frazione.Gli uffici sono aperti tutti i giorni
compreso il giovedì pomeriggio.
DICHIARAZIONE DI MORTE
Chi dichiara il decesso e quando?
-Decesso avvenuto nella o fuori della propria abitazione: la denuncia è fatta a cura di un
congiunto o convivente del deceduto o da persona delegata (incaricato di pompe funebri) o
informata del decesso;
-decesso avvenuto in ospedali,istituti,collegi,ecc.: il direttore deve trasmettere avviso di morte
all’Ufficiale dello Stato Civile; l’avviso ha valore di certificato necroscopico.
-decesso dove è richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria (in caso di incidente o morte
violenta etc.): il magistrato intervenuto deve trasmettere avviso di morte ed autorizzazione al
seppellimento all’Ufficiale dello Stato Civile; l’avviso ha valore di certificato necroscopico.
La dichiarazione è fatta non oltre le 24 ore dal decesso all’ufficiale dello stato civile
dove questo è avvenuto o dove il cadavere è stato deposto.
Per la dichiarazione di morte occorre esibire un documento di riconoscimento e il certificato
necroscopico, che viene rilasciato da un sanitario nominato dall’A.S.L. non prima delle 15 ore
dal decesso e non dopo le 30 ore
La salma non può essere sepolta senza il permesso di seppellimento ,autorizzazione
rilasciata da parte dell’Ufficiale della Stato Civile.
Se il defunto è residente in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso,
l’Ufficiale dello Stato Civile trasmette copia dell’atto di morte al Comune di residenza.
Se si verifica la morte di persona sconosciuta o non è possibile rinvenire il
cadavere,l’Ufficiale dello Stato Civile o altro pubblico ufficiale, venuto a conoscenza del fatto,
redige processo verbale dell’accaduto e lo trasmette al Procuratore della Repubblica il
quale,ottenuta l’autorizzazione del Tribunale ne ordina la trascrizione
Per procedere alla cremazione, occorre:
•
l'iscrizione ad una Società che abbia tra i propri fini quello della cremazione del
cadavere degli iscritti;
oppure
•
il testamento anche olografo (scritto a mano, datato e firmato dal defunto) dal quale
risulti la volontà del defunto di essere cremato. In questo caso, deve essere
depositato, anche dopo la morte, presso un notaio che provvederà alla pubblicazione;
oppure
•
una dichiarazione da rendere dopo il decesso dal coniuge o, in mancanza, dai parenti
più prossimi del defunto (in questo caso occorre la dichiarazione di tutti i parenti dello
stesso grado).
Occorrono inoltre:
•
certificato medico attestante l'esclusione di causa di morte dovuta a reato;
•
in caso di morte accidentale o sospetta, nulla osta alla cremazione dell'Autorità
Giudiziaria.
Attenzione !
Le dichiarazioni di morte devono essere rese presso il Centro,ubicato nel Palazzo di Città in
p. Matteotti n.15, e presso la delegazione comunale di Tuturano per i residenti nella
frazione.Le altre delegazioni comunali non sono abilitate ad accogliere le dichiarazioni di
morte. Gli uffici sono aperti tutti i giorni compreso i festivi,le domeniche e il giovedì
pomeriggio,la delegazione comunale di Tuturano è aperta dal lunedì al venerdì e il giovedì
pomeriggio.
ESSERE CITTADINO
CITTADINANZA
L’ufficio cittadinanza del Comune opera in stretta collaborazione con l’Ufficio cittadinanza
della Prefettura di Brindisi.
Chi istruisce l’istanza?
L’Ufficio cittadinanza del Comune, che offre assistenza all’utente straniero nell’istruttoria
dell’istanza e che la invia , corredata dai documenti prescritti, alla locale Prefettura.
Chi gestisce la procedura?
La Prefettura, che inoltra la richiesta di istanza al Ministero dell’Interno o al Presidente della
Repubblica .
Da chi può essere richiesta la cittadinanza italiana ?
Da cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di determinati requisiti , stabilita dalla
legge 5.2.1992 n. 91 e successive specificazioni:
• a seguito di matrimonio con cittadino italiano ( art. 5) dopo sei mesi di residenza dal
matrimonio; l’istanza sarà inoltrata al Ministero dell’Interno, che si esprimerà in merito
entro due anni .
• a seguito di naturalizzazione ( art.9) :
- allo straniero residente legalmente nel territorio della Repubblica da non meno
di 10 anni;
- al cittadino della Comunità Europea residente da almeno 4 anni;
- all’apolide o rifugiato politico residente da almeno 5 anni;
- al cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in
Italia dopo almeno 5 anni dall’adozione;
- allo straniero del quale il padre o la madre o i nonni sono stati cittadini per
nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e in entrambi i casi risiede da
almeno 3 anni.
allo straniero che ha prestato servizio , anche all’estero per almeno 5 anni alle
dipendenze dello Stato.
In questi casi l’istanza va inoltrata , sempre tramite la locale Prefettura, al
Presidente della Repubblica,che, sentito il parere del Consiglio di Stato su proposta del
Ministro dell’Interno,emette il decreto di concessione in maniera pienamente
discrezionale, considerando complessivamente la sua condizione di autosufficienza
economica, il suo inserimento sociale .
-
•
•
A chi può essere riconosciuto il diritto al riconoscimento della cittadinanza
allo straniero del quale il padre o la madre o i nonni siano stati cittadini per nascita
secondo determinati requisiti;(art. 4)
allo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto in Italia legalmente senza interruzioni
fino al raggiungimento della maggiore età, entro un anno dalla suddetta data.
