transfair al traguardo: conf
confeezionato il pacchetto integrale
Tutti i risultati, i retroscena e i successi
relativi ai CCL Posta CH SA, AutoPostale
Svizzera SA e PostFinance SA
Sommario
transfair al traguardo: confezionato il pacchetto integrale ......................................................................... 4
Struttura del CCL ....................................................................................................................................... 5
Situazione di partenza ............................................................................................................................... 7
Cambiamenti ............................................................................................................................................. 7
LPO Legge sulle poste (nuovo) ................................................................................................................. 7
LOP legge sull'organizzazione della Posta (vecchio) ................................................................................ 7
Fase preparatoria ...................................................................................................................................... 8
Delegazioni ai negoziati ............................................................................................................................ 8
Pietre miliari ............................................................................................................................................... 9
Negoziazioni ............................................................................................................................................ 11
Mancati accordi e commissione per l'esecuzione del CCL ..................................................................... 11
Conclusione ............................................................................................................................................. 12
Valutazione del feedback team ............................................................................................................... 12
Perle generali / valide per tutti ................................................................................................................. 13
Perle per apprendisti / giovani / persone di età inferiore ai 30 anni ........................................................ 13
Perle per la generazione dei 30-50enni .................................................................................................. 14
Perle per la generazione degli ultra 50enni ............................................................................................. 14
Le prossime fasi ...................................................................................................................................... 14
Valutazione .............................................................................................................................................. 14
Novità, retroscena e dettagli sui principali punti ...................................................................................... 15
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transfair al traguardo: confezionato il pacchetto integrale
Care colleghe, cari colleghi,
Care persone di fiducia, cari presidenti di sezione,
stimati responsabili dei partenariati sociali, cari segretari e care segretarie regionali,
cari membri del comitato di categoria, nonché dei comitati aziendali e di unità,
stimati partecipanti al congresso della categoria P/L 2015,
transfair è giunto al traguardo – con la Posta abbiamo lottato fino alla fine, scambiato ottimi argomenti,
condotto intense negoziazioni e non da ultimo raggiunto importanti risultati. Abbiamo avanzato importanti rivendicazioni, anche se non tutti i nostri obiettivi sono stati raggiunti; perché negoziare significa
dare e avere. Inoltre, non dobbiamo mai dimenticare che alla base delle trattative non vi era il vecchio
CCL, ma c’erano le nuove basi legali.
4
Abbiamo effettuato diversi calcoli, ma sarà solo con i primi salari e conteggi dell'orario di lavoro nel 2016
che sapremo cosa significano nel vostro caso concreto e fin nel minimo dettaglio i risultati conseguiti
durante i negoziati.
I seguenti documenti approvati dalle delegazioni ai negoziati il 13 marzo 2015 sono pronti per essere
ratificati anche dal Congresso di categoria P/L di transfair che si terrà il 24 aprile 2015 a Berna.
− Accordo "CCL mantello"
− Contratto collettivo di lavoro per Posta CH SA, Accordo supplementare al CCL Posta CH SA, Accordo sulle misure salariali 2016 per i collaboratori sottoposti al CCL Posta CH SA
− Contratto collettivo di lavoro per PostFinance SA, Accordo supplementare al CCL PostFinance SA,
Accordo sulle misure salariali 2016 per i collaboratori sottoposti al CCL PostFinance SA
− Contratto collettivo di lavoro per AutoPostale, Accordo supplementare al CCL AutoPostale, Accordo
sulle misure salariali 2016 per i collaboratori sottoposti al CCL AutoPostale
− Accordo "Estensione di disposizioni normative del CCL AutoPostale agli imprenditori di AutoPostale con regolamento del personale (IA-RP)
Durante le ultime settimane, tutti i collaboratori della Posta sono stati informati dai loro superiori sui
punti essenziali del nuovo CCL. Capisco che ovviamente a ognuna e a ognuno di voi interessi prima di
tutto ciò che cambia nel suo caso concreto. Tuttavia, il compito di transfair era di concentrare la propria
attenzione sull'interesse generale di tutti i membri e di negoziare un pacchetto integrale di cui potesse
trarre vantaggio tutto il personale. I delusi e i presunti perdenti daranno sfogo al proprio malumore, questo è inevitabile. A queste persone chiedo il favore di informarsi dapprima a fondo sui numerosi miglioramenti e sugli ottimi risultati che siamo riusciti a conseguire. Mi sta pertanto a cuore illustrare i risultati
conseguiti mediante la presente documentazione e i numerosi esempi.
Struttura del CCL
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Mediante il presente opuscolo intendo informarvi di prima mano e in modo trasparente, aperto e schietto sui risultati più importanti e sui nessi dei diversi contratti collettivi, nonché rendere comprensibili diversi punti tramite informazioni di fondo. Lo scopo è di fornire un contributo affinché riusciate a raccapezzarvi nella miriade di cambiamenti e a rispondere in maniera più competente di altri alle domande
che sorgono, così come a spostare l'attenzione dal vostro punto di vista personale verso il vantaggioso
pacchetto integrale, vale a dire ciò su cui dovremo esprimerci in occasione del congresso di categoria.
Per creare trasparenza e fiducia e permettere di prendere le decisioni giuste, prima della manifestazione saranno trasmessi ai partecipanti iscritti al congresso di categoria tutti i suddetti documenti, affinché
possano essere studiati. In tal modo cerchiamo di creare trasparenza e fiducia al fine di prendere le
decisioni giuste.
Le collaboratrici e i collaboratori della Posta potranno beneficiare anche in futuro di vantaggiose condizioni d'impiego e di questo andiamo fieri. Fieri perché abbiamo presentato attivamente le nostre rivendicazioni durante i negoziati, perché abbiamo espresso con determinazione la nostra posizione e non da
ultimo perché abbiamo difeso a spada tratta le nostre convinzioni. Durante le trattative, ho sempre posto al centro delle mie riflessioni i fattori tempo, denaro, riposo, protezione e previdenza. Previdenza
perché ancora oggi i bassi redditi dei pensionati si collocano solo poco al di sopra del livello per il quale
è necessario richiedere prestazioni complementari per poter godersi la pensione con dignità.
Ancora una volta si è dimostrato che un forte sindacato può raggiungere di più di un singolo individuo.
Ti ringrazio pertanto sentitamente per essere membro di transfair, nonché per la tua solidarietà.
In occasione del congresso di categoria che si terrà il 24 aprile 2015, invitiamo tutti i membri attivi a
decidere democraticamente con il proprio voto sull'approvazione dei CCL.
Vorrei rivolgere un grosso ringraziamento anche
- a tutti i membri che con le loro osservazioni e i loro suggerimenti ci hanno sostenuti e hanno
collaborato con noi;
- alle delegazioni ai negoziati per il loro instancabile impegno;
- al feedback team per lo straordinario lavoro svolto e le costruttive critiche;
Cordiali saluti
René Fürst, responsabile della categoria Posta/Logistica transfair
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Situazione di partenza
Il vecchio CCL Posta (con una validità minima di 3 anni), in vigore dal 1.1.2002, trova oramai applicazione già da quasi 13 anni. Per 13 anni i collaboratori hanno dunque potuto beneficiare di vantaggiose
condizioni d'impiego senza dover subire sostanziali modifiche. Già questo fatto è da considerarsi un'eccezione. Il vecchio CCL rimane valido fino all'entrata in vigore di quello nuovo o fino al momento in cui
una delle parti contraenti recede.
Dal 2002 non è tuttavia cambiata soltanto la struttura della Posta, bensì anche le esigenze e le abitudini
di vita dei collaboratori e i requisiti del mercato. Anche le basi legali sono cambiate. Tutto questo ha
determinato numerose modifiche.
Cambiamenti
La Posta Svizzera SA è diventata una società anonima (SA) a legislazione speciale e dal 26 giugno
2013 è sottoposta al diritto privato. PostFinance è stata scorporata in una società anonima indipendente, che tuttavia rimarrà di proprietà della Posta. Le condizioni di lavoro per il personale d'ora in poi
avranno come base legale il Codice delle obbligazioni. Il cambiamento della legislazione postale, voluta
dagli interessi dell'economia e attuata a seguito di decisioni politiche, ha un impatto enorme. In rapporto
al contratto collettivo di lavoro (CCL), la Posta non è più sottoposta all'obbligo di stipulazione, ma solo a
quello di negoziazione, il che ha indebolito la nostra posizione alle trattative.
LPO Legge sulle poste (nuovo)
Art. 4 cpv. 3 lett. c.: Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve negoziare un contratto collettivo di
lavoro con le associazioni del personale.
LOP legge sull'organizzazione della Posta (vecchio)
Art. 9 cpv. 2: La Posta negozia con le associazioni del personale la conclusione di un contratto collettivo
di lavoro
Queste sono le condizioni quadro con cui il sindacato transfair ha avviato le negoziazioni con la Posta.
Dove?
