CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI
TURISTICI
contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le
modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per
accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art.21.
Terre Polari Viaggi è un’agenzia di viaggi intermediaria specializzata
nella vendita di pacchetti turistici nelle destinazioni nordiche e polari, e
collabora a tal fine in modo esclusivo con diversi T.O. che forniscono
servizi turistici e viaggi di gruppo incoming nelle medesime
destinazioni.
Gli effetti delle seguenti Condizioni Generali, la scheda tecnica e le
informazioni contenute nel sito www.terrepolari.com e nei programmi
dettagliati di viaggio costituiscono l'oggetto del contratto di pacchetto
turistico. L'informazione sul programma/offerta contenuti nella scheda
tecnica è vincolante per l'organizzatore, a meno che non occorra una
delle seguenti circostanze:
a. che le modifiche di queste informazioni siano comunicati
chiaramente per iscritto al consumatore prima dell’entrata in essere
del contratto e tale possibilità sia stata chiaramente espressa nel
programma/offerta.
b. che avvengano posteriormente delle modifiche, previo accordo per
iscritto tra le parti contraenti.
Come previsto dalla normativa vigente si elencano qui di seguito le
Condizioni Generali di vendita dei pacchetti e servizi turistici e loro
parte integrante come da art. 5.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo
– anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda
tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del
programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o
S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod.
Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40
Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori
condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto
l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i
vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list”
prevista dal medesimo Regolamento.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino
alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio
2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive
modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in
base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai
sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o
denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di
turismo" , "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e
verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici,
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o
offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale
combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza
scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici
realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione
un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici
hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le
crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in
qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito
indicati,venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a)
trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle
esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto
turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso
l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della
partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai
sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente
definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si
riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso
previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 40%
dell’ammontare totale del pacchetto turistico salvo maggior incidenza
della porzione volo e delle quote assicurative, da versare all’atto della
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa; il saldo dovrà
essere effettuato almeno 45 giorni prima della partenza. Il saldo del
prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene
materialmente all’organizzatore. Per le prenotazioni in epoca
successiva a tale termine il saldo dovrà essere versato al momento
della prenotazione in un’unica soluzione. Il mancato pagamento delle
somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come
riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno
sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o l’intermediario che abbia
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando
il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non
accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquistare la somma già
pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai
sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti
sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel
Catalogo o nel Programma fuori catalogo. Resta tra le parti inteso che il
diritto alla restituzione di quanto versato sorge a seguito di mancata
accettazione di modifiche sostanziali determinate da evento
imputabile o riconducibile al T.O.; è pertanto escluso il diritto alla piena
restituzione di quanto versato ove la modifica sia conseguente a forza
maggiore o caso fortuito ed il T.O. abbia corrisposto o debba
corrispondere ai terzi fornitori di servizi somme delle quali non può
esigerne la ripetizione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si
indicano i costi della biglietteria aerea con tariffa speciale che non può
essere rimborsata in caso di mancata fruizione. Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla,
(Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di
viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad
annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il
10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento
di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà
dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o
di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui
ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno
addebitati
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7
comma 1
– il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata
nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio
su misura (vedi Capitolo Scheda Tecnica – ex Art. 5), l’eventuale
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della
conclusione del contratto o per altri servizi già resi. La richiesta di
cancellazione si ritiene valida solamente qualora venga presentata in
forma scritta. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto non può essere effettuata, per fatti o atti imputabili
all’organizzatore, questi predispone soluzioni alternative per la
prosecuzione del viaggio programmato, senza supplementi di prezzo a
carico del contraente, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 25 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, salvo che le parti
dispongono di un tempo minore da contratto, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le
generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
(ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere
erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà
quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le
eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in
scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di
carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni
caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le
locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al
numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
consumatori
potrà
essere
imputata
all’intermediario
o
all’organizzatore. I consumatori dovranno informare l’intermediario e
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della
partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione
sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista
reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno
assoggettate a formale sconsiglio. I partecipanti inoltre prendono atto
che le situazioni di pericolo possono rapidamente variare e diffondersi
e che nonostante la massima cura esercitata dalle diverse fonti ufficiali
di informazione queste non possono farsi garanti della assoluta
correttezza degli avvisi disponibili al pubblico e che tali informazioni
non vogliono e non possono sostituirsi alla decisione individuale di
effettuare o meno il viaggio. Pertanto l’organizzatore e l’intermediario
non potranno essere chiamati a rispondere di eventuali danni e
pregiudizi che dovessero insorgere in corso di viaggio a causa della
insorgenza o della evoluzione di situazioni di pericolo nei paesi visitati.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese
necessarie al loro rimpatrio Il turista è tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il
turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare
l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo
dell’inadempimento
totale
o
parziale
delle
prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei
servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità
dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod.
Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini
di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei
limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico
nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista
secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali),
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile
al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza
maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata
dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva
presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante
locale
o
l’accompagnatore
vi
pongano
tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà
altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di
una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o
all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di
rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali
infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza
maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti
esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà
proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte . In tal
caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa
proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di
Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di
contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di
fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di
rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo
nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur.
attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è
tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le
modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt.
da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi,
anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a
rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino
la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere
considerato organizzatore di viaggio.
•
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in
loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono
estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Terre Polari
Viaggi nella veste di intermediario. Pertanto nessuna responsabilità
potrà essere ascritta a Terre Polari Viaggi né a titolo di organizzatore
né a titolo di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a
titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali
possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.
SCHEDA TECNICA: ex. Art. 5 – Parte Integrante delle Condizioni
Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici.
Sostituzione
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal consumatore
successivamente alla conferma da parte di Terre Polari Viaggi di tutti i
servizi facenti parte del pacchetto, comporta l’addebito al
consumatore di una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni
pratica” corrispondente a Euro 100,00 totali per variazione, più costo
del biglietto aereo se non rimborsabile, o penale cambio nome
richiesto dalla compagnia aerea. La modifica del nominativo del cliente
rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata da un
terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche
se effettuata entro il termine di cui all’art. 12, paragrafo a) delle
condizioni generali di contratto di Vendita di Pacchetti Turistici.