Chi acquista automaticamente la cittadinanza italiana?
•
•
•
•
Chi è figlio di padre o madre cittadini nato in qualsiasi stato;
Chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi
oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori;
Figlio riconosciuto o adottato da genitore italiano durante la minore età;
Il connazionale, che ha perduto la cittadinanza italiana e dichiara la residenza nel
territorio, se entro un anno non dichiara di voler rinunciare al riacquisto o in altri casi
meglio specificati nell’art. 13 della predetta legge.
Chi trascrive i decreti di concessione della cittadinanza ?
L’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, dopo averlo notificato all’interessato
previa prestazione di giuramento nei termini previsti dalla legge entro sei mesi dalla notifica,
pena la decadenza dal diritto.
Attenzione !
L’ufficio Cittadinanza è ubicato nel Palazzo di Città in piazza Matteotti n. 1ed è aperto tutti i
giorni feriali compreso il giovedì pomeriggio ed escluso il sabato.Le altre delegazioni comunali
non sono abilitate ad accogliere le dichiarazioni di cittadinanza. Il centro nascite.
ANAGRAFE
I CERTIFICATI
Validità
- Tutti i certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni (es. morte,
nascita,diploma e laurea) hanno validità illimitata.
- I certificati con scadenza, avranno validità di 6 mesi.
-I certificati anagrafici e le certificazioni di Stato Civile possono essere utilizzati dalle
Pubbliche Amministrazioni o da chi gestisce un pubblico servizio anche oltre i termini di
scadenza, sempre che l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni
contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità dell’attestazioni prodotte. In
caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Dove si richiedono i certificati?
- I certificati di Stato Civile, nascita matrimonio e morte, possono essere rilasciati soltanto dai
Comuni che hanno depositato presso l'Ufficio di Stato Civile l'atto originario o dal Comune di
residenza al momento in cui si è verificato l'evento. (es. :Se un bambino è nato a Mesagne da
genitori residenti a Brindisi, il certificato di nascita può essere richiesto sia a Mesagne che a
Brindisi; lo stesso vale per il certificato di matrimonio o di morte).
- I certificati anagrafici: residenza, stato di famiglia, cittadinanza italiana, esistenza in vita,
stato libero, stato vedovile, anagrafico di nascita, godimento dei diritti politici, possono essere
rilasciati solo dal Comune di residenza.
- Sono previsti anche certificati plurimi o contestuali che raccolgono più certificati, per
esempio: residenza, stato di famiglia e cittadinanza.
Quando i documenti occorrenti per procedimenti amministrativi sono reperibili presso
gli uffici di una pubblica amministrazione, devono essere acquisiti d’ufficio , altrimenti possono
essere sostituiti dall’autocertificazione.
I documenti e gli atti di stato civile formati all’estero da autorità straniere devono essere
legalizzati dall’autorità diplomatica o consolare italiana.
Le firme sugli atti e documenti formati nello stato e da valere all’estero davanti ad
autorità estere devono essere legalizzati presso la locale Prefettura. La stessa Prefettura
legalizza le firme sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica e
consolare estera residente nello stato.
Che cosa è e dove si dichiara il cambio di domicilio?
Il cambio di indirizzo è lo spostamento della propria dimora abituale all'interno del Comune
ove si è già residenti.E' possibile richiedere il cambio di indirizzo presso l'ufficio Centrale
dell'Anagrafe o presso la delegazione comunale di appartenenza.
L'evasione della pratica del cambio di indirizzo prevede anche l'accertamento della Polizia
Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente.
Il cittadino ottiene, senza ulteriori richieste, l'aggiornamento dei dati relativi al cambio di
indirizzo contenuti sui documenti:
•
libretti di circolazione dei veicoli di proprietà e patente dei componenti il nucleo
familiare interessati alla variazione di indirizzo
•
tessere elettorali degli elettori componenti il nucleo familiare interessati alla variazione
di indirizzo
Il tagliando da apporre sulla patente viene inviato a domicilio a cura della Motorizzazione
Civile di Roma, di norma entro 180 giorni dalla data di chiusura della pratica.
Il tagliando da apporre sulla tessera elettorale viene inviato a domicilio, di norma entro 180
giorni dalla data di chiusura della pratica e comunque prima della consultazione elettorale più
imminente.
Il cambio di indirizzo non comporta invece la necessità di aggiornare la carta di identità che
resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza.
L’anagrafe comunale, fornisce l'informazione delle variazioni di indirizzo intervenute
all'anagrafe sanitaria (AUSL), all'INPS, all'Agenzia delle Entrate e agli altri servizi comunali.
Se la richiesta di cambio di indirizzo viene respinta, il cittadino riceve tutte le informazioni utili
per l'inoltro di una nuova domanda o per l'eventuale ricorso al Prefetto.
Dove si fa il cambio di residenza?
Il cambio di residenza è la volontà del cittadino di stabilire la propria dimora abituale in un
comune diverso da quello di provenienza. L'iscrizione all'anagrafe del Comune di Brindisi è
subordinata all'accertamento positivo da parte della Polizia Municipale presso l'indirizzo
indicato dal richiedente .
L'immigrazione può avvenire su istanza del cittadino, oppure d'ufficio nel caso in cui i Corpi di
Polizia abbiano verificato l'effettiva residenza dell'interessato. Per le CONVIVENZE
(comunità, caserme, ricoveri, ordini religiosi) la richiesta di immigrazione deve essere inoltrata
direttamente dal Capo convivenza.