LPers
CCL 2002
CCL 2015
Posta CH SA
(PM/RV/PL)
Legge sul personale federale
LDL
vecchia LPO/LOP
LPers
LL
nuova LPO/LOP
CO
AutoPostale SA
Legge sul personale federale
LDL
vecchia LPO/LOP
LPers
LDL
nuova LPO/LOP
CO
PostFinance SA
Legge sul personale federale
LDL
vecchia LPO/LOP
LPers
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LL
nuova LPO/LOP
CO
Legge sulle banche
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Fase preparatoria
Le attese della base sindacale sono state riassunte in un elenco delle rivendicazioni nel quadro di una
procedura a vari livelli. In seguito è stato istituito un gruppo di lavoro, il cosiddetto feedback team, che
ha sostenuto l'intero processo delle negoziazioni e che ha garantito il contatto sia con gli interessati che
con l'azienda. Colleghe e colleghi di tutte le unità e imprese della Posta si sono resi disponibili a collaborare. In occasione dell'assemblea di categoria 2012 è poi stato eletto il feedback team.
Composizione del feedback team di transfair:
RV: Marcel Trütsch, Margrith Riedener, Adrian Schuler;
PM: Toni Keller, Nicolas Emery, Carine Metzger, Cyrille Raval, Gabriel Froidevaux;
PL: Prisca Loretan, Eric Walzer, Joachim Hermann, Mirco Corazza;
AP: Rico Volken, Beat Kalbermatten;
PF: Urs Horat
Sulla foto mancano: Adrian Schuler e Cyrille Raval
Delegazioni ai negoziati
Trattative globali:
- Werner Rüegg, presidente di categoria
- René Fürst, responsabile di categoria, capo delegazione transfair
- Matthias Humbel, collaboratore scientifico
- René-Pierre Thorimbert, segretario regionale
Ai negoziati supplementari hanno partecipato le seguenti persone:
- AutoPostale: Peter Hirt, segretario regionale; Rico Volken, presidente di sezione
- PostFinance: Pascal Deschamps, segretario regionale, Urs Horat, presidente di sezione a.I.
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Pietre miliari
Accompagnamento da parte del feedback team di transfair
Preparazione
Elenco delle
Consolidamento Negoziazione
Redazione
Traduzione
Ratifica
rivendicazioni
Preparazione dell'attuazione
Entrata in vigore
del nuovo CCL e
modifiche relative
al cambiamento
delle leggi LDL e
LL
Assemblea di categoria 18 aprile 2013 a Berna
Approvazione e confezionamento del nostro pacchetto di rivendicazioni
Consegna delle nostre rivendicazioni il 7 maggio 2013 presso transfair, Hopfenweg 21, Berna
Riunione di avvio allo Stade de Suisse il 15 agosto 2013
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Congresso di categoria transfair, il 21 marzo 2014 a Schönenwerd
Conferenza CCL il 13 settembre 2014 a Berna
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Negoziazioni
Dopo numerose giornate di trattative, incontri con il feedback team e riunioni di redazione abbiamo
ponderato e analizzato la situazione ed elaborato soluzioni alternative. Infine ci siamo seduti al tavolo
delle trattative e abbiamo negoziato come sempre in maniera tenace ma corretta. Nel corso di 20 mesi
di negoziati molto intensi, in collaborazione con i responsabili della Posta, abbiamo apportato le necessarie modifiche affinché i contratti siano conformi alle nuove basi legali. Abbiamo poi condotto negoziazioni sulla flessibilità che permettano al gigante giallo di continuare a svilupparsi con successo sul mercato. Poiché a noi tutti interessa che anche in futuro la Posta possa affermarsi con successo sul mercato, nonché mantenere e offrire numerosi posti di lavoro. Il 2 marzo 2015 si è svolta l'ultima riunione
delle delegazioni ai negoziati. In questa occasione le delegazioni hanno approvato tutti i documenti
previsti per la ratifica.
Mancati accordi e commissione per l'esecuzione del CCL
Grazie all'istituzione di una nuova commissione per l'esecuzione del CCL viene garantita l'interpretazione e l'applicazione dei nuovi CCL. In caso di controversie, una commissione paritetica di conciliazione
(CPC) decide in via definitiva sulla rispettiva questione.
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Conclusione
I risultati delle negoziazioni sui tre nuovi CCL sono disponibili. Ora ognuna delle tre società, vale a dire
Posta CH SA, AutoPostale SA e PostFinance SA, dispone di un nuovo CCL. Le collaboratrici e i collaboratori potranno contare anche in futuro su vantaggiose condizioni di lavoro. Come pacchetto integrale, la somma dei risultati è almeno equivalente a quello precedente e in alcuni punti addirittura migliore.
Abbiamo scelto ed elencato qui di seguito per voi alcune perle dei negoziati, sia di carattere generale
che per gruppi d'età. Informazioni dettagliate seguono nella tabella più in basso. Sull'aumento dei salari
minimi e sull'estensione delle prestazioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia avevamo trovato un'intesa già durante le trattative salariali 2014. In occasione del congresso di categoria
che si terrà il 24 aprile 2015 a Berna, tutti i membri attivi di transfair avranno la possibilità di esprimersi
sui risultati conseguiti durante i negoziati. La decisione sul nuovo CCL spetta dunque a voi.
Scenario 1: Il congresso approva i CCL
L'entrata in vigore in questo caso avverrebbe il 1.1.2016
Scenario 2: I CCL vengono respinti da un partner sociale.
In questo caso verrebbe organizzato un vertice. Qualora quest'ultimo dovesse portare a una soluzione,
si procederebbe all'attuazione in conformità allo scenario 1. In caso contrario, la Posta avrebbe adempito al suo obbligo di negoziazione e avrebbe pertanto la possibilità di retrocedere dal CCL esistente ed
emanare un proprio regolamento per il personale. I sindacati ne rimarrebbero fuori e non avrebbero più
alcuna voce in capitolo. Le associazioni di categoria avrebbero la possibilità di esercitare la loro influenza a livello politico o, dopo il 1.7.2016, di procedere ad azioni sindacali. Nel vuoto contrattuale, l'attuale
CCL sarebbe valido ancora 6 mesi dopo la revoca. Lo stesso varrebbe per l'obbligo di mantenere la
pace assoluta tra le parti contraenti.
Valutazione del feedback team
In occasione della sua ultima riunione del 27 febbraio 2015, il feedback team ha approvato i risultati
delle negoziazioni salariali 2016 e i pacchetti integrali per la raccomandazione ed espresso la seguente
valutazione globale sui principali temi:
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Perle generali / valide per tutti
1. Il piano sociale viene mantenuto senza variazioni.
2. Gli attuali salari non subiranno riduzioni e saranno validi anche nel quadro del nuovo CCL.
3. Il nuovo CCL mantello garantisce ampia uguaglianza e tutela il 90 per cento del personale di Posta
CH SA e di AutoPostale SA, nonché il 75 per cento dei collaboratori di PostFinance.
4. Gli aumenti individuali dello 0,4% saranno integrati nel salario di base.
5. I diversi supplementi e l'indennità in funzione del mercato del lavoro, che sarà integrata nel salario di
base, d'ora in poi saranno assicurati nel quadro della cassa pensione e rafforzeranno in tal modo la
previdenza per la vecchiaia.
6. Nonostante i tempi difficili che attraversiamo, si sono già concluse le negoziazioni sugli aumenti salariali per il 2016. D'ora in poi nel salario non saranno integrati soltanto gli aumenti di stipendio a titolo
generale, bensì anche quelli a titolo individuale. Anche una una tantum può essere corrisposta una
seconda volta.
7. La Posta deve pianificare in maniera più articolata. Qualora intervenga una disdetta da parte del
datore di lavoro a meno di 72 ore dall'impiego pianificato, nei modelli di tempo di lavoro "Orari di lavoro secondo piano di impiego" e "Tempo di lavoro annuale aziendale" il lavoro è considerato come
prestato.
8. I giorni festivi che cadono in un giorno non lavorativo possono essere compensati successivamente.
9. Nel testo CCL, la pianificabilità e le condizioni concernenti il tempo di lavoro sono state migliorate.
10. Salario, vacanze e tempo di lavoro possono variare una volta all'anno nel quadro della parte sovraobbligatoria. Questo offre al lavoratore più flessibilità in base alle sue esigenze.
11. Le condizioni d'impiego del nuovo CCL ora valgono anche per il personale conducente delle IA-RP.
Non sussiste pertanto più la disparità di trattamento come in passato.
12. In caso di disdetta abusiva, il datore di lavoro d'ora in poi è tenuto a versare un'indennità che può
raggiungere 12 mensilità. Questa disposizione ha anche funzione preventiva.
13. Grazie alla trasformazione della settimana di compensazione, il personale di Posta CH SA e PostFinance SA godrà di una settimana di vacanza aggiuntiva.
14. 1 giornata libera per il trasloco.
15. La regolamentazione delle spese è stata uniformata e ora è più chiara ed equa per quanto riguarda
l'applicazione.
16. Le condizioni d'impiego sono state sottoposte a una semplificazione e ottimizzazione (abolizione del
tempo parziale semiflessibile così come del CCL per nuovi assunti e personale ausiliario).
Perle per apprendisti / giovani / persone di età inferiore ai 30 anni
1.
2.
3.