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale
mancata
accettazione
sarà
tempestivamente
comunicata
dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
Penalità di annullamento
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta
eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle
Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e
indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo
7, 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di
Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito
e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di
penale:
•
Quota individuale di gestione pratica e spese emissione biglietto
aereo;
•
Il premio della copertura assicurativa;
•
Le seguenti percentuali sulla quota viaggio, ovvero le penali di
cancellazione applicate dai T.O. i cui pacchetti turistici sono
oggetto di intermediazione da parte di Terre Polari Viaggi:
o 10% € fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza
(sabato escluso),
o 25% da 44 a 26 giorni lavorativi prima della partenza
(sabato escluso),
o 50% da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza
(sabato escluso),
75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza
(sabato escluso),
o Nessun rimborso dopo tale termine.
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali,
instant purchase, low cost e voli di linea). In questi casi le
condizioni relative alle penalità di cancellazione sono molto più
restrittive ed imposte in forma unilaterale dalle compagnie aeree.
La validità della tariffa proposta in fase di prenotazione è altresì
unicamente legata alle condizioni e scadenze stabilite dalla
Compagnia, che Terre Polari Viaggi avrà cura di comunicare per
iscritto.
o
Si precisa che:
•
Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”, dal computo si
escludono il giorno della partenza ed il giorno in cui viene data
comunicazione dell’annullamento;
•
Il Cliente si obbliga a comunicare la rinuncia entro 48 ore dal
verificarsi dell’evento che ha dato origine all’annullamento, ed in
caso di grave impedimento comunque non oltre le 6 ore prima
della partenza, con comunicazione scritta da inviarsi per via
telematica, a mezzo telegramma o raccomandata a TERRE POLARI
VIAGGI – Via S. Maria Maddalena, 10 – 36016 THIENE (VI);
•
Qualora il pacchetto includa passaggi aerei con compagnie lowcost o con tariffe non rimborsabili, la quota parte relativa al volo
potrebbe non essere rimborsata;
•
Le "quote di istruzione pratica" (o "quota di iscrizione") e le quote
di assicurazione (qualora le polizze siano state stipulate) non sono
mai rimborsabili;
•
Per partenze fuori catalogo o programmi su misura o in quei casi
in cui sono richiesti, dai fornitori dei servizi o dalle compagnie
aeree, depositi extra, le penali sopra riportate potranno subire
variazioni anche rilevanti;
•
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure
nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio
per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di
espatrio;
•
Qualora il partecipante che annulla il viaggio non avesse
provveduto al saldo dell’intera quota di partecipazione, sarà
comunque obbligato al pagamento delle penalità sopraindicate;
•
In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di
interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.
Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur. si comunica al turista l’esclusione
del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. Del D.Lgs. n. 206/2005
(Codice del Consumo). Si rendono perciò applicabili al turista che
recede dal contratto sottoscritto a distanza le penali d’annullamento
previste ed indicate nella scheda tecnica.
Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge. La
validità del presente catalogo va dal 01/10/2015 al 30/09/2016.
I nostri programmi sono basati su orari, cambi, tasse aeroportuali e
tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in vigore dalla data di
validità del catalogo e/o al momento della preparazione del
preventivo.
Organizzazione tecnica: tutti i Tour Operator che svolgono il ruolo di
organizzazione dei pacchetti turistici intermediati da Terre Polari Viaggi
sono in possesso di regolare autorizzazione amministrativa.
Terre Polari Viaggi, nel ruolo di intermediaria, ha stipulato ai sensi
dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79 del 23 Maggio 2011),
una polizza per la Responsabilità Civile Professionale con la ERV per un
massimale di € 2.000.000,00.
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Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la Garanzia “Annullamento Viaggio”, stipulando la polizza AMIEASY.
La quale rimborsa le penali trattenute dal Tour Operator, se l’assicurato rinuncia alla partenza per una delle motivazioni sotto riportate.
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ƐŽůŽĞĚĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƋƵĞůůĞŚĂŶŶŽǀĂůŽƌĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ͘
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico
Sede legale in Agrate Brianza 20864
Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14
Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.it
Capitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960
Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115
Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppi
Assicurativi
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA NR. 6003000083/P
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente
autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie nonché lo studio
professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica
individuale;
Appendice di Regolazione: il documento con cui mensilmente la
Impresa indica al contraente il numero dei nominativi comunicati e
inclusi in assicurazione nonché l’ammontare del relativo premio dovuto
ad integrazione del premio minimo;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ovvero ogni persona iscritta al viaggio organizzato dal contraente e
regolarmente comunicata alla Impresa;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Assistenza l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito
all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un
sinistro;
Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro
oggetti fissi o mobili.
Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per
l'igiene personale, il materiale fotocineottico, apparecchi radio-televisivi
ed apparecchiature elettroniche e la valigia, la borsa, lo zaino che li
possono contenere e che l'assicurato porta con sé in viaggio.
Centrale Operativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed
operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede
al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le
prestazioni di Assistenza;
Compagno di viaggio: La persona assicurata che, pur non avendo
vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta
regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’ Assicurato stesso.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di
assicurazione;
Day hospital: la degenza senza pernottamento presso un istituto di
cura.
Domicilio: il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell'assicurato.
Durata contratto: il periodo di validità del contratto scelto
dall’assicurato;
Europa: tutti i paesi d’Europa e del bacino del Mediterraneo con
esclusione della Federazione Russia.
Estero: tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia.
Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle,
figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di
parentela, cognati.
Fatturato: l’ammontare complessivo realizzato dal contraente nel
periodo di durata della polizza.
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico
dell’assicurato per ciascun sinistro;
Furto: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da
chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato
funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di
ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato
l'utilizzo in condizioni normali;
Impresa: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.;
Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma;
Incidente:
l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito,
imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso
con la circolazione stradale, così come definita dalla legge, che
provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in
condizioni normali;
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impresa in caso di
sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che
produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per
conseguenza la morte o un’invalidità permanente oppure un’inabilità
temporanea totale o parziale.
Intervento chirurgico: atto medico praticato in sala operatoria di un
istituto di cura o di un ambulatorio all’occorrenza attrezzato,
perseguibile attraverso
una azione cruenta sui tessuti ovvero
mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o
luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un
intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e
lussazioni
Invalidità Permanente: la definitiva perdita, a seguito di infortunio, in
misura totale o parziale, della capacità dell’assicurato allo svolgimento
di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura: l’ospedale, la casa di cura, la clinica universitaria,
l’Istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di
legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza
ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di
convalescenza, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la
Repubblica di San Marino.
Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da
infortunio.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la
conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente
alla stipulazione della polizza.
Massimale somma fino a concorrenza della quale la Impresa risponde
per ogni sinistro nell’assicurazione.
Medicinali:
sono considerati tali quelli che risultano descritti
sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti
parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche
se prescritti da un medico;
Mondo: tutti i paesi del mondo;
Nucleo Famigliare: Il coniuge more uxorio/convivente ed i figli
conviventi con l'Assicurato.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa;
Premio definitivo: L’ammontare del premio di polizza dovuto dal
contraente all’Impresa in base al numero dei nominativi in concreto
comunicati o in caso di polizza al tasso, moltiplicando il tasso lordo
annuo indicato in polizza al reale fatturato realizzato dal contraente nel
periodo di durata della polizza;
Premio minimo: L’ammontare del premio di polizza dovuto in ogni
caso dal contraente alla Impresa, a prescindere dal numero dei
nominativi in concreto comunicati o in caso di polizza al tasso,
dall’entità reale del fatturato nel periodo di durata della polizza;
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante
violenza o minaccia alla sua persona;
Residenza : il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora
abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di Cura;
Rischio: probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è
prestata l’assicurazione;
Scoperto:
la parte di danno indennizzabile a termini di polizza
che l'assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
Servizi Turistici: Passaggi aerei, sistemazioni alberghiere,
trasferimenti, noleggi auto, ecc venduti dal contraente all’assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è
prestata l'assicurazione;
Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente è
condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;
Tasso Lordo: il moltiplicatore da applicare al fatturato del Contraente
attraverso cui determinare il Premio Definitivo;
Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi: a)il coniuge, i genitori,
i figli dell’assicurato non ché qualunque altro affine o parente con lui
convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti
dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di
servizio;
Veicolo: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’assicurato,
azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree
pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello
identificato in polizza e deve intendersi nuovo ovvero immatricolato da
non più di sei mesi alla data di effetto della polizza;
Viaggio/Locazione: lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di
studio e di affari dell’Assicurato organizzato dal Contraente; il
viaggio/locazione inizia successivamente al momento del check-in (se
con volo aereo), dell’ingresso in hotel/appartamento (se solo
soggiorno), dell’imbarco (se con nave o traghetto), dell’accomodarsi in
carrozza
(se
con
treno).
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AMITRAVEL
Condizioni di Assicurazione AMITRAVEL Mod. 6003 (ed. 2010-09) –
Ultimo aggiornamento 30/09/2010
SEZIONE 4 – ANNULLAMENTO VIAGGIO
ART. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza,
l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed
iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante
dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle
Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi
turistici determinate da:
-
decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del
Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more
uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore,
nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati,
Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto
superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non
intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di
salute o della necessità di prestare assistenza alle persone
sopra
citate
malate
o
infortunate.
danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa
dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano
indispensabile e indifferibile la sua presenza;
impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di
partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate
dalle competenti Autorità;
guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato
dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di
partenza del viaggio;
citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare
dell’Assicurato,
avvenute
successivamente
alla
prenotazione;
furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio,
quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro
rifacimento in tempo utile per la partenza
impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie
già pianificate a seguito di nuova assunzione o
licenziamento da parte del datore di lavoro;
impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a
seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;
impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della
variazione della data: della sessione di esami scolastici o
di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di
partecipazione ad un concorso pubblico;
impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei
7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si
verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane
e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico
salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso
viaggio, la Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo
dei compagni di viaggio alla condizione che
anch’essi siano
assicurati.
ART. 4.2 – MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIA
L'assicurazione è prestata fino al costo di € 8.000,00. La polizza non
copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione pratica e i
premi assicurativi.
Gli indennizzi avverranno previa deduzione di uno scoperto a carico
dell’Assicurato pari al 15% da calcolarsi sulla penale applicata. Tale
scoperto non potrà essere inferiore ad € 50,00 per Assicurato.
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di decesso o ricovero
ospedaliero.
ART. 4.3 – OBBLIGIHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno
successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi
delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare
immediata denuncia telefonica contattando il numero verde
800335747 oppure al numero 039/65546646 attivo 24 ore su 24 o ad
effettuare
la Denuncia On-Line mezzo
internet sul sito
www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative
istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del
viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore
e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la
prenotazione.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al
viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la
Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad
inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare
che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua
partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro
attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In
questo caso il rimborso verrà effettuato applicando la franchigia
indicata nell’articolo 4.2.
La Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte
dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il
proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà
effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in
questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione della
franchigia indicata nell’articolo 4.2.
Qualora l'Assicurato non consenta alla Impresa di inviare
gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le
condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione
al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno
successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo
scoperto a suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di morte o
ricovero ospedaliero.
L’Assicurato deve consentire alla Impresa le indagini e gli
accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre
alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico
liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno
visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario della
Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da
impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata
produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari alla
Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al
corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di
viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in
cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che
hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio.
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour
Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel
segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico
dell’Assicurato.
ART. 4.4 - IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro
entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna
a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione
che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di
denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni la suddetta
liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato
l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.
ART. 4.5 - DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo 4.1 - Oggetto
dell'assicurazione, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al
50%, l'Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni
diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne
potrà disporre liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e
senza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell'Assicurato, gli
eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
ART. 1 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per
effetto di:
stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti
popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo,
scioperi;
terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici
dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in
connessione con trasformazione od assestamenti
energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente.
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando
non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o
situazioni di emergenza sociale evidenti;
dolo del Contraente o dell'Assicurato;
viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso,
con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a
trattamenti medico/chirurgici;
malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta
di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note
all'Assicurato alla sottoscrizione/adesione della polizza.
Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di
patologie preesistenti alla prenotazione dei servizi turistici
o del viaggio;
patologie riconducibili a complicazioni dello stato di
gravidanza oltre la 24ma settimana;
interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto
di organi;
uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti,
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV
correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche
cerebrali;
pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al
terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal
trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci
fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa
di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed,
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-
-
-
-
salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo,
deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football
americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con
autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso
l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte
unicamente a carattere ricreativo:
immersioni con
autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle competenti
autorità, bob, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting),
kite–surfing;
atti di temerarietà;
attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione
a gare o competizioni sportive, compresi prove ed
allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni. A deroga
della presente esclusione si intendono assicurate le gare
sportive svolte a livello ludico e o ricreativo;
gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche
comprese moto d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed
allenamenti ; se non di carattere ludico o in alternativa
svolte sotto legida delle federazioni;
le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia
impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di
esplosivi o armi da fuoco;
eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza
rendano impossibile prestare Assistenza.
ART. 2 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non
è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di
compensazione.
ART. 3 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al
viaggio o dal momento dell’adesione alla polizza mediante il
pagamento del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del
contraente e termina il giorno della partenza al momento in cui
l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal
Contraente.
ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto
alla Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice
Civile.
Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si
effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha
originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno,
pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza
(aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di
arrivo alla conclusione del viaggio.
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato,
l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.
ART. 6 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato,
previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e
ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la
Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di
liquidazione e dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule,
distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Impresa effettuerà il
pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa
dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto
a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.
L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la
presentazione completa della documentazione richiesta necessaria
alla valutazione del sinistro.
ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI
La quantificazione del danno sarà effettuata dalla Impresa mediante
accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da due Periti
nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno un
Terzo. Se una delle due Parti non provvede a nominare il proprio
Perito o manca l’accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale
della Impresa. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio
Perito e metà di quella del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a
maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti
per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i
casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi
direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
ART. 8 – LEGGE - GIURISDIZIONE
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla
Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque
controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla
giurisdizione italiana.
ART. 9 - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato prende atto e concede espressamente a Filo diretto
Assicurazioni la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del
danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella
singola garanzia/prestazione.
La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può
comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso
ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente si impegna:
ad assicurare con la presente polizza tutti i clienti che
acquistano un viaggio di propria organizzazione;
a consegnare, a tutti gli Assicurati, in formato cartaceo e prima
della sottoscrizione del contratto le
Condizioni
di
Assicurazione relative alla presente polizza ed il relativo glossario;
a pubblicare nei cataloghi la sintesi delle garanzie assicurative
previste dalla presente polizza.
COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA
Assistenza
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale
Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni
all’anno, telefonando al seguente numero verde:
800 279745
dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando la
numero + 39/039/65546646
comunicando subito le seguenti informazioni:
•
Nome e Cognome
•
•
•
Numero di polizza 6003000083/P
Motivo della chiamata
Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile
contattarVi.
Altre garanzie
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti
modalità:
-
via internet (sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia OnLine”) seguendo le relative istruzioni.
via telefono al numero 039/65546644 e per la garanzia
Annullamento Viaggio al numero verde 800335747.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna
prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al
fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia
del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione
assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
In caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la
data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi
specificata e i giorni di prognosi;
in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
In caso di decesso, il certificato di morte;
in caso di incidente al mezzo di trasporto copia della
constatazione amichevole di incidente (C.I.D) e/o verbale dei
vigili;
estratto conto di conferma prenotazione al viaggio;
fattura relativa alla penale addebitata;
programma e regolamento del viaggio;
ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio;
documenti di viaggio
Contratto di prenotazione del viaggio
In caso di penale addebitata dal vettore aereo:
conferma dell’acquisto del biglietto o documento analogo;
ricevuta di pagamento del biglietto;
dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata;
originale del biglietto aereo.
NOTA IMPORTANTE
•
Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle
riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito
del sinistro.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore
documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro
denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati,
relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o
parziale
del
diritto
al
rimborso.
3 di 4
•
E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio
che dovesse intervenire successivamente alla stipula del
contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due
anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al
sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia
all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga
accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente,
banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).
Per eventuali reclami scrivere a
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 14
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6892199 - [email protected]
in caso di mancato riscontro scrivere a:
ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N° 196/2003
In conformità di quanto previsto dall’art. 13 del decreto Legislativo
196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato
“Codice Privacy”), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito
denominata Impresa) intende fornire la seguente informativa.
In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che
formeranno oggetto del trattamento, l’Impresa intende precisare che:
−
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del
Cliente;
−
il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali
strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel
novero dei “dati sensibili” di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d)
e 26 del Codice Privacy.
1) Finalità’ del trattamento
I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto
Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili
di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy , sono
trattati dall’Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:
a)
b)
c)
svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione,
conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e
contrattuali, per fornire l’assistenza richiesta, nonché per
l’espletamento delle attività strettamente connesse, quali
liquidazione dei sinistri, attinenti all’attività assicurativa svolta
dall’ Impresa che è autorizzata ai sensi di legge;
adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti,
disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e
controllo;
svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e
prodotti assicurativi offerti dall’ Impresa o da Imprese del Gruppo
Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario.
2) Modalità del trattamento
Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal
Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e
automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione,
cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela
della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità.
Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto
obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla
stessa specificate.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e
dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena
distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di
incaricati/responsabili della stessa Impresa e/o soggetti strettamente
connessi al funzionamento della stessa e/o all’espletamento delle
attività contrattualmente previste e richieste dal Cliente (oltre a quanto
precisato al punto 4).
I dati non sono soggetti a diffusione.
I dati potranno essere trasferiti all’estero, nel mondo intero.
c)
L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati
di cui ai punti a) e b) comporta l’impossibilità di concludere o
dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni
contrattualmente previste.
Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e
promozione commerciale dei servizi e delle offerte dell’Impresa
è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto
contrattuale.
4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere
comunicati
I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e
per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia
e all’estero, all’Impresa o a Imprese del Gruppo Filo diretto, soggetti
esterni alla catena distributiva dell’Impresa che svolgono attività
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali
corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico,
personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali
assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, broker,
produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di
acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali, periti e
autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la
liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza
aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e
consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e
servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che
effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di
pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione,
imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla
clientela, servizi di archiviazione della documentazione e Impresa
specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici,
servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti
incaricati dall’Impresa.
Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto
1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti
e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di
vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della
normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi
e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio,
Ania, ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato,
CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione,
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati
nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es.
Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e
dei trasporti in concessione).
I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c)
a Imprese del Gruppo Filo diretto (Imprese controllanti, controllate e
collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto.
5) Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati
personali (art. 7 del Codice Privacy)
L’art. 7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui
quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso
l’Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,
nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto
Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20864 Agrate
Brianza (MI).
6) Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede
in Via Paracelso 14 – 20864 Agrate Brianza (MI) nella persona del
legale rappresentante, e ciascuna delle Imprese del Gruppo Filo
diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta
responsabilità.
3) Conferimento dei dati
a)
Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche
eventualmente di natura sensibile) è necessario per la
conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione
delle prestazioni contrattuali, nonché per l’espletamento delle
attività strettamente connesse all’adempimento di tali
prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.
b)
Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge,
regolamento, normativa comunitaria.
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Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico
Sede legale in Agrate Brianza 20864
Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14
Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.it
Capitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960
Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115
Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppi
Assicurativi
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA NR. 6001003482/G
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente
autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie nonché lo studio professionale
idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale;
Appendice di Regolazione: il documento con cui mensilmente la Impresa
indica al Contraente il numero dei nominativi comunicati e inclusi in
assicurazione nonché l’ammontare del relativo premio dovuto ad
integrazione del premio minimo;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero
ogni persona iscritta al viaggio organizzato dal contraente e regolarmente
comunicata alla Impresa;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Assistenza l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato
che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro;
Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro
oggetti fissi o mobili;
Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene
personale, il materiale fotocineottico, apparecchi radio-televisivi ed
apparecchiature elettroniche e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono
contenere e che l'assicurato porta con sé in viaggio;
Centrale Operativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed
operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al
contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di
Assistenza;
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di
assicurazione;
Compagno di viaggio La persona assicurata che pur non avendo vincoli
di parentela con l’Assicurato risulta iscritto al viaggio contemporaneamente
all’assicurato;
Day hospital: la degenza senza pernottamento presso un istituto di cura;
Domicilio: il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell'assicurato;
Durata contratto: il periodo di validità del contratto scelto dall’assicurato;
Europa: tutti i paesi d’Europa e del bacino del Mediterraneo con
esclusione della Federazione Russia;
Estero: tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia;
Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli,
suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela,
cognati.
Fatturato: l’ammontare complessivo realizzato dal Contraente nel periodo
di durata della polizza;
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico
dell’assicurato per ciascun sinistro;
Furto: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da
chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato
funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di
ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato
l'utilizzo in condizioni normali;
Impresa: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.;
Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma;
Incidente: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia,
negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la
circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al
veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro
coperto dalle garanzie di polizza;
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che
produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per
conseguenza la morte o un’invalidità permanente oppure un’inabilità
temporanea totale o parziale.
Intervento chirurgico: atto medico praticato in sala operatoria di un istituto
di cura o di un ambulatorio all’occorrenza attrezzato, perseguibile
attraverso una azione cruenta sui tessuti ovvero mediante l’utilizzo di
sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi,
si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione
incruenta di fratture e lussazioni;
Invalidità Permanente: la definitiva perdita, a seguito di infortunio, in
misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di
un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
Istituto di cura: l’ospedale, la casa di cura, la clinica universitaria, l’Istituto
universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle
competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Sono
esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, le cliniche aventi
finalità dietologiche ed estetiche;
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la
Repubblica di San Marino;
Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da
infortunio;
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza
diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della
polizza.
Massimale: somma fino a concorrenza della quale la Impresa risponde per
ogni sinistro nell’assicurazione;
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario
Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici,
omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un
medico;
Mondo; tutti i paesi del mondo;
Nucleo Famigliare: Il coniuge more uxorio/convivente ed i figli conviventi
con l'Assicurato.
Polizza il documento che prova l'assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa;
Premio definitivo: l’ammontare del premio di polizza dovuto dal
Contraente all’Impresa in base al numero dei nominativi in concreto
comunicati o in caso di polizza al tasso, moltiplicando il tasso lordo annuo
indicato in polizza al reale fatturato realizzato dal Contraente nel periodo di
durata della polizza;
Premio minimo: l’ammontare del Premio di polizza dovuto in ogni caso dal
Contraente alla Impresa, a prescindere dal numero dei nominativi in
concreto comunicati o in caso di polizza al tasso, dall’entità reale del
fatturato nel periodo di durata della polizza;
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o
minaccia alla sua persona;
Residenza : il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora
abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di Cura;
Rischio: probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata
l’assicurazione.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che
l'assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
Servizi Turistici: passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti,
noleggi auto, ecc venduti dal contraente all’assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata
l'assicurazione;
Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente è condannata a
rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;
Tasso Lordo: il moltiplicatore da applicare al fatturato del Contraente
attraverso cui determinare il Premio Definitivo;
Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i
figli dell’assicurato non ché qualunque altro affine o parente con lui
convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell’assicurato
che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
Veicolo: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’assicurato, azionato da
motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su
quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato in polizza e deve
intendersi nuovo ovvero immatricolato da non più di sei mesi alla data di
effetto della polizza;
Viaggio/Locazione: lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di
studio e di affari dell’Assicurato organizzato dal Contraente; il
viaggio/locazione inizia successivamente al momento del check-in (se con
volo aereo), dell’ingresso in hotel/appartamento (se solo soggiorno),
dell’imbarco (se con nave o traghetto), dell’accomodarsi in carrozza (se
con treno).
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AMITOUR
Condizioni di Assicurazione Amitour
Ultimo aggiornamento 30/09/2010
Mod. 6001-001 (ed. 2010-09) –
SEZIONE 1 – SPESE MEDICHE
ART . 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 600,00 in Italia, ad €
5.000,00 in Europa e ad € 10.000,00 nel Mondo e per la sola destinazione
“isole Svalbard” (Norvegia) verranno rimborsate le spese mediche
accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per
cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o
malattia, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di
malattia o infortunio;
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- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed
esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio
denunciati);
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché
pertinenti alla malattia od infortunio denunciati);
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a €
200,00 per Assicurato;
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia
indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta
dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle
direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in
polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere
preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi
durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 500,00, purché
sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.
ART . 1.2 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che
rimane a carico dell'Assicurato.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata
autorizzazione da parte della Centrale Operativa, verrà applicato, uno
scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 50,00.
Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun rimborso
sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare
l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico
bancario o Carta di credito.
ART . 1.3 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA SPESE MEDICHE
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono
escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali,
dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad
occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative
ad interventi o applicazioni di natura estetica. L’ assicurazione non è
operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza
nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o
impotenza.
SEZIONE 2 – ASSISTENZA ALLA PERSONA
Le attività di servizio inserite nella garanzia Assistenza alla persona
sono offerte a titolo gratuito.
ART . 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad
immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di
personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione
assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito
del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà
consistere in prestazioni in denaro od in natura.
ART . 2.2 - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di
salute dell'Assicurato, la Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico
della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per
affrontare la prima emergenza sanitaria.
ART . 2.3 - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca
a reperirlo, la Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione
dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al
sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che
garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel
momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di
una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, la Impresa
invierà il medico richiesto gratuitamente.
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze
lo rendessero necessario, la Impresa organizza a proprio carico il
trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.
- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà
effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico
della Centrale Operativa.
Il rientro da paesi extraeuropei (intendendosi ogni paese al di fuori
dell’Europa Continentale ivi compresi i possedimenti, i territori e i
dipartimenti d’oltremare), esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà
effettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non sono
dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a
dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la
quale l'Assicurato è ricoverato.
ART . 2.7 - R IENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e
Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa
prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1° classe) dei
familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è
operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di
viaggio in suo possesso.
ART . 2.8 - TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno,
la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le
necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed
indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da
trasporto) fino al luogo di inumazione nel paese di residenza
dell’Assicurato. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca,
funerarie di inumazione e l'eventuale recupero della salma.
ART . 2.9 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la
Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il viaggio
A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento
fino ad un ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni
per un familiare.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in
loco un altro familiare maggiorenne.
ART . 2.10 - ASSISTENZA AI MINORI
Qualora a seguito di malattia o infortunio, l'Assicurato non possa curarsi dei
figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette a disposizione di
un familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato od
eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo
classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in
loco un altro familiare maggiorenne.
ART . 2.11 - R IENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua
residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa
organizzerà e la Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il
rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe).
La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad
utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.
ART . 2.12 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
La Centrale Operativa provvederà per l’Assicurato, i famigliari o il
compagno di viaggio, anch’essi assicurati, all'organizzazione logistica per il
pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a
malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato
medico e la Impresa terra' a proprio carico le spese di pernottamento fino a
un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.
ART . 2.13 - INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto
delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza
di evento fortuito, infortunio o di malattia, all'inoltro a destinazione di
medicinali indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso
in cui, non potendo disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia
impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il
costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.
ART . 2.4 - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione
"Consulenza medica telefonica) emerge la necessita' che l'Assicurato si
sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un
medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le
disponibilità locali.
ART . 2.14 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero
ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti
colposi avvenuti all’estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri
corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e la Impresa se
ne assumerà il costo fino a € 1.000,00.
ART 2.5 - MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
Se l'Assicurato è ricoverato, il Servizio Medico di Centrale Operativa è a
disposizione, come punto di riferimento, per eventuali comunicazioni e
aggiornamenti sul decorso clinico da dare ai familiari dell'Assicurato.
ART . 2.15 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad
eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa
provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro
all'Assicurato stesso fino all'importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia che
può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata
copertura del prestito.
ART . 2.6 - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o
malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in
loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo
eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello
di famiglia, ne organizzerà il Trasporto o rientro sanitario. In base alla
gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più
idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza.
A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto
sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:
ART . 2.16 - R IENTRO ANTICIPATO
La Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il costo
del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe)
dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o
di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno
dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a,
genero, nuora, nonni , zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati.
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La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o
secondaria, allo studio professionale o all’impresa dell’assicurato che ne
rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza. Nel caso in cui
l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente la
Impresa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o
ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le
prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
ART . 2.17 - SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
La Impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si
rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa fino a
concorrenza di € 100,00.
ART . 2.18 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato in stato di necessita' sia impossibilitato a far pervenire
messaggi urgenti a persone, la Centrale Operativa si adopererà per l'inoltro
di tali messaggi.
ART . 2.19 - SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
In caso di infortunio o malattia, le spese di ricerca e di soccorso sono
garantite fino ad un importo di € 1.500,00 per persona a condizione che le
ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.
ART . 2.20 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
La Impresa anticiperà all'Estero, fino ad un importo di € 25.000,00 la
cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provvisoria
l'Assicurato.
Poiché
questo
importo
rappresenta
unicamente
un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che metta
contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto corrente
bancario intestato alla Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale venga
rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita
immediatamente alla Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il
vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti conseguenti al
commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione
dell'Assicurato a manifestazioni politiche.
ART . 2.21 – ESCLUSIONI
E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA
ASSISTENZA ALLA
PERSONA
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie, la Impresa
non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive
autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, la Impresa non è
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di
compensazione.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per
prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti
o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e
da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti
previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa,
preventivamente contattata, abbia autorizzato l’assicurato a gestire
autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso
devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle
spese sostenute dall’assicurato.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza
venga impedito da norme sanitarie internazionali.
ART . 2.22 - R ESPONSABILITÀ
La Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che
possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in
caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari e a
seguito di:
- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza
previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.
ART . 2.23 - R ESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO
L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Impresa i biglietti di viaggio non
utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
IL SERVIZIO DI TELECONSULTO MEDICO DI ASSISTENZA
ALL’ESTERO “TRAVEL CARE”
ART .2.24 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Assicurato, in viaggio all’estero che incorra in infortunio o malattia, ha la
possibilità di ricevere un teleconsulto medico-specialistico on line
direttamente da medici appartenenti a primarie strutture sanitarie italiane e
internazionali.
La consulenza specialistica verrà erogata, in via principale e ove possibile,
con modalità telematica attraverso il sistema di telemedicina Net for Care.
Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative
soluzioni telematiche, unisce in rete medici altamente specializzati in Italia
e nel mondo convenzionati con la Centrale Operativa dell'Impresa
permettendo all’Assicurato di accedere a servizi di consulenza medicospecialistica on line.