Se la richiesta di cambio di residenza viene respinta, il cittadino riceve tutte le informazioni
utili per l'inoltro di una nuova domanda o per l'eventuale ricorso al Prefetto.Il cambio di
residenza non comporta la necessità di aggiornare la carta di identità che resta valida
comunque fino alla sua naturale scadenza.
L'iscrizione anagrafica di un cittadino straniero proveniente dall'estero comporta la sua
registrazione nei registri anagrafici del Comune di Brindisi ed è subordinata all'accertamento
positivo da parte della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente.
Il trasferimento di residenza da Brindisi ad altro Comune è una procedura attivata d'ufficio su
istanza del Comune d'emigrazione.
Le dichiarazioni di cambio di residenza e di cambio di domicilio si richiedono
presso l’Ufficio centro e le delegazioni esibendo un documento di identità,gli extracomunitari
e i cittadini appartenenti alla CEE si devono rivolgere presso l’ufficio centro, come anche per
le variazioni AIRE. La richiesta di residenza temporanea va resa solo nell’ufficio centro.
Trasferirsi all’estero ?
L'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) comprende tutti i cittadini italiani residenti
all'estero e consente di accertare i movimenti anagrafici effettuati dagli stessi, all'estero e in
Italia.
Il Comune di Brindisi iscrive nella propria AIRE, cancellandoli contemporaneamente
dall'anagrafe della popolazione residente:
•
i cittadini di Brindisi, dopo un periodo di permanenza all'estero superiore ai dodici mesi;
•
i cittadini nati fuori del territorio nazionale, il cui atto di nascita è stato trascritto a
Brindisi;
•
coloro che acquisiscono la cittadinanza continuando a risiedere all'estero.
Iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e dichiarare eventuali cambi di
residenza o di abitazione consente:
•
di ottenere certificati dal Comune di iscrizione e dal Consolato nella cui circoscrizione
si e' residenti,
•
di esercitare con regolarità il diritto di voto.
CARTE D’ IDENTITÀ E DOCUMENTI PERSONALI
Il Comune di Brindisi può rilasciare sia la carta d’identità cartacea che quella elettronica.
Il Decreto legge n. 112 del 25.6.2008 ha prorogato la validità della carta di identità da cinque
a dieci anni. Tale disposizione vale anche per le carte di identità in corso di validità alla data
di entrata in vigore della legge ,ossia proroga di legge per tutte le carte ancora valide il
26.6.2008. Per l’aggiornamento occorre recarsi al Comune, dove sarà apposto un apposito
timbro di validità prorogata per altri 5 anni. Le carte scadute alla data del 25.6.2008 devono
essere rinnovate. E' possibile ottenere il rilascio della Carta d'identità o il timbro di convalida
presso l'ufficio Centrale dell'Anagrafe e qualsiasi sportello anagrafico decentrato nelle
circoscrizioni .
Chi ha invece la carta d’identità elettronica al posto del timbro sarà rilasciato dall’Ufficio Carte
d’identità , sede centrale, un attestato comprovante la proroga.
Per gli italiani residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE ,se il rilascio è avvenuto presso un
Comune Italiano, è possibile ottenere l’attestazione di validità dal Consolato .
Chi può ottenere la carta d’identità?
I cittadini con la carta d'identità scaduta e i giovani al compimento del 15° anno di età.
La carta d'identità può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza, previo ritiro del vecchio
documento.
E' stata soppressa l'indicazione dello stato civile nei documenti di riconoscimento, salvo
esplicita richiesta dell'interessato, nella cui circostanza sarà indicata la dizione di "Stato
Libero" o "Coniugato".
Anche i militari di leva e di carriera possono richiedere liberamente il passaporto e la carta
d'identità: non è più richiesto il nulla osta da parte del Distretto Militare o del Comando di
appartenenza.
Cosa occorre presentare all'appuntamento ?
Per la Carta d’identità elettronica non occorre portare fotografie in quanto l'immagine sarà
acquisita direttamente al momento dell'emissione della Carta, per quella cartacea occorrono 4
fotografie o , se si dimora nella zona centro ,3 foto senza copricapo. Il copricapo è ammesso
solo per i cittadini che professino culti religiosi che ne obbligano l'uso.
.
Occorre avere con se' la Carta scaduta, o un documento di riconoscimento in corso di
validità, e il Codice Fiscale.
Per i cittadini stranieri occorre produrre il permesso o la carta di soggiorno in originale, ma
non può essere valida per l’espatrio.
Quanto costa?
•
la Carta di Identità Elettronica costa 20,00 euro
•
la Carta di Identità cartacea euro 5,42.
Per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio per i
minori superiore a 15 anni è richiesto il consenso di entrambi i genitori, i quali possono
apporre la firma sul modulo predisposto. In caso di impossibilità di uno dei due genitori a
recarsi personalmente allo sportello è sufficiente produrre una dichiarazione in carta
semplice di assenso all'espatrio firmato dal genitore assente, corredato da fotocopia del suo
documento di identità in corso di validità.
Se la carta è stata smarrita o rubata, per ottenere la nuova Carta occorre presentare
denuncia di smarrimento o furto del documento effettuata presso i Carabinieri o gli uffici della
Polizia
di
Stato.
Se si richiede un duplicato della Carta in corso di validità perché questa si è deteriorata,
occorre presentarsi allo sportello con un altro documento valido che consenta il
riconoscimento.
Inoltre, per i cittadini stranieri, è necessario presentare un documento di identità e il permesso
di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato/a dalla Questura.