4.
D'ora in poi anche gli apprendisti saranno sottoposti al CCL.
I premi di fedeltà saranno versati già dopo 5 anni.
Il recupero dei giorni festivi rappresenta un grande passo avanti.
Terminata la scuola reclute, per il servizio civile il datore di lavoro aumenta dall'80 al 100% il versamento continuato del salario.
5. Durante il servizio militare, il datore di lavoro continuerà a pagare gli assegni familiari ordinari.
6. I congedi di maternità, paternità e adozione sono stati notevolmente estesi.
7. Anche dopo la conclusione del tirocinio, gli apprendisti hanno diritto a 6 settimane di vacanze.
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Perle per la generazione dei 30-50enni
1. Il recupero dei giorni festivi rappresenta un grande passo avanti.
2. A partire dal 20° anno di servizio e 50 anni d'età vi è la possibilità di prorogare il termine di disdetta a
5 mesi.
3. Proroga della continuazione del versamento del salario in caso di malattia e infortunio
4. Durante il servizio militare, il datore di lavoro continuerà a pagare gli assegni familiari ordinari.
5. Notevole ampliamento del congedo di maternità, paternità e di adozione. La garanzia di ritorno al
posto di lavoro relativo al CIL è assicurata.
6. Ottima regolamentazione transitoria per il premio di fedeltà.
7. D'ora in poi i collaboratori fruiscono di 6 settimane di vacanze.
Perle per la generazione degli ultra 50enni
1. D'ora in poi, a partire dal 58° anno d'età i collaboratori avranno diritto al pensionamento parziale.
2. La protezione contro il licenziamento per motivi economici per gli ultra 55enni con più di 20 anni di
servizio sarà mantenuta.
3. I collaboratori più anziani possono richiedere una proroga del loro termine di disdetta a 5 mesi.
4. Ottima regolamentazione transitoria per il premio di fedeltà.
5. La nuova regolamentazione sui giorni festivi compensa in gran parte la lieve riduzione dei giorni di
vacanza. Dal momento che 2 o 3 giorni festivi all'anno cadono su una domenica non lavorativa o su
un giorno feriale, per gli ultra 60enni il nuovo disciplinamento può addirittura significare un miglioramento.
Le prossime fasi
− Il 23 marzo 2015 possiamo utilizzare tutti i dettagli per scopi di reclutamento. A questo scopo è stato
realizzato un opuscolo specifico rivolto ai nuovi membri.
− In occasione della ratifica dei contratti collettivi di lavoro, che avrà luogo nel corso del congresso di
categoria del 24 aprile 2015, tutti i membri attivi del sindacato transfair hanno la possibilità di esprimersi con il proprio voto e decidere dunque sull'approvazione dei CCL.
− A conclusione del congresso, transfair emanerà una newsletter e un comunicato stampa e pubblicherà tutti i dettagli in rete.
− Il 30 aprile 2015 saranno firmati i contratti collettivi e in seguito sarà emanato un comunicato stampa
congiunto.
− Il 26 maggio 2015 il CCL sarà inviato ai collaboratori per posta B.
− Il 29 maggio 2015 sarà inviato il nuovo contratto individuale di lavoro al personale per posta A.
− I collaboratori avranno tempo di firmare il nuovo CIL fino alla metà di giugno. I nuovi CCL entreranno
in vigore il 1° gennaio 2016 e saranno validi 3 anni, vale a dire fino al 31.12.2018.
Valutazione
La seguente tabella contiene la valutazione dei risultati dal punto di vista di transfair:
- verde
- giallo
- rosso
- bianco
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= punto complessivamente migliore rispetto al CCL attuale
= punto complessivamente equivalente al CCL attuale
= punto complessivamente peggiore rispetto al CCL attuale
= confronto tra CCL vecchio e CCL nuovi
Novità, retroscena e dettagli sui principali punti
per i contratti collettivi di lavoro di Posta CH SA, AutoPostale Svizzera SA e PostFinance SA
CCL attuale
CCL valido dal 1 o gennaio 2016
Campo d’applicazione – personale
Campo d’applicazione – personale
Il CCL vale per i livelli di funzione 1-14
Il nuovo CCL vale fino al livello di funzione 9 incluso e per le persone in formazione, il personale
ausiliario e i nuovi assunti. Ai livelli di funzioni più
elevati (a partire dal 10) i collaboratori riceveranno
contratti che non rientrano nel campo d'applicazione del CCL.
Il valore limite attuale del 5% è stabilito nel testo di accompagnamento relativo alla modifica dell'ordinanza sul personale federale OPers. In questo contesto, le nuove basi legali non hanno più limitazioni.
I collaboratori con LF10 ed oltre non saranno più sottoposti al CCL. L'esclusione dal CCL di quadri/specialisti non deve superare il 10% del personale di Posta CH SA. I collaboratori con LF inferiore al
10 vengono trasferiti nel regolamento dei quadri solo su esplicita richiesta. Gli attuali collaboratori con
<LF10 che oggi sono sottoposti a un regolamento dei quadri/specialisti, non saranno trasferiti al CCL. I
collaboratori LEVER non sono sottoposti al CCL (presso PF fino al LF9 nel CCL). Le condizioni d'impiego degli apprendisti sono disciplinate in un allegato al CCL, ad eccezione dei salari e dei supplementi. Il
suddetto allegato con le rispettive condizioni d'impiego entra in vigore nel 2016 per i tirocini che inizieranno nel 2016. La tematica relativa ai subappaltatori sarà disciplinata in un accordo separato che non
fa parte del CCL (ad eccezione degli IP negoziazioni speciali con AP). Per il personale a prestito
interno valgono le stesse regolamentazioni come per quello esterno.
Uno dei punti cruciali per transfair era il campo di applicazione personale. Avremmo voluto aumentarlo
volentieri dal 5% al 10% o anche solo al 7,5%, ma da soli non siamo stati in grado di imporci. Per lo
meno siamo riusciti a far sì che i membri di transfair dediti al lavoro sindacale, i quali secondo le nuove
disposizioni non rientrano più nel campo d'applicazione del CCL, in futuro possano continuare a beneficiare degli assegni di congedo e di conseguenza dimostrare la loro solidarietà e il loro sostegno nei
confronti delle nostre commissioni. Grazie alla nostra posizione tenace siamo tuttavia riusciti a evitare
anche di peggio.
Novità: l'ampio campo d'applicazione del CCL rappresenta un grande passo avanti rispetto alla regolamentazione precedente. Dal campo d'applicazione del nuovo CCL non possono essere esclusi più del
10% dei collaboratori di Posta CH SA e AutoPostale SA e non più del 25% dei dipendenti di PostFinance SA. Questo significa che almeno il 90% dei collaboratori di Posta CH SA e AutoPostale SA devono
essere sottoposti al contratto collettivo. Presso PostFinance SA, invece, sarà circa il 75% del personale
a beneficiare delle vantaggiose condizioni di lavoro.
Anche i 2500 impiegati dell'attuale CCL per nuovi assunti e personale ausiliario e i circa 2300 apprendisti potranno d'ora in poi beneficiare delle vantaggiose condizioni di impiego del nuovo CCL.
Le condizioni di impiego dei collaboratori degli imprenditori di AutoPostale (IA-RP) con regolamento del
personale ora sono equiparate a quelle di AutoPostale Svizzera SA. Questa nuova regolamentazione
rappresenta una svolta e crea anche uguaglianza (stesso salario per lavoro dello stesso valore).
Nell'accordo supplementare viene inoltre stabilito che i nuovi assunti e i collaboratori con LF inferiore al
9 possono scegliere di non essere sottoposti al CCL. Tuttavia con una limitazione: I collaboratori occupati nelle serie di funzioni 101-104, 110, 121-123, 201-204, 301, 305, 313, 401, 402, 404, 501 e 502
15
non possono essere esclusi dal campo d'applicazione.
Campo d'applicazione – temporale
durata (a partire dal 1.1.2002) a tempo indeterminato. Disdetta con un termine di preavviso di sei
mesi per la fine di un anno civile, per la prima con
effetto al 31 dicembre 2004.
Campo d'applicazione – temporale
durata limitata a 3 anni (1.1.2016 fino al
31.12.2018). Le parti contraenti si impegnano ad
avviare negoziazioni per un nuovo CCL al più tardi
entro sei mesi prima della scadenza della durata di
validità.
Il breve periodo dà ai partner sociali la possibilità di negoziare in tempi più brevi le esigenze dei collaboratori o del datore di lavoro. Durante questo periodo, in linea di massima non sono previsti cambiamenti
quali accordi supplementari. In passato molti accordi supplementari sono stati stipulati durante la durata
di validità del contratto collettivo.
Coinvolgimento di una persona di fiducia
Coinvolgimento di una persona di fiducia
In caso di divergenze con la Posta e differenze
per quanto concerne la valutazione del personale,
il collaboratore ha la possibilità di fare ricorso in
ogni momento alle seguenti persone di fiducia:
- un rappresentante di un sindacato contraente;
- un membro della commissione del personale;
- un'altra persona a propria scelta.
