Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
NAVI E AMBIENTE
Venezia
21 marzo 2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
NAVI E AMBIENTE
Itinerario attraverso la normativa
Dott. Ing. Domenico IMPAGLIAZZO
Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne
Venezia
21 marzo 2009
Organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ai fini della navigazione
MINISTRO
Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie
di Porto
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici
Direzione
Generale per i
porti
Direzione Generale per il
trasporto marittimo e per
vie d’acqua interne
Direzioni
Generali
Territoriali
Uffici Motorizzazione Civile
Divisione
1
Divisione
2
Divisione
3
Divisione
4
Divisione
5
Capitanerie di Porto
Divisione
6
Divisione
7
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Unità navali destinate a:
• Navigazione marittima
• Navigazione interna
• Diporto
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Navigazione marittima
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships (MARPOL)
• Annex I
• Annex II
• Annex III
• Annex IV
• Annex V
• Annex VI
Prevention of pollution by oil
(Idrocarburi – doppio scafo)
Control of pollution by noxious liquid
substancies
(Prodotti liquidi nocivi alla rinfusa – chimichiere
Navi tipo IMO I – II – III)
Prevention of pollution by harmful substances
in packaged form (Sostanze pericolose imballate)
Prevention of pollution by sewage from ships
(Acque nere di bordo)
Prevention of pollution by garbage from ships
(Rifiuti prodotti a bordo)
Prevention of Air Pollution from ships
(Emissioni gassose NOx - SOx)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Greenhouse gas emissions from ships
• Energy efficiency design index (EEDI)
• Energy efficiency operational index (EEOI)
• Ship-specific management tool
• Best practices for fuel-efficient operation of ships
• Market based measures
• Updated 2000 study on GHG emissions from
ships
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Trasporto merci pericolose
IMDG CODE
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
• IG Code - Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie
•
•
•
•
•
alla rinfusa
GC Code - Codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che
trasportano gas liquefatti alla rinfusa
Ris. A.328(IX) - Raccomandazioni concernenti le navi non soggette
al codice per la costruzione e l’equipaggiamento di navi che
trasportano gas liquefatti alla rinfusa
Codice per navi esistenti che trasportano gas liquefatti refrigerati
alla rinfusa
IBC Code - Codice internazionale per la costruzione e
l’equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi
pericolosi alla rinfusa
BCH Code - Codice per la costruzione e l’equipaggiamento di navi
che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa
• BC Code - Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Convenzioni in corso di ratifica
• Rimozione dei relitti in mare “Wreck Removal”
• Trasporto via mare di sostanze pericolose e
•
•
•
nocive “HSN”
Responsabilità civile per i danni dovuti a
inquinamento da idrocarburi di stiva “Bunker Oil
Convention”
Trattamento dell’acqua di zavorra “Ballast Water”
“Anti-fouling Systems”
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
MEPC 59
NOISE FROM COMMERCIAL SHIPPING AND
ITS ADVERSE IMPACTS ON MARINE LIFE
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Navigazione Interna
Idrovie europee di importanza internazionale presenti nell’ European Agreement on Main Inland
Waterways of International Importance (AGN) concluso a Ginevra il 19 gennaio 1996
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Navigazione interna
•
D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 - Approvazione del regolamento per la
navigazione interna.
•
Circolare prot. 1364/N04 del 24/10/1978 del Ministero dei Trasporti Servizio navigazione interna - Direttive per le visite e prove da effettuarsi
sulle navi e sui galleggianti della navigazione interna.
•
Direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le
navi della navigazione interna.
D.M. 28 novembre 1987, n. 572 - Attuazione della direttiva n. 82/714/CEE
che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.
•
•
Regolamento per la costruzione e la classificazione di navi destinate
alla navigazione interna – Registro Italiano Navale 1997.
•
Direttiva 2006/87/CE del 12 dicembre 2006 che fissa i requisiti tecnici per
le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE
Direttiva 2006/87/CE
• Art. 1 – Campo di applicazione
Lunghezza ≥ 20 m
LxBxT ≥ 100m3
– rimorchiatori e spintori;
– navi da passeggeri;
– galleggianti.