Per i minori di anni 15 viene rilasciato il certificato di nascita come documento di
identificazione. Per analogia con la durata della Carta d'identità il Certificato ha validità di non
più di cinque anni dal momento del rilascio, ma può essere rinnovato anche prima di tale
termine per consentire la certa identificazione del minore in relazione alla sua crescita.
Il rilascio del Certificato di nascita avviene in tempo reale, contestualmente alla domanda del
cittadino residente. Il minore deve presentarsi allo sportello accompagnato da un genitore
convivente,
munito
di
un
proprio
documento
di
riconoscimento.
E' possibile ottenere il rilascio del Certificato di nascita presso l'ufficio Centrale dell'Anagrafe e
qualsiasi sportello anagrafico decentrato nelle circoscrizioni
Quali documenti si presentano?
· n° 2 foto-tessera recente
Convalida per l'espatrio
Ai fini dell'eventuale autorizzazione all'espatrio il Certificato dovrà essere successivamente
convalidato dalla autorità di Pubblica Sicurezza competente. Entrambi i genitori dovranno
recarsi in Questura con il Certificato e compilare una richiesta che prevede l'autocertificazione
di stato di famiglia e cittadinanza.
Quali sono i Paesi in cui si accede con la carta d’identità valida per l’espatrio?
- I Paesi nei quali si accede con la sola carta d'identità valida per l'espatrio, salvo nuove
disposizioni emananti in seguito all'accordo si Schengen, sono i seguenti: Austria, Belgio,
Danimarca,
Eire,
Francia,
Germania,
Gran
Bretagna,Ungheria,Slovacchia,
Romania,RepubblicaCeca,Polonia,PaesiBassi,,Lituania,Lettonia,Irlanda,Finlandia,Estonia,
Grecia, Slovenia, Croazia, Leichtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda,
Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Cipro,Bulgaria, Ungheria, Repubblica di Jugoslavia
(Serbia e Montenegro).
- I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato
civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento ed esibiti, attraverso una fotocopia
non autentificata dei documenti stessi, ad una Pubblica Amministrazione o da chi gestisce un
servizio pubblico, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati secondo il seguente
schema:
- Luogo e data di nascita
certificato di nascita
- cittadinanza
certificato di cittadinanza
- stato civile
certificato di stato libero
- residenza
certificato di residenza
Nel caso in cui i dati sul documento non corrispondono più a verità, gli stessi non
hanno più valore probatorio dei corrispondenti certificati; qualora vengono comunque
utilizzati, il responsabile rischia sanzioni penali.
Sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento rilasciate da
Amministrazioni dello Stato, patentini di abilitazione, purchè muniti di fotografia.
Legalizzazione di foto.
- Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali "possono" essere legalizzate
direttamente presso l'Ufficio competente a rilasciare il documento richiesto dal cittadino, se
presentate personalmente. Questo significa che per ottenere ad esempio il passaporto o una
licenza di pesca o l'iscrizione ad una scuola, non è necessario rivolgersi agli sportelli
dell'anagrafe comunale per richiedere la legalizzazione di una foto.
La legalizzazione della foto non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo
Attenzione !
I certificati anagrafici e i certificati di stato civile vengono rilasciati presso gli uffici centrali e le
delegazioni comunali di appartenenza, esclusi quelli originari ( stato di famiglia originale ,
storico di residenza, certificato di morte, matrimonio etc. ), quest’ultimi vengono rilasciati
dall’Archivio storico.
AUTOCERTIFICAZIONE
Che cosa è l'autocertificazione?
Già dal 1968 la legge n.15 prevedeva l'autocertificazione, ma non è stato mai
attribuito da parte dei cittadini e soprattutto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, un
giusto valore ed un uso corretto.
La Bassanini-bis la rilancia, il suo regolamento attuativo ,D.P.R. 403/98, ridisegna
interamente la sua normativa con importanti riflessi sull’attività quotidiana , il D.P.R. 445/2000
ne riconferma la sua validità.
Ogni cittadino può presentare al posto dei certificati richiesti da una Pubblica
Amministrazione, o da gestore di pubblici servizi,o da privati che la riconoscono,
un'autocertificazione, cioè una dichiarazione che sostituisce il certificato senza l'obbligo di
presentarlo in un secondo tempo per dimostrare:
- Data e luogo di nascita
- Residenza
- Cittadinanza
- Godimento dei diritti politici
- Stato civile, coniugato, vedovo, separato o divorziato
- Stato di famiglia
- Esistenza in vita
- Nascita del figlio
- Decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
- Posizione rispetto agli obblighi militari
- Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
- Titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, aggiornamenti e qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica
- Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato presente
nell’archivio dell’anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione, qualità di pensionato o di studente o casalinga
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,di tutore.
- Qualità di vivenza a carico
Chi può autocertificare?
I cittadini italiani
I cittadini dell’Unione europea.
Gli extracomunitari residenti in Italia, limitatamente ai dati verificabili presso le
Pubbliche Amministrazioni Italiane
Cosa non si può autocertificare?
Non possono essere sostituibili dell’autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di
origine, di conformità CEE di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di
settore.
ATTENZIONE!
Anche le domande per la partecipazione a concorsi o a selezioni per l'assunzione nelle
Pubbliche Amministrazioni, non richiedono più autentica della firma.
Se utilizzo l’autocertificazione non è più necessaria l'autentica della sottoscrizione. (E' stato
abrogato l'art.2 comma 2, della legge 15/68 dall'art. 3 comma 10 della legge 127/97).