In caso di divergenze con il datore di lavoro, i collaboratori possono in ogni momento fare ricorso a
una persona di fiducia.
In base alla prassi vigente, una persona di fiducia può anche essere un rappresentante di un sindacato
contraente, un membro di una commissione del personale o un'altra persona a propria scelta.
Compenso per servizio di picchetto
Compenso per servizio di picchetto
Posta CH / PostFinance: CHF 5.00
Posta CH / PostFinance: CHF 5.00
AutoPostale: CHF 5.00
AutoPostale: CHF 4.40 / ora. Il pagamento per le
ore iniziate avviene in misura proporzionale.
Novità: i supplementi per servizi di picchetto d'ora in poi sono assicurati nella previdenza professionale,
vale a dire che il reddito percepito sotto forma di supplementi è costitutivo di rendita.
Congedo di maternità, Congedo di paternità o
di adozione (retribuito/ non retribuito)
Congedo di maternità, congedo di paternità o
di adozione (retribuito/ non retribuito)
Congedo di maternità: 4 mesi (16 settimane), nel
primo anno di servizio versamento continuato del
salario per 56 giorni
Congedo di maternità: 18 settimane, non è prevista alcuna regolamentazione speciale nel primo
anno di servizio
Congedo di paternità: 2 giorni
Congedo di adozione: 2 giorni
Diritto a un congedo non retribuito fino a due anni
per maternità/paternità. Al termine del congedo, il
rapporto d'impiego della collaboratrice/del collaboratore prosegue nel quadro di un'attività accettabile conforme al CIL.
16
Congedo di paternità 10 giorni retribuiti /
4 settimane non retribuite
Congedo di adozione: 10 giorni retribuiti /
4 settimane non retribuite
Il CO non prevede alcun diritto al congedo di paternità previsto dalla legge.
Novità: aumento dei congedi di maternità, paternità e di adozione. Il congedo di maternità viene ampliato da 4 mesi a 18 settimane. La regolamentazione speciale per il primo anno di servizio è stata abolita,
ciò significa che le madri potranno approfittare dell'intero congedo di maternità già a partire dall'assunzione. Di questo disciplinamento non beneficiano solo le madri, bensì anche i padri e in particolare le
numerose collaboratrici occupate a tempo parziale presso RV. Il congedo di paternità e quello di adozione saranno allungati di 8 giorni, ovvero da 2 passeranno a 10 giorni. Ciò permette ai padri di seguire
lo sviluppo dei propri figli già dalla prima fase del neonato e di aiutare le madri nella custodia. Per i padri
e i genitori adottivi sussiste inoltre la possibilità di fruire di un congedo non retribuito di 4 settimane.
Dopo il congedo di maternità, viene garantito il ritorno al posto d'impiego definito nel CIL.
Congedo sindacale
Congedo sindacale
Dipende dal grado di organizzazione e dall'assegnazione del numero di assegni di congedo.
Soluzione negoziale. Al massimo 20 giorni all'anno
per persona. Numero fisso di assegni di congedo
ripartiti tra i sindacati.
Questo numero fisso di assegni copre il presumibile fabbisogno delle associazioni di categoria. I dettagli
saranno stabiliti nel quadro di un accordo separato.
Contributi alle spese di esecuzione (contributo Contributi alle spese di esecuzione (contributo
di solidarietà)
di solidarietà)
Contributo di CHF 7.– per un GO medio del 50%
o più;
contributo di CHF 3.50 per un GO medio inferiore
al 50%.
Contributo di CHF 10.- in caso di un tasso d'occupazione medio del 50% o superiore; CHF 5.- in
caso di un tasso d'occupazione medio inferiore al
50%.
CCL SG (AutoPostale):
Contributo di CHF 10.- per un GO medio del 50%
o più;
contributo di CHF 5.- per un GO medio inferiore al
50%.
CCL Nuovi assunti e personale ausiliario: nessun contributo alle spese di esecuzione
Novità: per i collaboratori di Posta CH SA e PostFinance SA saranno lievemente aumentati i contributi
alle spese di esecuzione, quelli di AutoPostale SA rimarranno invariati. Dal momento che i collaboratori
finora sottoposti al CCL per nuovi assunti e personale ausiliario saranno trasferiti al nuovo CCL, d'ora in
poi anche a loro sarà messo a carico un contributo alle spese di esecuzione. Questa regolamentazione
e l'aumento del contributo alle spese di esecuzione aiutano a compensare gli ammanchi del LF10 e dei
livelli di funzione più elevati. Nonostante il suddetto incremento, per i membri di transfair non cambia
nulla, le quote sindacali rimarranno invariate.
Disdetta in caso di malattia e infortunio
In linea di massima, disdetta alla fine del periodo
di versamento continuato del salario, risp. delle
prestazioni di indennità giornaliera.
CCL SG (AutoPostale):al più presto nel momento in cui cessa il diritto del collaboratore/della collaboratrice al pagamento del salario integrale
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Disdetta in caso di malattia e infortunio
In linea di massima, disdetta alla fine del periodo di
versamento continuato del salario e delle prestazioni di indennità giornaliera. Ove considerata utile,
partecipazione obbligatoria al CMA (Case Management aziendale). In caso di rifiuto a partecipare
al programma CMA vale solo il periodo protetto
determinato dalla legge.
Novità: partecipazione al programma "Case Management aziendale (CMA), se richiesto dalla Posta.
Partecipando al programma i collaboratori possono essere sostenuti in questo difficile periodo e decidere liberamente se accettare o meno solo il periodo protetto previsto dalla legge.
Giorni festivi
Giorni festivi
Produzione: 62 giorni di riposo (diritto legale in
base alla LDL).
Nove giorni festivi retribuiti con recupero. Se in un
luogo risultano più di 9 giorni festivi deve essere
riscosso il credito ore (ore supplementari, straordinario, orario di lavoro flessibile) o devono essere
godute le ferie. Se i giorni festivi cadono di domenica o in un giorno della settimana libero per la
collaboratrice / il collaboratore, i collaboratori hanno diritto a recuperarli.
Amministrazione: domeniche, max. 10 giorni festivi supplementari, nessuna riscossione a posteriori.
AutoPostale: il personale LDL ha diritto a 63 giorni di riposo.
La LL non prevede il recupero dei giorni festivi. Un pagamento è obbligatorio solo per il giorno della
festa nazionale. Se un giorno festivo cade in un giorno feriale, il lavoro pianificato è considerato come
prestato. Esempio: una persona lavora ogni secondo sabato. Se il giorno festivo cade in un sabato libero, la persona finora non riceveva alcun accredito di tempo, ma poteva godere del giorno festivo (ovvero: gli veniva computato come fruito).
Novità: Il personale finora sottoposto alla LL occupato a tempo pieno e a tempo parziale ora può beneficiare della nuova regolamentazione dei giorni festivi. I giorni festivi possono essere recuperati se cadono in una domenica o in un giorno della settimana non lavorativo, in altre parole non sono considerati
come fruiti come previsto in generale. In media e a seconda di come cadono le festività in un dato anno,
si tratta di 2-3 giorni all'anno che possono essere fruiti come giorni di vacanza. In altre parole, le persone d'età inferiore ai 50 anni guadagnano 2-3 giorni, gli ultra 50enni perdono verosimilmente un giorno e
gli ultra 60enni guadagnano 1-2 giorni all'anno. Osservando il periodo di tutta una carriera pari a 45
anni, il guadagno complessivo è più che evidente. Questa regolamentazione compensa o va oltre le
perdite dovute alla lieve riduzione dei giorni di vacanza (per gli ultra 50enni 3 giorni e per gli over 60enni
1 giorno). Nella legge sul lavoro, invece, sono al massimo 8 giorni festivi (+ giorno della festa nazionale)
ad essere equiparati alle domeniche.
Confronto del suddetto esempio con la nuova regolamentazione: per la giornata libera viene accreditato
ai lavoratori il tempo di lavoro medio giornaliero (prima non veniva accreditato nulla).
I colleghi di AutoPostale tuttora sottoposti alla LDL hanno diritto a un giorno di riposo supplementare (63
anziché 62). In altre parole: le persone d'età inferiore ai 50 anni ci guadagnano, gli ultra 50enni perdono
2 giorni di vacanza netti e per gli ultra 60enni la nuova regolamentazione equivale praticamente a uno
status quo. L'accordo supplementare stabilisce quanto segue per i collaboratori sottoposti alla LL e alla
LDL in rapporto ai giorni festivi che cadono tra lunedì e sabato:
Collaboratori con settimana di 5 giorni: Se i giorni festivi di cui all'allegato 2 cadono in un giorno della
settimana libero (LU - SA), i collaboratori hanno diritto di recuperare tali giorni festivi. Nel giorno di recupero viene accreditata la durata normale del lavoro (per un tasso d'occupazione al 100% attualmente è
di 8 ore e 24 minuti).
Collaboratori con settimana di 6 giorni: Se i giorni festivi di cui all'allegato 2 cadono in un giorno della
settimana (LU - SA), la durata normale del lavoro viene accreditata (per un tasso d'occupazione al
100% attualmente è di 7 ore), a prescindere dal fatto che in tal giorno fosse previsto o meno un impie18
go.