ART . 2.25 - COME ACCEDERE ALLA TELECONSULENZA
Se l’Assicurato necessita di un teleconsulto, è sufficiente che ne faccia
richiesta alla Centrale Operativa di Telemedicina per entrare direttamente
in contatto con lo staff medico che 24 ore su 24, 365 giorni l'anno è
disponibile per effettuare una teleconsulenza di primo livello. Sulla base
delle esigenze del paziente verrà poi organizzata la teleconsulenza medica
di secondo livello con uno dei medici specialisti della rete Filo diretto, alla
presenza dell’Assicurato e/o di un suo familiare.
ART . 2.26 - L IMITAZIONI ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
L’Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre prestazioni
per anno di validità della polizza.
ART . 2.27 - COSTO DELLA PRESTAZIONE
L'Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e
alla gestione della consulenza medico-specialistica, incluso l’onorario dello
specialista consultato.
Rimangono a carico dell’Assicurato il costo di tutti gli esami necessari
(esami diagnostici, esami di laboratorio, immagini fotografiche, ecc.) per il
teleconsulto ed eventualmente il costo di ulteriori accertamenti richiesti
dallo specialista contattato.
SEZIONE 3 – BAGAGLIO
ART . 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 300,00 in Italia, ad €
500,00 in Europa e ad € 700,00 nel Mondo:
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina
nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del
vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a
persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del
passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli
e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a
persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti
di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a
seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore
dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.
ART . 3.2 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA BAGAGLIO
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono
esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di
fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di
furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso
regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di
motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto
dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a
chiave in parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari,
documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati
incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa
(fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento e dalle valige, borse e zaini
siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 300,00 per
singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose,
orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso, apparecchiature
fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.
I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie ecc.) sono
considerati quali unico oggetto.
ART . 3.3 - CRITERI DI RISARCIMENTO
Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni comprovatamente (fattura o
ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno,
diversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato d'uso.
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale risarcimento verrà
corrisposto solo se l'Assicurato sarà in grado di presentare regolare
giustificativo di spesa
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ART . 3.4 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato ha l’obbligo di
presentare denuncia alla competente Autorità facendosi rilasciare
l’originale. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia
va effettuata all’apposito ufficio aeroportuale (P.I.R. - PROPERTY
IRREGULARITY REPORT). L’assicurato è altresì tenuto a formulare
preventiva richiesta di risarcimento al vettore aereo ed a produrre alla
Impresa l’originale della lettera di risposta del vettore stesso. La Impresa
provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa
della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
SEZIONE 4 - INFORTUNI DI SUPERFICIE
ART. 4.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti ai massimali assicurati
pari ad € 10.000,00 qualora l'Assicurato subisca, durante il periodo di
validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive
ed oggettivamente constatabili dell'infortunio e che entro un anno
provochino:
morte;
invalidità permanente.
Art. 4.2 - Limiti di età
Sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della
polizza non hanno ancora compiuto i 75 anni di età, fermo restando
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che l’assicurazione rimane in vigore per chi già in precedenza assicurato.
ART. 4.3 - CAPITALI ASSICURATI E CUMULO
I massimali assicurati per Assicurato sono pari ad € 10.000,00. Le garanzie
prestate sono:
Caso morte
Caso invalidità permanente
I due indennizzi non sono cumulabili; in particolare, qualora a seguito di
infortunio l’Impresa liquidi un indennizzo per invalidità permanente e
successivamente intervenga la morte dell'Assicurato, ascrivibile alla stessa
causa che ha originato la prima liquidazione, l'ulteriore indennizzo andrà a
coprire la differenza fino al massimale assicurato.
Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con
l’Impresa, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare l’importo di
€ 300.000,00 per polizza e per evento.
ART. 4.4 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall'Assicurato
all’Impresa, non appena questi ne abbia la possibilità, contattando
telefonicamente la Centrale Operativa.
L'Assicurato è comunque tenuto ad inviare per iscritto denuncia
all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro cinque
giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice
Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico
e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché
una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso
delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari indicati, devono consentire
all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.
ART. 4.5 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'Art.1916
Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
ART. 4.6 - ESCLUSIONI
E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI DI
SUPERFICIE
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la garanzia non è
operante per gli infortuni derivanti da:
a)
guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato per i quali
l'Assicurato non abbia le prescritte abilitazioni;
b)
guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di
locomozione aerei o subacquei.
ART. 4.7 - CRITERI DI INDENNIZZO
Caso Morte:
qualora si verifichi un infortunio, indennizzabile a termini di polizza,
l’Impresa effettua il pagamento della somma assicurata ai beneficiari
designati, o in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o
legittimi.
Il pagamento della somma assicurata avverrà purché la morte avvenga
entro un anno dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla
scadenza della polizza.
Morte presunta:
qualora il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e le autorità
competenti ne avessero dichiarato la morte presunta, l’Impresa provvederà
al pagamento della somma assicurata prevista in caso di morte.
Invalidità Permanente:
qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza,
l’Impresa effettua il pagamento di una percentuale del massimale
assicurato per invalidità permanente, in proporzione al grado di invalidità
permanente accertato secondo i criteri della tabella delle percentuali di
invalidità allegata al D.P.R. 30-6-1965 n° 1124 e successive modifiche,
relative al settore "Industria" con rinuncia dell’Impresa alla applicazione
della franchigia ivi prevista e con l’intesa che sarà liquidato il capitale
anziché la rendita.
ART. 4.8 - FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il caso
in cui il grado di invalidità permanente sia superiore a 5 punti percentuali
dell’invalidità permanente totale; in tal caso l’indennità verrà liquidata solo
per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 5 punti percentuali.
Resta inteso che per percentuali di invalidità permanente superiori al 65%
la franchigia non verrà applicata.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
ART . 1 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per
effetto di:
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi,
atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità
naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione
od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati
artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè
quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di
emergenza sociale evidenti;
- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni
patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla
sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece comprese le
riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione
dei servizi turistici o del viaggio;
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la
24ma settimana;
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti,
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS,
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado,
arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì,
sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo
grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing,
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano,
sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey
su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene
compreso l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente
a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista
autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi
d’acqua (rafting), kite–surfing;
- atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o
competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida
di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono
assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo;
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto
d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di
carattere ludico o in alternativa svolte sotto l’egida delle federazioni;
- le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da
norme sanitarie nazionali o internazionali;
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi
da fuoco;
- eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano
impossibile prestare Assistenza.