In pratica io posso scrivere su un semplice foglio (vedi allegato) i dati indicati
precedentemente, firmarlo e presentarlo o spedirlo a qualsiasi ufficio o gestore di Pubblico
Servizio ( ENEL, Poste, FF.SS. etc.) o privato che la riconosce. Il foglio così redatto avrà lo
stesso valore del certificato.
Nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si possono dichiarare stati,
fatti e qualità personali e di altre persone a diretta conoscenza dell'interessato .
Le dichiarazioni devono essere firmate o davanti al dipendente addetto a riceverle, o
trasmesse ,anche via fax, con allegata la fotocopia di un documento di identità.
E’ possibile attestare con tale dichiarazione anche che la copia di una pubblicazione è
conforme all’originale ed essa ha valore di copia autentica nei concorsi per titoli e non va
autenticata.
Le dichiarazioni comprese in una istanza ad una Pubblica Amministrazione o Gestore
di pubblico servizio o non comprese ma, comunque, richiamate nell’istanza medesima o ad
essa collegate, anche se prodotte non contestualmente, non vanno autenticate, come non va
autenticata l’istanza, se presentata personalmente o inviata unitamente ad una fotocopia di
documento di riconoscimento.
Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata ad un
soggetto privato , la stessa va autenticata ai sensi di legge .
ATTENZIONE!
Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non possono essere dichiarate
situazioni che non riguardino fatti già avvenuti e conosciuti dal dichiarante, come:
- l'assunzione di un impegno, anche rivolto ad una Pubblica Amministrazione che si sostanzia
in manifestazioni di volontà circa il fare o non fare in futuro qualcosa. Sono ammesse, invece,
le dichiarazioni d'impegno previste da bandi per la partecipazione ad un concorso o per
ottenere un determinato provvedimento da una Pubblica Amministrazione o sono contenuto
di legge, come ad esempio le agevolazioni per la prima casa per coloro che si impegnano a
contrarre matrimonio entro un certo termine;
- le dichiarazioni a contenuto negoziale che sono invece regolate dal C.C.
- le accettazioni di incarichi e le rinuncia ai medesimi;
-la dichiarazione di procura o di rappresentanza in virtù della quale un soggetto è autorizzato
per legge a sostituirsi ad un altro soggetto. E' prevista, invece, la dichiarazione di delega, che
è lo strumento giuridico in virtù del quale un soggetto, delegato, riceva semplicemente la
estrinsecazione materiale di un provvedimento amministrativo che si è già perfezionato a
favore di un altro soggetto, delegante: Es. la delega a riscuotere una pensione.In quest’ultimo
caso la firma va autenticata.
Chi può autenticare la sottoscrizione in calce alla dichiarazione sostitutiva di
notorietà o in calce ad istanze, dove prevista?
La firma può essere autenticata presso i notai, cancellieri, Segretario Comunale o dal
funzionario incaricato dal Sindaco, indipendentemente dal Comune di residenza dello stesso
dichiarante, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, identificato ai sensi
della legge 241/90.
Il precitato DPR ha eliminato i testimoni per coloro che non sanno o non possono
firmare per impedimenti fisici o per analfabetismo le dichiarazioni affidando al pubblico
ufficiale il compito di attestare le cause di impedimento.
Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per ragione di
salute, un parente prossimo ( moglie , figlio o altro parente fino al III grado ) può fare una
dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa indicando l’esistenza
di un impedimento temporaneo per ragione di salute, davanti al pubblico ufficiale che deve
accertare l’identità della persona che ha reso la dichiarazione.
I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l’iscrizione alle scuole di ogni
ordine e grado ed all’università, o richiesti dagli uffici della motorizzazione civile, o dai Comuni
nell’ambito dei procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dall’autocertificazione, salvo
verifica da parte delle amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni. Per agevolare i cittadini
le Amministrazioni devono mettere a disposizione la modulistica facsimile per
l’autocertificazione.
Il pubblico ufficiale o funzionario pubblico che non ammette l'autocertificazione,
nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste
dall'art.328 del C.P. e rischia di essere punito per omissione o rifiuto d'ufficio, in applicazione
all’art. 74 del DPR 445/2000.
I dati trasmessi devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle
finalità per le quali vengono acquisiti e saranno tutelati a norma della legge 675/96
ATTENZIONE! Non effettuare dichiarazioni non veritiere, pena la decadenza
immediata dai benefici eventualmente ottenuti e l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000.
Autentica di firma per passaggio di proprietà di beni mobili registrati !
A partire da lunedì 17 luglio, nel caso di cessione di un veicolo, la firma sul documento di
vendita potrà essere autenticata anche presso gli uffici anagrafici del Comune di Brindisi.
Dall’entrata in vigore del Decreto Legge 223 del 4 luglio 2006 (il cosiddetto
pacchetto Bersani "Norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori"), infatti, non è più
obbligatoria l’autentica notarile per gli atti relativi al passaggio di proprietà di automobili,
motocicli e rimorchi. Il venditore potrà recarsi in una delle anagrafi comunali per autenticare
la firma apposta nell’atto di vendita redatto sul retro del modello NP-1B (certificato di
proprietà) nel riquadro T. (L’autentica va in bollo) .In caso di regime patrimoniale di
comunione dei beni, occorrerà l’autenticazione delle firme di entrambi i coniugi.
Attenzione, per il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle
relative imposte) l’atto dovrà essere successivamente portato presso uno degli uffici
provinciali dell’Aci o della Motorizzazione civile, oppure una delegazione degli Automobile
Club oppure ancora presso un’agenzia o studio di consulenza automobilistica. Gli stessi uffici
e le agenzie di consulenza potranno anche autenticare le firme e, quindi, espletare l’intera
pratica del trasferimento di proprietà.