Indennità del mercato del lavoro (vecchio)
Regioni salariali (nuovo)
Indennità del mercato del lavoro fissa a seconda
del luogo di lavoro o del luogo base:
Quattro regioni salariali, ovvero quattro fasce salariali per ogni livello di funzione (LF) basate sull'articolazione territoriale dell'Ufficio federale di statistica.
livello 0: CHF 0.- / livello 1: CHF 1200.– / livello 2:
CHF 2400.- / livello 3: CHF 4800.-
L'attuale indennità del mercato del lavoro viene
integrata nel salario attuale.
Le regioni salariali si basano sull'articolazione territoriale dell'UST, stato 2002.
Regione A (CHF 4'800)
– I tre grandi centri economici ad elevato livello di costi (Zurigo, Basilea, Ginevra)
Regione B (CHF 2'400)
– Comuni confinanti ai centri economici della regione 4
– Comuni nucleo nell'Altipiano con elevato livello di costi (Baden, Berna, Brugg, Losanna, Lenzburg,
Winterthur, Wohlen AG)
Regione C (CHF 1'200)
– Comuni confinanti ai centri economici della regione 3
– Rimanenti comuni nucleo (Aarau, Aigle, Amriswil, Arbon, Au (SG), Bellinzona, Biel/Bienne, Brig-Glis,
Buchs (SG), Bulle, Burgdorf, Chiasso, Coira, Delémont, Frauenfeld, Friborgo, Grenchen, Heerbrugg,
Interlaken, Kreuzlingen, La Chaux-de-Fonds, Lachen, Le Locle, Locarno, Lugano, Lucerna, Mendrisio,
Montana, Monthey, Montreux, Neuchâtel, Olten, Rapperswil-Jona (SG), Pfäffikon (ZH), Romanshorn,
Rorschach, Rüti (ZH), Schaffhausen, Svitto, Sierre, Sion, Soletta, San Gallo, St. Moritz, Stans, Thun,
Vevey, Visp, Wetzikon (ZH), Wil (SG), Yverdon-les-Bains, Zofingen, Zugo)
Regione D (CHF 0)
– Tutti gli altri comuni politici
In caso di fusioni tra comuni, questo sistema sarà mantenuto anche in futuro. In caso di fusione tra due
comuni, verrà automaticamente tenuto in considerazione l'importo più elevato. Se al momento dell'attuazione il luogo di lavoro si trova in una regione salariale più elevata, non ne viene tenuto conto, in
altre parole sarà integrata l'indennità attuale. Allo stesso modo, se il luogo di lavoro si trova in una regione salariale inferiore non saranno effettuate detrazioni, ma sarà integrata l'indennità attuale.
Novità: Integrazione dell'indennità in funzione del mercato del lavoro nel salario di base. Le regioni
salariali si basano su un documento statistico trasparente.
Indennità individuale e indennità complementare
Indennità individuale e indennità complementare
Regolamento separato per indennità di supplenza, individuale e indennità complementare
Le indennità vengono riunite; è ora prevista soltanto un’indennità complementare (ad eccezione
dell'indennità di supplenza del responsabile team
di PM pari a CHF 1'800.- all'anno, assicurata anche nella previdenza professionale e del supplemento presso RV pari a CHF 15.- al giorno (per i
19
collaboratori della serie di funzione 301 se assumono provvisoriamente una funzione inquadrata in
una serie di funzione più elevata).
Novità: il supplemento per sostituti responsabili team d'ora in poi è assicurato nella previdenza professionale.
Indennità regolari per il servizio civile/militare
Indennità regolari per il servizio civile/militare
Nessuna corresponsione delle indennità regolari
durante il servizio
Le indennità regolari vengono corrisposte anche
durante il servizio.
Novità: i supplementi per il lavoro domenicale/notturno in caso di servizio civile, di protezione civile e
militare di più di 5 giorni sono concessi anche durante la prestazione dei servizi e sono pertanto anch'essi assicurati nella previdenza professionale. Questa regolamentazione costituisce un notevole
miglioramento rispetto al contratto collettivo attuale.
Lavoro domenicale
Lavoro domenicale
Posta CH / PostFinance: CHF 10.55 per ora
iniziata
Posta CH / PostFinance:
AutoPostale: CHF 10.55 per ora iniziata
- Lavoro domenicale non regolare, fino a sei domeniche l'anno: 50% di supplemento salariale
- Lavoro domenicale regolare: CHF 11.- / ora (da
sette domeniche l'anno)
- Il pagamento per le ore iniziate avviene in misura
proporzionale.
AutoPostale:
Per il personale LDL si applica il seguente regolamento: CHF 8.30 / ora. Il pagamento per le ore
iniziate avviene in misura proporzionale.
La LDL non prevedeva alcuna regolamentazione relativa ai supplementi per il lavoro domenicale.
Novità: l'indennità per il lavoro domenicale è stata aumentata da CHF 10.55 a CHF 11.-. La LL, invece,
prevede che in caso di lavoro domenicale regolare, non è dovuto né un supplemento di tempo né un'indennità. In caso di impieghi di lavoro irregolari (fino a 6 domeniche all'anno), viene corrisposto un supplemento salariale del 50%.
Al personale sottoposto alla LDL (AutoPostale) viene accordato un supplemento per lavoro domenicale
di CHF 8.30/ora, finora CHF 10.55 per ogni ora iniziata.
Novità: i supplementi per lavoro domenicale d'ora in poi sono assicurati nella previdenza professionale,
il che significa che il reddito percepito sotto forma di supplementi è costitutivo di rendita. AutoPostale: I
supplementi per lavoro domenicale d'ora in poi sono assicurati nella CP e sono pertanto costitutivi di
rendita (+13,5%), a questi va ad aggiungersi un'indennità per le vacanze pari al 10,64 / al 13,04% a
seconda dell'età del collaboratore.
Lavoro serale e notturno
Lavoro serale e notturno
Posta CH / PostFinance:
CHF 5.80 per ora iniziata tra le 20.00 e le 6.00.
Posta CH / PostFinance:
Lavoro notturno regolare: impiego in 25 o più notti
20
Supplemento di tempo fra le 22.00 e le 24.00: 15
%;
- supplemento di tempo tra le 24.00 e le 4.00:
30% (40% per i collaboratori a partire dai 55 anni
di età); il supplemento è corrisposto anche tra le
4.00 e le 5.00, a condizione che il collaboratore
sia entrato in servizio prima delle 4.00.
AutoPostale:
come sopra.
per anno civile:
a. supplemento di tempo del 10% nell'intervallo
tra le 23.00 e le 6.00
b. supplemento salariale di CHF 7.- l'ora, proporzionalmente al tempo nell'intervallo tra le
20.00 e le 6.00
In caso di lavoro notturno/ serale non corrispondente a questi criteri, i collaboratori ricevono un
supplemento salariale del 25% (23.00-6.00) e un
supplemento salariale di CHF 7.- l'ora, proporzionalmente al tempo (20.00-23.00)
Per il lavoro notturno tra le ore 24.00 e le 4.00 (fino
alle ore 5 con entrata in servizio prima delle ore
4.00) oltre ai supplementi si riconosce un supplemento di tempo del 20%.
Se i collaboratori prestano servizio esclusivamente
tra le ore 5.00 e le 6.00, il supplemento di tempo è
concesso sotto forma di supplemento salariale di
CHF 7.- l'ora, proporzionalmente al tempo, senza
diritto ad ulteriori supplementi salariali o di tempo.
I supplementi salariali per il lavoro notturno e domenicale vengono accumulati laddove la collaboratrice / il collaboratore presti lavoro notturno e
lavoro domenicale con cadenza regolare. In tutti gli
altri casi non vengono accumulati e i collaboratori
ricevono il relativo supplemento salariale maggiore.
AutoPostale:
Per il personale LDL si applica il seguente regolamento:
CHF 5.10 per ora iniziata tra le 20.00 e le 6.00.
Supplemento di tempo: regolamento del CCL attuale
A causa del cambiamento dalla legge sulla durata del lavoro (LDL) alla legge sul lavoro (LL), i supplementi per gli orari di lavoro irregolari finora in vigore sono stati sottoposti a grandi modifiche. La LDL
prevede supplementi di tempo più elevati rispetto alla nuova LL, tuttavia non disciplina il lavoro domenicale (vedi più in basso lavoro domenicale). La LL, a sua volta, prevede solo un supplemento di tempo
del 10% per il lavoro notturno (dalle ore 23.00 alle 06.00) e ammette un'indennità pecuniaria. Inoltre,
questo 10% non può essere computato sul tempo di lavoro, ma deve essere fruito come tempo libero.
Nel complesso il risultato è da considerarsi neutrale. Il supplemento per il lavoro serale, quello per il
lavoro notturno e i supplementi di tempo vanno ben oltre il livello previsto dalla legge e i supplementi
sono più elevati rispetto a quelli previsti nel vecchio CCL.