Direttiva 97/68/CE del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro
l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori
a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non
stradali
Modificata da:
• Direttiva 2001/63/CE della Commissione del 17 agosto 2001
• Direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre
2002
• Direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004
Recepita con:
• Decreto Ministeriale 20 dicembre 1999 - Attuazione della direttiva 97/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i
provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato
inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su
macchine mobili non stradali: per quanto attiene ai mezzi terrestri;
e con:
• Decreto 2 marzo 2006 - Recepimento della direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva n. 97/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i provvedimenti da adottare contro
l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante, prodotti dai motori a
combustione interna, destinati all'installazione su macchine mobili non stradali :
contiene norme per l’applicazione alle navi della navigazione interna.
Direttiva 2006/87/CE del 12 dicembre 2006 che fissa i requisiti tecnici per
le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del
Consiglio
Modificata da:
– Direttiva 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre
2006
– Direttiva 2008/59/CE del Consiglio del 12 giugno 2008
– Direttiva 2008/87/CE della Commissione del 22 settembre 2008
– Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre
2008
Recepita da:
– Decreto legislativo 24 febbraio 2009 - Attuazione della Direttiva 2006/87/CE,
come emendata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e
2008/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e
che abroga la direttiva 82/714/CEE
Modificata nuovamente da:
– Direttiva 2008/126/CE della Commissione del 19 dicembre 2008
– D002049/02 – Progetto di Direttiva della Commissione Europea – in fase di
emissione
Queste ultime direttive sono in fase di recepimento nazionale. L’attuazione è
prevista entro il 30 giugno 2009.
La direttiva 2006/87/CE e l’ambiente
L’allegato IX alla Direttiva contiene
elettromagnetico per gli impianti radar:
delle
prescrizioni
relative
all’inquinamento
“PARTE III
REQUISITI MINIMI E CONDIZIONI DI PROVA DEGLI IMPIANTI RADAR UTILIZZATI SULLE NAVI
ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA
Articolo 2.02
Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
1. L'intensità di campo delle emissioni spurie nella banda di frequenza tra 30 e 2 000 MHz non supera il
limite di 500 μV/m.
Nelle bande di frequenza 156-165 MHz, 450-470 MHz e 1,53-1,544 GHz, l'intensità di campo non
supera il valore limite di 15 μV/m. Le suddette intensità di campo si intendono misurate a una distanza di
3 m dell'impianto in esame.
2. Nella banda di frequenza tra 30 e 2 000 MHz, gli impianti soddisfano i requisiti minimi in presenza di
campi elettromagnetici di intensità fino a 15 V/m, misurata nelle immediate vicinanze dell'impianto in
esame.”
“Articolo 5.02
Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
1. Le emissioni spurie sono misurate conformemente alla pubblicazione IEC n. 945 «Marine
Navigational Equipment Interference» (Interferenze delle apparecchiature di navigazione marittima),
nella banda di frequenze compresa tra 30 e 2 000 MHz.
Sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 2.02, paragrafo 1.
2. Sono soddisfatti i requisiti di compatibilità elettromagnetica di cui all'articolo 2.02, paragrafo 2.”
La direttiva 2006/87/CE e l’ambiente
Sempre nell’allegato IX sono contenute delle prescrizioni relative all’inquinamento
elettromagnetico per gli indicatori di velocità di accostata:
“PARTE IV
REQUISITI MINIMI E CONDIZIONI DI PROVA DEGLI INDICATORI DI VELOCITÀ DI ACCOSTATA
UTILIZZATI SULLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA
Articolo 2.02
Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
1. L'intensità delle emissioni spurie nella banda di frequenza compresa tra 30 e 2 000 MHz non supera
il limite di 500 μV/m.