AUTENTICA DI FIRMA A DOMICILIO
L’Amministrazione Comunale con un proprio regolamento ha attivato il servizio di autentica di
firma a domicilio o nei luoghi di cura per coloro che sono impossibilitare a recarsi presso gli
uffici comunali. I cittadini devono far richiesta per iscritto allegando un certificato medico o il
decreto che attesti l’infermità. L’istanza va presentata presso la delegazione comunale di
appartenenza o inoltrata per posta.
AUTENTICA DI COPIA
L'autenticazione di un documento può essere effettuata dal funzionario
competente dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale l'originale è
depositato, da quello al quale deve essere presentato il documento, nonchè da un notaio,
cancelliere, Segretario Comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
Possono essere autenticate le copie:
a) di atti e documenti amministrativi che siano pubblici;
b) di atti di natura privata ;
c) gli estratti di libri, opuscoli, pubblicazioni a stampa, considerando "originale" ogni
esemplare stampato di un opera; copie che devono essere presentate ad una pubblica
amministrazione.
L’autenticazione può essere resa anche attraverso una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà sottoscritta ma non autenticata, in cui si dichiara che la copia di un
titolo di studio o di servizio , per esempio, è conforme all’originale. A tale dichiarazione , che è
esente da bollo, va allegata la fotocopia di un documento di identità.
La copia autenticata ha validità senza limiti di tempo e l'imposta di bollo rimane quella
pagata nella misura vigente al momento dell'autenticazione.
TOPONOMASTICA
Per richiedere l’attribuzione di un numero civico occorre presentare una
istanza all’Ufficio Toponomastica con allegata la planimetria dell’edificio.
L’apposizione del numero civico può essere a cura del proprietario, qualora non venga
effettuata , vi provvede il Comune.
Per l’attribuzione del nome ad una via possono giungere proposte da parte di cittadini, le
quali saranno valutate dalla Commissione Toponomastica preposta.
UFFICIO ELETTORALE
Funzione dell'ufficio elettorale è di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi
degli elettori del Comune di Brindisi, di rilasciare ai cittadini elettori le tessere elettorali
necessarie per l'esercizio del diritto di voto, di assicurare l'aggiornamento degli albi dei
presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale.
L'ufficio provvede anche all'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e
di Corte d'Assise d'Appello.
Che cosa è e chi rilascia la tessera elettorale?
Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il tradizionale certificato elettorale è stato sostituito dalla
tessera elettorale, un documento a carattere strettamente personale, che l'elettore utilizza in
occasione di tutte le consultazioni elettorali, anche referendarie, e che deve essere pertanto
conservato con la massima cura.
La tessera è valida per 18 votazioni e viene consegnata direttamente al domicilio dei nuovi
elettori attraverso il servizio postale o tramite incaricati del Comune. In caso di mancato
recapito è possibile ritirare la tessera presso l'ufficio Elettorale.
La tessera viene ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto.
L'ufficio Elettorale provvede all'aggiornamento dei dati contenuti nella tessera elettorale
quando si verifica uno dei seguenti casi, inviando tramite posta un tagliando adesivo di colore
rosa contenenti i dati aggiornati, che il titolare deve applicare sulla tessera elettorale negli
appositi spazi:
- l'elettore cambia residenza nell'ambito del comune
- i confini della vecchia sezione elettorale vengono modificati
- la sede del seggio elettorale viene trasferita in un nuovo edificio
Ai cittadini trasferitisi da altro Comune viene recapitata una nuova tessera e ritirata quella in
loro possesso.
In caso di deterioramento, smarrimento o furto il cittadino può richiedere un duplicato della
tessera presentando domanda all'ufficio .
L'aggiornamento e il rilascio di nuove tessere avviene con cadenza semestrale ed in
occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.
Il rilascio del duplicato della tessera è immediato.
All'indizione delle elezioni, si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni per richiedere il
duplicato della tessera, al fine di evitare inutili code e attese agli sportelli..
A chi va inoltrata la domanda per l’iscrizione nell’albo degli scrutatori e
quando?
La domanda d’iscrizione nell’albo degli scrutatori deve essere indirizzata al Sindaco del
Comune di residenza e trasmessa entro il 30 novembre .
A chi va inoltrata la domanda per l’iscrizione nell’albo dei Presidenti di
seggio e quando?
La domanda d’iscrizione nell’albo dei Presidenti di seggio deve essere indirizzata al Sindaco
del Comune di residenza e trasmessa entro il 31 ottobre .
I certificati d’iscrizione nelle liste elettorali e i certificati dei diritti politici
vengono richiesti all’Ufficio elettorale
A chi va inoltrata la domanda per l’iscrizione nell’albo dei giudici popolari
e quando?
La domanda d’iscrizione nell’albo dei giudici di pace va inoltrata al Sindaco del Comune di
residenza dai cittadini che hanno i requisiti indicati nel facsimile di istanza allegata.
L’iscrizione viene effettuata ogni due anni (anni dispari , 2003-2005 etc.) dal 1 aprile al 31
luglio.
Per tutte le procedure relative alle elezioni occorre rivolgersi all’Ufficio elettorale
,sito in piazza Matteotti n. 15
LEVA
Quali sono i compiti dell’ufficio leva comunale ?