ART . 2 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di
compensazione.
ART . 3 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
Le garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di
inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi,
comunque al 60esimo giorno dalla data inizio viaggio.
ART . 4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla
Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua
il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto
alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave,
l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale,
ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione
del viaggio.
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è
valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.
ART . 6 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa
presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute
debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la Impresa restituisce i
precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e
dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte
e ricevute per ottenere il rimborso, la Impresa effettuerà il pagamento di
quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle
spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti
terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.
L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la
presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla
valutazione del sinistro.
ART . 7 - CONTROVERSIE
La quantificazione del danno sarà effettuata dalla Impresa mediante
accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da due Periti nominati
uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno un Terzo. Se una
delle due Parti non provvede a nominare il proprio Perito o manca
l’accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del
Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Impresa.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella
del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da
ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin
d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o
violazione
dei
patti
contrattuali.
4 di 6
ART . 8 – LEGGE - G IURISDIZIONE
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge
Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente
dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana.
ART . 9 - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato prende atto e concede espressamente a Filo diretto
Assicurazioni la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del
danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola
garanzia/prestazione.
La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può
comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso
ART . 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente si impegna:
- ad assicurare con la presente polizza tutti i clienti che acquistano un
viaggio di propria organizzazione;
- a consegnare, a tutti gli Assicurati, in formato cartaceo e prima della
sottoscrizione del contratto le Condizioni di Assicurazione relative alla
presente polizza ed il relativo glossario;
- a pubblicare nei cataloghi la sintesi delle garanzie assicurative previste
dalla presente polizza.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Assistenza:
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa
dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno,
telefonando al seguente numero verde:
800 279745
dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al
numero +39/039/65546646
comunicando subito le seguenti informazioni:
 Nome e Cognome
 Numero di polizza 6001003482/G
 Motivo della chiamata
 Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
Altre garanzie:
I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
- via internet (sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line”)
seguendo le relative istruzioni.
- via telefono al numero 039/65546644
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione,
occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i
tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la
documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito
riassunta:
IN CASO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la
patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi
la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
IN CASO DI SPESE MEDICHE
- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la
patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi
la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese
sostenute;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le
ricevute originali dei farmaci acquistati.
IN CASO DI FURTO O DANNO AL BAGAGLIO
- biglietto aereo (unitamente al contrassegno del bagaglio);
- denuncia con il visto dell'Autorità di polizia del luogo dove si è verificato il
fatto, riportante le circostanze del sinistro e l'elenco degli oggetti rubati, il
loro valore e la data di acquisto;
- reclamo presentato al vettore o all'albergatore eventualmente
responsabile;
- lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento
e la lettera di risposta del vettore stesso;
- fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data,
luogo d'acquisto e il loro valore);
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità se
sostenute;
- fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni
danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno
specialista del settore.
- Nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio
o di parte di esso consegnato al vettore aereo, P.I.R (rapporto
irregolarità bagaglio)
aeroportuale;
effettuato
immediatamente
presso
l'ufficio
NOTA IMPORTANTE
 Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle
riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del
sinistro.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione
necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La
mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso
specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al
rimborso.
 E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che
dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Si ricorda che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni
dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro.
(art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia
all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga
accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca,
indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).
Per eventuali reclami scrivere a
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 14
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6892199 - [email protected]
in caso di mancato riscontro scrivere a:
ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N° 196/2003
In conformità di quanto previsto dall’art. 13 del decreto Legislativo
196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato
“Codice Privacy”), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata
Impresa) intende fornire la seguente informativa.
In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno
oggetto del trattamento, l’Impresa intende precisare che:
 il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente;
 il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali
strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei
“dati sensibili” di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice
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I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto
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cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy , sono trattati
dall’Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:
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strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all’attività
assicurativa svolta dall’ Impresa che è autorizzata ai sensi di legge;
b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni
emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo;
c) svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti
assicurativi offerti dall’ Impresa o da Imprese del Gruppo Filo diretto
nonché invio di materiale pubblicitario.
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sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità.
Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto
obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla
stessa specificate.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e dai
soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva
del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della
stessa Impresa e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della
stessa e/o all’espletamento delle attività contrattualmente previste e
richieste dal Cliente (oltre a quanto precisato al punto 4).
I dati non sono soggetti a diffusione.
I dati potranno essere trasferiti all’estero, nel mondo intero.
3) Conferimento dei dati
a) Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente
di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del
contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali,
nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse
5 di 6
all’adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione
dei sinistri.
b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge,
regolamento, normativa comunitaria.
L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai
punti a) e b) comporta l’impossibilità di concludere o dare esecuzione al
contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste.
c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione
commerciale dei servizi e delle offerte dell’Impresa è facoltativo e non
comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale.
4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere
comunicati
I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per
essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e
all’estero, all’Impresa o a Imprese del Gruppo Filo diretto, soggetti esterni
alla catena distributiva dell’Impresa che svolgono attività connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti,
organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia,
ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori,
riassicuratori, agenti, subagenti, broker, produttori di agenzia, mediatori di
assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione,
banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate
la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di
consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi
e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi,
società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano
attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che
svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e
smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della
documentazione e Impresa specializzate in servizi di data entry, fornitura di
servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante
soggetti incaricati dall’Impresa.
Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b)
a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le
finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza,
soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa
vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili
propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP,
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI,
Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la
comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario
Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).
I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a
Imprese del Gruppo Filo diretto (Imprese controllanti, controllate e collegate
anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a
incaricati del Gruppo Filo diretto.
5) Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali
(art. 7 del Codice Privacy)
L’art. 7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello
di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso l’Impresa o
presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il
Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e
per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto
Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20864 Agrate Brianza
(MB).
6) Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in
Via Paracelso 14 – 20864 Agrate Brianza (MB) nella persona del legale
rappresentante, e ciascuna delle Imprese del Gruppo Filo diretto che
effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità.
Condizioni di Assicurazione Amitour
Ultimo aggiornamento 30/09/2010
Mod. 6001-001 (ed. 2010-09) –
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