La vita indipendente: presente e strategie future Piergiorgio Maggiorotti – presidente della Fish Piemonte La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap riunisce in tutta Italia un numero consistente di associazioni costituite da persone con disabilità e loro famiglie/amici/sostenitori, con lo scopo di sensibilizzare e promuovere iniziative finalizzate al superamento delle condizioni che determinano l’handicap. La Fish Piemonte, costituita nel marzo 2001, ne è l’espressione regionale. Attualmente aderiscono alla Fish Piemonte 19 associazioni attive a livello regionale. La sede legale è in via Padova 27/a in Torino. La Fish Piemonte è stata individuata dall’assessorato regionale alle politiche sociali, assieme con l’associazione Consequor, come rappresentanza delle persone con disabilità nella definizione degli indirizzi delle iniziative per l’attuazione del disposto della legge 1 162/98 e per la valutazione di tali iniziative. PREMESSA La sperimentazione recentemente conclusa ha permesso di osservare che: L’autogestione della propria assistenza personale consente alla persona di soddisfare in modo più efficace ed efficiente i propri bisogni assistenziali senza dover dipendere dall’organizzazione di servizi spesso ingessata da orari e vincoli di mansionario. La personalizzazione e la flessibilità degli interventi rappresentano per le persone con disabilità una risposta efficace ed efficiente. 2 Con le recenti Linee Guida sono stati fatti alcuni passi avanti: 1. Ampliamento della platea dei possibili destinatari: * persone impegnate in ‘attività di volontariato attivo’ (pur con i limiti di cui di dirà dopo) *genitori disabili, * persone con + di 65 anni ‘(permanendo le condizioni ed i requisiti’). 2. L’assistente personale può essere anche un familiare convivente. 3 3. Ammesse le situazioni di coabitazionee con i propri familiari od altre persone, oppure in residenze comunitarie (comunità alloggio, case famiglia, ecc.) 4. Il contributo è previsto per interventi ‘anche della durata di 24 ore’ Possibilità di assunzione di più di un solo assistente personale 5. Possibilità di sostituire un progetto di vita indipendente o con un progetto di sostegno all’autonomia o con interventi diretti quando il progetto ‘perda le connotazioni di vita indipendente’ Sono garantiti agli Enti gestori finanziamenti aggiuntivi con i fondi della legge 162. 4 6. Si è dichiarata conclusa la sperimentazione avviata nel 2003, e sono state individuate Linee di indirizzo omogenee per tutto il territorio regionale cui gli Enti gestori debbono attenersi. A nostro parere, è stato definito un livello di intervento sociale ‘esigibile’ da parte di tutti i cittadini che rientrino nei requisiti indicati. 5 Quali invece gli aspetti non condivisibili del documento regionale? *Non è facilmente discriminabile chi ha una capacità di autodeterminazione e chiara volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte’ da chi non si trovi in tali condizioni. Si potrebbe così determinare una selezione a monte od una autoesclusione esercitata da parte del possibile candidato al progetto, se indotto a rinunciarvi dalla difficile superabilità di ostacoli, quali gravi limitazioni nella possibilità di spostarsi, difficoltà ad avviare una attività produttiva autonoma od ad essere assunti in realtà produttive o presso realtà di servizi, carenze od insufficienze nell’assistenza sanitaria, ecc. se non viene aiutato a superarli 6 * Perché escludere coloro che non vogliono od oggettivamente non possono ‘lavorare’, ‘studiare’ oppure ‘fare volontariato attivo’ ma semplicemente vogliono ‘vivere’ in autonomia? * Perché escludere dal progetto coloro che per la gravità / cronicità/ progressività della malattia determinante la loro non autosufficienza non sono in grado di gestire in prima persona il “complesso dei compiti propri ad un ‘datore di lavoro” ? SIAMO CONSAPEVOLI CHE L’ACCOGLIMENTO DI QUESTE OBIEZIONI AMPLIEREBBE ULTERIORMENTE LA PLATEA DEI POSSIBILI DESTINATARI DEL SERVIZIO 7 “ma le risorse sono limitate”…… La limitatezza delle risorse è ‘politicamente determinata’ e non è di per sè immodificabile. Attivando un progetto di Vita Indipendente può determinarsi un ‘risparmio’ per la collettività. La collettività ottiene un sicuro beneficio dal mantenimento in attività di persone che per le loro condizioni di grave disabilità avrebbero probabilmente smesso di essere produttive, o non sarebbero state sostenute nella loro scelta di svolgere attività di volontariato. Si tratta di un investimento sul futuro della società oltre che della persona 8 Altra OSSERVAZIONE ci sembra alquanto ambigua la formulazione del criterio relativo la determinazione dell’impatto del reddito personale e della disponibilità di un non meglio precisato complesso di risorse sull’entità del contributo. Non si tratta di un vincolo escludente dalla possibilità di attivare un progetto:ma si lascia agli enti gestori la facoltà di determinare criteri di calcolo dell’impatto del ‘reddito personale’ e descrivere nel dettaglio il ‘complesso delle risorse a disposizione’. Occorre definire univocamente la natura del contributo per l’attivazione di un progetto per la vita indipendente. A nostro parere, i progetti di vita indipendente sono da ricomprendere tra le attività di tipo sociosanitario (domiciliarità a carattere progettuale) previsti dalla DGR 51/2003, da regolamentare diversamente rispetto ad interventi di domiciliarità di altra tipologia. 