Nelle bande di frequenza 156-165 MHz, 450-470 MHz e 1,53-1,544 GHz, l'intensità di campo non
supera il valore limite di 15 μV/m. Le suddette intensità di campo si intendono misurate ad una
distanza di 3 m dall'apparecchiatura in esame.
2. Nella banda di frequenza compresa tra 30 e 2 000 MHz, l'apparecchiatura soddisfa i requisiti minimi
in presenza di campi elettromagnetici di intensità fino a 15 V/m, misurata nelle immediate vicinanze
dell'apparecchiatura in esame.”
“Articolo 5.02
Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
1. Le emissioni spurie sono misurate conformemente alla pubblicazione IEC n. 945 «Marine
Navigational Equipment Interference», nella banda di frequenze compresa tra 30 e 2 000 MHz.
Sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 2.02, paragrafo 1.
2. Sono soddisfatti i requisiti di compatibilità elettromagnetica di cui all'articolo 2.02, paragrafo 2.”
La direttiva 2006/87/CE e l’ambiente
L’allegato II alla Direttiva, al Capo 6 - Apparati di governo, al Capo 8 - Costruzione
delle macchine e al Capo 10 – Dotazioni, contiene delle prescrizioni relative
all’inquinamento delle acque:
“Articolo 6.01
Requisiti generali
(omissis)
7. I passaggi degli assi del timone sono progettati in modo tale da evitare qualsiasi fuoriuscita di
lubrificanti inquinanti per l'acqua.”
“Articolo 8.03
Impianto di propulsione
(omissis)
5. I passaggi dell'albero sono progettati in modo da prevenire la fuoriuscita di lubrificanti inquinanti per
l'acqua.”
“Articolo 10.02
Altre dotazioni
(omissis)
e) un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta di rifiuti
solidi pericolosi e inquinanti e un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio,
per la raccolta di rifiuti liquidi pericolosi e inquinanti conforme alle disposizioni di polizia nautica in
vigore negli Stati membri;”
La direttiva 2006/87/CE e l’ambiente
Si parla di gas di scarico prodotti dai motori nell’Allegato 2, capo 8 Costruzione delle macchine:
1.
2.
3.
4.
“Articolo 8.04
Sistema di scarico del motore
I gas di scarico sono interamente convogliati fuori bordo.
Sono adottate tutte le misure necessarie per evitare la penetrazione dei gas di
scarico nei vari compartimenti. I tubi di scarico che attraversano gli alloggi o la
timoneria sono rivestiti, all'interno di questi locali, da un manicotto di protezione
stagno al gas. Lo spazio compreso fra il tubo di scarico e tale manicotto comunica
con l'aria aperta.
I tubi di scarico sono disposti e protetti in modo da non poter provocare incendi.
Nelle sale macchine i tubi di scarico sono opportunamente isolati o raffreddati.
All'esterno delle sale macchine può essere sufficiente una protezione contro i
contatti accidentali.”
Come appare la norma è volta alla sicurezza dei passeggeri e non si riferisce
ai limiti alle emissioni gassose dei motori.
Le modifiche alla direttiva 2006/87/CE
L’appendice II dell’allegato II della direttiva 2006/87/CE, come modificata dalla Direttiva
2008/126/CE, contiene delle prescrizioni in materia di inquinamento acustico:
“ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 5
Misurazione del rumore
1. Requisiti generali
Per controllare i livelli di pressione acustica massimi di cui all’allegato II, è necessario stabilire i valori da
misurare, le procedure di misurazione e le condizioni per la registrazione quantitativa riproducibile dei livelli
di pressione acustica conformemente ai punti 2 e 3.
2. Strumenti di misurazione
Lo strumento di misurazione deve essere conforme ai requisiti della classe 1 secondo la norma EN
60651:1994.
Prima e dopo ogni serie di misurazioni, disporre un calibratore di classe 1 secondo la norma EN
60942:1998 sul microfono per calibrare il sistema di misurazione. La conformità del calibratore ai requisiti di
EN 60942:1998 deve essere controllata una volta all’anno. La conformità dell’apparecchiatura di
misurazione ai requisiti della norma EN 60651:1994 deve essere controllata ogni due anni.