L'ufficio Leva ha la funzione di gestire gli atti previsti per l'incorporazione nelle forze armate
dei cittadini giuridicamente capaci e fisicamente idonei; ora però recenti disposizioni
normative hanno sospeso l'obbligo di leva a partire dal 1° gennaio 2005. Poiché trattasi di
semplice sospensione, e non di abolizione, rimane di competenza dell'Ufficio Leva comunale
la procedura relativa alla formazione della lista di leva e la conseguente pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune dell'elenco delle iscrizioni dei giovani maschi diciassettenni.
Aggiorna d'ufficio i ruoli matricolari comunali, sulla base delle comunicazioni che intercorrono
fra Comuni in seguito ai movimenti migratori della popolazione maschile; comunica ai Distretti
Militari e alle Capitanerie di Porto le variazioni anagrafiche e i decessi degli inseriti
Fino all'esaurimento degli effetti della leva obbligatoria il giovane congedato dovrà rivolgersi
all'ufficio Leva comunale per richiedere la firma del Sindaco o suo delegato sul foglio di
congedo rilasciato dalla autorità militare.
•
•
come arruolamento !
I nati tra il 1 ottobre e il 31 dicembre dell’anno della classe di leva devono presentare
istanza di ritardo entro il 31 dicembre.
I nati che non appartengono all’anno della classe di leva fino al I anno universitario
devono inoltrare istanza di ritardo entro il 30 settembre, dal II anno universitario entro il
31 dicembre; l’istanza deve essere correlata di certificato d’iscrizione alla scuola o
all’università.
Per le pratiche relative al servizio civile sostitutivo del servizio leva gli organi
competenti a trattare le pratiche e ricevere le relative istanze sono di competenza dei Distretti
Militari e delle Capitanerie di Porto. L’Ufficio leva comunale può dare informazioni di natura
generale.
L’Ufficio Comunale Leva è ubicato in piazza Matteotti n. 1.
PENSIONI
I modelli di accertamenti anagrafici relative alle pratiche di pensione INPDAP
su invito d’ufficio vengono sottoscritti presso le delegazioni e presso l’Ufficio pensione ubicato
presso la sede centrale in piazza Matteotti n. 1.
SERVIZIO DECENTRAMENTO
Coordina le Segreterie Circoscrizionali, fornendo supporto tecnico, giuridico, amministrativo e
assicura l'attuazione delle scelte programmatiche degli organi circoscrizionali, nel rispetto
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale.
Elabora nuove soluzioni organizzative e migliorative rispetto alla gestione dei servizi erogati
per accrescere la partecipazione dei cittadini. Sovrintende alla gestione contabile inerente
l'ordinaria amministrazione delle Circoscrizioni e garantisce la corretta gestione delle risorse
umane monitorando le attività delle singole circoscrizioni. Cura i rapporti tra le stesse
Circoscrizioni e con gli altri servizi, enti ed Associazioni
MODELLO A
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
( art. 46 DPR n. 445 del 28.12.2000)
Io sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a il _________________________ a ________________________________________
residente a ________________Via/Piazza_____________________n.__________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace è perseguibile a norma del Codice Penale e decade dal
beneficio conseguito in base al provvedimento richiesto (artt.75 e 76 DPR 445/2000) e informato/a che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la presente dichiarazione
viene resa(art.10 L.675/96):
DICHIARO
- di essere nato/a il________________ a____________________________
- di essere residente in __________________________________________
- di essere cittadino/a italiano/a
- di godere dei diritti politici
- di essere :
celibe
nubile
coniugato/a
di stato libero
vedova/o
-di essere iscritto nel seguente albo, ordine professionale o elenco _____________________
-che la famiglia anagrafica è composta dalle seguenti persone:
-che la famiglia anagrafica originaria era composta dalle seguenti persone:
-che in data ---------- la famiglia anagrafica era composta dalle seguenti persone:
n. Cognome e nome
1
2
3
4
5
Luogo di nascita
Data di nascita
Rapporto parentela
6
- di essere tuttora vivente
-di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari:
in attesa di chiamata
in servizio di leva
dispensato
- di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i :
esonerato
di studio
congedato
di qualifica
specializzazione
abilitazione
aggiornamento___________________________________________________
-che la propria situazione reddituale o economica è la seguente________________________
-di possedere il seguente numero di codice fiscale:__________________________________
-di possedere il seguente partita IVA________________________o____________________
-di essere disoccupato/a
pensionato/a
studente
-di essere rappresentante legale ‫ ٱ‬tutore ‫ ٱ‬curatore di ______________________________________
-di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di procedimenti penali in corso
-di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non avere presentato domanda di concordato;
-di vivere a carico di _________________________________________________________________
-di
essere
a
conoscenza
dei
seguenti
dati
contenuti
nei
registri
dello
stato
civile:______________________________________________________________________________
Data ___________________
______________________
IL/LA DICHIARANTE
L'autentica della firma non è necessaria se si firma di fronte al dipendente addetto o si
trasmette, anche via fax, unitamente alla fotocopia della carta di identità.
Modello B
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
( art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000)
Io sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a il _________________________ a ________________________________________
residente a ________________Via/Piazza_____________________n.__________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace è perseguibile a norma del Codice Penale e decade dal
beneficio conseguito in base al provvedimento richiesto (artt.75 e 76 DPR 445/2000) e informato/a che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la presente dichiarazione
viene resa(art.10 L.675/96):
DICHIARO
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________
IL/la Dichiarante
__________Data_________________
_______________________
Il Dipendente addetto
____________________________
L'autentica della firma non è necessaria se si firma di fronte al dipendente addetto o si trasmette, anche via fax,
unitamente alla fotocopia della carta di identità.