Novità: d'ora in poi i supplementi sono assicurati nella CP. L'indennità per le vacanze viene pagata
anche in caso di lavoro notturno irregolare. Per Posta CH e PostFinance l'indennità per il lavoro sera21
le/notturno aumenterà da CHF 5.80 a CHF 7.00. Questi supplementi d'ora in poi sono assicurati per tutti
i collaboratori. I supplementi di tempo durante le ore di punta notturne, ovvero nella fascia oraria 24.0004.00 (fino alle 05.00 del mattino, qualora il lavoro sia iniziato prima delle 04.00) vengono aumentanti al
30%. La differenza del 20% rispetto alla LL può essere aggiunta al tempo di lavoro.
Luogo base
Luogo di lavoro
Anziché un luogo di lavoro è possibile accordarsi
su un'area geograficamente definita con luogo
base.
Un luogo di lavoro con un relativo ambito
d’impiego.
Nel CIL è stabilito solo un luogo di lavoro. La regolamentazione attuale delle aree geograficamente
definite viene mantenuta per analogia con le seguenti modifiche:
- l'attuale luogo base d'ora in poi si chiamerà luogo di lavoro e il termine "area geograficamente definita"
sarà sostituito con il termine "area di impiego";
- ogni luogo di lavoro ha un'area di impiego
- tempo di percorrenza massimo 30 minuti (veicolo a motore) risp. 45 minuti (mezzi pubblici, compreso
traffico urbano)
Misure salariali
Misure salariali 2016
Negoziazioni annuali
Le misure salariali sono state tenute in considerazione durante i negoziati CCL
Posta CH/ PostFinance:
0,6% di misure salariali individuali
ovvero 0,4% garantito + 0,2% supplementari
un versamento una tantum di 400 franchi pro rata
ovvero circa lo 0,5%
Totale circa + 1,1%
AutoPostale:
0,4% di misure salariali individuali
Le misure salariali sono state direttamente integrate nelle negoziazioni CCL. Ciò permette alla Posta di
minimizzare l'onere per l'attuazione e ai sindacati di riprendere fiato dopo 20 mesi di trattative.
Mentre le imprese orientate all'esportazione riducono i salari o aumentano le ore lavorative e mentre sul
mercato regnano tassi d'interesse negativi e inflazione negativa, siamo riusciti a negoziare misure salariali che vanno controcorrente. Lo 0,6% si compone di una quota garantita pari allo 0,4% e di un ulteriore 0,2%. A partire dal 2016, le misure salariali d'ora in poi saranno sempre messe in atto nel mese d'aprile .
IA-RP: Per i conducenti di IA-RP l'uguaglianza di fatto rappresenta un importante passo avanti. Finora i
sindacati avevano solamente la possibilità di chiedere ad AutoPostale di attuare le misure salariali anche per gli IA-RP, d'ora in poi questo sarà realtà.
Misure salariali: scenario di emergenza
nessuno scenario di emergenza
Misure salariali: scenario di emergenza
nuovo scenario di emergenza
Nell'accordo supplementare, lo scenario di emergenza "Misure salariali" viene descritto come segue:
Periodi di difficoltà economica possono impedire alla Posta CH SA, come anche ad altre imprese, di
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concedere aumenti del salario e possono rendere necessario il ricorso a misure incisive come riduzioni
del grado di occupazione, licenziamenti o la disdetta risp. il mancato rinnovo di contratti collettivi di lavoro. Presso Posta CH SA valgono le seguenti disposizioni:
- in periodi di difficoltà economica le parti possono concordare di rinunciare a trattative salariali e, nella
comunicazione interna, far riferimento al fatto che è garantita la prosecuzione del sistema salariale (in
tal caso verrebbe concesso un aumento dello 0,4% a titolo individuale);
- al fine di evitare misure incisive come riduzioni del grado di occupazione, licenziamenti o la disdetta
risp. il mancato rinnovo del contratto collettivo di lavoro, le parti possono anche concordare che non
venga concesso l’aumento dello 0,4%.
Qualora le parti non riescano ad accordarsi sul modo di procedere, la CPC deciderà in modo definitivo.
Dal punto di vista di transfair questa opzione è ragionevole. Tuttavia, deve essere preceduta da negoziati e i risultati che ne emergono devono essere sottoposti ai nostri membri per una ratifica democratica.
Nuovi assunti e personale ausiliario
Lavoro occasionale
Il CCL «Nuovi assunti e personale ausiliario»
viene abolito. I collaboratori attualmente impiegati
con il rapporto CCL N&A saranno trasferiti in un
rapporto d'impiego secondo il CCL salario mensile
(SM), il CCL salario mensile con opzione GO o il
CCL salario orario (SO) lavoro occasionale.
Il grado di occupazione massimo nella media annua nel caso del lavoro occasionale non può superare il 20%.
I collaboratori hanno la possibilità di accettare o
rifiutare gli impieghi di lavoro offerti.
In caso di incapacità al lavoro, al posto del versamento continuato dello stipendio viene corrisposto
un supplemento salariale del 2,5%.
Supplemento per i giorni festivi del 3,75% (per i
collaboratori attuali lo stipendio viene ripartito in
salario + supplemento per giorni festivi)
L'entità del supplemento vacanze dipende dall'età
del collaboratore (13,04% o 15,56%)
Il piano sociale non trova applicazione.
L'abolizione di questi due tipi di assunzioni, ovvero la loro integrazione nel CCL Posta, migliorerà la
situazione per i diretti interessati.
Pause brevi (retribuite)
Pause brevi (retribuite)
Per un tempo di lavoro ininterrotto di 3,5 ore o più
il collaboratore ha diritto a una pausa breve di 15
minuti.
Posta CH: i collaboratori hanno diritto a una breve
pausa di 15 minuti retribuita come tempo di lavoro
al giorno se il tempo di lavoro ininterrotto previsto
(inclusa la pausa in questione) è almeno di 3,5 ore.
PostFinance: i collaboratori hanno diritto a due
brevi pause di 15 minuti retribuita come tempo di
lavoro al giorno se il tempo di lavoro ininterrotto
previsto (inclusa la pausa in questione) è almeno
di 3,5 ore.
23
AutoPostale: per il personale LDL valgono le disposizioni dell'LDL.
Nella legge sul lavoro sono stabilite le seguenti pause brevi: 15' in caso di un impiego di lavoro di almeno 5 ore e 30'; 30' in caso di un impiego di lavoro di almeno 7 ore; 1 ora in caso di impiego di lavoro di
almeno 9 ore. Non esistono regolamentazioni nemmeno sulla computazione sotto forma di tempo di
lavoro e pagamento. Le pause brevi continueranno a essere valide anche nel nuovo CCL. Per un'attività
consecutiva di almeno 3,5 ore, i collaboratori hanno il diritto a 15 minuti di pausa al giorno. PostFinance
continuerà ad accordare ai propri collaboratori anche in futuro due pause brevi retribuite. Per i colleghi
di AutoPostale sarà mantenuta la regolamentazione attuale (LDL).
Personale temporaneo
Al massimo 6 mesi; in caso di mantenimento
dell'impiego, trasferimento nel CCL nuovi assunti
e personale ausiliario e al massimo altri 12 mesi
d'impiego, vale a dire fino a 18 mesi in totale.
Personale temporaneo
Impiego per un massimo di 12 mesi e in caso di
prosecuzione dell'impiego: trasferimento in un
rapporto di lavoro sottoposto a CCL Posta.
Novità: L'impiego ininterrotto di personale a prestito non deve superare i 12 mesi; la possibile durata
d'impiego prima di un eventuale trasferimento nel CCL Posta è stata pertanto ridotta da 18 a 12 mesi,
non da ultimo anche per offrire ai collaboratori una prospettiva in tempi più brevi.
Piano sociale
Piano sociale
Attuale piano sociale
Viene mantenuto l'attuale piano sociale.
Di recente, nel diritto in materia di risanamento è stato integrato l'obbligo a un piano sociale.
Un'importante pietra miliare: l'innovativo e ampio piano sociale rimarrà invariato e sarà mantenuto anche in futuro. Continuerà ad offrire un'importante ed efficace protezione contro il licenziamento soprattutto agli ultra 55enni con oltre 20 anni di servizio. Questa protezione comprende una garanzia di impiego fino al compimento del 62° anno d'età, a condizione che i diretti interessati abbiano optato per il
pacchetto di prestazioni 1. Ma anche tutti gli altri collaboratori possono beneficiare del piano sociale in
caso di riorganizzazioni: possono infatti scegliere il provvedimento che offre loro le prospettive professionali più vantaggiose.