3. Misurazione del rumore
3.1. A bordo dell’imbarcazione
Le misurazioni devono essere eseguite conformemente alle sezioni da 5 a 8 della norma ISO 2923:2003
misurando unicamente i livelli di pressione acustica ponderati (A).
3.2. Rumore aereo emesso dall’imbarcazione
Le emissioni di rumore generate dalle imbarcazioni lungo le vie navigabili interne e nei porti sono calcolate
mediante misurazioni eseguite secondo le sezioni da 7 a 11 della norma EN ISO 22922:2000. Durante le
misurazioni, porte e finestre delle sale macchine devono essere chiuse.
4. Documentazione
Le misurazioni devono essere annotate utilizzando il “verbale di misurazione del rumore” (allegato).
Verbale di misurazione del rumore
— A bordo dell’imbarcazione conformemente alla norma ISO 2923:2003
— Rumore aereo emesso dall’imbarcazione secondo la norma EN ISO 2922:2000“
(omissis)
Le modifiche alla direttiva 2006/87/CE
Il progetto di direttiva D002049/02 della Commissione Europea (in corso di emanazione)
contiene delle modifiche alla direttiva 2006/87/CE nel campo delle emissioni inquinanti
prodotte dai motori, sulla base di quanto previsto dalla direttiva 97/68/CE. Il progetto di
direttiva modifica diffusamente l’allegato V alla Direttiva 2006/87/CE per quanto riguarda
l’inserimento del Capo 8a - Emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante
prodotti dai motori diesel.
In particolare nell’articolo 8a.01 si introducono le procedure di:
•“approvazione del tipo”: la procedura definita all’articolo 2, secondo trattino, della
direttiva 97/68/CE, come modificata, con la quale uno Stato membro certifica che un tipo
di motore o una famiglia di motori soddisfa i requisiti tecnici pertinenti in materia di
emissioni di particolato e gas inquinanti prodotte dai motori;
•“prova dell’installazione”, la procedura con la quale l’autorità competente si accerta che
qualora un motore installato su un'unità navale abbia subito, successivamente al rilascio
dell’omologazione dell’approvazione del tipo, modifiche o adattamenti che influiscano sul
livello di emissioni di particolato e gas inquinanti, tale motore rimanga conforme ai
requisiti tecnici contenuti nel presente capo;
•“prova intermedia”, la procedura con la quale l’autorità competente si accerta che il
motore di un'unità navale rimanga conforme ai requisiti tecnici del presente capo, pur
avendo subito, successivamente alla prova dell’installazione, eventuali modifiche o
adattamenti che influiscono sul livello di emissioni di particolato e gas inquinanti;
•“prova speciale”, la procedura con la quale l’autorità competente si assicura che il
motore di un’imbarcazione rimanga conforme ai requisiti tecnici del presente capo, anche
dopo eventuali modifiche significative che influiscono sul livello di emissioni di particolato
e gas inquinanti;
Le modifiche alla direttiva 2006/87/CE
Inoltre nello stesso articolo si introducono le definizioni di:
•
•
•
•
“famiglia di motori”, un gruppo di motori stabilito dal costruttore che, per
progettazione, si presume abbiano allo scarico emissioni di particolato e gas
inquinanti, analoghe a quelle definite all’articolo 2, quarto trattino, della direttiva
97/68/CE, come modificata, e che soddisfano i requisiti delle disposizioni di cui
all’articolo 8a.03;
“costruttore”, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 97/68/CE, come modificata, la
persona o il soggetto responsabile, verso l'autorità che rilascia l’approvazione del
tipo, per tutti gli aspetti del procedimento di omologazione approvazione del tipo ed
alla assicurazione della conformità della produzione. Non è indispensabile che detta
persona o soggetto partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del motore;
“registro dei parametri del motore”, il documento conforme all’appendice V nel
quale sono debitamente registrati tutti i parametri, e le relative modifiche, compresi i
componenti e le impostazioni del motore, che influenzano il livello di emissioni di
particolato e gas inquinanti del motore;
“istruzioni del costruttore del motore relative al monitoraggio dei componenti e
dei parametri del motore rilevanti per i gas di scarico”, il documento realizzato al
fine di svolgere la prova dell’installazione e le prove intermedie o speciali.
