Comunicato stampa dell’Associazione svizzera dei banchieri 1/2 Le banche svizzere attuano le nuove disposizioni di legge in materia di averi non rivendicati Basilea, 16 dicembre 2015 – Il 1° gennaio 2015 è entrato in vigore in Svizzera il nuovo quadro legislativo in materia di patrimoni non rivendicati, il quale prevede tra l’altro la pubblicazione su un sito Internet dei nominativi dei titolari di relazioni bancarie non rivendicati da moltissimo tempo. Tale sito Internet è da oggi pubblicamente accessibile all’indirizzo https://www.dormantaccounts.ch. Qualora entro un anno nessun avente diritto rivendichi un avere pubblicato, ai sensi di legge le banche dovranno conferire tale patrimonio a favore dello Stato svizzero. Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore in Svizzera nuove disposizioni normative in materia di gestione degli averi patrimoniali senza contatto e non rivendicati presso le banche. Sono nuovi in particolare l’art. 37m della Legge sulle banche e gli artt. 45 segg. dell’Ordinanza sulle banche nonché le Direttive dell’Associazione svizzera dei banchieri relative al trattamento degli averi senza contatti e degli averi non rivendicati presso le banche svizzere, le quali perseguono la finalità di evitare che si verifichi un’assenza di contatti e al contempo recepiscono in termini concreti la nuova legislazione in materia. Per gli averi non rivendicati da almeno 60 anni le nuove disposizioni normative preved ono il conferimento a favore dello Stato svizzero. I nominativi delle relazioni bancarie non rivendicate con un valore patrimoniale superiore a CHF 500, ovvero con valore scon osciuto come nel caso del contenuto delle cassette di sicurezza, saranno prima pubblicati su Internet all’indirizzo https://www.dormantaccounts.ch. Il termine di rivendicazione da parte di eventuali aventi diritto è pari a un anno, ovvero di cinque anni qualora si tratti di valori patrimoniali che risultano senza contatto da un anno pari o antecedente al 1954. Il numero dei nominativi pubblicati si attesta oltre 2 600; ad essi sono attualmente correlati averi patrimoniali per circa CHF 44 milioni nonché circa 80 cassette di sicurezza (stime). Queste indicazioni si basano sugli averi patrimoniali che risultano non rivendicati da anni pari o antecedenti al 1955. Claude-Alain Margelisch, CEO dell’Associazione svizzera dei banchieri, spiega a riguardo: “Attraverso la pubblicazione dei nominativi, le banche cercano un’ultima volta di ripristinare il contatto con i clienti. In questo modo, i clienti e i loro successori legali ricevono nuovamente la possibilità di avanzare pretese sugli averi non rivendicati prima che le banche debbano conferire definitivamen te gli stessi allo Stato svizzero. A sua volta, il nuovo quadro normativo fornisce alle banche un quadro di certezza giuridica nella gestione degli averi non rivendicati”. A partire dal 2016 saranno poi pubblicati progressivamente i nominativi dei titolari degli averi patrimoniali non rivendicati successivi di anno in anno al 1955. Comunicato stampa dell’Associazione svizzera dei banchieri 2/2 Rivendicazione degli averi patrimoniali Vengono pubblicati, ove disponibili, il cognome, il nome, la data di nascita, la nazionalità o la ragione sociale, nonché l’ultimo domicilio noto o l’ultima sede nota del cliente. In casi eccezionali, viene diffuso anche il numero di conto o di libretto, nella misura in cui le indicazioni disponibili non appaiano sufficienti per identificare l’avente diritto. Questo principio trova applicazione per tutte le tipologie di averi patrimoniali, incluse le cassette di sicurezza. Le pretese su un avere patrimoniale possono essere avanzate mediante un apposito modulo (scaricabile all’indirizzo https://www.dormantaccounts.ch), il quale viene poi inoltrato in via telematica alla banca in questione. Per poter rivendicare concret amente gli averi, vengono poi richieste ulteriori attestazioni probatorie circa il diritto effe ttivo. Qualora dopo il termine di pubblicazione nessun avente diritto presenti una rivendicazione, i patrimoni in questione vengono conferiti per legge a favore dell’Amministrazione federale delle finanze, con contestuale estinzione dei diritti di pr oprietà dei clienti. Ricerca di averi patrimoniali possibile in qualsiasi momento Le persone che presumono l’esistenza di averi patrimoniali in Svizzera possono avviare la ricerca degli stessi in qualsiasi momento, senza attendere la decorrenza del termine di 60 anni. A tale scopo, devono rivolgersi all’Ombudsman delle banche svizzere. Quest’ultimo ha accesso a una banca dati centrale in cui sono riportati tutti gli averi se nza contatto e non rivendicati non ancora destinati alla pubblicazione. È necessario not are che, affinché una ricerca attraverso l’Ombudsman delle banche possa essere avviata, devono essere presentati documenti specifici che attestano il diritto effettivo sui valori patrimoniali rivendicati. Ulteriori informazioni All’indirizzo www.swissbanking.org troverete un ampio ventaglio di materiali informativi sul tema degli averi non rivendicati in Svizzera, tra cui: - un filmato illustrativo sull’argomento dei patrimoni non rivendicati - un grafico informativo circa i termini per il trattamento degli averi patrimoniali non rivendicati - domande e risposte sull’argomento dei patrimoni non rivendicati - un opuscolo per i clienti bancari “Averi non rivendicati – Un’informazione dell’Associazione svizzera dei banchieri” - le Direttive relative al trattamento degli averi senza contatti e degli averi non r ivendicati presso le banche svizzere (Direttive Narilo), edite dall’Associazione svizzera dei banchieri Il sito Internet su cui sono pubblicati i nominativi dei clienti titolari delle relazioni bancarie non rivendicate è disponibile all’indirizzo https://www.dormantaccounts.ch. Indirizzi di contatto Internet Thomas Sutter, responsabile Comunicazione Daniela Flückiger, responsabile Comunicazione Latin World Sindy Schmiegel Werner, responsabile Comunicazione Anglo-Saxon World www.swissbanking.org http://twitter.com/SwissBankingSBA Tel. +41 61 295 92 06 Tel. +41 61 295 92 55 Tel. +41 61 295 92 15