Premio fedeltà
Premio fedeltà
Premi fedeltà
Premio fedeltà
Al raggiungimento
Al raggiungimento
dei 5 anni
0
dei 5 anni
dei 10 anni
1 settimana di vacanze o CHF
1250.00
1 settimana di vacanze o CHF 1500.00
dei 10 anni
1 settimana di vacanze o CHF 1500.00
dei 15 anni
1 settimana di vacanze o CHF 1500.00
dei 20 anni
3 settimane di vacanze o CHF
3750.00
1 settimana di vacanze o CHF 1500.00
dei 25 anni
1 settimana di vacanze o CHF 1500.00
4 settimane di vacanze o CHF
Ogni ulteriori 5 anni
1 settimana di vacanze o CHF 1500.00
dei 15 anni
dei 20 anni
dei 25 anni
24
1 settimana di vacanze o CHF
1250.00
5000.00
Ogni ulteriori 5 anni
4 settimane di vacanze o CHF
5000.00
Novità: d'ora in poi il premio fedeltà sarà corrisposto per la prima volta dopo cinque anni e in seguito
nella stessa misura ad intervalli di cinque anni. Del primo cambiamento beneficeranno in primis i colleghi più giovani. Presso la Posta un rapporto di lavoro al momento dura in media circa 15 anni. I collaboratori possono scegliere tra un premio in denaro (1'500) o un premio sotto forma di tempo libero (1 settimana di vacanza). Rispetto alla regolamentazione precedente, il premio fedeltà per 5, 10 e 15 anni di
servizio è aumentato in generale per ogni importo versato di circa 250.-.
Regolamentazione transitoria – Premio fedeltà
I collaboratori che, mentre è in vigore il presente CCL, hanno terminato il 20o anno di servizio presso il
datore di lavoro, hanno diritto a tre settimane supplementari di ferie. I collaboratori che, mentre è in
vigore il presente CCL, hanno terminato il 25o, 30o, 35o, 40o, 45o o 50o anno di servizio presso il datore
di lavoro, hanno diritto a quattro settimane supplementari di ferie. È esclusa ogni forma di compensazione sotto forma di prestazioni pecuniarie. Le ferie supplementari possono essere godute in al massimo due soluzioni. I collaboratori che sono stati assunti nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre
2010 hanno diritto a un premio unico di 500 franchi. Per i colleghi più anziani la soluzione transitoria è
neutrale, per coloro che sono stati assunti tra il 2009 e il 2010 rappresenta invece un vantaggio supplementare.
Tre anni dopo la sua entrata in vigore, il CCL sarà rinegoziato. In occasione di queste trattative, transfair
rivendicherà la prosecuzione di questa soluzione transitoria e si impegnerà affinché i colleghi più attempati possano beneficiare anche in futuro dei vantaggiosissimi premi fedeltà e ottengano la stima e la
riconoscenza che si meritano.
Rescissione del rapporto di lavoro / disdetta
Rescissione del rapporto di lavoro / disdetta
- Abolizione delle ragioni di disdetta conclusivi
- Nessun obbligo alla riassunzione in caso di disdette abusive
- La disdetta presuppone una avvertimento come
requisito formale
- Termini di disdetta paritetici fino a 3 mesi
Il CO non prevede né un elenco delle ragioni di disdetta né un obbligo al mantenimento del posto di
lavoro.
Il collaboratore (o per suo rappresentante sindacale) mantiene la possibilità di opporsi a una disdetta
intentando una causa davanti a un giudice. Il CCL non contiene più ragioni conclusive di disdetta. Nel
verbale aggiuntivo sono però tuttora elencati diversi punti considerati quali obiettive ragioni di disdetta.
L'obbligo alla riassunzione in caso di disdetta abusiva viene a mancare. Abbiamo approvato questo
punto perché i collaboratori ne facevano uso solo in rarissimi casi e chi aveva problemi con il superiore
o era vittima di vessazioni non aveva alcun interesse a tornare sul vecchio posto di lavoro.
Novità: In caso di disdetta abusiva, come misura preventiva troverà applicazione un'elevata indennità
che può arrivare fino a 12 mensilità. Un superiore dovrà dunque pensarci due volte prima di prendere
tale decisione. Inoltre, dopo il primo anno di servizio, tutte le disdette - ad eccezione di atti delittuosi o
disdetta senza preavviso - devono essere precedute da un avviso.
Rimborso spese
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Rimborso spese
Finora nessun rimborso nel recapito PL.
Per gli altri collaboratori gli importi finora variavano in base alle cifre 72 e 80 dell'allegato 1, CCL
Posta.
Nel recapito e nei trasporti presso PL viene applicato un modello a tre livelli:
Variante 1: il veicolo di servizio può essere utilizzato per il viaggio dal luogo di domicilio a quello di
lavoro, il tempo non vale come orario di lavoro
(accordo individuale) Variante 2: al massimo CHF
17 per il pasto principale al ristorante (accordo
individuale) Variante 3: CHF 5.- per la merenda
per tutti coloro che rinunciano sia alla variante 1
che alla variante 2.
Gli ulteriori dettagli sono disciplinati nell'accordo
supplementare.
Per tutti gli altri collaboratori:
CHF 10.- per la colazione
CHF 17.- per il pranzo/la cena
CHF 0.60/km per l'utilizzo del veicolo privato
Per tenere conto delle basi legali, anche la regolamentazione sul rimborso spese è stata modificata. Il
CCL definisce in maniera dettagliata quando una prestazione lavorativa viene considerata "fuori sede" e
chi ha diritto a un rimborso. Alcuni elementi relativi alle spese sono stati formulati in modo più chiaro,
alcuni sono stati aggiunti e altri ancora aboliti.
Novità: AutoPostale: spese per il personale conducente finora 11.- per ogni pausa fuori sede al massimo 2 x al giorno (= 22.-); d'ora in poi: al massimo 5.- per la colazione, 17.- per il pranzo e 17.- per la
cena (al massimo due indennità al giorno). Esempio: Pranzo e cena ognuno 17.-- = totale 34.Salario assicurato
Salario assicurato
Le indennità per lavoro notturno, per lavoro doLe indennità per lavoro notturno, per lavoro domemenicale, per servizio di picchetto e di supplenza nicale e per servizio di picchetto sono assicurate
non sono assicurate nella previdenza professiona- nella previdenza professionale.
le.
Novità: i supplementi per lavoro notturno, lavoro domenicale e servizi di picchetto d'ora in poi sono
assicurati nella previdenza professionale. Ciò significa che il reddito percepito sotto forma di supplementi è costitutivo di rendita. Questa regolamentazione costituisce un notevole miglioramento rispetto
allo status quo e rafforza la previdenza.
Salario con servizio civile
Salario con servizio civile
80% del reddito lordo per tutte le prestazioni.
Formazione di base = 80% versamento continuato
del salario
Altri servizi = 100% versamento continuato del
salario
Novità: Aumento del versamento continuato del salario del 20%, ovvero dall'80 al 100% per prestazioni
di servizio civile che vanno oltre la formazione di base.
Servizio a domicilio
Servizio a domicilio
Finora 7.50 al giorno.
Il supplemento è stato abolito.
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Negli ultimi anni, il "servizio a domicilio" è stato notevolmente semplificato. Gli addetti al recapito portano con sé solo più le buste preparate che vengono consegnate all'ufficio postale successivo.
Novità: siamo comunque riusciti a negoziare un ottimo rifinanziamento del 150%. Ai collaboratori sarà
pertanto corrisposto il controvalore del supplemento di un anno e mezzo ricevuto finora. Nonostante il
CCL entri in vigore già il 1.1.2016, il supplemento sarà abolito solo a partire dal 1.1.2017. Con un periodo transitorio di un anno siamo dunque riusciti a conseguire una percentuale effettiva del 250%.
Un'alternativa sarebbe stata di sottoporre la funzione a un esame. Tuttavia ciò avrebbe probabilmente
determinato notevoli conseguenze per gli addetti al recapito delle lettere.
Sistema salariale
Sistema salariale
L'esperienza utile viene conteggiata partendo da
grado di esperienza «zero» su un periodo di dodici anni.
L'aumento salariale automatico sulla base degli
anni di esperienza verrà quindi abolito. Nell'ambito
delle trattative salariali annuali viene garantito lo
0,4% di misure salariali individuali, integrate nel
salario.
Presso RV gli stipendi massimi per i nuovi assunti nei LF 4-7 (personale di vendita e responsabili degli
uffici postali) di ogni fascia salariale saranno ridotti del 10%. Fatto che lascia l'amaro in bocca. Gli attuali
collaboratori non subiranno invece alcuna decurtazione. Evidentemente, in veste di datore di lavoro la
Posta è ancora attrattiva al punto da poter reclutare sul mercato del lavoro senza problemi nuovi collaboratori a un salario più basso. Questa misura è anche una conseguenza dovuta alla pressione sui
costi a cui RV è tuttora esposta, nonostante la chiusura di diversi uffici postali.
Il comprovato sistema salariale (ripartizione in unità di settori, nonché serie e livelli di funzione) sarà
mantenuto anche nel nuovo CCL. Mantenuto sarà anche il salario dei collaboratori esistenti. L'odierna
indennità in funzione del mercato del lavoro verrà integrata nell'attuale salario. Nessuno perderà dunque la suddetta indennità, anche se sarà sottoposta a una regolamentazione diversa (vedi regioni salariali). Le buone prestazioni saranno inoltre meglio ricompensate.