Le modifiche alla direttiva 2006/87/CE
Le modalità di effettuazione delle prove di approvazione del tipo e delle ispezioni
successive sono disciplinate nel corso del Capo 8a nei successivi articoli:
"Articolo 8a.02 – Disposizioni generali
Articolo 8a.03 – Tipi approvati riconosciuti
Articolo 8a.04 – Collaudo dell’installazione e prove intermedie e speciali
Articolo 8a.05 – Servizi tecnici“
mentre nell’appendice V viene inserito il modello del registro dei parametri del motore.
L’articolo 8a.02 prevede che i motori con potenza nominale superiore a 19 kW installati
sulle unità della navigazione interna o in macchinari a bordo di tali unità navali devono
essere conformi alle prescrizioni della direttiva 97/68/CE. Per tali motori è prevista una
approvazione del tipo (disciplinata dall’articolo 8a.03) e una prova della prima
installazione (disciplinata dall’articolo 8a.04).
Si prevede anche che dopo ogni modifica significativa apportata al motore e qualora tali
modifiche possano avere effetti sulle emissioni di inquinanti gassosi e particolato
inquinante, sia obbligatorio svolgere una prova speciale (disciplinata sempre dall’articolo
8a.04).
L’articolo 8a.05 prevede invece il riconoscimento di servizi tecnici che soddisfino la
norma europea sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di
taratura (norma EN ISO/IEC 17025:2000). Un elenco dei servizi tecnici presenti nel
territorio nazionale deve essere trasmesso alla Commissione Europea dalle autorità dello
stato membro.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Regolamento per il coordinamento della navigazione
locale nella laguna veneta
• Art. 15
• Art. 16
• Art. 21
1.a)
Scarico dei rifiuti e sostanze inquinanti
Protezioni contro le emissioni nocive
Requisiti di idoneità alla navigazione lagunare
rispetto dei limiti specifici di resistenza
residua di cui all’allegato B, da parte della
carena con le appendici normalmente
presenti, se trattasi di unità iscritta in pubblici
registri, esclusi quelli delle imbarcazioni e
delle navi da diporto
Il trasporto delle sostanze pericolose
CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
1
2
3
4.1
4.2
4.3
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
5.1
5.2
6.1
6.2
7
8
9
Materie e oggetti esplosivi
Gas
Liquidi infiammabili
Solidi infiammabili
Materie soggette ad accensione spontanea
Materie che a contatto con l'acqua sviluppano
gas infiammabili
Materie comburenti
Perossidi organici
Materie tossiche
Materie infettanti
Materie radioattive
Materie corrosive
Materie e oggetti pericolosi diversi
ACCORDO EUROPEO SUL TRASPORTO
INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE PER
VIA NAVIGABILE INTERNA (ADN)
L’ADN è stato adottato il 25 maggio 2000 in occasione della Conferenza
Diplomatica organizzata congiuntamente dalla Commissione Economica per
l’Europa (UNECE) e dalla Commissione Centrale per la Navigazione del
Reno (CCNR).
L’ADN consiste di un corpo normativo principale e di un Regolamento ad esso
allegato ed ha lo scopo di:
• promuovere un alto grado di sicurezza nel trasporto internazionale di merci pericolose
per via navigabile interna;
• contribuire efficacemente alla protezione dell’ambiente, tramite la prevenzione di
qualsiasi inquinamento dovesse derivare da infortuni o incidenti occorsi durante tale
trasporto; e
• semplificare le operazioni di trasporto e promuovere il commercio internazionale di
prodotti chimici.