Modello C
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
di chi è impedito a sottoscrivere
( art. 4 DPR n. 445 del 28.12.2000)
Io sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a il _________________________ a ________________________________________
residente a ________________Via/Piazza_____________________n.__________________
in qualità di____________________di____________________________________________
nato a ______________________il______________________e residentea______________
in via___________________________________________________n.__________________
che non può firmare né dichiarare perché momentaneamente impedito per ragioni di salute,
consapevole che in caso di dichiarazione mendace è perseguibile a norma del Codice Penale e decade dal
beneficio conseguito in base al provvedimento richiesto (artt.75 e 76 DPR 445/2000) e informato/a che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la presente dichiarazione
viene resa(art.10 L.675/96):
DICHIARO
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________
________________________il_____________
Firma
__________________________________
=======================================================================
COMUNE DI BRINDISI
Io sottoscritto attesto che la su estesa dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante
,identificato mediante___________________________________
A norma dell’art.4 del DPR 445/2000
Il Pubblico Ufficiale
Brindisi_________________________
_________________________
Modello D
Al Sig. Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di
OGGETTO: DICHIARAZIONE DA CHI ABBIA , PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE
D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N.396, ATTRIBUITO UN NOME COMPOSTO DA PIU’ ELEMENTI.
DEL
Il sottoscritto ……………………………………….nato a …………………………………
il ………………………….., residente in ……………………………Via………………………….
Premesso che in sede di dichiarazione di nascita,avvenuta precedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396, gli è stato attribuito un nome composto da più elementi e precisamente:
1° elemento: …………………………..
2° elemento: ……………………………
3° elemento …………………………….
e considerata la volontà di chi ha reso la dichiarazione di nascita, nonché l’uso fin qui fattone del
nome.: ……………………………………………………
come risulta da ……………………………………. e che in conseguenza, ritiene di avvalersi del disposto art. 36, comma 1
D.P.R. 3 novembre 2000, n.396.
Pertanto, a questo fine
DICHIARA
la seguente esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome
negli estratti e nei certificati da rilasciarsi dagli uffici dello stato civile e di anagrafe:
…………………………………………………………………………………………………………
e,conseguentemente,richiede all’ufficiale dello Stato Civile di disporre per l’esecuzione della prescritta annotazione sul
proprio atto di nascita e sugli atti conseguenziali.
Lo stesso dichiara di non avere al momento alcun discendente che ne derivano il nome e di non essere coniugato al
momento della presente dichiarazione.
Brindisi
FIRMA
VISTO : si dà atto che la presente richiesta è pervenuta per via telematica via telefax(fax) ed è munita di fotocopia di un
documento valido d’identità del richiedente.
L’ufficiale dello stato civile
Modello E
ALL’ILL.MO SIGNOR SINDACO
del Comune di BRINDISI
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’albo dei Giudici Popolari.
..l.. sottoscritt…………………………………………………… nat… a ……………………………
il…………………………. Cittadin… italian…, di buona condotta morale ed in godimento dei
diritti civili e politici, di professione …………..……………………, residente in codesto Comune
in Via …………………………………………… n……….., in possesso del titolo finale di studio di
“……………………………………………………………”, conseguito il …………………………
presso ………………………………………… con sede in …………………………., ritenendo di
essere in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge 10 Aprile 1951, n.287, e successive
modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell’albo dei Giudici Popolari:
Per le Corti di Assise
Per le Corti di Assise di Appello
CHIEDE
l’ iscrizione in tali albi.
Data …………………………………
…L….. RICHIEDENTE
___________________________
Legge 10 aprile 1951, n.287.
Art.9 - Requisiti dei Giudici popolari delle Corti di Assise
– i Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili
e politici;
b) Buona condotta morale,
c) Età non inferiore ai 30 e non superiore a 65 anni,
d) Titolo finale di scuola media di I° grado di
qualsiasi tipo,
Art.10 - - Requisiti dei Giudici popolari delle Corti di
Assise di Appello - i Giudici Popolari per le Corti di Assise
di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell’articolo
precedente, devono essere in possesso del titolo di studio
di Scuola Media di 2° grado di qualsiasi tipo.
Art.12 – Incompatibilità con l’Ufficio di Giudice Popolare
- non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:
a) I magistrati e, in generale, i funzionari in attività
di servizio appartenenti o addetti all’ordine
giudiziario;
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed
a qualsiasi organo di Polizia, anche se non
dipende dallo Stato in attività di servizio.
c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni
ordine e congregazione.
RISERVATO ALLA COMMISSIONE
___________________
Si dispone l’iscrizione della persona in argomento
nell’elenco comunale permanente dei Giudici Popolari:
della Corte di Assise
della Corte di Assise di Appello
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Seduta del ………………………………
………………………………………………
I Componenti
Il Presidente
…………………..
……………………..
………………….
Il Segretario
……………………..
UBICAZIONE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI ANAGRAFICI
SEDE CENTRALE
PIAZZA MATTEOTTI N. 1
UFFICI
TELEFONO
NASCITA E MORTI
MATRIMONI
CITTADINANZA
MIGRAZIONI E AIRE
LEVA E PENSIONI
CARTE IDENTITA’ E DICHIARAZIONI
ARCHIVIO STORICO
CERTIFICAZIONI
CARTOGRAFICO
ELETTORALE
SEGRETERIA
DIRIGENTE
0831 229294
0831 229716 Fax 0831-229337
O831 229293
0831 229324 Fax 0831 229457
0831 229321
0831 229300 Fax 0831229332
0831 22925
Fax 229443
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