Novità: l'incremento automatico di stipendio in base agli anni di esperienza subirà una modifica. L'aumento individuale dello 0,4% sarà d'ora in poi integrato e assicurato nel salario. In tal modo non sarà
rafforzata soltanto la previdenza, ma sarà anche possibile passare da una fascia salariale all'altra (una
regolamentazione che va ben oltre a quella relativa ai 12 anni di aumento d'esperienza). In altre parole:
le prospettive salariali di ogni singolo collaboratore aumenteranno. Per l'evoluzione individuale del salario è a disposizione il controvalore degli anni di esperienza (0,4% della massa salariale). Lo 0,4% deve
essere esaurito per ciascun'unità di gestione e del gruppo. Non possono essere esclusi complessivamente singoli gruppi di persone. La Posta istituisce a tal proposito un controlling che verrà messo a
disposizione dei sindacati.
Le fasce salariali iniziali sono state abolite, il salario minimo d'ora in poi è dell'85% delle fasce salariali
attuali , mentre quello massimo è equivalente alle odierne fasce salariali. Il trasferimento degli stipendi
che si trovano al di sotto delle fasce salariali: 1.1.2016 trasferimento del salario effettivo, 1.1.2017 al
massimo il 3% al di sotto del salario minimo per ogni LF, al più tardi a partire dal 1.1.2018 salario minimo per ogni LF. In tal modo aumentiamo i redditi più bassi in due fasi.
Grazie all'apertura del limite superiore della fascia salariale, presso PostFinance si sono potuti rendere
conformi al settore i salari minimi.
Il salario minimo di CHF 50'000 rimane = successo di negoziazione dei sindacati nel quadro delle tratta-
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tive salariali.
Definizione di 4 regioni salariali: il salario minimo e il salario massimo aumentano per ogni regione salariale proporzionalmente all'attuale indennità in funzione del mercato del lavoro.
Tempo di lavoro (tempo di lavoro normale)
Tempo di lavoro (tempo di lavoro normale)
Tempo di lavoro normale: 41 ore settimanali; in
linea di massima la durata del lavoro effettuato è
di 42 ore alla settimana con settimana di compensazione annua.
Posta CH / PostFinance: tempo di lavoro normale
settimanale 42 ore, conversione della vecchia
settimana di compensazione in una settimana di
vacanze.
AutoPostale: regolamento del CCL attuale
L'orario di lavoro presso AutoPostale rimarrà invariato.
Novità presso Posta CH / PostFinance: La trasformazione della settimana di compensazione in una
settimana di vacanze crea valore aggiunto.
Tempo parziale per i lavoratori anziani
Tempo parziale per i lavoratori anziani
Nessun diritto legale.
Esiste un diritto unico a partire dai 58 anni; riduzione del grado di occupazione (GO) di almeno il
10% (base 100%). GO minimo rimanente dopo la
riduzione: 50%. Per il GO ridotto la collaboratrice/il
collaboratore può versare alla cassa pensioni sia i
contributi del datore di lavoro che quelli del dipendente.
Novità: A partire dal 58° anno d'età i collaboratori avranno diritto al pensionamento parziale. Sulla base
di un posto a tempo pieno, potranno ridurre il tasso d'occupazione fino ad un massimo del 50%. Questa
riduzione permetterà loro di disporre di maggiore flessibilità nella fase finale della loro vita professionale.
Tempo parziale semi flessibile (TP SF)
Opzione grado di occupazione (opzione GO)
Il rapporto d’impiego TP SF viene abolito. I collaboratori attualmente impiegati con il rapporto TP
SF saranno trasferiti in un rapporto d’impiego
secondo il CCL salario mensile (SM) o il CCL
salario mensile con opzione GO.
Una volta l'anno è possibile l'adeguamento del
grado di occupazione fino al 20% (base GO attuale). È necessaria una comunicazione scritta nel
rispetto del termine di preavviso. Il piano sociale
non trova applicazione.
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Nell'accordo supplementare abbiamo definito una limitazione. Per le tre SA non possono essere impiegate più di 1000 unità di personale quali collaboratori con opzione GO. Questa regolamentazione permette di eliminare le attuali oscillazioni mensili del salario e offre ai collaboratori sicurezza nella pianificabilità.
Termini di disdetta
Termini di disdetta
Datore di
lavoro
Collaboratore
Durante il periodo di prova
Nei primi 2
mesi
Per la fine
della settimana che segue
la disdetta
Per la fine
della settimana che segue
la disdetta
Dal 3o mese
Per la fine del
mese successivo
Per la fine del
mese successivo
Fino al 5o
anno di servizio incluso
3 mesi
3 mesi
Dal 6° al 10°
anno di servizio incluso
4 mesi
3 mesi
Dall’11o anno
di servizio
6 mesi
3 mesi
CCL SG (AutoPostale):
Durante il periodo di
prova
7 giorni per la fine
della settimana civile
Dopo il periodo di prova
Dopo il periodo di
prova
1 mese
1o anno di servizio
3 mesi
A partire dal 50o anno di età e 20 anni di
servizio, se la la disdetta viene data dalla
società del gruppo per motivi economici e la
collaboratrice / il collaboratore non desidera
un termine più breve: 5 mesi
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Datore di lavoro e
lavoratore
Durante il periodo di
prova
7 giorni
Nel 1o anno di servizio
1 mese
Dal 2o anno di servizio
3 mesi
Dal 20o anno di servizio su richiesta della collaboratrice / del collaboratore 5 mesi, se la collaboratrice / il collaboratore al momento della
disdetta ha compiuto il 50o anno di età
Il CO vieta esplicitamente la stipulazione di periodi di disdetta diversi per i datori di lavoro e i lavoratori.
Nel vecchio CCL, a partire dal 6° anno di impiego il datore di lavoro era legato a termini di preavviso più
lunghi rispetto a quelli previsti per il personale.
Novità: i collaboratori che hanno compiuto il 50° anno d'età e con 20 anni di servizio possono richiedere dal datore di lavoro una proroga del termine di disdetta di 5 mesi. Ciò garantisce una certa sicurezza
ai collaboratori più fedeli che desiderano beneficiare di tale proroga. D'ora in poi vale un termine di disdetta di uguale durata sia per i lavoratori sia per il datore di lavoro. È anche nell'interesse del lavoratore non essere legato al datore di lavoro più del necessario.
Vacanze
Fino ai 49 anni compiu- 5 settimane
ti
Dal 50o anno di età
5 settimane e 3 giorni
Dal 60o anno di età
6 settimane e 1 giorno
Inoltre diritto ad una settimana di compensazione
per la settimana di 42/41 ore
Fino a 59 anni
6 settimane
Dal 60o anno di età
7 settimane
È integrata la conversione della settimana
di compensazione in una settimana di vacanze
Vacanze
Posta CH / PostFinance:
AutoPostale:
Fino ai 59 anni com5 settimane
piuti:
Dal 60o anno di età
6 settimane
Inoltre, diritto a una settimana di compensazione
per la settimana di 42/41 ore
Il Codice delle obbligazioni (CO, art. 329a), di cui d'ora in poi va tenuto conto, stabilisce il diritto a 4
settimane di vacanze o 5 settimane fino al compimento del 20° anno d'età.
Gli ultra 50enni perdono 3 e gli ultra 60enni 1 giorno di vacanza. Grazie al diritto al recupero dei giorni
festivi, le perdite vengono tuttavia compensate quasi per intero o addirittura superate. Per informazioni
più dettagliate vedi giorni festivi.
Novità: grazie alla trasformazione della settimana di compensazione, il personale di Posta CH SA e
PostFinance SA potrà godere di una settimana di vacanza aggiuntiva che assume tutta un'altra qualità.
Versamento continuato del salario
Versamento continuato del salario
720 giorni: 360 giorni 100%, 360 giorni 80%
730 giorni : 365 giorni 100%, 365 giorni 80%
Novità: proroga del versamento continuato del salario (720 giorni > 730 giorni) in caso di malattia e
infortunio; un anno al 100%, un ulteriore anno all'80%. Partecipazione al programma Case Management
aziendale (CMA), se richiesto dalla Posta. Nel caso in cui venisse rifiutata la collaborazione CMA, la
disdetta può essere presentata dopo il termine dei periodi protetti. In caso di infortunio e malattia professionale, a partire dal secondo anno non subentra alcuna riduzione, ovvero versamento continuato al
100%.
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"I nuovi contratti collettivi garantiscono la
continuità. In qualità di presidente di categoria, per me è fondamentale che la Posta
continui a garantire anche in futuro condizioni di lavoro eque e socialmente sostenibili."
Werner Rüegg,
Presidente di categoria,
Responsabile ufficio postale presso RV
"Per una moltitudine di collaboratori, i supplementi rappresentano un'importante componente salariale e sono pertanto fondamentali per il sostentamento. Sono lieta che siamo riusciti a far sì che i
supplementi in futuro siano assicurati nella previdenza professionale."
Prisca Loretan,
Membro del feedback team e
Collaboratrice di PostLogistics
"I miei colleghi, che finora erano sottoposti
al CCL per nuovi assunti e personale ausiliario e che saranno trasferiti al nuovo CCL,
beneficeranno delle nuove condizioni di
lavoro."
Gabriel Froidevaux,
Membro del feedback team e
Formatore professionale presso PostMail
Berna, 27 marzo 2015
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Volantino CCL