Come cambia la scuola?
La legge 133, il decreto 137 (c.d.
decreto Gelmini) e il piano
programmatico di intervento:
effetti sulla scuola secondaria
superiore
I provvedimenti fondamentali
 La legge 133 del 6 agosto 2008 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria) converte in
legge con modifiche il decreto legge n.112 del 25
giugno 2008
 La legge 169 del 30 ottobre 2008 (Disposizioni
urgenti in materia di istruzione e università) converte
in legge con modifiche il decreto legge n.137 del 1
settembre 2008 n.137 (c.d. decreto Gelmini)
I provvedimenti fondamentali
 Il piano programmatico di interventi volti alla
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e
strumentali del sistema scolastico viene emanato dal
Governo in attuazione dell’art.64 comma 3 della
legge 133.
 Per l’università, è stato emanato il decreto legge
n.180 del 10 novembre 2008 (Disposizioni urgenti
per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e
la qualità del sistema universitario e della ricerca),
che ovviamente è in attesa di conversione in legge.
Quali sono le domande
fondamentali emerse in
questi mesi?
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L’orario scolastico
settimanale,
come sarà?
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Art.64 comma 4 legge 133/08
 Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno
o più regolamenti … omissis…, si provvede ad una
revisione dell’attuale assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico,
attenendosi ai seguenti criteri:
 A)…
 B) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini
di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, … omissis…
.
ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione
dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico
(Parere ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
Trasmesso alla
Pagina 6 del piano programmatico
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Pagina 6 del piano programmatico
Pagina 8 del piano programmatico
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Quindi…
 Gli effetti della diminuzione del quadro orario
riguardano ovviamente gli iscritti del prossimo anno
scolastico
 Tuttavia, poiché gli organici vengono attribuiti alle
scuole ovviamente computando tutte le classi dalla
prima alla quinta, i docenti negli ultimi posti della
graduatoria di istituto saranno individuati come
perdenti posto, e quindi la scuola non potrà garantire
la continuità didattica sulle classi successive alla
prima
Quindi…
 Per i futuri iscritti, il punto di riferimento sarà la
vecchia, e mai entrata in vigore, riforma Moratti, con
il vincolo orario settimanale indicato nel piano
 Il futuro biennio sarà uguale per tutti, ma diverso
dall’attuale proposta del liceo
 Il triennio vedrà solo tre indirizzi in tutta Italia, diversi
dagli attuali, e quindi non saranno più proposti né
l’indirizzo Leonardo né il Michelangelo
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Pagina 11 del piano programmatico
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Quindi…
 Mentre attualmente lo sdoppiamento
delle classi è previsto al
raggiungimento di 31 studenti,
progressivamente si arriverà a 34.
 Ad esempio, se nell’a.s. 2011/2012 ci
saranno 66 iscritti ad un indirizzo, si
formeranno due classi.
La specificità dell’insegnamento
dei docenti
Sarà rispettata?
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Pagina 12 del piano programmatico
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Quindi…
 Ad esempio, poiché con la laurea in architettura è
possibile insegnare sia educazione artistica alle
scuole medie che architettura al liceo artistico, il
docente laureato che insegni ed.art. alle medie, se
c’è bisogno di docenti di architettura, seguirà un
corso di riconversione professionale e potrà
insegnare anche architettura al liceo.
 Non sappiamo, allo stato attuale, cosa si intenda per
“corso di riconversione professionale”
Che fine fanno i
laboratori?
E la copia dal vero con la
modella vivente?
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Non lo sappiamo
 Per quanto riguarda i laboratori, il piano
programmatico prevede una riduzione del 17% del
personale ATA
 I laboratori, come previsti nel nostro POF, non
sappiamo se saranno ancora proponibili post
applicazione del nuovo assetto orario
 Idem per la modella vivente
E gli alunni diversamente abili?
Vedranno riconosciuti i loro
diritti?
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Pagina 12 del piano programmatico
Vengono confermati i tagli già presenti nella finanziaria 2008
Articolo 2 Commi 413 e 414 (Ridefinizione organico di sostegno)
413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del
numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico
2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento
dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con
riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di
integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni
tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un
insegnante ogni due alunni diversamente abili.
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Il voto di condotta
Come s’inserisce nella
valutazione?
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LEGGE 30 ottobre 2008, n. 169 - Disposizioni
urgenti in materia di istruzione e università – art.2
Comma 3. La votazione sul comportamento degli studenti attribuita
collegialmente dal consiglio di classe concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo
del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri
per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento
al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative
del presente articolo.
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quindi…
 Solo l’attribuzione del voto “5” o inferiori comporta la non
ammissione al successivo anno o all’esame di stato
 Una valutazione insufficiente dipende dal concretizzarsi
di gravi provvedimenti disciplinari nei confronti dello
studente, resosi responsabile di atti anche penalmente
rilevanti
 Tuttavia, poiché il voto di condotta concorre alla
valutazione complessiva, nel triennio verrà computato
nella media in base alla quale viene attribuito il credito
formativo al termine dell’anno scolastico
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