9 CONVINZIONE E OBIETTIVO I progetti di Vita Indipendente non debbono diventare privilegio di pochi, ma debbono rappresentare una modalità diversa di intendere e gestire gli interventi a favore delle persone con disabilità. L’attuale sistema dei servizi è troppo rigido e non risponde alle specifiche esigenze di ogni persona con disabilità; inoltre Non c’è una presa in carico globale ma parcellizzata a causa di competenze diverse, capitoli di bilancio differenti, personale dipendente da organizzazioni differenti. 10 Come tradurre in pratica questo obiettivo? Il Piano SSR 2007-2010 al capitolo 4, paragrafo 4.5.3.2. ‘Le persone con disabilità’, prevede: *La programmazione integrata a livello regionale e locale * L’attivazione in tutti i distretti sociosanitari di équipes multidisciplinari-multiprofessionali per la presa in carico, che debbono ‘proporre e condividere, coinvolgendo la persona interessata o chi la rappresenta,il progetto individuale’ * L’avvio di interventi di assistenza domiciliare integrata sanitaria e socioassistenziale: in particolare nel Piano si afferma che ‘percorsi di lungo periodo devono essere compresi nel piano individuale (es.: progetti di vita indipendente ed autonoma)’. . 11 Dunque, il PSSR vigente afferma che i progetti di vita indipendente costituiscono un aspetto del piano individuale NE CONSEGUE CHE. * Non si può pensare ad un progetto di VI al di fuori del percorso che porta alla definizione del piano individuale complessivo * Le Unità di Valutazione Multidisciplinari distrettuali non debbono limitarsi ad approvare progetti di Vita Indipendente preconfezionati e non ricompresi in una progettualità più complessiva. * I progetti di VI vanno assunti ed approvati contestualmente alla definizione ed attivazione delle risorse individuate come necessarie. 12 COME FARE? * Obiettivo primario delle politiche e delle organizzazioni deve essere l’autonomia della persona e la sua emancipazione, guardata nella sua unitarietà * Occorre che i servizi unifichino interventi differenti come parte di un tutto che ha come unico scopo il ben-essere. * Il progetto individuale (art. 14 L. 328/00) deve esserne lo strumento a condizione che non diventi l’ennesima trappola burocratica La costruzione di un modello nuovo di presa in carico e di progetto individualizzato è la scommessa dei prossimi anni. 13 I progetti di vita indipendente debbono rappresentare opportunità offerte a persone con diverse tipologie di disabilità Persone con altre disabilità diverse da quelle neuromotorie, ad esempio sensoriale, che non dispongano già di analoghe opportunità, debbono aver diritto ad attivare progetti di vita indipendente. Si debbono favorire con finanziamenti ad hoc (ex legge 162/98) progetti di vita autonoma messi in atto da persone con disabilità intellettiva, sostenuti da un adulto di riferimento Promuovere interventi finalizzati a favorire progressivamente percorsi di autonomia da parte di persone con disabilità intellettiva, è alternativo all’interdizione della persona ed ha il fine di favorire l’emergere delle potenzialità possibili. Ciò che conta è l’idea di una opportunità esigibile 14 Occore “far saltare” le divisioni tra ‘capitoli di bilancio’ ed interpretare la legge 162/98, nei suoi diversi aspetti, come norma che garantisce risposte non settoriali, favorendo una progettualità più complessiva sui temi della vita indipendente ed autonoma. La FISHP, federazione di associazioni di persone e famiglie con disabilità diverse (fisiche, intellettive e sensoriali) vuole ragionare a tutto campo sul tema dell’autonomia, favorendo il superamento di barriere e categorie. 15 Occorre che le associazioni non si limitino a cercare di ottenere qualcosa su questioni molto specifiche: vita indipendente, integrazione scolastica, lavoro, ecc. ma comincino ad esigere che si inizi ad investire con modalità diverse le risorse con l’obiettivo di offrire veramente delle soluzioni individualizzate, rispondenti ai bisogni delle persone e al loro diritto di autonomia. FISH PIEMONTE 13 NOVEMBRE 2008 16