Il Regolamento allegato contiene delle norme relative alle sostanze e agli oggetti
pericolosi, al loro trasporto in colli e alla rinfusa a bordo di unità per la navigazione
interna, e delle norme circa la costruzione e l’esercizio di tali unità. Al suo interno si
possono trovare anche delle norme sui requisiti e le procedure da osservare per le
visite tecniche, il rilascio di certificati di approvazione, il riconoscimento degli
organismi di classifica, la sorveglianza, e l’addestramento e l’esame degli esperti.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
•Direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008
(in corso di recepimento)
La direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuate
su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno degli Stati
membri e tra gli stessi.
L’ADR, il RID e l’ADN stabiliscono norme uniformi di sicurezza
in materia di trasporti internazionali di merci pericolose.
Le modifiche apportate all’ADR, al RID e all’ADN e i
corrispondenti adattamenti degli allegati dovrebbero entrare in vigore
simultaneamente.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Diporto
Navigazione da diporto
•DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
Legge 11 febbraio 1971 n. 50 - Norme sulla navigazione da diporto.
Decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 - Regolamento di sicurezza per la navigazione
da diporto.
Direttiva 94/25/CE del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 - Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di
progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.
Decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di
progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 - Regolamento sulla disciplina
delle patenti nautiche
Decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 - Regolamento recante norme di sicurezza per la
navigazione da diporto.
DECRETO 30 aprile 2003, n. 175 - Regolamento recante disposizioni per il rilascio
dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e
immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti.
DIRETTIVA 2003/44/CE del 16 giugno 2003 che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le
imbarcazioni da diporto.
LEGGE 8 luglio 2003, n. 172 - Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del
turismo nautico.
Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 - Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Normativa applicabile per la costruzione delle unità da diporto
(lunghezza scafo da m 2,50 a m 24,00)
• Normativa nazionale fino al 16 Giugno 1998
• Direttiva 94/25/CE dal 16 Giugno 1998 al 31 Dicembre 2005
• Direttiva 2003/44/CE dal 1° Gennaio 2005
Gennaio 2006)
(Verificare le disposizioni transitorie per i motori)
(obbligatoria dal 1°
Requisiti Essenziali
(Direttiva 94/25/CE – Direttiva 2003/44/CE)
1 – Categorie di progettazione
2 – Requisiti generali
3 – Resistenza e requisiti strutturali
4 – Caratteristiche di manovra
5 – Requisiti relativi al componente e alla loro installazione
6 – Emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione
7 – Emissioni acustiche
5- Requisiti relativi ai componenti e alla
loro installazione
5.1) Motori e compartimenti motore
5.1.1) Motore entrobordo:
tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai
locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di
incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi
tossici, calore, rumore e vibrazioni nei locali alloggi.
Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente
ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili.
I materiali isolanti posti all’interno dei compartimenti motore sono
incombustibili.
Norme di riferimento:
EN ISO 28846:1993/A1:2000
EN ISO 9094-1:2003
EN ISO 9094-2:2002
EN ISO 7840:1995/A1:2000
EN ISO 10088:2001
-
EN ISO 10133:2000
EN ISO 11105:1997
EN ISO 15584:2001
EN ISO 16147:2002
5- Requisiti relativi ai componenti e alla
loro installazione
5.8) Prevenzione dello scarico e impianti che consentono di
trasferire i rifiuti a terra:
le imbarcazioni sono costruite in modo da evitare lo scarico
accidentale fuori bordo di sostanze inquinanti (olio, carburante, etc.).
Le imbarcazioni fornite di servizi igienici devono essere munite:
a) di serbatoi, oppure
b) di dispositivi che consentono l’installazione di
serbatoi.
Le imbarcazioni dotate di serbatoi installati permanentemente sono
fornite di una connessione di scarico standard per consentire ai tubi degli
impianti di scarico di essere collegati alla tubazione di scarico
dell’imbarcazione.
Inoltre i tubi destinati all’evacuazione dei rifiuti umani attraversanti lo
scafo debbono essere dotati di valvole che ne consentano la chiusura a
tenuta stagna.
Norme di riferimento:
EN ISO 8099:2000
6- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
di gas di scarico dei motori di propulsione
6.1) Identificazione del motore:
6.1.1) Su ogni motore figurano chiaramente le seguenti informazioni:
-
marchio commerciale o nome commerciale del costruttore del motore;
tipo del motore, famiglia del motore, se del caso;
un numero di identificazione unico del motore;
la marcatura CE, nei casi previsti.
6.1.2) Le diciture suddette devono essere chiaramente leggibili ed indelebili e
rimanere tali per la durata normale d’esercizio del motore. Se sono utilizzate
etichette o targhette, esse devono essere apposte in modo da rimanere fissate
per la durata normale di esercizio del motore e da non poter essere rimosse
senza essere distrutte o cancellate.
6.1.3) Le diciture suddette devono essere apposte in una parte del motore
necessaria per il suo normale funzionamento e che abitualmente non richiedono
una sostituzione per tutta la durata di esercizio del motore.
6.1.4) Le diciture suddette devono essere collocate in modo da essere
immediatamente visibili da una persona normale dopo che il motore è stato
assemblato con tutti i componenti necessari per il suo funzionamento.
Norme di riferimento:
EN ISO 8178-1:1996
6- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
di gas di scarico dei motori di propulsione
6.2) Requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico:
i motori di propulsione devono essere progettati, costruiti ed
assemblati in modo tale che, se correttamente installati e in uso normale,
le loro emissioni non superino i valori limite risultanti dalla successiva
tabella dove A, B e n sono valori costanti indicati nella tabella, PN è la
potenza nominale del motore in KW e le emissioni di gas di scarico sono
misurate conformemente alla norma armonizzata.
Per i motori di potenza superiore a 130 KW sono utilizzati i cicli di
funzionamento E3 (IMO) o E5 (nautica da diporto).
I carburanti di riferimento da utilizzare per le prove di emissione per i
motori alimentati a benzina o a diesel sono specificati nella direttiva
98/69/CE, e per i motori alimentati con gas di petrolio liquefatto sono
specificati nella direttiva 98/77/CE.
Norme di riferimento:
EN ISO 8178-1:1996
6- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
di gas di scarico dei motori di propulsione
6.2) Requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico:
Tipo
Monossido di carbonio
CO = A + B/PnN
Idrocarburi
HC = A + B/PnN
Ossidi di azoto Particolato
NOX
PT
A
B
n
A
B
n
Motore a
scoppio a
due tempi
150,0
600,0
1,0
30,0
100,0
0,75
10,0
Non
applicabile
Motore a
scoppio a
quattro
tempi
150,0
600,0
1,0
6,0
50,0
0,75
15,0
Non
applicabile
5,0
0
0
1,5
2,0
0,5
Accensione
per
compressione
9,8
1,0
6- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
di gas di scarico dei motori di propulsione
6.3) Durata:
il costruttore del motore fornisce istruzioni per l’installazione e la
manutenzione del motore che, se applicate, devono consentire al motore di
mantenersi conforme ai limiti tabellari per tutta la durata normale di esercizio del
motore ed in condizioni d’uso normali.
La durata normale dei motori è considerata la seguente:
a) per i motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza
scarico integrato: 480 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi);
b) per i motori di moto d’acqua: 350 ore o 5 anni (la prima di queste eventualità a
verificarsi);
c) per i motori fuoribordo: 350 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a
verificarsi).
Norme di riferimento:
EN ISO 8178-1:1996
7- Requisiti essenziali relativi alle
emissioni acustiche
7.1) Livelli di emissione acustica:
7.1.1) Le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con
comando a poppa senza scarico intergrato, le moto d’acqua e i motori fuoribordo
e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati,
costruiti e assemblati in modo che le emissioni acustiche misurate
conformemente alla prova definita nella norma armonizzata non superino i valori
limite indicati nella tabella seguente dove PN è la potenza nominale del motore in
KW alla velocità nominale e LpASmax è il livello massimo di pressione sonora in dB.
Per le unità con due o più motori di qualsiasi tipo può essere applicata una
tolleranza di 3 dB.
Potenza di ciascun motore in KW
Livello max di pressione sonora LpASmax in dB
PN <= 10
67
10 < PN <= 40
PN > 40
Norme di riferimento:
EN ISO 14509:2002
72
75
7- Requisiti essenziali relativi alle
emissioni acustiche
7.1.2) In alternativa alle prove di misura del suono, le imbarcazioni da
diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa,
senza scarico integrato, sono considerate conformi ai requisiti relativi alle
emissioni acustiche se hanno un numero di Froude pari a < 1,1 e un
rapporto potenza/dislocamento pari a < 40 e se il motore e il sistema di
scarico sono installati conformemente alle specifiche del costruttore del
motore.
7.1.3) Il “numero di Froude” è calcolato dividendo la velocità massima
dell’imbarcazione V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza della
linea di galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una determinata costante
gravitazionale (g = 9,8 m/s2).
Il “rapporto potenza/dislocamento” è calcolato dividendo la potenza del
motore P (KW) per il dislocamento dell’imbarcazione D (t) = P
D
Norme di riferimento:
EN ISO 14509:2002
7- Requisiti essenziali relativi alle
emissioni acustiche
7.1.4) Quale ulteriore alternativa alle prove di misura del suono, le
imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con
comando a poppa, senza scarico integrato, sono considerate conformi ai
requisiti relativi alle emissioni acustiche se i loro principali parametri di
progettazione sono identici o compatibili con quelli di una imbarcazione
di riferimento certificata rispetto alle tolleranze specificate nella norma
armonizzata.
7.1.5) Per “imbarcazione di riferimento certificata” si intende una specifica
combinazione scafo/motore entrobordo o entrobordo con comando a
poppa senza scarico integrato di cui è stata accertata la conformità ai
requisiti relativi alle emissioni acustiche, misurata in conformità alla
norma, e per la quale tutti i principali parametri di progettazione e le
misure di livello sonoro appropriati sono stati inclusi successivamente
nell’elenco pubblicato delle imbarcazioni di riferimento certificate.
Norme di riferimento:
EN ISO 14509:2002
7- Requisiti essenziali relativi alle
emissioni acustiche
7.2)
Manuale del proprietario:
per le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o
entrobordo con comando a poppa, con o senza scarico
integrato e le moto d’acqua, il manuale del proprietario
comprende le informazioni necessarie per mantenere
l’imbarcazione e il dispositivo di scarico in una condizione
che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai
valori limite di rumore specificati nell’uso normale.
Per i motori fuoribordo, il manuale del proprietario
fornisce le istruzioni necessarie per mantenere il motore
fuoribordo in una condizione che, nella misura del possibile,
garantirà la conformità ai valori limite di rumore specificati
nell’uso normale.
Norme di riferimento:
EN ISO 14509:2002
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
E adesso …..
proviamo a “smontarle” ?
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
• Bruxelles, 22.5.2007
• COM(2007) 269 definitivo
LIBRO VERDE
Per una migliore demolizione delle navi
Recycling of ships
Convention
Convention
21 Articles
ANNEX
Chapter 1
General provisions
Chapter 2
Requirements for ships
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1
Requirements for recycling
facilities
Reporting requirements
Control of hazardous
material
Part A
Appendix 2
Design, construction,
operation and
maintenance of ships
Minimum list of Items for the
Inventory of Hazardous
Materials
Part B
Preparation for ship
recycling
Part C
Surveys and
certification
Appendix 3
Form of the International
Certificate on Inventory of
Hazardous Materials
Appendix 4
Form of the International
Ready for Recycling
Certificate
Appendix 5
Form of the Authorization of
Recycling Facilities
Appendix 6
Form of the Statement of
Completion of Ship
Recycling
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Grazie per l’attenzione
Direzione Generale il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne
Viale dell’Arte, 16
00144 ROMA
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